2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 10 aprile 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 28 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 aprile 2014 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI Regolamento n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda d asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (14CE0535)... Pag. 1 Regolamento n. 119/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il lievito arricchito di cromo, utilizzato per la fabbricazione di integratori alimentari, e il cromo(iii) lattato triidrato aggiunto agli alimenti (14CE0536)... Pag. 44 Regolamento n. 120/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1981/2006 sulle regole dettagliate per l attuazione dell articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati (14CE0537)... Pag. 46 Regolamento n. 121/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, relativo all autorizzazione della L-seleniometionina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie di animali (14CE0538)... Pag. 53 Regolamento n. 122/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0539)... Pag. 56 Regolamento n. 123/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d oliva presentate dal 3 al 4 febbraio 2014 nell ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2014 (14CE0540)... Pag. 58 Pubblicati nel n. L 39 dell 8 febbraio 2014 Regolamento n. 124/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (14CE0541)... Pag. 59

2 Regolamento n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 (14CE0542)... Pag. 60 Regolamento n. 126/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Paprika Žitava / Žitavská paprika (DOP)] (14CE0543)... Pag. 63 Regolamento n. 127/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (DOP)] (14CE0544)... Pag. 65 Regolamento n. 128/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gofio Canario (IGP)] (14CE0545)... Pag. 67 Regolamento n. 129/2014 della Commissione, del 10 febbraio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0546)... Pag. 69 Pubblicati nel n. L 40 dell 11 febbraio 2014 Regolamento n. 130/2014 della Commissione, del 10 febbraio 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Selles-sur-Cher (DOP)] (14CE0547)... Pag. 71 Regolamento n. 131/2014 della Commissione, dell 11 febbraio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013, concernente l autorizzazione di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti come additivi per mangimi (14CE0548)... Pag. 73 Regolamento n. 132/2014 della Commissione, dell 11 febbraio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0549)... Pag. 81 Pubblicati nel n. L 41 del 12 febbraio 2014 Regolamento n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che modifica, ai fini dell adeguamento al progresso tecnico riguardo ai limiti di emissione, la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (14CE0550)... Pag. 83 Pubblicato nel n. L 47 del 18 febbraio 2014 DIRETTIVE Direttiva n. 19/2014 della Commissione, del 6 febbraio 2014, che modifica l allegato I della direttiva 2000/29/ CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (14CE0551)... Pag. 140 Direttiva n. 20/2014 della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (14CE0552)... Pag. 142 II Pubblicate nel n. L 38 del 7 febbraio 2014

3 RETTIFICHE Rettifica della direttiva n. 78/2010 del Parlamento europeo e Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/ CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15 dicembre 2010) (14CE0553)... Pag. 149 Pubblicata nel n. L 54 del 22 febbraio 2014 Rettifica della direttiva n. 65/2011 del Parlamento europeo e Consiglio, dell 8 giugno 2011, sulla restrizione dell uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 del 1 luglio 2011, pag. 88) (14CE0554)... Pag. 150 Pubblicata nel n. L 44 del 14 febbraio 2014 III

4 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee».

5 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 118/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda d asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( 1 ), in particolare l articolo 4, paragrafo 3, l articolo 6, paragrafo 5, l articolo 8, paragrafo 6, l articolo 16, paragrafo 4, l articolo 21, paragrafo 3, l articolo 22, paragrafo 3, l articolo 23, paragrafo 4, l articolo 24, paragrafo 5, l articolo 29, paragrafi 1 e 4, l articolo 31, paragrafo 4, l articolo 32, paragrafi 1 e 5, e l articolo 35, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) In virtù del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione ( 2 ) sono state adottate alcune modalità concrete necessarie per l applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio ( 3 ). (2) Nel giugno 2013 è stato adottato il regolamento (UE) n. 604/2013, recante rifusione del regolamento (CE) n. 343/2003. L effettiva attuazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Consiglio richiede che siano definite ulteriori modalità concrete. ( 1 ) GU L 180 del , pag. 31. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del , pag. 3). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del , pag. 1). (3) Per rendere il sistema più efficiente e aumentare la cooperazione tra autorità nazionali, occorre modificare le norme relative alla trasmissione e al trattamento delle richieste di presa in carico e di ripresa in carico, alle domande di informazioni, alla cooperazione ai fini del ricongiungimento di familiari e altri parenti nel caso di minori non accompagnati e persone dipendenti, nonché all esecuzione dei trasferimenti. (4) Il regolamento (CE) n. 1560/2003 non prevede: un opuscolo comune su Dublino/Eurodac, un opuscolo specifico per i minori non accompagnati, un modulo standard per lo scambio di informazioni pertinenti sui minori non accompagnati, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico, un modulo standard per lo scambio di dati prima di un trasferimento, un certificato sanitario comune, condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento. Occorre perciò aggiungere nuove disposizioni. (5) Il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) sostituisce il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio ( 5 ) e apporta modifiche ( 4 ) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del , pag. 1). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell 11 dicembre 2000, che istituisce l «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del , pag. 1). 1

6 al sistema Eurodac. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1560/2003 dev essere modificato al fine di rispecchiare in modo adeguato l interazione tra le procedure istituite dal regolamento (UE) n. 604/2013 e l applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013. (6) Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) contiene norme che agevolano l applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013. Di conseguenza, le condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico dei richiedenti devono essere modificate per includere norme relative all uso dei dati del sistema di informazione visti. (7) Sono necessari adeguamenti tecnici per rispondere all evoluzione delle norme applicabili e delle modalità di utilizzo della rete di trasmissione elettronica istituita dal regolamento (CE) n. 1560/2003 al fine di facilitare l applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013. (8) È opportuno che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) si applichi al trattamento eseguito in virtù del presente regolamento. (9) Il regolamento (UE) n. 604/2013 si applica alle domande di protezione internazionale presentate a partire dal 1 o gennaio È quindi necessario che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile, al fine di consentire la piena applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013. (11) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1560/2003, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 1560/2003 Il regolamento (CE) n. 1560/2003 è così modificato: ( 1 ) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) (GU L 218 del , pag. 60). ( 2 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del , pag. 31). 1) All articolo 1 è inserito il seguente paragrafo: «2 bis La richiesta comporta altresì i dati forniti dal sistema di informazione visti (VIS), quando sia basata su un risultato positivo trasmesso dal VIS a norma dell articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a seguito del confronto delle impronte digitali del richiedente protezione internazionale con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse al VIS a norma dell articolo 9 di detto regolamento e il risultato sia stato controllato a norma dell articolo 21 dello stesso regolamento. (*) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del , pag. 60).» 2) L articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Emissione di una richiesta di ripresa in carico La richiesta di ripresa in carico è presentata a mezzo del modulo standard di cui all allegato III del presente regolamento, che espone la natura e i motivi della richiesta e le disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) su cui è basata. La richiesta contiene inoltre, ove applicabile: a) copia di tutti gli elementi di prova e prove indiziarie da cui si desume la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale dello Stato membro richiesto, corredati eventualmente di osservazioni su come siano stati assunti e sul valore probatorio ad essi attribuito dallo Stato richiedente con riferimento all elenco delle prove e prove indiziarie di cui all articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013, di cui all allegato II del presente regolamento; b) il risultato positivo, trasmesso dall unità centrale di Eurodac a norma dell articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2725/2000, del confronto delle impronte digitali del richiedente asilo con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse all unità centrale a norma dell articolo 4, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, risultato altresì controllato a norma dell articolo 4, paragrafo 6, dello stesso regolamento. (*) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del , pag. 31).» 2

7 3) All articolo 8 è inserito un nuovo paragrafo: «3. Il modulo standard di cui all allegato VI è utilizzato al fine di trasmettere allo Stato membro competente i dati essenziali per tutelare i diritti e le esigenze immediate della persona da trasferire. Tale modulo standard è considerato un preavviso ai sensi del paragrafo 2.» 4) All articolo 9 è inserito un nuovo paragrafo: «1 bis) Qualora un trasferimento sia ritardato su richiesta dello Stato membro che provvede al trasferimento, quest ultimo e gli Stati membri competenti devono riprendere i contatti al fine di consentire l organizzazione di un nuovo trasferimento quanto prima possibile, conformemente all articolo 8, e non oltre due settimane dal momento in cui le autorità vengono a conoscenza della cessazione delle circostanze che hanno causato il ritardo o il rinvio. In tal caso, prima che sia eseguito il trasferimento viene inviato un modulo standard aggiornato per il trasferimento dei dati prima di un trasferimento, di cui all allegato VI.» 5) All articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2) Lo Stato membro che non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei mesi dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico dell interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo, per uno dei motivi di cui all articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, ne informa lo Stato membro competente prima dello scadere del termine. In mancanza di ciò, la competenza per l esame della domanda di protezione internazionale e le altre obbligazioni a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 ricadono sullo Stato membro richiedente, in conformità dell articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento.» 6) All articolo 11 è inserito un nuovo paragrafo: Al fine di effettuare lo scambio di informazioni di cui al primo comma viene utilizzato il modulo standard che figura all allegato VII del presente regolamento. Lo Stato membro richiesto cerca di rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive. La richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo è effettuata nel pieno rispetto dei termini di cui all articolo 21, paragrafo 1, all articolo 22, paragrafo 1, all articolo 23, paragrafo 2, all articolo 24, paragrafo 2, e all articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013. Detto obbligo lascia impregiudicato l articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013.» 7) All articolo 12 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3) Allo scopo di agevolare l azione appropriata per l identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale, dopo aver svolto il colloquio personale ai sensi dell articolo 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 alla presenza del rappresentante di cui all articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento, cerca e/o tiene conto di qualsiasi informazione fornita al minore o proveniente da qualunque altra fonte attendibile che sia a conoscenza della situazione personale del minore o di un suo familiare, fratello o parente, o della rotta da essi seguita. Le autorità che procedono a determinare lo Stato membro competente per l esame della domanda di un minore non accompagnato coinvolgono il più possibile in tale processo i rappresentanti di cui all articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013. «6) Qualora il richiedente si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano il figlio, fratello o genitore di cui all articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, i due Stati membri si consultano reciprocamente e si scambiano informazioni al fine di appurare: a) i legami familiari comprovati tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore; b) il vincolo di dipendenza tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore; c) la capacità dell interessato di occuparsi della persona a carico; d) se necessario, gli elementi di cui tener conto per valutare l impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo. 4) Qualora nell applicazione degli obblighi derivanti dall articolo 8 del regolamento (UE) n. 604/2013 lo Stato membro che procede a determinare lo Stato membro competente per l esame della domanda di un minore non accompagnato disponga di informazioni che rendono possibile iniziare l identificazione e/o il reperimento di un suo familiare, fratello o parente, tale Stato membro consulta altri Stati membri, se opportuno, e scambia con loro informazioni, al fine di: a) identificare familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato presenti sul territorio degli Stati membri; b) accertare l esistenza di legami familiari comprovati; c) valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato, anche qualora familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più Stati membri. 3

8 5) Qualora dallo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 risulti che più familiari, fratelli o parenti si trovano in un altro Stato membro o in altri Stati membri, lo Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato collabora con lo Stato membro o gli Stati membri in questione per determinare quale sia la persona più appropriata a cui affidare il minore, e in particolare per appurare: a) la solidità dei legami familiari tra il minore e le diverse persone identificate sui territori degli Stati membri; b) la capacità e disponibilità degli interessati di occuparsi del minore; c) l interesse superiore del minore in ciascun caso. 6) Al fine di effettuare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 viene utilizzato il modulo uniforme che figura all allegato VIII del presente regolamento. Lo Stato membro richiesto si impegna per rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive. La richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo è effettuata nel pieno rispetto dei termini di cui all articolo 21, paragrafo 1, all articolo 22, paragrafo 1, all articolo 23, paragrafo 2, all articolo 24, paragrafo 2, e all articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013. Detto obbligo lascia impregiudicato l articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013.» Lo Stato membro che esegue il trasferimento di un richiedente e lo Stato membro competente cercano di accordarsi, prima della trasmissione del certificato sanitario, sulla lingua da utilizzare per redigere il certificato stesso, tenendo conto delle circostanze e in particolare dell eventuale necessità di azioni urgenti al momento dell arrivo.» 10) È inserito un nuovo articolo 16 bis: «Articolo 16 bis Opuscoli informativi per i richiedenti protezione internazionale 1) Nell allegato X figura un opuscolo comune che informa tutti i richiedenti protezione internazionale sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 e sull applicazione del regolamento (UE) n. 603/ ) Nell allegato XI figura un opuscolo specifico per i minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale. 3) L allegato XII contiene informazioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi fermati in relazione all attraversamento irregolare di una frontiera esterna. 4) L allegato XIII contiene informazioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro.» 11) All articolo 18, il paragrafo 2 è soppresso. 12) All articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 8) All articolo 15, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per l inoltro delle richieste e delle risposte, nonché per tutta la corrispondenza scritta fra Stati membri in vista dell applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 è utilizzata la rete telematica DubliNet di cui al titolo II del presente regolamento.» 9) È inserito un nuovo articolo 15 bis: «Articolo 15 bis Condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento Lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento e, in particolare, la trasmissione del certificato sanitario che figura nell allegato IX avvengono unicamente tra le autorità notificate alla Commissione ai sensi dell articolo 35 del regolamento (UE) n. 604/2013 tramite DubliNet. «4) La trasmissione tra i punti nazionali d accesso dei moduli di cui agli allegati I e III nonché della richiesta di informazioni di cui agli allegati V, VI, VII, VIII e IX è effettuata nel formato fornito dalla Commissione. La Commissione comunica agli Stati membri le norme tecniche richieste.» 13) All articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1) Ogni trasmissione reca un numero di riferimento che consente di individuare senza ambiguità il caso cui si riferisce e lo Stato membro richiedente. Detto numero deve inoltre permettere di determinare se la trasmissione riguarda una richiesta di presa in carico (tipo 1), una richiesta di ripresa in carico (tipo 2), una richiesta di informazioni (tipo 3), uno scambio di informazioni sul figlio, fratello o genitore di un richiedente in caso di dipendenza (tipo 4), uno scambio di informazioni sul familiare, fratello o parente di un minore non accompagnato (tipo 5), la trasmissione di informazioni prima di un trasferimento (tipo 6) o la trasmissione del certificato sanitario comune (tipo 7)». 4

9 14) All articolo 20, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando una richiesta è fondata su dati forniti da Eurodac, è aggiunto il numero di riferimento Eurodac dello Stato membro richiesto.» 15) All articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se un punto nazionale d accesso trasmette dei dati a un altro punto nazionale d accesso il cui funzionamento è interrotto, il registro di trasmissione al livello dell infrastruttura di comunicazione centrale fa fede della data e dell ora di trasmissione. I termini fissati dal regolamento (UE) n. 604/2013 per l invio di una richiesta o di una risposta non sono sospesi durante l interruzione del funzionamento del punto nazionale d accesso interessato.» 16) Gli allegati sono sostituiti dal testo di cui all allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 5

10 ALLEGATO «ALLEGATO I 6

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14 ALLEGATO II [I riferimenti che seguono si intendono fatti al regolamento (UE) n. 604/2013] ELENCO A ELEMENTI DI PROVA I. Procedimento di determinazione dello Stato competente per l esame di una domanda di protezione internazionale 1. Presenza di un familiare, parente o persona di riferimento del richiedente minore non accompagnato (padre, madre, figlio, figlia, fratello, sorella, zio, zia, nonno, nonna, adulto responsabile del minore, tutore) (articolo 8) Prove: conferma scritta delle informazioni da parte dell altro Stato membro; estratto di registri; titoli di soggiorno rilasciati al familiare; documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile; in mancanza di questo, e se necessario, esame del DNA o del sangue. 2. Residenza legale di un familiare a cui è stato riconosciuto lo status di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro (articolo 9) Prove: conferma scritta delle informazioni da parte dell altro Stato membro; estratto di registri; titoli di soggiorno rilasciati alla persona che gode dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria; documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile; assenso degli interessati. 3. Presenza di un familiare richiedente protezione internazionale la cui domanda non è ancora stata oggetto di una prima decisione nel merito in uno Stato membro (articolo 10) Prove: conferma scritta delle informazioni da parte dell altro Stato membro; estratto di registri; autorizzazioni temporanee di soggiorno rilasciate al familiare durante l esame della sua domanda; documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile; in mancanza di questo, e se necessario, esame del DNA o del sangue; assenso degli interessati. 4. Titoli di soggiorno in corso di validità (articolo 12, paragrafi 1 e 3) o scaduti da meno di due anni [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4) Prove: titolo di soggiorno; estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno. 10

