COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI Provincia di Teramo

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1 COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI Provincia di Teramo DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 23 del Oggetto: VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ALLEGA= TE AL VIGENTE P.R.G. - ARTT APPRO= VAZIONE. L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di maggio nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle ore 19:30, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, di Prima convocazione ed in seduta Pubblica. La presidenza della seduta é assunta dal Sig. Di Marco Nicola in qualità di PRESIDENTE, partecipa il Segretario Generale del Comune DOTT. VINCENZO BENASSAI. Risultano presenti al punto in oggetto : PAVONE ENIO P MARINI GIANFRANCO P GINOBLE TERESA P NORANTE ANTONIO P FRATTARI ENZO P DI GIULIO PIETRO ENZO P TACCHETTI SIMONE P FOGLIA STEFANIA P DE VINCENTIIS FLAVIANO A BIANCHINI MASSIMO P D'ELPIDIO RAFFAELLA MARIA CECILIA P IANNETTI ROMANO A Di Marco Nicola P DEZI ATTILIO P DI PASQUALE CAMILLO P DI FELICE PASQUALE P CAPORALETTI ALBERTO A Assegnati compreso il Sindaco n.[17] In carica compreso il Sindaco n.[17] Presenti n. [ 14] Assenti n. [ 3] Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento. L'Ufficio di scrutatore viene assolto dai Consiglieri Sigg.: DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 del Pag. 1 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

2 DATO ATTO: che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49 del D.Lgs , n. 267, così come sostituito dall art. 3, del D.L , n. 174, convertito con modificazioni nella Legge , n. 213, sono stati espressi i seguenti pareri: RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica:parere FAVOREVOLE: F.to arch. Lorenzo Patacchini RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE: F.to dott.ssa Rosaria Ciancaione Partecipano, nel corso della seduta, i seguenti componenti della Giunta Comunale: Vice Sindaco Assessore Dott. Alfonso Montese, Assessore Avv. Maristella Urbini, Assessore Avv. Alessandro Recchiuti, Assessore Sig. Fabrizio Maria Fornaciari. Intervengono il Consigliere Frattari e il Consigliere D Elpidio; Entra il Consigliere Caporaletti; Intervengono il Consigliere Norante, il Consigliere Ginoble, il Segretario Generale per chiarimenti e il Sindaco; Conclusa la fase delle comunicazioni, si passa alla trattazione del punto all ordine del giorno. Relaziona il Sindaco sul punto all ordine del giorno avente per oggetto: Variante alle norme tecniche di attuazione allegate al vigente P.R.G. Artt Approvazione. Interviene il Consigliere Marini: preannuncia astensione per coerenza. Intervengono il Consigliere Frattari, il Consigliere Dezi, il Consigliere Norante e il Consigliere Ginoble. Intervengono per replica il Consigliere Frattari e il Consigliere Norante. Intervengono il Consigliere Ginoble e il Sindaco. Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Frattari: preannuncia voto favorevole del gruppo del PD. Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Norante: preannuncia voto favorevole del gruppo del PDL. Concluso il dibattito, il presidente pone in votazione l approvazione della proposta di delibera comprensiva della correzione dell errore materiale come da indicazione riportata in data odierna, dal Dirigente del IV^ Settore sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale. L esito della votazione per appello nominale è il seguente: Consiglieri presenti n. 13; Assenti n. 4 (De Vincentiis, Di Pasquale, Bianchini, Iannetti); Voti favorevoli n. 12; Astenuto n. 1 (Marini); DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 del Pag. 2 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

