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1 LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE

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3 N. 1 ANNO XXXII GENNAIO-FEBBRAIO 2009 LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE

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5 Indice - Sommario del fascicolo I I commentari Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli (Reg. CE 22 ottobre 2007, n. 1234) Commentario di Luigi Costato Note introduttive Commento di Luigi Costato - Silvia Bolognini Sommario: 1. Il reg. CE n. 1234/2007: semplificazione tecnica o politica? 2. I considerando premessi al reg. CE n. 1234/2007: novità e criticità. 3. Segue: i settori meritevoli di particolare tutela e le norme di commercializzazione dei prodotti agricoli... pag. 3 Commento alla parte I «Disposizioni introduttive» (artt. 1-5) Commento di Luigi Costato Sommario (artt. 1-5): 1. Premessa. 2. La parte prima: disposizioni introduttive.. pag. 8 Commento alla parte II «Mercato interno» - titolo I «Intervento sul mercato» - capo I «Intervento pubblico e ammasso privato» (artt. 6-43) Commento di Alberto Germanò - Eva Rook Basile Sommario (artt. 6-43): 1. Premessa: gli interventi nel mercato interno. 2. La politica dei prezzi e la nozione di «prezzo d intervento». 3. La nozione di «ammasso». 4. Le specifiche disposizioni sui «prezzi d intervento» del reg. CE n. 1234/ Le specifiche disposizioni in tema di «ammasso» del reg. CE n. 1234/ Le disposizioni comuni agli interventi pubblici e agli aiuti all ammasso nel reg. CE n. 1234/ Considerazioni conclusive... pag. 12 Capo II «Misure speciali di intervento» - sezione I «Misure eccezionali di sostegno del mercato» (artt ) Commento di Elisa Belgrado Sommario (artt ): 1. La semplificazione della PAC: verso l OCM unica. 2. La sicurezza dei prodotti di origine animale. 3. L «instabilità» del mercato dei prodotti agricoli: le misure eccezionali di sostegno nel reg. CE n. 1234/ Le misure eccezionali di sostegno del mercato contro la perdita di fiducia del consumatore... pag. 23

6 VI Indice-sommario del fascicolo I Sezione II «Misure relative ai settori dei cereali e del riso» (artt ) Commento di Elisa Belgrado Sommario (artt ): 1. Le organizzazioni comuni del mercato (OCM) e la politica dei prezzi. 2. Misure speciali di mercato nel settore dei cereali e del riso... pag. 31 Sezione III «Misure relative al settore dello zucchero» e Sezione IV «Adeguamento dell offerta» (artt ) Commento di Lorenza Paoloni Sommario (artt ): 1. Il settore dello zucchero e l OCM. 2. Gli accordi interprofessionali del settore saccarifero nell ordinamento italiano. 3. Gli accordi interprofessionali nel quadro comunitario con riferimento al settore dello zucchero. 4. Le altre misure di intervento. 5. L adeguamento dell offerta... pag. 34 Capo III «Regimi di contenimento della produzione» - Sezione I «Disposizioni generali» (art. 55) Commento di Pamela Lattanzi Sommario (art. 55): 1. I regimi di contenimento della produzione. 2. Le quotezucchero e le quote-latte prima e dopo il reg. CE n. 1234/ Segue: il prelievo sulle eccedenze. 4. Il regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate. 5. L art. 55 nelle proposte di modifica del reg. CE n. 1234/ pag. 44 Sezione II «Zucchero» - Sottosezione I «Ripartizione e gestione delle quote» (art. 56) I Commento di Paola Lattanzi - Ilaria Trapè Sommario (art. 56): 1. L OCM saccarifera e il regime delle «quote-zucchero» Le «quote-zucchero» nella riforma dell OCM saccarifera Le «quote-zucchero» nell OCM unica. 2. Le «quote-isoglucosio» e sciroppo di inulina. 3. La ripartizione delle quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina a livello nazionale e regionale. 4. L assegnazione delle quote alle imprese. 5. La natura della «quota zucchero»: profili pubblicistici e privatistici 6. Segue: la natura della «quota zucchero»: profili pubblicistici e privatistici... pag. 59 II Commento di Ilaria Trapè Sommario (art. 57): 1. Il riconoscimento delle imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina... pag. 85 III Commento di Lorenzo Marchionni Sommario (artt ): 1. Gli artt. 58, 59 e 60 del reg. CE n. 1234/2007: considerazioni preliminari. 2. Art. 58: quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio. 3. Art. 59: gestione delle quote. 4. Art. 60: riassegnazione della quota nazionale... pag. 88

7 Indice-sommario del fascicolo I VII Sottosezione II «Superamento della quota» (artt ) Commento di Francesco Bruno Sommario (artt ): 1. L intervento pubblico nel settore dello zucchero e le quote di produzione. 2. Gli utilizzi «alternativi» dello zucchero prodotto in eccesso... pag. 92 Capo III «Regimi di contenimento della produzione» - sezione III «Latte» (artt ) Commento di Alessandra Di Lauro Sommario (artt ): 1. Quote-latte: un regime al tramonto. 2. La natura giuridica del prelievo supplementare e della quota-latte. 3. Le definizioni nel regime delle quote-latte. 4. Il ruolo dello Stato, dell acquirente e del produttore. 5. La determinazione della quota e la riserva nazionale. 6. La circolazione della quota-latte... pag. 96 Capo IV «Regimi di aiuto» (artt ) Commento di Luigi Costato Sommario (artt ): 1. Breve premessa. 2. Aiuti alla trasformazione e restituzioni alla produzione. 3. Aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e aiuti al settore dell olio di oliva e delle olive da tavola. 4. Aiuti nel settore ortofrutticolo. 5. Fondo per il tabacco e aiuti per il settore dell apicoltura e della bachicoltura... pag. 110 Titolo II «Norme applicabili alla commercializzazione e alla produzione» - Capo I «Norme di commercializzazione e condizioni di produzione» (artt ) Commento di Ferdinando Albisinni Sommario (artt ): 1. Il passaggio da una politica redistributiva ad un intervento di natura prevalentemente regolatoria. 2. Il ruolo centrale assegnato alla Commissione. 3. La perdurante irrisolta incoerenza fra norme di commercializzazione. 4. Il rapporto con la normativa internazionale. 5. Il rango subordinato assegnato alle amministrazioni nazionali. 6. La qualità sana, leale e mercantile. 7. Il paese di origine ed il Nuovo Codice Doganale Comunitario. 8. Le responsabilità del detentore dei prodotti. 9. I sistemi di controllo. 10. I singoli prodotti. 11. Le norme procedurali... pag. 114 Capo II «Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori» (artt ) Commento di Nicoletta Ferrucci - Giuliana Strambi Sommario (artt ): 1. Premessa. 2. Le organizzazioni di produttori agricoli e le organizzazioni interprofessionali nella normativa comunitaria previgente. 3. La sezione I del capo II del titolo II della parte II: i principi generali in materia di organizzazioni di produttori agricoli, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori. 4. La sezione I bis del capo II del titolo II della parte II: le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali e ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo. 5. La sezione II del capo II del titolo II della parte II: norme relative alle organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco. 6. La sezione III del capo II del titolo II della parte II: norme procedurali... pag. 133

8 VIII Indice-sommario del fascicolo I Commento alla parte III «Scambi con i paesi terzi» - capo I «Disposizioni generali» e capo II «Le importazioni» (artt ) Commento di Silvia Bolognini Sommario (artt ): 1. Premessa. 2. I tratti essenziali delle singole OCM nel sistema precedente. 3. La procedura del Comitato di gestione. 4. Il capo I della parte III: disposizioni generali. 5. Segue: tasse aventi un effetto equivalente a un dazio doganale, restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente. 6. Segue: l art. 129: la nomenclatura combinata. 7. La sezione I del capo II della parte III: i titoli di importazione e le modalità comuni d applicazione del regime dei titoli di importazione. 8. La sezione II del capo II della parte III: i prelievi e i dazi all importazione. 9. La sezione III del capo II della parte III: la gestione dei contingenti tariffari. 10. La sezione IV del capo II della parte III: disposizioni particolari relative a taluni prodotti. 11. La sezione V del capo II della parte III: le misure di salvaguardia. 12. Segue: il traffico di perfezionamento attivo. 13. Conclusioni... pag. 148 Capo III «Esportazioni» (artt ) Commento di Luigi Costato Sommario (artt ): 1. Titoli all esportazione (certexport). 2. Le restituzioni all esportazione. 3. I metodi di ripartizione, di fissazione e di concessione delle restituzioni. 4. Particolari criteri dettati per l esportazione di alcuni prodotti. 5. I contingenti all esportazione nel settore del latte e derivati e il trattamento speciale all importazione in Paesi terzi. 6. Il traffico di perfezionamento passivo... pag. 173 Commento alla Parte IV «Norme sulla concorrenza» - Capo I «Norme applicabili alle imprese» (artt ) Commento di Antonio Jannarelli Sommario (artt ): 1. Introduzione: la nuova sistemazione della disciplina speciale in materia di antitrust destinata ai prodotti agricoli. 2. Le «norme sulla concorrenza» presenti nella parte IV del nuovo reg. CE n. 1234/2007. Le eccezioni «generali» contenute nell art Le norme speciali per le organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo e del tabacco di cui agli artt. 176 bis, 177e pag. 181 Capo II «Normativa sugli aiuti di Stato» (artt ) Commento di Luigi Costato Sommario (artt ): 1. L art L art L art pag. 186 Commento alle Parti V «Disposizioni specifiche relative a singoli settori», VI «Disposizioni generali» e VII «Norme di attuazione e norme transitorie e finali» (artt ) Commento di Luigi Russo Sommario (artt ): 1. Le norme contenute nella parte V del regolamento (artt ). 2. Le disposizioni della parte VI (artt ). 3. La parte VII (artt )... pag. 190 APPENDICE REG. CE 22 ottobre 2007, n. 1234/2007. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)... pag. 198

9 I commentari 1) Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli (Reg. CE 22 ottobre 2007, n. 1234)... pag. 3

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11 IL REGOLAMENTO UNICO SULL ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI (*) [testo coordinato del reg. CE 22 ottobre 2007, n del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), pubblicato sulla G.U.U.E. del 16 novembre 2007 n. L 299, con modifiche aggiornato al 12 gennaio 2009] Commentario a cura di Luigi Costato, professore nell Università di Ferrara Con la collaborazione di: Ferdinando Albisinni, prof. nell Univ. della Tuscia di Viterbo; Silvia Bolognini, ricercatore nell Univ. di Udine; Eva Rook Basile, prof. nell Univ. di Siena; Elisa Belgrado, dottoranda di ricerca presso l Università di Macerata; Francesco Bruno, prof. nell Univ. del Molise; Alessandra di Lauro, prof. nell Univ. di Pisa; Nicoletta Ferrucci, prof. nell Univ. di Padova; Alberto Germanò, prof. nell Univ. «La Sapienza» di Roma; Antonio Jannarelli, prof. nell Univ. di Bari; Pamela Lattanzi, ricercatore nell Univ. di Macerata; Lorenzo Marchionni, dottore di ricerca; Lorenza Paoloni, prof. nell Univ. del Molise; Luigi Russo, prof. nell Univ. di Ferrara; Giuliana Strambi, della Scuola Superiore S. Anna di Pisa; Ilaria Trapè, ricercatore nell Univ. di Macerata. Note introduttive (**) Sommario: 1. Il reg. CE n. 1234/2007: semplificazione tecnica o politica? 2. I considerando premessi al reg. CE n. 1234/2007: novità e criticità. 3. Segue: i settori meritevoli di particolare tutela e le norme di commercializzazione dei prodotti agricoli. 1. Il reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti (regolamento unico OCM) ( 1 )si (*) Il presente Commentario reca un commento al reg. CE n. 1234/2007 che tiene conto delle modifiche apportate ad esso fino al 31 dicembre (**) Si tratta del commento ai considerando. Il par. 1 del presente commento è di Bolognini, i parr. 2-3 di Costato. ( 1 ) Il reg. CE n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, «Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti (regolamento unico OCM)», è stato pubblicato in G.U.U.E. n. L 299 del 16 novembre inserisce nel novero dei provvedimenti di recente adottati dalla Comunità Europea al fine di semplificare il contesto normativo della PAC. Che non sussista soluzione di continuità tra il regolamento oggetto del presente Commentario e i regg. CE n. 1782/2003 sul regime degli aiuti diretti ( 2 ), n. 1698/2005 sullo sviluppo rurale ( 3 ) ( 2 ) Il reg. CE n. 1782/2003, del 29 settembre 2003, «Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regg. CEE n. 2019/1993, CE n. 1452/ 2001, CE n. 1453/2001, CE n. 1454/2001, CE n. 1868/1994, CE n. 1251/1999, CE n. 1254/1999, CE n. 1673/2000, CEE n. 2358/1971 e CE n. 2529/ 2001», è stato pubblicato in G.U.U.E. n. L 270 del 21 ottobre ( 3 ) Il reg. CE n. 1698/2005, del 20 settembre 2005, «Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo

12 4 reg. CE 22 ottobre 2007, n per lo sviluppo rurale (FEASR)», è stato pubblicato in G.U.U.E. n. L 277 del 21 ottobre ( 4 ) Il reg. CE n. 1290/2005, del 21 giugno 2005, «Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune», è stato pubblicato in G.U.U.E. n. L 209 dell 11 agosto ( 5 ) Trattasi della comunicazione della Commissione «Semplificazione e Migliore Regolamentazione per la Politica Agricola Comune» del 19 ottobre 2005, COM (2005) 509 def. ( 6 ) Trattasi del documento di lavoro della Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale «Semplificazione della Politica Agricola Comune Piano d azione» dell ottobre 2006, reperibile nel portale dell Unione europea e n. 1290/2005 sul finanziamento della PAC ( 4 ), con i quali il legislatore comunitario ha rispettivamente iniziato e proseguito l opera di semplificazione della PAC, risulta evidente non solo dalla lettura dei documenti di lavoro che ne hanno preceduto l adozione, bensì anche dal contenuto delle disposizioni del Regolamento, palesemente orientate a recepire le modifiche introdotte con la riforma della PAC del 2003, in particolar modo in riferimento alla politica di sostegno al reddito. Per quanto concerne più propriamente i documenti di lavoro che hanno preceduto l adozione del reg. CE n. 1234/2007, meritano di essere ricordati in questa sede quanto meno la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2005 «Semplificazione e Migliore Regolamentazione per la Politica Agricola Comune» ( 5 )e il documento di lavoro della Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale «Semplificazione della Politica Agricola Comune Piano d azione» dell ottobre 2006 ( 6 ). In riferimento al primo, la Commissaria europea all agricoltura, in occasione del Consiglio agricolo del 2004, aveva manifestato l intenzione di presentare, per il secondo semestre 2005, un documento su una strategia di semplificazione della PAC; il 19 ottobre 2005 è stata, difatti, adottata la comunicazione «Semplificazione e Migliore Regolamentazione per la Politica Agricola Comune», con la quale sono stati illustrati i piani della Commissione per proseguire l opera di semplificazione della legislazione agricola iniziata con la regolamentazione orizzontale dei pagamenti diretti, in particolare tramite la creazione di una organizzazione comune di mercato unica che avrebbe dovuto raccogliere, in un insieme di norme armonizzate, tutte le disposizioni relative ai settori classici della politica di mercato, quali l intervento, l ammasso privato, i contingenti tariffari di importazione, le restituzioni all esportazione, le misure di salvaguardia, la promozione dei prodotti agricoli, la normativa sugli aiuti di Stato, la comunicazione e la trasmissione dei dati ( 7 ). Dalla comunicazione della Commissione è dato evincere che è da oltre un decennio, invero, che quest ultima ha preso coscienza del fatto che la realizzazione di una PAC in grado di assolvere ai numerosi compiti a essa demandati dal Trattato CE ha portato a una proliferazione eccessiva di norme e di provvedimenti che, in taluni casi, non solo ha messo a rischio l effettivo raggiungimento degli obiettivi politici che ci si era prefissati, ma ha anche reso difficoltosa una ponderata utilizzazione dei fondi dell Unione Europea, generando in tal modo sfiducia negli interventi della PAC. Per tale ordine di ragioni la Commissione ha intrapreso un opera di semplificazione, volta a rendere la normativa di riferimento più fruibile sia dagli agricoltori, sia dalle amministrazioni destinati a confrontarsi con essa. Muovendo dal presupposto che tale finalità possa essere perseguita solamente attraverso una legislazione chiara, trasparente e più snella, la Commissione si è adoperata per ridurre il numero degli atti normativi in vigore e per migliorarne la formulazione. Il documento di lavoro della Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale «Semplificazione della Politica Agricola Comune Piano d azione», conformemente alla comunicazione della Commissione del 15 ottobre 2005, alla quale si ispira ( 8 ), ha successivamente ribadito che il regolamento sull OCM unica doveva essere concepito per estendere l approccio orizzontale applicato nella riforma della PAC del 2003 alle 21 organizzazioni comuni di mercato esistenti. Sia la comunicazione della Commissione, sia il documento di lavoro della Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale si basavano, però, ( 7 ) Sul punto si veda Bianchi, La politica agricola comune (PAC). Tutta la PAC, niente altro che la PAC!, Pisa, 2007, p ( 8 ) Si veda il documento di lavoro della Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale «Semplificazione della Politica Agricola Comune Piano d azione», cit., p. 3.

13 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 5 sulla convinzione che il regolamento sull OCM unica dovesse essere il risultato di un esercizio di semplificazione tecnica. Come è stato chiarito nella comunicazione della Commissione, la semplificazione può, infatti, essere di due tipi: tecnica o (anche se forse sarebbe più corretto dire e/o) politica ( 9 ). Nel primo caso, ci si limita a una revisione della disciplina giuridica, delle procedure amministrative e dei meccanismi di gestione, nel senso di un loro snellimento e di una loro maggiore efficacia economica in grado di consentire la realizzazione degli obiettivi politici in modo più congruo ed efficiente, lasciando, però, invariato il quadro politico; nel secondo, al contrario, la complessità del sistema viene ridotta adeguando gli strumenti giuridici a sostegno dell agricoltura e dello sviluppo rurale, rimettendo quindi in discussione gli orientamenti politici fondamentali ( 10 ). Nelle intenzioni originarie il reg. CE n. 1234/ 2007 non avrebbe dovuto, dunque, comportare alcuna modifica politica: gli strumenti e i meccanismi esistenti avrebbero dovuto rimanere immutati, tranne qualora la loro trasformazione si fosse resa indispensabile per esigenze di armonizzazione e sempre che non ne venisse comunque alterata l efficacia; tutt al più, laddove ciò fosse risultato necessario al perseguimento di un migliore contesto legislativo, si sarebbe potuta rimettere in discussione la ragion d essere di disposizioni talvolta in vigore da decenni ( 11 ). Tuttavia, non vi è chi non veda come l opera di semplificazione tecnica della regolamentazione delle OCM si inserisca nel quadro di una gestione politica più oculata della PAC e presupponga, pertanto, a monte una semplificazione politica: non a caso nella comunicazione della ( 9 ) Si veda la comunicazione della Commissione «Semplificazione e Migliore Regolamentazione per la Politica Agricola Comune», cit., p. 2. ( 10 ) Si vedano la comunicazione della Commissione «Semplificazione e Migliore Regolamentazione per la Politica Agricola Comune», cit., p. 2 s. e il documento di lavoro della Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale «Semplificazione della Politica Agricola Comune Piano d azione», cit., p. 3. ( 11 ) Si veda la comunicazione della Commissione «Semplificazione e Migliore Regolamentazione per la Politica Agricola Comune», cit., p. 9. Commissione viene ribadito che senza una visione comune del mercato unico, degli aiuti all agricoltura e del commercio con i Paesi terzi, non sarebbe possibile garantire parità di condizioni sul mercato interno e perseguire la liberalizzazione degli scambi a livello mondiale ( 12 ). Non si deve, invero, dimenticare che la discussione in merito all opportunità di mantenere le singole OCM è iniziata all indomani della riforma della PAC del 2003, allorquando è risultato evidente che la creazione di un regime orizzontale per gli aiuti diretti aveva privato le singole OCM di una parte rilevante, per non dire essenziale, del loro contenuto ( 13 ). La riforma del 2003 ha senza dubbio comportato una semplificazione non solo tecnica, bensì anche politica, in quanto ha modificato il sostrato normativo della PAC, istituendo una disciplina orizzontale di tutti i pagamenti diretti e accorpando una molteplicità di dispositivi di sostegno in un regime di pagamento unico ( 14 )( 15 ). Allo stesso modo, peraltro, il nuovo regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale nel periodo , il reg. CE ( 12 ) Si veda la comunicazione della Commissione «Semplificazione e Migliore Regolamentazione per la Politica Agricola Comune», cit., p. 3. ( 13 ) In tal senso si veda Bianchi, op. loc. citt. ( 14 ) In tal senso si veda Gaboriau Sorin, Le réglement «OCM unique»: une simple consolidation de l existant?, inrevue de droit rural, 2007, n. 358, p. 43. ( 15 ) Come viene affermato nella comunicazione della Commissione «Semplificazione e Migliore Regolamentazione per la Politica Agricola Comune», cit., p. 6, la riforma del 2003 ha, infatti, modificato radicalmente la PAC, in special modo la politica di sostegno al reddito: ha istituito il regime di pagamento unico, nel quale il sostegno diretto al reddito agricolo è in gran parte disaccoppiato dalla produzione; ha introdotto obblighi di condizionalità vincolanti; nella maggior parte dei settori ha, inoltre, instaurato una disciplina organica comune del sostegno diretto. Tale riforma ha recato un notevole contributo al miglioramento qualitativo della legislazione dell Unione Europea: sono stati abrogati nove regolamenti del Consiglio e numerose altre disposizioni; i regolamenti di base delle organizzazioni comuni dei mercati (OCM) nei settori dei cereali, del riso e dei foraggi essiccati sono stati rifusi. Si è proceduto anche a una semplificazione delle procedure, mediante l istituzione di un unico Comitato di gestione per tutti i pagamenti diretti.

14 6 reg. CE 22 ottobre 2007, n n. 1698/2005, ha semplificato il contenuto, la portata e l attuazione della politica di sviluppo rurale ( 16 ), così come l adozione del reg. CE n. 1290/2005 del Consiglio ha consentito di unificare in un testo unico le norme per il finanziamento di entrambi i pilastri della PAC, creando due fondi, il FEAGA e il FEASR, chiamati ad applicare, per quanto possibile, le stesse norme, per esempio in materia di attribuzioni degli organismi pagatori e di procedura di liquidazione dei conti ( 17 ). Si deve nondimeno segnalare che nella comunicazione del 15 ottobre 2005, la Commissione, con grande lucidità, ha riconosciuto che, anche allorquando ci si focalizzi principalmente sulle possibilità di semplificazione tecnica, alcuni interventi, come la razionalizzazione o l armonizzazione dei meccanismi di gestione del mercato, potrebbero comportare uno sconfinamento nel terreno politico ( 18 ). ( 16 ) Si veda quanto affermato al riguardo nella comunicazione della Commissione «Semplificazione e Migliore Regolamentazione per la Politica Agricola Comune», cit., p. 7. ( 17 ) Si veda quanto affermato al riguardo nella comunicazione della Commissione «Semplificazione e Migliore Regolamentazione per la Politica Agricola Comune», cit., p. 7. ( 18 ) Si veda la comunicazione della Commissione «Semplificazione e Migliore Regolamentazione per la Politica Agricola Comune», cit., p. 3. ( 19 ) La decisione è pubblicata in G.U.C.E. n. 58 del 12 settembre Essa conteneva, all art. 5, un calendario di lavoro del Consiglio che prevedeva l immediata costituzione di un Comitato speciale, non previsto dal Trattato, cui era attribuito il compito di preparare le decisioni del Consiglio in materia di politica agricola comune. Si trattava del progenitore del COREPER, cui fu attribuita questa funzione 2. L OCM è una delle prime, se non la primissima, realizzazione legislativa della Comunità europea (allora economica); infatti, dopo la riunione della Conferenza di Stresa che tracciò le linee direttrici della politica agricola della Comunità, il commissario all agricoltura Sicco Mansholt presentò un primo documento della Commissione rivolto al Consiglio nel dicembre del 1959, riformulato in parte nel giugno del Immediatamente prima di quest ultima data, e precisamente il 12 maggio 1960, il Consiglio adottò una decisione ( 19 ) per l accelerazione del ritmo di realizzazione degli obiettivi del Trattato. Dopo una serie prolungata di discussioni, nell aprile del 1962 si giunse all adozione di diversi regolamenti, fra i quali non solo quello istitutivo del FEAOG, ma anche alcuni che davano origine alle organizzazioni di mercato di vari settori che assunsero una forma e contenuti sostanzialmente analoghi a quelli ancor oggi previsti, anche se adottati per il periodo transitorio, e quindi privi di un prezzo unico d intervento e caratterizzati dalla presenza di prelievi intracomunitari ( 20 ). Verso la fine degli anni 60 si passò progressivamente dal periodo transitorio a quello definitivo, con la creazione di OCM di settore che andarono incrementandosi fino a raggiungere il numero di 21, come risulta dal 2 o considerando premesso a questo regolamento. Trattandosi, anche se non solo, di un testo in certo modo di codificazione delle norme esistenti e sparse in vari regolamenti, moltissimi dei considerando premessi al reg. CE n. 1234/ 2007 riprendono i considerando che accompagnavano i differenti regolamenti dei diversi settori dell OCM, con gli opportuni aggiornamenti, ma anche con qualche novità, che si cercherà di evidenziare. Affermando la similitudine di tutti i regolamenti, detti di base, di ciascun settore dell OCM (4 o considerando), si è, dunque, deciso di realizzare una semplificazione unificando il complesso delle norme attinenti ai vari settori in un unico atto, il regolamento in commento (5 o e 6 o considerando). Si può tranquillamente affermare che questa «semplificazione» può considerarsi, invece, un accorpamento con modificazioni anche non trascurabili (contrariamente a quanto si afferma nel 6 o considerando), come si rileva dal com- estesa a tutti i lavori del Consiglio, e che successivamente venne inserito nel Trattato, come risulta dall attuale art ( 20 ) Sull argomento si vedano Olmi, Il processo di instaurazione del MEC, nel Corso dell a.a. 1964/65 del Centro di documentazione e studi sulle Comunità Europee dell Università degli studi di Ferrara, Ferrara, 1965, passim; Ventura, Principes de droit agraire communautaire, Bruxelles, 1967, passim; mi permetto anche di rinviare a Costato, L evoluzione dell intervento pubblico nel mercato del grano, Milano, 1968, passim.

15 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 7 mento alle singole norme. Semplificazione, infatti, non sembra proprio, rilevando che gli oltre 200 articoli del regolamento sono accompagnati da 22 allegati, l ultimo dei quali dedicato alle tavole di concordanza con i precedenti regolamenti. Inoltre, il regolamento è destinato a subire progressivamente modificazioni a seguito dell approvazione di altre norme relative a singoli settori, e non solo (v. il 7 o considerando). Il 10 o considerando inizia con una affermazione «di copertura»: «Al fine di stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, in concomitanza con l introduzione dei regimi di sostegno diretto» (si tratta di un riferimento al reg. CE n. 1782/2003 sul regime di pagamento unico disaccoppiato) «èstato messo a punto un sistema differenziato di sostegno dei prezzi per i vari settori, che tiene conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, sia dell interdipendenza tra i diversi settori (...)». Ho fatto riferimento alla copertura, poiché in effetti il nuovo regime di prezzi e di dazi doganali non assicura affatto né un equo tenore di vita agli agricoltori, né la stabilità dei mercati, com è dimostrato dalle vicende dei prezzi di molti prodotti agricoli negli anni 2007 e In realtà i prezzi di intervento, o, comunque, di sostegno, previsti dall OCM non garantiscono un reddito ragionevole, ma costituiscono, per affermazione stessa delle Istituzioni comunitarie, una rete di sicurezza creata per evitare il disastro; ma se ciò può essere accettabile nel caso che si debba ricorrere all intervento o simili per una sola annata, il disastro si realizzerebbe appieno se la cosa dovesse diventare necessaria per più annate, consecutive o ravvicinate. Come ho già avuto modo di sostenere, la nuova PAC, della quale il regolamento in commento costituisce parte sostanziale e portante, presenta alcuni vizi in relazione alle finalità previste dall art. 33 del Trattato: non garantisce la sicurezza negli approvvigionamenti e la stabilizzazione dei mercati; non assicura prezzi ragionevoli ai consumatori, quando si verificano aumenti sensibili o abnormi sul mercato mondiale, per lo più senza che di ciò beneficino, d ordinario, gli agricoltori. Ciò accade anche per la mancata preparazione dei produttori ad affrontare un mercato senza una competenza ed una esperienza sufficiente; mette la Comunità nell impossibilità, rebus sic stantibus, di esercitare qualsivoglia potestà programmatoria delle produzioni. Infatti, l impossibilità di governare la produzione determinata dal disaccoppiamento e dall uso dell intervento come mera rete di sicurezza costituisce una rinuncia della Comunità ad assicurare complessivamente la realizzazione delle finalità della PAC stabilite dall art. 33. E ciò malgrado il 12 o considerando, riferendosi ai settori dei cereali, delle carni bovine e del latte e prodotti lattierocaseari, affermi la possibilità di modificare facilmente i livelli di prezzo garantiti a questi prodotti strategici. Infatti i prezzi «politici» sono sostanzialmente bloccati, salvo esigue correzioni, dal sistema dei dazi accolto con la firma dell Accordo agricolo contenuto nel Trattato di Marrakech, dato che se aumentassero i prezzi di intervento di questi prodotti i compratori europei finirebbero per preferire l acquisto più economico di corrispondenti prodotti extracomunitari. In effetti, sola soluzione possibile sarebbe non tanto aumentare i prezzi di sostegno, ma, piuttosto, gli importi dei pagamenti unici, ovvero ideare delle forme di garanzia del reddito diverse, analogamente a quanto si è tentato di fare negli Stati Uniti d America, ovvero, in ipotesi estreme, e con interventi precauzionali, dettare regole provvisorie per contrastare turbative di mercato in caso di pericoli di carattere igienicosanitario nel settore bovino e lattiero-caseario (22 o considerando) o, per contrastare sommovimenti di mercato, e con misure transitorie, nel settore dei cereali e del riso (23 o considerando). 3. Una particolare attenzione il regolamento riserva al settore dello zucchero, per la difficoltà di fare incontrare in forma automatica offerta e domanda di barbabietole o canna da zucchero, come emerge dai considerando dal 24 o al 28 o e da altri successivi. Questo settore, infatti, continua a mantenere una impronta piuttosto dirigistica, che va ben oltre l indicazione di un prezzo d intervento, spesso assai basso, come accade in altri settori. Attenzione viene, poi, posta al settore del latte, con un particolare riferimento al regime delle quote (considerando da 36 o a39 o ), che verrà mantenuto ancora per qualche anno. Di particolare interesse appaiono i considerando riservati all apicoltura e alla bachicoltura, quest ultima, dunque, definitivamente inclusa nell attività agricola anche se la seta non è com-

16 8 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt. 1-5] ( 21 ) Sul punto v. Manservisi, Seta, cotone, sughero e legno e l allegato II del Trattato CEE, inriv. dir. agr., 1990, I, p. 136 ss. presa nell all. I (48 o considerando, in particolare) ( 21 ). I considerando dal 49 o al 57 o trattano delle norme di commercializzazione dei prodotti agricoli; a questo proposito appare significativa l affermazione contenuta nell incipit del 50 o considerando: «Nell ambito delle OCM nel settore dell olio d oliva e delle olive da tavola e in quello delle banane, l adozione delle disposizioni riguardanti le norme di commercializzazione è stata finora di competenza della Commissione». L affermazione, che sembra solo una premessa a quanto segue sulla necessità di adottare norme sulla commercializzazione delle piante vive e dei fiori, in realtà costituisce quasi un memento rivolto agli Stati membri, spesso recalcitranti, come accade all Italia per l olio d oliva, a rispettare le norme tecniche adottate dalla Commissione; d altra parte lo stesso considerando prosegue affermando che «dato il carattere particolarmente tecnico di tali disposizioni e la necessità di renderle sempre più efficaci e di adattarle all evoluzione delle prassi commerciali, è opportuno seguire lo stesso metodo» negli altri settori ricordati. I considerando 66 o e 67 o manifestano la preoccupazione generale della Comunità di evitare turbative nel mercato, a causa dello scambio con Stati terzi, per tutti i prodotti agricoli, con la conseguenza che la Commissione è posta nella condizione di rilasciare e, di conseguenza, esigere all atto dell operazione sull estero, certificati di importazione «per la gestione dei mercati in causa e, in particolare, per il controllo delle importazioni dei prodotti in questione». Collegata a questa preoccupazione è anche la previsione, non nuova, di poter subordinare, pur nel rispetto degli accordi in sede di OMC, l importazione di cereali e riso al pagamento di un dazio addizionale, considerando altresì la peculiarità del dazio applicabile a questi prodotti. I restanti considerando mirano a confermare le regole che caratterizzavano le diverse OCM prima dell adozione del regolamento unico, con particolare attenzione nei confronti delle clausole di salvaguardia, delle restituzioni all esportazione, dei controlli e del potere di conferire la possibilità di fissare sanzioni amministrative alla Commissione (101 o considerando) e a tenere in conto la possibilità che il passaggio al regime dell OCM unica possa dare problemi che dovrebbero essere risolti dalla Commissione, cui devono essere attribuiti i corrispondenti poteri (111 o considerando). Luigi Costato Silvia Bolognini Commento alla parte I «Disposizioni introduttive» (artt. 1-5) Sommario (artt. 1-5): 1. Premessa. 2. La parte prima: disposizioni introduttive. 1. Se il piano MacSharry è stato predisposto per preparare l accordo di Blair House, con il quale si diede il via definitivo al trattato di Marrakech e all Accordo agricolo in esso incluso, e se il reg. CE n. 1782/2003 sul regime unico di pagamento agli agricoltori è stato varato per adeguare prima ancora che il negoziato per il rinnovo dell Accordo agricolo fosse concluso i sostegni erogati agli agricoltori a quanto si presumeva sarebbe stato previsto dal detto rinnovo (per altro non ancora avvenuto) ( 1 ), il reg. CE n. 1234/2007 in commento costituisce la più evidente conseguenza della rivoluzione subita dalla PAC a seguito della globalizzazione dei commerci e delle conseguenti regole concernenti il mercato comunitario dei prodotti agricoli. L elevato numero di considerando premessi al regolamento (ben 111) costituisce la proporzionata premessa di un chilometrico regolamen- ( 1 ) Il reg. CE n. 1234/2007 è stato modificato dal reg. CE n. 247/2008, in G.U.U.E. n. L 6 del 19 gennaio 2008.

17 [Artt. 1-5] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 9 to che occupa 149 pagine della G.U.U.E. n. L 299 del 2007; ed in effetti il regolamento sostituisce una enorme serie di regolamenti qualificati nel linguaggio comunitario «di base», adottati per l organizzazione comune di mercato in differenti settori (cui facevano seguito moltissimi regolamenti di applicazione, adottati o dal Consiglio o, molto più spesso, dalla Commissione con la procedura del Comitato di gestione o, in alcuni casi, in cui era richiesta una decisione urgente o si effettuavano meri calcoli, dalla Commissione), riconducibili in generale ai prodotti agricoli in senso stretto compresi nell all. I al Tratt. Ce. Il fatto che non si affermi la riconducibilità ai soli prodotti di cui all all. I deriva dalla constatazione che il nuovo regolamento si occupa anche di prodotti esclusi dall allegato, come accade per i bachi da seta, da tempo oggetto di regole agricole anche se non previsti nell allegato bensì in un protocollo annesso all atto di adesione alla Comunità europea della Grecia ( 2 ); ma occorre osservare che per i bachi da seta, come per i prodotti dell apicoltura, e per l alcol etilico di origine agricola anch essi regolati in questo testo normativo, non si è istituita una OCM. La ragione formale dell adozione di questo regolamento si trova nei considerando 4 o e5 o, ove si sostiene da un lato l abbondanza di elementi in comune fra i vari regolamenti di base ma si potrà constatare, anche senza risalire ad essi ed esaminando il solo regolamento in commento, come questa affermazione sia quanto meno eccessiva ( 3 ) dall altro la necessità di semplificare la regolamentazione nel settore agricolo, già realizzata, in effetti, con alcuni regolamenti fiume come quelli sul finanziamento della PAC e sull istituzione del sistema di pagamento unico. La verità effettiva si può rinvenire nel fatto che, rispetto alla PAC mercati come ideata, sono scomparsi del tutto i meccanismi per la determinazione dei prelievi all importazione ( 4 ), ( 2 ) Sull arg. v. Manservisi, Seta, cotone, sughero e legno e l Allegato II del trattato CEE, inriv. dir. agr., 1990, I, p. 136 ss. ( 3 ) Non si comprenderebbe, d altra parte, perché si sarebbero istituite tante OCM di settore se le regole fossero state così comuni. ( 4 ) Qualcosa di simile è restato in alcuni settori, come quello dei cereali, ove si determina un possibile che richiedeva un costante funzionamento dei vari Comitati di gestione, e sono in via di progressiva scomparsa i sostegni all esportazione (restituzioni), sicché la semplificazione deriva proprio dagli impegni presi a Marrakech nell Accordo agricolo ( 5 ), e consente di unificare i vari Comitati in uno solo, che opera in modo assai meno intenso di quelli di un tempo. È pertanto corretta l affermazione contenuta nel 7 o considerando, e cioè che «semplificare non significa mettere in discussione politiche prese finora nell ambito della PAC». Ciò non di meno non sembra si possa convenire sul fatto che «il presente regolamento dovrebbe perciò costituire essenzialmente un atto di semplificazione tecnica», dato che il medesimo considerando si conclude affermando che il regolamento «non dovrebbe quindi abrogare o modificare gli strumenti esistenti, salvo che siano diventati obsoleti o superflui o che, per loro stessa natura, non si prestino ad essere trattati a livello di Consiglio». Dunque non si tratta di una mera semplificazione ma quanto meno di una, per usare un termine proprio del diritto nazionale, parziale «delegificazione». Sin dall apparizione del reg. CE n. 1782/2003 ebbi occasione di sostenere che con esso la Comunità, che si era da tempo appropriata del potere di gestire in esclusiva i mercati dei prodotti agricoli ( 6 ), rinunciava ad ogni possibilità di programmazione delle produzioni agricole, e ciò in contrasto palese con l art. 33 del Tratt. CE, che prevede, fra le finalità della PAC, la garanzia degli approvvigionamenti, cosa che è venuta ben presto meno grazie alla progressiva riduzione delle scorte di cereali ed al contemporaneo progressivo orientamento a scoraggiare la coltivazione a vantaggio di un generico sostegno alla «ruralità» che ha avuto, come conseguen- dazio, calcolato in modo analogo ai prelievi di un tempo, ed applicabile solo se da esiti di livello minore di quelli derivanti dal dazio fisso. Ma si tratta di un numero ridotto di casi. ( 5 ) Il Trattato di Marrakech comprende moltissimi accordi, tra cui quello agricolo; con esso si rinnova il GATT 47, sostituendolo con il GATT 94,esi istituisce l Organizzazione mondiale del commercio. ( 6 ) Sul punto esiste una risalente giurisprudenza della Corte di giustizia; al proposito v. per tutti la sentenza Russo, in causa 60/75 del 22 gennaio 1976, in Raccolta, p.45.

18 10 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt. 1-5] za, nel 2007/2008, una grave crisi da carenza di cereali certo non causata solo dalla PAC, ma cui quest ultima ha dato il suo contributo eun conseguente notevole amento dei prezzi, di cui hanno goduto ben poco gli agricoltori. Naturalmente ciò deriva, principalmente, dal brusco cambiamento verificatosi sul mercato dei prodotti agricoli: da un sistema di protezione, spesso molto ampia in particolare per le commodities si è passati all apertura al mercato mondiale e alla sostanziale scomparsa dei dazi doganali, sicché l agricoltore si è trovato di fronte ad un «ambiente» per lui nuovo e sconosciuto, posto che, ad esempio in Italia, il mercato era sottoposto a «cure» pubbliche ininterrottamente, quanto meno, dal Si è, pertanto, manifestata, in tutta la sua ampiezza a gravità, l asimmetria informativa che colpisce gli agricoltori, specie se piccoli e non riuniti in associazioni di produttori, rispetto alle grandi imprese trasformatrici, che conoscono le probabili produzioni di tutti i paesi del mondo e, di conseguenza, godono di un vantaggio competitivo, sul mercato, da cui consegue che spesso, anche quando vi siano le condizioni probabili di un aumento dei prezzi, gli agricoltori, ignari di quanto accade, non possano fruire di esso. È evidente, pertanto, che se si indebolisce l intervento pubblico e la protezione dei mercati, occorre che gli agricoltori vengano assistiti nelle loro scelte sia culturali che di vendita da un sistema informativo che contenga in limiti ragionevoli le loro deboli posizioni sul mercato, dovute non tanto al frazionamento dell offerta quanto alla mancata conoscenza del mercato globale. Appare chiaro che a ciò si dovrebbe porre rimedio, finalmente, con il pieno e corretto funzionamento delle associazioni dei produttori. 2. La parte prima del regolamento comprende i primi 5 articoli ed è rubricata «Disposizioni introduttive». L art. 1 si compone di tre paragrafi, il primo dedicato ad elencare i prodotti dei cui settori si istituisce l OCM, e cioè quelli enumerati in ventuno parti dell allegato, il secondo ad indicare l esclusione dell applicabilità del regolamento agli ortofrutticoli freschi o trasformati, che pure sono compresi nell all. I, ai quali, in realtà, nell attesa della riforma, si applica la sola norma (art. 195) relativa all istituzione del Comitato che assiste la Commissione, il terzo per richiamare altri settori elencati nell all. II al regolamento. L all. I al regolamento riprende sostanzialmente tutti gli allegati dei diversi regolamenti di base relativi ai settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, del luppolo, dell olio d oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa (cannabis sativa), dei ricordati prodotti ortofrutticoli anche trasformati, delle banane (con singolari ripetizioni nell elencazione di certe banane trasformate presenti sia fra gli ortofrutticoli trasformati che fra le stesse banane), del vino, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del tabacco graffio, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero caseari, delle carni suine, ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame, e di altri prodotti. Questi ultimi, elencati nella parte XXI dell allegato, sono numerosissimi, e vanno dai cavalli alle carni di suini fresche, refrigerate o congelate, a quelle di asini, muli, bardotti, alle frattaglie dei detti animali e anche destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici, alle carni e alle farine di altre specie (comprese le balene, delfini e marsovini, di lamantini e dugonghi), rettili, uova di ogni tipo, e comunque prodotti commestibili di origine animale non nominati né compresi altrove, budella, vesciche e simili oltre che sperma, prodotti di pesci, molluschi e crostacei, altri ortaggi non elencati in precedenza, frutta a guscio, cannella, noci moscate e simili, oltre che amidi, fecole, semi di lino, ravizzone, e farine dei detti semi carrube, paglie, grassi e oli vegetali o animali, pellet di erba medica ecc. (l elencazione è assai più dettagliata, e per questo si rinvia all esame dell all. I al regolamento). L OCM unica, che richiede, come si vedrà nel commento alla restante parte del regolamento, molte regole specifiche in relazione ai differenti settori, unica in assoluto non è, perché segna il distacco, anche sotto questo profilo, di pesci, molluschi e crostacei, assoggettati ad una specifica OCM che resta al di fuori del nuovo sistema «unico» ( 7 ). Si formalizza, dunque, ancor di più la separazione fra pesca ed agricoltura, pur con il mante- ( 7 ) Sull arg. v. il recente ed esaustivo lavoro di Fioravanti, Il diritto comunitario della pesca, Padova, 2007.

19 [Artt. 1-5] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 11 nimento nelle regole dettate per la pesca di quelle relative all acquicoltura, per l evidente identità del mercato cui si rivolgono i prodotti della pesca e dell allevamento di pesci, molluschi e crostacei. Il par. 3 dell art. 1 completa il quadro delle previsioni di intervento, anche se di livello diverso e meno incisivo di quelli adottati od adottabili per i prodotti di cui al par. 1, per la specificità dei prodotti cui fa riferimento e per la non inclusione di uno di essi, il terzo, nell all. I al Tratt. CE: si tratta dell alcol etilico «agricolo», dei prodotti dell apicoltura e del settore della bachicoltura, come descritti nell all. II al regolamento ( 8 ). Com è ormai consuetudine nel diritto comunitario derivato, uno dei primi articoli di un regolamento di forte impatto è dedicato alle definizioni, che possono anche consistere in un rinvio ad altri regolamenti che le dettano. Nel caso dell art. 2, dedicato appunto alle definizioni, mentre il par. 1 rinvia, per alcuni settori (cereali, zucchero, ecc.), a quelle contenute nell all. III, che elenca moltissime definizioni (quali quelle di risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato, ecc.), il par. 2 ne prevede tre, due delle quali costituiscono, appunto, dei meri rinvii dei quali uno al reg. CE n. 1782/2003, istitutivo del sistema di pagamento unico (agricoltore) ( 9 ), uno al reg. CE n. 1290/2005, di riforma del Fondo di finanziamento per l agricoltura (organismo pagatore) ( 10 ). D altra parte, la tecnica del rinvio sta prendendo sempre più piede nel legislatore comunitario, come ben è evidenziato, ad esempio, dal reg. CE n. 852/2004. Non si può, tuttavia, non evidenziare il fatto che la nozione di agricoltore contenuta nel reg. CE n. 1782/2003 è tale da non richiedere che l agricoltore tale sia in concreto, potendo lo stesso non coltivare ed essere ugualmente ammesso al regime del pagamento unico. L unica definizione contenuta espressamente nell art. 2 è quella di «prezzo d intervento», nozione che risale ai primi regolamenti agricoli ( 8 )Suciò si veda ancora Manservisi, op. loc. citt. ( 9 ) Il reg. CE n. 1782/2003 è stato oggetto di una particolare attenzione da parte della dottrina; mi permetto, comunque, di rinviare a Costato (con la collaborazione di Russo), Corso di diritto agrario italiano e comunitario 3, Milano, 2008, p. 139 ss. ( 10 ) Sul punto mi permetto di rinviare a Costato, op. cit., p. 237 ss. del 1962 ( 11 ) e che rileva, ove occorra, in caso di apertura degli acquisti da parte dell intervento; la sottosezione III della Parte seconda del regolamento, di cui verrà detto poi, stabilisce i vari prezzi d intervento ovvero i criteri per la loro fissazione. Al proposito si dovrà notare che le regole sulla fissazione dei prezzi potranno subire modifiche a seguito della (eventuale) ratifica ed entrata in vigore del trattato di Lisbona, di cui si farà canno subito in appresso. L art. 3 fissa le date d inizio e di conclusione delle campagne di commercializzazione, differenti in relazione ai vari settori interessati e riprende semplicemente le date stabilite, caso per caso, dagli abrogati regolamenti di base dei vari settori dell OCM. Gli artt.4e5stabiliscono le competenze della Commissione, che sono, per necessità, anche in considerazione da un lato del grande numero degli Stati membri, dall altro per le dimensioni del regolamento e l abbondanza degli allegati ad esso annessi, abbastanza ampie, ivi comprese quelle di modificare le definizioni di riso e di zucchero nonché di dettare le modalità di applicazione delle definizioni formulate dall art. 2. In via generale si stabilisce salvo che il regolamento non preveda espressamente un potere totalmente autonomo della Commissione che essa sia dotata di poteri definiti dalla procedura di cui all art. 195, par. 2, detta del Comitato di gestione, prima delle procedure di «condizionamento» della Commissione, ideata anch essa in sede di avviamento della PAC nel 1962; condizionamento, per altro, analogo a quello stabilito per questi comitati appunto sin dal 1962, e comunque meno limitativo di quello detto del «Comitato di regolamentazione» che oggi, spesso, è adottato, ma per ora non nel campo dell OCM. Infatti il rinvio che il regolamento fa agli artt. 4 e 7 della dir. 1999/468/CE consente alla Commissione di adottare un atto vincolante nel testo proposto al Comitato non solo se ha ottenuto il parere favorevole del Comitato, ma anche se lo stesso non ha raggiunto una maggioranza per decidere al proposito. Solo se il Comitato ha deliberato in modo valido difformemente alla proposta della Commissione, essa deve immediata- ( 11 )V.Costato, L evoluzione dell intervento pubblico nel mercato del grano, Milano, 1968, passim.

20 12 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt. 6-43] mente comunicare al Consiglio la sua proposta e l esito negativo del parere del Comitato e può non deve differire le misure proposte per un mese, termine entro il quale il Consiglio può pronunciarsi. Ci si può chiedere, ora, quale sarà il destino di questa procedura alla luce del trattato di Lisbona, se mai sarà ratificato, nel quale si prevede che alcuni elementi fondamentali dell OCM, quali prezzi, prelievi (?), aiuti, limitazioni quantitative e ripartizioni delle possibilità di pesca sono riservate al Consiglio, su proposta della Commissione ( 12 ). Luigi Costato ( 12 ) Così il par. 3 dell art. 43 (già 37) del trattato sul funzionamento dell Unione europea (versione consolidata). Al proposito mi permetto di rinviare al mio La PAC et le traité de Lisbonne, in pubblicazione sulla Riv. dir. agr. Si tratta della relazione tenuta alla Commissione agricoltura del Parlamento europeo a Bruxelles il 1 o dicembre Commento alla parte II «Mercato interno» titolo I «Intervento sul mercato» capo I «Intervento pubblico e ammasso privato» (artt. 6-43) Sommario (artt. 6-43): 1. Premessa: gli interventi nel mercato interno. 2. La politica dei prezzi e la nozione di «prezzo d intervento». 3. La nozione di «ammasso». 4. Le specifiche disposizioni sui «prezzi d intervento» del reg. CE n. 1234/ Le specifiche disposizioni in tema di «ammasso» del reg. CE n. 1234/ Le disposizioni comuni agli interventi pubblici e agli aiuti all ammasso nel reg. CE n. 1234/ Considerazioni conclusive. 1. Per comprendere l effettiva portata del reg. CE n. 1234/2007 del 27 ottobre 2007 sull OCM unica per quanto riguarda i provvedimenti di cui al capo I del titolo I della parte II occorre, in via preliminare, richiamare alla mente la disciplina comunitaria relativa al mercato dei prodotti agricoli contenuta nei regolamenti precedenti di maggior rilievo e nelle disposizioni del Trattato di Roma. Anzitutto occorre ricordare che detta disciplina nel suo complesso rinviene la sua base giuridica negli artt. da 32 a 38 del Trattato, da cui si ricavano gli obiettivi che gli Stati membri si pongono ( 1 ) e i mezzi necessari al loro raggiungimento ( 2 ). In tale contesto e in particolare, le previste organizzazioni comuni dei mercati agricoli si articolano in sottosistemi normativi, in cui si rinvengono le differenti misure necessarie al conseguimento degli specifici obiettivi, mentre nei settori regolamentati viene precluso agli Stati membri l emanazione di provvedimenti che in qualche modo ne ostacolino l adozione o il funzionamento. Come è noto, l obiettivo di garantire un equo tenore di vita agli addetti all agricoltura comparabile a quello delle altre categorie economiche è perseguito mediante interventi di sostegno dei prezzi interni superiori a quelli mondiali. Tale sistema non solo ha contribuito al fenomeno delle eccedenze quantitative, e in particolare a quello dell incremento della produzione ai fini di godere dell intervento anziché allo scopo del mercato, ma soprattutto ha attratto alla Comunità numerose critiche da parte degli altri partner del mercato mondiale. Quest ultimo aspetto, ampiamente manifestato nel dibattito svoltosi nel corso dell Uruguay Round, ha dato luogo ( 1 ) Ossia, l incremento della produttività unitamente al miglioramento del tenore di vita degli addetti all agricoltura, la stabilizzazione dei mercati, la garanzia degli approvvigionamenti e l assicurazione di prezzi ragionevoli per i consumatori. ( 2 ) Ossia, le organizzazioni comuni dei mercati agricoli (OCM), che prevedono la salvaguardia dei prezzi mediante intervento sul mercato interno; limitazioni alla produzione come nel caso delle quote latte e delle quote zucchero; il miglioramento delle condizioni di commercializzazione; le sovvenzioni dirette a compensare gli svantaggi naturali; i programmi per le zone svantaggiate e montane; i dazi sulle importazioni.

21 [Artt. 6-43] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 13 ad una serie di disposizioni contenute nell Accordo agricolo che è, appunto, uno degli accordi firmati nel quadro del Trattato di Marrakech sulla WTO, per la cui esecuzione la Comunità ha adottato il reg. CE n. 3290/1994 del 22 dicembre 1994 in cui sono dettati i criteri di recepimento della nuova normativa commerciale multilaterale all interno del sistema della Politica agricola comune. In particolare, mentre è stata sancita la soppressione dei prelievi variabili all importazione e delle altre misure e oneri all importazione previsti dalle OCM (3 o considerando del reg. CE n. 3290/1994), nel dare attuazione agli impegni assunti ha concorso la determinazione, nell Accordo sull agricoltura, della misura aggregata di sostegno complessivo o MAS, in modo tale da non esigere l introduzione di misure specifiche dirette all eliminazione del sostegno interno previsto nei regolamenti delle diverse OCM, salvaguardando così, non solo i pagamenti per ettaro e per capo di bestiame già previsti dalla riforma MacSharry del maggio 1992 confluiti nella c.d. scatola verde ed esonerati dal calcolo della MAS, ma soprattutto ha permesso di salvaguardare il funzionamento del meccanismo dei prezzi d intervento fino ad allora previsti dalla PAC. Ma, quando con il reg. CE n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 la Comunità ha emanato la c.d. riforma di medio termine della PAC, essa ha modificato il precedente sistema degli aiuti interni alla produzione. Dettando «norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune» e prevedendo ancora «taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori», essa ha operato soprattutto il disaccoppiamento tra i vecchi «premi» e la produzione, costruendo un sistema di pagamento unico dell aiuto diretto al reddito degli agricoltori sulla base dei sostegni finanziari che essi avevano goduto nel periodo Peraltro, non sembrando opportuno procedere alla completa eliminazione di tutti i regimi di sostegno legati alla produzione, per taluni prodotti e, talvolta, per taluni Stati membri rimasero forme di aiuti «accoppiati» alla quantità del prodotto o alla superficie degli ettari coltivati o al numero degli animali allevati, pur disponendo che i conservati regimi di sostegno dovessero essere inclusi nel sistema dell unica domanda di aiuto, dell unica banca dati informatizzata e dell unico sistema armonizzato di controllo (art. 17), e che fossero legati al rispetto della tutela dell ambiente e del benessere degli animali, delle buone pratiche agricole e della sicurezza alimentare che rappresentavano le «condizioni» per godere del premio unico. Così, nei considerando del reg. CE n. 1782/ 2003 vengono espresse, da un lato, l opportunità che siano stabilite «condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell ambito dei vari regimi di sostegno al reddito nell ambito della PAC» (1 o considerando) e, dall altro, la necessità che il reg. CE n. 3508/1992 sul sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari sia adattato «in modo da includervi [non solo] il regime di pagamento unico, [ma anche] i regimi di sostegno per il frumento duro, le colture proteiche, le colture energetiche, il riso, la fecola di patate, la frutta a guscio, il latte, le sementi, i legumi da granella e gli aiuti regionali specifici» (11 o considerando). Perciò, l art. 1 del reg. CE n. 1782/2003, rubricato «Campo di applicazione», istituisce: «i) norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell ambito dei regimi di sostegno del reddito della PAC; ii) un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (di seguito denominato «regime unico di pagamento»); iii) regimi di sostegno a favore degli agricoltori che producono [appunto] frumento duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, patate da fecola, latte, sementi, seminativi, carni ovine e caprine, carni bovine e leguminose da granella». Per l effetto, la riforma di medio termine della PAC, nell introdurre il nuovo regime del pagamento unico (titolo III, artt ), attribuisce agli Stati membri la facoltà di limitare l applicazione del disaccoppiamento per determinati aiuti (artt ) ( 3 ) e conserva alcuni regimi accoppiati ai fattori della produzione (titolo IV, artt ) ( 4 ), istituendo «taluni re- ( 3 ) Si tratta, in particolare, dei pagamenti per i seminativi, per le carni ovine, caprine e bovine. ( 4 ) Ad esempio e in particolare, trattasi degli aiuti alla coltura dei cereali in alcuni paesi nordici, di quelli relativi alle sementi e degli aiuti diretti ai produttori delle regioni ultraperiferiche. Questi premi, pur essendo sottoposti al regime generale del reg. CE n. 1782/2003 quanto alla condizionalità, alle modulazioni e ai controlli, non vengono inclusi nel pagamento unico: cfr. Bianchi, La politique agricole commune (PAC). Toute la PAC, rien d autre que la PAC!, Bru-

22 14 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt. 6-43] gimi di sostegno» con la previsione anche di «pagamenti supplementari» con riferimento alle superfici ( 5 ). Con riferimento al reg. CE n. 1782/2003, il Consiglio emana poi, nel 2004, il c.d. «secondo pacchetto» della riforma della PAC ( 6 ), con il quale una rilevante parte dei pagamenti diretti relativi al tabacco, all olio di oliva, al cotone e al luppolo transitoriamente resta legata alla produzione, pur venendo ad essere trasferita nel quadro del regime di pagamento unico (RUP) della riforma del Inoltre, in esecuzione del reg. CE n. 1782/2003 e, più in particolare, in attuazione dei suoi Titoli IV e IV bis ( 7 ), la Commissione emana, tra gli altri, il reg. CE n. 2237/2003 del 23 dicembre 2003, sostituito poi dal reg. CE n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004, con il quale vengono regolate le facoltà degli Stati membri a mantenere accoppiata con la quantità di prodotxelles, 2006, p Sugli aiuti «accoppiati» alla produzione o legati alla superficie o al numero degli animali allevati v. anche infra, par. 6. ( 5 ) Cfr., ad esempio, i considerando 35 o a favore dei produttori di grano duro (con riferimento a superfici di base nazionali: art. 72), 36 o a favore dei produttori di colture proteiche (fissazione di una superficie massima garantita: art. 76), 37 o a favore dei produttori di riso (fissazione di una superficie nazionale da non superare: art. 79), 38 o a favore dei produttori di frutta a guscio (determinazione di una densità minima di alberi e di una estensione minima degli appezzamenti, e fissazione di una superficie massima nazionale garantita: art. 83), 41 o a favore dei produttori di colture energetiche (fissazione di una superficie massima garantita: art. 88). E così aiuti per le patate da fecola, con riferimento alle tonnellate prodotte (art. 93); aiuti per i prodotti lattiero-caseari, con riferimento alle tonnellate del quantitativo di riferimento individuale: art. 95); nonché aiuti regionali specifici per i seminativi (Finlandia e Svezia: art. 98), per le sementi di alcune specie (art. 99), per i seminativi elencati nell all. IX (art. 100), per pecore e capre (art. 111), per carni bovine (art. 121) e per legumi da granella (art. 141). V. anche infra, par. 6. Bianchi, La politique agricole commune (PAC). Toute la PAC, rien d autre que la PAC!, cit., p. 283, testo e note, riassumendo la riforma del 2003 riferisce che «dans le secteur des céreales le prix d intervention actuel est maintenu» ma con «la diminution de moitié des majorations mensuelles» dato che «le montant de base des cultures arables resterà fixéà63 euros par tonne», mentre «le supplement actuel pour les protéagineux (9,5 euros/t) est maintenu, mais transformé en un paiement spécifique fondé sur la superficie, à raison de 55,57 euros/ha». Inoltre, «une aide de 45 euros/ha pour les cultures énérgetiques est instaurée. La superficie pouvant bénéficier de cette mesure est plafonnée à hectares». E ancora: «le supplément pour le blé dur est fixé à 313 euros/ha en 2004, à 291 euros/ha en 2005 et à 285 euros/ha à compter de 2006: il est en outre intégré dans le régime de paiement unique». Ancora, per quanto riguarda la frutta a guscio, «le système actuel est remplacé par un paiement annuel forfaitaire de 120,75 euros/ha pour une superficie de hectares subdvisée en superficies nationales garanties fixes pour les amandes, noisettes, noix, pistaches et caroubes». Infine, «le montant du paiement direct actuellement versé aux producteurs de pommes de terre féculières a été fixé à110,54 euros par tonne de fécule dans le cadre de l Agenda Une partie équivalent à 40% de ce montant est incluse dans le régime de paiement unique, sur la base de l historique des livraisons à l industrie de la féculerie. L autre partie subsiste en tant que paiement spécifique pour les pommes de terre féculières. Le prix maximun est maintenu, tout comme la restitution à la production pour la fécule». Per ultimo, «le volume des aides distribuées au secteur des fourrages séchés fait l objet d une nouvelle répartition entre les agriculteurs et l industrie de transformation. L aide directe aux producteurs est intégrée dans le régime de paiement unique, sur la base d un historique de leurs livraisons à l industrie. Des plafonds nationaux sont fixés compte tenu des quantités actuellement garanties au niveau national. Le niveau de l aide à la transformation est fixé à33 euros/t pour la campagne ». La maggiore parte di queste disposizioni sono contenute nel titolo IV del reg. CE n. 1782/2003. ( 6 ) Cfr. Bianchi, La politique agricole commune (PAC), cit., p. 42. In particolare, per l olio di oliva gli Stati membri possono mantenere un pagamento «accoppiato» per il 40%; mentre per il cotone l ammontare, che può essere mantenuto in relazione agli ettari, è pari al 35%. Per il luppolo la quota potrebbe essere del 25%. ( 7 ) Il titolo IV bis è stato introdotto dall all. II dell atto di adesione 16 aprile 2003, così come modificato dall art. 1 della dec. n. 2004/281/CE del 22 marzo 2004, del Consiglio, in G.U.U.E. n. L 93 del 30 marzo 2004, recante adattamento dell atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali di fonda l Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune.

23 [Artt. 6-43] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 15 ( 8 ) Si tratta del premio specifico alla qualità per il frumento duro (art. 5 reg. CE n. 1973/2004), del premio per le colture proteiche (art. 11), dell aiuto specifico per il riso (art. 12), del pagamento per superficie per la frutta a guscio (art. 15), dell aiuto per le patate da fecola (art. 19), per l aiuto regionale specifico per i seminativi di cui al capitolo 8 del reg. n. 1782/2003 (art. 45), dell aiuto per le sementi (art. 46), del pagamento per superficie per i seminativi di cui al capitolo 10 del reg. n. 1782/2003 (art. 51), dei premi per pecora e per capra (art. 70), dei pagamenti per le carni bovine (art. 87), del regime di pagamento unico per superficie di cui all art. 143 ter del reg. CE n. 1782/2003 (art. 134), dei pagamenti diretti nazionali complementari di cui all art. 143 quater del reg. CE n. 1782/ 2003 (art. 139) e dell aiuto per superficie per il luppolo (art. 170). Il reg. n. 1973/2004 della Commissione tratta anche altri temi dettando specifiche disposizioni che non concernono l accoppiamento del premio con produzione/superfici/capi di bestiame, come nei casi del premio per i prodotti lattiero-caseari (art. 22) o dell aiuto per le colture energetiche (artt ). ( 9 ) Si tratta delle misure «eccezionali» a sostegno dei cereali, del riso e dello zucchero (artt ), su cui v. infra, il relativo commento di Belgrado e Paoloni. ( 10 ) Si tratta delle quote zucchero e delle quote latte (artt ), su cui v. infra, il relativo commento di Lattanzi, Trapè, Marchionni, Bruno e Di Lauro. to o con le superfici coltivate o con il numero dei capi di bestiame allevato una parte rilevante dell aiuto a specifici prodotti ( 8 ). Nel quadro di questa «conservazione» dell accoppiamento di taluni premi alla produzione si inserisce il reg. CE n. 1234/2007 del 25 ottobre 2007 sull OCM unica. Dopo avere dichiarato nei centoundici considerando che è tempo che le varie Organizzazioni comuni di mercato (OCM) abbiano una disciplina unitaria e dopo avere fissato, nei primi cinque articoli, le norme fondamentali del nuovo sistema, il reg. CE n. 1234/2007 provvede a dettare le disposizioni sugli interventi finanziari, rispettivamente, nel mercato interno (parte II, artt ) e in quello esterno (parte III, artt ), operando, per alcuni settori, specifiche distinzioni. Quanto alla disciplina degli interventi sul mercato interno, di cui fanno parte anche le «misure speciali di intervento» (titolo I, capo II) ( 9 ), i «regimi di contenimento della produzione» (titolo I, capo III) ( 10 ), i «regimi di aiuto» (titolo I, capo IV) ( 11 )ele«norme applicabili alla commercializzazione e alla produzione» (titolo II) ( 12 ), la summa divisio degli interventi previsti dal capo I del titolo I della parte II del reg. CE n. 1234/2007 è costituita dagli «interventi pubblici» e dagli «aiuti all ammasso privato» che sono l oggetto di questo commento: i primi consistono nel disporre, per alcuni prodotti agricoli, un prezzo d intervento da parte degli organismi nazionali d intervento; i secondi consistono in un sostegno finanziario all ammasso, operato da privati, dei determinati prodotti agricoli presi in considerazione dalla Comunità. Entrambe le misure sono dirette ad impedire che le modalità e la quantità dell allocazione sul mercato della produzione agricola porti ad un crollo del prezzo dei prodotti, con danno degli agricoltori-produttori e con il disequilibrio dei mercati relativi. La prima e necessaria delimitazione riguarda il significato di «mercato interno». Per tale pregiudiziale considerazione ecco che il capo I del titolo I della parte II del reg. CE n. 1234/2007, quello che appunto inizia a trattare del «mercato interno», stabilisce che gli interventi pubblici e gli aiuti all ammasso sono riservati ai «prodotti originari della Comunità»(art. 7), e più precisamente ai settori agricoli che vengono elencati: i settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell olio di oliva e delle olive da tavola, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, delle carni suine, nonché delle carni ovine e caprine (art. 6.1). Sempre allo stesso fine, il regolamento si preoccupa di specificare che i cereali sono quelli «raccolti» nella Comunità, così come il latte e il latte scremato sono il «latte di vacca prodotto nella Comunità»(art. 6.2). Risolte le questioni dell origine dei prodotti agricoli e del nome dei settori produttivi sov- ( 11 ) Si tratta degli aiuti alla trasformazione con riguardo ai foraggi essiccati e al lino, nonché degli aiuti ai settori del latte, dell olio di oliva e olive da tavola, del tabacco, dell apicoltura e della tabacchicoltura (artt ): su cui v. infra, il relativo commento di Costato. ( 12 ) Si tratta delle norme di commercializzazione e delle condizioni di produzione, nonché delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali (artt ): su cui v. infra, il relativo commento rispettivamente di Albisinni, Ferrucci e Strambi.

24 16 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt. 6-43] venzionabili, il regolamento entra nel vivo delle misure d intervento, trattando distintamente le due tipologie, così come noi faremo nei successivi par. 4 e 5,ma dopo avere ricordato il significato delle loro nozioni. 2. La caratteristica principale che ha connotato le organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli è data dal fatto che esse sono incentrate sulla disciplina dei prezzi. Se si parte dalla definizione di OCM espressa dalla Corte di giustizia nella sentenza 13 novembre 1964, C-90 e 91/63, Commissione c. Lussemburgo «quel complesso di provvidenze e strumenti giuridici di cui gli organi competenti si servono per controllare e normalizzare il mercato [del prodotto] di cui si tratta» e se si guarda alla disciplina delle OCM, si rileva che in tale «complesso di provvidenze e di strumenti» assumono particolare rilievo, appunto, le misure di regolamentazione dei prezzi. D altronde, la considerazione dell agricoltura come «produzione e commercio» dei prodotti agricoli non consente che sia sottovalutato il problema dei loro prezzi sul mercato comunitario e mondiale: in primo luogo, per la constatazione che la quantità di moneta data in cambio dei prodotti agricoli non è determinata dalla perfetta interrelazione dell offerta e della domanda, dato che all aumento della loro offerta non si verifica una diminuzione proporzionale del prezzo ma, invece, il suo crollo ( 13 )eciò in una situazione in cui gli agricoltori, in posizione «diffusa» sul mercato, sono incapaci di variare sollecitamente la produzione in relazione alla domanda; in secondo luogo, per la constatazione che la predisposizione di misure sui prezzi significa garantire un reddito adeguato agli operatori agricoli e quindi realizzare uno dei fini dell art. 33 del ( 13 ) Trattasi della c.d. legge di King, per la quale la domanda dei prodotti agricoli non è elastica rispetto al loro prezzo. Si tenga presente anche la c.d. legge di Engel, per la quale la domanda dei prodotti agricoli non è elastica rispetto al reddito del consumatore: sicché ci si rende facilmente conto dei problemi economici degli agricoltori sul mercato. Sulle dette «leggi» v. Saccomandi, Istituzioni di economia del mercato dei prodotti agricoli, Roma, 1991, p. 39, nonché Rook Basile, Impresa agricola e concorrenza. Riflessioni in tema di circolazione dell azienda, Milano, 1988, p. 25. Trattato di Roma ( 14 ); in terzo luogo, per la globalizzazione dell economia, che porta a una rilevante competizione degli agricoltori europei sul mercato mondiale in cui si riversano analoghi prodotti agricoli ottenuti in altri Paesi a costi molto inferiori. Come è noto, la politica comunitaria dei prezzi è stata per oltre quaranta anni finanziata dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia o FEAOG che, istituito con il reg. CEE n. 25/1962 del 4 aprile 1962, era diviso nelle due sezioni di Orientamento e Garanzia. Mentre alla sezione Orientamento spettavano le azioni dirette a ristrutturare le aziende agricole al fine di migliorarne l efficienza e di favorirne gli sbocchi commerciali, la sezione Garanzia si faceva carico di finanziare le restituzioni all esportazione dei prodotti agricoli e le misure d intervento sul mercato di tali prodotti ( 15 ). La riforma del FEAOG del 2005 per cui ora vi sono due Fondi, uno è il Fondo europeo agricolo di garanzia o FEAGA; l altro è il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o FEASR non ha rivoluzionato il sistema: sicché potrebbe dirsi che le OCM si articolino ancora nell adozione di prezzi indicativi e di intervento, oltre che di prelievi all importazione e di restituzioni all esportazione. In altre parole, per i vari settori agronomici, le relative Organizzazioni comuni di mercato hanno avuto all origine, con distinti regolamenti, una loro apposita disciplina, che ora è divenuta «unica» in virtù del reg. CE n. 1234/2007 in commento, nonché un loro specifico ricorso, in misura maggiore o minore, all adozione delle varie tipologie di «prezzo» prese in considerazione dalla Comunità ( 16 ). Orbene, l originario sistema dei prezzi ( 14 ) Va ricordato che le Organizzazioni comuni di mercato, che si pongono il fine di garantire un equo tenore di vita agli agricoltori elevandone il reddito, prevedono anche azioni sulle strutture produttive, cosicché, sotto questo profilo, ben possono essere considerate «interventi strutturali» nonostante siano sostanzialmente comprese in provvedimenti di politica di mercato. ( 15 ) Sotto questo profilo un unico Fondo, ancorché diviso in due sezioni si ha la conferma che, fin dall inizio, la politica dei prezzi e la politica delle strutture sono state strettamente collegate. ( 16 ) Va detto che, talvolta, al prezzo d intervento sono stati sostituiti prezzi di orientamento o di riferi-

25 [Artt. 6-43] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 17 ancora mantiene sostanzialmente la sua strutturazione, cosicché tra le misure finanziarie a favore dei produttori di alcuni prodotti agricoli si rinviene quella del prezzo di intervento, oggetto di questo commento. Va perciò e subito fatto presente che la Comunità, pur avendo unificato le distinte discipline delle varie OCM nell unico reg. CE n. 1234/2007 continua ad avere, con riguardo ai finanziamenti «interni», disposizioni specifiche per specifici prodotti o gruppi di prodotti, avendo ritenuto necessario mantenere un sistema differenziato di sostegno dei prezzi per alcuni settori, e ciò per la opportunità di tenere conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, sia dell interdipendenza tra i diversi settori, sia delle differenze tra gli Stati membri. In sostanza, il regolamento unico è soprattutto un atto di semplificazione tecnica e di unificazione delle regole sostanziali di tutti i mercati agricoli, mentre, e come espressamente è detto nel 7 o considerando, non importa la generale abrogazione o la unitaria modificazione degli strumenti esistenti, che possono essere, nella loro applicazione, diversi a seconda dei diversi settori agronomici considerati. Prima di evidenziare le particolarità di ciascuno settore trattato dal regolamento unico è, allora, opportuno ricordare come si è articolata la politica comunitaria dei prezzi e, quindi, riferire molto sommariamente il sistema così come è stato costruito dalla Comunità negli anni 60. Il prezzo indicativo o di riferimento era quello che gli organi comunitari fissavano annualmente quale prezzo d obiettivo del mercato, tenendo presente la zona più deficitaria della Comunità. Più precisamente esso era il prezzo con riferimento al quale, secondo la stima delle istituzioni comunitarie, avrebbero dovuto svolgersi le operazioni commerciali in situazioni di normalità. Poiché ormai l intervento per determinati prodotti (come i cereali, il riso e lo zucchero) si applica per un quantitativo massimo e per un periodo limitato dell anno, il prezzo indicativo, che ha costituito la base per la fissazione del livello dell aiuto, non ha più la stessa rilevanza di prima o lo stesso modo di essere proposto ( 17 ). Sulla base del prezzo indicativo veniva fissato il prezzo di entrata, ovverosia quel prezzo che garantiva la protezione del mercato comune dai più bassi prezzi del mercato mondiale, attraverso la determinazione di dazi mobili o prelievi all importazione che determinavano l aumento del prezzo d ingresso del prodotto extracomunitario nell area della Comunità: cosicché i produttori comunitari erano indotti a rifornirsi nell ambito della Comunità anche nel rispetto del c.d. principio di preferenza comunitaria. Il prezzo di soglia è stato soppresso a seguito dell Accordo sull agricoltura allegato al Trattato di Marrakech del 1994 ( 18 ). Sulla base del prezzo indicativo veniva fissato, poi, il prezzo d intervento, ovvero quel prezzo pagato dagli organismi statali d intervento per i prodotti che gli agricoltori ad essi conferivano quando il prezzo di mercato fosse sceso al di sotto di quello d intervento ( 19 ). Il prezzo d intervento, limitato a taluni prodotti e con riferimento ora alla quantità del prodotto, ora alla superficie degli ettari coltivati, ora al numero degli animali allevati, è ancora attuale. Poi, per non gravare troppo il bilancio comunitario, la Comunità incoraggiava l ammasso privato, concedendo un premio ai produttori che effettuavano essi stessi lo stoccaggio dei prodotti. Al fine, poi, di indurre i produttori comunitari ad immettere sul mercato mondiale i propri prodotti, e ciò ovviamente al prezzo mondiale che è, di regola, inferiore allo stesso costo di produzione della Comunità, questa può concedere restituzioni all esportazione calcolate sulla differenza fra i costi comunitari ed i minori prezzi mondiali. In altre parole, la regolamentazione dei prezzi era, e in parte è ancora, fondata su quattro mimento; talaltra sono stati previsti aiuti alla produzione anziché aiuti alla commercializzazione ( 17 ) Così, ad esempio, il reg. CE n. 1787/2003, che modifica il reg. CE n. 1255/1999 sull OCM del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dichiara che «èopportuno sopprimere il prezzo indicativo» relativamente al burro e al latte scremato in polvere (3 o considerando). ( 18 ) Cfr. Bianchi, La politique agricole commune (PAC), cit., p ( 19 ) Tra i c.d. «prezzi istituzionali» (prezzo indicativo, prezzo di soglia e prezzo d intervento) fissati dalla Comunità all inizio di ogni campagna annua di commercializzazione, quello che è sempre sopravvissuto è il prezzo d intervento: v. Bianchi, op. ult. cit., p. 243.

26 18 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt. 6-43] sure principali, due sul mercato interno, altre due sul mercato extracomunitario. Quando i prezzi salgono per la diminuzione dell offerta di prodotti agricoli, la vendita da parte degli organismi nazionali d intervento e/o l assenso a maggiori importazioni garantiscono che il prezzo non superi quello indicativo fissato dalla Comunità, con protezione degli interessi dei consumatori. In modo speculare a tale misura, quando, invece, la quantità prodotta fa scendere il prezzo sul libero mercato al punto da non assicurare ai produttori un reddito equo, l offerta di acquisto da parte degli organismi nazionali al prezzo di intervento fissato dalla Comunità garantisce il sostegno dei prezzi con protezione degli interessi dei produttori. Chiaramente, questa misura è un aiuto o sovvenzione. Sul mercato mondiale, le misure erano dirette a prevedere la riscossione di un dazio mobile (definito «prelievo sulle importazioni») pari al prezzo di entrata fissato dalla Comunità, per impedire l introduzione, sul mercato comunitario, di prodotti agricoli extracomunitari ad un costo inferiore a quello di produzione interna, con protezione degli interessi dei produttori comunitari ( 20 ). Complementare a questa è ancora la misura del finanziamento a fondo perduto (denominata «restituzione alle esportazioni»)a favore degli esportatori di prodotti agricoli, pari alla differenza tra i più bassi prezzi sul mercato mondiale ed i più alti prezzi del mercato interno, anche questa volta con protezione degli interessi dei produttori comunitari. E anche questa misura è, chiaramente, un aiuto o sovvenzione ( 21 ). In sostanza, gli interventi sul mercato agricolo, che trovano la loro origine nella fluttuazione dei prezzi dei prodotti influenzata dal volume della produzione mondiale, mirano a proteggere, da un lato, gli interessi dei produttori comunitari e, dall altro, quelli dei consumatori comunitari. I primi vengono protetti quando, per l abbondanza dell offerta, i prezzi scendono; i secondi sono protetti quando, per la scarsità dell offerta, i prezzi aumentano. 3. L istituto dell ammasso è antichissimo, soprattutto con riguardo ai cereali. La raccolta, ad opera di re o di altri potenti, di prodotti essenziali per l alimentazione e poi distribuiti ai sudditi in tempo di «vacche magre» risale certamente al tempo dei faraoni e, forse, a quello di Minosse ( 22 ). Ma ancora è il nostro codice civile che all art. 837 trattava dell ammasso, come lo strumento per regolamentare il conferimento, prima, e la distribuzione, poi, di determinati prodotti agricoli o industriali nell interesse della produzione nazionale. Infatti, l ammasso serviva a garantire agli agricoltori, sulla parte della loro produzione che obbligatoriamente veniva conferita, ad esempio, ai c.d. «granai del popolo», un prezzo generalmente superiore a quello di mercato; consentiva di sottrarre al mercato, soprattutto nei tempi di maggiore produzione, un sufficiente quantitativo di prodotto onde restasse adeguato il prezzo della restante quantità allocata dai produttori sul mercato, e inoltre permetteva allo Stato, tramite gli enti ammassanti, di controllare una parte della produzione nazionale e di trasferirla, se era il caso, nelle zone deficitarie del paese per soddisfarvi le esigenze dei cittadini colà residenti. Nel sistema comunitario l istituto ha perso il suo originario carattere di contribuzione e di prelevamento quasi fiscale, per divenire una forma di volontaria operazione di compravendita messa a disposizione dei produttori agricoli onde, nei momenti di superproduzione, possano consegnare agli enti ammassanti la rispettiva ( 20 ) La legislazione sui diritti di dogana della Comunità ècontenuta nel c.d. Codice delle dogane comunitarie (reg. n. 2913/1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 e reg. n. 2454/1993 della Commissione del 2 luglio 1993). Con il Trattato di Marrakech l Unione europea si è impegnata a trasformare tutte le misure di protezione della produzione interna in dazi fissi (la c.d. «tarrificazione»), e quindi di ridurli del 36% in sei anni e di non introdurne altri. Questo impegno ovviamente implica la soppressione dei prelievi variabili all importazione. ( 21 ) Al fine di sorvegliare il volume degli scambi dei prodotti agricoli con i Paesi terzi, ogni importazione nella Comunità può essere sottoposta alla presentazione di un certificato di importazione: egualmente, ogni esportazione di prodotti agricoli fuori della Comunità può essere assoggettata alla presentazione di un certificato di esportazione. Su tali misure v. infra, il commento alla parte III, capo III «Esportazioni», dicostato. ( 22 ) Cfr. Costato, voce Ammasso, indigesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ., I, Torino, 1987, p. 301, che ricorda la «sala del trono» di Cnosso come un granaio.

27 [Artt. 6-43] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 19 produzione, evitando di collocarla tutta quanta sul mercato con conseguente crollo del prezzo. A differenza del prezzo di intervento che viene pagato al produttore conferente, nel sistema dell ammasso l aiuto della Comunità èdiretto a finanziare la raccolta o, meglio, a ridurre il costo del danaro usato per pagare le anticipazioni ai conferenti. 4. Come si è detto, il reg. CE n. 1234/2007 considera separatamente il «mercato interno» (parte II) e gli «scambi con i Paesi terzi» (parte III). E, come si è detto, con riferimento al mercato interno, cioè a ben determinati prodotti agricoli originari della Comunità, esso dispone misure di intervento che consistono: a) in «prezzi di riferimento» ai quali i suddetti prodotti possono essere acquistati all intervento pubblico, e b) in aiuti all ammasso privato di cui essi possono beneficiare (art. 6). Orbene, disposizioni specifiche sono dettate per la quantificazione del «prezzo di riferimento» (art. 8), ovverosia del prezzo individuato dalla Comunità e che costituisce il parametro su cui verrà rapportato il correlativo «prezzo d intervento» (artt ). Il prezzo di riferimento è diverso a seconda dei prodotti: ad esempio, esso è pari a 101,03 euro a tonnellata di cereali ( 23 ), a 150 euro a tonnellata di risone, a 541,5 euro a tonnellata di zucchero bianco e a 448,8 euro a tonnellata di zucchero greggio per la campagna 2008/2009, a 246,39 euro per 100 kg. di burro ( 24 ). Viene precisato che, ad esempio, i prezzi di riferimento per i cereali ed il riso sono riferiti alla fase del «commercio all ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate» (art. 8.2), e che, con riguardo al mercato dello zucchero, la Comunità ha l obbligo di istituire un sistema di informazione sui prezzi di tale mercato che, tuttavia, deve essere congegnato in modo tale da non consentire l identificazione dei prezzi praticati dalle singole imprese o dai singoli operatori (art. 9). ( 23 ) Sono previste maggiorazioni mensili (da 0,46 a 3,22 euro per tonnellata), da novembre a giugno. ( 24 )L art. 8 elenca ancora: 404,4 eur/t di zucchero bianco e 325,2 eur/t di zucchero greggio a decorrere dalla campagna 2009/2010; 2224 eur/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3; 174,69 eur/100 kg per il latte scremato in polvere; 1509,39 eur/t per le carcasse di suino. Determinato il prezzo di riferimento, il regolamento passa a disciplinare il momento del conferimento dei prodotti all organismo nazionale d intervento. Innanzitutto, ribadisce che l intervento pubblico si applica al frumento tenero, al frumento duro, all orzo, al granturco e al sorgo, nonché al risone, allo zucchero bianco e greggio, alle carni bovine, al burro e al latte scremato, mentre può essere applicato alle carni suine (art. 10), provvedendo a specificare che lo zucchero deve essere ottenuto da barbabietole o da canne da zucchero «raccolte» nella Comunità e che il burro deve essere «prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata in un impresa riconosciuta dalla Comunità». Quindi, indica il tempo dell apertura degli acquisti all intervento, che risulta essere diverso, non solo per il genere dei prodotti ammessi (artt ) ( 25 ), ma anche per i Paesi, così come, ad esempio, è stabilito per i cereali, per i quali il periodo di apertura va dal 1 o agosto al 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo; dal 1 o dicembre al 30 giugno in Svezia e dal 1 o novembre al 31 maggio negli altri Stati membri (art. 11). Ma, soprattutto, precisa che l intervento pubblico è limitato a una quantità massima del determinato prodotto nell arco del periodo considerato: e così fissa tonnellate per il granoturco nella campagna di commercializzazione (art. 11.1, 2 o inciso, lett. a) ( 26 ); tonnellate per il risone (art. 12); tonnellate per lo zucchero bianco (art. 13); tonnellate per il burro (art. 15.2) e tonnellate per il latte scremato in polvere (art. 16). Le disposizioni relative alla determinazione del «prezzo d intervento» sono contenute negli artt Esse consentono di rilevare come il prezzo di riferimento parametri in modo diverso il prezzo d intervento a seconda dei prodotti agricoli considerati. Così, il prezzo d intervento è uguale al prezzo di riferimento per i ce- ( 25 ) Così diversamente sono fissati i tempi di apertura e sospensione degli acquisti all intervento dei cereali (art. 11), del riso (art. 12), dello zucchero (art. 13), delle carni bovine (art. 14), del burro (art. 15, modificato dall art. 1.6 del reg. n. 361/2008 del 14 aprile 2008), del latte scremato in polvere (art. 16) e delle carni suine (art. 17). ( 26 ) E poi zero tonnellate a decorrere dalla campagna

28 20 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt. 6-43] reali (art. 18), per il riso (art. 19) e per il latte scremato in polvere (art. 23), mentre è pari all 80% del prezzo di riferimento per lo zucchero (art. 20), al 90% del prezzo di riferimento per il burro (art. 22, come modificato dall art. 1.7 del reg. CE n. 361/2008), dal 78% al 92% del prezzo di riferimento per le carni suine (art. 24). Per le carni bovine il prezzo di intervento, invece, è fissato dalla Commissione «mediante gara» (art. 21). La Comunità completa il sistema dell intervento, disciplinando la sorte finale dei prodotti conferiti. Viene, così, stabilito che il loro smercio si debba svolgere in modo da evitare turbative del mercato, assicurando nel contempo un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti (art. 25), con regole specifiche per lo zucchero che, in via generale, deve essere venduto ad un prezzo superiore al prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione in cui ha luogo la vendita (art. 26, come modificato dall art. 1.9 del reg. CE n. 361/2008). In particolare, poi, è regolata la distribuzione delle derrate alimentari giacenti all intervento: esse possono essere distribuite alle persone indigenti nella Comunità o gratuitamente o ad un prezzo in nessun caso superiore a quello sostenuto dagli organismi appositamente designati per realizzare l operazione (art. 27). 5. Gli aiuti all ammasso privato possono essere di natura obbligatoria o di natura facoltativa ( 27 ). Sono concessi aiuti obbligatori soltanto per determinati prodotti agricoli, e più precisamente per la crema di latte, per il burro salato e per quello non salato, per il grana padano, per il parmigiano reggiano e per il provolone (art. 28, come modificato, con riguardo al burro, dall art del reg. CE n. 361/2008), mentre gli aiuti facoltativi sono previsti per lo zucchero bianco, l olio di oliva, le carni bovine, i formaggi a lunga conservazione, i formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra con una stagionatura di oltre sei mesi, le carni suine e le carni ( 27 ) Il reg. CEE n. 1055/77 relativo all ammasso dei prodotti acquistati dagli organismi d intervento è stato abrogato dall art , lett. a) del reg. CE n. 1234/2007 in commento. ovine e caprine (art. 31, come modificato dall art del reg. CE n. 361/2008 che ha soppresso l inclusione del latte scremato in polvere tra i prodotti che possono beneficiare di un aiuto all ammasso). Nelle ipotesi di aiuto obbligatorio è la Commissione che fissa l importo dell aiuto per la crema di latte e per il burro (art. 29, come modificato, con riguardo al burro, dall art del reg. CE n. 361/2008) e per i formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone (art. 30), stabilendo anche le condizioni per la concessione e tenendo presente le spese di ammasso e l andamento prevedibile dei prezzi di mercato. Nelle ipotesi di aiuto facoltativo, è la Commissione che fissa l importo dell aiuto all ammasso, tenendo presente una serie di condizioni come, ad esempio, nel caso di aiuto facoltativo all ammasso dei formaggi, l equilibrio che occorre mantenere tra i formaggi che fruiscono dell aiuto e gli altri formaggi immessi sul mercato (art. 31.2, come modificato dall art del reg. CE n. 361/2008). Infine, sono dettate specifiche condizioni per la concessione degli aiuti facoltativi all ammasso dello zucchero bianco (art. 32), dell olio di oliva (art. 33) ( 28 ), delle carni bovine (art. 34), dei formaggi (art. 36), delle carni suine (art. 37) e delle carni ovine e caprine (art. 38) ( 29 ). 6. La disciplina comunitaria sugli interventi pubblici e sugli aiuti all ammasso privato si chiude con una serie di norme specifiche sul magazzinaggio (art. 39), sulle gare (art. 40), sui centri di intervento (art. 41) e sulla classificazione delle carcasse (art. 42). Di tali disposizione merita essere messa in evidenza quella relativa al magazzinaggio dei prodotti acquistati dagli ( 28 ) Gli aiuti all ammasso possono essere concessi dalla Comunità qualora il prezzo medio rilevato sul mercato nel corso di un periodo rappresentativo sia inferiore a 1779 eur/t per l olio extra vergine di oliva, a 1710 eur/t per l olio di oliva vergine, a 1524 eur/t per olio di oliva lampante. ( 29 )L originaria disposizione dell art. 35 sulle condizioni per la concessione degli aiuti facoltativi all ammasso del latte scremato in polvere, una volta incluso tra i prodotti per i quali era possibile disporre, appunto, siffatti aiuti, è stata soppressa dall art del reg. CE n. 361/2008.

29 [Artt. 6-43] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 21 organismi pagatori nell applicazione delle regole sugli interventi pubblici, essendo stabilito che tale magazzino non può trovarsi fuori dal territorio in cui gli stessi organismi operano (art. 39.1), salva specifica autorizzazione della Commissione preferibilmente per un magazzino di un altro Stato membro (art. 39.2) ed eccezionalmente anche per un magazzino di un Paese terzo (art. 39.3), nel qual ultimo caso non si applicano né dazi doganali, né altri importi per il trasferimento delle merci in tale magazzino del Paese terzo (art. 39.5). Resta poi da dire che la presenza di disposizioni tecniche nelle varie fattispecie di sovvenzioni alla produzione di determinati prodotti giustifica ampiamente l attribuzione alla Commissione del potere di adottare le modalità di applicazione delle modalità stabilite in tema di interventi pubblici e di aiuti all ammasso privato dei prodotti agricoli ammessi (art. 43). ( 30 ) In particolare trattasi degli aiuti concessi ai sensi dell art. 6 del reg. CE n. 2019/1993 (a favore dei produttori dei prodotti locali delle isole minori del Mar Egeo), dell art. 9 del reg. CE n. 1452/2001 (a favore dei produttori dei settori dell allevamento e dei prodotti lattiero-caseario dei dipartimenti francesi d oltremare), degli artt. 13 e 22 del reg. CE n. 1453/2001 (a favore dei produttori di carni bovine e 7. Le disposizioni della parte seconda del reg. CE n. 1234/2007 oggetto del nostro commento valgono, dunque, con riferimento alle residue fattispecie di aiuti ancora accoppiati alla produzione o ai fattori della produzione (suolo, bestiame), per la previsione di quel diritto di mantenerle, in tutto o in parte, che è stato attribuito agli Stati membri dell Unione europea. Come si è accennato, gli Stati membri, se lo desiderano, hanno la possibilità di escludere determinati aiuti dal regime di pagamento unico. In virtù dell art. 70 del reg. CE n. 1782/2003 possono essere esclusi dal disaccoppiamento gli aiuti per le colture di cereali nei paesi nordici (art. 4.4, reg. CE n. 1251/1999), per le coltivazioni sementiere (art. 3, reg. CE n. 2358/1971) e gli aiuti per determinati prodotti agricoli a favore dei produttori dei dipartimenti francesi d oltremare, delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e delle isole del Mar Egeo (art. 70.1, lett. b, reg. CE n. 1782/2003) ( 30 ). Inoltre, il titolo IV del reg. CE n. 1782/2003, come integrato dal reg. CE n. 864/2004 del 29 aprile 2004 conta diciassette regimi di aiuti «accoppiati» ( 31 ), prevedendo che, oltre al RUP, «altri regimi di aiuto» siano concessi, di regola, per superfici nazionali ( 32 ) o per ettaro ( 33 ), talvolta sulla base di una superficie massima garantita ( 34 ). Si tratta, più specificatamente, di alcuni regimi con applicazione transitoria, avendo gli Stati membri la facoltà di «riaccorpare» una parte dei premi per i seminativi (artt. 66 e 100 ss.), per le carni ovine e caprine (artt. 67 e 111 ss.), per le carni bovine (artt. 68 e 121 ss.) e per i legumi da granella (artt. 71 e 141 ss.) ( 35 ); di regimi di esclusione facoltativa dall accoppiamento per i foraggi essiccati (artt. 70 e 98) e per le sementi (artt. 70 e 99) ( 36 ); di regimi che sono stati inclusi solo parzialmente nel regime del pagamento unico, come per il grano duro (artt ), le colture proteiche (artt ), il riso (artt ), le patate da fecola (artt ), il cotone (artt. 110 bis-110 septies), gli oliveti (artt. 110 octies-110 decies), il tabacco (artt. 110 undecies-110 quaterdecies) e il luppolo (art. 110 quindecies-110 sexdecies) ( 37 ); di regimi che progressivamente saranno disaccoppiati, come per il latte (artt ) e il tabacco (art. 110 quaterdecies) ( 38 ); e di regimi che sono fuori dal disaccoppiamento, come per la frutta a guscio (artt ) e per le colture energetiche (artt. del settore lattiero-caseario di Madera e delle Azzorre) e degli artt. 5e6delreg. CE n. 1454/2001 (a favore dei produttori di carni bovine e di agnelli delle Isole Canarie). ( 31 ) Cfr. Bianchi, op. cit., pp. 294 e 349. ( 32 ) Ad esempio, l aiuto specifico per il frumento duro è fissato in euro 40 per ettaro (art. 72, reg. CE n. 1782/2003). La superficie nazionale per l Italia è di ettari (art. 74 e tabella dell all. X al reg. CE n. 1782/2003). ( 33 )L aiuto alle colture proteiche ammonta a euro 55,57 per ettaro (art. 77, reg. CE n. 1782/2003). ( 34 ) Così, ad esempio, è di ettari la superficie massima garantita per le colture proteiche (art. 78.1, reg. CE n. 1782/2003). ( 35 ) Trattasi dei capitoli 10, 11, 12 e 13 del titolo IV del reg. CE n. 1782/2003. ( 36 ) Trattasi dei capitoli 8e9deltitolo IV del reg. CE n. 1782/2003. ( 37 ) Trattasi dei capitoli 1, 2, 3, 6, 10 bis, 10ter e 10 quinqies del titolo IV del reg. CE n. 1782/2003. ( 38 ) Trattasi dei capitoli 7e10quater del titolo IV del reg. CE n. 1782/2003.

30 22 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt. 6-43] ( 39 ) Trattasi dei capitoli 4e5deltitolo IV del reg. CE n. 1782/2003. ( 40 ) Trattasi del nuovo capitolo 10 sexies del reg. CE n. 1782/2007. ( 41 ) Trattasi del nuovo capitolo 10 septies del reg. CE n. 1782/2007. ( 42 ) Trattasi del nuovo capitolo 10 octies del reg. CE n. 1782/2007. ( 43 ) Trattasi del nuovo capitolo 10 nonies del reg. CE n. 1782/2007. ( 44 ) Trattasi dei regg. CE n. 700/2007 sulle carni bovine, n. 1152/2007 sul latte, n. 1182/2007 sugli ortofrutticoli, n. 1247/2007 sulle sementi, n. 1260/2007 sullo zucchero e n. 479/2008 sul vino ) ( 39 ). I regg. CE n. 319/2006 del 20 febbraio 2006 e n. 1182/2007 del 26 settembre 2007 hanno introdotto, nel reg. CE n. 1234/ 2007, altre disposizioni con riguardo ai pagamenti transitori «accoppiati» per lo zucchero (art. 110 septdecies)( 40 ), per la barbabietola e per la canna da zucchero (art. 110 octodecies- 110 vicies) ( 41 ), per i prodotti ortofrutticoli (artt. 110 unvicies-110 duovicies)( 42 ) e per i «frutti rossi» (art. 110 tervicies)( 43 ). Dunque, a conclusione delle considerazioni suesposte va confermato che il regolamento in commento costituisce essenzialmente un atto di semplificazione tecnica senza modificare gli strumenti esistenti salvo la loro obsolescenza o l esplicito contrasto con le disposizioni contenute nel Trattato di Marrakech. In quest ottica il reg. CE n. 1234/2007 non include le riforme delle OCM dei settori delle carni bovine, dello zucchero, del latte, degli ortofrutticoli, delle sementi e del vino per i quali quasi contestualmente sono stati emanati specifici regolamenti ( 44 ); mentre per i settori del frumento duro, delle colture proteiche, delle colture energetiche, del riso, della frutta a guscio, delle patate da fecola, del latte, delle sementi, di determinati seminativi, delle carni ovine e caprine, delle carni bovine e delle leguminose da granella il regolamento in commento prevede in concomitanza al regime di sostegno diretto e al fine di stabilizzare i mercati e assicurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo un sistema differenziato di sostegno dei prezzi e tale da tenere conto tanto delle peculiarità dei singoli settori quanto della relativa interdipendenza. Per evitare, però, che il regime di intervento costituisca per gli agricoltori una opportunità di sbocco alternativa a quella del mercato o addirittura ad esso preferita, il ricorso all intervento pubblico è limitato a situazioni di eccezionalità, preferendosi inoltre il ricorso all ammasso privato per la realizzazione del quale si prevedono aiuti e, quanto al mercato dello zucchero, anche la possibilità di derogare a talune norme nel contesto di accordi interprofessionali. Comunque, come già si è osservato, permangono regimi differenti di aiuto per le diverse OCM, per cui la riconduzione delle varie OCM ad un unico regolamento rileva, sotto il profilo sistematico, per il fatto della ricerca di una maggiore rapidità delle risposte disciplinari ai problemi di mercato. Infine, e con riferimento specifico al regime di sostegno dei prezzi, va messo in rilievo che, accanto alle misure tradizionali e ampiamente collaudate dell intervento pubblico, sollecitazioni nuove provengono dall ammasso privato, attualmente al vaglio non solo di nuove definizioni di finalità, confini e regimi, ma anche di una riscoperta di linee di organizzazione alternative all intervento pubblico, in cui l orientamento del settore produttivo rinviene in sede nazionale quegli stimoli che il passivo ricorso agli aiuti comunitari sembrava avere in parte sopito. Alberto Germanò Eva Rook Basile

31 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 23 Capo II «Misure speciali di intervento» sezione I «Misure eccezionali di sostegno del mercato» (artt ) Sommario (artt ): 1. La semplificazione della PAC: verso l OCM unica. 2. La sicurezza dei prodotti di origine animale. 3. L «instabilità» del mercato dei prodotti agricoli: le misure eccezionali di sostegno nel reg. CE n. 1234/ Le misure eccezionali di sostegno del mercato contro la perdita di fiducia del consumatore. ( 1 ) Frascarelli, L OCM unica e la semplificazione della PAC, Gruppo 13, Working paper n. 5, Febbraio ( 2 ) Comunicazione della Commissione, Bruxelles 19 ottobre 2005, COM(2005) 509 def. 1. La verifica delle «stato di salute» della PAC il cosiddetto Health check èun passaggio intermedio obbligato per valutare lo stato di applicazione della riforma del 2003 ed apportarvi, eventualmente, modifiche qualora si rendessero necessarie; è, tuttavia, con la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2005 (Semplificazione e migliore regolamentazione per la Politica agricola comune) che prende il via il percorso politico che ha portato all OCM unica ( 1 ). La comunicazione della Commissione ( 2 ), tra le varie misure di semplificazione individuate, proponeva di raggruppare le OCM esistenti in un unico insieme di norme armonizzate nei classici settori della politica di mercato, quali l intervento, l ammasso privato, i contingenti tariffari di importazione, le restituzioni all esportazione, le misure di salvaguardia, la promozione dei prodotti agricoli, la normativa sugli aiuti di Stato, la comunicazione e la trasmissione dei dati. Due i tipi di semplificazione: la prima a carattere tecnico, in base alla quale, lasciando invariato il quadro politico, è implicita una revisione della disciplina giuridica delle procedure amministrative e dei meccanismi di gestione, finalizzata allo snellimento della consultazione, della scelta e dell applicazione delle stesse ai fini di una maggiore efficienza economica che consenta di realizzare gli obiettivi politici in modo più congruo ed efficace. L importanza del rinnovamento, oltre che consentire una migliore gestione degli strumenti già esistenti, di cui è riconosciuta la validità, sta nel fatto che gli operatori hanno saputo e voluto abolire le disposizioni riconosciute inutili. La seconda semplificazione, a carattere politico, è di non facile definizione. Principio ispiratore è la consapevolezza delle necessità di una nuova politica agraria, più semplice, più snella, più rispondente alle richieste odierne che sappia dare risposta alle esigenze dei singoli settori salvaguardando l interesse generale. La semplificazione, ancora in itinere, si traduce in una serie di misure specifiche, con effetti di semplificazione, che rendono, ad esempio, meno complesse le operazioni burocratiche per gli agricoltori. La seconda semplificazione ha un significato di portata «rivoluzionaria», in quanto nasce come prodotto finale di un percorso di studio ed analisi che prelude ad un sostanziale cambiamento della PAC; essa non può non tenere conto della velocità dei cambiamenti globali intervenuti negli ultimi anni e che hanno avuto ed hanno pesanti ripercussioni nell agricoltura e nello sviluppo rurale. L OCM unica rientra nella semplificazione tecnica e va collocata proprio nel percorso di radicale riforma della PAC ( 3 ) iniziato nel 2003 ( 3 ) Gli obiettivi della «nuova» PAC sono: la sostenibilità esterna, accresciuta grazie alla riforma dei meccanismi di sostegno e alla previsione di aiuti meno distorsivi o per niente distorsivi, la competitività, perseguita mediante l eliminazione degli aiuti accoppiati e l eliminazione progressiva dell intervento pubblico, la multifunzionalità, che si è realizzata tramite la previsione di requisiti (sicurezza alimentare, ambiente, benessere degli animali, salvaguardia del patrimonio culturale e del ruolo sociale dell agricoltura europea) e lo sviluppo rurale. Anche la struttura giuridica della PAC è completamente cambiata e in futuro la PAC si reggerà su due pilastri e quattro regolamenti; il primo pilastro si occuperà degli interventi diretti e dei pagamenti diretti degli agricoltori e il secondo sosterrà lo sviluppo rurale. I quattro regolamenti cardine sono: il reg. CE n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica

32 24 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] agricola comune, il reg. CE n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e il reg. n. 1782/ 2003 del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno della politica agricola comune. ( 4 ) La Riforma Fischler è stata approvata il 26 giugno 2003 (reg. CE n. 1782/2003). ( 5 ) Frascarelli, op. cit, p.9. ( 6 ) Il reg. CE n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti (regolamento unico OCM), in G.U.U.E. n. L. 299 del 16 novembre ( 7 ) Frascarelli, op. cit., p.11. ( 8 ) Le disposizioni relative al mercato «sopravvissute» dopo le ultime riforme della PAC, sono contenute nell OCM unica e in particolare sono: l intervento pubblico, l ammasso privato, i regimi di contenimento della produzione e i regimi di aiuto. con la Riforma Fischler ( 4 ), che semplifica le misure di sostegno agli agricoltori; fino alla riforma Fischler, le ventuno OCM avevano numerose disposizioni comuni ad eccezione degli strumenti di politica agraria che presentavano caratteri profondamente diversi. Ora, l introduzione del pagamento unico aziendale, l abbattimento della quasi totalità degli aiuti erogati a coppia e, in parte, delle misure di intervento e la conseguente semplificazione e assimilazione delle misure del mercato interno hanno reso possibile giungere all istituzione di una OCM unica ( 5 ). Istituita con il reg. CE n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 ( 6 ), l OCM unica sostituisce ed abroga i regolamenti istituitivi delle diverse OCM di settore esistenti, incorpora ed armonizza in un unico regolamento tutte le norme e fornisce, così, una quadro completo degli strumenti di politica agraria che l Unione Europea adotta per il controllo dei prezzi e dei mercati ( 7 )( 8 ). Se il regolamento in commento costituisce un mero atto di semplificazione tecnica e rappresenta il primo step di quelli previsti dalla PAC, va sottolineato che lo spirito informatore degli addetti ai lavori ha una forte connotazione politica, in quanto nasce dall esigenza di snellire gli oneri burocratici e amministrativi a carico delle filiere agroalimentari, delle amministrazioni pubbliche e degli agricoltori, per consentire a quest ultimi di poter dedicare più tempo alle loro attività principali e meno a soddisfare adempimenti burocratici ( 9 ). Ricordiamo per completezza che, a pochi mesi di distanza dall approvazione del regolamento sull OCM unica, la Commissione ha elaborato alcune proposte di modifiche legislative che riguardano il reg. CE n. 1782/2003 ( 10 ), il reg. CE n. 1698/2005 ( 11 ) e il reg. CE n. 1234/2007 tese a sondare lo stato di salute della PAC riformata, con il fine di valutarne l applicazione e apportarvi gli adeguamenti ritenuti necessari ad un ulteriore snellimento della politica agricola comune e renderla, altresì, atta a cogliere «nuove opportunità di mercato e ad affrontare nuove sfide, quali i cambiamenti climatici, la gestione delle risorse idriche e la bioenergia» ( 12 ). Con particolare riferimento alla organizzazione comune unica dei mercati, la Commissione si è mossa con un ampio ventaglio di proposte finalizzate alle semplificazione ed all armonizzazione delle disposizioni vigenti in materia di intervento pubblico. L «aggiornamento» vuole rendere più agevole il corpus normativo abolendo misure precedentemente adottate che, se mantenute, lungi dal favorire l agricoltura e i suoi operatori, scopo per le quali erano nate, rischierebbero ad oggi di compromettere il mercato nell ottica della nuova filosofia della politica agricola comune ( 13 ). ( 9 ) Su cui v. retro, i commenti di Germanò e Rook Basile, Commento al Capo I del Titolo I della Parte II, p.10. ( 10 ) Il reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica gricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica regolamenti CEE n. 2019/1993, CE n. 1452/2001, CE n. 1453/ 2001, CE n. 1454/2001, CE 1868/1994, CE n. 1251/ 1999, CE n. 1254/1999, CE n. 1673/2000, CEE n. 2358/1971 e CE 2529/2001», ing.u.u.e. n.l.270 del 21 ottobre ( 11 ) Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR, in G.U.U.E. n. 277 del 21 ottobre 2005). ( 12 ) Comunicazione del 20 novembre 2007 «in preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata». ( 13 ) Nello specifico, suggerisce di semplificare e armonizzare le disposizioni vigenti in materia di intervento pubblico mediante un applicazione più estesa del sistema di gare, in quanto gli strumenti di con-

33 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 25 Le diverse proposte di modifica al regolamento, se interessano molti settori nell ambito del mercato interno, quali ad esempio quelli relativi all intervento pubblico e all ammasso privato e ai prezzi d intervento, non affrontano però il tema delle misure eccezionali di sostegno al mercato, che rimangono immutate sia nella loro previsione che nella loro applicazione, proprio in considerazione del carattere di eccezionalità delle stesse, che ne prevede il ricorso in situazioni d emergenza specificatamente previste. 2. Nell ultimo scorcio di secolo, il verificarsi di episodi di contaminazione animale di gravissima portata, a livello sia nazionale che internazionale, quali la BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy, universalmente noto come il «morbo della mucca pazza»), i polli alla diossina, i pesci al mercurio e la febbre aviaria, ha posto l accento sull importanza di un alimentazione sana, corretta e di qualità, a cui i cittadini hanno diritto e sulla relazione tra benessere-salute animale e sicurezza dei prodotti di origine animale. Ne è conseguito un attenzione particolare al tema della sicurezza alimentare che è divenuta trollo dell offerta non devono avere per effetto di frenare la capacità degli agricoltori dell UE di rispondere ai segnali del mercato, ma dovrebbero fungere da rete di sicurezza. Si suggerisce, nel dettaglio, di introdurre la procedura di gara per i cereali, il latte e il burro e di adottare misure specifiche nel settore del latte, per fronteggiare le difficoltà che alcune regioni potrebbero incontrare in vista dell estinzione delle quote latte nel Si raccomanda, inoltre, di abolire l intervento per il frumento duro, il riso e le carni suine, il ritiro dei seminativi dalla produzione come strumento di controllo dell offerta e in ultimo, di togliere l aiuto all ammasso privato di formaggi e l aiuto allo smercio di burro per la fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati e per il consumo diretto e di rendere facoltativi gli aiuti per il settore caseario decisi dalla Commissione in funzione della situazione di mercato. Si propone, infine, di incorporare i regimi di sostegno minori nel RPU (regime di pagamento unico) e di abolire l aiuto per le colture energetiche in considerazione dell attuale crescente domanda di biocarburanti. Per il riso, i foraggi essiccati, le patate da fecola e le fibre lunghe di lino si raccomanda, invece, un periodo transitorio per consentire ai produttori e alle industrie di trasformazione di adattarsi gradualmente al nuovo regime di sostegno interamente disaccoppiato. una priorità del programma politico europeo, necessitando di misure urgenti e direttamente applicabili soprattutto nei settori agricolo e alimentare. Il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, nel dichiarare che la politica europea degli alimenti deve essere fondata su standard elevati di sicurezza, onde tutelare la salute dei consumatori mediante un approccio integrato e completo, stabilisce che «l analisi del rischio deve costituire il fondamento su cui basare le regole sulla sicurezza degli alimenti. L UE deve prendere le mosse, nella sua politica alimentare, dall applicazione delle tre componenti dell analisi del rischio: valutazione del rischio (consulenza scientifica e analisi dell informazione), gestione del rischio ( 14 ) ( 14 ) Se il rischio è una componente insita nell attività d impresa, l impresa agricola annette un ulteriore elemento di rischio che è dato dal carattere biologico dell attività agricola; per le imprese agricole, ciò che rileva, è, soprattutto, il rischio di produzione, il rischio di mercato, il rischio finanziario, il rischio istituzionale e il rischio personale. In passato il rischio «caratterizzante» l agricoltura era stato considerato il rischio di produzione, negli ultimi anni ha prevalso la convinzione che l impresa agricola, nei paesi economicamente più avanzati, oggi sia molto più simile a quella industriale e pertanto più legata a rischi economici e non derivanti esclusivamente da eventi naturali. Le politiche d intervento di sostegno alla gestione del rischio possono essere ex post, volte a riparare ai danni causati da eventi calamitosi, o ex ante, che si pongono quale obiettivo quello di migliorare la capacità di gestione del rischio; l orientamento della PAC, di tipo ex ante, pur continuando a fornire un contributo efficace e stabile al reddito agricolo, attribuisce agli agricoltori un ruolo da protagonisti nella gestione dei rischi, rischi che in precedenza erano «coperti» dalle politiche di stabilizzazione dei mercati e di sostegno dei prezzi. Posto che gli agricoltori comunitari sono sempre più esposti alla concorrenza, alle fluttuazione del mercato, a crisi e a rischi specifici, che sfuggono al loro controllo, è opportuno che gli stessi si premuniscano di «strumenti» idonei per fronteggiare i possibili effetti negativi provocati dalle loro scelte, da calamità naturali e da altri eventi imprevedibili. La Commissione nel 2005 [COM(2005) 74 def.] aveva presentato una comunicazione nella quale aveva individuato una vasta gamma di strumenti di gestione dei rischi al fine di aiutare le aziende agricole a fronteggiare le crisi temporanee. In particolare, aveva avanzato e valutato tre opzioni, attraverso le quali so-

34 26 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] (norme e controlli) e comunicazione del rischio». In particolare, si richiede la rintracciabilità dei percorsi dei mangimi e degli alimenti e dei relativi ingredienti mediante l introduzione di procedure volte ad agevolarne l individuazione. Vista, pertanto, l urgenza e la necessità di regole comuni del mercato alimentare, per garantire un diritto unico ed evitare l elaborazione di norme nazionali che potrebbero incidere sulla concorrenza determinando una distorsione della stessa, il Parlamento e il Consiglio approvano il 28 gennaio 2002 il reg. CE n. 178/2002 ( 15 ) quale base per garantire un livello elevato di tutela della vita, della salute umana e tenuto eventualmente conto della tutela e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell ambiente ( 16 ). Nel definire in maniera «unica», cioè valevole per tutti gli Stati, cosa si intenda per «alimento» e per «mangime» ( 17 ), il reg. CE n. 178/2002 individua il «principio di precauzione», quale criterio di comportamento ( 18 ),ela «rintracciabilità», come strumento applicativo relativo alla «possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione» ( 19 ) al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza dei consumatori. Sulla base di quanto detto si può senza dubbio affermare che gli alimenti per gli uomini e i mangimi per gli animali costituiscono un unicum, alla luce anche del fatto che per poter garantire un effettiva sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena della produzione alimentare; nel caso degli animali, destinati al consumo o alla lavorazione devono essere presi in considerazione la produzione, il trasporto e la distribuzione dei mangimi con i quali vengono nutriti gli animali, «compresa la produzione di animali che potrebbero essere utilizzati come mangimi negli allevamenti di pesci, per il fatto che contaminazioni accidentali o intenzionali dei mangimi, adulterazioni o pratiche fraudolente o altre pratiche scorrette possono avere incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti» ( 20 ) ( 21 ). stituire in maniera progressiva gli interventi diretti di sostegno al mercato: l assicurazione contro calamità naturali, il sostegno ai fondi di «mutualizzazione» dei rischi e la fornitura di copertura di base contro le crisi dei redditi (Frascarelli, Interventi di mercato, quote, set aside e gestione dei rischi, inde Filippis (a cura di), L Health check della PAC. Una valutazione delle prime proposte della Commissione, Roma, 2007, p. 55 ss.). L Health Check della PAC [COM(2007) 722] riprende i contenuti della comunicazione del 2005, ma apportandovi alcune importanti novità: in primis non è possibile applicare una soluzione universale per la gestione dei rischi, in secondo luogo incoraggia il ricorso agli strumenti dello sviluppo rurale in quanto «il secondo pilastro è appunto il più atto a offrire soluzioni mirate» ed, infine, afferma che «è preferibile lasciare agli Stati membri, alle Regioni o alle organizzazioni dei produttori, tramite il secondo pilastro della PAC, il compito di valutare i propri rischi e trovare le soluzioni adatte». ( 15 ) Il reg. CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, «che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare», è stato pubblicato in G.U.C.E. n. L 031 dell 1 febbraio ( 16 ) Art. 5, comma 1 o, reg. CE n. 178/2002. ( 17 ) Artt. 2 e 3, reg. CE n. 178/2002. ( 18 ) Cassese, La nuova disciplina alimentare europea, in Cassese (a cura di), Per un Autorità nazionale della sicurezza alimentare, Milano, 2002, p. 15. ( 19 ) Art. 3, punto 15. ( 20 ) Signorini, Biagi, Nannipieri, Marzotto e Pandolfi, Analisi dei rischi dell allevamento zootecnico e sicurezza dei prodotti di origine animale: aspetti igienico sanitari e normativi, inannali Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma, Vol. XXVI, 2006, pp ( 21 )L Unione europea ha provveduto all emanazione di altri 4 regolamenti, il così detto «pacchetto igiene»: reg. CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in G.U.C.E. n. L 139 del 30 aprile 2004, «sull igiene dei prodotti alimentari»; reg. CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in G.U.C.E. n. L 139 del 30 aprile 2004, «che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale»; reg. CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in G.U.C.E. n. L 139 del 30 aprile 2004, «che stabilisce norme specifiche per l organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano» e il reg. CE n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in G.U.C.E.

35 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 27 n. L 191 del 30 aprile 2004, «relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali». Successivamente il «pacchetto igiene»èstato integrato dal reg. CE n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, in G.U.U.E. n. L 35 dell 8 febbraio 2005, «che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi», dal reg. CE n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, in G.U.U.E. n. L 338 del 22 dicembre 2005, «criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari», e dal reg. CE n. 2075/ 2005 della Commissione, in G.U.U.E. n. L 338 del 22 dicembre 2005, «norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni». ( 22 ) Sul punto v. Germanò e Rook Basile, Diritto Agrario, intrattato di diritto privato dell Unione Europea, diretto da Ajani e Benacchio, Torino, 2006, pag. 189 ss. ( 23 ) Art. 87 Tratt. Ue. 3. Il mercato è, da sempre, il luogo di incontro della domanda e dell offerta; è una «realtà naturale», come ha sostenuto per primo Adam Smith, fondata sulla filosofia dell interesse personale che gradualmente, nel processo di evoluzione storico-politico-economica, ha perso, anzi meglio, modificato la propria connotazione originaria. L affermazione personale, il guadagno, sono stati superati dall evidente necessità di una regolamentazione, la «mano invisibile» smithiana, funzionale al successo del mercato. I singoli soggetti, se continuano a perseguire il proprio interesse, devono farlo nel rispetto del libero gioco dello scambio guidato da regole. L intervento dello Stato e il suo ruolo di regolatore delle leggi del mercato, se è funzionale al potenziamento del mercato stesso, è, nel contempo, strumentale all affermazione politica dello Stato nel confronto con gli altri ( 22 ). Il mercato unico europeo è nella, generalità, un mercato concorrenziale, incompatibile con l adozione di strumenti protezionistici quali quelli degli aiuti di stato «quando incidano sugli scambi tra gli Stati membri e falsino o minacciano di falsare la concorrenza» ( 23 ). Per gli operatori nel settore dell agricoltura sono previste delle «deroghe»; l art. 36 del Trattato (ora art. 42 della versione consolidata) prevede l autorizzazione alla concessione di aiuti di stato per la protezione delle aziende agricole sfavorite dalle condizioni strutturali o naturali, o nel quadro di programmi economici purché tali aiuti non falsino la concorrenza influendo negativamente sugli scambi tra gli Stati membri ( 24 ). «Sono, quindi, autorizzati aiuti diretti a ridurre i costi di produzione, a promuovere la diversificazione e il miglioramento qualitativo della produzione, a tutelare e a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali, a fornire sostegno all attività agricola nelle zone dove essa è indispensabile per il riassetto del territorio, ad intervenire con sostegni transitori al reddito agricolo, a sollecitare la costruzione di associazioni di produttori, a sensibilizzare gli agricoltori nei riguardi dei problemi ambientali, a sostenere i settori della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli sempre che non si tratti di produzioni eccedentarie» ( 25 ). Va, tuttavia, evidenziato che il Trattato distingue tra aiuti compatibili «gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso ( 26 ), aiuti ammessi su nulla osta della Commissione e aiuti ammissibili in seguito a decisione del Consiglio» ( 27 ). Il Trattato, negli artt. da 32 a 38, detta le basi giuridiche del mercato agricolo definendo gli obiettivi che gli Stati membri devono perseguire, quali l incremento della produttività, il miglioramento del tenore di vita degli addetti all agricoltura, la stabilizzazione dei mercati, la garanzia degli approvvigionamenti e l assicurazione di prezzi ragionevoli per i consumatori. Per il raggiungimento degli obiettivi richiamati, il Trattato prevede l istituzione di organizzazioni comuni dei mercati (OCM), che stabiliscono la salvaguardia dei prezzi mediante intervento sul mercato interno, limitazioni alla produzione come nel caso delle quote latte e delle quote zucchero, il miglioramento delle condizioni di commercializzazione, le sovvenzioni dirette a ( 24 ) Germanò, Sostegni all agricoltura, inriv. dir. agr., 2000, II, p ( 25 ) Germanò e Rook Basile, op. cit., p ( 26 ) Tratt. Ue, art. 107 (versione consolidata). ( 27 ) Germanò e Rook Basile, op. cit., p. 217.

36 28 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] compensare gli svantaggi naturali, i programmi per le zone svantaggiate e montane e i dazi sulle importazioni; tutto ciò in considerazione anche del fatto che il mercato dei prodotti agricoli non è retto dalle regole generali della domanda e dell offerta, ma è governato dalle leggi economiche di King e di Engel per le quali la domanda dei prodotti agricoli non è elastica né rispetto al prezzo, né rispetto al reddito del consumatore ( 28 ). I Regolamenti delle organizzazioni comuni di mercato dichiaravano applicabili le disposizioni previste degli artt del Trattato (aiuti concessi dagli Stati), ma vietavano agli Stati la possibilità di concedere ulteriori aiuti rispetto a quelli previsti dalla Comunità in quanto avrebbero compromesso la realizzazione di un mercato unico. Il reg. CE n. 1234/2007 prevede, oltre alle «misure di sostegno classiche», la possibilità da parte della Commissione di adottare, su richiesta degli Stati membri interessati, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da limitazioni dovute alla propagazione di malattie animali. Tali misure sono subordinate all adozione da parte degli stessi Stati interessati, di interventi veterinari e sanitari atti a debellare rapidamente le epizoozie (art. 44). L applicazione di tali misure riguarda, non a caso, solo il settore «animale» delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle uova, di quei settori, cioè, che per loro stessa natura sono maggiormente esposti a patologie tali da poterne compromettere la commercializzazione e il consumo. Provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato erano già stati previsti nei regolamenti istituitivi dell organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 29 ), del pollame ( 30 ), delle carni suine ( 31 ), delle carni bovine ( 32 ), del ( 28 ) Germanò, A difesa della perdurante specificità dell impresa agraria, inriv. dir. agr., 2002, p ( 29 ) Reg. CE n. 2771/1975 del 29 ottobre 1975, in G.U.U.E. n. L 282 dell 1 novembre 1975, modificato dal reg. CE n. 679/2006 del 25 aprile 2006, in G.U.U.E. n. L 119 del 4 maggio ( 30 ) Reg. CE n. 2777/1975 modificato dal reg. CE n. 679/2006. ( 31 ) Reg. CE n. 2759/1975 del 29 ottobre 1975, in G.U.U.E. n. L 282 dell 1 novembre 1975, modificato latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 33 ) nonché delle carni ovine e caprine ( 34 ). Tutti i regolamenti prevedevano la possibilità di adottare provvedimenti eccezionali, secondo le rispettive procedure ( 35 ), al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione dei prodotti sul mercato in seguito all applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie animali; detti provvedimenti potevano essere adottati soltanto nella misura e per la durata strettamente necessaria al sostegno di tale mercato. 4. Il consumatore nel perseguire il soddisfacimento dei propri bisogni effettua delle scelte di consumo sulla base delle risorse economiche a sua disposizione (reddito) e, soprattutto, sulla «fiducia» che egli ha nei confronti del bene che acquista. Se scorriamo, infatti, i vari considerando del reg. CE n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare, al termine «consumatore» èsempre associato, dal reg. CE n. 1913/2005 del 25 novembre 2005, in G.U.U.E. n. L 307 del 25 novembre ( 32 ) Reg. CE n. 1254/1999 del 17 maggio 1999, in G.U.U.E. n. L 160 del 26 giugno 1999, modificato dal reg. CE n. 1913/2005 cit. ( 33 ) Reg. CE n. 1255/1999 del 17 maggio 1999, in G.U.U.E. n. L. 160 del 26 giugno 1999, modificato dal reg. CE n. 1152/2007, in G.U.U.E. n. L 258 del 4 ottobre ( 34 ) Reg. CE n. 2529/2001 del 19 dicembre 2001, in G.U.U.E. n. L 341 del 22 dicembre 2001, modificato dal reg. CE n. 1913/2005 del 25 novembre 2005, in G.U.U.E. n. L 307 del 25 novembre ( 35 ) In particolare la procedura prevedeva l istituzione di un comitato di gestione del rispettivo prodotto, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato era chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Il rappresentante della Commissione sottoponeva al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formulava il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente poteva fissare in funzione dell urgenza della questione in esame. La Commissione adottava misure che erano di immediata applicazione; tuttavia, qualora queste non fossero state conformi al parere espresso dal comitato, venivano immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso la Commissione poteva rinviare di un mese l applicazione delle misure da essa decise.

37 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 29 in un binomio inscindibile il termine «fiducia» ( 36 ) che acquista un importanza capitale se considerato anche nell ottica della sicurezza. Si mette l accento sulla fiducia che i consumatori ripongono, nelle decisioni che sottendono alla legislazione alimentare (9 o considerando), «sulla fiducia dei consumatori da garantire mediante una elaborazione aperta e trasparente delle norme in materia di alimenti, e attraverso meccanismi informativi nelle emergenze da parte delle autorità pubbliche qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento comporti un rischio per la salute» (22 o considerando), nonché sulla fiducia quale valore da promuovere mediante l istituzione di un Autorità europea per la sicurezza alimentare (35 o considerando). La fiducia che nel passato spesso è venuta meno, in nome di interessi privatistici, deve ora essere «ripristinata» e «ristabilita» ( 37 ) insieme all obiettivo più generale di migliorare la protezione della salute dei consumatori ( 38 ) e, parallelamente, nell ottica dell interesse economico più generale. La fiducia del consumatore, come si evince dall art. 8 del richiamato regolamento, è una posizione giuridica soggettiva che i legislatori devono tutelare in considerazione del fatto che il consumatore è un soggetto giuridico di diritti e obblighi nella sua qualità di fruitore di alimenti ( 39 ). Negli ultimi dieci anni, la fiducia è stata alla base delle scelte che il consumatore ha operato nell acquisto di beni alimentari di origine animale. I fenomeni della «mucca pazza», dei polli alla diossina, dell influenza aviaria ( 40 ) e delle varie afte epizootiche, che si sono verificate a distanze ravvicinate, hanno modificato il parametro di valutazione dei suddetti beni: «da beni cosiddetti di esperienza, valutati cioè dopo ( 36 ) Borghi, La sicurezza alimentare dell unione europea, in questa Rivista, 2003, p ( 37 ) Borghi, op. cit., p ( 38 ) Libro bianco sulla sicurezza alimentare, 12 gennaio 2000, COM(1999) 719 def. ( 39 ) Borghi, op. cit., p ( 40 ) Per approfondimenti si visiti il sito in particolare Galluzzo, Percezione del rischio alimentare da parte del consumatore e ruolo dei mass media: il caso della psicosi da influenza aviaria in Italia, in Riv. dir. alim., anno II, n. 2, il consumo, a beni soggetti a ricerca, nella speranza di desumerne le qualità e la sicurezza da informazioni precedenti all acquisto» ( 41 ). In qualche modo sono state esaltate le caratteristiche fiduciarie del consumatore che deve affidarsi alle informazioni e «fidarsi» delle associazioni e delle istituzioni per operare delle scelte nell acquisto. Ne sono conseguite ripercussioni sul mercato, che ne hanno modificato profondamente le dinamiche, soprattutto in termini di prezzi e di differenziazione dei prodotti ( 42 ) ( 43 ). Una recente indagine ( 44 ) affronta il legame tra fiducia, percezione del rischio e scelte del consumatore, evidenziando come la fiducia del ( 41 ) Ragona e Mazzocchi, Fiducia dei consumatori e comportamenti di consumo per il comparto della carne, in anno IV, n. 13, 2008, p. 1. ( 42 )L allocazione delle risorse e la distribuzione dei redditi avviene, infatti, sulla base della determinazione dei prezzi; la teoria economica, ai fini della determinazione dei prezzi, prende in esame più modelli di mercato, quali la concorrenza pura e perfetta, il monopolio, la concorrenza monopolistica e l oligopolio. Nella realtà, i prezzi sono il frutto di compromessi tra gli attori in campo e il riflesso dei rapporti di forza esistenti tra loro. Il valore finale dei prodotti agroalimentari è determinato da diversi fattori: i prezzi dei beni intermedi e le attrezzature necessarie al funzionamento della catena alimentare, i prezzi dei prodotti agricoli, il costo e i margini di trasformazione e di distribuzione. I prezzi dei prodotti agricoli sono «prezzi di mercato che dipendono, da quei fattori che agiscono direttamente sul mercato (quantità offerte e domandate, struttura dei mercati e rapporti di forza, intervento dello Stato) dove il consumatore può incidere significativamente attraverso una consistente riduzione della domanda» (Malassis e Ghersi, Introduzione all economia agroalimentare, Bologna, 1995). ( 43 ) Sul punto v., infra, Germanò e Rook Basile, Commento al capo I del titolo I della parte II. ( 44 ) Ci si riferisce ai risultati raggiunti nell ambito del Progetto Trust ( finanziato all interno del Quinto Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, nella Key Action 1 (Alimenti, nutrizione e salute) priorità : «Bisogni del consumatore, attitudini e risposte con riferimento ai prodotti alimentari, i processi di trasformazione e di etichettatura», il cui obiettivo è quello di comprendere le domande, gli atteggiamenti e le percezioni dei consumatori. Per approfondimenti si veda Romano e Stefani, TRUST: un progetto europeo sulla comunicazione del rischio, infocus, 2006.

38 30 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] consumatore possa rendere più «oggettiva» la percezione del rischio, mitigando gli effetti dell incertezze sui consumi. Lo studio è stato eseguito mediante l utilizzo di un modello di simulazione che lega gli acquisti alla fiducia e alla percezione del rischio. I consumatori campione sono stati suddivisi in tre gruppi rispetto alle fonti di informazione: «fiduciosi», che si fidano delle informazioni in base alla loro fonte, «sfiduciati», che si fidano meno rispetto alla media e «parzialmente fiduciosi», che hanno particolare fiducia delle informazioni fornite da mass media e dagli esperti. Dai risultati emerge che, in una situazione ordinaria, un livello maggiore di fiducia ha un effetto irrilevante sui consumi, mentre, in una situazione di crisi alimentare, fa aumentare in maniera significativa i consumi di prodotti sicuri. In questo secondo caso è possibile ipotizzare la presenza di uno spartiacque nella scelta e nel consumo dei prodotti alimentari tra classi abbienti e di livello culturale superiore e classi socialmente ed economicamente svantaggiate. Le prime, meno fiduciose perché più informate, optano sempre per i prodotti garantiti e certificati, anche se più costosi; le seconde, fiduciose di necessità, possono rivolgersi a prodotti che l informazione consiglia loro anche se è sempre comunque preferito il prodotto sicuro. È evidente che, in tal modo, l andamento dei mercati sia influenzato in maniera significativa dal consumatore che, con le sue scelte, ne diventa il perno centrale; è proprio in considerazione di ciò che il legislatore comunitario ha deciso di inserire un ulteriore forma di sostegno alle perturbazioni del mercato qualora queste siano imputabili ad una perdita di fiducia del consumatore. Le restrizioni alla libera circolazione di determinati prodotti, risultanti dall applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali, possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L esperienza dimostra che gravi perturbazioni del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore (21 o considerando del reg. CE n. 1234/2007). L art. 45 del reg. CE n. 1234/2007 prevede ulteriori misure eccezionali di sostegno ai settori delle carni di pollame e delle uova, qualora si ritenga che gravi perturbazioni sul mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possano essere direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell esistenza di rischi per la salute pubblica o animale. La specificità riconosciuta ai settori della carne di pollame e delle uova trova probabilmente origine negli eventi del luglio 2006, quando la rapida e significativa diminuzione del consumo del pollame, in seguito all apparizione di casi di influenza aviaria altamente patogena (H5N1), aveva determinato un calo vertiginoso dei prezzi causando una grave perturbazione nel mercato del pollame, perturbazione strettamente connessa alla perdita di fiducia del consumatore. Si era resa necessario, pertanto, ai sensi dell art. 14 del reg. CE n. 2771/1975 e dell art. 14 del reg. CE n. 2777/1975, l adozione, su richiesta degli Stati membri, di misure eccezionali di sostegno del mercato, nonché la concessione di aiuti intesi a compensare parzialmente le perdite economiche causate dalla distruzione delle uova da cova o dei pulcini, dalla macellazione anticipata di una parte del gruppo di riproduzione, dal calo temporaneo della produzione o ancora dalla macellazione delle pollastre mature per la deposizione, a seguito delle misure di biosicurezza imposte a titolo preventivo da taluni Stati membri ( 45 ). Il Consiglio, a distanza di pochi mesi, introduceva il reg. CE n. 679/2006 del 25 aprile 2006, che modificava i regg. CE n. 2771/1975 e n. 2777/1975 per quanto riguarda l applicazione di misure eccezionali di sostegno del mercato e, il 3 luglio 2006, la Commissione adottava, in taluni Stati membri, al fine di fronteggiare la situazione, il reg. CE n. 1010/2006 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame; nel contempo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il d.m. 14 settembre 2006 dettava le modalità di attuazione del regolamento stesso ( 46 ). Il regolamento in commento dispone, altresì, ( 45 ) Cfr. 3 o considerando reg. CE n. 1010/2006 del 3 luglio 2006, in G.U.U.E n. L 180 del 4 luglio ( 46 ) I contenuti del reg. CE n. 679/2006 vengono integralmente ripresi dagli artt. 44, 45 e 46 del reg. CE n. 1234/2007 con qualche aggiunta di carattere generale all art. 46.