15 5. Visti in corso di validità (articolo 12, paragrafi 2 e 3) e visti scaduti da meno di sei mesi [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4) Prove: visto rilasciato (valido o scaduto, a seconda dei casi); estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti; risposta pertinente (hit) trasmessa dal VIS in conformità dell articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il visto. 6. Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 14) Prove: timbro di ingresso su un passaporto; timbro di uscita di uno Stato confinante con uno Stato membro, considerato l itinerario percorso dal richiedente e la data di attraversamento della frontiera; titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l ingresso attraverso una frontiera esterna; timbro d ingresso o annotazione equivalente nel documento di viaggio. 7. Ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 13, paragrafo 1) Prove: risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell articolo 14 del regolamento «Eurodac»; timbro d ingresso su un passaporto falso o falsificato; timbro di uscita di uno Stato confinante con uno Stato membro, considerato l itinerario percorso dal richiedente e la data di attraversamento della frontiera; titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l ingresso attraverso una frontiera esterna; timbro d ingresso o annotazione equivalente nel documento di viaggio. 8. Soggiorno di almeno cinque mesi in uno Stato membro (articolo 13, paragrafo 2) Prove: autorizzazioni di soggiorno rilasciate nel periodo dell esame di una richiesta di titolo di soggiorno; inviti a lasciare il territorio o provvedimento di espulsione emessi con un intervallo di almeno cinque mesi e rimasti senza effetto; estratti di registri di ospedali, carceri, strutture detentive. 9. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 2) Prove: timbro di uscita; estratti di registri del paese terzo (prova del soggiorno); titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l uscita o l ingresso attraverso una frontiera esterna; rapporto informativo/conferma da parte dello Stato membro a partire dal quale il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri; timbro di un paese terzo confinante con uno Stato membro, considerato l itinerario percorso dal richiedente e la data dell attraversamento della frontiera. 11

16 II. Obbligo di riammissione o di ripresa in carico dello Stato membro competente per l esame della domanda 1. Procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda (articolo 20, paragrafo 5) Prove: risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell articolo 9 del regolamento «Eurodac»; modulo compilato dal richiedente; verbale redatto dalle autorità; impronte digitali rilevate in occasione di una domanda; estratti di registri e relativi schedari; rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda. 2. Procedura di domanda in corso di esame o anteriore [articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d)] Prove: risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell articolo 9 del regolamento «Eurodac»; modulo compilato dal richiedente; verbale redatto dalle autorità; impronte digitali rilevate in occasione di una domanda; estratti di registri e relativi schedari; rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda. 3. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 20, paragrafo 5; articolo 19, paragrafo 2) Prove: timbro di uscita; estratti di registri del paese terzo (prova del soggiorno); timbro di un paese terzo confinante con uno Stato membro, considerato l itinerario percorso dal richiedente e la data dell attraversamento della frontiera; prova scritta delle autorità che attesta l effettiva espulsione dello straniero. 4. Espulsione dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 3) Prove: prova scritta delle autorità che attesta l effettiva espulsione dello straniero; timbro di uscita; conferma delle informazioni relative all espulsione da parte del paese terzo. ELENCO B PROVE INDIZIARIE I. Procedimento di determinazione dello Stato competente per l esame di una domanda di protezione internazionale 1. Presenza di un familiare (padre, madre, tutore) del richiedente minore non accompagnato (articolo 8) Indizi ( 1 ): indicazioni verificabili del richiedente; dichiarazioni dei familiari interessati; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un organizzazione internazionale, come l UNHCR. ( 1 ) Queste prove indiziarie devono essere sempre seguite da una prova ai sensi dell elenco A. 12

17 2. Residenza legale di un familiare a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro (articolo 9) Indizi: indicazioni verificabili del richiedente; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un organizzazione internazionale, come l UNHCR. 3. Presenza di un familiare richiedente protezione internazionale la cui domanda non è ancora stata oggetto di una prima decisione nel merito in uno Stato membro (articolo 10) Indizi: indicazioni verificabili del richiedente; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un organizzazione internazionale, come l UNHCR. 4. Titoli di soggiorno in corso di validità (articolo 12, paragrafi 1 e 3) o scaduti da meno di due anni [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4) Indizi: dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un organizzazione internazionale, come l UNHCR; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il titolo di soggiorno; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc. 5. Visti in corso di validità (articolo 12, paragrafi 2 e 3) e visti scaduti da meno di sei mesi [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4) Indizi: dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un organizzazione internazionale, come l UNHCR; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il visto; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc. 6. Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 14) Indizi: dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un organizzazione internazionale, come l UNHCR; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.; impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall autorità all attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all elenco A; biglietti di viaggio; conti di albergo; carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri; biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.; dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un agenzia di viaggi; altri indizi della stessa natura. 13

18 7. Ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 13, paragrafo 1) Indizi: dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un organizzazione internazionale, come l UNHCR; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.; impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall autorità all attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all elenco A; biglietti di viaggio; conti di albergo; carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri; biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.; dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un agenzia di viaggi; altri indizi della stessa natura. 8. Soggiorno di almeno cinque mesi in uno Stato membro (articolo 13, paragrafo 2) Indizi: dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un organizzazione internazionale, come l UNHCR; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un organizzazione non governativa, ad esempio un organizzazione che dà alloggio a persone disagiate; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.; impronte digitali; biglietti di viaggio; conti di albergo; carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri; biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.; dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un agenzia di viaggi; altri indizi della stessa natura. 9. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 2) Indizi: dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un organizzazione internazionale, come l UNHCR; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro; articolo 19, paragrafo 2: timbro di uscita se il richiedente in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.; impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall autorità all attraversamento della frontiera esterna. 14

19 In tal caso costituiscono prove in base all elenco A; biglietti di viaggio; conti di albergo; biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc. in un paese terzo; dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un agenzia di viaggi; altri indizi della stessa natura. II. Obbligo di riammissione o di ripresa in carico dello Stato membro competente per l esame della domanda di protezione internazionale 1. Procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda (articolo 20, paragrafo 5) Indizi: dichiarazioni verificabili del richiedente; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un organizzazione internazionale, come l UNHCR; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro. 2. Procedura di domanda di protezione internazionale in corso di esame o anteriore [articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d)] Indizi: dichiarazioni verificabili del richiedente; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un organizzazione internazionale, come l UNHCR; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro. 3. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 20, paragrafo 5; articolo 19, paragrafo 2) Indizi: dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un organizzazione internazionale, come l UNHCR; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro; timbro di uscita se il richiedente in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.; impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall autorità all attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all elenco A; biglietti di viaggio; conti di albergo; biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc. in un paese terzo; dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un agenzia di viaggi; altri indizi della stessa natura. 4. Espulsione dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 3) Indizi: dichiarazioni verificabili del richiedente; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un organizzazione internazionale, come l UNHCR; 15

20 timbro di uscita se il richiedente in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi; rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.; impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall autorità all attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all elenco A; biglietti di viaggio; conti di albergo; biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.; dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un agenzia di viaggi; altri indizi della stessa natura. 16

21 ALLEGATO III 17

22 18

23 ALLEGATO IV 19

24 ALLEGATO V 20

25 ALLEGATO VI 21

26 22

27 ALLEGATO VII 23

28 24

29 ALLEGATO VIII 25

30 26

31 27

32 ALLEGATO IX 28

33 29

34 ALLEGATO X PARTE A INFORMAZIONI SUL REGOLAMENTO DUBLINO PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, A NORMA DELL ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 ( 1 ) Avete chiesto protezione perché ritenete di essere stati costretti a lasciare il vostro paese a causa di persecuzioni, guerre o rischio di gravi danni. La legge definisce la vostra una «domanda/richiesta di protezione internazionale» e voi «richiedenti». Coloro che cercano protezione sono spesso definiti «richiedenti asilo». Il fatto che chiediate asilo non garantisce che la vostra richiesta sia esaminata qui. Il paese che esaminerà la vostra richiesta è determinato tramite un processo istituito da un atto legislativo dell Unione europea noto come «regolamento Dublino». In virtù di questo regolamento, un solo paese è competente per l esame della vostra richiesta. Questo regolamento si applica in un area geografica che comprende 32 paesi ( 2 ), che ai fini del presente opuscolo sono definiti «paesi Dublino». Se non comprendete qualcosa in questo opuscolo, chiedete alle nostre autorità. Prima che la vostra richiesta di asilo possa essere presa in considerazione, dobbiamo appurare se siamo competenti per esaminarla o se è competente un altro paese: è la cosiddetta «procedura Dublino». La procedura Dublino non riguarda la ragione per cui chiedete asilo: è soltanto finalizzata a stabilire quale paese sia competente per decidere sulla vostra domanda di asilo. Quanto tempo ci vorrà per decidere quale paese esaminerà la mia domanda? Quanto tempo ci vorrà prima che la mia domanda sia esaminata? Se le nostre autorità decidono che siamo competenti per decidere in merito alla vostra domanda di asilo, è possibile che rimaniate in questo paese e che la domanda sia esaminata qui. In tal caso, il processo di esame della domanda comincerà immediatamente. Se invece decidiamo che la competenza per la domanda spetta a un altro paese, cercheremo di trasferirvi appena possibile in tale paese, dove la domanda sarà esaminata. La durata complessiva della procedura Dublino, fino al momento in cui sarete trasferiti nel paese competente, potrebbe arrivare, in circostanze normali, fino a 11 mesi. La richiesta di asilo sarà poi esaminata nel paese competente. La durata della procedura Dublino potrebbe essere diversa se vi nascondete alle autorità, se siete in carcere o trattenuti, o se impugnate la decisione di trasferimento. Se vi trovate in una di queste situazioni, riceverete informazioni specifiche circa le scadenze della vostra procedura. Se siete trattenuti, sarete informati dei motivi del trattenimento e dei mezzi di impugnazione disponibili. In che modo si decide qual è il paese competente per la mia domanda? Il regolamento prevede vari motivi per cui un paese può essere competente per l esame di una richiesta. Questi motivi sono enumerati nel regolamento per ordine di importanza: innanzitutto la presenza di un familiare in tale paese Dublino; il fatto di possedere o aver posseduto in passato un visto o un permesso di soggiorno rilasciato da un paese Dublino; il fatto di essere entrato in un altro paese Dublino o averlo attraversato, legalmente o illegalmente. È importante che ci informiate appena possibile se avete familiari in un altro paese Dublino. Se vostro marito, vostra moglie o vostro figlio ha presentato domanda di asilo o ha ottenuto protezione internazionale in un altro paese Dublino, tale paese potrebbe essere competente per l esame della vostra domanda di asilo. Potremmo decidere di esaminare la vostra domanda in questo paese, anche se non siamo competenti in base ai criteri stabiliti dal regolamento Dublino. Non vi invieremo in un paese dove è appurato che i vostri diritti umani potrebbero essere violati. E se non voglio andare in un altro paese? Potete dichiarare di non accettare una decisione in base alla quale sareste inviati in un altro paese Dublino, e potete impugnare la decisione dinanzi a un organo giurisdizionale. Potete anche chiedere di rimanere in questo paese finché sia presa una decisione riguardo al ricorso o alla revisione. ( 1 ) Il presente opuscolo è redatto unicamente a scopo informativo, per fornire ai richiedenti protezione internazionale le informazioni necessarie riguardo alla procedura Dublino. Esso non crea né implica di per sé diritti o obblighi giuridici. I diritti e gli obblighi per gli Stati e per le persone ai sensi della procedura Dublino sono quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 604/2013. ( 2 ) I paesi Dublino sono i 28 Stati membri dell Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e i 4 paesi «associati» al regolamento Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein). 30

35 Se rinunciate alla domanda di asilo e vi recate in un altro paese Dublino, sarete probabilmente ritrasferiti in questo paese o nel paese competente. Quindi è importante che, una volta presentata la domanda di asilo, rimaniate qui finché decidiamo 1) chi è competente per l esame della domanda e/o 2) di esaminare la domanda in questo paese. Vi avvertiamo che, se riteniamo che ci siano probabilità che fuggiate o vi nascondiate perché non desiderate essere trasferiti in un altro paese, potremmo trattenervi (in un centro chiuso). In tal caso, avete diritto a un rappresentante legale e vi informeremo degli altri diritti di cui godete, compreso quello di presentare ricorso contro la decisione di trattenimento. Perché chiedete di rilevare le mie impronte digitali? Quando presentate domanda di asilo, se avete almeno 14 anni di età, le vostre impronte digitali saranno rilevate e trasmesse a una banca dati di impronte digitali denominata «Eurodac». Dovete collaborare a questa procedura: siete tenuti per legge a farvi rilevare le impronte digitali. Se le impronte non sono di buona qualità, eventualmente perché avete danneggiato deliberatamente le vostre dita, saranno rilevate di nuovo in futuro. Le impronte digitali saranno verificate all interno di Eurodac per controllare se avete già chiesto asilo in precedenza o se le impronte sono state precedentemente rilevate a un valico di frontiera. Questo aiuta a determinare quale paese Dublino sia competente per l esame della domanda di asilo. Le impronte potrebbero essere inoltre oggetto di una ricerca nel sistema di informazione visti (VIS), una banca dati che contiene informazioni sui visti rilasciati nell area Schengen. Se possedete o avete posseduto un visto per un altro paese Dublino, potreste essere trasferiti in tale paese per l esame della richiesta di protezione internazionale. Poiché avete presentato domanda di asilo, i dati relativi alle vostre impronte digitali saranno immagazzinati da Eurodac per 10 anni, poi saranno automaticamente cancellati da Eurodac. Se la vostra domanda di asilo viene accettata, le vostre impronte rimarranno nella banca dati finché saranno automaticamente cancellate. Se diventate cittadini di un paese Dublino, le vostre impronte saranno cancellate in quel momento. Eurodac conserverà i dati relativi alle vostre impronte e al vostro sesso; il nome, la fotografia, la data di nascita e la cittadinanza non saranno trasmesse alla banca dati di Eurodac, ma potrebbero essere immagazzinati in una banca dati nazionale. Potrete chiedere in qualunque momento di accedere ai dati che vi riguardano registrati in Eurodac. Se ritenete che i dati siano inesatti o non debbano essere conservati, potete chiedere che siano rettificati o cancellati. Troverete informazioni sulle autorità competenti per il trattamento (o il controllo) dei vostri dati in questo paese e sulle autorità competenti per vigilare sulla protezione dei dati qui di seguito. Eurodac è gestito da un agenzia dell Unione europea denominata eu-lisa. I dati possono essere utilizzati esclusivamente agli scopi previsti dalla normativa e possono essere ricevuti soltanto dal sistema centrale di Eurodac. Se in futuro presentate domanda di asilo in un altro paese Dublino, le vostre impronte digitali saranno trasmesse a tale paese per una verifica. I dati conservati in Eurodac non saranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dei paesi Dublino. A partire dal 20 luglio 2015, le vostre impronte potranno essere cercate da autorità come la polizia e l ufficio europeo di polizia (Europol), che potrebbero sottoporre le vostre impronte a confronto, chiedendo di accedere alla banca dati di Eurodac al fine di prevenire, accertare o indagare reati gravi e reati di terrorismo. Quali sono i miei diritti nel periodo in cui viene deciso qual è il paese competente per la mia domanda di asilo? Avete il diritto di rimanere in questo paese se spetta ad esso esaminare la domanda di asilo, oppure, se è competente un altro paese, finché vi sarete trasferiti. Se questo paese è competente per l esame della vostra domanda di asilo, avete il diritto di rimanere qui finché sarà presa una prima decisione sulla vostra domanda di asilo. Siete inoltre autorizzati a beneficiare di condizioni di accoglienza materiali, ad esempio vitto, alloggio ecc., nonché di cure mediche essenziali e assistenza medica di urgenza. Avrete la possibilità di fornirci informazioni sulla vostra situazione e sulla presenza di familiari sul territorio dei paesi Dublino, oralmente e/o per iscritto, nella vostra madrelingua o in un altra lingua che parlate bene (oppure, se necessario, potrete ricorrere a un interprete). Riceverete inoltre copia scritta della decisione di trasferimento in un altro paese. Siete inoltre autorizzati a prendere contatto con noi per ricevere ulteriori informazioni o a rivolgervi all ufficio dell Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in questo paese. Se ritenete che un altro paese possa essere competente per l esame della vostra domanda, riceverete informazioni più dettagliate sulla procedura da seguire e sulle sue conseguenze su di voi e sui vostri diritti. ( 1 ) ( 1 ) Le informazioni fornite sono quelle previste nella parte B del presente allegato. 31