3 IL CONSIGLIO COMUNALE Evidenziato: che con delibera di Consiglio provinciale n. 1 del , è stato approvato il vigente P.R.G. di questo Comune; che, in considerazione delle recenti sentenze del Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, (sentenza n. 130/2008 e 131/2008) e della giurisprudenza consolidata in materia regolamentare contrastante con il D. M. n. 1444/1968 si evidenzia la necessità di apportare le conseguenti modifiche alle N. T. A. del vigente P. R. G.; che, per le motivazioni in essa contenute, viene condivisa la relazione di variante alle NN.TT.A., all'uopo predisposta dal Dirigente del IV Settore in data ; che in data è stato acquisito il parere della commissione consigliare di P.R.G.; che in data e è stato acquisito il parere della commissione edilizia urbanistica comunale; che in data con delibera di Consiglio Comunale n. 17 viene adottata la variante normativa secondo il testo di seguito riportato: L'art. 5 delle N.T.A. alla lettera "a" al primo comma recita: Laddove non e` previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e salvo quanto successivamente indicato per alcune zone e sulle tavole di P.R.G. assunte come P. di R., tra pareti finestrate di edifici di nuova costruzione reciprocamente antistanti e` prescritta una distanza minima pari all'altezza del fabbricato piu` alto; tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12. Tale comma deve essere modificato nel modo seguente: Laddove non e` previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e salvo quanto successivamente indicato per alcune zone e sulle tavole di P.R.G. assunte come P. di R., tra pareti finestrate di edifici di nuova costruzione e pareti di antistanti edifici esistenti reciprocamente antistanti e` prescritta una distanza minima assoluta pari a 10 metri. all'altezza del fabbricato piu` alto; tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata e nel caso di edifici ricadenti nelle zone C qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12. Limitatamente alla zona C la distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere pari all altezza del fabbricato più alto. Tale altezza opera anche ove una sola parete sia finestrata semprechè gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 metri. L'art. 5 delle N.T.A. alla lettera "a" al terzo comma recita: Restano escluse dal computo delle distanze eventuali costruzioni monopiano adibite ad uso diverso dall'abitazione (tipo garage, depositi, ripostigli, ecc...) ed avulse dal fabbricato principale nei confronti delle quali resta valido quanto indicato dalle norme del Codice Civile. Tale norma deve essere abrogata. L'art. 5 delle N.T.A. alla lettera "b" recita: Salvo quanto espressamente specificato per alcune zone e nella successiva lettera c, la distanza tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 del Pag. 3 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

4 viabilita` privata a fondo cieco al servizio dei singoli lotti), deve corrispondere alla larghezza della sede stradale (compresi i marciapiedi) maggiorata di: - mt. 5 per lato per strade di larghezza inferiore a mt.7; - mt. 7 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7 e mt. 15; - mt. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15. Tale norma deve essere modificata nel modo seguente: Salvo quanto espressamente specificato per alcune zone e nella successiva lettera c, la distanza tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilita` privata a fondo cieco al servizio dei singoli lotti), deve corrispondere alla larghezza della sede stradale (compresi i marciapiedi) maggiorata di: - mt. 5 per lato per strade di larghezza inferiore a mt.7; - mt per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7 e mt.15; - mt. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15. L'art. 22 N.T.A. alla lett. "a" recita: " e` consentita la sopraelevazione fino a due piani e per l'altezza massima di 7.50 ml. di tutti gli edifici monopiano in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, ai distacchi, alle distanze dai confini indicati per la sottozona di appartenenza a condizione che, ad opera compiuta la superficie edificabile complessiva non superi mq. 250 e che a piano terra vengano realizzati spazi a parcheggio cosi` come indicato nell'art. 3-I fermo restando i distacchi previsti dal Codice Civile. Quando al piano terra vengono realizzati i negozi, i parcheggi previsti devono essere accessibili al pubblico e a diretto contatto con la strada. Tale sopraelevazione puo` anche seguire il perimetro esterno preesistente. Sono però consentite aperture di vedute dirette solo in quelle pareti in sopraelevazione la cui distanza dai confini sia pari ad 1/2 dell'altezza complessiva con un minimo di 3.50 mt. Nel caso in cui tali distanze non siano rispettate le pareti dovranno essere cieche. Lo stesso criterio si applica per tamponature di portici