39 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 31 all art. 46, che la Comunità contribuisca, in misura pari al 50% alle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste dagli artt. 44 e 45 e, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero caseari in misura pari al 60% in caso di lotta contro l afta epizootica; gli Stati membri assicurano che, qualora i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra i produttori degli altri Stati membri. La parte finale dell art. 46 prevede, altresì, che gli artt. 87, 88, 89 del Trattato (ora artt. 107, 108 e 109 della versione consolidata), relativi agli aiuti di Stato, non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui agli artt. 44 e 45 del regolamento sull OCM unica ( 47 ). Elisa Belgrado ( 47 ) Sul punto v. Germanò e Rook Basile, Diritto Agrario, cit. Sezione II «Misure relative ai settori dei cereali e del riso» (artt ) Sommario (artt ): 1. Le organizzazioni comuni del mercato (OCM) e la politica dei prezzi. 2. Misure speciali di mercato nel settore dei cereali e del riso. 1. La disciplina dei prezzi è elemento caratterizzante le organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli; la determinazione dei prezzi svolge un ruolo determinante nell attività economica in quanto è alla base dell allocazione delle risorse e della distribuzione dei prezzi ( 1 ). Il problema del prezzo dei prodotti agricoli è di fondamentale importanza, nel settore che si sta esaminando, per diverse ragioni. Come si è detto poc anzi, infatti, il mercato dei prodotti agricoli non è retto dalle regole generali della domanda e dell offerta, ma è governato dalle leggi economiche di King e di Engel per le quali la domanda dei prodotti agricoli non è elastica né rispetto al prezzo, né rispetto al reddito del consumatore. Inoltre, le politiche di intervento sui prezzi sono strettamente collegate a uno dei fini indicati nell art. 33 del Trattato (ora art. 39 della versione consolidata), quello che vuole assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola. Infine va rimarcato che una delle caratteristiche essenziali dei prezzi agroalimentari ( 1 ) Malassis, Introduzione all economia agroalimentare, Bari, è la loro grande variabilità ad ogni stadio della filiera ( 2 ). Da qui l importanza delle organizzazioni comuni di mercato, definite dalla giurisprudenza come «quel complesso di provvidenze e strumenti giuridici di cui gli organi competenti si servono per controllare e normalizzare il mercato (prodotto) di cui si tratta», che regolano la commercializzazione dei prodotti e ne disciplinano i prezzi onde garantire un equo tenore di vita agli agricoltori ( 3 ). Il reg. CE n. 1234/2007, sulla scia dei regolamenti istitutivi delle organizzazioni comuni di mercato dei vari settori agronomici, articolati nell adozione di prezzi indicativi ( 4 ), di entrata ( 5 ) e di intervento ( 6 ), di prelievi all importazione e restituzioni all esportazione ( 7 ), ha man- ( 2 ) Malassis, op. cit., p ( 3 ) Germanò e Rook Basile, op. cit., p.88. ( 4 ) È il prezzo fissato annualmente dagli organi comunitari quale obiettivo del mercato, tenendo conto della zona più deficitaria della comunità. ( 5 ) È il prezzo che garantisce la protezione del mercato comune dai prezzi più bassi del mercato mondiale. ( 6 ) È il prezzo che gli organismi statali d intervento pagano per i prodotti che gli agricoltori ad essi conferiscono qualora il prezzo di mercato scenda al di sotto di quello d intervento. ( 7 ) Date dalla differenza tra i costi comunitari e i

40 32 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] tenuto un sistema differenziato di sostegno dei prezzi per alcuni settori, che tiene conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, sia dell interdipendenza tra i vari settori (10 o considerando). La scelta operata dal legislatore comunitario nasce dall intento di proteggere, da un lato, gli interessi dei produttori comunitari, mediante una politica di sostegno dei prezzi interni dei principali prodotti agricoli a un livello più elevato di quelli presenti sui mercati mondiali, al fine di garantire i redditi degli agricoltori, e, dall altro, quello dei consumatori. Quando a causa di «una diminuzione dell offerta dei prodotti agricoli, i prezzi salgono, la vendita da parte degli organismi nazionali d intervento e/o l assenso a maggiori importazioni garantiscono che il prezzo non superi quello indicativo fissato dalla Comunità, con conseguente protezione degli interessi dei consumatori. Quando la quantità prodotta fa scendere il prezzo sul libero mercato, al punto da non assicurare ai produttori un reddito equo, l offerta di acquisto da parte degli organismi nazionali al prezzo di intervento fissato dalla Comunità garantisce il sostegno dei prezzi con protezione degli interessi dei produttori» ( 8 ) ( 9 ). 2. La chiara volontà del legislatore comunitario di mantenere in uno stabile equilibrio le variabili economiche del mercato, ha rappresentato una costante nel percorso politico-normativo che ha portato alla istituzione dell OCM unica, per tutti i settori di produzione già in precedenza regolamentati singolarmente. L intenzione di unificare i vari regolamenti sia nel settore dei cereali che nel settore del riso appare già con l emanazione da parte del Consiglio, rispettivamente nel 1967 con il regolamento relativo all organizzazione comune dei mercato nel settore dei cereali e nel 1964 nel settore minor costi mondiali, possono essere concessi quale forma di «incentivazione» per i produttori comunitari ad immettere i propri prodotti nel mercato mondiale al prezzo del mercato mondiale che, solitamente, è inferiore al costo di produzione della Comunità. ( 8 ) Germanò, op. cit., p.90. ( 9 ) Per maggiori approfondimenti v., infra, Germanò e Rook Basile, Commento al capo I del titolo I della parte II. del riso, a cui hanno fatto seguito diverse modifiche. Il reg. CEE n. 1766/1992 del 30 giugno 1992, sull organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, rappresenta un provvedimento che può assurgere a modello per la sua complessità e completezza ( 10 ). Ne costituiscono elementi essenziali, i prezzi d intervento, i dazi doganali all importazione, le restituzioni all esportazione, le restituzioni alla produzione e le indennità compensative. Più volte modificato, in talune parti anche in maniera sostanziale, il reg. CE n. 1766/1992 è stato abrogato e sostituito dal reg. CE n. 1784/2003 del 29 settembre 2003 ( 11 ). Esso stabilisce misure relative all organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, che prevedono per il mercato interno un regime di intervento il cui obiettivo è, in particolare, di stabilizzare i mercati e di garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola operante nel settore ( 12 ). In alcune regioni della Comunità, però, il regime d intervento ha perso la sua natura, in quanto è divenuto uno sbocco alternativo allo smercio diretto dei prodotti sul mercato, che ha impedito alla produzione di orientarsi in base alla necessità, rischiando di determinare aumenti di scorte di prodotti agricoli. Emblematico il caso del granturco: a fronte dell ingente acquisto da parte degli organismi d intervento designati dagli Stati membri, in base al prezzo d intervento, se ne è determinato nelle campagne di commercializzazione del 2004/2005 e 2005/2006 un accumulo elevato di scorte, di non facile vendita sul mercato, e difficili da conservare in maniera integra da un punto di vista qualitativo ( 13 ). ( 10 ) Costato, L O.C.M. nel settore dei cereali, in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, a cura di Costato, Padova, 2003, p ( 11 ) Il reg. CE n. 1784/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio «relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali», in G.U.U.E. n. L 270 del 21 ottobre ( 12 ) Cfr. il 1 o considerando del reg. CE n. 735/2007 dell 11 luglio 2007 del Consiglio, recante modifica del reg. n. 1784/2003 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in G.U.U.E. n. L 169 del 29 giugno ( 13 ) Di particolare interesse il rapporto realizzato

41 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 33 La mancata interpretazione dello spirito del reg. CE n. 1784/2003 ne ha invalidato l efficacia; a tale proposito il Consiglio, con il reg. CE n. 735/2007 dell 11 luglio 2007, recante modifica al reg. CE n. 1784/2003 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, al fine di «garantire il buon funzionamento del mercato, ha previsto una misura restrittiva con la quale fissa le quantità ammissibili all intervento» per le campagne di commercializzazione del granturco dal 2007 al 2010 (6 o considerando del reg. CE n. 735/2007). Tra le altre misure di sostegno al mercato interno, oltre agli organismi di intervento, il reg. CE n. 1784/2003 prevede: prezzi d intervento che saranno soggetti ad aumenti mensili secondo precise indicazioni ( 14 ), restituzioni all esportazione per i prodotti trasformati contenenti cereali (segala di orzo e avena, sorgo di granella, grano saraceno, farine di frumento e di segala, ecc.) per consentire loro di accedere al da «Veneto Agricoltura» per l anno 2008 nel quale viene svolta un analisi dei mercati internazionali, europei, nazionali e locali nel settore dei cereali con particolare riferimento al mercato del frumento, mais, e soia. Dal rapporto emerge un aumento della produzione di frumento per la campagna commerciale 2008/2009, un leggero aumento dei consumi, sia nel mercato internazionale che europeo, e un andamento dei prezzi che ancora non dà segni di ripresa. Per quanto riguarda il mais, la produzione a livello mondiale risulta stabile sugli stessi livelli precedentemente quotati mentre, a livello europeo, è stato stimato un aumento di circa il 25%; in riferimento ai consumi e ai prezzi, in entrambi i mercati si rileva un leggero calo dei consumi e un andamento dei prezzi che sembra avere una tendenza discendente «consolidata». Infine la produzione e i consumi di soia che sembrano essere in ribasso nel mercato internazionale, a differenza del mercato europeo dove la produzione è in lieve aumento e i consumi si mantengono stabili; in entrambi i casi si assiste, comunque, ad un ribasso dei prezzi. Il mercato dei prodotti cerealicoli, nell anno 2008, è stato, nel complesso, un mercato piuttosto instabile caratterizzato in gran parte da prezzi costantemente crescenti, a causa delle crisi finanziaria di portata globale che si è manifestata nella sua compiutezza nell anno Nonostante una leggera flessione delle quotazioni di frumento registrata a partire da settembre i prezzi di pane e pasta sono tuttavia in continuo aumento. ( 14 ) All. II del reg. CE n. 1784/2003. mercato mondiale e rendere più stabile il mercato comunitario. Sono state, inoltre, previste misure speciali d intervento, da adottare, qualora in una o più regioni della Comunità, i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d intervento. La natura e l applicazione delle misure speciali d intervento, nonché le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra modalità di smaltimento dei prodotti, oggetto di misure speciali, sono adottate dalla Commissione stessa, assistita da un comitato di gestione per i cereali, in applicazione degli art. 4 della decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante le modalità per l esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La «procedura di gestione», prevista dall art. 4 della decisione, prevede la presentazione, da parte del rappresentante della Commissione al comitato di gestione, di un progetto contenente le misure da adottare. Il comitato, composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, esprime il parere sul progetto entro un certo termine che può variare in base all urgenza della questione in esame. Spetta alla Commissione l adozione delle misure direttamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato tecnico, la Commissione provvede a darne tempestiva comunicazione al Consiglio e a differirne l applicazione per un periodo non superiore a tre mesi. Il reg. CE n. 1785/2003 del 23 settembre 2003 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore del riso ( 15 ), che abroga e sostituisce il reg. CE n. 3072/1995 del 22 dicembre 1995, viene adottato dal Consiglio al fine di tenere sotto controllo la produzione, conseguire un maggiore equilibrio del mercato e rendere più competitiva l agricoltura comunitaria onde assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola. L esigenza di una «riforma» ènata in considerazione del grave squilibrio in cui versava il ( 15 ) Il reg. CE n. 1785/2003 del 23 settembre 2003 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, in G.U.U.E. n. L 270 del 21 ottobre 2003.

42 34 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] mercato del riso; l incremento della produzione interna, la crescita costante delle importazioni e la limitazione delle esportazioni con restituzione, aveva determinato un significativo aumento delle giacenze di riso. Per far fronte alla situazione, il suddetto regolamento ha previsto, tra le misure di sostegno del mercato interno, una forte riduzione del prezzo d intervento e l istituzione, a titolo di compensazione, di un aiuto al reddito per azienda, un aiuto specifico per la risicoltura con particolare riguardo alle zone tradizionali di produzione e una limitazione, a tonnellate l anno, dei quantitativi acquistati dagli organismi d intervento a condizione che le offerte rispettino determinati requisiti di tipo qualitativo e quantitativo. Infatti, se la qualità del risone offerto è diversa dalla qualità tipo per cui è stato fissato il prezzo d intervento, quest ultimo è adeguato mediante applicazione di maggiorazioni o riduzioni; i quantitativi di risorse acquistati dagli organismi d intervento vengono messi in vendita, per l esportazione nei paesi terzi o per l approvvigionamento del mercato interno. Il reg. CE n. 1785/2003 prevede che la Commissione possa adottare misure speciali al fine di impedire l applicazione su vasta scala delle misure d intervento e compensare penurie di risone dovute a calamità naturali in certe regioni della Comunità. Così come nel reg. CE n. 1784/2003, le procedure per l adozione di misure speciali sono le stesse previste dall art. 4 della decisione del Consiglio del 28 giugno Il reg. CE n. 1234/2007 conferma alla Commissione la facoltà di adottare misure speciali di intervento, le stesse misure che erano previste rispettivamente dalle OCM nei settori dei cereali e del riso, per contrastare efficacemente le minacce di turbativa sul mercato cerealicolo o per evitare il ricorso massiccio all intervento pubblico, in talune regioni della Comunità, nel settore del riso o per compensare una penuria di risone dovuta a calamità naturali. Il riconoscimento in capo alla Commissione di adottare tale misure è garanzia di una corretta interpretazione dello spirito della normativa, di un equa applicazione della stessa, nonché del raggiungimento di risultati positivi. Elisa Belgrado Sezione III «Misure relative al settore dello zucchero» e Sezione IV «Adeguamento dell offerta» (artt ) Sommario (artt ): 1. Il settore dello zucchero e l OCM. 2. Gli accordi interprofessionali del settore saccarifero nell ordinamento italiano. 3. Gli accordi interprofessionali nel quadro comunitario con riferimento al settore dello zucchero. 4. Le altre misure di intervento. 5. L adeguamento dell offerta. 1. Il reg. CE n. 1234/2007 apre la terza Sezione del Capo II, dedicato alle «Misure speciali di intervento», prendendo in considerazione il settore dello zucchero ( 1 ) e fissando, subito, ( 1 )Perun ampia disamina, storica e giuridica del settore dello zucchero, si rinvia ad Adornato, voce Zucchero,in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993, p ss. regole specifiche quali il prezzo minimo della I prodotti oggi rientranti nel settore dello zucchero, sono, ai sensi dell all. I del presente regolamento: barbabietole da zucchero; canna da zucchero; zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido; zucchero e sciroppo d acero; altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l isoglucosio; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50% o più di saccarosio; sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di malto destrina; isoglucosio; sciroppo di inulina; melassi ottenuti dall estrazione o dalla raffi-

43 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 35 barbabietola di quota ( 2 ) id est delle barbabietole trasformate in zucchero di quota valevole rispettivamente per le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010. Tale prezzo, come è noto e come si evince chiaramente dall art. 49 in commento, deve essere rispettato dalle imprese industriali dello zucchero al momento dell acquisto, presso i produttori bieticoli, delle barbabietole di quota destinate ad essere trasformate in zucchero (di quota), ovvero nella quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota assegnata all impresa. La disposizione è la prima dettata nella presente sezione anche per rispondere all esigenza, più generale seppur non resa palese dal regolamento, di salvaguardare il settore delle barbabietole da zucchero con interventi specifici ( 3 ): il legislatore comunitario delinea, a tal fine, in dettaglio i contenuti minimi essenziali degli strumenti contrattuali che vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività di commercializzazione delle barbabietole da zucchero. Oltre a garantire ai produttori agricoli il prezzo minimo ( 4 ), imposto su base comunitaria e nazione dello zucchero; sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati; polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero. Le disposizioni relative al settore saccarifero non si esauriscono nella sezione qui esaminata ma sono presenti anche in altre parti del reg. n. 1234/2007 oggetto di specifici commenti infra. ( 2 ) Sul regime delle quote nel settore dello zucchero, si veda, approfonditamente, infra. ( 3 ) Come è noto, il settore è stato oggetto di un intervento temporaneo di ristrutturazione in risposta alla crisi attraversata dall industria comunitaria dello zucchero che rischiava di compromettere la competitività e la redditività economica del comparto. Le misure di intervento sono state introdotte dal reg. n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune, in G.U.U.E. n. L 58/42 del 28 febbraio In Italia la materia è stata regolamentata con la l. 11 marzo 2006, n. 81, il cui art. 2 è stato dedicato proprio a disporre interventi urgenti nel settore bieticolo saccarifero. In argomento si veda anche Zezza, Zucchero: dopo quarant anni si volta pagina ma con cautela, inwww.agriregionieuropa.it. ( 4 ) Il prezzo minimo per le barbabietole è pari al mirato ad assicurare un sostegno ripartito tra produttori e trasformatori, le imprese di trasformazione devono corrispondere le maggiorazioni o le riduzioni connesse alle differenze di qualità effettiva del prodotto rispetto alla qualità-tipo definita in contratto e conforme a quanto prescritto nell all. IV ( 5 ) del regolamento in 98% del prezzo di base per le barbabietole trasformate nella quota Aepiù basso per la quota B. Il prezzo base è fissato tenendo conto del prezzo di intervento per lo zucchero ed include altre componenti quali il margine di trasformazione, la resa in zucchero, i costi di trasporto. ( 5 ) Per quanto concerne la qualità tipo delle barbabietole si richiede: una qualità sana, leale e mercantile; un contenuto in zucchero del 16% all atto del ricevimento. Nell Allegato si stabilisce anche la qualità tipo dello zucchero bianco che deve possedere le seguenti caratteristiche: a) qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole; b) polarizzazione minima: 99,7 o ; c) umidità massima: 0,06%; d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04%; e) il numero di punti determinato conformemente al par. 2 non supera complessivamente 22, né: 15 per il tenore di ceneri, 9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell Istituto per la tecnologia agricola e l industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato «metodo Brunswick», 6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato «metodo Icumsa». L Allegato descrive ulteriormente le caratteristiche della qualità dello zucchero bianco, precisando che si ha un punto: a) per ogni 0,0018% di tenore di ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28 o Brix; b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick; c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al par. 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento. Per quanto riguarda, infine, la qualità tipo dello zucchero greggio, l all. IV prevede che: lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un rendimento del 92%; il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione: a) la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro; b) la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due; c) un unità. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.

44 36 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] questione: il parametro di base, generalmente adottato in queste particolari tipologie di transazioni economiche, è la presenza di una qualità sana, leale e mercantile. Quello appena sinteticamente descritto è un meccanismo ben collaudato nel settore agroalimentare qui in esame, che è stato più volte reiterato nelle varie edizioni dei regolamenti comunitari emanati in materia, senza significativi cambiamenti. E difatti, la versione ora utilizzata nel testo normativo qui scrutinato ripropone, quasi integralmente, la formulazione più recente consegnata all art. 5 del reg. CE n. 318/ 2006 ( 6 ) che ha disegnato per l ultima volta, prima dell avvento del reg. CE n. 1234/2007, l organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero. Detto meccanismo, nella sua sostanza, ricalca modelli che hanno, storicamente, sostenuto ed accompagnato le dinamiche contrattuali del mercato comunitario dello zucchero anche all interno della pur importante e specifica organizzazione comune di settore, ora confluita, come le altre, nella disciplina unitaria della c.d. «organizzazione unica di mercato». Nella logica della «semplificazione» o della «delegificazione», secondo le categorie proposte ed utilizzate altrove in questo commentario, per dare forma e contenuto all operazione di ricomposizione normativa compiuta dal legislatore comunitario con il regolamento qui in esame, è inevitabile che anche il comparto dello zucchero debba rientrare nel grande contenitore della OCM unica. È pur vero, tuttavia, che questo settore agroalimentare presenta radici più profonde delle altre filiere contemplate dal diritto comunitario ed ha rappresentato, soprattutto nel nostro paese, un parametro di riferimento importante, sia dal punto di vista economico che storico, nell organizzazione dell offerta dei prodotti agricoli. Senza ripercorrere tutto il lungo cammino che ha segnato il settore saccarifero nell ambito del sistema del mercato europeo delle produzioni agricole, si può fare richiamo a qualche passaggio emblematico che mette in luce taluni ( 6 ) Reg. CE n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in G.U.U.E. L 58 del 28 febbraio peculiari elementi strutturali del comparto ed anticipa alcune considerazioni che verranno riprese nei paragrafi che seguono. Il mercato dello zucchero è caratterizzato da una forte integrazione verticale, tra le imprese di trasformazione e quelle di produzione agricola, nonché da un elevato livello di concentrazione: oggi si stima che in Europa la raffinazione del prodotto, la cui coltivazione è diffusa su gran parte del territorio comunitario, sia nelle mani di sole 30 compagnie ( 7 ). Ciò èdovuto, principalmente, alle peculiarità del bene commercializzato: la barbabietola è, infatti, un prodotto facilmente deperibile la cui destinazione alla trasformazione è, praticamente, obbligata. Tale condizione della materia prima, che non può essere conservata più di un giorno e necessita di essere subito trasferita negli stabilimenti ove verrà trasformata in zucchero, comporta anche elevati costi di trasporto che hanno «determinato situazioni locali di monopolio e monopsonio dove produttori e trasformatori sono spesso in conflitto e dove soluzioni efficienti possono essere trovate solo attraverso comportamenti cooperativi» ( 8 ). La produzione dello zucchero è stata, peraltro, incoraggiata e sussidiata con interventi pubblici sino a partire dalla seconda metà dell 800 e, a tutt oggi, risulta un settore con un elevato livello di protezionismo. La prima organizzazione comune disciplinata nel regolamento di base n. 1009/67 del Consiglio del 18 dicembre 1967, tenendo conto della specificità agricola della materia prima (la barbabietola da zucchero) difficilmente commercializzabile nel mercato comunitario, e della natura industriale dell attività saccarifera di trasformazione da cui consegue un prodotto (lo zucchero) classificato tra i prodotti agricoli dall all. I del Trattato, ha optato «per la tutela indiretta del prezzo del barbabietole (e conseguentemente del reddito dei bieticoltori) attraverso la garanzia del prezzo dello zucchero» ( 9 ). ( 7 ) Così Zezza, La riforma dell organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero: uno studio per l Italia, Roma, 2006, p. 19. ( 8 ) Zezza, op. ult. cit., p. 2. ( 9 ) Così, Viscardini Donà, L ocm nel settore dello zucchero,intrattato breve di diritto agrario e comunitario, a cura di Costato, cit., p. 819.

45 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 37 Il settore, come è noto, è contraddistinto dalla presenza di un regime delle quote che, come è stato osservato, «èl unico esempio di organizzazione comune di mercato che fin dalla sua instaurazione si è preoccupata di evitare le eccedenze e di richiedere la partecipazione finanziaria dei produttori per le perdite da esse prodotte» ( 10 ). La struttura dell OCM dello zucchero è rimasta pressoché inalterata dal suo avvento, anche rispetto al regime dei prezzi ( 11 ), che forse è l unico ambito che si è mostrato più suscettibile di innovazioni e che più degli altri comparti agricoli ha risentito delle contingenze dei mercati internazionali. La recente riforma della politica per lo zucchero del 2006 è stata considerata «un primo passo verso una maggiore liberalizzazione della produzione e degli scambi in questo settore (...) ma, considerate le interrelazioni tra i vari settori economici all interno dei singoli paesi e tra questi a livello commerciale, gli effetti della liberalizzazione appaiono assai incerti dal punto di vista della distribuzione dei benefici che ne potrebbero derivare» ( 12 ). Con l inglobamento del settore dello zucchero nell OCM unica, di cui al regolamento in commento, il sistema di intervento pubblico si è fortemente ridimensionato ed è prevista l abolizione, entro il 2015, del regime delle quote che hanno storicamente caratterizzato il comparto in esame. ( 10 ) Viscardini Donà, op. cit., p ( 11 ) Per un analisi più ampia ed approfondita sugli effetti della politica dei prezzi in ambito comunitario si richiama Germanò e Rook Basile, Diritto agrario, XI, cit., p. 100 ss. ( 12 ) Zezza, op. ult. cit., p. 2. ( 13 ) Zezza, op. ult. cit., p Si è rilevato che, pur essendo il livello di integrazione verticale tra industrie saccarifere e produttori bieticoli meno significativo di quanto si sia realizzato nel resto d Europa, in Italia i rapporti tra i due protagonisti della filiera saccarifera hanno acquistato «un carattere più formalizzato ed esplicito di quanto sia avvenuto in molti altri settori, attraverso gli accordi interprofessionali» ( 13 ). La vicenda degli accordi interprofessionali ( 14 ) nel nostro Paese è stata, in via generale, piuttosto travagliata ma indubbiamente il segmento delle produzioni saccarifere ha rappresentato un esperienza alquanto significativa sia sotto il profilo economico che giuridico. La filiera bieticolo-saccarifera si è, storicamente, contraddistinta da quelle di altri comparti agro-alimentari in quanto, oltre ad essere caratterizzata da un prodotto di base altamente omogeneo e scarsamente differenziabile, ha un mercato di riferimento, come si è visto, fortemente influenzato dalle diverse forme di intervento pubblico; da sempre essa ha però, soprattutto, vantato un accertata consuetudine con gli strumenti giuridici deputati a regolamentare le relazioni agro-industriali. Il settore bieticolosaccarifero ha rappresentato, invero, un esempio antesignano di luogo di negoziazione tra le categorie economiche dei produttori e dei trasformatori delle bietole da zucchero. Già negli anni 30, infatti, pur in assenza di una strumentazione giuridica di settore, si fece ricorso al modello degli accordi economici collettivi per regolamentare i rapporti tra le imprese bieticole e quelle industriali. Con un accordo specifico del 1935 riguardante le «Norme per la disciplina della coltivazione delle bietole» si è registrata la prima applicazione della procedura introdotta dalla l. 5 febbraio 1934, n. 163 (Costituzione e funzioni delle corporazioni), legge corporativa che attribuiva all accordo l efficacia obbligatoria erga omnes. Con l abolizione dell ordinamento corporativo si è verificata una parziale paralisi del sistema della negoziazione collettiva accentrata dei rapporti economici; uno dei due settori che ha continuato, però, a produrre accordi economici è stato proprio quello bieticolo-saccarifero. Si può affermare, dunque, che la vicenda dell accordo economico collettivo, poi trasformatosi in accordo interprofessionale, sia proseguita senza soluzione di continuità fino ai giorni nostri nello specifico ambito produttivo qui in esame. Oggi, l attività contrattuale risente dei condizionamenti comunitari e nazionali ma ha mantenuto le sue peculiarità, in termini di contenuti e modalità, anche in presenza della l. 16 marzo ( 14 ) Per una ricostruzione articolata ed un analisi approfondita dell istituto si rinvia a Paoloni, Gli accordi interprofessionali in agricoltura, Padova, 2000.

46 38 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli), mostrando, semmai, una certa difficoltà nel giungere, in tempi rapidi, alla conclusione dei singoli accordi. Gli accordi sono corredati, inoltre, da una serie di allegati che riguardano le procedure operative di trasferimento dei prodotti bieticoli, dai coltivatori alle imprese di trasformazione, nonché i moduli-tipo relativi ai contratti di coltivazione che dovranno essere conclusi nella campagna di commercializzazione di riferimento. Essi, spesso, si scompongono in diversi e separati accordi ognuno dei quali disciplina una parte dell intesa complessiva. Il settore qui in esame dovrà tener conto, come gli altri comparti, dell avvenuta abrogazione della l. quadro n. 88/88 per opera dell art. 16 del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell articolo 1, comma 2, lettera e), della l. 7 marzo 2003, n. 38), che ha sostituito la figura dell accordo interprofessionale con quella dei contratti quadro cui vengono collegati i contrati tipo. Il d.lgs. n. 102/05 consente, comunque, la stipula di accordi collettivi diversi da quelli da esso disciplinati e, dunque, la contrattazione interprofessionale non viene limitata dal nuovo quadro di riferimento normativo nazionale. In Italia il comparto bieticolo-saccarifero ha sollecitato, in più di un occasione, l intervento dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, in una pronuncia del 1992 ( 15 ), è intervenuta sugli accordi bieticoli interprofessionali della campagna 1990/91 e valevoli sull intero territorio nazionale, sanzionando gli zuccherifici i cui comportamenti ( 16 ) risultavano in grado di influenzare la struttura concorrenziale del mercato e rendevano più deboli le posizioni dei coltivatori; pertanto essi erano in ( 15 ) Si tratta del provvedimento n. 588 del 6 luglio 1992 (Rif. A24-APCA/COMPAG), Boll., n. 13, 1992, p. 6 ss. ( 16 ) Gli zuccherifici detenevano, segnatamente, una posizione di monopsonio rispetto sia alle società sementiere che ai bieticoltori (a valle, al termine della produzione), ed assumevano contemporaneamente il ruolo di monopolisti con riferimento all attività di vendita delle sementi ai coltivatori controllando, in tal modo, tutta l attività di intermediazione dei semi per barbabietole lungo l intera filiera. contrasto con l art. 3 della l. n. 287/90 e, dunque, catalogabili nella fattispecie tipica dell abuso di posizione dominante. Con un successivo provvedimento del 1995 ( 17 ) è stata avviata un indagine conoscitiva di natura generale nel settore in questione. Oggetto di attenzione è stato «l aumento del livello dell integrazione tra i diversi operatori del settore bieticolo-saccarifero e il più elevato grado di coordinamento nei rapporti tra gli stessi» che possono determinare turbative allo svolgimento delle dinamiche concorrenziali nei mercati interessati. In sostanza, l Autorità aveva rilevato il potenziamento del ruolo acquisito dalle associazioni di produttori, sia attraverso la stipula di accordi interprofessionali che mediante la creazione di strutture interprofessionali ove determinare le politiche commerciali dei singoli protagonisti della filiera. Nel 2002 l Authority è intervenuta, nuovamente, per impedire un tentativo di concentrazione, operato da parte di alcune società saccarifere, che avrebbe comportato, da un lato, una radicale ridefinizione della struttura dell industria nazionale dello zucchero e dall altro un integrazione verticale con il mercato dell approvvigionamento di barbabietole, con conseguenze limitative della libertà di concorrenza anche sul mercato a monte della distribuzione del seme ed il rafforzamento delle posizioni oligopolistiche di alcune società che avrebbero, così, potuto assumere una posizione dominante collettiva ( 18 ). 3. La vitalità e l attualità dell accordo interprofessionale nel settore dello zucchero sono chiaramente confermate, oltre che nel testo del provvedimento in commento, anche in via preliminare, dal 26 o considerando del regolamento stesso che pone, però, subito un problema logico di operatività generale dello strumento negoziale richiamato. Si evidenzia, infatti, che le diverse condizioni naturali, economiche e tecniche che contraddistinguono le modalità di acquisto delle barba- ( 17 ) Provv. n (IC16), Boll., n. 20, 1995; l indagine si concluse il 27 luglio 1999 con Provv. n. 7432, Boll., n , ( 18 ) Per l esame del provvedimento si rinvia a Zezza, La riforma, cit., p. 23 ss.

47 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 39 bietole da zucchero sul territorio comunitario, impediscono la fissazione di regole uniformi per tutti i paesi interessati. Pertanto le «disposizioni quadro dovrebbero limitarsi a definire le garanzie minime necessarie ai bieticoltori e agli industriali dello zucchero per il buon funzionamento del mercato, prevedendo la possibilità di derogare a talune norme nel contesto di un accordo interprofessionale». Trattandosi, però, di una normativa tecnica, il legislatore comunitario rinvia alla Commissione la regolamentazione della materia de qua, ribadendo, così, la scelta operata con il regolamento in esame ovvero quella di sancire, in via generale, il passaggio per quanto concerne le materie tecniche dal Consiglio alla Commissione, lasciando al primo la prerogativa su tutte le disposizioni politiche che vanno adottate previa consultazione del Parlamento europeo. Per quanto concerne la disciplina degli accordi interprofessionali (art. 50), oggi applicabile al settore saccarifero, è necessario richiamare l ultimo regolamento della serie relativa alle organizzazioni comuni di mercato differenziate, ovvero il reg. n. 318/2006, abrogato a decorrere dal 1 o ottobre 2008, da cui discende la regolamentazione vigente. Nel vecchio regolamento, oltre alla definizione dello strumento in esame (art. 2, n. 11), viene prescritto dettagliatamente il suo utilizzo (art. 6) nonché i contenuti essenziali (all. II) che lo caratterizzano. Con riguardo ai profili definitori, la figura dell accordo interprofessionale delineata dalla normativa del 2006 non si differenzia da quella ora accolta nel regolamento in vigore, nell all. III, parte II dedicata alle «Definizioni per il settore dello zucchero» e, nella sostanza, ripropone un modello ben noto anche all esperienza italiana. Oggi per accordo interprofessionale si intende l accordo stipulato, a livello comunitario, tra un unione di organizzazioni nazionali di imprese e un unione di organizzazioni nazionali di vendita, prima della conclusione di contratti di fornitura oppure l accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un organizzazione di imprese riconosciute dallo Stato membro interessato, da un lato, e, d altro lato, da un organizzazione di venditori anch essa riconosciuta dallo Stato membro interessato. In mancanza di accordi interprofessionali, stipulati secondo le modalità canoniche sopra descritte, si accoglie una nozione più ampia dell istituto in esame e si considerano accordi interprofessionali le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero. L ultimo modello di accordo definito dall art. 2, n. 11, del reg. CE n. 318/2006, e poi confluito nel suddetto all. III del regolamento in commento, si riferisce sempre all ipotesi di assenza di accordi interprofessionali standard: in loro vece, si reputano accordi interprofessionali le convenzioni esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i venditori che accettano l accordo forniscono almeno il 60% del totale delle barbabietole acquistate dall impresa per la fabbricazione di zucchero in uno o più stabilimenti. Come risulta palese dal quadro appena descritto e, conformemente alla struttura propria del particolare istituto in disamina, l accordo interprofessionale, nella sua natura di contratto normativo, anticipa il contratto di fornitura che rappresenta il contratto individuale dell intera operazione di commercializzazione, concordata e controllata dagli organismi comunitari, della barbabietola da zucchero. In ogni caso, ai sensi dell art. 50 del reg. CE n. 1234/2007, le condizioni di compravendita delle barbabietole non sono liberamente definite dalle parti ma vengono determinate dalla Commissione per quanto riguarda, segnatamente, le fasi dell acquisto, della fornitura, della presa in consegna e del pagamento delle barbabietole. Tali condizioni sono, successivamente, recepite negli accordi interprofessionali stipulati, come si è detto, tra i produttori comunitari di tale materia prima e le imprese produttrici di zucchero. La disposizione sopra richiamata precisa, altresì, che nei contratti di fornitura si fa una distinzione tra le barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di zucchero di quota e zucchero fuori quota. Le imprese di trasformazione sono tenute ad una serie di obblighi di informazione nei riguardi dello Stato membro ove operano. Ogni impresa produttrice di zucchero deve, infatti, comunicare sia i quantitativi di barbabietole, de-

48 40 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] stinate allo zucchero di quota oggetto dei contratti di fornitura prima della semina sia il tenore di zucchero su cui i contratti si basano nonché la resa stimata della materia prima, corrispondente ai quantitativi di prodotto; i criteri di tali operazioni sono pre-definiti dalla Commissione (art. 53). L obbligo della comunicazione riveste un ruolo significativo nelle dinamiche contrattuali del settore in questione, in quanto serve a far emergere le imprese produttrici di zucchero che non hanno concluso, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, in base al coefficiente di ritiro preventivo fissato conformemente all art. 52, par. 2, comma 1 o. Queste imprese sono tenute, pertanto, a corrispondere ai produttori bieticoli il prezzo minimo delle barbabietole di quota che è un prezzo determinato, come si è visto, a livello comunitario per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero. Le regole appena descritte (indicazione della destinazione delle barbabietole, quantitativi del prodotto, tenore dello zucchero, resa stimata, pagamento del prezzo minimo) che vanno a costituire il contenuto minimo dei singoli accordi interprofessionali, possono essere derogate previa autorizzazione dello Stato membro interessato. Lo Stato può altresì, sostituirsi, alla volontà collettiva delle parti interessate che non sono giunte alla stipula di accordi interprofessionali, adottando le misure necessarie compatibili con il regolamento al fine di tutelare gli interessi delle imprese bieticole e di quelle produttrici di zucchero. Nell ormai superato reg. CE n. 318/2006 era previsto un all. II che forniva una descrizione alquanto dettagliata delle cc.dd. «condizioni di acquisto delle barbabietole», ovvero definiva alcuni elementi del contratto di fornitura e dell accordo interprofessionale, utili anche oggi, nella mutata realtà normativa dell OCM unica che pur innovando e modificando va, comunque, ad integrarsi con quella preesistente. Al riguardo, sembra opportuno riportare alcuni dei punti contemplati nell allegato sopra citato, al fine di dare un quadro completo della disciplina di settore con particolare riferimento al contratto di fornitura che segue, come si è visto, l accordo interprofessionale, quale contratto normativo, e rappresenta, in un certo senso, il suo «braccio operativo» sotto il profilo contrattuale. Le figure dei contraenti si identificano con l impresa produttrice (il fabbricante), da un lato, ed il venditore di barbabietole (il venditore), dall altro. Il contratto di fornitura va stipulato, tra questi due soggetti, per iscritto ed ha ad oggetto un determinato quantitativo di barbabietole di quota. Nel contenuto del contratto in esame si prevede: l indicazione del prezzo di acquisto delle barbabietole; il tenore di zucchero della materia prima, la durata e lo scaglionamento delle consegne del prodotto; l indicazione dei centri di raccolta delle barbabietole; le spese di carico e di trasporto (che sono imputate al fabbricante); i luoghi di ricevimento del prodotto; l accertamento del tenore di zucchero effettuato secondo il metodo polarimetrico; la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero; una serie di obblighi per il fabbricante riguardante la restituzione gratuita al venditore di una parte delle polpe fresche ricavate dalle barbabietole fornite; le modalità di pagamento. 4. Tra le altre misure speciali di intervento, contemplate nel capo II del reg. CE n. 1234/ 2007 e riferite al settore saccarifero, compaiono quelle riguardanti la tassa sulla produzione (art. 51) ed il ritiro di zucchero dal mercato (art. 52). Si tratta di strumenti preesistenti al regolamento unico OCM che svolgono la funzione di sostenere il mercato saccarifero e mirano a migliorarne il funzionamento anche riequilibrando eventuali distorsioni che si possono creare al suo interno. Il 27 o considerando del reg. CE n. 1234/2007 stabilisce l opportunità di inserire nel testo normativo la tassa sulla produzione che contribuirà al finanziamento delle spese inerenti all OCM specifica. La tassa, il cui ammontare varia in relazione al prodotto specifico preso in considerazione (zucchero, isoglucosio, inulina), è riferita alle quote di zucchero (o di isoglucosio o inulina) detenute dalle imprese di trasformazione in base all assegnazione che viene loro fatta dagli Stati membri (art. 56, par. 2) nel corso della campagna di commercializzazione annuale.

49 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 41 La tassa può essere ripartita tra le imprese di trasformazione e le imprese bieticole: il par. 4 dell art. 5 lascia, infatti, alle imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina la facoltà di addebitare il 50% della relativa tassa sulla produzione ai rispettivi produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria da cui, come è noto, si ricava l inulina. Per quanto concerne la seconda tipologia di intervento, ovvero il ritiro del prodotto dal mercato, anche qui la disposizione contenuta nell art. 52 ( 19 ) è anticipata dal 28 o considerando che ribadisce il ruolo della Commissione nel procedere al ritiro dello zucchero dal mercato, per il tempo necessario al ripristino dell equilibrio del mercato medesimo, qualora sia necessario mantenere l equilibrio strutturale dei mercati dello zucchero ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento. Il prezzo di riferimento ( 20 ) dovrebbe subentrare al prezzo d intervento a seguito della graduale riduzione del prezzo istituzionale ( 21 ). Il prezzo d intervento ( 22 ), come è noto, rientrava ( 19 )L art. 52 è stato sostituito integralmente dall art. 52 del reg. CE n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che modifica il reg. CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»), in G.U.U.E. n. L 121 del Il medesimo regolamento ha inoltre introdotto, nella sezione in commento, l art. 52 bis. ( 20 ) Nell Unione europea, il prezzo di riferimento è il prezzo fissato annualmente dal Consiglio dei Ministri per prodotti di qualità standard. Il prezzo di riferimento viene utilizzato come base per calcolare le misure di protezione da applicare a garanzia dei prezzi interni (restituzioni all esportazione, dazi alle frontiere, prezzi di intervento o di ritiro, ecc.; in agriregionieuropa.univpm.it/glossario). ( 21 ) Si ricorda che nel documento della Commissione «La riforma dello zucchero offrirà ai produttori europei prospettive di competitività a lungo termine, IP/05/776, del 22 giugno 2005, si vaticinava sia la soppressione del regime d intervento con il prezzo d intervento che veniva sostituito da un prezzo di riferimento, sia il ricorso al regime di ammasso privato come rete di sicurezza qualora il prezzo di mercato scenda al di sotto del prezzo di riferimento. ( 22 ) Il prezzo di intervento è il prezzo garantito al di sotto del quale un organismo d intervento designato dagli Stati membri procede all acquisto e al magazzinaggio della produzione. In questo modo il prezzo tra i prezzi istituzionali e rappresentava il prezzo (minimo) garantito al di sopra del quale un organismo d intervento designato dagli Stati membri acquistava le quantità prodotte e le immagazzinava ( 23 ). Oggi si fa ricorso al regime di ammasso privato come rete di sicurezza qualora il prezzo di mercato scenda al di sotto del prezzo di riferimento ( 24 ). L art. 52 si applica in ottemperanza agli obblighi che derivano alla Comunità a seguito degli accordi conclusi, a livello internazionale, ai sensi dell art. 300 del Trattato. Esso dispone in ordine al ritiro dal mercato, su ordine della Commissione, per una determinata campagna di commercializzazione, dei quantitativi di zucchero o isoglucosio di quota che superano la soglia di prodotto calcolata, per ogni impresa detentrice di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente che la Commissione fissa, nella campagna di commercializzazione precedente, in base all andamento previsionale del mercato. Tuttavia, in deroga a quanto enunciato nel reg. CE n. 1234/2007, il reg. CE n. 361/2008 ha introdotto con l art. 52 bis una disciplina difforme per gli Stati membri in cui la quota nazionale di zucchero è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell art. 3 e dell art. 4 bis, par. 4 del reg. CE n. 320/2006: in tali casi «il coefficiente per le campagne 2008/2009 e 2009/ di intervento fornisce una base per i prezzi di mercato. Nell UE, l acquisto di intervento costituisce uno dei principali meccanismi di politica agraria che regolano il mercato dei cereali, del burro, del latte in polvere scremato, della carne, ecc. Il Consiglio dei ministri fissa i prezzi di intervento ogni anno sulla base delle proposte della Commissione (in ( 23 ) Così Bianchi, La politica agricola comune (PAC). Tutta la PAC, nient altro che la PAC!, Pisa, 2007, p ( 24 ) Si vedano, al riguardo, gli artt. 31 ss. del regolamento in esame; sul punto Frascarelli, L Ocm unica e la semplificazione della Pac, Working paper n. 5, Gruppo 2013, febbraio 2008, p. 18, il quale sostiene che «L abolizione del prezzo di intervento significa l abbandono della politica dei mercati dell Ue. In una situazione di prezzi alti, come quelli attuali, questa decisione non desta preoccupazioni, ma ciò significa la rinuncia a strumenti di intervento pubblico in caso di crisi di mercato».

50 42 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] 2010 è fissato in applicazione dell all. VII quater del presente regolamento ( 25 ). L impresa che rinuncia, in applicazione dell art. 3, par. 1, lett. a) ob)( 26 ), del reg. CE n. 320/2006, a partire dalla campagna di commercializzazione successiva, all intera quota che le è stata assegnata non è soggetta, su sua richiesta, all applicazione dei coefficienti di cui all art. 52, par. 2 del presente regolamento. Tale richiesta ( 25 )L all. VII quater stabilisce che, per quanto concerne il calcolo del coefficiente da fissare a norma dell art. 52 bis, par. 1, si applicano le seguenti definizioni «a) coefficiente a livello di Stato membro : il coefficiente da fissare conformemente al punto 2; b) riduzione : la cifra ottenuta dividendo il totale delle quote di zucchero oggetto di rinuncia nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro, per le quote nazionali di zucchero fissate nell all. III del reg. CE n. 318/2006, nella versione applicabile il 1 o luglio Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1 o luglio 2006, il riferimento all all. III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità; c) coefficiente : il coefficiente fissato dalla Commissione a norma dell art. 52, par Per le campagne di commercializzazione 2008/ 2009 e 2009/2010, il coefficiente applicabile a livello di Stato membro è pari al coefficiente maggiorato di [(1/0,6) la riduzione] (1 il coefficiente). Se il risultato è superiore a 1, il coefficiente applicabile è pari a 1». ( 26 )L art. 3 (Aiuto alla ristrutturazione) del reg. n. 320/2006 per la parte che qui interessa, così recita a seguito delle modifiche apportate dal reg. CE n. 2011/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006: «1. Ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1 o luglio 2006, oppure entro il 31 gennaio 2007 nel caso della Bulgaria e della Romania, può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata, a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/ 2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010: a) rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e smantelli completamente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, o b) rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici, smantelli parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati e non utilizzi i restanti impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la produzione di prodotti che rientrano nell organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero». deve essere presentata prima della fine della campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro». I soggetti obbligati ad immagazzinare, a proprie spese, i quantitativi di zucchero che superano la suddetta soglia di ritiro, sono le imprese detentrici di quote. Una volta ritirati dal mercato, in una data campagna di commercializzazione, i quantitativi di prodotto (zucchero, isoglucosio, inulina) sono considerati i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. Essi possono venire indirizzati verso destinazioni diverse a seconda delle decisioni assunte dalla Commissione in base alle tendenze prevedibili del mercato (mentre nella precedente versione dell articolo in esame la Commissione doveva tener conto degli accordi internazionali conclusi in materia) e pertanto possono essere reputati prodotti eccedenti diretti a diventare prodotti industriali o possono rientrare nella quota di produzione temporanea da riservare, in parte, all esportazione in conformità degli accordi conclusi dalla Comunità ai sensi dell art. 300 del Trattato. In queste due ultime ipotesi non si applicano le disposizioni relative al prezzo minimo di cui all art. 49 sopra illustrato. La Commissione può, tuttavia, optare per immettere nuovamente sul mercato un certo quantitativo di prodotto già ritirato e venderlo prima della fine del periodo di ritiro, qualora risulti insufficiente l offerta di zucchero nell ambito della Comunità; in tale ipotesi essa può anche adottare le condizioni per il pagamento del prezzo minimo. L articolo in esame prevede, infine, una particolare forma di tutela per i bieticoltori i quali, in base a questa disposizione, continuano a percepire il prezzo minimo sia nel caso in cui lo zucchero, ritirato dal mercato, sia considerato la prima produzione di zucchero nella campagna di commercializzazione successiva (ed il prezzo minimo sarà quello riferito a tale campagna), sia quando lo zucchero ritirato sia venduto prima della fine del periodo di ritiro (ed il prezzo minimo sarà quello relativo alla campagna di commercializzazione in corso); diversamente e ragionevolmente, non verranno applicate le regole sul prezzo minimo qualora lo zucchero ritirato sia destinato a divenire zucchero industriale o venga esportato.

51 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli Nell ambito delle misure speciali di intervento, individuate dal legislatore dell OCM unica, si collocano, da buon ultime, le misure dirette a facilitare l adeguamento dell offerta alle esigenze del mercato. Sembra di intendere che, trattandosi di «misure speciali», non debbano ricomprendere le misure ordinarie adottate negli scambi commerciali dei prodotti agricoli comunitari, sebbene dall analisi della disposizione in commento non appare così evidente tale scelta del legislatore. La disposizione si muove nell ottica dell incoraggiamento delle iniziative professionali ed interprofessionali dirette a rendere più fluido l adeguamento dell offerta alle esigenze del mercato, escludendo quelle relative ai ritiri dal mercato che, evidentemente, deprimono più che stimolare il meccanismo di offerta dei prodotti agricoli. I prodotti presi in considerazione in questa norma sono una rosa ristretta che include: le piante vive, le carni bovine, le carni suine, le carni ovine e caprine, le uova e le carni di pollame. Come risulta palese, ad eccezione del primo, gli altri prodotti menzionati hanno a che fare con l allevamento degli animali, con un settore, cioè, sovente al centro di frodi, allarmi sanitari, problemi di sicurezza alimentare nel quale è, ragionevolmente, più avvertita l esigenza di una migliore e più trasparente organizzazione dell offerta dei beni. Gli interventi che vengono proposti, per i fini sopra esplicitati, appaiono piuttosto generali e generici, e sembrano più vicini alle misure comuni, utilizzate nelle organizzazioni di mercato preesistenti, che vere e proprie misure speciali. Forse il legislatore ha voluto lasciare ampio spazio d azione agli interpreti ed agli operatori i quali, all interno di una griglia di riferimento elastica, potranno decidere le misure più appropriate. Per quanto concerne le scelte adottate, si fa riferimento alle misure dirette a migliorare la qualità che rientrano, di norma, nei programmi operativi delle imprese presenti nei settori sopra richiamati sia qualora vengano da queste individuate come modalità peculiari di penetrazione del mercato, sia quando vengano adottate quali specifici ed etici modus operandi dell azienda ( 27 ). ( 27 ) Per alcuni casi concreti si rinvia ai contributi Non si richiama, in argomento, il sistema della tracciabilità che, essendo mirato a garantire una maggiore efficienza delle imprese attive nei settori sopra richiamati sul fronte della sicurezza del prodotto offerto, potrebbe essere reso, con interventi adeguati, più dinamico e diventare così maggiormente rispondente alle richieste del mercato dei consumatori che reclamano alimenti non dannosi per la salute, soprattutto con riferimento specifico al delicato comparto delle carni. Al riguardo può sorgere il dubbio che il legislatore abbia, ancora una volta, identificato il concetto di qualità con quello di sicurezza e dunque non abbia ritenuto preminente rafforzare, anche nel contesto dell OCM unica, con misure specifiche e di settore il sistema della sicurezza degli alimenti ( 28 ). Per quanto concerne le altre misure enunciate, la più significativa contemplata dall art. 54 in commento è, sicuramente, quella che riguarda la promozione di una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, sulla quale il regolamento in esame si sofferma, in modo più sistematico, sebbene per comparti merceologici diversi, negli art. 122 e ss. I modelli ivi disciplinati (organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali, organizzazioni di operatori) potrebbero essere mutuati come modelli organizzativi nei singoli settori presi in considerazione in questa parte del reg. n. 1234/2007. Le ultime due misure di intervento selezionate dal legislatore sono più tecniche e mirano, l una, ad agevolare l accertamento dell andamento dei prezzi sul mercato e, l altra, a consentire l elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati. Stupisce che, nella logica in cui si colloca la disposizione qui richiamata, non si faccia menzione esplicita dello strumento della filiera la presenti nel lavoro collettaneo, La sicurezza degli alimenti. Contributi all analisi economica, a cura di Martino, Perugini e Sediari, Roma, ( 28 ) Questa «confusione» tra il concetto di qualità e quello di sicurezza è presente, da ultimo, anche in Commissione delle Comunità Europee, Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità, 15 ottobre 2008, COM(2008) 641 def.

52 44 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 55] cui struttura e funzione giuridico-economica potrebbe rispondere, in modo adeguato e puntuale, ai bisogni manifestati di miglioramento ed agevolazione dell offerta dei prodotti agricoli sul mercato, inglobando anche le varie misure d intervento individuate dal legislatore ed appena passate in rassegna. Lorenza Paoloni Capo III «Regimi di contenimento della produzione» Sezione I «Disposizioni generali» (art. 55) Sommario (art. 55): 1. I regimi di contenimento della produzione. 2. Le quote-zucchero e le quote-latte prima e dopo il reg. CE n. 1234/ Segue: il prelievo sulle eccedenze. 4. Il regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate. 5. L art. 55 nelle proposte di modifica del reg. CE n. 1234/ Nell intento di procedere alla semplificazione delle disposizioni relative al mercato interno dei prodotti agricoli tramite la riunificazione in un unico atto normativo dei vigenti provvedimenti disciplinanti le ventuno OCM esistenti ( 1 ), il reg. CE n. 1234/2007, al capo III (titolo I, parte II), si occupa dei regimi di contenimento della produzione facendovi confluire le ( 1 ) Oltre ai provvedimenti disciplinanti le ventuno OCM esistenti, sono riunite nel reg. CE n. 1234/2007 anche le disposizioni relative ad alcuni prodotti (alcole etilico di origine agricola, prodotti dell apicoltura e della bachicoltura) per i quali non sono state istituite organizzazioni comuni di mercato; cfr. 1 o e2 o considerando del reg. CE n. 1234/2007. Il reg. CE n. 1234/2007 non prevedeva l inclusione delle parti delle OCM allora attualmente soggette a riforme politiche, come ad esempio, il settore ortofrutticolo, e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e il settore vitivinicolo. Per quanto riguarda l ultimo settore, l oggetto del reg. CE n. 1234/ 2007 è stato esteso anche al vino, ai sensi dell art. 1, lett. l), tuttavia l OCM vino risulta disciplinata ancora dal reg. CE 29 aprile 2008, n. 479 (in G.U.U.E. n. L148 del 6 giugno 2008). L art. 1, p. 2, del reg. CE n. 1234/2007, a seguito della modifica operata dal reg. CE n. 361/2008 del 14 aprile 2008 (in G.U.U.E. n. L 121 del 7 maggio 2008), precisa che al settore vitivinicolo si applica esclusivamente l art Con lo stesso regolamento (reg. CE n. 361/2008) la disciplina del settore ortofrutticolo è stata integrata definitivamente nel reg. CE n. 1234/2007. norme relative alla gestione di tali regimi già previsti nel reg. CE n. 318/2006, istitutivo dell organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 2 ), e nel reg. n. CE 1788/2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 3 ). In questo contesto, l articolo in commento introduce disposizioni di applicazione generale riguardanti le quote-zucchero e le quote-latte, che rappresentano alcuni dei regimi di contenimento della produzione di cui la Politica agricola comune (PAC) si è avvalsa da più lungo tempo per controllare l offerta dei prodotti agricoli. Come è noto, dal suo avvio e per oltre un ventennio, la PAC si è caratterizzata per la particolare enfasi posta sul sostegno dei prezzi; ciò ha da un lato consentito di raggiungere nel giro di qualche anno positivi risultati, conducendo alla soddisfazione delle finalità previste dall allora art. 39 Tratt. Ce (ora art. 33 Tratt. Ce), ma dall altro lato ha dato origine a squilibri progressivamente non più sostenibili, come la formazione di eccedenze strutturali ( 4 ) e il verificarsi di ( 2 ) Reg. CE n. 318/2006 del 20 febbraio 2006, in G.U.U.E. n. L 58 del 28 febbraio ( 3 ) Reg. CE n. 1788/2003 del 29 settembre 2003, in G.U.U.E. n. L 270 del 21 ottobre ( 4 ) In linea generale, la produzione che va oltre la soglia dell autosufficienza è definita in termini di produzione eccedentaria. Con specifico riferimento alla PAC, «il surplus di ordine strutturale si riferisce a quella parte della produzione totale rispetto alla quale i prezzi amministrati possono essere assicurati soltanto mediante acquisti di intervento ovvero sussidi all esportazione»; cfr. Snyder, Diritto agrario della Comunità Europea, Milano, 1990, p È opinione comune che l incremento notevole delle quantità, oltre che dal progresso tecnologico, sia

53 [Art. 55] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 45 pari passo di ingenti perdite finanziarie per la Comunità, di crescenti contrasti internazionali e del progressivo inquinamento dell ambiente ( 5 ). Dinnanzi ad una situazione sempre più grave, che mostrava l impossibilità di proseguire con le tecniche fino ad allora adottate, la Comunità, agli inizi degli anni 80, si è avvalsa di una ricca ed articolata strumentazione volta a contenere l espansione della produzione agricola di prodotti eccedentari. Infatti, a differenza degli altri meccanismi sino ad allora posti in essere per controllare l offerta ( 6 ) come le procedure di ritiro e gli ammassi i regimi di contenimento della produzione agiscono sul momento produttivo al fine di comprimerlo ( 7 ). La tassonomia dei regimi di contenimento della produzione è piuttosto articolata, poiché l intervento di riduzione delle eccedenze si è realizzato non attraverso un sistema uguale per tutti i prodotti agricoli ma diverso a seconda dei prodotti considerati, pur in presenza dello stesso scopo, quello appunto di contrastare le eccedenze. In base ad una prima suddivisione, essi possono essere distinti in regimi «disincentivanti» e «incentivanti» a seconda che perseguano l obiettivo della riduzione della produzione anziché tramite penalizzazioni di tipo finanziario, bensì per via del riconoscimento di vantaggi economici. È quest ultimo il caso degli aiuti al rimboschimento, al prepensionamento, alla estensivizzazione, al set-aside, etc. ( 8 ), cioè di tutti quei regimi di aiuto «a favore di coloro che decidono di porre in essere un comportamento che gode dei vantaggi offerti» ( 9 ). In questa ipotesi, il diritto comunitario «attribuistato determinato dalla politica dei prezzi, in particolare dal prezzo di intervento, poiché «ha spinto e spinge gli agricoltori a produrre, avendo essi la certezza di collocare tutta la realizzata produzione presso gli organismi di intervento, e ciò indipendentemente dalla domanda, cioè dal mercato. È sufficiente, invero, che il produttore riesca a contenere i costi al di sotto del prezzo di intervento ed a mantenere la sua produzione negli standards pretesi dagli organismi pubblici di intervento, per poter fare affidamento sul ritiro di tutta la produzione e, dunque, per valutare, in termini per lui positivi, l intera operazione economica»; così Germanò, Le quote di produzione nel diritto comunitario dell agricoltura, indir. e giur. agr. e amb., 1995, p ( 5 ) Su questi aspetti v. Marchisio, Il dibattito sulla riforma della politica agricola comune,innuovo dir. agr., 1981, p. 1 ss.; Sgarbanti, voce Mercato agricolo, in Digesto IV ed., Disc. priv., Sez. comm., IX, Torino, 1993, p. 452 ss.; Viscardini Donà, Le conseguenze della politica di garanzia dei prezzi, indiritto agrario e forestale italiano e comunitario, diretto da Costato, Casadei e Sgarbanti, Padova, 1999, p. 403 ss.; Germanò e Rook Basile, Diritto agrario, in Trattato di diritto privato dell Unione Europea, diretto da Ajani e Benacchio, XI, Torino, 2006, p. 101 ss., ove anche ampia bibliografia di riferimento. ( 6 ) In riferimento alle merci eccedentarie, la Comunità ha cercato di controllarne l offerta sia di gestirne la domanda tramite, ad esempio, le vendite di sostegno, gli usi alternativi, la creazione di nuovi mercati. Per approfondimenti in merito v. Snyder, op. cit., p. 131 ss. ( 7 )L esperienza comunitaria in materia di limitazioni alle produzioni agricole non è originale, poiché ha tratto ispirazione dal regime già esistente in molti Stati membri e nel nuovo continente; cfr. in merito, Costato, Le limitazioni alla produzione, incompendio di diritto agrario italiano e comparato, a cura di Costato, Padova, 1989, p Inoltre, essa non è esclusiva del settore agricolo poiché èstata attuata in altri settori economici, come nel caso dell acciaio, v. Decisione CECA del 31 ottobre 1980, n. 2794, in G.U.C.E. n. L 291 del 31 ottobre Va tuttavia evidenziato che il contingentamento della produzione agricola risponde ad una filosofia propria, distinta da quella che normalmente si lega al fenomeno. «Mentre in linea generale il contingentamento della produzione muove in direzione opposta al mercato, nell esperienza comunitaria in materia di prodotti agricoli il contingentamento muove in buona parte nella direzione del mercato, ossia nella prospettiva di smantellare progressivamente il sistema di aiuti generalizzati sotto forma di alti prezzi, affinché gradualmente si possa ritornare ad una più sana dialettica tra domanda ed offerta affidata alle regole del mercato»; così Jannarelli, voce Quote di produzione, indigesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ., XVI, Torino, 1997, p ( 8 ) I primi interventi in tal senso sono stati introdotti inizialmente dal reg. CE n. 787/85 del 27 marzo 1985, relativo al miglioramento dell efficienza delle strutture agrarie, in G.U.C.E. n. L 88 del 28 marzo 1985, su cui v., ex multis, Capizzano, Primi appunti sulla «nuova» politica comunitaria delle strutture: il regolamento Cee n. 797/85, innuovo dir. agr., 1986, p. 189 ss.; Costato, Le nuove forme comunitarie sul miglioramento dell efficienza delle strutture agrarie, in Riv. dir. agr., 1986, I, p. 896 ss. ( 9 ) Costato, Le limitazioni alla produzione, cit., p. 459.

54 46 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 55] sce agli imprenditori il diritto di godere, a certe condizioni, di determinati incentivi; si tratta cioè di un diritto potestativo, esercitatile o no dunque dal possibile beneficiario» ( 10 ). Nel caso, invece, dei regimi disincentivanti, all aumento della produzione corrisponde uno svantaggio economico. Essi sono distinguibili in due categorie a seconda che introducano indirettamente o direttamente restrizioni alla produzione ( 11 ). Misure esemplificative della prima categoria sono tutti quegli interventi adottati negli anni dalla PAC consistenti: «a) nella riduzione del prezzo indicativo o del prezzo di intervento qualora la produzione superi un determinato quantitativo; b) nella riduzione degli aiuti concessi nel quadro della PAC, se la quantità prodotta supera un certo limite; c) nella limitazione ad un determinato quantitativo globale degli aiuti versati nel quadro della regolamentazione del mercato; d) nella limitazione degli acquisti all intervento ad un determinato periodo dell anno o solo se il prezzo medio del mercato comunitario scende al di sotto del prezzo di intervento; e) nella partecipazione dei produttori, per mezzo di un prelievo, agli oneri relativi allo smaltimento delle eccedenze (o al costo delle esportazioni)» ( 12 ). ( 10 ) Costato, op. loc. ultt. citt. ( 11 ) È questa la suddivisione proposta da Sgarbanti, Le quote nei settori dello zucchero e lattiero-caseario, incompendio di diritto agrario italiano e comparato, a cura di Costato, cit., p ( 12 ) Sgarbanti, op. ult. cit., p Il ricorso a strumenti di tal genere, anche detti «stabilizzatori», fu particolarmente accentuato nel 1988, anno in cui si è proceduto alla loro applicazione alla maggior parte dei prodotti assoggettati all organizzazione comune del mercato nonché ad un rafforzamento di quegli già esistenti. V. regolamenti dal n al n del 1988, che recano modificazioni alla disciplina di mercato applicabile nei settori dei cereali, dei grassi, dello zucchero, del latte e dei prodotti lattierocaseari, degli ortofrutticoli, del tabacco greggio e delle carni ovine e caprine e alle misure speciali adottate per i semi di soia, i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci. Per approfondimenti sugli stabilizzatori v. Costato, La riforma della politica agricola comunitaria decisa nel febbraio 1988, inriv. dir. agr., 1988, I, p. 406 ss.; Jannarelli, Il diritto agrario comunitario alla fine degli anni ottanta, indiritto agrario della Comunità Tra le limitazioni di tipo diretto vanno annoverate quelle misure che incidono sull uso del fattore terra cioè sui mezzi della produzione, come il divieto di nuovi impianti previsto nell ambito dell OCM vino ( 13 ) e quelle misure volte ad introdurre dei massimali produttivi al cui superamento corrisponde il pagamento di un prelievo, le cc.dd. quote di produzione in senso stretto. Va infatti precisato che il termine «quote di produzione» può essere inteso in senso più generale per qualificare tutti quegli interventi comunitari che non solo fanno riferimento alla fissazione di quantità complessive di prodotto (cc.dd. massimali produttivi) volte a stabilire un limite massimo entro cui sottrarre i produttori da costosi prelievi destinati a trovare applicazione al fine di disincentivare in misura drastica la formazione di eccedenze, ma anche alla fissazione di limiti di garanzie (cc.dd. massimali garantiti) volti a «1) garantire l applicazione di prezzi minimi ritenuti dalla Comunità in grado di corrispondere alla tutela degli interessi dei produttori; 2) ovvero assicurare premi aggiuntivi ai produttori, destinati a compensare l insufficienza dei redditi e/o la loro riduzione conseguente alla rimozione di prezzi amministrati e, dunque, alla più difficile sostenibilità di prezzi di mercati» ( 14 ). Nel caso dei regimi disincentivanti, il diritto comunitario è fonte di obblighi ( 15 ) di non impiantare viti, di pagare prelievi, etc. ma giammai di non produrre. Il legislatore comunitario Europea, cit., p. 190 ss.; Sgarbanti, voce Mercato agricolo, cit., p. 453; Germanòe Rook Basile, op. cit., p.50ss. ( 13 ) Il divieto di impianto di nuovi vigneti è stato introdotto con il reg. CE n. 1162/76 del 17 maggio 1976, in G.U.C.E. L 135 del 24 maggio 1976; esso è ancora previsto dal reg. CE n. 479/2008 che, in ordine di tempo, è l ultimo regolamento disciplinante l OCM del vino. Sui diritti di reimpianto v., ex multis, M. Giuffrida, I nuovi limiti ai poteri dell imprenditore agricolo, Milano, 2003, p. 167 ss. e 210 ss.; Paoloni, L O.C.M. nel settore vitivinicolo, incostato (a cura di), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova, 2003, p. 914 ss.; Tommasini, Quote latte diritti di reimpianto e titoli all aiuto unico, Milano, 2008, p. 26 ss. ( 14 ) Jannarelli, op. cit., p. 194; cfr. inoltre Germanò e Basile, op. cit., p ( 15 ) Costato, Le limitazioni alla produzione, cit., p. 459.

55 [Art. 55] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 47 si è guardato bene dal formulare divieti assoluti di produzione e ha sempre consentito comunque uno sbocco sul mercato ai prodotti ottenuti in violazione dei suoi divieti, anche se tutt altro che invitante e, comunque, non protetto dai meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato (OCM) ( 16 ). Degli interventi sopra richiamati, il capo III si limita a disciplinare le quote vigenti nel settore saccarifero e in quello lattiero, le quali condividono la natura di regimi di contenimento della produzione direttamente incidenti sulla produzione, nonché il fatto di essere degli interventi di tipo disincentivante. Entrambi i regimi non impongono «tetti» assoluti alla produzione, bensì introducono il pagamento di prelievi che, di fatto, rende non conveniente la produzione oltre la soglia indicata. Restano esclusi dall applicazione del presente capo quei regimi di contenimento che continuano ad essere disciplinati al di fuori del reg. sull OCM unica, ad esempio quello relativo alla fecola di patate, che per espressa previsione dell art. 55 resta soggetto al reg. CE n. 1868/1994 ( 17 ), e quello relativo al potenziale produttivo, previsto dal reg. CE n. 479/2008, e quei regimi disciplinati in altre parti del reg. CE n ( 18 ). 2. Il contenimento della produzione tramite un regime di quote, direttamente incidenti sulla produzione, è stato introdotto per la prima volta nell ambito dell OCM dello zucchero e poi successivamente esteso al latte e ai prodotti lattiero-caseari. Occorre precisare che le quote zucchero sono state previste fin dal primo regolamento disciplinante l OCM del settore in questione ( 19 ), la ( 16 ) Cfr. Costato, Obbligo di coltivare e disincentivi alla produzione, instudi in onore di Bassanelli, Milano, 1995, p ( 17 ) Reg. CE n. 1868/1994 del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione della fecola di patate. ( 18 ) V. ad esempio art. 89, relativo ai foraggi, e art. 94, relativo al quantitativo massimo garantito per le fibre lunghe di lino e canapa. ( 19 )L instaurazione dell OCM saccarifera è stata realizzata dal reg. CEE n. 1009/1967 del 18 dicembre 1967, in G.U.C.E. n. L 308 del 18 dicembre In merito sia consentito rinviare a Lattanzi e Trapè, infra, commento sub art. 56. quale, infatti, è stata l unico esempio di OCM in cui fin dalla sua instaurazione ci si è preoccupati di evitare le eccedenze e di richiedere la partecipazione finanziaria dei produttori per le perdite da essi causate ( 20 ). Il sistema originario prevedeva l assegnazione ad ogni Stato membro di una quantità base, poi ripartita a livello nazionale tra le imprese produttrici di zucchero. In sostanza, ad ogni impresa veniva riconosciuta una quota base (successivamente denominata «quota a») ( 21 ), coperta dalla garanzia totale di prezzo e di smercio, ed una quota massima (successivamente denominata «quota b») ( 22 ) corrispondente ad una percentuale della quota base e che beneficiava della garanzia di prezzo e di smercio; ma tutto lo zucchero prodotto nei limiti di tale quota era gravato da un contributo a carico dei produttori che, in parte, neutralizzava i benefici della garanzia. Il prodotto eccedente la quota massima (successivamente denominato «zucchero C») ( 23 ) non beneficiava di nessuna garanzia di prezzo e doveva obbligatoriamente essere commercializzato, al di fuori della Comunità, senza nessun aiuto comunitario, a proprie spese e senza diritti di restituzione ( 24 ). Sull OCM nel settore dello zucchero, cfr. Adornato, voce Zucchero, in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993, p ss.; Viscardini Donà, ult. op. cit., p. 818 ss.; Zezza, La riforma dell organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero: uno studio per l Italia, Roma, 2006, p. 30. ( 20 ) Cfr. Viscardini Donà, ult. op. cit., p ( 21 ) Cfr. reg. CEE n. 1785/1981 del 30 giugno 1981, in G.U.C.E. n. L 177 dell 1 luglio ( 22 ) Cfr. reg. CEE n. 1785/1981. ( 23 ) Cfr. reg. CEE n. 1785/1981. ( 24 ) Con il reg. CEE n. 1785/1981 è stata prevista l integrale responsabilità finanziaria dei produttori per l insieme delle perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze della produzione comunitaria. Nello specifico è stato introdotto il pagamento di un contributo pari al due per cento del prezzo di intervento dello zucchero bianco senza distinguere tra zucchero «a» e «b». Lo«zucchero B» restava soggetto al pagamento di un contributo supplementare. Con il reg. CEE n. 1107/1988 del 25 aprile 1988, in G.U. C.E. n. L 110 del 29 aprile 1988, poiché il contributo generale e quello supplementare non erano stati sufficienti a coprire le spese di gestione dell OCM, fu introdotto un ulteriore contributo. Il quadro così delineato (contributo generale, contributo supplementare sulla «quota B» ed eventuale

56 48 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 55] contributo complementare) è stato confermato fino all ultimo regolamento in vigore prima del reg. CE n. 318/2006, il reg. CE n. 1260/2001 del 19 giugno 2001, in G.U.C.E. n. L 178 del 30 giugno ( 25 )L isoglucosio e lo sciroppo di inulina costituiscono dei prodotti di sostituzione dello zucchero ed in quanto tali si pongono in diretta concorrenza con quest ultimo, con il rischio di alterarne il mercato. In ragione di ciò sono stati destinatari di disposizioni volte a disciplinare il loro mercato. Il mercato dell isoglucosio è stato regolamentato inizialmente con il reg. CEE n. 1111/1977 del 17 maggio 1977, in G.U.C.E. n. L 134 del 28 maggio 1977, successivamente è stato uniformato a quello dello zucchero con il reg. CE n. 1785/1981. Per quanto riguarda, invece, lo sciroppo di inulina, con il reg. CE n. 1548/1993 del 14 giugno 1993, n. 1548, in G.U.C.E. n. L 154 del 25 giugno 1993, di modifica il reg. CE n. 1785/1981, ne è stato disposto l assoggettamento allo stesso regime previsto per lo zucchero e l isoglucosio. Per approfondimenti sia consentito rinviare a Lattanzi e Trapè, infra, commento sub art. 56. V., inoltre, Viscardini Donà, op. ult. cit., p. 826 ss. ( 26 )L OCM dello zucchero ha subito poche modifiche sostanziali. Un primo cambiamento si è avuto nel 1975, al momento dell adesione del Regno Unito alla CE, e successivamente con l adesione del Portogallo e della Finlandia. Il regime è stato poi modificato nel 1995, al termine dell Uruguay Round, con la previsione della limitazione delle restituzioni all esportazioni ed infine, nel 2001, allorquando è stata attuata una riduzione delle quote di produzione in seguito all accordo «Balcani»; cfr. Zezza, op. cit., p. 30. Il regime delle quote così congegnato, più volte prorogato ed esteso anche all isoglucosio e allo sciroppo di inulina ( 25 ), è stato sottoposto, nel corso del tempo, a varie modifiche non sostanziali prima di essere revisionato in maniera più incidente con il reg. CE n. 318/2006 ( 26 ). Secondo quest ultimo provvedimento, il regime di quote-zucchero, stabilito sino alla campagna 2014/2015, si basa sul riconoscimento alle imprese produttrici di zucchero di un unica quota nata dalla fusione delle quote «a» e «b» esu un prelievo applicato ai quantitativi fuori quota, da corrispondere salvo il loro impiego secondo fini specificatamente individuati; sono, inoltre, previste la facoltà per le imprese produttrici di chiedere una quota supplementare e la possibilità di trasferimenti di quote. Per quanto riguarda le «quote-latte», il relativo regime è stato introdotto successivamente alla instaurazione dell OCM nel settore lattierocaseario ( 27 ) ad opera del reg. CE n. 856/ 1984 ( 28 ). Semplificando, il regime originario prevedeva la determinazione a livello comunitario di una quantità garantita di latte da ripartirsi tra gli Stati membri e la successiva suddivisione, da parte dello Stato, del quantitativo nazionale (il «quantitativo di riferimento nazionale») sotto forma di «quantitativi di riferimento individuale» (le cc.dd. «quote-latte») attribuiti ai produttori o agli acquirenti di latte ( 29 ). Inoltre, ( 27 ) Il primo regolamento comunitario nel settore lattiero-caseario è stato emanato nel 1964 (reg. CEE n. 13/1964 del 5 febbraio 1964, in G.U.C.E. n.l34 del 27 febbraio 1964), tuttavia è solo con il reg. CEE n. 804/1968 del 27 giugno 1968, in G.U.C.E.n.L148 del 28 giugno 1968, che prende l avvio il complesso sistema degli interventi comunitari nel settore. In generale sull OCM nel settore lattiero-caseario v. Di Lauro, L O.C.M. nel settore lattiero-caseario,intrattato breve, cit., p. 799 ss. ( 28 ) La necessità di ricorrere ad un regime di contingentamento della produzione lattiera basato sulle quote di produzione in senso stretto è nata in conseguenza della permanenza nel settore in questione di una sovrapproduzione cronica avviatasi a partire dagli anni 70. Prima di giungere alle quote-latte, la Comunitàèintervenuta con altri meccanismi di contenimento della produzione, tra cui l imposizione di un prelievo di corresponsabilità a carico di tutti i produttori che, in tal modo, venivano chiamati a partecipare al costo della gestione delle eccedenze. Dinanzi all insuccesso degli strumenti sino ad allora adottati, intorno agli anni 80, ha preso il via una discussione fra gli Stati membri sull individuazione delle misure più capaci di ricondurre ad una stabilizzazione del mercato. Tra le varie soluzioni prospettate, riduzione drastica dei prezzi del latte, aumento del prelievo di corresponsabilità, istituzione di un prelievo supplementare, quest ultima si presentava come la migliore in quanto capace di salvaguardare i redditi, viceversa compromessi da una riduzione dei prezzi, e di responsabilizzare i produttori, direttamente coinvolti dalle conseguenze economiche negative delle eccedenze, dunque, maggiormente dissuasi dal produrre fuori quota. La bibliografia in materia di quote latte è vastissima, cfr. ex multis Costato, Le quote-latte e l anomala applicazione di esse in Italia, inriv. dir. agr., 1991, I, p. 1 ss.; Di Lauro, L OCM nel settore lattiero-caseario, in Trattato breve, cit., p. 806 ss.; Giuffrida, op. cit., p. 139 ss. e 193 ss.; Germanò, Manuale di diritto agrario, Torino, 2006, p. 255 ss.; Tommasini, op. cit., p.19ss. ( 29 ) Inizialmente, il meccanismo delle «quote-latte» prevedeva una ripartizione del quantitativo na-

57 [Art. 55] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 49 zionale secondo una doppia formula («a» e «b»), a scelta a seconda delle esigenze dello Stato. Secondo la «formula a», le quote venivano attribuite ai singoli produttori che erano tenuti direttamente al prelievo in caso di superamento della quota; secondo la «formula b», le quote venivano distribuite agli acquirenti di latte, che provvedevano al pagamento del prelievo per poi recuperarlo presso i produttori affiliati. ( 30 ) Su cui v. Di Lauro, L OCM nel settore lattiero-caseario, in Trattato breve, cit., p. 806 ss. era previsto il pagamento di un prelievo supplementare nel caso di superamento della «quotalatte». Il meccanismo così congegnato è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni, gran parte delle quali volte principalmente ad attenuarne la rigidità tramite l introduzione di misure di ammorbidimento, tra cui il sistema della compensazione delle quote, la cessione temporanea e il trasferimento delle quote ( 30 ). L ultimo regolamento che si è occupato del regime è stato il reg. CE n. 1788/2003, il quale, nel prorogare per altre sette periodi dal 2008 il regime delle quote, ha previsto il riconoscimento ad ogni Stato di un quantitativo di riferimento nazionale, a sua volta ripartito tra i produttori operando una distinzione tra consegne e vendite dirette; il pagamento di un prelievo sui quantitativi di latte che eccedono il quantitativo di riferimento nazionale; la ripartizione del prelievo tra i produttori che hanno contribuito al superamento dei quantitativi nazionali; una riserva nazionale; delle regole per le cessioni temporanee e i trasferimenti dei quantitativi individuali di riferimento. Pur nella schematicità della precedente descrizione, emerge come i regimi delle «quotezucchero» e «latte», nonostante il comune intento di ridurre le eccedenze strutturali nei rispettivi settori, sono stati governati da regole alquanto differenti che hanno reso più complesso il meccanismo delle «quote-latte». Tuttavia, le successive vicende che hanno coinvolto i regimi originari li hanno progressivamente avvicinati sotto diversi profili. Innanzitutto, entrambi condividono il principio della ripartizione delle quote a livello nazionale e poi a livello individuale tra i produttori, come disciplinato dai regg. CE n. 318 e n Lo stesso reg. n ne evidenzia sotto questo profilo la corrispondenza tramite l utilizzo della medesima terminologia, già in uso nell OCM zucchero, per identificare sia i quantitativi nazionali di latte e zucchero che i relativi quantitativi individuali ( 31 ). Inoltre, entrambi i regimi consentono la trasferibilità delle quote ( 32 ) e la possibilità di riduzione delle quote individuali da parte degli Stati con assegnazione dei quantitativi così reperiti ai produttori ( 33 ). Ma, soprattutto, le quote condividono oggi il principio del pagamento di un prelievo sulla produzione fuori quota, il «prelievo sulle eccedenze», secondo il reg. CE n. 318/2006, e il «prelievo», secondo il reg. CE n. 1788/2003. Infatti, sebbene in entrambe le OCM il sistema di contingentamento della produzione si sia realizzato tramite l applicazione di quote legate a misure disincentivanti, tali misure, come abbiamo avuto modo di vedere, in origine, si articolavano in maniera differente. Mentre nel settore dello zucchero il superamento della quota assegnata consentiva al produttore di ricavare un prezzo ridottissimo, pari a quello ottenibile commercializzando lo zucchero sul mercato mondiale a proprie spese e senza diritto a restituzioni, nel settore lattierocaseario la produzione fuori quota non veniva esclusa dal mercato ma fortemente penalizzata dall applicazione del prelievo supplementare. A seguito delle modifiche intercorse, anche nell OCM zucchero è entrata in vigore l applicazione di un prelievo sulle eccedenze, senza esclusione dello zucchero fuori quota dal mercato interno. Ciò ha consentito al reg. CE n. 1234/2007 di disciplinare in una unica norma ( 31 ) Cfr. 36 o considerando del reg. CE n. 1234/ 2007: «conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è in certa misura necessario prevedere, in particolare, un armonizzazione terminologica fra i regimi delle quote nei settori dello zucchero e del latte, pur preservandone integralmente lo status quo giuridico. È pertanto opportuno uniformare la terminologia nel settore del latte a quella nel settore dello zucchero. I termini quantitativi di riferimento nazionali e quantitativi di riferimento individuali nel reg. CEE n. 1788/2003 dovrebbero pertanto essere sostituiti con i termini quota nazionale e quota individuale, senza tuttavia modificare il concetto giuridico che viene definito». ( 32 ) V. art. 60 e artt. 74, 75 e 76 del reg. CE n. 1234/2007. ( 33 ) V. art. 60 e artt. 68 e 71 del reg. CE n. 1234/ 2007.

58 50 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 55] questo profilo comune, pur lasciando impregiudicate le rispettive regole di applicazione nei distinti comparti. Il reg. CE n. 1234/2007, muovendo dal presupposto che «i motivi che in passato hanno giustificato l introduzione dei regimi di quote di produzione in entrambi i settori sono validi» ( 34 ), conferma con l art. 55 la vigenza delle «quote-zucchero» e delle «quote-latte», lasciando peraltro sostanzialmente invariate le relative discipline. L integrazione in un unico contesto normativo, a detta dello stesso reg. n. 1234, avviene, infatti, «senza apportare modifiche sostanziali ai regimi in oggetto e alle loro modalità di funzionamento rispetto alla disciplina preesistente» ( 35 ), con la conseguenza che vi si rinvengono le disposizioni relative alla gestione di tali regimi già previste dal reg. CE n. 318/ 2006, riportate nella sezione II del capo III (del titolo I della parte II), e dal reg. CE n. 1788/ 2003, riportate nella sezione III del medesimo capo. Sotto questo profilo, va infatti sottolineato che il legislatore comunitario precisa, a più riprese, che l unificazione in un unico contesto normativo non abbia inteso toccare lo status quo giuridico né delle «quote-zucchero» né delle «quote-latte» ( 36 ). Tuttavia, l art. 55 non si limita a confermare la vigenza delle «quote-zucchero» e «latte» e ( 34 )V.30 o considerando del reg. CE n. 1234/2007. ( 35 )V.30 o considerando del reg. CE n. 1234/2007. ( 36 ) A tal proposito il 32 o considerando precisa che «il regime delle quote zucchero di cui al presente regolamento dovrebbe quindi rifarsi a quello disciplinato dal reg. CE n. 318/2006 e, in particolare, conservare la natura giuridica delle quote, in quanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il regime delle quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a obiettivi di pubblico interesse». Con riferimento, invece, alle «quote-latte», il 36 o e37 o considerando riferiscono: «sussiste sempre l obiettivo principale del regime delle quote latte, vale a dire, ridurre il divario tra l offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. Occorre pertanto mantenere l imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia», «in sostanza, il regime delle quote latte di cui al presente regolamento dovrebbe essere configurato secondo il reg. CE n. 1788/2003». Sulla natura ad operare un rinvio ad altre disposizioni intese a regolamentarle ma ne detta anche una disciplina comune al par. 2, che si sostanzia nell assoggettamento dei produttori che superano la loro «quota individuale», sia essa relativa allo zucchero che al latte, alla riscossione di un «prelievo sulle eccedenze». La riscossione non si verificherà se, nel caso dello zucchero, vi sarà l utilizzo a norma dell art. 61 dei quantitativi eccedenti; e cioè se lo zucchero, l inulina o lo sciroppo saranno utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all art. 62; se riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva, secondo quanto indicato dall art. 63; se utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche; se esportati entro il limite dei quantitativi fissato dalla Commissione. Nel caso del latte, qualora ricorreranno le condizioni indicate nella sezione III del capo III. 3. La previsione di un unica regola nel caso dello sforamento della quota induce a riflettere su quali siano le conseguenze di questa operazione di unificazione normativa. Dal punto di vista prettamente pratico, le novità introdotte non sono significative giacché, come anticipato, le regole del prelievo sulle eccedenze della produzione dello zucchero e del latte, per via del rimando operato dallo stesso art. 55 alle sezioni II e III, sono quelle già previste dai regg. CE nn. 318/2006 e 1788/2003, inserite nelle suddette sezioni. Dal punto di vista teorico, peraltro non privo di rilevanti risvolti pratici ( 37 ), viene da domandarsi se il prelievo sulle eccedenze abbia un unica natura giuridica sia esso applicato al settore dello zucchero che a quello del latte. Ovvero, se il concetto «prelievo sulle eccedenze» non sia un semplice espediente linguistico utilizzato per coordinare dei regimi di quote separatamente disciplinati tuttavia retti da un meccanismo disincentivante di controllo della produzione vi- giuridica delle «quote-zucchero» e «latte» v., diffusamente, Lattanzi e Trapè, infra, commento sub art. 56. ( 37 ) Sul piano nazionale, la natura del prelievo incide sulla giurisdizione competente a conoscere del giudizio sui provvedimenti che stabiliscono il prelievo, cfr. infra.

59 [Art. 55] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 51 ( 38 ) Cfr. Cinquetti, Problemi processuali delle quote-latte,indir. e giur. agr. e amb., 1994, p. 390 ss.; Carmignani, Il prelievo supplementare sul latte tra illecito e fiscalità, ivi, 2001, p. 197 ss.; Id., Interpretazione della norma: considerazioni in tema di natura del prelievo supplementare, inriv. dir. agr., 2001, I, p. 49 ss.; Bianchi, Trent anni di un regime temporaneo. Le quote latte nella Pac: , ivi, 2004, I, p. 85 ss.; Gabbi, Natura del prelievo in materia di «quote latte», posizioni soggettive dei provato e giurisdizione, ivi, 2005, I, p. 132 ss.; Germanò, op. ult. cit., p. 256; Vignoli, Diritti di prelievo supplementare in materia di quote latte: profili di incompatibilità con il sistema sanzionatorio amministrativo nazionale e comunitario, in Giust. civ., 2006, p ss. Per il settore dei cereali, cfr. Costato, Trattato breve, cit., p. 763 ss. stosamente simile, quantomeno sul piano formale, ma presenti invece una natura giuridica univoca, sia che si applichi alle «quote-zucchero» che alle «quote-latte». La questione si pone proprio in riferimento al fatto che il reg. CE n. 1234/2007 precisa che l integrazione in un unico contesto normativo delle preesistenti discipline dei regimi di quote non ne modifica il rispettivo status quo giuridico, con ciò lasciando intendere che l operazione condotta dal reg. CE n. 1234/2007 sia semplicemente un opera di semplificazione formale che non muta la situazione giuridica previgente. Come a dire che l espressione «prelievo sulle eccedenze» sia il risultato di un opera di «armonizzazione terminologica» in cui potrebbero convivere realtà giuridiche diverse. È dunque opportuno verificare preliminarmente quale fosse la natura giuridica dei due prelievi, prima della loro unione in un unico contesto ad opera del reg. CE n. 1234/2007. Con riferimento al quadro normativo precedente, ad attirare l attenzione degli interpreti è stato principalmente il prelievo previsto nell ambito del settore del latte ( 38 ); e a questo proposito, la questione si annidava, principalmente, intorno al riconoscimento del prelievo quale sanzione amministrativa o meno. Che la Comunità possa emanare sanzioni amministrative è espressamente previsto dal reg. CE-Euratom n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 «relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità». Con tale provvedimento è stata formalizzata la progressiva affermazione della potestà sanzionatoria della Comunità, avvenuta ad opera di un evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia che ha inteso superare l assenza nel Tratt. Ce di espliciti riferimenti normativi in tal senso ( 39 ); ed onde evitare che si verifichino situazioni di disparità di trattamento tra soggetti che operano nello stesso mercato a seconda delle diverse legislazioni cui sono sottoposti, il regolamento mira ad uniformare le normative dei singoli Stati membri nelle ipotesi di illeciti commessi a danno della Comunità europea. L ambito di applicazione del reg. n comprende le «misure e le sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario» (art. 1, par. 1). Le prime hanno natura punitiva, le seconde presentano invece carattere risarcitorio. Secondo l art. 1, par. 2, del citato regolamento si intende per «irregolarità qualsiasi violazione del diritto comunitario derivante da un azione o un omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da questa gestite, attraverso la soppressione o la diminuzione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto della Comunità, ovvero una spesa indebita». «Ogni irregolarità»comporta l applicazione di una «misura» limitata alla «revoca» del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò èprevisto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfetaria. Le «irregolarità intenzionali o causa- ( 39 ) Ad eccezione dell art. 83 Tratt. Ce, il quale, in tema di concorrenza, prevede che i regolamenti comminati dal Consiglio possono comminare «ammende e penalità di mora». Nell introdurre il regolamento 2988 la Commissione ha riconosciuto l assenza di un potere specifico previsto dal Trattato per l adozione di disposizioni relative ai controlli, alle misure e alle sanzioni al fine di assicurare la tutela degli interessi finanziari della Comunità. Pertanto la Commissione ha fatto ricorso all art. 308 (ex 235) del Tratt. Ce in forza del quale quando un azione risulti necessaria per raggiungere uno degli scopi della Comunità, senza che il Trattato abbia previsto i poteri di azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all unanimità su proposta della Commissione e dopo avere consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso. Sulla ricostruzione dell evoluzione della potestà sanzionatoria comunitaria, v. Pisaneschi, Le sanzioni amministrative comunitarie, Padova, 1998; Vignoli, op. cit., p ss.

60 52 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 55] ( 40 ) Sulle sanzioni amministrative comunitarie v. ex multis Pisaneschi, op. cit.; Maugeri, Il Regolamento n. 2988/95: un modello di disciplina del potere punitivo comunitario. La natura giuridica delle sanzioni comunitarie, inriv. trim. dir. pen. econ., 1999, p. 527 ss.; Consulich, «Materia penale» e tutela dei beni giuridici nello spazio unitario europeo (il paradigma sanzionatorio tra definizioni formali e definizioni sostanziali), ivi, 2006, p. 65 ss.; Vignoli, op. loc. cit. ( 41 ) Corte giust. CE 25 marzo 2004, cause riunite 231/00, 303/00 e 451/00. La citata sentenza è stata pronunciata a seguito della questione avanzata dal Tar Lazio, al quale contemporaneamente si era affiancata la Corte di cassazione che aveva adito la Corte giust. CE su analoga questione (Cass., sez. un., ord. 20 marzo 2002, n. 4034), per poi ritirare la propria domanda pregiudiziale. ( 42 ) La qualificazione del prelievo supplementare quale «restrizione» era già stata riconosciuta nella precedente sentenza della Corte giust. CE 10 gennaio 1992, causa 177/90, punto 13. te da negligenza» determinano l irrogazione di «sanzioni amministrative» ( 40 ). Una recente pronuncia della Corte di giustizia ( 41 ) ha escluso la natura sanzionatoria del prelievo in questione affermando che «contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti nelle cause principali, il prelievo supplementare non può essere considerato come una sanzione analoga alle penalità previste negli artt.3 e 4 delregolamento n. 536/93. Infatti, il prelievo supplementare sul latte costituisce una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale» ( 42 ) (punto 74). Per giungere a tale conclusione la Corte afferma che «il regime del prelievo supplementare mira a stabilire l equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera. Tale provvedimento si iscrive dunque nell ambito delle finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola interessata, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito di questa» (punto 73). Inoltre, «il prelievo supplementare fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero. Ne consegue che, oltre al suo intento manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla Comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle quote» (punto 75). Sulla scia della citata sentenza, la Corte di giustizia, dopo aver confermato, in una successiva statuizione, che le disposizioni che stabiliscono il prelievo supplementare non sono disposizioni penali ( 43 ), ha pronunciato l ordinanza del 21 giugno 2005, con la quale si è espressa su una questione pregiudiziale questa volta direttamente riguardante la natura sanzionatoria del prelievo ( 44 ). Richiamata la sentenza del marzo 2004, nei punti sopra riportati, il giudice comunitario ha riconosciuto che «il superamento di un quantitativo di riferimento individuale attribuito ad ogni produttore di latte non è costitutivo di un irregolarità ai sensi dell art. 1, n. 2, del reg. n. 2988/1995, tale da determinare l applicazione di una delle misure enunciate all art.4ol irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite all art. 5 dello stesso regolamento» (punto 32). A detta della Corte, l art. 1, par. 2, del reg. CE-Euratom n. 2988/1995, «riguarda solo le violazioni che hanno o avrebbero l effetto di arrecare danno al bilancio generale delle Comunità o a bilanci gestiti da queste ultime, attraverso la diminuzione o la soppressione delle entrate provenienti dalle risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, oppure attraverso una spesa indebita. Tuttavia, il superamento del quantitativo di riferimento individuale attribuito ad ogni produttore di latte non ha gli effetti di bilancio evocati all art. 1, n. 2, del reg. 2988/1995. Un tale superamento non può essere la causa né di una diminuzione o di una soppressione di entrate né di una spesa indebita. Il prezzo del latte ottenuto attraverso la commercializzazione di quantitativi che superano quelli che erano stati attribuiti ad un produttore non è né una spesa ai sensi di tale disposi- ( 43 ) Corte giust. CE 15 luglio 2004, causa 459/02. ( 44 ) La questione pregiudiziale avanzata dai giudici a quo era la seguente: «se l art. 1 del regolamento (...) n. 856/84 e gli artt. n. 3950/90 (...) debbano (o meno) essere interpretati nel senso che i diritti di prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattierocaseari hanno natura di sanzioni amministrative e se il loro pagamento da parte dei produttori di latte vaccino sia conseguentemente dovuto solo nel caso in cui il superamento dei quantitativi assegnati è stato intenzionale o causato da negligenza».

61 [Art. 55] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 53 zione né una somma indebitamente percepita ai sensi dell art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/95» (punti 33 e 34). Le pronunce testé richiamate hanno prodotto i loro effetti anche sul piano nazionale, sciogliendo definitivamente la controversa questione, che da tempo assillava gli interpreti, relativa all individuazione della giurisdizione competente a conoscere i giudizi aventi ad oggetto il prelievo. Va precisato che sebbene sia stato emanato un regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, gli Stati membri sono tenuti ad adottare i controlli e le procedure per tutelare al meglio gli interessi comunitari. Viene, dunque, in rilievo la l. n. 689/81, relativa agli illeciti amministrativi ( 45 ), per la quale, nel caso delle sanzioni, il giudice competente a conoscere l impugnazione sarebbe esclusivamente il giudice ordinario. Di conseguenza, attribuire natura sanzionatoria al prelievo significherebbe riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario anziché quella del giudice amministrativo. Successivamente alla sentenza comunitaria del 2004, la Supr. Corte ha consolidato un orientamento per il quale il prelievo supplementare sul latte è da ricondursi nell ambito degli strumenti regolatori del mercato agricolo che non hanno natura sanzionatoria ( 46 ), con la conseguenza che la relativa giurisdizione è quella del giudice amministrativo ( 47 ). ( 45 ) L. 24 novembre 1981, n. 689, in G.U. n del 30 novembre In merito v. ex multis Paliero Travi, La sanzione amministrativa, Milano, 1988; Pepe, Illecito e sanzione amministrativa, Padova, 1990; Colla, Le sanzioni amministrative, Milano, ( 46 ) In questo senso si è espressa anche la dottrina, cfr. Cinquetti, op. cit., p. 391; Carmignani, Il prelievo supplementare sul latte tra illecito e fiscalità, cit., p. 198; Id., Interpretazione della norma: considerazioni in tema di natura del prelievo supplementare, cit., p. 60 ss.; Bianchi, Trent anni di un regime temporaneo. Le quote latte nella Pac: , inriv. dir. agr., 2004, I, p. 89 ; Giuffrida, op. cit., p. 196; Gabbi, Natura del prelievo in materia di «quote latte», posizioni soggettive dei provato e giurisdizione, inriv. dir. agr., 2005, I, p. 147 ss.; Germanò, op. ult. cit., p. 256; Vignoli, Diritti di prelievo supplementare in materia di quote latte: profili di incompatibilità con il sistema sanzionatorio amministrativo nazionale e comunitario, ingiust. civ., 2006, p ( 47 ) V. Cass., sez. un., nn e del 14 ottobre 2004, del 12 ottobre 2004, 7145 del 7 aprile 2005, 7555 del 13 aprile 2005, dell 11 novembre 2005, del 29 novembre 2005, del 6 dicembre Va precisato che poco dopo la pronuncia della sentenza è stata emanata la l. 30 dicembre 2004, n. 311, in G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004, che all art. 1, comma 551 o, stabiliva che «i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla l. 24 novembre 1981, n. 689». Con la sentenza 7 aprile 2005, n. 7145, la Cassazione ha precisato il significato di suddetta norma che non costituisce «disciplina immediata e diretta della giurisdizione», ma una disposizione di carattere sostanziale e, pertanto, idonea ad essere «applicabile esclusivamente ai provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore». Successivamente, con l art. 2 sexies inserito nel d.l. 26 aprile 2005, n. 63 (in G.U. n. 96 del 27 aprile 2005) dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109, in G.U. n. 146 del 25 giugno 2005, è stata disposta l abrogazione del comma 551 o, art. 1, l. 30 dicembre 2004, n L art. 2 sexies sopra richiamato conferma la giurisdizione dei giudici amministrativi per le controversie relative al prelievo supplementare e al comma 3 o prevede che tutti i giudizi civili pendenti, anche se instaurati in data antecedente alla promulgazione della l. 30 dicembre 2004, n. 311, «restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari». La novella si è prestata a diverse interpretazioni divergenti, sulle quali si è nuovamente pronunciata la Cassazione con sentenza 29 novembre 2005, n Secondo detta pronuncia in merito al prelievo supplementare deve riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo poiché«né riguardo alla determinazione della giurisdizione, rilevano l art. 1, comma 551 o,l.n. 311 del 2004 (destinato a regolare soltanto i provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore) che, nell attribuire a tali provvedimenti natura sanzionatoria, non dettò per il limitato periodo in cui rimase in vigore una disciplina immediata e diretta della giurisdizione, né l ulteriore ius superveniens di cui all art. 2 sexies, comma 1 o, l. n. 109 del 2005, attributivo delle controversie relative all applicazione del prelievo supplementare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la disposizione del comma 3 o dello stesso art. 2 sexies, nel prevedere che restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari i giudizi in tale materia introdotti prima dell entrata in vigore della nuova disciplina, dev essere interpretata nel senso che, operando in precedenza il criterio di riparto imperniato sulla natura della situazione giuridica soggettiva, la giurisdizione del giudice ordinario deve ritenersi confermata esclusivamente per il caso che la stessa sussistesse in base a detto criterio e, dunque, qualora la controversia inerisse diritti soggettivi (con l applicazione del principio di cui all art. 5 c.p.c.), mentre compete al giudice ammi-

62 54 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 55] Per quanto riguarda il settore dello zucchero, il prelievo sulle eccedenze non è stato destinatario di un analoga attenzione, anche in ragione della sua recente introduzione. Come abbiamo avuto modo di vedere, l OCM saccarifera per lungo tempo si è retta su un meccanismo diverso, basato sul pagamento di un «contributo» avente lo scopo di autofinanziare i costi del settore. L OCM in questione, infatti, prima del reg. CE n. 318/2006, era fondata sul principio della responsabilità finanziaria integrale dei produttori per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze comunitarie nell ambito delle quote rispetto al consumo interno e, dall altro, su un regime di prezzi di garanzie di prezzo e di smercio differenziate secondo quote assegnate a ciascuna impresa ( 48 ). Con il reg. CE n. 318/2006 pur mantenendosi per espressa volontà del legislatore ( 49 ) lo statuto giuridico del regime delle quote nella misura in cui, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, esso costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a obiettivi di pubblico interesse tale «contributo»èstato sostituito da una tassa (art. 2), mantenuta dal reg. CE n. 1234/2007 ( 50 ), che svolge espressamente la funzione di finanziamento delle spese inerenti all OCM, ed è stato introdotto un prelievo sulle eccedenze la cui finalità principale, come espressamente dichiarato, è quella di contribuire alla riduzione delle eccedenze per evitare l accumulo di scorte pregiudizievoli per il mercato ( 51 ). Il nuovo meccanismo prevede, per l appunto, il pagamento di un importo, fissato dalla Commissione, in caso di superamento della quota individuale. Sulla scia delle considerazioni poc anzi svolte sulla natura del prelievo nel settore lattiero, è possibile giungere alla medesima conclusione anche per il prelievo sulle eccedenze dello zucchero, anch esso non configurabile come sanzione amministrativa. Infatti, delle sanzioni amministrative il prelievo sulle eccedenze dello zucchero non presenta i caratteri distintivi in quanto la sua applicazione prescinde dal rilievo della intenzionalità o della negligenza e la determinazione dell ammontare del prelievo non ha il carattere della proporzionalità, poiché prefissato. Ma soprattutto, non ricorre l ipotesi di irregolarità, ai sensi dell art. 1, par. 2 del reg. CE n. 2988/1995, in quanto il superamento del quantitativo attribuito ad ogni produttore di zucchero non ha gli effetti di bilancio evocati dall articolo citato. Analogamente a quanto è stato affermato per il prelievo sulle eccedenze del latte, un tale superamento non può essere la causa né di una diminuzione o di una soppressione di entrate né di una spesa indebita. Il prezzo dello zucchero ottenuto attraverso la commercializzazione di quantitativi che superano quelli che erano stati attribuiti ad un produttore non è né una spesa ai sensi di tale disposizione né una somma indebitamente percepita ai sensi dell art. 5, n. 1, lett. b), del reg. CE n. 2988/1995. A definire il prelievo sulle eccedenze dello zucchero quale sanzione amministrativa ci si pone, dunque, in netto contrasto con la disciplina comunitaria in materia. Contrasto che si pone anche con la ratio della disciplina sanzionatoria amministrativa come nota dalla tradizione giuridica del nostro ordinamento nazionale, per la quale la sanzione amministrativa consegue solo ad un illecito amministrativo che presenti i caratteri della tipicità, dell antigiuridicità e della colpevolezza ( 52 ). Caratteri che, a ben vedere, non sono riscontrabili nella ipotesi da noi considerata. Innanzitutto, la disciplina sulle quote zucchero non definisce formalmente la produzione e la vendita superiore alla quota in termini di illecito, sottraendo in tal modo la condotta del produttore al principio di tipicità. Inoltre, la disciplina non vieta alle imprese saccarifere di produrre e commercializzare quantitativi di zucchero superiori alla quota assegnata. Le imprese sono gravate solo dall obbligo di pagare un prelievo, che peraltro non sussiste automaticamente allo sforamento della quota, ma solo qualora lo zucchero extra quota non venga destinato ad altri fini espressamente previsti. I produttori di zucchero non possono dunque essere considerati trasgressori, né può essere considerata antigiuridica la condotta che comporta il pagamento del prelievo. Infine, come già rilevato, estraneo nistrativo per il caso che riguardasse interessi legittimi». Su questi aspetti, per approfondimenti, v. Vignoli, op. cit., p ss. ( 48 )V.11 o considerando, reg. CE n. 1260/2001. ( 49 )V.8 o considerando, reg. CE n. 318/2006. ( 50 ) V. art. 51 e 27 o considerando. ( 51 )V.18 o considerando, reg. CE n. 318/2006. ( 52 ) Cfr. Palliero Travi, op. cit., p. 217 ss.

63 [Art. 55] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 55 alla disciplina delle «quote zucchero»èil rilievo della colpevolezza dei produttori. Tornando ora al reg. CE n. 1234/2007, visto che la disciplina dei due prelievi non è sostanzialmente cambiata, è possibile, in definitiva, affermare che il prelievo sulle eccedenze di cui all art. 55 sia uno strumento regolatore del mercato agricolo che non ha natura sanzionatoria e che mira essenzialmente ad evitare la formazione di eccedenze sia nel settore dello zucchero che nel settore lattiero-caseario ( 53 ). Entrambi i prelievi, infatti, devono essere stabiliti a livelli capaci di disincentivare la sovrapproduzione. Nel caso delle «quote latte», si stabilisce che «èopportuno che il prelievo sulle eccedenze sia fissato ad un livello dissuasivo» (38 o considerando), nel caso dello zucchero che «il prelievo sulle eccedenze è fissato dalla Commissione ad un livello sufficientemente elevato per evitare l accumulo dei quantitativi di cui al par. 1» (art. 64, par. 2). Non è rinvenibile, invece, nel reg. CE n. 1234/2007, un riferimento diretto al legame tra il prelievo in questione e l autofinanziamento del settore saccarifero e del settore lattiero. A proposito di quest ultimo, va precisato che il reg. CE n. 1234/2007 non ha mantenuto l art. 22 del reg. CE n. 1788/2003, secondo il quale «il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario», poiché ritenuto ormai obsoleto ( 54 ). A seguito, infatti, della modifica avvenuta ad opera del reg. CE n. 1290/2005 ( 55 ), relativo al finanziamento della politica agricola comune, gli importi riscossi o recuperati in applicazione del prelievo supplementare sono considerati «entrate con destinazione specifica» da versare nel bilancio comunitario e, in caso di riutilizzazione, da destinare esclusivamente al finanziamento delle spese del FEAGA o del FEASR, con la conseguenza che il prelievo potrà essere destinato a finanziare non esclusivamente il settore lattiero ma anche altri settori dell OCM unica o addirittura le iniziative adottate nell ambito della politica di sviluppo rurale. È possibile intendere, dunque, che il prelievo sulle eccedenze costituisce una risorsa del bilancio comunitario ma non necessariamente è destinata a finanziarie le spese sostenute per lo smaltimento della produzione fuori quota. Tuttavia, sotto questo profilo, cioè sotto il profilo prettamente finanziario, il prelievo sulle eccedenze dello zucchero e quello sulle eccedenze del latte mantengono una differenziazione. Il primo, infatti, fa parte delle risorse proprie della Comunità ai sensi dell art. 2, par. 1, lett. a), della decisione 2000/597/Euratom del Consiglio del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, mentre il secondo costituisce un «entrata con destinazione specifica» ( 56 ). ( 53 ) Cfr. 35 o e36 o considerando del reg. CE n. 1234/2007. Secondo il 35 o considerando: «l OCM nel settore dello zucchero ha previsto che, al fine di evitare che lo zucchero eccedente provochi distorsioni del mercato dello zucchero, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, nel rispetto di determinati criteri, a disporre il riporto dello zucchero, dell isoglucosio o dello sciroppo di inulina eccedenti alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva. Se, per determinati quantitativi, le condizioni non sono rispettate, è stato inoltre previsto un prelievo sulle eccedenze per evitare che detti quantitativi si accumulino e compromettano la situazione di mercato. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute». Il36 o considerando, invece, prevede: «sussiste sempre l obiettivo principale del regime delle quote latte, vale a dire, ridurre il divario tra l offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. Occorre pertanto mantenere l imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia». ( 54 )V.3 o considerando, reg. CE n. 1234/2007. ( 55 ) Reg. CE n. 1290/2005 del 21 giugno 2005, in G.U.U.E. n. L 209 dell 1 agosto 2005, su cui v. Costato, Corso di diritto agrario italiano e comunitario, Milano, 2008, p. 237 ss. ( 56 ) V. art. 34, reg. CE n. 1290/2005. Il fatto che entrambi i prelievi siano entrate del bilancio comunitario e, in quanto tali, destinati al finanziamento della Comunità offre l occasione di verificare la possibilità di una loro qualificazione in termini di «tributi comunitari». Tralasciando la questione della più ampia e complessa problematica della configurabilità di una generale capacità impositiva della Comunità, la cui trattazione esula dall economia del presente lavoro [su cui v. Croxatto, voce Diritto tributario internazionale, indigesto IV ed., Disc. priv., Sez. comm., IV, Torino, 1989, p. 640 ss.; Ardizzone, voce Prelievi comunitari, in Enc. giur., XXIV, Roma, 1991, p. 1 ss.; Graziano, voce Prelievi comunitari, indigesto IV ed., Disc. priv., sez. comm., XI, Torino, 1995, p. 211; Casertano e Sacchetto,

64 56 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 55] 4. Il par. 3 dell art. 55 salva dall applicazione del reg. CE n. 1234/2007 il regime di contin- Tributi, intrattato di diritto amministrativo europeo, diretto da Chiti, IV, Milano, 2007, p ss.), va posta l attenzione sul fatto che, proprio con riferimento a quei prelievi comunitari che costituiscono le risorse proprie della Comunità, la dottrina ritenga possibile parlare di fattispecie tributarie europee (in tal senso v. Graziano, op. cit., p. 213 ss.; Fransoni, Tributi comunitari, in Corso di diritto tributario, a cura di Fantozzi, Milano, 2005, p. 556 ss.], assimilabili a quelle di diritto interno, ove i tributi si caratterizzano per il fatto di essere prestazioni patrimoniali imposte finalizzate a realizzare il concorso del singolo alla spesa pubblica, che possono trovare giustificazione nella riferibilità al singolo di un fatto espressivo di capacità contributiva o nella fruizione o fruibilità da parte del singolo di un determinato servizio pubblico (cfr. Fantozzi, Le prestazioni imposte e il tributo, in Corso di diritto tributario, cit., p. 10 ss.; Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Milano, 2006, p. 6 ss.; Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, Padova, 2007, p. 6 ss.; Russo, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Milano, 2007, p. 7 ss.). Tuttavia, si afferma che tra le risorse proprie nel cui ambito si annoverano oltre ai prelievi agricoli (cioè i prelievi sugli scambi con Paesi terzi e i contributi e dazi nell ambito dell OCM dello zucchero) e ai dazi doganali sulle importazioni dai Paesi terzi, che insieme costituiscono le risorse proprie tradizionali, anche le risorse provenienti dall applicazione di un aliquota uniforme agli imponibili IVA e le risorse proveniente dall applicazione di un aliquota al reddito nazionale dei Paesi membri i prelievi agricoli non abbiano finalità propriamente fiscali, poiché trattasi di strumenti rivolti a realizzare la politica agricola comune e solo mediatamente rispondenti ad una funzione di finanziamento (in tal senso Brancasi, Il bilancio della Comunità europea, intrattato di diritto amministrativo europeo, cit., p. 618; Rivosecchi, Autonomia finanziaria e procedura di bilancio della Comunità europea, ivi, p. 686). Ciò èparticolarmente evidente per il prelievo sull eccedenza dello zucchero, al quale non è attribuita anche una diretta finalità di contribuzione alle spese di gestione delle eccedenze diversamente da quanto previsto per la tassa sulla produzione di cui all art. 51 reg. CE n. 1234/2007 ma solo una finalità disincentivante volta ad evitare che i quantitativi in eccedenza si accumulino e compromettano la situazione di mercato. Altrettanto può dirsi anche per quanto riguarda il prelievo sul latte, la cui funzione principale, oltre che l unica ad essere specificatamente indicata dal reg. CE n. 1234/2007, è quella di regolarizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari. In questo senso, d altronde, la stessa Corte di giustizia si è espressa in merito al prelievo di corresponsabilità sui cereali e sul latte del quale ha negato la natura di onere fiscale (sul punto in senso contrario, cfr. Costato, op. loc. ultt. citt.). La previsione di prestazioni coattive a livello comunitario, quali sono i prelievi sulle eccedenze della produzione saccarifera e lattiera, pone infine il problema della loro legittimità nell ambito dell ordinamento nazionale, con particolare riferimento all art. 23 Cost. che, occupandosi delle prestazioni patrimoniali imposte, ne subordina la previsione ad una riserva di legge. Il prelievo sulle eccedenze della produzione saccarifera e lattiera si configura, infatti, nel nostro ordinamento, come una prestazione patrimoniale imposta della quale presenta i tratti caratterizzanti. Esso incide sul patrimonio del privato, decurtandolo; è previsto da un atto di autorità, la cui ratio si risolve proprio nell incisione patrimoniale; opera a carico di un privato senza il concorso del suo consenso (v. in merito Fedele, voce Prestazioni imposte, inenc. giur. Treccani, Roma, 1991; Fantozzi, Le prestazioni imposte e il tributo, incorso di diritto tributario, cit., p. 10 ss.; v. inoltre Carmignani, ult. op. cit., p. 69). Alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale che si è occupata del ruolo della riserva di legge, prevista dall art. 23, nei confronti degli atti comunitari, il problema di legittimità ora sollevato deve ormai ritenersi risolto, essendo ammessa la possibilità dell imposizione di una prestazione patrimoniale anche da parte di una fonte comunitaria [v. Sacchetto, Il diritto comunitario e l ordinamento tributario, in Dalle Costituzioni nazionali alla Costituzione europea, a cura di Pezzini e Sacchetto, Milano, 2001, p. 233 ss.]. Oltre che come prestazione patrimoniale imposta, in considerazione della funzione di finanziamento delle spese sostenute per lo smaltimento delle eccedenze, il prelievo supplementare sul latte è stato definito dalla dottrina quale «misura fiscale» (v. Germanò, op. ult. cit., p. 256), in particolare quale contributo (v. Cinquetti, op. cit., p. 146; Gabbi, op. cit., p. 153) o quale imposta (v. Carmignani, op. ult. cit., p. 69). In senso contrario si è espressa la giurisprudenza tributaria, alla quale sono devolute tutte le controversie che hanno ad oggetto i tributi di ogni specie e genere, negando la natura fiscale del prelievo ed escludendo la propria giurisdizione (v. Com. trib. prov. Bergamo 19 marzo 2005, n. 6; Com. trib. prov. Brescia 13 aprile 2005 n. 10; Com. trib. prov. Salerno 15 novembre 2006, n. 265; Com. trib. prov. Benevento 23 aprile 2008, n. 55). Su questa stessa linea sembra doversi collocare l orientamento della Corte di cassazione, richiamato nel testo, che nel riconoscere al prelievo supplementare la natura di strumento regolatore del mercato agricolo non solo ne ha escluso la natura di sanzione amministrativa ma ne ha escluso altresì, implicita-

65 [Art. 55] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 57 gentamento previsto per la fecola di patate, il quale, conseguentemente, resta soggetto alla disciplina per esso dettata dal reg. CE n. 1868/ 1994, che lo ha istituito. A partire dal 1995 la produzione di fecola di patate, che è un prodotto in diretta concorrenza con l amido dei cereali, è stata sottoposta ad un regime di contenimento della produzione, resosi necessario in conseguenza, da un lato, delle restrizioni alla produzione allora applicate nel settore dei cereali e, dall altro, dell aumento di produzione della fecola registrato all inizio degli anni 90. Il regime di contenimento ha ad oggetto non tutta la produzione di fecola di patate ma solo quella che gode di aiuti ( 57 )edè così sintetizzabile: assegnazione agli Stati membri di un contingente; ripartizione del contingente in sottocontingenti attribuiti alle fecolerie; previsione di un premio per i produttori di patate da fecola consegnate alla fecoleria, nei limiti dei rispettivi contingenti ( 58 ); previsione di un premio per le fecolerie nei limiti del sottocontingente loro assegnato ( 59 ); esportazione della fecola in eccesso rispetto al sottocontingente senza diritto a restituzioni all esportazione ( 60 ). Le modalità di applicazione del regime sono state successivamente precisate nei regg. CE n. 2235/2003 e n. 2236/2003. In particolare quest ultimo provvedimento contiene le regole relative alla stipula dei contratti di coltivazione, al tenore minimo di fecola nelle patate, alla determinazione del peso e del tenore della fecola delle patate consegnate alla fecoleria, all esportazione senza restituzione, ai controlli e alle relative sanzioni e, infine, alle fusioni, passaggi di proprietà e avvio o cessazione dell attività commerciale delle fecolerie. Sotto il profilo da ultimo richiamato, occorre evidenziare come le regole sulla circolazione del sottocontingente escludono il trasferimento della quota separatamente dall impresa-azienda e dallo stabilimento di lavorazione. Nello specifico, la normativa opera una distinzione tra le vicende circolatorie che ineriscono all impresaazienda che lavora le patate (le fecolerie in senso stretto) e quelle che ineriscono agli stabilimenti in senso tecnico, vale a dire le strutture fisiche destinate al processo di elaborazione della fecola ( 61 ). Le diverse ipotesi sono accomunate dal fatto che le «cessioni» possono avvenire solo a favore di soggetti già titolari di un sottocontingente. Va infatti precisato che, a differenza di quanto avviene nel settore saccarifero e in quello lattiero-caseario, in merito all attribuzione della «quota-fecola di patate», è assunto come immodificabile il numero di soggetti economici presenti sul mercato e operanti nel settore della lavorazione delle patate per la produzione della fecola. Il meccanismo di contingentamento così delineato si pone a metà strada tra i regimi di contenimento della produzione disincentivanti che introducono massimali garantiti e massimali produttivi. Difatti, i sottocontingenti attribuiti alle fecolerie giocano un doppio ruolo. Innanzimente, la natura di tributo. Proprio l importanza attribuita alla funzione di regolazione del mercato agricolo, che il reg. CE 1234/2007 pienamente conferma, nonché la mancanza di una funzione di ripartizione tra i consociati del carico delle spese pubbliche (generate dallo smaltimento delle eccedenze), funzione questa giammai prevista per il prelievo sullo zucchero e ora non più considerata per il prelievo sul latte, inducono a ritenere che il prelievo sulle eccedenze sfugga alla qualificazione in termini di tributo. ( 57 ) V. art. 7, reg. CE n. 1868/1994. ( 58 ) Gli agricoltori produttori di fecola di patate possono beneficiare di pagamenti diretti, che sono accordati unicamente per la quantità di patate coperta da un contratto di coltivazione stipulato con la fecoleria, nei limiti del contingente assegnato a quest ultima, conformemente al reg. CE n. 1868/94. Al fine di salvaguardare la produzione di fecola nelle zone di produzione tradizionali e riconoscere il ruolo della coltura nell avvicendamento colturale, per questo settore è stato instaurato un disaccoppiamento parziale. ( 59 ) Il premio alle fecolerie è stato introdotto per compensare certi vincoli strutturali rispetto ai produttori di amido dei cereali (scarsità di sottoprodotti valorizzabili, stagione di produzione più breve, costo di smaltimento degli effluenti). Il premio è versato a condizione che la fecoleria abbia pagato il prezzo minimo ai produttori di patate da fecola. V. art. 5, reg. CE n. 1868/1994. ( 60 ) Parte della fecola in eccesso (5%) può essere riportata alla campagna successiva. V. art. 6, reg. CE n. 1868/1994. ( 61 ) Cfr. art. 16, reg. CE n. 2236/2003 del 23 dicembre 2003, in G.U.U.E. n. L 339 del 24 dicembre In merito, v. Jannarelli, op. ult. cit., p. 201.

66 58 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 55] tutto, essi stabiliscono il limite entro cui assegnare sia i premi alle fecolerie che i premi ai produttori di patate. Inoltre, stabiliscono il massimale produttivo oltre il quale scatta l obbligo di smercio della fecola extra-quota nel mercato esterno. È soprattutto quest ultimo aspetto che avvicina il regime in oggetto a quelli delle «quotezucchero» e «quote-latte» previsti ora del reg. CE n. 1234/2007. Al pari infatti di questi, le quote nel settore della fecola di patate non introducono dei «tetti» assoluti di produzione e, come tali, insuperabili, bensì l applicazione di una misura disincentivante che rende poco appetibile e non conveniente la produzione oltre la soglia indicata. Tuttavia se ne distingue, in quanto la produzione fuori quota non comporta il pagamento di un prelievo bensì una limitazione nella commercializzazione nel mercato interno da cui consegue il ricavo di un prezzo ridottissimo, pari a quello ottenibile commercializzando la fecola di patate sul mercato mondiale a proprie spese e senza diritto a restituzioni. 5. Gli aspetti che accomunano e distinguono le «quote zucchero» e «latte» ed il regime di contingentamento della fecola di patate saranno di certo messi maggiormente in evidenza qualora dovesse essere approvata la proposta di modifica del reg. CE n. 1234/2007, avanzata dalla Commissione nel maggio 2008 ( 62 ). Secondo questa proposta è prevista una riscrittura dell art. 55 in modo da inglobare le quote di ( 62 ) Cfr. «Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, di Regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti CE n. 320/ 2006, CE n. 1234/2007, CE n. 3/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune, di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento CE n. 1698/ 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEA- SR), di Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo produzione della fecola di patate nel primo paragrafo dell articolo, il quale sarà, conseguentemente, così formulato: «1. I seguenti prodotti sono soggetti a un regime di quote: a) latte e altri prodotti lattiero-caseari ai sensi dell art. 65, lett. a) e b); b) zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina; c) fecola di patate che può beneficiare dell aiuto comunitario». Resterebbe invariato il secondo paragrafo, poiché, per l appunto, il prelievo sulle eccedenze interessa solo lo zucchero e il latte, mentre il terzo paragrafo verrebbe eliminato. Inoltre, la proposta prevede l inserimento nel capo III, del titolo I della parte II, dopo la sezione III dedicata alle «quote-latte», di una sezione III bis, espressamente dedicata al regime di quote applicabile alla fecola di patate, che riproduce le disposizioni del reg. CE n. 1868/1994, destinato ad essere abrogato. L art. 55 è oggetto di un ulteriore proposta di revisione, presentata nel luglio del 2008 ( 63 ), che mira ad inglobare integralmente nel regolamento sull OCM unica il reg. CE n. 479/2008, relativo all OCM vitivinicola. Secondo questa proposta, all attuale formulazione dell art. 55, la cui rubrica verrà cambiata in «regimi di quote e potenziale produttivo», verrà aggiunto un ulteriore paragrafo (il par. 2 bis) ove si preciserà che «nel settore vitivinicolo si applicano le disposizioni relative al potenziale produttivo previste nella sezione IV bis ( 64 ) per quanto riguarda gli impianti illegali, il regime transitorio dei diritti di reimpianto e il regime di estirpazione». Pamela Lattanzi di programmazione )», COM (2008) 306 def., del 20 maggio ( 63 ) Cfr. «Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)», COM (2008) 489 def., del 29 luglio ( 64 ) Sezione, questa, che verrà introdotta ex novo e sarà destinata a contenere le vigenti disposizioni del reg. CE n. 479/2008 relative al potenziale produttivo.

67 [Art. 56] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 59 Sezione II «Zucchero» Sottosezione I «Ripartizione e gestione delle quote» (art. 56) I Sommario (art. 56) (*) : 1. L OCM saccarifera e il regime delle «quote-zucchero» Le «quote-zucchero» nella riforma dell OCM saccarifera Le «quote-zucchero» nell OCM unica. 2. Le «quoteisoglucosio» e sciroppo di inulina. 3. La ripartizione delle quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina a livello nazionale e regionale. 4. L assegnazione delle quote alle imprese. 5. La natura della «quota zucchero»: profili pubblicistici e privatistici 6. Segue: la natura della «quota zucchero»: profili pubblicistici e privatistici. 1. Il saccarosio ( 1 ), più comunemente conosciuto come zucchero, ha acquisito nel tempo un ruolo fondamentale nella dieta alimentare, tanto da rappresentarne oggi uno degli elementi di base. All importanza assunta nell alimentazione umana, è corrisposto un crescente interesse economico che, nel passato, ha portato a considerare lo zucchero addirittura una «fonte di ricchezza burocratica, mercantile e industriale» ( 2 ). Anche oggi, comunque, permane un certo interesse economico, non solo a livello comunitario ma anche mondiale. Sebbene i maggiori produttori di zucchero siano anche i maggiori consumatori, lo zucchero è un prodotto ampiamente commercializzato a livello internazionale ( 3 ). Si pensi che il 30% della sua produzione, pari a circa 40 milioni di tonnellate e a 8,3 miliardi di dollari, è oggetto di scambi internazionali; «si tratta di una quota elevata se confrontata a (*) I paragrafi 1-3 sono di Lattanzi; i paragrafi 4-6 sono di Trapè. ( 1 ) Il saccarosio è una sostanza organica dolcificante appartenente alla classe dei carboidrati. ( 2 ) Così Mintz, Storia dello zucchero. Tra politica e cultura, Torino, 1994, p Per approfondimenti in merito alla storia, economia e mercato dello zucchero, v. Mintz, op. cit.; Adornato, voce Zucchero, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1995, p ss. ( 3 ) Sugli aspetti economici del mercato internazionale dello zucchero si rinvia a Zezza, La riforma dell organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, Roma, 2006, p. 3 ss. quella di altri prodotti e paragonabile a quella dei semi oleosi, altra commodity importante nell ambito del commercio internazionale di prodotti agricoli» ( 4 ). Nello scenario mondiale, l Unione europea ha un ruolo chiave, rappresentando uno dei maggiori produttori ed esportatori di zucchero ( 5 ). Ciò èstato reso possibile grazie al protezionismo attuato nell ambito della Politica agricola comune (PAC) che, da sempre, caratterizza il settore saccarifero rendendolo uno dei comparti agroalimentari maggiormente assistiti ( 6 ). I motivi per i quali lo zucchero, che è un prodotto industriale, trovi una propria disciplina nel contesto della PAC, la quale di regola non si occupa di prodotti di tal genere, risiedono nel suo strettissimo legame con i prodotti agricoli da cui deriva: barbabietole e canna da zucchero ( 7 ). Proprio questo nesso giustifica l inserimento dello zucchero nell all. I al Tratt. Ce, con la conseguente applicazione del regime speciale previsto per l agricoltura. ( 4 ) In tal senso Zezza, op. cit., p.6. ( 5 ) Sui numeri del mercato comunitario dello zucchero v. Zezza, op. cit., p.14ss. ( 6 ) Il rapporto tra zucchero e protezionismo è piuttosto risalente. Già dal XIX la produzione di zucchero da barbabietola riceveva in Europa un sostegno tramite un sistema di dazi. Su questo aspetto, cfr. Zezza, op. cit., p. 2. Peraltro, il protezionismo non è un esclusiva comunitaria, poiché la protezione e il sostegno interno sono applicati da lungo tempo in quasi tutti i Paesi, siano essi importatori o esportatori, sviluppati o non sviluppati. Per approfondimenti sulle politiche di sostegno adottate dai Paesi extracomunitari, v. Zezza, op. cit., p. 35ss. ( 7 ) Le due materie prime dello zucchero hanno caratteristiche e distribuzione alquanto differenti. Mentre la barbabietola ha acquisito una certa diffusione solo a partire dalla fine del XIX secolo, nel Nord della Francia, la canna da zucchero risale a più di un millennio fa. Cfr. Adornato, op. cit., p. 1236; Zezza, op. cit., p.1.