36 Dati sui punti di contatto, in particolare: (completare con dati specifici per ogni Stato membro) Indirizzo e coordinate dell autorità competente in materia di asilo; Coordinate dell autorità nazionale di controllo; Coordinate del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante; Coordinate dell ufficio del responsabile del trattamento dei dati; Coordinate dell ufficio locale dell UNHCR (se presente); Coordinate delle persone che prestano assistenza giudiziaria o delle organizzazioni di sostegno ai rifugiati; Coordinate dell Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). PARTE B LA PROCEDURA DUBLINO INFORMAZIONI PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE SOGGETTI ALLA PROCEDURA DUBLINO, A NORMA DELL ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 ( 1 ) Avete ricevuto questo opuscolo perché avete chiesto protezione internazionale (asilo) in questo paese o in un altro paese Dublino e le autorità di questo paese hanno ragione di ritenere che un altro paese possa essere competente per l esame della richiesta. Il paese che esaminerà la vostra richiesta è determinato tramite un processo istituito da un atto legislativo dell Unione europea noto come «regolamento Dublino», ossia la cosiddetta «procedura Dublino». Il presente opuscolo cerca di rispondere alle domande più frequenti riguardo alla procedura. Se non capite qualcosa nel suo contenuto, chiedete alle nostre autorità. Perché sono soggetto alla procedura Dublino? Il regolamento Dublino si applica in un area geografica che comprende 32 paesi. I «paesi Dublino» sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, più i 4 paesi «associati» al sistema Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein). La procedura Dublino stabilisce quale paese sia competente per l esame della vostra richiesta di asilo. Questo significa che potreste essere trasferiti da questo paese in un altro paese, che è competente per l esame della vostra domanda. La procedura Dublino ha due scopi: garantire che la vostra domanda di asilo giunga alle autorità del paese competente per esaminarla; garantire che non presentiate domande multiple di asilo in più paesi, allo scopo di allungare il vostro soggiorno nei paesi Dublino. Finché non sarà stabilito quale sia il paese competente per decidere sulla vostra domanda, le autorità di questo paese non esamineranno nei dettagli la domanda stessa. RICORDATE: Non potete spostarvi in un altro paese Dublino: se lo fate, sarete ritrasferiti qui o in un paese dove avete presentato in precedenza una domanda di asilo. Rinunciare alla domanda presentata qui non comporterà un cambiamento del paese competente. Se vi nascondete o fuggite, rischiate anche di essere posti in stato di trattenimento. Se vi siete recati in passato in uno dei paesi Dublino e in seguito avete lasciato la regione dei paesi Dublino prima di giungere in questo paese, dovete comunicarcelo: è importante perché potrebbe influenzare la decisione sul paese competente per l esame della vostra domanda. È possibile che vi si chieda di fornire una prova del periodo trascorso al di fuori dei paesi Dublino, ad esempio un timbro nel passaporto, una decisione di rimpatrio o di allontanamento o documenti ufficiali da cui risulta che avete vissuto o lavorato al di fuori dei paesi Dublino. Quali informazioni devo fornire alle autorità? Come posso fornire queste informazioni alle autorità? Probabilmente sarete invitati a un colloquio al fine di determinare il paese competente per l esame della richiesta di asilo. In occasione di questo colloquio spiegheremo la «procedura Dublino». Dovete fornirci tutte le informazioni di ( 1 ) Il presente opuscolo è redatto unicamente a scopo informativo, per fornire ai richiedenti protezione internazionale le informazioni necessarie riguardo alla procedura Dublino. Esso non crea né implica di per sé diritti o obblighi giuridici. I diritti e gli obblighi per gli Stati e per le persone ai sensi della procedura Dublino sono quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 604/

37 cui disponete circa la presenza di eventuali familiari o parenti in uno dei paesi Dublino, nonché ogni altra informazione che ritenete utile per determinare il paese competente (qui di seguito figurano indicazioni dettagliate circa le informazioni utili). Dovete inoltre fornirci eventuali documenti o scritti in vostro possesso che contengano informazioni utili. Vi invitiamo a comunicarci ogni informazione utile per aiutarci a determinare il paese competente per l esame della domanda. Il colloquio si svolgerà in una lingua che comprendete o che ragionevolmente si suppone che comprendiate e nella quale siate in grado di comunicare. Se non comprendete la lingua usata, potete chiedere che un interprete vi aiuti a comunicare. L interprete deve interpretare soltanto quello che direte voi e la persona che svolge il colloquio, senza aggiungere opinioni personali. Se avete difficoltà a comprendere l interprete, dovete dircelo e/o dirlo al vostro avvocato. Il colloquio sarà riservato: nessuna delle informazioni che fornite, compreso il fatto di aver chiesto asilo, sarà trasmessa a persone o autorità nel vostro paese di origine che possano in qualche modo danneggiare voi o i vostri familiari rimasti in tale paese. Il diritto a un colloquio può esservi negato soltanto se avete già fornito queste informazioni con altri mezzi, dopo essere stati informati sulla procedura Dublino e sulle sue conseguenze relativamente alla vostra situazione. Se non partecipate a un colloquio, potete chiedere di comunicare per iscritto informazioni aggiuntive utili per decidere il paese competente. In che modo le autorità determineranno il paese competente per l esame della mia domanda? Esistono vari motivi per cui un paese può essere competente per l esame di una richiesta. Tali motivi sono applicati in un ordine di importanza stabilito dal regolamento. Se uno dei motivi non si applica, viene preso in considerazione il successivo, e così via. I motivi sono legati ai seguenti fattori, in ordine di importanza: un vostro familiare (marito, moglie o figlio di età inferiore a 18 anni) ha ottenuto protezione internazionale o ha presentato domanda di asilo in un altro paese Dublino; Quindi è importante che ci informiate se avete familiari in un altro paese Dublino, prima che sia presa una prima decisione sulla vostra domanda di asilo. Se desiderate essere riuniti nello stesso paese, voi e i vostri familiari dovete esprimere questo desiderio per iscritto. vi è stato precedentemente rilasciato un visto o un permesso di soggiorno in un altro paese Dublino; le vostre impronte digitali sono state rilevate in un altro paese Dublino (e conservate in una banca dati europea denominata Eurodac ( 1 )); esistono prove che dimostrano che siete stati in un altro paese Dublino, o lo avete attraversato, anche se non vi sono state rilevate le vostre impronte digitali. E se dipendo da un altra persona o un altra persona dipende da me? Potreste essere ricongiunti ai vostri genitori, figli, fratelli o sorelle, nello stesso paese, se si verificano tutte le seguenti condizioni: i vostri familiari soggiornano legalmente in uno dei paesi Dublino; uno dei familiari è in stato di gravidanza, o ha un bambino appena nato, o è gravemente malato, o gravemente disabile o anziano; uno dei familiari dipende dall assistenza di un altro, che è in grado di occuparsene. Il paese in cui soggiornano i vostri figli, fratelli, sorelle o genitori dovrebbe in linea di massima accettare la responsabilità di esaminare la vostra domanda, purché i legami familiari esistessero già nel paese di origine. Sarete invitati anche a indicare per iscritto il desiderio di entrambe le parti di essere ricongiunte. Potete chiedere di accedere a questa opportunità sia se vi trovate già nel paese in cui si trovano i vostri figli, fratelli, sorelle o genitori, sia se vi trovate in paesi diversi. In questo secondo caso, dovrete recarvi in tale paese, a meno che le vostre condizioni di salute vi impediscano di compiere lunghi viaggi. Oltre a questa possibilità, esiste anche quella di chiedere, durante la procedura di asilo, di raggiungere una persona con cui avete una relazione familiare per motivi umanitari, familiari o culturali. Se questa domanda è accettata, potreste dovervi recare nel paese dove si trova la persona con cui avete relazioni familiari. In tal caso, sarete invitati a esprimere il vostro consenso per iscritto. È importante che ci informiate di eventuali motivi umanitari in base ai quali la vostra domanda debba essere esaminata qui o in un paese diverso. ( 1 ) Per ulteriori informazioni su Eurodac si veda, nella parte A, la sezione «Perché chiedete di rilevare le mie impronte digitali?» 33

38 Se sollevate ragioni legate a relazioni familiari, legami di dipendenza o questioni umanitarie, potreste essere invitati a fornire spiegazioni o prove a sostegno della domanda. E se sono malato o ho esigenze particolari? Allo scopo di somministrare l assistenza medica o le terapie appropriate, le autorità dovranno conoscere le vostre esigenze particolari, comprese quelle relative alla vostra salute, in particolare se: siete disabili; siete in stato di gravidanza; siete gravemente malati; avete subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Se ci comunicate i vostri dati sanitari e si decide che siate trasferiti in un altro paese, vi chiederemo il permesso di comunicare queste informazioni al paese in cui sarete trasferiti. Se non esprimete il vostro consenso, ciò impedirà che vengano trasmessi i dati sanitari, ma non impedirà il vostro trasferimento nel paese competente. Ricordate che se non accettate che i vostri dati sanitari vengano trasmessi all altro paese, quest ultimo non sarà in grado di sopperire alle vostre esigenze particolari. Tenete conto del fatto che ogni dato sanitario sarà sempre trattato in modo strettamente riservato, da professionisti soggetti a obblighi di segretezza. Quanto tempo ci vorrà per decidere quale paese esaminerà la mia domanda? Quanto tempo ci vorrà prima che la mia domanda sia esaminata? Se le autorità di questo paese decidono che siamo competenti per decidere in merito alla vostra domanda di asilo, potrete rimanere in questo paese e la domanda sarà esaminata qui. Che cosa succede se si scopre che un altro paese, diverso da quello in cui mi trovo, è competente per l esame della mia domanda? Se riteniamo che un altro paese sia competente per l esame della vostra domanda, chiederemo a tale paese di assumere la competenza entro 3 mesi dalla data in cui avete presentato la domanda in questo paese. Se però la competenza è attribuita a un altro paese sulla base dei dati relativi alle vostre impronte digitali, la richiesta all altro paese sarà inviata entro 2 mesi dal momento in cui sono ottenuti i risultati da Eurodac. Se è la prima volta che presentate domanda di asilo in un paese Dublino, ma vi sono motivi per ritenere che un altro paese Dublino debba esaminare la vostra domanda, chiederemo a tale paese di «prendere in carico» il vostro caso. Il paese a cui inviamo la richiesta deve rispondere entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta. Se non risponde entro questo termine, ciò significa che ha accettato la competenza per la domanda. Se avete già presentato domanda di asilo in un altro paese Dublino, diverso da quello in cui vi trovate adesso, chiederemo che l altro paese vi «riprenda in carico» Il paese a cui inviamo la richiesta deve rispondere entro 1 mese dal ricevimento della richiesta o entro 2 settimane se la richiesta è basata su dati Eurodac. Se non risponde entro questo termine, ciò significa che ha accettato la competenza per la domanda e accetta di riprendervi in carico. Se però non avete presentato domanda di asilo in questo paese e la vostra precedente domanda di asilo in un altro paese è stata respinta con decisione definitiva, possiamo scegliere di inviare una richiesta al paese competente affinché vi prenda in carico, o di procedere al vostro rimpatrio nel paese di origine o di residenza permanente, o in un paese terzo sicuro ( 1 ). Se un altro paese accetta la competenza per l esame della domanda, sarete informati della nostra decisione: di non esaminare la vostra domanda di asilo in questo paese e di trasferirvi nel paese competente. Il trasferimento avrà luogo entro 6 mesi dalla data in cui l altro paese accetta la competenza, oppure, se decidete di impugnare la decisione, entro 6 mesi dal momento in cui un organo giurisdizionale decide che potete essere trasferiti in tale paese. Questo termine può essere prorogato se sfuggite alle autorità di questo paese o siete detenuto. ( 1 ) Il presente paragrafo non compare nell opuscolo destinato agli Stati membri che non partecipano all applicazione della direttiva rimpatri. 34

39 Se siete trattenuto in un centro chiuso in questo paese nell ambito della procedura Dublino, si applica un termine più breve (per ulteriori informazioni si veda la sezione specificamente dedicata al trattenimento). Il paese competente vi considererà alla stregua di un richiedente asilo e beneficerete di tutti i diritti connessi a questo status. Se non avete mai presentato domanda di asilo in tale paese, avrete l opportunità di presentarla al vostro arrivo. E se non sono d accordo con la decisione di trasferirmi in un altro paese? Potete esprimere il vostro dissenso da una decisione in base alla quale sareste trasferiti in un altro paese Dublino: si tratta di un «ricorso» o di una «revisione». Potete anche chiedere che il trasferimento sia sospeso per la durata del ricorso o della revisione. Alla fine dell opuscolo figurano informazioni circa le autorità a cui rivolgersi per impugnare una decisione in questo paese. Quando ricevete la decisione ufficiale di trasferimento dalle autorità, avete a disposizione [x giorni ( 1 )] per presentare un ricorso a [nome dell autorità competente per i ricorsi ( 2 )]. È molto importante che impugniate la decisione (mediante ricorso o revisione) entro il termine indicato. Durante l esame del ricorso o della revisione, potete rimanere in questo paese. oppure ( 3 ) Il trasferimento sarà sospeso per [y giorni ( 4 )] prima che un organo giurisdizionale decida se potete soggiornare in condizioni di sicurezza nel paese competente durante l esame del ricorso. oppure Avete a disposizione [y giorni ( 5 )] per chiedere che il trasferimento sia sospeso in attesa dell esito del ricorso. Un organo giurisdizionale deciderà in tempi brevi in merito a tale richiesta. Se la domanda di sospensione è rifiutata, vi saranno comunicate le ragioni del rifiuto. Durante questo procedimento avete diritto a un assistenza legale e, se necessario, linguistica. Il diritto all assistenza legale è il diritto a un avvocato che prepari i vostri documenti e vi rappresenti dinanzi a un giudice. Potete chiedere di disporre di tale assistenza gratuitamente se non potete permettervi di pagarla. Alla fine del presente opuscolo figurano informazioni sulle organizzazioni che offrono assistenza legale. Posso essere trattenuto? A prescindere da altri eventuali motivi per il trattenimento, ai fini della procedura Dublino potete essere trattenuti soltanto se le autorità di questo paese ritengono che esista un rischio significativo che fuggiate perché non desiderate essere trasferiti in un altro paese Dublino. Questo cosa significa? Se le autorità di questo paese ritengono che esista un rischio significativo di fuga (ad esempio perché siete già fuggiti in passato o perché non rispettate l obbligo di presentarvi alle autorità ecc.) potrebbero trattenervi in qualsiasi momento durante la procedura Dublino. I motivi per i quali potete essere trattenuti sono scritti nel regolamento, e non può essere invocato nessun altro motivo per trattenervi. Avete il diritto di essere informati per iscritto dei motivi del trattenimento, nonché delle possibilità di impugnare il provvedimento di trattenimento. Avete inoltre diritto all assistenza legale se intendete impugnare il provvedimento di trattenimento. Se siete trattenuti durante la procedura Dublino, i termini della procedura per quanto vi riguarda saranno i seguenti. Chiederemo all altro paese di accettare la competenza entro 1 mese dalla presentazione della domanda di asilo. Il paese a cui inviamo la richiesta deve rispondere entro 2 settimane dal ricevimento della medesima. Il trasferimento dev essere eseguito entro 6 settimane dall accettazione della richiesta da parte del paese competente. Se impugnate la decisione di trasferimento, le 6 settimane decorreranno dal momento in cui le autorità, o l organo giurisdizionale, decidono che potete essere trasferiti nel paese competente in condizioni di sicurezza in attesa dell esito del ricorso. ( 1 ) Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale. ( 2 ) Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri. ( 3 ) Ogni Stato membro deve scegliere una delle tre opzioni, a seconda della sua scelta relativa a un sistema di ricorso effettivo. ( 4 ) Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri, secondo le disposizioni specifiche nella legislazione nazionale. ( 5 ) Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri, secondo le disposizioni specifiche nella legislazione nazionale. 35

