Svolgimento del processo
|
|
- Maurizio Conti
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Sentenza n del 12 marzo 2014 (ud 14 gennaio 2014) - della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. CIRILLO Ettore - Est. TRICOMI Laura - Pm. GAMBARDELLA Vincenzo Svolgimento del processo A seguito di due processi verbali di constatazione, il primo della Guardia di Finanza in data ed il secondo dell Agenzia delle Entrate - Ufficio di Como - in data , veniva accertato nei confronti della I.P.M SRL in liquidazione, società operante nel commercio di autoveicoli: a) una maggiore IVA a debito per Euro ,37 (p.v.c. G. di F.) per erronea applicazione dello speciale regime del margine in sede di acquisto e rivendita di autovetture usate; b) una maggiore IVA a debito per Euro ,10 (p.v.c. Agenzia delle Entrate) per il mancato versamento dell IVA sulla cessione di 8 autovetture alla Best Cars società con sede in (OMISSIS); c) una maggiore IVA a debito per Euro ,00 (p.v.c. Agenzia delle Entrate) per vendita di autoveicoli alla ditta A. di P. L., che aveva rilasciato la dichiarazione di intenti prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 2, attestante lo status di esportatore abituale senza però aver mai presentato dichiarazione IVA e senza mai aver eseguito alcun versamento della detta imposta. L impugnazione del relativo avviso di accertamento proposto dalla società contribuente veniva accolto dalla CTP di Como limitatamente all accertamento di maggior IVA di Euro ,37, di cui sub a). Tale decisione era impugnata in via principale dalla Agenzie delle Entrate ed in via incidentale dalla I.P.M. SRL in liquidazione. La Commissione Tributaria Regionale di Milano, previo rigetto dell appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava l avviso di accertamento. In merito all accertamento sub a) la Commissione sottolineava che le indagini svolte dalla G. di F., sulla scorta della assistenza amministrativa degli organi statali del Belgio, avevano evidenziato che gli autoveicoli acquistati dalla I.P.M. non erano assoggettabili al regime del margine in quanto gli ultimi intestatari esteri erano società di autonoleggio, leasing, special service, transport, etc. o addirittura case automobilistiche che non rientravano nella categoria dei cedenti che potevano consentire alla concessionaria italiana, anche tramite la cedente società belga J. A. S., l applicazione del regime del margine ed avevano rilevato una difformità tra le fatture in possesso della società belga - che recavano
2 la dicitura consegna intracomunitaria esente da IVA - e quelle possedute dalla società italiana che presentavano un timbro con la dicitura consegna soggetta al regime di imposizione del margine IVA non deducibile, difformità che deponeva per la esenzione dell imposta nello stato di origine, ma per l imposizione della medesima nello stato di destinazione al regime ordinario. In particolare la Commissione affermava che la società contribuente avrebbe dovuto pervenire alla medesima conclusione sulla scorta della documentazione amministrativa e fiscale ed in particolare in base all esame dei libretti e delle carte di circolazione che avrebbero evidenziato la carenza dei presupposti indispensabili per l applicazione del regime del margine, nonostante il tenore letterale della fatturazione consegnata alla cessionaria, posto che incombe al cessionario come soggetto passivo di imposta l obbligo di verificare il regime IVA applicabile. In merito all accertamento sub b) e c) la CTR affermava la irrilevanza della sentenza penale di assoluzione emessa a favore dell amministratore della società I.P.M. SRL in liquidazione dall imputazione di frode fiscale in ordine al regime fiscale agevolativo applicato dalla IPM SRL, che aveva giudicato circa la ricorrenza o meno di una condotta penalmente rilevante e non sulla esistenza o meno della pretesa tributaria; sottolineava quindi che la questione della mancanza di danno erariale, sollevata dalla società appellante, era del tutto improponibile ed inammissibile nel giudizio in quanto relativa ad un rapporto giuridico con soggetti estranei al giudizio. Precisava, nel prosieguo, che le otto fatture relative alla vendita di autoveicoli alla società francese Best Cars concernevano vendite simulate, in quanto le autovetture, oggetto delle cessioni, non hanno mai lasciato il suolo italiano e le operazioni di immatricolazione a nome di acquirenti finali residenti in Italia, sono avvenute prima dell emissione delle fatture da parte della società contribuente alla società francese e che la ditta A. risultava essere evasore totale in relazione alle cessioni intercorse con la società contribuente. Avverso la sentenza n.46/32/08 della CTR di Milano, non notificata, la I.P.M. SRL in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l Agenzia delle Entrate. Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 85 del 1995, art. 36, comma 1 e 10, D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, (anche con riferimento al D.L. n. 331 del 1993, art. 46, comma 5, e art. 53, comma 3) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione all art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