68 60 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 56] ( 8 ) Ad esempio amidi, glutine, preparazioni di carni, inulina, etc. L all. I è caratterizzato da un eterogeneità dei prodotti tale da rendere alquanto ardua, se non impossibile, l individuazione di un criterio ordinatore (cfr. ex multis, Germanò e Rook Basile, La disciplina comunitaria ed internazionale del mercato dei prodotti agricoli, Torino, 2002, p. 54 ss.) e sebbene l elencazione possa indurre a ritenere prevalente la destinazione alimentare dei prodotti (cfr. Alessi, L impresa agricola, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, XXVI, Torino, 2000, p. 1005), non può essere sottovalutato il fatto che molti dei prodotti elencati hanno necessariamente un impiego diverso (per esempio i fiori e il tabacco) e che non vi sia alcun espresso riferimento alla destinazione dei prodotti in esso inseriti, rendendo possibile qualsiasi loro impiego. Cfr., in merito, Costato, Ancora sulla definizione di diritto agrario comunitario,inriv. dir. agr., 1990, I, p. 911 ss. ( 9 ) Sgarbanti, voce Mercato agricolo, indigesto IV ed., Disc. priv., Sez. comm., IX, Torino, 1993, p ( 10 ) Che l inserimento nell all. I di prodotti industriali sia essenzialmente legato alla necessità di far funzionare il mercato dei prodotti agricoli di base è unanimemente riconosciuto in dottrina, cfr. ex multis Sgarbanti, op. cit., p. 438; Germanò e Rook Basile, op. cit., p.54ss. Come è noto, sia l art. 32 Tratt. Ce, par. 1, che l all. I, nel definire l oggetto della politica agricola comune, prendono in considerazione non solo prodotti agricoli non trasformati ma anche prodotti di prima trasformazione e, nel caso dell all. I, prodotti che addirittura eccedono la fase della prima trasformazione in senso stretto ( 8 ). La ratio dell ammissione allo speciale regime agricolo di prodotti trasformati va ricercata nella necessità pratica di regolamentare anche il mercato di tali merci, per ragioni di omogeneità di trattamento fra i prodotti di base e i loro derivati (o succedanei). «Èinfatti di tutta evidenza che, per i prodotti di trasformazione in cui la dipendenza dalla materia prima agricola è tale da avere un peso decisivo sul costo di produzione, s impone una discriminazione rispetto agli altri prodotti industriali e la loro annessione alla disciplina dei prodotti di base» ( 9 ). Va ricercata, inoltre e soprattutto, nella necessità di meglio favorire la protezione dei prodotti di base ( 10 ), i quali, in tale modo, ricevono anch essi una tutela seppur indiretta, che magari sarebbe stato più difficile, se non addirittura impossibile, attuare in altro modo; come nel caso delle barbabietole, per le cui caratteristiche pesantezza, alta deperibilità, inidoneità al magazzinaggio e al trasporto su lunghe distanze non sono mai esisti né un mercato intracomunitario né internazionale e quindi le premesse per la creazione di un OCM ad hoc ( 11 ). Così per assicurare ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero della Comunità il mantenimento delle garanzie necessarie per quanto concerne la loro occupazione e il loro tenore di vita ( 12 ), con il reg. CEE n. 1009/1967 sono state previste misure atte a stabilizzare il mercato dello zucchero tramite l istituzione della relativa organizzazione comune dei mercati (OCM), la cui disciplina, di riflesso, produceva effetti «a cascata» sulla produzione di barbabietole e di canna da zucchero, destinataria anch essa di specifiche disposizioni. La nascita dell OCM saccarifera è stata il frutto di un intensa opera di mediazione tra le diverse esigenze di cui erano portatori i sei Stati allora facenti parte della Comunità, in gran parte autosufficienti e addirittura, in alcuni casi come il Belgio e la Francia, caratterizzati da una sovrapproduzione di zucchero. Costituivano eccezione nel panorama dei paesi membri l Italia e la Germania, che presentavano una produzione meno efficiente; infatti, il mercato comunitario aveva registrato, soprattutto a partire dai primi anni 60, gravi eccedenze produttive ( 13 ). La situazione era inoltre caratterizzata da differenze importanti nei regimi nazionali di regola- ( 11 ) Cfr. Viscardini Donà, L OCM nel settore dello zucchero,intrattato breve di diritto agrario e comunitario, diretto da Costato, Padova, 2003, p ( 12 ) Cfr. il 2 o considerando del reg. CEE n. 1009/ 1967 del 18 dicembre 1967, in G.U.C.E. n. L 308 del 18 dicembre ( 13 ) «La protezione dell agricoltura comunitaria, attuata attraverso l adozione di un sistema di prezzi elevati rispetto a quelli del mercato mondiale, e le innovazioni introdotte dal progresso tecnico-scientifico nei sistemi produttivi hanno determinato uno sviluppo a ritmi elevati della produzione agricola europea, a fronte di una domanda di beni alimentari cresciuta in misura decisamente inferiore, con la conseguente formazione di eccedenze accumulate nei magazzini pubblici e privati europei per conto della Comunità anche nel settore dello zucchero»: Adornato, op. cit., p

69 [Art. 56] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 61 mentazione del mercato e da notevoli differenze di prezzo, tra cui spiccava l alto livello dei prezzi esistente in Germania, ove, peraltro, da oltre 70 anni, operava un regime di quote ( 14 ). Nelle proposte iniziali della Commissione, l OCM dello zucchero avrebbe dovuto reggersi esclusivamente su un regime di prezzi simile a quello operativo per l OCM dei cereali ( 15 ). Tuttavia, le differenze di prezzo allora esistenti tra i diversi mercati nazionali rendevano particolarmente difficoltosa la scelta del livello di prezzo indicativo unico per tutta la Comunità e dei conseguenti prezzi di entrata e di intervento. «Un prezzo troppo basso non avrebbe infatti coperto i costi elevati delle imprese saccarifere italiane e tedesche, mentre un prezzo sufficientemente elevato per coprire tali costi avrebbe procurato notevoli vantaggi alle imprese francesi e del Benelux che producevano a costi più contenuti. Nel primo caso non sarebbe stato raggiunto l obiettivo di garantire un reddito equo a tutti i produttori della Comunità, nel secondo caso si sarebbe fornito l incentivo alle imprese francesi, belgo-lussemburghesi e olandesi ad aumentare la produzione con conseguente pericolo di sovrapproduzione» ( 16 ). La soluzione a queste problematiche, ritenuta capace di mediare le diverse esigenze di cui erano portatori i Paesi membri e nel contempo di controllare la produzione, evitando la formazione di eccedenze, fu l adozione di una serie complessa di strumenti di mercato il cui fulcro era rappresentato non solo da un regime di prezzi e di scambi ( 17 ), come previsto per le altre OCM, ( 14 ) In merito v. Adornato, op. loc. citt.; Viscardini Donà, op. loc. citt.; Zezza, op. cit., p.30. ( 15 ) In merito, diffusamente, v. Viscardini Donà, op. cit., p ( 16 ) Viscardini Donà, op. cit., p Cfr., inoltre, Olmi, voce Agricoltura in diritto comunitario, in Digesto IV ed., Disc. pubbl., IV, Torino, 1987, p ( 17 ) Il regime originario dei prezzi prevedeva la fissazione di: un prezzo indicativo; un prezzo di intervento; un prezzo minimo della barbabietola. Erano, poi, previsti nell ambito del regime degli scambi: un prezzo di entrata, prelievi all importazione e restituzioni all esportazioni. Il regime degli scambi prevedeva, inoltre, una disciplina articolata delle importazione ed esportazioni, a testimonianza della importanza che questi aspetti hanno rivestito per il settore dello ma anche da un regime transitorio di quote ( 18 ). Quest ultimo, in ragione della sua risalente previsione, rappresenta il regime di contenimento delle eccedenze strutturali direttamente incidente sulla produzione che per primo è stato introdotto dalla PAC ( 19 ). Le «quote-zucchero» precedono, infatti, di gran lunga l introduzione negli altri settori agricoli degli analoghi regimi di contenimento, avvenuta invece più tardi, soprattutto a partire dagli anni 80 ( 20 ). Peraltro, vale la pena ricordare che, ancor prima del reg. CEE n. 1009/1967, il settore dello zucchero era stato oggetto di contingentamento ad opera del reg. CEE n. 44/1967 ( 21 ) il quale aveva previsto l introduzione di contingenti massimali produttivi nazionali, il cui superamento impediva allo Stato membro di smerciare sul mercato comunitario l eccedenza ( 22 ). Il regime di quote introdotto dal reg. CEE n. 1009/ 1967 si basava, invece, su un meccanismo più complesso con assegnazione ad ogni Stato membro di una quantità base e successiva ripartizione a livello nazionale tra le imprese produttrici di zucchero, le quali, a loro volta, le convertivano in diritti di conferimento per i produttori agricoli ( 23 ). zucchero, da sempre oggetto di accordi internazionali. Su questo specifico profilo si rinvia a Zezza, op. cit., p.9ss. Sul regime dei prezzi e degli scambi v. Adornato, op. cit., p ss.; Viscardini Donà, op. cit.,p.819 ss. ( 18 ) Il regime di quote era infatti destinato ad operare sino all 1 luglio 1975, v. art. 22 reg. n. 1009/ ( 19 ) Cfr. Olmi, op. loc. cit. Sui diversi regimi di contingentamento operanti nell ambito della PAC sia consentito rinviare a Lattanzi, commento sub art. 55, infra. ( 20 ) Su questi profili sia consentito rinviare infra a Lattanzi, commento sub art. 55. ( 21 ) Reg. CEE n. 44/1967 del 21 febbraio 1967, in G.U.C.E. n. L 597 del 3 marzo ( 22 ) V. art. 7, reg. CEE n. 44/1967. ( 23 ) Alla limitazione della produzione di zucchero, operata tramite le quote, corrispondeva una limitazione della produzione dei prodotti agricoli di base, attuata sostanzialmente tramite l applicazione di prezzi differenziati a seconda si trattasse di barbabietole di quota o fuori quota. Conseguivano a ciò disposizioni specifiche per i contratti di consegna e per gli accordi interprofessionali. Va sottolineato, sotto questo profilo, che il settore bieticolo-saccarifero è

70 62 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 56] In sostanza, ad ogni impresa veniva riconosciuta una quota base, coperta dalla garanzia totale di prezzo e di smercio, ed una quota massima corrispondente ad una percentuale della quota base, che beneficiava di analoga garanzia, ma tutto lo zucchero prodotto nei limiti di tale quota era gravato da un contributo a carico dei produttori che, in parte, neutralizzava i benefici della garanzia. Lo zucchero prodotto oltre la quota massima non beneficiava di nessuna garanzia di prezzo e doveva obbligatoriamente essere commercializzato, al di fuori della Comunità, senza nessun aiuto comunitario, a proprie spese e senza diritti di restituzione ( 24 ). Il sistema così congegnato è stato rinnovato dal reg. CE n. 3330/1974 ( 25 ). Poi, è subentrato il reg. CE n. 1785/1981 ( 26 ) che contemplava due tipologie di quote e tre tipologie di zucchero ( 27 ). Lo zucchero «a», prodotto nella «quota a», liberamente commerciabile nella Comunità e garantito dal prezzo di intervento. Lo zucchero «b», prodotto nella «quota b», cioè la parte di zucchero eccedente la «quota a», pari a quest ultima moltiplicata per un determinato coefficiente, liberamente smerciabile nel mercato comunitario, ma senza la garanzia del prezzo di intervento, o esportabile nei Paesi terzi con una restituzione all esportazione. Infine, lo zucchero «c», vale a dire la parte di produzione oltre la quota massima data dalla somma delle «quote a» e «b» ( 28 ), smerciabile solo sul mercato esterno senza sovvenzioni all esportazione ( 29 ). Parallelamente al sistema delle quote è stata disciplinata l integrale responsabilità finanziaria da sempre caratterizzato da una forte interdipendenza economico-funzionale tra le diverse produzioni che ne costituiscono la filiera e che ha dato luogo ad un articolata contrattazione di integrazione verticale. Su questo aspetto v., diffusamente, Paoloni, Gli accordi interprofessionali in agricoltura, Padova, 2000, p. 179 ss. ( 24 ) Era fatta salva la possibilità di riportare parte della produzione alla campagna successiva entro una certa percentuale, v. art. 32. ( 25 ) Reg. CEE n. 3330/1974 del 19 dicembre 1974, in G.U.C.E. n. L 359 del 31 dicembre ( 26 ) Reg. CEE n. 1785/1981 del 30 giugno 1981, in G.U.C.E. n. L 177 dell 1 luglio ( 27 ) V. artt. 23 ss. reg. CEE n. 1785/1981. ( 28 ) Anche detta «quota c». ( 29 ) Salvo la facoltà di riporto dello zucchero alla campagna successiva, v. art. 27. dei produttori per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze della produzione comunitaria. Il reg. CEE n. 1785/1981 ha istituito, infatti, il principio della responsabilità integrale dei produttori in base al quale questi ultimi sono tenuti a provvedere per intero alle spese relative allo smercio sui mercati di esportazione dei quantitativi di zucchero garantiti dalle restituzioni, tramite il pagamento di un contributo sulla «quota b». È stato, inoltre, previsto il pagamento di un contributo anche sulla «quota a». In sostanza, le spese relative allo smercio delle eccedenze derivanti dal rapporto tra la produzione e il consumo comunitari venivano sostenute tramite un sistema di contributi da versare secondo le seguenti modalità ( 30 ): la perdita complessiva derivante dallo smercio delle eccedenze veniva ripartita, dapprima, su tutta la produzione nell ambito delle «quote a e b» con un contributo sulla produzione massimo pari al 2% del prezzo di intervento dello zucchero bianco; la parte di tale perdita non coperta da detto contributo veniva coperta mediante un contributo supplementare sulla produzione ex «quota b» non superiore al 30% dello stesso prezzo di intervento, aumentabile sino al 37,5%, di modo che l onere totale gravante sulla produzione ex «quota b» poteva raggiungere il 39,5%. Successivamente, con il reg. CEE 1107/ 1988 ( 31 ), poiché tale modalità di contribuzione non era stata sufficiente a coprire le spese di gestione dell OCM, fu introdotto un contributo complementare. Il quadro così delineato è stato più volte prorogato e, salvo alcuni aggiustamenti ( 32 ), è rimasto invariato sino all adozione del reg. CE n. 318/2006 ( 33 ), con il quale è stata attuata la riforma dell OCM dello zucchero ( 34 ). ( 30 ) V. art. 28 reg. CEE 1785/1981. ( 31 ) Reg. CEE n. 1107/1988 del 25 aprile 1988, in G.U.C.E. n. L 110 del 29 aprile ( 32 ) Il reg. CE 1785/1981 è stato sostituito dal reg. CE n. 2038/1999 del 13 settembre 1999, in G.U.C.E. n. L 252 del 25 settembre 1999, quest ultimo è stato a sua volta sostituito dal reg. CE n. 1260/2001 del 19 giugno 2001, in G.U.C.E. n. L 178 del 30 giugno ( 33 ) Reg. CE n. 318/2006 del 20 febbraio 2006, in G.U.U.E. n. L 58 del 28 febbraio ( 34 ) Fino all adozione del reg. CE n. 318/2006,

71 [Art. 56] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli La stabilità che ha caratterizzato per quasi 40 anni il regime delle «quote-zucchero» ha contraddistinto altresì la generale struttura dell OCM saccarifera. Bisogna infatti riconoscere che sin dalla sua creazione e fino al 2006, l OCM dello zucchero ha subito cambiamenti solo marginali ( 35 ). L OCM ha superato indenne anche le grandi riforme della Pac: MacSharry, Agenda 2000 e di medio termine ( 36 ). Tuttavia, sulla scia della riforma del 2003, una combinazione di fattori interni ed esterni ha mostrato l urgenza di porre mano ad una revisione anche nel settore dello zucchero ( 37 ). Così, a partire dagli ultimi mesi l OCM era disciplinata dal reg. CE n. 1260/2001 il quale, conformemente al passato, ne prevedeva l articolazione in misure relative al mercato interno e agli scambi con i Paesi terzi, nel cui ambito erano previste disposizioni particolari per i regimi relativi alle importazioni preferenziali. Nello specifico, per quanto riguarda, la disciplina del mercato interno, essa prevedeva misure attinenti al regime dei prezzi (prezzo d intervento, prezzo base e minimo per le barbabietole) e al regime delle quote, che come è stato già osservato, contemplava due tipologie di quote (A, B) e tre tipologie di zuccheri (A, B, C), associate a diverse tipologie di contributi. Il regime di contingentamento prevedeva, inoltre, disposizioni relative alle riduzioni delle quote nazionali, ai trasferimenti e alle riduzioni delle quote individuali, al riporto alla campagna successive dello zucchero eccedente e ai contratti di fornitura di barbabietole. Su questi aspetti v. Adornato, op. loc. cit.; Viscardini Donà, op. cit., p. 818 ss. ( 35 ) Un primo cambiamento si è avuto nel 1975, al momento dell adesione del Regno Unito alla CE, e successivamente con l adesione del Portogallo e della Finlandia. Il regime è stato poi modificato nel 1995, al termine dell Uruguay Round, con la previsione della limitazione delle restituzioni all esportazioni ed infine, nel 2001, quando è stata attuata una riduzione delle quote di produzione in seguito all accordo «Balcani». Su questi aspetti si rinvia a Zezza, op. cit., p.30. ( 36 ) Sulle riforme della PAC v., ex multis, Germanòe Basile, Diritto agrario, in Trattato di diritto privato dell Unione Europea, diretto da Ajani e Benacchio, Torino, 2006, XI, p. 50 ss.; Costato, Corso di diritto agrario italiano e comunitario, Milano, 2008, p. 123 ss. ( 37 )L OCM dello zucchero ha conseguito nel tempo molti degli obiettivi che si era prefissa. Con riferimento al mercato interno, è riuscita a garantire la stabilità e la qualità elevata dell approvvigionamento di zucchero. Poi, dal punto di vista dei produttori comunitari, ha offerto stabilità a prezzi relativamente elevati, mantenendo al contempo i redditi dei bieticoltori. Con riferimento agli scambi con i Paesi terzi, ha permesso ai Paesi beneficianti dell accesso preferenziale al mercato di esportare zucchero nell UE avvantaggiandosi di un regime con prezzi favorevoli. Tuttavia, negli anni, la politica dell OCM è divenuta oggetto di crescenti pressioni e gli svantaggi intrinseci alla sua strutturazione sono divenuti sempre più evidenti. La critica principale mossa al regime dello zucchero è stata quella di aver incoraggiato la produzione di una quantità ingente di zucchero nell UE a prezzi non competitivi, con il conseguente smaltimento dell eccedenza comunitaria sul mercato internazionale al prezzo del mercato mondiale, da cui sarebbero derivati effetti negativi sugli scambi internazionali e sulla crescita dell industria primaria in alcuni Paesi in via di sviluppo. Altra critica ha riguardato gli elevati prezzi per i produttori garantiti a scapito dei consumatori e delle industrie di trasformazione: non solo il prezzo di intervento comunitario si è rivelato molto più elevato rispetto al prezzo sul mercato mondiale, ma addirittura il prezzo di mercato dell UE è rimasto al di sopra di quello di intervento. Si è osservato, inoltre, che, basandosi sulle quote assegnate a ciascun Stato membro, l OCM avrebbe portato tipicamente ad un basso grado di integrazione del mercato, favorendone la compartimentazione. Infine, critiche sono state avanzate anche dai gruppi ambientalisti, in particolare nei confronti della politica dei prezzi elevati che, avendo incentivato i produttori a coltivare la barbabietola da zucchero incrementandone la resa, avrebbe creato dubbi di conformità con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. L impossibilità di proseguire con un regime così strutturato è stata resa evidente da una serie di esigenze di adeguamento interne all Unione europea e da fattori legati a pressioni esterne. In primo luogo, vi era la questione della coerenza tra la politica dello zucchero e i nuovi orientamenti introdotti con la riforma della PAC del 2003, basata sugli obiettivi della strategia comunitaria per uno sviluppo sostenibile. In secondo luogo, incidevano le concessioni unilaterali dell UE per le importazioni a favore dei Paesi meno sviluppati attraverso l iniziativa «Tutto tranne le armi» e a favore dei paesi balcanici, capaci di comportare un disequilibrio sostanziale a partire dal Infine, sulla scena internazionale, vi erano, da un lato, i ricorsi pendenti contro il regime europeo dello zucchero e, dall altro, l esigenza di allineare il regime comunitario delle esportazioni con l esito dell accordo nell ambito del ciclo di negoziati di Doha dell OMC. Su questi aspetti v., diffusamente, la Relazione speciale n. 20/2000 sulla gestione dell organizzazione co-

72 64 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 56] del 2003, ha preso il via un intenso e complesso processo di riforma conclusosi solo nel In realtà, ancor prima del 2003, gli organi politici avevano esaminato l eventualità di procedere ad una revisione dell OCM in questione. Ad esempio, nel 1994, quando si decise per la proroga del regime delle quote ai livelli allora esistenti, per il periodo , la Commissione si interrogò sull opportunità di mantenere il regime delle quote, su quale livello fissarle nel caso si fosse deciso per la loro proroga e sulla necessità di modificare gli strumenti di autofinanziamento dell OCM. Una presa di posizione più forte nella direzione di una riforma si è avuta nel 2000, quando nuovamente ci si è trovati a dover decidere delle sorti del regime dell OCM giunto alla scadenza, fissata alla fine di giugno del In quella circostanza, non solo venne posta l attenzione sulla possibilità di una riforma capace di rispondere alle critiche che ormai da più parti venivano avanzate ( 38 ), ma la Commissione assunse l impegno poi formalizzato nell art. 50, par. 2, del reg. CE n. 1260/ 2001 di condurre uno studio inteso a valutare le problematiche inerenti al regime europeo dello zucchero e alle sue prospettive. In adempimento a quanto previsto dall art. 50, nel settembre del 2003, venne pubblicata una comunicazione relativa alle opzioni di riforma previste per il regime comunitario dello zucchero ( 39 ), accompagnata da un analisi di impatto sul settore saccarifero ( 40 ). Era ormai chiaro che tale regime non poteva proseguire oltre. Conseguentemente, nel luglio 2004, è stata presentata una proposta della Commissione relativa al futuro regime comunitario dello zucchero ( 41 ). Questa, nel giugno del 2005, dopo un lungo dibattito, è stata sostituita da una nuova proposta ( 42 ) a cui ha fatto seguito un complesso negoziato, conclusosi alla fine del novembre 2005 con il raggiungimento dell accordo nell ambito del Consiglio dei Ministri agricoli. Il 20 febbraio del 2006 sono stati emanati i tre regg. CE nn. 318, 319 e 320 ( 43 ). Con il primo viene disciplinata l organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero tramite la previsione di disposizioni relative sia al mercato interno che agli scambi con i Paesi terzi. Nel primo ambito, il regolamento si occupa dei prezzi di riferimento, degli accordi interprofessionali, delle quote di produzione ed infine della gestione del mercato. Nel secondo ambito, delle importazioni e delle esportazioni. Con il secondo regolamento, invece, si apportano modiche al reg. CE n. 1782/2003, che ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della PAC oltre che alcuni regimi di sostegno specifici a favore degli agricoltori ( 44 ), prevedendo il disaccoppiamenmune dei mercati nel settore dello zucchero della Corte dei conti CE, in G.U.C.E. n. C 50 del 15 febbraio 2001; Proposta di Regolamento del Consiglio relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, COM (2000) 604 def., del 4 ottobre 2000; Comunicazione della Commissione al Consiglio e al parlamento europeo, «Realizzazione di un modello agricolo sostenibile per l Europa mediante la riforma della PAC: settori del tabacco, dell olio d oliva, del cotone e dello zucchero», COM (2003) 554 def., del 23 settembre 2003; Zezza, op. cit., pp. 34 e 41 ss. ( 38 ) Cfr. nt. precedente. ( 39 ) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, «Realizzazione di un modello agricolo sostenibile per l Europa mediante la riforma della PAC: settori del tabacco, dell olio d oliva, del cotone e dello zucchero», cit. ( 40 ) «Commission staff working paper Reforming the European Union s sugar policy», SEC (2003) 1022, del 23 settembre ( 41 ) Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, «Realizzazione di un modello agricolo sostenibile per l Europa mediante la riforma della PAC riforma del settore dello zucchero», COM (2004) 499 def., del 14 luglio ( 42 ) Cfr. Proposta di regolamento del Consiglio relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del reg. CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell industria dello zucchero nella Comunità europea e che modifica il reg. CE n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune, COM (2005) 263 def., del 22 giugno ( 43 ) Reg. CE n. 318/2006 del 20 febbraio 2006, reg. CE n. 319/2006 del 20 febbraio 2006, reg. CE n. 320/2006 del 20 febbraio 2006, tutti in G.U.U.E. n. L 58 del 28 febbraio ( 44 ) Reg. CE n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, in G.U.U.E. n. L 110 del 21 ottobre 2003.

73 [Art. 56] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 65 to e l integrazione nel pagamento unico del sostegno per i produttori di barbabietole, canna da zucchero e cicoria destinate alla produzione di zucchero o sciroppo di inulina. Si dispone, inoltre, un aiuto per i produttori di barbabietole e di canna da zucchero dei Paesi che hanno concesso l aiuto alla ristrutturazione di cui al reg. CE n Infine, con il terzo regolamento si istituisce, per l appunto, un regime temporaneo di ristrutturazione dell industria dello zucchero che prevede la creazione di un fondo di ristrutturazione con il quale vengono finanziati i diversi aiuti, ivi disciplinati, concessi nel caso di rinuncia alla quota ( 45 ). Il regime prevede inoltre un contributo temporaneo a carico dei produttori di zucchero assegnatari di quota da destinarsi al fondo di ristrutturazione. In questo lungo e complesso processo di riforma che ha portato all adozione dei tre regolamenti, le quote di produzione sono state oggetto di approfondita riflessione ( 46 ). La proposta di revisione presentata dalla Commissione nel luglio del 2004 proponeva una riduzione graduale delle quote nonché una semplificazione del regime sino allora posto in essere, consistente nella fusione delle «quote a e b» in un unica quota. Le disposizioni relative allo zucchero «c» erano lasciate invariate. Si prevedeva, inoltre, di apportare una modifica al regime della circolazione delle quote, consentendone il trasferimento intracomunitario. Questa previsione, unitamente alle misure relative ai piani di riconversione, era posta al centro del regime di ristrutturazione. Abbandonata l idea dei trasferimenti transfrontalieri delle quote, per via delle reticenze dimostrate durante il dibattito sorto successivamente alla proposta di luglio, la nuova proposta di revisione introduceva incentivi per la riduzione volontaria delle quote attraverso le misure operative nell ambito del regime di ristrutturazione, durante la cui vigenza veniva sospesa la riduzione lineare dei quantitativi assegnati agli Stati. Veniva confermata, inoltre, la semplificazione delle quote come precedentemente proposta ma, anziché lasciare inalterate le regole relative alla «quota c», si proponeva, per garantire la coerenza globale del regime della quota unica, il pagamento di un prelievo sulla produzione in eccedenza rispetto alla quotazucchero. Per gli Stati membri produttori di zucchero «c» si proponeva l attribuzione di una quota supplementare di un milione di tonnellate, gravata da un contributo. Quanto contenuto in questa proposta è stato pienamente accolto dal reg. CE n. 318/2006. Conseguentemente, secondo tale provvedimento, il regime delle quote, confermato sino alla campagna 2014/2015, si basa sul riconoscimento alle imprese produttrici di zucchero di un unica quota nata dalla fusione delle «quote a» e «b» e su un prelievo applicato ai quantitativi fuori quota, da corrispondere salvo il loro impiego secondo fini specificatamente individuati ( 47 ). Viene, inoltre, riconosciuto di non procedere a riduzioni delle quote prima della chiusura del periodo di ristrutturazione e cioè fino alla campagna 2009/2010 ( 48 ). Il nuovo regime prevede anche la facoltà per le imprese produttrici di chiedere una quota supplementare, la possibilità di trasferimenti di quote, ma solo all interno dello Stato, così come già regolamentata dalla precedente disciplina Negli stessi termini in cui il regime è stato disciplinato dal reg. CE n. 318/2006, esso viene riprodotto, senza sostanziali modifiche ( 49 ), nel reg. CE n. 1234/2007 ( 50 ). ( 45 ) Si tratta degli aiuti alla ristrutturazione, alla diversificazione, supplementari alla diversificazione, transitori per le raffinerie a tempo pieno e per taluni Stati membri. ( 46 ) Nelle opzioni di riforma previste dalla Comunicazione della Commissione del 2003, le «quotezucchero» erano destinate a subire modifiche la cui intensità variava a seconda dei tre scenari di revisione ivi considerati: riduzione, graduale soppressione, eliminazione immediata. Cfr. «Commission staff working paper Reforming the European Union s sugar policy», cit. ( 47 ) Tali fini sono specificatamente indicati all art. 61 e consistono: nell utilizzo a fini industriali (v. art. 62); nel riporto alla campagna successiva (v. art. 63); nell approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche e nell esportazione entro un limite fissato dalla Commissione. ( 48 ) Cfr. art. 10 reg. CE n. 318/2006. ( 49 )V.il31 o considerando del reg. CE n. 1234/ 2007, secondo il quale l integrazione delle disposizioni relative alle «quote-zucchero» (e alle «quote latte») nell OCM unica avviene senza «apportare mo-

74 66 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 56] manenza nelle regioni meno adatte della coltura della barbabietola; la creazione di una certa specializzazione regionale; il conseguimento di profitti sul mercato mondiale; la gestione di una situazione eccendentaria e defiticitaria ( 53 ). Deve dunque intendersi che siano ancora, principalmente, le esigenze legate al contenimento della produzione, al mantenimento della coltura della barbabietola e alla promozione della specializzazione regionale ( 54 ) a costituire i motivi giustificativi del regime delle quote di produzione, anche dopo 40 anni dalla loro istituzione. Il reg. CE n. 1234/2007, nel confermare il regime di contenimento della produzione saccarifera, aggiunge un ulteriore considerazione, già contenuta nel reg. CE n. 318/2006 ( 55 ). La considerazione è riferita alla necessità di mantenere un regime di contingentamento basato su quote di produzione. A questo proposito, si afferma che: «Il regime delle quote di zucchero di cui al presente regolamento dovrebbe quindi rifarsi a quello disciplinato dal reg. CE n. 318/2006 e, in particolare, conservare la natura giuridica delle quote, in quanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il regime delle quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero ridifiche sostanziali ai regimi in oggetto e alle loro modalità di funzionamento rispetto alla disciplina esistente». ( 50 ) Il regime delle «quote-zucchero»èconfermato dall art. 55 mentre la relativa disciplina è contenuta nella sezione II del capo III del titolo II, parte II (artt ). In merito all art. 55 sia consentito rinviare a Lattanzi, commento sub art. 55, supra; sugli artt v. i relativi commenti infra. ( 51 )V.il30 o considerando del reg. CE n. 1234/ ( 52 ) V. Corte giust. CE 22 gennaio 1986, causa 250/84, Eridania Zuccheri/Cassa Conguaglio, punto 34 ss. Il presupposto della conferma del regime delle «quote-zucchero», secondo quanto indicato nelle premesse del regolamento, è costituito dalla permanenza della validità dei motivi che in passato ne hanno giustificato l introduzione ( 51 ). Nonostante il rilievo loro attribuito, tali motivi non vengono affatto menzionati. Sotto questo profilo, il reg. CE n. 1234/2007 si conforma alla maggioranza dei regolamenti che lo hanno preceduto e che si sono occupati dell OCM saccarifera. Anche questi, infatti, con una tecnica peraltro ritenuta valida dalla Corte di giustizia ( 52 ), nel confermare le «quote-zucchero», si sono limitati a riferire la validità dei motivi che in passato ne hanno giustificato la previsione, senza alcuna ulteriore specificazione. Bisogna addirittura risalire ai regg. CEE n. 1009/1967 e n. 3330/1974 per trovare un esplicitazione delle cause giustificative delle quotezucchero. E così nel reg. CEE n. 1009/1967 a fondamento del contingentamento viene posta l esigenza di limitare la produzione in conseguenza del fatto che «negli scorsi anni la produzione di zucchero nella Comunità ha superato a varie riprese il consumo e che la situazione del mercato mondiale è caratterizzata dall esistenza di cospicue eccedenze; che è pertanto indicato prevedere per un periodo transitorio misure volte a limitare la produzione e a promuovere la specializzazione regionale». Nel reg. CEE n. 3330/1974, il mantenimento del regime delle quote è oggetto di una giustificazione più complessa che muove dai positivi risultati conseguiti dall esperienza acquisita dalla sua instaurazione. Le quote avrebbero infatti consentito il mantenimento della produzione in un rapporto accettabile con il consumo; la per- ( 53 ) Si legge, infatti, nelle sue premesse (specificatamente nel 12 o considerando) che: «considerando che negli ultimi anni la produzione della Comunità nella sua composizione originaria ha potuto essere mantenuta in un rapporto accettabile rispetto al consumo; che nelle regioni meno adatte alla coltura della barbabietola, la produzione si è mantenuta a livelli appena inferiori alle quote di base; che grazie ad una certa concorrenza in particolare nel settore degli zuccheri prodotti oltre le quote di base ha potuto crearsi una notevole specializzazione regionale; che inoltre il libero sviluppo della produzione fuori quota ha permesso a quest ultima di trarre profitto in una certa misura dai corsi del mercato mondiale; che in tali condizioni il sistema delle quote di produzione è tale da permettere alla Comunità di far fronte ad una situazione sia eccedentaria che deficitaria; che pertanto date le nuove condizioni createsi in seguito all adesione di nuovi stati membri alla Comunità tale sistema può essere mantenuto per un periodo determinato mediante talune modifiche dettate dall esperienza in particolare per quanto concerne una certa regolamentazione degli zuccheri fuori quota». ( 54 ) Su cui v. infra nel testo. ( 55 )V.l 8 o considerando del reg. CE n. 318/2006.

75 [Art. 56] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 67 spondente a obiettivi di pubblico interesse» ( 56 ). Con questa affermazione, che riprende le parole di una delle tante sentenze della Corte di giustizia che si sono occupate del contingentamento nell OCM saccarifera e che, direttamente o indirettamente, ne hanno sempre riconosciuto la validità ( 57 ), il reg. CE n. 1234/2007 evidenzia un aspetto importante delle «quotezucchero», quello della rilevanza attribuita agli interessi superindividuali ( 58 ). Il conseguimento degli obiettivi di pubblico interesse, infatti, permea l intera disciplina delle «quote-zucchero», in misura forse maggiore rispetto ad altri regimi di contenimento ( 59 ). ( 56 ) Cfr. 12 o considerando del reg. CE n. 1234/ ( 57 ) Difatti, la Corte di giustizia, pur avendo pronunciato in alcune circostanze forti riserve sul regime di contingentamento nel settore saccarifero, in particolare con riferimento al suo impatto sulla concorrenza (cfr. Corte giust. CE 16 dicembre 1975, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113 e 114/73, Cooperative Vereiniging «Suiker Unie» U.A e altri c. Commissione CEE), ne ha sempre sostenuto la legittimità. ( 58 ) In una nota sentenza del 1986 (Corte giust. CE 22 gennaio 1986, causa 250/84, cit.) la Corte di giustizia ha avuto modo di riconoscere che il sistema di quote per la produzione dello zucchero è«un elemento essenziale dell organizzazione comune dei mercati in questo settore. Esso è inteso, in una situazione di eccedenza, tanto sul mercato comunitario quanto sul mercato mondiale, a contenere la produzione ravvicinandola il più possibile al consumo interno, promovendo nel contempo la specializzazione produttiva» (punto 19 della sentenza). Con una successiva sentenza del 2003 (Corte giust. CE 20 novembre 2003, causa 416/2001, Sociedad Cooperativa general Agropecuaria/Aministracion General de Estrado) la Corte, dopo aver richiamato la sentenza del 1986, nella parte sopra riportata, nonché alcune disposizioni del reg. CE n. 1785/1981 dalle quali, a detta del giudice comunitario, è evincibile l importanza attribuita dalla normativa all interesse dei produttori di barbabietola o di canna da zucchero, espressamente afferma che «il sistema di quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero diretto a garantire la realizzazione di obiettivi di interesse generale» (punto 47 della sentenza). ( 59 ) Su questi aspetti v. infra Trapè. 2. Sia l isoglucosio che lo sciroppo di inulina sono prodotti di sostituzione dello zucchero ( 60 ) ed in quanto tali si pongono in diretta concorrenza con quest ultimo, con il rischio di alterarne il mercato. Difatti, le produzioni di isoglucosio e sciroppo di inulina, sottraendo allo zucchero parte del mercato degli edulcoranti, contribuiscono ad accrescerne le eccedenze, aggravando la situazione dei produttori di zucchero. Per evitare che le interdipendenze con il mercato dello zucchero possano incidere negativamente sugli zuccherifici e, conseguentemente, sui produttori della materia agricola di base, entrambi gli edulcoranti in questione hanno ricevuto una precisa regolamentazione nell ambito della PAC ( 61 ). Anche in questo caso, può affermarsi che l esigenza di assicurare ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero il mantenimento dell occupazione e il loro tenore di vita ha costituito la causa giustificatrice dell applicazione del regime speciale previsto per l agricoltura. Dei due mercati, il primo ad essere regolamentato è stato quello dell isoglucosio. Sulla base della considerazione per cui «l isoglucosio è un prodotto di sostituzione in concorrenza diretta con lo zucchero liquido il quale, come ogni zucchero di barbabietola o di canna, è soggetto a severe restrizioni di produzione; che l isoglucosio trae da questo fatto un vantaggio economico e, date le eccedenze di zucchero esistenti nella Comunità, rende perciò necessario esportare nei paesi terzi quantitativi di zucchero corrispondenti; che occorre pertanto prevedere un adeguato regime di contributi gravanti sulla produzione dell isoglucosio, per la copertura ( 60 ) Secondo l all. III al reg. CE n. 1234/2007, l isoglucosio è inteso quale «prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10% di fruttosio»; lo sciroppo di inulina consiste nel «prodotto ottenuto immediatamente dall idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10% di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio». Sull evoluzione della normativa in merito ai due edulcoranti v., diffusamente, Viscardini Donà, op. cit., p ( 61 ) V. in tal senso con specifico riferimento all isoglucosio, Corte giust. CE 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette/Consiglio; 30 settembre 1982, causa 108/81, Amylum/Consiglio.

76 68 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 56] parziale degli oneri all esportazione» ( 62 ) il reg. CEE n. 1111/1977 ha imposto ai produttori di isoglucosio il pagamento di un contributo sulla produzione ( 63 ). Tuttavia, poco dopo la sua previsione, tale contributo è stato dichiarato invalido dalla Corte di giustizia, poiché discriminatorio ( 64 ). A detta del giudice comunitario, infatti, mentre i produttori di zucchero, seppur sottoposti al pagamento di un contributo su parte della loro produzione (la «quota b»), potevano comunque godere delle garanzie di smercio e fruire delle restituzioni all esportazione, nei limiti delle «quote a e b», i produttori di isoglucosio, invece, erano esclusi da simili garanzie e sottosti al pagamento di un contributo a carico, non già di una parte, ma dell intera produzione. Successivamente alla pronuncia, grazie al reg. CEE n. 1785/1981, il regime dell isoglucosio è stato unificato a quello dello zucchero, con la conseguente previsione di «quote-isoglucosio a», «b» e «c» e di garanzie di prezzo e di smercio analoghe a quelle previste per lo zucchero. Per quanto riguarda, invece, lo sciroppo di inulina, con il reg. CE n. 1548/1993 ( 65 )dimodifica del reg. CEE n. 1785/1981, ne è stato disposto l assoggettamento allo stesso regime previsto per lo zucchero e l isoglucosio. Ciò, a detta del legislatore comunitario, si rendeva necessario in quanto «essendo un prodotto di sostituzione diretta dell isoglucosio e dello zucchero liquido, lo sciroppo di inulina si trova, rispetto a questi prodotti, in una situazione di concorrenza diretta caratterizzata da disparità di condizioni, a scapito di questi ultimi prodotti; che pertanto, date le eccedenze di zucchero della Comunità, qualsiasi quantitativo di sciroppo di inulina prodotto ha come inevitabile conseguenza l esportazione di un certo quantitativo di zuccheri, a carico dei produttori di zucchero e di isoglucosio, e rischia di perturbare gravemente questo mercato» ( 66 ). ( 62 ) Cfr. 7 o considerando del reg. CEE n. 1111/ 1977 del 17 maggio 1977, in G.U.C.E. n. L 134 del 28 maggio ( 63 ) Cfr. art. 8 reg. CEE n. 1111/1977. ( 64 ) Cfr. Corte giust. CE 25 ottobre 1978, cause riunite 103 e 145/77, Royal Holdings Limited. ( 65 ) Reg. CE n. 1548/93 del 14 giugno 1993, in G.U.C.E. n. L 154 del 25 giugno ( 66 ) Cfr. 9 o considerando del reg. CE n. 1548/1993. Una volta sottoposta al regime previsto per lo zucchero, sia la produzione di isoglucosio che di inulina è stata disciplinata dagli stessi atti normativi e coinvolta dalle stesse esigenze di riforma ( 67 ) e, oggi, essa trova collocazione nell ambito del reg. CE n. 1234/2007, che ne disciplina il relativo regime di contingentamento unitamente a quello dello zucchero del quale condivide i medesimi principi e le medesime regole. 3. In generale, nella ripartizione delle quote di produzione, intese in senso lato ( 68 ), la PAC si è avvalsa di soluzioni caratterizzate da gradi diversi di complessità. La soluzione più semplice prevede la fissazione delle quote al solo livello della Comunità, senza ulteriori suddivisioni; mentre la più complessa prevede non solo una ripartizione dei contingenti tra i Paesi ma anche una successiva divisione tra i singoli produttori ( 69 ). Delle possibili modalità praticabili, la strutturazione del regime delle «quote-zucchero» (e conseguentemente delle «quote-isoglucosio» e sciroppo di inulina) si è basata su quella più articolata, prevedendo la definizione sia di quote attribuite agli Stati che di quote attribuite ai singoli produttori. Fin dal reg. CEE n. 1009/1967, infatti, i contingenti di zucchero venivano assegnati agli Stati i quali, a loro volta, procedevano alla ripartizione a livello dei zuccherifici. Coerentemente con questa scelta iniziale, l art. 56 del reg. CE n. 1234/2007, che riproduce sostanzialmente l art. 7 del reg. CE n. 318/2006, prevede che il regime delle «quote zucchero», «isoglucosio» e «sciroppo di inulina» si articoli in due livelli di quote: quote a livello di impresa produttrice di ( 67 ) Data l interdipendenza tra i mercati dello zucchero e dell isoglucosio, in ognuna delle proposte di riforma dell OCM era previsto di introdurre un aumento progressivo e proporzionale delle quote di isoglucosio, pari a tonnellate all anno per tre anni a partire dalla campagna 2005/2006. Tale proposta è stata accolta e ora è regolamentata dall art. 58 del reg. CE n. 1234/2007. ( 68 ) In merito alla distinzione tra quote di produzione in senso stretto e in senso lato sia consentito rinviare a Lattanzi, commento sub art. 55 supra. ( 69 ) Sulle conseguenze delle diverse modalità di ripartizione, cfr. Jannarelli, voce Quote di produzione, indigesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ., XVI, Torino, 1997, p. 185 ss.

77 [Art. 56] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 69 zucchero (c.d. «quote individuali») e quote a livello nazionale e regionale (c.d. «quote nazionali»), le quali ultime sono fissate nell all. VI ( 70 ). L aver optato per un regime multilivello di quote ha reso necessario, innanzitutto, individuare il criterio a cui affidarsi per effettuare la fissazione delle «quote-zucchero» nazionali. La soluzione accolta è stata quella di far riferimento alle medie delle effettive produzioni intervenute nelle annate precedenti ( 71 ). La validità di tale soluzione è stata affermata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 1986, prima richiamata ( 72 ), con la quale si è pronunciata su una questione pregiudiziale promossa dal Tribunale di Roma su iniziativa di alcuni produttori italiani di zucchero, che si ritenevano discriminati dalle modalità di fissazione delle quote. Secondo questi, l aver determinato le quote sulla base della effettiva produzione in un dato periodo di riferimento avrebbe comportato l attribuzione di una «quota a» nettamente ( 70 )L all. VI è stato recentemente aggiornato ad opera del reg. CE n. 510/2008 del 5 giugno 2008, in G.U.U.E. n. L 149 del 7 giugno 2008, in conseguenza degli abbandoni volontari delle quote di cui al reg. CE n. 320/2006, oltre che dell aggiunte supplementari di isoglucosio, come previste dall art. 58 reg. CE n. 1234/2007. Come già precisato le quote nazionali non verranno ridotte sino alla chiusura del regime di ristrutturazione; successivamente, come stabilito dall art. 59, la Commissione fisserà la percentuale uniforme necessaria per ridurre le quote esistenti. Nella precedente disciplina delle quote, a seguito dell Uruguay Round, dal 1995 fu previsto un meccanismo di riduzione che consentiva di ridurre le quote per una o più campagne di commercializzazione al fine di adempiere agli impegni assunti dalla Comunità nell ambito internazionale (v. da ultimo l art. 10, reg. CE n. 1260/2001). Tale disposizione non è stata applicata per alcuni anni; successivamente, soprattutto a partire dal 2001, si è proceduto a diverse riduzioni di quota. Nella nuova disciplina contenuta nel reg. CE n. 1234/2007, il rispetto degli accordi è espressamente garantito dal meccanismo di ritiro dello zucchero previsto dall art. 52, su cui v. Paoloni, commento sub art. 52 supra. ( 71 ) La quantità base attribuita dagli Stati dal reg. CEE n. 1009/1967 faceva riferimento alla media dello zucchero prodotto nel territorio nazionale nelle cinque campagne precedenti (dal 1961 al 1966). ( 72 ) Corte giust. CE 22 gennaio 1986, causa 250/84, cit., nt. 58. inferiore al consumo nazionale, con la conseguenza che i produttori italiani sarebbero stati in grado di esportare solo «zucchero b», soggetto ad un tributo superiore rispetto allo «zucchero a», e che, quindi, sarebbero stati costretti a sopportare sulla loro «quota b» gli oneri generati dalle esportazioni dei produttori degli altri Stati membri, beneficianti, al contrario, di una «quota a» superiore al consumo interno. In tal modo i produttori italiani, pur non avendo contribuito a determinare eccedenze, sarebbero stati obbligati a finanziare lo smercio a prezzo garantito della produzione dei loro concorrenti comunitari. La Corte di giustizia ha respinto le accuse dei produttori italiani ritenendo che la ripartizione in base alla produzione effettiva è conforme al principio della specializzazione regionale, che costituisce un principio base del mercato comune secondo il quale la produzione va effettuata nel luogo più adeguato dal punto di vista economico ( 73 ). Tale ripartizione, inoltre, a detta della Corte, è consona al principio della solidarietà dei produttori, dato che la produzione costituisce un criterio legittimo per valutare ad un tempo l importanza economica dei produttori e gli utili che essi ricavano dal sistema ( 74 ). Pertanto, «il fatto che la ripartizione degli oneri tra le imprese in funzione della produzione comporti per l Italia una «quota a» inferiore al suo consumo interno ed un rapporto particolarmente elevato tra i contributi riscossi e la sua «quota b» non può autorizzare un giudizio diverso. Invero, tali conseguenze derivano proprio dall esigenza che in un mercato comune, caratterizzato da una specializzazione regionale, la produzione negli Stati membri, considerati individualmente, possa svilupparsi indipendentemente dal volume del consumo negli stessi Stati. Esse non possono pertanto costituire una discriminazione» ( 75 ). Pur essendo il criterio di ripartizione delle quote nazionali conforme al principio della spe- ( 73 ) Cfr. punto 20 della sentenza. ( 74 ) Cfr. punto 20 della sentenza. ( 75 ) Punto 21 della sentenza. Sulla sentenza v. Viscardini Donà, Rassegna di giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee in materia di prodotti agricoli, inriv. dir. agr., 1987, II, p. 268 ss.; Adornato, op. cit., p ss.; Jannarelli, op. cit., p. 199, nt. 15.

78 70 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 56] ( 76 ) Tale rilievo è evidenziato anche dalla Corte dei conti CE nella Relazione speciale n. 20/2000 sulla gestione dell organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, cit., p. 15, paragrafo 89. ( 77 ) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, «Realizzazione di un modello agricolo sostenibile per l Europa mediante la riforma della PAC: settori del tabacco, dell olio d oliva, del cotone e dello zucchero», COM (2003) 554 def., cit. ( 78 ) Cfr. il 1 o eil5 o considerando del reg. CE n. 320/2006. cializzazione regionale, la decisione di ripartire le quote tra gli Stati si è rivelata, alla lunga, in contrasto con tale principio poiché ha fatto sì che la produzione di zucchero si mantenesse in regioni inadatte, con la conseguenza, in taluni casi, del necessario ricorso all erogazione di aiuti nazionali a sostegno della produzione ( 76 ). In definitiva, come ha rilevato la stessa Commissione in un recente documento, la decisione di imporre quote per lo zucchero non è stata altro che «una scelta politica per fare in modo che la produzione fosse ripartita in tutta la Comunità più che per incoraggiare la specializzazione economica nelle regioni più competitive dell Ue» ( 77 ). Per superare questa distonia tra il principio di specializzazione regionale, la cui promozione, come prima evidenziato, è uno dei motivi fondanti l instaurazione del regime di contingentamento del settore saccarifero, e i successivi sviluppi dell applicazione delle «quote-zucchero», si sarebbe di certo rivelata utile la proposta avanzata dalla Commissione nella prima ipotesi di riforma di ridurre le quote e di consentire trasferimenti transfrontalieri delle «quote-zucchero». Di certo, ciò, favorendo la migrazione delle quote dalle aree meno adatte a quelle più competitive, avrebbe consentito un maggiore rispetto del principio in questione. Tuttavia, anche la soluzione definitivamente accolta dal reg. CE n. 320/2006, che attraverso gli incentivi promuove l abbandono delle quote, sebbene provvisoria e meno incidente, si muove nella direzione del principio di specializzazione regionale, mirando a ridurre la capacità di produzione non redditizia esistente nella Comunità ( 78 ). La ripartizione delle quote a livello nazionale si presta, inoltre, ad un altra critica. La previsione di quote nazionali, unitamente ad altri aspetti legati al regime delle quote e alla struttura dell OCM, è accusata di aver impedito un effettiva concorrenza nel settore saccarifero. Nello specifico, si ritiene che l assenza di concorrenza sarebbe stata favorita dallo stesso regime di contingentamento poiché le quote, ponendo dei tetti alla produzione, avrebbero limitato, di fatto, la capacità di svilupparsi dei produttori più efficienti; avrebbero imposto limiti alla produzione di prodotti competitivi e ostacolato l entrata di nuovi produttori. La scarsa concorrenza sarebbe stata favorita, inoltre, dall alto prezzo di intervento e dalle misure applicate negli scambi con i Paesi terzi, poiché il primo si sarebbe rivelato una barriera alla politica di prezzi competitivi; mentre le seconde, anch esse caratterizzate da un elevato livello di protezionismo, avrebbero protetto il mercato comunitario da una concorrenza esterna. Ma fondamentalmente si ritiene che sulla concorrenza avrebbe inciso soprattutto la distribuzione della produzione tramite quote nazionali, in quanto essa avrebbe favorito la compartimentazione dei mercati nazionali. Inoltre, avendo promosso la distribuzione della produzione nella Comunità più che la specializzazione, le quote nazionali avrebbero avuto come corollario il bisogno di mantenere alto il prezzo dello zucchero a un livello tale da coprire i costi dei produttori situati in regioni meno adatte alla crescita di barbabietole e perciò meno competitive; allo stesso tempo, avrebbero garantito ai produttori più efficienti ampi margini di guadagno ( 79 ). In definitiva, sarebbero state le caratteristiche del regime a creare le condizioni per cui l industria dello zucchero si trova, nel mercato comunitario, in una situazione di «tacita collusione», incoraggiando prezzi di mercato tenuti ad un livello più alto dei prezzi garantiti senza l aiuto di cartelli ( 80 ). Che l OCM saccarifera, così come strutturata, abbia favorito l assenza di una concorrenza è stato più volte affermato anche dalla Corte di ( 79 ) Su cui v. «Commission staff working paper Reforming the European Union s sugar policy», SEC (2003) 1022, cit.; Zezza, op. cit., p. 41 ss. ( 80 ) Cfr. «Commission staff working paper Reforming the European Union s sugar policy», SEC (2003) 1022, cit.

79 [Art. 56] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 71 giustizia ( 81 ). Tuttavia, si è sempre riconosciuto che «indipendentemente dalle critiche che si possono formulare in merito ad un sistema che tende a perpetuare, fra l altro attraverso le quote statali, l isolamento dei mercati nazionali» resti alla concorrenza «un reale, ancorché residuo, ambito di applicazione» ( 82 ). ( 81 ) Corte giust. CE 16 dicembre 1975, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113 e 114/73, citt. Cfr. inoltre Tribunale di primo grado CE 12 luglio 2001, cause riunite T-202, 204 e 207/98, su cui v. Costato, Zucchero e concorrenza, inriv. dir. agr., II, 2005, p. 129 ss. ( 82 ) Corte giust. CE 16 dicembre 1975, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113 e 114/73, citt. ( 83 ) Adornato, voce Zucchero, cit., p Il termine «quote di produzione» èstato adottato nel linguaggio legislativo per segnalare l intervento pubblico in economia che si attua, direttamente o indirettamente, attraverso il contingentamento della produzione; v. Jannarelli, Quote di produzione, cit., p Le eccedenze cui si vuole fare fronte con l introduzione delle quote di produzione sono quelle che possono essere definite «sistematiche e sistemiche» e che derivano «dall operare di particolari forze socio-economiche all interno di un definito quadro di decisioni politiche, di strutture istituzionali e giuridiche»; così Snyder, Diritto agrario della Comunità europea, Milano, 1990, p ( 84 )Le«quote produzione» di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina a livello nazionale e regionale sono fissate nell all. VI al reg. CE n. 1234/ 2007, che è stato adeguato con il reg. CE n. 510/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante modifica dell all. VI del reg. CE n /2007 del Consiglio per la campagna di commercializzazione 2008/ 2009, in G.U.U.E. n. L 149 del 7 giugno L adeguamento si è reso necessario a seguito dell assegnazione di quote aggiuntive e supplementari di isoglucosio e della rinuncia e/o riduzione delle quote a seguito delle domande presentate dai bieticoltori per la campagna di commercializzazione 2008/2009 nell ambito del regime di ristrutturazione di cui al reg. CE n. 320/2006. V. a tal proposito il commento di Lattanzi, infra. 4. Come già detto, il meccanismo più importante per arginare la tendenza all espansione progressiva delle eccedenze è costituito dal sistema delle quote ( 83 ), attraverso il quale vengono assicurate garanzie di prezzo e smercio differenziate sulla base di quote di produzione attribuite a ciascuno Stato membro ( 84 ) e poi ridistribuite tra le imprese produttrici di zucchero ( 85 ). L introduzione delle quote ha costituito una risposta di tipo congiunturale ( 86 ) al problema delle eccedenze, che si situa temporalmente tra la politica agricola comune volta al rilancio dell economia e il nuovo assetto diretto a ricollocare al centro del sistema il mercato quale istituzione capace di regolarsi da sé in armonia con gli obiettivi ex art. 39 del Trattato di Roma ( 87 ). Con riferimento allo zucchero, la disciplina «s innesta in un complesso ordinamento settoriale, costituito da tre mercati (produzione agricola della barbabietola, dello zucchero e produzione e commercializzazione del seme di barbabietola), caratterizzati da un elevata correlazione economico-funzionale tra le diverse produzioni, che ne costituiscono la filiera, e da una conseguente integrazione verticale molto forte» ( 88 ). Peculiarità del sistema di contingentamento in esame è lo stretto legame con il regime ( 85 ) Cfr. Viscardini Donà, L OCM nel settore dello zucchero, intrattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, a cura di Costato, Padova, ( 86 ) Nei considerando al reg. CEE n. 1009/1967 del Consiglio del 18 dicembre 1967 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in G.U.C.E. n. L 308 del 18 dicembre 1967 che era stato introdotto per le campagne dal 1968/ 1969 al 1974/1975 ed è stato successivamente prorogato, con piccole modifiche, per altre 5 campagne, dal 1975/1976 al 1979/1980 si legge che le misure di contingentamento della produzione vengono assunte per un periodo transitorio, v. a tal proposito Adornato, voce Zucchero, cit.; Viscardini Donà, L OCM nel settore dello zucchero, cit., p È stato osservato che la «transitorietà» permette di giustificare, sul piano dei principi costituzionali, sacrifici e limitazioni di posizioni giuridiche privatistiche, quali proprietà e iniziativa economica, invece meritevoli di protezione costituzionale; v. Jannarelli, voce Quote di produzione, cit., p ( 87 ) V. a tal proposito Jannarelli, op. loc. citt., il quale afferma che il contingentamento «muove in buona parte nella direzione del mercato, ossia nella prospettiva volta a smantellare progressivamente il sistema di aiuti generalizzati sotto forma di alti prezzi, affinché gradualmente si possa ritornare ad una più sana dialettica tra domanda ed offerta affidata alle regole del mercato». ( 88 ) Di Plinio, Zucchero amaro. Gli ultimi fuochi delle tensioni sulle «quote zucchero» sono «irricevibili» per il giudice comunitario,indir. pubb. comp. ed eur., 1999, p

80 72 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 56] ( 89 ) Quindi, per tutelare il prezzo delle barbabietole e, conseguentemente, il reddito dei bieticoltori, si è scelto un sistema indiretto: garantire il prezzo dello zucchero che si ottiene dalle barbabietole; v. Germanò, Le quote di produzione nel diritto comunitario dell agricoltura, indir. e giur. agr e amb., 1995, p ( 90 ) Adornato, voce Zucchero, cit., p ( 91 )V.Di Plinio, op. loc. citt., fa rilevare come la situazione italiana è condizionata dal fatto che il nostro governo ha accettato impegni e condizioni obiettivamente lesivi degli interessi economici nazionali, per poi cercare di sistemare, laddove possibile, sul piano interno, le conseguenti contraddizioni con politiche di compensazione e assistenzialismo economico. Il settore dello zucchero in Italia è caratterizzato dal contrasto tra la forte frammentazione delle coltivazioni bieticole e l alta concentrazione (favorita dal piano pubblico di risanamento del settore del 1983 volto a fronteggiare una crisi di sovrapproduzione) della produzione industriale dello zucchero. ( 92 ) Reg. CE n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in G.U.U.E. n. L 58 del 28 febbraio dei prezzi. È importante ricordare, anche per le considerazioni che seguiranno, che le quote non sono concepite come tetti di produzione, ma piuttosto come delimitazioni della garanzia del prezzo d intervento da parte della Comunità e della corresponsabilità finanziaria dei produttori ( 89 ). Come già rilevato, il meccanismo delle quote nel settore dello zucchero ( 90 ) è stato introdotto già con il reg. CEE n. 1009/1967, anno in cui il Consiglio, per la campagna 1968/1969, stabiliva una quantità di base per ciascuno Stato membro calcolata sulla media di zucchero prodotto nello Stato nelle cinque campagne tra il 1961 e il Gli Stati membri procedono alla ripartizione delle quote di produzione tra le imprese produttrici di zucchero, stabilite nel loro territorio, a seguito di una programmazione annuale di settore attraverso la quale il Consiglio fissa la produzione totale di zucchero per ciascuna «regione» della Comunità e per ciascuna campagna (annuale) di commercializzazione. Le imprese, a loro volta, distribuiscono le proprie quote produttive tra i coltivatori, attraverso la stipulazione di contratti di coltivazione ( 91 ). La norma in commento, riproducendo quanto disposto dall art. 7 del reg. CE n. 318/ 2006 ( 92 ), si occupa della ripartizione delle quote di zucchero, isoglucosio e inulina ( 93 ) tra le imprese nazionali, stabilendo che, per ciascuna impresa riconosciuta ai sensi dell art. 57 ( 94 ), la quota è pari a quella assegnata all impresa a norma del reg. CE n. 318/2006 per la campagna di commercializzazione 2007/2008. La scelta, meramente tecnica, di assegnare le quote alle imprese anziché agli agricoltori che producono il prodotto di base, in genere, si giustifica con l esigenza di semplificare la gestione burocratica del sistema e dei controlli dell osservanza della disciplina. Il meccanismo di assegnazione delle quote da parte degli Stati membri alle imprese nazionali è rimasto sostanzialmente invariato nel tempo. Il reg. CEE n. 1009/1967 prevedeva la fissazione, da parte degli Stati membri, per ciascuno zuccherificio, oppure per ciascuna impresa che producesse zucchero nel territorio del medesimo Stato, di una quota di base (successivamente denominata «quota a») e di una quota massima (successivamente denominata «quota b») ( 95 ). Lo stesso procedimento di ( 93 ) Con il reg. CEE n. 1785/1981 del 30 giugno 1981, in G.U.C.E. n. L 177 dell 1 luglio 1981 le discipline concernenti lo zucchero e l isoglucosio vengono unificate. Per approfondimenti sulle quote di produzione dell isoglucosio e dell inulina v. Lattanzi, infra, commento all art. 56. ( 94 ) Riguardo l attribuzione delle quote nazionali, le diverse soluzioni tecniche che sono state adottate nell esperienza comunitaria variano a seconda delle specificità dei comparti considerati, del prodotto ed a seconda del tipo di intervento per il quale viene fissata la quota. Quando la previsione delle quote ha riguardato, come nel caso dello zucchero, direttamente prodotti ottenuti da industrie, previa lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli di base, le quote sono distribuite direttamente alle imprese industriali, che provvedono alla relativa produzione. In questo settore le quote vengono interamente ripartite tra le imprese esistenti ed i loro stabilimenti, senza costituzione di riserve nazionali e senza la messa a disposizione di quantitativi per altre iniziative. Quindi, considerate le finalità dell OCM zucchero e considerato il meccanismo di contingentamento in questione, sono particolarmente importanti gli accordi interprofessionali attraverso i quali si esplica il collegamento tra la complessiva quota di prodotto assegnata a ciascuna impresa e la quantità di prodotto agricolo di base da acquisire e che gli agricoltori sotto contratto mettono a coltura. ( 95 )La«quota base» veniva fissata applicando al-

81 [Art. 56] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 73 determinazione delle quote da assegnare alle imprese nazionali viene adottato anche nei successivi regg. n. 3330/1974 ( 96 ), n. 1785/ 1981 ( 97 ), n. 2038/1999 ( 98 ) e n. 1260/2001 ( 99 ). la produzione annuale media di zucchero dello zuccherificio o dell impresa in questione, nelle cinque campagne dal 1961 al 1966, un coefficiente che esprimeva la relazione tra la quantità di base dello Stato membro e la produzione annuale media di zucchero di quest ultimo durante tale periodo; v. art. 23 reg. CEE n. 1009/1967. Per le modalità di applicazione del predetto articolo v. reg. CEE n. 1043/1967 della Commissione, del 22 dicembre Il quantitativo di zucchero prodotto in eccesso rispetto alla quota massima non poteva essere smerciato sul mercato interno. Per il quantitativo di zucchero prodotto compreso tra la quota di base e la quota massima, gli Stati membri riscuotevano dal fabbricante di zucchero un contributo gravante sulla produzione, che non poteva essere comunque superiore ad un importo massimo. ( 96 ) V. art. 24 reg. CEE n. 3330/1974 del Consiglio del 19 dicembre 1974 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in G.U.C.E. n. 359 del 31 dicembre 1974, che abroga e sostituisce il regolamento del La quota di base veniva fissata per ciascuna impresa che, nella campagna 1974/1975, aveva utilizzato la propria quota di base, mentre la produzione di riferimento era quella relativa agli anni 1968/ /1973. Disposizioni particolari venivano dettate per il caso in cui la produzione di riferimento di un impresa fosse inferiore alla propria quota di base per la campagna saccarifera 1974/1975, stabilendo la sostituzione della stessa alla produzione di riferimento. La norma prevedeva anche la possibilità per lo Stato membro, nel caso in cui la somma delle produzioni di riferimento delle imprese situate in uno Stato membro fosse stata inferiore alla quantità di base fissata dal reg. n. 1009/ 1967, di attribuire a ciascuna impresa una quota di base diversa da quella risultante dall applicazione dei commi precedenti, sempre che l evoluzione della produzione dell impresa in questione nel corso delle campagne saccarifere dal 1968/1969 al 1974/1975 lo giustificassero. ( 97 ) Con il reg. CEE n. 1785/1981, in G.U.C.E. n. L 177 dell 1 luglio 1981, viene istituita una nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero che, pur non modificando sostanzialmente la concezione originaria, rafforza i meccanismi contenitivi delle eccedenze: v. Viscardini Donà, L O.C.M. nel settore dello zucchero, cit., p Nel reg. CEE n. 1785/1981, in cui le quote vengono attribuite con riferimento alla campagna di commercializzazione 1994/1995, si distingue tra «quota a» e «b» dello zucchero, in luogo di quota di base e massima. Infine, con il reg. CE n. 318/2006, si provvede all unificazione delle «quote a» e «b»; ad ogni impresa è assegnata una quota pari al totale delle «quote a» e «b» attribuite alla stessa impresa a norma del reg. CE n. 1260/2001 per la campagna 2005/2006. Il medesimo meccanismo è stato pedissequamente recepito nel regolamento in commento, disponendo l art. 56 che gli «Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, di isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio» e che «per ciascuna impresa, la quota è pari alla quota assegnata all impresa a norma del reg. CE n. 318/2006 per la campagna di commercializzazione 2007/2008». Alla produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina fuori quota viene applicato un prelievo, il cui obbligo di corresponsione è escluso solo nel caso in cui i quantitativi extra quota vengano destinati ai fini specificamente individuati ( 100 ). Il prelievo «è fissato dalla Si ricorda che la «quota a» èdeterminata sulla base della produzione effettiva nel corso di un periodo di riferimento, per ciascuno Stato membro, che provvede poi alla ripartizione tra le diverse imprese nazionali. La «quota b» viene, pertanto, determinata sulla base della media delle produzioni più elevate di ciascuna impresa produttrice di zucchero nel corso di un periodo di riferimento. Per «zucchero c» o «isoglucosio c» si intende ogni quantitativo di zucchero o di isoglucosio prodotto in conto di una campagna di commercializzazione determinata che eccede la somma delle «quote a» e «b» dell impresa in causa oppure è prodotto da un impresa a cui non sono state attribuite quote. ( 98 ) Reg. CE n. 2038/1999 del Consiglio del 13 settembre 1999 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in G.U.C.E. n. L 252 del 25 settembre ( 99 ) Nel reg. CE n. 1260/2001 del Consiglio del 19 giugno 2001 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in G.U.C.E. n. L 178 del 30 giugno 2001, si prende come riferimento per l assegnazione delle quote alle singole imprese la campagna di commercializzazione 2000/2001. ( 100 ) La produzione extra quota, oltre a poter essere trasformata nei prodotti indicati dall art. 62 del reg. CE n. 1234/2007, può essere riportata alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva, secondo le modalità indicate dall art. 63epuò essere utilizzata ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, in conformità a quanto stabilito nel reg. CE n. 247/ Inoltre, può essere esportata entro il limite

82 74 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 56] Commissione ad un livello sufficientemente elevato per evitare l accumulo» (art. 64, par. 2) di quantitativi che potrebbero causare gravi danni ai produttori e ai coltivatori. Dall analisi del meccanismo d assegnazione sopra enunciato, si può quindi affermare che l attribuzione delle quote alle imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ex art. 56 del reg. CE n. 1234/2007 ( 101 ) risponde a criteri storico/oggettivi, prendendo come base di riferimento la produzione delle imprese in un determinato periodo ( 102 ). D altronde l esigenza di ricorrere a criteri obiettivi, quali quelli sopra indicati, è particolarmente sentita ove emergano problemi di democrazia economica e, in questi contesti, il riferimento all entità della produzione effettivamente conseguita costituisce un criterio idoneo in tal senso ( 103 ). L attribuzione delle quote può essere effettuata solo a favore delle imprese che sono state riconosciute ai sensi dell art. 57 del regolamento ( 104 ). Nell assegnazione delle quote, nell ipotesi di un impresa che disponga di più stabilimenti, gli Stati membri devono adottare le misure che reputano necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero (art. 56, par. 3). Tale principio è stato ulteriormente ribadito sebbene con riferimento alla gestione delle quote nazionali di produzione dello zucchero e, quinquantitativo fissato dalla Commissione nel rispetto degli impegni assunti con gli accordi stipulati ai sensi dell art. 300 del Trattato; v. Bruno, infra, commento agli artt ( 101 ) Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in G.U.U.E. n. L 299 del 16 novembre ( 102 ) V. a tal proposito la sentenza del Tar Lazio, sez. II, 30 ottobre 1987, n. 1737, in Foro amm., 1988, p. 1488, nella quale si afferma che laddove nel piano di intervento nel settore saccarifero si afferma che si dovrà «provvedere al progressivo adeguamento della quota assegnata a talune nuove società, tenendo conto sia della disponibilità a livello nazionale, sia dell evoluzione dell assetto produttivo» ciò non riguarda la prima assegnazione di quote zucchero alle nuove società che va fatta in base alle quote già spettanti a vecchie imprese cedenti stabilimenti produttivi e secondo i criteri di mera ridistribuzione, bensì i successivi adeguamenti, da effettuarsi progressivamente in relazione alla complessiva situazione del settore. V. commento sub artt. 59 e 60 del reg. n. 1234/2007. ( 103 )V.Costato, Le quote latte e l anomala applicazione di esse in Italia, inriv. dir. agr., 1992, p. 149, il quale ritiene il criterio storico opinabile, ma nello stesso tempo reputa difficile sostituirlo con un altro meno opinabile. Cfr., seppure con riferimento al criterio di attribuzione delle quote agli Stati membri, Adornato, voce Zucchero, cit., e Lattanzi, infra. Il regolamento, dopo l assegnazione di quote alle imprese, prevede la possibilità di gestione e riassegnazione delle stesse che deve avvenire, invece, sulla scorta di una valutazione d insieme dell andamento del settore, che tenga conto delle esigenze di ristrutturazione dello stesso, delle finalità dell organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, consistenti precipuamente nella tutela degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero, nonché dei principi generali del diritto comunitario; «(...) il potere di modificare le quote di base trova i suoi limiti non solo nelle esigenze dei progetti di ristrutturazione, ma anche nelle finalità dell organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e specialmente allo scopo di tutelare gli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero, nonché nei principi generali del diritto comunitario»: Corte di giustizia, 27 settembre 1979, Società Eridania zuccherifici nazionali e altro c. Ministero agricoltura. Gli Stati membri possono inoltre effettuare trasferimenti di quote tra le imprese nel rispetto delle regole stabilite dall all. VIII al regolamento ed assegnare i quantitativi così detratti a più imprese, anche se non detentrici di quote. A tal proposito la giurisprudenza amministrativa ha affermato che «nel settore della produzione saccarifera, i poteri di indirizzo e di direttiva dei singoli Stati membri della Comunità economica europea comprendono, oltre alla distribuzione (...) del contingente globale di produzione di zucchero (...) fra le imprese secondo i criteri determinati, anche il potere di effettuare variazioni delle quote stesse assegnate alle dette imprese quale strumento di attuazione dei più ampi indirizzi comunitari applicati, nel momento considerato, alle particolari esigenze produttive degli Stati, potere comportante la facoltà di operare diminuzioni e trasferimenti di quote ad altre imprese entro quantitativi percentuali predeterminati», Tar Lazio, sez. II, 25 settembre 1987, n. 1508, in Foro amm., 1988, p Per approfondimenti riguardo ai diversi conflitti che in passato hanno caratterizzato il terreno della ripartizione interna delle quote tra imprese produttrici di zucchero v. di Plinio, Zucchero amaro. Gli ultimi fuochi delle tensioni sulle «quote zucchero» sono «irricevibili» per il giudice comunitario, cit. ( 104 )V.Trapè, infra, commento al successivo art. 57.

83 [Art. 56] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 75 di, in un momento successivo all assegnazione in una recente sentenza amministrativa, in cui si è affermato che «compito precipuo del Ministero delle politiche agricole e forestali, non è tanto quello della tutela della concorrenza tra le imprese saccarifere, bensì quello del perseguimento dell adeguamento strutturale nei settori della coltivazione della barbabietola e della produzione di zucchero, con riguardo al sostegno dei redditi degli agricoltori, fermo restando che i due obiettivi, in un settore caratterizzato dalla presenza di una organizzazione comune di mercato e, quindi, da una concorrenza assai debole, possono coincidere» ( 105 ). 5. A differenza di quanto è avvenuto per le «quote latte», che hanno catalizzato l attenzione della dottrina, non ci si è mai specificamente dedicati alla natura delle «quote zucchero» ( 106 ). ( 105 ) Tar Lazio, sez. II, 20 aprile 2005, n. 2934, in Foro amm. Tar, 2005, 4, p Inoltre, sempre relativamente alla distribuzione delle quote nazionali, è significativa la sentenza della Corte costituzionale n. 426 del 1999, che, pur non entrando nel merito della questione, ha affermato che «non esiste un collegamento così stretto tra entità della quota zucchero assegnata alle singole imprese, da un lato, e sviluppo agro-industriale della circoscrizione del territorio regionale circostante, dall altro, tale da lasciar supporre che ad ogni variazione di una quota faccia riscontro una variazione della produzione dello zucchero e della coltura delle barbabietole nella Regione nella quale è situato un impianto dell impresa destinataria del provvedimento ministeriale». Ciò significa che non ogni modifica nell assegnazione delle quote avrà effetti immediati e diretti sui produttori di barbabietole e di canna da zucchero della zona geografica di stanziamento della produzione e tale aspetto dovrà essere attentamente valutato dal Ministero, chiamato a tenere adeguatamente conto degli interessi dei predetti produttori. ( 106 )V.Carmignani, Profili pubblicistici e profili privatisti delle quote latte, indir. giur. agr. e amb., 1997, p. 90, la quale afferma che l indagine in ordine alla produzione quotizzata non può fermarsi alla sola valutazione della stessa come strumento della Pac per ridurre le eccedenze produttive, ma deve estendersi anche la profilo giuridico «per ciò che attiene alla posizione che le quote assumono nel nostro Ordinamento». Se così non fosse, si finirebbe per ritenere l ordinamento comunitario e nazionale legati da un rapporto di concorrenza/sovrapposizione, anziché concorrenza/integrazione. La produzione normativa Da un punto di vista strettamente funzionale, la quota di produzione abbraccia l intera vita dell attività d impresa (dall iniziativa economica, alle modalità di svolgimento della stessa), comprimendo le facoltà attraverso le quali l attività medesima può estrinsecarsi. La quota non si limita ad intervenire nell attività economica nel momento dell esecuzione dell impresa (ossia della produzione e commercializzazione del latte e dello zucchero) ( 107 ) ma attiene anche alla fase precedente, dell iniziativa economica ( 108 ). Il sistema delle quote presuppone l assegnazione delle stesse agli Stati, che provvedono poi a ridistribuirle ai produttori. Sebbene le quote (sia «zucchero», che «latte») non si traducano mai in tetti produttivi, bensì nell applicazione di misure che disincentivano la produzione oltre la predetta soglia, il meccanismo di contingentamento si atteggia diversamente a seconda del prodotto cui si applica. Nel settore dello zucchero il superamento della quota assegnata produce un doppio effetto. Da un lato, consente al produttore di ricavare dalle barbabietole «fuori quota» un prezzo estremamente basso ( 109 ), pari a quello ottenibile commercializ- comunitaria non deve semplicemente essere accostata a quella statale, ma deve ad essa essere amalgamata. L indagine del giurista deve, quindi, essere biunivoca: dinanzi al sistema comunitario/nazionale che si caratterizza per la sua pluralità, ma anche per l applicazione unitaria, il giurista deve indagare sull impatto che i provvedimenti UE hanno sugli istituti giuridici nazionali che, a loro volta, devono essere riletti alla luce delle scelte comunitarie. ( 107 ) In questa fase il meccanismo di contingentamento incide sulla libertà di determinazione delle scelte del singolo in ordine all attività di impresa, sottraendo allo stesso la facoltà di decidere quanto produrre e, soprattutto, quanto della produzione immettere sul mercato. ( 108 ) Si tratta del caso di un nuovo allevatore che non sia titolare di alcuna quota di produzione. Qualora volesse iniziare e svolgere l attività di impresa nel settore lattiero «si troverebbe rapidamente condotto verso uno stato di decozione, posto che il prelievo da pagare per ogni litro commercializzato sarebbe tale da vanificare l utile dell attività economica stessa»,in tal senso Carmignani, op. ult. cit., p. 93. ( 109 ) Infatti, ai sensi dell art. 49 del reg. CE n. 1234/2007, il prezzo minimo è fissato solo per le barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero e destinate alla produzione di zucchero di quota.

84 76 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 56] zando lo zucchero sul mercato mondiale a proprie spese e senza diritto a restituzioni; dall altro, il superamento della quota legittima l applicazione del prelievo sulle eccedenze prodotte e non utilizzate secondo il disposto dell art. 64. Nel settore lattiero-caseario, la produzione extra quota è fortemente penalizzata dall applicazione del prelievo supplementare ( 110 ). Più esattamente, con specifico riguardo al settore del latte, la quota non integra un divieto di produzione oltre il quantitativo medesimo, ma consiste nell imposizione di una «sanzione» ( 111 ) monetaria che, pur non inibendo l attività produttiva oltre la quota medesima, la rende altamente antieconomica, rappresentando un condizionamento all esercizio dell attività imprenditoriale. Quindi, l attribuzione della quota traducendosi nella possibilità di commercializzare il latte senza pagare penale èstata da alcuni assimilata, per natura e funzione, all autorizzazione commerciale ( 112 ), volendo indicare con tale espressione un atto mediante il quale i pubblici poteri provvedono alla rimozione di un limite legale posto all esercizio di un attività inerente ad un diritto soggettivo ( 113 ). La quota «costituirebbe lo strumento tramite il quale viene eliminato l ostacolo giuridico ( 114 ) alla ( 110 ) Carmignani, op. ult. cit., p.93. ( 111 ) Sulla configurabilità del prelievo quale sanzione v. Lattanzi, infra, commento all art. 55. ( 112 ) Nel concetto di autorizzazioni rientrano, anche se a volte impropriamente, le licenze amministrative che consistono nel permettere al singolo o all ente pubblico azioni o attività il cui esercizio non era prima consentito. In realtà è più esatto definire le licenze provvedimenti, intendendosi con tale espressione «quegli atti della potestà amministrativa che si dirigono ai terzi e sono quindi destinati ad operare con forza innovativa nei rapporti esterni». In ogni caso, con la licenza amministrativa, la PA rimuove un limite posto dall ordinamento giuridico all esplicazione di una determinata attività da parte del singolo o dell ente pubblico allo scopo di meglio concretare i fini della conservazione del benessere sociale; v. Tortolini, voce Licenza amministrativa e di pubblica sicurezza, innoviss. Digesto it., IX, 1964, p ( 113 ) Secondo la predetta impostazione il soggetto, prima dell attribuzione della quota, sarebbe titolare di una situazione giuridica soggettiva ma sarebbe carente del relativo potere di esercizio «nella direzione presidiata dall atto autorizzativo»; cfr. Carmignani, Profili, cit., p. 93 e la dottrina ivi richiamata. ( 114 ) Per ostacolo giuridico si intende il divieto di produzione di un dato risultato da parte di chi ha competenza a produrlo» ( 115 ). Impostata la questione nei predetti termini, l autorizzazione presuppone il riconoscimento all allevatore della titolarità di un diritto soggettivo a produrre e commercializzare il latte, subordinato, però, dal punto di vista operativo, alla rimozione da parte della P.A. dei limiti al suo esercizio previsti dall ordinamento. Ebbene, secondo parte della dottrina, la predetta conclusione sarebbe solo parzialmente soddisfacente. Infatti, nel caso di allevatori già presenti sul mercato, la quota non opererebbe rimuovendo un ostacolo, bensì imponendo un limite all esercizio di un diritto. In tale ipotesi, sarebbe più corretto richiamare i provvedimenti amministrativi denominati ordini, ossia gli «atti ablatori personali emessi dai pubblici poteri e diretti ad imporre ad un soggetto passivo obblighi immediati e diretti, pena la comminatoria di una misura giuridica in caso di disobbedienza» ( 116 ). Invece, ammettendo che dall art. 41 Cost. ( 117 ) sia ricavabile «una precisa situazione giuridica definibile in termini di diritto soggettivo, ovvero se tale disposizione si caratterizzasse sotto un diverso aspetto», si potrebbe parlare di autorizzazione nel caso di nuovi produttori che volessero entrare nel mercato, affiancandosi ai produttori già assegnatari di quota. Sennonché èstato osservato che la norma costituzionale, inerendo a libertà che restano nell alveo del pregiuridico ( 118 ), non attribuisce al porre in essere sia effetti materiali sia effetti giuridici che si ha il potere di produrre: cfr. Gasparri, voce Autorizzazione (diritto amministrativo), inenc. dir., IV, Milano, 1959, p ( 115 ) Giuffrida, Nuovi limiti ai poteri dell imprenditore agricolo, Milano, 2003, p ( 116 ) Carmignani, Profili, cit., p. 94. Con l attribuzione agli allevatori già presenti sul mercato di quote di produzione si impone un determinato comportamento attraverso l ordine omissivo di non oltrepassare la soglia di produzione e commercializzazione assegnata. ( 117 ) Com è noto, l art. 41 Cost., al comma 1 o, afferma che l iniziativa economica privata è libera. ( 118 )L espressione sta ad indicare che la libertà d iniziativa economica costituisce qualcosa di presupposto dall ordinamento, mentre le situazioni giuridiche soggettive sono quelle che scaturiscono quando si tratta di contrastare poteri limitativi o di preten-

85 [Art. 56] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 77 privato una sfera di dominio esclusivo in campo economico, ma pone un principio che ha bisogno di essere sviluppato e concretizzato nel contenuto dal legislatore ( 119 ). Quando si parla d iniziativa economica, si fa riferimento alla condotta di un soggetto giuridico che può, o non può, essere impedita e/o contrastata dalla P.A.; si viene così a costituire un rapporto biunivoco tra privato e P.A., ma la medesima biunivocità, secondo alcuni, non è riscontrabile nel rapporto tra il privato ed i soggetti terzi posti sul medesimo piano dello stesso ( 120 ). Affinché la libertà d iniziativa economica ex art. 41 Cost. si configuri come diritto soggettivo, è necessario che il legislatore vi attribuisca un preciso contenuto ( 121 ). In mancanza, la Costituzione può garantire al privato solo la possibilità di scegliere se intraprendere o meno l attività economica, mentre l ampiezza delle facoltà attraverso le quali tale possibilità può esplicarsi sarà rimessa all ordinamento ( 122 ). La P.A. non si trova nei confronti dell operatore economico in una situazione passiva ( 123 ), bensì in una posizione atdere la rimozione di ostacoli giuridici che si frappongono all esercizio di alcune libertà; Amato, Individuo ed autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, Cfr. Iannotta, L interesse legittimo nell ordinamento repubblicano, in Dir. proc. amm., 2007, p. 954, che definisce le libertà garantite dalla Costituzione prioritarie rispetto alla legge e alle situazioni giuridiche soggettive che da queste scaturiscono. ( 119 ) V. Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 1992, n. 852, in Cons. Stato, 1992, 1648, in cui si afferma che di deve parlare di interesse legittimo all esercizio di una determinata attività economica laddove l atto amministrativo autorizzatorio debba verificare che il concreto espletamento dell attività privata si svolga compatibilmente con l interesse pubblico, ovvero con gli interessi di altri soggetti anch essi interessati allo svolgimento della medesima attività. ( 120 ) Il privato ha il diritto di esercitare una determinata attività nei confronti della P.A. che, quindi, è tenuta a non interferire con atti di imperio, ma il medesimo diritto a commerciare non è riscontrabile nei confronti di altri privati. «L oggetto della libertà (...) è irrilevante rispetto al dovere dei terzi di alterum non laedere»; così Franchi, Ritiro arbitrario di licenza commerciale e azione di danno, ingiur. it., I, 1957, p L A. afferma che l indagine va condotta su un duplice piano: con riferimento alla P.A. e ai soggetti posti sullo stesso piano dell operatore. Con riferimento a questi ultimi, infatti, non sussiste alcun diritto. Con riguardo, invece, al primo termine di riferimento, occorre innanzitutto muovere dalla considerazione che la licenza è diversa dalla concessione in quanto non crea diritti nei confronti dei terzi e che, solo quando il vincolo all attività della P.A. è posto nell interesse del privato, si può parlare di posizione di vantaggio giuridico del medesimo da identificarsi con il diritto soggettivo. In altre parole, secondo l A., con la licenza, il commerciante non acquista un diritto soggettivo nei confronti della pubblica amministrazione, nemmeno quando il ritiro della stessa non è frutto di un apprezzamento discrezionale da parte della P.A. ( 121 ) In tal senso v. Cass., sez. un., 6 aprile 1983, n. 2443, in Mass. Giust. civ., 1983, in cui si afferma che solo dopo l atto di silenzio assenso della P.A. all esercizio di una determinata attività (nel caso di specie attivazione di una fabbrica o manifattura di lavorazioni insalubri), l imprenditore diviene titolare di un diritto soggettivo all esercizio dell attività economica. In difetto la sua situazione giuridica rimane degradata ad interesse legittimo. ( 122 ) In ordine alla qualificazione del diritto all iniziativa economica scaturente dall art. 41 Cost., la dottrina e la giurisprudenza hanno da sempre oscillato tra diverse posizioni. Alcuni, facendo leva sul fatto che il diritto opera sia nel momento dell iniziativa e che in quello dell attività, lo hanno qualificato come diritto soggettivo (Galgano, Diritto commerciale. L imprenditore, Bologna, 1987; Minervini, Contro la «funzionalizzazione» dell impresa privata, inriv. dir. civ., 1958, p. 626). Sulla qualificazione del diritto all iniziativa economica ex art. 41 Cost. come diritto soggettivo, anche nel caso in cui la P.A. sia chiamata a compiere una valutazione tecnica discrezionale v. Cass., sez. un., 5 agosto 2000, n. 543, in Mass. Giust. civ., 2000, 1466; Cass., sez. un., 28 ottobre 1995, n , ivi, Altri AA., evidenziandone l efficacia erga omnes, hanno qualificato il diritto in questione come diritto della persona (Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960; Rescigno, Manuale del diritto privato, Napoli, 1987). Altri ancora ne hanno evidenziato la natura di garanzia costituzionale che si manifesta, da un lato, con il riconoscere alla libertà il valore di principio generale idoneo a definire un certo ordinamento e, dall altro, con il vincolare gli organi del potere legislativo al fine di impedire la soppressione della libertà, se non tramite il ricorso al procedimento di revisione costituzionale (Amato, Individuo ed autorità nella disciplina della libertà personale, cit.; Barile, Le libertà nella Costituzione, Padova, ). Sull art. 41 Cost. con riferimento alle «quote latte» v. Carmignani, La legislazione regionale e diritto privato tra regola ed eccezione. Il problema delle quote latte, indir. e giur. agr. e amb., 1999, p ( 123 ) Infatti per diritto soggettivo deve intendersi il

86 78 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 56] potere diretto ed immediato attribuito al singolo per la realizzazione di un proprio interesse, cui corrisponde necessariamente un obbligo di non interferenza gravante sui terzi, sia soggetti pubblici che privati. Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato 2, Napoli, p. 57, il quale definisce il diritto soggettivo come «sintesi di una posizione di forza e di una posizione di libertà»: il soggetto è libero di decidere se avvalersi o meno del diritto (la libertà), ma, una volta esercitato il diritto è in grado di realizzare pienamente l interesse (la forza). ( 124 ) Carmignani, Profili, cit., p. 95. ( 125 ) Per «interesse» deve qui intendersi lo stato di aspirazione o di tensione della volontà di un soggetto verso un bene come quello (ritenuto) idoneo a soddisfare uno stato di bisogno del soggetto stesso. L interesse può essere di vario segno: può essere teso a conservare un bene, oppure può tendere all acquisto di un bene o di un utilità, per cui si rende necessario l atto di esercizio del potere. Gli interessi che emergono nelle vicende della vita sociale possono essere oggetto, da parte dell ordinamento, di indifferenza o di un atteggiamento positivo. In quest ultimo caso, l interesse diviene, in virtù della qualificazione dell ordinamento, presupposto sostanziale di una situazione giuridica soggettiva. In caso contrario rimane interesse di mero fatto. L interesse assunto dall ordinamento come situazione soggettiva si configura come vero e proprio diritto soggettivo nei casi in cui il legislatore attribuisce al soggetto che ne è portatore il potere di realizzare senz altro l interesse, utilizzando a tal fine gli strumenti all uopo predisposti dall ordinamento. V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino, 1994, p ( 126 ) In senso contrario si deve però ricordare l ordinanza del 10 aprile 1995 del Tribunale di Roma con la quale si è affermato che la «quota latte» integra un bene immateriale costituente un vero e proprio diritto soggettivo. La sentenza è pubblicata in Riv. dir. agr., 1996, I, con nota di Canfora, La quota latte come bene giuridico. tiva, avendo il potere di condizionare, nel caso di specie limitare, l attività economica. Ne deriva che, prima dell emanazione dell atto da parte della P.A., l allevatore che voglia entrare nel mercato del latte si trova in una situazione di vantaggio, il cui soddisfacimento è legato all assenso della P.A. ( 124 ). Tale situazione di vantaggio o interesse ( 125 ), (solo) a seguito dell assegnazione della quota (latte), assume le vesti di diritto soggettivo ( 126 ), cui corrisponde l obbligo da parte degli altri allevatori e dei pubblici poteri di non impedire l esercizio del diritto (soggettivo) a produrre. A questo punto l assegnazione della quota si configura per la sua natura costitutiva della posizione giuridica individuale e non meramente dichiarativa/ricognitiva, non preesistendo all assegnazione alcun diritto. Il ragionamento appena fatto conduce a concludere che l assegnazione della «quota latte» può essere assimilata all autorizzazione, con la precisazione che, sul piano pubblicistico, l autorizzazione medesima si traduce in un ordine di non produrre e commercializzare extra quota ( 127 ) a chi era già presente sul mercato, mentre per chi entra ex novo si dovrà parlare di autorizzazione in senso lato, con caratteri costitutivi e non meramente ricognitivi ( 128 ). ( 127 ) Viene così costituita una situazione giuridica soggettiva passiva in capo al destinatario del provvedimento per il soddisfacimento di un pubblico interesse. L ordine è il tipico provvedimento che si concretizza attraverso un comando sanzionato, destinato ad incidere sul rapporto autorità-libertà. La sanzione ne rappresenta un elemento costitutivo, in mancanza si tratterà di altri atti giuridici, quali consigli, direttive, inviti, ecc.; v. Bassi, voce Ordine (dir. amm.), in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, p. 995; Galateria, voce Ordine amministrativo, in Noviss. Digesto it., XXII, Torino, 1965, p Secondo Satta, voce Ordine e ordinanza amministrativa,inenc. giur. Treccani, XXII, Roma, 1990, p. 1, la differenza tra autorizzazione e ordine è una differenza di segno. Come con l autorizzazione l amministrazione esercita un controllo sull attività che il privato intende svolgere, e all esito positivo di esso, la consente (ossia la autorizza), così con l ordine si conclude una procedura ispirata allo stesso fine, ma di segno in qualche modo opposto: il controllo sull attività ha esito negativo, ossia si conclude ad esempio, con un ordine di sgombero, di rimessa in pristino. ( 128 ) Cfr. Germanò, L azienda agraria ed i suoi beni. Le quote di produzione ed il diritto di reimpianto dei vigneti, in Dir. agr., 1995, p. 1, il quale afferma che l assegnazione della «quota latte» si traduce in una sorta di autorizzazione e non di concessione perché l assegnazione della quota conferma e rende attuale la preesistente libertà di produzione del latte e si caratterizza in termini anche ricognitivi e non esclusivamente costitutivi. «Sembra così, che almeno per l Italia la situazione soggettiva dell allevatore sia assimilabile all ipotesi dell autorizzazione commerciale o licenza di commercio che, riportando le voci dei generi che il determinato negoziante può vendere, attribuisce a costui il diritto-potere di accedere al mercato di quel genere di merce e di venderlo senza penalità». A tal proposito però cfr. Franchi, Ritiro arbitrario di licenza commerciale e azione di danno, cit., p. 391, il quale afferma che la licenza a commerciare non integra la rimozione di un limite al-

87 [Art. 56] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 79 Anche nel settore dello zucchero, l attribuzione della quota s inserisce concettualmente nella scissione tra le categorie della titolarità delle situazioni giuridiche soggettive e la legittimazione all esercizio delle stesse. La mancanza della legittimazione (rectius: attribuzione della quota) impedisce all impresa l esercizio di una o più facoltà ricomprese nella più complessa situazione giuridica soggettiva di cui è titolare, impedendole di attivarsi in quella particolare direzione per la quale difetta la legittimazione ( 129 ). La «quota zucchero» altro non è che il riconoscimento alle singole industrie saccarifere della garanzia del ritiro del loro prodotto da parte dell organismo di intervento al prezzo pieno di intervento ( 130 ). Allo zuccherificio non è imposto un tetto di produzione, esso può produrre quanto ritiene economicamente opportuno. Nel programmare la sua produzione, l industriale saccarifero valuterà l andamento del mercato, la domanda di l esercizio di un diritto, perché il diritto non preesiste; l attribuzione di liceità all esercizio dell attività rientra, invece, nei controlli dell iniziativa economica privata previsti dall art. 41 Cost. ( 129 )V.Salvatore, voce Autorizzazione, inenc. giur. Treccani, IV, Roma, 1988, p. 2 il quale afferma che, in ogni caso, non può negarsi che l autorizzazione conferisca un quid novi e che, sotto il profilo contenutistico, si presenta di indole composita: è permessiva laddove rimuove un limite all esercizio di un diritto o di un potere e costitutiva in quanto si pone come causa di attribuzione della legittimazione all esplicazione dell attività nella particolare direzione cui si riferisce. ( 130 ) È stato osservato che, «sotto questo profilo, la «quota zucchero» ha molti punti in comune con quelle «elargizioni» (largess) da parte dei pubblici poteri quali diretti dispensatori di ricchezza, di cui Charles Reich parlava nel suo saggio The Property, pubblicato nel 1964, allorché sollecitava che fosse assicurato ai fruitori di largess lo stesso tipo di tutela offerto dalla disciplina della proprietà al titolare del diritto su un bene. Ritenere le quote zucchero come forme di «new properties», cioè nuovi «beni» tuttavia ha un senso solo se si ritenga che si abbia «oggetto di diritti» quando l ordinamento nella specie quello italiano come integrato dalle norme comunitarie appresti comunque una regolazione giuridica ad una «entità», ad un valore economico, facendola così transitare dalla realtà economico sociale a quella del diritto». In tal senso v. Germanò, Le quote di produzione nel diritto comunitario dell agricoltura, cit., p zucchero e come ogni altro operatore economico produrrà la quantità che potrà vendere sul mercato ad un prezzo competitivo ( 131 ). La quota di produzione, «più che mortificare immediatamente le libertà economiche degli operatori privati, si limita a modificare e graduare rectius a ridimensionare agevolazioni e incentivi» ( 132 ). A questo punto si tratta di verificare se la situazione giuridica soggettiva di cui sono titolari le imprese produttrici di zucchero si colori dei toni del diritto soggettivo o, invece, propenda verso le caratteristiche dell interesse legittimo ( 133 ), fermo restando che le due situazioni, pur differenti, sono separate da una labile linea di confine ( 134 ). ( 131 ) Il fine essenzialmente regolatorio della disciplina dell OCM zucchero verso determinate finalità emerge con tutta evidenza, ancor più che in quello del latte, laddove si consideri che, mentre in quest ultimo i produttori sono debitori verso lo Stato del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze per il semplice fatto di aver superato le quote di cui dispongono, lo zucchero, l isoglucosio e lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota assegnata, come già detto, possono essere utilizzati e/o riportati secondo le modalità indicate dall art. 61 del reg. CE n. 1234/2007 o esportati entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi a norma dell art. 300 del Trattato. Quindi, solo i quantitativi non utilizzati e/o riportati sono soggetti al prelievo. ( 132 ) Jannarelli, voce Quote di produzione, indigesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ., 1997, p ( 133 ) Diritto soggettivo ed interesse legittimo sono due diverse forme di protezione accordate dalla legge a quell entità definita interesse e che esprime una relazione tra una persona (fisica o giuridica) e un bene (fisico o spirituale); in tal senso Iannotta, op. cit., p Quale che sia la definizione di interesse legittimo che si voglia adottare, per consolidata tradizione interpretativa, siamo di fronte ad una «situazione soggettiva che consente il dialogo con l amministrazione in quanto dotata di poteri»; cfr. F.G. Scocca, Ma cos è questo interesse legittimo?, inforo amm., 1988, p ( 134 )V.Iannotta, op. cit., il quale, nel precisare il carattere minoritario dell affermazione, sostiene che, dalla prospettiva della tutela giurisdizionale «si dovrebbe affermare su un piano generale che l interesse legittimo è diventato un diritto: un diritto che da diritto soggettivo dell ordinamento amministrativo si sarebbe trasformato in diritto tout court». Con riguar-

88 80 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 56] Nel 32 o considerando del reg. CE n. 1234/ 2007 si legge che il regime di contingentamento della produzione dello zucchero previsto dal medesimo regolamento deve conservare la natura giuridica delle quote, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Questa ha infatti precisato che, in nessun caso, l assegnazione e/o attribuzione di «quote zucchero» comporta per le imprese un titolo di proprietà, essendo piuttosto assimilabile ad una concessione senza contropartita finanziaria ( 135 ). L attribuzione delle quote, afferma la Corte, è un mezzo per garantire ai produttori i prezzi comunitari e lo smercio della loro produzione, conseguentemente, il sistema delle quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato diretto a garantire la realizzazione di obiettivi di interesse generale, che verrebbero certamente sacrificati se si consentisse il trasferimento delle quote, da un impresa all altra, a titolo oneroso, secondo i meccanismi di mercato. Da quanto detto, risulta evidente che la disciplina del settore dello zucchero e, all interno di questa, il sistema delle quote, sono fortemente orientati verso la tutela di interessi, anche potenzialmente confliggenti quali la garanzia di un equo tenore di vita dei bieticoltori, la stabilità del mercato, il contenimento delle eccedenze, la sicurezza alimentare ecc. ma che si caratterizzano per la loro superindividualità. Tali finalità emergono con tutta evidenza sia nel momento dell assegnazione/attribuzione delle quote, sia in quello successivo della gestione, riassegnazione e trasferimento delle medesime, laddove allo Stato membro è attribuito un potere do specificamente alla tutela giurisdizionale del diritto amministrativo v. ex multis: Mazzina, La tutela risarcitoria degli iteressi legittimi tra riforme amministrative ed effettività della tutela giusdizionale, indir. proc. amm., 2006, p. 391; Malinconico, Risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo:riparto di giurisdizione e rapporto tra tutela demolitoria e risarcitoria. In particolare il caso dell occupazione illegittima, ibidem, p ( 135 ) Si tratta della sentenza Corte giust. 20 novembre 2003, in causa C-416/01, in G.U.U.E. n. C 7 del 10 gennaio 2004; Scoca, Interesse legittimo e diritto soggettivo nel riparto delle giurisdizioni, indir. proc. amm., 1989, p. 549, v. punto n. 44 della sentenza in cui la Corte precisa il corretto significato dei verbi «attribuire» e «assegnare» utilizzati nel reg. CEE n. 1785/1981 con riferimento alle quote. che, accanto a tratti di vincolatività (vedi le regole di cui all all. VIII), presenta profili di discrezionalità ( 136 ), in funzione del perseguimento degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero ( 137 ). In tale contesto, sembra arduo poter configurare la situazione giuridica soggettiva di cui sono titolari le imprese saccarifere quale diritto soggettivo, risultando invece più consono parlare di interesse legittimo, quale espressione di una regola «compromissoria» di carattere solidaristico, capace di coniugare l interesse individuale con quello pubblico, così da realizzare «un coinvolgimento costante dell interesse del singolo nell interesse della collettività»( 138 ). Ritornando, a questo punto, in una prospettiva prettamente pubblicistica, perplessità in ordine alla qualificazione dell attribuzione della «quota zucchero» ( 139 ) come atto di autorizzazione tout court, sorgono oltre che dalla considerazione che la stessa Corte di giustizia ha parlato a tal proposito di concessione senza contropartita finanziaria anche laddove si consideri che la produzione extra quota non può qualificarsi illecita ( 140 ). Alla stessa conclusione si ( 136 ) Basti considerare che lo Stato «può»ridurre la quota fino al 10% (...) (art. 60, par 1); «può»effettuare trasferimenti di quote (...) (art. 60, par. 2). Inoltre, la non attribuzione in proprietà delle quote alle imprese è funzionale proprio alla garanzia di un certo spazio di manovra agli Stati membri nell esercizio delle competenze loro attribuite in materia di trasferimento, cessione, rassegnazione delle stesse. La discrezionalità si sostanzia nella valutazione se lo svolgimento dell attività giovi o meno al perseguimento degli obiettivi del settore, attraverso una comparazione di tutti gli interessi coinvolti, in particolar modo di quelli dei produttori di barbabietole. ( 137 ) V. commento ai relativi articoli del regolamento e l all. VIII. ( 138 ) di Majo, Tutela di annullamento e risarcitoria contro gli atti della P.A.: l acquis civilistico, in Corr. giur., 2008, p ( 139 ) Lo stesso può dirsi anche con riferimento alla «quota latte». ( 140 ) Lo stesso non può dirsi, ad esempio, per l attività commerciale esercitata in mancanza della relativa licenza. In questo caso l attività economica è sicuramente qualificabile come illecita e, come tale, è suscettibile di sanzioni amministrative e penali. In questi casi, l attività in sé per sé considerata non è illegittima o illecita ma, al fine di impedire che un suo indiscriminato uso possa arrecare danno alla comunità,la

89 [Art. 56] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 81 giunge analizzando la natura del prelievo sulle eccedenze, da considerare anch esso uno strumento regolatorio del mercato agricolo che non ha natura sanzionatoria ( 141 ). Sennonché occorre valutare non pienamente soddisfacente la teoria in base alla quale l autorizzazione si sostanzia semplicemente nella rimozione di un limite ( 142 ), in quanto non idonea a carpire tutte le finalità dell atto autorizzatorio ( 143 ). Sembra invece più corretto muovere dalla considerazione che le attività da autorizzare possono presentare il coinvolgimento di interessi diversi da quelli propri al soggetto richiedente l autorizzazione medesima, «sì che dall esercizio della situazione giuridica attiva deriva una disciplina, un assetto di interessi, globalmente compenetrati, di non esclusiva pertinenza del soggetto, la cui attività èsottoposta ad autorizzazione» ( 144 ). Si tratta di un attività che non va impedita, bensì positivamente orientata verso determinati obiettivi ( 145 ). Muovendo da questa impostazione, l autorizzazione si caratterizza per la sua strumentalità al conseguimento di finalità positive ed è tale da poter ben descrivere la natura pubblicistica dell attribuzione della «quota zucchero». In questo contesto, il prelievo assume a pieno titolo la sua funzione di regolazione del mercato agricolo, al di fuori di ogni prospettiva sanzionatoria. 6. L analisi dei profili giuridici inerenti alla «quota zucchero» non può arrestarsi alle considerazioni appena fatte, ma deve spingersi verso una possibile qualificazione della medesima quota sotto un profilo squisitamente privatistico ( 146 ). Anche in questo caso, l indagine deve necessariamente muovere dalle considerazioni della dottrina in ordine al settore lattiero-caseario, non avendo le «quote zucchero» goduto della stessa attenzione. La disciplina comunitaria ed italiana, nonché la giurisprudenza ( 147 ), individuando i tratti essenziali della «quota latte» nella sua cedibilità senza terra e nel suo legame con la produzione del latte, hanno rilevato come la stessa sia un bene aziendale ( 148 ), che non ha corporalità e, legge richiede che l attività stessa o il singolo atto siano subordinati ad un atto permissivo della P.A. Ove venga esercitata in mancanza del predetto atto permissivo l attività diviene illecita. Sotto questo punto di vista Alessi, La revoca degli atti amministrativi, Milano, 1942, ha parlato dell autorizzazione come garanzia per l interesse pubblico. ( 141 )V.Lattanzi, infra, commento all art. 55. ( 142 ) Secondo quest impostazione l autorizzazione avrebbe esclusivamente carattere preventivo, in quanto volta ad impedire un attività pericolosa. ( 143 ) Cfr. Salvatore, op. ult. cit., p.2. ( 144 ) Salvatore, op. loc. ultt. citt. L A. sostiene che prima dell autorizzazione il soggetto è titolare di una situazione giuridica soggettiva attivabile in tutte le direzioni tranne quella per la quale deve essere chiesta l autorizzazione. Nel momento, poi, in cui chiede l autorizzazione, diventa portatore di un interesse legittimo, che trae origine dalla titolarità della predetta situazione giuridica ed esiste in funzione della stessa. Il fatto che si tratti di interesse legittimo e non di diritto soggettivo deriva dal fatto che la P.A., nel rilasciare o negare l autorizzazione, esercita anche un potere discrezionale. ( 145 ) A tal proposito Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 2006, distingue tra provvedimenti autorizzatori in funzione di controllo ed in funzione di programmazione. Questi ultimi costituiscono strumenti volti a coordinare l attività dei privati con quanto previsto in piani o programmi. ( 146 ) Cfr. Jannarelli, voce Quote di produzione, cit., p. 204, il quale afferma che «l inquadramento delle quote di produzione nello strumentario attraverso il quale si attua l intervento pubblico nell economia (...) impone che in apicibus si debba tener conto del legame tra profili pubblicistici e privatistici del fenomeno». ( 147 ) Ex multis Trib. di Parma 16 dicembre 1993, in Dir. e giur. agr. e amb., 1994, p. 112, con nota di Masini; Tar Lombardia, sez. I, 1 o luglio 1993; cfr. anche la massima in TAR, 1993, I, p. 3021, riportata anche in Canfora, Rassegna di giurisprudenza sulle quote latte, inriv. dir. agr., 1994, II, p ( 148 ) Si era infatti posto il problema se la «quota latte» fosse legata alla terra o alla produzione del latte. In un primo momento, sulla scorta di quanto affermato dal 9 o considerando del reg. CEE n. 1546/ 1988, il quale precisava che la facoltà di trasferire al produttore uscente la quota di produzione costituiva una deroga al principio secondo il quale un trasferimento di quantitativo di riferimento non può essere effettuato indipendentemente da un trasferimento di terre, parte della dottrina legava la titolarità della quota-latte alla terra. Cfr. Costato, Le quote-latte e l anomala applicazione di esse in Italia, inriv. dir. agr., 1992, p.146; Germanò, I «nuovi» contratti agrari, inriv. dir. agr., 2007, p. 59 e Di Lauro, Quote latte e appartenenza del potere di disporre per abbandono, ivi, 1996, II, p V. anche Cinquetti, La circolazione delle quote latte in Italia, ivi, 1994, p.

90 82 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 56] quindi, «non è res e perciò né pertinenza, né immobile per destinazione, né chattel costituente il fixed equipment della land (...)» ( 149 ). La «quota latte» ha però rilevanza economica, contribuendo ad aumentare il valore dell azienda, potendo essere la stessa sia restituita alla Stato, dietro pagamento di un indennità, sia oggetto di mercato e, quindi, scambiata con un prezzo ( 150 ). La «quota latte»èun entità immateriale che ha valore economico e diventa giuridicamente rilevante per il nostro ordinamento attraverso l art. 810 c.c., laddove si dispone che sono «beni» le entità che possono formare oggetto di diritti ( 151 ). Esiste un bene in senso giuridico quando una norma di legge, in funzione di interessi meritevoli di tutela, attribuisce ad un soggetto una posizione giuridica attiva rispetto ad un individuata entità economica ( 152 ). 390, il quale evidenziava una certa rigidità del legislatore comunitario (v. art. 7 reg. CEE n. 857/1984) nell intendere la titolarità e, quindi, la circolazione delle quote latte, in parte superata dal reg. CEE n. 2998/ 1987 che recepiva la cessione temporanea sebbene in via transitoria e come facoltativa lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. Con il reg. CEE n. 3950/ 1992 viene introdotto un sistema più flessibile maggiormente rispondente alle esigenze dei produttori e che prevede ipotesi di circolazione di quote indipendentemente dal trasferimento del fondo. V. Bruno, Impresa zootecnica e quote latte, in Riv. dir. agr., 1998, p Con il successivo reg. CE n. 1788/2003 si prevede espressamente la cessione della quota con o senza terra e tale disciplina è stata ripresa nel presente reg. CE n. 1234/2007. Per un quadro riepilogativo della disciplina delle «quote latte», v.tomassini, Quote latte, diritti di impiegato e titoli, Messina, 2008, p. 89 ss., e per un approfondito commento della disciplina delle «quote latte» v. infra, il commento di Di Lauro. V. anche, ex multis, la sentenza Corte giust. 15 gennaio 1991, in causa C-341/89, in Raccolta I-25. ( 149 ) Germanò, I «nuovi» contratti agrari, inriv. dir. agr., 2007, p. 60; sempre dello stesso A., L azienda agraria ed i suoi beni. Le quote di produzione ed il diritto di reimpianto dei vigneti, indir. agr., 1995, p. 1. ( 150 )L allevatore può ex art. 75 del reg. CE n. 1234/2007 rinunciare al suo quantitativo ottenendo dalla Comunità un indennizzo. ( 151 ) Germanò, I «nuovi» contratti agrari, inriv. dir. agr., 2007, p. 61. ( 152 ) Cfr. Pugliatti, Beni e cose in senso giuridico, Milano, 1962; Jannarelli, Beni, interessi, valori. La «quota latte», «dotata di un valore di scambio e oggetto di contrattazione tra privati trova collocazione nella teoria giuridica dei beni, qualificandosi, in particolare come bene aziendale ( 153 ), creato dall ordinamento (...) e, per la sua incorporalità, non può essere definito altrimenti che bene immateriale» ( 154 ). Sotto il profilo che stiamo considerando, diversi sono i punti di contatto tra la «quota latte» e la«quota zucchero». Queste però si discostano per un aspetto di non trascurabile importanza: la disciplina circolatoria, la quale non può non incidere sulla qualificazione giuridica delle stesse. È evidente che quando al produttore beneficiario è riconosciuto il potere di disporre della quota, indipendentemente dalla vicenda circolatoria dell azienda, intesa quest ultima come insieme dei fattori di produzione che ha contribuito all individuazione della complessiva situazione di legittimazione che ne giustifica l attri- Profili generali, intrattato di diritto privato europeo, a cura di Lipari, II, Padova, Il fatto che la «quota latte» costituisca un bene giuridico lo si ricava anche dalla disposizione italiana che ne consente la costituzione in pegno (v. d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, in G.U. n. 95 del 23 aprile 2004). ( 153 )L azienda è, ai sensi dell art c.c., il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa e comprende non solo le cose caratterizzate dalla fisicità o dalla corporalità, ma anche i beni immateriali quali i marchi, i brevetti, le concessioni amministrative, i contratti, i crediti, i debiti, ecc.; v. a tal proposito Germanò e Rook Basile, Le quote latte in Italia. Diritto a produrre e diritto patrimoniale, indir. e giur. agr. e amb., 1999, p Per quanto concerne il collegamento teleologico tra impresa ed azienda, quest ultima considerata quale un unico nuovo oggetto rientrante sotto la specie della universalità, cfr. anche Sgarbanti, Il principio di collegamento delle quote latte con il fondo rustico o con l azienda nel diritto comunitario, instudi in onore di Enrico Bassanelli, Milano, 1995, p. 587 ss.; Germanò, Azienda agraria?, inatti delle seconde giornate camerti di diritto agrario comunitario (Camerino, maggio 1988), Camerino, 1989, p. 30; Di Lauro, L OCM nel settore lattiero caseario, intrattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, a cura di Costato, Padova, 2003, p ( 154 ) Carmignani, Profili, cit., p. 98. L A. adotta la predetta definizione ai soli fini sistematici e non descrittivi, avvertendo circa la diversità con la proprietà intellettuale; v. anche Germanò, Manuale di diritto agrario 6, Torino, 2006, p. 259.

91 [Art. 56] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 83 buzione nessun ostacolo sussiste alla qualificazione della quota come «bene» del patrimonio del titolare ( 155 ). Sennonché, è stato correttamente osservato, che la circolazione autonoma della quota (quale strumento di contingentamento della produzione) costituisce un eccezione, poiché la regola generale appare «quella che lega la quota soltanto alle vicende circolatorie della struttura produttiva nel senso che la normativa non assume le quote in quanto tali, come possibile oggetto di atti di circolazione, ma si limita soltanto ad individuare gli effetti circolatori sulle quote conseguenti alla circolazione (inter vivos e mortis causa) avente ad oggetto le strutture fondiarie» ( 156 ). Così, nel settore bieticolo-saccarifero, la circolazione della «quota zucchero» èpresa in considerazione ed è disciplinata solo con riferimento alle varie vicende (fusione, trasformazione, cessione, ecc...) che possono riguardare l impresa saccarifera. Inoltre, sono gli Stati membri ad essere legittimati a compiere trasferimenti di quote tra le imprese, secondo le regole stabilite nell all. VIII e tenendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canne da zucchero (v. art. 60, par. 2). La «quota zucchero», non essendo attribuita in proprietà all impresa ( 157 ) e non potendo essere oggetto di atti di autonomia privata, non rileva come bene di per sé, ma come valore economico della quota. «In questi casi, ciò che è oggetto di circolazione non è la quota, ma la situazione che legittima all acquisto e che costituisce la condizione necessaria, ma non sufficiente, all acquisto della quota, che continua a dipendere dall effettiva prosecuzione dell attività produttiva» ( 158 ). ( 155 ) Jannarelli, voce Quote di produzione, cit., p Secondo l A. tale conclusione non cambia nemmeno in caso di circolazione della quota controllata dall ordinamento, ossia nei casi in cui, ad esempio, sono individuati i possibili destinatari della cessione. ( 156 ) Jannarelli, voce Quote di produzione, cit., p ( 157 ) V. sentenza della Corte giust. del 20 novembre 2003, in causa C-416/01, in G.U.U.E. n. C 7 del 10 gennaio ( 158 ) Jannarelli, voce Quote di produzione, cit., p A tal proposito, occorre però considerare la pronuncia del Tar Lazio che ha affermato che la quota non costituisce un elemento della dotazione patrimoniale dell impresa saccarifera, sostenendo l inesistenza nell ordinamento di un principio di rigido collegamento tra la quota e l impresa, a fronte di un potere pubblico di gestione della quota nazionale, il cui limite risiede, da un lato, nella disciplina comunitaria e, dall altro, nella produzione effettivamente realizzata nelle campagne precedenti ( 159 ). A tale assunto non si può non replicare che la non rigidità del legame tra quota e impresa, ossia la variabilità della quota assegnata alle imprese, non rende indifferente per l impresa sotto un profilo economico la presenza o meno della quota medesima, cosicché da poter affermare che la stessa non costituisca un elemento della dotazione patrimoniale. Tanto è vero che una più recente sentenza del Consiglio di Stato ( 160 ) ha affermato che, «gravando sulle «quote a» e «b» contributi differenziati, destinati a finanziare l esportazione delle produzioni eccedenti il consumo comunitario (...) e potendo la produzione di quota «c» essere posta in commercio solo nei Paesi terzi, senza usufruire, degli aiuti comunitari, ciò evidenzia, attesa la scarsa remuneratività del prezzo dello zucchero sul mercato mondiale, l essenzialità del mantenimento di una congrua dotazione delle quote di produzione «a» e «b» ai fini dell assetto gestionale delle società operanti nel settore». In altre parole, il Consiglio di Stato ha chiaramente individuato un collegamento, seppure non immutabile, tra la quota nelle sue diverse qualità e valore («a», «b» e «c») ela gestione dell impresa. Ciò significa che per l impresa saccarifera, similmente a quanto avviene nel settore del latte, la stessa esistenza e ampiezza della quota di produzione rappresentano un valore economico dell azienda non indifferente ( 161 ). D altronde, già con riferimento ( 159 ) Tar Lazio, sentenza n del Il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto dal gruppo Eridania contro il decreto ministeriale di assegnazione in quanto la sua «quota zucchero» era stata decisamente diminuita. ( 160 ) Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 1999, n. 483, in Foro amm., 1999, p. 802 (s.m.). ( 161 ) Secondo gli economisti le quote potrebbero

92 84 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 56] alle «quote latte», si era osservato che la «variabilità» dell entità della quota non incide sulla sua configurabilità come valore che al complesso aziendale deriva da un atto amministrativo e che è capace di conformare le dimensioni dell impresa e il suo volume d affari ( 162 ). Quanto detto è ulteriormente suffragato dalla considerazione che, senza la quota, difficilmente potrebbe ammettersi l esistenza stessa dell impresa saccarifera o, quantomeno, potrebbe aversi un impresa capace di creare profitto ( 163 ). La quota dimensiona l azienda, «la mancanza ha l effetto di spostare l attività economica professionalmente esercitata dall area dell impresa a quella della non-impresa» ( 164 ). Uno dei tratti peculiari della quota va individuato nel doppio legame con la produzione individuale e comunitaria. Per quanto concerne il primo aspetto (il legame con la produzione individuale), la quota rileva sia sotto il profilo dell attribuzione, che per la corrispondenza, dal punto di vista quantitativo, alla produzione dell impresa cui è assegnata. Sotto il secondo profilo, la quota è strettamente dipendente dal limite previsto per la produzione comunitaria, fissato in relazione ad esigenze di controllo del mercato e dipendente da valutazioni di carattere economico ( 165 ). essere definite «condizioni», indicando con tale espressione tutto ciò che rende possibile la produzione, con ovvie ripercussioni sull organizzazione dell impresa. V. Carmignani, Profili, cit., p. 96, e la dottrina ivi richiamata. ( 162 ) Sotto questo punto di vista la quota si differenzia dall autorizzazione che attiene solo al procedimento formativo dell attività economica e non incide sulla capacità di profitto. ( 163 ) La mancanza della quota non si traduce, almeno formalmente in una condicio sine qua non per l inizio o la prosecuzione dell attività senza la prescritta autorizzazione, ma è evidente che la mancanza non consente di attribuire economicità all attività così organizzata. Cfr. Costato, Obbligo di coltivare e disincentivi alla produzione,instudi in onore di Bassanelli, Milano, 1995, p ( 164 ) Carmignani, Profili, cit., p. 97. ( 165 ) In tal senso Canfora, La quota latte come bene giuridico, in Riv. dir. agr., 1996, p. 57, la quale, Ebbene, tale doppio legame, mentre nella «quota latte» vede perfettamente bilanciata la valutazione degli interessi sottostanti alla produzione individuale e a quella comunitaria, ammettendosi, accanto al potere di attribuzione delle quote dello Stato membro anche la facoltà di disposizione dei singoli produttori sebbene a certe condizioni nella «quota zucchero», la medesima valutazione si atteggia in maniera diversa, propendendo verso una tutela più intensa degli interessi comunitari, quali l obiettivo dell adeguamento strutturale nei settori della coltivazione della barbabietola e della produzione di zucchero, e del sostegno dei redditi degli agricoltori ( 166 ). L esistenza di un titolo di proprietà delle quote di produzione in capo alle imprese avrebbe posto in pericolo la flessibilità propria del meccanismo delle quote, che possono variare nel tempo in funzione della situazione del mercato e delle necessità della politica agricola comune ( 167 ). D altro canto, però, non può negarsi che, tra l impresa e le quote, sia ravvisabile quell immediata relazione capace di esprimere la posizione del soggetto nei confronti della situazione utile ( 168 ) che, nel caso di specie, non rileva come bene di per sé, ma come valore economico della quota ( 169 ). muovendo dalle predette considerazioni, individua l ineliminabile collegamento della quota latte con l azienda. ( 166 ) Tar Lazio Roma, sez. II, 20 aprile 2005, n. 2934, in Foro amm., TAR, 2005, p (s.m.). ( 167 ) A tal proposito la giurisprudenza ha affermato che «la facoltà degli Stati membri di diminuire di una quantità non superiore al 10 per cento le «quote zucchero a» e «b» assegnate a ciascuna impresa produttrice, esige una dettagliata indicazione delle ragioni che hanno consigliato di ridurre le quote, soprattutto al fine di correlare l entità della riduzione all esecuzione dei progetti, non essendo all uopo sufficiente fare ricorso a generiche ed apodittiche affermazioni, quali la necessità di operare una graduale ridistribuzione delle quote di produzione sulla base degli indirizzi produttivi gia acquisiti e prevedibili, nonché lo stato di avanzamento della ristrutturazione industriale»; Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 1999, n. 483, in Cons. Stato, 1999, I, 695. ( 168 ) In tal senso Messinetti, voce Oggetto dei diritti, inenc. dir., Milano, XXIX, p ( 169 ) Cfr. Jannarelli, voce Quote di produzione, cit.

93 [Art. 57] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 85 D altronde lo stesso reg. CE n. 320/2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell industria dello zucchero, prevede la possibilità per le imprese di rinunciare alle quote di produzione dietro corrispettivo di un incentivo alla ristrutturazione, che sarà tanto più alto quanto saranno maggiori le quote alle quali l impresa rinuncia ( 170 ). L indennità o il prezzo pagato nel ( 170 )V.il5 o el 11 o considerando del reg. CE n. caso di vendita di un impresa saccarifera o di uno stabilimento di produzione associati ad una quota di produzione corrisponde al valore dell elemento patrimoniale rinunciato o trasferito. Paola Lattanzi Ilaria Trapè 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il reg. CE n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune, in G.U.U.E. L 58 del 28 febbraio II Sommario (art. 57): 1. Il riconoscimento delle imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina. 1. Scopo del regolamento in commento è semplificare: ossia rendere la normativa più trasparente, snella ( 1 ) e comprensibile ( 2 ). Ciò richiede lo sfoltimento della burocrazia nel settore agricolo, l alleggerimento dei costi a carico delle aziende, senza influire sull efficacia dei dispositivi di controllo, garantendo nel contempo al cittadino un buon rapporto qualità/prezzo ( 3 ). La norma in commento disciplina il riconoscimento delle imprese produttrici di zucchero, ( 1 ) Ad esempio la condizionalità, che risponde ad un obiettivo politico irrinunciabile, ha aumentato gli adempimenti a carico degli agricoltori ed i controlli delle amministrazioni. ( 2 ) Comunicazione della Commissione «Semplificazione e Migliore regolamentazione per la politica agricola comune», COM(2005) 509 def. La semplificazione può essere tecnica o politica. La prima, lasciando invariato il quadro giuridico di riferimento, implica una revisione della disciplina giuridica, delle procedure amministrative e dei meccanismi di gestione nel senso di uno snellimento e di una maggiore efficienza economica che consentano di realizzare gli obiettivi politici in modo più congruo ed efficace. Si tratta di un operazione di ingegneria giuridica che lascia invariata la PAC ed opera solo sullo snellimento della normativa attuale; pur non modificando gli strumenti a disposizione, consente una migliore gestione degli stessi. La semplificazione politica è un concetto molto più vasto e complesso; consiste nello sviluppo di una (nuova e diversa) politica con effetti di semplificazione, attraverso una minore complessità degli strumenti politici a sostegno dell agricoltura e dello sviluppo rurale. La riforma dell OCM unica si inquadra nella semplificazione tecnica, ma nel contempo deve essere considerata il risultato finale di un percorso di radicale cambiamento della PAC, iniziato nel 2003 con la riforma Fischler. ( 3 ) Comunicazione della Commissione «Semplificazione e Migliore regolamentazione per la politica agricola comune», cit. Il reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in G.U.U.E. n. L 299 del 16 novembre 2007, reca numerose semplificazioni: fissazione di una quota unica; sostituzione dei prelievi variabili sulla produzione correlati alle quote con una tassa fissa la cui determinazione non richiederà calcoli complicati basati sul sovraconsumo; sostituzione dell intervento con l ammasso privato; semplificazione delle norme sul commercio con i paesi terzi mediante l abolizione delle esportazioni di zucchero fuori quota e una gestione più semplice delle importazioni; inserimento nel regime di pagamento unico del sostegno diretto al reddito dei bieticoltori.

94 86 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Art. 57] ( 4 ) V. art. 62, par. 2, del presente regolamento. L elenco redatto dalla Commissione concerne i prodotti per la fabbricazione dei quali sono utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale. A tal proposito l art. 7 del reg. CE n. 952/2006 precisa che la domanda in questione deve essere presentata dalle raffinerie «a tempo pieno». Nella domanda l impresa deve comunicare, oltre a nome e indirizzo, la capacità di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ed eventualmente il numero dei siti di produzione stabiliti nello Stato membro, precisando per ogni sito l indirizzo e la capacità di produzione. Il riconoscimento può essere chiesto per più di un attività tra quelle elencate. ( 5 ) Il reg. CE n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in G.U.U.E. n. L 58 del 28 febbraio 2006, è abrogato dal 1 o ottobre V. art. 210 reg. CE n. 1234/2007. ( 6 ) Nel reg. CE n. 318/2006 si parlava, infatti, di «accreditamento», mentre nella norma in commento si parla di «riconoscimento». Nella versione in inglese dei reg. CE n. 318/2006 e n. 1234/2007 non c è alcuna differenza essendo utilizzata in entrambi i casi l espressione «approval». ( 7 ) V.il20 o considerando del reg. CE n. 318/2006. ( 8 ) Per ottenere il riconoscimento è necessario che le imprese non siano state oggetto di un provvedimento di sospensione o di revoca dello stesso. isoglucosio o di sciroppo di inulina e delle imprese che trasformano i predetti prodotti in quelli indicati nell elenco redatto dalla Commissione ( 4 ), riproducendo quanto disposto dall art. 17 del reg. CE n. 318/2006 ( 5 ), relativo all organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero. Proprio nel predetto reg. CE n. 318/2006 si è parlato per la prima volta di un sistema di accreditamento (oggi riconoscimento) ( 6 ) delle imprese, in funzione di un più efficace controllo della produzione degli operatori che fabbricano zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina ( 7 ). Le imprese che vogliono ottenere il riconoscimento ( 8 ) devono presentare, alla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio esercitano l attività, apposita domanda, dimostrando la propria capacità professionale di produzione, accettando di fornire le informazioni richieste e di sottoporsi ai controlli previsti dal regolamento. Più esattamente, secondo quanto specificato nel par. 2 dell art. 57 del regolamento, le imprese produttrici di zucchero, devono fornire informazioni riguardo a: i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro; i dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietole da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, la produzione e alle scorte di zucchero; i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita. Con il reg. CE n. 952/2006 della Commissione ( 9 ) che ha stabilito le modalità di applicazione del reg. CE n. 318/2006 relativamente alla gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote ( 10 ) èstato precisato il contenuto della domanda di riconoscimento e sono stati definiti gli impegni che l impresa deve assumersi a fronte dello stesso. Il riconoscimento è costituito da un atto emesso dall autorità competente, accompagnato da un documento firmato dall impresa, contenente gli impegni al cui adempimento l impresa medesima si obbliga ( 11 ). In Italia, la domanda deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ( 12 ). Per ottenere il riconoscimento, l impresa deve impegnarsi, per iscritto, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati ( 9 ) Reg. CE n. 952/2006 della Commissione del 29 giugno 2006 recante modalità di applicazione del reg. CE n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote, in G.U.U.E. n. L 178 dell 1 luglio ( 10 ) Il reg. CE n. 952/2006 è stato recentemente modificato dal reg. CE n. 707/2008 della Commissione che modifica il reg. CE n. 952/2006 recante modalità di applicazione del reg. CE n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote, in G.U.U.E. n. L 197 del 25 luglio ( 11 ) V. art. 8, par. 2, reg. CE n. 952/2006. ( 12 ) Il termine di scadenza della domanda è il 31 maggio antecedente l inizio della campagna di riferimento. Le modalità procedurali inerenti alla presentazione della domanda sono state stabilite con la Circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 12 maggio 2006, n. 3, in G.U. n. 114 del 18 maggio La circolare riproduce sostanzialmente quanto disposto dal reg. CE n. 952/2006, senza rilevanti modifiche o aggiunte.

95 [Art. 57] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 87 ( 13 ) L autorità competente stabilisce i registri che devono essere tenuti dalle imprese accreditate per ogni sito di produzione e la periodicità (almeno mensile) delle registrazioni. I registri devono essere conservati dall impresa almeno tre anni e devono necessariamente contenere: le quantità di materie prime ricevute indicando, per la barbabietola e la canna, il tenore in zucchero quale determinato alla consegna nell impresa; eventualmente i prodotti finiti o semifiniti ricevuti; le quantità di prodotti finiti ottenuti e le quantità dei sottoprodotti; le perdite inerenti alla lavorazione; le quantità distrutte, con la relativa giustificazione; le quantità di prodotti finiti spedite. ( 14 ) V. art. 21 reg. CE n. 952/2006. ( 15 ) Sempre la Commissione è competente, ai sensi dell art. 85 del reg. CE n. 1234/2007, ad indicare le informazioni supplementari che le imprese riconosciute devono fornire, nonché i criteri per le sanzioni amministrative, le sospensioni e il ritiro del riconoscimento. contenuti nella domanda di riconoscimento, a tenere a disposizione dell autorità competente i registri ( 13 ) ed i prezzi di vendita e a comunicare le informazioni relative alla produzione, alle giacenze ( 14 ) ed ogni informazione o documento giustificativo ai fini della gestione e del controllo. Il mancato soddisfacimento di anche una sola delle condizioni richieste comporta la revoca del riconoscimento, che può avvenire, senza effetto retroattivo, anche nel corso della campagna di commercializzazione. L elenco delle imprese produttrici accreditate e la quota attribuita a ciascuna di esse devono poi essere comunicati alla Commissione ( 15 ). Come detto, gli adempimenti previsti nell articolo in commento sono funzionali oltre all assegnazione della quota di cui all art. 56 del regolamento e al cui commento si rinvia all espletamento dei controlli, che gli Stati membri devono svolgere assistendosi reciprocamente ( 16 ). Più esattamente i controlli, da effettuarsi presso ciascuna impresa e raffineria accreditata, sono volti ad accertare l esattezza e la completezza sia dei dati riportati nei registri, sia di quelli contenuti nelle comunicazioni ( 17 ). In Italia, i predetti controlli vengono svolti dell organismo pagatore (l Agea) competente territorialmente in relazione alla sede dell impresa ( 18 ). Ilaria Trapè ( 16 ) Così dispone il reg. CE n. 707/2008, che ha modificato il reg. CE n. 952/2006. ( 17 ) I controlli devono essere effettuati soprattutto valutando la coerenza tra le quantità di materie prime consegnate e le quantità di prodotti finiti ottenuti e attraverso il raffronto con i documenti commerciali o altri documenti pertinenti. Essi comprendono la verifica dell esattezza degli strumenti di pesatura e delle analisi di laboratorio utilizzati per determinare le consegne di materie prime e l entrata in produzione, i prodotti ottenuti e i movimenti delle scorte; la verifica dell esattezza e della completezza dei dati utilizzati per la fissazione dei prezzi di vendita mensili medi dell impresa; per le imprese produttrici di zucchero, i controlli riguardano anche il rispetto dell obbligo di versare il prezzo minimo ai produttori di barbabietole. I controlli comprendono anche una verifica fisica delle scorte almeno una volta ogni due anni. E possono avvenire anche a campione, ma devono essere tali da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Per ogni controllo viene poi redatta dall ispettore una relazione contenente tutti i dettagli delle verifiche effettuate. ( 18 ) V. Circolare Agea del 24 gennaio 2008.

96 88 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] III Sommario (artt ): 1. Gli artt. 58, 59 e 60 del reg. CE n. 1234/2007: considerazioni preliminari. 2. Art. 58: quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio. 3. Art. 59: gestione delle quote. 4. Art. 60: riassegnazione della quota nazionale. 1. Gli artt. 58, 59 e 60 del reg. CE n. 1234/ 2007 ( 1 ) trattano tanto profili tecnico applicativi della complessiva gestione delle quote di zucchero e di isoglucosio ( 2 ) che il più delicato meccanismo di riassegnazione delle quote nazionali (e regionali) conseguenti ad operazioni di «fusione di imprese», «cessione di un impresa», «cessione di uno stabilimento» ovvero «affitto di uno stabilimento», tutte come definite dall all. VII, n. I, reg. CE n. 1234/2007 ( 3 ). In generale e preliminarmente deve tuttavia annotarsi come l entrata in vigore del nuovo regolamento sulla OCM unica non ha recato profondi mutamenti nel settore dello zucchero, già riformato dal previgente (ma recentissimo) reg. CE n. 318/2006 ed interessato altresì dallo specifico reg. CE n. 230/2006 «relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il reg. CE n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune». Si trattava quindi di atti regolamentativi già pensati ed allineati con la PAC riformata ed anzi espressamente emanati (ed il riferimento è soprattutto al reg. CE n. 320/2006) allo scopo di accelerare la transizione verso un industria zuccheriera meno dipendente dagli aiuti di mercato. Da questo punto di vista, per quanto attiene all Italia, è giusto anche rammentare la decisione di ridurre significativamente le quote di zucchero, rendendo conseguentemente necessario un supporto ai bieticoltori col finanziamento di un fondo temporaneo di ristrutturazione, peraltro espressamente richiamato nell 89 o considerando del reg. CE n. 1234/2007 ( 4 ). ( 1 ) Sui passaggi che hanno portato alla riforma della OCM unica v. i documenti della Commissione delle Comunità Europee: Semplificazione e migliore regolamentazione per la Politica agricola comune, COM (2005) 509 def., del 19 ottobre In preparazione alla «valutazione dello stato di salute» della Pac riformata, COM (2007) 722, del 20 novembre Per approfondimenti, v. Oltre il Il futuro delle politiche dell Unione europea per l agricoltura e le aree rurali, a cura di De Filippis, Roma, ( 2 ) Ai sensi dell all. III, parte II, reg. CE n. 1234/ 2007 sono definiti: a. «zuccheri bianchi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5% o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico; b. «zuccheri greggi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5% di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico; c. «isoglucosio»: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10% di fruttosio. ( 3 ) Anche in questo caso è opportuno riportare le definizioni dell all. VIII, parte I, reg. CE n. 1234/ 2007: a. «fusione di imprese»: l unificazione di due o più imprese in un unica impresa; b. «cessione di un impresa»: il trasferimento o l assorbimento del patrimonio di un impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese; c. «cessione di uno stabilimento»: il trasferimento della proprietà di un unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell impresa che trasferisce la proprietà; d. «affitto di uno stabilimento»: il contratto di affitto di un unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l entrata in vigore dell affitto l impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un unica impresa che produce zucchero. ( 4 ) La quota di produzione italiana è passata da tonnellate della campagna 2005/2006 a tonnellate di quella 2007/2008. Per la campagna 2008/2009 l Italia ha già annunciato di voler rinunciare a ulteriori tonnellate. «Ciò ha condotto a un intenso processo di razionalizzazione della produzione che ha portato alla chiusura di 15 zuccherifici, dei 19 operanti sul territorio»; Inea, L agricoltura italiana conta, 2008, p. 88.