preesistenti. La sopraelevazione degli edifici ad un solo piano, alle condizioni sopra espresse, e` consentita anche nel caso in cui dette costruzioni ricadano in sottozone dove e` previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e il volume, vuoto per pieno, dell'immobile da sopraelevare sia inferiore al 20% del volume dell'intero isolato di appartenenza, ovvero, confini con edificio a piu` piani di recente realizzazione"; Tale norma deve essere modificata nel modo seguente: a) e` consentita la sopraelevazione fino a due piani e per un'altezza massima di 7.50 ml. di tutti gli edifici monopiano in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, ai distacchi, alle distanze dai confini indicati per la sottozona di appartenenza a condizione che, ad opera compiuta la superficie edificabile complessiva non superi mq. 250 e che a piano terra vengano realizzati spazi per parcheggio cosi` come indicato nell'art.3-i fermo restando i distacchi previsti dal Codice Civile. Quando al piano terra vengono realizzati i negozi, i parcheggi previsti devono essere accessibili al pubblico e a diretto contatto con la strada. Tale sopraelevazione puo` anche seguire il perimetro esterno preesistente. Sono però consentite aperture di vedute dirette solo in quelle pareti in sopraelevazione la cui distanza dai confini sia pari ad 1/2 dell'altezza complessiva con un minimo di 3.50 mt. Nel caso in cui tali distanze non siano rispettate le pareti dovranno essere cieche. Lo stesso criterio si applica per tamponature di portici preesistenti. La sopraelevazione degli edifici ad un solo piano, alle condizioni sopra espresse, e` consentita anche nel caso in cui dette costruzioni ricadano in sottozone dove e` previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e il volume, vuoto per pieno, dell'immobile da sopraelevare sia inferiore al 20% del volume dell'intero isolato di appartenenza, ovvero, confini con edificio a piu` piani di recente realizzazione e secondo i dettami del vigente regolamento edilizio fermo restando i distacchi dal confine pari a 5,00 mt. ed una DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 del Pag. 4 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

5 distanza di 10,00 dai fabbricati prospicienti. Sono consentite distanze inferiori dal confine solo quando esista preciso accordo tra le parti formalizzato con atto regolarmente registrato e trascritto valevole per se eredi ed aventi causa con il quale il frontista si impegni a realizzare eventuali costruzioni ad una distanza non inferiore a 10,00 mt.; Sono consentite tamponature di portici esistenti alla data del 02 aprile 1968 a condizione che non venga superata la superficie massima consentita di 250 mq. in tal caso le vedute potranno essere realizzate solo nel caso siano rispettate le distanze minime previste dal codice civile. La sopraelevazione degli edifici ad un solo piano, alle condizioni sopra espresse, è consentita anche nel caso in cui dette costruzioni ricadano in sottozone dove è previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo quando sia nei pressi di edificio a piu` piani. Fermo restando il rispetto dei limiti di distanza tra i fabbricati stabilito all art. 9 del D.M. 1444/68, qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. L'art. 22 N.T.A. alla lett. "b" recita: "In caso di ristrutturazioni in ampliamento e/o la costruzione di nuovi edifici per le parti che non superino i due piani di altezza fuori terra ed un'altezza massima di 7.50 ml, ivi compresi quelli del punto a del presente articolo, fermi restando gli indici fondiari fissati per ciascuna sottozona, l'edificazione puo` anche avvenire alle stesse distanze dai confini degli edifici prospicienti ed insistenti sui lotti limitrofi all'area oggetto di intervento alla data di adozione del P.R.G. In tal caso sono consentite aperture di vedute dirette solo in quelle pareti la cui distanza dai confini sia pari ad 1/2 dell'altezza complessiva dell'edificio da realizzare con un minimo di mt Nel caso in cui tali distanze non siano rispettate le pareti dovranno essere cieche". Tale norma deve essere eliminata. L'art. 22 N.T.A. lett. "c" al primo comma recita: In tutti gli altri casi non previsti ai precedenti punti a) e b), il distacco minimo di un fabbricato (sia che abbia pareti finestrate oppure no) rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad un 1/2 dell'altezza del fronte prospettante, fermo restando un distacco minimo assoluto di ml Si propone la modifica dell'art. 22 lett. "c" delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore al primo comma: In tutti gli altri casi non previsti al precedente punto a) e b), il distacco minimo di un fabbricato (sia che abbia pareti finestrate oppure no) rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad un 1/2 dell'altezza del fronte prospettante, fermo restando un distacco minimo assoluto di ml Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, come stabilito dall ultimo comma dell art. 9 del D.M. 1444/68. L'art. 24 N.T.A. all'ultimo comma recita: "L'intervento e` condizionato al rispetto dei seguenti indici: - indice di utilizzazione fondiaria pari a 0.85 mq/mq: - altezza massima dei fabbricati, mt ; - distanza minima dai confini fronte strada pari a mt. 6.00, salvo allineamenti preesistenti, e dai confini di lotti contigui, mt.5.00; DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 del Pag. 5 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

6 - standards parcheggi come da art. 7.4; - la superficie coperta non potra` eccedere il 35% della superficie fondiaria. Tale norma deve essere modificata nel modo seguente: "L'intervento e` condizionato al rispetto dei seguenti indici: - indice di utilizzazione fondiaria pari a 0.85 mq/mq: - altezza massima dei fabbricati, mt ; - distanza minima dai confini fronte strada pari a mt. 6.00, salvo allineamenti preesistenti, dai confini di lotti contigui, mt. 5,00; 1/2 dell'altezza del fronte prospettante fermo restando un distacco minimo assoluto di mt e distanze tra fabbricati pari all'altezza dell'edificio piu` alto e comunque mai inferiore a ml. 10, fermo restando il rispetto dei limiti di distanza tra i fabbricati stabilito all art. 9 del D.M. 1444/68; - standards parcheggi come da art. 7.4; - la superficie coperta non potrà eccedere il 35% della superficie fondiaria. che la delibera di adozione, esecutiva, con i relativi allegati, ai sensi dell'art. 10, 4 comma, della L.R. 18/83 nel testo in vigore, è stata depositata nella Segreteria comunale, per quarantacinque giorni interi e consecutivi, affinché chiunque ne avesse interesse potesse prenderne visione; che l'effettuato deposito avvenuto in data è stato reso noto, oltre che a mezzo di manifesti murali, affissi in luoghi pubblici e sull'albo Pretorio comunale, anche mediante un giornale quotidiano a diffusione regionale Il Centro ed una emittente televisiva Teleponte ; che l'effettuato deposito della variante anzidetta è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 75 del , pertanto il termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni era il (quarantacinque giorni successivi la pubblicazione sul B.U.R.A.); che entro il termine di scadenza non sono pervenute osservazioni; che con nota n. 3590/814UT del è stata indetta, ai sensi del comma 4) art. 10 della L.R. 18/83 nel testo vigente, una conferenza di servizi per il ; che alla conferenza dei servizi hanno partecipato i seguenti Enti invitati: Capitaneria di Porto di Pescara il quale ha espresso il nulla osta ai sensi dell art. 55 del Codice della Navigazione trattandosi di variante normativa agli art. 5, 22 e 24 delle N.T.A. allegate al PRG vigente che trattano principalmente la distanza tra edifici. Ferrovie dello Stato sede di Ancona il quale ha espresso parere favorevole poiché trattasi di variante normativa agli art. 5, 22 e 24 delle N.T.A. allegate al PRG vigente, fermo restando la salvaguardia della fascia di 30 metri dettata dal D.M n. 753; A.N.A.S. il quale ha espresso parere favorevole poiché trattasi di variante normativa parziale per l adeguamento delle distanze solo tra edifici lasciando invariate le distanze dalle strade statali; Ufficio Demanio comunale il quale ha espresso parere favorevole per quanto riguarda le proprie competenze; sono risultati assenti: Ministero per i Beni e Attivita Culturali- Soprintendenza B.A.P. Regione Abruzzo - Settore Urbanistica e BB.AA.; Regione Abruzzo - Direzione LL.PP.; DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 del Pag. 6 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

