progetto regionale contrasto alla povertà provincia di bologna

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1 progetto regionale contrasto alla povertà provincia di bologna L A V O R O Modifiche legislative ed eventuali aggiornamenti saranno disponibili sul sito

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3 Indice INTRODUZIONE p. 4 TIPOLOGIE PERMESSI DI SOGGIORNO p. 5 AFFARI, TURISMO, STUDIO: SOGGIORNO INFERIORE A TRE MESI p. 5 AFFIDAMENTO p. 5 ASSISTENZA MINORE p. 6 ATTESA CITTADINANZA p. 6 CURE MEDICHE p. 7 GIUSTIZIA p. 7 MOTIVI RELIGIOSI p. 8 MISSIONE p. 8 PROTEZIONE SOCIALE art. 18 d.lgs 286/1998 p. 8 RESIDENZA ELETTIVA p. 9 RICERCA SCIENTIFICA p. 10 STATUS DI APOLIDE p. 11 TIROCINIO FORMATIVO p. 12 STUDIO p. 13 LAVORO AUTONOMO p. 14 LAVORO SUBORDINATO p. 15 PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE p. 19 PROCEDURA FLUSSI D INGRESSO p. 20 PROTEZIONE INTERNAZIONALE, ASILO, PROTEZIONE SUSSIDIARIA, PERMESSO PER MOTIVI UMANITARI p. 23 ASILO/STATUS DI RIFUGIATO p. 23 PROTEZIONE SUSSIDIARIA p. 24 PERMESSO PER MOTIVI UMANITARI p. 25 PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO p. 27 PERMESSI CHE CONSENTONO DI PRESTARE ATTIVITA LAVORATIVA p. 28 CONVERSIONE p. 30 CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO p. 30 CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO p. 31 RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO p. 32 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE p. 34 PROCEDURA p. 35 INGRESSO DEI FAMILIARI AL SEGUITO DEL CITTADINO ITALIANO O COMUNITARIO p. 36 RICONGIUNGIMENTO AL FIGLIO MINORE p. 37 RIFUGIATI E TITOLARI DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA p. 37 CITTADINI COMUNITARI p. 37 DOCUMENTI p. 38 FAMILIARI p. 39 DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE p. 40 ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE p. 40 CONCESSIONE ED ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA p. 41 REQUISITI p. 42 3

4 Introduzione La guida operativa Immigrazione e lavoro, curata dall avvocata Letizia Mongiello, è uno strumento di lavoro per i volontari e le volontarie delle associazioni che compongono il Tavolo Lavoro della rete bolognese del Progetto Regionale di contrasto alla Povertà. Il volume nasce dal corso di formazione Immigrazione e lavoro: conoscenze di base per il volontariato, svoltosi l 11 e il 18 ottobre 2011 presso la sede di VOLABO, il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna, con lo scopo di fornire un agile vademecum agli operatori e alle operatrici delle associazioni di volontariato che gestiranno gli Spazi Informativi di Prossimità (SIP). I SIP sono degli sportelli, in procinto di attivazione alla fine del 2011, dislocati in diversi punti della città di Bologna, che forniranno un servizio di accoglienza e accompagnamento alle persone che con difficoltà riescono ad inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro e ad intercettare i canali istituzionali di aiuto alla ricerca del lavoro: una connessione tra i bisogni del territorio e i servizi esistenti, che sistematizza e organizza il lavoro che già il volontariato svolge rispetto al tessuto sociale cittadino, per far fronte alla crescente espulsione di lavoratrici e lavoratori dal mercato del lavoro e al conseguente impoverimento sociale diffuso. La guida fornisce in modo schematico informazioni che possono essere utili più in generale alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore che a vario titolo si occupano di contrasto all esclusione sociale e alle vecchie e nuove povertà e di accoglienza e servizi alle persone immigrate. L avvocato Maria Letizia Mongiello del Foro di Bologna è esperta in diritto penale e dell immigrazione. Per anni ha svolto assistenza e consulenza legale presso il Centro di identificazione ed espulsione Mattei di Bologna. Attualmente è consulente dei lavoratori stagionali per la Provincia di Potenza. 4