40 Se non rispettiamo i termini di invio della richiesta o di esecuzione del trasferimento, il trattenimento ai fini del trasferimento a norma del regolamento Dublino sarà interrotto. In tal caso, si applicheranno i normali limiti di tempo esposti sopra. Che cosa accadrà alle informazioni di carattere personale che fornisco? Come posso essere sicuro che non se ne faccia un uso sbagliato? Le autorità dei paesi Dublino possono scambiarsi i dati forniti durante la procedura Dublino al solo scopo di adempiere ai loro obblighi ai sensi dei regolamenti Dublino e Eurodac. Nel corso di tutta la procedura Dublino avete diritto alla protezione di tutti i dati personali e le informazioni da voi fornite circa voi stessi, la vostra situazione familiare ecc. I dati possono essere utilizzati esclusivamente agli scopi previsti dalla normativa. Avete il diritto di accedere: ai dati che vi riguardano; avete il diritto di chiedere che tali dati, inclusi i dati Eurodac, siano rettificati se inesatti, o siano cancellati se trattati illecitamente; alle informazioni che spiegano come chiedere che tali dati, inclusi i dati Eurodac, siano rettificati o cancellati, comprese le coordinate delle autorità competenti per la vostra procedura Dublino, e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali. 36

41 ALLEGATO XI INFORMAZIONI PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, A NORMA DELL ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 ( 1 ) Questo opuscolo vi è stato dato perché avete espresso la necessità di ricevere protezione e avete dichiarato di avere un età inferiore a 18 anni. Se avete meno di 18 anni, le autorità si riferiranno a voi come «minori» o «minorenni». Le «autorità» sono le persone competenti per decidere sulla vostra richiesta di protezione. Cercare protezione perché si ha paura nel proprio paese di origine significa «cercare asilo». L asilo è un posto che offre protezione e sicurezza. La presentazione di una richiesta formale di asilo alle autorità è definita dalla normativa «domanda o richiesta di protezione internazionale». La persona che chiede protezione è definita «richiedente», e talvolta viene anche chiamata «richiedente asilo». I vostri genitori dovrebbero essere con voi, ma se non lo sono o se siete stati separati da loro nel corso del viaggio, siete «minori non accompagnati». In questo caso, VI FORNIREMO UN «RAPPRESENTANTE», CIOÈ UN ADULTO CHE VI ASSISTERÀ NEL CORSO DELLA PROCEDURA, VI AIUTERÀ A PRESENTARE LA DOMANDA E POTRÀ ACCOMPAGNARVI QUANDO DOVRETE PARLARE CON LE AUTORITÀ. POTETE PARLARE AL RAPPRESENTANTE DEI VOSTRI PROBLEMI E DELLE VOSTRE PAURE: IL SUO SCOPO È FARE IN MODO CHE IL VOSTRO MIGLIORE INTERESSE SIA CONSIDERATO UNA PRIORITÀ, CIOÈ CHE LE VOSTRE ESIGENZE, LA VOSTRA SICUREZZA, IL VOSTRO BENESSERE, IL VOSTRO SVI LUPPO SOCIALE E LE VOSTRE OPINIONI SIANO PRESI IN CONSIDERAZIONE. IL RAPPRESENTANTE TERRÀ CONTO ANCHE DELLE POSSIBILITÀ DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. SE C È QUALCOSA CHE NON CAPITE, CHIEDETE AL VOSTRO RAPPRESENTANTE O ALLE NOSTRE AUTORITÀ DI AIUTARVI! ANCHE SE AVETE CHIESTO ASILO IN QUESTO PAESE, PUÒ DARSI CHE LA VOSTRA DOMANDA DI PROTEZIONE DEBBA ESSERE ESAMINATA DA UN ALTRO PAESE. Soltanto un paese può essere competente per l esame della vostra richiesta di protezione: lo stabilisce una legge chiamata «regolamento Dublino». Questo regolamento ci obbliga a determinare se siamo competenti per l esame della vostra domanda o se è competente un altro paese: è la cosiddetta «procedura Dublino». Il regolamento è applicato in una regione geografica che comprende 32 paesi ( 2 ), che ai fini di questo opuscolo sono detti «paesi Dublino». NON SFUGGITE ALLE AUTORITÀ E NON ANDATE IN UN ALTRO PAESE DUBLINO. QUALCUNO POTREBBE DIRVI CHE QUESTA È LA COSA MIGLIORE PER VOI: SE QUALCUNO VI INCORAGGIA A FUGGIRE, O AD ANDARVENE CON LUI, DITELO IMMEDIATAMENTE AL VOSTRO RAPPRESENTANTE O ALLE AUTORITÀ NAZIONALI. DICHIARATE APPENA POSSIBILE ALLE AUTORITÀ NAZIONALI SE: siete soli, e pensate che vostro padre, vostra madre, vostro fratello o vostra sorella, vostra zia ( 3 ), vostro zio ( 4 ), vostra nonna o vostro nonno potrebbero trovarsi in uno degli altri 32 paesi Dublino; in questo caso, se volete o no vivere con loro; se siete venuti in questo paese con qualcun altro ed eventualmente con chi; se siete già stati in un altro dei 32 paesi Dublino elencati; ( 1 ) Il presente opuscolo è redatto esclusivamente a fini informativi, allo scopo di fornire ai richiedenti protezione internazionale le informazioni necessarie sulla procedura Dublino. Esso non crea né comporta di per sé diritti o obblighi giuridici. I diritti e gli obblighi degli Stati e delle persone ai sensi della procedura Dublino sono quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 604/2013. ( 2 ) I paesi Dublino sono i 28 Stati membri dell Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e i 4 paesi «associati» al regolamento Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein). ( 3 ) La sorella di vostra madre o di vostro padre. ( 4 ) Il fratello di vostra madre o di vostro padre. 37

42 se le vostre impronte digitali sono state rilevate in un altro paese Dublino (le impronte digitali sono immagini delle vostre dita che aiutano a identificarvi); se avete già chiesto asilo in un altro paese Dublino. È MOLTO IMPORTANTE CHE COOPERIATE CON LE AUTORITÀ NAZIONALI E CHE DICIATE SEMPRE LORO LA VERITÀ. Il sistema Dublino può aiutarvi se non siete accompagnati da un genitore quando presentate una domanda di protezione. Se abbiamo informazioni sufficienti sui vostri genitori o i vostri parenti, li cercheremo nei paesi Dublino. Se riusciamo a trovarli, cercheremo di ricongiungervi a loro nel paese in cui si trovano. Tale paese sarà allora competente per l esame della vostra richiesta di protezione. Se invece siete soli e non avete familiari o parenti in un altro paese Dublino, è molto probabile che la vostra domanda sia esaminata in questo paese. Potremmo scegliere di esaminare la vostra domanda in questo paese anche se la competenza spettasse per legge a un altro paese, per motivi umanitari, familiari o culturali. Durante questa procedura, agiremo sempre nel vostro migliore interesse e non vi trasferiremo in un paese in cui è appurato che i vostri diritti umani potrebbero essere violati. Che cosa significa che dobbiamo sempre agire nel vostro migliore interesse? Significa che dobbiamo: verificare se è possibile ricongiungervi ai vostri familiari nello stesso paese; fare in modo che siate al sicuro, specialmente da persone che potrebbero desiderare di trattarvi male o farvi del male; fare in modo che possiate crescere in modo sicuro e sano, che disponiate di vitto e alloggio e che siano rispettate le vostre esigenze di sviluppo sociale; prendere in considerazione le vostre opinioni, ad esempio tenendo conto del fatto che desiderate vivere con un parente o preferite di no. ETÀ Le persone di età superiore a 18 anni sono «adulti» e sono trattate in modo diverso dai bambini e dagli adolescenti (i «minori»). Diteci la verità riguardo alla vostra età. Se avete documenti che dimostrino la vostra età, mostrateli alle autorità. Se le autorità mettono in dubbio la vostra età, è possibile che un medico desideri esaminarvi per controllare se avete più o meno di 18 anni. Non si potrà procedere a nessun esame medico prima che voi e/o il vostro rappresentante abbiate espresso il vostro consenso. NELLE PAGINE SEGUENTI CERCHEREMO DI RISPONDERE ALLE DOMANDE PIÙ COMUNI SULLA PROCEDURA DUBLINO, SUL MODO IN CUI PUÒ AIUTARVI E SU QUELLO CHE DOVRESTE ASPETTARVI LE IMPRONTE DIGITALI Che cosa sono? Perché vengono rilevate? Quando chiedete asilo, se avete un età pari o superiore a 14 anni, una fotografia o un immagine delle vostre dita (chiamata «impronta digitale») sarà rilevata e trasmessa a una banca dati di impronte digitali chiamata «Eurodac». Dovete collaborare a questa procedura: tutti coloro che chiedono asilo sono obbligati per legge a far rilevare le proprie impronte digitali. Le impronte digitali potrebbero essere controllate in una certa fase, per verificare se avete già chiesto asilo in precedenza o se le vostre impronte sono state già rilevate a un valico di frontiera. Se si scopre che avete già chiesto asilo in un altro paese Dublino, potreste essere trasferiti in quel paese, purché sia nel vostro migliore interesse. Quel paese diventerebbe allora competente per l esame della vostra richiesta di protezione internazionale. Le impronte digitali saranno conservate per 10 anni, poi saranno automaticamente cancellate dalla banca dati. Se la vostra richiesta di protezione viene accettata, le impronte rimarranno nella banca dati finché saranno automaticamente cancellate. Se in seguito diventate cittadini di un paese Dublino, le impronte saranno cancellate. Soltanto i dati relativi alle vostre impronte e al vostro sesso saranno conservati in Eurodac, mentre il vostro nome, la fotografia, la data di nascita e la cittadinanza non verranno trasmesse alla banca dati né conservate, ma potrebbero essere inserite nella nostra banca dati nazionale. I dati conservati in Eurodac non saranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dei paesi Dublino. 38

43 A partire dal 20 luglio 2015, autorità come la polizia e l Ufficio europeo di polizia (Europol) potrebbero sottoporre a confronto le vostre impronte digitali, chiedendo di accedere alla banca dati Eurodac a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Quali informazioni dovreste comunicare alle autorità nazionali circa la vostra situazione? È probabile che siate invitati a svolgere un colloquio allo scopo di determinare il paese competente per l esame della vostra richiesta di asilo. In occasione di questo colloquio, le nostre autorità nazionali vi spiegheranno la «procedura Dublino» e cercheranno di scoprire se è possibile ricongiungervi alla vostra famiglia in un altro paese Dublino. Se sapete che i vostri genitori, fratelli o parenti si trovano in un altro paese Dublino, non dimenticate di dirlo alla persona che vi interroga. Fornite il maggior numero di informazioni possibile per aiutarci a trovare la vostra famiglia: nomi, indirizzi, numeri di telefono ecc. Durante il colloquio, potrebbe esservi chiesto se siete mai stati in altri paesi Dublino: dite la verità. Il vostro rappresentante può accompagnarvi al colloquio per aiutarvi, sostenervi e agire nel miglior modo possibile nel vostro interesse. Se avete motivi per non desiderare che il vostro rappresentante vi accompagni, ditelo alle autorità nazionali. ALL INIZIO DEL COLLOQUIO, COLUI CHE VI INTERROGA E IL VOSTRO RAPPRESENTANTE VI SPIEGHERANNO LE PROCEDURE E I VOSTRI DIRITTI. SE C È QUALCOSA CHE NON CAPITE O SE AVETE ALTRE DOMANDE, DITELO! Il colloquio è un vostro diritto e costituisce una parte importante della vostra richiesta. Il colloquio si svolgerà in una lingua che comprendete. Se non capite la lingua usata, potete chiedere che un interprete vi aiuti a comunicare. L interprete deve limitarsi a interpretare le parole vostre e del vostro interlocutore, senza aggiungere opinioni personali. Se avete difficoltà a capire l interprete, ditecelo o parlatene al vostro rappresentante. Il colloquio sarà riservato: nessuna informazione da voi fornita, compreso il fatto che avete chiesto protezione nel nostro paese, sarà trasmessa a persone o autorità che possano danneggiare in qualsiasi modo voi o membri della vostra famiglia rimasti nel paese di origine. È IMPORTANTE CHE VOI E IL VOSTRO RAPPRESENTANTE SIATE CONSAPEVOLI DELLE SCADENZE DELLA PRO CEDURA DUBLINO! Leggete le risposte qui di seguito. Tra quanto tempo saprete se dovete andare in un altro paese o potete rimanere qui? Che cosa succede se si scopre che un altro paese è competente per l esame della vostra domanda? Se è la prima volta che chiedete asilo in un paese Dublino, sarete trasferiti in un altro paese perché i vostri genitori, fratelli o sorelle, zii o zie, nonni o nonne si trovano in quel paese: li raggiungerete e starete con loro durante l esame della vostra domanda di asilo ( 1 ). Se non avete mai chiesto asilo qui ma lo avete chiesto in un altro paese Dublino in passato, potreste essere rinviati in quel paese affinché le sue autorità esaminino la vostra domanda di asilo ( 2 ). In entrambi i casi, potrebbero essere necessari fino a cinque mesi per decidere se trasferirvi in un altro paese, a partire dal momento in cui presentate domanda di asilo o dal momento in cui veniamo a sapere che avete chiesto protezione internazionale in un altro paese Dublino. Le autorità vi informeranno di questa decisione nel più breve tempo possibile dal momento in cui viene presa. Se non avete chiesto asilo in questo paese e una vostra precedente domanda di asilo in un altro paese è stata rifiutata dopo essere stata pienamente esaminata, dovremo chiedere all altro paese di riprendervi in carico, oppure procedere al vostro rimpatrio nel vostro paese di origine o di residenza permanente, oppure in un paese terzo sicuro. Se decidiamo che la competenza per la vostra domanda di asilo spetta a un altro paese, e il paese invitato ad assumere la competenza per la vostra domanda accetta di farlo, sarete ufficialmente informati del fatto che non esamineremo la vostra richiesta di protezione internazionale e che vi trasferiremo nel paese competente. Il trasferimento sarà eseguito entro sei mesi dal momento in cui l altro paese accetta la responsabilità, o dal momento della decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione, qualora non siate d accordo e decidiate di impugnare tale decisione (per spiegazioni si veda la sezione successiva!). Questo termine può essere esteso a un anno se siete in prigione, o a 18 mesi in caso di fuga. ( 1 ) Si parla in questo caso di «prendere in carico». ( 2 ) Si parla in questo caso di «riprendere in carico». 39