7 Genio Civile Regionale; Azienda Sanitaria Locale; Amministrazione Provinciale -Ufficio Urbanistica; Ispettorato Ripartimentale delle Foreste; che il verbale della seduta, con il termine per la conclusione dei lavori della conferenza, con nota n. 8132/1986UT, è stato inviato agli enti convocati; che in relazione alla conferenza citata sono pervenuti i seguenti pareri: nulla osta del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale in data prot. n per l approvazione della variante normativa il quale ribadisce che qualora dovessero essere realizzati interventi di natura urbanistico edilizia che richiedono movimenti di terra in zone sottoposte al Vincolo idrogeologico imposto con il R.D.L n. 3267, i relativi progetti dovranno essere sottoposti all esame dello scrivente Comando per l eventuale emanazione di prescrizioni in ottemperanza a quanto disposto dall art. 20 del R.D n ; parere favorevole della Azienda Sanitaria Locale pervenuto in data prot ; parere dell Amministrazione Provinciale pervenuto in data prot. n espresso con Provvedimento Dirigenziale n. 986 del con la quale la Provincia di Teramo ha espresso parere di conformità con il Piano Territoriale Provinciale ed ha espresso la seguente osservazione: Sulla modifica della lettera a dell art. 22 si osserva che il Comune di Roseto degli Abruzzi debba valutare attentamente la rispondenza della chiusura dei portici esistenti alla data del 02/04/1968 alla normativa dettata dall art. 9 del D.M. 1444/68 in quanto può affermarsi che la tamponatura di un portico con una parete di chiusura in muratura dotata di finestre costituisce trasformazione dello stato dei luoghi, con conseguente obbligo di rispetto della disposizione di cui al già richiamato art. 9 del D.M. n. 1444/1968. infatti, la giurisprudenza ha più volte confermato che il concetto di parete finestrata va interpretato in conformità a quanto previsto dall art. 900 c.c., secondo cui il concetto di finestra include, oltre alle vedute, anche le luci (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, , n. 4015; TAR Campania Napoli, sez. II, , n. 8326; TAR Puglia Lecce, sez. III, , n. 2058; TAR Piemonte, sez. I, , n. 22). Inoltre, la norma statale in esame, in quanto finalizzata alla salvaguardia dell interesse pubblico-sanitario a mantenere una determinata intercapedine tra gli edifici che si fronteggiano quando uno dei due abbia una parete finestrata, ha carattere tassativo ed inderogabile, per cui lo strumento urbanistico comunale può solo prescrivere distanze maggiori, ma non limitarne l applicazione (Cons. Stato, sez. IV , n. 6909; Cons. Stato, sez. IV , n. 3929; Cass. Civ., sez. II, , n. 145; TAR Piemonte, sez. I, , n. 22). ; parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Soprintendenza B.A.P. rimesso in data al prot. n ; Preso atto che, a tutt oggi non sono pervenuti i seguenti pareri: Regione Abruzzo Settore Urbanistica e Beni Ambientali, nonostante la corrispondenza intercorsa; Regione Abruzzo - Direzione LL.PP.; Genio Civile Regionale; Preso atto che la variante proposta è relativa alla modifica delle sole distanze tra fabbricati per adeguare le stesse alle disposizioni più restrittive stabilite dal D.M. 1444/68; DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 del Pag. 7 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

8 Considerato che il comma 7 dell art. 14/ter della legge 241/90 nel testo vigente, stabilisce che si considera acquisito l assenso dell Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistica territoriale e della tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell Amministrazione rappresentata ; Considerato che non vi sono elementi ostativi all espressione del parere favorevole, tenuto conto dei pareri già espressi dagli Enti convocati; Ritenuta quale volontà prevalente, circa la determinazione conclusiva del procedimento, l espressione del parere favorevole alla variante alle Norme Tecniche di Attuazione allegate al vigente P.R.G. artt con l accoglimento delle osservazioni e delle prescrizioni espresse nei sovracitati pareri; Visto il vigente PRG approvato con delibera di C.P. n. 1 del ; Vista la variante normativa adottata con delibera di C.C. n. 17 del ; Visti i pareri espressi dalla Capitaneria di Porto di Pescara, dalle Ferrovie dello Stato sede di Ancona, dall A.N.A.S. e dall Ufficio Demanio comunale nella seduta della Conferenza dei Servizi del ; Visto il nulla osta