3 Afferma infatti che non è stata contestata la regolarità della sua condotta, in quanto aveva usufruito del regime del margine in ragione delle fatture fiscali ricevute dalle ditte fornitrici, che attestavano l esistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 85 del 1995, art. 36, per l acquisto di autoveicoli usati, e che la Commissione ha errato nel ritenere che la società fosse obbligata a sindacare le condizioni di sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del regime del margine in ragione di un principio generale di buona fede e di diligenza, al di là di quanto fosse già attestato nella documentazione fiscale ricevuta dall emittente. Sostiene quindi che, in ipotesi di emissione di fattura irregolare doveva essere utilizzato il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, applicabile anche alle transazioni tra soggetti comunitari ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 46, comma 2, che non prevede la responsabilità tributaria del cessionario, ma la possibilità di regolarizzazione da parte del cessionario, senza porre a suo carico un dovere di controllo e di verifica dei titoli di esenzione vantati dal cedente; secondo la ricorrente peraltro le fatture erano conformi alle prescrizioni previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, e dalle stesse risultava che gli autoveicoli erano soggetti al regime del margine. Inoltre non era previsto alcun maggior onere di controllo e sindacato delle valutazioni espresse dall emittente nelle fatture a carico della cessionaria, controllo che era stata possibile all Ufficio solo con la collaborazione dell autorità fiscale del (OMISSIS). Formula il seguente quesito di diritto: Dica Codesta Corte se il cessionario italiano che abbia effettuato acquisti intracomunitari di autoveicoli usati, con applicazione del regime del margine previsto dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, art. 36, comma 1 e 10, e che riceva dal cedente la fattura contenete tutti gli elementi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, (richiamato dal D.L. n. 331 del 1993, art. 46, comma 2) rappresentativi dell atto negoziale e dei dati di fatto fiscalmente rilevanti per l applicazione di tale regime, sia comunque obbligato a regolarizzare la fattura ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, ed a versare il tributo ed a presentare la dichiarazione esponente le operazioni regolarizzate, qualora gli elementi identificativi della cessione dei beni descritta nella fattura ricevuta siano divergenti da quella effettiva e reale, e tale divergenza, che comporti l inesistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di applicazione del regime del margine, non risulti dalle indicazioni contenute nella fattura e sia acclarabile esclusivamente a mezzo di controlli fiscali diversi e che le sole Autorità fiscali comunitarie hanno il potere di eseguire presso il cedente L Agenzia delle Entrate, contro ricorrente, contesta la ammissibilità del motivo, o comunque la fondatezza, e ne chiede il rigetto Il motivo è infondato e va respinto.
4 1.4. Come più volte affermato da questa Corte, con argomenti che si condividono In tema di IVA, il regime del margine di utile di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85, siccome rappresenta un regime speciale rispetto all ordinario regime impositivo riguardante gli acquisti intracomunitari, impone al contribuente di provare la sussistenza dei presupposti che ne consentono l applicazione, e, quindi, la mancata detrazione dell IVA all acquisto da parte del cedente, tutte le volte in cui la contestazione dell Amministrazione trovi fondamento in elementi oggettivi che privino di attendibilità le indicazioni contenute nella fattura emessa nei confronti del cessionario. (Cass. Sent. n. 8828/2012). In particolare va ribadito che In tema di IVA, ai fini dell applicazione negli acquisti intra-comunitari del regime del margine di utile di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85, non costituisce unica condizione la regolarità formale della fattura emessa dal cedente, poichè in tal modo si attribuirebbe a tale documento un efficacia probatoria, in realtà non prevista, in relazione all esistenza dei presupposti giustificativi di tale regime fiscale, e cioè che il cedente abbia assolto l imposta in modo definitivo e risponda ad uno dei requisiti soggettivi indicati dalla medesima disposizione, configurandosi o come privato consumatore, o come soggetto che non abbia potuto detrarre l imposta per aver destinato i beni ad attività esente, ovvero che agisca in regime di franchigia nel proprio Stato membro, ovvero ancora che abbia a sua volta assoggettato il proprio acquisto al regime del margine di utile. (Cass. Sent. n. 8828/2012). Pertanto, come nel caso in esame, Colui il quale intenda avvalersi, per il pagamento dell IVA su beni acquistati da soggetti residenti in altro Stato membro, dello speciale regime del margine di utile, ha l obbligo di accertarsi della sussistenza dei presupposti di applicabilità di quel regime, tra i quali la circostanza che il cedente del bene non abbia potuto esercitare, nel suo Paese, alcuna rivalsa per l imposta versata quando acquistò quel bene. Tale accertamento non può limitarsi ad un mero controllo di regolarità formale delle fatture emesse dal cedente, ma deve estendersi al controllo della regolarità sostanziale dell operazione, a condizione che esso sia possibile alla stregua dell ordinaria diligenza esigibile dal cessionario (Cass. Sent. n. 8636/2012). Nel caso di specie va osservato che la qualità della società ricorrente, professionalmente dedita al commercio di autoveicoli usati di provenienza estera, per quanto interessa, ben le avrebbe consentito di accertare, in base all esame dei rispettivi documenti di circolazione e della documentazione accompagnatoria dei veicoli e di quanto ritenuto utile a tal fine, l uso cui erano stati destinati dal cedente straniero, dai suoi danti causa e le loro qualità soggettive, e di conseguenza, stabilire se fosse verosimile che questi non avesse esercitato il diritto di rivalsa per l IVA pagata sull acquisto, come d altronde era suo dovere fare, in considerazione della richiesta di accedere ad un regime fiscale speciale, così come correttamente considerato dalla CTR. Del tutto inconferente è il richiamo alla disciplina