5 TIPOLOGIE PERMESSI DI SOGGIORNO Affari, turismo, studio: soggiorno inferiore a tre mesi Dal 2007 il soggiorno per visite, affari 1, turismo e studio per periodi inferiori a tre mesi non necessita di un titolo autorizzativo. Basterà formulare una dichiarazione di presenza indirizzata al Questore entro otto giorni dall ingresso se lo straniero proviene da paesi dell area di Schengen altrimenti la stessa dichiarazione dovrà essere rilasciata subito all autorità di frontiera. Non è possibile, entro la scadenza dei tre mesi, ottenere una qualsivoglia altra autorizzazione al soggiorno per svolgere un altra attività. Secondo la normativa vigente, è necessario infatti tornare al Paese di origine e aspettare il decreto flussi ed eventualmente utilizzare le quote d ingresso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo. Affidamento Il permesso di soggiorno per affidamento viene rilasciato ai minori affidati ai parenti entro il quarto grado. In questo caso i minori non possono essere considerati non accompagnati ma devono essere iscritti sul permesso di soggiorno del cittadino straniero affidatario (art. 31 c. 1 decreto legislativo 286/98) nel caso siano minori di quattordici anni oppure, nel caso di minori con età superiore ai 14 anni, ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno per motivi familiari (art. 31 c. 2 decreto legislativo 286/98). Di conseguenza, al compimento della maggiore età, il loro permesso dovrebbe essere automaticamente rinnovato per motivi familiari o convertito in motivi di lavoro su richiesta dell interessato (art. 32 c. 1 decreto legislativo 286/98). In caso di titolarità da parte del minore di un permesso di soggiorno per minore età e successivo affido ad un parente entro il quarto grado occorre quindi procedere alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi familiari. 1 Per gestione di affari non si intende lo svolgimento di un attività lavorativa di tipo subordinato, autonomo o libero professionale, ma semplicemente la gestione di affari come il perfezionamento di contratti, la partecipazione a fiere, manifestazioni commerciali. Niente cioè che comporti lo svolgimento effettivo di attività lavorativa. L attività lavorativa è consentita esclusivamente all affare per cui è stato richiesto il visto. 5

6 Il permesso per affidamento consente di lavorare, compatibilmente alle norme in tema di lavoro minorile. Assistenza minore Il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. Il permesso di soggiorno per assistenza minori non prevede attività lavorativa. Sarà necessario richiedere al Giudice nell ambito del medesimo procedimento, o direttamente alla Questura, l autorizzazione al lavoro. Diverso il caso dei permessi di soggiorno rilasciati su provvedimento del Tribunale per i Minorenni a chi accompagna in Italia minori che necessitano di cure mediche. Questo tipo di permesso per espressa previsione normativa conferisce abilità all attività lavorativa. Attesa cittadinanza La cittadinanza italiana si può acquisire: a) automaticamente: per nascita: se si è figli di almeno un cittadino italiano; per nascita: se si nasce in territorio italiano da genitori ignoti, o apolidi, o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all estero; riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione: per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziaria di filiazione durante la minore età del soggetto; per adozione: diviene cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano; b) su domanda: > per acquisto volontario: se discendente da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, in presenza di determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la 6

7 cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia due anni al raggiungimento della maggiore età e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana); > per matrimonio: dopo due anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio (tre per i residenti all estero e ridotti alla metà in presenza di figli); > per naturalizzazione (residenza): se si risiede legalmente in Italia da 10 anni; > se nato in territorio italiano da genitori stranieri: risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. La dichiarazione di volontà è resa all ufficiale di stato civile. Il permesso per attesa cittadinanza non consente di svolgere attività lavorativa salvo specifica autorizzazione. Cure mediche Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato a seguito di ingresso per cure mediche - in caso si intenda ricevere cure mediche in Italia (non consente di lavorare); alle donne straniere irregolari (e al padre coniugato del nascituro) in stato di gravidanza per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita (non consente di lavorare); a seguito di sentenza del Tribunale per i Minorenni ex art.31 Testo Unico Immigrazione, che sancisce la possibilità da parte del Tribunale di autorizzare la permanenza in Italia del genitore straniero irregolare per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e alla condizioni di salute del minore (consente di lavorare, v. Permesso per assistenza minore). Giustizia è previsto soltanto per consentire l esercizio del diritto di difesa a uno straniero che si trova all estero e che per poter partecipare ad un processo ha il diritto di ottenere un visto d ingresso, per il tempo strettamente necessario alla partecipazione al processo stesso. È possibile anche per una parte offesa (per una vittima di un crimine, che debba in questa veste partecipare ad un processo in Italia) ottenere analogo visto d ingresso e permesso di soggiorno per motivi 7

8 di giustizia. Non consente lo svolgimento di attività lavorativa. Motivi religiosi Viene rilasciato allo straniero che venga chiamato dal responsabile di una comunità religiosa con sede in Italia ad adempiere ad un determinato incarico religioso sul territorio nazionale. Sebbene non sia previsto a livello normativo, la giurisprudenza ammette che si possa convertire in permesso per motivi di lavoro. Missione Viene rilasciato allo straniero inviato in Italia da una Pubblica Amministrazione, Ente Pubblico o Ente Privato esteri o Organizzazione Internazionale per adempiere ad un determinato incarico. Protezione sociale art. 18 d.lgs 286/1998 Il permesso di cui all art. 18 viene rilasciato in presenza di due condizioni: 1. devono sussistere i presupposti concreti e la costante partecipazione effettiva dello straniero ad un ben preciso programma a cui ha deciso di aderire, ma la sussistenza e verifica dei presupposti e della partecipazione al programma avviene soltanto se si instaura una costante collaborazione tra Questore, eventualmente la Procura della Repubblica, l ente locale, l organismo del privato sociale abilitato a svolgere l attività del programma; 2. occorre che sia concretamente attivo uno specifico programma a cui possa concretamente accedere un determinato straniero vittima di violenza o di sfruttamento, la cui incolumità è in pericolo: ciò significa che prima ancora che la vicenda del singolo straniero sia nota, quello stesso programma deve essere stato già progettato da enti locali e/o da enti del privato sociale e deve essere già stato approvato e finanziato da una speciale commissione interministeriale secondo le priorità indicate dalle norme vigenti. La norma mira a tutelare le vittime dello sfruttamento della prostituzione, della tratta delle persone, dello sfruttamento lavorativo, dello sfruttamento dell accattonaggio, della riduzione in schiavitù. Per espressa previsione legislativa viene rilasciato anche allo straniero che ha terminato l espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e che abbia già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. L art. 18, comma 4, T.U. prevede che il permesso di soggiorno per 8