44 Che cosa succede se non volete andare in un altro paese? PARLATENE AL VOSTRO RAPPRESENTANTE! Se decidiamo che dovete andare in un altro paese per l esame della domanda e non siete d accordo, avete la possibilità di impugnare la decisione di trasferimento. Si parla in questo caso di «ricorso» o «revisione». Quando le autorità vi avranno trasmesso la decisione, avrete a disposizione [x giorni ( 1 )] per presentare un ricorso a [autorità competente per i ricorsi ( 2 )]. È molto importante presentare un ricorso entro i termini stabiliti. Il vostro rappresentante deve aiutarvi a farlo. Durante l esame del ricorso o della revisione, potete rimanere in questo paese. oppure ( 3 ) il vostro trasferimento sarà sospeso per [y giorni ( 4 )] finché un organo giurisdizionale decida se potete recarvi senza pericoli nel paese competente in attesa dell esito del ricorso. oppure avete a disposizione [y giorni ( 5 )] per chiedere che il trasferimento sia sospeso durante l esame del ricorso. Un organo giurisdizionale deciderà rapidamente in merito alla vostra richiesta. Se la sospensione è rifiutata, sarete informati dei motivi del rifiuto. Sul retro del presente opuscolo figurano informazioni sull autorità a cui rivolgersi per impugnare una decisione in questo paese. Durante la procedura di «ricorso», avrete accesso all assistenza legale e, se necessario, all assistenza linguistica di un interprete o di un traduttore. Potete chiedere di beneficiare di un assistenza legale gratuita se non avete i mezzi per pagarla. Sul retro del presente opuscolo figurano le coordinate di organizzazioni che offrono assistenza legale e che possono aiutarvi a presentare ricorso. TRATTENIMENTO Le persone che non sono libere di recarsi dove vogliono e sono ospitate in un edificio chiuso da cui non possono uscire sono in stato di «trattenimento». Se siete minori non accompagnati potreste abitare in un luogo in cui vigono regole per cui dovete rimanere all interno durante la notte o quando è buio, o dovete comunicare alle persone che si occupano di voi se uscite e quando tornerete. Lo scopo di queste regole è proteggere la vostra sicurezza. Questo non significa che siate in un luogo di trattenimento. I MINORI NON SONO QUASI MAI TRATTENUTI! Siete trattenuti? Se avete questo dubbio, chiedete subito alle autorità, al vostro rappresentante o al vostro consigliere giuridico ( 6 ) di informarvi. Potete parlare loro della vostra situazione e, se siete trattenuti, della possibilità di impugnare la decisione di trattenimento. Esiste un rischio che siate trattenuti durante la procedura Dublino. La maggior parte delle volte questo accade quando le autorità nazionali non credono che abbiate meno di 18 anni e temono che possiate fuggire o nascondervi per paura di essere trasferiti in un altro paese. Avete il diritto di essere informati per iscritto delle ragioni per cui siete trattenuti e dei modi per impugnare il provvedimento di trattenimento. Avete inoltre diritto all assistenza legale se intendete impugnare il provvedimento: quindi, se non siete d accordo parlatene al vostro rappresentante o consigliere giuridico. Se siete trattenuti durante la procedura Dublino, i termini saranno i seguenti: dovremo chiedere a un altro paese di assumere la competenza per la vostra domanda entro un mese dalla presentazione della vostra domanda di asilo, e il paese in questione deve rispondere entro due settimane. Infine, se restate in stato di trattenimento, il vostro trasferimento dev essere eseguito entro sei settimane dall accettazione della richiesta da parte del paese competente. Se decidete di impugnare la decisione di trasferimento mentre siete trattenuti, le autorità nazionali non sono obbligate a trasferirvi entro sei settimane; esse vi informeranno delle opzioni che avete. Se le autorità nazionali non chiedono a un altro paese di assumere la responsabilità per la vostra domanda entro i termini, o non eseguono il trasferimento entro i termini, il vostro trattenimento ai fini del trasferimento in virtù del regolamento Dublino viene interrotto. In tal caso, si applicheranno i termini normali presentati nella sezione dal titolo «Che cosa succede se un altro paese è competente per l'esame della mia domanda?». ( 1 ) Da completare a cura di ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale. ( 2 ) Da completare a cura di ciascuno Stato membro. ( 3 ) Ciascuno Stato membro sceglierà una delle tre opzioni, in funzione della sua scelta relativa al sistema di ricorso effettivo. ( 4 ) Da completare a cura di ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale. ( 5 ) Da completare a cura di ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale. ( 6 ) Una persona riconosciuta dalle autorità come rappresentante dei vostri interessi di fronte alla legge. Il rappresentante e/o le autorità dovrebbero avvertirvi se avete bisogno di un consigliere giuridico, ma potete anche chiedere loro di affidare il vostro caso a un consigliere giuridico per vostro conto. Sul retro del presente opuscolo figurano le coordinate delle organizzazioni che possono fornirvi una rappresentanza legale. 40

45 Quali sono i vostri diritti nel periodo in cui si decide chi è competente per la vostra domanda? Avete il diritto di rimanere in questo territorio se il nostro paese è competente per l esame della vostra richiesta di asilo; se invece è competente un altro paese, potete rimanervi finché sarete trasferiti in tale paese. Se il paese in cui vi trovate adesso è competente per l esame della vostra domanda di asilo, avete il diritto di rimanervi almeno finché verrà presa una prima decisione sulla domanda stessa. Avete inoltre diritto a beneficiare di condizioni materiali di accoglienza, quali vitto, alloggio ecc., nonché di assistenza medica o terapie essenziali e cure mediche di urgenza. Avete anche il diritto di frequentare una scuola. Avete la possibilità di fornirci informazioni sulla vostra situazione e sulla presenza di familiari sul territorio dei paesi Dublino, oralmente e/o per iscritto; per questo, avete il diritto di usare la vostra madrelingua o un altra lingua che parlate bene (oppure, se necessario, potete ricorrere a un interprete). Riceverete inoltre copia scritta della decisione relativa al vostro trasferimento in un altro paese. Avete anche il diritto di rivolgervi a noi per ottenere ulteriori informazioni e/o di rivolgervi all ufficio dell Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in questo paese. Il vostro rappresentante e le autorità nazionali vi daranno ulteriori spiegazioni sui vostri diritti! Che cosa succederà alle informazioni personali da voi fornite? Come potete essere sicuri che non saranno utilizzate a fini sbagliati? Le autorità dei paesi Dublino possono scambiarsi le informazioni da voi fornite durante la procedura Dublino esclusivamente per adempiere i loro obblighi ai sensi del regolamento Dublino. Avete il diritto di accedere: alle informazioni che vi riguardano; avete diritto di chiedere che questi dati siano corretti se inesatti o falsi, o che siano cancellati se trattati illecitamente; alle informazioni che spiegano come chiedere che i vostri dati siano corretti o cancellati, comprese le coordinate delle autorità competenti in materia designate come responsabili della vostra procedura Dublino, e delle autorità garanti per la protezione dei dati che sono responsabili per le richieste relative alla tutela dei dati personali. A CHI POTETE RIVOLGERVI PER RICEVERE AIUTO? (da completare con informazioni specifiche per ciascuno Stato membro, in particolare:) indirizzo e coordinate dell autorità competente in materia di asilo; denominazioni, indirizzi e coordinate di organizzazioni che offrono rappresentanza ai minori non accompagnati; indirizzo e coordinate dell autorità nazionale competente per la protezione dei minori; indirizzo e coordinate dell autorità competente per lo svolgimento della procedura Dublino; coordinate dell autorità nazionale di controllo; identità del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante; estremi dell ufficio del responsabile del trattamento dei dati; la Croce Rossa e il suo ruolo; coordinate dell ufficio locale dell UNHCR (se esiste) e suo ruolo; coordinate dei prestatori di assistenza giuridica o delle organizzazioni di sostegno ai rifugiati o ai minori; estremi dell Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e suo ruolo. 41

46 ALLEGATO XII INFORMAZIONI PER I CITTADINI DI PAESI TERZI E GLI APOLIDI FERMATI IN RELAZIONE ALL ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA, A NORMA DELL ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 603/2013 Se avete almeno 14 anni di età e siete fermati per attraversamento irregolare di una frontiera, le vostre impronte digitali saranno rilevate e trasmesse a una banca dati di impronte digitali denominata «Eurodac». Dovete collaborare a questa procedura: siete obbligati per legge a lasciare che siano rilevate le vostre impronte digitali. Se le impronte non sono chiare, anche qualora abbiate deliberatamente danneggiato le vostre dita, potrebbero essere rilevate nuovamente in futuro. Se in futuro presentate nuovamente domanda di asilo, le vostre impronte digitali saranno nuovamente rilevate. Se chiedete asilo in un paese diverso da quello in cui le impronte sono state rilevate la prima volta, potreste essere ritrasferiti nel primo paese in cui sono state rilevate le vostre impronte. I dati relativi alle impronte digitali saranno conservati per 18 mesi, poi saranno automaticamente cancellati dalla banca dati. Eurodac conserverà solo i dati relativi alle vostre impronte digitali e al vostro sesso: il nome, la fotografia, la data di nascita e la cittadinanza non sono trasmessi alla banca dati né conservati. In qualsiasi momento potrete chiedere al paese che rileva le vostre impronte digitali di comunicarvi i dati che vi riguardano registrati in Eurodac. Potete chiedere che tali dati siano rettificati o cancellati; devono essere cancellati, ad esempio, se acquisite la cittadinanza di uno Stato membro dell UE o di un paese associato, o se ottenete un permesso di soggiorno per uno di questi paesi e se non avete chiesto asilo. Eurodac è gestito da un agenzia dell Unione europea denominata eu-lisa. I vostri dati possono essere usati esclusivamente ai fini previsti dalla normativa e sono trasmessi soltanto al sistema centrale di Eurodac. Se in futuro chiederete asilo in un altro Stato membro dell UE o in un paese associato ( 1 ), le vostre impronte digitali saranno trasmesse a tale paese per una verifica. I dati conservati in Eurodac non saranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dell UE e dei paesi associati. A partire dal 20 luglio 2015, autorità come la polizia e l Ufficio europeo di polizia (Europol) potranno sottoporre a un confronto le vostre impronte digitali, chiedendo di accedere alla banca dati di Eurodac a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Informazioni sulle persone da contattare (completare con informazioni specifiche per ciascuno Stato membro): identità del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante; coordinate dell ufficio del responsabile del trattamento dei dati; coordinate dell autorità nazionale di controllo (protezione dei dati). ( 1 ) I dati relativi alle vostre impronte digitali potrebbero essere condivisi, se la normativa lo consente, tra i 28 Stati membri dell UE e i 4 paesi associati (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein). 42

47 ALLEGATO XIII INFORMAZIONI PER CITTADINI DI PAESI TERZI E APOLIDI SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE IN UNO STATO MEMBRO, A NORMA DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 603/2013 Se soggiornate irregolarmente in un «paese Dublino» ( 1 ), le autorità possono rilevare le vostre impronte digitali e trasmetterle a una banca dati di impronte digitali denominata «Eurodac». Questo serve unicamente a controllare se avete già presentato in precedenza una domanda di asilo. I dati relativi alle vostre impronte non saranno conservati nella banca dati Eurodac, ma se avete chiesto asilo in precedenza in un altro paese potreste essere ritrasferiti in tale paese. Se le impronte digitali non sono chiare, anche qualora abbiate deliberatamente danneggiato le vostre dita, potrebbero essere rilevate nuovamente in futuro. Eurodac è gestito da un agenzia dell Unione europea denominata eu-lisa. I dati possono essere usati esclusivamente ai fini stabiliti dalla normativa e trasmessi soltanto al sistema centrale di Eurodac. Se in futuro presenterete domanda di asilo in un altro paese Dublino, le vostre impronte saranno nuovamente rilevate per essere trasmesse a Eurodac. I dati conservati in Eurodac non verranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dell UE e dei paesi associati. Informazioni sulle persone da contattare (completare con informazioni specifiche per ogni Stato membro): identità del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante; coordinate dell ufficio del responsabile del trattamento dei dati; coordinate dell autorità nazionale di controllo (protezione dei dati). Se le nostre autorità ritengono che potreste aver chiesto protezione internazionale in un altro paese, il quale potrebbe essere competente per l esame della domanda, riceverete informazioni più dettagliate sulla procedura da seguire e sulle sue conseguenze per voi e per i vostri diritti ( 2 ). ( 1 ) Tutti i paesi dell Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e i 4 paesi «associati» al regolamento Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein). ( 2 ) Le informazioni fornite sono quelle previste alla parte B dell allegato X.» 14CE

48 REGOLAMENTO (UE) N. 119/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2014 che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il lievito arricchito di cromo, utilizzato per la fabbricazione di integratori alimentari, e il cromo(iii) lattato triidrato aggiunto agli alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ( 1 ), in particolare l articolo 4, paragrafo 5, visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti ( 2 ), in particolare l articolo 3, paragrafo 3, previa consultazione dell Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), (4) L EFSA ha sottolineato che le conclusioni esposte nel suo parere si riferiscono solo al lievito al cromo ChromoPrecise e non ad altri lieviti arricchiti di cromo. Essa ritiene inoltre che le specifiche per il lievito al cromo Chromo Precise debbano comprendere specifiche per la perdita all essiccazione e per il tenore massimo di cromo(vi). (5) Sulla scorta del parere adottato dall EFSA il 31 ottobre 2012 l utilizzo del lievito al cromo ChromoPrecise negli integratori alimentari non desta preoccupazioni per la sicurezza, purché siano rispettate determinate condizioni ivi precisate. (6) L allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 definisce l elenco delle sostanze vitaminiche e minerali che possono essere aggiunte agli alimenti. considerando quanto segue: (1) L allegato II della direttiva 2002/46/CE definisce l elenco delle sostanze vitaminiche e minerali consentiti per la fabbricazione d'integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione ( 3 ) ha sostituito gli allegati I e II della direttiva 2002/46/CE. L allegato II della direttiva 2002/46/CE è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione ( 4 ). (2) A norma dell articolo 14 della direttiva 2002/46/CE, le disposizioni relative alle sostanze vitaminiche e minerali negli integratori alimentari aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione dell EF SA. (7) A norma del regolamento (CE) n. 1925/2006, articolo 3, paragrafo 3, le modifiche all elenco figurante all allegato II di tale regolamento sono adottate tenendo conto del parere dell EFSA. (8) Il 13 settembre 2012 l EFSA ha adottato un parere scientifico sul cromo(iii) lattato triidrato come fonte di cromo(iii), aggiunto per scopi nutrizionali agli alimenti ( 6 ). (9) Sulla scorta del parere adottato dall EFSA il 13 settembre 2012 l aggiunta di cromo(iii) lattato triidrato agli alimenti non desta preoccupazioni per la sicurezza, purché siano rispettate determinate condizioni ivi precisate. (3) Il 31 ottobre 2012 l EFSA ha adottato un parere scientifico sul lievito al cromo legato alle cellule ChromoPrecise, aggiunto in integratori alimentari a fini nutrizionali come fonte di cromo, e sulla biodisponibilità del cromo derivante da questa fonte ( 5 ). ( 1 ) GU L 183 del , pag. 51. ( 2 ) GU L 404 del , pag. 26. ( 3 ) GU L 314 dell , pag. 36. ( 4 ) GU L 296 del , pag. 29. ( 5 ) Gruppo di esperti scientifici dell EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS); parere scientifico sul lievito al cromo legato alle cellule ChromoPrecise, aggiunto in integratori alimentari a fini nutrizionali come fonte di cromo, e sulla biodisponibilità del cromo derivante da questa fonte (Scientific Opinion on Chromoprecise cellular bound chromium yeast added for nutritional purposes as a source of chromium in food supplements and the bioavailability of chromium from this source). EFSA Journal 2012; 10(11):2951. (10) È opportuno aggiungere le sostanze per le quali l EFSA ha espresso un parere favorevole agli elenchi figuranti all allegato II della direttiva 2002/46/CE e all allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006. (11) Le parti interessate sono state consultate tramite il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale ed è stato tenuto conto delle osservazioni formulate. ( 6 ) Gruppo di esperti scientifici dell EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS); parere scientifico sul cromo(iii) lattato triidrato come fonte di cromo, aggiunto per scopi nutrizionali agli alimenti [Scientific Opinion on chromium(iii) lactate trihydrate as a source of chromium added for nutritional purposes to foodstuff]. EFSA Journal 2012; 10(10):