97 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 89 Non a caso, sempre nei considerando del reg. CE n. 1234/2007, sono plurimi i riferimenti a misure già introdotte e rese operative dalla «vecchia» OCM nel settore dello zucchero; al riguardo basta richiamare il 13 o considerando in cui si sottolinea la necessità di mantenere «la possibilità di rivedere le qualità tipo di zucchero (...) per tener conto, in particolare, di esigenze commerciali e degli sviluppi tecnologici in materia di analisi» ed il 14 o considerando che valuta positivamente il già collaudato sistema di comunicazione dei prezzi, introdotto dal reg. CE n. 318/2006, funzionale a garantire «dati attendibili sui prezzi dello zucchero sul mercato comunitario». Fatti questi esempi, ed onde evitare una sterile elencazione, possiamo quindi semplicemente concludere affermando che il nuovo reg. CE n. 1234/2007, almeno nel settore zuccheriero, è davvero ricco di richiami a misure già introdotte e ritenuti meritevoli di mantenimento nella nuova disciplina ( 5 ). Quanto alla ripartizione delle quote tra i singoli Stati membri essa è fissata dall all. VI del reg. CE n. 1234/2007 e suddivisa in quote di produzione (in tonnellate) di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina. Mentre gli artt. 56 e 57 si occupano, rispettivamente, dei criteri di ripartizione delle quote tra imprese produttrici e delle procedure di riconoscimento delle imprese assegnatarie delle quote, l art. 58 disciplina la quota supplementare e la quota aggiuntiva di isoglucosio, l art. 59 la gestione delle quote da parte della Commissione e l art. 60, infine, la riassegnazione della quota nazionale in seguito alla riduzione delle quote di zucchero o di isoglucosio di un impresa territoriale. In questa sede non si ritiene opportuno affrontare il problema della disciplina delle quote di produzione e la loro natura giuridica, argomento che ha costituito ed è tuttora oggetto di attenta riflessione da parte di dottrina e giurisprudenza ( 6 ), soprattutto in materia di «quote latte» ma è sufficiente sapere che la «quota» costituisce un tetto produttivo massimo per la produzione di determinate derrate, tetto assegnato dalla Comunità a ciascuno Stato membro e stabilito prendendo a riferimento la serie «storica produttiva» di ogni singolo Stato ( 7 ). Ovviamente, l assegnazione della quota risente altresì, anche per ragioni di coerenza sistematica, di precedenti interventi, anch essi recanti benefici economici, promossi allo scopo di contingentare la produzione. A titolo di esempio, per rimanere nell ambito dello zucchero, possiamo citare il dato italiano la cui produzione fino alla campagna 2005/2006 si attestava mediamente su tonnellate mentre, che a seguito di rinuncia a quote di produzione da parte del nostro Paese, si ridurrà per la campagna 2007/2008 a tonnellate. A fronte della minore assegnazione di quote l Italia, tuttavia, aveva negoziato un piano di intervento finanziato dalla UE specificamente destinato al sostegno dei bieticoltori ( 8 ). Quanto all analisi delle ragioni di carattere generale che giustificano ancora l intervento pubblico nel settore dello zucchero si rinvia al commento agli artt ( 9 ). 2. L art. 58 del reg. CE n. 1234/2007 prevede per la campagna di commercializzazione 2008/2009 ( 10 ) una quota supplementare di isoglucosio pari a tonnellate, da aggiungere alla quota relativa alla campagna di commercializzazione precedente. Detta aggiunta, per espressa previsione del par. 1 dell art. 58 citato, ( 5 ) Ci si limita ad un mero rinvio, oltre ai già citati considerando nn. 13 e 14, agli ulteriori nn. 16, 19, 25, 26, 30, 32, 34, 35, 42, 72, 89. ( 6 ) Per conoscere l evoluzione della disciplina comunitaria nel settore zuccheriero sin dalla originaria OCM, v. Adornato, voce Zucchero, inenc. dir., XL, VI, Milano, Numerosi invece i contributi dottrinali in tema di quote, per tutti: Jannarelli, Origini, motivazioni, evoluzione del regime delle quote-latte, relazione al convegno «I quantitativi di riferimento del settore lattiero (quote latte) nel diritto comunitario e nell ordinamento italiano» (Crema, marzo 1994), p. 5; Germanò e Rook Basile, Diritto agrario, intrattato di diritto privato dell Unione Europea, diretto da Ajani e Benacchio, Torino, 2006, p. 181 ss. ( 7 )Germanò erook Basile, op. cit., p ( 8 ) Il riferimento è sempre al reg. CE n. 320/2006 del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il reg. CE n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune. ( 9 ) Bruno, Commento agli artt , infra. ( 10 ) Si rammenta che ai sensi dell art. 3, lett. e), reg. CE n. 1234/2007 la campagna di commercializzazione inizia il 1 o ottobre e termina il 30 novembre successivo.

98 90 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] non si applica alla Bulgaria ed alla Romania alle quali, da sole, sono riservate ulteriori tonnellate da ripartirsi in misura di tonnellate per la prima e per la seconda. Si tratta evidentemente di un regime più favorevole per questi nuovi Stati membri, soprattutto in considerazione dei criteri di assegnazione delle quote supplementari, incentrato sul meccanismo della proporzione rispetto alle quote già assegnate (in applicazione dell art. 56, par. 2) «a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul territorio di uno Stato». Nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009, oltre alle suddette quote, l art. 58, par. 1, terzo periodo, prevede ulteriori tonnellate di isoglucosio ad esclusiva disposizione di Italia, Lituania e Svezia nella misura di rispettive , e tonnellate. Si tratta quindi di un margine di aggiustamento che la Commissione ha ritenuto opportuno lasciare agli Stati membri per adeguare la propria produzione alle attuali reali potenzialità/necessità di mercato, in attesa che gli effetti della riforma stabilizzino il rapporto offerta/domanda, e prevedendo a tale scopo una quantità di tonnellate (al netto della scorta di Bulgaria e Romania) ed una ulteriore riserva di tonnellate, ad utilizzo facoltativo, per quei paesi che più di altri, negli ultimi anni, hanno ridimensionato il proprio comparto produttivo. Queste ultime quote, infatti, a differenza delle precedenti, non solo sono assegnabili su richiesta (tanto per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010) ma sono anche soggette ad un prelievo unico di P 730/tonnellata, ovvero pari a quanto già stabilito dall art. 8, par. 3, reg. CE n. 318/2006 sul prelievo di quote supplementari assegnate. 3. L art. 59 del reg. CE n. 1234/2007 stabilisce l onere in capo alla Commissione di procedere, entro la fine del mese di febbraio della campagna di commercializzazione precedente (per ciascuna delle campagne 2008/2009, 2009/ 2010 e 2010/2011), all adeguamento delle quote indicate nell all. VI del reg. CE n. 1234/2007, necessario a seguito dell utilizzo di quote supplementari di isoglucosio da parte degli Stati membri, tanto con riferimento alle quote aggiuntive che a quelle «aggiuntive a richiesta» (per Italia, Lituania, Svezia). Ma la necessità di adeguamenti potrebbe anche rendersi necessaria a seguito dell applicazione dell art. 3 del reg. CE n. 320/2006 che prevede la possibilità per ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina di beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per ogni tonnellata di quota rinunciata, previo smantellamento totale o parziale dei propri impianti di produzione. Si tratta, quindi, di un vero e proprio ritiro, in via definitiva, di quote dal mercato, previa corresponsione di un importo determinato e conseguente perenne diminuzione del potenziale produttivo dello Stato membro. A conclusione del triennio «sperimentale» 2008/2010, e quindi entro il 28 febbraio 2010, la Commissione sarà tenuta a stabilire la percentuale (eventualmente) necessaria per ridurre in modo uniforme le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per ciascuno Stato membro così «da evitare squilibri di mercato nella campagna di commercializzazione 2010/2011 e nelle successive». La disposizione in questione, del resto, è coerente con quanto stabilito nel 16 o considerando del reg. CE n. 1234/2007 laddove rileva che nel settore dello zucchero i prezzi di intervento sono fissati con l intento di stabilizzare il mercato qualora in una data campagna di commercializzazione il prezzo scenda al di sotto di quello previsto per la campagna successiva ( 11 ). È dunque evidente che la finalità politica perseguita dalla Comunità èproprio quella di precorrere l insorgere di condizioni di difficoltà di mercato, obiettivo da raggiungere, tuttavia, non più con il ricorso al prezzo di intervento bensì con una innovata politica di gestione delle quote, tale da garantire risultati nel medio/lungo periodo. ( 11 ) Si riporta di seguito il testo del 16 o considerando del reg. CE n. 1234/2007: «i livelli di prezzo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati per promuovere il consumo di tali prodotti e per renderli più concorrenziali. Nei settori del riso e dello zucchero, i prezzi di intervento sono stati fissati nell intento di contribuire a stabilizzare il mercato qualora il prezzo di mercato in una data campagna di commercializzazione scenda al di sotto del prezzo di riferimento fissato per la campagna successiva. Queste decisioni politiche del Consiglio sono tuttora valide».

99 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli L art. 60 del reg. CE n. 1234/2007 disciplina il meccanismo di riassegnazione della quota nazionale, alla quale può ricorrersi allorquando uno Stato (o una regione) decida di ridurre la quota di zucchero o di isoglucosio assegnata ad un impresa stabilita nel suo territorio. Per quanto la norma stabilisca un tetto del 10% alla riduzione della quota assegnata ad un impresa e per quanto la riduzione possa colpire solo disgiuntamente, per ciascuna campagna di commercializzazione, la quota di zucchero ovvero la quota di isoglucosio, le conseguenze economiche per un operatore del settore potrebbero essere rimarchevoli. Ciò èdi palmare evidenza rammentando che gli zuccherifici oggi operanti in Italia sono soltanto 4. La riduzione, quindi, anche in termini percentuali inferiori al 10%, di quote di produzione assegnate ad una singola impresa è in grado di generare effetti economici notevoli sull intero comparto produttivo ma nondimeno, la ratio della norma (limitando per ora l analisi al solo par. 1) è chiara e correttamente allineata al sistema delle quote disegnato dal legislatore comunitario: se in uno Stato membro sono necessari «tagli» al potenziale produttivo di una impresa assegnataria di quote, è facoltà dello Stato medesimo operarlo, pur nel rispetto dei limiti sopra rammentati. Anche le disposizioni del par. 3, art. 60, non pongono particolari difficoltà di interpretazione, semplicemente disponendo che al fine di ottenere in assegnazione quote detratte ad altre imprese è del tutto ininfluente, in capo all assegnatario, essere già detentore di quote di produzione. Correttamente, quindi, nessuna rendita di posizione è garantita ad imprese già operanti nel settore a discapito di nuovi soggetti interessati ad entrarvi. Invero, è il par. 2 la parte dell art. 60 meritevole di maggiore approfondimento, soprattutto poiché costituisce il punto di passaggio di una molteplicità di interessi, pubblici e privati, ma, prima ancora, coinvolgenti l intera filiera produttiva. Proprio questa ragione ha spinto il legislatore comunitario a stabilire espressamente di prendere nella necessaria «considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canne da zucchero», poiché il trasferimento di quote di zucchero o di isoglucosio da un impresa ad altra impresa (e verosimilmente, vista il numero degli operatori, da una determinata area geografica ad altra area geografica) inevitabilmente proietta i suoi primi effetti sui fornitori di materie prime, con risvolti economici diretti ed indiretti anche in termini di occupazione. Ecco quindi che diviene estremamente chiara la portata da attribuire alla locuzione «gli interessi di tutte le parti in causa», essa rinviando ad un modus procedendi sempre più diffuso per regolamentare i rapporti pubblico-privati nel diritto agrario, ed i cui confini e forza innovatrice sono stati segnati soprattutto grazie ad autorevole dottrina ( 12 ), la quale, contemporaneamente, ne ha anche sottolineato i limiti operativi dovuti alla persistente inadeguatezza degli strumenti negoziali nazionali ( 13 ). Accanto ai predetti «principi» il par. 2 dell art. 60 del reg. CE n. 1234/ 2007 opera poi un diretto rinvio all all. VII del regolamento per richiamare le regole disciplinanti il trasferimento delle quote tra imprese. Sul punto è anzitutto opportuno sottolineare la pressoché letterale corrispondenza tra l all. VII del regolamento in esame e l all. V del previgente reg. CE n. 318/2006 anch esso rubricato «modalità per i trasferimenti di quote di zucchero o di isoglucosio», ciò a testimoniare, come già accennato, la «modernità» della previgente OCM-zucchero, di fatto recepita tout court nel nuovo reg. CE n. 1234/2007. Fatta questa premessa, e trascurando il mero dato algebrico dell all. VII sugli effetti del trasferimento di quote tra un impresa e l altra, vi sono altri aspetti meritevoli di essere opportunamente evidenziati, poiché ribadiscono l importanza e la centralità degli accordi negoziali, confermandone la spinta innovativa sulla quale il legislatore comunitario fa affidamento per modernizzare l intero sistema produttivo. Il riferimento è non solo al disposto della parte IV dell all. VII del reg. CE n. 1234/2007 che riba- ( 12 ) Si rinvia a Adornato, Sviluppo locale e contrattazione programmata, Roma, 2005, p. 7 ss.; Id., Evoluzione dell intervento pubblico e contrattazione programmata in agricoltura, Milano, 1999; Id., La difficile transizione della (materia) agricoltura, indir. e giur. agr. e amb., 2002, n. 9; Costato, «I tre decreti d orientamento della pesca e acquacoltura forestale e agricolo», in questa Rivista, 2001, p. 668 s. ( 13 ) Per ulteriori approfondimenti si veda anche Bruno, Le convenzioni tra p.a. e imprenditore agricolo per la gestione del territorio e la tutela dell ambiente in Dir. e giur. agr. e amb., 2001, p. 588 ss., nn

100 92 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] ( 14 ) Par. 2, parte II, all. VII «Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero direttamente interessati da una delle operazioni di cui al par. 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un impresa produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne». Par. 3, periodo II, parte II, all. VII «Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all impresa alla quale intendono consegnare queste ultime». Par. 4, parte II, all. VII «In caso di applicazione della deroga di cui all art. 50, par. 6, lo Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato membro di applicare i par.2e3del presente punto». disce la necessità, al fine del trasferimento di quote, della «necessaria ponderazione degli interessi di ognuna delle parti interessate» ma soprattutto al par. 2, al par. 3, II periodo, ed al par. 4, parte II, dell all. VII al reg. CE n. 1234/ 2007 ( 14 ). Si tratta, in tutti i casi, di norme derogatorie alla disciplina generale, la cui forza consiste nel peso e nel riconoscimento derivante dalla stipula di accordi interprofessionali tra imprese produttrici di zucchero ed imprenditori agricoli fornitori della materia prima, ovvero bieticoltori e produttori di canna da zucchero. Ciò conferma la centralità del negozio e l influenza degli effetti di un accordo di filiera anche sul potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, a quel punto inibito del potere di mutare decisioni ed effetti derivanti direttamente da accordi tra gli operatori del settore, e quindi dal mercato. Come deducibile dal disposto dell art. 50, par. 6 e 7, reg. CE n. 1234/2007, permane, invero, in capo all organo pubblico l attribuzione di un potere di controllo, che subordina alcuni effetti derogatori derivanti dagli accordi interprofessionali alla preventiva autorizzazione dello «Stato membro interessato» ( 15 )maciò costituisce una imprescindibile attribuzione della p.a. che non muta il passaggio ad una linea di «disimpegno» istituzionale dello Stato tra i giocatori in campo a favore di un ruolo più neutrale. Lorenzo Marchionni ( 15 ) Par. 6, art. 50, reg. CE n. 1234/2007 «Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai par. 3e4». Par. 7, art. 50, reg. CE n. 1234/2007 «In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può adottare le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa». Sottosezione II «Superamento della quota» (artt ) Sommario (artt ): 1. L intervento pubblico nel settore dello zucchero e le quote di produzione. 2. Gli utilizzi «alternativi» dello zucchero prodotto in eccesso. 1. Gli artt del reg. CE n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 ( 1 ), specificano quali sono i ( 1 ) Sui passaggi che hanno portato alla riforma della OCM unica v. i documenti della Commissione delle Comunità europee: Semplificazione e migliore possibili utilizzi dei quantitativi di zucchero che superano il «limite produttivo» ammissibile (la regolamentazione per la Politica agricola comune, COM (2005) 509 def., 19 ottobre 2005, Bruxelles, 2005; In preparazione alla «valutazione dello stato di salute» della Pac riformata, COM (2007) 722, 20 novembre 2007, Bruxelles, Per approfondimenti, F. De Filippis (a cura di), Oltre il Il futuro delle politiche dell Unione europea per l agricoltura e le aree rurali, Roma, 2007.

101 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 93 quota di produzione). Il prodotto in eccesso non così impiegato comporta al produttore un prelievo aggiuntivo ( 2 ). Già da molti anni la disciplina della quota di produzione è oggetto di riflessione da parte della dottrina ( 3 ) e la giurisprudenza è più volte intervenuta, soprattutto in riferimento alla applicazione nel settore lattiero caseario, sulla sua natura e sulla sua assegnazione (all allevatore o al fondo) ( 4 ). Tale strumento è stato introdotto ( 5 ) dalla (allora) Comunità europea al fine di ( 2 )L applicazione nazionale del regime di sostegno all OCM zucchero negli ultimi anni è stata difficoltosa. L Italia ha infatti deciso di rinunciare a oltre il 50% della propria quota di produzione, che è passata da tonnellate della campagna 2005/06 a tonnellate in quella 2007/08. Per la campagna 2008/2009 l Italia ha già annunciato di voler rinunciare a ulteriori tonnellate. «Ciò ha condotto a un intenso processo di razionalizzazione della produzione che ha portato alla chiusura di 15 zuccherifici, dei 19 operanti sul territorio». INEA, L agricoltura italiana conta, 2008, p. 88. ( 3 ) Sulle quote di produzione la letteratura è vastissima. Sia consentito il solo richiamo a: Jannarelli, voce Quote di produzione, in Digesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ., XVI, Torino, 1997, p. 192; Di Lauro, Diritti e principi fondamentali nella giurisprudenza comunitaria. L accesso al mercato del latte, Milano, ( 4 ) Fra le sentenze della Corte giust.: 13 luglio 1989, C-5/88, H. Wachauf; 6 giugno 1990, C-174/88, The Queen; 15 gennaio 1991, C-341/89, H. Ballman; 22 ottobre 1991, C-44/89, Von Deetzen; 6 dicembre 1991, C-121/90, Posthumus; 19 marzo 1992, C-84/ 90, Dent-Dent; 21 marzo 1994, C-2/92, D.C. Bostock; 23 gennaio 1997, C-463/93, St. Martinus Elten. Per ulteriori richiami giurisprudenziali ci permettiamo di rinviare a Bruno, Impresa zootecnica e quota latte, in Riv. dir. agr., 1998, II, p ( 5 )L imposizione di massimali produttivi è stata dapprima prevista proprio nel settore dello zucchero con il reg. CEE n. 1009/1967 ed in seguito adottata per altri prodotti. Sul punto v. Adornato, voce, Zucchero, inenc. dir., XLVI, Milano, 1993, p ss. Per una ricostruzione del regime delle quote, per tutti: Jannarelli, Origini, motivazioni, evoluzione del regime delle quote-latte, relazione al convegno «I quantitativi di riferimento del settore lattiero (quote latte) nel diritto comunitario e nell ordinamento italiano» (Crema, marzo 1994), Cremona, 1995, p. 5; Bianchi, Trent anni di un regime temporaneo. Le quote latte nella PAC: , inriv. dir. agr., 2004, I, p. 76; Germanò e Rook Basile, Diritto contenere le eccedenze create dalla politica dei prezzi e di adeguare l offerta dei prodotti agricoli. Per quota di produzione, o quantitativo di riferimento individuale, si intende l individuazione di un tetto massimo di produzione in capo a ciascun produttore il cui superamento, in caso di commercializzazione di prodotto «in eccesso», comporta una sorta di penale o di misura fiscale (così detto prelievo supplementare). È«quel tipico intervento comunitario di contingentamento delle produzioni agricole, realizzato non già attraverso un sistema uguale per tutte le fattispecie, ma diverso a seconda dei prodotti considerati, pur in presenza dello stesso scopo, quello appunto di mantenere la produzione di particolari beni entro una quantità predefinita» ( 6 ). È stato precisato che «lo strumento del prezzo d intervento ha finito con l essere una delle cause principali delle eccedenze di produzione, perché ha spinto e spinge gli agricoltori a produrre, avendo essi la certezza di collocare tutta la realizzata produzione presso gli organismi di intervento, e ciò indipendentemente dalla domanda, cioè dal mercato. È sufficiente, invero, che il produttore riesca a contenere i costi al di sotto del prezzo d intervento ed a mantenere la sua produzione negli standards pretesi dagli organismi pubblici d intervento, per poter fare affidamento sul ritiro di tutta la produzione e, dunque, per valutare, in termini per lui positivi, l intera operazione economica» ( 7 ). Oggi è soprattutto l incertezza dei prezzi delle commodities agricole che giustifica l intervento pubblico nel settore dello zucchero e l utilizzo di strumenti quali le quote di produzione, che si integrano con la fissazione di «un prezzo minimo delle barbabietole di quota corrispondenti a una qualità tipo da definire», al«fine di garan- agrario, intrattato di diritto privato dell Unione Europea, diretto da Ajani e Benacchio, Torino, 2006, 181 ss. ( 6 ) Germanò e Rook Basile, Diritto agrario, cit., p ( 7 ) Così Germanò, Le quote di produzione nel diritto comunitario dell agricoltura, indir. e giur. agr. e amb., 1995, p Si veda, inoltre: Jannarelli, Introduzione a Snyder, Diritto agrario della Comunità Europea, Milano, 1990; Sgarbanti, voce Mercato agricolo, indigesto IV ed., Disc. priv., Sez. comm., IX, Torino, 1993, p. 432 ss.

102 94 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] tire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole e canna da zucchero della comunità» (24 o considerando del reg. CE n. 1234/2007). Senza considerare le regole specifiche sui rapporti interprofessionali nel settore, atte a «garantire un giusto equilibrio tra zuccherifici e produttori di barbabietole da zucchero riguardo ai loro diritti ed obblighi» (25 o considerando del reg. CE n. 1234/2007). L importanza della trasparenza e della circolazione delle informazioni tra gli operatori è confermata dal 14 o considerando al provvedimento in commento, che specifica che «per garantire dati attendibili sui prezzi dello zucchero sul mercato comunitario, è opportuno inserire (...) il sistema di comunicazione dei prezzi previsto dall OCM nel settore dello zucchero, sulla cui base dovrebbero essere determinati i livelli del prezzo di mercato dello zucchero bianco». Meccanismo poi previsto nel seguente art. 9, rubricato «Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero», con cui si istituisce presso la Commissione un sistema di informazione sui prezzi di mercato tale (almeno così sembrerebbe dal tenore letterale della norma) da rendere accessibile il livello dei prezzi pubblicamente a tutti i soggetti interessati. Il sistema si fonderebbe «sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o dagli operatori commerciali del settore dello zucchero» (art. 9, par. 2) ed è necessario attendere le modalità con cui sarà reso operativo per verificarne la reale efficacia a mitigare le asimmetrie informative tra agricoltori (di barbabietole) e trasformatori che attualmente opacizzano il mercato e rendono incomprensibili le oscillazioni dei prezzi (spesso di notevole entità) e, di conseguenza, difficili le scelte imprenditoriali degli operatori. 2. L art. 61 del reg. CE n. 1234/2007 prevede che lo zucchero, l isoglucosio o lo sciroppo di inulina ( 8 ) prodotti durante la campagna di ( 8 )L isoglucosio è un edulcorante liquido ottenuto a partire dall amido contenuto nel granturco, nel frumento e nelle patate. Dopo la sentenza della Corte giust. 25 ottobre 1978, cause riunite 103 e 145/77, è stato introdotto il reg. CEE n. 1785/1981 che ha «unificato i due regimi applicabili allo zucchero e all isoglucosio per cui anche quest ultimo prodotto è sottoposto da allora al regime delle quote oltre che a commercializzazione che sono in eccesso rispetto alla quota stabilita, prima di comportare un prelievo in capo agli operatori, possono avere quattro differenti utilizzazioni. In primo luogo, possono essere trasformati in determinati prodotti indicati nell art. 62 dello stesso provvedimento. Poi possono essere «riportati» alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva, secondo le modalità disposte all art. 63 ed essere utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, in conformità a quanto stabilito nel reg. CE n. 247/2006, precisamente al titolo II. Infine, possono essere esportati entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi a norma dell art. 300 del Trattato (l ultimo è fissato, per la campagna 2008/2009, che va dal 1 o ottobre 2008 al 30 settembre 2009, dall art. 2 del reg. CE n. 924/ 2008). Prima di analizzare i quattro utilizzi del prodotto in eccedenza, che sembrerebbero non alternativi tra loro, è però necessario sinteticamente accennare al regime delle quote zucchero, disposto nello stesso regolamento in commento. I limiti di produzione sono fissati nell all. VI al provvedimento e sono assegnati dagli Stati membri «a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio e riconosciuta» (art. 56, par. 1). I requisiti per ottenere tale riconoscimento sono elencati all art. 57: deve essere comprovata la capacità professionale e di produzione e si deve accettare di fornire le informazioni e di subire i controlli come disposto dalle norme comunitarie. In particolare è necessario fornire: i quantitativi di derrata agricola (barbabietola o canna) per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate per ettaro; i dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola, di can- quello dei contributi» (Viscardini Donà, L OCM nel settore dello zucchero, in Costato (diretto da), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, Padova, 2003, p L inulina è prodotto affine all isoglucosio ottenuto attraverso l idrolisi dell inulina, molecola costituita dall associazione di elementi di fruttosio. A partire dal reg. CE n. 1101/1995 sono previste quote contingentate di produzione altresì per tale prodotto.

103 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 95 na e di zucchero greggio e quelli relativi alla produzione di zucchero e le dichiarazioni in merito alle scorte; i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti. Venendo ai possibili utilizzi dei quantitativi di zucchero che superano il «limite produttivo» ammissibile, il primo è l impiego di tale prodotto in attività di trasformazione. L art. 62 dispone la presenza di due condizioni affinché lo zucchero industriale, l isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale possano essere utilizzati a tale scopo ed evitare un prelievo in capo al produttore. Innanzitutto, il prodotto deve essere «oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore, entrambi riconosciuti a norma dell art. 57» (art. 62, par. 1, lett. a). Inoltre, il quantitativo di zucchero deve essere stato consegnato «all utilizzatore entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva» (art. 62, par. 1, lett. a). Lo zucchero in eccesso, al fine di evitare il prelievo, non può essere utilizzato per essere trasformato in tutti i prodotti, ma esclusivamente in quelli elencati in apposito provvedimento emesso dalla Commissione. In tale elenco, ai sensi dell art. 62, par. 2, sono ricompresi in particolare: bietanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in rinse appelstroop; alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina; alcuni prodotti dell industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina. L art. 63 del reg. CE n. 1234/2007 disciplina il secondo utilizzo possibile per lo zucchero prodotto in eccesso, il riporto. Le imprese, difatti, possono decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero (o di isoglucosio o insulina) in eccedenza. Tali quantitativi si considerano i primi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva. Siffatta decisione è irrevocabile, tranne per il fatto che nel caso in cui la produzione definitiva dell impresa nella campagna di commercializzazione considerata dovesse essere inferiore a quella stimata alla data in cui si è comunicato il riporto, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva è possibile adattare il quantitativo riportato con efficacia retroattiva (art. 63, par. 3). Per poter effettuare il riporto i produttori devono informare lo Stato membro «interessato» entro una determinata data stabilità dallo stesso Stato. La comunicazione deve essere effettuata tra il 1 o febbraio e il 30 giugno della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati e tra il 1 o febbraio e il 15 aprile della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati. Inoltre, i produttori devono impegnarsi a immagazzinare i quantitativi che si intendono «riportare» a proprie spese fino alla fine della campagna. Il par. 5 dell art. 63 comunque precisa che lo zucchero oggetto di riporto ed immagazzinato «durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di magazzinaggio di cui agli artt. 13, 32 o 52». Il primo articolo richiamato riguarda lo zucchero oggetto di intervento pubblico, il secondo quello oggetto di (eventuale) aiuto facoltativo all ammasso e l ultimo il prodotto oggetto di ritiro da parte della Commissione ( 9 ). Il terzo possibile utilizzo dello zucchero prodotto in eccesso rispetto alla quota assegnata ai produttori è l approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche della UE attraverso il regime speciale disposto dal reg. CE n. 247/2006. Invero, come è precisato nel 3 o considerando di tale provvedimento, «per realizzare efficacemente l obiettivo di ridurre i prezzi nelle regioni ultraperiferiche e di ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all insularità e all ultraperifericità, salvaguardando nel contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari nelle regioni ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all esportazione verso i paesi ( 9 ) Sull intervento pubblico nel settore dello zucchero, sull aiuto facoltativo e sul ritiro del prodotto v. i commenti agli artt. 13, 32 e 52.

104 96 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi dovuti all insularità e all ultraperifericità». La disciplina di tale meccanismo è prevista nell art. 3, par. 2 del reg. 247/2006, in cui si dispone che per soddisfare, in termini di qualità e di prezzi, i fabbisogni delle regioni ultraperiferiche preservando nel contempo la parte degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità, è concesso un aiuto per l approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche con prodotti in ammasso a seguito di misure comunitarie d intervento o disponibili sul mercato comunitario. L importo dell aiuto è fissato, per ciascun tipo di prodotto, considerando i costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi dovuti all insularità e all ultraperifericità. Il regime di approvvigionamento si applica in modo da tenere conto, in particolare: dei fabbisogni specifici delle regioni ultraperiferiche e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei rispettivi requisiti qualitativi; dei flussi di scambio con il resto della Comunità; dell aspetto economico degli aiuti previsti. L ultimo utilizzo possibile dello zucchero prodotto in eccesso è l esportazione «entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi a norma dell art. 300 del trattato» (art. 61, par. 1, lett. d). Tale limite è stato previsto per la campagna 2008/2009 dal reg. CE n. 924/ 2008 della Commissione del 19 settembre Il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota è di tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco e tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio. Le modalità d applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare riguardo al rilascio dei titoli di esportazione, sono stabilite invece dal reg. CE n. 951/2006 della Commissione. In conclusione, i quantitativi di zucchero prodotto in eccesso non utilizzati secondo le quattro modalità previste nell art. 61 comportano un prelievo, che «è fissato dalla Commissione ad un livello sufficientemente elevato per evitare l accumulo» (così testualmente l art. 64, par. 2) di quantitativi che potrebbero causare gravi danni ai produttori e ai coltivatori. Il prelievo è addebitato dallo Stato membro alle «imprese stabilite nel suo territorio in proporzione ai quantitativi (...) [in eccesso] da esse prodotti» (art. 64, par. 3). Francesco Bruno Capo III «Regimi di contenimento della produzione» sezione III «Latte» (artt ) Sommario (artt ): 1. Quote-latte: un regime al tramonto. 2. La natura giuridica del prelievo supplementare e della quota-latte. 3. Le definizioni nel regime delle quote-latte. 4. Il ruolo dello Stato, dell acquirente e del produttore. 5. La determinazione della quota e la riserva nazionale. 6. La circolazione della quota-latte. 1. Oltre venti anni sono trascorsi dal momento in cui nel settore lattiero è stato introdotto il prelievo supplementare sulla produzione di latte in esubero rispetto ad un quantitativo di riferimento. Nel corso di questi anni il sistema (ricordato come il sistema delle «quote-latte») ha subito numerosi adattamenti determinati da molteplici fattori. L adozione del regime del prelievo supplementare è stato il risultato di un accordo politico fra gli Stati membri faticosamente raggiunto agli inizi degli anni ottanta, accordo che ha visto prevalere il ricorso a questa misura considerata più efficace del prelievo di corresponsabilità, che già trovava applicazione nel mercato del lat-

105 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 97 te, e meno penalizzante per i produttori di una drastica riduzione del sistema dei prezzi operante nel settore. Nell organizzazione del mercato del latte il problema della sovrapproduzione si era da tempo presentato in tutta la sua gravità già verso la fine degli anni settanta e il legislatore comunitario era intervenuto con l adozione di una serie di misure di vario genere destinate a controllare e ad orientare l offerta dei prodotti lattiero caseari. Fra queste misure, sulle quali non mi soffermerò, ricordo il regime dei premi per la riconversione delle mandrie bovine ad orientamento lattiero, il procedimento di denaturazione del latte, gli obblighi di acquisto di latte in polvere, il sistema dei prezzi, il regime degli scambi, il prelievo di corresponsabilità e diverse misure di sostegno della commercializzazione ( 1 ). Con l introduzione del prelievo supplementare il legislatore comunitario intendeva procedere ad una più ampia ed efficace responsabilizzazione dei produttori nella convinzione, si legge ( 1 ) La letteratura in argomento è molto ampia. Soprattutto in passato molti autori si sono occupati della vicenda delle quote-latte. Quelli che seguono sono solo brevi riferimenti bibliografici ai quali ricorrere anche per la letteratura giuridica citata. Fra gli altri, quindi, si vedano, Gadbin, L organisation européenne des quotas laitiers: problèmes d interprètation, in Revue de droit rural, n. 138, 1985, p. 509; Sorasio, Le nouveau régime de maîtrise de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers: les «quotas laitiers», inrevue du marché commun, 1985, p. 533; Lorvellec, Le régime juridique des transferts de quotas laitiers: commentaire du décret n du 31 juillet, 1987, in Revue de droit rural, 1987, n. 157, p. 409; Helin, Les quotas laitiers. De l autorisation administrative au droit des patrimoines. Elements de réflexion sur un instrument communautaire en droit français et anglais, Thése pour le doctorat en droit de l Institut universitaire européen, Firenze, 1992; Jannarelli, Origini, motivazioni ed evoluzione del regime delle quote-latte, in Atti del Convegno I quantitativi di riferimento del settore lattiero-caseario (quotelatte) nel diritto comunitario e nell ordinamento italiano (Crema marzo 1994), Cremona, 1995, p. 5; Di Lauro, L OCM nel settore lattiero caseario, in Costato (a cura di), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, Padova, 2003, p. 427; Bianchi, Trent anni di un regime temporaneo. Le quote latte nella PAC: , inriv. dir. agr., 2004, p. 76. nel reg. CE n. 856/1984 che introduce il prelievo, che il prelievo potesse essere il metodo «nel contempo più efficace» e dagli «effetti meno brutali sui redditi degli agricoltori» (4 o considerando). Il meccanismo adottato ha alcuni punti in comune con altre misure di riduzione della produzione presenti in diversi settori ( 2 ). Ma una delle particolarità di questi interventi comunitari sui mercati è proprio quella di manifestare, al di là degli elementi di somiglianza, anche profonde differenze e caratteri del tutto peculiari. Così è per il sistema del prelievo supplementare del settore lattiero caseario che opera sulla base di modalità specifiche del settore ben diverse da quelle adottate in altri mercati. Le soluzioni accolte in questo mercato, le problematiche derivanti dall applicazione del prelievo negli Stati membri, le difficoltà legate alla conciliazione degli interventi con gli obblighi assunti nei negoziati internazionali, hanno contribuito alla costruzione di un sistema comunitario di intervento sui mercati fra i più interessanti fra quelli realizzati e hanno dato vita ad una copiosa e rilevante giurisprudenza comunitaria anche in relazione all applicazione dei principi e dei diritti fondamentali ( 3 ). Oggi questo sistema sembra destinato ad essere accantonato e il regolamento comunitario in commento, volto a sostituire i regolamentibase operanti nei diversi mercati con un regolamento unico, se da una parte conferma l applicazione del meccanismo delle quote-latte ancora per alcuni anni, dall altra, appare indicare definitivamente il momento della scomparsa del sistema ponendosi come l ultimo atto di un regime volto al tramonto. È prevista, infatti, una cessazione del regime delle quote-latte nel 2015 e sono già state avviate numerose ricerche relative agli scenari ipotizzabili al momento della scomparsa del sistema. Le maggiori preoccupazioni sono legate alla stabilità del mercato, all equilibrio che potranno o meno avere i prezzi e alla ripartizione geografica ( 2 ) Per un primo approccio ai diversi sistemi di intervento si veda Costato (a cura di), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, cit. ( 3 ) In argomento mi sia consentito rinviare a Di Lauro, Diritti e principi fondamentali nella giurisprudenza comunitaria. L accesso al mercato regolamentato del latte, Milano, 1998.

106 98 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] della produzione successiva alla scomparsa del sistema. Si profila, quindi, un periodo di messa a punto degli strumenti di avvicinamento all abolizione dei meccanismi finora adottati e di gestione della transazione. Si ipotizza, fra l altro, un aumento lineare e costante delle quote nazionali fino al 2015 (come del resto è già avvenuto negli scorsi mesi) e un progressivo indebolimento delle misure finora utilizzate per stabilizzare i prezzi ( 4 ). Nel frattempo anche questo mercato è stato interessato all opera di semplificazione del commento. Il regolamento afferma che la semplificazione effettuata è di carattere «tecnico» ma essa, come è stato rilevato, è per molte parti dell atto comunitario anche una semplificazione di carattere politico. Tuttavia l intervento sull organizzazione comune del mercato lattiero ha sostanzialmente confermato i precedenti interventi normativi che fin dagli anni novanta avevano contribuito a delineare nuove modalità di gestione ed applicazione del meccanismo. In definitiva, cioè, nonostante le lunghe ed accese discussioni intraprese già a partire dall ultimo decennio sulla possibilità di eliminare il regime delle quote-latte, il regolamento ribadisce la validità del sistema come «prezioso strumento di politica di mercato» e considera ancora validi «i motivi che in passato hanno giustificato l introduzione» del regime (30 o considerando). Questo atto comunitario integra in un unico documento il regime delle quote latte e delle modalità di organizzazione del mercato nel settore lattiero caseario che finora rimanevano disciplinati in atti giuridici distinti (31 o considerando) mentre, per il resto, si esprime a favore delle scelte effettuate precedentemente nell applicazione del sistema delle quote latte e, in particolare, della distinzione fra consegne e vendite dirette, della previsione di forme di cessione e di trasferimenti delle quote (37 o considerando), dell opportunità di fissare il prelievo supplementare ad un livello «dissuasivo» (38 o considerando). Il regolamento si occupa anche delle altre misure operanti nel settore tra le quali i regimi di aiuto (si veda il 60 o considerando) e le misure di ( 4 ) Sul punto si veda, fra tutti, Comegna, Quattro ipotesi per eliminare le quote latte, inl Informatore agrario, 2008, p. 8. promozione del consumo del latte e di prodotti lattiero caseari nella Comunità (si veda il 92 o considerando); ma per la trattazione di questi temi si rinvia ad altre parti del presente commento. 2. L introduzione del prelievo supplementare e dei quantitativi di riferimento comporta l adesione ad una peculiare scelta politica e tecnica della Comunità. Si tratta di adottare un sistema di controllo del volume della produzione basato su due meccanismi che costituiscono l uno il completamento dell altro o che, a seconda del modo di vedere, possono essere considerati le due parti di una stessa medaglia. Come è oramai noto, l introduzione del regime ha comportato originariamente la definizione a livello comunitario di una quantità globale garantita ripartita fra gli Stati membri e, all interno di essi, fra i produttori o le latterie. Il sistema è stato in parte modificato e, negli anni, ha assunto sempre maggiore rilievo la figura dell acquirente e la distinzione fra quantitativi destinati alle consegne e quelli destinati alle vendite. Tuttavia nella sostanza il sistema non è cambiato. Esistono, poi, dei quantitativi determinati a livello nazionale e dei quantitativi individuali e su tutti questi aspetti occorrerà ritornare. Il regime del prelievo si basa sull idea di non voler impedire la produzione e neppure, per certi versi, la commercializzazione oltre il quantitativo ottenuto quanto piuttosto di voler dissuadere dal produrre oltre il quantitativo di riferimento (quota). La produzione oltre la quota assegnata, pur non essendo vietata, è resa completamente antieconomica di modo che il produttore è scoraggiato dal superare il quantitativo. Infatti, il livello di prelievo applicato ai quantitativi che superano quello assegnato è tale da annullare il ricavato di quanto commercializzabile oltre la quota. In considerazione della particolarità di questo sistema molto si è discusso intorno alla natura del quantitativo di riferimento e alla natura del prelievo. I due aspetti sono collegati. Tuttavia le analisi giuridiche svolte sulla natura del quantitativo e sulla natura del prelievo si sono arricchite dei risultati delle ricerche effettuate anche separando i due aspetti. Ricordo, seppure brevemente, quanto è stato detto sulla natura del prelievo supplementare.

107 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 99 Esso è stato considerato come una forma di responsabilità finanziaria a carico del produttore che superi il quantitativo di riferimento e il legislatore comunitario ha collocato il prelievo fra gli strumenti di razionalizzazione dello sviluppo della produzione del latte e di stabilizzazione del reddito dei produttori. Ma in merito alla natura di questa misura si è registrata un po di confusione derivante anche dall utilizzazione nelle decisioni della Corte di giustizia, o di alcuni organi nazionali, di termini che avvicinano questo tipo di intervento a quelli aventi carattere sanzionatorio ( 5 ). La stessa Corte di giustizia, però, se a volte si lascia andare a delle imprecisioni terminologiche o fa percepire qualche difficoltà definitoria, nella maggior parte dei casi riguardanti il prelievo supplementare ha ribadito gli orientamenti espressi in precedenza sulla natura anche di altri strumenti di intervento. Ad esempio, la Corte ha inserito il prelievo di corresponsabilità «fra gli interventi contemplati dall organizzazione comune del mercato dei latticini caratterizzato dalla sua funzione economica» ( 6 )eha espresso considerazioni analoghe anche con riferimento al prelievo supplementare considerando l intervento come espressione di una modalità di contingentamento sulla quale va sempre riconosciuto alle istituzioni europee il più ampio potere discrezionale ( 7 ). ( 5 ) In argomento si vedano, fra tutti, Di Lauro, op. ult. cit., p. 40; Bianchi, op. ult. cit., p. 85. ( 6 ) Corte giust. CEE 9 luglio 1985, C-179/84, in Raccolta, 1985, p ( 7 ) Come è noto la Corte ha ritenuto di non poter giudicare sulla opportunità politica delle misure sottoposte al suo controllo, ritenendo per giurisprudenza costante che «in una situazione implicante l esigenza di valutare una complessa realtà economica come in materia di politica agricola comune, il legislatore comunitario gode di un ampio potere discrezionale in relazione alla natura e alla portata dei provvedimenti da adottare». Il regime di prelievo supplementare, per la Corte «mira a ristabilire l equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera. Il provvedimento si iscrive dunque all interno delle finalità di sviluppo razionale della produzione di latte e del mantenimento di un tenore di vita equo di tali popolazioni, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito della popolazione agricola interessata» (Corte giust. CEE 17 maggio Nonostante sia evidente che il prelievo trova applicazione solo quando il quantitativo di riferimento individuale venga superato e solo quando si verifichi anche la concomitanza di altri fattori, quali il superamento della quota nazionale, ancora di recente è stato chiesto espressamente alla Corte di pronunciarsi circa il carattere penale o amministrativo di quella che è stata qualificata come una sanzione. In queste ultime decisioni la posizione della Corte è ancora più netta. In una sentenza del luglio 2004 la Corte ha affermato che «il prelievo supplementare sul latte previsto dal reg. n. 856/1984 (...) non può essere considerato come una sanzione analoga alle penalità previste negli artt. 3e4delreg. n. 536/ 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari». «Esso costituisce infatti» prosegue la Corte «una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale, in quanto fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero. Ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla Comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote» ( 8 ). Nella successiva sentenza del 21 luglio 2005, la Corte ha precisato che il prelievo supplementare non può considerarsi una sanzione amministrativa ai sensi del reg. CE n. 2988/1995 e che «il superamento di un quantitativo di riferimento individuale attribuito ad ogni produttore di latte non è costitutivo di un irregolarità» (...) non avendo peraltro «l effetto di arrecare danno al bilancio generale delle Comunità o a bilanci gestiti da queste ultime, attraverso la diminuzione o la soppressione delle entrate pro- 1988, C-84/87, in Raccolta, 1988, p. 2647). Sul punto Di Lauro, L OCM nel settore lattiero caseario, in Costato (a cura di), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, cit., p. 428; Bianchi, op. cit., p. 87. ( 8 ) Corte giust. CE 15 luglio 2004, C-459/02, in Raccolta, 2004.

108 100 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] venienti dalle risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, oppure attraverso una spesa indebita» ( 9 ). La natura del prelievo e la sua non riconducibilità ad una sanzione di carattere penale o amministrativo sembra oramai essere chiarita. Ma è evidente che la collocazione giuridica di un tale strumento resta difficoltosa e che esso sfugge alle categorie giuridiche, quanto meno a quelle di alcuni degli Stati membri. Quanto, poi, alla natura giuridica del quantitativo di riferimento la discussione intorno a questo punto non potrà che essere arricchita dalla precisazione terminologica, o armonizzazione terminologica, effettuata nel 36 o considerando del regolamento in commento che prevede l abbandono dell uso del termine «quantitativo di riferimento» che viene sostituito da ( 9 ) Corte giust. CE 21 luglio 2005, cause riunite C-162/03, C-185/03, C-44/04, C-45/04, C-223/04, C-224/04, C-271/04 e C-272/04, in Raccolta, Nella sentenza si legge che «(...) il superamento di un quantitativo di riferimento individuale attribuito ad ogni produttore di latte non è costitutivo di un irregolarità ai sensi dell art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/1995, tale da determinare l applicazione di una delle misure enunciate all art.4 o l irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite all art. 5 dello stesso regolamento. Il detto art. 1, n. 2, riguarda solo le violazioni che hanno o avrebbero l effetto di arrecare danno al bilancio generale delle Comunità o a bilanci gestiti da queste ultime, attraverso la diminuzione o la soppressione delle entrate provenienti dalle risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, oppure attraverso una spesa indebita. Tuttavia, il superamento del quantitativo di riferimento individuale attribuito ad ogni produttore di latte non ha gli effetti di bilancio evocati all art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/1995. Un tale superamento non può essere la causa né di una diminuzione o di una soppressione di entrate né di una spesa indebita. Il prezzo del latte ottenuto attraverso la commercializzazione di quantitativi che superano quelli che erano stati attribuiti ad un produttore non è né una spesa ai sensi di tale disposizione né una somma indebitamente percepita ai sensi dell art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/1995. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata che il prelievo supplementare stabilito per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dagli artt. 5 quater del regolamento n. 804/1968 nonché dagli artt. 1-4 del regolamento n. 3950/1992 non presenta il carattere di una sanzione amministrativa ai sensi dell art. 5 del regolamento n. 2988/1995». quello «quota», termine già adottato nel settore dello zucchero. Questa precisazione mi sembra rendere esplicito quanto evidente da tempo. I termini «quantitativo di riferimento» e «quota» non presentano differenze e il ricorso ad essi è alternativo. Così come ora la scelta dell adozione di uno solo fra essi e cioè del termine «quota», come afferma lo stesso regolamento, non comporta alcuna modifica di concetti giuridici. A mio avviso però, si deve riconoscere in questa esplicitazione come una maggiore disinvoltura della Comunità ad affrontare il sistema delle quote. Da tempo, infatti, la Comunità sembra avere abbandonato le remore iniziali che facevano si che nei documenti comunitari si facesse più facilmente riferimento al prelievo piuttosto che al quantitativo di riferimento, quasi che la quota fosse solo un semplice aspetto del prelievo, un aspetto strumentale alla sua attuazione ( 10 ). L atteggiamento comunitario derivava probabilmente anche dalle difficoltà di applicazione del sistema e dalle problematiche legate alla ripercussione della introduzione delle quote sui rapporti giuridici degli operatori del settore di cui sono testimonianza soprattutto i problemi legati alla circolazione delle quote (cfr. infra, par. 6). Ma si tratta con tutta evidenza di aspetti legati anche alla difficile individuazione della natura giuridica della quota. Essa non sembra poter essere configurata come un diritto a produrre, in quanto la produzione fuori e oltre la quota non è vietata. D altra parte non è neppure tecnicamente un diritto a commercializzare, dal momento che anche la commercializzazione è di ( 10 ) Cfr. Lorvellec, Les quotas laitiers en Loire Atlantique-Application du droit, information sur lu droit, Université de Nantes, Rapport de recherche UA CNRS, n. 1154, 1987, spec. p. 19; Ventura, Conclusioni, inimpresa ed azienda nel diritto agrario. Strumenti della Pac e ruolo delle regioni, Atti delle Seconde giornate camerti di diritto agrario comunitario, Camerino, 1989, p. 253; Helin, Les quotas laitiers. De l autorisation administrative au droit des patrimoines. Elements de réflexion sur un instrument communautaire en droit français et anglais, Thése pour le doctorat en droit de l Institut universitaire européen, Firenze, 1992; Di Lauro, Diritti e principi fondamentali nella giurisprudenza comunitaria. L accesso al mercato regolamentato del latte, cit., p. 41.

109 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 101 fatto possibile anche se nella realtà èdifficile immaginare che essa possa essere esercitata senzaoaldilà della quota assegnata ( 11 ). Il discorso intorno alla configurabilità della quota come un diritto richiama quello del riconoscimento della stessa come un bene in senso giuridico e della sua collocabilità nell ambito della struttura aziendale di cui contribuisce a determinare il valore. Questi profili sono, inoltre, strettamente collegati a quelli relativi alla titolarità del quantitativo e al valore economico della stesso nonché alla sua disponibilità ( 12 ). A questo proposito ancora una volta occorre notare che la giurisprudenza comunitaria nonostante si sia occupata spesso di questi profili non ne ha mai approfondito completamente l esame. Ciò èavvenuto per molteplici ragioni solo in parte legate alle differenze esistenti all interno degli Stati membri in ordine alle categorie giuridiche e ai rapporti giuridici scaturenti dai diritti proprietari o di godimento. La Corte di giustizia, ad esempio, ha più volte ribadito che il quantitativo di riferimento si configura come una misura di carattere amministrativo di organizzazione del mercato lattiero caseario in base alla quale al produttore viene attribuita la prerogativa di commercializzare la produzione lattiera senza incorrere nel pagamento del prelievo. Si tratterebbe, come sono ( 11 ) In argomento particolarmente attiva è stata la dottrina francese che ha discusso a lungo sia della possibilità di parlare di un «droit à produire» odiun «droit de produire» che della qualificazione di uno strumento che, consentendo l accesso ad un mercato controllato, sviluppa un valore economico. Si veda Lorvellec, Quotas laitiers et exploitation agricole,in Rev. de droit rural, 1985, n. 138, p. 524; Id., Rapport de synthése, inrevue de droit rural, 1994, p ( 12 ) Sul punto, per quanto riguarda la dottrina italiana, si vedano, in particolare, Germanò, Azienda agraria? in Atti delle II Giornate camerti di diritto agrario comunitario, cit., 1989, p. 28; Id., L azienda agraria e i suoi nuovi beni. Le quote di produzione ed il diritto di reimpianto dei vigneti, indir. agr., 1995, p. 11; Masini, Sulla definizione di «quota lattiera»: bene immateriale o licenza amministrativa?, nota a Trib. Parma, sez. spec. agr., 16 dicembre 1993, in Dir. e giur. agr. e amb., 1993, p. 335; Canfora, La quota latte come bene giuridico, nota a Trib. Piacenza 23 marzo 1993 e a Trib. Roma 10 aprile 1995, in Riv. dir. agr., 1996, II, p. 57; Di Lauro, L OCM nel settore lattiero caseario, cit., spec. p. 41 ss.; Bianchi, op. cit., p.97. andate affermando spesso le istituzioni europee, di strumenti per la gestione del mercato del latte e, dunque, di interventi che come tali possono essere modificati alla luce delle esigenze della politica comune. Quest ultimo aspetto è stato più volte preso in considerazione dalla Corte di giustizia nelle decisioni in cui si trattava, appunto, di considerare le attese, gli interessi, gli eventuali diritti legati alla determinazione della quota, alla sua riduzione o modificazione. Come già anticipato la giurisprudenza comunitaria ha dovuto esaminare numerosi casi alla luce dell applicazione dei principi e dei diritti fondamentali e, in particolare, del principio di legittimo affidamento e di tutela della proprietà. Per quanto concerne il primo aspetto, la qualificazione della quota come strumento di gestione del mercato ha di certo contribuito all orientamento espresso dalla Corte in ordine al rispetto del principio di legittimo affidamento nel regime delle quote-latte. Essa ne ha limitato l applicazione e ha fondato le proprie decisioni sostanzialmente su due ordini di ragioni: ha affermato che il principio è invocabile solo laddove le stesse istituzioni comunitarie abbiano in qualche modo contribuito a determinare il sorgere dell affidamento e, quanto alle quote, in considerazione del fatto che esse sono restrizioni legate a regole di mercato o di politica strutturale e che il destinatario di tali misure non può fare affidamento sulla stabilità delle stesse. In generale, quindi, ad eccezione del caso dei c.d. produttori SLOM sul quale ritornerò, la Corte ha sostenuto che i produttori non possono formarsi un legittimo affidamento sulla stabilità nel tempo della determinazione quantitativa della quota assegnata essendo questa legata alle mobili esigenze della politica comunitaria ( 13 ). D altra parte, anche in ragione di quan- ( 13 ) Tra la giurisprudenza comunitaria più recente segnalo due interessanti decisioni della Corte di giustizia relative alla particolare situazione dello Stato italiano che, come è noto, ha applicato in ritardo il sistema delle quote e che ha dovuto procedere a rettifiche e modifiche dei quantitativi attribuiti. In queste decisioni la Corte si è espressa in ordine al rispetto del principio di legittimo affidamento nei casi di rettifiche dei quantitativi di riferimento individuali e di nuovo calcolo dei prelievi supplementari intervenuti due e tre anni dopo le campagne interessate. La Cor-

110 102 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] to è accaduto proprio per i produttori SLOM le istituzioni comunitarie hanno cominciato a dichiarare espressamente negli atti il carattere temporaneo del regime. Esistono però alcune decisioni in cui la Corte ha fatto riferimento ad una sorta di diritto di proprietà della quota anche se lo ha fatto ribadendo che non si tratta di una «prerogativa» assoluta e che delle restrizioni possono essere apportate all uso di questo diritto nell ambito dell organizzazione del mercato. In altre decisioni si è espressa sulla titolarità della quota e, in merito, restano ancora da ricordare le sentenze te ha ritenuto che «se il quantitativo di riferimento individuale di un produttore corrisponde effettivamente al quantitativo di latte commercializzato da tale produttore durante l anno di riferimento, tale produttore, che in linea di principio conosce il quantitativo che ha prodotto, non può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un quantitativo di riferimento inesatto». Inoltre è statto detto che «non può configurarsi un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, vale a dire la mancata applicazione del regime di prelievo supplementare sul latte. Infatti, indipendentemente dalle circostanze particolari del caso di specie, i produttori di latte degli Stati membri non possono legittimamente aspettarsi, undici anni dopo l istituzione di tale regime, di poter continuare a produrre latte senza limiti». Così Corte giust. CE 25 marzo 2004, cause riunite C-231/00 C-303/00, C-451/00, in Raccolta,2004. Ugualmente significativa è la decisione nella quale, oltre che sul principio di legitimo affidamento, la Corte si esprime anche sul rispetto della principio di certezza del diritto. In particolare essa afferma, sempre in un caso riguardante la produzione lattiera in Italia, che «i regolamenti nn. 3950/1992 e 536/1993 devono essere interpretati nel senso che l assegnazione iniziale dei quantitativi di riferimento individuali nonché ogni modificazione successiva di tali quantitativi devono essere comunicate ai produttori interessati dalle autorità nazionali competenti». Prosegue la Corte: «Il principio di certezza del diritto esige che codesta comunicazione sia tale da fornire alle persone fisiche o giuridiche interessate ogni informazione relativa all assegnazione iniziale del loro quantitativo di riferimento individuale o alla successiva modifica di quest ultimo. Spetta al giudice nazionale accertare, in base agli elementi di fatto di cui dispone, se ciò si verifichi nelle cause principali». Così Corte giust. CE 25 marzo 2004, cause riunite C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00, in Raccolta, relative ai famosi casi Wachauf e Ballman. A queste decisioni si fa ancora riferimento nel cercare di risolvere il conflitto che in alcuni casi si è venuto a creare fra proprietà ed impresa e, in particolare, fra proprietario del fondo e produttore su fondo altrui. In merito a questi profili è stato detto che la giurisprudenza comunitaria sembra spesso valorizzare «l attività piuttosto che il possedere» ( 14 ). In definitiva, infatti, nonostante le difficoltà derivanti dal legame fra la quota e il fondo che in un primo momento caratterizzava la disciplina comunitaria e le affermazioni legate al fatto che i rapporti giuridici relativi alla circolazione della quota e al rapporto fra affittuari e locatori devono essere disciplinati dal diritto dello Stato membro interessato, la Corte ha contribuito ad indicare un percorso che, come vedremo, il legislatore comunitario ha finito per seguire (cfr., infra, par. 6). Altri elementi di valutazione possono arricchire il dibattito nel momento in cui si sposti l attenzione sull applicazione a livello nazionale delle quote e sulle difficoltà di raccordo di questo sistema con le discipline riguardanti i rapporti giuridici dei soggetti coinvolti a vario titolo nella produzione. In Italia la dottrina ha discusso a lungo di questi profili e della difficile conciliabilità del regime con la disciplina della proprietà, dell impresa e dell azienda nonché con il rispetto dei diritti fondamentali. Si tratta di profili che qui non verranno esaminati, ma merita ricordare che molto è stato detto non solo sulla natura e sulla titolarità della quota ma anche sulla natura dell atto di attribuzione e sulle incertezze almeno iniziali circa gli aspetti processuali relativi al regime delle quote ( 15 ). ( 14 ) Costato, Premi e limitazioni alla produzione nel rapporto d affitto. Relazione al Convegno di Pavia del settembre 1992 su «La riforma dei contratti agrari dopo dieci anni. Bilanci e prospettive», a cura di Rook Basile e Germanò, Milano, 1993, p ( 15 ) Sul punto si vedano, fra gli altri: Germanò, Azienda agraria?, inatti delle II Giornate camerti di diritto agrario comunitario, cit., 1989, p. 28; Costato, Le quote latte e l anomala applicazione di esse in Italia, inriv. dir. agr., 1991, I, p. 146; Masini, Sul trasferimento delle «quote-latte» in caso di circolazione dell azienda e sul programma di abbandono definitivo della produzione lattiera, nota a Trib. Lodi, 15 gennaio 1992, in Dir. giur. agr., 1992, p. 107; Jannarelli, Origini, motivazioni ed evoluzione del regime delle quote-latte, in Atti del Convegno I quantitativi

111 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 103 Si può peraltro ipotizzare che il dibattitto possa ritornare a farsi acceso nel momento in cui saranno chiarite le modalità di avvicinamento al momento dell abbandono del regime delle quote e le caratteristiche che avranno gli strumenti che saranno adottati per «compensare» la soppressione delle quote. di riferimento del settore lattiero-caseario (quote-latte) nel diritto comunitario e nell ordinamento italiano, cit., p. 5; Di Lauro, L OCM nel settore lattiero caseario, cit., spec. p. 436 ss. Si tenga conto che a livello nazionale il riferimento normativo è il d.l. 28 marzo 2003, n. 49 convertito in l. 30 maggio 2003, n. 119 e che, quanto alle più recenti decisioni giurisprudenziali, si possono segnalare, senza alcuna pretesa di completezza ma solo per una prima lettura di alcuni fra i profili più rilevanti: Tar 17 giugno 2008, n. 312, sulla natura del provvedimento di valutazione del trasferimento della quota; Tar 5 giugno 2006, n. 679 sulla cessione di quote fra produttori di diversi Stati; Tar 5 dicembre 2005, n sull efficacia obbligatoria o reale del diritto di prelazione ai soci di cooperative; Cass. 7 novembre 2005, n e Cons. Stato 13 ottobre 2003, n sulla soccida e le quote-latte. Come è noto, poi, esistono numerose decisioni della Corte Costituzionale. Fra le più recenti si segnalano: Corte cost. 7 luglio 2005, n. 272; Corte cost. 19 luglio, n. 286; Corte cost. 26 luglio 2005, n Il regolamento ribadisce le definizioni principali applicabili al sistema del prelievo e delle quote partendo proprio dal gruppo di prodotti interessati all applicazione del sistema (art. 65). La lettura di queste definizioni, nonostante esse non presentino delle vere novità, resta interessante. Racchiusa nella sintesi di ogni singola definizione (produttore, azienda, acquirente, consegna, vendita diretta, ecc.) si ritrova come una rapida carrellata di una serie di aspetti che hanno contribuito alla formazione del volto attuale di questo sistema e che sono spesso il frutto di precisazioni rese necessarie a seguito dalle problematiche applicative sorte e con le quali il legislatore comunitario ha dovuto confrontarsi. Altrettanto evidente in esse è l opera svolta dalla giurisprudenza comunitaria il cui orientamento ha portato il legislatore comunitario a meglio definire o a modificare alcune modalità del regime adottato. Sugli aspetti più rilevanti di queste definizioni mi soffermerò di volta in volta quando il riferimento al contenuto della definizione lo renderà necessario. 4. Tenuto al pagamento è normalmente l acquirente e in caso di vendita diretta il produttore. Il prelievo è dovuto in caso di superamento della quota nazionale secondo modalità di ripartizione e di riscossione che vengono precisate nel regolamento in commento ma che riprendono sostanzialmente una procedura ben delineata anche nei precedenti atti normativi (artt ). In particolare viene precisato il ruolo svolto dallo Stato, dagli acquirenti e dai produttori. Sono gli Stati membri ad essere debitori verso la Comunità delle eccedenze derivanti dal superamento delle quote nazionali (art. 78) e il prelievo sulle eccedenze è, poi, ripartito fra acquirenti e produttori che hanno contribuito al superamento della quota nazionale secondo una sistema che distingue fra consegne e vendite dirette. Nelle quote legate alle vendite dirette, il contributo del produttore al pagamento del prelievo viene determinato sulla base di una decisione dello Stato membro dopo che sia stata o meno riassegnata la parte inutilizzata della quota destinata alle vendite dirette. Gli Stati membri stabiliscono la base per il calcolo del contributo del produttore applicando criteri fissati dalla Commissione. Nel caso di quote legate alle vendite dirette «non si tiene conto delle correzioni connesse al tenore dei grassi» (art. 83). Nelle quote legate alle consegne, il computo del prelievo prende in considerazione le eventuali differenze fra il tenore di grassi effettivo e il tenore di grassi di riferimento (art. 80, par. 1, 2, 3). Il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo viene determinato sulla base di una decisione dello Stato membro, dopo che sia stata o meno riassegnata la parte inutilizzata della quota nazionale destinata alle consegne in proporzione delle quote individuali assegnate al produttore o di criteri oggettivi fissati dagli Stati membri sulla base di due possibilità: o a livello nazionale, in base al superamento della quota di ciascun produttore o dapprima a livello dell acquirente e, successivamente, ed eventualmente, a livello nazionale (art. 80) ( 16 ). ( 16 ) Sul tenore di grassi si veda anche l art. 70 del regolamento in commento.

112 104 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] Il ruolo svolto dallo Stato e dall acquirente nell ambito degli adempimenti necessari al rispetto della normativa è stato oggetto di numerose decisioni giurisprudenziali. In alcuni casi, ad esempio, si è trattato di valutare se lo Stato membro potesse o meno essere tenuto al versamento del prelievo in presenza di contestazioni circa l imposizione o la quantificazione dello stesso a livello nazionale ( 17 ). In altre decisioni è stata presa in considerazione la configurabilità o meno dell inerzia dello Stato tenuto ad attivarsi per garantire il versamento del prelievo da parte dei soggetti obbligati al pagamento ( 18 ). In particolare, poi, la Corte ha precisato che l organismo nazionale competente ad esigere il pagamento del prelievo da parte dell acquirente non può agire nei confronti del produttore, a meno che non si tratti di un sistema di vendite dirette e che, negli altri casi, dovrà adoperarsi per far si che l acquirente rispetti il pagamento del prelievo. Tuttavia lo Stato membro può richiedere il pagamento al produttore quando risulti che non ha effettuato il pagamento e che l acquirente non si è attivato e ciò in virtù dell obbligo che incombe su di esso di garantire il rispetto della normativa ( 19 ). Gli acquirenti sono i «responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo di prelievo sulle eccedenze». Sono gli acquirenti che versano all organismo competente dello Stato membro i contributi riscossi e ciò sulla base di termini e modalità stabilite dalla Commissione. Sempre gli acquirenti procedono a trattenere gli importi dovuti dai produttori sul prezzo del latte o, in ogni caso, sono tenuti ad attivarsi per la riscossione con ogni «mezzo appropriato» (art. 81) ( 20 ). Nel caso in cui si verifichi la riscossione di un contributo superiore al prelievo che pure sia dovuto, lo Stato membro può destinare una parte o tutta l eccedenza al finanziamento dell indennità prevista per i produttori che si impegnino a cessare definitivamente la produzione lattiera in tutto o in parte (art. 84, par. 1 lett. a e art. 75 lett. a) oppure ridistribuirla ai produttori che rientrano in categorie prioritarie o che si sono confrontati con situazioni eccezionali (art. 84, par. 1 lett. b). Nel caso, invece, in cui il prelievo riscosso non sia dovuto, gli anticipi riscossi devono essere rimborsati (art. 84, par. 2). Qualora, poi, l acquirente non abbia rispettato l obbligo di riscuotere il contributo al prelievo, come abbiamo visto essere stato precisato dalla Corte di giustizia, è lo Stato membro che può riscuotere direttamente dal produttore (art. 84, par. 3). A questo punto è evidente il rilievo che nel sistema delineato assumono le definizioni di acquirente così come la distinzione fra consegne e vendite dirette. Prima di passare, quindi, al contenuto di queste definizioni nel regolamento, merita soffermarsi su alcune decisioni giurisprudenziali che hanno contribuito a delineare ( 17 ) Cfr., Corte giust. CE 7 ottobre 2004, C-153/ 01, in Raccolta, ( 18 ) Basti ricordare che la Corte ha valutato in quali casi si possa configurare una negligenza da parte dello Stato che determini l applicazione degli interessi dovuti nel caso di ritardo nel pagamento. In argomento si ricorda che la Corte ha richiesto alla Commissione di dimostrare con esempi concreti che lo Stato membro ha contribuito veramente a determinare un prolungamento delle procedure di pagamento del prelievo mentre, in mancanza di una simile prova, ha annullato le detrazioni effettuate dalla Commissione a titolo di interessi dovuti per ritardo nel pagamento. Sul punto si veda Corte giust. CE 21 marzo 2002, C-130/99, in Raccolta, ( 19 ) Così Corte giust. CE 15 gennaio 2004, C-230/ 01, in Raccolta, 2004, nella quale si legge che «gli artt. 1e2delregolamento n. 3950/1992 non autorizzano l organismo competente ad agire direttamente, a parte il caso delle vendite dirette, contro il produttore per recuperare l importo da questi dovuto a titolo di prelievo supplementare sul latte. Tuttavia l obbligo, imposto agli Stati membri dall art. 10 CE, di adottare provvedimenti che garantiscano il recupero del prelievo nell ipotesi in cui il meccanismo previsto dall art. 2, n. 2, del detto regolamento sia destinato all insuccesso, comporta la facoltà di agire direttamente contro il produttore al fine di recuperare l importo dovuto qualora sia accertato che questi non l ha versato all acquirente e che quest ultimo non si è adoperato per riscuoterlo presso il produttore. Per contro, non rileva di per sé l inosservanza delle prescrizioni dettate dall art. 7 del regolamento n. 536/ 1993, né rileva, in particolare, l assenza di un riconoscimento come acquirente». ( 20 ) Si veda sempre l art. 81 del regolamento in commento per il caso in cui si verifichi una sostituzione di un acquirente ad altri (art. 81, par. 2) e l art. 82 per quanto concerne il riconoscimento dell acquirente.

113 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 105 ( 21 ) Corte giust. CE 16 novembre 1995, C-196/94, in Raccolta, 1995, p ( 22 ) La Corte di giustizia nella sentenza 29 aprile 1999, causa C-288/97, (in Raccolta, 1999, p. 2575), ha precisato che rientra nella nozione di acquirente «ogni impresa intermediaria che proceda all acquisto di latte presso un produttore nell ambito di un rapporto contrattuale, quali che siano le modalità di remunerazione di quest ultimo, allo scopo di trattarlo o di trasformarlo essa stessa, oppure di cederlo ad un impresa di trattamento o di trasformazione». Qualora, poi, come nel caso esaminato dalla Corte, vi sia un Consorzio che è un raggruppamento di società cooperative, per la Corte occorre rilevare che, «anche nel caso in cui queste dovessero essere considerate come acquirenti il Consorzio deve esso stesso essere considerato come un acquirente ai sensi del regime di prelievo supplementare nella misura in cui, ai sensi dell art. 9, lett. e), secondo comma, del regolamento n. 3950/1992, esso svolga, per conto delle cooperative del gruppo, le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al versamento del prelievo». In merito si veda anche Corte giust. CE 8 gennaio 2004, C-69/03, in Raccolta, Sul punto si veda anche Cass. 27 giugno 2006, n e Cass. 30 gennaio 2002, n il significato da attribuire ai termini sopra richiamati. In alcune pronunce l interpretazione della nozione di «consegna» si è intrecciata con la necessità di chiarire la definizione di «acquirente». Si ricordi che la Corte di giustizia ha più volte richiamato la distinzione tra quantitativi di riferimento per le vendite dirette e per le consegne di latte all acquirente ( 21 ) ma ha anche statuito che la «nozione di acquirente ricomprende ogni impresa che effettua l acquisto di latte presso un produttore nell ambito di un rapporto contrattuale, quali che siano le modalità di remunerazione di quest ultimo, allo scopo di trattarlo o di trasformarlo direttamente oppure di cederlo ad un impresa di trattamento o di trasformazione». La Corte ha precisato che le consegne effettuate all acquirente «non debbono necessariamente comportare l acquisto della proprietà per dar luogo a prelievi supplementari» ( 22 ) e che «per quanto riguarda più in particolare il trattamento o la trasformazione dei quantitativi di latte nell ambito di un contratto che escluda, per sua natura, un trasferimento di proprietà, quale è il caso di un contratto di lavorazione per conto terzi, tali quantitativi debbono essere considerati come una consegna» ( 23 ). Gli orientamenti giurisprudenziali richiamati spiegano, in parte, la formulazione delle definizioni presente nel regolamento in commento. Ai fini del regolamento si considera «acquirente: un impresa o un associazione che acquista latte presso il produttore: per sottoporlo ad una o più operazioni di raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione; per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, si considera come acquirente qualsiasi associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo sulle eccedenze (...)». Per «consegna» si intende «qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l acquirente, l impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo». Nella «vendita diretta» rientra, invece, «qualsiasi vendita o cessione di latte da parte di un produttore direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari. La Commissione può adattare, nel rispetto della definizione di consegna di cui alla lettera f), la definizione di vendita diretta al fine di assicurare in particolare che nessun quantitativo di latte o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati sia escluso dal regime di quote» (art. 65). 5. Sulla determinazione della quota e sulla ripartizione della stessa, il regolamento conferma, e in parte rende ancora più chiari, alcuni aspetti che oramai fanno parte del sistema. I quantitativi di riferimento sono fissati a livello nazionale e le quote vengono poi ripartite fra i produttori distinguendo fra consegne e vendite dirette (art. 66). ( 23 ) Corte giust. CE 18 novembre 2004, cause riunite C-261/03 e C-262/03, in Raccolta, 2004.

114 106 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] Le quote individuali sono determinate secondo i criteri indicati nell art. 67 del regolamento e il produttore può disporre di una o di due quote individuali rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. Una conversione da una quota all altra dei quantitativi di riferimento può essere realizzata dall autorità nazionale. Il calcolo del prelievo viene effettuato separatamente per le quote destinate alla consegna e per quelle destinate alla vendita. Per avere un quadro completo della determinazione della quota è necessario soffermarsi anche sulla riserva nazionale e sulla formazione e gestione della stessa. All interno delle quote nazionali, infatti, ciascuno Stato membro crea una riserva nazionale la cui realizzazione avviene: trattenendo le quote inutilizzate per un periodo di dodici mesi, sempre che il produttore non commercializzi all interno di questo periodo un quantitativo pari almeno al 70% della quota individuale (art. 72); effettuando una trattenuta sui trasferimenti (art. 76); realizzando una riduzione lineare dell insieme delle quote individuali (art. 71). Alla riserva nazionale gli Stati membri attingono per l assegnazione ai produttori di una parte o della totalità delle quote contenute nella riserva sulla base di «criteri oggettivi che devono essere comunicati alla Commissione» (art. 68). Come vedremo la Corte di giustizia si è pronunciata sui limiti delle scelte concesse agli Stati membri nella formazione della riserva nazionale e, in particolare, sulla possibilità che gli Stati decidano che venga trattenuta o, meglio, confluisca nella riserva nazionale una parte delle quote oggetto di trasferimento (infra, par. 6). Il regolamento comunitario riprende quanto già previsto nei precedenti atti normativi anche per quanto concerne la gestione dei casi di inattività del produttore. In questi casi sembra evidenziarsi una certa prevalenza del carattere pubblicistico della quota dal momento che persone fisiche o giuridiche che detengano quote individuali sono destinate a perderle a favore della riserva nazionale nel caso di inattività protratta per dodici mesi (art. 72, par. 1). Se, poi, il produttore non commercializza un quantitativo pari al 70% della quota individuale spetta allo Stato decidere se e come riversarla nella riserva nazionale o, eventualmente, le condizioni di riassegnazione della quota al produttore che ripristini la produzione (art. 72, par. 2). Queste soluzioni legate all inattività non si applicano nel caso in cui l inattività sia dovuta a forza maggiore o a casi «debitamente giustificati che compromettano la capacità produttiva» (art. 72, par. 3). In merito alla determinazione della quota e ai criteri seguiti nell assegnazione non si può dimenticare il ruolo svolto dai c.d. produttori SLOM. Si tratta di una vicenda che continua ad avere ancora dei riflessi sulle normativa in commento tanto da essere ripresa nell art. 67, par. 4. Occorre ricordare che la giurisprudenza che si è sviluppata intorno ai casi dei produttori SLOM è molto interessante e ha portato il legislatore comunitario a modificare più volte la normativa di riferimento, soprattutto in considerazione del fatto che, nella maggior parte dei casi, la Corte di giustizia ha riconosciuto una violazione del principio di legittimo affidamento ed è stata indotta anche a analizzare le eventuali differenze esistenti fra questi produttori ed altri che, per ragioni diverse, si sono trovati a non poter vantare una produzione di latte nel periodo preso come riferimento per la determinazione delle quote ( 24 ). 6. Restano da esaminare, infine, le ipotesi di elasticità del sistema offerte agli Stati membri e di mobilità delle quote. Si tratta di un aspetto particolarmente interessante e complesso che ha comportato un continuo «aggiustamento» ( 24 ) In argomento Di Lauro, L OCM nel settore lattiero caseario, cit., p. 441 ss.; Ead., Il principio di legittimo affidamento e la responsabilità extracontrattuale della Comunità nel settore delle «quote latte», in Dir. pubb. comp. e eur., 2000, p. 1774; Ead., Le quote latte e il principio di parità di trattamento nelle disposizioni nazionali svedesi di assegnazione dei quantitativi di riferimento, ibidem, p. 1274; Ead., Le sanzioni pecuniarie nelle quote latte: la competenza della Commissione e il principio di parità di trattamento, ibidem, p. 1778; Bianchi, Trent anni di un regime temporaneo. Le quote latte nella PAC: , in Riv. dir. agr., 2004, p Sul punto si vedano anche le più recenti sentenze della Corte di giustizia fra le quali; Corte giust. CE 25 marzo 2004, cause riunite C-231/00, C-303/00, C-451/00, in Raccolta, 2004; Corte giust. CE 25 marzo 2004, cause riunite C-480/00 a C-482/00, C-484/ 00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/ 00, in Raccolta, 2004.

115 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 107 del sistema per venire incontro alle esigenze degli Stati membri, dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo nella produzione di questo settore e per consentire alle istituzioni comunitarie anche di meglio perseguire le finalità connesse all applicazione del regime. Un primo esame deve essere riservato alle ipotesi di cessione temporanea delle quote. Gli Stati membri possono autorizzare cessioni temporanee di quote individuali e ciò èstato considerato da tempo come un elemento di miglioramento del regime tant è che lo Stato può limitare le cessioni per esigenze particolari strutturali o imperative. Il regolamento in commento conferma la possibilità offerta agli Stati di disciplinare le operazioni di cessione legandole a categorie di produttori o a strutture di produzione lattiera, di limitarle a livello di singolo acquirente, oppure all interno di una regione (art. 73, par. 1). Gli Stati, poi, possono non applicare la cessione delle quote purché motivino la mancata applicazione nell ambito delle necessità legate all evoluzione e all adeguamento strutturale del settore e/o ad imperative esigenze amministrative. Senza dubbio uno degli aspetti più conflittuali del regime delle quote è stato, però, quello legato alla mobilità delle stesse. Molti sono i profili che meriterebbero di essere approfonditi anche se alcuni di essi hanno perduto nel tempo alcuni degli aspetti problematici che li avevano contraddistinti anche grazie all operato della giurisprudenza comunitaria e alle rettifiche e modifiche apportate ai testi normativi dalle istituzioni interessate. Tuttavia conviene ricordare che fin dal momento in cui è stato evidente che lo strumento della quota non sarebbe stato abbandonato nel giro di pochi anni, uno dei problemi posti dall introduzione dei quantitativi di riferimento è stato quello legato alla possibilità di trasferimento a qualsiasi titolo della quota. Da un momento in cui le ipotesi di mobilità della quota apparivano limitate e, comunque, legate al trasferimento della superficie produttiva ( 25 ), si è passati a progressivi ampliamenti ( 25 ) Particolarmente interessante è l analisi delle diverse versioni linguistiche dei testi giuridici comunitari e delle differenze tra le tradizioni giuridiche degli Stati membri in ordine a nozioni quali quella di fondo, azienda, impresa. Per una ricognizione sul delle ipotesi di mobilità delle quote presentate come eccezioni alla regola secondo la quale un trasferimento della quota non poteva avvenire indipendentemente dal trasferimento della terra (9 o considerando del reg. CEE n. 1546/1988). Alle ipotesi iniziali sulla base delle quali il trasferimento delle quote risultava legato alla vendita, alla locazione, alla successione in via ereditaria dell azienda e, successivamente, alle situazioni aventi analoghi effetti giuridici sono andate aggiungendosi sempre nuove possibilità di trasferimento delle quote anche senza il trasferimento delle terre. Molto è stato detto a proposito e, in particolare, si è discusso se, in considerazione della riformulazione dei testi comunitari, fosse ancora opportuno inquadrare le ipotesi di mobilità della quota senza terra come eccezioni alla regola generale che risultava quasi del tutto ribaltata. Certo è che, quale che sia la considerazione di tali ipotesi e la posizione assunta in ordine alla sopravvivenza della regola relativa al legame tra la quota e il fondo, le limitazioni alla circolazione delle quote attualmente presenti, riprese dal regolamento in commento, sembrano avere a che fare sempre meno con un principio di legame della quota alla superficie lattiera ed essere piuttosto espressione dell esigenza di un corretto utilizzo della quota e di un più efficace controllo del sistema. In definitiva sembra emergere una possibile chiave di lettura dell orientamento comunitario che originariamente legava in modo evidente la quota alla superficie lattiera. In quest ottica il collegamento della quota al fondo può essere letto non come fine a se stesso; esso rientrava nell ambito delle modalità necessarie ad una migliore gestione del sistema consentendo di evitare il formarsi di costi a livello comunitario e anche di portare alle estreme conseguenze una commercializzazione delle quote che sarebbero state trasformate non in strumenti di produzione ma di guadagno e sperequazione per operatori facoltosi. A tutto ciò si aggiunga che nelle fasi iniziali di applicazione del sistema il legislatore comunitario non è intervento direttamente sui rapporti giuridici fra i soggetti interessati per i quali ope- punto mi sia consentito rinviare a Di Lauro, L OCM nel settore lattiero caseario, cit.

116 108 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] rava un rimando alle disposizioni degli Stati membri. Nel tempo, anche se questa posizione è stata in parte mantenuta, i testi comunitari si sono arricchiti di riferimenti relativi alla corretta gestione della quota nelle fasi del trasferimento e, pur non prendendo posizioni assolute sulla titolarità della quota, si sono soffermati su alcuni degli aspetti di questi rapporti offrendo ben precise indicazioni ai legislatori nazionali come del resto fa il regolamento in commento. Ad esempio, è proprio alla luce di alcune pronunce della Corte di giustizia che il legislatore comunitario ha cominciato a fare riferimento all esigenza di salvaguardare nelle vicende relative al trasferimento della quota gli interessi legittimi delle parti. Si ricordi a questo proposito quanto enunciato nella famosa sentenza Wachauf ( 26 ) nella quale la Corte ha riconosciuto il diritto dell affittuario cessante ad ottenere una indennità per l abbandono definitivo della produzione lattiera. Ma significative sono anche altre decisioni nelle quali si è sempre più fatto riferimento alla necessità di riconoscere la quota a soggetti che utilizzino la stessa, che abbiano contribuito all ottenimento o mantenimento della stessa con il proprio lavoro e propri investimenti ( 27 ). È stato rilevato che vi sono decisioni della Corte di giustizia nelle quali essa esprime orientamenti che fanno pensare ad una conferma del legame fra quota e fondo. Sennonché queste decisioni, al di là del riferimento nella ripartizione delle quote alle superfici, contengono anche preziosi riferimenti all azienda o, per lo meno, alla opportunità che gli Stati tengano conto nella ripartizione delle quote anche di altri criteri quali il rispetto delle caratteristiche dell azienda o delle attività esercitate ( 28 ). Questo mi sembra l orientamento emerso anche nelle decioni nella quali la Corte di giustizia ha dovuto pronunciarsi sulla possibilità che il ( 26 ) Corte giust. CEE 13 luglio 1989, C-5/88, in Raccolta, 1989, p ( 27 ) Corte giust. CEE 15 gennaio 1991, C-341/89, in Raccolta, 1991, p. 25. ( 28 ) Corte giust. CEE 6 giugno 1990, C-174/88, in Raccolta, p. 2237; Corte giust. CEE 3 dicembre 1992, C-86/90, in Raccolta, 1992, p. 6251; Corte giust. 6 dicembre 1991, C-121/90, in Raccolta, 1991, p Sul punto Di Lauro, L OCM nel settore lattiero caseario, cit., p «concedente» conservi la quota. In particolare la Corte ha affermato che «se è vero che, in mancanza di specifiche disposizioni nel reg. n. 3950/1992, le modalità di tale trasferimento devono essere definite dalle legislazioni degli Stati membri, alla luce del diritto comunitario un acquisto transitorio dei quantitativi di riferimento da parte del concedente può essere ammesso solo in quanto sia necessario e abbia la più breve durata possibile. Infatti consentire l attribuzione transitoria dei quantitativi di riferimento per un lungo periodo a concedenti che non prevedono di produrre latte sarebbe contrario all economia generale della disciplina relativa al prelievo supplementare sul latte nonché al principio secondo il quale un quantitativo di riferimento può essere attribuito ad un imprenditore agricolo solo in quanto lo stesso abbia la qualità di produttore di latte» ( 29 ). Quanto sopra esposto è confermato dalla disciplina adottata dal regolamento in commento nella parte in cui si occupa del trasferimento delle quote. Le disposizioni interessate si aprono con la regolamentazione delle ipotesi di trasferimento (vendita, locazione, successione effettiva o anticipata o qualsiasi altro mezzo che produca effetti giuridici analoghi) delle quote individuali con l azienda. Si tratta di ipotesi che devono svolgersi secondo modalità che spetta agli Stati membri definire «tenendo conto delle superfici ( 29 ) Corte giust. CE 20 giugno 2002, C-401/99, in Raccolta, In essa si legge che «alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si devono risolvere le questioni sollevate dichiarando che l art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/1992 dev essere interpretato nel senso che, in caso di scadenza di un affitto rurale relativo ad un azienda lattiera, il trasferimento, in tutto o in parte, a favore del concedente, del quantitativo di riferimento che vi è connesso è possibile solo qualora lo stesso abbia la qualità di produttore secondo l accezione dell art. 9, lett. c), di detto regolamento o trasferisca, alla data di scadenza dell affitto, il quantitativo di riferimento disponibile a un terzo che possieda tale qualità. Ai fini dell attribuzione dei quantitativi di riferimento pertinenti ai concedenti a titolo dell art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/1992 è sufficiente che, alla data summenzionata, gli stessi dimostrino di prepararsi in modo certo e il più rapidamente possibile a esercitare l attività di produttori, secondo l accezione dell art. 9, lett. c), di detto regolamento».

117 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 109 utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo fra le parti» (art. 74, par. 1). La parte delle quote non trasferite può essere devoluta alla riserva nazionale. Nei casi di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi gli Stati possono decidere, «sulla base di criteri obiettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi non siano trasferite con l azienda». Così anche nel caso di trasferimento delle terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o quando il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati sono chiamati a adottare le misure «necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti e, in particolare, affinché i produttori che cedono le terre siano in grado, se vogliono farlo, di continuare la produzione lattiera» (art. 74, par. 3). Una ulteriore precisazione viene effettuata nel paragrafo di chiusura dell articolo esaminato laddove si dispone che in caso in cui non via accordo fra le parti, nel caso di affitti che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, le quote siano trasferite in tutto o in parte ai produttori che «le riprendono, secondo le disposizioni adottate dagli Stati membri, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti» (art. 74, par. 4). Numerose altre misure sono, poi, previste per portare a termine la ristrutturazione della produzione o per migliorare l ambiente. Fra esse: la concessione di indennità ai produttori che si impegnino ad abbandonare la produzione lattiera; la riassegnazione delle quote liberate; la centralizzazione e il controllo dei trasferimenti, la messa a disposizione della quota al produttore che voglia continuare la produzione anche nel caso in cui abbia ceduto la terra; l autorizzazione al trasferimento definitivo di quote senza trasferimento di terre per migliorare la struttura di produzione o consentire l estensivizzazione della produzione (art. 75). È evidente, quindi, che il legislatore comunitario manifesta oramai una più profonda attenzione ai risvolti del regime delle quote in sede nazionale e ai rapporti fra gli operatori. Si consideri che il regolamento prevede che gli Stati possono adottare soluzioni che comportano limitazioni più o meno estese alla circolazione e commercializzazione della quota. Oltre alle ipotesi prese in considerazione nell art. 75 citato, gli Stati membri possono stabilire che in caso di vendita o di locazione delle aziende una parte delle quote non sia trasferita con l azienda ma venga aggiunta alla riserva nazionale. Il regolamento comunitario stabilisce che gli Stati possono trattenere parti delle quote oggetto dei trasferimenti ma che debbano farlo in base a criteri oggettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori (art. 76). Si tratta di eventualità, alcune delle quali già accennate quando si è fatto riferimento alla formazione e gestione della riserva nazionale, nella configurazione delle quali la giurisprudenza comunitaria ha giocato un ruolo importante. Si consideri, infatti, che la Corte nell esaminare i diversi provvedimenti nazionali relativi all esercizio di queste possibilità, ha spesso richiamato gli Stati a non compromettere gli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune e, in particolare, dall organizzazione comune dei mercati nel settore del latte. I provvedimenti nazionali, inoltre, devono rispondere a criteri oggettivi e devono essere conformi ai principi generali del diritto comunitario quali, in particolare, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione nonché del rispetto dei diritti fondamentali ( 30 ). Alessandra Di Lauro ( 30 ) Corte giust. CE 20 giugno 2002, C-313/99, in Raccolta, 2002.

118 110 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] Capo IV «Regimi di aiuto» (artt ) Sommario (artt ): 1. Breve premessa. 2. Aiuti alla trasformazione e restituzioni alla produzione. 3. Aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e aiuti al settore dell olio di oliva e delle olive da tavola. 4. Aiuti nel settore ortofrutticolo. 5. Fondo per il tabacco e aiuti per il settore dell apicoltura e della bachicoltura. 1. Gli artt prevedono una serie di aiuti comunitari talvolta fortemente condizionati che in generale prevedono il cofinanziamento nazionale. Questi regimi sono, sostanzialmente, la ripetizione di quanto previsto nei precedenti regolamenti di base o loro modifiche o addizioni concernenti settori dell OCM. Sull argomento si può fare una considerazione di carattere generale: questi aiuti, come quelli autorizzati in altra parte del regolamento ed erogabili da parte degli Stati, anche in deroga alle disposizioni sugli aiuti di Stato, potrebbero essere oggetto di contestazione in sede di negoziato per il rinnovo dell Accordo agricolo. In effetti si tratta di sostegni che incidono direttamente sui prezzi dei prodotti agricoli e, di conseguenza, non «neutri» come si spera di far risultare quelli previsti dal reg. CE n. 1782/2003, per quanto concerne il pagamento unico e non le forme miste stabilite nello stesso regolamento e destinate, con ogni probabilità, ad essere abbandonate proprio per accondiscendere alle richieste dei negoziatori del rinnovo dell Accordo. 2. I primi regimi di aiuto concernono la trasformazione dei foraggi essiccati (artt. da 86 a 90) e quella di lino e canapa destinati alla produzione di fibre (artt. da 91 a 95). Il sostegno alla canapa è limitato a quella detta cannabis sativa, dato che quella indica ha utilizzi generalmente ritenuti contrari all interesse pubblico e vietati in molti Stati membri, e non è prodotto agricolo ai sensi dell all. I del Trattato. Sia per i foraggi che per le fibre di lino e canapa sono fissati limiti quantitativi di prodotto ammissibile, e l erogazione è a favore di trasformatori diversamente individuati a seconda del prodotto. Una restituzione alla produzione è prevista per l amido e le fecole (art. 96) e nel settore dello zucchero per certi prodotti (artt. 97 e 98). Quanto all amido, essa è stabilita per quello ottenuto dal granturco o dal frumento; quanto alla fecola per quella di patate; inoltre la restituzione può essere concessa per altri prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinati prodotti, un elenco dei quali è redatto dalla Commissione. Sempre alla produzione di amidi e di fecole, mancando una produzione nazionale «significativa di altri cereali» che consenta la loro produzione, essa è concessa per i corrispondenti prodotti ottenuti da orzo e avena ottenuti in Finlandia e Svezia, «purché ciò non comporti un aumento del livello di produzione di amidi e fecole ottenuti da questi due cereali». Il sostegno è erogato per ogni campagna di commercializzazione nella misura di tonnellate in Finlandia e di tonnellate in Svezia. Le restituzioni in questione vengono fissate periodicamente dalla Commissione. Quanto alla restituzione alla produzione nel settore dello zucchero, essa può essere concessa per i seguenti prodotti: zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido; zucchero e sciroppo d acero; altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l isoglucosio; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50% o più di saccarosio; sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina; isoglucosio; sciroppo di inulina. La restituzione alla produzione può essere concessa qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente, ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all art. 62, par. 2, lettere b)ec), e cioè alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina

119 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 111 e alcuni prodotti dell industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina. La restituzione non è obbligatoriamente da fissare; la Commissione la deciderà qualora lo ritenga necessario e tenendo conto, in particolare, delle spese che l industria dovrebbe sostenere per lo zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento in assenza di zucchero eccedente. Si tratta, in sostanza, di una misura protezionistica delle produzioni europee di zucchero, che la Commissione adotta stabilendo condizioni e importi e, proprio relativamente al settore dello zucchero, quantitativi ammissibili, dato che per gli altri prodotti è già stabilito il plafond ammissibile (art. 98). 3. Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono previsti aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell alimentazione degli animali (art. 99), un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati (art. 100), un aiuto per l acquisto a prezzo ridotto di crema di latte, burro e burro concentrato (art. 101) e un aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli studenti (art. 102). Il primo tipo di aiuto (art. 99) è una misura, fissata dalla Commissione secondo criteri indicati nello stesso art. 99, per favorire lo smaltimento di latte attraverso la sua utilizzazione come alimento per animali; resta sempre una cosa curiosa pensare che si produca latte, sottraendolo anche ai vitelli per alimentarli in modo più efficiente ai fini dell ingrasso, e che poi il latte anche così ottenuto finisca per diventare mangime. Il secondo tipo di aiuto (art. 100) è condizionato sia nell an, sia nel quantum da criteri previsti dalla norma ma determinati in concreto dalla Commissione. Inoltre l aiuto può essere differenziato secondo che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti. Il terzo aiuto (art. 101) può essere deciso dalla Commissione quando essa constati un eccesso di offerta di certi prodotti o ritenga esista un rischio di eccesso, per permettere l acquisto di crema di latte, burro o burro concentrato da parte di istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro, di fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari, di fabbricanti di altri prodotti alimentari, che devono essere stabiliti dalla Commissione, per il consumo diretto di burro concentrato. Non può sfuggire come si attribuisca, con questa come con altre norme della parte ora in commento, un amplissimo margine di discrezionalità alla Commissione, che, in quest articolo, ad esempio, può concedere un sostegno a «fabbricanti di altri prodotti alimentari» non meglio identificati. Il quarto aiuto (art. 102) oltre a consentire di smaltire eccedenze, ha anche lo scopo di indurre i giovani ad utilizzare prodotti lattiero-caseari. Gli aiuti al settore dell olio di oliva e delle olive da tavola (art. 103) sono destinati alle organizzazioni di operatori del settore ( 1 ) e sono finanziati non direttamente dalla Comunità ma dalle trattenute che gli Stati compiono nel quadro del sistema di pagamento unico al settore olivicolo. Grazie a questi fondi la Commissione finanzia i programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori relativi al monitoraggio e alla gestione amministrativa del mercato nel settore dell olio di oliva e delle olive da tavola; al miglioramento dell impatto ambientale dell oleicoltura; al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; al sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare al controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l autorità delle amministrazioni nazionali; alla diffusione di informazioni sulle attività svolte da tali organizzazioni ai fini del miglioramento della qualità dell olio di oliva. Lo Stato membro ha, comunque, l obbligo di cofinanziare questi interventi. ( 1 ) Sono organizzazioni di operatori, ai sensi del reg. CE n. 1234/2007, secondo quanto stabilito dall art. 125, «le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le altre organizzazioni riconosciute di altri operatori del settore dell olio di oliva e delle olive da tavola o le loro associazioni».

120 112 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] 4. Corposa è la sezione dedicata agli aiuti nel settore ortofrutticolo ( 2 ); si può, anzi, affermare che il settore dell OCM degli ortofrutticoli sia largamente racchiusa in questa parte del regolamento, dato che come tradizionalmente è sempre accaduto l intervento comunitario, con partecipazione spesso dello Stato membro interessato, si è sempre realizzato con forme differenziate di aiuti. A testimonianza di quanto affermato la sezione comprende una buona serie di norme, la prima delle quali riguarda i «gruppi di produttori».l art. 103 bis, rubricato «Aiuti ai gruppi di produttori» prevede aiuti aventi lo scopo di incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo delle OP ovvero aiuti destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento dell OP stessa. Inoltre le OP possono costituire (art. 103 ter) un fondo di esercizio alimentato da contributi finanziari degli aderenti o dell organizzazione stessa oltre che da un aiuto finanziario comunitario che può, e dunque non deve necessariamente, essere concesso. Tale fondo è destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi i cui progetti, presentati alle autorità nazionali competenti, siano stati approvati dagli Stati membri con la procedura di cui all art. 103 octies. L art. 103 quater costituisce il nucleo centrale dell intervento nel settore degli ortofrutticoli; infatti in esso si prevedono i programmi operativi che devono perseguire queste finalità: assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini di qualità e di quantità; concentrare l offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, come stabilito dall art. 122, lett. c), del regolamento. Pertanto gli obiettivi dei programmi operativi devono mirare a pianificare la produzione, migliorare la qualità dei prodotti, e ad incrementarne il valore commerciale, promuovere i prodotti stessi, promuovere misure ambientali e ( 2 ) La sezione IV bis (art. 103 bis) del reg. CE n. 1234/2007 è inserita dall art. 1 del reg. CE n. 361/ 2008 del Consiglio del 18 aprile 2008, in G.U.U.E. n. 221 del 7 maggio produzioni ecocompatibili, prevenire e gestire le eventuali crisi di sovrapproduzione o di crollo della domanda. In caso di rischio di crisi o di crisi conclamata la norma elenca gli interventi possibili, che sono il ritiro dal mercato, la raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli, la promozione e comunicazione, le iniziative di formazione, le assicurazioni del raccolto ed il sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento. Le OP possono, per gestire le crisi, anche contrarre mutui il cui rimborso potrà essere incluso nel programma operativo cui si faceva cenno. Rinviando per il dettaglio alla lettura della norma, si può affermare che quest articolo costituisce la base dell intervento comunitario e nazionale per il sostegno dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli; si noti come l art. 103 quater contenga anche una serie di regole ambientali che possono accostarsi, in certa misura, alle cc.dd. condizionalità di cui al reg. CE n. 1782/2003, il quale esclude dal suo regime la coltivazione di ortofrutticoli. In sostanza, dunque, la sezione dedicata agli aiuti al settore ortofrutticolo costituisce un insieme di regole che riguardano sia la protezione del reddito dei produttori, sia le condizioni che costoro devono rispettare in materia ambientale per ottenere i sostegni. I successivi articoli della sezione ortofrutticoli si occupano delle regole relative al finanziamento comunitario (art. 103 quinquies) e all aiuto finanziario nazionale (art. 103 sexies); in quest ultimo si prevede che per le regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale suppletivo rispetto a quello già precisato per sostenere il fondo dell OP. L art. 103 septies riguarda la disciplina e strategia nazionali applicabili ai programmi operativi, che devono rispettare alcune regole generalmente applicate anche in altri settori; mentre l art. 103 octies detta le norme che gli Stati sono tenuti a seguire nell approvazione dei programmi operativi. L art. 103 nonies attribuisce alla Commissione il potere di stabilire, con la procedura del

121 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 113 Comitato di gestione, le modalità di applicazione della sezione del regolamento concernente gli aiuti al settore ortofrutticolo; è significativo il potere riconosciuto all Istituzione di stabilire, tra l altro, i limiti minimi e massimi degli aiuti e il tasso di cofinanziamento comunitario. 5. L art. 104 prevede l istituzione di un fondo comunitario del tabacco destinato al miglioramento della sensibilizzazione del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco mediante soprattutto l informazione e l istruzione, e al sostegno «alla raccolta di dati intesi a definire i modelli di consumo di tabacco e a condurre studi epidemiologici riguardanti il tabagismo su scala comunitaria, e uno studio sulla prevenzione del tabagismo». Il fondo serve anche a sostenere azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche. Appare abbastanza curioso che si ponga a carico degli stessi coltivatori, come prevede il par. 2 dell art. 104, la spesa per disincentivare il consumo di un prodotto agricolo; con ciò non si vuole affermare che il tabagismo non sia un gravissimo male sociale, ma che esso è problema di salute e dovrebbe essere combattuto con fondi di origine diversa da quella agricola. Gli artt. da 105 a 108 stabiliscono disposizioni speciali relative al settore dell apicoltura che si fondano su un programma triennale predisposto dagli Stati membri per migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell apicoltura, che può contenere aiuti anche in deroga agli artt del Trattato. Infatti possono essere previsti aiuti nazionali per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali alle condizioni previste dall articolo. L art. 106 individua le misure che possono beneficiare dell aiuto e prevede anche che il programma nazionale non possa comprendere azioni finanziate dal FEASR. Gli Stati membri dovranno effettuare uno studio sulla struttura di produzione e di commercializzazione del settore dell apicoltura nei loro territori (art. 107) finalizzato a che la Comunità partecipi al finanziamento dei loro programmi apicoli nella misura del 50% delle spese sostenute (art. 108). L art. 109 obbliga gli Stati membri a costruire il programma nazionale apicolo in collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative e con le cooperative del settore apicolo. Tale programma dovrà essere presentato alla Commissione per approvazione, la quale è anche competente (art. 110) a fissare le modalità di applicazione del regime di aiuti all apicoltura previsti nella sezione ora analizzata, con la procedura del Comitato di gestione. Infine, l art. 111 detta le regole relative agli aiuti alla bachicoltura. L aiuto è concesso ai bachicoltori per ciascun telaino messo in produzione, a condizione che i telaini contengano un quantitativo minimo di uova e che l allevamento dei bachi sia stato portato a termine. Le norme di attuazione del sostegno alla bachicoltura sono adottate dalla Commissione con la procedura del Comitato di gestione (art. 112). Luigi Costato

122 114 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] Titolo II «Norme applicabili alla commercializzazione e alla produzione» Capo I «Norme di commercializzazione e condizioni di produzione» (artt ) Sommario (artt ): 1. Il passaggio da una politica redistributiva ad un intervento di natura prevalentemente regolatoria. 2. Il ruolo centrale assegnato alla Commissione. 3. La perdurante irrisolta incoerenza fra norme di commercializzazione. 4. Il rapporto con la normativa internazionale. 5. Il rango subordinato assegnato alle amministrazioni nazionali. 6. La qualità sana, leale e mercantile. 7. Il paese di origine ed il Nuovo Codice Doganale Comunitario. 8. Le responsabilità del detentore dei prodotti. 9. I sistemi di controllo. 10. I singoli prodotti. 11. Le norme procedurali. ( 1 )V.infra, nota 13, sui successivi regolamenti che hanno in più punti modificato e integrato il reg. CE n. 1234/2007, contestualmente abrogando numerosi precedenti regolamenti. ( 2 )Edè reso esplicito dall ampia serie di precedenti regolamenti espressamente abrogati dall art. 201 del reg. CE n. 1234/2007 (su cui v. infra, il commento di Russo), e dalle ulteriori abrogazioni disposte dai successivi regolamenti di modifica ed integrazione del reg. CE n. 1234/2007 (su cui v. infra). 1. Il reg. CE n. 1234/2007, già dalla sua intitolazione significativamente denominato «regolamento unico OCM», non si limita ad una semplice operazione di codificazione formale di una molteplicità di disposizioni sinora diffuse in una moltitudine di regolamenti e di differenti OCM (ben ventuno OCM sostituite dalla disciplina contenuta nel testo in commento, come precisa il 2 o considerando del regolamento; ed una tendenza espansiva, volta a ricondurre nel regolamento unico OCM anche le norme di settori rimasti fuori dal testo originario del regolamento e progressivamente inseriti nei mesi successivi attraverso ripetuti interventi del legislatore comunitario, con regolamenti del Consiglio o della Commissione) ( 1 ). L aspetto di riordino ed unificazione formale e sistematica dei testi è certamente presente ( 2 ), ma a questo si accompagna con importanza per certi profili anche maggiore una sostanziale riscrittura del complessivo modello europeo di regolazione e di governo del settore agro-alimentare, con esiti rilevanti anche per il disegno delle istituzioni comunitarie e l individuazione dei rispettivi ruoli e competenze in tale disegno. Nello stesso tempo la riforma introdotta con il regolamento unico OCM non si pone per sé sola, ma si colloca nel complessivo processo di riforma istituzionale, che ormai da alcuni anni, muovendo dalla riforma dei sistemi di Aiuto ai redditi e di sostegno allo Sviluppo rurale, è andato progressivamente e radicalmente modificando i paradigmi su cui era stata costruita per decenni la politica agricola comune. In questo senso si può dire che l adozione del regolamento unico OCM è strettamente legata all introduzione del Regime unico di pagamento (RUP) di cui al reg. CE n. 1782/2003 ( 3 ) e del nuovo modello di Sviluppo rurale (SR) di cui al reg. CE n. 1698/2005 ( 4 ). La stessa relazione fra Comunità e Stati Membri assume, in questa prospettiva, contenuti diversi rispetto al passato. Si è rettamente sottolineata in questi anni la «rinazionalizzazione» della PAC ( 5 ), ed in effetti le ampie possibilità di scelta assegnate agli Stati membri ed alle Regioni dal RUP e dal nuovo SR hanno reintrodotto nella dimensione locale una flessibilità e varietà di interventi ignota alla PAC sino ad un recente passato ( 6 ). ( 3 ) Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. ( 4 ) Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). ( 5 )V.Costato, La riforma della PAC del 2003 e la circolazione di fondi rustici, indir. e giur. agr. e amb., 2003, p ( 6 ) V., per ulteriori indicazioni, Albisinni, Verso un codice europeo dell agricoltura, Atti della giornata di studio del 30 settembre 2005 organizzata dall Ac-

123 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 115 Occorre però radicare nel merito le possibili letture, prendendo atto che le chiavi di interpretazione, economica e giuridica, si differenziano in misura significativa. Sul piano del governo delle economie nazionali e regionali (cioè in quella che costituisce una dimensione certamente locale in una Europa a 27), la fissazione di massimali nazionali destinati ad una pluralità di possibili declinazioni del RUP, pur all interno di un quadro definito, e la varietà di interventi compresi nei quattro Assi dello SR, hanno riconsegnato agli Stati Membri ed alle Regioni una sconosciuta latitudine di scelte. Ma nel frattempo e proprio per questo la PAC si fa anzitutto istituzione, regola delle regole, dei procedimenti, delle competenze, dei soggetti: in una parola assume in larga misura i compiti di definizione e stabile regolazione, tradizionalmente affidati alla consolidazione giuridica nazionale, per contrapposizione all intrinsecamente dinamico e mutevole governo dell economia ( 7 ). All interno di questa linea strategica, novità rilevanti vengono introdotte nell ambito di regolamenti che si propongono come legislazione di principi e di sistema. Le disposizioni generali, gli istituti di nuova introduzione, le norme procedimentali e sanzionatorie, tendono a costituirsi come corpus unitario ed omogeneo, di applicazione generalizzata, con rilevanti conseguenze sistematiche. Ne risulta un ordinamento composito, multilivello ( 8 ), in cui livello comunitario e livello nazionale sono entrambi necessari ( 9 ), in cui il diritto comune valorizza la dimensione nazionale e locale delle scelte redistributive, ma insieme garantisce l unità sul piano delle istituzioni e sul piano del merito attraverso profili conformativi e di regolazione originali. Seguendo questo percorso, la PAC, a lungo considerata come terreno privilegiato di elaborazione ed applicazione di modelli economici scarsamente attenti alla coerenza e sistematicità degli istituti giuridici, enfatizza la componente giuridica delle regole adottate, con un sostanziale passaggio da una politica redistributiva e di spesa ad un intervento di natura prevalentemente regolatoria ( 10 ). Il compito della regolazione non si esaurisce in un unico contesto ed in un solo livello, ma impegna il Consiglio e la Commissione attraverso progressivi adattamenti ed addizioni. La tendenza a costituirsi come legislazione tendenzialmente generale e pervasiva è confermata da quanto accaduto sia nel corso del procedimento di adozione del reg. CE n. 1234/ 2007, che successivamente ad esso: durante il processo di elaborazione del testo definitivo, il reg. CE n. 1234/2007 si è incrociato con la negoziazione e la definitiva messa a punto della nuova OCM vino; il risultato è stato che l oggetto del regolamento unico OCM è stato esteso a comprendere anche l uva da vino, il vino ed i prodotti connessi ( 11 ), sin qui tradizionalmente riservati a specifica e risalente regolazione; sul piano delle definizioni e delle linee evolutive all ordinamento, non è senza conseguenze la riconduzione nell ambito di un unico testo sistematico delle definizioni della OCM vino, anche se questa, oggi disciplinata dal reg. CE n. 479/2008 ( 12 ), è rimasta tutcademia dei Georgofili su «Considerazioni sull attuazione della riforma della PAC in Italia», in Atti dell Accademia dei Georgofili - VIII, Firenze, 2005, p. 411; Albisinni, Regole e istituzioni nella nuova PAC, in Dir. e giur. agr. alim. e amb., 2006, p ( 7 ) In argomento v. Albisinni e Sorrentino, Il primato delle istituzioni nella riforma della PAC, in AIM, 2008, I. ( 8 ) Cassese, La crisi dello Stato, Roma-Bari, ( 9 )Torchia, Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza nell ordinamento europeo, Bologna, ( 10 ) Albisinni e Sorrentino, op. cit. ( 11 )V.l art. 1, par. 1, lett. l) del regolamento in commento, ed il relativo all. 1, parte XII, che riproduce il testo già contenuto nell art. 1 dell originaria bozza di nuovo regolamento dell OCM vino (v /07 COM(2007) 372 final, del 9 novembre 2007). Conseguentemente l art. 1 dell OCM vino in prosieguo approvata (reg. CE n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo) oggi recita: «Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui all allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007», così rinviando alle definizioni contenute nel Regolamento unico OCM. ( 12 ) Sugli elementi caratterizzanti la nuova OCM vino sia consentito rinviare a Albisinni, La OCM vi-

124 116 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] tora oggetto di separata regolazione; significativo in proposito ricordare che l art. 1 del reg. CE n. 1234/2007 è stato modificato dal reg. CE n. 361/2008 del 14 aprile 2008, con l introduzione di un par. 2, che precisa: «Al settore vitivinicolo si applica unicamente l articolo 195 del presente regolamento», così rinviando alla norma, di decisivo rilievo sul versante applicativo, che in combinato con l art. 4 del regolamento disciplina le modalità di esercizio delle proprie competenze da parte della Commissione, prevedendo che questa sia assistita dal «Comitato di gestione per l organizzazione comune dei mercati agricoli», operando secondo la procedura c.d. di «comitologia»; successivamente alla sua adozione, poi, numerosi regolamenti hanno in più punti ampliato l area applicativa del regolamento unico OCM e modificato la normativa originariamente introdotta, per tener conto della coeva elaborazione di nuove linee disciplinari e di intervento per i diversi settori interessati ( 13 ). 2. Le disposizioni in commento assegnano alla Commissione la competenza per l adozione di norme di commercializzazione per prodotti appartenenti a più settori produttivi, prima separatamente disciplinati da distinti regolamenti. Ne risulta un elenco in progress, significativamente ampliato nel corso del 2008, in particolare con l inserimento dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e della carne bovina ( 14 ). L elenco analitico dei numerosissimi prodotti rientranti nella sintetica indicazione contenuta nel par. 1 dell art. 113 è contenuto nell all. I al regolamento ( 15 ). Degno di nota sottolineare che si tratta sia di prodotti freschi che di prodotti trasformati, e che in massima parte si tratta di prodotti alimentari ( 16 ), a conferma che l oggetto di questo regolamento non può essere qualificato esclusivamente agricolo in senso tradizionale, ma piuttosto agro-alimentare e, per taluni aspetti e taluni prodotti, alimentare tout court, siccome relativo a fasi distinte di trasformazione, che non involgono la fase primaria di produzione. Si aggiunga che per «norme di commercializzazione», nel disegno dell OCM unica, si intende un amplissima serie di disposizioni, che vanno dalle caratteristiche dei prodotti alle loro denominazioni ed etichettatura, con specifico rilievo per la comunicazione sul mercato volta al consumatore [v. par. 2, lett. b), dell articolo in commento]. Si tratta dunque di disposizioni, che investono l intera filiera produttiva, sino al momento finale dell immissione al consumo, e che a pieno titolo possono essere definite di food law. In questo quadro, l attribuzione alla Commissione della generale competenza a regolare la materia è assoggettata a criteri talmente generici da consentire una larghissima latitudine di scelte, difficilmente sindacabili sulla base di quanto no: denominazioni di origine, etichettatura e tracciabilità nel nuovo disegno disciplinare europeo, in«le Regole del vino», Atti del Convegno AIDA-IDAIC di Roma del novembre 2007, a cura di Albisinni, Milano, ( 13 ) Si vedano il reg. CE n. 247/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che ha modificato le disposizioni nei settori del lino e della canapa; il reg. CE n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, in tema di quote latte; il reg. CE n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che ha esteso la disciplina dell OCM unica a nuovi settori ed ha modificato in più punti rilevanti il testo originario del reg. CE n. 1234/ 2007; il reg. CE n. 470/2008, che ha modificato le disposizioni nel settore del tabacco; il reg. CE n. 510/ 2008 della Commissione del 6 giugno 2008, che ha modificato le quote nazionali per la produzione di zucchero. ( 14 ) Il reg. n. 361/2008, cit., ha inserito nelle disposizioni qui in commento i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, ed ha inoltre introdotto un nuovo art. 113 bis relativo a tali prodotti ed un nuovo art. 113 ter (su cui v. infra) relativo alle norme di commercializzazione della carne bovina. ( 15 ) Il testo di tutti gli Allegati è riportato in calce al regolamento. ( 16 ) Fanno eccezione le sole «piante vive», individuate dall all. I parte XIII (v. infra) con rinvio al capitolo 6 della nomenclatura tariffaria, che in tale definizione «comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7» (v. da ultimo il reg. CE n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, entrato in vigore il 1 gennaio 2008, recante modifica dell all. I del reg. CEE n. 2658/1987 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune).

125 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 117 ( 17 ) Su cui v. infra. ( 18 ) Esemplare in tal senso la vicenda della riforma dell OCM vino, trascinatasi per tempi ben più lunghi di quelli originariamente previsti, proprio in ragione della difficoltà di trovare un compromesso accettabile a tutte le parti. enunciato ai primi quattro punti della lettera a) del secondo paragrafo dell art Ne deriva, di fatto, un passaggio di competenze dal Consiglio dei Ministri, e dunque da una sede tipicamente caratterizzata da negoziati inter-statali (quali quelli che hanno tradizionalmente segnato le scelte di politica agricola comune, in ragione dell attribuzione al Consiglio di autonoma potestà normativa ex art. 37 del Trattato), alla Commissione, e così ad un organo apparentemente meno connotato politicamente, non vincolato da meccanismi di diretta responsabilità verso gli elettori nazionali. In riferimento ai prodotti oggetto dell art. 113, il regolamento, diversamente da quanto previsto per i prodotti di cui ai successivi artt. 113 ter-117 ( 17 ), non introduce neppure norme generali, in ipotesi da integrare in dettaglio e sotto il profilo applicativo ad opera della Commissione, ma assegna alla Commissione l adozione dell intera disciplina anche sul piano generale, limitandosi ad enunciare principi ed indirizzi che per la loro ampiezza e genericità si traducono in una sorta di delega in bianco. Si accentua così la delega legislativa dal piano della politica a quello della tecnica, o quanto meno dal piano della rappresentatività e della mediazione politica a quello della legittimazione istituzionale; con un processo che per certi versi richiama quanto avvenuto in Italia negli ultimi quindici anni in esito alle normative di delegificazione, che hanno progressivamente spostato numerosi oggetti di regolazione dall area della legge, riservata al Parlamento ed al negoziato politico, all area governativa dell amministrazione e della decisione asseritamente tecnica prima che politica. Nella dimensione europea il fenomeno si è accentuato negli ultimi anni, sia in ragione dell apertura a ben 27 Stati Membri, che rende sempre più difficile il raggiungimento di compromessi in sede di Consiglio dei Ministri per la pluralità e varietà degli interessi nazionali coinvolti ( 18 ), sia in ragione di quanto previsto dal Trattato di Lisbona, che assegna anche la politica agricola alla procedura legislativa ordinaria ( 19 ) coinvolgendo il Parlamento in scelte sin qui riservate all autonoma decisione del Consiglio dei Ministri ( 20 ). Come è noto, il processo di ratifica del Trattato di Lisbona non si è concluso ed ha conosciuto alcune significative battute di arresto, ma la volontà della maggioranza degli Stati e dei governi si è espressa in senso favorevole alla sua definitiva adozione. È quindi comprensibile che in tema di regole di mercato e di commercializzazione, il Consiglio e la Commissione tendano ad utilizzare gli strumenti assegnati dall art. 37 del Trattato oggi vigente, per precostituire un quadro sistematico di legislazione alimentare, nel quale le future scelte di regolazione possano prescindere dal faticoso confronto con il Parlamento. Va detto che anche in passato nei singoli Stati Membri molte delle norme in tema di commercializzazione dei prodotti agroalimentari erano contenute in atti collocati a livello di regolamenti o decreti ministeriali, sicché anche sul piano del diritto interno la natura di tali disposizioni, insieme di dettaglio e di contenuto eminentemente tecnico, le collocava nell ambito della normativa promanante dalla P.A., più che dal potere legislativo classicamente inteso. È evidente però che, nelle limitate sedi nazionali, il confronto di interessi innanzi alla P.A. poteva avere un accessibilità più agevole, rispetto ad una sede unica europea accentrata nella sola Commissione Europea, e di fatto accentrata nel Comitato di gestione per l organizzazione dei mercati agricoli di cui all art. 195 del regolamento ( 21 ). Il modello di delega e di tecnicizzazione della normativa, fatto proprio dal regolamento in commento, pone dunque come questione cruciale quella della adeguata partecipazione dei portatori di interessi, i c.d. stakeholders, all interno del procedimento di normazione. ( 19 ) Secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona: «1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione» (v. art. 249 A). ( 20 ) Cfr. le modifiche agli artt. 36 e 37 del Tratt. Ce previste dal Trattato di Lisbona. ( 21 )V.infra il commento di Russo.

126 118 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] Esclusi i canali tradizionali di rappresentanza di interessi attraverso le assemblee elettive politiche (si tratti del Parlamento europeo o dei parlamenti nazionali), ed esclusa anche la mediazione che avviene in sede di Consiglio dei Ministri, il punto che si porrà nella futura attività disciplinare della Commissione, e del Comitato, starà nella capacità di operare scelte trasparenti (ed in quanto tali sindacabili e verificabili) tra i diversi interessi variamente incisi o premiati dalle «norme di commercializzazione» che verranno adottate. 3. All interno del quadro di governo e di regolazione così disegnato, restano rilevanti differenze fra le prescrizioni relative alle singole categorie di prodotti; differenze che riflettono la perdurante influenza dei plurimi modelli con cui in passato si sono sviluppate le varie OCM, per ragioni di ordine storico ed economico, difficilmente spiegabili in termini sistematici all interno di un corpus disciplinare unitario. Così ad esempio, il generico richiamo, contenuto nel testo originario dell art. 113, par. 2, comma a), iii), all «interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti», è stato integrato, nel 2008, dal reg. CE n. 361/2008 del Consiglio, che ha esteso la disposizione a comprendere i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, con la rilevante precisazione che per questi prodotti le norme di commercializzazione devono altresì tenere conto dell interesse dei consumatori a ricevere informazioni «anche riguardo... al paese di origine, alla categoria e, se del caso, alla varietà (o al tipo commerciale) del prodotto». Una disposizione analoga era già presente nel reg. CE n. 1182/2007 ( 22 ), ultimo regolamento anteriore all OCM unica specificamente dedicato ai prodotti ortofrutticoli, abrogato dal reg. CE n. 361/2008, ed il cui contenuto è stato ricondotto all interno del testo consolidato del regolamento unico ( 23 ). Non si tratta dunque di disposizione nuova nei contenuti rispetto a quella immediatamente previgente, anche se è pur sempre fortemente innovativa rispetto alla disciplina anteriore al Il richiamato reg. CE n. 1182/2007, invero, disciplinando in un unico testo ed all interno del medesimo articolo prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, aveva introdotto elementi comuni nella disciplina delle due categorie di prodotti, sino ad allora oggetto di regolamenti distinti e di norme differenti ( 24 ). Sul piano degli enunciati di principio la novità era significativa, anche se sul piano delle norme cogenti il regolamento del 2007 si è limitato a mantenere per i soli prodotti freschi il già esistente obbligo di indicazione dell origine, mentre non ha introdotto alcun obbligo di indicazione di origine per i prodotti ortofrutticoli trasformati, mantenendo nei fatti e sul versante applicativo la duplicità di regime prevista per i prodotti freschi dal reg. CE n. 2200/1996 ( 25 )e per quelli trasformati dal reg. CE n. 2201/ 1996 ( 26 ). Questa irrisolta duplicità di approcci, in ragione della quale le norme di commercializzazione e comunicazione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli freschi e di quelli trasformati, identiche sul piano dei principi, non si traducevano in norme applicative uniformi quanto all indicazione di origine dei prodotti, è stata trasferita tal quale negli artt. 113 e 113 bis del regolamento unico OCM. La differenza di regime non risultava persuasiva già nel 1996 e nel 2007, almeno in riferi- ( 22 ) Reg. CE n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo. ( 23 ) Il Reg. CE n. 1182/2007, cit., all art. 2, rubricato «Norme di commercializzazione», al par. 4 prevedeva, con formula assai simile a quella utilizzata dalla disposizione qui in commento: «4. Le norme di commercializzazione di cui ai paragrafi 1 [NdR: prodotti ortofrutticoli freschi] e2[ndr: prodotti ortofrutticoli trasformati] (...) b) sono stabilite tenendo conto, in particolare, delle peculiarità dei prodotti in questione, della necessità di garantire le condizioni per un loro regolare smaltimento sul mercato e dell interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti stessi, in particolare il paese d origine, la categoria e, se del caso, la varietà (o la tipologia commerciale) del prodotto». ( 24 ) V., rispettivamente, il reg. CE n. 2200/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, per i prodotti ortofrutticoli freschi, ed il reg. CE n. 2201/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. ( 25 )V.l art. 6 del reg. CE n. 2200/1996, cit. ( 26 ) Al cui interno mancavano disposizioni in tema di indicazione di origine dei prodotti.

127 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 119 ( 27 ) Le denominazioni dei prodotti sono riprese testualmente dall art. 1 del reg. CE n /1996, cit. ( 28 )V.l all. I al regolamento, parte X. mento ad alcune categorie di prodotti, non essendo agevole comprendere (e non essendo esplicitato nei regolamenti dell epoca) per quale ragione prodotti di prima e semplicissima trasformazione, quali «fichi secchi, uve secche, e peperoni essiccati, non tritati né polverizzati» ( 27 ), siccome soggetti alle regole previste dal reg. CE n. 2201/1996 per i prodotti trasformati, dovessero essere esclusi dall obbligo di indicazione di origine, obbligo invece previsto per prodotti concettualmente omogenei ai primi, ed anch essi assoggettati ad operazioni di trasformazione, quali «Altre frutta a guscio, secche, anche sgusciate o decorticate» e «Miscugli formati esclusivamente da frutta a guscio secche» soltanto perché classificati fra i prodotti ortofrutticoli freschi dal reg. n. 2200/1996. Oggi, introdotto nel corpus relativo alle norme di commercializzazione, per i plurimi prodotti di cui all art. 113 dell OCM unica, un principio generale che riconosce la rilevanza dell indicazione d origine sia per i prodotti ortofrutticoli freschi che per quelli trasformati, non si vede per quale ragione almeno sul piano dei principi, se non su quello applicativo le banane e le piante vive debbano continuare a restare soggette ad un regime di comunicazione sul mercato diverso da quello fissato per i prodotti ortofrutticoli freschi, o per quale ragione l olio di oliva e le olive da tavola debbano essere soggette ad un regime di comunicazione e di indicazione di origine diverso da quello applicato ai prodotti ortofrutticoli trasformati. La diversità di regime appare ancor meno persuasiva, ove si consideri che fra i prodotti ortofrutticoli trasformati ai quali si applicano le disposizioni in commento, che in linea di principio riconoscono la sussistenza di un «interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sull origine dei prodotti», rientrano anche prodotti, come i succhi di frutta o le puree o paste di frutta ottenute mediante cottura ( 28 ), per i quali l origine del prodotto assume rilevanza certo non superiore rispetto all olio vergine di oliva, considerata la ben maggiore complessità e molteplicità delle lavorazioni eseguite per ottenere i succhi di frutta rispetto alla semplice molitura delle olive. 4. Ulteriore disposizione significativa, introdotta nell art. 113 ad opera del successivo reg. CE n. 361/2008, è quella contenuta al par. 2, punto v), lett. a), li ove si prevede che le norme di commercializzazione che verranno adottate dalla Commissione dovranno tener conto «v) per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, delle raccomandazioni comuni adottate dalla Commissione economica per l Europa delle nazioni Unite (UN/CEE)». Anche in questo caso la norma riprende, quasi testualmente, disposizioni già vigenti con riferimento ai prodotti ortofrutticoli, confermando secondo il modello richiamato al precedente par. 3 la scelta del reg. CE n. 1182/2007, che circa un anno fa aveva esteso all intero comparto dei prodotti ortofrutticoli, sia freschi che trasformati, il richiamo alle raccomandazioni UN/ CEE (o UNECE), prima limitato ai soli prodotti freschi ( 29 ). L interesse della norma non è dunque tanto nel suo contenuto (già noto e per taluni versi risalente), quanto piuttosto perché costituisce conferma testuale del processo di contaminazione tra fonti e della natura multilivello della disciplina dei prodotti agro-alimentari. Come è noto, su un piano più generale, il reg. CE n. 178/2008 ( 30 ), c.d. general food law, contenente le norme di principio per il diritto alimentare, ha assegnato rilievo sistematico, nel corpus del diritto europeo, alle norme di fonte internazionale, disponendo, all art. 5, rubricato «Obiettivi generali»: «3. Le norme internazionali vigenti o d imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell elaborazione o nell adeguamento della legislazione alimenta- ( 29 )V.l art. 2, par. 3, del reg. CE n. 1182/2007, cit.; e prima, limitatamente ai soli prodotti freschi, l art. 2, par. 2, del reg. CE n. 2200/1996, cit.; mentre una disposizione analoga non era presente nel reg. n. 2201/1996, cit. sui prodotti ortofrutticoli trasformati. ( 30 ) Reg. CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; v. il Commentario analitico a cura dell IDAIC, in questa Rivista, 2003, p. 114.

128 120 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] re» ( 31 ), ed all art. 13, rubricato «Norme internazionali»: «Fatti salvi i loro diritti ed obblighi, la Comunità e gli Stati membri agiscono come segue:... e) promuovono la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l elevato livello di protezione adottato nella Comunità non venga ridotto» ( 32 ). Qui l art. 113 del regolamento unico OCM richiama, per le norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, le raccomandazioni comuni adottate dalla Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Si tratta di un organismo operante nell ambito delle N.U., il quale, oltre a fornire pareri ed analisi ai governi ed alle N.U., elabora normative e standards per facilitare la cooperazione. Le sue aree di competenza comprendono, fra l altro, la cooperazione economica, l energia, l agricoltura, l ambiente, le materie prime, la gestione delle risorse territoriali e di popolazione, il commercio ed i trasporti ( 33 ). In ragione delle finalità perseguite, della sua natura e composizione, una Commissione siffatta tende evidentemente ad operare nel senso dell uniformazione, piuttosto che nel senso della valorizzazione delle peculiarità territoriali. ( 31 ) Su questa disposizione del reg. CE n. 178/ 2008 v. il commento di Borghi, in Commentario a cura dell IDAIC, cit., p ( 32 ) Su questa disposizione del reg. CE n. 178/ 2008 v. il commento di Valletta, in Commentario a cura dell IDAIC, cit., p ( 33 ) La Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite (UNECE) è stata istituita nel 1947 e costituisce una delle cinque commissioni «regionali» delle Nazioni Unite. Il suo principale obiettivo è quello di promuovere l integrazione economica tra i paesi europei. Aderiscono alla Commissione 56 paesi, comprendenti oltre alla generalità dei paesi europei, anche Russia, Sati Uniti d America, Canada, Azerbaigian, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan. Collaborano ai lavori, oltre agli Stati aderenti, numerose organizzazione internazionali non governative. L Italia ha aderito alla Commissione il 14 dicembre Per informazioni sull attività dell UNECE v. il sito web In materia ambientale l UNE- CE ha negoziato 5 convenzioni internazionali; tra queste di particolare interesse la «Convention on Access to Information, Public Participation in Decisionmaking and Access to Justice in Environmental Matters», adottata il 25 giugno Non si può trascurare che l attività della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite, come quella di altri simili organismi operanti in sede internazionale, si connota per l opacità dei processi decisionali e per la perdurante assenza di chiari meccanismi di imputabilità delle scelte ( 34 ). Resta da verificare quale sarà la conseguenza della disposizione in esame, sul piano del diritto comunitario. La Corte di giustizia come è noto in più occasioni ha avuto modo di precisare che le convenzioni internazionali alle quali l Unione Europea ha aderito non sono direttamente applicabili nella Comunità e non costituiscono specifico canone di sindacato di regolamenti e direttive. Così ad esempio, in una ben nota sentenza del 2001, la Corte di giustizia ha respinto le censure alla direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ( 35 ), per asserita violazione di alcune convenzioni internazionali, osservando preliminarmente: «È pacifico che, in linea di principio, la legittimità di un atto comunitario (...) non può nemmeno essere valutata alla luce di atti di diritto internazionale che, come l accordo Omc e gli accordi Adpic e Ots che ne fanno parte, non figurano in linea di principio, tenuto conto della loro natura e della loro economia, tra le normative alla luce delle quali la corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie» ( 36 ). D altro canto, la stessa Corte di giustizia ancora di recente, in riferimento agli effetti dell Accordo TRIPs, ha concluso: «In un settore al quale si applica l accordo TRIPS, e nel quale la comunità ha già legiferato, le autorità giudiziarie degli stati membri sono tenute, ai sensi del diritto comunitario, quando sono chiamate ad applicare ( 34 ) Cfr. D. Bevilacqua, Il principio di trasparenza come strumento di accountability nella Codex Alimentarius Commission, inriv. trim. dir. pubbl., 2007, p ( 35 ) Dir. 1998/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio ( 36 ) Corte giust., 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi c. Parlamento europeo e Consiglio dell Unione europea; per ulteriori indicazioni sulla decisione v. Albisinni, Protezione brevettuale delle invenzioni biotecnologiche e potere di mercato, in Dir. e giur. agr. alim. e amb., 2006, p. 424.