del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale in data prot. n. 5132; Visto il parere favorevole dell Azienda Sanitaria Locale pervenuto in data prot ; Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 986 del rimesso dall Amministrazione Provinciale in data al prot. n ; Visto il parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Soprintendenza B.A.P. rimesso in data al prot. n ; Vista la legge urbanistica , n e successive modifiche ed integrazioni; Vista la L.R. n. 18/83 nel testo vigente; Vista la L.R. n. 11/99 nel testo vigente; Visto il D.L.gs n. 267/2000; Visto il D. M N. 1444; Uditi gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri nel corso della discussione, da riportare nel solo originale della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell articolo 10 comma 6 dello Statuto comunale. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 del Pag. 8 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

9 Visto l esito della votazione D E L I B E R A 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della L. 241/90 nel testo vigente; 2) Di accogliere l osservazione formulata dall Amministrazione Provinciale nel parere rimesso in data al prot. n. 986; 3) Di prendere atto del Nulla Osta rimesso dal Corpo Forestale dello Stato in data prot. 5132; 4) Di approvare le modifiche agli articoli 5 22 e 24 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., secondo il testo di seguito riportato: L'art. 5 delle N.T.A. alla lettera "a" al primo comma recita: Laddove non e` previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e salvo quanto successivamente indicato per alcune zone e sulle tavole di P.R.G. assunte come P. di R., tra pareti finestrate di edifici di nuova costruzione reciprocamente antistanti e` prescritta una distanza minima pari all'altezza del fabbricato piu` alto; tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12. Tale comma deve essere modificato nel modo seguente: Laddove non e` previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e salvo quanto successivamente indicato per alcune zone e sulle tavole di P.R.G. assunte come P. di R., tra pareti finestrate di edifici di nuova costruzione e pareti di antistanti edifici esistenti reciprocamente antistanti e` prescritta una distanza minima assoluta pari a 10 metri. all'altezza del fabbricato piu` alto; tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata e nel caso di edifici ricadenti nelle zone C qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12. Limitatamente alla zona C la distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere pari all altezza del fabbricato più alto. Tale altezza opera anche ove una sola parete sia finestrata semprechè gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 metri. L'art. 5 delle N.T.A. alla lettera "a" al terzo comma recita: Restano escluse dal computo delle distanze eventuali costruzioni monopiano adibite ad uso diverso dall'abitazione (tipo garage, depositi, ripostigli, ecc...) ed avulse dal fabbricato principale nei confronti delle quali resta valido quanto indicato dalle norme del Codice Civile. Tale norma deve essere abrogata. L'art. 5 delle N.T.A. alla lettera "b" recita: Salvo quanto espressamente specificato per alcune zone e nella successiva lettera c, la distanza tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilita` privata a fondo cieco al servizio dei singoli lotti), deve corrispondere alla larghezza della sede stradale (compresi i marciapiedi) maggiorata di: - mt. 5 per lato per strade di larghezza inferiore a mt.7; - mt. 7 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7 e mt. 15; - mt. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 del Pag. 9 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