49 (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/46/CE e il regolamento (CE) n. 1925/2006. (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell allegato II, punto B, della direttiva 2002/46/CE dopo la voce «Cloruro di cromo(iii)» è inserita la seguente voce: «Lievito arricchito di cromo (*) (*) Lieviti arricchiti di cromo ottenuti da cultura di Saccharomyces cerevisiae in presenza di cloruro di cromo(iii) come fonte di cromo e contenenti, nella forma disidratata commercializzata, mg di cromo/kg. Il tenore di cromo(vi) non supera lo 0,2 % del cromo totale.» Articolo 2 Nell allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006 dopo la voce «Picolinato di cromo» è inserita la seguente voce: «Cromo(III) lattato triidrato». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 14CE

50 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 120/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1981/2006 sulle regole dettagliate per l attuazione dell articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ( 1 ), in particolare l articolo 32, secondo comma e quinto comma, (5) Occorre prendere in debita considerazione gli istituti pubblici di ricerca stabiliti nell UE che presentano domande di autorizzazione di OGM relative a progetti finanziati principalmente dal settore pubblico; in tal caso è pertanto necessario prevedere un contributo finanziario dall importo ridotto. (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1981/2006. considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione ( 2 ), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 ( 3 ), stabilisce regole dettagliate per l attuazione dell articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003. È necessario aggiornare tali regole, in particolare per quanto riguarda i contributi finanziari dei richiedenti, al fine di tener conto delle variazioni dei costi sostenuti per la verifica e la convalida dei metodi di rilevazione, nonché delle modifiche nella ripartizione dei compiti negli Stati membri. (7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1981/2006 è così modificato: (2) Il regolamento deve inoltre tener conto del crescente numero di OGM contenenti eventi di trasformazione multipli (stacked events) con una sempre maggiore combinazione di singoli eventi di trasformazione. 1) all articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) procedimento di validazione completo (3) È necessario aggiornare l elenco dei laboratori nazionali di riferimento designati ad assistere il laboratorio comunitario di riferimento (LCR) di cui all articolo 32, primo comma, del regolamento (CE) n. 1829/2003, per la verifica e la convalida dei metodi di rilevazione, al fine di tener conto dei mutamenti nella designazione dei laboratori nazionali di riferimento da parte degli Stati membri e di includere i laboratori degli Stati membri che hanno recentemente aderito all Unione. i) la valutazione, mediante una prova interlaboratorio in conformità delle norme internazionali, alla quale partecipano i laboratori nazionali di riferimento, dei criteri di efficienza del metodo fissati dal richiedente in conformità del documento intitolato Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing (definizione di requisiti minimi di efficienza dei metodi analitici di verifica degli OGM) (*) di cui: (4) Occorre adottare misure transitorie per consentire ai richiedenti che hanno ottenuto il riconoscimento della domanda di autorizzazione da parte dell autorità nazionale competente a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 prima dell entrata in vigore del presente regolamento di versare i contributi finanziari in conformità del regolamento (CE) n. 1981/2006. ( 1 ) GU L 268 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 368 del , pag. 99. ( 3 ) GU L 157 dell , pag. 1. al punto 3.1.C.4. dell allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, nel caso di piante geneticamente modificate destinate a essere utilizzate come alimenti o mangimi, di alimenti o mangimi contenenti o costituiti da piante geneticamente modificate e di alimenti prodotti a partire da o contenenti ingredienti prodotti a partire da piante geneticamente modificate o di mangimi prodotti a partire da piante geneticamente modificate (**); 46

51 al punto 1, lettera B, dell allegato I del regolamento (CE) n. 641/2004 in tutti gli altri casi; b) all allegato I del regolamento (CE) n. 641/2004 in tutti gli altri casi. nonché ii) la valutazione della precisione e dell esattezza del metodo indicato dal richiedente. (*) Requirements_Analytical_methods.pdf, LCR e rete europea di laboratori per gli OGM, 13 ottobre (**) GU L 157, dell' , pag. 1.». 3) Per ogni domanda relativa a un OGM contenente eventi di trasformazione multipli (stacked events) per cui il metodo di rilevazione e di identificazione di ogni singolo evento di trasformazione che costituisce l OGM è stato convalidato dall LCR o è in corso di validazione, il contributo forfetario è stabilito in funzione del numero (N) di singoli eventi di trasformazione costituenti l OGM ed è calcolato nell importo di EUR + (N EUR). Solo l OGM contenente eventi di trasformazione multipli con il maggior numero di singoli eventi di trasformazione va considerato nel suddetto calcolo. 2) All articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni: «e) OGM contenente un singolo evento di trasformazione un OGM ottenuto mediante un singolo processo di trasformazione; f) OGM contenente eventi di trasformazione multipli un OGM contenente più di un singolo evento di trasformazione, ottenuto mediante incroci convenzionali, cotrasformazione o ritrasformazione.» 3) L articolo 3 è sostituito dal seguente: 4) Per ciascuna domanda relativa a un OGM contenente eventi di trasformazione multipli che consiste di uno o più singoli eventi di trasformazione per il quale il metodo di rilevazione e di identificazione non è stato convalidato dall LCR o non è in corso di validazione, il contributo è calcolato come segue: si applica l articolo 3, paragrafi 1 e 2, ai singoli eventi di trasformazione per i quali non esiste un metodo convalidato, e l articolo 3, paragrafo 3, agli OGM contenenti eventi di trasformazione multipli, dove N corrisponde al numero di singoli eventi di trasformazione convalidati che costituiscono l OGM per i quali esiste un metodo convalidato. «Articolo 3 Contributi 1) Per ogni domanda relativa a un OGM contenente un singolo evento di trasformazione, il richiedente deve versare all LCR un contributo forfetario pari a EUR. 2) L LCR invita il richiedente a versare un contributo supplementare di EUR ove sia necessario un procedimento di validazione completo di un metodo di rilevazione e di identificazione di un OGM contenente un singolo evento di trasformazione in conformità delle disposizioni di cui: a) all allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 se la domanda riguarda: i) piante geneticamente modificate destinate a essere utilizzate come alimenti o mangimi; ii) alimenti o mangimi contenenti o costituiti da piante geneticamente modificate; 5) L LCR riduce l importo del contributo supplementare di cui al paragrafo 2 proporzionalmente ai costi risparmiati: a) ove il materiale necessario per eseguire il procedimento di validazione completo venga fornito dal richiedente; e/o b) ove il richiedente fornisca i dati relativi ai moduli, ad esempio protocolli di estrazione del DNA e sistemi di riferimento specifici di una determinata specie, già convalidati e pubblicati dall LCR. 6) È richiesto un contributo aggiuntivo ove i costi di validazione del metodo di rilevazione e d'identificazione proposto dal richiedente superino di almeno il 50 % l importo dei contributi finanziari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il contributo aggiuntivo copre il 50 % della parte dei costi superiori all importo dei contributi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. iii) alimenti prodotti a partire da o contenenti ingredienti prodotti a partire da piante geneticamente modificate o mangimi prodotti a partire da tali piante; oppure 7) I contributi di cui ai paragrafi da 1 a 6 devono essere corrisposti anche in caso di ritiro della domanda, fatto salvo l articolo 5, paragrafo 3.» 47

52 4) L articolo 4, è modificato dai seguenti: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: del metodo di rilevazione e impone il pagamento del contributo dovuto a norma dell articolo 3, paragrafo 6». b) Il paragrafo 5 è soppresso. «1. Qualora il richiedente sia una PMI la cui sede principale si trova in un paese in via di sviluppo, o un istituto pubblico di ricerca stabilito nell UE la cui domanda si riferisce a un progetto finanziato principalmente dal settore pubblico, i contributi finanziari di cui all articolo 3, paragrafi da 1 a 4, sono ridotti del 50 %». b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L articolo 3, paragrafo 6, non si applica ai richiedenti di cui all articolo 4, paragrafo 1.» 5) L articolo 5 è così modificato: a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: c) Il primo comma del paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «I contributi di cui ai paragrafi 2 e 3 sono corrisposti dal richiedente entro 45 giorni dalla data di ricezione della notifica. La fase 4 (prova interlaboratorio) del processo di validazione non è avviata prima della ricezione di tali contributi.» 6) All articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti paragrafi 2 e 3: «2. I laboratori nazionali di riferimento elencati nell allegato II sono selezionati in modo casuale per partecipare ad una prova interlaboratorio internazionale di validazione e percepiscono EUR dall LCR come contributo ai costi di partecipazione. Nel caso di cui all articolo 4, paragrafo 1, tale importo è ridotto in proporzione. «1) Il richiedente comprova il pagamento del contributo di cui all articolo 3, paragrafi 1, 3 e/o 4, a favore dell LCR al momento di presentare i campioni dell alimento o del mangime e i rispettivi campioni di controllo all LCR in conformità dell articolo 5, paragrafo 3, lettera j), o dell articolo 17, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 1829/ L LCR e i laboratori nazionali di riferimento di cui all allegato II che partecipano ad uno studio di validazione stipulano un accordo scritto in modo da definire le relazioni reciproche, specialmente in materia di aspetti finanziari.» 7) All allegato I, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 2) Nel caso in cui, come disposto dall articolo 3, paragrafo 2, sia necessario un procedimento di validazione completo, l LCR notifica per iscritto al richiedente tale fatto e richiede il pagamento dell importo dovuto a titolo di tale disposizione, prima di avviare la fase 4 (prova interlaboratorio) del proprio processo di validazione. «a) essere accreditati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura) o a una norma internazionale equivalente atta a garantire che i laboratori: 3) Nel caso in cui, come disposto dall articolo 3, paragrafo 6, l LCR preveda che i costi di validazione del metodo di rilevazione proposto dal richiedente possano superare di almeno il 50 % l importo dei contributi finanziari di cui all articolo 3, paragrafi da 1 a 4, l LCR notifica per iscritto al richiedente l importo stimato dei costi aggiuntivi. Qualora, entro un mese dalla data di ricevimento della notifica, il richiedente ritiri la sua domanda, il contributo supplementare di cui all articolo 3, paragrafo 6, non è dovuto. Al termine della validazione del metodo di rilevazione, l LCR notifica per iscritto al richiedente i costi effettivi e debitamente motivati sostenuti nell eseguire la validazione dispongano di personale debitamente qualificato con un idonea formazione nei metodi analitici utilizzati per la rilevazione e l identificazione di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati; dispongano delle attrezzature necessarie per effettuare l analisi richiesta; posseggano un adeguata infrastruttura amministrativa; dispongano di una capacità di trattamento dei dati sufficiente per produrre relazioni tecniche e consentire una rapida comunicazione con gli altri laboratori che partecipano alla verifica e alla validazione dei metodi di rilevazione. 48

53 I laboratori elencati nell allegato II del presente regolamento e non ancora accreditati sono ammessi fino al 31 dicembre 2014 se il laboratorio dichiara di essere in corso di accreditamento e dà prova delle proprie competenze tecniche all LCR». 8) L allegato II è sostituito dal testo che figura nell allegato del presente regolamento. Articolo 2 Misure transitorie Gli articoli da 3 a 5 del regolamento (CE) n. 1981/2006 relativi ai contributi finanziari continuano ad applicarsi ai richiedenti cui è pervenuta la ricevuta della domanda di autorizzazione da parte dell autorità nazionale competente a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 prima dell entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 49

54 ALLEGATO «ALLEGATO II Laboratori nazionali di riferimento, che assistono l'lcr nella verifica e nella validazione dei metodi di rilevazione, di cui all'articolo 6, paragrafo 1 Belgique/België Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W); Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV); Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO); Bulgaria Национален цeнтър по обществено здраве и анaлизи (НЦОЗА), София, Сектор ГМО; Česká republika Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV), Praha; Danmark Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering ( 1 ); Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, Sektion for Plantediagnostik, Ringsted; Deutschland Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg; Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ); Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL); Landeslabor Berlin-Brandenburg, Berlin; Landeslabor Berlin-Brandenburg, Frankfurt/Oder; Institut für Hygiene und Umwelt der Hansestadt Hamburg; Landesbetrieb Hessisches Landeslabor Standort Kassel; Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) Mecklenburg-Vorpommern; Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig/Hannover; Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz Institut für Lebensmittelchemie Trier; Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer; Landesamt für Verbraucherschutz Abteilung D Veterinärmedizinische, mikro- und molekularbiologische Untersuchungen, Saarland; Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Geschäftsbereich Labore Landwirtschaft, Sachsen; Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA); Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt Fachbereich Lebensmittelsicherheit; Landeslabor Schleswig-Holstein; ( 1 ) Fino a gennaio

55 Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV); Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR); Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL); Eesti Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) geenitehnoloogia instituut, DNA analüüsi labor; Éire Food and Environment Research Agency (FERA) Sand Hutton, York; Elláda Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης, Αθήνα; Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), Διεύθυνση Τροφίμων, Αθήνα; España Centro Nacional de Alimentación, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (CNA-AESAN); Laboratorio Arbitral Agroalimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (LAA-MAGRA MA); France Groupement d Intérêt Public Groupe d Etude et de contrôle des Variétés et des Semences (GIP-GEVES); Laboratoire du Service Commun des Laboratoires (SCL) d Illkirch-Graffenstaden; Laboratoire de la Santé des Végétaux (ANSES), Angers; Hrvatska Odsjek za kvantifikaciju GMO i procjenu rizika, Hrvatski zavod za javno zdravstvo; Italia Centro di Ricerca per la Sperimentazione in Agricoltura, Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi (CRA-SCS), Sede di Tavazzano Laboratorio; Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Scurezza Alimentare Reparto OGM e xenobiotici di origine fungina (ISS-DSPVSA); Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM); Kypros Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ); Latvija Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR ; Lietuva Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir Genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyrius; 51

56 Luxembourg Laboratoire National de Santé (LNS), Division du contrôle des denrées alimentaires; Magyarország Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH); Malta LGC Limited UK; Nederland RIKILT Wageningen UR; Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA); Österreich Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH Institut für Lebensmittelsicherheit Wien, Abteilung für Molekular- und Mikrobiologie (AGES MOMI); Umweltbundesamt GmbH; Polska Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR); Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów, Błonie; Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin; Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy, Puławy; Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu; Portugal Laboratório de OGM, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Sistemas Agrários e Florestais e Sanidade Vegetal (UEIS-SAFSV); România Laboratorul Național de Referință pentru OMG din alimente și furaje, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București; Slovenija Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), Ljubljana; Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Ljubljana; Slovensko Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Oddelenie molekulárnej biológie NRL Bratislava; Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín (Istituto statale veterinario e alimentare Dolný Kubín); Suomi/Finland Tullilaboratorio; Elintarviketurvallisuusvirasto Evira; Sverige Livsmedelsverket (SLV); United Kingdom Food and Environment Research Agency (FERA); LGC Limited (LGC); Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA)». 14CE

57 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 121/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2014 relativo all autorizzazione della L-seleniometionina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie di animali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all alimentazione animale ( 1 ), in particolare l articolo 9, paragrafo 2, (5) La valutazione della L-seleniometionina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Occorre pertanto autorizzare l impiego di questo preparato secondo le modalità specificate nell allegato del presente regolamento. considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l autorizzazione degli additivi destinati all alimentazione animale e definisce motivi e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. (2) A norma dell articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-seleniometionina. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. (3) La domanda riguarda l autorizzazione della L-seleniometionina, un composto organico di selenio, come additivo per i mangimi destinati a tutte le specie animali da classificare nella categoria «additivi nutrizionali». (6) L Autorità ha concluso che la limitazione dell eventuale integrazione con selenio organico stabilita per altri composti organici del selenio va applicata anche alla L-seleniometionina. Nel caso in cui si aggiungano ai mangimi anche composti inorganici di selenio l integrazione con selenio organico non può pertanto superare gli 0,2 mg per kg di mangime completo. (7) Facendo seguito al summenzionato parere dell Autorità il richiedente ha fornito dati supplementari al fine di dimostrare la stabilità dell additivo una volta incorporato nelle premiscele contenenti composti di oligoelementi. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: (4) Nel suo parere del 2 maggio 2013 ( 2 ) l Autorità europea per la sicurezza alimentare («l Autorità») ha concluso che, alle condizioni d impiego proposte, la L-seleniometionina non produce effetti dannosi per la salute animale e umana o l ambiente e che il suo impiego può essere considerato una valida fonte di selenio per tutte le specie animali. L Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all immissione sul mercato. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell additivo per mangimi ( 1 ) GU L 268 del , pag. 29. ( 2 ) The EFSA Journal 2013; 11(5):3219. Articolo 1 Si autorizza l impiego del preparato di cui all allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi» in quanto additivo nell alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. 53