9 motivi umanitari venga rilasciato per una durata iniziale di sei mesi e che successivamente possa essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il comma 5 stabilisce inoltre che qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l interessato abbia in corso un rapporto di lavoro, il permesso possa essere rinnovato per la durata del rapporto stesso e, in caso di lavoro a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso non è dunque rilasciabile o è revocabile se invece la persona che si dovrebbe proteggere non ha più i presupposti e se non può o non vuole partecipare ad un determinato programma neppure in parte e neppure in prospettiva e/o se non rientra tra i potenziali destinatari del programma oppure se non è attivo uno specifico programma al quale possa concretamente accedere. Con il permesso per protezione sociale si può svolgere attività lavorativa. Residenza elettiva Il permesso di soggiorno per motivo di residenza elettiva è rilasciato allo straniero titolare di una pensione percepita in Italia. Il permesso per residenza elettiva è rilasciabile in due distinte ipotesi: a) allo straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva; b) allo straniero che era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiare, a titolo di conversione del permesso di soggiorno. Tale ipotesi allude al lavoratore che cessa l attività lavorativa e fruisce in Italia di una pensione di vecchiaia o di anzianità o di una pensione da invalidità da lavoro ovvero al familiare che percepisce una pensione da superstite ovvero a chi percepisca comunque una pensione di invalidità civile o una pensione sociale. Il permesso autorizza il soggiorno in Italia dello straniero in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa in Italia. Nell ipotesi dello straniero entrato sul territorio dello Stato con il visto di ingresso per residenza elettiva, si richiede la dimostrazione del possesso di un abitazione da eleggere a residenza e di adeguate risorse economiche autonome, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Lo stesso permesso può essere rilasciato al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi e a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, qualora le capacità finanziarie siano adeguate. La legge non prevede alcuna possibilità di conversione in altro permesso di soggiorno. 9

10 10 Ricerca scientifica L ingresso per ricerca scientifica non è subordinato al limite delle quote stabilite con decreto ministeriale ( decreto flussi ). Lo straniero deve invece avere i seguenti requisiti: 1. possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato; 2. non essere considerato una minaccia per l ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone; 3. non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale, per determinati reati; 4. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d autore); reati previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale; 5. non essere stato espulso (salvo che abbia ottenuto speciale autorizzazione o sia trascorso il periodo di divieto di reingresso); 6. non essere stato segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. Il permesso di soggiorno avrà una durata pari a quella del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. Consente inoltre di svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell istituto di ricerca. Nell attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l attività di ricerca. Il permesso di soggiorno è rinnovato in caso di proroga del programma di ricerca, per una durata pari alla proroga. Al fine del rinnovo del permesso è necessario presentare il rinnovo della convenzione di accoglienza.

11 Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica può essere convertito esclusivamente in permesso per motivi familiari (coesione) o per residenza elettiva. Il periodo di durata del permesso di soggiorno per ricerca scientifica non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Status di apolide Secondo il diritto internazionale è apolide una persona che nessun Stato considera come suo cittadino in applicazione della legislazione (art. 1, Convenzione del 1954 relativa allo Statuto degli apolidi). Tuttavia lo stesso articolo esclude dall ambito di protezione della Convenzione: 1) coloro che godono attualmente di protezione o di assistenza da parte di un organo o di un istituzione delle Nazioni Unite diversa dall ACNUR fino a quando esse godono di tale protezione o assistenza (è il caso dei profughi palestinesi che vivono nei campi profughi amministrati in Medio Oriente dall UNWRA); 2) le persone rispetto alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che esse abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l umanità, ai sensi degli atti internazionali elaborati per stabilire le disposizioni relative a tali crimini (si veda lo Statuto della Corte penale internazionale) o che si siano resi colpevoli di atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. L apolidia può essere originaria o successiva. A) Si ha apolidia originaria, quando fin dalla nascita la persona è apolide. B) Si ha apolidia successiva, quando la persona perde la cittadinanza che aveva in precedenza senza avere o acquisire la cittadinanza di un altro Stato, a causa di una manifestazione di volontà propria o altrui o di una nuova normativa o comunque di un atto dei pubblici poteri All apolide deve essere rilasciato un permesso di soggiorno, valido per lo svolgimento di attività lavorativa. L apolide potrà: recarsi nei paesi dell Area Schengen per periodi inferiori a tre mesi senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso; svolgere attività di lavoro subordinato; 11