129 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 121 le loro norme nazionali per disporre misure provvisorie a tutela dei diritti rientranti in tale settore, a farlo nei limiti del possibile alla luce del testo e della finalità dell art. 50 dell accordo TRI- PS» ( 37 ). Sicché come è stato autorevolmente osservato: «E allora, se in sostanza si riconosce la permeabilità dell ordinamento nazionale da parte delle norme di diritto internazionale sul commercio, le fonti a produzione non nazionale vengono in qualche modo ad inserirsi nell ordinamento nazionale, per la necessità che il giudice le tenga in conto, per quanto possibile, nell interpretare le norme nazionali» ( 38 ). Nell art. 113, la formula utilizzata dal legislatore comunitario per richiamare le norme internazionali in discorso è piuttosto vaga e generica, lì ove dispone che le norme di commercializzazione siano adottate dalla Commissione europea «tenendo conto» delle raccomandazioni della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite. «Tener conto» ( 39 ) non implica un obbligo di adeguamento, ma il rinvio esplicito sembra comunque introdurre una limitazione dell autonomia decisionale. La Commissione europea dovrà «tener conto» delle richiamate raccomandazioni internazionali e dovrà quindi comunque «dar conto», nella motivazione delle sue decisioni e dei prossimi regolamenti modificativi, integrativi, ed applicativi del regolamento generale, di tali raccomandazioni internazionali, anche ove se ne discosti. Considerato l obbligo di motivazione dei provvedimenti comunitari ed il conseguente possibile sindacato giurisdizionale, e considerato che l art. 113 ha assegnato alla Commissione europea la competenza a disciplinare le «norme ( 37 ) Corte giust., 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, Parfums Christian Dior S A c. Tuk Consultancy B V. ( 38 ) Così Germanò e Rook Basile, Manuale di diritto agrario comunitario, Torino, 2008, p. 42. ( 39 ) Analoga formula è utilizzata nel testo del regolamento nelle altre lingue europee: «taking into account» nel testo inglese, «compte tenu» nel testo francese, «teniendo en cuenta» nel testo spagnolo, «unter Berücksichtigung» nel testo tedesco; sicché la formula adottata nel testo italiano risulta espressiva di una ben precisa scelta del legislatore comunitario. di commercializzazione» dei prodotti in discorso, sembra di dover concludere che il Consiglio dei ministri, con questa disposizione, ha operato una sostanziale etero-limitazione del soggetto delegato ad operare come legislatore comunitario in materia (la Commissione), vincolandolo a seguire canoni fissati non da esso delegante (il Consiglio) ma da un terzo (la UNECE), così accedendo esplicitamente, sul piano del diritto interno, ad una dichiarata ultrattività del diritto di fonte internazionale. Tuttavia, la vaghezza e genericità della formula adottata («tener conto»), e l assenza di chiari meccanismi di imputabilità delle scelte all interno di organismi internazionali quale quello qui richiamato, lasciano irrisolti decisivi quesiti sulla «accountability» e sui criteri di legittimazione di un sistema multilivello di produzione normativa, che assegna un ruolo rilevante nelle concrete scelte di regolazione a soggetti che operano al di fuori di meccanismi istituzionali di responsabilità politica e di trasparenza. Il rischio è che il meccanismo del richiamo alle raccomandazioni della UNECE finisca per operare non come vincolo effettivo, ma piuttosto come strumento a disposizione della Commissione europea che, dosando secondo i casi e le convenienze cosa e quanto assumere (o non assumere) di tali raccomandazioni internazionali, di fatto si trovi a poter rivestire di un apparente obbligata terzietà scelte, che in realtà esprimono posizioni e preferenze di essa Commissione. Si tratterebbe del resto di un esperienza già verificatasi in anni recenti, in occasione del negoziato per l elaborazione della nuova OCM vino, in cui la Commissione ha presentato come obbligata in ragione di vincoli fissati in sede WTO la tendenziale equiparazione fra gli strumenti di protezione dei vini a denominazione geografica e quelli propri degli altri prodotti alimentari, con estensione ai vini del sistema di classificazione articolato in DOP e IGP. In realtà, proprio l Accordo TRIPs ha riconosciuto ai vini a denominazione geografica tutele diverse e maggiori rispetto a quelle assegnate agli altri prodotti alimentari, ma il suggestivo (pur se tecnicamente ingiustificato) richiamo a vincoli internazionali ha di fatto indirizzato l intero quadro disciplinare della nuova OCM vino verso il

130 122 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] modello disegnato dalla Commissione europea ( 40 ). 5. Il par. 3 dell art. 113 conferma il ruolo centrale riconosciuto alla Commissione europea ed il rango subordinato assegnato alle Amministrazioni nazionali. Nel modello di ripartizione di competenze disegnato dall articolo in commento, gli Stati Membri non sono chiamati ad alcun compito di definizione o regolazione disciplinare, ma esclusivamente ad operare controlli ed irrogare sanzioni ( 41 ). Le stesse eventuali deroghe ed esenzioni dall applicazione di talune norme spettano esclusivamente alla competenza della Commissione, come confermato dai successivi artt. 113 bis e 121. Non siamo dunque innanzi ad un processo di armonizzazione della legislazione in tema di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, ma piuttosto di unificazione centralizzatrice, che privilegia il ruolo interventista della Comunità, e per essa della Commissione, secondo linee ormai largamente prevalenti nel diritto alimentare europeo, e da ultimo confermate dal progetto di regolamento sull informazione per i consumatori di prodotti alimentari ( 42 ); sicché come è stato esattamente osservato deve ormai prendersi atto di «una certa marginalità dei poteri statali» in materia ( 43 ). 6. L art. 113 bis, introdotto dal reg. CE n. 361/2008 del 14 aprile 2008 ( 44 ), riproduce, con ( 40 ) Per maggiori indicazioni sulla vicenda sia consentito rinviare a Albisinni, La OCM vino, cit. ( 41 ) Per l Italia, in tema di sanzioni applicabili nel caso di mancata osservanza delle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, v. il d.m. Mipaf 1 agosto 2005, «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi». ( 42 ) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, Commissione europea, Bruxelles, 30 gennaio 2008, COM(2008) 40 final. ( 43 )V.Costato, L informazione dei consumatori, postrema frontiera della C.E., in Riv. dir. alim., , n. 4. ( 44 ) Reg. CE n. 361/2008 del Consiglio, del 14 modeste modifiche formali, disposizioni già contenute nell art. 2 del precedente reg. n. 1182/2007 ( 45 ), il quale a sua volta aveva in larga misura ripreso quanto previsto dall art. 3 del reg. CE n. 2200/1996 ( 46 ), peraltro in parte estendendo anche ai prodotti ortofrutticoli trasformati quanto il reg. CE n. 2200/2006 aveva previsto per i soli prodotti freschi. Il primo paragrafo ( 47 ) riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli freschi, e presuppone l esistenza delle definizioni di «qualità sana, leale e mercantile» edi«paese di origine». Quanto alla «qualità sana, leale, mercantile», si tratta di formula risalente, la cui specificazione è stata da tempo affidata alla Commissione sulla base della procedura di comitologia ( 48 ). Anche il regolamento in commento, pertanto, al successivo art. 121, lett. a), IV) affida alla Commissione la competenza per la relativa formulazione. Si può ricordare per completezza che, ai sensi di altri regolamenti comunitari relativi ad altri settori merceologici, «si considera di qualità sana, leale e mercantile (...) un prodotto preparato per l alimentazione umana, il quale, per le materie prime utilizzate, per la sua fabbricazione in condizioni igieniche soddisfacenti e per il suo condizionamento, sia idoneo a tale destinazione» ( 49 ). aprile 2008, che modifica il reg. CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»). ( 45 ) Reg. CE n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, abrogato dal reg. CE n. 361/2008. ( 46 ) Reg. CE n. 2200/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all OCM nel settore degli ortofrutticoli. ( 47 ) Il cui contenuto riprende il par. 1 dell art. 2 del reg. CE n. 1182/2007, cit. ( 48 )V.l art. 42 del reg. CE n. 1182/2007, che rinvia, quanto alla definizione di prodotto di «qualità sana, leale e mercantile», alla procedura di comitologia nel settore degli ortofrutticoli come disciplinata dall art. 46, par. 2, del reg. CE n. 2200/1996. ( 49 ) Così dispone, ad esempio, l art. 1, par. 2, reg. CE n. 903/2008 della Commissione, del 17 settembre 2008, recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine.

131 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 123 ( 50 ) Reg. CEE n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, Codice doganale comunitario. ( 51 ) Reg. CE n. 450/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, Codice doganale aggiornato, che ha sostituito ed abrogato il reg. CE n. 2913/1992 cit. ( 52 )V.l art. 188 del reg. CE n. 450/2008, cit. 7. Quanto al «paese di origine», il regolamento unico OCM non fornisce una specifica definizione, né precisa a quali criteri e procedure debba farsi ricorso per individuare i contenuti di tale formula. Analoga omissione caratterizzava i precedenti regolamenti, sostituiti dal reg. CE n. 1234/2007. In passato, in assenza di definizioni specifiche, per individuare il paese di origine ai fini richiesti dalla OCM ortofrutta, si è fatto ricorso alle definizioni contenute nel codice doganale comunitario, pur se dettate con finalità diverse. L omissione di specifiche indicazioni in punto nelle norme in commento sembra dunque doversi interpretare come implicita conferma del meccanismo di rinvio sin qui seguito. Insorge tuttavia un ulteriore difficoltà, perché il risalente codice doganale comunitario (CDC) del 1992 ( 50 ), vigente al momento della pubblicazione del regolamento unico OCM, è stato di recente abrogato dal nuovo codice doganale comunitario (NCDC), entrato in vigore il 24 giugno 2008 ( 51 ), che ha fra l altro modificato in misura rilevante le precedenti norme in tema di individuazione dell origine, rinviando tuttavia «a non prima del 24 giugno 2009» la data di entrata in vigore di una lunga serie di disposizioni, fra le quali anche quelle relative all origine delle merci ( 52 ). Occorre pertanto richiamare le norme in tema di origine, contenute sia nel precedente che nel nuovo codice doganale comunitario, per individuare le eventuali novità disciplinari e gli esiti applicativi conseguenti. Dispone il CDC: all art. 22: «Gli articoli da 23 a 26 definiscono l origine non preferenziale delle merci per: a) l applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee, escluse le misure di cui all articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e); b) l applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci; c) la compilazione e il rilascio dei certificati d origine.»; all art. 23: «1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. 2. Per merci interamente ottenute in un paese s intendono:... b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;... j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) adi) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.»; ed all art. 24: «Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.». Dispone il NCDC: all art. 35: «Gli articoli 36, 37 e 38 stabiliscono le norme per la determinazione dell origine non preferenziale delle merci ai fini dell applicazione: a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ede); b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci; c) delle altre misure comunitarie relative all origine delle merci.»; all art. 36: «1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. 2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considera-

132 124 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] te originarie del paese o territorio in cui hanno subito l ultima trasformazione sostanziale.»; ed all art. 38: «La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all articolo 184, paragrafo 2, misure per l applicazione degli articoli 36 e 37.». Le differenze di modello e di contenuto fra il CDC ed il NCDC appaiono evidenti già ad una prima lettura comparativa degli articoli soprarichiamati. Il CDC limitava esplicitamente l ambito applicativo delle proprie definizioni in tema di origine alle sole disposizioni, tariffarie e non tariffarie, applicabili nel quadro degli scambi di merci. Sicché l estensione di tali definizioni ad altre aree disciplinari (quali per quanto qui interessa quelle relative all etichettatura dei prodotti alimentari) poteva avvenire soltanto in via di interpretazione estensiva, oppure a seguito di distinto e specifico rinvio contenuto in normative speciali relative ad alcuni prodotti ( 53 ). Il NCDC, invece, ha esplicitamente attribuito alle definizioni in tema di origine una portata generale, che investe, oltre alle misure tariffarie e non tariffarie relative allo scambio delle merci, anche le «altre misure comunitarie relative all origine delle merci». L applicabilità delle ultime definizioni ai fini qui discussi dell etichettatura dei prodotti ortofrutticoli freschi risulta dunque pacifica, sulla base del dato testuale della nuova norma di riferimento contenuta nel NCDC, senza necessità di interpretazioni estensive o di ulteriori specifiche disposizioni di settore. Le difficoltà insorgono, tuttavia, ove si esaminino nel merito gli esiti dell applicazione dei differenti canoni di origine sopra richiamati ai prodotti ortofrutticoli freschi disciplinati dall art. 113 bis del reg. CE n. 1234/2007. ( 53 ) È il caso, ad esempio, dell olio di oliva, per il quale l art. 3, par. 4 del reg. CE della Commissione n. 2815/1998 del 22 dicembre 1998, ha previsto: «Nel caso di un olio extra vergine d oliva o di un olio vergine d oliva importato da un paese terzo, la designazione dell origine è determinata delle disposizioni in materia di origine non preferenziale di cui agli articoli da 22 a 26 del reg. CEE n. 2913/92»; analoga disposizione si rinviene nell art. 4. par. 4, del successivo reg. CE della Commissione n. 1019/2002 del 13 giugno Il CDC esplicitava il criterio di origine per tutta una serie di prodotti, ivi inclusi espressamente i prodotti vegetali, chiarendo che per questi ultimi l elemento decisivo ai fini dell origine è quello del luogo di raccolta. Alla stregua delle norme doganali comunitarie in vigore dal 1992, l indicazione del paese di origine dei prodotti ortofrutticoli freschi era dunque di chiara e diretta applicazione, facendo riferimento al paese ove i prodotti erano stati raccolti. Il NCDC, invece, adottando (ed addirittura ampliando) il modello di ampia delega alla Commissione europea seguito nel regolamento unico OCM, si limita nell art. 36 a fissare un criterio generale («le merci interamente ottenute in un paese»), ma non ne precisa i contenuti rispetto alle diverse categorie di prodotti né in relazione all ulteriore criterio relativo ai prodotti trasformati, delegando la Commissione per l adozione delle misure applicative. Considerata la formulazione della norma generale e l assenza di qualunque specificazione per categorie di prodotti, con tale delega alla Commissione in realtà non è stato assegnato il compito di adottare semplici misure applicative lungo un percorso esattamente disegnato, ma piuttosto quello di fissare con larga autonomia e discrezionalità gli effettivi contenuti prescrittivi di una norma generale, suscettibile di declinazioni assai differenziate in ragione della disomogeneità delle merci e della molteplicità dei metodi di commercializzazione. È sufficiente in proposito considerare il caso di frutta che venga privata della buccia e dei semi e venduta in confezioni pronte per il consumo, o di insalata che venga lavata, tagliata e confezionata in buste con atmosfera condizionata mediante gas inerti (la c.d. «quarta gamma»), anch esse pronta per il consumo. Sulla base dell art. 23, par. 2, lett. b), del CDC era pacifico che questa frutta e verdura, pur essendo assoggettata a successive operazioni per la commercializzazione, manteneva l origine propria del paese ove era stata raccolta. Sulla base invece del criterio fissato dall art. 36 del NCDC, in assenza di qualunque esplicito riferimento al paese di raccolta dei prodotti vegetali, sarebbe possibile sostenere che la lavorazione di frutta e verdura per la «quarta gamma» costituisce una trasformazione sostanziale, tale da attribuire un canone di origine collegato

133 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 125 al paese di confezionamento anziché a quello di raccolta. Si tratta di un interpretazione solo apparentemente paradossale, ove si consideri che ancora di recente la Corte di cassazione, chiamata a decidere in un giudizio per frode in commercio ex art. 517 c.p., ha concluso che nel caso di confezioni di macedonia di frutta, e più in generale di «prodotti vegetali che non siano commercializzati così come sono stati raccolti», il paese di origine va individuato in riferimento al luogo di lavorazione e non a quello di raccolta ( 54 ). Sicché, tenuto conto della pluralità di letture consentite dal generale canone di origine fissato dall art. 36, par. 1, del NCDC, occorrerà attendere i nuovi regolamenti, che verranno emanati dalla Commissione europea ex art. 38 NCDC, per conoscere le concrete regole di origine, da applicare alle molteplici differenti fattispecie di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi. Ancor più complessa è la soluzione dei possibili quesiti sull origine dei prodotti ortofrutticoli trasformati, perché in tal caso qualora le lavorazioni siano avvenute in più paesi torna applicabile il criterio fissato dall art. 36, par. 2, del NCDC, secondo cui per attribuire ad una merce origine da un paese è sufficiente che questo sia l ultimo in cui è avvenuta una «trasformazione sostanziale» ( 55 ). Il nuovo criterio è fortemente semplificato (al limite della banalizzazione) rispetto a quello che era stato fissato dall art. 24 del CDC, perché non richiede più che ad esso si accompagnino gli ulteriori requisiti della trasformazione o lavorazione «economicamente giustificata ed effettuata in un impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione» ( 56 ). In altre parole, tutti i requisiti di processo (relativi alle modalità e ragioni della trasformazione) sono stati soppressi dalla nuova formulazione, che fa perno sull esclusivo requisito della ( 54 ) Cass., III pen., 12 luglio 2007, n , in Dir. e giur. agr. alim. e amb., 2007, p. 546, con nota critica di Masini, L origine (geografica) della frutta non è quella (doganale) della macedonia, ivi, p ( 55 )V.supra art. 36 NCDC. ( 56 )V.supra art. 24 CDC. sussistenza di una «trasformazione sostanziale». Il criterio della «trasformazione sostanziale», peraltro, nella sua apparente obiettività, in realtà si presta ad una pluralità di possibili contrastanti interpretazioni, in particolare con riferimento al rilievo da assegnare alla fase di trasformazione dei prodotti agricoli. In argomento sono insorti in sede comunitaria vivaci contenziosi, ancora in anni recenti, in particolare in riferimento alla ben nota questione dell origine dell olio di oliva. Un regolamento della Commissione del 1998 ( 57 ), sulla designazione di origine dell olio di oliva, aveva individuato l origine di tale prodotto nel luogo di molitura anziché in quello di raccolta delle olive. Avverso questo regolamento aveva proposto ricorso il Governo italiano, deducendone l illegittimità sotto diversi profili, ed in particolare insistendo che l origine di prodotti, quale l olio di oliva, ottenuti attraverso semplici operazioni di trasformazione di materie prime agricole, andava identificata nel luogo di raccolta (in quel caso, nel luogo di raccolta delle olive). La Corte di giustizia ha respinto il ricorso proposto dal Governo italiano, enunciando il principio che «non si può trarre dalla normativa invocata dal governo italiano un principio generale in base al quale l origine dei vari prodotti agricoli debba esser inderogabilmente e uniformemente fissata in funzione della zona geografica in cui questi ultimi sono coltivati» ( 58 ). Sicché la Corte, pur riconoscendo l importanza della qualità delle olive nel determinare la qualità dell olio, ha tuttavia concluso che legittimamente e nell esercizio di poteri e valutazioni ad essa spettanti la Commissione europea aveva identificato l origine del prodotto olio di oliva nel luogo di molitura, trattandosi di una lavorazione sostanziale. La specifica disciplina di designazione dell origine dell olio di oliva è stata in prosieguo modificata, assegnando rilievo anche al luogo di raccolta delle olive oltre che al luogo di molitu- ( 57 ) Reg. CE n. 2815/1998, cit. ( 58 ) Sentenza del 14 dicembre 2000, nella causa C-99/99, Repubblica Italiana c. Commissione delle Comunità europee, punto 24 della motivazione.

134 126 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] ra ( 59 ), ma deve comunque prendersi atto che la solenne dichiarazione della Corte di giustizia, circa l inesistenza di un criterio uniforme per l individuazione dell origine dei prodotti agricoli ed alimentari ( 60 ), lascia alla Commissione poteri assai ampi e difficilmente sindacabili per la declinazione dell origine in riferimento ai prodotti ortofrutticoli trasformati, tanto più in ragione della latitudine e flessibilità del ricorso al solo criterio della «lavorazione sostanziale» e dell abbandono di ogni altro criterio idoneo a vincolare scelte che finiscono con l essere largamente discrezionali. ( 59 ) V. il reg. CE n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno ( 60 ) Per ulteriori indicazioni sul percorso, attraverso il quale il tema dell origine dei prodotti alimentari ha assunto peculiare rilievo all interno della più generale disciplina dell etichettatura, sia consentito rinviare a Albisinni, Le norme sull etichettatura dei prodotti alimentari, in Costato (diretto da), Trattato di diritto agrario nazionale e comunitario 3, Padova, 2003, p. 631; e Id., L origine dei prodotti alimentari, in Germanò e Rook Basile (a cura di), Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti, Torino, 2005, p. 41. ( 61 ) V. art. 113, par. 2, comma 2 o, lett. b). ( 62 ) Reg. CE n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, cit. ( 63 ) Reg. CE n. 2200/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996, cit. 8. Degna di nota è la disposizione di cui al par. 3 dell art. 113 bis, che individua nel «detentore» di prodotti ortofrutticoli freschi o trasformati il soggetto responsabile dell osservanza delle norme di commercializzazione, e dunque anche di tutte le norme che riguardano la presentazione e l etichettatura di tali prodotti ( 61 ). Anche in questo caso la norma riproduce, con modeste modifiche formali, la disposizione già contenuta nell art. 2, par. 5, del precedente reg. CE n. 1182/2007 ( 62 ), il quale a sua volta aveva ripreso quanto previsto dall art. 3, par. 1, del reg. CE n. 2200/1996 ( 63 ) estendendo anche ai prodotti ortofrutticoli trasformati quanto il reg. CE n. 2200/2006 aveva previsto per i soli prodotti freschi. La disposizione, pur risalente, assume nell oggi un significato particolare, in ragione dei differenziati orientamenti da ultimo emersi sul delicato quesito circa l individuazione del responsabile della violazione delle norme sull etichettatura, laddove si tratti di prodotti alimentari confezionati e sigillati dal produttore. La vigente direttiva orizzontale sull etichettatura degli alimenti ( 64 ), come già quella precedente del 1978 ( 65 ), non dà indicazioni esplicite in punto. Di recente si è discusso innanzi alla Corte di giustizia se, in caso di violazione di norme sull etichettatura (che non involgano problemi di sicurezza igienico-sanitaria regolati dal reg. CE n. 178/2002), oltre alla responsabilità del produttore e confezionatore del prodotto, sussista o meno una responsabilità anche del mero rivenditore, il quale si limiti a commercializzare prodotti confezionati da terzi. È il noto caso Lidl Italia ( 66 ), in cui un venditore operante in Italia era stato sanzionato dalle autorità amministrative locali per aver posto in vendita un liquore (in particolare un «Amaro alle erbe» prodotto in Germania) avente un tenore alcolico più basso di quello dichiarato in etichetta. Il rivenditore aveva impugnato la sanzione amministrativa, deducendo l inapplicabilità delle norme in tema di igiene e sicurezza dei prodotti stante l assenza di qualunque pericolo per la salute (considerata l esistenza di un grado alcolico più basso e non più alto di quello dichiarato in etichetta), e sostenendo di non poter avere alcuna responsabilità per prodotti confezionati e sigillati da terzi. Il Giudice nazionale ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia in via di rinvio pregiudiziale. Nel corso del giudizio di rinvio l Avvocato generale ha concluso nel senso di non escludere ( 64 ) Dir. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Questa direttiva ha sostituito, consolidandone il testo, la precedente risalente dir. 1979/112/CEE del 18 dicembre 1978, più volte modificata in maniera sostanziale nel corso degli anni. In Italia queste direttive sono state attuate dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, più volte integrato e modificato nel corso degli anni, da ultimo con d.lgs. 23 giugno 2003, n. 181, per adeguare la disciplina nazionale alle modifiche della disciplina comunitaria. ( 65 ) V. dir. 1979/112/CEE cit. ( 66 ) Corte giust., 23 novembre 2006, in causa C-315/05, Lidl Italia c. Comune di Arcole.

135 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 127 in linea di principio una possibile responsabilità del rivenditore in caso di violazione delle norme sull etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati, limitandola però alle fattispecie in cui il rivenditore fosse stato concretamente posto in condizione di verificare la correttezza delle etichette ed avesse omesso di esercitare tale controllo. La Corte, con sentenza del 23 novembre 2006 ( 67 ), ha disatteso le limitative conclusioni dell Avvocato generale ed ha affermato il principio secondo cui: «Gli artt. 2, 3 e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nella causa principale, che prevede la possibilità per un operatore, stabilito in tale Stato membro, che distribuisce una bevanda alcolica destinata ad essere consegnata come tale, ai sensi dell art. 1 di detta direttiva, e prodotta da un operatore stabilito in un altro Stato membro, di essere considerato responsabile di una violazione di detta normativa, constatata da una pubblica autorità, derivante dall inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal produttore sull etichetta di detto prodotto, e di subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre esso si limita, nella sua qualità di semplice distributore, a commercializzare tale prodotto così come a lui consegnato da detto produttore». La Corte è giunta a questa conclusione, rilevando che: «Orbene, una normativa nazionale, come quella controversa nella causa principale, che prevede, in caso di violazione di un obbligo in materia di etichettatura imposto dalla direttiva 2000/ 13, la responsabilità non solo dei produttori ma anche dei distributori non è assolutamente tale da compromettere il risultato prescritto da tale direttiva. Al contrario, una siffatta normativa, in quanto dà una definizione ampia della cerchia degli operatori che possono essere considerati responsabili ( 67 ) Corte giust. 23 novembre 2006, cit. nella nota precedente. di violazioni degli obblighi in materia di etichettatura contenuti nella direttiva 2000/13, è manifestamente idonea a contribuire al conseguimento dell obiettivo di informazione e di protezione del consumatore finale dei prodotti alimentari perseguito da tale direttiva» ( 68 ). La Corte ha precisato che il reg. CE n. 178/ 2002 ( 69 ) non è applicabile al caso de quo ratione temporis (il fatto contestato risulta accertato il 13 marzo 2003, mentre gli articoli del reg. CE n. 178/2002 che riguardano la responsabilità delle imprese alimentari sono entrati in vigore il 1 gennaio 2005), ma ha respinto la tesi della Lidl Italia, secondo cui le norme di tale regolamento non sarebbero comunque applicabili, siccome finalizzate alla sicurezza alimentare intesa nel senso di food safety e non relative all etichettatura, autonomamente disciplinata dalla dir. 2000/13. La Corte, al contrario, salva la questione dell applicabilità in ragione della successione delle norme nel tempo, ha ritenuto applicabili anche in materia di etichettatura i principi generali della legislazione alimentare come fissati dal reg. CE n. 178/2002, richiamandone l art. 17, par. 1, secondo il quale: «1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte». Alla stregua dei principi di diritto così enunciati nella decisione, ferma la competenza nazionale nello stabilire idonei meccanismi sanzionatori a presidio delle disposizioni comunitarie, legittimamente uno Stato Membro può sanzionare anche il distributore di alimenti per il solo fatto della messa in commercio di prodotti non etichettati correttamente, pur se tale etichettatura non sia riconducibile al distributore, ma al produttore della merce posta in vendita già confezionata. ( 68 ) Punti 49 e 50 della motivazione. ( 69 ) Reg. CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, cit.

136 128 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] La decisione della Corte di giustizia ha dunque accolto una logica di sistema e di responsabilità per status e non per colpa: tutti gli operatori del settore alimentare sono impegnati per garantire che tutte le disposizioni della legislazione alimentare siano soddisfatte nell ambito della fase in cui ciascun operatore interviene, a prescindere dalla sussistenza o meno di un eventuale elemento di colpa a carico del singolo operatore, salva ovviamente l azione di rivalsa del distributore nei confronti del produttore, non soltanto con riferimento a ciò che investe direttamente la food safety, ma con riferimento all assieme delle disposizioni del diritto alimentare, ivi incluse quelle che non riguardano la salute umana, ma hanno quale finalità diretta ed immediata la tutela della lealtà nelle transazioni commerciali e la corretta informazione del consumatore. La sentenza è stata criticata da alcuni commentatori, i quali hanno sottolineato l assenza di colpa e l impossibilità di controllo dei prodotti già confezionati ed etichettati da parte dei distributori, soprattutto piccoli ( 70 ). Ed anche ( 70 ) Cfr., secondo differenziate prospettive, Pisanello, La disciplina in materia di etichettatura dei prodotti alimentari à la croisée des chemins, indir. comun. e scambi internaz., 2006, p. 677; Germanò, Il diritto dell alimentazione tra imprenditori e consumatori che chiedono e legislatori e giudici che rispondono, in Dir. e giur. agr. alim. e amb., 2007, p. 653; Albisinni, Dalla legislazione al diritto alimentare: tre casi, in Riv.dir.alim., , I, p. 6. Per completezza, giova ricordare che lo stesso Giudice di pace che aveva rimesso la questione alla Corte europea, dopo la sentenza della Corte, ha tuttavia escluso la responsabilità della Lidl Italia, ritenendo che le norme italiane sulla responsabilità amministrativa inducano ad escludere la responsabilità di un rivenditore «laddove si tratti di un prodotto alimentare confezionato da un produttore indicato in etichetta, il cui contenitore non presenti segni di contraffazione o alterazione, e la contestazione sia relativa alla mancata corrispondenza tra il volume alcolimetrico indicato in etichetta e quello effettivo,... perché l ordinamento italiano non richiede al rivenditore finale di testare a campione o, per scrupolo, tutte le confezioni al fine di accertare la corrispondenza tra quanto indicato in etichetta e quanto effettivamente contenuto» Giud. pace Monselice, 5 luglio 2007, in Dir. comun. e scambi internaz., 2007, p. 529, con nota ivi, p. 533, di Pisanello, Applicazione della sentenza «Lidl Italia» in sede europea si è aperto un vivace confronto sul principio enunciato dalla Corte. Alla luce di tale vicenda giudiziaria, ben nota e largamente dibattuta, assume dunque peculiare rilievo e significato la norma in commento, siccome introdotta con il reg. CE n. 1182/2007 del 21 dicembre 2007 ( 71 ) e poi confermata con il reg. CE n. 361/2008 del 14 aprile 2008 ( 72 ), cioè oltre un anno dopo la sentenza Lidl Italia. Con la disposizione qui in commento, infatti, il principio, che la Corte aveva enunciato come semplice facoltà per gli Stati Membri, viene confermato quale come principio di generalizzata applicazione, almeno per il settore dei prodotti ortofrutticoli, e non soltanto per quelli freschi (come previsto già dal reg. n. 2200/1996), ma anche per quelli trasformati, in riferimento ai quali evidentemente il problema del ruolo del rivenditore nella verifica della corretta etichettatura si pone con complessità ben maggiore rispetto ai prodotti freschi. La vicenda normativa però non si chiude qui. La Commissione europea ha presentato il 30 gennaio 2008 una proposta di regolamento in tema di informazione sui prodotti alimentari per i consumatori ( 73 ), che dovrebbe coprire tutti gli aspetti della comunicazione sul mercato, ivi inclusi quelli relativi all etichettatura e che dovrebbe fra l altro sostituire, abrogandola, la dir. 2000/13 ( 74 ). Questa proposta di nuovo regolamento, destinato ad applicarsi orizzontalmente a tutti i prodotti alimentari, prevede all art. 8, rubricato «Responsabilità»: « Gli operatori del settore alimentare incaricati di attività, nel settore del commercio al dettaglio o della distribuzione, che non hanno un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari, prendono adeguatamente cura di garantire, nei limiti delle loro rispettive attività, la presenza delle informazioni pertinenti, in particolare all interno degli stati membri: legislazione interna e normativa comunitaria a confronto. ( 71 )V.supra, nt. 23. ( 72 )V.supra, nt. 14. ( 73 ) Commissione europea, «Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e Del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori», Bruxelles, 30 gennaio 2008, COM(2008) 40 definitivo. ( 74 )V.supra, nt. 64.

137 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 129 non fornendo alimenti di cui conoscono o presumono la non conformità, sulla base delle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti». Sicché, se la proposta della Commissione, come sopra richiamata, verrà in futuro accolta dal Parlamento e dal Consiglio, il principio enunciato dalla norma qui in commento, di responsabilità per status del detentore di prodotti ortofrutticoli per il rispetto delle norme sull etichettatura, verrebbe sostituito da un principio che individua la responsabilità del detentore soltanto in presenza di colpa o negligenza («alimenti di cui conoscono o presumono la non conformità, sulla base delle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti»). Il prevedibile iter per la discussione ed approvazione di questa recente proposta della Commissione non sarà breve. Occorrerà pertanto attenderne l esito. ( 75 ) Cfr. l art. 2, par. 6, del reg. CE n. 1182/2007, cit., che a sua volta aveva ripreso con alcune modifiche quanto previsto dall art. 7 e dal titolo VI del reg. CE n. 2200/1996, cit., nonché dall art. 24 del reg. CE n. 2201/1996, cit. 9. Altrettanto degno di nota il par. 4 dell art. 113 bis, lì ove, riprendendo una disposizione contenuta già nel reg. CE n. 1182/2007 ( 75 ), si assegna agli Stati Membri di origine dei prodotti ortofrutticoli freschi o trasformati la responsabilità di effettuare controlli di conformità di tali prodotti, prima che siano immessi nella catena distributiva («nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all atto del condizionamento o del carico della merce»). In questo modo il cerchio delle responsabilità si completa. A monte lo Stato Membro ove il prodotto ortofrutticolo è ottenuto, trasformato, condizionato, o comunque caricato per la spedizione, deve assicurare una vigilanza diffusa, attraverso controlli selettivi e mirati, che intervengono ben prima della fase di immissione al consumo, così assegnando una peculiare responsabilità al territorio di produzione, inteso nella sua accezione comprensiva del sistema locale di imprese e del sistema locale di governo. Dall altro, a valle, nella fase di immissione al consumo il detentore finale nella catena distributiva (punto di contatto finale con il consumatore, ove la filiera si conclude) è responsabile di assicurare la conformità del prodotto alle norme di commercializzazione, anche quelle relative a fasi nelle quali non è intervenuto. 10. Carne bovina e latte. Gli artt. 113 ter-120 riguardano numerose distinte tipologie di prodotti, la cui commercializzazione viene disciplinata con disposizioni diverse, ma attraverso una tecnica legislativa uniforme. Nel corpo del regolamento unico OCM viene inserito un unico articolo per ciascuna tipologia, che individua sinteticamente l oggetto della regolazione, introduce solo alcune scarne disposizioni, e rinvia agli Allegati per le definizioni, le denominazioni e le condizioni di vendita, delegando in più punti la Commissione all adozione delle misure applicative. L art. 113 ter è stato introdotto dal reg. CE n. 361/2008 del 14 aprile 2008 ( 76 ), come l art. 112 bis, con la dichiarata finalità di «accorpare in un unico quadro giuridico tutte le norme vigenti nell ambito delle organizzazioni comuni di mercato, sostituendo l impostazione settoriale con una orizzontale», seguendo il criterio secondo cui «L inserimento di tali disposizioni nel regolamento unico OCM dovrebbe seguire la medesima impostazione adottata per il regolamento unico OCM ai tempi della sua adozione, in particolare non dovrà rimettere in discussione né le decisioni politiche prese al momento dell adozione di tali disposizioni da parte del Consiglio, né la motivazione di tali decisioni espresse nei considerando dei regolamenti rispettivi» ( 77 ). Le norme sulla commercializzazione della carne bovina riprendono pertanto le disposizioni contenute nel precedente reg. CE n. 700/ 2007 ( 78 ), abrogato dal reg. CE n. 361/2008. ( 76 ) Reg. CE n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il reg. CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»). ( 77 ) Così il 9 o ed il 10 o considerando del reg. CE n. 361/2008, cit. ( 78 ) Reg. CE n. 700/2007 del Consiglio, dell 11 giugno 2007, relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi.

138 130 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] ( 79 ) Reg. CE della Commissione n. 566/2008, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi. ( 80 ) Reg. CE n. 2597/1997 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare; v. anche, prima di questo regolamento, le definizioni e prescrizioni fissate dalla dir. del Consiglio 1992/46/CEE del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte; nonché il reg. CEE del Consiglio n. 1898/1987 del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all atto della loro commercializzazione. ( 81 ) Reg. CE della Commissione n. 273/2008, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Le novità non sono nel merito, ma nel metodo, della regolazione: il contenuto del reg. CE n. 700/2007, composto da 14 articoli e 2 allegati, viene trasferito nello scarno art. 113 ter qui in commento ed in un nuovo allegato al regolamento unico OCM, l Allegato XI bis, che comprende numerosissime disposizioni, dalle definizioni all etichetta, ai sistemi ufficiali di controllo ed alle sanzioni. A tali disposizioni si sono da ultimo affiancate quelle emanate dalla Commissione, con il reg. CE n. 566/2008 ( 79 ), contenente la disciplina di dettaglio per le informazioni sull etichetta, la loro registrazione, i sistemi ufficiali di controllo e l importazione da paesi terzi. L art. 114, in materia di latte e prodotti lattiero-caseari, contenuto già nel testo originario del regolamento unico OCM, rinvia alle disposizioni e denominazioni di cui all all. XII, ed alle disposizioni di cui all all. XIII, che a loro volta sostanzialmente riproducono quanto previsto dal reg. CE n. 2597/1997 ( 80 ), abrogato dal regolamento unico OCM. I metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono disciplinati dal reg. CE della Commissione n. 273/2008 ( 81 ). L art. 115, anch esso già contenuto nel testo originario del regolamento unico OCM, ed il relativo all. XV (non XIV, come erroneamente indicato nel testo pubblicato nella G.U.U.E.) fissano le denominazioni e le prescrizioni per la commercializzazione dei grassi da spalmare. La precedente disciplina era contenuta in un regolamento del 1994 ( 82 ), abrogato dal reg. CE n. 1234/2007. Uova, carni di pollame e luppolo. L art. 116, in materia di uova e carni di pollame, anch esso già contenuto nel testo originario del regolamento unico OCM, ed ancor più sintetico dei precedenti articoli, si risolve in una stringata norma di rinvio all all. XIV, ove sono raccolte le disposizioni relative alla classificazione, definizione e commercializzazione, precedentemente contenute in due regolamenti del Consiglio del 1975 ( 83 ), in un regolamento del Consiglio del 1990 ( 84 ), ed in un regolamento della Commissione del 1991 ( 85 ), tutti abrogati dal regolamento qui in commento. Da ultimo la Commissione, nell esercizio dei poteri di regolazione ad essa attribuiti dall art. 121, ha adottato numerosi regolamenti applicativi in materia, fra i quali: il reg. CE n. 543/ 2008 ( 86 ), contenente l analitica disciplina delle denominazioni da utilizzare per la carne di pollame e le modalità di commercializzazione, anche con riferimento, ad esempio, alle definizioni di «pollo allevato all aperto», «pollo rurale al- ( 82 ) Reg. CE n. 2991/1994 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare; per le modalità di applicazione v. il reg. CE della Commissione n. 445/2007 del 23 aprile ( 83 ) Reg. CEE n. 2771/1975 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova; e reg. CEE n. 2777/ 1975 del Consiglio del 29 ottobre 1975, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame. ( 84 ) Reg. CEE n. 1906/1990 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame. ( 85 ) Reg. CEE n. 1906/1990 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame. ( 86 ) Reg. CE n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame.

139 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 131 l aperto», «pollo rurale in libertà» ( 87 ); il reg. CE n. 539/2008 ( 88 ) sulle modalità di commercializzazione delle uova, comprendente anche le norme di classificazione, stampigliatura ed imballaggio, nonché l indicazione delle condizioni per potere utilizzare in etichetta denominazioni quali ottenuto da galline ovaiole «alimentate con cereali»; ed il reg. CE n. 617/2008 ( 89 ), con il quale ha fissato le norme di commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini. L art. 117, in materia di certificazione del luppolo, riprende alcune disposizioni contenute nel reg. CE n. 1952/2005 relativo all OCM nel settore del luppolo ( 90 ), abrogato dal reg. CE n. 1234/2007. Seguendo il modello che caratterizza l intero regolamento unico OCM, anche in questo caso è attribuita alla Commissione la decisiva competenza per la fissazione delle caratteristiche qualitative ( 91 ) e per l adozione di misure in deroga. Attualmente le misure di certificazione del luppolo sono contenute nel regolamento della Commissione n. 1850/2006 ( 92 ), adottato sulla base di quanto previsto dal reg. CE n. 1925/ 2005 sopracitato. L olio di oliva. L art. 118, relativo agli oli di oliva e di sansa di oliva, rinvia per le definizioni agli Allegati. ( 87 ) Art. 11 del reg. CE n. 543/2008, cit. ( 88 ) Reg. CE n. 539/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova; modificato dal reg. CE della Commissione n. 598/2008 del 24 giugno ( 89 ) Reg. CE n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d applicazione del reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile. ( 90 ) Reg. CEE n. 1538/1991 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/1990; v. anche il decreto del MiPAF del 10 settembre 1999, n. 465, ed il successivo d.m. MiPAF del 29 luglio 2004, che ha sostituito il d.m. del 1999, avente ad oggetto «Modalità per l applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame». ( 91 ) V. art. 121 infra. ( 92 ) Reg. CE n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo. Secondo il testo del regolamento pubblicato nella G.U., il primo paragrafo dell articolo in commento richiama le descrizioni e definizioni di cui all all. XV. In realtà l allegato che riguarda gli oli di oliva è il XVI e non il XV ( 93 ). Le descrizioni e definizioni contenute nell all. XVI riproducono quelle contenute nell all. I al reg. CE n. 865/2004 ( 94 ), abrogato dal regolamento unico OCM. Anche le norme che limitano soltanto ad alcuni oli la commercializzazione al dettaglio, fissate nel par. 2 dell articolo in commento, riproducono disposizioni già vigenti e contenute nel reg. CE n. 865/2004 ( 95 ). Non vi sono dunque novità nel merito della disciplina, e le novità attengono soltanto ai profili formali legati al consolidamento della normativa. Va ricordato che per l olio di oliva la Commissione ha da tempo adottato analitiche norme di commercializzazione, comprendenti anche minuziose prescrizioni sulle indicazioni da riportare in etichetta e sui criteri di designazione facoltativa dell origine dei prodotti; norme da ultimo consolidate nel reg. CE n. 1019/ 2002 ( 96 ), tuttora in vigore e non modificato in esito al regolamento unico OCM. Caseina e alcole etilico. Gli artt. 119 e 120, collocati all interno della sezione intitolata «Condizioni di produzione», ( 93 ) V. gli allegati in calce al regolamento. ( 94 ) Reg. CE n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dell olio di oliva e delle olive da tavola. ( 95 )V.l art. 4 del reg. CE n. 865/2004, cit. ( 96 ) Reg. CE n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell olio d oliva; per un commento di questo regolamento v. Carretta, Le regole europee sull origine dell olio di oliva: designazione nazionale e marchi nel regolamento Ce 1019/2002, indir. e giur. agr. e amb., 2003, p. 478; più in generale, sull intera vicenda normativa della designazione di origine dell olio di oliva, svoltasi attraverso un serrato confronto fra Parlamento e Governo italiani, Commissione europea e Corte di giustizia, v. Albisinni, Lavar la testa all asino o la designazione d origine dell olio di oliva vergine ed extravergine, inriv. dir. agr., 2001, I, p. 77; Id., L origine dei prodotti alimentari, ingermanò e Rook Basile (a cura di), Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti, cit., p. 41.

140 132 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] concorrono a definire il quadro delle competenze attribuite alla Commissione. In entrambi i casi si tratta di semplici norme di rinvio, che non contengono disposizioni specifiche, e fissano soltanto il generale criterio, in forza del quale la produzione dei prodotti in esame deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla Commissione. In altre parole, si tratta di articoli che non intervengono sul merito delle questioni, ma si limitano ad introdurre un criterio di legittimazione, confermando la natura di tessitura istituzionale del modello europeo di regolazione e di governo del settore agro-alimentare, che connota il regolamento unico OCM. La disciplina di merito sull impiego di caseina e caseinati è stata di recente introdotta dalla Commissione con il reg. CE n. 760/2008 ( 97 ), che ha sostituito il precedente reg. CE n. 1574/ 2006 ( 98 ). Il nuovo regolamento fissa le percentuali massime di caseina ammissibile per le diverse tipologie di formaggi, regola i meccanismi di autorizzazione e di controlli, le registrazioni, ed il sistema di sanzioni applicabili. Sino all entrata in vigore del regolamento unico OCM, il settore dell alcole etilico di origine agricola era disciplinato dal reg. CE n. 670/ 2003 ( 99 ), abrogato dall art. 201 del regolamento qui in commento. Le modalità applicative del regolamento del Consiglio del 2003 sono contenute in un regolamento della Commissione anch esso del 2003 ( 100 ), tuttora in vigore al momento della redazione delle presenti note, non essendo stato ( 97 ) Reg. CE n. 760/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, recante modalità di applicazione per quanto riguarda le autorizzazioni all impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi. ( 98 ) Reg. CE n. 1547/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del reg. CE n. 2204/1990 del Consiglio. ( 99 ) Reg. CE n. 670/2003 del Consiglio, dell 8 aprile 2003, che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell alcole etilico di origine agricola. ( 100 ) Reg. CE n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del reg. CE n. 670/2003 del Consiglio. ancora adottato dalla Commissione un nuovo regolamento applicativo. 11. L art. 121 costituisce la norma di chiusura del sistema disciplinare relativo alla commercializzazione e produzione dei prodotti agro-alimentari oggetto degli artt. da 113 a 120. La rubrica della sezione III, «Norme procedurali», non rappresenta esattamente il contenuto dell art. 121, unico articolo contenuto nella sezione. In realtà questo articolo non disciplina il procedimento che dovrà essere seguito per l elaborazione e l adozione delle nuove misure (come farebbe pensare la rubrica della sezione III, «Norme procedurali»); procedimento disciplinato dal successivo art. 195 ( 101 ) con il ricorso alla procedura di comitologia. L art. 121 invece interviene, nel merito, ad individuare l oggetto dei provvedimenti di regolazione, la cui adozione è affidata alla Commissione. L ampiezza e la rilevanza delle questioni affidate alla Commissione emergono chiare già dalla lettura del testo dell articolo. E la Commissione in questo primo anno di vigenza del regolamento unico OCM ha già ampiamente utilizzato le competenze ad essa attribuite, adottando fra l altro come già ricordato numerosi regolamenti contenenti regole di commercializzazione e produzione in materia di carne bovina, uova, pollame, caseina. Va segnalato, sotto questo profilo, che alcune delle questioni di merito, la cui regolazione è oggi affidata alla Commissione ex art. 121, erano in precedenza regolate da regolamenti del Consiglio. Ne risulta confermata la tendenza a trasferire dal Consiglio alla Commissione la competenza a disciplinare aspetti della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, che presentano certamente taluni profili squisitamente tecnici, ma che al medesimo tempo importano valutazioni comparative di interessi, in possibile conflitto fra produttori operanti nei diversi Paesi membri. Ferdinando Albisinni ( 101 ) Su cui v. infra il commento di Russo.

141 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 133 Capo II «Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori» (artt ) Sommario (artt ): 1. Premessa. 2. Le organizzazioni di produttori agricoli e le organizzazioni interprofessionali nella normativa comunitaria previgente. 3. La sezione I del capo II del titolo II della parte II: i principi generali in materia di organizzazioni di produttori agricoli, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori. 4. La sezione I bis del capo II del titolo II della parte II: le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali e ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo. 5. La sezione II del capo II del titolo II della parte II: norme relative alle organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco. 6. La sezione III del capo II del titolo II della parte II: norme procedurali. 1. Il reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 «recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)» nella parte II rubricata «Mercato interno», nell ambito del titolo II dedicato alle «Norme applicabili alla commercializzazione e alla produzione», una serie di sintetiche disposizioni relative alle organizzazioni dei produttori agricoli, alle organizzazioni interprofessionali e alle organizzazioni di operatori. In prima lettura sembra che la scelta del legislatore comunitario di intervenire in questo ambito sia ascrivibile all obiettivo di «semplificazione» del contesto normativo della PAC di cui al 5 o e6 o considerando del regolamento in oggetto, vale a dire all intento di «accorpare» in un unico quadro giuridico le norme contenute nei diversi regolamenti di base delle organizzazioni comuni di mercato (da ora in poi, OCM), «sostituendo, ove possibile, l impostazione settoriale con una orizzontale». Tuttavia, il presupposto di tale opera di «semplificazione tecnica» ( 1 ), indicato nel 4 o considerando, non ( 1 )Il7 o considerando del reg. CE n. 1234/2007 precisa che «Semplificare non significa rimettere in discussione le decisioni politiche prese finora nell ambito della PAC. Il presente regolamento dovrebbe perciò costituire essenzialmente un atto di semplificazione tecnica e non dovrebbe quindi abrogare o sembra ricorrere nel caso in esame: non è infatti possibile sostenere che la maggior parte dei «regolamenti di base» delle OCM «confluite» nella disciplina sull OCM unica contenessero disposizioni analoghe relative alle organizzazioni di produttori o alle organizzazioni interprofessionali, tali da giustificare una loro unificazione o, meglio, una loro formulazione valida per tutti i settori, in altre parole, di carattere orizzontale. Occorre considerare, innanzitutto ma sul punto torneremo nel prossimo paragrafo che in ordine alle organizzazioni di produttori agricoli, a partire dalla riforma della PAC del 1999, la Comunità europea non ha più una disciplina di carattere orizzontale, ma solo regolamentazioni di carattere verticale, predisposte nell ambito di singole OCM, per quei settori considerati bisognosi di incentivazioni del fenomeno associativo (ad esempio, nei settori ortofrutticolo, dell olio d oliva, del luppolo). Con riferimento ad essi, peraltro, risulta difficile individuare un unico modello giuridico di associazione di produttori agricoli, vista l inclusione della specifica normativa nell ambito di quella di settore e, quindi, le specifiche competenze e attività assegnate a tali organizzazioni nei diversi settori produttivi ( 2 ). In modo analogo, prima dell emanazione del regolamento in oggetto, non solo non esisteva una disciplina di carattere orizzontale neppure con riferimento alle organizzazioni interprofessionali, ma poche erano le modificare gli strumenti esistenti, salvo che siano diventati obsoleti o superflui o che, per loro stessa natura, non si prestino ad essere trattati a livello di Consiglio, né dovrebbe prevedere nuovi strumenti o misure» (il corsivo è nostro). ( 2 ) Cfr., in tal senso, Agostino, Disciplina della concorrenza e organizzazioni di produttori: profili applicativi e funzionali, indir. agr., 2005, pp La Corte di giustizia ha ribadito più volte il principio della non rispondenza delle associazioni di produttori agricoli ad un unico modello giuridico (ved., ad esempio, sent. 24 febbraio 1988, causa 8/87, in Raccolta, 1988, 1001, e sent. 17 gennaio 1989, causa 128/ 87, in Raccolta, 1989, 1).

142 134 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] OCM nell ambito delle quali veniva disciplinato il fenomeno (ad esempio, nei settori ortofrutticolo e del tabacco). Senza contare che l OCM relativa al settore ortofrutticolo la quale per prima ha registrato un intervento del legislatore comunitario di favore per l associazionismo agricolo e interprofessionale, rappresentando in tal modo una sorta di modello e, al tempo stesso, di parametro di confronto per l applicazione di analoghi schemi normativi in altri settori all epoca dell emanazione del regolamento CE n. 1234/2007 era oggetto di una profonda «riforma politica», tale da giustificare una esclusione di questo settore (seppure temporanea, come vedremo tra poco), dall ambito di applicazione della disciplina sull OCM unica (ved. l 8 o considerando ( 3 )). Sembra, dunque, che sia piuttosto la necessità di trovare una «soluzione unica a problemi analoghi» ( 4 ) sorti nei vari settori agro-alimentari disciplinati dalla PAC ad aver indotto il legislatore comunitario ad intervenire su questo punto, predisponendo una normativa che, in prima approssimazione, potremmo definire di carattere orizzontale. Anziché parlare di «semplificazione tecnica» appare, quindi, più corretto ricondurre questo tipo di intervento a ragioni di carattere prettamente politico-economico. Del resto, non c è dubbio che, nel contesto della recente «riforma ( 3 )Più precisamente, l 8 o considerando del regolamento unico OCM prevede, fin dall inizio, l «incorporazione» al suo interno delle sole disposizioni del settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati non interessate da una «riforma politica» e, una volta attuata la riforma, il recepimento anche delle «nuove» disposizioni: «... il presente regolamento non dovrebbe includere le parti delle OCM che sono attualmente soggette a riforme politiche, come ad esempio più parti dei settori degli ortofrutticoli, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e vitivinicolo. Le disposizioni dei rispettivi regolamenti CE n. 2200/ 1996, CE n. 2201/1996 e CE n. 1493/1999 dovrebbero quindi essere incorporate nel presente regolamento solo nella misura in cui non sono interessate da una riforma della politica comunitaria in quei settori. Le disposizioni sostanziali di tali OCM dovrebbero essere incorporate solamente una volta che saranno state messe in atto le rispettive riforme». ( 4 ) Il richiamo va alla frase finale del 4 o considerando del reg. CE n. 1234/2007: «Spesso i regolamenti di base recano soluzioni diverse a problemi uguali o simili». di metà periodo della PAC», la quale come è noto ha comportato una drastica riduzione del sistema protezionistico del mercato agricolo basato sul sostegno dei prezzi, diviene fondamentale il potenziamento di quegli strumenti che possano accompagnare in particolare i piccoli e medi agricoltori verso le sfide rappresentate da un mercato concorrenziale e soprattutto dalla crescente concorrenza internazionale nel settore. Ebbene, tra questi strumenti, la Comunità europea assegna un ruolo fondamentale, e quindi mira a sostenere e a rendere effettivamente operativi, l associazionismo tra imprese nel settore agricolo e quelle forme di integrazione con le altre componenti delle filiere agro-alimentari, utili al fine di superare sia lo storico frazionamento delle strutture produttive agricole, sia il conseguente scarso peso contrattuale del settore primario rispetto a quello secondario, sia, infine, quella carenza di informazioni di natura tecnica e commerciale, che risulta penalizzante nel contesto di un mercato sempre più sensibile alla «qualità»del prodotto, alla tutela della salute del consumatore e alla tutela dell ambiente ( 5 ). Non a caso, nel 62 o considerando del reg. CE n. 1234/2007, si manifesta l intenzione delle Istituzioni comunitarie (rectius, l «opportunità»)di«mantenere» e «armonizzare le disposizioni vigenti» nei settori del luppolo, dell olio di oliva e delle olive da tavola, del tabacco e dei bachi da seta, relative al sistema di «riconoscimento» delle «organizzazioni di vario tipo», da parte degli Stati membri o da parte della Commissione, introdotte «al fine di conseguire obiettivi politici, in particolare di stabilizzare i mercati e garantire una migliore qualità dei prodotti mediante un azione collettiva». I settori menzionati nel considerando appena citato saranno effettivamente oggetto di quella parte del regolamento dedicato alla disciplina delle organizzazioni di produttori che qui si intende commentare, ma fin da ora occorre precisare che il «regolamento unico OCM» verrà in un secondo momento modificato, al fine di ( 5 ) In proposito, cfr. Russo, Le associazioni dei produttori agricoli (a.p.a.), in Costato (a cura di), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, Padova, 2003, p. 933 ss. Ivi, anche per alcune indicazioni bibliografiche sull argomento.

143 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 135 prendere in considerazione anche il settore ortofrutticolo, il quale come anticipato èstato uno dei primi ad essere oggetto di una apposita normativa comunitaria in materia. Come auspicato nell 8 o considerando, infatti, con apposito regolamento del Consiglio del 14 aprile 2008, le disposizioni dell OCM del settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, soggetta a riforma politica contestualmente all emanazione del regolamento in oggetto, sono state in esso incorporate, al fine di completare quell opera di «semplificazione tecnica del contesto normativo della PAC» dichiarata dal legislatore comunitario ( 6 ). Inoltre, nell ottica di promuovere a più vasto raggio gli obiettivi economico-politici sopra citati, nel 64 o considerando si afferma l opportunità di chiarire il quadro normativo nell ambito del quale, anche in settori diversi da quelli in cui le norme attuali prevedono il riconoscimento di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, gli Stati membri possano riconoscere questo tipo di organizzazioni in base al diritto nazionale, pur sempre nel rispetto di quello comunitario. 2. Prima di procedere all esame degli artt. 122 ss. del reg. CE n. 1234/2007, è opportuno ricordare, seppure brevemente, l origine, la ratio e l evoluzione della normativa comunitaria in materia di organizzazioni di produttori agricoli (da ora in poi OPA) e di organizzazioni interprofessionali (da ora in poi OI). Occorre innanzitutto tenere presente come, di per sé, l associazionismo tra imprese rappresenti un fenomeno dagli effetti anticoncorrenziali innegabili e pertanto sia contrario all art. ( 6 ) Si tratta del reg. CE n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, «che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ( regolamento unico OCM )», al fine di incorporarvi anche le disposizioni oggetto di riforma nel periodo di poco antecedente o di poco successivo alla pubblicazione del regolamento unico OCM. In particolare, si tratta di quelle disposizioni relative alle OCM dei settori dello zucchero, delle sementi, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Con riferimento a quest ultimo settore, rinviamo all 8 o eal13 o considerando e al par. 26, art. 1, del reg. CE n. 361/ Tratt. CE (ex art. 85, par. 1, il quale vieta tutte le intese fra imprese e fra associazioni di imprese che restringano la concorrenza nel mercato comune). Ci potremmo chiedere, allora, per quale ragione la Comunità europea abbia scelto, fin dagli anni 60, di favorire e incentivare tale fenomeno nel settore agricolo. Ebbene, la legittimazione sotto il profilo giuridico di una tale decisione politica si ritrova come è noto nello stesso Tratt. CE, il cui art. 36 (ex art. 42) prevede una deroga per gli accordi tra gli imprenditori agricoli, stabilendo che le regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio di prodotti agricoli solo nella misura determinata dal Consiglio e tenendo conto degli obiettivi della PAC enunciati dall art. 33 (ex art. 39) Tratt. CE. La disciplina di attuazione di questa deroga agraria si è avuta, poi, con il reg. CEE n. 26/1962 del 4 aprile 1962 del Consiglio, il quale, seppure capovolgendo il rapporto tra regola ed eccezione, ha sancito (all art. 2) la non applicabilità dell art. 85 Tratt. CEE (ora, art. 81.1) «agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell art. 39 del Trattato» ( 7 ). Non è qui il caso di soffermarsi sull esame di questa normativa, peraltro ampiamente commentata dalla dottrina agraristica, a cui si rinvia ( 8 ). Preme solamente evidenziare il favor che ( 7 ) In dottrina si parla in proposito di «presunzione di liceità»degli accordi tra imprenditori agricoli appartenenti al medesimo Stato membro. Sul punto, v., infra, alla nota 8, per alcune indicazioni bibliografiche. ( 8 ) Sul rapporto tra le regole comunitarie in materia di concorrenza e l associazionismo agricolo, cfr., recentemente, fra gli altri, Jannarelli, Le regole sulla concorrenza nella PAC (art. 36 Trattato), intrattato breve, cit., p. 79 ss.; Bianchi, La politique agricole commune. Tout la PAC, rien d autre que la PAC!, Bruxelles, 2006, spec. p. 200 ss. e p. 494 ss.; Costa-

144 136 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] fin da subito il legislatore comunitario ha mostrato per gli imprenditori agricoli (che producono èutile precisarlo i prodotti elencati nell all. II, ora all. I, del Trattato) e le loro associazioni, in quanto considerati soggetti deboli sotto il profilo strutturale (come rilevato anche dall art. 39, ora art. 33, Tratt. CE) e contrattuale nel mercato agro-alimentare. In altre parole, merita sottolineare come le regole della concorrenza possono essere legittimamente sacrificate quando sono in gioco le finalità della PAC elencate nel Tratt. CE ( 9 ), tra le quali si ricorda, ad esempio, la garanzia di un tenore di vita equo alla popolazione agricola e l incremento della produttività dell agricoltura attraverso lo sviluppo razionale della produzione agricola. Ed è proprio alla razionalizzazione del sistema produttivo agricolo che mira principalmente il legislatore comunitario con la promozione dell associazionismo tra i produttori ( 10 ). Il reg. CEE n. 26/1962 è stato formalmente abrogato dall art. 4 del reg. CE n. 1184/2006 del 24 luglio 2006, il quale, peraltro, ne ha riproposto pressoché pedissequamente il contenuto in una versione consolidata. Per quanto qui interessa esaminare, nell ottica di «creare un insieme completo di norme in materia di politica di mercato» ( 11 ), il «regolamento unico OCM» in commento ha accolto al suo interno, agli artt. 175 e 176, tale disciplina speciale in materia di concorrenza, prevedendone l applicabilità per le intese tra imprenditori agricoli che producono e commercializzano prodotti di cui all elenco dell art. 1 del regolamento ( 12 ). Il reg. CE n. 1184/2006 rimane, dunque, in vigore soltanto per le intese relative ad altri settori non disciplinati dal «regolamento unico OCM» (art. 200 reg. CE n. 1234/2007). Del resto, la ratio della disciplina relativa alla concorrenza nel settore agricolo appare ancora di estrema attualità. Fin dagli anni 60, infatti, il settore agricolo si presenta caratterizzato da una forte polverizzazione del tessuto produttivo, con la prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni, cosicché, da un lato, è fin da subito apparso difficile al legislatore comunitario che una impresa agricola potesse raggiungere una «posizione dominante» sul mercato e quindi potesse violare la norma a tutela della concorrenza dettata dall art. 82 del Tratt. CE (ex art. 86) e, dall altro, è apparso prioritario alle Istituzioni comunitarie favorire la concentrazione dell offerta di prodotti agricoli al fine di aumentare il potere contrattuale degli imprenditori agricoli sul mercato, minato appunto dal sottodimensionamento delle imprese rispetto alla controparte industriale. È proprio in questo contesto che si inquadra la scelta comunitaria di promuovere, anche con aiuti finanziari, l associazionismo tra imprese agricole, muovendosi, oltre che con interventi su un piano generale, come quello appena esaminato, anche con interventi mirati nell ambito di singole organizzazioni comuni di mercato (reg. CEE n. 159/ 1966, poi sostituito dal reg. CEE n. 1035/1972, a sua volta abrogato dal reg. CEE n. 2200/1996 e reg. CE n. 1432/2003 nel settore ortofrutticolo; reg. CEE n. 2140/1970, poi sostituito dal reg. CEE n. 100/1976 e, ancora, dal reg. CE n. 104/2000 per i prodotti della pesca e dell acquacoltura; reg. CEE n. 1696/1971 e successive modifiche nel settore del luppolo; reg. CEE n. 707/1976 nel settore dei bachi da seta; reg. CEE n. 136/1966, poi sostituito dal reg. CEE n. 2261/1984 nel settore dell olio di oliva; regg. CEE n. 3493/1990 e n. 2385/1991 nel settore delle carni ovine e caprine). to, Corso di diritto agrario italiano e comunitario, Milano, 2008, spec. p. 93 ss.; Germanò, Manuale di diritto agrario comunitario, Torino, 2008, spec. p. 214 ss. ( 9 ) Si veda, in proposito, l 84 o considerando del reg. CE n. 1234/2007, il quale recita: «Le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all articolo 81 del trattato, nonché all abuso di posizioni dominanti, dovrebbero essere applicate alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli nella misura in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento delle organizzazioni nazionali dei mercati agricoli né comprometta la realizzazione degli obiettivi della PAC». ( 10 ) Cfr., in tal senso, Germanò, op. cit., p ( 11 ) Cfr. 83 o considerando del reg. CE n. 1234/ ( 12 )L 85 o considerando precisa che: «Un approccio particolare è garantito nel caso di organizzazioni di agricoltori, il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell articolo 33 del trattato». V. il commento degli artt nel presente fascicolo.

145 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 137 L azione della Comunità a favore delle OPA si sviluppa, poi, lungo una terza linea direttrice ( 13 ), a partire dal Nell ambito della politica agricola delle strutture viene, infatti, emanato il reg. CEE n. 1360/1978 (poi abrogato e sostituito dal reg. CE n. 952/1997), il quale introduce per la prima volta una disciplina delle OPA di carattere orizzontale, sebbene con un ambito di applicazione ben delimitato sotto il profilo geografico e merceologico. L intento era quello, evidentemente, di favorire, anche attraverso l erogazione di aiuti finanziari, la creazione di associazioni di produttori e loro unioni, ma, data la difficoltà di generalizzare una disciplina che promuoveva la conclusione di intese ritenute, di per sé, contrarie alle norme sulla concorrenza previste dal Trattato comunitario, fu scelto di limitarne l applicazione alle regioni geografiche con strutture di produzione e commercializzazione di determinati prodotti ritenute deboli. Rimanevano esclusi, inoltre, i settori già interessati da discipline specifiche nell ambito delle rispettive OCM ( 14 ). Tale azione di carattere orizzontale ha avuto, però, vita breve, dato che, nell ambito della riforma della PAC verso una politica di sviluppo rurale (reg. CE n. 1257/1999), la Comunità europea ha abbandonato questo sistema di intervento orizzontale nel settore associativo, perché ritenuto superfluo, in considerazione della presenze di discipline specifiche settoriali ( 15 ). ( 13 ) Con riferimento alla normativa relativa alle regole speciali di concorrenza applicabili alle intese tra imprese nel settore agricolo; all azione di incoraggiamento settoriale delle organizzazioni di produttori; all azione di carattere orizzontale nell ambito della politica delle strutture agricole, Gencarelli, Le organizzazioni di produttori agricoli nel diritto comunitario, innuovo dir. agr., 1981, p. 501 ss., parla di «tre linee direttrici indipendenti» della Comunità europea nell intervento di promozione dell associazionismo nel settore agricolo. ( 14 ) Sul punto, cfr., fra gli altri, Gencarelli, op. cit., p. 505 ss.; Capelli, Le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali operanti nei settori agricoli come strumenti di sostegno dell agricoltura italiana, indir. comun. e scambi internaz., 2000, spec. p. 209 ss.; Russo, Le associazioni dei produttori agricoli (a.p.a.), cit., p. 935 ss.; Agostino, Disciplina della concorrenza, cit., p. 14. ( 15 ) Cfr., in proposito, il 44 o considerando del reg. CE n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da Per quanto riguarda la struttura e le funzioni delle OPA promosse nei diversi regolamenti sopra menzionati, basti qui ricordare, quanto al primo aspetto, la natura privatistica di associazione/società di tali organizzazioni, sebbene sia emersa progressivamente la tendenza del legislatore comunitario (e nazionale), soprattutto nella disciplina di carattere orizzontale, a riconoscere ad esse una funzione prettamente pubblicistica di partecipazione al governo dell agricoltura ( 16 ). Ciò èevidente nella esaltazione che la regolamentazione fa della cosiddetta funzione normativa delle OPA, vale a dire di quella funzione volta alla determinazione di regole di condotta vincolanti per gli associati riguardo allo svolgimento delle attività produttive (come, ad esempio, quelle dirette a migliorare la qualità della produzione, oppure a promuovere la trac- parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) che modifica ed abroga taluni regolamenti, laddove si afferma che: «tenuto conto degli aiuti ad associazioni di produttori e alle loro unioni già esistenti nell ambito di diverse organizzazioni comuni di mercato, non risulta più necessario fornire un sostegno specifico a gruppi di produttori nel quadro dello sviluppo rurale». ( 16 ) Cfr., in tal senso, Germanò, op. cit., p Parla in proposito di «polifunzionalità delle associazioni di produttori, investite dal legislatore di compiti privati, pubblici e normativi», Carmignani, La qualificazione giuridica delle associazioni di produttori agricoli, indir. e giur. agr. e amb., 2000, p. 84, laddove precisa che: «la legislazione (...) assegnando alle A.P.A., accanto ad un mero ruolo operativo di immissione dei prodotti sul mercato, il potere di dettare norme comuni, quantitative e qualitative, di produzione, limitando l autonomia privata degli associati, il potere di estendere tali norme anche ai non aderenti al gruppo, limitando l autonomia privata con effetto erga omnes, il potere di partecipare alla programmazione agricola nazionale e regionale, la facoltà di promuovere il riconoscimento di DOP, IGP e attestazioni di specificità, conforma le associazioni a compiti di ordine istituzionale per il perseguimento di interessi che non sono puramente, come sarebbe proprio e tipico per un associazione-ente privato, autonomi ed interni al gruppo, ma piuttosto anche eteronomi, contemporaneamente interni ed esterni all organizzazione dei produttori, determinando uno spostamento delle A.P.A. dall area dei cartelli con scopo speculativo all area degli accordi con scopi di interesse collettivo».

146 138 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] ( 17 ) Cfr., sul punto, Jannarelli, La commercializzazione dei prodotti svolta dalle associazioni dei produttori agricoli, in Riv. dir. agr., 1996, p. 1 ss. ( 18 ) Cfr., in tal senso, Germanò, op. cit., spec. p. 224, il quale parla in proposito di doppia natura delle OPA, in considerazione del fatto che le funzioni normative possono essere assimilate a quelle dei consorzi, mentre le funzioni operative sono assimilabili a quelle delle cooperative. ( 19 ) Sulla funzione di concentrazione dell offerta svolta dalle associazioni dei produttori, v., fra tutti, Jannarelli, L associazionismo economico nel sistema agro-alimentare, inil diritto dell agricoltura nell era della globalizzazione, Bari, 2003, p. 90 ss. La dottrina specialistica ha messo in evidenza, in modo condivisibile, l attenuarsi della funzione operativa anche nelle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, a seguito della previsione (con il reg. CE n. 2200/ 1996), seppure in casi eccezionali, della possibilità da parte degli associati di vendere direttamente a terzi (cioè senza l intermediazione dell organizzazione), nonché della possibilità di estendere, sotto particolari condizioni, l efficacia delle delibere anche ai non aderenti all organizzazione (sul punto, cfr., in particolare, Carmignani, La qualificazione giuridica delle associazioni di produttori agricoli, cit., p. 82 ss.). Si tratta, comunque, di norme in parte superate dalla recentissima disciplina del settore ortofrutticolo, la quale come vedremo meglio nei prossimi paragrafi tende a rafforzare proprio la funzione operativa delle organizzazioni, non solo al fine di potenziare il potere contrattuale degli imprenditori agricoli, ma anche al fine di far fronte alle nuove richieste di un mercato sempre più globalizzato. Per un approfondimento delle differenze tra le forme di associazionismo nel settore ortofrutticolo e negli altri settori regolamentati in senso orizzontale dal legislatore comunitario, cfr. Jannarelli, op. loc. cit. ciabilità o, ancora, l adozione di tecniche rispettose dell ambiente) ( 17 ). D altra parte, la funzione normativa delle OPA, arrivando a prevedere anche una sorta di auto-programmazione dell attività interna finisce per intersecarsi strettamente con l altra funzione tradizionalmente riconosciuta alle OPA, soprattutto nel settore ortofrutticolo, vale a dire quella c.d. operativa ( 18 ), la quale consiste nell adozione, da parte dell organizzazione, di decisioni relative alla commercializzazione dei prodotti degli associati e, in particolare, alla produzione, al condizionamento, alla concentrazione dell offerta ( 19 ). Merita evidenziare, inoltre, anche il ruolo importante svolto dalle OPA nella stipulazione di accordi di integrazione di tipo verticale con le altre componenti della filiera agro-alimentare (i cosiddetti contratti agro-industriali): proprio grazie alla promozione dell associazionismo, il legislatore comunitario mira, infatti, a superare quel tradizionale isolamento dell imprenditore agricolo nelle relazioni con il mondo degli industriali e della grande distribuzione. A tale proposito, è opportuno marcare la differenza profonda che intercorre tra questo esempio di contrattazione tra agricoltori e industriali del settore agroalimentare (negli accordi interprofessionali) e quello delle organizzazioni interprofessionali: gli accordi interprofessionali sono il frutto di una collaborazione che si può considerare di natura esterna alla realtà delle organizzazioni dei produttori; di contro gli accordi e le decisioni delle organizzazioni interprofessionali sono il frutto di una collaborazione che può essere considerata di natura interna alla realtà associativa, in quanto siglati con il coinvolgimento di diverse categorie professionali del mercato agro-alimentare che però fanno parte della medesima struttura organizzativa ( 20 ). In effetti, in sede comunitaria non si rinviene alcuna disciplina di carattere orizzontale in materia di accordi interprofessionali, né di OI. Del resto, le decisioni adottate in ambito di OI, così come gli accordi interprofessionali, potrebbero essere considerate illegittime in quanto anticoncorrenziali, a causa della violazione del divieto previsto dall art. 81, par. 1, Tratt. CE; si pensi, per fare solo alcuni esempi, all ipotesi di decisioni che comportino la fissazione di prezzi oppure che ripartiscano il mercato o le fonti di approvvigionamento. Non a caso, il reg. CE n. 2200/1996 relativo all OCM nel settore degli ortofrutticoli, nel prevedere a fianco delle OPO, in via d eccezione, la costituzione di OI, ha chiarito che «sono contrari alla regolamentazione comunitaria gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che: possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all interno del- ( 20 ) Cfr., in tal senso, Germanò, op. cit., spec. p. 220 e p. 228 ss., in particolare laddove riconosce, nell ipotesi delle OI, che l elaborazione delle fasi di gestione della contrattazione tra le controparti-socie presenta minori costi e più efficaci sistemi di controllo.

147 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 139 la Comunità; possono nuocere al buon funzionamento dell organizzazione comune dei mercati; possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune (PAC) perseguiti dall azione interprofessionale; prevedono la determinazione di prezzi, senza pregiudizio di misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro dell applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria; possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi» (art. 20, par. 3). Di contro, gli accordi e le pratiche concordate che mirano a perseguire i fini indicati nell art. 19, par. 1, lett. c) del regolamento citato, erano considerati legittimi, in deroga all art. 1 del reg. CEE n. 26/1962, purché fossero notificati alla Commissione e a condizione che quest ultima non li avesse dichiarati incompatibili con la normativa comunitaria. In altre parole, tali pratiche e accordi che non sarebbero stati inclusi nella speciale deroga prevista per le intese nel settore agricolo dall art. 2 del reg. CEE n. 26/1962, finivano per essere considerati legittimi solo nella misura in cui fossero stati compatibili con le deroghe espressamente previste nell art. 81, par. 3 del Trattato e, in particolare, se avessero contribuito «a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico (...)», vale a dire se avessero contribuito a svolgere funzioni prettamente normative utili al funzionamento dell OCM del settore ( 21 ). Analoghe disposizioni sono comunque rinvenibili nelle per la verità, poche normative di settore (dell OCM del tabacco, dell olio di oliva, del vino) in cui negli anni è stata introdotta una disciplina specifica relativa alla costituzione di OI, al fine di promuovere forme di cooperazione e collaborazione tra le varie componenti delle filiere agro-alimentari facenti capo alla medesima associazione e favorire, in tal modo, una migliore conoscenza del mercato da parte degli operatori ( 22 ). Pur non essendo l obiettivo del presente contributo esaminare nel dettaglio la disciplina comunitaria di settore in materia di OPA e OI, merita comunque fare un cenno ad un ultima questione rilevante, sotto il profilo giuridico, per l argomento oggetto del presente commento: il meccanismo del «riconoscimento» delle organizzazioni. Nei diversi regolamenti comunitari è, infatti, generalmente previsto e disciplinato un sistema di riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle OPA (e delle relative unioni) e delle OI. Solo con la concessione del riconoscimento, l associazione assume lo status corrispondente e quindi diviene destinataria della normativa specifica prevista per tali organizzazioni, la quale, in particolare, ha tradizionalmente contemplato l erogazione di aiuti destinati alla costituzione e al funzionamento delle organizzazioni. La medesima disciplina, peraltro, prevede anche forme di «revoca» del riconoscimento, nel caso in cui vengano meno i requisiti che hanno determinato l acquisizione dello status ( 23 ). Data l importanza di questi procedimenti amministrativi nell ottica di un efficace funzionamento del sistema dell associazionismo degli ( 21 ) Per un approfondimento sul punto, cfr. Manservisi, Le organizzazioni e gli accordi interprofessionali, in Trattato breve, cit., p. 872 ss. Sulla normativa vigente nel settore ortofrutticolo, cfr. infra, nel testo. ( 22 ) Cfr., in tal senso, Russo, op. cit., p Precisano, in proposito, Germanò e Rook Basile, Diritto agrario, diretto da Ajani e Benacchio, in Trattato di diritto privato dell Unione europea, Torino, 2006, vol. XI, pp , che la ratio della estensione alle intese interprofessionali della deroga prevista per le sole ipotesi di accordi fra agricoltori (quando invece, ai sensi dell art. 81 Tratt. CE, esse sarebbero dovute essere vietate) è da ritrovarsi nella necessità, «per un agricoltura europea competitiva sul mercato mondiale»,di«non sottoporre ad indagini preventive gli accordi che potrebbero essere pattuiti anche tra operatori economici inseriti nella stessa filiera, ma, presumendoli a priori leciti, prenderli in esame ex post e soltanto dalla Commissione, che potrà dichiararne sempre la nullità con effetto ex nunc (art reg. CE n. 2200/1996) qualora non via abbia provveduto entro due mesi dalla notifica (art. 20.2). In sostanza lo stesso meccanismo di denunzia a posteriori che sarebbe diventato la regola del controllo della Comunità su tutte le intese tra imprese, come disciplinato dal reg. CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, che ha ribaltato il sistema centralizzato di notifica degli accordi fra le imprese». In argomento, cfr. Paoloni, voce Organizzazioni interprofessionali, indigesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento, II, Torino, 2002, p. 982 ss. ( 23 ) Cfr., in argomento, Russo, op. cit., p. 936.

148 140 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] operatori economici nel mercato agro-alimentare, non stupisce che il «regolamento unico OCM» dedichi largo spazio come vedremo più avanti alla questione della determinazione di criteri selettivi delle organizzazioni che aspirano ad essere, appunto, riconosciute sulla base del diritto comunitario, e delle condizioni che determinano la revoca del riconoscimento. 3. Venendo, ora, al reg. CE n. 1234/2007, nella parte II dedicata al «Mercato interno», il titolo II, rubricato «Norme applicabili alla commercializzazione e alla produzione» comprende un primo capo concernente «Norme di commercializzazione e condizioni di produzione» ed un secondo capo concernente le «Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori». Ebbene, quest ultimo si apre con una sezione dedicata ai «Principi generali», che consta di quattro disposizioni, gli artt. 122, 123, 124, 125, rubricate rispettivamente «Organizzazioni di produttori»; «Organizzazioni interprofessionali»; «Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali» e «Organizzazioni di operatori». Questa parte del regolamento come già anticipato ha subito delle modifiche ad opera del reg. CE n. 361/2008, al fine di «incorporarvi» le novità legislative frutto della riforma dell OCM del settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, la quale è stata adottata con il reg. CE n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007 ( 24 ). Così èal testo consolidato delle disposizioni citate che faremo qui riferimento. Per quanto riguarda le Organizzazioni di produttori (da ora in poi OP), l art. 122 stabilisce ( 24 ) Il reg. CE n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, reca norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle dir. 2001/112/ CE e 2001/113/CE e dei reg. CEE n. 827/1968, CE n. 2200/1996, CE n. 2201/1996, CE n. 2826/2000, CE n. 1782/2003 e CE n. 318/2006 e che abroga il reg. CE n. 2202/1996. I reg. CE n. 2200/1996, CE n. 2201/1996, CE n. 700/2007 e CE n. 1182/2007 sono stati, poi, abrogati dall art. 3 del reg. CE n. 361/2008, il quale prescrive che i riferimenti a tali regolamenti si intendono fatti al reg. CE n. 1234/2007 e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell all. XXII dello stesso regolamento. che gli Stati membri «riconoscono» le OP che soddisfano i seguenti requisiti: «1) siano costituite tassativamente nel settore del luppolo; dell olio di oliva e delle olive da tavola; degli ortofrutticoli; o della bachicoltura; 2) siano costituite su iniziativa dei produttori; 3) perseguano una finalità specifica, che può includere uno o più tra gli obiettivi espressamente elencati: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità; ii) concentrare l offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione». Si osserva, innanzitutto, che non c è alcuna novità in ordine ai settori nei quali il diritto comunitario disciplina la costituzione delle OPA, visto che si tratta come si è in precedenza ricordato dei medesimi settori in cui tradizionalmente le rispettive OCM hanno contemplato normative ad hoc. Il legislatore comunitario, nell aver compiuto un opera di semplificazione normativa, sopprimendo le diverse discipline delle singole OCM, ha però mantenuto lo status quo, da un lato, preservando una specificazione settoriale nella normativa di livello comunitario e, dall altro, prevedendo, all art. 124, par. 2, che le OPA riconosciute ai sensi della legislazione comunitaria previgente, relativa ai settori dell olio di oliva (reg. CE n. 865/2004), del luppolo (reg. CE n. 1952/2005), della bachicoltura (reg. CE n. 1544/2006) e abrogata dal «regolamento unico OCM» (art. 201, par. 1, lett. b) ec), si considerino riconosciute ai sensi dell art. 122 del «regolamento unico OCM». L art. 122, peraltro, nella versione consolidata, dedica particolare attenzione al settore ortofrutticolo, precisando, innanzitutto, che, ai fini della costituzione delle OP, il settore comprende gli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione; e, in secondo luogo, che nelle finalità specifiche della costituenda OP devono essere inclusi uno o più degli obiettivi menzionati nella disposizione. A ben vedere, si tratta di obiettivi del tutto conformi a quelli che il legislatore comunitario ha individuato nel 62 o considerando citato in apertura del presente commento come «obiettivi politici» delle «organizzazioni di vario tipo» nei settori ivi espressamente elencati

149 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 141 ( 25 ) Sulle funzioni operative e normative delle OPO prima della riforma operata dal reg. CE n. 1182/2007, cfr. Manservisi, op. cit., p. 867; con particolare riferimento ai reg. CE n. 1432/2003 e n. 1433/2003, di applicazione del reg. CE n. 2200/1996, v. Jannarelli, Nuova disciplina in materia di organizzazioni ortofrutticole: prime considerazioni problematiche, inriv. dir. agr., 2003, p. 271 ss. Per un primo commento della reg. CE n. 118/2/2007, cfr. Germanò, Manuale, cit., p. 226 ss. (vale a dire i medesimi citati all art. 122) e, in particolare, la stabilizzazione dei mercati e la garanzia di una migliore qualità dei prodotti. Tuttavia, si nota come le finalità specificamente indicate per le OP, attinenti a compiti di natura sia normativa (programmazione) sia operativa (immissione sul mercato dei prodotti degli aderenti), rivelino una particolare attenzione del legislatore comunitario nel promuovere la funzione operativa di esse piuttosto che quella normativa, soprattutto con riferimento al settore ortofrutticolo ( 25 ). Per quanto riguarda le Organizzazioni interprofessionali, l art. 123 presenta la medesima struttura dell articolo precedente, stabilendo le condizioni, di carattere soggettivo e oggettivo, alle quali gli Stati membri devono «riconoscere» le OI: 1) quando sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti dei settori, elencati tassativamente, dell olio di oliva e delle olive da tavola; del tabacco; di prodotti ortofrutticoli; 2) quando sono state costituite su iniziativa della totalità o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni (o «gruppi», nel caso del settore ortofrutticolo) che le compongono; 3) quando perseguono un obiettivo specifico, che può riguardare alcuni aspetti espressamente elencati nella disposizione in commento, relativi sostanzialmente all adeguamento dell offerta alle condizioni del mercato. Questa ultima condizione non è richiesta nel caso delle OI del settore ortofrutticolo, per le quali il legislatore stabilisce, invece, la necessità che esse svolgano, in una o più regioni della Comunità,dueopiù attività tra le dieci elencate alla lett. c) del par. 3, «nel rispetto degli interessi dei consumatori». Tra di esse spiccano sia quella di redazione di contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria, sia quella di valorizzazione delle denominazioni d origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni di origine, sia, infine, quelle relative all adozione di metodi di produzione rispettosi dell ambiente e più restrittivi di quelli dell agricoltura tradizionale. Il legislatore comunitario precisa, inoltre, che, qualora le OI nei settori dell olio di oliva e del tabacco svolgano la loro attività nel territorio di diversi Stati membri, esse sono riconosciute dalla Commissione senza l assistenza del comitato di gestione per l organizzazione comune dei mercati agricoli di cui all art. 195, par. 1, del reg. CE n. 1234/2008, e quindi in deroga a quanto previsto dall art. 4 del medesimo regolamento ( 26 ). Dunque, è la Commissione l Istituzione comunitaria che assume su di sé i sempre maggiori poteri di controllo, in questo caso ex ante, sulle forme di associazionismo tra operatori economici che potrebbero risultare illegittime ai sensi del diritto concorrenziale comunitario. Ciò precisato, analogamente a quanto osservato in relazione alla costituzione delle OPA, anche nel caso delle OI, non c è alcuna novità in ordine ai settori nei quali il diritto comunitario disciplina la loro costituzione, visto che si tratta dei medesimi settori in cui tradizionalmente le rispettive OCM hanno contemplato normative ad hoc. Anche in questo caso, l art. 124, par. 2, prevede che le OI riconosciute a norma dei regolamenti relativi al settore del tabacco (reg. CEE n. 2077/1992) e al settore dell olio di oliva (reg. CE n. 865/2004), entrambi abrogati dal «regolamento unico OCM» a decorrere dal 1 o luglio 2008 (art. 201, par. 1, lett. c), siano considerate OI riconosciute ai sensi dell art. 123 di tale regolamento ( 27 ). ( 26 )L art. 195, par. 1, prevede che «1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l organizzazione comune dei mercati agricoli (di seguito il comitato ). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli4e7della decisione 1999/468/CE (...)». L art. 4 stabilisce: «Salvo qualora altrimenti disposto dal presente regolamento, allorché sono conferite competenze alla Commissione, quest ultima agisce secondo la procedura di cui all articolo 195, paragrafo 2». In argomento, si vedano i rispettivi commenti in questo fascicolo. ( 27 ) Del resto il 64 o considerando del reg. CE n. 1234/2007, ultima frase, recita così: «È opportuno inoltre adottare disposizioni stando alle quali il riconoscimento di organizzazioni di produttori o orga-

150 142 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] nizzazioni interprofessionali a norma dei regolamenti vigenti resta valido dopo l adozione del presente regolamento». ( 28 )Il64 o considerando recita così: «È possibile che in determinati settori, oltre a quelli per i quali le norme attuali prevedono il riconoscimento di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, gli Stati membri intendano riconoscere questo tipo di organizzazioni in base al diritto nazionale, nel rispetto pur sempre del diritto comunitario. È pertanto opportuno chiarire detta possibilità (...)». Merita, peraltro, porre l attenzione sul fatto che l art. 124 prevede la possibilità per gli Stati membri di procedere, in base al proprio diritto nazionale, ancorché in ottemperanza al diritto comunitario, al riconoscimento di OPA e OI in settori diversi da quelli previsti negli artt. 122 e 123, ma comunque inclusi tra quelli per i quali l art. 1 del reg. CE n. 1234/2007 prevede un organizzazione comune di mercato. In altre parole, ciò significa che esiste una sorta di duplice binario per l istituzione di OPA e OI conformemente alle regole di concorrenza comunitarie: un primo binario, disciplinato dal medesimo diritto comunitario ed identificato «per settori» specifici, i quali, nel caso delle OPA, comprendono, oltre a quelli un tempo regolamentati in distinte OCM ed ora unificati con il «regolamento unico OCM» in commento (vale a dire del luppolo, dell olio di oliva e delle olive da tavola, della bachicoltura e dei prodotti ortofrutticoli), anche il settore del vino (reg. CE n. 479/ 2008) e il settore della pesca e dell acquacoltura (reg. CE n. 104/2000); un secondo binario, disciplinato, invece, dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro che decida di intervenire in questo ambito, con proprie regole di riconoscimento. In effetti, il legislatore comunitario non sembra avere «chiarito» quest ultima strada percorribile dagli Stati membri, come, peraltro, auspicato nel 64 o considerando del reg. CE n. 1234/2007 ( 28 ); ciò non toglie che, al riguardo, sia pienamente condivisibile quanto espresso in un primo commento all art. 124 dalla dottrina, seppure con specifico riferimento alle OPA, e cioè che l obiettivo di tali discipline di fonte diversa è comunque identico: «di fronte ad una sempre maggiore concentrazione della domanda, l aggregazione dell offerta tramite queste organizzazioni è una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori agricoli sul mercato; la natura deperibile dei prodotti agricoli e l imprevedibilità della produzione agricola rendono necessarie misure di gestione della crisi, cui meglio potrebbero prevedere i programmi delle organizzazioni di produttori» ( 29 ); queste ultime si aggiunge meritano di essere promosse ad ogni livello. L ultimo articolo della sezione dedicata ai Principi generali, l art. 125, riguarda le «Organizzazioni di operatori» e fornisce sostanzialmente una definizione di tale entità associativa ai fini del regolamento in oggetto. Si tratta a ben vedere di una trasposizione pedissequa della disposizione contenuta nell art. 7 del reg. CE n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dell olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del reg. CEE n. 827/1968, il quale vale la pena ripeterlo èstato abrogato dal regolamento in oggetto. Le organizzazioni di operatori riconosciute sono state individuate fin dalla riforma dell OCM del settore del 2001 ( 30 ), come potenziali destinatarie di aiuti previsti dagli Stati membri per programmi di miglioramento e certificazione della qualità dell olio di oliva e comprendono le OP riconosciute, le OI riconosciute e le altre organizzazioni riconosciute di altri operatori del settore, nonché le loro associazioni. 4. La sezione I bis, dedicata alle OP e alle OI del settore ortofrutticolo è stata inserita nel capo II (concernente le «Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori») del reg. CE n. 1234/2007 ad opera del reg. CE n. 361/2008, al fine di incorporare nel quadro normativo unitario dettato dal regolamento sull OCM unica anche le disposizioni adottate con la riforma della disciplina comunitaria dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, realizzata con l adozione del reg. CE n. 1182/2007 del Consiglio ( 29 ) Sono parole di Germanò, Manuale, cit., p ( 30 ) Cfr. il reg. CE n. 1513/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001 che modifica il reg. n. 136/66/CEE e il reg. CE n. 1638/1998, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell olio di oliva. In argomento, cfr. Canfora, L OCM nel settore dei grassi, intrattato breve, cit., spec. p. 930.

151 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 143 (recante la modifica del reg. CE n. 2200/1996 sull OCM del settore ortofrutticolo). Non si può fare a meno, quindi, di premettere all esame dell articolato una breve riflessione sulle ragioni economiche della riforma del settore ortofrutticolo, con particolare riferimento al ruolo dell associazionismo nella visione politica del legislatore comunitario che da essa emerge. Il contesto in cui è maturata la riforma è caratterizzato dalla crescente concorrenza a livello internazionale, di fronte alla quale la struttura del sistema produttivo comunitario appare inadeguata a causa, da un lato, della forte polverizzazione delle aziende e, dall altro, della esposizione alle frequenti oscillazioni di prezzi dovute alle crisi di mercato. Obiettivo della riforma è dunque quello di rafforzare la competitività del settore, contrastando i suddetti elementi di debolezza e, nel perseguire ciò, la Comunità europea continua ad assegnare un ruolo strategicamente importante alle organizzazioni di produttori, in quanto prima di tutto strumento di concentrazione dell offerta (11 o considerando del reg. CE n. 1182/2007), ma anche, in caso di necessità, attore fondamentale nella gestione delle crisi di mercato (21 o considerando del reg. CE n. 1182/2007). Tuttavia, a causa della non uniforme distribuzione delle organizzazioni di produttori nei vari Stati membri, la Comunità europea ha mirato ad accrescere l attrattiva delle organizzazioni di produttori, cercando di rendere più flessibile il loro funzionamento e, in particolare, intervenendo sulla gamma di prodotti coperta da ciascuna organizzazione di produttori, sulla proporzione autorizzata di vendite dirette da parte dei produttori e sull estensione delle regole ai non aderenti, nonché consentendo alle associazioni di organizzazioni di produttori di svolgere le attività dei loro aderenti e permettendo l esternalizzazione delle attività, anche in filiali, seppure a determinate condizioni ( 31 ). In effetti, si tratta per lo più di previsioni normative già introdotte in modo innovativo con il reg. CE n. 2200/1996, ma che il reg. CE n. 1182/2007 e quindi il «regolamento unico ( 31 ) Così l 11 o considerando del reg. CE n. 1182/ 2007, ma si vedano anche il 14 o e17 o considerando del regolamento citato. OCM» che ne ha incorporato il contenuto ha chiarito e in alcuni casi semplificato. Al fine di porre un rimedio alle carenze strutturali del mercato, il legislatore comunitario ha mirato, inoltre, a rafforzare anche il ruolo delle OI, soprattutto in considerazione del contributo che esse possono dare al perseguimento delle finalità della PAC elencate nell art. 33 del Trattato, cosicché particolare attenzione è stata dedicata alle procedure di riconoscimento delle OI ( 32 ). Ciò premesso, i quattordici articoli di cui è composta la sezione 1 bis del «regolamento unico OCM» disciplinano, i primi dieci, le OP e, gli ultimi quattro, le OI del settore ortofrutticolo. Per quanto riguarda le OP, la descrizione degli obblighi che lo statuto deve imporre ai propri aderenti (art. 125 bis) riflette le finalità specifiche che tali organizzazioni devono avere ai sensi dell art. 122 del medesimo regolamento. Più precisamente, si evidenza la duplice funzione normativa e operativa delle OP: basti pensare, con riferimento alla prima, all obbligo di adottare le regole di produzione, commercializzazione e di tutela dell ambiente approvate delle OP (art. 125 bis, par. 1, lett. a), che riflette appunto il compito istituzionale della organizzazione di dettare regole attinenti alla programmazione e alla diffusione della conoscenza delle tecniche di produzione del settore; con riferimento alla seconda, all obbligo di vendere tutta la produzione per il tramite dell OP a cui si è aderito (art. 125 bis, par. 1, lett. c), che riflette il compito istituzionale dell organizzazione di provvedere alla concentrazione dell offerta e all immissione della produzione degli aderenti sul mercato. In effetti, in relazione a quest ultimo obbligo, che attiene appunto al «nucleo centrale della funzione operativa» ( 33 ) delle OP, il legislatore prevede alcune deroghe, ancorché previa autorizzazione della OP e al verificarsi delle seguenti condizioni: vendita diretta al consumatore da parte dei produttori aderenti ad una ( 32 ) Cfr. il 24 o considerando del reg. CE n. 1182/ ( 33 ) Così Manservisi, ult. op. cit., p Ivi anche per una breve disamina delle tesi dottrinali in ordine alla difficoltà di definire l espressione «vendita per il tramite», introdotta nel reg. CE n. 2200/1996, e riproposta nel regolamento in commento.

152 144 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] OP, di una quota della loro produzione nei limiti della percentuale fissata dallo Stato membro; commercializzazione di una quantità marginale di prodotti rispetto al volume delle produzione commercializzabile della OP a cui si aderisce, direttamente oppure tramite un altra OP designata dall OP a cui si afferisce; commercializzazione di prodotti che non rientrano normalmente nelle attività commerciali dell OP a cui si aderisce, direttamente oppure tramite un altra OP designata dall OP a cui si afferisce. In relazione al «riconoscimento» della OP da parte degli Stati membri, essa è concessa a qualsiasi persona giuridica che presenti i requisiti elencati nel par. 1 dell art. 125 ter (lett. a-g), tra i quali merita menzionare quello della rappresentatività dei produttori (lett. b) e il divieto di detenere una posizione dominante su un dato mercato, a meno che ciò non sia necessario per perseguire i fini dell art. 33 del Trattato. La disposizione detta poi l iter procedimentale del riconoscimento, nel quale è coinvolta anche la Commissione, in quanto Istituzione con il compito di controllare il rispetto delle speciali norme concorrenziali in materia agraria. Nulla osta a che vengano riconosciute dagli Stati membri anche le associazioni di organizzazioni di produttori, tenendo conto di alcune poco selettive condizioni riportate nell art. 25 quater e, ancora, che vengano riconosciuti come OP i «gruppi di produttori» del settore ortofrutticolo, dotati di personalità giuridica e operanti nei Paesi entrati nell Unione europea dopo il 2004, i quali possono avvalersi di un periodo transitorio di cinque anni (al massimo) per adeguarsi alle condizioni prescritte dall art. 122 del regolamento in oggetto (art. 125 sexies). Un elemento di novità nel quadro della disciplina delle OP è invece rappresentato dalla possibilità per gli Stati membri, di autorizzare una OP riconosciuta (o un associazione di OP riconosciute) ad «esternalizzare» una parte delle sue attività, anche in filiali, «purché fornisca allo Stato membro sufficienti garanzie che si tratti di una soluzione adeguata per conseguire gli obiettivi dell organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori interessata». Ciò come anticipato al fine di favorire una maggiore distribuzione sul territorio delle OP, nell ottica di incrementarne l attrattiva per i produttori del settore. Il canale della commercializzazione della produzione ortofrutticola attraverso le OP rimane, infatti, quello ottimale per la Comunità europea, in vista di migliorare il funzionamento del mercato comune, oltre che di potenziare il potere contrattuale dei produttori agricoli. Ispirata al medesimo principio appare anche la norma che prevede la possibilità, per uno Stato membro, di rendere obbligatorie le deliberazioni di una OP (o di un gruppo di OP riconosciute) anche per i produttori non aderenti ad essa, seppure sotto determinate condizioni: richiesta da parte della medesima OP; rappresentatività della OP (in relazione ai produttori e al volume della produzione), valutata tenendo conto della «circoscrizione economica» in cui opera; individuazione delle regole all interno di un elenco tassativo previsto a livello comunitario; temporaneità dell estensione dell obbligo; notifica delle regole estese alla Commissione e previsione di un sistema di controlli e di revoca (artt. 125 septies, 125 octies, 125 nonies). In caso di ricorso alla estensione delle regole secondo quanto dettagliato nel regolamento, lo Stato membro può, inoltre, decidere di obbligare i produttori non aderenti a versare alla OP i contributi finanziari destinati a coprire le corrispondenti spese amministrative e le spese relative alle attività di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite svolte dalle OP a beneficio di tutti i produttori della circoscrizione (art. 125 decies). Da un rapido esame delle regole che possono essere estese ai produttori non aderenti alle organizzazioni e che sono contenute nell allegato XVI bis (relative alla conoscenza della produzione; di produzione; di commercializzazione; di tutela dell ambiente; relative alla promozione e alla comunicazione nel contesto della prevenzione e della gestione delle crisi), è possibile constatare come l intento sia quello di non imporre vincoli eccessivamente condizionanti le scelte produttive e di commercializzazione, ma solo di rendere obbligatorie regole reputate necessarie a garantire un migliore funzionamento del mercato e la diffusione di tecniche di produzione a tutela dell ambiente. Non può essere imposta ai non aderenti, ad esempio, la regola che forse più caratterizza l operatività delle OP, vale a dire l obbligo di vendere la propria pro-

153 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 145 ( 34 ) Cfr., in tal senso, Manservisi, ult. op. cit., p ( 35 ) Si condivide, sul punto, quanto osservato da Manservisi, ult. op. cit., p. 872, allorché fu introdotto il regime dell estensione delle norme delle OP ai non aderenti nell OCM del settore ortofrutticolo. Cfr., inoltre, Germanò, Manuale, cit., p. 227 ss. duzione solo «per il tramite» dell organizzazione ( 34 ). In sostanza, la ratio di questo regime, così dettagliatamente regolamentato, appare riconducibile alla volontà di incentivare l adesione di un numero sempre maggiore di produttori alle OP, al fine ultimo di rafforzare il ruolo di tali organizzazioni nel settore, in quanto considerate uno strumento essenziale per la stabilità dei mercati e, quindi, in ultima analisi, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della PAC ( 35 ). Oltre alle rigide delimitazioni poste all ambito di operatività del regime dell estensione delle norme di una OP anche ai produttori non aderenti ad essa, un elemento fondamentale ai fini del funzionamento di tale regime è rappresentato dalla individuazione del concetto di «circoscrizione economica», in relazione al quale è valutata la rappresentatività dell organizzazione e, quindi, la legittimazione di una OP ad avanzare la richiesta di estensione delle sue delibere ai non aderenti. L art. 125 septies, par. 2, definisce con tale espressione «una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee» e prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione l elenco delle circoscrizioni economiche. Si conferma, dunque, anche nella disciplina di questo regime, il ruolo di «controllore» assegnato alla Commissione, la quale, oltre ad approvare l elenco delle circoscrizioni economiche, ha il potere di disporre la «revoca» dell estensione delle regole da parte dello Stato membro, quando ritenga che tale estensione possa eliminare la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, oppure ledere la libertà degli scambi, oppure compromettere il perseguimento degli obiettivi dell art. 33 del Tratt. CE, o, ancora, qualora accerti che l accordo, l intesa o la pratica concordata di cui si decide l estensione rientri nell ambito di applicazione del divieto di cui all art. 81, par. 1, del Tratt. CE. Il potere di controllo della Commissione, pertanto, mira a garantire un equilibrio tra l obiettivo della tutela della concorrenza sul mercato agricolo comune e gli obiettivi della PAC dettati dall art. 33 del Tratt. CE, per il cui perseguimento le OP svolgono un ruolo essenziale, riconosciuto anche nel regolamento in esame ( 36 ). Tale potere di controllo, non a caso, è esercitato in modo analogo a quello appena esposto anche nei confronti della costituzione e dell attività delle organizzazioni interprofessionali del settore ortofrutticolo. È solo a seguito della mancata opposizione della Commissione alla notifica del riconoscimento concesso da uno Stato membro ad una OI, che l organizzazione è autorizzata a svolgere le attività di cui all art. 123, par. 3, lett. c), del reg. CE n. 1234/2007; ma la Commissione può in qualsiasi momento disporre la revoca del riconoscimento della OI, qualora ritenga venuti meno i requisiti precisati nella normativa (art. 125 duodecies) che ne hanno determinato il riconoscimento, oppure qualora l OI abbia aderito ad accordi, decisioni o pratiche concordate dichiarate incompatibili con la normativa comunitaria dall art. 176 bis, par. 4, del regolamento in esame. Senza contare che la Commissione vigila, anche in questo caso, sul corretto funzionamento del regime di estensione delle regole contenute in accordi, decisioni, pratiche concordate in ambito di OI ai non aderenti a tali organizzazioni. Gli artt. 125 terdecies ss. disciplinano, infatti, tale regime sotto particolari e ben delimitate condizioni, relative a: i criteri di legittimazione della OI ad avanzare allo Stato membro la ri- ( 36 ) Merita ricordare che la Commissione è comunque soggetta al controllo della Corte di giustizia sulla base dei principi del Trattato, oltre che dell originario reg. CEE n. 26/1962 e, oggi per quanto interessa ai nostri fini dell art. 175, par. 2, del «regolamento unico OCM». In particolare, l 86 o considerando del regolamento in esame precisa che «Per non pregiudicare lo sviluppo della PAC e, allo stesso tempo, per assicurare la certezza del diritto e la parità di trattamento delle imprese interessate, è opportuno che la Commissione sia la sola competente fatto salvo il controllo della Corte di giustizia a determinare quali accordi, decisioni e pratiche di cui all articolo 81 del trattato sono compatibili con gli obiettivi della PAC».

154 146 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] chiesta di estensione delle regola; la delimitazione degli operatori non aderenti alla OI a cui verrebbero estese le regole della OI; il carattere temporale di tale estensione; il contenuto delle regole. La Commissione esercita il controllo, in questo caso, con la collaborazione del Comitato di gestione (il quale è informato di ogni notifica relativa all estensione di accordi interprofessionali) e può disporre anche la revoca dell estensione delle regole da parte dello Stato membro al verificarsi delle medesime condizioni previste per la revoca nel regime di estensione delle regole delle OP ai non aderenti. Si è già osservato come le OI riconosciute svolgano attività riconducibili a funzioni sostanzialmente di carattere normativo, le quali, dato il coinvolgimento nell organizzazione di tutti gli operatori della filiera agroalimentare, sono reputate dalla Comunità europea particolarmente importanti al fine di un migliore funzionamento degli scambi sul mercato comunitario. Non deve stupire, quindi, il fatto che l elenco tassativo delle condizioni per ottenere il riconoscimento includa il divieto dell organizzazione di esercitare la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sancendo, in tal modo, l impossibilità, per l OI, di svolgere qualsiasi compito di natura operativa. Per la stessa ragione, non stupisce neppure il fatto che le regole suscettibili di essere estese anche ai non aderenti alle OI attengano alla funzione normativa propria di esse, mirando a garantire una più ampia applicazione nel settore delle regole di comportamento relative alla produzione e commercializzazione del prodotto, finalizzate a perseguire gli obiettivi specifici di cui all art. 123 del regolamento in esame. 5. La sezione II del capo dedicato alle «Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori» consta di un solo articolo, il 126, concernente la previsione, in casi ben delimitati e regolamentati, del pagamento della quota di contributi associativi anche da parte di operatori che non aderiscono ad un organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore del tabacco. La norma in esame presuppone, innanzitutto, l operatività di una OI, la quale pertanto deve essere già stata riconosciuta da uno Stato membro o dalla Commissione ai sensi dell art. 123, parr. 1e2( 37 ). Per quanto riguarda la fattispecie disciplinata, poi, la disposizione detta una serie di condizioni per il suo concretizzarsi: lo svolgimento da parte della OI di unaopiù delle attività tassativamente elencate nel par. 2 dell articolo in commento (con finalità di tutela della salute umana, di miglioramento della qualità del prodotto o di tutela dell ambiente); che tali attività della OI risultino effettuate nell «interesse economico generale» degli operatori che esercitano attività connesse ai prodotti coinvolti dalle suddette azioni; il verificarsi di un «vantaggio» che gli operatori non aderenti alla OI traggono da tali attività; la non opposizione della Commissione alla decisione notificata dallo Stato membro entro i termini previsti. La ratio di questa norma appare quella di sostenere le attività delle organizzazioni interprofessionali che presentano particolare sensibilità per quelle azioni che mirano, da un lato, a migliorare la qualità del tabacco e, dall altro, a privare di fondamento le critiche che tradizionalmente sono avanzate alla produzione di tabacco: sotto il profilo ambientale, a causa del disboscamento provocato da questo tipo di coltura, e sotto il profilo salutistico, a causa della principale destinazione del tabacco verso l industria delle sigarette. L intento sembra, pertanto, quello di rafforzare il ruolo delle OI riconosciute che promuovono azioni aventi un indubbio interesse economico e tecnico generale per il settore del tabacco e dunque utili per un ( 37 ) Si ricorda che il reg. CEE n. 2077/1992 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco, ora abrogato dal reg. CE n. 1234/2007, con decorrenza dal 1 luglio 2008, disciplinava la possibilità che l organizzazione interprofessionale fosse riconosciuta dalla Commissione, anziché dallo Stato membro, qualora essa esercitasse la sua attività «su tutto o parte del territorio di vari Stati membri o su scala comunitaria» (oltre al verificarsi delle altre condizioni dettate dall art. 4). Una analoga previsione normativa è oggi contenuta nell art. 4 del reg. CE n. 709/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modalità di applicazione del reg. CE n. 1234/ 2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco.

155 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 147 migliore funzionamento del relativo mercato ( 38 ). Da un punto di vista meramente economico, peraltro, la norma appare finalizzata a contrastare il fenomeno dei free raiders da parte degli operatori non aderenti alle OI riconosciute, i quali, altrimenti, si troverebbero a trarre un indubbio vantaggio dal tipo di attività delle OI sopra descritte, senza farsi carico di alcun costo ( 39 ). Come già evidenziato nel caso delle OI del settore ortofrutticolo, nonostante la stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione, anche la norma in commento rivela il «potere permanente di controllo» della Commissione ( 40 ) in merito sia al riconoscimento delle OI, sia agli accordi e alle pratiche concordate che esse possono adottare ( 41 ). Ma, sul punto, non occorre soffermarsi oltre, rinviando a quanto già detto nei paragrafi precedenti. ( 38 ) Cfr., in proposito, il 63 o considerando del reg. CE n. 1234/2007. ( 39 ) Cfr., in tal senso, Viti, L O.C.M. nel settore del tabacco, intrattato breve, cit., p. 914, seppure con riferimento alla disciplina previgente, dettata dal reg. CEE n. 2077/1992, la quale prevedeva una norma analoga a quella oggi inclusa nel «regolamento unico OCM, che qui si commenta». ( 40 ) È questa l espressione che ricorre nei recenti regolamenti comunitari sull OCM unica e sulle OPA e OI, per descrivere la funzione, svolta dalla Commissione, di controllo del rispetto delle regole comunitarie, in materia di concorrenza nel settore agricolo e le regole della PAC dettate dagli artt. 32 ss. del Trattato. Si veda, ad esempio, il 63 o considerando del reg. CE n. 1234/2007, e l 8 o considerando del reg. CE n. 709/2008, citati. ( 41 ) Ved. gli artt. 177 e 178 del reg. CE n. 1234/ 2007, ed i rispettivi commenti. 6. Il capo II, dedicato alle «Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori», si chiude con una norma di carattere procedurale, l art. 127, concernente la definizione delle modalità di applicazione della disciplina in esso dettata. Dunque, anche in questo caso, come nella sezione precedente, la sezione III consta di un solo articolo. Più precisamente, la disposizione in commento prevede la determinazione, da parte della Commissione, delle condizioni e delle procedure per il riconoscimento delle OPA, delle OI, delle organizzazioni di operatori nei diversi settori ed eventualmente anche delle OP transnazionali. Si tratta, in sostanza, della attribuzione alla Commissione del compito di individuare quei medesimi requisiti che, con riferimento al settore ortofrutticolo, il Consiglio stesso ha disciplinato e successivamente incorporato nel «regolamento unico OCM»: le finalità specifiche perseguibili da tali organizzazioni, le caratteristiche dello statuto di queste ultime, l individuazione delle attività che le medesime possono esercitare. La Commissione, tuttavia, è legittimata ad adottare deroghe ai requisiti dettati dal «regolamento unico OCM» per le tre tipologie di organizzazioni, rispettivamente negli artt. 122, 123, 125. Ebbene, proprio quest ultima disposizione suscita qualche perplessità, in quanto ci pare che tale norma di chiusura possa far emergere il rischio di un ritorno alla frammentazione e diversificazione settoriale delle discipline, pregiudicando, in tal modo, il raggiungimento dell ambizioso obiettivo, più volte dichiarato dal Consiglio nei considerando del «regolamento unico OCM», della semplificazione tecnica e politica della normativa relativa a tali organizzazioni e, più in generale, della ricostruzione di un quadro normativo unitario per i settori agro-alimentari coinvolti dal regolamento in esame. Questo rischio appare del tutto fondato se consideriamo che la Commissione, nell attuare i compiti ad essa assegnati nell articolo in commento, sta procedendo come era prevedibile che facesse attraverso la progressiva adozione di normative specifiche per le OPA e OI dei diversi settori (ovvero delle ex organizzazioni comuni di mercato), come, ad esempio, con l adozione del reg. CE n. 709/2008 del 24 luglio 2008, «recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco», oppure del reg. CE n. 867/2008 del 3 settembre 2008 «recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1234/ 2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore olivicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento». Nicoletta Ferrucci Giuliana Strambi

156 148 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] Commento alla parte III «Scambi con i paesi terzi» capo I «Disposizioni generali» e capo II «Le importazioni» (artt ) Sommario (artt ): 1. Premessa. 2. I tratti essenziali delle singole OCM nel sistema precedente. 3. La procedura del Comitato di gestione. 4. Il capo I della parte III: disposizioni generali. 5. Segue: tasse aventi un effetto equivalente a un dazio doganale, restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente. 6. Segue: l art. 129: la nomenclatura combinata. 7. La sezione I del capo II della parte III: i titoli di importazione e le modalità comuni d applicazione del regime dei titoli di importazione. 8. La sezione II del capo II della parte III: i prelievi e i dazi all importazione. 9. La sezione III del capo II della parte III: la gestione dei contingenti tariffari. 10. La sezione IV del capo II della parte III: disposizioni particolari relative a taluni prodotti. 11. La sezione V del capo II della parte III: le misure di salvaguardia. 12. Segue: il traffico di perfezionamento attivo. 13. Conclusioni. 1. L esame delle disposizioni del reg. CE n. 1234/2007, comprese quelle di cui ai Capi IeII della parte III, relative agli scambi con i Paesi terzi, deve essere condotto alla luce delle considerazioni fatte nel commento ai considerando, onde verificare se effettivamente l obiettivo della semplificazione tecnica sia stato, o non, perseguito. 2. Per comprendere a pieno la portata semplificativa ed, eventualmente, innovativa del reg. CE n. 1234/2007 con riferimento specifico alla disciplina degli scambi con i Paesi terzi occorre, in via preliminare, ricordare, seppur sinteticamente, quelli che erano i tratti essenziali delle singole OCM prima che il legislatore decidesse di unificare le varie discipline in un unico regolamento ( 1 ). Com è noto, da quando è stata introdotta la PAC, il Consiglio ha istituito 21 OCM, per prodotto o per gruppi di prodotti ( 2 ); la regolamentazione dell OCM nei diversi settori era dettata dai cc.dd. regolamenti di base ( 3 ) del Consiglio, adottati secondo la procedura di cui all art. 37, par. 2, del Tratt. CE, i quali demandavano a regolamenti successivi il compito di dettare le disposizioni di esecuzione o di applicazione di essi. L adozione dei regolamenti di esecuzione o di applicazione poteva avvenire a opera del Consiglio o della Commissione, secondo le procedure previste dai regolamenti di base, i quali fissavano, altresì, le competenze in ordine alla loro adozione: poteva, pertanto, accadere che essi venissero adottati dal Consiglio, seguendo la procedura di voto di cui all art. 37, par. 2, del Tratt. CE, o dalla Commissione, la quale era tenuta, in alcune ipotesi, a seguire la procedura ( 1 ) Per un ampia trattazione dell organizzazione del mercato agricolo si vedano D Addezio, L incidenza del diritto comunitario sul diritto agrario interno, Profili formali e sostanziali, Pisa, 1988, p. 61 ss.; Costato, in Costato (a cura di), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, Padova, 2003, p. 758 ss.; Id., Le influenze del Trattato di Marrakesh sulla politica agricola comune, inriv. dir. agr., 1995, I, p. 462 ss.; Id., L organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli nella Comunità economica europea, in Manuale di diritto agrario italiano, a cura di Irti, Torino, 1978, p. 607 ss.; Germanò e Rook Basile, Manuale di diritto agrario comunitario, Torino, 2008, p. 149 ss.; Ead., Diritto agrario,intrattato di diritto privato dell Unione Europea, diretto da Ajani e Benacchio, Torino, 2006, p. 87 ss.; Sgarbanti, voce «Mercato agricolo», in Digesto IV ed., Disc. priv., Sez. comm., Torino, 1993, IX, p. 432 ss. (in particolare, p. 443 ss.); Snyder, Diritto agrario della Comunità europea, principi e tendenze, a cura e con un saggio di Jannarelli, Milano, 1990, p. 67 ss. ( 2 ) Sono stati invero oggetto di singole OCM i settori delle piante vive e dei fiori, delle carni suine, delle uova, del pollame, del tabacco greggio, delle banane, degli ortofrutticoli, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, delle carni bovine, del latte, del lino e della canapa, il settore vitivinicolo, quello delle carni ovine e caprine, quello dei cereali, quello del riso, quello dell olio di oliva e delle olive, quello delle sementi, quello del luppolo, quello di taluni altri prodotti indicati nel reg. CEE n. 827/1968 e quello dello zucchero. ( 3 ) Si vedano Costato, op. ult. cit., p. 607, nt. 11; Id.,inTrattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, cit., p. 779 e D Addezio, op. cit., p. 62, nt. 19, i quali ricordano che l espressione «regolamento di base»èun nomen utilizzato dai pratici, che, però, non si fonda su norme specifiche.

157 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 149 ( 4 ) Si vedano Costato, op. ult. cit., p. 780, il quale riporta l esempio dell individuazione dei cc.dd. organismi di intervento demandata, appunto, agli Stati membri; D Addezio, op. cit., p. 67, la quale, con riferimento al sistema previgente, precisa, altresì, che talvolta i regolamenti di organizzazione comune dei mercati lasciavano scoperti da regole alcuni spazi che, esplicitamente o implicitamente, erano demandati alla regolamentazione degli Stati membri, i quali dovevano comunque operare nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e Snyder, op. cit., p. 59 ss. ( 5 ) Cfr. Snyder, op. cit., p. 69, il quale ricorda, a titolo di esempio, le regole comuni in materia di licenze e prelievi alle esportazioni. c.d. Commissione-Comitato di gestione, su cui ci si soffermerà tra breve nel presente commento. I regolamenti di base assegnavano, poi, l esercizio di talune funzioni necessarie al funzionamento delle singole OCM direttamente agli Stati membri ( 4 ). Accanto alle normative settoriali esisteva, però, anche qualche regolamentazione orizzontale, che si riferiva a tutti o a numerosi settori dell OCM: si pensi, ad esempio, ai regolamenti sui titoli di importazione e di esportazione e sul traffico di perfezionamento attivo ( 5 ). Completavano il quadro alcuni principi generali formulati dalla Corte di giustizia, così come specifiche interpretazioni «ufficiali» di taluni concetti, quali, ad esempio, quello di causa di forza maggiore, ai quali il legislatore comunitario faceva spesso rinvio nei regolamenti, sia di base che esecutivi, relativi alle singole OCM. Infine, quasi tutti i regolamenti di base contenevano il riferimento alla ricordata procedura Commissione-Comitato di gestione del settore. Come si evince dalla lettura del 4 o considerando del reg. CE n. 1234/2007, le disposizioni relative agli scambi con i Paesi terzi contenute nei singoli regolamenti di base erano quasi sempre identiche; non solo: la maggior parte dei regolamenti di base, oltre a presentare una struttura identica e ad avere numerose disposizioni in comune, spesso recava soluzioni diverse a problemi uguali o simili. La creazione di una OCM unica, consentendo di sostituire le visuali settoriali con un approccio orizzontale, ha permesso di riunire in un quadro giuridico unico le disposizioni contenute nei singoli regolamenti di base e, nella misura del possibile, di rimpiazzare le disposizioni settoriali con disposizioni orizzontali. Va, però, messo in evidenza fin da ora che il reg. CE n. 1234/2007 non ha abbandonato del tutto l approccio settoriale che caratterizzava la regolamentazione delle singole OCM: come si avrà modo di appurare anche mediante la disamina delle disposizioni dei capi I e IIdella parte III, esso continua, infatti, a contenere disposizioni specifiche per determinati prodotti o gruppi di prodotti, essendosi, evidentemente, ritenuto necessario tenere conto delle esigenze peculiari di taluni settori ( 6 ). Si deve, peraltro, ricordare che inizialmente il reg. CE n. 1234/2007 non comprendeva alcune parti delle OCM che, al tempo della sua adozione, risultavano essere soggette a riforme di forte valenza politica, quali, ad esempio, il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati (la cui OCM è stata da ultimo disciplinata dal reg. CE n. 1182/2007) e il settore vitivinicolo (la cui OCM è ora disciplinata dal reg. CE n. 479/ 2008) ( 7 ). Oltre a ciò, parallelamente alle discussioni che hanno portato all adozione del regolamento sull OCM unica, il Consiglio ha anche discusso e adottato una serie di decisioni politiche concernenti i settori dello zucchero, delle sementi, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, confluite nei reg. CE n. 1260/2007, n. 1247/2007 e n. 1152/2007, modificativi dei rispettivi originari regolamenti di base, che, essendo state, però, adottate contemporaneamente o poco tempo prima della pubblicazione del reg. CE n. 1234/ 2007, non hanno potuto essere inserite (ab origine) nel testo di esso ( 8 ). ( 6 ) Espressamente in tal senso Germanò e Rook Basile, Manuale di diritto agrario comunitario, cit., p ( 7 ) Cfr. l 8 o considerando del reg. CE n. 1234/ 2007, nel quale si prevedeva, però, che le disposizioni sostanziali di tali OCM avrebbero dovuto essere incorporate una volta che fossero state messe in atto le rispettive riforme. ( 8 ) Il reg. CE n. 318/2006 del 20 febbraio 2006, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, è stato, infatti, modificato nell intento di conseguire l equilibrio strutturale del mercato in questione. Le modifiche sono state adottate e pubblicate poco tempo prima della pubblicazione del regolamento unico OCM, il che ha reso impossibile un loro inserimento nel testo del reg. CE n.

158 150 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] Stessa sorte è toccata, peraltro, anche al reg. CE n. 700/2007 del Consiglio, relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi, che ha introdotto nuove norme di commercializzazione per i prodotti in questione, le quali, inevitabilmente, per ragioni temporali, non sono confluite nel reg. CE n. 1234/2007. Successivamente, però, il legislatore comunitario, con il reg. CE n. 361/2008 ( 9 ), muovendo dalla considerazione che le novità introdotte da tali regolamenti non potessero rimanere fuori dal regolamento sull OCM unica, pena una perdita di coerenza da parte del sistema, ha modificato il reg. CE n. 1234/2007, recependovi, da un lato, le disposizioni modificative relative ai settori dello zucchero, delle sementi, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e, integrandovi, dall altro, le decisioni politiche relative alle organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti ortofrutticoli e per le carni bovine. Sono rimaste, invece, separate dal reg. CE n. 1234/2007 l organizzazione comune della pesca, che continua a essere regolata dal reg. CE n. 104/2000 ( 10 ),el organizzazione comune del 1234/2007. Allo stesso modo anche il reg. CE n. 1947/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, e il reg. CE n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono stati modificati poco prima dell adozione del regolamento unico OCM. Infine, contemporaneamente al reg. CE n. 1255/1999, è stato modificato anche il reg. CE n. 2597/1997 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare, autorizzando la commercializzazione come latte alimentare di prodotti aventi un tenore di materia grassa diverso da quello precedentemente contemplato dallo stesso regolamento. ( 9 ) Il reg. CE n. 361/2008, del 14 aprile 2008, «Regolamento del Consiglio che modifica il reg. CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ( regolamento unico OCM )», è stato pubblicato in G.U.U.E. n. L 121 del 7 maggio ( 10 ) Il reg. CE n. 104/2000, del 17 dicembre 1999, «Regolamento del Consiglio relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti mercato vitivinicolo, che, come si è ricordato in precedenza, è ora regolata dal reg. CE n. 479/ 2008 ( 11 ); vi sono state, invece, inserite le discipline relative all alcol etilico di origine agricola e ai prodotti dell apicoltura e della bachicoltura, nonostante per tali prodotti non fossero state istituite delle specifiche OCM. Sotto il profilo squisitamente numerico, una prima osservazione in merito alla semplificazione può essere già fatta: l abrogazione dei regolamenti di base precedentemente disciplinanti le singole OCM ha portato a una riduzione delle disposizioni normative di riferimento; il reg. CE n. 1234/2007 consta, infatti, di 204 articoli (ai quali, però, vanno ora aggiunte le nuove disposizioni introdotte dal reg. CE n. 361/2008), in luogo dei 600 precedentemente in vigore e può dirsi che, grazie all opera di semplificazione operata con esso, ora l insieme della PAC è regolato da quattro regolamenti principali, quali, oltre al reg. CE n. 1234/2007, il reg. CE n. 1782/2003 sul regime di pagamento unico ( 12 ), il reg. CE n. 1698/2005 sullo sviluppo rurale e il reg. CE n. 1290/2005 sul finanziamento della PAC ( 13 ). In osservanza del principio in forza del quale le disposizioni settoriali dovevano essere sostituite il più possibile da disposizioni orizzontali, la parte III del reg. CE n. 1234/2007, capiieii, detta le disposizioni generali in materia di scambi con i Paesi terzi, nonché le disposizioni concernenti più nello specifico le importazioni, co- della pesca e dell acquacoltura», è stato pubblicato in G.U.C.E. n. L 17 del 21 gennaio ( 11 ) Il reg. CE n. 479/2008, del 29 aprile 2008, «Regolamento del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti CE n. 1493/1999, CE n. 1782/2003, CE n. 1290/2005 e CE n. 3/2008 e abroga i regolamenti CEE n. 2392/1986 e CE n. 1493/1999», è stato pubblicato in G.U.U.E. n. L 148 del 6 giugno ( 12 ) Preme, tuttavia, sottolineare che per quanto concerne il settore vitivinicolo, la recente adozione del reg. CE n. 479/2008 ha confermato la necessità di assoggettare tale settore a un regime comunitario specifico, che si discosta sotto certi profili in primis quelli relativi al regime di pagamento unico (si vedano l 85 o el 87 o considerando di detto regolamento) da quello valevole per tutti gli altri settori produttivi. ( 13 ) Si veda Gaboriau Sorin, Le règlement «OCM unique»: une simple consolidation de l existant?, inrevue de droit rural, 2007, n. 358, p. 43.

159 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 151 muni a tutti i 21 settori in precedenza regolati con singoli regolamenti di base, nonché ai settori dell alcol etilico di origine agricola e dei prodotti dell apicoltura e della bachicoltura. La disciplina degli scambi con i Paesi terzi è introdotta dall affermazione che, salvo disposizione contraria, negli scambi con i Paesi terzi sono vietate sia la riscossione di tasse aventi effetto equivalente a un dazio doganale, sia l applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente (art. 128). Ai prodotti agricoli considerati dal regolamento unico si applicano, comunque, le aliquote dei dazi all importazione della tariffa doganale comune (art. 135), con specifiche determinazioni per quanto riguarda i cereali e il riso; inoltre, possono essere applicati dazi addizionali all importazione per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario, conseguenti alle importazioni di determinati prodotti agricoli (art. 141). Infine, per determinati prodotti, l importazione non è libera, potendo la Commissione subordinare le loro importazioni alla presentazione di un titolo di importazione (art. 130), così come possono, del resto, essere istituiti contingenti tariffari di importazione in forza di accordi conclusi con Paesi terzi, ma gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori economici (art. 144). ( 14 ) Ovviamente in questa sede la trattazione sarà estremamente sintetica, dovendosi rinviare ai commenti relativi all art. 4 e agli artt. 195 e 196 del reg. CE n. 1234/2007 per un maggiore approfondimento del tema. ( 15 ) Sulla procedura della Commissione-Comitato di gestione si vedano Costato, op. ult. cit., p. 784 s.; Bianchi, La politica agricola comune (PAC), Tutta la PAC, niente altro che la PAC!, Pisa, 2007, p. 119 ss.; Tufano, La procedura di comitologia e le misure di esecuzione degli atti e delle politiche comunitarie, in Dir. Unione eur., 2008, p. 149 ss. 3. Prima di passare all esame dettagliato delle disposizioni della parte III, capi I e II, del reg. CE n. 1234/2007, occorre spendere alcune parole sulla procedura della Commissione-Comitato di gestione ( 14 ), originariamente prevista in quasi tutti i regolamenti di base dell OCM ( 15 ). Tale procedura si è affermata all inizio degli anni 60, allorquando è parso evidente che i regolamenti di base avrebbero dovuto essere accompagnati da un numero considerevole di norme di esecuzione. Il legislatore comunitario, essendo consapevole della inopportunità di fare ricorso all iter di cui all art. 37, par. 2, del Tratt. CE in tutti i casi in cui si fosse resa necessaria l adozione di norme di dettaglio, aveva, come unico rimedio, il ricorso all art. 211 (ex art. 155) del Tratt. CE, ai sensi del quale poteva attribuire poteri di esecuzione alla Commissione ( 16 ). Fin dalle origini, però, gli Stati membri hanno temuto che, per effetto di tale delega, la Commissione venisse ad acquisire una sorta di potere discrezionale, in grado di attribuirle un ruolo politico: per tale ragione, al fine di poter controllare le modalità di esercizio della delega da parte della Commissione, si è escogitata una soluzione di compromesso, in forza della quale la Commissione veniva a essere affiancata da Comitati di gestione, composti da funzionari delle amministrazioni dei singoli Stati membri, ai quali era demandato il compito di formulare dei pareri sui progetti relativi alle misure di esecuzione ( 17 ). I Comitati di gestione sono stati, dunque, ideati come organi consultivi, come tali chiamati a collaborare con la Commissione nella preparazione e nella esecuzione dei molti provvedimenti comunitari di attuazione relativi ai diversi settori dell OCM ( 18 ). Il coinvolgimento dei Comitati di gestione di settore era parso, invero, vantaggioso sotto un duplice profilo: da un lato, permetteva ai rappresentanti degli Stati membri di controllare le modalità di esercizio dei poteri esecutivi riconosciuti all organo non politico comunitario; dall altro, nel caso in cui i rappresentanti nazionali ( 16 ) Mancando, nel Tratt. CE, un abilitazione generica della Commissione all esercizio dei poteri di esecuzione, era, però, necessaria una vera e propria delega del Consiglio. Cfr. Tufano, op. cit., p. 152 e, ivi, ulteriori indicazioni bibliografiche. ( 17 ) Cfr. Tufano, op. cit., p. 155; Bianchi, op. cit., p ( 18 ) Si veda, sul punto, Costato, op. ult. cit., p. 785, il quale ricorda, altresì, che la Corte di giustizia aveva negato correttamente a suo avviso che la procedura Commissione-Comitato di gestione comportasse un alterazione del sistema istituzionale, dal momento che l atto emesso era comunque un regolamento della Commissione, come tale assoggettabile al giudizio di legittimità.

160 152 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] avessero dato un parere contrario in ordine alle misure proposte dalla Commissione, la decisione finale sarebbe spettata al Consiglio, il quale avrebbe potuto dirimere la divergenza anche assumendo una posizione contraria a quella della Commissione. Non appena è stata introdotta, però, la prassi dei Comitati di gestione ha dato vita a un acceso dibattito in dottrina circa la sua legittimità giuridica: non solo ci si interrogava sulla possibilità di creare organi non contemplati dal Tratt. CE, ma si temeva anche che l espansione dei Comitati ostacolasse il processo d integrazione a vantaggio delle sovranità nazionali e che si giungesse, per tale via, alla creazione di organi sussidiari non previsti dal Tratt. CE dotati di potere decisionale. L orientamento dominante si è, pertanto, indirizzato verso l adozione di un criterio di interpretazione rigida del Tratt. CE, che limitasse fortemente la possibilità di creare organi sussidiari non previsti da esso, soprattutto laddove fossero muniti di potere decisionale ( 19 ). Dal 1987 il problema sembra essere stato superato, in quanto l art. 10 dell Atto Unico europeo ha modificato l art. 202 del Tratt. CE, prevedendo espressamente che il Consiglio, laddove conferisca alla Commissione le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce, possa sottoporre l esercizio di esse a determinate modalità e possa anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione devono, però, rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all unanimità, su proposta della Commissione, previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare. Il Consiglio ha provveduto a individuare le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione con la decisione 1987/373/CEE del 13 luglio 1987 ( 20 ), con la quale, tra le altre cose, ha affermato, in particolare, l opportunità di mantenere in vita tre tipi di procedure, quali quelle in cui la Commissione veniva a essere assistita rispettivamente da un Comitato consultivo, da un Comitato di regolamentazione e da un Comitato di gestione (che è quello che qui interessa maggiormente) ( 21 ). Successivamente, però, il Consiglio, in conformità a quanto previsto dalla dichiarazione n. 31 allegata all atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Amsterdam, nella quale la Commissione era stata invitata a presentare al Consiglio una proposta di modificazione della decisione 1987/373/ CEE, ha sostituito quest ultima con la decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999 ( 22 ), per mezzo della quale ha rinnovato, seppur riprendendone sostanzialmente il contenuto, le disposizioni di cui alla decisione del 1987, mantenendo, quindi, le tre procedure sopra menzionate e aggiungendo, però, a esse la procedura di salvaguardia. La decisione 1999/468/CE è stata, peraltro, a sua volta modificata dalla decisione 2006/512/CE ( 23 ), che ha introdotto una nuova ( 19 ) Si vedano Olmi, Commento all art. 38, in Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea: commentario (a cura di Quadri, Monaco e Trabucchi), I, Milano, 1965, p. 275; Della Cananea, Cooperazione e integrazione nel sistema amministrativo delle Comunità Europee: la questione della «comitologia», inriv. trim. dir. pubbl., 1990, p. 680; Blumann, La fonction législative communautaire, Parigi, 1995, p. 125 ss.; Costato, op. ult. cit., p. 784, il quale ricorda, altresì, che nel 1961 è stata avanzata la proposta di attribuire un potere decisionale al Comitato di gestione, proposta respinta, proprio in virtù della ribadita opportunità che i poteri di decisione e la capacità di adottare atti obbligatori, così come previsto dal Tratt. CE, restassero riservati al Consiglio e alla Commissione, se non altro in virtù del fatto che tali organi erano comunque sempre sottoposti al controllo di legittimità della Corte di giustizia. ( 20 ) Tale decisione è stata pubblicata in G.U.C.E. n. L 197 del 18 luglio ( 21 ) Cfr. l art. 2 di tale decisione. Si veda, sul punto, Costato, op. ult. cit., p. 785, il quale ricorda anche che tale decisione è stata impugnata, con esito negativo, dal Parlamento europeo davanti alla Corte di giustizia ex art. 230 del Trattato (si veda la sent. della Corte di giustizia 27 settembre 1988, in causa 302/87, Parlamento europeo c. Consiglio CEE,inRaccolta 1988, p. 5615). ( 22 ) Tale decisione è stata pubblicata in G.U.C.E. n. L 184 del 17 luglio ( 23 ) La decisione del Consiglio del 17 luglio 2006 che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione è stata pubblicata in G.U.U.E. n. L 200 del 22 luglio 2006.