10 Tale norma deve essere modificata nel modo seguente: Salvo quanto espressamente specificato per alcune zone e nella successiva lettera c, la distanza tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilita` privata a fondo cieco al servizio dei singoli lotti), deve corrispondere alla larghezza della sede stradale (compresi i marciapiedi) maggiorata di: - mt. 5 per lato per strade di larghezza inferiore a mt.7; - mt per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7 e mt.15; - mt. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15. L'art. 22 N.T.A. alla lett. "a" recita: " e` consentita la sopraelevazione fino a due piani e per l'altezza massima di 7.50 ml. di tutti gli edifici monopiano in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, ai distacchi, alle distanze dai confini indicati per la sottozona di appartenenza a condizione che, ad opera compiuta la superficie edificabile complessiva non superi mq. 250 e che a piano terra vengano realizzati spazi a parcheggio cosi` come indicato nell'art. 3-I fermo restando i distacchi previsti dal Codice Civile. Quando al piano terra vengono realizzati i negozi, i parcheggi previsti devono essere accessibili al pubblico e a diretto contatto con la strada. Tale sopraelevazione puo` anche seguire il perimetro esterno preesistente. Sono però consentite aperture di vedute dirette solo in quelle pareti in sopraelevazione la cui distanza dai confini sia pari ad 1/2 dell'altezza complessiva con un minimo di 3.50 mt. Nel caso in cui tali distanze non siano rispettate le pareti dovranno essere cieche. Lo stesso criterio si applica per tamponature di portici preesistenti. La sopraelevazione degli edifici ad un solo piano, alle condizioni sopra espresse, e` consentita anche nel caso in cui dette costruzioni ricadano in sottozone dove e` previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e il volume, vuoto per pieno, dell'immobile da sopraelevare sia inferiore al 20% del volume dell'intero isolato di appartenenza, ovvero, confini con edificio a piu` piani di recente realizzazione"; Tale norma deve essere modificata nel modo seguente: a) e` consentita la sopraelevazione fino a due piani e per un'altezza massima di 7.50 ml. di tutti gli edifici monopiano in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, ai distacchi, alle distanze dai confini indicati per la sottozona di appartenenza a condizione che, ad opera compiuta la superficie edificabile complessiva non superi mq. 250 e che a piano terra vengano realizzati spazi per parcheggio cosi` come indicato nell'art.3-i fermo restando i distacchi previsti dal Codice Civile. Quando al piano terra vengono realizzati i negozi, i parcheggi previsti devono essere accessibili al pubblico e a diretto contatto con la strada. Tale sopraelevazione puo` anche seguire il perimetro esterno preesistente. Sono però consentite aperture di vedute dirette solo in quelle pareti in sopraelevazione la cui distanza dai confini sia pari ad 1/2 dell'altezza complessiva con un minimo di 3.50 mt. Nel caso in cui tali distanze non siano rispettate le pareti dovranno essere cieche. Lo stesso criterio si applica per tamponature di portici preesistenti. La sopraelevazione degli edifici ad un solo piano, alle condizioni sopra espresse, e` consentita anche nel caso in cui dette costruzioni ricadano in sottozone dove e` previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e il volume, vuoto per pieno, dell'immobile da sopraelevare sia inferiore al 20% del volume dell'intero isolato di appartenenza, ovvero, confini con edificio a piu` piani di recente realizzazione e secondo i dettami del vigente regolamento edilizio fermo restando i distacchi dal confine pari a 5,00 mt. ed una distanza di 10,00 dai fabbricati prospicienti. Sono consentite distanze inferiori dal confine solo quando esista preciso accordo tra le parti formalizzato con atto regolarmente registrato e trascritto valevole per se eredi ed aventi causa con il quale il frontista si impegni a realizzare eventuali costruzioni ad una distanza non inferiore a 10,00 mt.; Sono consentite tamponature di portici esistenti alla data del 02 aprile 1968 a condizione che non venga superata la DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 del Pag COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