5 della regolarizzazione delle fatture, invece ampiamente invocata dalla ricorrente, atteso che nel caso in esame si controverte sul regime fiscale applicabile in concreto alle specifiche operazioni commerciali, e non su questioni formali di formazione delle fatture Con il secondo motivo la ricorrente società deduce il vizio di violazione di legge per falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 2, in relazione all art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare la ricorrente sostiene, con riferimento alla vendita a favore della A. (accertamento sub e), che la disciplina di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 2, era stata rispettata dalla società cedente poichè la A., dichiaratasi esportatore abituale aveva rilasciato la dichiarazione di intenti, senza che alcun rilievo potesse assumere a suo carico la circostanza che detto soggetto avesse omesso la presentazione della dichiarazione e non avesse provveduto al versamento dell IVA, condotte che non potevano rientrare nella conoscibilità giuridica della società cedente e richiama in proposito la sentenza della Corte di Cassazione n /2008. Formula il seguente quesito di diritto: Dica Codesta Corte se il cedente, che riceva dal cessionario la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 2, riscontrata la conformità alle disposizioni di legge della dichiarazione di intento null altro sia tenuto ad eseguire se non l emissione della fattura senza pagamento dell imposta, rimanendo la responsabilità derivante da una eventuale falsità dell attestazione totalmente a carico di colui che emetta tale dichiarazione La Agenzia delle Entrate, contro ricorrente, eccepisce la novità di questo motivo di ricorso non espressamente formulato in sede di appello incidentale, o comunque la infondatezza, e ne chiede il rigetto Il motivo è inammissibile e va respinto. Dalle lettura della impugnata sentenza risulta che i motivi di appello incidentale proposti dalla I.P.M. SRL in liquidazione, in merito agli accertamenti sub b) e c), riguardavano solo l effetto della intervenuta assoluzione in sede penale del legale rappresentante della società stessa rispetto alla posizione tributaria della società e la mancanza di danno erariale, nè la ricorrente ha dedotto una omessa motivazione da parte del giudice di seconde cure in merito a tale doglianza. In applicazione del principio già affermato da questa Corte, secondo il quale Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del
6 ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. (Cass. Sent. n.23675/2013), il motivo va dichiarato inammissibile. Nel caso in esame, infatti, dalla lettura della sentenza impugnata non emerge la prospettazione dell odierno motivo di impugnazione relativo alla differente posizione del cedente rispetto al cessionario in relazione all applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 2, nè il ricorrente ha indicato in quale specifico atto del giudizio precedente la abbia fatto. E comunque, opportuno ricordare nel merito che quanto affermato dalla ricorrente non può essere condiviso. La Corte ha affermato che la non imponibilità delle cessioni all esportazione fatte nei confronti di esportatori abituali - prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c), - è subordinata, nella disciplina del D.L. n. 746 del 1983, all emissione di specifica dichiarazione d intento da parte dell esportatore (art. 1, comma 1, lett. c), mentre il soggetto cedente, una volta riscontratane la conformità alle disposizioni di legge, non è tenuto ad eseguire alcun altro controllo, rimanendo a carico di chi emette tale dichiarazione la responsabilità, anche penale, derivante dall eventuale falsità (C /2010). Quindi ha precisato che, solo quando la dichiarazione stessa esista e non sia ideologicamente falsa o, comunque, il cedente non sia consapevole di tale falsità (cioè non abbia la consapevolezza che l operazione non sia destinata all esportazione, ma abbia una destinazione nazionale), per detto cedente l operazione deve ritenersi non imponibile, a prescindere dalla prova dell effettiva avvenuta esportazione della merce (ult. cit.). In caso contrario, viene meno la fattispecie delineata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, per mancanza originaria dell elemento che caratterizza quel modello legale; ciò comporta che l operazione commerciale posta in essere, non potendosi considerare in regime di esenzione, obblighi il cedente, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, a versare egli stesso l imposta (cfr. anche Cass. Sent /2008). Più di recente, la Corte di legittimità ha approfonditamente chiarito che, la non imponibilità delle cessioni di beni asseritamente destinati all esportazione, subordinata alla dichiarazione scritta di responsabilità del cessionario sulla destinazione del bene fuori del territorio comunitario e al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, viene meno qualora si accerti che i beni non siano stati effettivamente esportati e che tale dichiarazione sia ideologicamente falsa. In questo caso l obbligo del cedente di assolvere successivamente l IVA su tali beni può essere escluso solo nella misura in cui risulti provato che egli abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere, al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare alla frode (Cass. Sent /2011, arg. ex Corte Giust. CE, 27 settembre 2007, C-409/04, 68 e 72, in tema cessione e acquisto intracomunitari; Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n del 11/05/2012), secondo il principio correttamente applicato dalla CTR.