161 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 153 forma di procedura di comitologia, detta «di regolamentazione con controllo» ( 24 ). In virtù di quanto previsto da tali decisioni, i Comitati di gestione sono stati mantenuti nei regolamenti di base adottati prima dell entrata in vigore della decisione 1987/373/CEE e sono stati, invece, istituiti ex novo nei regolamenti di base adottati dopo tale data ( 25 ). Il reg. CE n. 1234/2007 ha introdotto un importante modifica sul versante della procedura Commissione-Comitato di gestione, in quanto ha portato alla riunificazione, in un unico Comitato, di tutti i Comitati di gestione settoriali contemplati dai regolamenti di base relativi alle singole OCM. L art. 195 del reg. CE n. 1234/2007 prevede, infatti, che la Commissione sia assistita dal Comitato di gestione per l organizzazione comune dei mercati agricoli. Per quanto concerne la procedura da seguire nei casi in cui la Commissione debba essere assistita da tale Comitato, il par. 2 dell art. 195 rinvia ancora una volta a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della decisione 1999/468/CEE. Il Comitato di gestione continua, pertanto, a essere composto dai rappresentanti degli Stati ( 24 )L introduzione di questa nuova procedura risponde alla necessità di attribuire anche al Parlamento la possibilità di esercitare un controllo preliminare sulle misure esecutive adottate dalla Commissione nei casi in cui il potere le sia attribuito da un atto di base approvato in codecisione; si veda, sul punto, Szapiro, Comitologie; rétrospective et prospective après la reforme de 2006,inRev. dr. Un. eur., 2006, p. 545 ss. ( 25 ) Si veda, a tal proposito, Costato, op. loc. citt., il quale sottolinea come la Commissione, nelle Dichiarazioni relative alla decisione 1999/468/CEE (pubblicate in G.U.C.E. n. C 203 del 1999), abbia assicurato al Consiglio che avrebbe tenuto conto della posizione dei membri del Comitato e che avrebbe agito in modo da evitare di andare contro l opportunità di una misura di esecuzione. L affermazione spiega Costato trae origine dal fatto che, nella procedura del Comitato di gestione, la Commissione considera come non dato e, quindi, da non tenere in considerazione, con conseguente piena libertà di dare applicazione alla misura proposta, il parere, anche negativo, del Comitato che non raggiunga la maggioranza prevista dall art. 205, par. 2, del Trattato. Tale pratica, ad avviso di Costato, è sicuramente discutibile e forse addirittura in contrasto con la formula che stabilisce la procedura del Comitato di gestione. membri e a essere presieduto da un rappresentante della Commissione; esso è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro, nei casi in cui si faccia riferimento alla procedura in questione e in ogni altro caso in cui un problema venga sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro; i membri del Comitato votano a maggioranza qualificata, secondo la ponderazione dei voti di cui all art. 205, par. 2, Tratt. CE. Nel caso in cui si debba dare applicazione alla c.d. procedura del Comitato di gestione, il rappresentante della Commissione è tenuto a presentare un progetto delle misure da adottare, in merito al quale il Comitato deve formulare il proprio parere, nel termine che il presidente può stabilire in relazione all urgenza dei problemi in esame. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione; tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate, dalla Commissione stessa, al Consiglio. In tal caso la Commissione può, inoltre, rinviare di un mese al massimo, l applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all art. 37, par. 2, del Tratt. CE, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese. L art. 196 del reg. CE n. 1234/2007 precisa, poi, che l organizzazione delle riunioni del Comitato di cui all art. 195 deve tener conto, in particolare, dell ambito delle sue competenze, delle specificità dell argomento da trattare e della necessità di disporre di competenze adeguate. Tale disposizione, di carattere puramente dichiarativo, risponde alle richieste avanzate dagli Stati membri, preoccupati di perdere l expertise dei singoli Comitati ( 26 ). ( 26 ) Espressamente in tal senso Bianchi, op. cit., p. 171, il quale riporta, altresì, nella nt. 464 la dichiarazione inserita nel verbale del Consiglio del 6 giugno 2007 (doc /07 ADD 2 del 6 giugno 2006), nella quale si riconosce l importanza della procedura del Comitato di gestione per il corretto funzionamento della PAC e si assicura che la Commissione è determinata a far funzionare il nuovo Comitato di gestione in modo da garantirne la capacità di svolgere piena-

162 154 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] La sorte riservata dal reg. CE n. 1234/2007 ai Comitati di gestione costringe a chiedersi se la decisione di rimpiazzare tutti i Comitati settoriali esistenti con un unico Comitato che riguarda l insieme dei settori agricoli abbia causato una perdita del controllo democratico: la decisione di dotare ogni singola OCM di un proprio Comitato di gestione era dovuta, infatti, alla sussistenza di notevoli diversità in seno ai numerosi meccanismi di mercato esistenti; da ciò il coinvolgimento, nei singoli Comitati di gestione, di esperti di settore, seppur rappresentanti dei singoli Stati membri. La previsione di un unico Comitato, che, per forza di cose, riduce a un numero limitato di esperti i rappresentanti nazionali, potrebbe rivelarsi un rischio, in quanto potrebbe rendere sterile la sua consultazione e tradursi di fatto nel trasferimento della competenza alla sola Commissione ( 27 ). Ci si chiede, invero, come il Comitato di gestione possa essere competente a discutere delle analisi di mercato relative a tutti i settori agricoli, a partire da quello della carne bovina o dei cereali fino ad arrivare a quello dei prodotti lattiero-caseari. Non a caso il Parlamento europeo aveva proposto di mantenere per lo meno quattro Comitati di gestione, ovverosia quelli concernenti i settori delle carni, dei prodotti lattiero-caseari, dei prodotti vegetali e delle colture perenni ( 28 ): ad avviso del Parlamento europeo, infatti, un Comitato di gestione unico non avrebbe permesso di garantire la presenza di un livello sufficiente di esperti per l adozione di decisioni adatte alle particolarità dei diversi mercati agricoli. L applicazione del reg. CE n. 1234/2007, sempre secondo il Parlamento europeo, non poteva prescindere dalla consapevolezza che tra i mercati agricoli esistono della grandi diversità. mente le proprie funzioni. A tale scopo, nella dichiarazione de qua vengono illustrati i principi ai quali dovrebbero ispirarsi le modalità di lavoro del Comitato di gestione. ( 27 ) Si veda Gaboriau Sorin, op. cit., p.46. ( 28 ) Si veda l emendamento 40 della Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (COM(2006)0822 C6-0045/ / 0269(CNS)). Il suggerimento del Parlamento europeo non è stato, però, accolto e si è così giunti alla creazione di un Comitato di gestione unico ( 29 ). Non solo: come si avrà modo di rilevare in più occasioni nel corso della disamina delle disposizioni della parte III, capi I e II, del reg. CE n. 1234/2007, nonostante l art. 4 di esso preveda che, salvo qualora sia altrimenti disposto, allorché siano conferite competenze alla Commissione, quest ultima è tenuta ad agire secondo la procedura di cui all art. 195, par. 2, in molti casi in cui la Commissione era in precedenza tenuta a seguire la procedura di gestione, ora è previsto che essa possa decidere senza coinvolgere il Comitato di gestione. Questa circostanza non può passare inosservata, in quanto rende lecito il dubbio circa il superamento del limite della semplificazione tecnica. 4. Venendo, ora, al capo I della parte III del reg. CE n. 1234/2007, esso concerne le disposizioni generali relative agli scambi con i Paesi terzi e consta di due sole disposizioni, gli artt. 128 e 129, rispettivamente rubricati «Principi generali» e «Nomenclatura combinata». Per quanto concerne i principi generali, l art. 128 stabilisce che, salvo disposizione contraria prevista dal reg. CE n. 1234/2007 o adottata a norma di una delle sue disposizioni, negli scambi con i Paesi terzi sono vietate sia la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale, sia l applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente. In sostanza, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal reg. CE n. 1234/2007, la Comunità europea è tenuta ad assicurare che gli scambi con i Paesi terzi non siano inficiati da qualsivoglia trattamento discriminatorio dei prodotti provenienti dai Paesi terzi nei confronti di quelli europei: il divieto di riscuotere qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale e di applicare qualsiasi restrizione ( 29 ) Si veda, altresì, Isaac, Droit communautaire général, Parigi, 1999, p. 77, ad avviso del quale il fatto che la Commissione si libera di un parere dato a maggioranza qualificata, ovverosia dalla maggioranza dei rappresentanti degli Stati membri, è il segnale di una situazione difficile, o dell esistenza di un problema serio, il che renderebbe ragionevole che fosse il Consiglio a decidere.

163 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 155 quantitativa o misure di effetto equivalente si traduce, infatti, nell affermazione del principio di non discriminazione e, conseguentemente, nella impossibilità di piegare l ingresso dei prodotti provenienti dai Paesi terzi alle esigenze del protezionismo interno. La disposizione in oggetto è, dunque, palesemente ispirata al pieno superamento di qualsivoglia protezionismo, anche se la lettura completa degli articoli di cui alla parte III del reg. CE n. 1234/2007 consente di affermare che, in verità, il sistema prevede ancora degli strumenti volti a impedire che l importazione di prodotti agricoli provenienti dai Paesi terzi abbia effetti dirompenti sull economia europea. Il disposto dell art. 128 del reg. CE n. 1234/ 2007 non costituisce, però, una novità nel panorama normativo concernente l OCM, in quanto riproduce nella sostanza l esito delle modifiche che la Comunità Europea ha dovuto apportare all OCM, in virtù di quanto previsto dall Accordo agricolo contenuto nel Trattato di Marrakech. Com è noto, la PAC, così come istituita negli anni 60, aveva causato una serie di conflitti tra la Comunità Europea e i Paesi terzi, ad avviso dei quali essa funzionava in modo distorsivo delle regole di mercato, poiché i prelievi all importazione, a causa dell onerosità raggiunta, limitavano l accesso al mercato comunitario delle merci provenienti dai Paesi terzi, trasformandosi di fatto in misure di salvaguardia, così come, del resto, le restituzioni alle esportazioni attribuivano alla Comunità Europea maggiori quote di mercato, sottraendole ai Paesi terzi concorrenti ( 30 ). I problemi esterni della CE, conseguenti alle ( 30 ) Si vedano sul punto Costato, op. ult. cit., p. 760 ss.; Id., Politica agricola comunitaria e commercio internazionale,incommercio internazionale sostenibile? Wto e Unione europea, a cura di Rossi, Bologna, 2003, p. 253 ss.; Id., Le influenze del Trattato di Marrakesh sulla politica agricola comune, cit., p. 462 ss.; Borghi, L agricoltura nel Trattato di Marrakech. Prodotti agricoli e alimentari nel diritto del commercio internazionale, Milano, 1994, passim; Id., voce Accordo agricolo di Marrakesh, indigesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento, Torino, 2003, I, p. 1 ss.; Germanò e Rook Basile, Manuale di diritto agrario comunitario, cit., p. 175 ss.; Id., Diritto agrario, in Trattato di diritto privato dell Unione Europea, cit., p. 83 ss. controversie con i Paesi terzi danneggiati dalla PAC, avevano fatto avvertire in tutta la sua urgenza la necessità di inserire nelle trattative dell Uruguay Round, (ottavo negoziato commerciale multilaterale del GATT), anche i prodotti agricoli. I risultati dell Uruguay Round sono stati sanciti a livello politico nella Conferenza ministeriale di Marrakech, in cui i ministri di 118 Stati hanno sottoscritto, il 15 aprile del 1994, l accordo che istituisce l Organizzazione mondiale del Commercio (OMC o WTO World Trade Organisation) cui sono allegati, tra l altro, l accordo GATT 94, il protocollo sulle concessioni tariffarie negoziate nel corso dell Uruguay Round e diversi accordi separati, tra cui quello attinente all agricoltura ( 31 ). L Accordo agricolo ha complessivamente interessato tre aspetti dell intervento pubblico in agricoltura: il sostegno interno, l accesso al mercato e gli aiuti alle esportazioni. Con riferimento specifico all accesso al mercato ( 32 ), che qui più propriamente interessa, l Accordo agricolo prevedeva che le misure non tariffarie alla frontiera che la Comunità applicava largamente sotto forma di prelievi, che altro non erano che dazi mobili, come tali modificabili, anche giornalmente, in relazione all andamento del mercato mondiale al fine di assicurare una protezione assoluta al mercato comunitario dovessero essere sostituite da diritti doganali, idonei a garantire una protezione minore e meno adattabile alle esigenze del mercato europeo. I dazi doganali stabiliti in conformità a quanto previsto dall Accordo agricolo avrebbero, comunque, potuto essere integrati da un dazio addizionale temporaneo o, comunque, da una misura ad effetto equivalente, pur sempre temporanea, nell ipotesi di eccessive importazioni ri- ( 31 ) Va, peraltro, ricordato che l Accordo agricolo allegato al Trattato di Marrakech, che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell Uruguay Round, sotto il profilo oggettivo, non si applica esattamente ai prodotti agricoli di cui all all. I del Tratt. CE, anche se è possibile affermare che la coincidenza di prodotti tra i due è quasi perfetta, a esclusione del pesce: si veda, sul punto, Costato, op. ult. cit., p ( 32 ) Si veda Borghi, L agricoltura nel Trattato di Marrakech. Prodotti agricoli e alimentari nel diritto del commercio internazionale, cit., p. 120 ss.

164 156 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] ( 33 ) Il reg. CE n. 3290/1994, del 22 dicembre 1994, «Regolamento del Consiglio relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell agricoltura per l attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell Uruguay Round», è stato pubblicato in G.U.C.E. n. L 349 del 31 dicembre ( 34 ) Si veda Costato, intrattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, cit., p spetto all ordinario accesso al mercato dei prodotti esteri, ovvero quando il prezzo all importazione di un determinato prodotto fosse stato particolarmente basso. Successivamente alla firma del Trattato di Marrakech, la Commissione iniziò un lungo periodo di consultazioni e di formulazioni di proposte che sfociarono nell adozione, da parte del Consiglio, del reg. CE n. 3290/1994 ( 33 ), del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell agricoltura per l attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell Uruguay Round. Il reg. CE n. 3290/1994, oltre a prevedere talune misure di tipo orizzontale, applicabili cioè a tutti i settori dell OCM, ma di tipo transitorio ( 34 ), negli allegati fissava le regole specifiche per l importazione (e l esportazione) dei prodotti regolati nelle differenti regolamentazioni di base, in particolare, sostituendo le norme su importazioni (ed esportazioni) relative a cereali, riso, foraggi essiccati, zucchero, grassi, lino e canapa, prodotti lattiero-caseari, carni bovine, carni ovine e caprine, carni suine, carni di pollame, uova, ovoalbumina e lattoalbumina, ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, banane, vino, tabacco, luppolo, piante vive e floricoltura, sementi e prodotti previsti nel reg. CEE n. 827/ 1968, in pratica a tutti i settori agricoli in cui fosse stata costituita una OCM. L approccio del reg. CE n. 3290/1994 era chiaramente settoriale; ciò nonostante, l esame dettagliato dei suoi allegati consente di individuare le linee ispiratrici delle profonde innovazioni da esso introdotte nel regime dei rapporti con i Paesi terzi che riguardavano, sostanzialmente, il regime dei certificati all importazione e all esportazione; la sostituzione dei prelievi variabili all importazione con dazi doganali tendenzialmente fissi; i contingenti tariffari e, cioè, i quantitativi di prodotti importabili a condizioni particolari; la riduzione delle restituzioni all esportazione, vale a dire delle sovvenzioni erogate agli esportatori, al fine di consentire loro di essere competitivi sul mercato mondiale, posto che i prezzi agricoli europei erano normalmente più elevati di quelli mondiali ( 35 ). 5. Al fine di delimitare l ambito di applicazione del divieto di cui all art. 128 occorre sviluppare talune riflessioni sulle nozioni di tassa avente un effetto equivalente a un dazio doganale, di restrizione quantitativa e di misura equivalente ( 36 ). Ovviamente, alla base di tali ( 35 ) Si veda, sul punto, Costato, op. cit., p. 770, il quale evidenzia che, in ogni caso non veniva, comunque, trascurata, nemmeno con i dazi doganali fissi, una protezione alle produzioni comunitarie, sicché appariva rispettato il principio un tempo contenuto nell art. 44, par. 2, del Tratt. CE e ora conservato come acquis communautaire, detto della preferenza comunitaria. I dazi si ponevano, cioè, a un livello tale da favorire, stanti i prezzi determinati dall OCM per il mercato interno, le produzioni comunitarie. Tuttavia da qualche anno alcuni prodotti hanno perduto di fatto ogni protezione: invero, i prezzi elevati che alcuni prodotti hanno spesso raggiunto sul mercato mondiale hanno fatto sì che negli ultimi anni sia accaduto di frequente che il prezzo europeo e quello mondiale si equivalessero. ( 36 ) Si vedano, sull argomento, Tesauro, Diritto comunitario 5, Padova, 2008, p. 407 ss.; Merola, Sulla nozione di «misura di effetto equivalente» alla luce della recente giurisprudenza comunitaria, inforo it., 1990, IV, c. 261 ss.; Marenco, La giurisprudenza comunitaria sulle misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ( ), inforo it., 1988, IV, c. 166 ss.; Defalque, Le concept de discrimination en matière de libre circulation des marchandises, in Cahiers de droit européen, 1987, p. 471 ss.; Alfano, Tasse di effetto equivalente e libera circolazione delle merci all interno del territorio dello Stato membro, inriv. dir. trib., 2005, III, p. 65 ss.; Succio, Ancora una pronuncia della Corte di giustizia in tema di tasse ad effetto equivalente, indir. prat. trib., 2005, II, p. 349 ss.; Palmeri, Spunti di riflessione su libera circolazione delle merci e diritti fondamentali a partire dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, incontr. e impr./europa, 2007, p. 774 ss.; Macrì, Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria,indir. Unione eur., 2003, p. 855 ss.; Lanzalone, Misure ad effetto equivalente e libera circolazione delle merci nel mercato comune europeo,ingiur. comm., 1994, II, p. 740 ss.; Lepore, La libera circolazione delle merci, inriv. giur. circ. e trasp., 1992, p. 617 ss.

165 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 157 considerazioni non possono che esservi le conclusioni alle quali sono addivenute la dottrina e la giurisprudenza nell interpretazione del titolo I della parte III del Tratt. CE, che, com è noto, concerne la libera circolazione delle merci e prevede, agli artt. 25 e 28, rispettivamente il divieto di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente, nonché di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, seppur con riferimento agli scambi tra gli Stati membri. Con riferimento alla nozione di tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale, va ricordato che essa può essere identificata con quell onere pecuniario che, a prescindere dalla propria denominazione o struttura, sia direttamente o indirettamente collegato all importazione (o alla esportazione) di un prodotto, anche se, eventualmente, imposto in un momento diverso da quello in cui il prodotto varca il confine europeo ( 37 ). Si tratta, dunque, di un onere pecuniario che, pur non essendo un dazio doganale, comporta gli stessi effetti restrittivi sugli scambi. Affinché un onere possa essere considerato una tassa di effetto equivalente è, in pratica, necessario che si tratti di un onere pecuniario (altrimenti potrà costituire tutt al più una misura di effetto equivalente) e che colpisca il prodotto in ragione dell importazione (o dell esportazione), rendendola più gravosa. Non ha, invece, importanza il momento in cui viene imposto o percepito l onere, potendo essere anche successivo a quello del passaggio della frontiera, così come non rilevano la finalità perseguita, il soggetto beneficiario e l ammontare dell onore, che potrebbe anche essere minimo ( 38 ). ( 37 ) Si veda, per tutti, Tesauro, op. cit., p. 407 s. ( 38 ) Si vedano Corte giust. CE 18 gennaio 2007, in causa 313/05, Brzezinski, in Raccolta, 2007, I, p. 513; Corte giust. CE 8 giugno 2006, in causa 517/04, Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. Vof, inraccolta, 2006, I, p. 5015; Corte giust. CE 21 giugno 2007, in causa 173/05, Commiss. CE c. Gov. Italia, in Riv. dir. trib., 2007, IV, p. 313, con nota di Alfano; Corte giust. CE 5 ottobre 2006, in cause 290/05, 333/05, Nádasdi, infisco 2, 2006, p. 6257; Corte giust. CE 29 aprile 2004, in causa 387/01, Weigel, in Raccolta, 2004, I, p. 4981; Corte giust. CE 23 ottobre 2003, in causa 115/02, Rioglass S A, in Raccolta, 2003, I, p ; Corte giust. CE 9 settembre 2004, in causa 72/03, Soc. Carbonati Apuani c. Com. Carrara, inriv. dir. trib., 2005, III, p. 57, con nota di Alfano ein La portata, molto ampia, della nozione di tassa di effetto equivalente ai dazi doganali costringe a riconoscere al divieto di cui alla disposizione in esame carattere fondamentale, con la conseguenza che rimangono decisamente pochi spazi per eventuali deroghe, le quali, laddove siano espressamente previste dal reg. CE n. 1234/2007, dovranno essere comunque assoggettate a un interpretazione restrittiva. Per quanto concerne, invece, le restrizioni quantitative, esse sono evidentemente i divieti palesi di importare o di esportare un certo prodotto, in assoluto o al di là di una determinata quantità. Le misure di effetto equivalente, che potrebbero investire sia le importazioni sia le esportazioni, comprendono, invece, una gamma molto ampia di provvedimenti che, con o senza il pre- Dir. prat. trib., 2005, II, p. 349, con nota di Succio; Corte giust. CE 22 maggio 2003, in causa 355/00, Freskot AEc. Elliniko, inriv. it. dir. pubbl. comun., 2004, p. 672, con nota di Petruzzo; Corte giust. CE 17 giugno 2003, in causa 383/01, De Danske Bilimportorer, in Raccolta, 2003, I, p. 6065; Corte giust. CE 23 aprile 2002, in causa 234/99, Nygard c. Svineafgiftsfonden, in Raccolta, 2002, I, p. 3657; Corte giust. CE 21 settembre 2000, in cause 441/98, 442/98, Kapnki Michailidis A E c.idryma Koinonikon Asfaliseon, in Riv. dir. trib., 2001, III, p. 11, con nota di Armella; Corte giust. CE 22 aprile 1999, in causa 109/98, Crt France International S A c.directeur régional impôts Bourgogne, inraccolta, 1999, I, p. 2237; Corte giust. CE 7 luglio 1998, in cause 405, 406, 407, 408/ 96, Société Béton Express c. Direction régionale douanes Réunion, in Raccolta, 1998, I, p. 4253; Corte giust. CE 30 aprile 1998, in cause 37/96, 38/96, Sodiprem, in Raccolta, 1998, I, p. 2039; Corte giust. CE 17 settembre 1997, in causa 28/96, Fricarnes S A,inRaccolta, 1997, I, p. 4939; Corte giust. CE 7 novembre 1996, in causa 126/94, Société Cadi Surgelés, intributi, 1997, p. 1048, con note di Genna e Cardia; Corte giust. CE 15 aprile 1997, in causa 272/95, Deutsches Milch-Kontor GmbH, inraccolta, 1997, I, p. 1905; Corte giust. CE 11 agosto 1995, in causa 16/94, Dubois S A c.garonor exploitation S A, inraccolta, 1995, I, p. 2421; Corte giust. CE 7 dicembre 1995, in causa 45/94, Cámara comercio industria navegación Ceuta c. Ayuntamiento Ceuta, inriv. dir. trib., 1996, II, p. 769, con nota di Confalonieri; Corte giust. CEE 7 maggio 1987, in causa 193/85, in Dir. comun. e scambi internaz., 1990, p. 23, con nota di Rampazzo; Corte giust. CEE 31 maggio 1979, in causa 132/ 78, Soc. Denkavit c. Gov. Francia, inforo it., 1981, IV, c. 427.

166 158 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] ciso intento di aggirare l ostacolo del divieto di restrizioni quantitative, hanno effetti ugualmente protezionistici e, comunque, rappresentano un ostacolo agli scambi con i Paesi terzi. A tal proposito è stato osservato in dottrina ( 39 ) e in giurisprudenza ( 40 ) che potrebbero farsi rientrare in tale nozione tutte le misure che, a prescindere dal fatto che abbiano, o non, natura discriminatoria o che abbiano intenti protezionistici, rappresentino potenzialmente un aggravio non giustificato per gli importatori e, per ciò stesso, un ostacolo al commercio con i Paesi terzi ( 41 ). 6. L art. 129 del reg. CE n. 1234/2007 prevede che, per quanto concerne la classificazione tariffaria dei prodotti da esso disciplinati, debbano trovare applicazione le norme generali relative all interpretazione della nomenclatura combinata di cui al reg. CEE n. 2658/1987 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nonché le relative modalità di attuazione. Com è noto, il reg. CEE n. 2658/1987 ( 42 )ha ( 39 ) Si veda sul punto Tesauro, op. cit., p. 425 ss. ( 40 ) Tra le più recenti si vedano le sentenze Corte giust. CE 5 giugno 2007, in causa 170/04, Rosengren, in Guida al dir., 2007, fasc. 25, p. 99, con nota di Pizzolante eindir. comm. internaz., 2007, p. 537, con nota di Melloni; Corte giust. CE 9 settembre 2003, n. 137/00, Milk Marque ltd., in Raccolta, 2003, I, p. 7975; Corte giust. CE 12 giugno 2003, in causa 112/ 00, Schmidberger, inriv. giur. amb., 2003, p. 793, con nota di Gratani einguida al dir., 2003, fasc. 29, p. 105, con nota di Castellaneta; Corte giust. CE 12 ottobre 2000, in causa 314/98, Snellers Autós B V, in Raccolta, 2000, I, p e in Riv. giur. amb., 2001, p. 247 con nota di Gratani; Corte giust. CE 15 giugno 2000, in causa 348/97, Commiss. CE c. Gov. Germania federale, inraccolta, 2000, I, p. 4429; Corte giust. CE 30 aprile 1998, in cause 37/96, 38/96, Sodiprem, in Raccolta, 1998, I, p. 2039; Corte giust. CE 25 giugno 1997, n. 114/96, Kieffer, in Raccolta, 1997, I, p. 3629; Corte giust. CE 15 aprile 1997, in causa 272/ 95, Deutsches Milch-Kontor GmbH, in Raccolta, 1997, I, p. 1905; Corte giust. CE 12 dicembre 1995, in causa 469/93, Min. fin. c. Soc. Chiquita Italia, in Raccolta, 1995, I, p. 4533; Corte giust. CE 17 ottobre 1995, in causa 70/94, Werner GmbH c. Gov. Germania federale,inraccolta, 1995, I, p. 3189; Corte giust. CE 17 ottobre 1995, in causa 83/94, Leifer,inRaccolta, 1995, I, p. 3231; Corte giust. CE 1 luglio 1993, in causa 207/91, Eurim-Pharm GmbH c. Bundesgesundheitsamti, in Raccolta, 1993, I, p. 3723; Corte giust. CE 17 ottobre 1995, in causa 44/94, National Federation Fishermen s Organisation, inraccolta, 1995, I, p. 3115; Corte giust. CE 9 agosto 1994, in causa 51/93, Meyhui NVc.Schott Zwiesel Glaswerke A G, inraccolta, 1994, I, p. 3879; Corte giust. CE 18 maggio 1993, in causa 126/91, Schutzverband gegen Unwesen Wirtschaft c. Yves Rocher GmbH, inriv. it. dir. pubbl. comun., 1993, p. 833, con nota di Galetta ein Dir. comm. internaz., 1994, p. 455, con nota di Adobati; Corte giust. CE 22 giugno 1994, in causa 426/ 92, Gov. Germania federale c. Deutsches Milch-Kontor GmbH, in Raccolta, 1994, I, p. 2757; Corte giust. CE 24 marzo 1994, in causa 80/92, Commiss. CE c. Gov. Belgio,inRaccolta, 1994, I, p. 1019; Corte giust. CEE 10 marzo 1992, in cause 38/90, 151/90, Lomas, in Raccolta, 1992, I, p. 1781; Corte giust. CEE 20 marzo 1990, in causa 21/88, Soc. Du Pont De Nemours it. c. Usl 2, Carrara, inforo it., 1991, IV, c. 48, con nota di Sico; Corte giust. CEE 20 settembre 1988, in causa 302/86, Commiss. CE c. Gov. Danimarca,inForo it., 1989, IV, c. 233, con nota di Colabianchi; Corte giust. CEE 18 febbraio 1986, in causa 174/84, Bulk Oil AG c. Sun International ltd, in Riv. dir. internaz., 1987, p. 870; Corte giust. CEE 29 gennaio 1985, in causa 231/83, Henry Cullet c. Centre Leclerc, ingiur. dir. ind., 1986, p. 801; Corte giust. CEE 10 gennaio 1985, in causa 229/83, Association des centres distributeurs Leclerc c. Soc. Au blé Vert, in Foro it., 1986, IV, c. 71, con nota di Pardolesi; Corte giust. CEE 13 marzo 1984, in causa 16/83, Prantl, inforo it., 1985, IV, c. 166; Corte giust. CEE 9 giugno 1982, in causa 95/81, Commiss. CE c. Gov. Italia, inforo pad., 1982, IV, p. 41, con nota di Capelli; Corte giust. CEE 31 marzo 1982, in causa 75/81, Blesgen c. Gov. Belgio, in Foro it., 1983, IV, c. 347; Corte giust. CEE 22 marzo 1983, in causa 42/82, Commiss. CE c. Gov. Francia, innuovo dir. agr., 1983, p. 380, con nota di Di Blase; Corte giust. CEE 26 giugno 1980, in causa 788/79, Gilli, in Riv. dir. agr., 1981, II, p. 25, con nota di Costato. ( 41 )Ciò comporta, ad avviso di Tesauro, op. cit., p. 418, che non sia necessario accertare che le misure in questione riducano di fatto le importazioni dei prodotti considerati, ma è sufficiente che abbiano un effetto potenziale di ostacolo alle importazioni, nel senso che le importazioni potrebbero essere effettuate se quei provvedimenti non ci fossero e che il divieto permane anche quando nella prassi le misure non vengono applicate ai prodotti importati. Allo stesso modo non è necessario che il provvedimento nazionale riduca sensibilmente gli scambi con i Paesi terzi, ricadendo nel divieto anche una misura che si esaurisca in un ostacolo lieve e anche quando vi siano altre possibilità di smercio del prodotto importato. ( 42 ) Il reg. CEE n. 2658/1987, del 23 luglio 1987,

167 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 159 to delle modifiche presentate dal Consiglio e dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea, al più tardi il 31 ottobre ed entra in vigore il 1 o gennaio dell anno seguente ( 45 ). La seconda parte dell art. 129 prevede, inoltre, che la nomenclatura tariffaria risultante dall applicazione del reg. CE n. 1234/2007, incluse, se del caso, le definizioni riportate nell allegato III (il quale, ai sensi dell art. 2, par. 1, del reg. CE n. 1234/2007 riporta le definizioni che per alcuni settori devono essere applicate ai fini della sua applicazione), sia inserita nella tariffa doganale comune. L allegato I del reg. CEE n. 2658/1987 definiva le aliquote dei dazi convenzionali e, qualora le medesime fossero risultate inferiori ai dazi convenzionali, le aliquote autonome della tariffa doganale comune e le unità statistiche supplementari. Occorre, tuttavia, ricordare che il reg. CEE n. 2658/1987 è stato di recente modificato dal reg. CE n. 254/2000 del Consiglio del 31 gennaio 2000 ( 46 ), tramite il quale il legislatore comunitario, preso atto che il reg. CEE n. 2658/1987 fornisce la base giuridica per l istituzione e la gestione della nomenclatura combinata, della tariffa doganale comune e della tariffa doganale integrata delle Comunità europee, ha ritenuto opportuno modernizzare e semplificare la presentazione e la gestione di tale regolamento come previsto dall iniziativa SLIM (semplificare la legislazione relativa al mercato interno). Va, peraltro, osservato che il reg. CE n. 254/ 2000 poiché la tariffa doganale delle Comunità europee è stata definita dall art. 20, par. 3, del reg. CEE n. 2913/1992 che ha istituito un codirelativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune è stato pubblicato in G.U.C.E. n. L 256 del 7 settembre ( 43 ) Si veda Barducci, Classificazione doganale delle merci e nomenclatura combinata, inrass. dir. tecnica doganale, 1992, p. 715 ss. ( 44 ) Il sintagma «nomenclatura combinata» di cui alla rubrica della disposizione in esame, com è noto, sta ad indicare la nomenclatura tariffaria e statistica dell Unione doganale; la tariffa doganale comune è, invece, la tariffa esterna applicata ai prodotti importati nell Unione, mentre la tariffa integrata delle Comunità europee, denominata Taric, riprende le misure comunitarie e commerciali applicate alle merci importate ed esportate dalla Comunità. La Commissione è responsabile della gestione del Taric e ne propone una versione aggiornata quotidianamente sul sito ufficiale del Taric. istituito una nomenclatura delle merci, denominata nomenclatura combinata (in forma abbreviata NC) ( 43 ), volta a rispondere nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle del commercio estero della Comunità ( 44 ). La nomenclatura combinata si basa sulla nomenclatura del sistema armonizzato, cui essa aggiunge le proprie suddivisioni, denominate «sottovoci NC». La nomenclatura combinata è risultata dalla fusione delle nomenclature della tariffa doganale comune e della Nimexe (nomenclatura statistica della Comunità). La Commissione istituisce, sulla base della nomenclatura combinata, una tariffa integrata delle Comunità europee, denominata Taric. Essa riprende, in particolare, le suddivisioni comunitarie complementari (sottovoci Taric) utilizzate per designare le merci e il loro numero di codice, le aliquote dei dazi doganali, in funzione dell origine delle merci, e varie misure di politica commerciale. A ognuna di queste sottovoci della nomenclatura combinata corrisponde un codice numerico di otto cifre: le prime sei cifre indicano le voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato; la settima e ottava cifra identificano le sottovoci NC; la nona e decima cifra indicano le sottovoci Taric. La Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende una versione completa della nomenclatura combinata e delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune, tenuto con- ( 45 ) Per realizzare i compiti di cui sopra, la Commissione è assistita dal «Comitato del codice doganale», istituito dall art. 247 del reg. CEE n. 2913/ 1992, costituito da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, il quale è competente per le questioni relative alla nomenclatura combinata, alla nomenclatura Taric o a qualsiasi altra nomenclatura che riprenda la nomenclatura combinata. ( 46 ) Il reg. CE n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, che modifica il reg. CEE n. 2658/1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, è stato pubblicato in G.U.U.E. n. L 28 del 3 febbraio 2000.

168 160 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] ce doganale comunitario ha sancito, conseguentemente, la non necessità di una definizione della tariffa doganale comune; tale definizione, a seguito dell intervenuta abrogazione del reg. CEE n. 2913/1992 ad opera del reg. CE n. 450/2008 ( 47 ) che lo ha sostituito, si rinviene ora nell art. 33 di quest ultimo regolamento. 7. La sezione I del capo II della parte III del reg. CE n. 1234/2007 (artt ) concerne nello specifico i cc.dd. titoli di importazione. Anche i titoli di importazione non costituiscono una novità nel panorama dell OCM: al fine di rendere efficiente il funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, la commercializzazione dei prodotti agricoli con i Paesi terzi è stata, infatti, nella maggior parte dei casi sottoposta fin dalle origini, sia all importazione che all esportazione, a un sistema di sorveglianza previsionale, realizzato mediante l istituzione di appositi certificati, detti certificati o titoli, il cui scopo era, ed è tuttora, quello di seguire le evoluzioni del mercato e di evitare perturbazioni, tenendo monitorato il volume degli scambi con i Paesi terzi ( 48 ). Il titolo di importazione è un documento, rilasciato da organismi appositamente abilitati nell Unione Europea, che contiene una serie di prescrizioni, da cui discendono diritti e obblighi per l intestatario, in primis quello di importare, durante il periodo di validità del titolo, il quantitativo di merce o di prodotto ivi indicato ( 49 ). Il titolo all importazione rappresenta, dunque, una misura di sorveglianza relativa a taluni prodotti agricoli, la cui funzione primaria è statistica, con lo scopo di fornire una serie di informazioni sugli scambi in un determinato periodo. Al fine di garantire una gestione efficace che tenesse sotto controllo le evoluzioni dei mercati ed evitasse eventuali turbative, gli organi comunitari hanno adottato dei provvedimenti volti a stabilire le modalità comuni d applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli. Tra i numerosi provvedimenti adottati a tale scopo vanno ricordati: il reg. CEE n. 3183/1980 della Commissione ( 50 ) [modificato da ultimo dal reg. CEE n. 2082/1987, che a suo tempo ha sostituito il reg. CEE n. 193/1975, il quale aveva a sua volta sostituito il reg. CEE n. 1373/1970], il quale stabiliva, appunto, le modalità comuni d applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli; il reg. CEE n. 3719/ 1988 ( 51 ), il cui art. 46, muovendo dalla conside- ( 47 ) Il reg. CE n. 450/2008, del 23 aprile 2008, «Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)», è stato pubblicato nella G.U.U.E. n. L 145 del 4 giugno ( 48 ) Esso era anche utilizzato come strumento di prefissazione dei prelievi e offriva in tal modo agli operatori il vantaggio di poter importare conoscendo in anticipo l esatta aliquota dei prelievi da applicare senza correre l alea delle variazioni. Si veda, sul punto, Costato,inTrattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, cit., p. 781, il quale sottolinea, altresì, come, in applicazione dell Accordo agricolo il sistema dei certificati abbia subito delle modifiche, in quanto sono restati possibili i soli certificati con restituzioni prefissate. Nella sostanza, dunque, la necessità di monitorare costantemente le operazioni sull estero al fine di evitare che le esportazioni sovvenzionate superino i limiti determinati a seguito dell Accordo agricolo ha importato variazioni sostanziali nel regime. Si sono in generale ridotte le durate dei titoli e si è resa automatica la prefissazione delle restituzioni all esportazione, mentre appare di fatto indispensabile l adozione generalizzata, soprattutto verso la fine della campagna di commercializzazione, del c.d. delais de reflection, che consente alla Commissione di negare (con decisione da prendere entro un brevissimo termine dalla domanda) il rilascio di titoli se ritiene si rischi di superare i quantitativi sovvenzionati esportabili in base all accordo o le somme complessivamente erogabili come sostegno nell anno. ( 49 ) Sui titoli di importazione si vedano Costato, op. ult. cit., p. 780 ss.; Bianchi, op. cit., p. 194 ss.; Lomaglio, Titoli di importazione e di esportazione, in Rass. dir. e tecnica doganale, 1995, p. 547 ss. ( 50 ) Il reg. CEE n. 3183/1980, del 3 dicembre 1980, «Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli», è stato pubblicato in G.U.C.E. n. L 338 del 13 dicembre ( 51 ) Il reg. CEE n. 3719/1988, del 16 novembre 1988, «Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli», è stato pubblicato in G.U.C.E. n. L 331 del 2 dicembre 1988.

169 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 161 razione che molte disposizioni del reg. CEE n. 3183/1980 erano state modificate a più riprese, talvolta in modo sostanziale, e che, ai fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, era opportuno procedere a una rielaborazione della regolamentazione applicabile in materia, apportandovi anche alcune modifiche che l esperienza aveva rivelato opportune, ha abrogato tale regolamento, dettando, altresì, una disciplina sostitutiva di quella precedentemente in vigore; infine, il reg. CE n. 1291/2000 ( 52 ), il quale a sua volta ha sostituito le disposizioni del reg. CEE n. 3179/1988, modificato da ultimo dal reg. CE n. 1127/1999, sempre in ragione del fatto che anche le disposizioni di tale regolamento erano state modificate a più riprese talvolta in modo sostanziale, e che, dunque, ai fini di chiarezza e di efficienza amministrativa era opportuno procedere a una rielaborazione della regolamentazione applicabile in materia, apportandovi anche alcune modifiche che l esperienza aveva rivelato opportune. Anche l art. 134 del reg. CE n. 1234/2007, rubricato «Modalità di applicazione», ha demandato alla Commissione il compito di adottare le modalità di applicazione della sezione I del capo II dedicata ai titoli di importazione, inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello della cauzione. In attuazione di tale disposizione, la Commissione ha adottato, il 23 aprile 2008, il reg. CE n. 376/2008 ( 53 ), con il quale ha provveduto alla codificazione del reg. CE n. 1291/2000, muovendo anch esso dalla considerazione che tale regolamento era stato modificato in modo sostanziale a più riprese e che, pertanto, a fini di razionalità e chiarezza, occorreva provvedere alla sua codificazione. ( 52 ) Il reg. CE n. 1291/2000, del 9 giugno 2000, «Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli», è stato pubblicato in G.U.C.E. n. L 152 del 24 giugno ( 53 ) Il reg. CE n. 376/2008, del 23 aprile 2008, «Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli Versione codificata», è stato pubblicato in G.U.U.E. n. L 114 del 26 aprile L art. 130, par. 1, del reg. CE n. 1234/2007 dispone che, fatta eccezione per i casi in cui i titoli di importazione siano espressamente richiesti a norma del regolamento sull OCM unica, spetta alla Commissione decidere se subordinare le importazioni di uno o più prodotti appartenenti ai settori in esso indicati alla presentazione di un titolo di importazione. I settori indicati sono quelli dei cereali, del riso, dello zucchero, delle sementi, dell olio di oliva e olive da tavola per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici della NC 1509, , , , , e , lino e canapa per quanto riguarda la canapa, banane, piante vive, carni bovine, latte e prodotti-caseari, carni suine, carni ovine e caprine, uova, carni di pollame, alcole etilico di origine agricola, ai quali l art. 1 del reg. CE n. 361/2008 ha aggiunto i settori dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti ortofrutticoli trasformati. Il par. 2 dell art. 130 precisa, poi, che la Commissione, quando applica il par. 1, deve tener conto della necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione. La disposizione in oggetto introduce, dunque, una novità nel sistema dei titoli di importazione: fino all adozione del reg. CE n. 1234/ 2007, invero, vigeva la regola generale dell obbligo di un titolo di importazione per tutte le importazioni, con la conseguenza che solo il Consiglio poteva decidere di sopprimere, in taluni casi, tali certificati. Stando all attuale disposto dell art. 130, ora invece, il regime dei titoli di importazione, anziché obbligatorio, è divenuto facoltativo ( 54 ); non solo: si registra, altresì, ( 54 ) Difatti, nella proposta originaria della Commissione, l art. 130, anziché «Titoli di importazione», era rubricato «Regimi facoltativi di titoli di importazione»: si veda la Proposta di regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli presentata dalla Commissione il 18 dicembre 2006 (COM(2006)822 def.). Va, altresì, ricordato che il Parlamento europeo aveva proposto di imprimere alla disposizione in esame una formulazione differente, che fosse più rispettosa delle regole precedentemente in vigore: si veda l emendamento 36 della Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati

170 162 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] un mutamento nel riparto delle competenze tra il Consiglio e la Commissione, essendo ora attribuita alla Commissione la facoltà di decidere se imporre, o non, i titoli di importazione. In tale ottica il disposto del par. 2 dell art. 130 mira evidentemente a individuare dei limiti all esercizio di tale facoltà da parte della Commissione: quest ultima, infatti, deve adottare come parametri di riferimento la necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercati interessati e per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione; non vi è chi non veda, però, come entrambi tali parametri siano piuttosto elastici e si prestino a valutazioni di ordine politico. Poiché i titoli di importazione permettono, da un lato, di assicurare il rispetto dei contingenti tariffari, dall altro, di seguire l evoluzione del mercato nei diversi settori, ci si chiede se effettivamente tali interventi possano essere considerati delle semplici competenze tecniche o se, invece, l introduzione del nuovo regime facoltativo non sia il portato di una scelta politica. Secondo i primi commentatori del reg. CE n. 1234/2007 ( 55 ) il regime introdotto dall art. 130, avendo un influenza diretta sul campo dell intervento comunitario di sostegno a ciascuno dei settori considerati, induce a mettere in dubbio il rispetto della volontà originaria di procedere con il regolamento sull OCM a una mera semplificazione tecnica. Se non che, una simile affermazione sembrerebbe dettata dalla convinzione che l art. 130 vada interpretato come se demandasse alla Commissione il compito di decidere in assoluta libertà se subordinare l importazione di taluni prodotti alla presentazione obbligatoria di titoli di importazione. Un simile ragionamento non pare del tutto corretto: occorre, invero, coordinare il disposto di tale norma con quello dell art. 4 del reg. CE n. 1234/2007, ai sensi del quale, come si è ricordato in precedenza, fatta eccezione per le ipotesi in cui sia disposto diversamente dal reg. stesso, allorché siano conferite delle competenze alla Commissione, quest ultima è tenuta ad agire secondo la procedura di agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (COM(2006)0822 C6-0045/ / 0269(CNS)). ( 55 ) Così Gaboriau Sorin, op. cit., p.45. cui all art. 195, par. 2, ovverosia secondo la procedura del Comitato di gestione. Sembrerebbe, pertanto, che anche l esercizio da parte della Commissione della facoltà riconosciutagli dall art. 130 sia subordinato al rispetto di tale procedura. Depone a favore di questa soluzione la presenza nel capo II della parte III di altre disposizioni in cui si esclude espressamente il ricorso alla procedura del Comitato di gestione, il che lascia pensare che, se, nel caso in esame, il legislatore comunitario avesse effettivamente voluto escludere il ricorso a tale procedura, avrebbe disposto in modo analogo a quanto fatto in tali disposizioni. L art. 131 regola il rilascio dei titoli e prevede che essi possano essere concessi dagli Stati membri a ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, salvo qualora un regolamento o un altro atto del Consiglio dispongano diversamente e fatte salve le disposizioni per l applicazione del capo II della parte III, che sono state determinate dal reg. CE n. 376/2008, agli artt L art. 132 del reg. CE n. 1234/2007 ribadisce che il titolo può essere utilizzato in qualsiasi Stato membro; le modalità di utilizzazione dei titoli sono state anch esse fissate dal reg. CE n. 376/2008, agli artt Ancora una volta il reg. CE n. 1234/2007 prevede, all art. 133, che il rilascio del titolo, fatta eccezione per i casi in cui la Commissione disponga diversamente, sia subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l impegno di importare i prodotti durante il periodo di validità del titolo. L art. 133 prevede che la cauzione resti acquisita in tutto o in parte se l importazione non è realizzata entro il periodo di validità del titolo o se è realizzata solo parzialmente, salvo in caso di forza maggiore. Anche in questo caso, viene sostanzialmente riproposta, seppure come regola generale, la medesima formula precedentemente rinvenibile nei singoli regolamenti di base. Va, peraltro, ricordato che, proprio facendo leva sul rinvio ai casi di forza maggiore ( 56 ), gli operatori economici hanno cercato piuttosto di frequente di ottenere lo svincolo delle garanzie ( 56 ) Sulla forza maggiore nel diritto agrario europeo si veda Costato, op. ult. cit., p. 782 s.

171 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 163 rilasciate. Per tale ragione (e anche perché nel diritto agrario europeo il concetto di forza maggiore è utilizzato con una certa assiduità) la Commissione, con la comunicazione C (88) 1969 relativa alla forza maggiore nel diritto agrario europeo ( 57 ), ha tentato di delineare con maggiore precisione in quali ipotesi possano ritenersi sussistenti cause di forza maggiore. Un importante contributo in tal senso è stato dato, nondimeno, anche dalla Corte di giustizia, la quale ha precisato che la nozione di forza maggiore non si limita all impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali indipendenti dall operatore, le cui conseguenze non potrebbero essere evitate se non al prezzo di grandi sacrifici e malgrado la miglior buona volontà ( 58 ). Più nello specifico, la Corte di giustizia ha individuato nella nozione di causa di forza maggiore due elementi: uno oggettivo, quale la circostanza anormale indipendente dall operatore, e uno soggettivo, ovverosia l inevitabilità delle ( 57 ) Pubblicata in G.U.C.E. n. C 259 del 6 ottobre ( 58 ) Cfr., ex multis, Corte giust. CE 18 dicembre 2007, in causa 314/06, Société Pipeline Méditerranée et Rhöne, inobbligazioni e contratti, 2008, p. 178; Corte giust. CE 18 gennaio 2005, in causa 325/03, Zuazaga Meabe c. Uff. armonizzaz. mercato interno, in Raccolta, 2005, I, p. 403; Corte giust. CE 17 ottobre 2002, in causa 208/01, Parras Medina, in Dir. e giur. agr. e amb., 2003, p. 147, con nota di Borraccetti; Corte giust. CE 13 luglio 1995, in causa 391/93, Perrotta c. Allgemeine Ortskrankenkasse München, in Raccolta, 1995, I, p. 2079; Corte giust. CE 13 ottobre 1993, in causa 124/92, An Bord Bainne cooperative ltd. c. Intervention Board Agricultural Produce, in Raccolta, 1993, I, p. 5061; Corte giust. CE 18 marzo 1993, in causa 50/92, Molkerei-Zentrale Süd GmbH c. Bundesanstalt landwirtschaftliche Marktordnung, in Raccolta, 1993, I, p. 1035; Corte giust. CE 15 dicembre 1994, in causa 136/93, Transáfrica S A c. Administración Etado español, inraccolta, 1994, I, p. 5757; Corte giust. CE 9 agosto 1994, in causa 347/93, Gov. Belgio c. Boterlux Sprl, inraccolta, 1994, I, p. 3933; Corte giust. CEE 11 luglio 1968, in causa 4/68, Schwarzwaldmilch, inraccolta, 1968, p. 561; Corte giust. CEE 17 dicembre 1970, in causa 11/70, International Handelgesellschaft, in Raccolta, 1970, p. 1125; Corte giust. CEE 30 gennaio 1974, in causa 158/73, Kampffmeyer, inraccolta, 1974, p. 101; Corte giust. CEE 15 maggio 1974, in causa 186/73, Norddeutsches, inraccolta, 1974, p conseguenze malgrado tutta la diligenza usata dall interessato ( 59 ). Per quanto concerne l elemento oggettivo, l anormalità va riconosciuta nell imprevedibilità o in un elevato grado di improbabilità dell evento ( 60 ). La circostanza indipendente dall operatore è quella che si trova fuori dal suo controllo, rientrando fra gli obblighi di quest ultimo quello di operare scelte affidabili ( 61 ). Per quanto concerne l elemento soggettivo, la diligenza comporta l obbligo di essere preparati contro eventuali conseguenze della circostanza, adottando ogni misura opportuna (purché non eccessivamente onerosa) ( 62 ). Occorre, però, tenere presente che la forza maggiore, in quanto eccezione, va interpretata e applicata in senso restrittivo, e che richiede, per essere accolta, prove documentali incontestabili; tale aspetto si evince chiaramente anche dagli artt del reg. CE n. 376/2008, nei quali si fa spesso riferimento alla necessità che la forza maggiore venga provata. 8. La sezione II del capo II è dedicata ai prelievi e ai dazi all importazione e si apre con l art. 135, in forza del quale, a meno che non sia ( 59 ) Si veda, sul punto, Costato, op. cit., p. 782, il quale sottolinea come la nozione di forza maggiore in diritto agrario, applicata nell ambito del diritto comunitario, sia stata ritenuta dalla Corte di giustizia una nozione autonoma, propria di tale diritto: la forza maggiore, secondo l interpretazione della Corte di giustizia e della Commissione, può in casi eccezionali essere considerata una forma concreta di esplicitazione, nel diritto agrario, del principio qualificato come principio generale del diritto comunitario di proporzionalità. Normalmente, tuttavia, la forza maggiore non costituisce un principio generale del diritto. ( 60 ) Nella Comunicazione C (88) 1969 la Commissione riporta alcuni esempi, tratti dalla giurisprudenza della Corte, quali quelli del fulmine, del blocco dei canali per la formazione inusuale di ghiaccio, del blocco per valanga delle strade normalmente praticabili d inverno. ( 61 ) Esempi di circostanze indipendenti possono essere la catastrofe naturale, l atto dell autorità pubblica, lo sciopero senza preavviso. ( 62 ) Cfr. Costato, op. loc. citt., il quale ricorda che la diligenza deve manifestarsi anche attraverso l accurata vigilanza sullo svolgimento dell operazione, l adozione di adeguate precauzioni per evitare la perdita di documenti, la diligenza al fine di rispettare i termini previsti, ecc.

172 164 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] ( 63 )Ciò comporta il divieto di applicare all importazione e all esportazione tra Paesi membri dazi doganali e qualsiasi tassa di effetto equivalente. ( 64 ) Merita, peraltro, di essere segnalato che nell art. XXIV, par. 8, del GATT, si rinvengono le due nozioni di libero scambio e di unione doganale: la zona di libero scambio si collega all ipotesi di un insieme di territori doganali tra i quali si aboliscono i dazi e altre misure restrittive agli scambi, limitatamente ai prodotti originari dei Paesi aderenti; l unione doganale, invece, indica una forma più avanzata di cooperazione, dove all abolizione dei dazi doganali e delle altre restrizioni commerciali, relativamente all essenziale degli scambi e almeno dei prodotti originari dei Paesi aderenti, si aggiunge l uniformità sostanziale dei dazi applicati agli scambi con i Paesi terzi. Rispetto alla nozione di unione doganale contenuta nel GATT quella realizzata nell ambito della Comunità europea è senza dubbio più evoluta tant è vero che essa viene anche definita unione doganale perfetta: si veda, sul punto, Tesauro, op. cit., p. 403 s. disposto diversamente dal reg. CE n. 1234/ 2007, ai prodotti agricoli che rientrano nell ambito di applicazione del regolamento de quo si applicano le aliquote dei dazi all importazione della tariffa doganale comune. L adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti con i Paesi terzi è sancita dall art. 23 del Tratt. CE, il quale afferma, altresì, che la Comunità europea è fondata su un unione doganale che si estende al complesso degli scambi nell area comunitaria ( 63 ). Ai sensi dell art. 26 del Tratt. CE, i dazi della tariffa doganale sono stabiliti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. L art. 135 del reg. CE n. 1234/2007, dunque, non fa che ribadire una delle regole sui cui si basa l unione doganale realizzata nell ambito della Comunità ( 64 ). A tal proposito, si deve, altresì, ricordare che l unione doganale europea si fonda, oltre che sull abolizione dei dazi doganali e delle misure di effetto equivalente (di cui si è già detto a proposito dell art. 128) e sull applicazione di un dazio unico agli scambi con i Paesi terzi, anche sul principio in forza del quale le merci importate dopo che hanno assolto all obbligo di pagare i dazi doganali e hanno espletato le ulteriori formalità d ingresso nella Comunità sono considerate comunitarie, secondo quanto prescritto dall art. 23, par. 2, del Tratt. CE, il quale stabilisce che le disposizioni del Tratt. CE relative all unione doganale si applicano sia ai prodotti originari degli Stati membri, sia ai prodotti provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica (che hanno cioè adempiuto a tutte le formalità relative all importazione) ( 65 ). I prodotti originari dei Paesi terzi che siano stati regolarmente importati in un qualsiasi Paese comunitario sono, dunque, in libera pratica, nel senso che, salvo eccezioni, godono della stessa libertà di circolazione delle merci originarie dei Paesi membri ( 66 ). L incipit dell art. 135 del reg. CE n. 1234/ 2007 esclude, però, dall ambito di applicazione della tariffa doganale comune tutti i casi in riferimento ai quali sia stato disposto diversamente: tali ipotesi sono espressamente regolamentate dagli artt , i quali introducono specifiche determinazioni per quanto riguarda i cereali e il riso. In particolare, l art. 136 introduce una deroga alla regola di cui all art. 135 con riferimento ai cereali, prevedendo, in via sostanzialmente generalizzata ( 67 ), che per essi il dazio all importazione sia pari al prezzo d intervento applicabile a tali prodotti all atto dell importazione e maggiorato del 55% deduzione fatta del prezzo cif (c.d. prezzo di consegna a destinazione) all importazione applicabile alla spedizione in causa. Tuttavia, tale dazio non può essere superiore al- ( 65 ) Completano il quadro il regime di preferenza per i prodotti comunitari e una disciplina doganale complessiva uniforme nei diversi Stati membri, che si avvale per giunta di un meccanismo di interpretazione giudiziaria centralizzata attraverso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 234 del Trattato e, infine, la destinazione al bilancio comunitario delle entrate costituite dalla tariffa doganale comune: si veda, a tal proposito, Tesauro, op. cit., p. 404 s. ( 66 ) Si veda, sul punto, Costato, op. ult. cit., p. 780, il quale, opportunamente, sottolinea che non potrebbe essere altrimenti: una volta che una merce circoli liberamente in uno Stato membro, a seguito dell avvenuto suo sdoganamento, deve poter circolare liberamente in tutta la Comunità, essendo essa per molti versi divenuta indistinguibile da quella comunitaria; ciò vale particolarmente per i prodotti agricoli o di prima trasformazione che non hanno generalmente un aspetto che consenta di distinguerli da altri dello stesso tipo. ( 67 ) Continuano a rimanere fuori dall ambito di applicazione della deroga solamente alcuni prodotti di secondaria importanza quantitativa.

173 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 165 ( 68 ) Il reg. CE n. 1784/2003, del 29 settembre 2003, «Regolamento del Consiglio relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali», è stato pubblicato in G.U.U.E. n. L 270 del 21 ottobre ( 69 ) Si rinvia, pertanto, a Costato, op. ult. cit., p. 788 ss., per il commento alle regole dell OCM nel settore dei cereali nel sistema previgente. ( 70 ) Il reg. CE n. 1785/2003, del 29 settembre 2003, «Regolamento del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato del riso», è stato pubblicato in G.U.U.E. n. L 270 del 21 ottobre l aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura combinata. La norma in esame riprende la formulazione dell art. 10 del reg. CE n. 1784/2003 del Consiglio relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 68 ), ora abrogato dal reg. CE n. 1234/2007. Allo stesso modo il par. 2 dell art. 136 riproduce il disposto dell art. 10, par. 2, del reg. CE n. 1784/2003 ( 69 ), anch esso ora abrogato dal reg. CE n. 1234/2007. L art. 143 demanda, poi, alla Commissione il compito di adottare le modalità di applicazione dell art. 136, specificando, in particolare, i requisiti minimi per il frumento (grano) tenero di alta qualità, le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione, nonché, ove sia opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere, prima dell arrivo delle spedizioni, il dazio che verrà applicato. In tali ipotesi, non essendo specificato nulla in senso contrario, deve ritenersi applicabile l art. 4 del reg. CE n. 1234/2007, con la conseguenza che la Commissione è tenuta a stabilire le suddette modalità di applicazione facendo ricorso alla procedura del Comitato di gestione. Allo stesso modo, gli artt introducono delle deroghe alla regola di cui all art. 135 con riferimento al settore del riso e riproducono sostanzialmente i disposti degli artt. 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del reg. CE n. 1785/2003 ( 70 ) relativo all organizzazione comune del mercato del riso, ora abrogato dal reg. CE n. 1234/2007. Anche in tale ipotesi i meccanismi di determinazione dei dazi all importazione sono rimasti sostanzialmente gli stessi, solo che è venuto meno il ricorso alla procedura del Comitato di gestione: gli artt. 137 e 139 specificano, infatti, che la Commissione fissa i dazi all importazione del riso semigreggio e i dazi all importazione del riso semilavorato e lavorato senza l assistenza del Comitato di gestione. Nelle disposizioni precedentemente in vigore era, al contrario, previsto che il calcolo del dazio all importazione per tali prodotti dovesse essere effettuato con atto della Commissione adottato secondo la procedura del Comitato di gestione. L identificazione di determinati standard e le conseguenti operazioni di accertamento della qualità partita per partita, al fine di determinare il dazio dovuto, rendono più complesse le operazioni di importazione e più impegnativi gli accertamenti doganali: anche in tale ipotesi pare, invero, che la soppressione del ricorso alla procedura del Comitato di gestione abbia determinato un ampliamento dei poteri della Commissione e, conseguentemente, un superamento del limite della semplificazione tecnica. Il reg. CE n. 361/2008 ha poi introdotto nel testo del reg. CE n. 1234/2007 l art. 140 bis relativo al regime del prezzo di entrata per gli ortofrutticoli freschi e trasformati: tale disposizione riproduce nella sostanza il disposto dell art. 32 del reg. CE n. 1182/2007 recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo ( 71 ), ora abrogato dallo stesso reg. CE n. 361/2008: anche in tale ipotesi, però, è venuto meno il riferimento espresso al ricorso alla procedura del Comitato di gestione; tuttavia, non essendo presente nemmeno la deroga espressa, sembrerebbe dover trovare applicazione l art. 4 del reg. CE n. 1234/2007. L art. 141 del reg. CE n. 1234/2007 (così come sostituito dall art. 1 del reg. CE n. 361/ 2008) introduce ancora una volta nel sistema daziario di base la possibilità di applicare un dazio addizionale all aliquota di cui agli articoli bis, alle importazioni di uno o più prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, ( 71 ) Il reg. CE n. 1182/2007, del 26 settembre 2007, «Regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle dir. 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regg. CEE n. 827/68, CE n. 2200/96, CE n. 2201/96, CE n. 2826/2000, CE n. 1782/2003 e CE n. 318/2006 e che abroga il reg. CE n. 2202/1996», è stato pubblicato in G.U.U.E. n. L 273 del 17 ottobre 2007.

174 166 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane. Il c.d. dazio addizionale può essere, tuttavia, introdotto solamente per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di determinati prodotti agricoli, qualora le importazioni siano realizzate a un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite») ( 72 ); oppure laddove il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi un determinato livello («volume limite»). Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite, se del caso, come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti. Non vengono, invece, applicati dazi addizionali all importazione ove risulti improbabile che le importazioni perturbino il mercato comunitario o nei casi in cui gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all obiettivo perseguito. Il dazio addizionale è una delle misure di cui l Accordo agricolo contenuto nel Trattato di Marrakech consente l adozione per le ipotesi in cui le importazioni minaccino di provocare gravi perturbazioni sul mercato, tali da compromettere il perseguimento degli obiettivi di cui all art. 33 del Tratt. CE ( 73 ). In tali misure rientra anche la sospensione, per determinati periodi, dei dazi all importazione di determinati prodotti. A tal proposito l art. 142 prevede la possibilità di sospendere i dazi all importazione nel settore dello zucchero: al fine di garantire l approvvigionamento necessario per la fabbricazione dei prodotti di cui all art. 62, par. 2, del reg. CE n. 1234/2007, la Commissione può, infatti, sospendere, in tutto o in parte, per determinati quantitativi, l applicazione dei dazi all importazione sullo zucchero di cui al codice NC 1701 e sull isoglucosio di cui ai codici NC , ( 72 ) Il par. 3 dell art. 141 del reg. CE n. 1234/2007 dispone, inoltre, che ai fini del par. 1, lett. a), i prezzi all importazione sono determinati in base ai prezzi c.i.f. all importazione per la spedizione considerata. I prezzi c.i.f. all importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto. ( 73 ) Si vedano Costato, op. ult. cit., p. 781; Bianchi, op. cit., p , e ( 74 ). Tale disposizione riprende il contenuto dell art. 26, par. 3, del reg. CE n. 318/2006 ( 75 ), ora abrogato dal reg. CE n. 1234/2007. La finalità della norma è evidentemente quella di impedire che, in casi di penuria sul mercato comunitario, venga compromessa la fabbricazione di prodotti per i quali sia necessaria l utilizzazione di zucchero industriale, di isoglucosio industriale o di sciroppo di inulina industriale. L art. 143, infine, demanda alla Commissione il compito di adottare le modalità di applicazione della sezione II e, con riguardo specifico all art. 141, precisa che la Commissione deve aver cura di determinare i prodotti ai quali sono applicati i dazi addizionali all importazione e gli altri criteri necessari a garantire l applicazione del par. 1 di detto articolo. Come si è sostenuto in precedenza, la circostanza che nell art. 143 manchi qualsivoglia riferimento all esenzione dalla procedura del Comitato di gestione, induce a ritenere che in tale ipotesi debba trovare applicazione l art. 4 del reg. CE n. 1234/ La sezione III del capo II della parte III del reg. CE n. 1234/2007 (artt ) concerne la gestione dei contingenti tariffari ( 76 )e consta di tre norme di carattere generale, quali gli artt. 144, 145 e 148 e di due disposizioni specifiche, quali gli artt. 146 e 147. Com è noto, la tariffazione prevista nell ambi- ( 74 )L art. 62, par. 2, del reg. CE n. 1234/2007 assegna alla Commissione il compito di redigere un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali sono utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale. L elenco comprende in particolare: bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in Rinse appelstroop; alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina; alcuni prodotti dell industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina. ( 75 ) Il reg. CE n. 318/2006, del 20 febbraio 2006, «Regolamento del Consiglio relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero», è stato pubblicato in G.U.U.E. n. L 58 del 28 febbraio ( 76 ) Si vedano Costato, op. loc. citt. e Bianchi, op. cit., p. 200 s.

175 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 167 to dell Accordo sull agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell Uruguay Round prevedeva anche il mantenimento della possibilità di accesso al mercato interno e la fissazione di contingenti tariffari che assicurassero un accesso minimo nel caso in cui l accesso corrente fosse inferiore al 3% del consumo interno (percentuale, questa, che doveva essere elevata in sei anni al 5% al minimo). L accesso al mercato con tale formula si realizzava con contingenti tariffari a dazi ridotti o anche, in certi casi, a dazio zero a seguito di negoziati specifici. La Comunità Europea si era impegnata ad aprire, a partire dal 1996, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto per un certo numero di prodotti; tali contingenti erano aperti e gestiti secondo la procedura del Comitato di gestione. Le modalità di gestione dovevano prevedere l apertura dei contingenti su base annuale e se necessario secondo lo scaglionamento opportuno. Le disposizioni di questa sezione si uniformano in sostanza a quanto già previsto nei singoli regolamenti di base. L art. 144 prevede, invero, che i contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all art. 1 del reg. CE n. 1234/2007, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell art. 300 del Tratt. CE o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, siano aperti e gestiti dalla Commissione, secondo modalità di applicazione adottate da essa. In base agli impegni internazionali della Comunità Europea nell ambito dell Organizzazione mondiale del commercio o delle sue relazioni con Stati terzi o gruppi di Stati, può, dunque, accadere che l importazione di taluni prodotti sia contingentata o sottoposta alla concessione di tariffe preferenziali all importazione. Ciò comporta che i prodotti importati, in tali ipotesi, saranno in parte o completamente esonerati da qualsiasi dazio doganale. Subito dopo, però, al par. 2 dell art. 144 si precisa che i contingenti tariffari devono essere gestiti in modo da assicurare che non vengano operate delle discriminazioni tra gli operatori e, a tal scopo, è previsto che la gestione dei contingenti venga effettuata secondo uno dei metodi indicati in tale paragrafo, oppure applicando una loro combinazione oppure, ancora, secondo un altro metodo appropriato. I metodi indicati nel par. 2 dell art. 144 sono: il metodo basato sull ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo il principio «primo arrivato, primo servito»; il metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all atto della presentazione delle domande, secondo il c.d. «metodo dell esame simultaneo»; il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati». Possono comunque essere stabiliti altri metodi appropriati, a condizione che non creino una discriminazione ingiustificata tra gli operatori interessati. Ai sensi del par. 3 dell art. 144, in ogni caso, i metodi di gestione dei contingenti tariffari devono, comunque, tener conto, se ciò risulti opportuno, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardare l equilibrio di quest ultimo, dunque anche a prescindere dagli accordi conclusi nell ambito dei negoziati commerciali dell Uruguay Round. L art. 145 ribadisce che l apertura dei contingenti tariffari a opera della Commissione debba essere annuale, all occorrenza adeguatamente scaglionata nel corso dell anno e che stabilisca, altresì, il metodo di gestione da applicare. L art. 148 completa le disposizioni generali e stabilisce che nell adottare le modalità di applicazione della sezione de qua la Commissione deve aver cura di fissare le regole sulle garanzie riguardanti la natura, la provenienza e l origine del prodotto, nonché il riconoscimento del documento utilizzato per verificare la sussistenza di tali garanzie, nonché, ancora, le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione. Anche in queste tre disposizioni di carattere generale non si esclude esplicitamente il ricorso alla procedura del Comitato di gestione, il che induce a ritenere che pure in tali ipotesi valga il disposto dell art. 4 del reg. CE n. 1234/2007. L art. 146 detta, poi, alcune disposizioni specifiche, relative alle carni bovine congelate e al granoturco di importazione in Portogallo e in Spagna, così come l art. 147 fa salve le disposizioni di cui al reg. CE n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane ( 77 ). ( 77 ) Pubblicato in G.U.U.E. n. L 316 del 2 dicem-

176 168 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] bre Si veda sul punto Manservisi, in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, cit., p. 887 ss.; Id., La relazione dell appellate body e l adeguamento dell Ocm delle banane agli obblighi internazionali, in Riv. dir. agr., 1999, II, p. 177 ss. ( 78 ) Il reg. CEE n. 2729/1975, del 29 ottobre 1975, «Regolamento del Consiglio relativo ai prelievi all importazione applicabili ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso»èstato pubblicato in G.U.C.E. n. 281 del 1 novembre ( 79 ) Il reg. CE n. 318/2006, del 20 febbraio 2006, «Regolamento del Consiglio relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero», è stato pubblicato in G.U.U.E. n. L 58 del 28 febbraio ( 80 ) Sul punto si veda Viscardini Donà, intrattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, cit., p. 818 ss. ( 81 ) Il reg. CE n. 1673/2000, del 27 luglio 2000, «Regolamento del Consiglio relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre», è stato pubblicato in G.U.C.E. n. L 193 del 29 luglio La sezione IV del capo II è dedicata alle disposizioni relative a determinati prodotti ed è suddivisa in quattro sottosezioni, dedicate, rispettivamente, la prima, alle disposizioni particolari relative alle importazioni nei settori dei cereali e del riso; la seconda, ai regimi relativi alle importazioni preferenziali di zucchero; la terza, alle disposizioni particolari per le importazioni di canapa e, la quarta, alle disposizioni particolari per le importazioni del luppolo. Le disposizioni della sezione V si limitano a riprodurre (senza apportarvi modifiche sostanziali) il testo di norme presenti nei regolamenti di base dei settori interessati: più nello specifico, gli artt. 149, 150, 151 e 152 riproducono il testo rispettivamente degli artt. 1, 2, par. 1, 2, par. 2, e 3 del reg. CEE n. 2729/1975 ( 78 ) del Consiglio relativo ai prelievi all importazione applicabili ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso; gli artt. 153, 154 e 155 riproducono il testo rispettivamente degli artt. 29, 30 e 31 del reg. CE n. 318/2006 ( 79 ) del Consiglio relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 80 ), mentre l art. 156 riproduce (in parte) il disposto dell art. 40 di tale regolamento; l art. 157 riproduce il disposto dell art. 5, par. 2, del reg. CE n. 1673/2000 ( 81 ) del Consiglio relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ( 82 ); l art. 158 riporta, infine, il disposto dell art. 9 del reg. CE n. 1952/2005 ( 83 ) del Consiglio relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ( 84 ). Tutti i regolamenti di base dai quali sono state estrapolate tali disposizioni sono stati abrogati dal reg. CE n. 1234/ La sezione V del capo II della parte III concerne le misure di salvaguardia e il perfezionamento attivo e consta di due sole disposizioni, gli artt. 159 e 160. Il regime degli scambi con i Paesi terzi è caratterizzato anche dall applicazione, nel caso in cui si verifichino circostanze particolari, di misure complementari, volte a evitare o a reprimere gli effetti pregiudizievoli che potrebbero determinare sul mercato comunitario le importazioni di taluni prodotti agricoli. La portata delle clausole di salvaguardia ha subìto, però, delle limitazioni considerevoli in seguito alla conclusione degli accordi dell Uruguay Round ( 85 ). L art. 159 riconosce, invero, alla Commissione il potere di adottare misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità, conformemente ai regolamenti del Consiglio CE n. 519/1994 ( 86 ) e n. 3285/1994 ( 87 ). ( 82 ) Sul punto si veda Viscardini Donà, intrattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, cit., p ( 83 ) Il reg. CE n. 1952/2005, del 23 novembre 2005, «Regolamento del Consiglio relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti CEE n. 1696/71, CEE n. 1037/72, CEE n. 879/73 e CEE n. 1981/82», è stato pubblicato in G.U.U.E. n. L 314 del 30 novembre Il testo del regolamento è stato poi sostituito in base alla rettifica pubblicata in G.U.U.E. n. L 317 del 3 dicembre ( 84 ) Sul punto si veda Viscardini Donà, op. loc. citt. ( 85 ) Si vedano Bianchi, op. cit., p. 197 e Bourgeois, La clause de sauvegarde dans le commerce international de marchandises, in Rev. dr. Un. eur., 2000, n. 1, p. 101 ss. ( 86 ) Il reg. CE n. 519/1994, del 7 marzo 1994, «Regolamento del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni Paesi terzi e che abroga i regolamenti CEE n. 1765/82, CEE n. 1766/82 e CEE n. 3420/83»èstato pubblicato in G.U.C.E. n. L 67 del 10 marzo ( 87 ) Il reg. CE n. 3285/1994, del 22 dicembre 1994, «Regolamento del Consiglio relativo al regime

177 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 169 comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento CE n. 518/94», è stato pubblicato in G.U.C.E. n. L 349 del 31 dicembre ( 88 )Ciò in applicazione di quanto previsto dall art. 5 dell Accordo agricolo contenuto nel Trattato di Marrakech su sui si veda ampliamente Borghi, op. ult. cit., p. 135 ss. Si veda, altresì, Bianchi, op. cit.,p In tali regolamenti si rinvengono una serie di disposizioni in materia di misure di salvaguardia (nel reg. CE n. 519/1994, gli artt , e nel reg. CE n. 3285/1994, gli artt ), in forza delle quali se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, si può modificare il regime d importazione del prodotto in questione. Il ricorso alle misure di salvaguardia deve, ovviamente, essere giustificato dalla presenza di gravi perturbazioni, in grado di compromettere il perseguimento delle finalità della PAC di cui all art. 33 del Tratt. CE. Tali misure hanno, però, natura provvisoria: possono, infatti, essere applicate solo fino al momento in cui o sia scomparsa la perturbazione, o la minaccia di perturbazione, o i quantitativi ritirati o acquistati abbiano subìto una forte riduzione. In passato le misure di salvaguardia potevano consistere nella sospensione delle importazioni di determinati prodotti oppure nell imposizione di dazi straordinari all importazione. Le regole generali fissate dai regolamenti CE n. 519/94 e n. 3285/94, al contrario, non consentono più il ricorso a misure che comportino la sospensione delle correnti di scambio di determinati prodotti ( 88 ): le misure di salvaguardia possono, pertanto, essere costituite da una modifica al regime d importazione dei prodotti interessati, quale, ad esempio, l assoggettamento della loro immissione in libera pratica alla presentazione di un autorizzazione d importazione che dovrà essere rilasciata secondo ed entro limiti definiti dalla Commissione, oppure l abbreviazione del periodo durante il quale sono utilizzabili i documenti d importazione vidimati dopo l entrata in vigore della misura. Stando a quanto è previsto dal par. 3 dell art. 159, quando si presenti il rischio di gravi perturbazioni, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide, senza l assistenza del Comitato di gestione, le misure di salvaguardia necessarie; tali misure vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, è tenuta a decidere entro cinque giorni lavorativi, che decorrono dalla ricezione della domanda. Entro un termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione, ciascuno Stato membro può deferire la misura adottata della Commissione al Consiglio, il quale è tenuto a riunirsi senza indugio e a deliberare, entro un mese, a maggioranza qualificata, in merito alla necessità di modificare o di abrogare la misura adottata. Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del Consiglio, anche le misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità, previste negli accordi internazionali conclusi a norma dell art. 300 del Tratt. CE, sono adottate secondo la procedura sopra descritta. Il par. 4 dell art. 159 regola, infine, il potere di modifica o di revoca delle misure di salvaguardia e prevede che la Commissione possa procedere alla modifica o alla revoca delle misure adottate, seguendo procedure differenti a seconda che esse siano state decise, o non, dal Consiglio: se la misura è stata adottata dal Consiglio, la Commissione non può procedere direttamente alla modifica o alla revoca, ma deve limitarsi a proporla al Consiglio, che dovrà deliberare a maggioranza qualificata.; in tutti gli altri casi, invece, potrà procedere, senza l assistenza del Comitato di gestione. Va sottolineato che la Commissione, nell adottare tali misure, gode di ampia discrezionalità, in quanto la nozione di grave perturbazione e quella di minaccia di grave perturbazione, pur dovendo essere determinate sulla base delle finalità della PAC, sono di fatto molto vaghe e si prestano, per tale ragione, a interpretazioni diverse ( 89 ). Tuttavia in questo caso, il fatto che la Commissione possa decidere l adozione delle misure di salvaguardia senza il coinvolgimento del Comitato di gestione pare essere ( 89 ) Si veda Manservisi,inTrattato di diritto agrario italiano e comunitario 3, cit., p. 878.

178 170 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] giustificato dalla necessità di un intervento tempestivo e, in certa misura, compensato dalla possibilità, per lo Stato membro richiedente, di deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio, il quale è tenuto a riunirsi senza indugio e a deliberare, entro un mese, a maggioranza qualificata, in merito alla necessità di modificare o di abrogare la misura adottata. ( 90 ) Tali merci possono, peraltro, anche essere non agricole: i regolamenti di cui si dirà tra breve, infatti, riguardano molti prodotti esclusi dall all. I del Tratt. CE, sicché sono applicabili anche al di fuori del settore propriamente agrario. ( 91 ) Si vedano Pezzinga, La nuova disciplina comunitaria del regime di perfezionamento attivo, in Rass. dir. tecnica doganale, 1987, p. 391 ss.; Reitano, Appunti di lavoro sul regime di perfezionamento attivo, in Rass. dir. tecnica doganale, 1990, p. 31 ss.; Brancaccio, Perfezionamento attivo - Perfezionamento passivo - Ammissione temporanea, inrass. dir. tecnica doganale, 2002, p. 587 ss.; Cerioni, Il regime doganale di perfezionamento attivo e la regole del no drawback, in Riv. giur. trib., 2006, p. 904 ss. 12. Per quanto concerne, invece, il perfezionamento attivo, l art. 160 regola, in verità, lasospensione di tale regime. Ciò rende necessario chiarire in via preliminare quanto meno il concetto di perfezionamento attivo. Il traffico di perfezionamento attivo consiste nell importazione di merci ( 90 ) da Paesi extracomunitari, effettuata senza il pagamento dei dazi doganali, ma normalmente garantita da una cauzione di importo superiore al dazio percepibile all importazione definitiva, per l impegno preso dall importatore di riesportare il prodotto stesso o prodotti trasformati da esso derivati, entro un determinato lasso di tempo ( 91 ). Il regime di perfezionamento attivo consente, dunque, di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far subire loro una opiù operazioni di perfezionamento, sia merci non comunitarie destinate a essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all importazione, né a misure di politica commerciale, sia merci immesse in libera pratica, con rimborso o sgravio dei relativi dazi all importazione, quando vengano esportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori. Al fine di mantenere aperte le porte alla lavorazione o alla commercializzazione di merci di origine extracomunitaria e destinate, comunque, al mercato extracomunitario, la Comunità ha adottato, dapprima, una serie di misure di ravvicinamento in ordine al c.d. traffico di perfezionamento attivo, e, successivamente, una serie di provvedimenti volti a regolamentare il ricorso a tale pratica. Nel novero di tali provvedimenti vanno senza dubbio inseriti il reg. CEE n. 1999/1985 del Consiglio del 16 luglio 1985, relativo, appunto, al traffico di perfezionamento attivo ( 92 ), cui è seguito il reg. CEE n. 2228/ 1991 della Commissione, del 26 giugno 1991, che ha, invece, stabilito le modalità di applicazione del traffico di perfezionamento attivo, dettando, altresì, qualche regola in ordine alla c.d. temporanea esportazione ovvero esportazione anticipata. Successivamente il reg. CEE n. 1999/1985 è stato abrogato dall art. 251 del reg. CEE n. 2913/1992, nel quale sono confluite le disposizioni sul perfezionamento attivo, anche se, poi, tali disposizioni sono state abrogate dal reg. CE n. 450/2008 ( 93 ), al quale occorre ora fare riferimento per le disposizioni generali in materia. Il traffico di perfezionamento attivo risponde, dunque, alla necessità di mettere le imprese comunitarie che vogliano lavorare le merci estere per riesportarle, sullo stesso piano delle imprese dei Paesi terzi che producono le medesime merci: tramite il ricorso a tale strumento si dà, infatti alle imprese comunitarie la possibilità di acquistare i prodotti di base alle stesse condizioni delle imprese dei Paesi terzi; in tal modo, peraltro, si incrementano le esportazioni delle imprese comunitarie. L art. 160 prevede che, qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato ( 92 ) Il reg. CEE n. 1999/1985, del 16 luglio 1985, «Regolamento del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo», è stato pubblicato in G.U.C.E. n. L 188 del 20 luglio ( 93 ) Il reg. CE n. 450/2008, del 23 aprile 2008, «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)»èstato pubblicato in G.U.U.E. n. L 145 del 4 giugno 2008.

179 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 171 membro o di propria iniziativa, può sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti di taluni settori (quali cereali, riso, zucchero, olio di oliva e olive da tavola, ortofrutticoli, freschi e trasformati, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, carni ovine e caprine, uova, carni di pollame e alcol eticlico di origine agricola). Allorquando tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione ha cinque giorni lavorativi di tempo che decorrono dalla data di ricezione della domanda per decidere. Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Anche in tale circostanza, entro un termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio, il quale è tenuto a riunirsi senza indugio e a deliberare, entro un mese e a maggioranza qualificata, circa la necessità di modificare o di abrogare la misura adottata. Il par. 2 dell art. 160 prevede, infine, che in ogni caso il Consiglio, se ciò si dovesse rendere necessario per il buon funzionamento dell OCM, deliberando in base alla procedura di cui all art. 37, par. 2, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i medesimi sopra elencati. 13. L adozione del reg. CE n. 1234/2007 nell intento del legislatore comunitario e, in modo particolare, della Commissione europea che ne ha proposto l adozione, avrebbe dovuto rispondere alle esigenze di una semplificazione tecnica della normativa inerente la PAC. Come si è già avuto modo di affermare in apertura del presente commento, sotto il profilo numerico il regolamento in questione sembra aver colto nel segno. Ciò nonostante, non si deve dimenticare che di semplificazione reale si può parlare solo quando si facilita effettivamente il reperimento e la comprensione, da parte degli interessati, delle disposizioni concernenti il settore in cui essi operano: se si osserva la struttura del regolamento, anche solo limitando il giudizio alla parte attinente agli scambi con i Paesi terzi, non pare del tutto infondato il dubbio che, in verità, essendo le disposizioni relative ai singoli settori dell OCM disseminate un po dovunque, l opera di semplificazione abbia portato a una perdita di coerenza del sistema ( 94 ). Inoltre, la lettura della parte III, capi I e II, del reg. CE n. 1234/2007 non consente nemmeno di abbandonare del tutto l idea che, dietro la ricerca di una semplificazione tecnica, si sia operato un trasferimento di competenze a vantaggio della Commissione e, conseguentemente, a detrimento del controllo democratico ( 95 ): depongono, in tal senso, la riunificazione in un unico Comitato di gestione dei diversi Comitati precedentemente operanti nei singoli settori, nonché la soppressione, in talune ipotesi, del ricorso alla c.d. procedura del Comitato di gestione. Del resto, le novità introdotte dal Trattato di Lisbona ( 96 ) in merito all attività esecutiva della Commissione, latamente intesa, paiono in certa misura confermare il trend negativo che da diverso tempo accompagna la c.d. procedura di comitologia a fronte di una maggiore valorizzazione del ruolo della Commissione. Com è noto, il Trattato di Lisbona ( 97 ) opera ( 94 ) In tal senso si veda Gaboriau Sorin, op. cit., p. 44. Si veda, altresì, Costato, Indirizzi di saluto, in Le regole del vino, Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale, a cura di Albisinni, Atti del Convegno di Roma (23-24 novembre 2007), Milano, 2008, p. 7, il quale ricorda come il regolamento unico OCM, pur mirando a realizzare una specie di codificazione che pretende di essere anche una semplificazione, non necessariamente riesce sempre a realizzare la promessa. ( 95 ) Espressamente in tal senso Gaboriau Sorin, op. loc. citt. ( 96 ) Il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, è stato pubblicato in G.U.U.E. n. C 306 del 17 dicembre ( 97 ) Per un primo commento al Trattato di Lisbona si vedano i recenti contributi di Daniele, Trattato di Lisbona: addio all idea federalista per superare gli ostacoli degli euroscettici, inguida al dir. - Dir. comun. e internaz., 2007, fasc. 6, p. 11 s.; Baruffi, Rafforzato il principio di sussidiarietà: protagonisti i Parlamenti nazionali, ivi, p. 15 ss.; Passaglia, Il Trattato di Lisbona: qualche passo indietro per andare avanti, in Foro it., 2008, V, c. 40 ss.; Nascimbene e Lang, Il Trattato di Lisbona: l Unione europea a una svolta?,in Corr. giur., 2008, p. 137 ss.; Costanzo, Oscillazioni della «forma di governo» dell Unione europea nel «Traité simplifié compliqué», indir. pubbl. compa-

180 172 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] una distinzione concettuale tra l attività di esecuzione svolta dalla Commissione a livello attuativo-integrativo e quella dispiegata a livello puramente esecutivo ( 98 ) e sembra ammettere il coinvolgimento dei Comitati solamente in riferimento alla seconda tipologia di tale attività ( 99 ). L art. 249 B del Trattato di Lisbona prevede, invero, che un atto legislativo possa delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrino o modifichino determinati elementi non essenziali dell atto legislativo stesso. Fermo restando che gli elementi essenziali della disciplina non possono essere oggetto di delega, poiché altrimenti si altererebbe il riparto funzionale delle competenze, la Commissione potrà, dunque, vedersi conferito il compito di adottare atti non legislativi di portata generale, i cui obiettivi, contenuto, portata e durata, per espressa previsione dell art. 249 B, dovranno comunque essere definiti nell atto legislativo di base ( 100 ). L attività demandata alla Commissione, pur dovendo essere esercitata entro i limiti fissati dall atto-delega, è pur sempre di natura normativa, sia perché ha portata generale, sia perché è destinata a modificare/integrare l atto di base ( 101 ). Il par. 2 dell art. 249 B demanda, poi, agli atti legislativi il compito di fissare le condizioni cui è soggetta la delega, riconoscendo al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di revocarla e subordinando l entrata in vigore dell atto delegato all assenza di obiezioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. La formulazione dell art. 249 B, poiché non fa alcun riferimento a meccanismi di consultazione di esperti statali, induce a dubitare che sia possibile il ricorso alla figura del Comitato nell esercizio delle competenze delegate: con ogni probabilità l introduzione della delega si sostituirà allo strumento di esercizio del potere esecutivo attualmente rappresentato dalla procedura di comitologia ( 102 ). Per quanto concerne, invece, l attività meramente esecutiva della Commissione, l art. 249 C del Trattato di Lisbona non parrebbe aver introdotto alcuna modifica circa il modello che prevede il coinvolgimento di Comitati composti da rappresentanti degli Stati membri, incaricati di assistere la Commissione nell esercizio delle competenze di esecuzione conferitele dal legislatore. Tale disposizione, invero, se al par. 1 demanda agli Stati il compito di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell Unione, al par. 2 precisa che, allorché siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell Unione, questi ultimi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze di cui agli artt. 11 e 13 del Trattato U.E., al Consiglio. Il par. 3 completa la disposizione di cui al par. 2 prevedendo che il Parlamento europeo e il Consiglio, proprio per consentire il perseguimento delle finalità di cui al par. 2, deliberando mediante regolamenti rato ed eur., 2008, p. 45 ss.; De Pasquale, Il riparto di competenze tra Unione europea e Stati membri, ivi, p. 60 ss.; Ferraro, Le fonti del diritto dell Unione europea, ivi, p. 69 ss.; Mezzetti, La nuova Costituzione europea, ivi, p. 77 ss.; Morviducci, Il ruolo dei Parlamenti nazionali, ivi, p. 83 ss.; Pagano, Dalla Carta di Nizza alla Carta di Strasburgo dei diritti fondamentali, ivi, p. 94 ss.; Pollicino e Sciarabba, La Carta di Nizza oggi, tra «sdoganamento giurisprudenziale» e Trattato di Lisbona, ivi, p. 101 ss.; Ruggeri, Fonti europee e fonti nazionali al giro di boa di Lisbona: ritorno al passato o avventura nel futuro?, ivi, p. 124 ss.; Sciannella, Morte e reincarnazione di una costituzione: dal «Constitutional Treaty» al «Reform treaty«, ivi, p. 142 ss.; Bronzini, Il Trattato di Lisbona: funzionerà il «compromesso dilatorio»?, inquest. giust., 2008, fasc. 2, p. 133 ss.; Baratta, Le principali novità del Trattato di Lisbona, indir. Unione eur., 2008, p. 21 ss.; Scotti, Approvata la modifica costituzionale che recepisce il Trattato di Lisbona,inDir. pubbl. comparato ed eur., 2008, p. 615 ss.; Terhechte, Der Vertrag von Lissabon: Grundlegende Verfassungsurkunde der europäischen Rechtsgemeinschaft oder tecnischer Aınderungsvertrag?, ineuroparecht, 2008, fasc. 2, p. 143 ss. ( 98 ) Così espressamente Costanzo, op. cit., p. 58. ( 99 ) Cfr. Ruggeri, op. cit., p ( 100 ) Si veda sul punto Baratta, op. cit., p. 28 ss., il quale (a p. 29) rinviene la ratio dell atto delegato nella necessità di disincentivare l eccesso di dettagli nella produzione normativa del legislatore comunitario e, al tempo stesso, di conferire il compito corrispondente alla Commissione. ( 101 ) Si veda in tal senso Baratta, op. cit., p.29. ( 102 ) Così Baratta, op. loc. citt.

181 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 173 secondo la procedura legislativa ordinaria, debbano stabilire preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( 103 ). Pare, dunque, che, per lo meno fino a quando non verranno adottati i regolamenti di cui al par. 2 dell art. 249 C del Trattato di Lisbona, si debba continuare ad applicare la decisione 1999/468/CE (e successive modifiche) ( 104 ). In ogni caso, il ruolo dei Comitati sembrerebbe essere stato fortemente ridotto, il che consente di avvicinare la logica seguita dal reg. CE ( 103 ) Cfr. Costanzo, op. cit., p. 58. ( 104 ) Cfr. Baratta, op. cit., p. 31, il quale sottolinea come, in attuazione del par. 3 dell art. 249 C del Trattato di Lisbona, le modalità di controllo dell esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione potrebbero essere definite tanto sulle orme dell attuale disciplina della comitologia, quanto in base alla predisposizione di nuovi strumenti. n. 1234/2007 a quella del Trattato di Lisbona ( 105 ). Silvia Bolognini ( 105 ) Si veda Morviducci, op. cit., p. 93, la quale, in merito alle sempre più frequenti critiche circa la continua perdita di sovranità nazionale da parte degli Stati membri, osserva comunque che le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona hanno, nel loro complesso, notevolmente accresciuto il ruolo dei Parlamenti nazionali; permane, tuttavia, ad avviso dell Autrice, il rischio che i Parlamenti nazionali vengano a rivestire un ruolo solo cosmetico, inteso a lasciare le cose come stanno, e volto ad accreditare una rivalutazione solo formale per rendere più facile una ratifica del Trattato. Si veda, altresì, Ruggeri, op. cit., p. 131, il quale osserva che l idea, diffusamente circolante, secondo cui il Trattato di Lisbona si volgerebbe a circoscrivere il ruolo della Commissione, a beneficio di quello di altri attori istituzionali, è obbligata a misurarsi con le previsioni che al contrario vorrebbero ulteriormente sottolineato il ruolo di essa nei processi di produzione giuridica, tant è vero che l Autore arriva a concludere (a p. 132) che l indicazione di tendenza, a ogni buon conto, parrebbe essere più nel verso che porta alla valorizzazione del ruolo della Commissione, anziché in quello opposto. Capo III «Esportazioni» (artt ) Sommario (artt ): 1. Titoli all esportazione (certexport). 2. Le restituzioni all esportazione. 3. I metodi di ripartizione, di fissazione e di concessione delle restituzioni. 4. Particolari criteri dettati per l esportazione di alcuni prodotti. 5. I contingenti all esportazione nel settore del latte e derivati e il trattamento speciale all importazione in Paesi terzi. 6. Il traffico di perfezionamento passivo. 1. I titoli all esportazione (certexport) sono documenti rilasciati dagli Stati membri a presentazione di domanda da parte dell interessato, accompagnata, se del caso, da una garanzia che può consistere in denaro, in una polizza assicurativa o in una fideiussione bancaria. L origine di questi certificati la si rinviene nei primi regolamenti agricoli del 1962 ( 1 ) ed ha, nel tempo assunto funzioni anche differenziate. Infatti, mentre inizialmente, e cioè ben oltre il termine del periodo transitorio, i certificati d esportazione avevano sia funzione statistica, sia quella di consentire, a richiesta dell operatore, ma non sempre né per tutti i prodotti, la prefissazione della restituzione valida il giorno della domanda di rilascio, successivamente, l evoluzione della PAC ed, infine, l Accordo agricolo compreso ( 1 ) Sul punto mi permetto di rinviare a Costato, L evoluzione dell intervento pubblico nel mercato del grano, Milano, 1968, p. 111.

182 174 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] ( 2 ) Sull argomento è interessante la motivazione addotta dal 66 o considerando premesso al regolamento. nel Trattato di Marrakech del 1994 hanno richiesto che il titolo in questione avesse caratteristiche e funzioni in parte diverse, come si vedrà. L art. 161 evidenzia l esistenza di due categorie di titoli: una riguardante quelli da ottenere obbligatoriamente per potere esportare, l altra concernente i titoli che la Commissione può prevedere essere necessario detenere per l esportazione, ma che non sono richiesti se non previa decisione apposita della Commissione. Pertanto alcuni prodotti possono essere esportati anche senza l emissione del corrispondente certexport. I prodotti per i quali la Commissione può richiedere la presentazione del titolo perché sia possibile esportare sono elencati al par. 1 dell art. 161, al quale si rinvia; significativo il comma 2 o del par. 1 dell art. 161, che evidenzia le nuove funzioni del certexport, affermando che la Commissione può richiedere la presentazione del documento all atto dell esportazione «per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il controllo delle esportazioni dei prodotti in questione» ( 2 ). Quanto al rilascio dei titoli, alla loro validità e alla cauzione da presentare per ottenerli si veda quanto già detto a proposito dei titoli all importazione a commento della sezione I del capo II della parte III: «I titoli di importazione e le modalità comuni d applicazione del regime dei titoli di importazione». Il processo di semplificazione che si è voluto realizzare con questo regolamento si concretizza, a proposito dei certexport, nell affidare alla Commissione il potere di decidere se chiedere o meno i titoli in questione per l esportazione dei prodotti elencati al par. 1 dell art. 161, ma, in realtà, quando sia prevista una restituzione all esportazione di cui si dirà più avanti il titolo deve essere preteso dalla Commissione, per l obbligo che su di essa incombe di impedire che le somme spese per sostenere le esportazioni esorbitino quanto stabilito negli accordi di Marrakech. In effetti, al contrario di quanto accade per l importazione, che tali accordi vogliono facilitata e non soggetta a limitazioni salve le regole previste nell Accordo sanitario e fitosanitario (SPS), le esportazioni dovrebbero progressivamente avvenire senza alcun sostegno. Per ora le sovvenzioni all export, anche se ridotte rispetto al periodo anteriore al 1 o luglio 1995, data di entrata in vigore delle regole sopra ricordate, sono mantenute, ed ai fini del controllo di esse la Commissione prevede non solo una costante verifica quantitativa delle esportazioni sostenute dalla restituzione ma anche, al fine di evitare «sforamenti» rispetto agli impegni presi, stabilisce non solo la durata di validità dei titoli ed il livello di garanzia che deve accompagnare il loro rilascio (par. 3 dell art. 161), ma richiede anche che l importo della restituzione per unità di prodotto sia automaticamente prefissata all atto dell emissione del titolo. Questa soluzione consente agli uffici della Commissione di sapere a qual punto della campagna di commercializzazione che muta per prodotto (art. 3 del reg. CE n. 1234/2007) si debba addirittura sospendere l emissione di certexport con restituzione. Per altro aspetto, onde gestire i mercati ed assicurare, per quanto possibile, la loro stabilità e l autoapprovvigionamento comunitario (si veda, al proposito, l art. 33 del Tratt. CE, che prevede fra le finalità obbligatorie della PAC appunto la stabilità dei prezzi determinata anche dall esistenza di una buona offerta di prodotti agricoli), la Commissione può addirittura sospendere il rilascio di certexport, fatti salvi gli obblighi di non interrompere gli approvvigionamenti di Stati deficitari ed abitualmente riforniti con merce proveniente dalla CE, secondo gli obblighi assunti in sede OMC. 2. L art. 162 del regolamento stabilisce una regola che è assai risalente nell OCM: le restituzioni possono essere fissate dalla Comunità per «consentire l esportazione» e «sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale». In sostanza, cioè, le restituzioni non sono da fissare obbligatoriamente, poiché potrebbe essere opportuno non stabilirle, vuoi perché non necessarie agli operatori comunitari per essere concorrenziali sul mercato mondiale, vuoi perché non si vuole impoverire troppo l offerta sul mercato interno del prodotto in questione. Dall entrata in vigore dell Accordo agricolo, inoltre, le restituzioni non possono essere

183 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 175 ( 3 ) Il reg. CE n. 3290/1994 del 22 dicembre 1994 è pubblicato in G.U.C.E. n. L 349 del 31 dicembre Sul punto mi permetto di rinviare a Costato, in Costato (diretto da), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, Padova, 2003, p. 773 ss. ( 4 ) I prodotti di cui agli all. XX e XXI sono moltissimi, e si rinvia a essi allegati per una loro precisa descrizione. Vi sono compresi yogurt, ortaggi, cioccolata, granturco dolce, cicoria, liquori, ecc. (all. XX) e ortaggi trasformati (all. XXI). fissate se le somme ammesse dall Accordo sono già state impegnate a tal fine nell annata considerata. Questa precisazione la si ritrova nel par. 1 dell art. 162, ove si prevede che le restituzioni siano fissate «entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all art. 300 del trattato». Questo tipo di limitazione è stata introdotta nel diritto comunitario una prima volta con il reg. CE n. 3290/1994 ( 3 ) ed ha, come detto, costretto a modificare le regole di emissione dei certexport, al fine di controllare la quantità di restituzioni erogate nell annata agraria di commercializzazione per rispettare quanto stabilito in sede OMC. Le restituzioni possono essere fissate competente è la Commissione (art. 164, par. 2, del regolamento) con la procedura del Comitato di gestione (art. 3 del regolamento) sia per alcuni prodotti agricoli tal quali (cereali, riso, zucchero di canna o di barbabietola, saccarosio puro solido, altri zuccheri, succedanei del miele e simili, isoglucosio e sciroppo di isoglucosio meglio descritti nell all. I, parte II, lett. b), c), d) eg), al reg. CE n. 1234/2007, carni bovine, latte e prodotti lattiero caseari, carni suine, uova e carni di pollame), sia per trasformati di cereali, riso, zuccheri come descritti, latte e lattiero-caseari e uova sotto forma di merci elencate nell all. XX e nell all. XXI del reg. CE n. 1234/ 2007, con alcune limitazioni previste nel comma 2 o del par. 1 dell art. 162 ( 4 ). Le restituzioni, inoltre, possono essere diversificate per luogo di destinazione se ciò sia richiesto dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati ovvero dagli obblighi internazionali della CE. In sostanza, tendenzialmente le restituzioni sono più elevate per destinazioni più lontane, al fine di compensare l incremento del costo del trasporto, ovvero per consentire prezzi meno elevati per il compratore finale in Paesi che la Comunità vuole sostenere economicamente ad esempio Paesi ACP, a meno che a ciò si oppongano regole dell Accordo agricolo. Il par. 2 dell art. 162 precisa che, in ogni caso, la restituzione concessa ai prodotti trasformati non può essere superiore a quella stabilita per i prodotti agricoli esportati tal quali; tale limitazione non risale all origine dell OCM, ma è, invece, stata progressivamente introdotta per molti prodotti sino a diventare valida per tutti quelli dei due allegati considerati, e costituisce, a suo modo, una forma ulteriore di diminuzione del sostegno all esportazione, in linea con l orientamento che dovrebbe affermarsi sempre più a seguito della prossima (?!?) conclusione dei negoziati di Doha, che dovrebbero portare al rinnovo degli Accordi di Marrakech. Tuttavia si prevede che i criteri ora descritti possano essere «adattati» che significa mutati in determinati casi in cui si renda necessario compiere l operazione al fine di consentire l esportazione «di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali» in funzione di loro particolari caratteristiche quali, ad esempio, l elevata gradazione. 3. L art. 163 del regolamento indica criteri generici di assegnazione delle restituzioni: si riferisce, infatti, alla necessità che il metodo sia il più adatto alla natura del prodotto e alla situazione di mercato, meno gravoso per gli operatori e atto ad evitare qualsiasi discriminazione fra di essi. L art. 164, par. 3, indica i criteri cui si deve attenere la Commissione (quasi sempre con la procedura del Comitato di gestione, salvo l urgenza) nel fissare le restituzioni: tali criteri vanno dalla disponibilità di merce sul mercato della CE e su quello mondiale e dell evoluzione di tali mercati, agli obiettivi dell OCM quali indicati nell art. 33, alla necessità di evitare perturbazioni del mercato interno, all aspetto economico delle esportazioni previste, alla necessità di rispettare gli impegni assunti con l Accordo agricolo e, dunque, di non erogare restituzioni oltre un certo quantitativo per ogni campagna di commercializzazione del-

184 176 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] lo specifico prodotto ma anche di non sostenere una percentuale di prodotti dello stesso tipo perché siano esportati senza restituzione, alla necessità di mantenere un equilibrio fra esportazioni di trasformati da materie prime comunitarie e di trasformati di prodotti ammessi al regime di perfezionamento (regimi di temporanea importazione e di temporanea esportazione), alle spese necessarie per far giungere il prodotto da esportare a destinazione, alla domanda sul mercato comunitario (questa disposizione appare ridondante rispetto a quanto già stabilito per l equilibrio del mercato comunitario). Di particolare interesse è il criterio da seguire per la fissazione delle restituzioni di uova e polli, che deve fondarsi sulla differenza dei prezzi dei cereali e dei foraggi ma in sostanza solo del mais nella Comunità e nel mercato mondiale, relazionata alla quantità di tali mangimi necessari per produrre rispettivamente uova e polli. Infine, particolari correttivi possono essere fissati per l esportazione di cereali e riso. In concreto la restituzione può essere ottenuta dall operatore su semplice domanda per determinati prodotti, ovvero a seguito di gara per altri; molti prodotti agricoli possono essere esportati senza restituzione e senza certexport, ma quelli fondamentali per quantità sono assoggettati alla presentazione del documento e «possono» godere della restituzione. Le restituzioni all esportazione, terminato il periodo transitorio degli anni 60 del secolo scorso, sono oggi, come stabilisce da ultimo anche il par. 1 dell art. 164, uguali per tutta la Comunità, il che significa che, quale che sia il punto di uscita dal territorio comunitario di un prodotto del medesimo tipo (grano, mais, ecc.), la restituzione sarà quella fissata in sede comunitaria, e cioè dalla Commissione con il Comitato di gestione, salve alcune eccezioni in cui decide la sola Commissione. È dunque indifferente il luogo di esportazione, quello di rilascio del certexport posto che esso è formalmente emesso da una autorità nazionale; in Italia, ad esempio, dal Ministero delle attività produttive, ex Ministero del commercio con l estero, ma in stretto contatto con la Commissione, che deve garantire il rispetto degli accordi internazionali stipulati per le esportazioni sostenute da restituzioni e la cittadinanza dell esportatore comunitario. Importante è, invece, come spesso è ripetuto in questo regolamento, e nel caso delle restituzioni dall art. 169, il rispetto degli accordi internazionali, che, per questi casi, significa l Accordo agricolo per ora vigente, e cioè quello del 1994 incluso nel Trattato di Marrakech. Poiché, comunque, il rispetto degli impegni di cui sopra si realizza non emettendo certexport con restituzione in misura superiore a quanto pattuito nell Accordo, qualora un titolo avesse naturale validità eccedente il periodo annuale cui si riferisce l Accordo, esso sarà ugualmente valido, poiché di tale circostanza si sarà tenuto conto all emissione. Si noti che ai prodotti di cui all allegato XX si possono concedere restituzioni fondate sui criteri indicati genericamente nell appena commentato comma 1 o dell art In una norma successiva (art. 167, par. 7) si stabilisce che la Commissione possa non concedere restituzioni all esportazione per i prodotti non di origine comunitaria, ovvero limitare l ammontare di esse per i prodotti importati al quantum riscosso al momento dell importazione, se la somma incassata è inferiore alla restituzione applicabile. A questo proposito occorre osservare che l art. 24 del Tratt. CE considera in libera pratica i prodotti di origine extracomunitaria che abbiano assolto ai loro obblighi doganali all ingresso nel territorio comunitario, sicché appare, da un lato, di difficile applicazione la misura che escluda prodotti agricoli di origine straniera dalla restituzione, per la probabile loro confondibilità con quelli comunitari, dall altro, per il fatto che la libera pratica prevede la sostanziale equiparazione del prodotto estero «comunitarizzato» con quello prodotto nella CE. A completamento della norma si prevede anche, come ricordato, che la Commissione possa limitare la restituzione, per i prodotti di origine non comunitaria, ad un valore non superiore al dazio riscosso, ed anche in questo caso si ripropongono i problemi sollevati per l ipotesi precedente. Scopo della restituzione è quello di consentire agli operatori comunitari di essere competitivi sul mercato mondiale; poiché i prezzi d intervento o simili previsti per i prodotti agricoli comunitari sono vistosamente diminuiti a seguito della riforma MacSharry (completata nel 1999) al punto che, per alcuni prodotti e per lunghi

185 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 177 periodi non vengono fissati dazi doganali perché quanto pattuito nell Accordo agricolo prevede che il dazio fisso sia sostituito, per alcuni prodotti come i cereali, ma non solo, da uno mobile fissato sulla base di determinati criteri di calcolo, e tale calcolo porta a zero il dazio che, in quanto minore di quello della tariffa doganale comune, viene applicato, questo sostegno è spesso non fissato, ovvero determinato a livelli di scarso rilievo economico, premessa della scomparsa definitiva dello stesso sistema delle restituzioni, secondo quanto richiesto nei negoziati di Doha ed anticipato anche in quelli che hanno dato origine all Accordo agricolo del A conferma del diminuito peso dell intero sistema dell OCM, un autore ( 5 ), pur licenziando per la stampa un libro destinato interamente alla PAC, ha dato ben scarso peso non solo alle restituzioni all esportazione, ma addirittura all OCM nel suo complesso, ritenendola sostanzialmente un armamentario in via di abbandono ( 6 ). Non si può negare che, quanto meno relativamente alle restituzioni, il ravvicinamento progressivo dei prezzi comunitari a quelli mondiali provochi, di per sé, la scomparsa delle restituzioni; diversamente, invece, si deve ritenere quanto all organizzazione dei mercati agricoli nel suo complesso, stante che gli obblighi imposti al legislatore comunitario dall art. 33 del Trattato non gli consentono di trascurare oltre un certo limite il settore primario, nel quale si devono garantire agli agricoltori redditi equi, ai consumatori un mercato stabilizzato e sempre approvvigionato a prezzi ragionevoli, risultati sostanzialmente irraggiungibili, come è stato ampiamente dimostrato in questi ultimi anni, ( 5 ) Bianchi, Politique agricole commune (PAC) Toute la PAC, rien d autre que la PAC, Bruxelles, ( 6 ) Bianchi, op. cit., p. 100 ss. dedica all analisi di tutti i settori dell OCM si noti che il suo brillante lavoro è stato scritto prima dell adozione dell OCM unica una cinquantina di pagine, e alle restituzioni all esportazione un paio di pagine. Nella terza edizione del Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, cit., edita all inizio del 2003, quindi prima del reg. CE n. 1782/2003, e composto con fitte pagine a doppia colonna, le pagine dedicate al complesso dei settori dell OCM sono quasi 200. senza l utilizzo di strumenti che sono stati quasi abbandonati. È, tuttavia, da ritenere che i recenti ed ancora in corso e chi sa per quanto tempo sconvolgimenti economici derivanti da un mondo finanziario senza regole inducano a tornare sui loro passi gli iperliberisti e facciano loro comprendere che il mercato libero vive solo se seriamente regolato, tanto più in tempi nei quali gli spostamenti di ingenti somme di denaro possono provocare rialzi enormi ed artificiali o, al contrario, ribassi non corrispondenti alla realtà dell offerta. In sostanza, cioè, l avere gettato nella mischia del «mercato libero» gli agricoltori europei sprovveduti, a causa del lungo periodo vissuto sotto l ombrello di una forte protezione, degli strumenti adatti a comprendere il nuovo ambiente commerciale, e comunque, privi della forza finanziaria e di conoscenze per controbattere i grandi traders delle commodities, ha significato violare sostanzialmente il Trattato e, in non scarsa misura, lo stesso senso comune. La fissazione delle restituzioni può avvenire periodicamente di solito ogni tre mesi, anche prolungabili (v. par. 2, comma 2 o, art. 167) oppure mediante gara, e ciò per i prodotti ai quali si applicava questo metodo prima dell entrata in vigore del presente regolamento, e cioè, ad esempio, per il grano. La gara consiste nell attribuire la restituzione a coloro che hanno offerto di chiedere una restituzione minore di quella domandata dagli altri offerenti, di norma sino all esaurimento del quantitativo messo all asta. L art. 167 prevede che le restituzioni per i prodotti elencati alla lett. a) dell art. 162 (cerali, riso, alcuni zuccheri, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, uova e carni di pollame) siano concesse solo su richiesta e a presentazione del certexport, ed essa sarà quella applicabile il giorno della domanda del titolo dato che, come detto, certexport a restituzione non fissata non possono più essere richiesti, per garantire il rispetto degli accordi internazionali in materia di limiti alle erogazioni che la Comunità deve fare per sostenere le esportazioni o della gara in caso di applicazione di questa metodica di assegnazione delle restituzioni. Qualora sia prevista una restituzione differenziata per destinazione del prodotto esportato, si applicherà la conseguente restituzione che sarà do-

186 178 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] ( 7 ) Al proposito il comma 2 o del par. 2 dell art. 167 prevede che la Commissione possa adottare, con la procedura del Comitato di gestione, regole per evitare abusi nell utilizzazione della flessibilità della destinazione. ( 8 )L art. 16 del reg. CE n. 3448/1993 recita: «1. La Commissione è assistita da un comitato dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell allegato I, (in prosieguo: il comitato ). 2. Qualora si faccia riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo previsto dall articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/ CE è fissato ad un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno». vuta anche se la destinazione sarà effettivamente diversa, purché le somme da erogare non eccedano quelle che sarebbero erogate per la destinazione indicata sul titolo rilasciato ( 7 ). Il par. 3, inoltre, attribuisce alla Commissione, sempre con la procedura del Comitato di gestione, il potere di decidere che le uova da cova ed i pulcini di un giorno possano essere esportati sulla base di un certexport rilasciato a posteriori. Questa eccezione deriva dall urgenza e da una certa imprevedibilità biologica del giorno di esportazione delle uova da cova e dei pulcini di un giorno. La Commissione, inoltre (par. 5, art. 167), può concedere deroghe alle procedure relative all emissione di certexport e all importo da fissare per la restituzione nel caso di prodotti che beneficino di restituzione nel quadro di azioni di aiuto alimentare; in questo caso è evidente che la restituzione erogata può essere maggiore (più probabile) o minore di quella che risulterebbe sulla base delle procedure ordinarie poiché, in definitiva, il prodotto viene donato dalla CE ai beneficiari, e la restituzione è posta a carico del settore agricolo del bilancio CE, mentre il restante costo viene addebitato ad altro settore del bilancio. Per potere applicare le regole dei parr. 1 e 2 dell art. 167 (richiesta e rilascio di certexport per ottenere la restituzione e la sua determinazione sulla base della data di richiesta del titolo o della data risultante dalla gara) ai prodotti di cui all art. 162, par. 1, lett. b)(e cioè le merci elencate nell all. XX e nell all. XXI) occorre adottare la procedura detta dei prodotti fuori all. I, quale prevista dall art. 16 del reg. CE n. 3448/1993 ( 8 ). Quanto alla maturazione del diritto di pagamento derivante dalla restituzione accordata, essa si realizza, di norma, quando la merce ha lasciato il territorio comunitario; tale evento si verifica anche se la merce viene posta allo «stato estero» in spazi doganali considerati esterni a quelli nazionali ed in attesa di esportazione materiale, purché ciò avvenga sotto il controllo doganale. Qualora la restituzione sia differenziata in funzione della destinazione, l esportatore acquisisce il diritto al pagamento quando abbia fornito la prova che il prodotto in questione ha raggiunto la destinazione stabilita (cioè determinata nel certexport o in altra dichiarata all atto dell esportazione, secondo quanto stabilito dalla lett. b) del par. 2 dell art. 167). La Commissione determina la documentazione da esibire per dimostrare l arrivo a destinazione, consistente normalmente in un certificato di sbarco rilasciato dall autorità doganale dello Stato di destinazione del prodotto; in circostanze particolari la Commissione può prevedere deroghe a tali prescrizioni, purché la prova sia comunque tale da offrire «garanzie equivalenti». L art. 170, infine, prevede la competenza della Commissione, che decide con la procedura del Comitato di gestione, in materia di: ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati con le gare, perché non si sono avute offerte sufficienti o accettabili, ovvero non esportati per abbandono di certificati rilasciati; qualità dei prodotti esportabili, in particolare di quelli che danno diritto a restituzione. Si fissano, cioè, umidità massima ammessa e/o caratteristiche organolettiche e requisiti igienico sanitari minimi; controlli volti sia a verificare che la documentazione corrisponda a quanto viene richiesto, sia ad accertare che le esportazioni si siano effettivamente svolte, ed in forma corretta. I controlli, com è noto, sono, in linea di principio, compiti attribuiti agli Stati membri, mentre la Comunità provvede a verificare che essi siano stati realizzati secondo le regole dettate dalla Commissione. Al proposito si può ricordare che proprio i controlli sulla restituzione all esportazione concessa da uno Stato membro (nel caso la Grecia), effettuati in sede di apurement de comptes, ha dato origine alla giurisprudenza della Corte che stabilisce l obbligo per gli Stati membri di tutelare gli interessi economici della

187 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 179 CE con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (si tratta del celebre caso detto del Mais Greco). Il comma 2 o dell art. 170 attribuisce alla Commissione, con la procedura del Comitato di gestione, il potere di apportare le modifiche ritenute necessarie all all. XX al reg. CE n. 1234/2007 in commento, seguendo i criteri stabiliti dall art. 8, par. 2, del reg. CE n. 3448/ 1993 ( 9 ). Quanto ai prodotti di cui all art. 162, par. 1, lett. b) (prodotti di cui agli all. XX e XXI), le modalità di applicazione sono adottate con la procedura detta dei prodotti fuori allegato I, prevista dall art. 16 del reg. CE n. 3348/1993, che segue la procedura stabilita per il Comitato di gestione ma che ha una composizione diversa quanto ai suoi membri, come si rileva dalla norma riportata nella nota 8. ( 9 ) Il par. 2 dell art. 8 del reg. CE n. 3448/1993 recita: «2. L elenco delle merci che beneficiano di restituzioni è compilato tenendo conto: dell incidenza dello scarto tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati rispettivamente sul mercato della Comunità e sul mercato mondiale; della necessità di compensare tale differenza, in tutto o in parte, per consentire l esportazione dei prodotti agricoli utilizzati nelle merci interessate. L elenco è adottato conformemente ai regolamenti relativi all organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo». 4. Il reg. CE n. 1234/2007 detta norme specifiche per l esportazione di alcuni prodotti, che sono il malto immagazzinato (art. 165), i cereali (art. 166), i bovini vivi (art. 168) e le piante vive (art. 173). Quanto al malto, si dà applicazione ad una misura sostanzialmente di riporto, una di quelle previste, senza obbligo di applicazione, nell art. 34 Tratt. CE. Si tratta di favorire il mantenimento in magazzino del malto ottenuto con orzo del precedente raccolto riconoscendogli all esportazione la restituzione che si sarebbe applicata se il prodotto fosse stato esportato nell ultimo mese della campagna di commercializzazione precedente. Quanto ai cereali elencati nelle lett. a) e b) dell all. I, parte I, al regolamento (si tratta di cereali in granella, e cioè grano tenero, duro, mais, orzo, segale, grano saraceno e simili) la restituzione è adattata alle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d intervento o alle sue eventuali modificazioni. Le maggiorazioni mensili al prezzo d intervento sono applicabili ai cereali assoggettati, appunto, all intervento al fine di evitare un eccessivo conferimento nei momenti iniziali della campagna di commercializzazione. Se il prezzo d intervento aumenta mensilmente, altrettanto dovrebbe accadere per il prezzo praticato sul mercato comunitario, sicché èopportuno che anche le restituzioni all esportazione dei cereali assoggettati all intervento, per tenere conto del mercato interno, siano aumentate in relazione a dette maggiorazioni. La stessa regola può non deve, dunque essere applicata ad altri prodotti, e cioè ai trasformati dei cereali e altri compresi tutti nelle lett. c) e d) dell all. I, parte I, al regolamento; palesemente la restituzione non è concessa a tutti i prodotti in questione, ed in ogni caso, quando lo sia, l adattamento della restituzione alle maggiorazioni mensili può essere corretta per tenere conto di quanto incida sul costo del prodotto trasformato da esportare la maggiorazione applicata alla materia agricola di base. L art. 168 assoggetta la concessione e il pagamento della restituzione all esportazione di bovini vivi al rispetto delle norme comunitarie relative al benessere degli animali, «in particolare quelle relative alla protezione degli animali durante il trasporto». Norme specifiche, infatti, stabiliscono i modi di trasportare gli animali, stabilendo soste e durata giornaliera del viaggio, la cui violazione, da accertare sostanzialmente in modo cartaceo attraverso il controllo dei documenti di viaggio ma si possono effettuare verifiche durante il trasporto sia prima che dopo la spedizione per l estero, comporta la non concessione della restituzione. L art. 173 prevede un sistema di esportazione per le piante vive (codice NC ) del tutto specifico. In esso, infatti si stabilisce non già la possibilità di un regime di sostegno all export attraverso le restituzioni, ma, al contrario, il divieto di esportazione qualora la Commissione, con la procedura del Comitato di gestione, fissi uno o più prezzi minimi per l esportazione; in tal caso le esportazioni sono autorizzate solo se a prezzi uguali o superiori a quelli stabiliti come detto. Anche in questo caso la norma si conclude richiamando il rispetto degli accordi internazionali stipulati dalla Comunità.

188 180 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] 5. L esportazione di latte e prodotti lattiero caseari può avvenire in forma ordinaria; tuttavia, se in base ad accordi internazionali si preveda l apertura di un contingente di prodotti indirizzati verso uno specifico Stato, e dal trattato stipulato risulti che la gestione del contingente venga affidata alla Commissione, l art. 171 affida alla stessa, con la procedura del Comitato di gestione, la scelta del metodo di gestione e le relative modalità di applicazione. Similmente a quanto stabilito per i contingenti all importazione previsti dal Trattato di Marrakech, anche in questo caso si prevedono tre modelli di sistema d assegnazione dei quantitativi da esportare, che devono essere neutri rispetto al prezzo, che è già prestabilito. In relazione a questa circostanza si indicano alla Commissione tre formule per l assegnazione del contingente o di parte di esso, che possono essere usate singolarmente o in modo composito attingendo a più di una di esse; inoltre, si lascia libera la Commissione, che decide, sempre con la procedura del Comitato di gestione, di adottarne altri, se del caso. I tre metodi sono stati ideati, appunto, da molto tempo in pratica dall attuazione del Trattato di Marrakech e appaiono tutti largamente criticabili, come si evincerà dalla loro descrizione e dagli eventi che ne sono conseguiti (gli esempi si riferiscono all importazione, ma sono validi anche per l esportazione): il metodo «primo arrivato, primo servito» prevede che la graduatoria per l assegnazione sia stabilita prendendo per base l ora di presentazione dell offerta alla Commissione; questa soluzione ha provocato contestazioni per il fatto che molti operatori erano pronti alla presentazione dell offerta al momento dell apertura della gara; il metodo dell esame simultaneo non è stato, anch esso, privo di problemi, poiché molti operatori hanno presentato molteplici domande a nome di svariate società di modo che si è arrivati ad assegnazioni di quantitativi fortemente frazionati; il metodo produttori tradizionali/nuovi arrivati, largamente adottato nel settore dell importazione delle banane, ha dato origine a forti contestazioni sul piano comunitario, anche da parte di uno Stato membro (Rep. Fed. di Germania), a fianco di contestazioni a livello di OMC, per altro dirette verso direzione diversa, ma sempre riconducibili, nella sostanza, alla volontà comunitaria di incidere con azioni illiberali e iperdirigistiche sul mercato. Nessuna delle tre soluzioni rispetta pianamente il divieto di discriminazione fra operatori interessati ad operare nel settore, ma occorre riconoscere che è molto difficile adottare metodi che rispondano al detto principio, data la natura del problema che devono affrontare ( 10 ). L art. 172 è, in certa misura, speculare all art. 171, regolando l ipotesi di un trattamento speciale all importazione, se sono rispettate certe condizioni, di prodotti comunitari da parte di un Paese terzo, sulla base di un accordo internazionale stipulato, appunto, fra la Comunità e lo Stato terzo in questione. In questo caso le autorità dello Stato terzo rilasciano, dopo avere effettuato i controlli del caso, un certificato che attesti che le condizioni previste dall accordo sono state rispettate. Al fine di garantire la corretta esecuzione dell accordo e delle corrispondenti esportazioni, la Commissione, con la procedura del Comitato di gestione, fissa le modalità di applicazione che l operatore e lo Stato terzo devono seguire. 6. L art. 174, che autorizza la Commissione a sospendere, anche d urgenza, il traffico di perfezionamento passivo (TPP), per alcuni prodotti (del settore dei cereali, del riso, delle carni bovine, suine, ovine, caprine e del pollame), è uguale al corrispondente art. 160, che si riferisce al traffico di perfezionamento attivo (TPA), con la differenza che in quest ultima norma la sospensione prevista può coinvolgere anche i settori dello zucchero, dell olio d oliva e delle olive da tavola, del latte e dei prodotti lattiero caseari, delle uova e dell alcol etilico di origine agricola. Entrambe le norme hanno natura protezioni- ( 10 ) Sul punto, per quanto riguarda il presente regolamento e le importazioni, v. Bolognini, in questo Commentario, Commento alla parte III, Scambi con i Paesi terzi Disposizioni generali Le importazioni, par. 7. In precedenza, a commento del medesimo problema, dal punto di vista delle importazioni, all atto della sua apparizione, v. Costato, intrattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 2, diretto da Costato, Padova, 1997, p. 458 s.

189 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 181 ( 11 ) Su queste problematiche mi permetto di rinviare a Costato, in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, cit., p. 783 s. stica del mercato interno, e sono risalenti nel tempo ( 11 ). In linea di principio sia il TPP che il TPA sono sistemi di temporanea introduzione nel territorio comunitario (TPA) o di esportazione (TPP) di prodotti, di massima lavorati in Comunità con materie prima extracomunitarie, anche se, sia pur raramente, si può avere importazione ed esportazione di materie prime agricole senza che esse siano lavorate nel territorio della CE. Uscendo brevemente dal campo agricolo, ad esempio, è frequente il caso di importazione di oro non comunitario da lavorare da parte di orafi italiani, che lo riesportano trasformato, senza pagare dazi doganali all entrata, pur garantendone con cauzioni adeguate l esportazione entro un determinato tempo (TPA); l operazione può avvenire anche esportando prima il lavorato e poi importando oro extracomunitario da lavorare (TPP). Nel secondo caso, si tratta di TP per equivalenza, poiché l oro esportato non è quello importato, dato che il secondo entra in Comunità dopo l esportazione del lavorato. Quando accade il contrario, si può avere ancora equivalenza, per restare nel caso dell oro, se sia l importato che l esportato hanno una caratura uguale (TPA per equivalenza). Nel caso di prodotti agricoli, invece, può accadere che non si possa riconoscere l equivalenza di un grano con un altro, perché l importato, ad esempio, potrebbe avere un tenore di proteine molto più alto del corrispondente grano comunitario. Allora si potrà compiere la sola operazione di TPA con esportazione del trasformato ottenuto con la stessa materia prima importata (TPA per identità). In ogni caso il TPA e il TPP sono da considerare come strumenti utili per consentire lo svolgimento di attività di trasformazione nel territorio comunitario; tuttavia, in caso di forte offerta di prodotti agricoli quali quelli elencati rispettivamente nell art. 174 e nell art. 160 la Commissione può sospendere la possibilità di utilizzare questo strumento sia di sua iniziativa che a richiesta dello Stato membro. Per il commento della restante parte dell articolo si rinvia al commento dell art Luigi Costato Commento alla Parte IV «Norme sulla concorrenza» Capo I «Norme applicabili alle imprese» (artt ) Sommario (artt ): 1. Introduzione: la nuova sistemazione della disciplina speciale in materia di antitrust destinata ai prodotti agricoli. 2. Le «norme sulla concorrenza» presenti nella parte IV del nuovo reg. CE n. 1234/2007. Le eccezioni «generali» contenute nell art Le norme speciali per le organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo e del tabacco di cui agli artt. 176 bis, 177 e L approccio unitario che il reg. CE n. 1234/2007 ha adottato nel disciplinare le organizzazioni comuni di mercato, sì da sostituire un unico regolamento di base alla pluralità degli interventi legislativi sin qui adottati, non poteva certo trascurare la disciplina speciale in materia di concorrenza che per il settore dell agricoltura trova fondamento originario nel Trattato di Roma ( 1 ). ( 1 ) Il trattamento speciale riservato all agricoltura nella disciplina comunitaria certo non esclude che «il mantenimento di una effettiva concorrenza sui mercati dei prodotti agricoli fa[ccia] parte degli obiettivi della politica agricola comune»: così da ult. Trib. CE 13 dicembre 2006, procedimenti riuniti T-217/03 e T-245/03, in Raccolta, 2006, II, p Tuttavia, per l agricoltura, la tutela della concorrenza resta per certi versi strumentale sì da giustificarne il sacrificio ove ciò si rivelasse indispensabile ai fini della PAC. In ordine al primato della PAC sulla politica

190 182 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] In quella sede, se da una parte l unico profilo irrinunciabile sul quale costruire il mercato comune venne rappresentato dalla disciplina della concorrenza e dalla sua immediata diffusa operatività, dall altra si volle assicurare un trattamento speciale per il settore agricolo, sulla base di una valutazione di fondo che formalmente è rimasta inalterata nel corso dei trascorsi decenni. Infatti, a fronte dell ampia quanto immediatamente operativa sfera di applicazione degli art. 81 e 82 Tratt. CE sulla concorrenza e degli articoli, a quelli seguenti, sugli aiuti di Stato, l art. 36 (ex art. 42) ha riservato al Consiglio il compito di stabilire la misura circa l operatività dell intero capo relativo alle regole della concorrenza alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli quali richiamati nell attuale all. I (all origine rispondente all all. II) ( 2 ). Siffatta riserva è stata esercitata per la prima volta dal Consiglio con l adozione del reg. CE 4 aprile 1962, n. 26/1962, il quale ha provveduto a definire i margini di applicazione delle regole sulla concorrenza a tutti i prodotti agricoli di cui all attuale all. I. Quest ultimo regolamento, di valenza orizzontale, ha trovato un applicazione costante e generalizzata nel corso dei trascorsi decenni per tutti i prodotti agricoli, salvo alcune ulteriori circoscritte e più puntuali eccezioni intervenute appunto per talune organizzazione di mercato e contenute nella relativa disciplina di base. Peraltro, l applicazione senza soluzione alcuna di continuità della disciplina contenuta nel reg. n. 26/1962 nel corso dei trascorsi decenni è stata, del resto, confermata assai di recente. Infatti, il reg. CE del Consiglio 24 luglio 2006, n. 1184/2006, pur abrogando il in materia di concorrenza, v. tra le più recenti pronunce, a conferma di un costante indirizzo, Corte giust. CE 9 settembre 2003, causa C-137/00, Raccolta, 2003, I, p Come dire, dunque, che il settore agricolo non costituisce uno «spazio escluso dalla concorrenza», ma è altrettanto indubbio, come ha rimarcato l avvocato generale Stix-Hackl nelle conclusioni della controversia ora richiamata, che esiste «un rapporto di tensione tra la politica agricola ed il diritto della concorrenza». ( 2 ) Su questa disposizione ed il quadro disciplinare preesistente ci permettiamo di rinviare a quanto sinteticamente osservato in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, diretto da Costato, Padova, 2003, p. 79 ss. «glorioso» reg. CE n. 26/1962, cit., ne ha ripreso a pieno il contenuto disciplinare che è stato sostanzialmente ivi riprodotto senza sostanziali alterazioni ( 3 ). Ebbene, il reg. CE n. 1234/2007, cit., senza incidere innovativamente sul contenuto sostanziale del trattamento individuato nel sistema previgente, ha modificato sensibilmente l impianto complessivo della legislazione. Infatti, attraverso l art. 200 (compreso tra le disposizioni transitorie e finali di cui alla parte VII), il recente regolamento che qui si analizza ha innovato il precedente reg. CE n. 1184/2006, cit., che aveva ereditato il contenuto e la funzione dell antico reg. CE n. 26/1962, cit. Al tempo stesso, ha intitolato alle «norme sulla concorrenza» una specifica sua parte (la parte IV) composta, a sua volta, da due capi: l uno contenente le «norme applicabili alle imprese», l altro riguardante la «normativa sugli aiuti di Stato». Nei contenuti presenti nei due pacchetti disciplinari relativi alla concorrenza ora richiamati, si registra un ribaltamento del rapporto tra regola ed eccezioni che in precedenza era alla base della relazione tra la disciplina generale in materia di concorrenza applicabile ai prodotti agricoli presente nel reg. CE n. 1184/ 2006 e, prima di questo, nel reg. CEE n. 26/1962, e le varie disposizioni, ulteriormente derogatorie, contenute nelle norme dettate a proposito di alcune «organizzazioni comuni di mercato». In altri termini, nel reg. CE n. 1234/2007, la semplificazione sottesa alla scomparsa di una molteplicità di organizzazioni di mercato e, dunque, alla base dell adozione di una unica disciplina trasversale sotto forma appunto di «norme sulla concorrenza» si accompagna anche ad una evidente ritrosia verso interventi di portata generale relativi al mercato in quanto tale che, in passato, avevano pur caratterizzato l azione legislativa della Comunità. a) Infatti, la novella introdotta dal reg. CE n. 1234/2007, cit., ha sì mantenuto in vita il reg. ( 3 ) Sul reg. CE n. 1184/2006 e sulla esperienza maturata nel corso degli anni a proposito del reg. CEE n. 26/1962, v. la recentissima sintesi offerta da Toth, Competition Law and Policy, inoxford Encyclopedia of European Community Law, Oxford, 2008, vol. III, p. 129 ss.