12 presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora siano trascorsi almeno 5 anni di residenza legale ininterrotta in Italia; iscriversi al Ssn - Servizio Sanitario Nazionale - gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso l Azienda sanitaria locale (Asl) del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in sua mancanza, l effettiva dimora; beneficiare degli interventi di natura previdenziale (assegni familiari, indennità di disoccupazione, ecc.) connessi all instaurazione di un regolare rapporto di lavoro. 12 Tirocinio formativo Il tirocinio formativo o di orientamento consiste in una breve esperienza di lavoro presso aziende o enti pubblici allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Se lo straniero è regolarmente soggiornante in Italia l accesso ai tirocini è consentito, di norma, se è in possesso di un titolo di soggiorno che consente di poter lavorare in Italia. Se lo straniero non è già regolarmente soggiornante in Italia dovrà richiedere un visto per svolgere tirocini formativi. La possibilità di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all art. 27. Il tirocinio formativo e di orientamento non è un rapporto di lavoro; non prevede un vero e proprio contratto stipulato direttamente tra tirocinante e azienda ospitante, ma piuttosto una convenzione sottoscritta tra un ente promotore accreditato, che opera come una sorta di intermediario (ad es. Centro per l impiego, Università, istituzioni scolastiche, centri pubblici di formazione professionale, ecc.) ed un datore di lavoro pubblico o privato ospitante. Pur non essendo sottoposto al regime del decreto flussi, il Governo italiano decide ogni anno, tramite decreto, il numero di stranieri che possono fare ingresso in Italia per svolgere questo tipo di attività. Il progetto deve garantire anche la disponibilità di un alloggio e la garanzia dei mezzi di sussistenza per l intero periodo di svolgimento del tirocinio.

13 I progetti di tirocinio devono essere preventivamente vistati dalle Regioni. A conclusione del tirocinio svolto, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro. Tale conversione è possibile solo nei limiti della quota annualmente stabilita con il decreto flussi. Per i permessi per attesa occupazione, motivi familiari, lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo politico, soggiornanti di lungo periodo si vedano le successive schede. Studio Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rilasciato ai cittadini extracomunitari che vogliono venire a frequentare un corso di studio - universitario o di formazione - in Italia a seguito di rilascio di apposito visto per studio dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine o residenza. Per l accesso ai corsi di formazione e ai tirocini professionali ogni anno sono previste apposite quote che prevedono il numero massimo dei visti per studio da rilasciare. Titolari di permesso di soggiorno per studio sono anche i minori che divenuti maggiorenni e regolarmente iscritti ad un corso di studio universitario, convertono il loro permesso di soggiorno per motivi familiari in motivi di studio. Il permesso per motivi di studio può essere convertito in motivi di lavoro solo nell ambito del decreto flussi al termine del corso di formazione o tirocinio, presentando la domanda, nei tempi stabiliti dal decreto. Identico discorso per il permesso per studio rilasciato agli studenti che hanno conseguito in Italia il titolo accademico, un master universitario, un dottorato, un diploma o attestato di perfezionamento. Il titolare di permesso di soggiorno per studio (università o tirocinio) può: recarsi nei paesi dell Area Schengen per periodi inferiori a tre mesi senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso; richiedere la concessione della cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza; 13

14 fare richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare; iscriversi al Ssn - Servizio Sanitario Nazionale - volontariamente pagando una quota forfettaria a titolo partecipativo o sottoscrivere un assicurazione per malattia ed infortunio privata (eccetto coloro che hanno convertito il permesso da motivi familiari a motivi di studio al compimento della maggiore età per i quali l iscrizione al Ssn continua ad essere obbligatoria e quindi gratuita); esercitare attività lavorativa al pari dei cittadini italiani ma non per più di 20 ore a settimana (non è necessaria la stipula del contratto di soggiorno); beneficiare degli interventi di natura previdenziale connessi all instaurazione di un regolare rapporto di lavoro. Lavoro autonomo Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato ai cittadini extracomunitari che si trovano in Italia per svolgere attività lavorativa di tipo autonomo. L ingresso per lavoro autonomo è subordinato al rilascio di un nulla osta che deve essere richiesto alla Questura dall interessato o da un suo delegato nell ambito delle quote previste ogni anno dal decreto flussi. Al momento della richiesta del nulla osta il lavoratore extracomunitario dovrà possedere la documentazione di licenza o autorizzazione per l attività che intende svolgere o l iscrizione alla Camera di Commercio che dovrà essere presentata alla Questura. A seguito del rilascio del nulla osta il lavoratore può chiedere il visto per lavoro autonomo alla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo dura due anni e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza dei requisiti. A seguito delle precisazioni della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22/07/2010, anche i titolari di alcune fattispecie di contratti a progetto potranno convertire in lavoro autonomo da precedente permesso di soggiorno per studio o formazione professionale. Se al momento del rinnovo il cittadino straniero risulta disoccupato può richiedere, sempre tramite l invio della domanda attraverso l ufficio postale, un permesso per attesa occupazione - di durata semestrale - allegando l iscrizione al Centro per l impiego. Tale permesso per 14