7 3.1. Con il terzo motivo, relativo all accertamento sub b), la ricorrente lamenta la violazione per falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., (con riferimento al D.L. n. 331 del 1993, art. 41, e art. 22 Direttiva n. 388) in relazione all art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; l omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare la ricorrente afferma di avere venduto otto autoveicoli alla società francese B. C. S. senza assoggettarle al tributo IVA in applicazione del citato art. 41 e di avere provveduto al deposito presso la Dogana di Como - Ufficio IVA Intracomunitaria - degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie (Modelli INTRA) secondo le disposizioni vigenti. Contesta quindi quanto posto a base dell accertamento dalla Agenzia delle Entrate, e cioè che le autovetture non sarebbero state vendute in Francia, ma in Italia, affermando che tale conclusione non era stata provata con la produzione delle carte di circolazione degli autoveicoli e che la decisione della CTR era fondata su mere allegazioni in violazione degli oneri probatori ricadenti sulla Amministrazione. Formula il seguente quesito di diritto: Dica Codesta Corte se il soggetto che esegua una vendita intracomunitaria di autoveicoli assolva all obbligo di dimostrare l avvenuta esportazione dei beni oggetto della vendita a mezzo dei modelli Intrastat redatti in conformità della Direttiva 17 maggio 1977 n.388 e depositati presso la competente Dogana e se sia sufficiente ai fini dell articolazione della prova contraria ex art c.c., la mera produzione in giudizio del verbale di constatazione (nel quale si contesti l immatricolazione delle autovetture nel territorio italiano) ovvero dei certificati di immatricolazione attestanti l esistenza del fatto costitutivo della pretesa tributaria, anche con la connotazione della certezza del fatto - noto ai fini dell articolazione della prova presuntiva ex artt e 2729 c.c La Agenzia delle Entrate eccepisce l inammissibilità del motivo perchè attinente a mere questioni di fatto, peraltro documentalmente smentite, a suo dire, dal contenuto del p.v.c e dalla documentazione probatoria ad esso allegata Il motivo è infondato e va respinto. Come più volte affermato da questa Corte va osservato che il D.L. n. 331 del 1993, art che descrive gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari e, nel primo comma, recita: le cessioni intracomunitarie... sono effettuate senza applicazione dell imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza - opera su un piano distinto dalla identificazione degli elementi costituivi della fattispecie descritti dalla norma che individua i presupposti della operazione intracomunitaria non imponibile (ossia il D.L. n. 331 del 1993, art. 41). Il citato art. 50, infatti, prescrive adempimenti
8 formali (obbligo del cessionario di comunicare il proprio numero identificativo: conferma della validità del codice da parte dell Amministrazione finanziaria; trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisiti intracomunitari) volti ad agevolare il successivo controllo da parte degli Uffici finanziari ed a contenere il rischio di atti elusivi o di natura fraudolenta, ma non detta alcuna disciplina in ordine alle modalità di soddisfazione, da parte del cedente, dell onere di provare la sussistenza dei presupposti applicativi dell esenzione e, in particolare, il presupposto della c.d. territorialità. Gli argomenti svolti nel ricorso (motivo 3 ) - secondo cui per godere del regime di non imponibilità al cedente sarebbe sufficiente avere redatto e depositato regolarmente il modello INTRA - va dunque disatteso, perchè la norma tributaria richiede espressamente, quale presupposto della non imponibilità, che i beni abbiano fasicamente raggiunto il territorio di un altro Stato membro e il principio generale di cui all art c.c., pone a carico del soggetto che intende avvalersi dell esenzione l onere di fornire la prova dei relativi fatti costitutivi. Pertanto, qualora, come nel caso in esame, l Amministrazione finanziaria pretenda di recuperare l IVA dal cedente contestando che i beni ceduti siano stati introdotti nel territorio dello Stato membro in cui il cessionario è soggetto di imposta (e quindi negando la sussumibilità dell operazione nello schema normativo della cessione intracomunitaria ), il fatto che il contribuente cedente abbia depositato presso la Dogana - Ufficio IVA Intracomunitaria l elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie non vale a sollevarlo dall onere di provare la introduzione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro di destinazione. Deve quindi riaffermarsi e darsi seguito al principio di diritto già reiteratamente espresso da questa Corte secondo cui in tema di IVA, nel caso in cui l Amministrazione finanziaria contesti, pretendendo il versamento dell imposta non versata, la non imponibilità - ai sensi del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 41, comma 1, lett. a), prima parte, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso, per difetto del presupposto dell introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro, grava sul cedente la prova dei fatti costitutivi del diritto, che intende far valere in giudizio, di fruire della deroga agevolativa rispetto al normale regime impositivo; nè è sufficiente, a tal fine, la prova di aver depositato il modello INTRA e di avere debitamente indicato l elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie, trattandosi dell adempimento di obblighi formali prescritti per agevolare il successivo controllo ed evitare atti elusivi o di natura fraudolenta, ed occorrendo invece - avuto riguardo alla espressa previsione del D.L. n. 331 del 1993, art. 41, comma 1, lett. a), secondo cui la cessione non imponibile si realizza mediante il trasporto o la spedizione dei beni nel territorio di un altro Stato membro - la prova dell effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro in cui il cessionario è soggetto di imposta (così Cass.