191 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 183 CE n. 1184/2006, già citato, ma ne ha modificato radicalmente la sua sfera operativa. Si consideri, invero, che mentre all origine, analogamente al precedente reg. CEE n. 26/1962, esso aveva valenza generale in quanto destinato a disciplinare la concorrenza per tutti i prodotti agricoli, a seguito del reg. CE n. 1234/2007, esso si è visto affidata una funzione ormai soltanto residuale e di chiusura, rispetto alle norme dettate per la nuova ampia organizzazione comune dei mercati agricoli. Invero, con la riforma introdotta nel reg. CE n. 1234/ 2007 attraverso l art. 200, l ambito di applicazione del reg. CE n. 1184/2006 si è ristretto solo a taluni prodotti agricoli, in particolare proprio a quelli non soggetti alle specifiche norme sulla concorrenza contenute nello stesso reg. CE n. 1234/2007, a loro volta riferite ad una buona parte dei prodotti ricompresi nella nuova macro «organizzazione comune dei mercati agricoli». b) Al tempo stesso, il nuovo reg. CE n. 1234/ 2007, sia pure con l esclusione di alcuni dei prodotti indicati nell art. 1 prevista dall art. 175 reg. CE n. 1234/2007, nella sua parte IV, destinata alle norme sulla concorrenza, comprende un capo, relativo appunto alle «norme applicabili alle imprese», che, sostanzialmente, ha ereditato il contenuto disciplinare già all origine presente nel reg. CE n. 26/1962, cit., poi travasato nel reg. CE n. 1184/2006, cit. ( 4 ) La stesura della norma richiamata nel testo rispecchia la modifica intervenuta con il reg. CE n. 361/ 2008 con il quale anche il settore ortofrutticolo, rivisitato con il reg. CE n. 1182/2007, è stato richiamato 2. Nel nuovo assetto della disciplina adottato dal reg. CE n. 234/2007, è la parte IV del medesimo regolamento a racchiudere la normativa di portata generale destinata a definire, in relazione al principio di cui all art. 36 Tratt. CE, l applicazione della disciplina antitrust al settore agricolo. A questo specifico proposito, l art. 175 dispone in via generale l applicazione degli artt. da 81 a 86 del medesimo Trattato alla produzione ed al commercio dei prodotti di cui all art. 1, par. 1 dello stesso reg. CE n. 1234/2007, cit., lettere da a ad k, e lettere da m a u, e all art. 1, par. 3 del medesimo regolamento ( 4 ), fatte salve le eccezioni contenute nel medesimo regolamento, così ribadendo la scelta fatta nel 1962 in occasione dell adozione del reg. n. 26. Ebbene, per i prodotti ora menzionati, l art. 176 riprende fedelmente e pedissequamente le tre eccezioni già contenute nel reg. CE n. 1184/ 2006, cit., a loro volta riproducenti quanto previsto dall art. 2 reg. CE n. 26/1962, cit.: eccezioni relative appunto all applicazione dell art. 81, par. 1, Tratt. CE. In particolare, il divieto contenuto da questa disposizione e la conseguente sanzione della nullità in caso di violazione non si applicano agli accordi, decisioni e pratiche vertenti sui già richiamati prodotti agricoli allorquando essi facciano parte integrante di una organizzazione nazionale di mercato ovvero siano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all art. 33 Tratt. CE. In ordine a queste due ipotesi non è il caso di richiamare una letteratura e una giurisprudenza ormai consolidate: è sufficiente ribadire che si tratta di due eccezioni assai difficilmente rinvenibili nella odierna prassi. Infatti, la prima non ha più ragione di ricorrere posto che essa riflette la situazione iniziale dell avventura europea del diritto comunitario, ossia quando l intervento comunitario doveva fare i conti con la preesistente legislazione nazionale. Nel corso degli anni e dei decenni, la legislazione comunitaria ha coperto, con propri regolamenti di base, quasi tutti i comparti dei prodotti agricoli, sicché la disposizione segnala ormai da diverso tempo solo situazioni del tutto residuali e di difficile ricorrenza. In ordine, poi, alla seconda ipotesi, non può che ribadirsi la considerazione unanimemente condivisa dalla dottrina da molto tempo. Tale ipotesi presenta serie difficoltà ad inverarsi, sì da risultare virtuale più che soltanto residuale. Invero, premesso che l ipotesi si riferisce a qualsiasi accordo, decisione e pratica relativi ai prodotti agricoli richiamati, senza fare alcuna distinzione circa la qualifica degli operatori economici che ne siano protagonisti, essa risulta di nella disciplina contenente il «regolamento unico OCM». In particolare, infatti, nella stesura originaria del reg. CE n. 1234/2007, l art. 175 non menzionava i prodotti contrassegnati dalle lett. h) i) e j) tra cui appunto rientravano anche i prodotti ortofrutticoli e quelli trasformati a base di ortofrutticoli.

192 184 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] ardua ricorrenza e comunque presenta difficoltà probatorie quasi insormontabili per chi la volesse invocare. Infatti, perché possa vincersi la presunzione di contrarietà all art. 81, par. 1, Tratt. CE, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha ribadito da molto tempo che in tanto sussiste la necessità evocata dalla disposizione in quanto gli interessati provino non solo che quell accordo, decisione o pratica costituisca l unica via, senza alternative, per conseguire gli obiettivi di cui all art. 33 del Trattato stesso, ma anche che quella soluzione sia in grado di conseguire, non già solo alcuni, bensì tutti gli obiettivi di cui all art. 33, ossia quegli obiettivi che, come si è rimarcato in dottrina, sono per certi versi tra loro difficilmente conciliabili ( 5 ). In questa prospettiva, è opinione comune che l unica effettiva ipotesi di deroga in ordine all applicazione della disciplina sul divieto di accordi anticompetitivi in materia di prodotti agricoli si identifichi con la terza, cui si riferisce il secondo periodo dell art. 176, par. 1, reg. CE n. 1234/2007. Essa riguarda appunto «accordi, decisioni e pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro nella misura in cui, senza che ne derivi l obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza è eliminata o che sono compromessi gli obiettivi di cui all articolo 33 del trattato». Questa terza ipotesi, che riprende quanto già ( 5 ) Sul punto si v. da ultima la decisione del Tribunale 13 dicembre 2006 nella causa T-217/03 e 245/03 cit. la quale, nel confermare un indirizzo consolidato circa l interpretazione del reg. n. 26/1962, ha sostenuto (punto 199della motivazione) che la deroga al disposto di carattere generale dell art. 81, n. 1, Tratt. CE, l art. 2 del regolamento n. 26 va interpretata restrittivamente. Inoltre, a proposito della eccezione di cui all art. 2, n. 1, si è ribadito, secondo costante giurisprudenza, che essa si applica solo se l accordo di cui trattasi favorisca la realizzazione di tutti gli obiettivi dell art. 33, e che l accordo in questione dev essere «necessario» alla realizzazione dei menzionati obiettivi. presente nella esperienza nordamericana sin dai primi decenni del Novecento, assicura un trattamento di favore all associazionismo economico che vede come protagonisti produttori agricoli: esso, infatti, è visto come un possibile rimedio all eccessiva frantumazione dell offerta agricola ed ai conseguenti inconvenienti funzionali che finiscono con il presentare i mercati agricoli. Per l operatività della deroga la disposizione richiede due sole condizioni: da un lato che i protagonisti di questi accordi o associazioni siano soltanto produttori agricoli; dall altro che il contenuto dell accordo non preveda l obbligo di praticare un medesimo prezzo. L ambito delle intese che la disposizione ammette in deroga all art. 81, par. 1, Tratt. CE è molto ampio, potendo abbracciare non solo la programmazione della produzione e della vendita dei prodotti, ma anche l utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli. La deroga, ovviamente, non è in bianco. Infatti, l ultimo inciso della disposizione stabilisce pur sempre che essa non vale ove la Commissione accerti che di fatto la situazione determinatasi con l accordo, l intesa ovvero l associazione, elimini del tutto la concorrenza ovvero comprometta gli obiettivi fissati dall art. 33 Tratt. CE. Peraltro, un indirizzo interpretativo inaugurato più di dieci anni fa dalla Corte di giustizia, cui spetta il controllo anche sulle determinazioni della Commissione, ha ridimensionato la portata sostanziale della deroga che attualmente sembra destinata a rilevare solo sul piano dell onere della prova ( 6 ). 3. A completamento delle disposizioni relative alle norme applicabili alle imprese a proposito della concorrenza, gli artt. 176 bis ( 7 )el art. 177 del medesimo reg. CE n. 1234/2007, con riferimento rispettivamente al settore ortofrutti- ( 6 ) Su questo punto si rinvia a Jannarelli, Il regime della concorrenza nel settore agricolo tra mercato unico europeo e globalizzazione dell economia, inriv. dir. agr., 1997, I, p. 416 ss.; più di recente si v. per tutti Toth, op. cit. ( 7 ) Articolo inserito con il reg. CE n. 361/2007 a seguito dell inserimento nel reg. CE n. 1234/2007 anche della disciplina relativa al comparto ortofrutticolo.

193 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 185 ( 8 ) Per entrambe queste ipotesi, oltre che per quella di cui all art. 178, spetta sempre alla Commissione ex art. 179 adottare la normativa secondaria di applicazione, comprese le norme in materia di notifica e pubblicazione. ( 9 ) Infatti, tanto l art. 176 bis, par. 4, quanto l art. 177, par. 2, stabiliscono che ricorre in ogni caso l incompatibilità quando gli accordi le intese o le pratiche concordate possono: a) causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all interno della Comunità; b) nuocere al buon funzionamento dell organizzazione comune dei mercati; c) creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall attività dell organizzazione interprofessionale; d) implicare la fissazione dei prezzi, indipendentemente dalle attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali in applicazione della normativa comunitaria specifica; e) creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione. colo e del tabacco, hanno sottratto all applicazione dell art. 81, par. 1, Tratt. CE sul divieto di intese anticompetitive quelle che intervengono nell ambito di organizzazioni interprofessionali, prospettando soluzioni disciplinari identiche ( 8 ). Entrambi gli articoli si riferiscono a quelle organizzazioni composte da rappresentanti non solo delle attività produttive di base, nella specie rispettivamente quella ortofrutticola e quella del tabacco, ma anche della attività svolte da operatori economici presenti nei rami professionali compresi nella filiera produttiva della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e del tabacco lavorato. In entrambi i casi, gli accordi e le pratiche devono essere notificati preventivamente alla Commissione e restare inefficaci nei tre mesi entro i quali la stessa è chiamata a verificare la loro compatibilità con le norme comunitarie, in particolare anche sulla base delle specifiche ipotesi individuate dai medesimi articoli ( 9 ). Ad ogni modo, anche dopo la scadenza dei tre mesi, la Commissione può sempre, con propria decisione, disporre l applicazione dell art. 81, par. 1, Tratt. CE ove quella compatibilità sia venuta a mancare; tale decisione non produce effetti retroattivi rispetto alla data di notifica all organizzazione interprofessionale coinvolta, salvo che questa ultima non abbia fornito indicazioni inesatte o si sia indebitamente avvalsa della esenzione. Per le organizzazioni inteprofessionali ortofrutticole, l art. 176 bis, par. 6, stabilisce inoltre che in caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno resta valida per gli anni successivi dell accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità. A sua volta, sempre nella prospettiva della concorrenza, l art. 178 reg. CE n. 1234/2007, con riferimento sempre al settore del tabacco, ha ribadito la possibilità che alcune specifiche regole di cui agli obiettivi elencati nel par. 2 adottate da una organizzazione interprofessionale si vedano attribuite una efficacia erga omnes, ossia diventino vincolanti anche per singoli operatori e associazioni del settore economico interessato non aderenti ai rami professionali coinvolti in quella organizzazione interprofessionale e, però, operanti pur sempre nella medesima zona. Condizione dell estensione, soggetta all approvazione della Commissione, è che da un lato le regole di cui si tratta siano già operative da almeno un anno e dall altro che l organizzazione interprofessionale rappresenti almeno i due terzi della produzione e/o del commercio in questione nella zona interessata ( 10 ). Antonio Jannarelli ( 10 ) Qualora la proposta estensione delle regole riguardi un ambito interregionale, l organizzazione deve dimostrare di possedere una rappresentatività minima per ciascuno dei rami raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.

194 186 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] Capo II «Normativa sugli aiuti di Stato» (artt ) Sommario (artt ): 1. L art L art L art Le regole sulla concorrenza, come evidenziato dagli articoli che precedono quelli in commento e dallo stesso Trattato in particolare dall art. 36 si applicano all agricoltura nella misura in cui siano richiamate dal legislatore secondario; allo stesso modo sono trattati gli aiuti, che costituiscono, per l appunto, una eccezione rispetto alle regole ordinarie della concorrenza ( 1 ). Il reg. CE n. 1234/2007 prevede una notevole quantità di regimi di aiuto «comunitari», in norme analizzate in precedenza, ma anche la possibilità, per gli Stati, di erogare alcuni aiuti, di cui si parla negli articoli in commento. Si noti che agli originari aiuti ammessi, previsti anche da alcuni considerando premessi al regolamento ( 2 ), ne sono stati aggiunti altri con regolamenti successivi, e cioè dall art. 1 del reg. CE n. ( 1 ) Sull arg. v., per tutti, Jannarelli, intrattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, diretto da Costato, Padova, 2003, p. 79 ss., ove anche giurisprudenza essenziale. ( 2 ) Si tratta dei seguenti considerando: (87) La concessione di aiuti di Stato potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato unico, basato su prezzi comuni. È pertanto opportuno che ai prodotti contemplati dal presente regolamento si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la Commissione deve essere in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e raccomandare misure appropriate agli Stati membri. (88) Considerata la particolare situazione economica del settore, la Svezia e la Finlandia sono autorizzate, sin dalla loro adesione, a concedere aiuti alla produzione e alla commercializzazione di renne e di prodotti derivati. La Finlandia può inoltre concedere, previa autorizzazione della Commissione, aiuti per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotte esclusivamente sul suo territorio a causa delle specifiche condizioni climatiche. Tali deroghe devono essere mantenute. (89) Negli Stati membri che presentano una significativa riduzione della quota di zucchero, i bieticoltori affronteranno problemi di adattamento particolarmente gravi. In tali casi l aiuto transitorio erogato dalla Comunità ai bieticoltori di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del reg. CE n. 1782/2003 non sarà sufficiente a risolvere appieno le difficoltà dei bieticoltori. Pertanto, occorrerebbe autorizzare gli Stati membri che avranno ridotto la loro quota di oltre il 50% della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell all. III del reg. CE n. 318/2006 ad accordare aiuti di Stato ai bieticoltori nel periodo per il quale viene erogato l aiuto transitorio comunitario. Per garantire che gli Stati membri non accordino aiuti di Stato superiori al fabbisogno dei loro bieticoltori, è opportuno che la determinazione dell importo totale degli aiuti di Stato interessati continui ad essere soggetta all approvazione della Commissione, eccetto nel caso dell Italia in cui il fabbisogno massimo per l adeguamento dei bieticoltori più produttivi alle condizioni di mercato dopo la riforma è stato stimato a 11 EUR per tonnellata di barbabietole da zucchero prodotte. Inoltre, a causa dei particolari problemi che potrebbero insorgere in Italia, dovrebbero essere mantenute disposizioni che consentano ai bieticoltori di beneficiare direttamente o indirettamente degli aiuti di Stato accordati. (90) In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incideranno negativamente sul settore al di là degli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno mantenere la disposizione dell OCM nel settore dello zucchero di autorizzare in modo permanente tale Stato membro ad accordare ai propri bieticoltori un adeguato importo di aiuti di Stato. (91) Considerata la particolare situazione esistente in Germania, dove un gran numero di piccoli produttori di alcole beneficiano attualmente di un sostegno nazionale alle condizioni dettate in Germania dal monopolio degli alcolici, è necessario consentire, per un periodo limitato, il proseguimento di tale sostegno. Occorre altresì prevedere che, al termine di detto periodo, venga presentata dalla Commissione una relazione sul funzionamento di questa deroga, corredata di opportune proposte. (92) Qualora uno Stato membro intenda sostenere, sul proprio territorio, misure di promozione del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità, occorrerebbe prevedere la possibilità di finanziare tali misure mediante un prelievo a finalità promozionale a carico dei produttori di latte a livello nazionale.

195 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli /2008 e dall art. 1 del reg. CE n. 361/2008, relativi rispettivamente alle patate e agli ortofrutticoli. L art. 180 detta la regola generale, secondo la quale alla produzione ed al commercio di tutti i prodotti elencati all art. 1, par. 1, del reg. CE n. 1234/2007, e cioè ai cereali, al riso, allo zucchero, ai foraggi essiccati, alle sementi, al luppolo, all olio di oliva e olive da tavola, a lino e canapa, ai prodotti ortofrutticoli, ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, alle banane, alle piante vive e prodotti della floricoltura, al tabacco greggio, alle carni bovine, al latte e prodotti lattiero-caseari, alle carni suine, alle carni ovine e caprine, alle uova, alle carni di pollame, ciascuno come individuato nell all. I al regolamento, e agli altri prodotti individuati nell all. I, parte XXI, si applicano gli artt. 87, 88 e 89 Tratt. CE. È escluso dal campo di applicazione delle norme il vino, pur elencato nell art. 1, perché ad esso si applica solo l art. 195 del reg. CE n. 1234/2007, e cioè la disposizione che regola il Comitato di gestione, mentre sono inclusi, oltre a quanto sopra elencato, produzione e commercio dei prodotti previsti al par. 3 dell art. 1, e cioè l alcole etilico di origine agricola, i prodotti dell apicoltura e i bachi da seta, come individuati nei rispettivi allegati. È importante notare come questi richiami all applicabilità degli artt fossero presenti nei precedenti regolamenti concernenti i differenti settori dell OCM, sicché non vi sono novità rilevanti sul punto; si può, comunque, osservare che la produzione e il commercio dei bachi da seta, che sono animali vivi, ed in quanto tali compresi nell all. I, anche se la loro produzione, come a suo tempo notato, consiste nella seta, non compresa in detto allegato ( 3 ), sono assoggettate ad un trattamento «agricolo». Si noti che il richiamo avviene fatto salvo quanto previsto nel regolamento che contiene, pressoché analogamente a quanto accadeva nei differenti regolamenti di base dei vari settori dell OCM, numerose eccezioni che vengono descritte negli articoli successivi al 180. ( 3 ) Si veda, al proposito, Manservisi, Seta, cotone, sughero e legno e l allegato II del Trattato CEE, in Riv. dir. agr., 1990, I, p. 136 ss. 2. L art. 181 detta disposizioni specifiche per il settore lattiero-caseario, stabilendo, al comma 1 o, che per i prodotti elencati nell all. I, parte XVI, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti ( 4 ). Occorre ricordare che il reg. CE n. 1234/ 2007 prevede una serie di aiuti per il settore lattiero-caseario che sono individuati dagli artt , ma che vengono finanziati dalla Comunità salvo quanto previsto dall art. 102 ( 5 ); per- ( 4 ) Si tratta dei seguenti prodotti: latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao; siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove; burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75% ed inferiore a 80%; formaggi e latticini; lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno del 99% di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca; sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato. Preparazioni dei tipi utilizzati per l alimentazione degli animali: preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento, direttamente o in virtù del reg. CEE n. 1667/2006, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica la parte I del presente allegato. ( 5 )L art. 102, rubricato «Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi», recita: «1. È concesso, a condizioni che saranno stabilite dalla Commissione, un aiuto comunitario per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari trasformati, che saranno determinati dalla Commissione, dei codici NC 0401, 0403, e 0406 o del codice NC In deroga all articolo 180, gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell aiuto comunitario, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al par. 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso. 3. L aiuto comunitario è pari a 18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte.

196 188 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] tanto, oltre agli aiuti comunitari autorizzati dagli articoli ora citati, sono autorizzati aiuti statali (come si evince dal 92 o considerando) per favorire il consumo di latte di specifici consumatori, purché tali aiuti non violino la prescrizione del comma 1 o dell art Il comma 2 o vieta gli aiuti statali che consentano una perequazione dei prezzi dei prodotti lattiero caseari, probabilmente per evitare che si stabiliscano sostegni da parte di Stati nei quali la produzione lattiera subisce la concorrenza di vicini con costi di produzione più bassi per abbondanza di pascoli e per migliore piovosità. Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l importo dell aiuto viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto in questione. 4. L aiuto di cui al par. 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno». 3. L art. 182 prevede una serie di fattispecie molto specifiche di aiuti nazionali. Una prima, normata al par. 1 dell art. 182, consiste nel consentire aiuti alla produzione e alla commercializzazione di renne e di prodotti derivati da parte della Finlandia e della Svezia, a condizione che la Commissione li abbia autorizzati e non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione; in sostanza si tratta di aiuti che mirano al mantenimento degli allevamenti di renne, ma non al loro sviluppo, in ragione del fatto che i sostegni in questione possono assicurare il mantenimento di una certa popolazione in territori fortemente svantaggiati e marginali a causa del clima. Il par. 2 prevede, invece, la possibilità per la Finlandia, di concedere aiuti per alcuni quantitativi di sementi, ad eccezione delle sementi di fleolo (detto anche fleo, pianta foraggiera alta fra l uno e i due metri, tipica delle zone boreali), e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti solo in questo Stato membro, purché tali sostegni siano autorizzati dalla Commissione, che dovrà anche, appare necessario, specificare quali sementi possano essere oggetto di aiuti; la norma stabilisce anche che entro il 31 dicembre 2008 la Finlandia trasmetta alla Commissione una relazione dettagliata sui risultati degli aiuti autorizzati. Anche in questo caso si tratta di sostegni dovuti alle caratteristiche climatiche dello Stato membro; occorre, comunque, osservare che il regime era già previsto prima dell adozione del reg e che esso è transitorio, durando sino al Il par. 3 prevede la concessione di aiuti statali nel settore dello zucchero; tali aiuti possono essere erogati dagli Stati membri nei quali, a seguito della riforma recente, si è creata una condizione di disagio per la riduzione di prezzo e quantitativi di barbabietole prodotte. Si tratta di aiuti statali temporanei erogabili dagli Stati che riducono la loro quota di zucchero di più del 50% della quota fissata il 20 febbraio 2006 ( 6 ); tale aiuto è versato ai bieticoltori conformemente al titolo IV, capo 10 septies, del reg. CE n. 1782/2003. Spetta, comunque, alla Commissione decidere in merito all importo totale degli aiuti di Stato che possono essere autorizzati per questo sostegno. Per l Italia l aiuto temporaneo ai bieticoltori non può superare un totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione e per tonnellata di barbabietole da zucchero; per la Finlandia, invece, è prevista la possibilità di concedere ai bieticoltori un aiuto massimo di 350 EUR per ettaro e per campagna di commercializzazione. Al termine di ogni campagna di commercializzazione gli Stati membri informano la Commissione dell importo degli aiuti concessi. Questo particolare regime per lo zucchero, previsto sin dall ultima riforma del settore, mira ad assicurare un passaggio non traumatico ad altre coltivazioni a coloro che, in prospettiva, dovranno abbandonare la bieticoltura; non sembra, tuttavia, che le misure adottate ed autorizzate possano realizzare questa finalità, specie se si guarda al caso italiano, data la modestia del sostegno ammesso. Un altro regime di aiuti nazionali è previsto per l alcol, prodotto solo di recente comunitarizzato nelle regole. Si tratta, tuttavia, di un regime, istituito per la Rep. fed. Tedesca anche prima dell adozione del reg. CE n. 1234/2007, molto «sorvegliato» dalla Commissione, dato che si richiama l applicazione dell art. 88, par. 1, del Trattato (e cioè l esame permanente, con gli Stati membri, del regime in questione), e della prima frase dell art. 88, par. 3, del Trattato (l obbligo per lo Stato che intende erogare degli ( 6 ) Sul punto si veda l all. III del reg. CE n. 318/ 2006.

197 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 189 aiuti di comunicare i suoi propositi alla Commissione); inoltre tali aiuti possono essere previsti solo fino al 31 dicembre 2010 e la Rep. fed. Tedesca deve presentare alla Commissione, entro il giugno di ogni anno, una relazione sul funzionamento del regime. A queste condizioni la Rep. fed. Tedesca può accordare aiuti nell ambito del Monopolio tedesco degli alcolici per i prodotti elencati nell all. I del Trattato commercializzati dal monopolio, e ciò dopo che essi siano stati trasformati in alcol etilico (la precisazione contenuta nel regolamento sul fatto che tale alcol deve essere di origine agricola appare pleonastica, considerando che si deve trattare di alcol frutto di trasformazione di prodotti elencati nell all. I del trattato, per definizione agricoli). Anche le patate fruiscono di una autorizzazione agli aiuti. Infatti il par. 5 dell art. 182 prevede che tutti gli Stati membri possano continuare a erogare aiuti di Stato nel quadro di un regime esistente per la produzione ed il commercio di patate, fresche o refrigerate. La condizione, dunque, è che gli aiuti di Stato, in precedenza autorizzati, siano stati, sino all entrata in vigore del regolamento, erogati. Non è ammessa, invece, l istituzione di un nuovo regime di aiuti. Anche in questo caso si tratta di misura transitoria, poiché gli aiuti in questione potranno essere concessi fino al 31 dicembre Infine, il par. 6 dell art. 182 autorizza uno specifico regime di aiuti per i produttori di ortofrutticoli che ha la finalità, in sostanza, di incentivare la loro adesione alle associazioni di produttori. Infatti la norma stabilisce che gli Stati membri possano erogare aiuti di Stato a condizione che l aiuto sia concesso solamente ai produttori di ortofrutticoli che non appartengano ad un organizzazione di produttori riconosciuta e che sottoscrivano un contratto con un organizzazione di produttori nel quale accettino di applicare le misure di prevenzione e di gestione delle crisi stabilite dall organizzazione di produttori in questione. È evidente che si mira ad attribuire un peso maggiore alle associazioni di produttori in occasione di crisi di mercato; infatti l aiuto ha lo scopo di vincolare il produttore a comportamenti coerenti con quello dell associazione, con benefici sul regime dell offerta del prodotto in questione. Tuttavia l aiuto che lo Stato versa a questi produttori non deve superare il 75% del sostegno comunitario ricevuto dai produttori appartenenti all organizzazione di produttori per spingere i non aderenti ad aderire all associazione al fine di godere del sostegno pieno erogato attraverso di essa. Tuttavia il regime di aiuti in questione è provvisorio, essendo previsto sino al 2010, ed entro tale anno lo Stato membro che ha erogato gli aiuti deve presentare alla Commissione una relazione sull utilità e sull efficacia dell aiuto, soprattutto per quanto attiene ai benefici che dal regime sono ricaduti sulle associazioni di produttori, nella quale valuta in particolare in che misura l aiuto ha sostenuto l organizzazione del settore. La transitorietà del regime è, in certo modo, assoggettata ad un possibile prolungamento, dato che la Commissione, esaminata la relazione dello Stato membro, può decidere se formulare nuove proposte, che potrebbero anche prevedere la prosecuzione, pur se ancora temporanea, del regime di aiuto, in particolare se si rilevasse che la sua esistenza ha progressivamente indotto i non associati ad aderire alle associazioni ma che una continuazione del sostegno potrebbe portare ad ancor più significativi risultati. Luigi Costato

198 190 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] Commento alle Parti V «Disposizioni specifiche relative a singoli settori», VI «Disposizioni generali» e VII «Norme di attuazione e norme transitorie e finali» (artt ) Sommario (artt ): 1. Le norme contenute nella parte V del regolamento (artt ). 2. Le disposizioni della parte VI (artt ). 3. La parte VII (artt ). 1. La parte V del regolamento si compone di sette articoli, aventi ad oggetto specifici settori i quali non contengono, in realtà, disposizioni innovative, ma sono il frutto di un «recupero» di disposizioni già previste nei regolamenti che in precedenza disciplinavano i settori ivi considerati, conformemente a quanto precisato nel 7 o considerando, in cui si legge che l obiettivo della semplificazione del contesto normativo della PAC, cui è finalizzato l accorpamento in un unico regolamento dei vari regolamenti di base che disciplinavano i vari settori dell OCM, «non significa rimettere in discussione le decisioni politiche prese finora nell ambito della PAC. Il presente regolamento dovrebbe perciò costituire essenzialmente un atto di semplificazione tecnica e non dovrebbe quindi abrogare o modificare gli strumenti esistenti (...) né dovrebbe prevedere nuovi strumenti o misure». L art. 183 concerne il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e concede agli Stati la possibilità di imporre ai produttori di latte un prelievo a finalità promozionale, destinato a finanziare misure volte a favorirne il consumo nella CE, nonché quelle volte al miglioramento della qualità e all ampliamento dei mercati, ferma restando comunque l applicazione degli artt. da 87 a 89 del trattato in tema di aiuti di Stato, così come previsto dall art. 180 del regolamento. La disposizione riprende quanto già previsto dall art. 39 del reg. CE n. 1255/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all OCM nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, abrogato dall art. 201, lett. c), del regolamento in commento. L art. 184 (successivamente modificato dal reg. CE n. 361/2008, che vi ha aggiunto una quarta ipotesi, e dal reg. CE n. 13/2009, che ve ne ha aggiunto una quinta) prevede che la Commissione presenti una propria relazione relativamente ai settori ivi indicati: quello dei foraggi essiccati, da presentarsi con eventuali proposte al Consiglio entro il 30 settembre 2008 (la disposizione è identica a quanto già previsto dall art. 23, reg. n. 1786/ 2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, relativo all OCM nel settore dei foraggi essiccati, abrogato dall art. 201); la relazione della Commissione è stata effettivamente presentata al Consiglio nei tempi previsti ( 1 ); quello dell apicoltura, da presentarsi con cadenza triennale e per la prima volta entro il 31 dicembre 2010 al Parlamento europeo e al Consiglio; anche in questo caso la disposizione riprende quanto già disposto dall art. 7 del reg. CE n. 797/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell apicoltura, abrogato dall art. 201; sul monopolio tedesco sugli alcolici, da presentarsi con eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio, relativamente alla deroga concessa dal par. 4 dell art. 182 quanto all ammissibilità di aiuti statali a detto monopolio (la norma riprende quanto disposto dall art. 10, par. 3, reg. CE n. 670/2003 del Consiglio dell 8 aprile 2003, che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell alcole etilico di origine agricola, anch esso abrogato dall art. 201; sulle organizzazioni dei produttori, sui relativi fondi di esercizio e programmi operativi nel settore ortofrutticolo, da presentarsi al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2013, in merito all applicazione delle disposizioni relative alla parte II, titolo I (intervento sul mercato), capo IV (regimi di aiuto), sezione IV bis (aiuti nel settore ortofrutticolo), e titolo II (norme applicabili alla commercializzazione e alla produzione), capo II (organizzazioni dei produttori, organizzazioni interprofes- ( 1 ) Cfr. il documento COM/2008/0570 def. del 19 settembre 2008.

199 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 191 ( 2 ) In G.U. L 121 del 7 maggio ( 3 ) A sua volta abrogato dall art. 3 del reg. CE n. 361/2008. ( 4 ) Si tratta della quinta fattispecie cui si faceva poc anzi riferimento nel testo, introdotta dal reg. CE n. 13/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, in G.U.U.E. L 5 del 2009, che modifica i reg. CE n. 1290/2005 e n. 1234/2007 al fine di istituire un programma «Frutta nelle scuole». ( 5 ) Anch esso introdotto dal reg. CE n. 13/2009, cit. sionali e organizzazioni di operatori). Quest ultimo settore è stato, come detto, inserito nell articolo 184 dal reg. CE n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 ( 2 ), il quale ha infatti realizzato, tra l altro, la piena integrazione dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati nel corpo del reg. CE n. 1234/2007, posto che al momento dell approvazione di quest ultimo regolamento era ancora in corso la riforma dei detti settori che si è poi sostanziata nel reg. CE n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007 ( 3 ); sull applicazione del programma «Frutta nelle scuole» ( 4 ), di cui all art. 103 octies bis ( 5 ), da presentarsi al Parlamento europeo e al Consiglio anteriormente al 31 agosto Occorre segnalare che il reg. CE n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 ha aggiunto una ulteriore fattispecie, stabilendo che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2012 sull andamento del mercato e sulle condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote-latte. L art. 185 concerne il settore del luppolo, e segnatamente prevede la necessità di una registrazione dei relativi contratti di vendita: si tratta di una misura ritenuta necessaria al fine di ottenere «informazioni adeguate sulla situazione attuale del mercato del luppolo nella Comunità e sulle sue prospettive di evoluzione» (così il 94 o considerando). La disposizione riprende quanto già previsto dall art. 14, reg. CE n. 1952/2005, relativo all OCM nel settore del luppolo e, relativamente alla attribuzione in capo alla Commissione del potere di stabilire le modalità di registrazione dei contratti, quanto previsto dall art. 17, quarto trattino, del reg. n. 1952/2005. L art. 186 attribuisce alla Commissione il potere di intervenire con proprie misure in alcuni, determinati settori nel caso si verifichino perturbazioni del mercato, segnatamente aumenti o diminuzioni sensibili dei prezzi sul mercato comunitario, di prodotti nel settore del luppolo ( 6 ), delle carni bovine ( 7 ), di quelle ovine e caprine ( 8 ), dello zucchero ( 9 ), ovvero, per i soli casi di aumento sensibile dei prezzi (e con esclusione, dunque, dell ipotesi della diminuzione dei prezzi), per i prodotti dei settori delle carni suine ( 10 ), delle uova ( 11 ), del pollame ( 12 ) e dell olio di oliva ( 13 ). ( 6 )Già il previgente regolamento di base (n. 1952/ 2005 del Consiglio del 23 novembre 2005) prevedeva, all art. 13, la possibilità di adottare misure da parte del Consiglio su proposta della Commissione per far fronte ad eventuali squilibri del mercato in presenza di rischi di formazione di eccedenze o di perturbazioni nella struttura dell approvvigionamento del mercato. È il caso di osservare che la trasposizione della norma nel reg. n. 1234/2007 ha comportato una modificazione dell Istituzione competente ad intervenire, dal momento che l art. 186 attribuisce ora i compiti di intervento in capo alla Commissione. ( 7 ) Cfr., quanto alla disciplina previgente, quanto disposto dall art. 38 del reg. CE n. 1254/1999, che prevedeva la possibilità di adottare le misure necessarie in caso di aumento o diminuzione notevole dei prezzi sul mercato comunitario e di conseguenti rischi di perturbazioni di mercato. ( 8 )V.già l art. 21, reg. CE n. 2529/2001, che prevedeva anch esso il rischio di perturbazioni di mercato conseguente ad un aumento o ad una diminuzione sensibile dei prezzi nel mercato comunitario. ( 9 ) Il regolamento di base del settore, n. 816/2006, si occupava, all art. 37, della possibilità di adottare misure necessarie per il caso di incremento significativo o riduzione significativa dei prezzi registrati sul mercato comunitario. ( 10 ) Relativamente al quale era dato di registrare una disposizione analoga nell art. 12 del regolamento di base della relativa OCM, ossia il reg. CEE n. 2759/ 1975 del Consiglio del 29 ottobre ( 11 ) In tal senso cfr. l art. 7 del regolamento di base, ora abrogato, del settore (reg. CEE n. 2771/1975 del Consiglio del 29 ottobre 1975). ( 12 ) Cfr. già l art. 7 del regolamento di base del settore, il reg. CEE n. 2777/1975 del Consiglio del 29 ottobre ( 13 ) In precedenza, l art. 11, par. 2, del reg. CE n. 865/2004 del Consiglio, relativo all OCM nel settore dell olio di oliva, prevedeva la possibilità di adozione di determinate misure, per il periodo minimo strettamente necessario, in caso di significativo e persistente aumento del livello dei prezzi medi nel mercato comunitario dell olio di oliva.

200 192 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] L art. 187 prevede analoghi poteri in capo alla Commissione, ivi compresa la sospensione totale o parziale dei dazi all importazione per determinati quantitativi, per i settori del riso ( 14 ), dello zucchero ( 15 ), del latte e dei prodotti lattierocaseari ( 16 ), quando la causa del perturbamento del mercato interno si ritrovi nelle quotazioni esistenti sul mercato mondiale, tali da perturbare o minacciare di perturbare l approvvigionamento del mercato comunitario in maniera non temporanea ( 17 ). L art. 188 stabilisce il quadro normativo comune alle misure disciplinate dai due articoli precedenti: in particolare, queste ultime possono essere legittimamente adottate solo se le altre misure contemplate dal regolamento e astrattamente idonee alla risoluzione dei problemi appaiono insufficienti e solo se vengono comunque rispettati i vincoli e gli obblighi gravanti sulla Comunità a seguito della sottoscrizione di accordi internazionali (è evidente il riferimento alle norme sull organizzazione mondiale del commercio). L art. 189, infine, prevede l obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione una serie di informazioni in ordine a prodotti del settore dell alcole etilico, onde consentire all Istituzione comunitaria di redigere annualmente un bilancio comunitario del mercato dell alcole etilico di origine agricola a consuntivo dell anno precedente, e preventivo per l anno in corso. Poiché, tuttavia, il mercato dell alcole di origine agricole è collegato a quello dell alcole etilico in generale, si prevede uno scambio di informazioni anche con riguardo a quest ultimo. La norma in oggetto, peraltro, non è nuova, riprendendo, nella sostanza, ( 14 ) Analogamente disponeva l art. 22 del reg. CE n. 1785/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, relativo all OCM nel settore del riso. ( 15 )V.già l art. 35 del reg. CE n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, che rappresentava il regolamento di base dell OCM del settore. ( 16 ) Cfr. l art. 34 del reg. CE n. 1255/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all OCM nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. ( 17 ) Sulla base di tale disposizione è stato emanato il reg. CE n. 608/2008 della Commissione del 26 giugno 2008, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all importazione di taluni cereali nell ambito della campagna di commercializzazione 2008/2009. quanto già previsto dall art. 3 del reg. CE n. 670/2003, sopra citato, che recava misure specifiche relative al mercato nel settore dell alcole etilico di origine agricola, e che è stato abrogato dall art L art. 190 stabilisce l applicabilità del reg. CE n. 1290/2005 ( 18 ) e delle sue disposizioni applicative alle spese sostenute dagli Stati membri nell adempimento degli obblighi stabiliti a loro carico dal reg. CE n. 1234/2007: trattandosi di misure di mercato, le spese di cui gli Stati si fanno carico verranno quindi finanziate dalla Comunità a norma del ricordato regolamento ( 19 ). In particolare, l art. 3 del citato regolamento prevede che il FEAGA ovvero il fondo europeo agricolo di garanzia provveda stanziamenti di sua competenza in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità o in maniera centralizzata; nella prima ipotesi rientrano, tra l altro, le spese per le restituzioni alle esportazioni di prodotti agricoli al di fuori della Comunità, gli interventi per la regolarizzazione dei mercati agricoli, i pagamenti diretti, mentre nella seconda ricadono, ad es. gli interventi volti alla promozione dei prodotti agricoli realizzata direttamente dalla Commissione oppure quelli per creare o mantenere sistemi di informazione contabile agricola. In caso di gestione concorrente, il successivo art. 14 stabilisce che le somme necessarie sono messe a disposizione degli Stati sotto forma di rimborsi mensili, cui sono dedicati i successivi articoli del regolamento. È opportuno segnalare che la Commissione ha recentemente formulato una proposta (COM (2008) 489 def.) di modifica del reg. n. 1234/2007, al fine di far confluire nel regolamento unico gli esiti della recente modifica dell OCM dei prodotti vitivinicoli, portata a termine con l adozione del reg. CE n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile Nell ambito di tale proposta, è previsto l inserimento nella parte VI dell art. 190 bis, che prevede la possibilità di ( 18 ) Del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in G.U.U.E. L 209 dell 11 agosto ( 19 ) Sul finanziamento della PAC, cfr. Bianchi, La Politica Agricola Comune (PAC), Tutta la PAC, niente altro che la PAC!, Compendio di diritto agrario comunitario, Pisa, 2007, p. 305 ss.

201 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 193 utilizzare talune disponibilità finanziarie afferenti il settore vitivinicolo come risorse supplementari destinate a misure di sviluppo rurale da attuare nelle regioni produttrici di vino, da ripartirsi secondo quanto stabilito nell all. X quater, anch esso destinato ad essere introdotto nel reg. n. 1234/2007 per effetto dell adozione della suddetta proposta. L art. 191 attribuisce alla Commissione il potere di adottare misure di emergenza, quando ciò risulti necessario per risolvere problemi pratici, le quali possono anche implicare deroghe a disposizioni del regolamento ma solo per il tempo strettamente necessario. Si tratta, dunque, di una previsione di carattere cautelativo, onde evitare che l applicazione del regolamento possa condurre a risultati incongrui, in presenza di situazioni particolari e sostanzialmente imprevedibili ex ante. La norma in esame riprende quanto già previsto da alcuni regolamenti di base dei vari settori dell OCM, abrogati in conseguenza dell emanazione del reg. n. 1234/ 2007 ( 20 ), attribuendo valenza generale a tale previsione. L art. 192 prevede uno scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull applicazione del regolamento o per il controllo e l analisi del mercato e l osservanza degli obblighi internazionali relativamente ai prodotti oggetto del regolamento, rinviando ad un successivo atto della Commissione quanto alla concreta determinazione delle modalità dello scambio. Anche in questo caso si tratta di una previsione già presente in alcuni regolamenti di base ( 21 ), ( 20 ) Si pensi, esemplificativamente, all art. 19 del reg. CE n. 865/2004, relativo all OCM nel settore dell olio di oliva e delle olive; all art. 28 del reg. CE n. 1785/2003 relativo all OCM del riso; all art. 27 del reg. CE n. 1784/2003 relativo all OCM nel settore dei cereali; all art. 47 del reg. CE n. 2155/1999 relativo all OCM nel settore de latte e dei prodotti lattierocaseari. ( 21 ) Si veda, ad es., l art. 24 del reg. CE n. 2529/ 2001, relativo all OCM nel settore delle carni ovine e caprine; all art. 38 del reg. CE n. 318/2006, relativo all OCM nel settore dello zucchero; all art. 41 del reg. CE n. 1254/1999 relativo all OCM nel settore delle carni bovine; all art. 15 del reg. CE n. 1952/ 2005 relativo all OCM nel settore del luppolo; all art. 25 del reg. CE n. 1785/2003 relativo all OCM del riso; all art. 15 del reg. CEE n. 2775/1975 relativo all OCM nel settore del pollame; all art. 22 del reg. così che l inserimento della disposizione all interno delle disposizioni generali fa sì che lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione risulti ora di generalizzata applicazione per tutti i settori disciplinati dal regolamento in commento. L art. 193, rubricato «clausola di elusione», contiene opportunamente una previsione di carattere generale, applicabile a tutte le provvidenze previste dal regolamento, stabilendo che nessun beneficio può essere concesso e, se ciò è già avvenuto, disponendone la revoca a chi abbia creato artificialmente le condizioni per poter ottenere detti benefici. L art. 194 rinvia a norme da emanarsi dalla Commissione per la concreta determinazione dei controlli, amministrativi e fisici, a carico degli Stati membri per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall applicazione del regolamento, per la istituzione di un sistema di applicazione delle sanzioni amministrative (graduate in funzione della gravità, portata, durata e frequenza degli inadempimenti) da irrogarsi in caso di inadempimento agli obblighi stabiliti dal regolamento, per la determinazione delle modalità per il recupero di pagamenti indebiti, nonché per l individuazione delle modalità di notificazione dei controlli svolti e dei relativi risultati. La già ricordata proposta della Commissione COM (2008) 489 def. prevede l aggiunta di un comma all art. 194, nonché l inserimento dell art. 194 bis. Il comma da aggiungere all art. 194 concerne la previsione del potere della Commissione di stabilire un quadro disciplinare per garantire l applicazione uniforme del regolamento, «in particolare nel settore vitivinicolo». L art. 194 bis si riferisce, in sostanza, al solo settore vitivinicolo, stabilendo un obbligo degli Stati membri di adoperarsi per far sì che le procedure di gestione e di controllo di cui all art. 194, relative alle superfici, risultino compatibili con il sistema integrato di gestione e di controllo per quanto concerne i sistemi di identificazio- CEE n. 2759/1975 relativo all OCM nel settore delle carni suine; all art. 15 del reg. CEE n. 2771/1975, relativo all OCM nel settore delle uova; all art. 40 del reg CE n. 2155/1999, relativo all OCM nel settore de latte e dei prodotti lattiero-caseari.

202 194 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] ne delle parcelle agricole, i controlli amministrativi e la banca dati informatizzata. ( 22 ) Stabilendo peraltro che il periodo di cui al par. 3 dell art. 4 sia fissato ad un mese. ( 23 ) Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, in G.U.U.E. L 184 del 1 luglio 1999, modificata dalla decisione 2006/512/CE, in G.U.U.E. L 200 del 22 luglio Su tale decisione, in giurisprudenza, cfr. Corte Giust. 21 gennaio 2003, in causa C-378/00, Commissione c. Parlamento e Consiglio, e 23 febbraio 2006, in causa C-122/04, Commissione c. Parlamento e Consiglio. ( 24 ) Sulla comitologia, cfr. Savino, I comitati dell Unione Europea: la collegialità amministrativa negli ordinamenti compositi, Milano, 2005; Bergstrom, Comitology: delegation of powers in the European Union and the Commitee System, Oxford, 2005; v. anche Mengozzi, Istituzioni di diritto comunitario e dell Unione Europea 2, Padova, 2006, pp ; Chiti, L organizzazione amministrativa comunitaria; in Chiti e Greco (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo 2, I, Milano, 2007, spec. pp La parte VII, intitolata «norme di attuazione e norme transitorie e finali», si compone di due soli articoli recanti disposizioni di attuazione (gli articoli 195 e 196, relativi alla previsione del comitato di gestione, rientranti nel capo I, dedicato appunto alle disposizioni di attuazione), mentre tutte le altre norme al suo interno rientrano nel capo II, concernente le disposizioni transitorie e finali. L art. 195, coerentemente con gli obiettivi del regolamento, prevede un solo comitato di gestione per l OCM dei mercati agricoli, disponendo l applicabilità al riguardo degli artt. 4 ( 22 ) e 7 della decisione 1999/468/CE ( 23 ). La decisione in oggetto stabilisce, com è noto, la disciplina relativa alla c.d. comitologia, ovvero all assistenza fornita dai comitati alla Commissione nell esercizio dei poteri ad essa spettanti per la esecuzione di provvedimenti del Consiglio ( 24 ). La decisione prevede distinte forme di intervento dei comitati, individuando varie tipologie procedurali, quali la procedura consultiva, la procedura di gestione, la procedura di regolamentazione e di regolamentazione con controllo, oltre alla procedura di salvaguardia. L art. 195, richiamando l art. 4 della decisione 1999/ 468/CE, ha inteso prevedere l applicazione della c.d. procedura di gestione, disciplinata appunto da tale articolo, riprendendo quanto precedentemente stabilito dai vari regolamenti di base dei diversi settori dell OCM, i quali richiamavano tutti la procedura del comitato di gestione quale modalità di assistenza alla Commissione. In base alla procedura in esame la Commissione può adottare l atto proposto al Comitato in caso di parere favorevole di quest ultimo o se il Comitato non ha raggiunto la maggioranza per l espressione del parere; in caso, invece, di parere negativo del Comitato, la Commissione deve comunicare immediatamente al Consiglio l esito sfavorevole, potendo differire l adozione dell atto per non più di un mese ( 25 ), allo scopo di consentire al Consiglio di pronunciarsi in merito, con una decisione da adottarsi a maggioranza qualificata. La novità èrappresentata dunque non dalla procedura applicabile ma al fatto che ora, a seguito dell introduzione del regolamento unico, è unico anche il comitato di gestione chiamato ad assistere la Commissione nell esercizio dei propri poteri di esecuzione. L art. 196 contiene opportune precisazioni che discendono dalla istituzione di un solo comitato di gestione, in luogo della pluralità esistente prima del reg. n. 1234/2007, stabilendo che nelle riunioni del Comitato, e dunque nella sua composizione, si tenga comunque conto delle specificità dell argomento da trattare e della necessità di disporre, dunque, di competenze adeguate. In questo modo, pur nell unicità del comitato, è fatta salva la necessità di garantire la partecipazione al medesimo di membri in possesso delle adeguate competenze per poter trattare delle problematiche relative ai vari settori produttivi. Le due disposizioni sono, peraltro, destinate ad essere modificate a seguito dell adozione da parte del Consiglio della proposta COM (2008) 489 def. della Commissione di cui si è detto in precedenza: in particolare, la proposta prevede che accanto al Comitato di gestione venga istituito un comitato di regolamentazione, disciplinato dagli artt. 5 e 7 della decisione 1999/468/ CE. ( 25 ) Così, infatti, dispone l art. 195, par. 2, seconda frase, secondo cui «il periodo di cui all articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese».

203 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 195 Quanto alle norme transitorie e finali, di cui al capo II della parte VII, gli artt. 197, 198 e 199 sopprimono alcuni articoli contenuti rispettivamente nei regg. CE n. 1493/1999, n. 2200/1996 e n. 2201/1996 (i quali, all epoca, disciplinavano l OCM nei settori vitivinicolo, degli ortofrutticoli freschi e di quelli trasformati) i cui contenuti sono confluiti nel reg. CE n. 1234/2007; detti regolamenti, tuttavia, successivamente all adozione del reg. n. 1234/2007, sono stati abrogati: segnatamente, i regg. n. 2200/1996 e n. 2201/1996 sono stati abrogati dall art. 3 del reg. CE n. 361/2008, mentre il reg. n. 1493/ 1999 è stato abrogato dal reg. CE n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile L art. 200 reca modifiche al reg. CE n. 1184/ 2006 ( 26 ) e segnatamente al suo titolo, divenuto ora «relativo all applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di taluni prodotti agricoli» ( 27 ); vengono altresì sostituiti gli artt. 1, 2, par. 1 e 3, ed introdotto l art. 1 bis. Le modifiche sono conseguenti a quanto disposto dallo stesso reg. n. 1234/2007: quest ultimo, infatti, riprende (agli artt. 175 e 176 ( 28 )) alcune delle disposizioni in materia di concorrenza già previste dal reg. n. 1184/2006, così che quest ultimo è ora destinato ad operare solo per quei prodotti che, pur inclusi nell all. I al Tratt. CE, non sono disciplinati dal reg. n. 1234/2007. Questo, dunque, è il significato della modifica dell intitolazione del regolamento, in cui la novitàèrappresentata dalla indicazione che esso concerne le regole di concorrenza non più per tutti i prodotti agricoli, ma solo per «taluni» di essi. A seguito dell emanazione del reg. n. 1234/2007, dunque, il reg. n. 1184/2006 è venuto a perdere la centralità che prima possedeva, posto che attualmente esso si applica solo in ( 26 ) Reg. n. 1184/2006 del 24 luglio 2006, in G.U.U.E. L 214 del 4 agosto 2006, costituente una codificazione, «a fini di razionalità e chiarezza», del previgente reg. n. 26/1962. Ai sensi dell art. 4, reg. n. 1184/2006, i riferimenti al reg. n. 26/1962 si intendono fatti al nuovo regolamento, secondo la tavola di concordanza contenuta nell all. II. ( 27 ) In precedenza, il titolo del regolamento era «relativo all applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli». ( 28 ) Su cui v. il relativo commento ad opera di Jannarelli, in questo Commentario. via residuale: alla produzione e al commercio di quei prodotti che, pur inseriti nell all. I al trattato, non sono disciplinati dal regolamento istitutivo dell OCM unica ( 29 ). A seguito della modifica del campo di applicazione del reg. n. 1184/2006 l art. 200 del regolamento in commento provvede a modificare gli artt. da 1 a 3 del reg. n. 1184/2006: l art. 1 modificato chiarisce che il regolamento concerne la disciplina antitrust relativamente ai prodotti di cui all all. I del trattato, ad eccezione di quelli disciplinati dal reg. n. 1234/2007 e indicati nelle lett. da a)adh) e alla lett. k) dell art. 1, par. 1, nonché di quelli di cui all art. 1, par. 3, reg. n. 1234/2007. Poco tempo dopo l adozione del reg. n. 1234/2007, l art. 1 del reg. n. 1184/ 2006 è stato nuovamente sostituito dall art. 2 del reg. CE n. 361/2008 che ha escluso dal suo ambito di applicazione anche i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati di cui alle lett. i)e j) dell art. 1 del reg. n. 1234/2007, dal momento che la normativa relativa a tali settori è confluita, proprio per effetto del reg. n. 361/2007, anch essa all interno dell OCM unica di cui al reg. n. 1234/2007. Anche i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati sono, dunque, per effetto dell assoggettamento all OCM unica, ora assoggettati alle disposizioni in materia di concorrenza stabilite nella parte IV del reg. n. 1234/2007, e non più disciplinati dal reg. n. 1184/2006. È, inoltre, stato inserito l art. 1 bis nel reg. n. 1184/2006 il quale sostituisce il precedente art. 1 di detto regolamento, stabilendo, in linea di principio, e fatte salve le deroghe disposte dal nuovo testo dell art. 2, l applicabilità degli articoli da 81 a 86 del trattato a tutti gli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all art. 81, par. 1, e all art. 82 del trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti nei cui riguardi l articolo 1 stabilisce l applicabilità del regolamento. L art. 2, reg. n. 1184/2006 viene a sua volta modificato, per adeguarne il contenuto al muta- ( 29 ) Sull applicabilità delle norme a tutela della concorrenza al settore agricolo, v. Bianchi, La Politica Agricola Comune (PAC), cit., 2007, pp. 346 ss.; Germanò e Rook Basile, Manuale di diritto agrario comunitario, Torino, 2008, p. 214 ss.; Jannarelli, Le regole sulla concorrenza nella PAC (art. 36 del trattato), in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario 3, diretto da Costato, Padova, 2003, p. 79 ss.

204 196 reg. CE 22 ottobre 2007, n [Artt ] to epiù limitato oggetto del regolamento stesso; oggetto della modifica è, peraltro, solo il primo comma del par. 1 dell art. 2, il quale, come la versione precedente, continua ad esentare dall applicazione dell art. 81, par. 1, del trattato gli accordi e le pratiche (è scomparso il riferimento anche alle «decisioni») che costituiscono parte integrante di un organizzazione nazionale di mercato ( 30 ) ovvero che sono necessari alla realizzazione degli obiettivi fissati dall art. 33 del trattato ( 31 ). Le restanti epiù rilevanti parti dell art. 2 sono, invece, risultate immodificate, così che residua ancor oggi la terza ( 32 )e più significativa deroga al diritto antitrust rappresentata dagli accordi decisioni e pratiche di imprenditori agricoli o di loro associazioni appartenenti ad un unico stato membro concernenti la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione dei prodotti, senza che possano derivarne vincoli in materia di prezzi, e sempre che la Commissione non accerti che siffatte intese escludano la concorrenza o compromettano gli obiettivi della politica agricola comune di cui all art. 33 del trattato ( 33 ). ( 30 ) Tale prima eccezione risulta, ora, sostanzialmente inapplicabile, essendo venute meno le organizzazioni nazionali di mercato. ( 31 ) Con riferimento ad essa, la Corte di giustizia ha assunto un atteggiamento alquanto restrittivo, richiedendo la dimostrazione, da parte dei soggetti interessati a fruire dell esenzione, della indispensabilità dell accordo per il perseguimento (non di alcuni ma) di tutti gli obiettivi della PAC di cui all art. 33: cfr. le sentenze in causa 71/74 del 15 maggio 1975, Frubo, in Raccolta, p. 563 ss.; in causa 40/73 del 16 dicembre 1975, Suiker Unie ed a., in Raccolta, p ss.; in causa C-399/93, Oude Luttikhuis e a. del 12 dicembre 1995, in Raccolta, p. I-4515 ss. Quanto al Tribunale di pimo grado, cfr. in senso conforme le decisioni del 14 maggio 1997, in cause riunite T-70 e 71/92, Florimex e VGB/Commissione, inraccolta, p. II-693 ss., e 13 dicembre 2006, in cause riunite T-217 e 245/ 03, FNCBV e a./commissione. ( 32 ) In questo senso, espressamente, già la sentenza della Corte di giustizia in causa C-319/93, 40 e 224/94 del 123 dicembre 1995, Dijkstra, in Raccolta, p ss. ( 33 ) Rilevanti sono, in questo caso, i requisiti soggettivi che l accordo deve avere, poiché esso ha un limite dimensionale tale da poter comprendere solo produttori di uno Stato membro che devono essere Va, peraltro, osservato che la stessa disciplina si ritrova, come detto, ora anche nell art. 176 del reg. n. 1234/2007, il quale, tuttavia, presenta una formulazione non coincidente con quella dell art. 2, reg. n. 1184/2006: si pensi, per fare qualche esempio, al fatto che nell art. 176, par. 2, si fa riferimento anche alle decisioni che, invece, come detto, non sono più indicate nella nuova formulazione dell art. 2, reg. n. 1184/ 2006; oppure, con riferimento ai divieti relativi ai prezzi, l art. 176 esclude che le intese possano stabilire prezzi «identici», mentre l art. 2, reg. n. 1184/2006 menziona il divieto di praticare un prezzo «determinato»: differenze, invero, non sostanziali, ma che potevano facilmente essere eliminate con un attività volta ad un migliore coordinamento tra testi normativi contenuti nel medesimo regolamento. Del pari dovute al mutato ambito di applicazione sono anche le modifiche al successivo art. 3, reg. n. 1184/2006. In definitiva, la disciplina antitrust per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli di cui all all. I è ora, a seguito dell adozione del reg. n. 1234/2007, contenuta non più solamente nel reg. n. 1184/2006, quale norma generale per il settore agricolo in attuazione di quanto dispo- «imprenditori agricoli», termine in questo caso utilizzato, come dimostrano le altre versioni linguistiche del regolamento, in senso analogo a quello che assume in Italia: si tratta di soggetti che svolgono attività di allevamento di piante o di animali, di agricoltori, cioè, in senso stretto e non di produttori di qualunque bene fra quelli compresi nell all. I. La ratio di siffatta esenzione riposa nel fatto che gli agricoltori comunitari sono numerosissimi e quindi sono assolutamente deboli sul mercato, sicchéèdel tutto improbabile che essi, soli o attraverso un accordo, possano realizzare concretamente comportamenti anticoncorrenziali: la Comunità, al contrario, tende non solo a legittimare sottraendoli al generale divieto di accordi lesivi della concorrenza ma anche ad incentivare la costituzione di associazioni tra agricoltori, proprio al fine di potenziare la loro posizione sul mercato, che vede quali controparti il settore industriale e quello commerciale, caratterizzati entrambi dalla presenza di pochi operatori i quali, di fronte alla moltitudine di agricoltori, detengono un ragguardevole potere contrattuale. Si è, in sostanza, data via libera alla concentrazione dell offerta degli agricoltori, al fine di equilibrare la loro posizione rispetto a quella degli acquirenti, purché non si spingano sino a fissare i prezzi del prodotto.

205 [Artt ] Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 197 sto dall art. 36 del trattato ( 34 ), ma da questo congiuntamente alle disposizioni di cui ai ricordati artt. 175 e 176 del reg. n. 1234/2007 (oltre all art. 180 per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato): la disciplina, peraltro, è nella sostanza identica, e ciò che cambia è soltanto il novero dei prodotti agricoli assoggettati alle relative discipline. L art. 201 contiene l elenco della normativa espressamente abrogata, mentre l art. 202 rinvia alle tavole di concordanza di cui all all. XXII (modificato dal successivo reg. n. 361/2008) quanto ai riferimenti ai regolamenti abrogati e sostituiti dal reg. 1234/2007 con le nuove disposizioni contenute in quest ultimo regolamento. L art. 203 attribuisce alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie per agevolare la transizione dalle norme abrogate alle nuove disposizioni. Il reg. n. 361/2008 ha introdotto l art. 203 bis, contenente disposizioni ( 34 ) Secondo cui «Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all art. 37, par. 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell art. 33». transitorie destinate ad operare per i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Ulteriormente, la proposta della Commissione COM (2008) 489 def. prevede l introduzione dell art. 203 ter, contenente disposizioni transitorie specifiche per il settore vitivinicolo. L art 204, infine, disciplina la data di entrata in vigore e la data di applicabilità delle varie disposizioni del regolamento. In via di principio, si è stabilita l applicabilità del regolamento dal 1 o gennaio 2008; tale regola è, tuttavia, subito seguita da una lunga serie di deroghe a seconda dei settori considerati, al fine di non interferire con le campagne di commercializzazione in corso nell annata 2007/2008. I paragrafi 3 e 4 precisano, poi, che nel settore dello zucchero il regime delle quote si applicherà fino alla campagna 2014/15, mentre in quello del latte le relative quote resteranno in essere fino al 31 marzo Il reg. CE n. 72/2009 ha, da ultimo, aggiunto un quinto paragrafo con cui viene disposta l applicabilità fino al termine della campagna di commercializzazione 2011/2012 degli artt. da 65 a 84 quanto alla fecola di patate. Luigi Russo

206 198 reg. CE 22 ottobre 2007, n APPENDICE REG. (CE) 22 OTTOBRE 2007, n. 1234/2007 ( 1 ). REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 2 ) ( 3 ). IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ), considerando quanto segue: (1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbero andare di pari passo con l attuazione di una politica agricola comune (di seguito «PAC»), la quale dovrebbe comprendere, in particolare, un organizzazione comune dei mercati agricoli (di seguito «OCM»), che può assumere, conformemente all articolo 34 del trattato, forme diverse a seconda dei prodotti. (2) Da quando è stata introdotta la PAC, il Consiglio ha istituito ventuno OCM per ogni prodotto o gruppo di prodotti, ciascuna delle quali è retta da un apposito regolamento di base del Consiglio: regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all attuazione di un organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti enumerati nell allegato II del trattato, regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, ( 1 ) Pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, L 299. ( 2 ) Il presente regolamento è entrato in vigore il 23 novembre ( 3 ) Vedi, per alcune modalità di applicazione del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 491/ 2008, ilregolamento (CE) n. 543/2008, ilregolamento (CE) n. 566/2008, ilregolamento (CE) n. 589/2008, il regolamento (CE) n. 617/2008, ilregolamento (CE) n. 657/2008, ilregolamento (CE) n. 709/2008, ilregolamento (CE) n. 720/2008, ilregolamento (CE) n. 760/ 2008 eilregolamento (CE) n. 867/2008. ( 4 ) Parere del 24 maggio regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all organizzazione comune del mercato del riso, regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dell olio di oliva e delle olive da tavola, regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

207 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 199 (3) Il Consiglio ha inoltre adottato tre regolamenti recanti norme specifiche per taluni prodotti, senza peraltro istituire un OMC per questi prodotti: regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio, dell 8 aprile 2003, che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell alcole etilico di origine agricola, regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell apicoltura, regolamento (CE) n. 1544/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura. (4) I succitati regolamenti (di seguito «regolamenti di base») sono spesso corredati di un corollario di altri regolamenti del Consiglio. La maggior parte dei regolamenti di base presentano una struttura identica e hanno numerose disposizioni in comune, come, in particolare, quelle sugli scambi con i paesi terzi e le disposizioni generali, ma anche, in una certa misura, le norme relative al mercato interno. Spesso i regolamenti di base recano soluzioni diverse a problemi uguali o simili. (5) Da un certo tempo la Comunità persegue l obiettivo di semplificare il contesto normativo della PAC. In questa prospettiva è stato istituito un quadro giuridico orizzontale di tutti i pagamenti diretti, che accorpa una molteplicità di dispositivi di sostegno in un regime di pagamento unico, con l adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. È opportuno applicare tale approccio anche ai regolamenti di base. In questo contesto, le norme contenute in tali regolamenti dovrebbero essere accorpate in un unico quadro giuridico, sostituendo, ove possibile, l impostazione settoriale con una orizzontale. (6) Alla luce delle suesposte considerazioni, i regolamenti di base dovrebbero essere abrogati e sostituiti con un regolamento unico. (7) Semplificare non significa rimettere in discussione le decisioni politiche prese finora nell ambito della PAC. Il presente regolamento dovrebbe perciò costituire essenzialmente un atto di semplificazione tecnica e non dovrebbe quindi abrogare o modificare gli strumenti esistenti, salvo che siano diventati obsoleti o superflui o che, per loro stessa natura, non si prestino ad essere trattati a livello di Consiglio, né dovrebbe prevedere nuovi strumenti o misure. (8) In quest ottica, il presente regolamento non dovrebbe includere le parti delle OCM che sono attualmente soggette a riforme politiche, come ad esempio più parti dei settori degli ortofrutticoli, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e vitivinicolo. Le disposizioni dei rispettivi regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1493/1999 dovrebbero quindi essere incorporate nel presente regolamento solo nella misura in cui non sono interessate da una riforma della politica comunitaria in quei settori. Le disposizioni sostanziali di tali OCM dovrebbero essere incorporate solamente una volta che saranno state messe in atto le rispettive riforme. (9) Le OCM nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, dell olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, della banana, del latte e dei prodotti lattiero-caseari nonché dei bachi da seta prevedono campagne di commercializzazione che sono essenzialmente confacenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti. Nel presente regolamento si dovrebbero quindi inserire le campagne vigenti per tali settori. (10) Al fine di stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, in concomitanza con l introduzione dei regimi di sostegno diretto, è stato messo a punto un sistema differenziato di sostegno dei prezzi per i vari settori, che tiene conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, sia dell interdipendenza tra i diversi settori. Tali misure di sostegno consistono nell intervento pubblico o nell erogazione di aiuti per l ammasso privato di prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell olio di oliva e delle olive da tavola, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, nonché delle carni ovine e caprine. Considerati gli obiettivi del presente regolamento, occorre pertanto mantenere in vigore le misure di sostegno dei prezzi previste dagli strumenti adottati in passato, senza modificare sostanzialmente la disciplina giuridica preesistente. (11) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni concernenti le suddette misure, mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tale scopo è necessario distinguere tra prezzi di riferimento e prezzi d intervento. (12) Le OCM nei settori dei cereali, delle carni bovine e del latte e prodotti lattiero-caseari prevedono che il Consiglio possa modificare il livello dei prezzi secondo la procedura di cui all articolo 37, paragrafo 2, del trattato. Vista la sensibilità dei sistemi dei prezzi, è opportuno chiarire che esiste la possibilità di cambiare i livelli di prezzo rispetto a tutti i settori contemplati dal presente regolamento. (13) Inoltre, il regolamento (CE) n. 318/2006 prevede la possibilità di rivedere le qualità tipo di zucchero, quali definite più avanti nel regolamento (CE) n. 318/ 2006, per tener conto, in particolare, di esigenze commerciali e degli sviluppi tecnologici in materia di analisi. Tale regolamento ha previsto pertanto la facoltà della Commissione di modificare l allegato pertinente. È particolarmente importante che tale possibilità sia mantenuta per consentire alla Commissione di intervenire rapidamente, se necessario.

208 200 da parte di enti caritativi. Questa importante misura sociale, che può essere di grande giovamento per gli indigenti, dovrebbe essere mantenuta e inserita nel quadro istituito dal presente regolamento. (19) Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i prezzi di mercato, l OCM nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prevede la concessione di aiuti all ammasso privato di crema di latte, alcuni prodotti del burro e tipi di formaggio. La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre la concessione di aiuti all ammasso privato per altri formaggi, per lo zucchero bianco, l olio d oliva, il latte scremato in polvere, alcune carni bovine, le carni suine e le carni ovine e caprine. Considerati gli obiettivi del presente regolamento, tali misure dovrebbero essere mantenute. (20) Il regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, il regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, e il regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, prevedono tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine. Questo dispositivo è essenziale per la rilevazione dei prezzi e per l applicazione del regime di intervento in tali settori, oltre a rispondere all obiettivo di una migliore trasparenza del mercato. Questo metodo di classificazione delle carcasse andrebbe quindi mantenuto. È pertanto opportuno inserire i relativi elementi essenziali nel presente regolamento, abilitando nel contempo la Commissione a prevedere modalità di applicazione per taluni aspetti a carattere piuttosto tecnico. (21) Le restrizioni alla libera circolazione di determinati prodotti risultanti dall applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L esperienza dimostra che gravi perturbazioni del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell esistenza di rischi per la salute pubblica o animale. (22) Le misure eccezionali di sostegno del mercato intese ad ovviare a simili situazioni, previste dalle OCM nei settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame, dovrebbero essere pertanto integrate nel presente regoreg. CE 22 ottobre 2007, n (14) Per garantire dati attendibili sui prezzi dello zucchero sul mercato comunitario, è opportuno inserire nel presente regolamento il sistema di comunicazione dei prezzi previsto dall OCM nel settore dello zucchero, sulla cui base dovrebbero essere determinati i livelli del prezzo di mercato dello zucchero bianco. (15) Per evitare che il regime di intervento per i cereali, il riso, il burro e il latte scremato in polvere diventi uno sbocco in sé, è opportuno mantenere la possibilità di limitare il ricorso all intervento pubblico solo a determinati periodi dell anno. Per i prodotti a base di carni bovine, di carni suine e il burro, l apertura e la chiusura dell intervento dovrebbero dipendere dai livelli dei prezzi di mercato durante un certo periodo. Per quanto riguarda in particolare il granturco, il riso e lo zucchero, è opportuno mantenere la limitazione dei quantitativi massimi che possono essere acquistati all intervento. Per il burro e il latte scremato in polvere, deve essere mantenuta la facoltà che ha la Commissione di sospendere i normali acquisti all intervento non appena viene raggiunta una data quantità o di sostituirli con acquisti mediante gara. (16) In passato il livello di prezzo che dà luogo agli acquisti all intervento è stato abbassato nelle OCM per i settori dei cereali, del riso e delle carni bovine ed è stato fissato associandolo ai regimi di sostegno diretto introdotti in tali settori. Pertanto, i prezzi di intervento sono strettamente correlati agli aiuti previsti dai suddetti regimi. I livelli di prezzo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati per promuovere il consumo di tali prodotti e per renderli più concorrenziali. Nei settori del riso e dello zucchero, i prezzi di intervento sono stati fissati nell intento di contribuire a stabilizzare il mercato qualora il prezzo di mercato in una data campagna di commercializzazione scenda al di sotto del prezzo di riferimento fissato per la campagna successiva. Queste decisioni politiche del Consiglio sono tuttora valide. (17) Come nelle precedenti OCM, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di smercio dei prodotti acquistati all intervento. Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti. (18) Grazie alle sue scorte d intervento di prodotti agricoli, la Comunità possiede i mezzi potenziali per contribuire in misura determinante al benessere dei propri cittadini più indigenti. È nell interesse della Comunità sfruttare questo potenziale in modo duraturo finché le scorte siano ridiscese a livelli normali, adottando idonei provvedimenti. Alla luce di tali considerazioni, il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, ha consentito finora la distribuzione di alimenti

209 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 201 lamento alle condizioni prescritte finora. Tali misure eccezionali dovrebbero essere adottate dalla Commissione ed essere direttamente correlate o conseguenti a provvedimenti veterinari e sanitari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati interessati, esse dovrebbero essere adottate su richiesta degli Stati membri. (23) È opportuno mantenere nel presente regolamento la facoltà della Commissione di adottare misure speciali di intervento ove sia necessario per contrastare efficacemente le minacce di turbativa sui mercati cerealicoli o per evitare il ricorso massiccio all intervento pubblico in talune regioni della Comunità nel settore del riso o per compensare una penuria di risone dovuta a calamità naturali, misure previste rispettivamente dalle OCM nei settori dei cereali e del riso. (24) Al fine di garantire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole e canna da zucchero della Comunità, è opportuno fissare un prezzo minimo delle barbabietole di quota corrispondenti a una qualità tipo da definire. (25) Per garantire un giusto equilibrio tra zuccherifici e produttori di barbabietole da zucchero riguardo ai loro diritti ed obblighi, è necessario dotarsi di strumenti specifici. È opportuno pertanto mantenere le disposizioni generali contenute in precedenza nell OCM nel settore dello zucchero che disciplinano i rapporti interprofessionali. (26) Data la diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche, risulta difficile uniformare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero nella Comunità. Attualmente già esistono accordi interprofessionali tra le associazioni di bieticoltori e le imprese produttrici di zucchero, per cui le disposizioni quadro dovrebbero limitarsi a definire le garanzie minime necessarie ai bieticoltori e agli industriali dello zucchero per il buon funzionamento del mercato dello zucchero, prevedendo la possibilità di derogare a talune norme nel contesto di un accordo interprofessionale. Modalità più dettagliate sono state in precedenza previste nell OCM nel settore dello zucchero di cui all allegato II del regolamento (CE) n 318/ Data la natura estremamente tecnica di tali termini, è più opportuno trattare tali questioni a livello della Commissione. (27) È opportuno inserire nel presente regolamento la tassa sulla produzione prevista dall OCM nel settore dello zucchero che contribuirà al finanziamento delle spese inerenti a detta OCM. (28) Per mantenere l equilibrio strutturale dei mercati dello zucchero ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, è opportuno mantenere la facoltà della Commissione di procedere al ritiro di zucchero dal mercato per il tempo necessario al ripristino dell equilibrio del mercato. (29) Le OCM nei settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame hanno previsto la possibilità di adottare misure atte a facilitare l adeguamento dell offerta alle esigenze del mercato. Tali misure possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata. Considerati gli obiettivi del presente regolamento, questa possibilità dovrebbe essere mantenuta. Le disposizioni in questione autorizzano il Consiglio ad adottare le norme generali relative a tali misure secondo la procedura di cui all articolo 37 del trattato. Le misure che possono essere adottate sono strettamente circoscritte alle finalità da perseguire e alla loro natura. Non è quindi necessario che in tali settori il Consiglio adotti norme generali complementari e questa possibilità non dovrebbe essere più prevista. (30) Nel settore dello zucchero e in quello del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il contenimento della produzione disposto rispettivamente dal regolamento (CE) n. 318/2006 e dal regolamento (CE) n. 1788/ 2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, si è rivelato per anni un prezioso strumento di politica di mercato. I motivi che in passato hanno giustificato l introduzione dei regimi comunitari di quote di produzione in entrambi i settori sono validi. (31) Mentre il regime delle quote di zucchero è stato previsto nella OCM nel settore dello zucchero, l omologo regime nel settore lattiero-caseario rimane a tutt oggi disciplinato da un atto giuridico distinto dall OCM nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, vale a dire il regolamento (CE) n. 1788/2003. In considerazione della particolare importanza di questi dispositivi e degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno integrare nel presente regolamento le pertinenti disposizioni in ambedue i settori, senza apportare modifiche sostanziali ai regimi in oggetto e alle loro modalità di funzionamento rispetto alla disciplina preesistente. (32) Il regime delle quote di zucchero di cui al presente regolamento dovrebbe quindi rifarsi a quello disciplinato dal regolamento (CE) n. 318/2006 e, in particolare, conservare la natura giuridica delle quote, in quanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il regime delle quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a obiettivi di pubblico interesse. (33) Pertanto, il presente regolamento dovrebbe anche consentire alla Commissione di adeguare le quote ad un livello sostenibile dopo la cessazione, nel 2010, del fondo di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell industria dello zucchero nella Comunità. (34) Vista la necessità di permettere un certo margine di flessibilità a livello nazionale per quanto riguar-

210 202 reg. CE 22 ottobre 2007, n da l adeguamento strutturale dell industria saccarifera e della coltura della barbabietola e della canna da zucchero durante il periodo di applicazione delle quote, dovrebbe essere mantenuta la facoltà degli Stati membri di modificare le quote delle imprese entro certi limiti, senza però limitare il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento. (35) L OCM nel settore dello zucchero ha previsto che, al fine di evitare che lo zucchero eccedente provochi distorsioni del mercato dello zucchero, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, nel rispetto di determinati criteri, a disporre il riporto dello zucchero, dell isoglucosio o dello sciroppo di inulina eccedenti alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva. Se, per determinati quantitativi, le condizioni non sono rispettate, è stato inoltre previsto un prelievo sulle eccedenze per evitare che detti quantitativi si accumulino e compromettano la situazione di mercato. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute. (36) Sussiste sempre l obiettivo principale del regime delle quote latte, vale a dire, ridurre il divario tra l offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. Occorre pertanto mantenere l imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia. Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è in certa misura necessario prevedere, in particolare, un armonizzazione terminologica fra i regimi delle quote nei settori dello zucchero e del latte, pur preservandone integralmente lo status quo giuridico. È pertanto opportuno uniformare la terminologia nel settore del latte a quella nel settore dello zucchero. I termini «quantitativi di riferimento nazionali» e «quantitativi di riferimento individuali» nel regolamento (CE) n. 1788/2003 dovrebbero pertanto essere sostituiti con i termini «quota nazionale» e «quota individuale», senza tuttavia modificare il concetto giuridico che viene definito. (37) In sostanza, il regime delle quote latte di cui al presente regolamento dovrebbe essere configurato secondo il regolamento (CE) n. 1788/2003. Andrebbe mantenuta, in particolare, la distinzione tra consegne e vendite dirette e il regime dovrebbe essere applicato sulla base del tenore di grassi rappresentativo individuale e del tenore di riferimento di grassi nazionale. È opportuno autorizzare gli agricoltori a cedere temporaneamente la loro quota individuale a determinate condizioni. Inoltre, dovrebbe essere salvaguardato il principio secondo cui la pertinente quota di un azienda è trasferita con corrispondente trasferimento di terre all acquirente, al locatario o all erede in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione dell azienda, mentre, per poter proseguire la ristrutturazione della produzione lattiera e migliorare l ambiente, dovrebbero essere mantenute le deroghe al principio del legame delle quote con l azienda. A seconda dei vari tipi di trasferimenti delle quote e in base a criteri obiettivi, è opportuno mantenere le disposizioni che autorizzano gli Stati membri a devolvere alla riserva nazionale una parte dei quantitativi trasferiti. (38) È opportuno che il prelievo sulle eccedenze sia fissato ad un livello dissuasivo e sia dovuto dagli Stati membri non appena la quota nazionale viene superata. Lo Stato membro dovrebbe quindi ripartire l onere del pagamento tra i produttori che hanno contribuito al superamento. Tali produttori dovrebbero essere debitori verso lo Stato membro del pagamento della loro parte del contributo al prelievo dovuto al fatto di aver superato i quantitativi di cui disponevano. Gli Stati membri dovrebbero versare al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) il prelievo corrispondente al superamento delle rispettive quote nazionali, ridotto di un importo forfettario dell 1% per tener conto dei casi di fallimento o di incapacità definitiva di alcuni produttori di versare la loro parte del prelievo dovuto. (39) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, gli importi riscossi o recuperati in applicazione del prelievo supplementare nel settore lattierocaseario sono considerati «entrate con destinazione specifica» da versare nel bilancio comunitario e, in caso di riutilizzazione, da destinare esclusivamente al finanziamento delle spese del FEAGA o del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR). Di conseguenza, l articolo 22 del regolamento (CE) n. 1788/2003, secondo il quale il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario, è diventato obsoleto e non dovrebbe essere inserito nel presente regolamento. (40) Diverse OCM hanno previsto regimi di aiuto differenti. (41) L OCM nel settore dei foraggi essiccati e l OCM nel settore del lino e della canapa hanno previsto un aiuto alla trasformazione in questi settori, inteso come strumento di regolazione del mercato interno dei prodotti in questione. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute. (42) Considerata la particolare situazione del mercato dell amido e della fecola ottenuti dai cereali e dalle patate, l OCM nel settore dei cereali contiene disposizioni che permettono, se necessario, di concedere una restituzione alla produzione. Quest ultima dovrebbe essere fissata in modo tale che i prodotti di base utilizzati dall industria interessata possano essere resi disponibili ad un prezzo inferiore a quello risultante dall applicazione dei prezzi comuni. L OCM nel settore dello zucchero ha introdotto la possibilità di concedere una restituzione alla produzione qualora risulti necessario rendere disponibili taluni prodotti del settore dello zucchero per la fabbricazione di alcuni prodotti industriali, chimici o farmaceutici. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.

211 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 203 (43) Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i prezzi di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorrono misure atte ad aumentare le possibilità di smercio dei prodotti lattierocaseari. L OCM nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha previsto pertanto la concessione di aiuti per la commercializzazione di alcuni prodotti lattiero-caseari per usi e destinazioni specifici. La stessa OCM ha previsto inoltre che, allo scopo di incentivare il consumo di latte tra i giovani, la Comunità partecipi alle spese relative agli aiuti per la fornitura di latte agli allievi nelle scuole. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute. (44) Il finanziamento comunitario costituito dalla percentuale degli aiuti diretti che gli Stati membri possono trattenere ai sensi dell articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso a incoraggiare le organizzazioni di operatori riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della qualità dell olio d oliva e delle olive da tavola. In tale contesto, l OCM nel settore dell olio d oliva e delle olive da tavola ha disposto che l aiuto comunitario sia assegnato secondo la scala di priorità attribuita alle varie attività previste nei suddetti programmi. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute. (45) Il regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un fondo comunitario per il tabacco, finanziato mediante ritenute sugli aiuti concessi in questo settore e destinato a realizzare varie misure a favore del settore stesso. Il 2007 è l ultimo anno in cui il fondo comunitario per il tabacco sarà alimentato con le ritenute sugli aiuti di cui al titolo IV, capo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Benché il finanziamento del fondo si estingua prima dell entrata in vigore del presente regolamento, è tuttavia opportuno mantenere l articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92 come base giuridica dei programmi pluriennali che possono essere finanziati dal fondo comunitario per il tabacco. (46) L apicoltura, che è un settore dell agricoltura, è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e da una pluralità di operatori economici sparsi, sia a livello di produzione che di commercializzazione. Inoltre, l intervento comunitario rimane necessario a causa della propagazione della varroasi in più Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, tanto più che non si riesce a eradicarla completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell api coltura nella Comunità, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali comprendenti assistenza tecnica, lotta contro la varroasi, razionalizzazione della transumanza, gestione del ripopolamento degli alveari nella Comunità e cooperazione a programmi di ricerca sull apicoltura e i prodotti dell apicoltura finalizzati al miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione di tali prodotti. Questi programmi nazionali dovrebbero essere cofinanziati dalla Comunità. (47) Il regolamento (CE) n. 1544/2006 ha istituito un regime di aiuto comunitario a favore della bachicoltura, che sostituisce tutti gli aiuti nazionali in questo settore e prevede l erogazione di un importo fisso per telaino di uova messo in produzione. (48) Poiché le considerazioni politiche che hanno motivato l introduzione dei regimi di aiuto per l apicoltura e la bachicoltura rimangono tuttora valide, questi regimi di aiuto dovrebbero essere incorporati nel presente regolamento. (49) L applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche di produzione e di commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori. Nell ambito delle OCM nel settore delle banane, dell olio di oliva e delle olive da tavola, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle uova e delle carni di pollame, sono state conseguentemente adottate norme di commercializzazione riguardanti, in particolare, la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l origine e l etichettatura. È opportuno procedere allo stesso modo nel presente regolamento. (50) Nell ambito delle OCM nel settore dell olio di oliva e delle olive da tavola e in quello delle banane, l adozione delle disposizioni riguardanti le norme di commercializzazione è stata finora di competenza della Commissione. Dato il carattere particolarmente tecnico di tali disposizioni e la necessità di renderle sempre più efficaci e di adattarle all evoluzione delle prassi commerciali, è opportuno seguire lo stesso metodo nei settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, precisando nel contempo i criteri cui la Commissione deve attenersi nel definire le norme pertinenti. Può risultare inoltre necessario adottare misure speciali, in particolare metodi di analisi aggiornati e altri mezzi per determinare le caratteristiche delle norme in questione, onde evitare abusi quanto alla qualità e alla genuinità dei prodotti offerti al consumatore, con conseguenti turbative di rilievo sui mercati. (51) Sono stati adottati diversi strumenti giuridici volti a disciplinare la commercializzazione e la designazione del latte, dei prodotti lattiero-caseari e delle materie grasse. Il loro obiettivo è, da un lato, di migliorare la posizione di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e, dall altro, di assicurare un equa concorrenza tra i grassi da spalmare derivati dal latte e quelli di altre origini, a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e

212 204 reg. CE 22 ottobre 2007, n dei prodotti lattiero-caseari all atto della loro commercializzazione, sono intese a tutelare il consumatore e a creare condizioni di concorrenza non distorsive tra i prodotti lattiero-caseari e i prodotti concorrenti in materia di designazione, etichettatura e pubblicità. Il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare, stabilisce norme intese a garantire un elevata qualità del latte alimentare e dei prodotti da esso derivati, in modo da soddisfare le esigenze e le aspettative dei consumatori mediante un offerta di latte alimentare di buona qualità e, nel contempo, stabilizzare il mercato in questo comparto. Il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare, stabilisce le norme di commercializzazione per i prodotti in questione, sia derivati dal latte che di altre origini, introducendo una classificazione chiara e precisa, accompagnata da norme sulla designazione. Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è opportuno mantenere tali norme. (52) Per quanto concerne i settori delle uova e delle carni di pollame, vigono disposizioni che disciplinano le norme di commercializzazione e, in taluni casi, la produzione. Dette disposizioni figurano nel regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, nel regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e nel regolamento (CEE) n. 2782/ 75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile. Le norme essenziali contenute in tali regolamenti dovrebbero essere incorporate nel presente regolamento. (53) Il regolamento (CE) n. 1028/2006 prevede che le norme di commercializzazione applicabili alle uova dovrebbero, in linea di massima, applicarsi a tutte le uova di gallina della specie Gallus gallus commercializzate nella Comunità e, in generale, anche alle uova destinate ad essere esportate verso paesi terzi. Effettua inoltre una distinzione tra uova adatte e uova non adatte al consumo umano diretto, introducendo due categorie di uova, e prevede che i consumatori siano adeguatamente informati per distinguere le uova di diverse categorie di qualità e peso e identificare il metodo di allevamento utilizzato. Infine, lo stesso regolamento prevede norme speciali in relazione alle uova importate dai paesi terzi secondo le quali speciali disposizioni in vigore in alcuni paesi terzi possono giustificare la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione qualora sia garantita l equivalenza della legislazione comunitaria. (54) Per quanto concerne le carni di pollame, il regolamento (CEE) n. 1906/90 dispone che le norme di commercializzazione dovrebbero, in linea di massima, applicarsi a taluni tipi di carni di pollame idonee al consumo umano commercializzate nella Comunità, mentre dovrebbero essere escluse dal loro ambito di applicazione le carni di pollame destinate ad essere esportate verso i paesi terzi. Lo stesso regolamento prevede la classificazione delle carni di pollame in due categorie secondo la conformazione e l aspetto e le condizioni a cui le carni di pollame devono essere offerte in vendita. (55) In base a detti regolamenti, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare dall applicazione di tali norme di commercializzazione le uova e le carni di pollame, rispettivamente, vendute attraverso alcune forme di vendita diretta dal produttore al consumatore finale limitate a piccoli quantitativi. (56) Il regolamento (CE) n. 2782/75 stabilisce norme speciali per quanto riguarda la commercializzazione e il trasporto di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile e la messa in incubazione di uova da cova. Lo stesso regolamento prevede, in particolare, la stampigliatura individuale delle uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini, le modalità di imballaggio e il tipo di materiale per imballaggi da trasporto. Gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione di piccole dimensioni sono, tuttavia, esentati dall applicazione obbligatoria delle norme ivi stabilite. (57) Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è opportuno mantenere invariate tali norme quanto al merito. Tuttavia, altre disposizioni di carattere tecnico contenute in tali regolamenti dovrebbero per loro natura essere contemplate da norme di attuazione che devono essere adottate dalla Commissione. (58) Come già avviene nell ambito dell OCM nel settore del luppolo, è opportuno perseguire sul piano comunitario una politica della qualità applicando disposizioni relative alla certificazione, corredate di norme che vietino in linea di massima la commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato o, per i prodotti importati, che non rispondano a caratteristiche qualitative equivalenti. (59) Le descrizioni e le definizioni nonché la denominazione dell olio d oliva rappresentano un elemento essenziale della disciplina di mercato, con riguardo alla fissazione di norme di qualità e alla fornitura al consumatore di informazioni esaurienti sul prodotto, e dovrebbero essere mantenute nel presente regolamento. (60) Uno dei regimi di aiuto summenzionati, che contribuiscono a equilibrare il mercato del latte e dei prodotti lattierocaseari e a stabilizzare i prezzi di mercato in questo settore è rappresentato dal regime di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati. Il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell organizzazione comune dei mercati nel settore del

213 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 205 latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi, ha previsto norme che disciplinano l uso della caseina e dei caseinati per la fabbricazione dei formaggi allo scopo di contrastare i potenziali effetti negativi del suddetto regime di aiuto, visto il rischio di sostituzione del formaggio con caseina e caseinati, intendendo con ciò stabilizzare il mercato. È opportuno inserire tali norme nel presente regolamento. (61) La trasformazione di talune materie prime di origine agricola in alcole etilico è strettamente legata all economia di tali materie prime. Ciò può contribuire notevolmente ad aumentarne il valore e può recare particolare beneficio, sul piano economico e sociale, a determinate regioni della Comunità o rivelarsi un importante fonte di guadagno per i produttori delle materie prime in questione. Costituisce anche un utile sbocco per prodotti di qualità non soddisfacente e per eccedenze congiunturali che potrebbero causare temporaneamente problemi al mercato in alcuni settori. (62) Nei settori del luppolo, dell olio di oliva e delle olive da tavola, del tabacco e dei bachi da seta, la legislazione focalizza la sua attenzione su organizzazioni di vario tipo, al fine di conseguire obiettivi politici, in particolare di stabilizzare i mercati e garantire una migliore qualità dei prodotti mediante un azione collettiva. L ordinamento che ha finora disciplinato il funzionamento di queste organizzazioni si basa sul riconoscimento delle organizzazioni stesse da parte degli Stati membri o, in certi casi, da parte della Commissione, in conformità a disposizioni che devono essere adottate dalla Commissione. È opportuno mantenere questo sistema e armonizzare le disposizioni vigenti. (63) Per sostenere le attività delle organizzazioni interprofessionali che presentano particolare interesse alla luce dell attuale normativa sull OCM nel settore del tabacco, bisogna disporre che le regole adottate da un organizzazione interprofessionale per i propri soci si applichino, a determinate condizioni, a tutti i produttori non soci e alle relative associazioni di una o più regioni. Lo stesso dicasi di altre attività poste in essere dalle organizzazioni interprofessionali, aventi un interesse economico o tecnico generale per il settore del tabacco e quindi potenzialmente utili per tutti coloro che operano nei comparti interessati. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare strettamente in questo campo. La Commissione dovrebbe essere investita in via permanente di competenze di controllo, in particolare sugli accordi e le pratiche concordate di tali organizzazioni. (64) È possibile che in determinati settori, oltre a quelli per i quali le norme attuali prevedono il riconoscimento di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, gli Stati membri intendano riconoscere questo tipo di organizzazioni in base al diritto nazionale, nel rispetto pur sempre del diritto comunitario. È pertanto opportuno chiarire detta possibilità. È opportuno inoltre adottare disposizioni stando alle quali il riconoscimento di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali a norma dei regolamenti vigenti resta valido dopo l adozione del presente regolamento. (65) Un mercato unico comunitario implica un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime di scambi dovrebbe comprendere i dazi all importazione e le restituzioni all esportazione, e dovrebbe stabilizzare, in linea di massima il mercato comunitario. Il regime di scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell Uruguay Round. (66) Per tenere sotto controllo il volume degli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi, nelle OCM nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, delle sementi, dell olio di oliva e delle olive, del lino e della canapa, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e del pollame, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché dell alcole etilico di origine agricola si sono finora applicati sistemi obbligatori di titoli di importazione e di esportazione ovvero sistemi che conferiscono alla Commissione la facoltà di esigere tali titoli. (67) Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione di gestione, che andrebbe trattata in modo flessibile. Alla luce di tali considerazioni e dell esperienza acquisita nelle OCM in cui la gestione dei titoli è già affidata alla Commissione, sembra opportuno estendere questo approccio a tutti i settori in cui si fa ricorso a titoli di importazione e di esportazione. La decisione di esigere un titolo di importazione dovrebbe essere presa dalla Commissione in base alla necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercati in causa e, in particolare, per il controllo delle importazioni dei prodotti in questione. (68) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell ambito degli accordi dell Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni prodotti dei settori dei cereali e del riso, l introduzione di meccanismi supplementari rende necessario prevedere la possibilità di introdurre deroghe. (69) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare, a determinate condizioni, l importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale. (70) In presenza di determinate condizioni, è opportuno conferire alla Commissione la competenza ad aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi in conformità con il trattato o da altri atti del Consiglio. (71) Il regolamento (CEE) n. 2729/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo ai prelievi all importazione applicabili ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso, è inteso ad assicurare il corretto funzionamento del regime dei dazi per importazioni di miscugli di

214 206 reg. CE 22 ottobre 2007, n cereali, di riso e di rotture di riso. È opportuno inserire queste disposizioni nel presente regolamento. (72) La Comunità ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono a questi paesi di esportare zucchero di canna nella Comunità a condizioni di favore. L OCM nel settore dello zucchero ha previsto l andamento del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione e la riserva a talune condizioni dei titoli di importazione alle raffinerie specializzate che trattano ingenti quantità di zucchero di canna greggio importato e che sono considerate raffinerie a tempo pieno nella Comunità. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute. (73) Affinché l OCM nel settore della canapa destinata alla produzione di fibre non sia perturbata da coltivazioni illecite, il rispettivo regolamento ha previsto un controllo delle importazioni di canapa e di sementi di canapa, in modo da assicurare che i prodotti in questione offrano determinate garanzie quanto al tenore di tetraidrocannabinolo. Inoltre, l importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina deve essere soggetta a un regime di controllo che preveda un riconoscimento degli importatori interessati. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute. (74) Nell insieme della Comunità viene perseguita una politica di qualità nel settore del luppolo. Riguardo ai prodotti importati, dovrebbero essere inserite nel presente regolamento le disposizioni che assicurano che siano importati soltanto prodotti rispondenti a caratteristiche qualitative minime equivalenti. (75) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a adottare rapidamente tutte le misure necessarie, che dovrebbero essere conformi agli impegni internazionali assunti dalla Comunità. (76) Ai fini del corretto funzionamento delle OCM e, in particolare, per evitare turbative sui mercati, diverse OCM hanno previsto sistematicamente la possibilità di vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo. È una pratica che andrebbe mantenuta. Inoltre, come dimostra l esperienza, se i mercati sono o rischiano di essere perturbati dal ricorso a tali regimi, occorre intervenire tempestivamente. La competenza in materia dovrebbe quindi essere affidata alla Commissione. È pertanto opportuno consentire alla Commissione di sospendere il ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo in tali situazioni. (77) La possibilità di concedere restituzioni all esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dagli impegni assunti dalla Comunità in sede OMC, dovrebbe essere finalizzata a garantire la partecipazione della Comunità al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento. È opportuno limitare, in termini di valore e di quantità, le esportazioni sovvenzionate. (78) Il rispetto delle limitazioni in valore dovrebbe essere garantito, in sede di fissazione delle restituzioni all esportazione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all esportazione, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell ambito di una zona geografica cui si applica un aliquota unica di restituzione all esportazione. In caso di cambiamento di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione all esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell importo applicabile per la destinazione prefissata. (79) Occorrerebbe garantire il rispetto dei limiti quantitativi mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo, occorrerebbe subordinare la concessione delle restituzioni all esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all esportazione dovrebbero essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola dovrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati non inclusi nell allegato I del trattato, ai quali non si applicano limitazioni in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga alle norme rigorose di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati. (80) In caso di esportazione di bovini vivi, è opportuno prevedere che la concessione e il pagamento delle restituzioni all esportazione siano subordinati al rispetto della normativa comunitaria relativa al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto. (81) In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e la Comunità. A questo scopo, i prodotti dovrebbero essere accompagnati da un certificato rilasciato nella Comunità. (82) Le esportazioni di bulbi da fiore verso i paesi terzi rivestono un interesse economico considerevole per la Comunità. Per proseguire e sviluppare tali esportazioni, occorre stabilizzare i prezzi per tali scambi. Occorrerebbe pertanto fissare prezzi minimi all esportazione per i prodotti in questione.

215 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 207 (83) Ai sensi dell articolo 36 del trattato, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e secondo la procedura di cui all articolo 37, paragrafi 2 e 3, del trattato. Le disposizioni sugli aiuti di Stato sono state dichiarate largamente applicabili nell ambito delle varie OCM. In particolare, l applicazione delle regole del trattato relative alle imprese è stata ulteriormente precisata nel regolamento (CE) n. 1184/ 2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli. In sintonia con l obiettivo di creare un insieme completo di norme in materia di politica di mercato, è opportuno inserire le disposizioni in parola nel presente regolamento. (84) Le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all articolo 81 del trattato, nonché all abuso di posizioni dominanti, dovrebbero essere applicate alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli nella misura in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento delle organizzazioni nazionali dei mercati agricoli né comprometta la realizzazione degli obiettivi della PAC. (85) Un approccio particolare è garantito nel caso di organizzazioni di agricoltori, il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell articolo 33 del trattato. (86) Per non pregiudicare lo sviluppo della PAC e, allo stesso tempo, per assicurare la certezza del diritto e la parità di trattamento delle imprese interessate, è opportuno che la Commissione sia la sola competente fatto salvo il controllo della Corte di giustizia a determinare quali accordi, decisioni e pratiche di cui all articolo 81 del trattato sono compatibili con gli obiettivi della PAC. (87) La concessione di aiuti di Stato potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato unico, basato su prezzi comuni. È pertanto opportuno che ai prodotti contemplati dal presente regolamento si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la Commissione deve essere in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e raccomandare misure appropriate agli Stati membri. (88) Considerata la particolare situazione economica del settore, la Svezia e la Finlandia sono autorizzate, sin dalla loro adesione, a concedere aiuti alla produzione e alla commercializzazione di renne e di prodotti derivati. La Finlandia può inoltre concedere, previa autorizzazione della Commissione, aiuti per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotte esclusivamente sul suo territorio a causa delle specifiche condizioni climatiche. Tali deroghe devono essere mantenute. (89) Negli Stati membri che presentano una significativa riduzione della quota di zucchero, i bieticoltori affronteranno problemi di adattamento particolarmente gravi. In tali casi l aiuto transitorio erogato dalla Comunità ai bieticoltori di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non sarà sufficiente a risolvere appieno le difficoltà dei bieticoltori. Pertanto, occorrerebbe autorizzare gli Stati membri che avranno ridotto la loro quota di oltre il 50% della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell allegato III del regolamento (CE) n. 318/ 2006 ad accordare aiuti di Stato ai bieticoltori nel periodo per il quale viene erogato l aiuto transitorio comunitario. Per garantire che gli Stati membri non accordino aiuti di Stato superiori al fabbisogno dei loro bieticoltori, è opportuno che la determinazione dell importo totale degli aiuti di Stato interessati continui ad essere soggetta all approvazione della Commissione, eccetto nel caso dell Italia in cui il fabbisogno massimo per l adeguamento dei bieticoltori più produttivi alle condizioni di mercato dopo la riforma è stato stimato a 11 EUR per tonnellata di barbabietole da zucchero prodotte. Inoltre, a causa dei particolari problemi che potrebbero insorgere in Italia, dovrebbero essere mantenute disposizioni che consentano ai bieticoltori di beneficiare direttamente o indirettamente degli aiuti di Stato accordati. (90) In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incideranno negativamente sul settore al di là degli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno mantenere la disposizione dell OCM nel settore dello zucchero di autorizzare in modo permanente tale Stato membro ad accordare ai propri bieticoltori un adeguato importo di aiuti di Stato. (91) Considerata la particolare situazione esistente in Germania, dove un gran numero di piccoli produttori di alcole beneficiano attualmente di un sostegno nazionale alle condizioni dettate in Germania dal monopolio degli alcolici, è necessario consentire, per un periodo limitato, il proseguimento di tale sostegno. Occorre altresì prevedere che, al termine di detto periodo, venga presentata dalla Commissione una relazione sul funzionamento di questa deroga, corredata di opportune proposte. (92) Qualora uno Stato membro intenda sostenere, sul proprio territorio, misure di promozione del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità, occorrerebbe prevedere la possibilità di finanziare tali misure mediante un prelievo a finalità promozionale a carico dei produttori di latte a livello nazionale. (93) Per tener conto dei possibili sviluppi nella pro-

216 208 sente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/ CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nondimeno, per alcune misure ai sensi del presente regolamento che si ricollegano alle competenze della Commissione, che richiedono un azione rapida o che sono di carattere meramente amministrativo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad agire di propria iniziativa. (103) In conseguenza dell inclusione nel presente regolamento di taluni elementi delle OCM nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati e del vino, è opportuno apportare alcune modifiche alle OCM in questione. (104) Nel presente regolamento sono inserite disposizioni sull applicabilità delle regole di concorrenza previste dal trattato, che finora erano contenute nel regolamento (CE) n. 1184/2006. È opportuno quindi modificare l ambito di applicazione di detto regolamento in modo che le sue disposizioni si applichino soltanto ai prodotti elencati nell allegato I del trattato che non sono contemplati dal presente regolamento. (105) Nel presente regolamento sono inserite le disposizioni dei regolamenti di base di cui ai considerando 2 e 3, eccetto quelle dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1493/1999. Il presente regolamento comprende inoltre le disposizioni dei seguenti regolamenti: regolamento (CEE) n. 2729/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo ai prelievi all importazione applicabili ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso, regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all ammasso privato nel settore delle carni suine, regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, regolamento (CEE) n. 707/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori di bachi da seta, regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d intervento, regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un assistenza all esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all importazione in un paese terzo, regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominareg. CE 22 ottobre 2007, n duzione di foraggi essiccati, è opportuno che la Commissione presenti al Consiglio, anteriormente al 30 settembre 2008, una relazione sul settore dei foraggi essiccati, basata su una valutazione della relativa OCM. La relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di opportune proposte. La Commissione dovrebbe inoltre riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sul regime di aiuto applicato nel settore dell apicoltura. (94) È necessario disporre di informazioni adeguate sulla situazione attuale del mercato del luppolo nella Comunità e sulle sue prospettive di evoluzione. A questo fine è opportuno prevedere la registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto nella Comunità. (95) È opportuno prevedere, a determinate condizioni e per taluni prodotti la possibilità di adottare misure in caso di turbativa, in atto o potenziale, dovuta a sensibili variazioni dei prezzi nel mercato interno o all andamento delle quotazioni o dei prezzi sul mercato mondiale. (96) È necessario predisporre un quadro di misure specifiche per l alcole etilico di origine agricola, che consenta di raccogliere e analizzare dati economici e statistici ai fini del monitoraggio del mercato. Nella misura in cui il mercato dell alcole etilico di origine agricola è legato a quello dell alcole etilico in generale, occorre disporre di informazioni anche sul mercato dell alcole etilico di origine non agricola. (97) È opportuno che le spese sostenute dagli Stati membri per l adempimento degli obblighi derivanti dall applicazione del presente regolamento siano finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005. (98) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere particolari problemi pratici in caso di emergenza. (99) Data la costante evoluzione del mercato comune dei prodotti agricoli, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri si tengano reciprocamente informati degli sviluppi significativi. (100) Per evitare qualsiasi abuso dei benefici previsti dal presente regolamento, è opportuno che tali benefici non vengano concessi o siano revocati, a seconda dei casi, qualora si riscontri che le condizioni per l ottenimento degli stessi sono state create artificialmente, in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento. (101) Per garantire il rispetto degli obblighi prescritti dal presente regolamento, è necessario effettuare controlli e applicare misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimento. È opportuno pertanto conferire alla Commissione la competenza a adottare norme in materia, incluse quelle relative al recupero delle somme indebitamente pagate e agli obblighi di notifica degli Stati membri risultanti dall applicazione del presente regolamento. (102) Le misure necessarie per l attuazione del pre-

217 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 209 zione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all atto della loro commercializzazione, regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi, regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi, regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco, regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare, regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare, regolamento (CE) n. 2250/1999 del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativo al contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti. (106) È pertanto opportuno abrogare i suddetti regolamenti. Per motivi di certezza del diritto e visto il numero di atti che devono essere abrogati dal presente regolamento e il numero di atti adottati ai sensi degli stessi o da essi modificati, è opportuno precisare che l abrogazione non pregiudica la validità degli atti giuridici adottati in base all atto abrogato né quella delle modifiche apportate in tal modo ad altri atti giuridici. (107) È opportuno che, in via generale, il presente regolamento cominci ad applicarsi il 1 o gennaio Tuttavia, per garantire che le nuove disposizioni del presente regolamento non interferiscano con le campagne di commercializzazione in corso nel 2007/ 2008, occorrerebbe prevedere una data di applicazione differita per tali settori per i quali sono previste campagne di commercializzazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi soltanto all inizio della campagna di commercializzazione 2008/ 2009 per i settori interessati. Di conseguenza, i rispettivi regolamenti che disciplinano tali settori dovrebbero continuare ad essere applicati fino alla fine della corrispondente campagna di commercializzazione 2007/2008. (108) Inoltre, riguardo a taluni altri settori per i quali non sono previste campagne di commercializzazione dovrebbe del pari essere prevista una data differita di applicazione al fine di garantire il passaggio graduale dalle OCM esistenti al presente regolamento. Di conseguenza, i regolamenti che disciplinano le OCM esistenti per tali settori dovrebbero continuare ad essere applicati fino alla data differita di applicazione prevista nel presente regolamento. (109) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 386/90, la competenza ad adottare disposizioni riguardanti la materia disciplinata da detto regolamento è trasferita alla Commissione dal presente regolamento. Inoltre i regolamenti (CEE) n. 3220/84, (CEE) n. 1186/90, (CEE) n. 2137/92 e (CE) n. 1183/ 2006 sono abrogati dal presente regolamento mentre solo alcune disposizioni degli stessi sono inserite nel presente regolamento. Altri elementi contenuti in tali regolamenti dovranno pertanto essere contemplati da norme di attuazione che non sono state ancora adottate dalla Commissione. La Commissione ha bisogno di un lasso di tempo più lungo per mettere a punto le rispettive normative. I precitati regolamenti dovrebbero quindi continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre (110) I seguenti atti del Consiglio sono diventati superflui e dovrebbero essere abrogati: regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore, regolamento (CEE) n. 316/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco, regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità, regolamento (CEE) n. 2728/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo agli aiuti alla produzione e al commercio delle patate destinate alla fabbricazione di fecola, nonché della fecola di patate, regolamento (CEE) n. 1358/80 del Consiglio, del

218 210 reg. CE 22 ottobre 2007, n giugno 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo d orientamento e il prezzo d intervento dei bovini adulti e che istituisce una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti, regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania, decisione 74/583/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1974, relativa al controllo dei movimenti di zucchero. (111) Il passaggio dalla normativa prevista dalle disposizioni e dai regolamenti abrogati dal presente regolamento può dare luogo a difficoltà non trattate nel presente regolamento. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLA- MENTO: Parte I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento istituisce un organizzazione comune dei mercati per i prodotti dei seguenti settori di cui all allegato I: a) cereali: allegato I, parte I; b) riso: allegato I, parte II; c) zucchero: allegato I, parte III; d) foraggi essiccati: allegato I, parte IV; e) sementi: allegato I, parte V; f) luppolo: allegato I, parte VI; g) olio di oliva e olive da tavola: allegato I, parte VII; h) lino e canapa: allegato I, parte VIII; i) prodotti ortofrutticoli: allegato I, parte IX; j) prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: allegato I, parte X; k) banane: allegato I, parte XI; l) vino: allegato I, parte XII; m) piante vive e prodotti della floricoltura: allegato I, parte XIII (di seguito «il settore delle piante vive»); n) tabacco greggio: allegato I, parte XIV; o) carni bovine: allegato I, parte XV; p) latte e prodotti lattiero-caseari: allegato I, parte XVI; q) carni suine: allegato I, parte XVII; r) carni ovine e caprine: allegato I, parte XVIII; s) uova: allegato I, parte XIX; t) carni di pollame: allegato I, parte XX; u) altri prodotti: allegato I, parte XXI. 2. Al settore vitivinicolo si applica unicamente l articolo 195 del presente regolamento ( 5 ). 3. Il presente regolamento reca misure specifiche per i seguenti settori, elencati e/o definiti nell allegato II: a) alcole etilico di origine agricola: allegato II, parte I (di seguito «il settore dell alcole etilico agricolo»); b) prodotti dell apicoltura: allegato II, parte II (di seguito «il settore dell apicoltura»); c) bachi da seta: allegato II, parte III (di seguito «il settore della bachicoltura»). 4. Il capo II della parte IV si applica alle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701 ( 6 ). Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell applicazione del presente regolamento, per alcuni settori si applicano le definizioni di cui all allegato III. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «agricoltore»: l agricoltore quale definito nel regolamento (CE) n. 1782/2003; b) «organismo pagatore»:l organismo o gli organismi designati da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005; c) «prezzo di intervento»: il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all intervento pubblico. Art. 3. Campagne di commercializzazione Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione: a) dal 1 o gennaio al 31 dicembre di un dato anno nel settore della banana; b) dal 1 o aprile al 31 marzo dell anno successivo: i) nel settore dei foraggi essiccati; ii) nel settore della bachicoltura; c) dal 1 o luglio al 30 giugno dell anno successivo: i) nel settore dei cereali; ii) nel settore delle sementi; iii) nel settore dell olio di oliva e delle olive da tavola; iv) nel settore del lino e della canapa; v) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; d) dal 1 o settembre al 31 agosto dell anno successivo nel settore del riso; e) dal 1 o ottobre al 30 settembre dell anno successivo nel settore dello zucchero. ( 5 ) Paragrafo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 6 ) Paragrafo aggiunto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

219 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 211 La Commissione fissa, se necessario, le campagne di commercializzazione per i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati ( 7 ). Art. 4. Competenze della Commissione Salvo qualora altrimenti disposto dal presente regolamento, allorché sono conferite competenze alla Commissione, quest ultima agisce secondo la procedura di cui all articolo 195, paragrafo 2. Art. 5. Norme di attuazione La Commissione può stabilire le modalità di applicazione dell articolo 2. La Commissione può modificare le definizioni concernenti il riso di cui all allegato III, parte I, e la definizione di «zucchero ACP/ India» di cui all allegato III, parte II, punto 12. La Commissione può altresì fissare i tassi di conversione del riso nelle diverse fasi di lavorazione, alle spese di lavorazione e al valore dei sottoprodotti. Parte II MERCATO INTERNO Titolo I INTERVENTO SUL MERCATO Capo I Intervento pubblico e ammasso privato Sezione I Disposizioni generali Art. 6. Ambito di applicazione 1. Il presente capo stabilisce le norme concernenti gli acquisti all intervento pubblico e la concessione di aiuti all ammasso privato, ove applicabili, relativamente ai seguenti settori: a) cereali; b) riso; c) zucchero; d) olio di oliva e olive da tavola; e) carni bovine; f) latte e prodotti lattiero-caseari; g) carni suine; h) carni ovine e caprine. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) «cereali»: i cereali raccolti nella Comunità; b) «latte»: il latte di vacca prodotto nella Comunità; [c) «latte scremato»: il latte scremato ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte di vacca prodotto nella Comunità;] ( 8 ) Art. 7. Origine comunitaria Fatto salvo l articolo 6, paragrafo 2, possono essere acquistati all intervento pubblico o beneficiare di un aiuto all ammasso privato soltanto i prodotti originari della Comunità. Art. 8. Prezzi di riferimento 1. Per i prodotti soggetti alle misure di intervento di cui all articolo 6, paragrafo 1, sono fissati i seguenti prezzi di riferimento: a) nel settore dei cereali: 101,31 EUR/t, con maggiorazioni mensili pari a: novembre: 0,46 EUR/t, dicembre: 0,92 EUR/t, gennaio: 1,38 EUR/t, febbraio: 1,84 EUR/t, marzo: 2,30 EUR/t, aprile: 2,76 EUR/t, maggio: 3,22 EUR/t, giugno: 3,22 EUR/t. Il prezzo di riferimento applicabile al granturco e al sorgo da granella in giugno rimane valido nei mesi di luglio, agosto e settembre dello stesso anno; b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell allegato IV, lettera A; c) nel settore dello zucchero: i) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR/t per la campagna 2008/2009, 404,4 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/ 2010; ii) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR/t per la campagna 2008/2009, 335,2 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/ I prezzi di riferimento di cui ai punti i)eii) si applicano allo zucchero sfuso, franco fabbrica, della qualità tipo definita nell allegato IV, lettera B; ( 7 ) Paragrafo aggiunto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 8 ) Lettera soppressa dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

220 212 reg. CE 22 ottobre 2007, n d) nel settore delle carni bovine: EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini maschi adulti di cui all articolo 42, paragrafo 1, lettera a); e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari: i) 246,39 EUR/100 kg per il burro; ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere ( 9 ); f) nel settore delle carni suine: 1.509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini ai sensi dell articolo 42, paragrafo 1), lettera b), come segue: i) carcasse di peso pari o superiore a 60 e inferiore a 120 kg: classe E, quale stabilita nell allegato V, lettera B, punto II; ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 e inferiore a 180 kg: classe R quale stabilita nell allegato V, lettera B, punto II. 2. I prezzi di riferimento per i cereali ed il riso fissati rispettivamente nel paragrafo 1, lettere a) e b), si riferiscono alla fase del commercio all ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Tali prezzi di riferimento sono validi per tutti i centri d intervento della Comunità designati a norma dell articolo Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può modificare i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base all andamento della produzione e dei mercati. Art. 9. Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero La Commissione istituisce un sistema di informazione sui prezzi di mercato dello zucchero, comprendente un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi sul mercato dello zucchero. Tale sistema si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o dagli operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato. La Commissione provvede affinché le informazioni pubblicate non consentano l identificazione dei prezzi praticati dalle singole imprese o dai singoli operatori. Sezione II Intervento pubblico Sottosezione I Disposizioni generali Art. 10. Prodotti ammessi all intervento 1. L intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell articolo 43: a) frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco e sorgo; b) risone; c) zucchero bianco o zucchero greggio, purché sia stato prodotto entro quota e ottenuto da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità; d) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC e da a ; e) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata in un impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell 82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%; f) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte con il metodo spray in un impresa riconosciuta della Comunità, avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 34% della materia secca sgrassata ( 10 ). 2. L intervento pubblico può applicarsi nel settore delle carni suine, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell articolo 43, relativamente alle carcasse o mezzene fresche o refrigerate di cui al codice NC , alle pancette (ventresche) fresche o refrigerate di cui al codice NC ex , al grasso di maiale non fuso fresco o refrigerato di cui alla voce NC ex Sottosezione II Apertura e sospensione degli acquisti all intervento Art. 11. Cereali 1. L intervento pubblico per i cereali è aperto: a) dal 1 o agosto al 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo; b) dal 1 o dicembre al 30 giugno in Svezia; ( 9 ) Punto così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 10 ) Lettera così sostituita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

221 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 213 c) dal 1 o novembre al 31 maggio negli altri Stati membri. Tuttavia, gli acquisti all intervento pubblico di granoturco sono limitati ai seguenti massimi: a) tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009; b) 0 tonnellate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/ Qualora il periodo di intervento in Svezia dia luogo a uno sviamento di tali cereali dagli altri Stati membri verso la Svezia, la Commissione adotta misure correttive per porre rimedio a tale situazione. Art. 12. Riso L intervento pubblico per il risone è aperto dal 1 o aprile al 31 luglio. Tuttavia, gli acquisti all intervento pubblico sono limitati a un massimo di tonnellate nell arco del periodo. Art. 13. Zucchero 1. L intervento pubblico per lo zucchero è aperto durante le campagne di commercializzazione 2008/ 2009 e 2009/2010. Tuttavia, l intervento pubblico è limitato a un massimo di tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco. 2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1 durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 32, 52 o 63. Art. 15. ( 11 ) Burro 1. L intervento pubblico per il burro è aperto dal 1 o marzo al 31 agosto. 2. La Commissione può sospendere gli acquisti di burro all intervento se i quantitativi offerti all intervento nel periodo di cui al paragrafo 1 superano le tonnellate. In tal caso, gli acquisti all intervento possono essere effettuati mediante gara, in base ai disciplinari definiti dalla Commissione. Art. 16. Latte scremato in polvere L intervento pubblico per il latte scremato in polvere è aperto dal 1 o marzo al 31 agosto. La Commissione può tuttavia sospendere l intervento pubblico non appena i quantitativi conferiti all intervento durante quel periodo superano le tonnellate. In tal caso, gli acquisti all intervento pubblico possono essere effettuati mediante gara, in base a disciplinari che la Commissione dovrà definire. Art. 17. ( 12 ) Carni suine La Commissione può decidere di aprire l intervento pubblico nel settore delle carni suine, se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103% del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello. Art. 14. Carni bovine 1. La Commissione, senza l assistenza del comitato di cui all articolo 195, paragrafo 1, apre l intervento pubblico per le carni bovine se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all articolo 42, paragrafo 1, è inferiore a EUR/t. 2. La Commissione, senza l assistenza del comitato di cui all articolo 195, paragrafo 1, chiude l intervento pubblico se per un periodo di almeno una settimana non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1. Sottosezione III Prezzo di intervento Art. 18. Cereali Il prezzo di intervento dei cereali è uguale al prezzo di riferimento, fatte salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo per motivi di qualità. ( 11 ) Articolo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 12 ) Vedi, per i coefficienti di ponderazione di cui al presente articolo, l allegato del regolamento (CE) n. 710/2008.

222 214 reg. CE 22 ottobre 2007, n Art. 19. Riso Il prezzo di intervento del riso è uguale al prezzo di riferimento. Tuttavia, se la qualità dei prodotti conferiti all organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all allegato IV, lettera A, il prezzo di intervento è maggiorato o ridotto di conseguenza. La Commissione può inoltre decidere di maggiorare o ridurre il prezzo di intervento al fine di assicurare che la produzione si orienti verso determinate varietà. Art. 20. Zucchero Il prezzo di intervento per lo zucchero è pari all 80% del prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l offerta. Tuttavia, se la qualità dello zucchero conferito all organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all allegato IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il prezzo di intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi. Art. 21. Carni bovine 1. I prezzi di intervento per le carni bovine e i quantitativi ammessi all intervento sono determinati dalla Commissione mediante gara. In particolari circostanze, possono essere fissati per Stato membro o per regione di uno Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati. 2. Possono essere accettate soltanto le offerte uguali o inferiori al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo che deve essere determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi. Art. 22. ( 13 ) Burro Ferma restando la possibilità di fissare il prezzo di intervento mediante gara nel caso previsto all articolo 15, paragrafo 2, il prezzo di intervento per il burro è pari al 90% del prezzo di riferimento. Art. 23. Latte scremato in polvere Ferma restando la possibilità di fissare il prezzo di intervento mediante gara nel caso previsto all articolo 16, secondo comma, il prezzo di intervento per il latte scremato in polvere è uguale al prezzo di riferimento. [Tuttavia, se il tenore effettivo di materia proteica è inferiore al tenore minimo del 35,6% in peso di cui all articolo 10, lettera f), ma non inferiore al 31,4% in peso dell estratto secco non grasso, il prezzo di intervento è uguale al prezzo di riferimento ridotto dell 1,75% per punto percentuale inferiore al tenore del 35,6% in peso di materia proteica.] ( 14 ) Art. 24. Carni suine 1. Il prezzo di intervento nel settore delle carni suine è fissato dalla Commissione per le carcasse di suino della qualità tipo. Il prezzo di intervento non può essere superiore al 92%, né inferiore al 78% del prezzo di riferimento. 2. Per i prodotti diversi dalle carcasse di suino e di una qualità tipo, il prezzo di intervento è derivato dal prezzo di intervento delle carcasse di suino in funzione del rapporto esistente tra i valori commerciali di tali prodotti e il valore commerciale delle carcasse di suino. 3. Per i prodotti diversi da quelli della qualità tipo, il prezzo di intervento è derivato da quelli valevoli per le qualità tipo in questione, tenuto conto delle differenze di qualità rispetto alle qualità tipo. Tale prezzo vale per qualità definite. Sottosezione IV Smercio dei prodotti acquistati all intervento Art. 25. Principi generali Lo smercio dei prodotti acquistati all intervento si svolge in modo da evitare qualsiasi turbativa del mercato, da assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e nel rispetto degli impegni derivanti da accordi conclusi a norma dell articolo 300 del trattato. ( 13 ) Articolo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 14 ) Comma soppresso dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

223 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 215 Art. 26. Smercio di zucchero Gli organismi pagatori possono vendere zucchero acquistato all intervento pubblico soltanto ad un prezzo superiore al prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione in cui ha luogo la vendita. La Commissione può tuttavia decidere che gli organismi pagatori: a) possono vendere lo zucchero ad un prezzo pari o inferiore al prezzo di riferimento di cui al primo comma, se lo zucchero è destinato: i) all alimentazione degli animali; oppure ii) all esportazione tal quale o previa trasformazione in uno dei prodotti di cui all allegato I del trattato o in una delle merci di cui all allegato XX, parte III, del presente regolamento; oppure ( 15 ) iii) agli usi industriali di cui all articolo 62 ( 16 ); b) mettano a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato, o dalla Commissione se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento, un quantitativo di zucchero da essi detenuto, tal quale, destinato alla distribuzione per il consumo umano nel mercato interno della Comunità, ad un prezzo inferiore al prezzo di riferimento corrente oppure gratuitamente nell ambito di operazioni ad hoc di aiuti di emergenza. Art. 27. ( 17 ) Distribuzione agli indigenti nella Comunità ( 15 ) Punto così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 16 ) Punto aggiunto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 17 ) Per il 2009 la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità, prevista al presente articolo, si svolgerà in conformità al piano di distribuzione annuale di cui all allegato I del regolamento (CE) n. 983/ I prodotti giacenti all intervento sono messi a disposizione di taluni organismi designati ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità secondo un piano annuale. La distribuzione viene effettuata: a) gratuitamente; oppure b) ad un prezzo in nessun caso superiore a quello giustificato dai costi sostenuti dagli organismi designati per realizzare l operazione. 2. Un prodotto può essere prelevato sul mercato comunitario se: a) è temporaneamente indisponibile nelle scorte di intervento della Comunità durante l attuazione del piano annuale di cui al paragrafo 1, nella misura necessaria a consentire l attuazione del piano stesso in unoopiù Stati membri, e a condizione che i costi non siano superiori a quelli previsti nel bilancio della Comunità a tale scopo; oppure b) l attuazione del piano implica il trasferimento da uno Stato membro all altro di quantitativi limitati di prodotti giacenti all intervento in uno Stato membro diverso da quello o da quelli in cui è richiesto il prodotto. 3. Gli Stati membri interessati designano gli organismi di cui al paragrafo 1 e comunicano annualmente alla Commissione, in tempo utile, se intendono avvalersi del regime di cui al presente articolo. 4. I prodotti di cui ai paragrafi1e2sono consegnati gratuitamente agli organismi designati. Il loro valore contabile è pari al prezzo di intervento, a cui si applicano eventuali coefficienti per tener conto delle differenze qualitative. 5. Fatto salvo l articolo 190, i prodotti forniti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono finanziati con gli stanziamenti della corrispondente voce di bilancio del FEAGA all interno del bilancio delle Comunità europee. Può essere disposto altresì che il finanziamento contribuisca alla copertura delle spese di trasporto dei prodotti dai centri di intervento, nonché delle spese amministrative sostenute dagli organismi designati per la gestione dell azione di cui al presente articolo, escluse le spese eventualmente sostenute dai beneficiari in relazione all applicazione dei paragrafi 1 e2. Sezione III Ammasso privato Sottosezione I Aiuto obbligatorio Art. 28. Prodotti sovvenzionabili Sono concessi aiuti all ammasso privato per i seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell articolo 43: a) per: i) burro non salato prodotto con crema o latte in un impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell 82%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%; ii) burro salato prodotto con crema o latte in un impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell 80%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2%, un tenore massimo, in

224 216 reg. CE 22 ottobre 2007, n peso, di acqua del 16% e un tenore massimo, in peso, di sale del 2% ( 18 ); b) per i formaggi: i) il grana padano di almeno nove mesi di età; ii) il parmigiano reggiano di almeno quindici mesi di età; iii) il provolone di almeno tre mesi di età. Art. 29. ( 19 ) Condizioni e importo dell aiuto per il burro La Commissione fissa l importo dell aiuto per il burro in base alle spese di ammasso e all andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato. Qualora al momento dello svincolo dall ammasso le condizioni di mercato abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell entrata all ammasso, l aliquota dell aiuto può essere maggiorata. Art. 30. Condizioni e importo dell aiuto per i formaggi La Commissione fissa l importo dell aiuto per i formaggi e le condizioni per la sua concessione. L importo dell aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e all andamento prevedibile dei prezzi di mercato. All esecuzione delle misure adottate dalla Commissione ai sensi del primo comma provvede l organismo pagatore designato dallo Stato membro nel quale i formaggi sono stati prodotti e nel quale tali formaggi hanno diritto alla denominazione di origine. Sottosezione II Aiuto facoltativo Art. 31. Prodotti sovvenzionabili 1. Possono essere concessi aiuti all ammasso privato per i seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell articolo 43: ( 18 ) Lettera così sostituita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. Vedi il regolamento (CE) n. 1182/2008 che prevede un aiuto all ammasso privato di burro salato e non salato di cui alla presente lettera per i contratti stipulati nel ( 19 ) Articolo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. a) zucchero bianco; b) olio di oliva; c) carni fresche o refrigerate di bovini adulti presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui all articolo 42, paragrafo 1; [d) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte scremato in un impresa riconosciuta della Comunità]( 20 ); e) formaggi a lunga conservazione e formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra che richiedono una stagionatura di almeno sei mesi; f) carni suine; g) carni ovine e caprine. La Commissione può modificare l elenco dei prodotti di cui al primo comma, lettera c), qualora lo richieda la situazione del mercato. 2. La Commissione fissa l importo dell aiuto all ammasso privato di cui al paragrafo 1 anticipatamente o mediante gara. Per i formaggi di cui al paragrafo 1, lettera e), l importo dell aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e tenendo conto dell equilibrio che occorre mantenere tra i formaggi che fruiscono dell aiuto ed altri formaggi immessi sul mercato ( 21 ). Art. 32. Condizioni per la concessione dell aiuto per lo zucchero bianco 1. Se nel corso di un periodo rappresentativo il prezzo medio comunitario rilevato per lo zucchero bianco è inferiore al prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, tenuto conto della situazione del mercato, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all ammasso privato di zucchero bianco alle imprese detentrici di una quota di zucchero. 2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1 durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre misure di ammasso di cui gli articoli 13, 52 o 63. Art. 33. Condizioni per la concessione dell aiuto per l olio di oliva La Commissione può decidere di autorizzare gli organismi riconosciuti dagli Stati membri, che offrano ( 20 ) Lettera soppressa dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 21 ) Paragrafo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

225 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 217 garanzie sufficienti, a stipulare contratti di ammasso dell olio di oliva da essi commercializzato in caso di grave turbativa del mercato in talune regioni della Comunità, in particolare qualora il prezzo medio rilevato sul mercato nel corso di un periodo rappresentativo sia inferiore a: a) EUR/t per l olio extra vergine di oliva; b) EUR/t per l olio di oliva vergine; o c) EUR/t per l olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più. Art. 34. Condizioni per la concessione dell aiuto per le carni bovine Se il prezzo medio comunitario rilevato sul mercato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui all articolo 42, paragrafo 1, è inferiore al 103% del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all ammasso privato. Art. 35. Condizioni per la concessione dell aiuto per il latte scremato in polvere [La Commissione può decidere di concedere un aiuto all ammasso privato di latte scremato in polvere, in particolare qualora l andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzi un grave squilibrio del mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale.] ( 22 ) Art. 36. Condizioni per la concessione dell aiuto per i formaggi 1. Qualora l andamento dei prezzi e delle scorte dei formaggi di cui all articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all ammasso privato. 2. Se alla scadenza del contratto di ammasso il livello dei prezzi di mercato dei formaggi immagazzinati è superiore a quello rilevato al momento della stipulazione del contratto stesso, la Commissione può decidere di adeguare conseguentemente l importo dell aiuto. ( 22 ) Soppresso dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. Art. 37. ( 23 ) Condizioni per la concessione dell aiuto per le carni suine Se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103% del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all ammasso privato. Art. 38. Condizioni per la concessione dell aiuto per le carni ovine e caprine La Commissione può decidere di concedere un aiuto all ammasso privato di carni ovine e caprine in presenza di una situazione di mercato particolarmente critica in una o più delle seguenti zone di quotazione: a) Gran Bretagna; b) Irlanda del Nord; c) ogni altro Stato membro, ad esclusione del Regno Unito, considerato separatamente. Sezione IV Disposizioni comuni Art. 39. Norme concernenti il magazzinaggio 1. Gli organismi pagatori possono immagazzinare fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati all intervento soltanto previa autorizzazione della Commissione. Ai fini del presente articolo, i territori del Belgio e del Lussemburgo sono considerati come un unico Stato membro. 2. L autorizzazione è concessa se il magazzinaggio è indispensabile e tenuto conto: a) delle possibilità e delle condizioni di magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l organismo pagatore e negli altri Stati membri; b) delle eventuali spese supplementari occasionate dal magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l organismo pagatore e dal trasporto. 3. L autorizzazione per il magazzinaggio in un paese terzo viene concessa unicamente se, in considerazione dei criteri di cui al paragrafo 2, il magazzinaggio ( 23 ) Vedi, per i coefficienti di ponderazione di cui al presente articolo, l allegato del regolamento (CE) n. 710/2008.