15 attesa occupazione non è rinnovabile ma è convertibile in motivi di lavoro. La ricevuta della richiesta di rilascio e rinnovo garantisce il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno Il titolare di permesso per motivi di lavoro autonomo può recarsi nei paesi dell Area Schengen per periodi inferiori a tre mesi senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso; svolgere attività lavorativa di tipo subordinato; presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora siano trascorsi almeno 10 anni di residenza legale ininterrotta in Italia; richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge, il figlio minore, il figlio maggiorenne a carico se le sue condizioni di salute dimostrino che non può provvedere al proprio sostentamento per un invalidità permanente e per i genitori a carico che non hanno altri figli nel paese di origine o che sono ultrasessantacinquenni e gli altri figli non possono provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute; iscriversi al Ssn - Servizio sanitario nazionale - gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso l Azienda sanitaria locale (ASL) del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in sua mancanza, l effettiva dimora; beneficiare degli interventi di natura previdenziale in quanto lavoratore (assegni familiari, indennità di disoccupazione, ecc.) connessi all instaurazione di un regolare rapporto di lavoro; beneficiare anche degli interventi di assistenza sociale. Lavoro subordinato Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rilasciato ai cittadini extracomunitari che si trovano in Italia per svolgere attività lavorativa. Se entrano in Italia per lavoro subordinato - anche stagionale - l ingresso e il consecutivo rilascio di permesso di soggiorno avviene a seguito della consegna del nulla osta al lavoro al datore di lavoro in Italia nell ambito del decreto flussi annuale. In presenza di ingresso per motivi di lavoro in casi particolari - art. 27 d.lgs. 285/98 - il rilascio del nulla osta è 15

16 invece svincolato dai flussi annuali e la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento; al di fuori dei flussi possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro gli stranieri che vedono accolta la domanda nell ambito delle cosidette sanatoria; possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro anche i cittadini extracomunitari che effettuano la conversione di un precedente permesso che ne autorizzava la regolare permanenza in Italia: soggiorno per motivi familiari, di studio, motivi umanitari, protezione sussidiaria, minore età. 1. Al momento dell ingresso in Italia il cittadino straniero entrato a seguito di rilascio del visto per lavoro subordinato deve: presentarsi allo Sportello unico per l immigrazione che ha rilasciato il nulla osta munito di passaporto; firmare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro e compilare, sempre presso lo Sportello unico immigrazione, i moduli per la richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 2. Lo Sportello unico per l immigrazione provvederà a fissare un appuntamento in Questura per il fotosegnalamento. 3. L istanza per la richiesta del permesso di soggiorno, compilata presso lo Sportello, dovrà essere inviata alla Questura competente tramite l ufficio postale pagando la raccomandata assicurata e il bollettino per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico. Se al momento del rinnovo il cittadino straniero risulta disoccupato può richiedere, sempre tramite l invio della domanda con il kit postale, un permesso per attesa occupazione - di durata semestrale - allegando l iscrizione al centro per l impiego. Tale permesso per attesa occupazione non è rinnovabile ma è convertibile in motivi di lavoro II titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro può: recarsi nei paesi dell Area Schengen per periodi inferiori a tre mesi senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso; presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora siano trascorsi almeno 10 anni di residenza legale 16

17 ininterrotta in Italia; richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge, il figlio minore, il figlio maggiorenne a carico se le sue condizioni di salute dimostrino che non può provvedere al proprio sostentamento per un invalidità permanente e per i genitori a carico che non hanno altri figli nel paese di origine o che sono ultrasessantacinquenni e gli altri figli non possono provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute; iscriversi al Ssn - Servizio sanitario nazionale - gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso l Azienda sanitaria locale (Asl) del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in sua mancanza, l effettiva dimora; beneficiare degli interventi di natura previdenziale in quanto lavoratore (assegni familiari, indennità di disoccupazione, ecc.) connessi all instaurazione di un regolare rapporto di lavoro; beneficiare anche degli interventi di assistenza sociale. Nelle more della procedura dei cosiddetti flussi si può verificare: Cessazione attività o decesso del datore di lavoro prima del rilascio del nulla osta. In caso di decesso È possibile il subentro nell assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto se si tratta di lavoro domestico. Il nuovo datore di lavoro - che dovrà in ogni caso provare il possesso dei requisiti previsti - dovrà presentare allo Sportello unico competente una specifica richiesta facendo riferimento all istanza a suo tempo presentata, indicandone gli estremi, e seguendo quindi la successiva procedura prevista per l assunzione del cittadino straniero. Gli Sportelli Unici provvederanno alla modifica dei dati del richiedente e alla verifica dei requisiti previsti. In caso di cessazione attività È possibile il subentro nell assunzione da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva l azienda che aveva originariamente presentato la richiesta di assunzione, qualora sia in possesso di tutti i requisiti di legge necessari, 17