9 13457/2012 e Cass /11; nello stesso senso, Cass. 3603/09, che richiamano a supporto la giurisprudenza di questa Corte in materia di cessioni alla esportazione disciplinate dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, la quale costantemente afferma che grava sul cedente la prova del trasporto o spedizione del bene ceduto - sentenze nn. 6351/02, 9104/02, 12608/06 -; si veda anche Cass /10, ove si afferma che, sempre in tema di cessione all esportazione, nel caso di c.d. triangolazione grava sul cedente l onere della prova dell avvenuta uscita della merce dal territorio doganale dell Unione). Così definito l argomento dei presupposti del regime di non imponibilità IVA in materia di cessioni intracomunitarie, e relativo onere probatorio, il motivo, relativo alla violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., risulta infondato perchè, come sopra precisato, l onere di provare l uscita delle merci dal territorio nazionale grava sul contribuente cedente. 4. In conclusione il ricorso va integralmente disatteso con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in Euro 7.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
ESTREMI: Corte di Cassazione Tributaria Data: 12.03.2014 Numero: 5679 Colui il quale intenda avvalersi, per il pagamento dell'iva su beni acquistati da soggetti residenti in altro Stato membro, dello speciale
DettagliNulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973:
Nulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973: La Suprema Corte, dopo gli ultimi arresti in materia, prosegue sul filone
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014 OGGETTO: Cessioni all esportazione di cui all articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR 26 ottobre 1973, n. 633 Sentenza Corte
DettagliCorte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016
Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale
DettagliI datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione
I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro
DettagliCIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011
CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 380 13.12.2016 Operazioni soggette a reverse charge: il regime sanzionatorio A cura di Diana Pérez Corradini Categoria: Iva Sottocategoria: Reverse
DettagliCIRCOLARE N. 52/E INDICE
CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente
DettagliBuona fede, diligenza e Knowledge Test
www.pwc.com Buona fede, diligenza e Knowledge Test Roma, 15 aprile 2015 Luca Lavazza Come provare la consapevolezza del terzo coinvolto in una frode Il tratto comune di tutte le fattispecie è la prova
DettagliIVA Internazionale: rassegna minima di giurisprudenza
Luca Bilancini (Commercialista, Pubblicista, Coordinatore scientifico MAP) IVA Internazionale: rassegna minima di giurisprudenza 1 Cassazione, Sentenza 16/03/2016, n. 5168 La temporanea esportazione delle
DettagliRISOLUZIONE N. 16 /E
RISOLUZIONE N. 16 /E ROMA, 06/02/2017 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212- Acquisti senza applicazione dell Iva oltre i limiti del plafond. Regolarizzazione
DettagliReintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita
Reintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 03/02/2017 n 2975 Una nota di Giuseppina Mattiello in caso di fallimento dell impresa datrice
DettagliNOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013
NOTA OPERATIVA N. 1/2013 OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013 - Introduzione La legge 228, del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto alcune modifiche all
DettagliSvolgimento del processo
Sentenza n. 4836 del 28 febbraio 2014 (ud 13 gennaio 2014) - della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. CIRILLO Ettore - Est. CONTI Roberto Giovanni - Pm. SORRENTINO Federico Svolgimento del processo 1. L
DettagliRISOLUZIONE N. 80/E. OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
RISOLUZIONE N. 80/E Roma, 4 agosto 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione
DettagliL imposta di bollo è un tributo alternativo all IVA. I CASI
n. 11/2015 Aggiornata al 29.10.2015 STUDIO EFFEMME SRL L imposta di bollo è un tributo alternativo all IVA. I CASI L imposta di bollo è un tributo alternativo all IVA. Pertanto va applicata esclusivamente
DettagliRESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.
RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. PREMESSA Per effetto della nuova disciplina in ambito di
DettagliSvolgimento del processo
Cass. civ. Sez. V, Sent., 01-04-2016, n. 6343 Svolgimento del processo 1. A seguito di comunicazione VIES (sistema di informazioni di scambi internazionali) della società francese Multioff Service e della
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 novembre 2008 RISOLUZIONE N. 440/E OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331. Depositi IVA
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12 In data 20.12.2010 il Sig. [X], rappresentato e difeso dal Dott. [Y], con studio in [...], si costituiva ritualmente
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA N DEL FATTO E DIRITTO. Cass /2011. Autovelox: contestazione immediata
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato la sentenza del Tribunale - di accoglimento del ricorso - che si fondava su doppia articolazione della ratio decidendi costituita dalla affermazione
DettagliTerritorialità nel territorio dello Stato luogo di destinazione fisica del bene luogo di identificazione Iva dell acquirente
Territorialità Acquisti effettuati «nel territorio dello Stato», id est l Italia deve essere: - il luogo di destinazione fisica del bene (criterio di collegamento fisico) ovvero - il luogo di identificazione
DettagliCASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Adamo, Est. Valitutti - Sent. n. 9000, del 21 gennaio 2014, dep. il 18 aprile 2014.
CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Adamo, Est. Valitutti - Sent. n. 9000, del 21 gennaio 2014, dep. il 18 aprile 2014 Ritenuto in fatto 1. A seguito di processo verbale di constatazione redatto da propri funzionari
DettagliCategoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Accertamento e controlli
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 23 24.03.2016 Cartella di pagamento. Irrilevante la qualifica del responsabile del procedimento Non rileva la funzione esercitata dalla persona
DettagliSTUDIO PASSARELLI Rag. Adriano Commercialista - Revisore Contabile
Informativa per la clientela di studio Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La Marca da bollo sulle fatture Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alle
DettagliOggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
RISOLUZIONE N.119/E Direzione Centrale Roma, 12 agosto 2005 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d interpello,
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio
DettagliRISOLUZIONE N. 25/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003
RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003 Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Comune di. IVA- Trattamento tributario applicabile
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 dicembre 2012 OGGETTO: Chiarimenti in merito all applicabilità dell istituto della remissione in bonis Sono pervenute alla scrivente, da parte
DettagliAPPLICAZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SU FATTURE
APPLICAZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SU FATTURE 1 Dott. Gianfranco Tegas Rag. Davide Pau 05 gennaio 2015 Pag. 1 a 6 05 maggio 2015 APPLICAZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SU FATTURE PREMESSA La marca da bollo è
DettagliBuona fede, diligenza e Knowledge Test
www.pwc.com Buona fede, diligenza e Knowledge Test Milano, 5 novembre 2014 Luca Lavazza Come provare la consapevolezza del terzo coinvolto in una frode Il tratto comune di tutte le fattispecie è la prova
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,
DettagliSPECIALE SPESOMETRO NORMATIVA Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3
I N D I C E NORMATIVA... 2 Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3 Le operazioni rilevanti... 3 Le operazioni escluse... 3 Verifica della soglia... 4 Contratti d appalto e con corrispettivi periodici...
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11001 Anno 2016 Presidente: GRECO ANTONIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 27/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2018-2012 proposto da: PAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 331 03.11.2016 Omesso versamento Iva e possibile compensazione Categoria: Iva Sottocategoria: Varie A cura di Paola Sabatino Nel caso di omesso
DettagliRassegna giurisprudenza nazionale e comunitaria
Luca Bilancini (Dottore Commercialista, Pubblicista, Coordinatore scientifico Map) Rassegna giurisprudenza nazionale e comunitaria 1 Non imponibilità e iscrizione archivio VIES Art. 35, co. 2, lett. e-bis,
DettagliCTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del :esclusione estensione giudicato art CC
CTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del 4.5.10:esclusione estensione giudicato art. 1306 CC Autore: Redazione In: Magistratura tributaria SEZIONE N 8 - R.G.R. N 2850/05 UDIENZA DEL 17/03/2010 SENTENZA
DettagliRappresentante fiscale ed identificazione diretta
Rappresentante fiscale ed identificazione diretta Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno 2016 In collaborazione con Debitore d imposta (art. 17 DPR 633/72) L imposta sul valore aggiunto è dovuta dai soggetti
DettagliIstituti deflattivi e Contenzioso Fiscale di Valerio Cirimbilla e Alberto Giannone
Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale di Valerio Cirimbilla e Alberto Giannone Omessa regolarizzazione del cessionario in caso di omessa fatturazione o fatturazione irregolare da parte del cedente
DettagliQuando è nullo il mandato nel ricorso tributario?
Quando è nullo il mandato nel ricorso tributario? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario, Note a sentenza Il giudice di merito è tenuto ad accertare se la mancata indicazione in calce al ricorso
DettagliE nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente
E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;
DettagliRISOLUZIONE N. 113 /E
RISOLUZIONE N. 113 /E Direzione Centrale Normativa ROMA, 25/08/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell Amministrazione Direzione Regionale dell Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. prezzo
DettagliArea Fiscale 109 CHECK LIST PER REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2017 CHECK LIST
Area Fiscale 109 CHECK LIST PER REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2017 La check list si compone di due parti: - la prima parte riservata al cliente, è un semplice questionario; - la seconda parte riservata allo
Dettagli' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + $ $ $
!!" # "%& '(' ) #!"!" # % & ' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + * / «volume d'affari non superiore a 2.000.000,00 di euro 0 0 1 0 0 1 La citata Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 44/2012, al punto 2,
DettagliSuperiore a 77,47 euro Pari o inferiore a 77,47 euro
Ai gentili Clienti Loro sedi C IRCOLARE I NFORMATIVA N. 7/2016 OGGETTO: LA MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE Premessa La regola generale è che l imposta di bollo, del valore di 2 euro, va assolta su tutte quelle
DettagliCircolare 2015 n.5 Giovedì 16 Luglio :45 - Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Luglio :04
LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO) Modello polivalente L art. 21 D.L. 78/2010 ha previsto l obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell Iva, assolto con la trasmissione,
DettagliProva notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica -
Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica - La prova che il titolo esecutivo non sia stato notificato unitamente al precetto spetta all opponente, soprattutto se la presenza
DettagliPeriodico informativo n. 95/2016
Periodico informativo n. 95/2016 La Marca da bollo sulle fatture Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alle regole da seguire per l assolvimento della marca
DettagliRoma, 05 novembre 2009
RISOLUZIONE N. 271/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo DPR 26 ottobre 1972, n.