226 218 reg. CE 22 ottobre 2007, n in un altro Stato membro presenterebbe notevoli difficoltà. 4. Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a), sono definiti previa consultazione di tutti gli Stati membri. 5. Non si applicano dazi doganali né altri importi, da erogare o da riscuotere nell ambito della politica agricola comune, ai prodotti: a) trasportati dietro autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3; oppure b) trasferiti da un organismo pagatore a un altro. 6. L organismo pagatore che agisce a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 resta responsabile dei prodotti immagazzinati fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende. 7. I prodotti detenuti da un organismo pagatore fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende, che non siano riportati in questo Stato membro, sono smerciati ai prezzi e alle condizioni stabiliti o da stabilirsi per il luogo di magazzinaggio. Art. 40. Norme concernenti le gare Le gare assicurano la parità di accesso di tutti gli interessati. Gli aggiudicatari sono scelti, nell ordine, in base alle offerte più vantaggiose per la Comunità. In ogni caso, alla gara non consegue necessariamente l aggiudicazione di un contratto. Art. 41. Centri di intervento 1. La Commissione designa i centri di intervento nei settori dei cereali e del riso e stabilisce le condizioni ad essi applicabili. Per i prodotti del settore dei cereali, la Commissione può designare centri di intervento per ciascun prodotto. 2. La Commissione compila l elenco dei centri di intervento tenendo conto in particolare: a) della localizzazione dei centri in zone di eccedenza dei prodotti in questione; b) della disponibilità di locali e attrezzature tecniche sufficienti; c) della situazione favorevole dal punto di vista dei mezzi di trasporto. Art. 42. Classificazione delle carcasse 1. Le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse si applicano, in conformità alle norme stabilite nell allegato V, nei seguenti settori: a) carni bovine, relativamente alle carcasse di bovini adulti; b) carni suine, relativamente alle carcasse di suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione. Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse relativamente alle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell allegato V, lettera C. 2. Un comitato di controllo comunitario composto di esperti della Commissione e di esperti nominati dagli Stati membri procede, per conto della Comunità,a controlli in loco in relazione alla classificazione delle carcasse di bovini adulti e di ovini. Il comitato riferisce alla Commissione ed agli Stati membri in merito ai controlli effettuati. Le spese derivanti dai controlli effettuati sono a carico della Comunità. Art. 43. Modalità di applicazione Fatte salve le eventuali competenze specifiche conferite alla Commissione dalle disposizioni del presente capo, la Commissione adotta le modalità di applicazione del medesimo con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) i requisiti e le condizioni che devono soddisfare i prodotti soggetti all intervento pubblico ai sensi dell articolo 10 o per i quali sono concessi aiuti all ammasso privato ai sensi degli articoli 28 e 31, e nel caso delle carni suine anche l elenco dei prodotti stessi, in particolare in materia di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento, compresa l etichettatura, età massima, conservazione, fase alla quale si riferisce il prezzo di intervento, durata dell ammasso privato; b) le modifiche dell allegato IV, parte B; c) se del caso, la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni di prezzo applicabili; d) le procedure e le condizioni di presa in consegna, ai fini dell intervento pubblico, da parte degli organismi pagatori e di erogazione degli aiuti all ammasso privato, in particolare per quanto riguarda: i) la stipulazione dei contratti e il loro contenuto; ii) la durata dell ammasso privato e le condizioni alle quali tale durata, se specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata; iii) le condizioni di un eventuale reimmissione sul mercato o dello smercio dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato; iv) lo Stato membro in cui può essere presentata una richiesta di ammasso privato; e) l adozione dell elenco dei mercati rappresentativi di cui agli articoli 17 e 37; f) le condizioni di smercio dei prodotti acquistati all intervento, in particolare il prezzo di vendita, le condizioni di svincolo dalle scorte e, se del caso, di successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, i controlli da effettuare e, se del caso, il regime di cauzioni applicabile;

227 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 219 g) la stesura del piano annuale di cui all articolo 27, paragrafo 1; h) le condizioni di prelievo sul mercato comunitario di cui all articolo 27, paragrafo 2; i) le autorizzazioni di cui all articolo 39, comprese le deroghe, solo se strettamente necessarie, alle norme sugli scambi; j) le procedure da seguire in caso di gara; k) la designazione dei centri di intervento di cui all articolo 41; l) i requisiti cui devono ottemperare i depositi in cui possono essere immagazzinati i prodotti; m) le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di cui all articolo 42, paragrafo 1, in particolare per quanto concerne: i) le definizioni; ii) la presentazione delle carcasse ai fini della comunicazione dei prezzi in relazione alla classificazione delle carcasse di bovini adulti; iii) in relazione alle misure che i macelli devono adottare, di cui all allegato V, lettera A, punto III: le eventuali deroghe, di cui all articolo 5 della direttiva 88/409/CEE, per i macelli che intendono limitare la loro produzione al mercato locale, le eventuali deroghe, accordate su richiesta agli Stati membri, per i macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini; iv) l autorizzazione, che può essere concessa agli Stati membri, a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini e a valersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra; v) le norme per la comunicazione dei prezzi di taluni prodotti da parte degli Stati membri. Capo II Misure speciali di intervento Sezione I Misure eccezionali di sostegno del mercato Art. 44. Malattie degli animali 1. Al fine di tener conto delle limitazioni agli scambi intracomunitari e agli scambi con i paesi terzi che dovessero risultare dall applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, la Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Le misure di cui al primo comma si applicano ai settori seguenti: a) carni bovine; b) latte e prodotti lattiero-caseari; c) carni suine; d) carni ovine e caprine; e) uova; f) carni di pollame. 2. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati. Dette misure sono subordinate all adozione, da parte dello o degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa. Art. 45. Perdita di fiducia del consumatore Per quanto riguarda i settori delle carni di pollame e delle uova la Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del mercato per tener conto di gravi perturbazioni del mercato che si ritiene siano direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell esistenza di rischi per la salute pubblica o animale. Tali misure sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati. Art. 46. Finanziamento 1. Per le misure eccezionali previste agli articoli 44 e 45 la Comunità contribuisce al finanziamento per il 50% delle spese sostenute dagli Stati membri. Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l afta epizootica la Comunità contribuisce al finanziamento per il 60% delle spese. 2. Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi. 3. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui agli articoli 44 e 45. Sezione II Misure relative ai settori dei cereali e del riso Art. 47. Misure speciali di mercato nel settore dei cereali 1. Qualora la situazione di mercato lo esiga, la Commissione può adottare misure speciali di intervento nel settore dei cereali. Queste misure d intervento possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più regioni della Comunità i prezzi di merca-

228 220 reg. CE 22 ottobre 2007, n to scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d intervento. 2. La natura e l applicazione delle misure speciali di intervento, nonché le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra modalità di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure, sono adottate dalla Commissione. Art. 48. Misure speciali di mercato nel settore del riso 1. La Commissione può adottare misure speciali al fine di: a) impedire un applicazione su vasta scala dell intervento pubblico, secondo quanto previsto nel capo I, sezione II, della presente parte, nel settore del riso, in certe regioni della Comunità; b) compensare penurie di risone dovute a calamità naturali. 2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo. Sezione III Misure relative al settore dello zucchero Art. 49. Prezzo minimo della barbabietola 1. Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a: a) 27,83 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009; b) 26,29 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/ Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità tipo definita nell allegato IV, parte B. 3. Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero e destinate alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. Le maggiorazioni e le riduzioni di cui al primo comma sono applicate conformemente alle modalità di applicazione che devono essere stabilite dalla Commissione. 4. Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all articolo 64, le imprese produttrici di zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota. Art. 50. Accordi interprofessionali 1. Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto che saranno determinate dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda l acquisto, la fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole. 2. Le condizioni di compravendita delle barbabietole e della canna da zucchero sono disciplinate da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori comunitari di queste materie prime e le imprese produttrici di zucchero comunitarie. 3. Nei contratti di fornitura si fa una distinzione tra le barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di: a) zucchero di quota; b) zucchero fuori quota. 4. Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni: a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 3, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero su cui i contratti si basano; b) la resa corrispondente stimata. Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari. 5. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, in base al coefficiente di ritiro preventivo fissato conformemente all articolo 52, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero ( 24 ). 6. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3, 4 e 5 ( 25 ). 7. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può adottare le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa. Art. 51. Tassa sulla produzione 1. È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina de- ( 24 ) Paragrafo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 25 ) Paragrafo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

229 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 221 tenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all articolo 56, paragrafo La tassa sulla produzione è fissata a 12,00 EUR per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50% della tassa applicabile allo zucchero. 3. Lo Stato membro addebita l intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione. Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della pertinente campagna di commercializzazione. 4. Le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50% della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria. Art. 52. ( 26 ) Ritiro di zucchero dal mercato 1. Per salvaguardare l equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli impegni della Comunità derivanti da accordi conclusi a norma dell articolo 300 del trattato, la Commissione può decidere di ritirare dal mercato, per una determinata campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero o isoglucosio di quota che superano la soglia calcolata a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 2. La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolata, per ogni impresa detentrice di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente che la Commissione fissa, entro il 16 marzo della campagna di commercializzazione precedente, in base alle tendenze prevedibili del mercato. Per la campagna 2008/2009, tale coefficiente è applicato alla quota, dopo le rinunce a norma del regolamento (CE) n. 320/2006, assegnata al più tardi il 15 marzo In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione può decidere, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata, di adeguare o, qualora non sia stata presa una decisione ai sensi del primo comma, di fissare un coefficiente. 3. Le imprese detentrici di quote hanno l obbligo di immagazzinare a proprie spese, fino all inizio della campagna successiva, lo zucchero di quota che supera la soglia calcolata a norma del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero o di isoglucosio ritirati dal mercato nel corso di una data campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi di quota della campagna successiva. In deroga al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto delle tendenze prevedibili del mercato, la Commissione può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero o dell isoglucosio ritirato come: a) zucchero eccedente o isoglucosio eccedente atto a diventare zucchero industriale o isoglucosio industriale; oppure b) una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all esportazione nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell articolo 300 del trattato. 4. Se l offerta di zucchero nella Comunità èinadeguata, la Commissione può decidere che un certo quantitativo di zucchero ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro. 5. Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna di commercializzazione successiva, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo di tale campagna. Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, lettere a)e b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell articolo 49 sul prezzo minimo. Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro a norma del paragrafo 4, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo della campagna di commercializzazione in corso. Art. 52 bis.( 27 ) Ritiro di zucchero dal mercato durante le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/ In deroga all articolo 52, paragrafo 2 del presente regolamento, per gli Stati membri in cui la quota nazionale di zucchero è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell articolo 3 e dell articolo 4 bis, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006, il coefficiente per le campagne 2008/2009 e 2009/2010 è fissato in applicazione dell allegato VII quater del presente regolamento. 2. L impresa che rinuncia, in applicazione dell articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 320/2006, a partire dalla campagna di commercializzazione successiva, all intera quota che le è stata assegnata non è soggetta, su sua richiesta, all applicazione dei coefficienti di cui all articolo 52, paragrafo 2 del presente regolamento. Tale richiesta deve essere presentata prima della fine della campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro. ( 26 ) Articolo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 27 ) Articolo inserito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

230 222 reg. CE 22 ottobre 2007, n Art. 53. Modalità di applicazione La Commissione può adottare le modalità di applicazione della presente sezione, e in particolare: a) i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina, di cui all articolo 50, paragrafo 4; b) la percentuale di zucchero di quota ritirata dal mercato di cui all articolo 52, paragrafo 1; c) le condizioni per il pagamento del prezzo minimo qualora lo zucchero ritirato sia venduto sul mercato comunitario ai sensi dell articolo 52, paragrafo 4. Sezione IV Adeguamento dell offerta Art. 54. Misure atte a facilitare l adeguamento dell offerta alle esigenze del mercato Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l adeguamento dell offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti ritiri dal mercato, la Commissione può adottare le seguenti misure in relazione ai settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame: a) misure dirette a migliorare la qualità; b) misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; c) misure intese ad agevolare l accertamento dell andamento dei prezzi sul mercato; d) misure intese a consentire l elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati. Capo III Regimi di contenimento della produzione Sezione I Disposizioni generali Art. 55. Regimi di quote 1. Un regime di quote disciplina i prodotti seguenti: a) il latte e i prodotti lattiero-caseari definiti all articolo 65, lettere a) e b); b) lo zucchero, l isoglucosio e lo sciroppo di inulina. 2. Se un produttore supera la quota in questione e, nel caso dello zucchero, non utilizza i quantitativi eccedenti di cui all articolo 61, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III. 3. Il presente regolamento si applica fatta salva l applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate. Sezione II Zucchero Sottosezione I Ripartizione e gestione delle quote Art. 56. Ripartizione delle quote 1. Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina a livello nazionale e regionale sono fissate nell allegato VI. 2. Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio e riconosciuta a norma dell articolo 57. Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata all impresa a norma del regolamento (CE) n. 318/2006 per la campagna di commercializzazione 2007/ In caso di assegnazione di una quota ad un impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero. Art. 57. Imprese riconosciute 1. A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati nell articolo 62, paragrafo 2, a condizione che queste: a) comprovino la propria capacità professionale di produzione; b) accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli di cui al presente regolamento; c) non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento. 2. Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione: a) i quantitativi di barbabietole o di canne per i

231 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 223 quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro; b) dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, dati relativi alla produzione di zucchero e dichiarazioni relative alle scorte di zucchero; c) i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti. Art. 58. Quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio 1. Nella campagna di commercializzazione 2008/ 2009 una quota supplementare di isoglucosio di tonnellate è aggiunta alla quota della campagna di commercializzazione precedente. Tale aggiunta non riguarda la Bulgaria e la Romania. Nella campagna di commercializzazione 2008/2009 una quota supplementare di isoglucosio pari a tonnellate per la Bulgaria e a tonnellate per la Romania è aggiunta alla quota della campagna di commercializzazione precedente. Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alla quota di isoglucosio loro assegnata in applicazione dell articolo 56, paragrafo L Italia, la Lituania e la Svezia possono assegnare, su richiesta alle imprese stabilite nel loro territorio, una quota aggiuntiva di isoglucosio nelle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010. Le quote aggiuntive massime per Stato membro sono fissate nell allegato VII. 3. Le quote aggiuntive assegnate alle imprese a norma del paragrafo 2 sono soggette ad un prelievo unico di 730 EUR, che è prelevato per tonnellata di quota aggiuntiva assegnata. Art. 59. ( 28 ) Gestione delle quote 1. La Commissione adegua le quote fissate nell allegato VI entro il 30 aprile 2008 per la campagna 2008/2009 ed entro il 28 febbraio 2009 e 2010 rispettivamente per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011. Gli adeguamenti risultano dall applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e dell articolo 58 del presente regolamento, nonché dell articolo 3 e dell articolo 4 bis, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006. ( 28 ) Articolo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/ Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n. 320/ 2006, la Commissione decide, entro il 28 febbraio 2010, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero e isoglucosio per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri di mercato nelle campagne di commercializzazione 2010/2011 e successive. Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota di ciascuna impresa. In deroga al primo comma del presente paragrafo, per gli Stati membri in cui la quota nazionale è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell articolo 3 e dell articolo 4 bis, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006, la percentuale è fissata in applicazione dell allegato VII bis del presente regolamento. Questi Stati membri adeguano la percentuale conformemente all allegato VII ter del presente regolamento per ogni impresa stabilita nel loro territorio detentrice di una quota. Il primo e il secondo comma del presente paragrafo non si applicano alle regioni ultraperiferiche di cui all articolo 299, paragrafo 2 del trattato. Art. 60. Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote ( 29 ) 1. Uno Stato membro può ridurre fino al 10% la quota di zucchero o di isoglucosio assegnata per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e successive ad un impresa stabilita nel suo territorio, nel rispetto della libertà delle imprese di partecipare ai meccanismi di cui al regolamento (CE) n. 320/2006. In questo contesto gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori ( 30 ). 2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese secondo le regole stabilite nell allegato VII e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canne da zucchero. 3. Lo Stato membro assegna i quantitativi detratti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote. 4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, in caso di applicazione dell articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri adeguano la quota di zucchero assegnata all impresa interessata applicando la riduzione di cui al paragrafo 4 dello stesso ( 29 ) Titolo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 30 ) Paragrafo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

232 224 reg. CE 22 ottobre 2007, n articolo nei limiti della percentuale fissata al paragrafo 1 del presente articolo ( 31 ). Sottosezione II Superamento della quota Art. 61. Ambito di applicazione Lo zucchero, l isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all articolo 56 possono essere: a) utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all articolo 62; b) riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva, conformemente all articolo 63; c) utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al titolo II del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio; oppure d) esportati entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi a norma dell articolo 300 del trattato ( 32 ). Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all articolo 64. Art. 62. Zucchero industriale 1. Lo zucchero industriale, l isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora: a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi riconosciuti a norma dell articolo 57; e b) siano stati consegnati all utilizzatore entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva. 2. La Commissione redige un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali sono utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale. L elenco comprende in particolare: ( 31 ) Paragrafo aggiunto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 32 ) Vedi, per il limite quantitativo di cui alla presente lettera, per la campagna 2008/2009, che va dal 1 o ottobre 2008 al 30 settembre 2009, l articolo 2 del regolamento (CE) n. 924/2008. a) bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in Rinse appelstroop; b) alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina; c) alcuni prodotti dell industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina. Art. 63. Riporto di zucchero eccedente 1. Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, di isoglucosio eccedente o di sciroppo di inulina eccedente. Fatto salvo il paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile. 2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1: a) informano lo Stato membro interessato prima di una data da stabilirsi da parte dello stesso: fra il 1 o febbraio e il 30 giugno della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati; fra il 1 o febbraio e il 15 aprile della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati; b) si impegnano a immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso. 3. Se la produzione definitiva di un impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adattato con efficacia retroattiva. 4. I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva. 5. Lo zucchero immagazzinato a norma del presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 13, 32 o 52. Art. 64. Prelievo sulle eccedenze 1. I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo sulle eccedenze: a) lo zucchero eccedente, l isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell articolo 63 o i quantitativi di cui all articolo 61, lettere c) e d);

233 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 225 b) lo zucchero industriale, l isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data stabilita dalla Commissione, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all articolo 62, paragrafo 2; c) lo zucchero e l isoglucosio ritirati dal mercato a norma degli articoli 52 e 52 bis e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all articolo 52, paragrafo 3( 33 ). 2. Il prelievo sulle eccedenze è fissato dalla Commissione ad un livello sufficientemente elevato per evitare l accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione. Sezione III Latte Sottosezione I Disposizioni generali Art. 65. Definizioni Ai fini della presente sezione si intende per: a) «latte»: il prodotto della mungitura di una o più vacche; b) «altri prodotti lattiero-caseari»: tutti i prodotti lattierocaseari ad esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte, il burro, lo iogurt e i formaggi; se del caso, questi possono essere convertiti in «equivalente latte» applicando coefficienti che vengono fissati dalla Commissione; c) «produttore»: l imprenditore agricolo la cui azienda è situata entro il territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza latte o si accinge a farlo nell immediato futuro; d) «azienda»:l azienda definita all articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003; e) «acquirente»: un impresa o un associazione che acquista latte presso il produttore: per sottoporlo ad una o più operazioni di raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione, per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari. ( 33 ) Lettera così sostituita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. Tuttavia, si considera come acquirente qualsiasi associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo sulle eccedenze. Ai fini dell applicazione della prima frase del presente comma, la Grecia è considerata un unica zona geografica e può assimilare un ente pubblico all associazione di acquirenti summenzionata; f) «consegna»: qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l acquirente, l impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo; g) «vendita diretta»: qualsiasi vendita o cessione di latte da parte di un produttore direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari. La Commissione può adattare, nel rispetto della definizione di «consegna» di cui alla lettera f), la definizione di «vendita diretta» al fine di assicurare in particolare che nessun quantitativo di latte o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati sia escluso dal regime di quote; h) «commercializzazione»: consegna di latte o vendita diretta di latte o di altri prodotti lattiero-caseari; i) «quota individuale»: la quota di un produttore al 1 o aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi; j) «quota nazionale»: la quota di cui all articolo 66, fissata per ciascuno Stato membro; k) «quota disponibile»: la quota a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale è calcolato il prelievo sulle eccedenze, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi. Sottosezione II Ripartizione e gestione delle quote Art. 66. Quote nazionali 1. Le quote nazionali per la produzione di latte e altri prodotti lattiero-caseari commercializzati durante sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1 o aprile 2008 (di seguito «periodi di dodici mesi») sono fissate nell allegato IX, punto Le quote di cui al paragrafo 1 sono ripartite fra i produttori a norma dell articolo 67, distinguendo fra consegne e vendite dirette. Il superamento delle quote nazionali è stabilito a livello nazionale in ciascuno Stato membro in conformità alla presente sezione e separatamente per le consegne e le vendite dirette. 3. Le quote nazionali di cui all allegato IX, punto 1, sono fissate fatto salvo un eventuale riesame alla luce

234 226 reg. CE 22 ottobre 2007, n della situazione generale del mercato e delle condizioni particolari esistenti in taluni Stati membri. 4. Per la Bulgaria e la Romania è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell allegato IX, punto 2. Tale riserva è liberata dal 1 o aprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal La decisione relativa alla liberazione della riserva e alla sua distribuzione tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è adottata dalla Commissione sulla base di una relazione che la Bulgaria e la Romania dovranno presentarle entro il 31 dicembre Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell effettivo processo di ristrutturazione del settore lattierocaseario di ciascun paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato. 5. Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia le quote nazionali includono tutto il latte o l equivalente latte consegnato a un acquirente o venduto direttamente, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato nell ambito di una misura transitoria applicabile in tali paesi. Art. 67. Quote individuali 1. La quota o le quote individuali dei produttori al 1 o aprile 2008 sono pari al quantitativo o ai quantitativi di riferimento individuali al 31 marzo 2008, fatti salvi i trasferimenti, le cessioni e le conversioni di quote che hanno efficacia al 1 o aprile I produttori possono disporre di una o di due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all altra dei quantitativi di un produttore può essere effettuata soltanto dall autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore. 3. Qualora un produttore disponga di due quote, il calcolo del suo contributo al prelievo sulle eccedenze eventualmente dovuto è effettuato separatamente per ciascuna quota. 4. La Commissione può aumentare fino a tonnellate la parte della quota nazionale della Finlandia destinata alle consegne di cui all articolo 66 per compensare i produttori «SLOM» finlandesi. Tale riserva, da assegnare conformemente alla normativa comunitaria, va utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione fosse compromesso in conseguenza dell adesione. 5. Le quote individuali sono modificate, se del caso, per ciascuno dei periodi di dodici mesi di cui trattasi, in modo che, per ciascuno Stato membro, la somma delle quote individuali per le consegne e di quella per le vendite dirette non superi la parte corrispondente della quota nazionale adattata a norma dell articolo 69, tenuto conto delle eventuali riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all articolo 71. Art. 68. Assegnazione di quote provenienti dalla riserva nazionale Gli Stati membri stabiliscono le norme necessarie per l assegnazione ai produttori di una parte o della totalità delle quote provenienti dalla riserva nazionale di cui all articolo 71 in base a criteri oggettivi che devono essere comunicati alla Commissione. Art. 69. Gestione delle quote 1. La Commissione adatta, per ciascuno Stato membro e per ciascun periodo, entro la fine del periodo in questione, la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» delle quote nazionali, tenuto conto delle conversioni richieste dai produttori tra le quote individuali per le consegne e per le vendite dirette. 2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro date e in base a modalità che la Commissione deve stabilire a norma dell articolo 192, paragrafo 2, i dati necessari per: a) l adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) il calcolo del prelievo sulle eccedenze che gli Stati membri devono pagare. Art. 70. Tenore di grassi 1. A ciascun produttore è assegnato un tenore di riferimento di grassi applicabile alla quota individuale per le consegne attribuitagli. 2. Per le quote attribuite ai produttori al 31 marzo 2008 a norma dell articolo 67, paragrafo 1, il tenore di cui al paragrafo 1 è pari al tenore di riferimento di detta quota a tale data. 3. Tale tenore è modificato all atto della conversione di cui all articolo 67, paragrafo 2, e nel caso di acquisizione, cessione o cessione temporanea di quote in conformità a norme che saranno stabilite dalla Commissione. 4. Per i nuovi produttori che dispongono di una quota individuale per le consegne proveniente interamente dalla riserva nazionale, il tenore di grassi è fissato in conformità a norme che saranno stabilite dalla Commissione. 5. Il tenore di riferimento di grassi individuale di

235 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 227 cui al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, all entrata in vigore del presente regolamento e successivamente all inizio del periodo di dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta ciò sia necessario, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del tenore di grassi rappresentativo individuale non superi di oltre 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all allegato X. Per la Romania il tenore di riferimento di grassi fissato all allegato X è riesaminato sulle base delle cifre relative all intero anno 2004 e, se necessario, è adattato dalla Commissione. Art. 71. Riserva nazionale 1. All interno delle quote nazionali fissate nell allegato IX ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni di cui all articolo 68. Questa riserva è alimentata, a seconda dei casi, ritirando i quantitativi di cui all articolo 72, effettuando una trattenuta sui trasferimenti come previsto all articolo 76 oppure effettuando una riduzione lineare dell insieme delle quote individuali. Tali quote conservano la loro destinazione iniziale, vale a dire consegne o vendite dirette. 2. Le eventuali quote supplementari assegnate ad uno Stato membro sono versate automaticamente nella riserva nazionale e ripartite tra consegne e vendite dirette a seconda delle necessità prevedibili. 3. Le quote versate nella riserva nazionale non hanno un tenore di riferimento di grassi. Art. 72. Casi di inattività 1. Se una persona fisica o giuridica che detiene quote individuali non soddisfa più i criteri di cui all articolo 65, lettera c), durante un periodo di dodici mesi, i corrispondenti quantitativi sono riversati nella riserva nazionale entro il 1 o aprile dell anno civile successivo, tranne se essa diventa nuovamente produttore ai sensi dell articolo 65, lettera c), prima di tale data. Se detta persona diventa nuovamente produttore entro la fine del secondo periodo di dodici mesi successivo al ritiro, la quota individuale ritirata le è restituita, in tutto o in parte, entro il 1 o aprile successivo alla data della richiesta. 2. Se per almeno un periodo di dodici mesi un produttore non commercializza un quantitativo pari almeno al 70% della sua quota individuale, lo Stato membro in questione può decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una quota è riassegnata al produttore interessato qualora ripristini la commercializzazione. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore o in casi debitamente giustificati che compromettano temporaneamente la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti. Art. 73. Cessioni temporanee 1. Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte delle quote individuali che i produttori che ne dispongono non intendono utilizzare. Gli Stati membri possono disciplinare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle al livello dell acquirente o all interno delle regioni, autorizzare la cessione totale nei casi di cui all articolo 72, paragrafo 3, e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione. 2. Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri: a) la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali; b) imperative esigenze amministrative. Art. 74. Trasferimenti di quote con corrispondente trasferimento di terre 1. Le quote individuali sono trasferite con l azienda ai produttori che la riprendono, in caso di vendita, locazione, trasmissione per successione effettiva o anticipata o qualsiasi altro mezzo che produca effetti giuridici analoghi per i produttori secondo modalità che gli Stati membri devono definire tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte della quota eventualmente non trasferita con l azienda è devoluta alla riserva nazionale. 2. Se le quote sono state o sono trasferite a norma del paragrafo 1 in caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi non siano trasferite con l azienda. 3. In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti e, in particolare, affinché i produttori che

236 228 reg. CE 22 ottobre 2007, n cedono le terre siano in grado, se vogliono farlo, di continuare la produzione lattiera. 4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, le quote individuali di cui trattasi sono trasferite in tutto o in parte ai produttori che le riprendono, secondo le disposizioni adottate dagli Stati membri, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti. Art. 75. Misure specifiche di trasferimento 1. Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti: a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate; b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell autorità competente o dell organismo da essa designato, di quote individuali liberate definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un indennità pari al pagamento anzidetto; c) centralizzare e controllare i trasferimenti di quote senza corrispondente trasferimento di terre; d) prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare l ambiente, la messa a disposizione del produttore che cede la terra ma che intende proseguire la produzione lattiera, della quota individuale in causa; e) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni o le zone di raccolta all interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quote senza corrispondente trasferimento di terre; f) autorizzare, dietro richiesta di un produttore all autorità competente o all organismo da essa designato, il trasferimento definitivo di quote senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell impresa o di consentire l estensivizzazione della produzione. 2. Il paragrafo 1 può essere applicato a livello nazionale, al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate. Art. 76. Trattenute di quote 1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli articoli 74 e 75, gli Stati membri possono trattenere, per riversarla nella riserva nazionale, una parte delle quote individuali, in base a criteri obiettivi. 2. Se le quote sono state o sono trasferite ai sensi degli articoli 74 e 75 con o senza corrispondente trasferimento di terre in caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi siano, in tutto o in parte, versate nella riserva nazionale, definendone le condizioni. Art. 77. Aiuti per l acquisizione di quote La cessione, il trasferimento o l assegnazione di quote a norma della presente sezione non possono beneficiare di alcun sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche direttamente connesso all acquisizione di quote. Sottosezione III Superamento della quota Art. 78. Prelievo sulle eccedenze 1. Un prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte e i prodotti lattiero-caseari commercializzati in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II. Il prelievo è fissato a 27,83 EUR per 100 kg di latte. 2. Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo sulle eccedenze risultante dai superamenti della quota nazionale, stabilita a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette, e lo versano, entro il limite del 99% dell importo dovuto, al FEAGA tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivi al periodo di dodici mesi in questione. 3. Se il versamento di cui al paragrafo 1 non è stato effettuato entro la data fissata, e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, la Commissione detrae una somma equivalente al prelievo sulle eccedenze non versato dai pagamenti mensili ai sensi dell articolo 14 e dell articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Prima di prendere la sua decisione la Commissione avverte lo Stato membro interessato, che esprime il suo punto di vista entro una settimana.

237 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 229 L articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio non si applica. 4. La Commissione determina le modalità di applicazione del presente articolo. Art. 79. Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto Il prelievo sulle eccedenze è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 80 e 83, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento delle quote nazionali di cui all articolo 66, paragrafo 2. Fatto salvo l articolo 80, paragrafo 3, e l articolo 83, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli articoli 69, 70 e 80, per il semplice fatto di aver superato le rispettive quote di cui dispongono. Art. 80. Prelievo sulle eccedenze per le consegne 1. Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze, i quantitativi consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali differenze tra il tenore di grassi effettivo e il tenore di grassi di riferimento, applicando coefficienti e condizioni che devono essere stabiliti dalla Commissione. 2. Se a livello nazionale la somma delle consegne adeguate a norma del paragrafo 1 è inferiore alle consegne effettive, il prelievo sulle eccedenze è calcolato in base alle consegne effettive. In questo caso gli adeguamenti verso il basso sono ridotti proporzionalmente in modo da far coincidere la somma delle consegne adeguate con le consegne effettive. Se la somma delle consegne, adeguate conformemente al paragrafo 1, è superiore alle consegne effettive, il prelievo sulle eccedenze è calcolato in base alle consegne adeguate. 3. Il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito mediante una decisione dello Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota nazionale destinata alle consegne, proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che dovranno essere fissati dagli Stati membri: a) a livello nazionale in base al superamento della quota a disposizione di ciascun produttore; b) oppure in un primo tempo a livello dell acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale. Art. 81. Ruolo degli acquirenti 1. Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo sulle eccedenze e versano all organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità che devono essere stabilite dalla Commissione, l importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza di ciò, riscuotono con ogni altro mezzo appropriato. 2. Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più altri acquirenti, le quote individuali di cui dispongono i produttori sono prese in considerazione per la parte restante del periodo di dodici mesi in corso, previa detrazione dei quantitativi già consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi. Il presente paragrafo si applica anche in caso di passaggio di un produttore da un acquirente a un altro. 3. Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un produttore superino la quota di cui dispone, lo Stato membro in causa può decidere che l acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera la quota di cui dispone per le consegne. Lo Stato membro può prevedere disposizioni specifiche che consentano agli acquirenti di trattenere tale anticipo qualora i produttori consegnino a più acquirenti. Art. 82. Riconoscimento La qualifica di acquirente è subordinata al riconoscimento preliminare da parte dello Stato membro in base a criteri che devono essere stabiliti dalla Commissione. Le condizioni che il produttore deve soddisfare e i dati che deve fornire in caso di vendita diretta sono stabiliti dalla Commissione. Art. 83. Prelievo sulle eccedenze per le vendite dirette 1. In caso di vendite dirette il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito con decisione dello Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota destinata alle vendite dirette, al livello territoriale appropriato o a livello nazionale. 2. Gli Stati membri stabiliscono la base per il calcolo del contributo del produttore al prelievo sulle eccedenze dovuto per il quantitativo totale di latte vendu-

238 230 reg. CE 22 ottobre 2007, n to, ceduto o utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari venduti o ceduti, applicando criteri fissati dalla Commissione. 3. Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze non si tiene conto delle correzioni connesse al tenore di grassi. 4. La Commissione fissa le modalità e la data di pagamento del prelievo all organismo competente dello Stato membro. Art. 84. Importi pagati in eccesso o non pagati 1. Qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sulle eccedenze sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono: a) destinare in tutto o in parte l eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all articolo 75, paragrafo 1, lettera a); e/o b) ridistribuirla in tutto o in parte ai produttori che: rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivieauntermine determinato dalla Commissione, oppure sono confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime delle quote per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari istituita dal presente capo. 2. Qualora il prelievo sulle eccedenze non sia dovuto, gli anticipi eventualmente riscossi dagli acquirenti o dallo Stato membro sono rimborsati entro la fine del periodo di dodici mesi successivo. 3. Se un acquirente non ha rispettato l obbligo di riscuotere il contributo dei prodotti al prelievo sulle eccedenze a norma dell articolo 81, lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all acquirente inadempiente. 4. Se il termine di pagamento non è rispettato dal produttore o dall acquirente, a seconda dei casi, allo Stato membro sono versati interessi di mora, che devono essere fissati dalla Commissione. Sezione IV Disposizioni procedurali Art. 85. Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, che possono riguardare in particolare: a) le informazioni supplementari che le imprese riconosciute di cui all articolo 57 devono fornire nonché i criteri per le sanzioni amministrative, le sospensioni e il ritiro di detto riconoscimento; b) la fissazione e la comunicazione degli importi di cui all articolo 58 e il prelievo sulle eccedenze di cui all articolo 64; c) le deroghe alle date fissate all articolo 63. Capo IV Regimi di aiuto Sezione I Aiuto alla trasformazione Sottosezione I Foraggi essiccati Art. 86. Imprese beneficiarie 1. L aiuto alla trasformazione dei prodotti del settore dei foraggi essiccati è concesso alle imprese di trasformazione di prodotti di detto settore che rientrano in almeno una delle seguenti categorie: a) trasformatori che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare. Ove un contratto sia un contratto speciale di lavorazione di foraggi consegnati da un produttore, esso contiene una clausola che obbliga l impresa di trasformazione a versare al produttore l aiuto ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione del contratto; b) imprese che hanno trasformato la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci; c) imprese che hanno ricevuto le loro forniture da persone fisiche o giuridiche che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare. 2. L aiuto di cui al paragrafo 1 è versato per i foraggi essiccati che hanno lasciato l impianto di trasformazione e soddisfano i seguenti requisiti: a) hanno un tenore massimo di umidità variabile tra l 11 e il 14% in funzione del modo di presentazione del prodotto; b) hanno un tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza secca, non inferiore: i) al 15% per i prodotti di cui all allegato I, parte IV, lettera a), e lettera b), secondo trattino; ii) al 45% per i prodotti di cui all allegato I, parte IV, lettera b), primo trattino; c) sono di qualità mercantile, sana e leale. Art. 87. Pagamento anticipato 1. Le imprese di trasformazione hanno diritto al pagamento anticipato di un importo di 19,80 EUR/t o di 26,40 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 6,60 EUR/t.

239 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 231 Gli Stati membri effettuano i controlli necessari per verificare il diritto all aiuto. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell anticipo. L anticipo può tuttavia essere versato prima che ne venga riconosciuto il diritto, a condizione che il trasformatore costituisca una cauzione di importo pari all anticipo stesso, maggiorata del 10%. Tale cauzione è costituita anche a garanzia di quanto stabilito al primo comma. Essa è diminuita al livello specificato al primo comma non appena sia stato accertato il diritto all aiuto e interamente svincolata al versamento del saldo dell aiuto. 2. Nessun anticipo può essere versato prima che i foraggi essiccati abbiano lasciato l impresa di trasformazione. 3. In caso di versamento di un anticipo, viene pagato un conguaglio pari alla differenza tra l importo dell anticipo stesso e l ammontare totale dell aiuto dovuto all impresa di trasformazione, fatta salva l applicazione dell articolo 88, paragrafo Se l ammontare dell anticipo supera l importo totale dovuto all impresa di trasformazione in applicazione dell articolo 88, paragrafo 2, il trasformatore rimborsa all autorità competente dello Stato membro, su richiesta, la quota eccedente. Art. 88. Aliquota dell aiuto 1. L aiuto di cui all articolo 86 è fissato a 33 EUR/t. 2. In deroga al paragrafo 1, qualora in una campagna di commercializzazione il quantitativo di foraggi essiccati per il quale viene chiesto l aiuto superi il quantitativo massimo garantito di cui all articolo 89, l aiuto per gli Stati membri in cui la produzione supera il quantitativo nazionale garantito è ridotto mediante una diminuzione delle spese pari al rapporto percentuale tra il superamento dello Stato membro e la somma dei superamenti. La diminuzione è fissata dalla Commissione a un livello tale da assicurare che le spese di bilancio non superino il livello che sarebbe stato raggiunto se il quantitativo massimo garantito non fosse stato superato. Art. 89. Quantitativo garantito È fissato un quantitativo massimo garantito per singola campagna di commercializzazione di tonnellate di foraggi disidratati e/o essiccati al sole per il quale può essere concesso l aiuto di cui all articolo 86. Detto quantitativo è ripartito fra gli Stati membri interessati come quantitativo nazionale garantito conformemente all allegato XI, lettera B. Art. 90. Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione, che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti: a) le dichiarazioni che le imprese devono presentare all atto della domanda di aiuto; b) le condizioni da soddisfare per la determinazione dell ammissibilità all aiuto, in particolare per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino e altri documenti giustificativi; c) la concessione dell aiuto di cui alla presente sottosezione nonché versamento dell anticipo e lo svincolo delle cauzioni di cui all articolo 87, paragrafo 1; d) le condizioni e i criteri che devono soddisfare le imprese di cui all articolo 86 e, ove le imprese ricevano le loro forniture da persone fisiche o giuridiche, le norme relative alle garanzie che esse devono fornire; e) le condizioni di riconoscimento degli acquirenti di foraggi da essiccare che devono essere applicate dagli Stati membri; f) i criteri per la determinazione dei requisiti di cui all articolo 86, paragrafo 2; g) i criteri applicabili alla stipula dei contratti e gli elementi che essi che devono contenere; h)l applicazione del quantitativo massimo garantito di cui all articolo 89; i) i requisiti supplementari rispetto a quelli di cui all articolo 86, in particolare quelli relativi al tenore di carotene e di fibra. Sottosezione II Lino e canapa destinati alla produzione di fibre ( 34 ) Art. 91. Ammissibilità 1. L aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore ( 35 ). Durante la campagna di commercializzazione 2008/ 2009 l aiuto è concesso alle stesse condizioni anche per la trasformazione di lino destinato alla produzione ( 34 ) Titolo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 247/2008, con decorrenza indicata nel suo articolo 2. ( 35 )L ex primo comma è stato sostituito dagli attuali primo e secondo comma in base all articolo 1 del regolamento (CE) n. 247/2008, con decorrenza indicata nel suo articolo 2.

240 232 reg. CE 22 ottobre 2007, n di fibre corte e di canapa destinata alla produzione di fibre ( 36 ). Tuttavia, nel caso in cui l agricoltore conservi la proprietà della paglia che fa trasformare sotto contratto da un primo trasformatore riconosciuto e provi di aver immesso sul mercato le fibre ottenute, l aiuto è concesso all agricoltore. Nel caso in cui il primo trasformatore riconosciuto e l agricoltore siano la medesima persona, il contratto di compravendita è sostituito da un impegno da parte dell interessato ad effettuare personalmente la trasformazione. 2. Ai fini della presente sottosezione per «primo trasformatore riconosciuto» si intende la persona fisica o giuridica, o l associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino o di canapa ( 37 ). Art. 92. Aliquota dell aiuto 1. L importo dell aiuto alla trasformazione di cui all articolo 91 è fissato a: a) per le fibre lunghe di lino: 160 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009, 200 EUR/t a decorrere della campagna di commercializzazione 2009/2010; b) durante la campagna di commercializzazione 2008/2009, per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5% di impurità edi canapuli o capecchi, 90 EUR/t. Gli Stati membri possono tuttavia decidere, in funzione degli sbocchi tradizionali, di concedere l aiuto anche per: a) le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5% e il 15%; b) le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5% e il 25%. Nei casi previsti al secondo comma lo Stato membro accorda l aiuto per un quantitativo che equivale al ( 36 )L ex primo comma è stato sostituito dagli attuali primo e secondo comma in base all articolo 1 del regolamento (CE) n. 247/2008, con decorrenza indicata nel suo articolo 2. ( 37 ) Paragrafo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 247/2008, con decorrenza indicata nel suo articolo 2. massimo, sulla base del 7,5% di impurità e di canapuli o capecchi, al quantitativo prodotto ( 38 ). 2. I quantitativi di fibre che possono beneficiare dell aiuto sono limitati in funzione delle superfici che hanno formato oggetto di uno dei contratti o degli impegni di cui all articolo 91. I limiti di cui al primo comma sono fissati dagli Stati membri in modo da rispettare i quantitativi nazionali garantiti di cui all articolo 94. Art. 93. Pagamento anticipato Su richiesta del primo trasformatore riconosciuto, viene versato un anticipo sull aiuto di cui all articolo 91 in funzione dei quantitativi di fibre ottenute. Art. 94. Quantitativo garantito 1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all allegato XI, punto A.I ( 39 ). 1 bis. È stabilito un quantitativo massimo garantito di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009 per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all allegato XI, punto A.II ( 40 ). 2. Nel caso in cui le fibre ottenute in uno Stato membro provengano da paglia prodotta in un altro Stato membro, i quantitativi di fibre interessati vanno imputati al quantitativo nazionale garantito dello Stato membro in cui la paglia è raccolta. L aiuto è versato ( 38 ) Paragrafo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 247/2008, con decorrenza indicata nel suo articolo 2. ( 39 ) Paragrafo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 247/2008, con decorrenza indicata nel suo articolo 2. ( 40 ) Paragrafo inserito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 247/2008, con decorrenza indicata nel suo articolo 2. Vedi, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, per la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista al presente paragrafo, in combinato disposto con l allegato XI, punto A.II, lettera b), del presente regolamento, l articolo 1 del regolamento (CE) n. 1125/2008.

241 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 233 dallo Stato membro il cui quantitativo nazionale garantito è imputato. 3. Ogni Stato membro può trasferire una parte del suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 al suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 bis o viceversa. I trasferimenti di cui al primo comma sono effettuati sulla base di un equivalenza di una tonnellata di fibre lunghe di lino per 2,2 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa. Gli importi degli aiuti alla trasformazione sono concessi al massimo per i quantitativi di cui, rispettivamente, ai paragrafi1e1bis, adeguati a norma dei primi due commi del presente paragrafo ( 41 ) Art. 94 bis.( 42 ) Aiuto complementare Durante la campagna di commercializzazione 2008/ 2009 è concesso un aiuto complementare al primo trasformatore riconosciuto per le superfici coltivate a lino situate nelle zone I e II descritte nel punto A.III dell allegato XI e la cui produzione di paglia è oggetto: a) del contratto di compravendita o dell impegno di cui all articolo 91, paragrafo 1; nonché b) di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe. L importo dell aiuto complementare è fissato a 120 EUR per ettaro nella zona I e a 50 EUR perettaro nella zona II. Art. 95. Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione, che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti: a) le condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori di cui all articolo 91; b) le condizioni che i primi trasformatori riconosciuti devono rispettare per i contratti di compravendita e gli impegni di cui all articolo 91, paragrafo 1; c) le condizioni che gli agricoltori devono rispettare nel caso indicato all articolo 91, paragrafo 1, secondo comma; d) i criteri che le fibre lunghe di lino devono soddisfare; e) le condizioni per la concessione dell aiuto e il pagamento dell anticipo, in particolare gli elementi di prova della trasformazione della paglia; f) le condizioni da rispettare per la fissazione dei limiti di cui all articolo 92, paragrafo 2. Sezione II Restituzione alla produzione Art. 96. Restituzione alla produzione di amido e fecole 1. Una restituzione alla produzione può essere concessa: a) per l amido ottenuto dal granturco o dal frumento o per la fecola di patate, nonché per taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinati prodotti, un elenco dei quali è redatto dalla Commissione; b) in mancanza di una produzione nazionale significativa di altri cereali per la produzione di amidi e fecole, per i seguenti quantitativi di amidi e fecole ottenuti in ciascuna campagna di commercializzazione in Finlandia e Svezia da orzo e avena, purché ciò non comporti un aumento del livello di produzione di amidi e fecole ottenuti da questi due cereali, di cui: i) tonnellate in Finlandia; e ii) tonnellate in Svezia. 2. Le restituzioni di cui al paragrafo 1 sono fissate periodicamente dalla Commissione. Art. 97. Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero 1. I prodotti del settore dello zucchero elencati all allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all articolo 62, paragrafo 2, lettere b) e c). 2. La restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissata tenendo conto, in particolare, delle spese che l industria dovrebbe sostenere per lo zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento in assenza di zucchero eccedente. ( 41 ) Paragrafo aggiunto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 247/2008, con decorrenza indicata nel suo articolo 2. ( 42 ) Articolo inserito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 247/2008, con decorrenza indicata nel suo articolo 2. Art. 98. Condizioni di concessione La Commissione stabilisce le condizioni per la concessione delle restituzioni alla produzione di cui alla presente sezione nonché i relativi importi e, per

242 234 reg. CE 22 ottobre 2007, n quanto riguarda la restituzione alla produzione per lo zucchero di cui all articolo 97, i quantitativi ammissibili. Sezione III Aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari Art. 99. Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell alimentazione degli animali 1. Sono concessi aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati ad essere usati nell alimentazione degli animali, a condizione che rispondano a requisiti e norme di prodotto che devono essere stabiliti dalla Commissione. Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere. 2. L importo degli aiuti è fissato dalla Commissione tenendo conto degli elementi seguenti: a) il prezzo di riferimento del latte scremato in polvere fissato all articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii); b)l andamento dell offerta di latte scremato e di latte scremato in polvere e l evoluzione del loro impiego nell alimentazione degli animali; c) la tendenza dei prezzi dei vitelli, d) la tendenza dei prezzi di mercato delle proteine concorrenti rispetto ai prezzi del latte scremato in polvere. Art Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati 1. È concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, a condizione che detto latte e la caseina o i caseinati con esso fabbricati rispondano a requisiti e norme di prodotto che devono essere stabiliti dalla Commissione. 2. L importo dell aiuto è fissato dalla Commissione tenendo conto degli elementi seguenti: a) il prezzo di riferimento del latte scremato in polvere o il prezzo di mercato del latte scremato in polvere spray di prima qualità, se detto prezzo di mercato è superiore al prezzo di riferimento; b) il prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sui mercati comunitari e mondiali. L aiuto può essere differenziato secondo che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti. Art Aiuto per l acquisto a prezzo ridotto di crema di latte, burro e burro concentrato In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può decidere che un aiuto venga concesso, alle condizioni da essa determinate, per consentire l acquisto a prezzo ridotto di crema di latte, burro e burro concentrato: a) da parte di istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro; b) da parte di fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari ( 43 ); c) da parte di fabbricanti di altri prodotti alimentari che devono essere stabiliti dalla Commissione ( 44 ). d) per il consumo diretto di burro concentrato ( 45 ). Art Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi 1. È concesso, a condizioni che saranno stabilite dalla Commissione, un aiuto comunitario per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari trasformati, che saranno determinati dalla Commissione, dei codici NC 0401, 0403, e 0406 o del codice NC In deroga all articolo 180, gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell aiuto comunitario, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso. 3. L aiuto comunitario è pari a 18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte. Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l importo dell aiuto viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto in questione ( 46 ). 4. L aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno. ( 43 ) Le originarie lettere da b)ade) sono state sostituite dalle attuali lettere da b) a d) così come disposto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 44 ) Le originarie lettere da b)ade) sono state sostituite dalle attuali lettere da b) a d) così come disposto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 45 ) Le originarie lettere da b)ade) sono state sostituite dalle attuali lettere da b) a d) così come disposto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 46 ) Paragrafo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

243 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 235 Sezione IV Aiuti al settore dell olio di oliva e delle olive da tavola Art Aiuti alle organizzazioni di operatori 1. La Comunità finanza, con gli importi trattenuti dagli Stati membri a norma dell articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, programmi di attività triennali che saranno elaborati dalle organizzazioni di operatori di cui all articolo 125 in uno o più dei seguenti settori: a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell olio di oliva e delle olive da tavola; b) miglioramento dell impatto ambientale dell oleicoltura; c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l autorità delle amministrazioni nazionali; e) diffusione di informazioni sulle attività svolte da tali organizzazioni ai fini del miglioramento della qualità dell olio di oliva. 2. Il finanziamento comunitario per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento riguarda le spese ammissibili fino a un massimo del: a) 100% per le attività nei settori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b); b) 100% per investimenti in attività fisse e del 75% per altre attività nel settore di cui al paragrafo 1, lettera c); c) 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui al paragrafo 1, lettere d) ede), e del 50% per le altre attività in questi settori. Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento comunitario. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, le procedure per l approvazione dei programmi di attività adottati dagli Stati membri e le tipologie di attività ammissibili nell ambito di tali programmi. 3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione a norma dell articolo 194, gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni per la concessione del finanziamento comunitario. A tal fine essi procedono ad una verifica dei programmi di attività e predispongono un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato in base ad un analisi dei rischi e costituito da almeno il 30% all anno delle organizzazioni di produttori e da tutte le altre organizzazioni di operatori beneficiarie di un finanziamento comunitario a norma del presente articolo. Sezione IV bis ( 47 ) Aiuti nel settore ortofrutticolo Sottosezione I Gruppi di produttori Art. 103 bis.( 48 ) Aiuti ai gruppi di produttori 1. Durante il periodo transitorio accordato a norma dell articolo 125 sexies gli Stati membri possono concedere ai gruppi di produttori del settore ortofrutticolo, costituite allo scopo di essere riconosciute come organizzazioni di produttori: a) aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo; b) aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui all articolo 125 sexies, paragrafo 1, terzo comma. 2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono rimborsati dalla Comunità secondo disposizioni adottate dalla Commissione in merito al finanziamento delle suddette misure, compresi i limiti minimi e massimi degli aiuti ed il tasso di cofinanziamento comunitario. 3. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono determinati, per ciascuna associazione di produttori, sulla base della produzione commercializzata e ammontano, per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno: a) al 10%, 10%, 8%, 6% e 4%, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata negli Stati membri che hanno aderito all Unione europea il 1 o maggio 2004 o dopo tale data; e b) al 5%, 5%, 4%, 3% e 2%, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata nelle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all articolo 299, paragrafo 2 del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo. Detti tassi percentuali possono essere ridotti in relazione al valore della produzione commercializzata ec- ( 47 ) Sezione IV bis (articolo 103 bis) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 48 ) Sezione IV bis (articolo 103 bis) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

244 236 reg. CE 22 ottobre 2007, n cedente una determinata soglia. Agli aiuti da versare, in un dato anno, ad un associazione di produttori può essere applicato un massimale. Sottosezione II Fondi di esercizio e programmi operativi Art. 103 ter.( 49 ) Fondi di esercizio 1. Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato: a) con contributi finanziari degli aderenti o dell organizzazione stessa; b) con un aiuto finanziario comunitario che può essere concesso alle organizzazioni di produttori. 2. Il fondo di esercizio è destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi approvati dagli Stati membri a norma dell articolo 103 octies. Art. 103 quater.( 50 ) Programmi operativi 1. I programmi operativi nel settore ortofrutticolo perseguono due o più degli obiettivi di cui all articolo 122, lettera c), o dei seguenti obiettivi: a) pianificazione della produzione; b) miglioramento della qualità dei prodotti; c) incremento del valore commerciale dei prodotti; d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati; e) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell ambiente, inclusa l agricoltura biologica; f) prevenzione e gestione delle crisi. 2. La prevenzione e la gestione delle crisi consistono nell evitare e nell affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli e, in tale contesto, prevedono le seguenti misure: a) ritiro dal mercato; b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli; c) promozione e comunicazione; d) iniziative di formazione; e) assicurazione del raccolto; f) sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento. Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo. ( 49 ) Sezione IV bis (articolo 103 ter) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 50 ) Sezione IV bis (articolo 103 quater) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. Per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi, le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere cosi ammissibile all aiuto finanziario comunitario di cui all articolo 103 quinquies. Le attività specifiche nell ambito della prevenzione e della gestione delle crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l una modalità escludendo l altra. 3. Gli Stati membri provvedono affinché: a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali; oppure b) almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali. Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all articolo 39, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1698/ 2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Qualora almeno l 80% degli aderenti di un organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù di tale disposizione, ciascuno di tali impegni conta allora come un azione ambientale, quale prevista al primo comma, lettera a). Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall azione. 4. Il paragrafo 3 si applica in Bulgaria e Romania soltanto a partire dal 1 o gennaio Gli investimenti che accrescono la pressione ambientale sono autorizzati soltanto qualora siano state predisposte idonee difese per proteggere l ambiente da tali pressioni. Art. 103 quinquies.( 51 ) Aiuto finanziario comunitario 1. L aiuto finanziario comunitario è pari all importo dei contributi finanziari di cui all articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati, nel limite del 50% della spesa effettivamente sostenuta. 2. L aiuto finanziario comunitario è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori. Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi. 3. Su richiesta di un organizzazione di produttori, ( 51 ) Sezione IV bis (articolo 103 quinquies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

245 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 237 la percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 60% per un programma operativo o parte di esso, se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) è presentato da più organizzazioni di produttori della Comunità che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali; b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale; c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, fino al 31 dicembre 2008, ed ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici, a partire dal 1 o gennaio 2009; d) è presentato da un organizzazione di produttori di uno degli Stati membri che hanno aderito all Unione europea il 1 o maggio 2004 o dopo tale data, per azioni da realizzarsi entro la fine del 2013; e) è il primo programma operativo presentato da un organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un altra organizzazione di produttori riconosciuta; f) è il primo programma operativo ad essere presentato da un associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta; g) è presentato da un organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola; h) è presentato da un organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche della Comunità; i) copre unicamente il sostegno specifico ad azioni intese alla promozione del consumo di ortofrutticoli mirate agli allievi delle scuole. 4. La percentuale di cui al paragrafo 1, è portata al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi: a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza; b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi cosi distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività. Art. 103 sexies.( 52 ) Aiuto finanziario nazionale 1. Per quanto concerne le regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all 80% dei contributi finanziari di cui all articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio. Nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola e commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l aiuto di cui al primo comma può essere rimborsato dalla Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato. 2. In deroga all articolo 180 del presente regolamento, all aiuto finanziario nazionale autorizzato ai sensi del paragrafo 1 non si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Art. 103 septies.( 53 ) Disciplina e strategia nazionali applicabili ai programmi operativi 1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l elaborazione di capitolati d oneri relativi alle azioni di cui all articolo 103 quater, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 1698/2005, inclusi quelli relativi alla complementarietà, alla coerenza e alla conformità di cui all articolo 5 di detto regolamento. Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi enunciati dall articolo 174 del trattato e dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi devono essere compatibili con i suddetti obiettivi. 2. Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia comprende i seguenti elementi: a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo; ( 52 ) Sezione IV bis (articolo 103 sexies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 53 ) Sezione IV bis (articolo 103 septies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

246 238 reg. CE 22 ottobre 2007, n b) giustificazione delle priorità adottate; c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento; d) valutazione dei programmi operativi; e) obblighi di notifica a carico delle organizzazioni di produttori. Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute. Art. 103 octies.( 54 ) Approvazione dei programmi operativi 1. I progetti di programmi operativi sono presentati alle autorità nazionali competenti, che li approvano o li respingono o ne chiedono la modifica in conformità alle disposizioni della presente sottosezione. 2. Le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro l importo indicativo del fondo di esercizio previsto per ciascun anno e ne presentano le opportune giustificazioni basate sulle previsioni del programma operativo, sulle spese dell anno in corso ed eventualmente degli anni precedenti, nonché, se necessario, sulle stime della produzione per l anno successivo. 3. Lo Stato membro notifica all organizzazione di produttori o all associazione di organizzazioni di produttori l importo indicativo dell aiuto finanziario comunitario, nel rispetto dei limiti di cui all articolo 103 quinquies. 4. L aiuto finanziario comunitario è erogato in funzione delle spese sostenute per le azioni previste dal programma operativo. Per le stesse azioni possono essere versati degli anticipi, previo deposito di garanzia o cauzione. 5. L organizzazione di produttori comunica allo Stato membro l importo definitivo delle spese dell anno precedente, corredato dei documenti giustificativi necessari, per ricevere il saldo dell aiuto finanziario comunitario. 6. I programmi operativi e il loro finanziamento da parte dei produttori e delle organizzazioni di produttori, da un lato, e mediante fondi comunitari, dall altro, hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni. Art. 103 nonies.( 55 ) Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, in particolare: a) disposizioni relative al finanziamento delle misure di cui all articolo 103 bis, con particolare riguardo ai limiti minimi e massimi degli aiuti e al tasso di cofinanziamento comunitario; b) la proporzione e le modalità di rimborso dell aiuto di cui all articolo 103 sexies, paragrafo 1; c) disposizioni relative agli investimenti delle singole aziende; d) le date per le comunicazioni e le notifiche di cui all articolo 103 octies; e) disposizioni relative ai pagamenti parziali dell aiuto finanziario comunitario di cui all articolo 103 octies. Sezione V Fondo comunitario del tabacco Art Fondo del tabacco 1. È istituito un fondo comunitario del tabacco (di seguito «il fondo») destinato al finanziamento di misure nei settori seguenti: a) miglioramento della sensibilizzazione del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare mediante l informazione e l istruzione, sostegno alla raccolta di dati intesi a definire i modelli di consumo di tabacco e a condurre studi epidemiologici riguardanti il tabagismo su scala comunitaria, e uno studio sulla prevenzione del tabagismo; b) azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività. 2. Il fondo è finanziato: a) per il raccolto 2002 da una ritenuta del 2% e per i raccolti 2003, 2004 e 2005 da una ritenuta del 3% del premio di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92, applicabile fino al raccolto 2005 compreso, per il finanziamento delle misure previste al paragrafo 1; b) per gli anni civili dal 2006 al 2009 a norma dell articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 ( 56 ). ( 54 ) Sezione IV bis (articolo 103 octies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 55 ) Sezione IV bis (articolo 103 nonies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 56 ) Lettera così sostituita dall articolo 2 del regolamento (CE) n. 470/2008.

247 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione. Sezione VI Disposizioni speciali relative al settore dell apicoltura Art Ambito di applicazione 1. Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell apicoltura gli Stati membri possono predisporre un programma nazionale triennale (in seguito denominato «programma apicolo»). 2. In deroga all articolo 180, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano: a) al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure che beneficiano di un sostegno comunitario ai sensi della presente sezione; b) agli aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli che siano concessi a favore della produzione o del commercio. Gli aiuti di cui alla lettera b) sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione all atto della comunicazione dei programmi apicoli di cui all articolo 109. Art Misure che possono beneficiare dell aiuto Le misure che possono essere incluse nel programma apicolo sono le seguenti: a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori; b) lotta contro la varroasi; c) razionalizzazione della transumanza; d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele; e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario; f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell apicoltura e dei prodotti dell apicoltura. Sono escluse dal programma apicolo le azioni finanziate dal FEASR conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. Art Studio sulla struttura del settore dell apicoltura a livello della produzione e della commercializzazione Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all articolo 108, paragrafo 1, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura del settore dell apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione. Art Finanziamento 1. La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri. 2. Le spese relative alle azioni realizzate nell ambito dei programmi apicoli sono effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno. Art Consultazione Il programma apicolo è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative e con le cooperative del settore apicolo. Esso è presentato alla Commissione per approvazione. Art Modalità di applicazione La Commissione fissa le modalità di applicazione della presente sezione. Sezione VII Aiuti al settore della bachicoltura Art Aiuto a favore dei bachicoltori 1. È concesso un aiuto per i bachi da seta di cui al codice NC ex nonché per le uova di bachi da seta di cui al codice NC ex , allevati nella Comunità. 2. L aiuto è concesso ai bachicoltori per i telaini messi in produzione, a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e che l allevamento dei bachi sia stato portato a termine. 3. L importo dell aiuto per telaino messo in produzione è fissato a 133,26 EUR. Art Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, che riguardano in particolare il quantitativo minimo di uova di cui all articolo 111, paragrafo 2.

248 240 reg. CE 22 ottobre 2007, n Titolo II NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLA PRODUZIONE Capo I Norme di commercializzazione e condizioni di produzione Sezione I Norme di commercializzazione Art Norme di commercializzazione 1. La Commissione può prevedere norme di commercializzazione per uno o più prodotti dei seguenti settori: a) olio di oliva e olive da tavola, in relazione ai prodotti di cui all allegato I, parte VII, lettera a); b) prodotti ortofrutticoli freschi; c) prodotti ortofrutticoli trasformati; d) banane; e) piante vive ( 57 ). 2. Le norme di cui al paragrafo 1: a) sono stabilite tenendo conto in particolare: i) delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione; ii) della necessità di assicurare le condizioni atte ad agevolare lo smercio di tali prodotti sul mercato; iii) dell interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, anche riguardo, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, freschi e trasformati, al paese di origine, alla categoria e, se del caso, alla varietà (o al tipo commerciale) del prodotto ( 58 ); iv) per quanto riguarda gli oli di oliva di cui all allegato I, parte VII, lettera a), dell evoluzione dei metodi determinazione delle loro caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche; v) per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, delle raccomandazioni comuni adottate dalla Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite (UN/CEE) ( 59 ); b) possono riguardare in particolare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, la commercializzazione, l origine e l etichettatura ( 60 ). 3. Salvo ove altrimenti disposto dalla Commissione secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità solo conformemente a tali norme. Fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell articolo 194, gli Stati membri si accertano della conformità di tali prodotti alle norme corrispondenti e comminano le sanzioni opportune. Art. 113 bis.( 61 ) Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli 1. I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. 2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed all articolo 113, paragrafo 1, lettere b) ec), si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l importazione e l esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione. 3. Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all interno della Comunità secondo modalità non conformi a dette norme, ed è responsabile di tale osservanza. 4. Conformemente all articolo 113, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell articolo 194, in particolare riguardo all applicazione uniforme negli Stati membri delle verifiche di conformità, gli Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un analisi del rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell immissione in libera pratica. ( 57 ) Paragrafo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 58 ) Punto così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 59 ) Punto aggiunto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 60 ) Lettera così sostituita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 61 ) Articolo inserito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

249 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 241 Art. 113 ter.( 62 ) Commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi 1. Fatte salve le disposizioni dell articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, nonché dell allegato V, lettera A, le condizioni di cui all allegato XI bis, in particolare le denominazioni di vendita indicate nel relativo punto III, si applicano alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi macellati il 1 o luglio 2008 o successivamente, sia prodotte all interno della Comunità sia importate da paesi terzi. Tuttavia, le carni ottenute da animali di età non superiore a dodici mesi macellati anteriormente al 1 o luglio 2008 possono continuare ad essere commercializzate senza dover soddisfare le condizioni di cui all allegato XI bis. 2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, non si applicano alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata, anteriormente al 29 giugno 2007, una denominazione di origine o un indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli e alimentari. Art Norme di commercializzazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari 1. I prodotti destinati all alimentazione umana possono essere commercializzati come latte e prodotti lattiero-caseari solo se sono conformi alle definizioni e alle denominazioni di cui all allegato XII. 2. Fatte salve le deroghe contemplate dal diritto comunitario e le misure di protezione della sanità pubblica, il latte di cui al codice NC 0401 destinato al consumo umano può essere commercializzato nella Comunità solo conformemente all allegato XIII e, in particolare, alle definizioni di cui al punto I dello stesso. Art Norme di commercializzazione dei grassi Fatto salvo l articolo 114, paragrafo 1, o eventuali disposizioni adottate nei settori veterinario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute umana e animale, le norme di cui all allegato XIV si applicano ai seguenti prodotti, destinati al consumo ( 62 ) Articolo inserito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. umano, aventi un tenore di grassi, in peso, pari o superiore al 10% ma inferiore al 90%: a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106; b) grassi di cui al codice NC ex 1517; c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca. Tali norme si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 o C e che possono essere spalmati. Art Norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame I prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame sono commercializzati in conformità alle disposizioni di cui all allegato XIV. Art Certificazione del luppolo 1. I prodotti del settore del luppolo, raccolti od ottenuti nella Comunità, sono soggetti ad una procedura di certificazione. 2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti. 3. Nel certificato sono indicati almeno: a) il luogo o i luoghi di produzione del luppolo; b) l anno o gli anni di raccolta; c) la varietà o le varietà. 4. I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo previo rilascio del certificato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l attestato di cui all articolo 158, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato. 5. La Commissione può adottare misure in deroga al paragrafo 4: a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi; oppure b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari. Le misure di cui al primo comma: a) non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato; b) sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.

250 242 reg. CE 22 ottobre 2007, n Art Norme di commercializzazione per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva 1. L impiego delle descrizioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui all allegato XV è obbligatorio per la commercializzazione nella Comunità dei prodotti in questione, nonché nel commercio con i paesi terzi, sempreché sia compatibile con le norme internazionali vincolanti. 2. Solo gli oli indicati all allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), e punti 3 e 6 possono essere commercializzati al dettaglio. Sezione II Condizioni di produzione Art Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi L impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi è subordinato a preventiva autorizzazione che viene rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti. Art Metodo di produzione dell alcole etilico di origine agricola Il metodo di produzione e le caratteristiche dell alcole etilico di origine agricola ottenuto da uno specifico prodotto agricolo elencato nell allegato I del trattato possono essere stabiliti dalla Commissione. Sezione III Norme procedurali Art Adozione di norme, modalità di applicazione e deroghe La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente capo, che possono riguardare in particolare: a) le norme di commercializzazione di cui agli articoli 113 e 113 bis, comprese le disposizioni concernenti: i) le deroghe o le esenzioni dall applicazione delle norme; ii) la presentazione delle diciture previste dalle norme, nonché la commercializzazione e l etichettatura; iii) l applicazione delle norme ai prodotti importati nella Comunità e ai prodotti esportati dalla Comunità; iv) in riferimento all articolo 113 bis, paragrafo 1, la definizione di prodotto di qualità sana, leale e mercantile ( 63 ); b) con riguardo alle definizioni e alle denominazioni che possono essere utilizzate nella commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari conformemente all articolo 114, paragrafo 1: i) l elaborazione e, all occorrenza, il completamento dell elenco dei prodotti di cui all allegato XII, punto III.1, secondo comma, sulla base degli elenchi comunicati dagli Stati membri; ii) il completamento, se necessario, dell elenco delle denominazioni di cui all allegato XII, punto II.2, secondo comma, lettera a); c) con riguardo alle norme per i grassi da spalmare di cui all articolo 115: i) un elenco dei prodotti di cui all allegato XV, punto I.2, terzo comma, lettera a), sulla base degli elenchi inviati alla Commissione dagli Stati membri; ii) i metodi di analisi necessari per verificare la composizione e le caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui all articolo 115; iii) norme dettagliate per il prelevamento dei campioni; iv) norme dettagliate per l ottenimento di informazioni statistiche sui mercati dei prodotti di cui all articolo 115; d) con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova che figurano nella parte A dell allegato XIV: i) le definizioni; ii) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento delle uova; iii) i criteri di qualità, in particolare l aspetto del guscio, la consistenza dell albume e del tuorlo e l altezza della camera d aria; iv) la classificazione in base al peso, incluse le eccezioni; v) la stampigliatura delle uova e le indicazioni sugli imballaggi, incluse le eccezioni e incluse le norme da applicare in relazione ai centri di imballaggio; vi) gli scambi con i paesi terzi; vii) il metodo di allevamento; e) con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione delle carni di pollame che figurano nella parte B dell allegato XIV: i) le definizioni; ii) l elenco delle carcasse di pollame, delle parti di tali carcasse e delle frattaglie, incluso il foie gras, a cui si applica l allegato XIV, parte B; iii) i criteri di classificazione ai sensi dell allegato XIV, parte B, punto III.1; ( 63 ) Lettera così sostituita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ()

251 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 243 iv) le norme concernenti le indicazioni supplementari che devono figurare sui documenti commerciali di accompagnamento, l etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle carni di pollame destinate al consumatore finale e la denominazione di vendita ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2000/13/CE; v) le indicazioni facoltative del metodo di refrigerazione utilizzato e del tipo di allevamento; vi) le deroghe che possono essere applicate in caso di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione; vii) le norme da applicare per quanto riguarda le percentuali di assorbimento di acqua estranea nella preparazione di carcasse e di pezzi di carcasse freschi, congelati o surgelati nonché le indicazioni da rendere a tal riguardo; f) con riguardo alle disposizioni concernenti le norme per la produzione e la commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile che figurano nella parte C dell allegato XIV: i) le definizioni; ii) la registrazione degli stabilimenti che producono o commercializzano uova da cova o pulcini di volatili da cortile; iii) le indicazioni da rendere sulle uova da cova, incluse quelle importate da o esportate verso paesi terzi, e sugli imballaggi, nonché le norme da applicare riguardo ai pulcini provenienti dai paesi terzi; iv) i registri a cura degli incubatoi; v) l uso, diverso da quello per l alimentazione umana, che può essere fatto delle uova incubate ritirate dall incubatrice; vi) le comunicazioni degli incubatoi e degli altri stabilimenti alle autorità competenti degli Stati membri; vii) i documenti di accompagnamento; g) le caratteristiche qualitative minime per i prodotti del settore del luppolo di cui all articolo 117; h) i metodi di analisi da applicare, ove pertinente; i) con riguardo all impiego di caseina e caseinati di cui all articolo 119: i) le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Stati membri, nonché le percentuali massime di incorporazione in base a criteri oggettivi fissati tenendo conto delle esigenze tecnologiche; ii) gli obblighi che le imprese autorizzate ai sensi del punto i) devono rispettare; j) con riguardo alle condizioni per la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi ai sensi dell articolo 113 ter: i) le modalità pratiche di indicazione della lettera di identificazione della categoria, di cui all allegato XI bis, punto II, relativamente alla collocazione e alle dimensioni dei caratteri utilizzati; ii) l importazione di carne da paesi terzi, di cui all allegato XI bis, punto VIII, relativamente alle modalità di controllo del rispetto del presente regolamento ( 64 ). La Commissione può modificare la parte B della tabella riportata nell allegato XI bis, punto III, paragrafo 2 ( 65 ). Capo II Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori Sezione I Principi generali Art Organizzazioni di produttori Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che: a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori: i) luppolo; ii) olio di oliva e olive da tavola; iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione; iv) bachicoltura ( 66 ); b) sono costituite su iniziativa dei produttori; c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità; ii) concentrare l offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione ( 67 ). Art Organizzazioni interprofessionali 1. ( 68 ) Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali che: ( 64 ) Lettera aggiunta dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 65 ) Comma aggiunto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 66 ) Lettera così sostituita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 67 ) Lettera così sostituita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 68 ) Il primo comma è divenuto il paragrafo 1 così come disposto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

252 244 reg. CE 22 ottobre 2007, n a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti dei seguenti settori: i) settore dell olio di oliva e delle olive da tavola; ii) settore del tabacco; b) sono state costituite su iniziativa della totalità o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono; e c) perseguono un obiettivo specifico, che può segnatamente riguardare i seguenti aspetti: i) concentrare e coordinare l offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti; ii) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto; iii) promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione e della trasformazione; iv) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull evoluzione del mercato. 2. Qualora svolgano le loro attività nel territorio di diversi Stati membri, le organizzazioni interprofessionali di cui al paragrafo 1 sono riconosciute dalla Commissione senza l assistenza del comitato di cui all articolo 195, paragrafo 1 ( 69 ). 3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono anche le organizzazioni interprofessionali che: a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e/o al commercio e/o alla trasformazione di prodotti ortofrutticoli; b) sono state costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o dei gruppi che le compongono; c) svolgono, in una o più regioni della Comunità, due o più attività tra le seguenti, nel rispetto degli interessi dei consumatori: i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell immissione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato; iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; iv) valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli; v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell ambiente; vi) ricercare metodi atti a limitare l impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque; vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti; viii) valorizzare e tutelare l agricoltura biologica e le denominazioni d origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche; ix) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell ambiente; x) definire, per quanto riguarda le norme di produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell allegato XVI bis, criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali ( 70 ). Art Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali 1. L articolo 122 e l articolo 123, primo comma, si applicano senza pregiudizio del riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale ed in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali in uno qualsiasi dei settori di cui all articolo 1, eccettuati i settori cui si fa riferimento all articolo 122 e all articolo 123, primo comma. 2. Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma dei regolamenti (CE) n. 865/2004, (CE) n. 1952/2005 e (CE) n. 1544/2006 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell articolo 122 del presente regolamento. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dei regolamenti (CEE) n. 2077/92 e n. 865/ 2004, si considerano organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell articolo 123 del presente regolamento. Art Organizzazioni di operatori Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le altre organizzazioni riconosciute di altri operatori del settore dell olio di oliva e delle olive da tavola o le loro associazioni. ( 69 ) Il secondo comma è stato sostituito dal presente paragrafo così come disposto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 70 ) Paragrafo aggiunto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

253 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 245 Sezione I bis ( 71 ) Disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali e dai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo Sottosezione I Statuto e riconoscimento delle organizzazioni di produttori Art. 125 bis ( 72 ) Statuto delle organizzazioni di produttori 1. Lo statuto di un organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi: a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall organizzazione di produttori; b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori; c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell organizzazione di produttori in questione; d) fornire le informazioni richieste dall organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette; e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all articolo 103 ter. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono: a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10%; b) commercializzare essi stessi o tramite un altra organizzazione di produttori designata dall organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione; c) commercializzare essi stessi o tramite un altra organizzazione di produttori designata dall organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione. ( 71 ) Sezione I bis (articolo 125 bis) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 72 ) Sezione I bis (articolo 125 bis) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/ Lo statuto di un organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti: a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1; b) l imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell organizzazione di produttori; c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall organizzazione di produttori; e) le regole relative all ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell organizzazione. 4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche. Art. 125 ter ( 73 ) Riconoscimento 1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che: a) abbia come obiettivo l impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis elo comprovi; b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovi; c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell organizzazione; d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell ambiente; e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; ( 73 ) Sezione I bis (articolo 125 ter) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

254 246 reg. CE 22 ottobre 2007, n f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell articolo 33 del trattato. 2. Gli Stati membri: a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un organizzazione di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i pertinenti elementi di prova; b) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente capo, comminano le sanzioni alle organizzazioni medesime in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento; c) comunicano alla Commissione, una volta all anno, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento. Sottosezione II Gruppi di organizzazioni di produttori e Gruppi di produttori Art. 125 quater ( 74 ) Gruppi di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo Un associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è costituita per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute e può svolgere qualsiasi attività di un organizzazione di produttori ai sensi del presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, un associazione di organizzazioni di produttori se: a) lo Stato membro ritiene che l associazione sia capace di svolgere efficacemente le suddette attività; e b) l associazione non detiene una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell articolo 33 del trattato. L articolo 125 bis, paragrafo 4, si applica per analogia. Art. 125 quinquies.( 75 ) Esternalizzazione Gli Stati membri possono autorizzare un organizzazione di produttori riconosciuta o un associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta del settore ortofrutticolo ad esternalizzare una parte delle sue attività, anche a filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per conseguire gli obiettivi dell organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori interessata. Art. 125 sexies.( 76 ) Gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo 1. Negli Stati membri che hanno aderito all Unione europea il 1 o maggio 2004 o dopo tale data, ovvero delle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all articolo 299, paragrafo 2 del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1405/2006 possono essere costituiti gruppi di produttori, in qualità di persona giuridica o di una sua parte chiaramente definita, per iniziativa di agricoltori che coltivano uno o più prodotti del settore ortofrutticolo e/o prodotti di tale settore destinati esclusivamente alla trasformazione, allo scopo di essere riconosciute come organizzazioni di produttori. Detti gruppi di produttori possono avvalersi di un periodo transitorio per conformarsi alle condizioni prescritte dall articolo 122 per il riconoscimento come organizzazioni di produttori. A tal fine, i gruppi di produttori presentano allo Stato membro competente un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il periodo transitorio di cui al secondo comma ed equivale ad un prericonoscimento. Il periodo transitorio non è superiore a cinque anni. 2. Prima di accettare il piano di riconoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie probabili. Sottosezione III Estensione delle regole ai produttori in una circoscrizione economica Art. 125 septies.( 77 ) Estensione delle regole 1. Nel caso in cui un organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interes- ( 74 ) Sezione I bis (articolo 125 quater) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 75 ) Sezione I bis (articolo 125 quinquies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 76 ) Sezione I bis (articolo 125 sexies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 77 ) Sezione I bis (articolo 125 septies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

255 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 247 sato può, su richiesta dell organizzazione di produttori, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti in quella circoscrizione economica e non aderenti all organizzazione in questione: a) le regole di cui all articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a); b) le regole necessarie per l applicazione delle misure di cui all articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera c). Il primo comma si applica a condizione che queste regole: a) siano applicate da almeno una campagna di commercializzazione; b) figurino nell elenco tassativo di cui all allegato XVI bis; c) siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione. Tuttavia, la condizione di cui al secondo comma, lettera a), non si applica se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell allegato XVI bis. In tal caso l estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione. 2. Ai fini della presente sottosezione, per «circoscrizione economica» si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l elenco delle circoscrizioni economiche. Entro un mese dalla comunicazione, la Commissione approva l elenco o decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modifiche che questi deve apportarvi. La Commissione pubblica l elenco approvato nei modi che essa reputa opportuni. 3. Un organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50% dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60% del volume della produzione di tale circoscrizione. Fatto salvo il paragrafo 5, nel calcolo di tali percentuali non si tiene conto dei produttori o della produzione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 dicembre 2008, ed al regolamento (CE) n. 834/2007 a partire dal 1 o gennaio Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata circoscrizione economica: a) non danneggiano altri produttori dello Stato membro interessato o della Comunità; b) non si applicano, salvo che siano ad essi appositamente destinate, ai prodotti consegnati per la trasformazione in forza di un contratto stipulato prima dell inizio della campagna di commercializzazione, ad eccezione delle regole di conoscenza della produzione di cui all articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a); c) non sono incompatibili con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 5. Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 dicembre 2008, e di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 a partire dal 1 o gennaio 2009, salvo qualora tale estensione sia stata approvata da almeno il 50% dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l organizzazione di produttori e quest ultima totalizzi almeno il 60% della produzione biologica di detta circoscrizione. Art. 125 octies.( 78 ) Notifica Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per l insieme dei produttori di una determinata circoscrizione economica ai sensi dell articolo 125 septies, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa reputa opportuni. Art. 125 nonies.( 79 ) Revoca La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l estensione delle regole da esso decisa ai sensi dell articolo 125 septies, paragrafo 1: a) qualora constati che l estensione elimina la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi o compromette gli obiettivi dell articolo 33 del trattato; b) qualora accerti che l articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica alle regole estese ad altri produttori. La decisione della Commissione in merito a tali regole si applica soltanto a partire dalla data dell accertamento; c) qualora constati, previe verifiche, che non sono state rispettate le disposizioni della presente sottosezione. Art. 125 decies.( 80 ) Contributi finanziari dei produttori non aderenti Ove si applichi l articolo 125 septies, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, dopo aver esaminato i documenti giustificativi presentati, che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all organizzazione di produttori la quota dei contributi finanziari pagati dai produttori aderenti destinata a coprire: ( 78 ) Sezione I bis (articolo 125 octies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 79 ) Sezione I bis (articolo 125 nonies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 80 ) Sezione I bis (articolo 125 decies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

256 248 reg. CE 22 ottobre 2007, n a) le spese amministrative derivanti dall applicazione delle regole di cui all articolo 125 septies, paragrafo 1; b) le spese relative alle attività di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite svolte dall organizzazione o dall associazione a beneficio dell insieme dei produttori della circoscrizione. Art. 125 undecies.( 81 ) Estensione delle regole di gruppi di organizzazioni di produttori Ai fini della presente sottosezione, ogni riferimento alle organizzazioni di produttori e inteso anche come riferimento a gruppi di organizzazioni di produttori riconosciute. Sottosezione IV Organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo Art. 125 duodecies.( 82 ) Riconoscimento e revoca del riconoscimento ( 81 ) Sezione I bis (articolo 125 undecies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 82 ) Sezione I bis (articolo 125 duodecies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/ Se le loro strutture lo giustificano, gli Stati membri possono riconoscere quali organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo le persone giuridiche stabilite nel loro territorio che ne facciano richiesta, a condizione che: a) esercitino la loro attività in una o più regioni dello Stato membro interessato; b) rappresentino una parte significativa della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione di ortofrutticoli freschi e trasformati nella regione o nelle regioni in questione e, qualora operino in più regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate; c) svolgano due o più attività fra quelle menzionate all articolo 123, paragrafo 3, lettera c); d) non esercitino, come tali, ne la produzione ne la trasformazione ne la commercializzazione di ortofrutticoli freschi o trasformati; e) non aderiscano a nessuno degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all articolo 176 bis, paragrafo Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto richiesta, fornendo tutte le informazioni utili sulla loro rappresentatività e sulle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari. La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notifica. 3. Gli Stati membri: a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi; b) effettuano controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni per il riconoscimento, comminano sanzioni a tali organizzazioni in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento; c) revocano il riconoscimento se: i) i requisiti e le condizioni previsti dalla presente sottosezione per il riconoscimento non sono più soddisfatti; ii) l organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di cui all articolo 176 bis, paragrafo 4, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale; iii) l organizzazione interprofessionale non osserva l obbligo di notifica di cui all articolo 176 bis, paragrafo 2; d) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento. 4. La Commissione stabilisce le modalità e la frequenza con cui gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali. La Commissione può, a seguito di controlli effettuati, chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento. 5. Il riconoscimento equivale ad una autorizzazione a svolgere le attività di cui all articolo 123, paragrafo 3, lettera c), fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. 6. La Commissione rende pubblico, nei modi che essa giudica opportuni, un elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, indicandone la circoscrizione economica o la zona di attività e le azioni intraprese ai sensi dell articolo 125 terdecies. Sono pubblicate anche le revoche del riconoscimento. Art. 125 terdecies.( 83 ) Estensione delle regole 1. Qualora un organizzazione interprofessionale operante in una o più regioni determinate di uno ( 83 ) Sezione I bis (articolo 125 terdecies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

257 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 249 Stato membro sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione interprofessionale, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell ambito di quest ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione. 2. Un organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti in questione nella regione o nelle regioni interessate di uno Stato membro. Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più regioni, l organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni interessate. 3. Le regole delle quali può essere chiesta l estensione: a) perseguono uno dei seguenti obiettivi: i) conoscenza della produzione e del mercato; ii) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa comunitaria o nazionale; iii) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; iv) regole di commercializzazione; v) regole di tutela ambientale; vi) azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti; vii) azioni di tutela dell agricoltura biologica nonché delle denominazioni d origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche; b) sono state applicate da almeno una campagna di commercializzazione; c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione; d) non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o della Comunità. Tuttavia, la condizione di cui al primo comma, lettera b), non si applica se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell allegato XVI bis. In tal caso l estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione. 4. Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punti ii), iv) ev), non sono diverse da quelle elencate nell allegato XVI bis. Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii) non si applicano ai prodotti ottenuti fuori della regione o delle regioni determinate di cui al paragrafo 1. Art. 125 quaterdecies.( 84 ) Notifica e revoca 1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate ai sensi dell articolo 125 terdecies, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa giudica opportuni. 2. Prima di procedere alla pubblicazione delle regole, la Commissione informa il comitato di cui all articolo 195 di qualsiasi notifica relativa all estensione di accordi interprofessionali. 3. La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l estensione delle regole da esso decisa nei casi di cui all articolo 125 nonies. Art. 125 quindecies.( 85 ) Contributi finanziari dei produttori non aderenti Nel caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più azioni di cui all articolo 125 terdecies, paragrafo 3, lettera a), svolte da un organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate al prodotto o ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha accordato il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o gruppi non aderenti all organizzazione interprofessionale, che fruiscono di dette azioni, siano tenuti a versare all organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui siano destinati a coprire le spese direttamente occasionate dall esecuzione delle azioni in questione. Sezione II Norme relative alle organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco Art Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti 1. Quando una o più delle attività di cui al paragrafo 2 sono svolte da un organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore del tabacco e sono nell interesse economico generale degli operatori le cui attività sono connesse a uno o più dei prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento, o la Commissione, senza l assistenza del comitato di cui all arti- ( 84 ) Sezione I bis (articolo 125 quaterdecies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 85 ) Sezione I bis (articolo 125 quindecies) inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

258 250 reg. CE 22 ottobre 2007, n colo 195, paragrafo 1, qualora il riconoscimento sia stato da essa concesso, può decidere che i singoli operatori o le loro associazioni che non fanno parte dell organizzazione, ma che traggono vantaggio dalle sue attività, versano alla stessa una parte o la totalità delle quote associative pagate dai suoi aderenti nella misura in cui tali quote sono destinate a coprire i costi direttamente connessi alla realizzazione di tali attività, escluse le spese amministrative di qualsiasi tipo. 2. Le attività di cui al paragrafo 1 sono connesse ad una delle seguenti finalità: a) ricerca intesa a valorizzare i prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute umana; b) studi volti a migliorare la qualità del tabacco in foglia o in colli; c) ricerca su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l impiego di prodotti fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell ambiente. 3. Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le decisioni che intendono prendere ai sensi del paragrafo 1. Tali decisioni possono essere applicate solo al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della notifica alla Commissione. Entro tale periodo di tre mesi la Commissione può respingere in tutto o in parte il progetto di decisione qualora l interesse economico generale invocato non appaia adeguatamente fondato. 4. Se le attività di un organizzazione interprofessionale riconosciuta dalla Commissione in conformità al presente capo sono di interesse economico generale, la Commissione notifica il proprio progetto di decisione agli Stati membri interessati, che dispongono di un periodo di due mesi per formulare le loro osservazioni. Sezione III Norme procedurali Art Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, in particolare le condizioni e le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori in singoli settori, inclusi: a) le finalità specifiche perseguite da tali organizzazioni; b) lo statuto di tali organizzazioni; c) le attività di tali organizzazioni; d) le deroghe ai requisiti di cui agli articoli 122, 123 e 125; d bis) se del caso, le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori transnazionali ed ai gruppi di organizzazioni di produttori transnazionali, compresa l assistenza amministrativa prestata dalle rispettive autorità competenti nei casi di cooperazione transnazionale ( 86 ); e) se del caso, le conseguenze derivanti dal riconoscimento dello status di organizzazione interprofessionale. Parte III SCAMBI CON I PAESI TERZI Capo I Disposizioni generali Art Principi generali Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata a norma di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate: a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale; b)l applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente. Art Nomenclatura combinata Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all interpretazione della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (di seguito «nomenclatura combinata»), nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall applicazione del presente regolamento, incluse, se del caso, le definizioni riportate nell allegato III, è inserita nella tariffa doganale comune. Capo II Importazioni Sezione I Titoli di importazione Art ( 87 ) Titoli di importazione 1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti a norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le importazioni di uno ( 86 ) Lettera inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 87 ) Per le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di cui al presente articolo, vedi il regolamento (CE) n. 376/2008. ()

259 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 251 o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di importazione: a) cereali; b) riso; c) zucchero; d) sementi; e) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, , , , , e ; f) lino e canapa, per quanto riguarda la canapa; f bis) prodotti ortofrutticoli freschi ( 88 ); f ter) prodotti ortofrutticoli trasformati ( 89 ); g) banane; h) piante vive; i) carni bovine; j) latte e prodotti lattiero-caseari; k) carni suine; l) carni ovine e caprine; m) uova; n) carni di pollame; o) alcole etilico di origine agricola. 2. Quando applica il paragrafo 1 la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione. Art ( 90 ) Rilascio dei titoli I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, salvo qualora un regolamento o un altro atto del Consiglio dispongano diversamente, e fatte salve le disposizioni adottate per l applicazione del presente capo. Art ( 91 ) Validità Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità. ( 88 ) Lettera inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 89 ) Lettera inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 90 ) Per le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di cui al presente articolo, vedi il regolamento (CE) n. 376/2008. ( 91 ) Per le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di cui al presente articolo, vedi il regolamento (CE) n. 376/2008. Art ( 92 ) Cauzione 1. Salvo diversa disposizione della Commissione, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l impegno di importare i prodotti durante il periodo di validità del titolo. 2. Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione resta acquisita in tutto o in parte, se l importazione non è realizzata entro il periodo di validità del titolo o se è realizzata solo parzialmente. Art ( 93 ) Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello della cauzione. Sezione II Prelievi e dazi all importazione Art ( 94 ) Dazi all importazione Salvo qualora altrimenti disposto a norma del presente regolamento, ai prodotti di cui all articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all importazione della tariffa doganale comune. Art Calcolo dei dazi all importazione dei cereali 1. Nonostante l articolo 135, il dazio all importazione per i prodotti dei codici NC , , ex [frumento (grano) tenero di alta qualità], , , e , escluso l ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d intervento applicabile a tali prodotti all atto dell importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo cif all importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all aliquota convenzionale del ( 92 ) Per le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di cui al presente articolo, vedi il regolamento (CE) n. 376/2008. ( 93 ) Per le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di cui al presente articolo, vedi il regolamento (CE) n. 376/2008. ( 94 ) Per una deroga al presente articolo, vedi l articolo 1 del regolamento (CE) n. 1067/2008 el articolo 1 del regolamento (CE) n. 1215/2008.

260 252 reg. CE 22 ottobre 2007, n dazio determinata in base alla nomenclatura combinata ( 95 ). 2. Ai fini del calcolo del dazio all importazione di cui al paragrafo 1, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all importazione cif. Art Calcolo dei dazi all importazione del riso semigreggio 1. Nonostante l articolo 135, il dazio all importazione del riso semigreggio del codice NC è fissato dalla Commissione, senza l assistenza del comitato di cui all articolo 195, paragrafo 1, a norma dell allegato XVII, punto 1, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi. La Commissione, senza l assistenza del comitato di cui all articolo 195, paragrafo 1, fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato. 2. Per il calcolo degli importi di cui all allegato XVII, punto 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d importazione per il riso semigreggio del codice NC durante il periodo di riferimento corrispondente, esclusi i titoli d importazione di riso Basmati di cui all articolo Il quantitativo di riferimento annuo è di tonnellate. Il quantitativo di riferimento parziale per ciascuna campagna di commercializzazione corrisponde alla metà del quantitativo annuo. Art Calcolo dei dazi all importazione del riso Basmati semigreggio In deroga all articolo 135, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC e , specificate nell allegato XVIII, beneficiano di un dazio zero all importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione. Art Calcolo dei dazi all importazione del riso semilavorato e lavorato 1. Nonostante l articolo 135, il dazio all importazione del riso semilavorato o lavorato del codice NC è fissato dalla Commissione, senza l assistenza del comitato di cui all articolo 195, paragrafo 1, a norma dell allegato XVII, punto 2, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi. La Commissione, senza l assistenza del comitato di cui all articolo 195, paragrafo 1, fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica quello precedentemente fissato. 2. Per il calcolo degli importi di cui all allegato XVII, punto 2, si tiene conto dei quantitativi per i quali i titoli di importazione per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC sono stati rilasciati nel periodo di riferimento corrispondente. Art Calcolo dei dazi all importazione delle rotture di riso In deroga all articolo 135, il dazio all importazione per le rotture di riso di cui al codice NC è di 65 EUR per tonnellata. Art. 140 bis.( 96 ) Regime del prezzo di entrata per gli ortofrutticoli freschi e trasformati 1. Qualora l applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipenda dal prezzo di entrata della partita importata, la reale entità di tale prezzo è verificata mediante un valore all importazione forfettario, calcolato dalla Commissione per ciascun prodotto e per ciascuna origine in base alla media ponderata dei prezzi del prodotto in questione sui mercati d importazione rappresentativi degli Stati membri o, se necessario, su altri mercati. Tuttavia, la Commissione può adottare disposizioni specifiche per la verifica del prezzo di entrata di prodotti importati essenzialmente a fini di trasformazione. 2. Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione e superiore al valore all importazione forfettario, maggiorato di un margine stabilito dalla Commissione, non superiore al 10% del valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari al dazio all importazione determinato in base al valore all importazione forfettario. 3. Se il prezzo di entrata della partita in questione non è dichiarato al momento dello sdoganamento, l applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipende dal valore all importazione forfettario o dall applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, con modalità determinate dalla Commissione. ( 95 ) Per una deroga al presente paragrafo, vedi l articolo 1 del regolamento (CE) n. 1067/2008. ( 96 ) Articolo inserito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

261 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 253 Art Dazi addizionali all importazione 1. Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di determinati prodotti agricoli, un dazio addizionale e applicato all aliquota di cui agli articoli da 135 a 140 bis, alle importazioni di uno o più prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, qualora ( 97 ): a) le importazioni siano realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»); oppure b) il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi un determinato livello («volume limite»). Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite, se del caso, come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti. 2. Non vengono applicati dazi addizionali all importazione ove risulti improbabile che le importazioni perturbino il mercato comunitario o nei casi in cui gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all obiettivo perseguito. 3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all importazione sono determinati in base ai prezzi c.i.f. all importazione per la spedizione considerata. I prezzi c.i.f. all importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto. Art Sospensione dei dazi all importazione nel settore dello zucchero La Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti al fine di garantire l approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all articolo 62, paragrafo 2: a) zucchero del codice NC 1701; b) isoglucosio dei codici NC , , e ( 97 ) Testo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. Art Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, specificando in particolare: a) con riguardo all articolo 136: i) i requisiti minimi per il frumento (grano) tenero di alta qualità; ii) le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione; iii) ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere, prima dell arrivo delle spedizioni in questione, il dazio che sarà applicato; b) con riguardo all articolo 141, i prodotti ai quali sono applicati i dazi addizionali all importazione e gli altri criteri necessari a garantire l applicazione del paragrafo 1 di detto articolo. Sezione III Gestione dei contingenti di importazione Art Contingenti tariffari 1. I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità di applicazione adottate dalla stessa. 2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato: a) un metodo basato sull ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»); b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all atto della presentazione delle domande («metodo dell esame simultaneo»); c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»). 3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l equilibrio. Art Apertura di contingenti tariffari La Commissione prevede l apertura dei contingenti tariffari annui, all occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell anno, e stabilisce il metodo di gestione da applicare.

262 254 reg. CE 22 ottobre 2007, n Art Disposizioni specifiche 1. Per quanto riguarda il contingente d importazione di tonnellate di carni bovine congelate dei codici NC , e e destinate alla trasformazione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può prevedere che la totalità o una parte di tale contingente riguardi quantitativi equivalenti di carni di qualità applicando un tasso di conversione di 4, Nel caso del contingente tariffario di importazione in Spagna di di tonnellate di granturco e di tonnellate di sorgo e del contingente tariffario di importazione in Portogallo di tonnellate di granturco, le modalità di cui all articolo 148 comportano anche le disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni di contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di tali Stati membri. Art Aliquote tariffarie applicabili alle banane Il presente capo si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio. Art Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, in particolare in materia di: a) garanzie riguardanti la natura, la provenienza e l origine del prodotto; b) riconoscimento del documento utilizzato per verificare le garanzie di cui alla lettera a); c) condizioni di rilascio e periodo di validità dei titoli di importazione. Sezione IV Disposizioni particolari relative a determinati prodotti Sottosezione I Disposizioni particolari relative alle importazioni nei settori dei cereali e del riso Art Importazioni di miscugli di cereali diversi Il dazio all importazione applicabile ai miscugli composti dai cereali di cui all allegato I, parte I, lettere a) e b), è stabilito come segue: a) se il miscuglio è composto da due di tali cereali, il dazio all importazione è quello applicabile: i) al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti almeno il 90% del peso del miscuglio; ii) al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessuno dei due componenti rappresenti almeno il 90% del peso del miscuglio; b) quando il miscuglio è composto da più di due di tali cereali e se molti fra questi cereali costituiscono ciascuno più del 10% del peso del miscuglio, il dazio applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo dazio è identico per due o più cereali. Se soltanto un cereale costituisce più del 10% del peso del miscuglio, il dazio è quello applicabile a detto cereale. c) in tutti i casi non coperti dalle lettere a)eb), il dazio è il più elevato di quelli applicabili ai cereali che compongono il miscuglio stesso, anche se questo dazio è identico per due o più cereali. Art Importazioni di miscugli di cereali e riso Il dazio all importazione applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali di cui all allegato I, parte I, lettere a) e b), e, dall altro, da uno o più dei prodotti di cui all allegato I, parte II, lettere a) eb), è quello applicabile al componente soggetto al dazio più elevato. Art Importazioni di miscugli di riso Il dazio all importazione applicabile ai miscugli composti, da una parte, da riso classificabile in diversi gruppi o fasi di lavorazione oppure da riso classificabile in uno o più diversi gruppi o fasi di lavorazione e, dall altra, da rotture di riso è quello applicabile: a) al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti almeno il 90% del peso del miscuglio; b) al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessun componente rappresenti almeno il 90% del peso del miscuglio. Art Applicabilità della classificazione tariffaria Ove il metodo di fissazione del dazio all importazione stabilito negli articoli da 149 a 151 non possa essere impiegato, il dazio da applicare ai miscugli indicati in tali articoli è quello determinato dalla classificazione tariffaria dei miscugli.

263 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 255 Sottosezione II Regimi relativi alle importazioni preferenziali di zucchero Art Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione 1. È fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco ( 98 ). Durante la campagna di commercializzazione 2008/ 2009 il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è ripartito come segue: a) tonnellate per la Bulgaria; b) tonnellate per la Francia; c) tonnellate per l Italia; d) tonnellate per il Portogallo; e) tonnellate per la Romania; f) tonnellate per la Slovenia; g) tonnellate per la Finlandia; h) tonnellate per il Regno Unito. 2. Il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1, primo comma, è aumentato di tonnellate. Tale quantitativo interessa lo zucchero di canna greggio ed è riservato, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, all unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo. Detto impianto di lavorazione è considerato una raffineria a tempo pieno. 3. I titoli di importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno, a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli che possono essere importati nell ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati. Il presente paragrafo si applica per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e per i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione successive. 4. L applicazione di dazi all importazione sullo zucchero di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC , originario degli Stati elencati nell allegato XIX, è sospesa per il quantitativo complementare necessario a consentire l adeguato approvvigionamento delle raffinerie a tempo pieno per la campagna di commercializzazione 2008/2009. Il quantitativo complementare è fissato dalla Commissione sulla base del bilancio fra il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1 e ( 98 ) Comma così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. la stima del fabbisogno di zucchero da destinare alla raffinazione per la campagna di commercializzazione interessata. Tale bilancio può essere rivisto dalla Commissione durante la campagna di commercializzazione e può essere basato su stime forfettarie storiche dello zucchero greggio destinato al consumo. Art Prezzo garantito 1. I prezzi garantiti fissati per lo zucchero ACP/India si applicano alle importazioni di zucchero bianco e zucchero greggio della qualità tipo proveniente: a) dai paesi meno sviluppati nell ambito del regime di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 980/ 2005 del Consiglio; b) dagli Stati elencati nell allegato XIX per il quantitativo complementare di cui all articolo 153, paragrafo Le domande di titoli di importazione per lo zucchero che beneficia di un prezzo garantito sono accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità del paese esportatore che certifica che lo zucchero risponde alle norme previste dal regime applicabile. Art Impegni nell ambito del protocollo sullo zucchero La Commissione può adottare misure per garantire che lo zucchero ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni stabilite nel protocollo n. 3 dell allegato V dell accordo di partenariato ACP-CE e dell accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell India sullo zucchero di canna. Se necessario, tali misure possono derogare all articolo 153 del presente regolamento. Art Modalità di applicazione Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione, in particolare per conformarsi ad accordi internazionali. Esse possono comprendere modifiche dell allegato XIX. Sottosezione III Disposizioni particolari per le importazioni di canapa Art Importazioni di canapa 1. I seguenti prodotti possono essere importati nella Comunità solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

264 256 reg. CE 22 ottobre 2007, n a) la canapa greggia di cui al codice NC soddisfa le condizioni di cui all articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) le sementi destinate alla semina di varietà di canapa di cui al codice NC ex sono accompagnate dalla prova che il loro tasso di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello fissato a norma dell articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003; c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al codice NC , possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina. 2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell articolo 194, le importazioni nella Comunità dei prodotti indicati al paragrafo 1, lettere a)eb), del presente articolo sono oggetto di controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte. 3. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dall accordo OMC sull agricoltura. Sottosezione IV Disposizioni particolari per le importazioni di luppolo Art Importazioni di luppolo 1. I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nella Comunità od ottenuti da tali prodotti. 2. I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all articolo 117 sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti. L equivalenza degli attestati è accertata secondo le modalità di applicazione adottate dalla Commissione. Sezione V Salvaguardia e perfezionamento attivo Art Misure di salvaguardia 1. La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 519/94 e (CE) n. 3285/ Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità previste negli accordi internazionali conclusi a norma dell articolo 300 del trattato sono adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 3. La Commissione, senza l assistenza del comitato di cui all articolo 195, paragrafo 1, può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in proposito entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Le misure vengono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le decisioni adottate dalla Commissione a norma dei paragrafi1e2entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la decisione di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite. 4. Ove la Commissione ritenga che una misura di salvaguardia adottata a norma dei paragrafi1o2debba essere revocata o modificata, essa procede nel modo seguente: a) qualora la misura sia stata adottata dal Consiglio, la Commissione propone al Consiglio di revocarla o modificarla. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata; b) in tutti gli altri casi le misure di salvaguardia comunitarie sono revocate o modificate dalla Commissione, senza l assistenza del comitato di cui all articolo 195, paragrafo 1. Art Sospensione del regime di perfezionamento attivo 1. Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, freschi e trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell alcole etilico di origine agricola. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro

265 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 257 cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda ( 99 ). Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite. 2. Nella misura in cui ciò ènecessario per il buon funzionamento dell OCM, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui al paragrafo 1. Capo III Esportazioni Sezione I Titoli di esportazione Art ( 100 ) Titoli di esportazione 1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le esportazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di esportazione: a) cereali; b) riso; c) zucchero; d) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda l olio di oliva di cui all allegato I, parte VII, lettera a); d bis) prodotti ortofrutticoli freschi ( 101 ); d ter) prodotti ortofrutticoli trasformati ( 102 ); e) carni bovine; f) latte e prodotti lattiero-caseari; g) carni suine; h) carni ovine e caprine; i) uova; j) carni di pollame; k) alcole etilico di origine agricola. ( 99 ) Comma così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 100 ) Per le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di cui al presente articolo, vedi il regolamento (CE) n. 376/2008. ( 101 ) Lettera inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 102 ) Lettera inserita dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. Ai fini del primo comma, la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di esportazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il controllo delle esportazioni dei prodotti in questione. 2. Gli articoli da 131 a 133 si applicano mutatis mutandis. 3. La Commissione adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2,inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello di garanzia. Sezione II Restituzioni all esportazione Art ( 103 ) Ambito di applicazione delle restituzioni all esportazione 1. Nella misura necessaria per consentire l esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all articolo 300 del trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all esportazione per: a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali: i) cereali; ii) riso; iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati all allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g); iv) carni bovine; v) latte e prodotti lattiero-caseari; vi) carni suine; vii) uova; viii) carni di pollame; b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), da esportare sotto forma di merci elencate nell allegato XX e nell allegato XXI. Nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti elencati nell allegato XX, parte IV, le restituzioni all esportazione possono essere concesse solo per i prodotti elencati nell allegato I, parte XVI, lettere da a) ae) eg). 2. La restituzione all esportazione di prodotti trasformati elencati nell allegato XX e nell allegato XXI non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali. 3. Qualora sia necessario prendere in considerazione le particolari caratteristiche di produzione di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all esportazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e laprocedura di verifica possono es- ( 103 ) Per le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di cui al presente articolo, vedi il regolamento (CE) n. 376/2008.

266 258 reg. CE 22 ottobre 2007, n sere adattati dalla Commissione a questa particolare situazione. Art Ripartizione della restituzione all esportazione I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione sono assegnati secondo il metodo: a)più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell efficienza e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori; b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze amministrative; c) atto ad evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati. Art Fissazione delle restituzioni all esportazione 1. Le restituzioni all esportazione sono le stesse per tutta la Comunità. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell articolo 300 del trattato. 2. Le restituzioni sono fissate dalla Commissione. In particolare, tale fissazione può aver luogo: a) periodicamente; b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata prima della data di applicazione del presente regolamento a norma dell articolo 204, paragrafo 2. Tranne in caso di fissazione mediante gara, l elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all esportazione e l importo di tali restituzioni sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. L importo della restituzione può tuttavia essere mantenuto allo stesso livello per più di tre mesi e nel periodo intercorrente può, se necessario, essere adattato dalla Commissione, senza l assistenza del comitato di cui all articolo 195, paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. 3. Le restituzioni per un determinato prodotto sono fissate tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti: a) la situazione e le prospettive di evoluzione: sul mercato comunitario, dei prezzi del prodotto in questione e delle sue disponibilità, sul mercato mondiale, dei prezzi di tale prodotto; b) gli obiettivi dell organizzazione comune del mercato, volti a garantire a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi; c) la necessità di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l offerta sul mercato della Comunità; d) l aspetto economico delle esportazioni previste; e) i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell articolo 300 del trattato; f) la necessità di stabilire un equilibrio tra l utilizzazione dei prodotti di base comunitari nella fabbricazione di merci trasformate ai fini dell esportazione verso i paesi terzi e l utilizzazione dei prodotti di paesi terzi, che siano stati ammessi al regime di perfezionamento; g) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese d inoltro ai paesi di destinazione; h) la domanda sul mercato comunitario; i) con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, la differenza tra i prezzi nella Comunità e i prezzi sul mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario per produrre nella Comunità i prodotti di tali settori. 4. Per i settori dei cereali e del riso, la Commissione può fissare un importo correttivo applicabile alle restituzioni all esportazione. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione, senza l assistenza del comitato di cui all articolo 195, paragrafo 1, può modificare gli importi correttivi. Il primo comma può essere applicato anche ai prodotti esportati sotto forma di merci elencate nell allegato XX. Art Restituzioni all esportazione per il malto immagazzinato Durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione, in caso di esportazione di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato a partire da orzo immagazzinato in tale data, si applica la restituzione all esportazione che sarebbe stata applicata, per il titolo di esportazione in questione, nel caso di un esportazione effettuata nell ultimo mese della campagna precedente. Art Adattamento della restituzione all esportazione per i cereali Salvo deroga prevista dalla Commissione, per quanto concerne i prodotti di cui all allegato I, parte I, lettere a)eb), la restituzione applicabile a norma dell articolo 167, paragrafo 2, è adattata dalla Commissione

267 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 259 in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d intervento, e se del caso, delle variazioni di tale prezzo. Il primo comma può essere applicato, in tutto o in parte, ai prodotti elencati nell allegato I, parte I, lettere c)ed), nonché ai prodotti di cui all allegato I, parte I, ed esportati sotto forma di merci indicate nell allegato XX, parte I. In tal caso, l adattamento di cui al primo comma è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare le merci esportate. Art Concessione della restituzione all esportazione 1. Le restituzioni per i prodotti elencati nell articolo 162, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali senza ulteriore trasformazione, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione. 2. L importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati nel paragrafo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo o, a seconda del caso, quello risultante dalla gara di cui trattasi e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data: a) relativamente alla destinazione indicata nel titolo; ovvero b) se del caso, per l effettiva destinazione qualora sia diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo. Al fine di evitare l utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal presente paragrafo, la Commissione può adottare le misure appropriate. 3. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può decidere che, nel caso delle uova da cova e dei pulcini di un giorno, i titoli di esportazione possono essere rilasciati a posteriori. 4. Secondo la procedura di cui all articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, può essere deciso di applicare i paragrafi 1 e 2 ai prodotti indicati nell articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. 5. La Commissione può concedere deroghe ai paragrafi 1e2periprodotti che beneficiano di restituzioni all esportazione nel quadro di azioni di aiuto alimentare. 6. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti: a) sono stati esportati fuori della Comunità; b) nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b). La Commissione può tuttavia prevedere deroghe a tale norma, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti. 7. La Commissione può stabilire altre condizioni per la concessione di restituzioni all esportazione per uno o più prodotti. Esse possono prevedere: a) che le restituzioni siano versate solo per i prodotti di origine comunitaria; b) che l importo delle restituzioni per i prodotti importati sia limitato ai dazi riscossi al momento dell importazione, se questi sono inferiori alla restituzione applicabile. Art Restituzioni all esportazione di animali vivi nel settore delle cani bovine Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento della restituzione all esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in merito al benessere degli animali, in particolare quelle relative alla protezione degli animali durante il trasporto. Art Limiti delle esportazioni Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi in forza dell articolo 300 del trattato è assicurato sulla scorta dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall accordo OMC sull agricoltura, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione. Art Modalità di applicazione Le modalità di applicazione della presente sezione sono adottate dalla Commissione, in particolare: a) le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati; b) le disposizioni in materia di qualità e che disciplinano le condizioni e i requisiti specifici dei prodotti ammissibili alla restituzione all esportazione; c) le disposizioni in materia di controlli intesi a verificare che le operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di tutti gli altri importi inerenti alle transazioni di esportazione si siano effettivamente svolte e siano state eseguite correttamente, inclusi i controlli fisici e l esame dei documenti. La Commissione, tenendo conto dei criteri di cui all articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93, apporta all allegato XX le modifiche che si rivelino necessarie. Le modalità di applicazione dell articolo 167 per i

268 260 reg. CE 22 ottobre 2007, n prodotti di cui all articolo 162, paragrafo 1, lettera b), sono tuttavia adottate secondo la procedura di cui all articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93. Sezione III Gestione dei contingenti di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari Art Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi 1. Con riguardo al latte e ai prodotti lattiero-caseari, qualora un accordo concluso a norma dell articolo 300 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d applicazione sono adottati dalla Commissione. 2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati e da garantire la completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato: a) un metodo basato sull ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»); b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all atto della presentazione delle domande («metodo dell esame simultaneo»); c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il cosiddetto metodo «produttori tradizionali/nuovi arrivati»). Sezione IV Trattamento speciale all importazione in paesi terzi Art Certificati per i prodotti che beneficiano di un trattamento speciale all importazione in un paese terzo 1. Qualora siano esportati prodotti che, in virtù degli accordi conclusi dalla Comunità in forza dell articolo 300 del trattato, possono beneficiare di un trattamento speciale all importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un certificato attestante che tali condizioni sono soddisfatte. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione. Sezione V Disposizioni particolari per le piante vive Art Prezzi minimi all esportazione 1. Ogni anno per ciascuno dei prodotti del settore delle piante vive di cui al codice NC la Commissione può fissare uno o più prezzi minimi all esportazione verso i paesi terzi in tempo utile prima della stagione di commercializzazione. Le esportazioni di detti prodotti sono autorizzate esclusivamente ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola. 2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell articolo 300, paragrafo 2, del trattato. Sezione VI Perfezionamento passivo Art Sospensione del regime di perfezionamento passivo 1. Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli, freschi e trasformati, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle carni di pollame. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda ( 104 ). Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite. 2. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell OCM, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento passivo per i prodotti di cui al paragrafo 1. ( 104 ) Comma così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

269 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 261 Parte IV NORME SULLA CONCORRENZA Capo I Norme applicabili alle imprese Art ( 105 ) Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 81 a 86 del trattato e le relative modalità di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli 176 e 177 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all articolo 81, paragrafo 1, e all articolo 82 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), e lettere da m) a u), e all articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Art Eccezioni 1. L articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all articolo 175 del presente regolamento che formano parte integrante di un organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all articolo 33 del trattato. In particolare, l articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro nella misura in cui, senza che ne derivi l obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza è eliminata o che sono compromessi gli obiettivi di cui all articolo 33 del trattato. 2. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e sentite le imprese o le associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriato, ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare con una decisione da pubblicare quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta di un autorità competente di uno Stato membro ovvero di un impresa o di un associazione di imprese interessata. 3. La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. Art. 176 bis.( 106 ) Accordi e pratiche concordate nel settore ortofrutticolo 1. L articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all articolo 123, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento. 2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che: a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione; b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa comunitaria. 3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b). 4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa comunitaria gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che: a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all interno della Comunità; b) possono nuocere al buon funzionamento dell organizzazione comune dei mercati; c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall attività dell organizzazione interprofessionale; d) comportano la fissazione dei prezzi, indipendentemente dalle attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali in applicazione della normativa comunitaria specifica; e) possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione. 5. Se, alla scadenza del termine di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l applicazione del paragrafo 1, essa adotta una decisione con cui si dichiara che l articolo 81, paragrafo 1 del trattato si applica all accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione. La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all organizzazione in- ( 105 ) Articolo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 106 ) Articolo inserito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

270 262 reg. CE 22 ottobre 2007, n terprofessionale interessata, tranne qualora quest ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della deroga di cui al paragrafo In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno e valida per gli anni successivi dell accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità. Art Accordi e pratiche concordate nel settore del tabacco 1. L articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute del settore del tabacco intesi a realizzare gli scopi di cui all articolo 123, lettera c), del presente regolamento, a condizione che: a) gli accordi e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione; b) la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento di tutti gli elementi richiesti, non abbia ritenuto tali accordi o pratiche concordate incompatibili con le norme comunitarie sulla concorrenza. Gli accordi e le pratiche concordate non possono essere applicati durante detto periodo di tre mesi. 2. Gli accordi e le pratiche concordate sono dichiarati contrari alle norme comunitarie sulla concorrenza quando: a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all interno della Comunità; b) possono nuocere al buon funzionamento dell organizzazione dei mercati; c) possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall azione interprofessionale; d) comportano la fissazione di prezzi o quote, senza pregiudizio delle misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro dell applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria; e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. 3. Qualora allo scadere del termine di tre mesi di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione constati che le condizioni d applicazione del presente capo non sono state rispettate, la Commissione adotta una decisione in cui dichiara che l articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica, senza l assistenza del comitato di cui all articolo 195, paragrafo 1, all accordo o alla pratica concordata di cui trattasi. La decisione non ha effetto prima della data in cui è notificata all organizzazione interprofessionale interessata, salvo che questa abbia fornito indicazioni inesatte o si sia indebitamente valsa dell esenzione di cui al paragrafo 1. Art Effetto vincolante degli accordi e delle pratiche concordate sui non aderenti del settore del tabacco 1. Le organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco possono chiedere che alcuni dei loro accordi o pratiche concordate siano resi vincolanti, per un periodo limitato, per singoli operatori e associazioni del settore economico interessato non aderenti ai rami professionali che esse rappresentano, nelle zone in cui tali rami operano. Ai fini dell estensione delle loro regole, le organizzazioni interprofessionali rappresentano almeno i due terzi della produzione e/o del commercio in questione. Qualora la proposta estensione delle regole riguardi un ambito interregionale, l organizzazione dimostra di possedere una rappresentatività minima per ciascuno dei rami raggruppati e in ognuna delle regioni interessate. 2. Le regole per le quali è chiesta l estensione dell ambito sono in vigore da almeno un anno e riguardano uno dei seguenti obiettivi: a) conoscenza della produzione e del mercato; b) definizione di qualità minime; c) utilizzazione di metodi di coltivazione compatibili con la tutela dell ambiente; d) definizione di norme minime in materia di imballaggio e presentazione; e) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti. 3. L estensione delle regole è soggetta all approvazione della Commissione. Art ( 107 ) Modalità di applicazione riguardanti gli accordi e le pratiche concordate nel settore ortofrutticolo e nel settore del tabacco La Commissione può adottare le modalità di applicazione degli articoli 176 bis, 177 e 178, comprese le norme in materia di notifica e pubblicazione. Capo II Normativa sugli aiuti di Stato Art ( 108 ) Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato Salvo disposizione contraria del presente regolamento e, in particolare, ad eccezione degli aiuti di ( 107 ) Articolo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 108 ) Articolo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

271 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 263 Stato di cui all articolo 182 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) ak), e lettere da m) a u), e all articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Art Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari Fatto salvo l articolo 87, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti elencati nell allegato I, parte XVI, del presente regolamento. Sono altresì vietate le misure nazionali che consentono di attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti elencati nell allegato I, parte XVI, del presente regolamento. Art Disposizioni nazionali specifiche 1. Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, possono essere accordati aiuti alla produzione e alla commercializzazione di renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed ex 0210) da parte della Finlandia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione. 2. Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia può concedere aiuti fino al raccolto 2010 compreso per alcuni quantitativi di sementi, ad eccezione delle sementi di fleolo (Phleum pratense L.), e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti solo in questo Stato membro. Entro il 31 dicembre 2008 la Finlandia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui risultati degli aiuti autorizzati ( 109 ). 3. Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di più del 50% della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 possono accordare aiuti di Stato temporanei nel periodo per il quale l aiuto transitorio per i bieticoltori è versato conformemente al titolo IV, capo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003. In funzione dell applicazione da parte degli Stati membri interessati, la Commissione decide in merito all importo totale degli aiuti di Stato disponibili per tale misura. Per l Italia l aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un totale di 11 EUR per campagna di ( 109 ) Paragrafo così sostituito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. commercializzazione e per tonnellata di barbabietole da zucchero, da destinarsi ai bieticoltori e al trasporto delle barbabietole. La Finlandia può concedere ai bieticoltori un aiuto massimo di 350 EUR per ettaro e per campagna di commercializzazione. Entro trenta giorni dal termine di ciascuna campagna di commercializzazione gli Stati membri interessati informano la Commissione dell importo degli aiuti di Stato effettivamente concessi in tale campagna. 4. Fatta salva l applicazione dell articolo 88, paragrafo 1, e della prima frase dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato, fino al 31 dicembre 2010 la Germania può accordare aiuti nell ambito del Monopolio tedesco degli alcolici per i prodotti elencati nell allegato I del trattato commercializzati dal monopolio, dopo ulteriore trasformazione, come alcole etilico di origine agricola. L importo totale di questo aiuto non supera i 110 milioni di EUR l anno. Anteriormente al 30 giugno di ogni anno, la Germania presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del regime. 5. Gli Stati membri possono continuare a erogare aiuti di Stato nel quadro di un regime esistente per la produzione ed il commercio di patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701 fino al 31 dicembre 2011 ( 110 ). 6. Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, gli Stati membri possono erogare aiuti di Stato fino al 31 dicembre 2010 alle seguenti condizioni: a) l aiuto di Stato è versato unicamente ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono ad un organizzazione di produttori riconosciuta e che sottoscrivono un contratto con un organizzazione siffatta in cui essi accettano di applicare le misure di prevenzione e di gestione delle crisi dell organizzazione di produttori in questione; b)l importo dell aiuto di Stato versato a tali produttori non supera il 75% del sostegno comunitario ricevuto dai produttori appartenenti all organizzazione di produttori in questione; e c) entro il 31 dicembre 2010 lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sull utilità e sull efficacia dell aiuto di Stato, nella quale valuta in particolare in che misura l aiuto ha sostenuto l organizzazione del settore. La Commissione esamina la relazione e decide sull opportunità di formulare proposte appropriate ( 111 ). ( 110 ) Paragrafo aggiunto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. ( 111 ) Paragrafo aggiunto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

272 264 reg. CE 22 ottobre 2007, n Parte V DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI Art Prelievo a finalità promozionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari Fatta salva l applicazione degli articoli 87, 88, 89 del trattato prevista all articolo 180 del presente regolamento, uno Stato membro può imporre ai suoi produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità, all ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità. Art Relazioni settoriali La Commissione presenta una relazione: 1) al Consiglio, anteriormente al 30 settembre 2008, sul settore dei foraggi essiccati elaborata sulla base di una valutazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e riguardante in particolare lo sviluppo delle superfici di foraggi leguminosi e altri foraggi verdi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile fossile realizzati. La relazione è corredata, se necessario, di proposte appropriate; 2) al Parlamento europeo e al Consiglio, con frequenza triennale e per la prima volta entro il 31 dicembre 2010, sull attuazione delle misure riguardanti il settore dell apicoltura stabilite nella parte II, titolo I, capo IV, sezione VI; 3) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2009, sull applicazione della deroga di cui all articolo 182, paragrafo 4, riguardante il Monopolio tedesco degli alcolici, compresa una valutazione degli aiuti accordati nell ambito di detto monopolio, corredata di proposte appropriate. 4) al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2013, sull applicazione delle disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV bis e della parte II, titolo II, capo II, relative alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo ( 112 ). Art Registrazione dei contratti nel settore del luppolo ( 112 ) Punto aggiunto dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/ Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità, stipulato tra, da una parte, un produttore o un organizzazione di produttori e, dall altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all uopo designati da ciascuno Stato membro produttore. 2. I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti per un periodo che copre unoopiù raccolti e stipulati anteriormente al 1 o agosto dell anno del primo raccolto interessato sono denominati «contratti stipulati in anticipo». Essi sono oggetto di registrazione separata. 3. I dati registrati possono essere impiegati soltanto ai fini del presente regolamento. 4. La Commissione stabilisce le modalità di registrazione dei contratti per la fornitura di luppolo. Art Perturbazioni dei prezzi sul mercato interno La Commissione può adottare le misure necessarie nelle situazioni seguenti, qualora tali situazioni rischino di persistere, causando o minacciando di causare in tal modo perturbazioni dei mercati: a) per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente; b) per quanto riguarda i prodotti dei settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, e per quanto riguarda l olio d oliva, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino sensibilmente. Art Perturbazioni causate dalle quotazioni o dai prezzi sul mercato mondiale Qualora, con riguardo ai prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le quotazioni o i prezzi di uno o più prodotti sul mercato mondiale raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, la Commissione può adottare le misure appropriate per il settore interessato. In particolare essa può sospendere in tutto o in parte i dazi all importazione per determinati quantitativi. Art Condizioni relative alle misure da applicare in caso di perturbazioni e norme di attuazione 1. Le misure di cui agli articoli 186 e 187 possono essere adottate a condizione che: a) le altre misure ai sensi del presente regolamento appaiano insufficienti;

273 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 265 b) si tenga conto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell articolo 300, paragrafo 2, del trattato. 2. Le modalità di applicazione degli articoli 186 e 187 possono essere stabilite dalla Commissione. Art Comunicazioni nel settore dell alcole etilico 1. Con riguardo ai prodotti del settore dell alcole etilico gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni: a) la produzione di alcole etilico di origine agricola in ettolitri di alcole puro, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato; b) il volume di alcole etilico di origine agricola smaltito, espresso in ettolitri di alcole puro, ripartito tra i diversi settori di destinazione; c) le scorte di alcole etilico di origine agricola giacenti sul loro territorio alla fine dell anno precedente; d) la stima della produzione dell anno in corso. Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni e, in particolare, la periodicità e la definizione dei settori di destinazione sono stabilite dalla Commissione. 2. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e ad altre informazioni disponibili, la Commissione senza l assistenza del comitato di cui all articolo 195, paragrafo 1, redige un bilancio comunitario del mercato dell alcole etilico di origine agricola relativo all anno precedente ed un bilancio estimativo dell anno in corso. Il bilancio comunitario contiene altresì informazioni sull alcole etilico di origine non agricola. Il contenuto preciso e le modalità di raccolta di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione. Ai fini del presente paragrafo con «alcole etilico di origine non agricola» si intendono i prodotti di cui ai codici NC 2207, e non ottenuti da uno specifico prodotto agricolo menzionato nell allegato I del trattato. 3. La Commissione comunica agli Stati membri i bilanci di cui al paragrafo 2. Parte VI DISPOSIZIONI GENERALI Art Disposizioni finanziarie Il regolamento (CE) n. 1290/2005 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell adempimento degli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento. Art Casi di emergenza La Commissione stabilisce le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, specifici problemi pratici. Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario. Art Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione 1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano le informazioni necessarie per l applicazione del presente regolamento o per il controllo e l analisi del mercato nonché per l osservanza degli obblighi internazionali inerenti ai prodotti di cui all articolo La Commissione stabilisce le modalità per la determinazione delle informazioni necessarie all applicazione del paragrafo 1, nonché le modalità relative alla forma, al contenuto, alla periodicità, alle scadenze e alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti. Art Clausola di elusione Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche, nessun beneficio previsto dal presente regolamento è concesso a favore di una persona fisica o giuridica per la quale sia accertato che le condizioni richieste per ottenere tali benefici sono state create artificialmente, in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento. Art Controlli e misure amministrative e sanzioni amministrative e loro notifica La Commissione determina: a) le norme concernenti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall applicazione del presente regolamento; b) un sistema di applicazione di misure amministrative e sanzioni amministrative ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi derivanti dall applicazione del presente regolamento; c) le norme in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall applicazione del presente regolamento; d) le norme relative alla notifica dei controlli svolti e dei relativi risultati.

274 266 reg. CE 22 ottobre 2007, n Le sanzioni amministrative di cui alla lettera b) sono graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dei casi di inadempimento riscontrati. Parte VII NORME DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE E FINALI Capo I Disposizioni di attuazione Art Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l organizzazione comune dei mercati agricoli (di seguito «il comitato»). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/ 468/CE è fissato ad un mese. Art Organizzazione del comitato L organizzazione delle riunioni del comitato di cui all articolo 195 tiene conto, in particolare, dell ambito delle sue competenze, delle specificità dell argomento da trattare e della necessità di disporre di competenze adeguate. Capo II Disposizioni transitorie e finali Art Modifiche del regolamento (CE) n. 1493/1999 Nel regolamento (CE) n. 1493/1999 gli articoli 74, 75 e 76 sono soppressi. Art Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96 Nel regolamento (CE) n. 2200/96 gli articoli 46 e 47 sono soppressi. Art Modifiche del regolamento (CE) n. 2201/96 Nel regolamento (CE) n. 2201/96 gli articoli 29 e 30 sono soppressi. Art Modifiche del regolamento (CE) n. 1184/2006 Il regolamento (CE) n. 1184/2006 è modificato come segue: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di taluni prodotti agricoli»; 2) l articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le norme sull applicabilità degli articoli da 81 a 86 e di alcune disposizioni dell articolo 88 del trattato relative alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti di cui all articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) ah), lettera k) e lettere da m) au), e di cui all articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/ 2007 del Consiglio ( 113 ). Articolo 1 bis Gli articoli da 81 a 86 del trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro applicazione, si applicano, fatte salve le disposizioni dell articolo 2 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all articolo 81, paragrafo 1, e all articolo 82 del trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti di cui all articolo 1. Art Abrogazioni 1. Fatto salvo il paragrafo 3, sono abrogati i seguenti regolamenti: a) i regolamenti (CEE) n. 234/68, (CEE) n. 827/68, (CEE) n. 2517/69, (CEE) n. 2728/75, (CEE) n. 1055/ 77, (CEE) n. 2931/79, (CEE) n. 1358/80, (CEE) n. 3730/87, (CEE) n. 4088/87, (CEE) n. 404/93, (CE) n. 670/2003 e (CE) n. 797/2004 a decorrere dal 1 o gennaio 2008; ( 113 ) GU L 299 del , pag. 1.»; 3) l articolo 2, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente: «1. L articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche contemplati all articolo 1 bis del presente regolamento che formano parte integrante di un organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per la realizzazione degli obiettivi fissati all articolo 33 del trattato.»; 4) l articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 L articolo 88, paragrafo 1, e l articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato si applicano agli aiuti accordati alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all articolo 1.»

275 Il regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli 267 b) i regolamenti (CEE) n. 707/76, (CE) n. 1786/ 2003, (CE) n. 1788/2003 e (CE) n. 1544/2006 a decorrere dal 1 o aprile 2008; c) i regolamenti (CEE) n. 315/68, (CEE) n. 316/68, (CEE) n. 2729/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2763/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 2782/75, (CEE) n. 1898/87, (CEE) n. 1906/90, (CEE) n. 2204/90, (CEE) n. 2075/92, (CEE) n. 2077/92, (CEE) n. 2991/94, (CE) n. 2597/97 (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1255/1999, (CE) n. 2250/1999, (CE) n. 1673/2000, (CE) n. 2529/ 2001, (CE) n. 1784/2003, (CE) n. 865/2004, (CE) n. 1947/2005, (CE) n. 1952/2005 e (CE) n. 1028/2006 a decorrere dal 1 o luglio 2008; d) ilregolamento (CE) n. 1785/2003 a decorrere dal 1 o settembre 2008; e) il regolamento (CE) n. 318/2006 a decorrere dal 1 o ottobre 2008; f) i regolamenti (CEE) n. 3220/84, (CEE) n. 386/90, (CEE) n. 1186/90, (CEE) n. 2137/92 e (CE) n. 1183/2006 a decorrere dal 1 o gennaio La decisione 74/583/CEE è abrogata a decorrere dal 1 o gennaio L abrogazione dei regolamenti di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicate: a) il mantenimento in vigore degli atti comunitari adottati in base a detti regolamenti; e b) la validità delle modifiche apportate da tali regolamenti ad altri atti di diritto comunitario non abrogati dal presente regolamento. Art Riferimenti I riferimenti alle disposizioni e ai regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 197 a 201 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell allegato XXII. Art Norme transitorie La Commissione può adottare le misure necessarie ad agevolare la transizione dai regimi previsti nei regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 197 a 201 a quelli istituiti dal presente regolamento. Art. 203 bis.( 114 ) Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati 1. I regimi di aiuto istituiti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 del 28 ottobre 1996, che ( 114 ) Articolo inserito dall articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008. istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, ed aboliti dal regolamento (CE) n. 1182/2007 continuano ad applicarsi a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione che si conclude nel Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007 continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. 3. Su richiesta di un organizzazione di produttori, un programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007: a) può proseguire fino alla sua scadenza; o b)può essere modificato per conformarsi ai requisiti del presente regolamento; o c) può essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi del presente regolamento. L articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettere e), ed f), si applica ai programmi operativi presentati nel 2007 ma non ancora approvati alla data di applicazione del presente regolamento, che altrimenti soddisfano i criteri menzionati in tali lettere. 4. I gruppi di produttori cui è stato concesso il prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/ 96 continuano a beneficiare di tale prericonoscimento ai sensi del presente regolamento. I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/ 96 continuano a beneficiare di tale accettazione ai sensi del presente regolamento. Tuttavia i piani sono modificati, se del caso, al fine di consentire all associazione di produttori di soddisfare i criteri per il riconoscimento in quanto organizzazione di produttori stabiliti dall articolo 125 ter del presente regolamento. Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all Unione europea il 1 o maggio 2004 o dopo tale data, i tassi di aiuto di cui all articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera a), si applicano ai piani di riconoscimento a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. 5. I contratti di cui all articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2202/96 riguardanti più di una campagna di commercializzazione del regime di aiuti per la trasformazione degli agrumi, che si riferiscono alla campagna di commercializzazione avente inizio il 1 o ottobre 2008 o a campagne successive, possono, previo accordo di entrambe le parti del contratto, essere modificati o annullati per tener conto dell abro-

276 268 reg. CE 22 ottobre 2007, n gazione di tale regolamento da parte del regolamento (CE) n. 1182/2007 e della conseguente abolizione dell aiuto. Non si applicano sanzioni ai sensi di tale regolamento o delle sue modalità di applicazione alle parti interessate in seguito alla modifica o all annullamento dei contratti summenzionati. 6. Quando uno Stato membro fa valere le disposizioni transitorie di cui agli articoli 68 ter o 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, le norme adottate ai sensi dell articolo 6 del regolamento (CE) n. 2201/96 o dell articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96 sulle caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti restano applicabili nei confronti delle materie prime raccolte nel territorio di detto Stato membro. 7. Fino all adozione di nuove norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati ai sensi degli articoli 113 e 113 bis, continuano ad applicarsi le norme di commercializzazione stabilite a norma dei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 2201/ La Commissione può adottare misure intese ad agevolare la transizione dai regimi di cui ai regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1182/2007 a quelli istituiti dal presente regolamento, compresi quelli di cui ai paragrafi da 1a7 del presente articolo. Art Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. 2. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio Esso tuttavia si applica: a) dal 1 o luglio 2008 per quanto riguarda i settori dei cereali, delle sementi, del luppolo, dell olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, del tabacco greggio, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova a delle carni di pollame; b) dal 1 o settembre 2008 per quanto riguarda il settore del riso; c) dal 1 o ottobre 2008 per quanto riguarda il settore dello zucchero, ad eccezione dell articolo 59, che si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008; d) dal 1 o aprile 2008 per quanto riguarda i settori dei foraggi essiccati e della bachicoltura; e) dal 1 o agosto 2008 per quanto riguarda il settore del vino nonché l articolo 197; f) dal 1 o luglio 2008 per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ad eccezione delle disposizioni stabilite nella parte II, titolo I, capo III; g) dal 1 o aprile 2008 per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III; h) dal 1 o gennaio 2009 per quanto riguarda le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di cui all articolo 42, paragrafo 1. Gli articoli 27, 39 e 172 si applicano dal 1 o gennaio 2008 e gli articoli da 149 a 152 dal 1 o luglio 2008 per tutti i prodotti interessati. 3. Nel settore dello zucchero la parte II, titolo I, si applica fino alla fine della campagna di commercializzazione 2014/ Le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III, si applicano, conformemente all articolo 66, fino al 31 marzo Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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