58 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 54

59 ALLEGATO Numero di identificazione dell additivo Nome del titolare dell autorizzazione Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico Specie o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi 3b815 L-seleniometionina Caratterizzazione dell additivo Preparato solido di L-seleniometionina contenente selenio nella dose < 40 g/kg Tutte le specie 0,50 (in totale) Caratterizzazione della sostanza attiva Selenio organico in forma di L-seleniometionina (acido 2-amino-4-metilseleno-butanoico) da sintesi chimica Formula chimica: C 5 H 11 NO 2 Se Numero CAS: Polvere cristallina contenente L-seleniometionina > 97 % e Selenio > 39 % Metodo analitico ( 1 ) Per la determinazione della L-seleniometionina nell additivo per mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione e spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (HPLC-ICPMS) dopo digestione proteolitica tripla. Per la determinazione del selenio totale nell additivo per mangimi: spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICPMS) o spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES). Per la determinazione del selenio totale in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi: spettrometria ad assorbimento atomico per formazione di idruri (HGAAS) dopo digestione con microonde (EN 16159:2012). ( 1 ) Informazioni dettagliate sui metodi analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: Altre disposizioni 1. L additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Sicurezza dell utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza. 3. Additivi tecnologici o materie prime contenute nella preparazione dell additivo devono garantire un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m 3 di aria. 4. Nelle istruzioni per l uso dell additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio. 5. Integrazione con selenio organico massima: 0,20 mg Se/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 6. Nel caso in cui il preparato contenga un additivo tecnologico o materie prime per mangimi per i quali è fissato un tenore massimo o che siano soggetti ad altre restrizioni il fabbricante dell additivo per mangimi è tenuto a informarne i clienti. Fine del periodo di autorizzazione 28 febbraio CE

60 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 122/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

61 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione IL 85,7 MA 52,0 TN 74,1 TR 93,5 ZZ 76, TR 123,0 ZZ 123, EG 91,5 ZZ 91, MA 39,1 TR 120,6 ZZ 79, EG 50,1 MA 53,1 TN 54,3 TR 73,6 ZZ 57, IL 121,4 MA 74,6 ZZ 98, , , , CN 60,3 IL 128,7 JM 113,2 KR 144,2 MA 142,6 PK 55,3 TR 98,5 ZZ 106, TR 78,1 ZZ 78, CN 95,7 MK 35,4 US 163,7 ZZ 98, CL 123,5 CN 46,0 TR 122,0 US 134,7 ZA 119,7 ZZ 109,2 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 14CE

62 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 123/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2014 recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 3 al 4 febbraio 2014 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2014 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), e in particolare l'articolo 188, visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ( 2 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 ( 3 ) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro ( 4 ), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC e , interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'unione europea, entro un limite previsto per campagna. (2) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia ( 5 ) prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione. (3) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di febbraio. (4) È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile. (5) Poiché per il mese di febbraio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Alle domande di titoli di importazione presentate il 3 e 4 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 20, %. Per il mese di febbraio 2014 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 5 febbraio Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 238 dell' , pag. 13. ( 3 ) GU L 97 del , pag. 57. ( 4 ) GU L 97 del , pag. 2. ( 5 ) GU L 365 del , pag CE

63 REGOLAMENTO (UE) N. 124/2014 DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 215, vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( 1 ), vista la proposta congiunta dell alto rappresentante dell Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 36/2012 ( 2 ) attua la maggior parte delle misure di cui alla decisione 2013/255/PESC. (2) Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/74/PESC ( 3 ), che modifica la decisione 2013/255/PESC. (3) Occorre introdurre nel regolamento (UE) n. 36/2012 un ulteriore deroga al congelamento dei beni per consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche di entità di proprietà dello Stato siriano o della Banca Centrale della Siria ai fini dell esecuzione, per conto della Repubblica araba siriana, di pagamenti a favore dell Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per attività connesse alla missione di verifica dell OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane. (4) Tale misura rientra nell ambito del trattato e la sua attuazione richiede quindi un azione normativa a livello dell Unione, in particolare al fine di garantirne l applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All articolo 16, primo comma, del regolamento (UE) n. 36/2012 è aggiunta la lettera seguente: «i) destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità di proprietà dello Stato siriano o dalla Banca Centrale della Siria, indicate negli allegati II e II bis, a favore dell OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in particolare pagamenti a favore del fondo fiduciario speciale dell OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla distruzione totale delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014 Per il Consiglio Il presidente C. ASHTON ( 1 ) GU L 147 dell , pag. 14. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del , pag. 1). ( 3 ) Cfr. pagina 63 della presente Gazzetta Ufficiale. 14CE

64 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 125/2014 DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 2014 che attua l articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ( 1 ), in particolare l articolo 2, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il 25 luglio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 ( 2 ) che attua l articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 che aggiorna l elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»). (2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, qualora fosse praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell elenco. (3) Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell elenco di avere deciso di mantenerli nell elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata. (4) Il Consiglio ha riesaminato l elenco, come prescritto dall articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. A tale riguardo, ha tenuto conto delle osservazioni presentate al Consiglio dalle persone interessate. (5) Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere talune persone nell elenco. (6) Il Consiglio ha altresì concluso che le altre persone, gruppi ed entità presenti nell elenco sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC ( 3 ), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un autorità competente ai sensi dell articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. (7) È opportuno aggiornare di conseguenza l elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L elenco di cui all articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è quello figurante nell allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014 Per il Consiglio Il presidente C. ASHTON ( 1 ) GU L 344 del , pag. 70. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 del Consiglio, del 25 luglio 2013, che attua l articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 (GU L 201 del , pag. 10). ( 3 ) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del , pag. 93). 60

65 ALLEGATO 1. PERSONE Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all articolo 1 1. ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l 11 agosto 1960 in Iran. Passaporto n.: D AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita. 3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita. 4. ARBABSIAR Manssor (pseudonimo Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto n.: C (iraniano); passaporto n.: (USA). Documento d identità nazionale n.: , data di scadenza 15 marzo 2016 (patente di guida USA). 5. BOUYERI, Mohammed (pseudonimi: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), nato l ad Amsterdam (Paesi Bassi) membro dell «Hofstadgroep». 6. FAHAS, Sofiane Yacine, nato il ad Algeri (Algeria) membro di «al-takfir» e «al-hijra». 7. IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimi: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese. 8. MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimi: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), nato il oppure l in Pakistan, passaporto n SHAHLAI Abdul Reza (pseudonimi: Abdol Reza Shalài; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahlài; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif; Yusuf Abu-al-Karkh), nato all incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran. 10. SHAKURI Ali Gholam, nato all incirca nel 1965 a Teheran, Iran. 11. SOLEIMANI Qasem (pseudonimi: Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), nato l 11 marzo 1957 in Iran. Cittadino iraniano. Passaporto n.: (diplomatico iraniano), rilasciato nel Titolo: maggiore generale. 2. GRUPPI ED ENTITÀ 1. «Organizzazione Abu Nidal» «ANO» (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah»; «Brigate rivoluzionarie arabe»; «Settembre nero»; «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»). 2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa». 3. «Al-Aqsa e.v.». 4. «Al-Takfir» e «Al-Hijra». 5. «Babbar Khalsa». 6. «Partito comunista delle Filippine», incluso «New People s Army» «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine. 7. «Gamàa al-islamiyya» (anche noto come «Al-Gamàa al-islamiyya») («Islamic Group» «IG»). 8. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»). 61

66 9. «Hamas» (incluso «Hamas-Izz al-din al-qassem»). 10. «Ala militare di Hezbollah» [«Hizballah Military Wing», anche nota come «Hezbollah Military Wing», anche nota come «Hizbullah Military Wing», anche nota come «Hizbollah Military Wing», anche nota come «Hezballah Military Wing», anche nota come «Hisbollah Military Wing», anche nota come «Hizbùllah Military Wing», anche nota come «Hizb Allah Military Wing», anche nota come «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l Organizzazione per la sicurezza esterna)]. 11. «Hizbul Mujahideen» «HM». 12. «Hofstadgroep». 13. «Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo»). 14. «International Sikh Youth Federation» «ISYF» (Federazione giovanile internazionale Sikh). 15. «Khalistan Zindabad Force» «KZF». 16. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» «PKK» (anche noto come «KADEK» o come «KONGRA-GEL»). 17. «Tigri per la liberazione della patria Tamil» «LTTE». 18. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»). 19. «Jihad islamica palestinese» «PIJ». 20. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» «PFLP». 21. «Fronte popolare di liberazione della Palestina Comando generale» (anche noto come «Comando generale del PFLP»). 22. «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»). 23. «Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» «DHKP/C» [anche noto come «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria») o come «Dev Sol» («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)]. 24. «Sendero Luminoso» «SL» («Sentiero luminoso»). 25. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» «TAK» [anche noto come «Kurdistan Freedom Falcons», o come «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)]. 14CE

67 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 126/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2014 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Paprika Žitava / Žitavská paprika (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Paprika Žitava» / «Žitavská paprika» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Paprika Žitava» / «Žitavská paprika» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione che figura nell allegato del presente regolamento è registrata. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Dacian CIOLOȘ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 247 del , pag

68 ALLEGATO Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell allegato I del trattato: Classe 1.8. Altri prodotti dell allegato I del trattato (spezie, ecc.) SLOVACCHIA Paprika Žitava/Žitavská paprika (DOP) 14CE

69 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 127/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2014 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Jamón de Teruel»/«Paleta de Teruel», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ( 2 ). (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea ( 3 ), in applicazione dell articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea relativa alla denominazione che figura nell allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Dacian CIOLOȘ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 148 del , pag. 1. ( 3 ) GU C 242 del , pag

70 ALLEGATO Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell allegato I del trattato: Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) SPAGNA Jamón de Teruel / Paleta de Teruel (DOP) 14CE

71 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 128/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2014 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gofio Canario (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Gofio Canario» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Gofio Canario» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione che figura nell allegato del presente regolamento è registrata. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Dacian CIOLOȘ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 251 del , pag

72 ALLEGATO Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell allegato I del trattato: Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati SPAGNA Gofio Canario (IGP) 14CE

73 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 129/2014 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

74 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione IL 107,2 MA 53,3 TN 78,4 TR 82,5 ZZ 80, MA 163,4 TR 149,1 ZZ 156, EG 91,5 ZZ 91, MA 40,3 TR 113,5 ZZ 76, EG 48,0 IL 67,9 MA 58,1 TN 52,2 TR 68,8 ZZ 59, IL 120,0 MA 75,7 ZZ 97, , , , CN 60,3 IL 130,5 JM 113,2 KR 142,9 MA 146,8 PK 55,3 TR 89,9 ZZ 105, AL 43,6 TR 73,5 ZZ 58, CN 89,0 MK 28,7 US 171,5 ZZ 96, CL 189,6 CN 46,0 TR 131,9 US 195,3 ZA 99,7 ZZ 132,5 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 14CE

75 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 130/2014 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2014 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sellessur-Cher (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Selles-sur-Cher», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ( 2 ). (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea ( 3 ), in applicazione dell articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea relativa alla denominazione che figura nell allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014 Per la Commissione, A nome del presidente Dacian CIOLOȘ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 148 del , pag. 1. ( 3 ) GU C 179 del , pag

76 ALLEGATO Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell allegato I del trattato: Classe 1.3. Formaggi FRANCIA Selles-sur-Cher (DOP) 14CE

77 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 131/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013, concernente l autorizzazione di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti come additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all alimentazione animale ( 1 ), in particolare l articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: polverizzazione siano immessi sul mercato in forma granulare potrebbe essere estesa ad altre forme non in polvere senza mettere a rischio gli utilizzatori. (5) Il richiedente per la sostanza carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti ha presentato i dati per dimostrare che la sostanza rivestita è carbonato di cobalto (II) e non carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato. Dopo una verifica del fascicolo di domanda sul quale si è basato il suddetto parere dell Autorità ( 6 ), risulta necessario modificare di conseguenza i termini dell autorizzazione di tale prodotto. (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 della Commissione ( 2 ) ha autorizzato l impiego di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti come additivi per mangimi appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi». (2) Per chiarire l identificazione dell additivo carbonato di cobalto (II) è opportuno sopprimere la formula chimica dell idrossido di cobalto dalle sostanze attive. (3) Al fine di chiarire maggiormente ed evitare confusione con i numeri di identificazione dei composti del selenio autorizzati come additivi per mangimi, è opportuno modificare tecnicamente i numeri di identificazione dei composti del cobalto. (4) Nei suoi pareri del 12 giugno 2012 ( 3 ) ( 4 ) e del 22 maggio 2012 ( 5 ) l Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l Autorità»), ha concluso che occorre prevedere misure specifiche per la protezione degli utilizzatori. La prescrizione che i composti con un elevato potenziale di ( 1 ) GU L 268 del , pag. 29. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013, concernente l autorizzazione di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti come additivi per mangimi (GU L 172 del , pag. 14). ( 3 ) EFSA Journal 2012; 10(7):2791. ( 4 ) EFSA Journal 2012; 10(7):2782. ( 5 ) EFSA Journal 2012; 10(6):2727. (6) A seguito del rilascio di nuove autorizzazioni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione ( 7 ) relative all acetato di cobalto tetraidrato, al carbonato basico di cobalto monoidrato e al solfato di cobalto eptaidrato sono obsolete e vanno soppresse. (7) A causa di tali modifiche, occorre estendere il periodo transitorio previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle prescrizioni risultanti dalle modifiche. Per quanto riguarda i mangimi destinati agli animali da compagnia, sul mercato sono presenti moltissimi prodotti diversi con un sistema di etichettatura specifico. È quindi opportuno prorogare tale periodo transitorio per consentire una transizione graduale agli operatori commerciali interessati del settore dei mangimi. (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013. (9) È inoltre opportuno stabilire un periodo transitorio per gli operatori che hanno applicato le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, ( 6 ) EFSA Journal 2012; 10(7):2782. ( 7 ) Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (GU L 187 del , pag. 11). 73

78 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione (*) Nell allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003, sono soppresse le voci acetato di cobalto, tetraidrato, carbonato basico di cobalto, monoidrato e solfato di cobalto, eptaidrato, relative all elemento E3 Cobalto-Co. (*) GU L 187 del , pag. 11.»; 2) l articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Misure transitorie Le sostanze di cui all allegato autorizzate dalla direttiva 70/524/CEE e i mangimi contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 4 settembre 2014 in conformità alle norme applicabili prima del 15 luglio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti. Per quanto riguarda i mangimi destinati agli animali da compagnia, il periodo per la produzione e l etichettatura di cui alla prima frase si conclude il 4 marzo 2016»; 3) l allegato è sostituito dal testo figurante nell allegato del presente regolamento. Articolo 2 Misure transitorie Le sostanze di cui all allegato autorizzate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 e i mangimi contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 4 settembre 2014 in conformità alle norme applicabili prima del 4 marzo 2014 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti. Per quanto riguarda i mangimi destinati agli animali da compagnia, il periodo per la produzione e l etichettatura di cui alla prima frase si conclude il 4 marzo Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 74