18 e manifesti l effettiva volontà di avvalersi di tale facoltà. Il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo Sportello unico competente una specifica richiesta facendo riferimento all istanza a suo tempo presentata, indicandone gli estremi, e seguendo quindi la successiva procedura prevista per l assunzione del cittadino straniero. Gli Sportelli unici provvederanno alla modifica dei dati del richiedente e alla verifica dei requisiti previsti. Rinuncia all assunzione prima di ritirare il nulla osta emesso. Il subentro di un nuovo datore di lavoro è possibile solamente nei casi di cessazione dell attività o di decesso del datore di lavoro. Il datore di lavoro che invece non sia più disposto ad assumere un lavoratore può comunque ritirare il nulla osta in modo da consentire al lavoratore stesso di ottenere il visto di ingresso per motivi di lavoro. In seguito all ingresso del lavoratore, il datore di lavoro comunica la sua rinuncia allo Sportello unico permettendo al lavoratore di richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Rinuncia all assunzione da parte del datore di lavoro dopo l ingresso in Italia con visto. Se il datore di lavoro che ha ottenuto il nulla osta all assunzione non intende più assumere il lavoratore straniero, che nel frattempo è già entrato in Italia, lo Sportello unico autorizza il lavoratore a chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione che autorizza al soggiorno regolare per un periodo di sei mesi. Il lavoratore può iscriversi al Centro per l Impiego anche con la sola ricevuta della richiesta del permesso. Se nel frattempo è stata individuata la disponibilità all assunzione da parte di un altro datore di lavoro, datore di lavoro e lavoratore possono presentarsi alla convocazione presso lo Sportello unico per stipulare e sottoscrivere un nuovo contratto di soggiorno senza dover richiedere il permesso per attesa occupazione. Nella procedura della cosiddetta sanatoria, secondo giurisprudenza maggioritaria, in caso di abbandono della procedura di emersione da parte del solo datore di lavoro, la procedura deve comunque essere definita con il rilascio in favore del lavoratore del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, T. U. Immigrazione, dovendosi invece intendere l archiviazione come un provvedimento che attesta il difetto di interesse di entrambe le parti. 18

19 Permesso di soggiorno per attesa occupazione Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni, deve presentarsi, entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l impiego e rendere dichiarazione che attesti l attività lavorativa precedentemente svolta e l immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Lo straniero che perde il posto di lavoro potrà essere iscritto alle liste di collocamento presso il Centro per l impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a 6 mesi, durante il quale potrà cercare una nuova occupazione. Alle condizioni previste, lo straniero iscritto nell elenco anagrafico del Centro per l impiego potrà usufruire dell indennità di disoccupazione. Il lavoratore straniero iscritto nell elenco anagrafico del Centro per l impiego ha diritto a rimanere in Italia oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno. La Questura competente infatti, alla scadenza del permesso di soggiorno, rilascia un permesso per attesa occupazione per una durata non inferiore a 6 mesi. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è rinnovabile (salvo che non si facciano valere questioni molto specifiche: la disponibilità di risorse economiche sufficienti al fine di prolungare il suo soggiorno oltre il termine di 6 mesi, la presenza di eventuali cause intentate nei confronti del precedente datore di lavoro, ecc..). Al termine della validità del permesso per attesa occupazione il lavoratore: > potrà richiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel caso in cui trovi una nuova occupazione (inviando allo Sportello unico il contratto di soggiorno o presentando alla Questura una lettera di disponibilità di assunzione da parte di un datore di lavoro); > nel caso in cui non trovi un nuovo lavoro, dovrà lasciare il territorio nazionale. Il viaggio di rientro nel Paese di provenienza è a carico dell ultimo datore di lavoro. 19

20 Procedura flussi d ingresso 1. Registrazione sul sistema. 2. Richiesta di un modulo di domanda. 3. Compilazione on-line della domanda e predisposizione per l invio. 4. Trasmissione della domanda (le ricevute di trasmissione delle domande saranno disponibili nell area riservata all utente entro circa 12 ore dalla data/ora di invio). La domanda di nulla osta al lavoro può essere: nominativa: nel caso in cui il datore di lavoro abbia una conoscenza diretta dello straniero da assumere; numerica: il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta dello straniero da assumere e può presentare richiesta di nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle apposite liste, tenute presso le rappresentanze diplomatiche e consolari. Requisiti per l assunzione Nella domanda il datore di lavoro deve garantire: L alloggio Il datore di lavoro dovrà specificare la sistemazione alloggiativa del lavoratore che dovrà rispondere ai parametri della legge regionale per l edilizia residenziale pubblica e non sarà necessario che indichi o richieda il certificato di idoneità dell alloggio. Solo al momento della convocazione presso la Prefettura dovrà invece essere esibito il certificato o la ricevuta di richiesta dello stesso. Il reddito Lavoro domestico, colf e badanti La domanda deve contenere l auto-certificazione delle seguenti informazioni: Sussistenza di un reddito minimo del datore di lavoro al netto dell imposta, di importo almeno doppio rispetto all ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. 20

