- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis)/2012 IRPEF - ALTRO 2007
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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO SEZIONE 3 riunita con l'intervento dei Signori: NATOLA LIVIO MICHELE Presidente FUSARO SERGIO Relatore GESUALDI MARIO Giudice ha emesso la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 4473/13 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. /2012 IRPEF - ALTRO 2006 proposto dal ricorrente: Avv. - sul ricorso n. 4475/13 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. /2012 IRPEF - ALTRO 2007
2 proposto dal ricorrente: Avv. - sul ricorso n. 4477/13 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. /2012 IRPEF - ALTRO 2008 proposto dal ricorrente: Avv. MOTIVI DELLA DECISIONE La contribuente ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento, notificatole il 5 aprile 2013, con cui l'agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, Ufficio Controlli, a seguito di annullamento parziale in autotutela dell'avviso di accertamento originariamente emesso, aveva rideterminato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54 D.P.R. n. 633/1972, il reddito d'impresa della stessa per l'anno d'imposta 2006, con conseguente applicazione di maggiore imposta ai fini IRPEF e relative addizionali, oltre ad interessi e sanzioni. L'accertamento, scaturito dalla mancata presentazione da parte della stessa della prescritta dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell'i.v.a. e dalla successiva determinazione dei ricavi in misura corrispondente all'importo delle somme da essa percepite, a titolo di provvigioni, dalla società, era stato annullato, in via di autotutela, sia pure soltanto parzialmente, dopo che era emerso che la contribuente non aveva potuto assolvere correttamente i suoi oneri tributari per causa a lei non imputabile, in quanto il consulente da lei incaricato, dott., successivamente denunciato all'autorità giudiziaria sia da parte della che dalla Agenzia delle Entrate, le aveva
3 consegnato una documentazione falsa attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione. La ricorrente ha contestato, in primo luogo, le modalità di determinazione del quantum della maggiore pretesa accertata, eccependo che l'ufficio, in violazione degli artt. 41 e 41 bis D.P.R. n. 600/1973, avrebbe dovuto detrarre dai ricavi accertati non solo i costi che era riuscita a documentare ma anche quelli relativi ai ricavi accertati in via forfettaria, nonché l'illegittimo computo nel reddito complessivo lordo del reddito derivante dal possesso del 50% dell'abitazione principale e sua pertinenza, senza operarne la prescritta deduzione ai sensi dell'art. 10, comma 3 bis, T.U.I.R.. La ricorrente ha, poi, eccepito l illegittimità dell'atto irrogativo di sanzioni per aperta violazione dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, non essendole stata riconosciuta l'esimente prevista da tale norma, nonostante l'intervenuto accertamento della truffa perpetrata in suo danno dal suo consulente incaricato, per l'asserita culpa in eligendo. Dopo avere, quindi, contestato il disconoscimento del diritto alla sospensione della riscossione delle sanzioni e del tributo ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 6 bis della legge n. 423/1995, nonché il quantum delle sanzioni irrogate, la ricorrente ha concluso chiedendo, previo annullamento dell'atto impositivo impugnato, la rideterminazione del reddito complessivo netto effettivo ai fini dell'irpef e relative addizionali con il riconoscimento dei costi e lo scomputo del reddito di Euro 504 riferito all'abitazione principale e sua pertinenza, nonché l'annullamento delle sanzioni, con la sospensione del pagamento del tributo e la condanna dell'ufficio al rimborso delle spese e degli onorari di lite. Analogo ricorso veniva presentato dalla contribuente avverso altri due avvisi di accertamento emessi con riferimento agli anni d'imposta 2007 e 2008, fondati sui medesimi motivi. Costituitosi in giudizio, l'ufficio ha ribadito la legittimità del proprio operato sia in merito alla deduzione dei costi, operata nella sola misura risultante dalla documentazione presentata, che con riguardo al mancato riconoscimento della detrazione degli oneri, in assenza dell'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale. Deducendo, altresì, la insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la esclusione delle sanzioni applicate, l'ufficio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della controparte al pagamento delle spese di causa. All'esito della odierna discussione, previa riunione dei ricorsi, ritiene la Commissione che il ricorso sia soltanto parzialmente fondato e che meriti, pertanto, accoglimento unicamente entro i limiti meglio precisati in prosieguo di motivazione. Le contestazioni sollevate dalla ricorrente in ordine alle modalità di rideterminazione del reddito imponibile e del conseguente ammontare della pretesa fiscale dovuta ai fini IRPEF e relative addizionali, oltre che ai fini del contributo INPS, operata dall'ufficio ai sensi dell'art. 41 bis D.P.R. n. 600/1973, sulla base della entità complessiva delle provvigioni percepite dalla ricorrente da parte della società, non possono essere in alcun modo condivise. Correttamente, invero, l'ufficio, si è avvalso nella fattispecie del potere di accertamento induttivo previsto dalla norma in questione attesa la mancata presentazione della prescritta dichiarazione annuale, limitandosi a detrarre dai ricavi accertati sulla base delle dichiarazioni presentate dalla società sostituto d'imposta, che aveva corrisposto tali provvigioni, il cui ammontare non risulta comunque contestato dall'interessata, unicamente
4 i costi risultanti dalla documentazione presentata da quest'ultima, senza procedere alla relativa quantificazione in via forfettaria, in assenza di ogni ulteriore elemento idoneo a comprovarne l'asserita esistenza. Per quanto, poi, concerne l'avvenuto computo nel reddito complessivo lordo del reddito anche del reddito derivante dal possesso del 50% dell'abitazione principale e sua pertinenza, trattasi di detrazione che non può essere riconosciuta se non in casi di avvenuta presentazione della prescritta dichiarazione annuale, nella specie del tutto omessa. A diversa conclusione occorre, invece, pervenire con riguardo all'applicazione delle sanzioni. Essendo, infatti, imputabile esclusivamente al comportamento di un terzo - nel caso di specie, il consulente incaricato dalla contribuente - la omessa presentazione della dichiarazione annuale, peraltro dallo stesso occultata con una serie di artifizi e raggiri, consistiti nella formazione di false ricevute apparentemente provenienti dall'agenzia delle Entrate, idonee ad ingannare la contribuente in ordine all'avvenuto assolvimento degli incombenti di legge, ritiene la Commissione che nella specie siano ravvisabili entrambi i presupposti di fatto previsti dalla norma invocata dalla ricorrente. L'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, subordina, infatti l'applicazione della causa di non punibilità alla sussistenza di una duplice circostanza di fatto, esigendo, in particolare, che "il pagamento del tributo non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria" e che tale fatto sia "addebitabile esclusivamente a terzi", circostanze entrambe ravvisabili nella fattispecie in esame. Del tutto fuori luogo, invece, è il richiamo operato dalla ricorrente al beneficio della sospensione della riscossione prevista dagli artt. 1 e 6 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, applicabile unicamente quando l'omesso versamento o comunque la violazione "consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei relativi albi, in dipendenza del loro mandato professionale", nonché quando "sussistono comprovate difficoltà di ordine economico". Nel caso in questione, infatti, oltre a non risultare in alcun modo dimostrate le difficoltà della contribuente al pagamento del tributo, non è stata fornita la benché minima prova in ordine al fatto che il professionista cui è addebitabile la violazione sia effettivamente iscritto ad un albo professionale, circostanza costituente il presupposto per l'applicazione della norma. Il parziale accoglimento del ricorso e la conseguente posizione di reciproca soccombenza delle parti inducono la Commissione a ravvisare nella fattispecie i giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Commissione, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, conferma gli accertamenti impugnati, con esclusione delle sanzioni applicate. Spese compensate. Milano, 11 novembre 2013.
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