11 superficie massima consentita di 250 mq. in tal caso le vedute potranno essere realizzate solo nel caso siano rispettate le distanze minime previste dal codice civile. La sopraelevazione degli edifici ad un solo piano, alle condizioni sopra espresse, è consentita anche nel caso in cui dette costruzioni ricadano in sottozone dove è previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo quando sia nei pressi di edificio a piu` piani. Fermo restando il rispetto dei limiti di distanza tra i fabbricati stabilito all art. 9 del D.M. 1444/68, qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. L'art. 22 N.T.A. alla lett. "b" recita: "In caso di ristrutturazioni in ampliamento e/o la costruzione di nuovi edifici per le parti che non superino i due piani di altezza fuori terra ed un'altezza massima di 7.50 ml, ivi compresi quelli del punto a del presente articolo, fermi restando gli indici fondiari fissati per ciascuna sottozona, l'edificazione puo` anche avvenire alle stesse distanze dai confini degli edifici prospicienti ed insistenti sui lotti limitrofi all'area oggetto di intervento alla data di adozione del P.R.G. In tal caso sono consentite aperture di vedute dirette solo in quelle pareti la cui distanza dai confini sia pari ad 1/2 dell'altezza complessiva dell'edificio da realizzare con un minimo di mt Nel caso in cui tali distanze non siano rispettate le pareti dovranno essere cieche". Tale norma deve essere eliminata. L'art. 22 N.T.A. lett. "c" al primo comma recita: In tutti gli altri casi non previsti ai precedenti punti a) e b), il distacco minimo di un fabbricato (sia che abbia pareti finestrate oppure no) rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad un 1/2 dell'altezza del fronte prospettante, fermo restando un distacco minimo assoluto di ml Si propone la modifica dell'art. 22 lett. "c" delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore al primo comma: In tutti gli altri casi non previsti al precedente punto a) e b), il distacco minimo di un fabbricato (sia che abbia pareti finestrate oppure no) rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad un 1/2 dell'altezza del fronte prospettante, fermo restando un distacco minimo assoluto di ml Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, come stabilito dall ultimo comma dell art. 9 del D.M. 1444/68. L'art. 24 N.T.A. all'ultimo comma recita: "L'intervento e` condizionato al rispetto dei seguenti indici: - indice di utilizzazione fondiaria pari a 0.85 mq/mq: - altezza massima dei fabbricati, mt ; - distanza minima dai confini fronte strada pari a mt. 6.00, salvo allineamenti preesistenti, e dai confini di lotti contigui, mt.5.00; - standards parcheggi come da art. 7.4; - la superficie coperta non potra` eccedere il 35% della superficie fondiaria. Tale norma deve essere modificata nel modo seguente: "L'intervento e` condizionato al rispetto dei seguenti indici: DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 del Pag COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

12 - indice di utilizzazione fondiaria pari a 0.85 mq/mq: - altezza massima dei fabbricati, mt ; - distanza minima dai confini fronte strada pari a mt. 6.00, salvo allineamenti preesistenti, dai confini di lotti contigui, mt. 5.00; 1/2 dell'altezza del fronte prospettante fermo restando un distacco minimo assoluto di mt e distanze tra fabbricati pari all'altezza dell'edificio piu` alto e comunque mai inferiore a ml. 10, fermo restando il rispetto dei limiti di distanza tra i fabbricati stabilito all art. 9 del D.M. 1444/68; - standards parcheggi come da art. 7.4; - la superficie coperta non potrà eccedere il 35% della superficie fondiaria. Con l introduzione delle modifiche dovute all accoglimento dell osservazione di cui al punto 2 della presente Deliberazione; 5) Dare mandato al Dirigente del IV Settore per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto, compreso la riscrittura del testo coordinato della normativa tecnica di attuazione conseguente all accoglimento dell osservazione formulata dall Amministrazione Provinciale con il Provvedimento Dirigenziale n. 986 del Successivamente, Il Presidente del Consiglio mette ai voti l'immediata eseguibilità. L'esito della votazione per alzata di mano è il seguente: Consiglieri presenti n. 13; Assenti n. 4 (De Vincentiis, Di Pasquale, Bianchini, Iannetti); Voti favorevoli n. 12; Astenuto n. 1 (Marini); IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. La seduta termina alle ore Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Di Marco Nicola IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. VINCENZO BENASSAI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 del Pag COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

13 DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 del Pag COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

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