21 Il reddito minimo del datore di lavoro può derivare anche dalla somma dei redditi dei familiari conviventi o, se non conviventi, fino al primo grado di parentela. Se la domanda riguarda l assunzione di un assistente familiare/ domiciliare ( badante ) occorre indicare il nominativo della persona non autosufficiente che beneficerà dell assistenza. In caso di condizione di non autosufficienza per patologie o handicap certificabile, non sarà previsto il possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro. Imprese Per le imprese non è richiesto un reddito minimo ma sarà necessario dimostrare la capacità reddituale dell impresa indicando il fatturato conseguito dall azienda nel corso dell esercizio ed il reddito di esercizio dichiarato nella denuncia annuale dei redditi di impresa. Nel caso in cui l impresa fosse di nuova costituzione, e quindi non avesse ancora completato il primo esercizio d imposta, e non vi fosse una dichiarazione dei redditi di riferimento, sarà possibile indicare il fatturato presuntivo del primo anno di attività. Si evidenzia che l Agenzia delle Entrate con lettera circolare dell 11 febbraio 2011, ha comunicato la possibilità per gli imprenditori agricoli ai fini del raggiungimento della soglia minima di reddito richiesta dall art. 1-ter della legge 102/2009 di poter ricondurre la capacità economica non, esclusivamente, al reddito agrario (il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere la predetta soglia), ma anche ad altri indici di ricchezza. Procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro La domanda, inviata allo Sportello unico, viene contestualmente resa disponibile anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla Questura e al Centro per l impiego competenti; lo Sportello unico richiede all Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda alcun codice fiscale, l attribuzione di un codice numerico provvisorio; lo Sportello unico convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello; lo Sportello unico trasmette per via telematica il nulla osta e la 21

22 proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all estero, la quale rilascia allo straniero il visto d ingresso, da lui precedentemente richiesto. Il visto d ingresso deve essere richiesto entro 6 mesi dalla data di rilascio del nulla osta al lavoro; entro 8 giorni dall ingresso in Italia, lo straniero, accompagnato dal datore di lavoro, deve presentarsi, su appuntamento, presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno per lavoro e fare richiesta di permesso di soggiorno. Il lavoratore, una volta compilato il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, deve recarsi presso un ufficio postale per la spedizione. L ufficio postale gli rilascia una ricevuta. In questa fase, inoltre, lo Sportello unico richiede all Agenzia delle Entrate la conversione del codice fiscale provvisorio, precedentemente attribuito, in codice fiscale alfanumerico definitivo, oppure la verifica del codice fiscale nel caso in cui sia stato indicato dallo straniero sulla domanda di nulla osta o venga dichiarato allo Sportello al momento della richiesta del permesso di soggiorno. In ogni caso lo Sportello rilascia al cittadino straniero un certificato di attribuzione del codice fiscale. La Questura, infine, provvede a convocare il lavoratore straniero, per telefono o per posta ordinaria, per la consegna del permesso di soggiorno. Ai fini dell assunzione, il datore di lavoro deve trasmettere all Inail, all Inps e al Centro per l impiego della provincia in cui si svolge l attività lavorativa la comunicazione obbligatoria dell instaurazione del nuovo rapporto di lavoro entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul contratto di lavoro. Tale comunicazione, a partire dall 11 gennaio 2008, va fatta esclusivamente per via telematica collegandosi al sito accreditandosi al Servizio informatico della propria Regione e compilando il modulo Unificato Lav. E importante conservare la ricevuta elettronica che attesta la data certa di invio della domanda. In caso di lavoro domestico, la comunicazione di assunzione andrà effettuata tramite la procedura on-line sul sito www. inps.it o tramite il contact center integrato INPS-INAIL al 22

23 numero PROTEZIONE INTERNAZIONALE, ASILO, PROTEZIONE SUSSIDIARIA, PERMESSO PER MOTIVI UMANITARI Asilo/status di rifugiato A seguito del riconoscimento della status di rifugiato da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o del Tribunale civile (se si tratta di asilo costituzionale), al cittadino straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata quinquennale con la dicitura asilo. La richiesta di rilascio di primo permesso di soggiorno per asilo, sia in caso di riconoscimento dello status da parte della Commissione territoriale ovvero per via giudiziale ai sensi dell articolo 10 comma 3 della Costituzione italiana, deve essere presentata presso la Questura del luogo dove il rifugiato ha il domicilio o la residenza allegando copia delle decisione, un domicilio, 4 foto formato tessera, una marca da bollo da 14,62 euro e, in caso si voglia richiedere il documento di viaggio, la ricevuta dei conti correnti postali con i quali si è pagato il contributo per il documento. Il permesso per asilo è automaticamente rinnovabile alla scadenza dietro presentazione di apposita istanza di rinnovo. La ricevuta della richiesta di rinnovo garantisce il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. Il titolare di permesso per asilo può chiedere la cittadinanza dopo 5 anni di residenza legale continuativa e sostituire i documenti riguardanti i carichi penali dal paese di origine e l atto di nascita da una dichiarazione al Tribunale civile e dal certificato dello status di rifugiato; chiedere il ricongiungimento familiare a condizioni più favorevoli di quelle previste per i cittadini stranieri con regolare soggiorno ad altro titolo. Non ha l obbligo di soddisfare i requisiti di reddito e di alloggio prescritti per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ma basterà indicare i parenti o il coniuge con il quale intende ricongiungersi e mostrare la documentazione attestante i legami di parentela al momento della richiesta del visto al consolato italiano competente per 23