DettagliLe nuove regole dell IVA comunitaria
Le nuove regole dell IVA comunitaria Le novità IVA: i principali effetti per le imprese Convengo nazionale UNAGRACO Pescara, 23 aprile 2010 Pescara, 23 aprile 2010 Convegno nazionale UNAGRACO Raffaele
DettagliAdesione ai verbali di constatazione di cui all'art. 5 bis D.LGS. 218/97
Adesione ai verbali di constatazione di cui all'art. 5 bis D.LGS. 218/97 Autore: sentenza In: Magistratura tributaria Fatto e diritto. La società *** s.r.l., in sede in Ragusa, in persona del suo legale
DettagliRISOLUZIONE N. 89/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 89/E Roma, 25 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Cessioni di beni estratti dal deposito fiscale da parte del rappresentante
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5039 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/03/2015 SENTENZA sul ricorso 24741-2010 proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA ROMA SPA in
DettagliNORMA DI COMPORTAMENTO N. 179
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 179 Limiti di rivalsa e
DettagliGiustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 50 30.06.2016 Impugnazioni: notifica attraverso operatori postali privati Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario In tema
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3987 Anno 2017 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 15/02/2017 SENTENZA sul ricorso 3491-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE
DettagliContenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.
Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalia.com Diritto Civile - Tributi Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. I contribuenti
DettagliC O M U N I C A Z I O N E D I S T U D I O N. 0 2 / Disciplina Iva delle operazioni con l estero. (i) momento di effettuazione dell operazione
C O M U N I C A Z I O N E D I S T U D I O N. 0 2 / 2 0 1 3 A: Tutti i Clienti - loro indirizzi Da: V E Z Z A N I & A S S O C I A T I C/a: Pagine: 06 Fax: Data: 23 gennaio 2013 Egregi Signori, Disciplina
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente
DettagliCORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 09 01 2014 N 330 Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione ha pronunciato la seguente: ORDINANZA REPUBBLICA ITALIANA IN
DettagliPRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2011
Circolare n. 28 del 07 Novembre 2011 La presente circolare si propone di dare evidenza ai signori clienti dei PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2011 GIOVEDI 10 NOVEMBRE 2011 Modello 730 termine per
DettagliREGOLE DI RIFERIMENTO
Saluzzo, lì 28 gennaio 2016 Egr. CLIENTE Prot. n. 06/16/FISC REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI REGOLE DI RIFERIMENTO Ambito oggettivo La Legge finanziaria 2013 (Legge n. 228/2012), nel recepire
DettagliProva delle cessioni intracomunitarie di beni
Prova delle cessioni intracomunitarie di beni In caso di cessioni intracomunitarie di beni, per dimostrare che l'operazione è avvenuta in modo regolare il cedente deve conservare per il tempo stabilito
DettagliDentro la Notizia. 19 Ottobre 2012
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 1 86/2012 OTTOBRE/8/2012 (*) 19 Ottobre 2012 CON CIRCOLARE N. 38/E DEL
DettagliNORMA DI COMPORTAMENTO N. 179
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 179 Limiti di rivalsa e
DettagliSULLE REGISTRAZIONI CONTABILI
IVA PER CASSA: NOVITÀ E CONSIDERAZIONI SULLE REGISTRAZIONI CONTABILI IL NUOVO REGIME DEL CASH ACCOUNTING O DELL IVA PER CASSA Come noto, i soggetti che adottano il regime del cash accounting (c.d. Iva
DettagliL IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE
MENAGUALE COMMERCIALISTI Servizi e consulenze d azienda Via N. Sauro, 66-64021 GIULIANOVA (TE) Tel./fax 085 8007188 - info@menagualecommercialisti.it L IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE L imposta di bollo
DettagliOggetto: la marca da bollo sulle fatture
ONSPRESA AI SIGG. CLIENTI LORO SEDI 1 Circolare clienti n. 12/2016 Oggetto: la marca da bollo sulle fatture Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alle regole
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE
DettagliIL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
1 IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Ai sensi dell art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72, sono fatturate in regime di non imponibilità «le cessioni, anche tramite commissionari,
DettagliLE NOVITA DEL DECRETO «COLLEGATO»
IVA 2017 LE NOVITA DEL DECRETO «COLLEGATO» D.L. 22/10/2016, n. 193, in vigore dal 24 ottobre 2016 convertito c.m. dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, in vigore dal 3 dicembre 2016 Franco Ricca COMUNICAZIONE
DettagliIVA PER CASSA PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO
IVA PER CASSA PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO Operativa l IVA per cassa a decorrere dalle operazioni poste in essere, ai sensi dell articolo 6 del DPR 633/72, dalla data del 28 aprile 2009. L articolo
DettagliL esclusione da Irap per gli agenti di commercio, i promotori finanziari e i lavoratori autonomi: normativa e recenti pronunce giurisprudenziali
L esclusione da Irap per gli agenti di commercio, i promotori finanziari e i lavoratori autonomi: normativa e recenti pronunce giurisprudenziali Autore: Marsella Dario In: Diritto tributario 1) Normativa
DettagliOGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI
Circolare n. 05 del 19 marzo 2010 A tutti i Clienti Loro sedi OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI UFFICIALI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (D.Lgs. 18/2010 -
DettagliEsempio: Acquisti di servizi generici spot fornitori comunitari
Esempio: Acquisti di servizi generici spot fornitori comunitari 30/06/2016 Avvocato GB ultima la prestazione 30/6/2016 Momento di effettuazione del servizio 15/7/2016 Termine ultimo per il britannico di
DettagliCOMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA Settore Tributi REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 07/03/2016 Regolamento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliPROFESSIONISTI: ALTERNATIVE DI COMPILAZIONE DI UNICO A SEGUITO DEL MANCATO VERSAMENTO IRAP
PROFESSIONISTI: ALTERNATIVE DI COMPILAZIONE DI UNICO A SEGUITO DEL MANCATO VERSAMENTO IRAP a cura Dott. Antonio Gigliotti I professionisti che, non versano l Irap per mancanza di un autonoma organizzazione
DettagliFiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti
Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 37 24.10.2016 Il modello intra - 12 Acquisti intracomunitari degli enti non commerciali e altri soggetti Categoria:
DettagliConsiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 45/2012 GIUGNO/10/2012 (*) 28 Giugno 2012
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 45/2012 GIUGNO/10/2012 (*) 28 Giugno 2012 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON
DettagliCIRCOLARE n. 19/2012
CIRCOLARE n. 19/2012 RESPONSABILITA DEL COMMITENTE E DELL APPALTATORE PER DEBITI FISCALI -LA NUOVA DISCIPLINA- I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (Circ. 08/10/2012 n. 40) 1.PREMESSA 3 2. AMBITO DI
DettagliIVA: rapporti con l estero e adempimenti. Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto
IVA: rapporti con l estero e adempimenti Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto L ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO Plafond IVA Gli operatori economici che effettuano operazioni con l'estero
DettagliLiquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa (cosiddetto Cash accounting ) Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012.
Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa (cosiddetto Cash accounting ) Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012. Premessa Come noto, l art. 32-bis del D.L. 22 giugno
DettagliCOMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST: IL LIMITE DI EURO È ANNUALE
Napoli, 9 Febbraio 2015 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 2/2015 COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST: IL LIMITE DI 10.000 EURO È ANNUALE L Agenzia delle Entrate è tornata ad esaminare
DettagliCass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.
Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione, confermando un precedente orientamento, ha ritenuto che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.
DettagliCIRCOLARE 43/E
CIRCOLARE 43/E 06.08.2010 SIMONE DEL NEVO 20.08.2010 Studio Del Nevo LA DICHIARAZIONE Come è possibile accertare che per una determinata prestazione di servizio l imposta non è dovuta nel Paese del committente
DettagliE-COMMERCE DEFINIZIONE 3. SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4 1. Servizi inclusi 5 2. Servizi esclusi 5
Sommario E-COMMERCE 1. Servizi digitali DEFINIZIONE 3 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4 1. Servizi inclusi 5 2. Servizi esclusi 5 SERVIZI DI TELERADIODIFFUSIONE 6 1. Servizi inclusi 7 2. Servizi esclusi 7
DettagliN. 98 FISCAL NEWS. Schede carburante: I criteri per la corretta deducibilità
a cura di Antonio Gigliotti www.fiscal-focus.it N. 98 FISCAL NEWS La circolare di aggiornamento professionale 07.03.2011 Categoria Ires Schede carburante: I criteri per la corretta deducibilità Ai fini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19972/2006 proposto da: M.E. CORRENTISTA DEBITRICE -
DettagliCass. n /2010: Omessa trascrizione della vendita del veicolo al PRA: responsabilità dell'intestatario
Cass. n. 21009/2010: Omessa trascrizione della vendita del veicolo al PRA: responsabilità dell'intestatario Della mancata trascrizione della vendita del veicolo, risponde del sinistro l'intestatario essendo
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 2 I 1 7 e.z{ Oggetto Dott. MARCELLO IACOBELLIS Dott. MAURO MOCCI - Presidente - - Consigliere - IRPEG
DettagliNOTA OPERATIVA N 13/2013
NOTA OPERATIVA N 13/2013 OGGETTO: ritenute d acconto, regole per lo scomputo - Introduzione I sostituti di imposta devono operare le ritenute sui compensi erogati a determinati soggetti (lavoratori autonomi,
DettagliEsportazioni indirette art. 8 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 nuova interpretazione operativa dell Agenzia delle Dogane
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 28 8 OTTOBRE 2008 Esportazioni indirette art. 8 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972
Dettagli1 - L INVIO DEL MOD. IRE PER I LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO A CAVALLO D ANNO
Pesaro, lì 26 marzo 2012 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 05/2012 1- Invio Modello IRE per lavori di risparmio energetico del 55% a cavallo d anno; 2 Nuove regole iva dal 17-03-2012 per i servizi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972.
RISOLUZIONE N. 373/E Roma, 14 dicembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972. Con l istanza di interpello
DettagliSvolgimento del processo
Cass. civ. Sez. V, Sent., 19-11-2014, n. 24600 Svolgimento del processo 1. L'Agenzia delle entrate, a seguito di verifica, aveva accertato gravi incongruenze negli indici di bilancio della società Effe
DettagliSTUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 11 del 21 Novembre 2011
STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 11 del 21 Novembre 2011 A TUTTE LE IMPRESE CHE DETENGONO INTERNAMENTE LE SCRITTURE CONTABILI I NUOVI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI SPESOMETRO Come preannunciato in precedenti
DettagliL attività istruttoria
L attività istruttoria. 1 oggetto della lezione l attività istruttoria; la liquidazione delle dichiarazioni; il controllo formale; il controllo sostanziale; inviti a comparire, richieste, questionari;
Dettagli