24 il rilascio. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i vincoli familiari, in virtù del suo status o della mancanza di un autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, le rappresentanza diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni sulla base di verifiche ritenute necessarie. I rifugiati possono altrimenti ricorrere ad altri mezzi atti a provare il vincolo famigliare, a esempio elementi tratti da documenti rilasciati da organismi internazionali. Il rigetto della domanda non può comunque essere determinato solo dalla mancanza di tali documenti. Il familiare entrato a seguito di ricongiungimento avrà un permesso di soggiorno per motivi familiari della stessa durata di quella del familiare con il quale si è ricongiunto; chiedere per i figli minori l estensione dello status di rifugiato alla Commissione nazionale per il diritto di asilo tramite la Questura; sposarsi in Italia senza rivolgersi alla propria ambasciata per il certificato di stato libero ma è necessario un atto di notorietà sostitutivo dell atto di nascita, per uso matrimonio e rivolgersi presso la sede di Roma dell Unhcr, per il rilascio di apposito nulla osta al matrimonio; iscriversi al Ssn - Servizio sanitario nazionale - gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso l Azienda sanitaria locale (Asl) del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in sua mancanza, l effettiva dimora; beneficiare dell assistenza sociale al pari del cittadino italiano: ha diritto a chiedere assegno sociale, pensione agli invalidi civili, assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare con tre figli minori. Protezione sussidiaria Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria viene rilasciato a seguito di notifica della decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha durata triennale. Il primo rilascio si richiede alla Questura. Al titolare di permesso per protezione sussidiaria può essere rilasciato il titolo di viaggio sostitutivo del passaporto nel caso in cui non possa recarsi presso l ambasciata del suo paese. 24

25 Competente per il rinnovo è ancora la Questura che, accolta l istanza di rinnovo alla quale devono essere allegate copia della decisione, 4 foto e una marca da bollo da 14,62 euro, invia la richiesta alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che si era precedentemente pronunciata sul rilascio del primo titolo, che nuovamente deciderà in merito alla permanenza delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento della protezione sussidiaria. Se tali condizioni persistono, la Commissione rinnoverà la concessione della protezione, altrimenti verrà dato un provvedimento negativo e la Questura consegnerà un provvedimento di espulsione che conterrà l invito a lasciare il territorio in 15 giorni. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo - al di fuori delle quote annue - qualora sussistono i requisiti previsti per legge. Il titolare di permesso per protezione sussidiaria può: chiedere la cittadinanza dopo 10 anni al pari del cittadino migrante; richiedere il ricongiungimento familiare dimostrando, al pari del migrante, il requisito dell alloggio idoneo e del reddito che però dovrà essere sempre pari al doppio dell importo dell assegno sociale indifferentemente dal numero di familiari per i quali chiede il ricongiungimento; iscriversi al Ssn - Servizio sanitario nazionale - gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso l Azienda sanitaria locale (Asl) del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in sua mancanza, l effettiva dimora; beneficiare dell assistenza sociale al pari del cittadino italiano: può dunque richiedere assegno sociale, pensione agli invalidi civili, assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare con tre figli minori. Permesso per motivi umanitari Disciplinato dal d.lgs. 286/98 - Testo Unico immigrazione - art. 5 c. 6 ll rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari avviene anche, ma non esclusivamente, a seguito di notifica della decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Di fatto la Commissione si esprime in modo negativo sulla domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero 25

26 ma raccomanda il rilascio di un permesso per motivi umanitari al Questore - che ha comunque potere discrezionale - ai sensi dell art. 5 c. 6 del T. U. Il protetto umanitario ha diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata annuale ed, eventualmente, del titolo di viaggio per stranieri nel caso non possa richiedere il passaporto all ambasciata del paese di origine. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere concesso direttamente dal Questore come previsto dal dpr 394/99 - regolamento di attuazione del Testo Unico immigrazione - che all articolo 11 c. 1 lett c)ter prevede che il permesso per motivi umanitari possa essere rilasciato a seguito dell acquisizione da parte dell interessato di documentazione relativa a oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l allontanamento dal territorio nazionale. Il rinnovo è subordinato ad un nuovo parere favorevole da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che si era precedentemente pronunciata sul rilascio del primo titolo, che nuovamente deciderà in merito alla permanenza delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento della protezione umanitaria. Se la Commissione si esprime in modo negativo, verrà dato un provvedimento di diniego e la questura consegnerà un provvedimento di espulsione che conterrà l invito a lasciare il territorio in 15 giorni. Il permesso per motivi umanitari consente di svolgere attività lavorativa. Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro - al di fuori delle quote - in presenza dei requisiti previsti per legge. Il titolare di permesso per motivi umanitari: può chiedere la cittadinanza dopo 10 anni di residenza legale in Italia al pari del cittadino migrante; non può richiedere il ricongiungimento familiare - a meno che non sia titolare di un permesso per motivi umanitari rilasciato prima dell entrata in vigore del decreto legislativo 251/2007 e che al momento del rinnovo dovrà essere convertito in protezione sussidiaria; non può usufruire delle prestazioni sociali che sono limitate agli stranieri titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e alle categorie equiparate ai cittadini italiani (rifugiati, protetti sussidiari, comunitari); può effettuare l iscrizione al Ssn - Servizio sanitario nazionale - 26

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