79 Numero di identificazione dell additivo Nome del titolare dell autorizzazione Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi 3b301 Acetato di cobalto (II) tetraidrato Composizione dell additivo Acetato di cobalto (II) tetraidrato, in forma di cristalli/granuli, con un tenore minimo di cobalto del 23 % Particelle < 50 μm: meno dell 1 % Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: Co(CH 3 COO) 2 4H 2 O Numero CAS: Metodi di analisi ( 1 ) Per l identificazione di acetato nell additivo: Farmacopea europea, monografia 01/2008: Per la caratterizzazione cristallografica dell additivo: Diffrazione dei raggi X. Per la determinazione del tenore totale di cobalto nell additivo, in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi: EN Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o ALLEGATO «ALLEGATO Tenore minimo Tenore massimo Specie o categoria di animali Età massima Elemento (Co) in mg/kg di mangimi completi con un tasso di umidità del 12 % Altre disposizioni Ruminanti con rumine funzionale, equidi, lagomorfi, roditori, rettili erbivori e mammiferi da zoo 1 (totale) 1. L additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. 2. Devono essere adottate misure di protezione in base ai regolamenti nazionali di esecuzione delle norme UE relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui le direttive del Consiglio 89/391/CEE ( 2 ), 89/656/CEE ( 3 ), 92/85/CEE ( 4 ) e 98/24/CE ( 5 ). Durante la manipolazione vanno indossati guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell apparato respiratorio e degli occhi, in conformità alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio ( 6 ). 3. Indicazioni che devono figurare sull etichetta dell additivo e della premiscela: Tenore di cobalto «Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.» 4. Indicazioni che devono figurare nelle istruzioni per l uso dei mangimi composti: «Devono essere adottate misure protettive per evitare l esposizione al cobalto per inalazione o per via cutanea.» Fine del periodo di autorizzazione 15 luglio

80 Numero di identificazione dell additivo Nome del titolare dell autorizzazione Additivo 3b302 Carbonato di cobalto (II) Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi CEN/TS Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) dopo digestione sotto pressione. Per la determinazione della distribuzione granulometrica: ISO 13320:2009 Analisi granulometrica Metodi di diffrazione laser. Composizione dell additivo Carbonato di cobalto (II), in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 46 % Carbonato di cobalto: minimo 75 % Idrossido di cobalto: 3 % - 15 % Acqua: massimo 6 % Particelle < 11 μm: meno del 90 % Caratterizzazione delle sostanze attive Formula chimica: CoCO 3 Numero CAS: Metodi di analisi ( 1 ) Per l identificazione del carbonato nell additivo: Farmacopea europea, monografia 01/2008: Per la caratterizzazione cristallografica dell additivo: Diffrazione dei raggi X. Specie o categoria di animali Ruminanti con rumine funzionale, equidi, lagomorfi, roditori, rettili erbivori e mammiferi da zoo Tenore minimo Tenore massimo Età massima Elemento (Co) in mg/kg di mangimi completi con un tasso di umidità del 12 % Altre disposizioni 1 (totale) 1. L additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. Questi mangimi composti sono immessi sul mercato non in polvere. 2. Devono essere prese misure adeguate per evitare emissioni di cobalto nell aria e prevenire l esposizione per inalazione o per via cutanea. Se tali misure sono tecnicamente non realizzabili o insufficienti, occorre adottare misure di protezione in base ai regolamenti nazionali di esecuzione delle norme UE relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui le direttive 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE e 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). Durante la manipolazione vanno indossati guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell apparato respiratorio e degli occhi, in conformità alla direttiva 89/686/CEE. 3. Indicazioni che devono figurare sull etichetta dell additivo e della premiscela: Tenore di cobalto Fine del periodo di autorizzazione 15 luglio

81 Numero di identificazione dell additivo Nome del titolare dell autorizzazione Additivo 3b303 Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi Per la determinazione del tenore totale di cobalto nell additivo, in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi: EN Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o CEN/TS Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) dopo digestione sotto pressione. Per la determinazione della distribuzione granulometrica: ISO 13320:2009 Analisi granulometrica Metodi di diffrazione laser. Composizione dell additivo Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 50 % Particelle < 50 μm: meno del 98 % Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: 2Co CO 3 3Co(OH) 2 H 2 O Numero CAS: Metodi di analisi ( 1 ) Per l identificazione del carbonato nell additivo: Farmacopea europea, monografia 01/2008: Specie o categoria di animali Ruminanti con rumine funzionale, equidi, lagomorfi, roditori, rettili erbivori e mammiferi da zoo Tenore minimo Tenore massimo Età massima Elemento (Co) in mg/kg di mangimi completi con un tasso di umidità del 12 % Altre disposizioni «Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.» 4. Indicazioni che devono figurare nelle istruzioni per l uso dei mangimi composti: «Devono essere adottate misure protettive per evitare l esposizione al cobalto per inalazione o per via cutanea.» 1 (totale) 1. L additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. Questi mangimi composti sono immessi sul mercato non in polvere. 2. Devono essere prese misure adeguate per evitare emissioni di cobalto nell aria e prevenire l esposizione per inalazione o per via cutanea. Se tali misure sono tecnicamente non realizzabili o insufficienti, occorre adottare misure di protezione in base ai regolamenti nazionali di esecuzione delle norme UE relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui le direttive 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE e 2004/37/CE. Durante la manipolazione vanno indossati guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell apparato respiratorio e degli occhi, in conformità alla direttiva 89/686/CEE. 3. Indicazioni che devono figurare sull etichetta dell additivo e della premiscela: Tenore di cobalto Fine del periodo di autorizzazione 15 luglio

82 Numero di identificazione dell additivo Nome del titolare dell autorizzazione Additivo 3b304 Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi Per la caratterizzazione cristallografica dell additivo: Diffrazione dei raggi X. Per la determinazione del tenore totale di cobalto nell additivo, in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi: EN Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o CEN/TS Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) dopo digestione sotto pressione. Per la determinazione della distribuzione granulometrica: ISO 13320:2009 Analisi granulometrica Metodi di diffrazione laser. Composizione dell additivo Preparato di carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti con un tenore di cobalto dall 1 % al 5 % Agenti di rivestimento (2,3 % - 3,0 %) e disperdenti (scelta del poliossietilene, monolaurato di sorbitano, ricinoleato di glicerina polietilenglicole, polietilenglicole 300, sorbitolo e maltodestrina) Particelle < 50 μm: meno dell 1 % Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: CoCO 3 Numero CAS: Specie o categoria di animali Ruminanti con rumine funzionale, equidi, lagomorfi, roditori, rettili erbivori e mammiferi da zoo Tenore minimo Tenore massimo Età massima Elemento (Co) in mg/kg di mangimi completi con un tasso di umidità del 12 % Altre disposizioni «Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.» 4. Indicazioni che devono figurare nelle istruzioni per l uso dei mangimi composti: «Devono essere adottate misure protettive per evitare l esposizione al cobalto per inalazione o per via cutanea.» 1 (totale) 1. L additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Devono essere adottate misure di protezione in base ai regolamenti nazionali di esecuzione delle norme UE relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui le direttive 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE e 98/24/CE. Durante la manipolazione vanno indossati guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell apparato respiratorio e degli occhi, in conformità alla direttiva 89/686/CEE. 3. Indicazioni che devono figurare sull etichetta dell additivo e delle premiscele, se del caso: Tenore di cobalto Fine del periodo di autorizzazione 15 luglio

83 Numero di identificazione dell additivo Nome del titolare dell autorizzazione Additivo 3b305 Solfato di cobalto (II) eptaidrato Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi Metodi di analisi ( 1 ) Per l identificazione del carbonato nell additivo: Farmacopea europea, monografia 01/2008: Per la caratterizzazione cristallografica dell additivo: Diffrazione dei raggi X. Per la determinazione del tenore totale di cobalto nell additivo, in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi: EN Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o CEN/TS Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) dopo digestione sotto pressione. Per la determinazione della distribuzione granulometrica: ISO 13320:2009 Analisi granulometrica Metodi di diffrazione laser. Composizione dell additivo Solfato di cobalto (II) eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 20 % Particelle < 50 μm: meno del 95 % Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: CoSO 4 7H 2 O Numero CAS: Specie o categoria di animali Ruminanti con rumine funzionale, equidi, lagomorfi, roditori, rettili erbivori e mammiferi da zoo Tenore minimo Tenore massimo Età massima Elemento (Co) in mg/kg di mangimi completi con un tasso di umidità del 12 % Altre disposizioni «Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.» 1 (totale) 1. L additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. Questi mangimi composti sono immessi sul mercato non in polvere. 2. Devono essere prese misure adeguate per evitare emissioni di cobalto nell aria e prevenire l esposizione per inalazione o per via cutanea. Se tali misure sono tecnicamente non realizzabili o insufficienti, occorre adottare misure di protezione in base ai regolamenti nazionali di esecuzione delle norme UE relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui le direttive 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE e 2004/37/CE. Fine del periodo di autorizzazione 15 luglio

84 Numero di identificazione dell additivo Nome del titolare dell autorizzazione Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi Specie o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Elemento (Co) in mg/kg di mangimi completi con un tasso di umidità del 12 % Altre disposizioni Metodi di analisi ( 1 ) Per l identificazione del solfato nell additivo: Farmacopea europea, monografia 01/2008: Per la caratterizzazione cristallografica dell additivo: Diffrazione dei raggi X. Per la determinazione del tenore totale di cobalto nell additivo, in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi: EN Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o CEN/TS Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) dopo digestione sotto pressione. Per la determinazione della distribuzione granulometrica: ISO 13320:2009 Analisi granulometrica Metodi di diffrazione laser. Durante la manipolazione vanno indossati guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell apparato respiratorio e degli occhi, in conformità alla direttiva 89/686/CEE. 3. Indicazioni che devono figurare sull etichetta dell additivo e della premiscela: Tenore di cobalto «Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.» 4. Indicazioni che devono figurare nelle istruzioni per l uso dei mangimi composti: «Devono essere adottate misure protettive per evitare l esposizione al cobalto per inalazione o per via cutanea.» ( 1 ) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: ( 2 ) GU L 183 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 393 del , pag. 18. ( 4 ) GU L 348 del , pag. 1. ( 5 ) GU L 131 del , pag. 11. ( 6 ) GU L 399 del , pag. 18. ( 7 ) GU L 158 del , pag. 50.» Fine del periodo di autorizzazione 14CE

85 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 132/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

86 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione IL 107,2 MA 54,4 TN 84,5 TR 95,4 ZZ 85, MA 163,4 TR 153,0 ZZ 158, EG 100,8 ZZ 100, MA 36,2 TR 98,2 ZZ 67, EG 47,5 IL 67,6 MA 60,4 TN 47,7 TR 70,3 ZZ 58, IL 123,3 MA 63,6 ZZ 93, , , , CN 60,3 IL 136,3 JM 103,6 KR 142,9 MA 142,7 PK 55,3 TR 72,2 ZZ 101, AL 43,6 TR 71,6 ZZ 57, CN 95,7 MK 23,6 US 163,9 ZZ 94, CL 239,4 CN 71,6 TR 131,9 US 132,6 ZA 106,2 ZZ 136,3 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 14CE

87 REGOLAMENTO (UE) N. 133/2014 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2014 che modifica, ai fini dell adeguamento al progresso tecnico riguardo ai limiti di emissione, la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ( 1 ), e in particolare l articolo 39, paragrafi 2, 6 e 7, visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE ( 2 ), e in particolare l articolo 4, paragrafo 3, l articolo 5, paragrafo 4, l articolo 6, paragrafo 2 e l articolo 12, (3) Occorre adeguare al progresso tecnico la normativa che disciplina l omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI). Occorre perciò stabilire i requisiti di omologazione e di conformità in servizio dei motori e dei veicoli che utilizzano tecnologie basate sulla doppia alimentazione. Occorre inoltre affrontare altri aspetti riguardanti l omologazione dei motori che utilizzano combustibili gassosi. (4) Il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione ( 3 ) prescrive la fissazione di valori limite per la diagnostica di bordo (OBD threshold limit OTL) riguardo alle emissioni di monossido di carbonio. (5) È opportuno consentire che i sistemi OBD montati su veicoli aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa non superiore a 7,5 tonnellate, siano sviluppati parzialmente in conformità alle norme applicabili agli OBD montati sui veicoli commerciali leggeri, senza compromettere il loro livello di prestazione ambientale. considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 595/2009 fissa valori limite per le emissioni e requisiti tecnici comuni per l omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni, nonché norme sulla conformità in servizio, sui sistemi diagnostici di bordo (on-board diagnostic OBD) e sulla misurazione del consumo di carburante. (2) Per aumentare il livello della prestazione ambientale dei veicoli, occorre introdurre un valore limite del numero di particelle per i motori ad accensione comandata. ( 1 ) GU L 263 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 188 del , pag. 1. (6) Il regolamento (UE) n. 582/2011 si riferisce a più riprese alla regolamentazione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l Europa (UNECE), e in particolare al regolamento UNECE n. 49 ( 4 ), per quanto concerne le prescrizioni tecniche che gli Stati membri, i fabbricanti e i servizi tecnici devono seguire in sede di omologazione e di conformità in servizio dei veicoli. Poiché il Forum Mondiale per l armonizzazione dei regolamenti sui veicoli ( 3 ) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del , pag. 1). ( 4 ) GU L 171 del , pag

88 (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations WP.29) ha adottato la serie di modifiche 06 al regolamento UNECE n. 49, è necessario aggiornare i riferimenti alla norma Euro VI del regolamento UNECE n. 49. (7) Per garantire l equivalenza tra l omologazione CE e l omologazione ai sensi del regolamento UNECE n. 49 occorre che vengano stabiliti alcuni requisiti aggiuntivi. (8) La temperatura dell olio del motore deve essere espressa in gradi Kelvin. È pertanto necessario modificare l allegato VIII della direttiva 2007/46/CE. (9) Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (CE) n. 595/2009 e il regolamento (CE) n. 582/2011. (10) Affinché gli Stati membri e i fabbricanti dispongano di un periodo di tempo sufficiente ad adeguare i rispettivi sistemi di informazione, è opportuno ritardare l applicazione delle modifiche relative al certificato di conformità. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico Veicoli a motore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati I, III, IV e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all allegato I del presente regolamento. Articolo 2 L allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009 è sostituito dall allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato: 1) l articolo 2 è così modificato: a) il punto 9 è sostituito da quanto segue: «9) Componente o sistema deteriorato qualificato (di seguito QDC ), una componente o un sistema, intenzionalmente sottoposti a deterioramento, ad esempio tramite invecchiamento accelerato, o manipolati in maniera controllata e il cui uso è accettato dall autorità di omologazione, ai sensi di quanto disposto all allegato 9B del regolamento UNECE n. 49, se si dimostra l efficienza dell OBD del sistema motore;» b) i punti 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti: «19) Indice di Wobbe (W inferiore o W l u superiore), il rapporto tra il corrispondente potere calorifico di un gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento: W ¼ H gas q ρ gas ρ air Che può anche essere espresso nella forma che segue: q W ¼ H gas Ü ρ air=ρ gas 20) Fattore di spostamento λ (di seguito Sλ ), espressione che descrive la flessibilità richiesta a un sistema di gestione del motore relativamente ad un cambiamento del rapporto di eccesso d aria λ se il motore è alimentato con una composizione di gas diversa dal metano puro, come specificato all allegato 4, appendice 5, sezione A del regolamento UNECE n. 49;» c) sono aggiunti i seguenti punti da 45 a 56: «45) modalità diesel, la normale modalità di funzionamento di un motore a doppia alimentazione durante la quale il motore non utilizza un carburante gassoso per nessuna sua condizione di funzionamento; 46) motore a doppia alimentazione, un sistema motore progettato per funzionare contemporaneamente con carburante diesel e carburante gassoso; i due carburanti sono dosati separatamente e il quantitativo consumato di uno dei due rispetto all altro può variare a seconda del funzionamento del veicolo; 47) modalità a doppia alimentazione, la normale modalità di funzionamento di un motore a doppia alimentazione durante la quale, in determinate condizioni di funzionamento del motore, il motore usa contemporaneamente carburante diesel e carburante gassoso; 48) veicolo a doppia alimentazione, un veicolo dotato di un motore a doppia alimentazione in cui i carburanti usati dal motore sono forniti da sistemi separati di stoccaggio a bordo; 49) modalità di servizio, una modalità speciale di un motore a doppia alimentazione che viene attivata a scopo di riparazione o per far uscire il veicolo dal traffico se non è possibile il funzionamento nella modalità a doppia alimentazione; 84

89 50) indice energetico del gas (Gas Energy Ratio GER) nei motori a doppia alimentazione, è il rapporto, espresso in percentuale, tra il contenuto energetico del carburante gassoso e il contenuto energetico di entrambi i carburanti (diesel e gassoso); il contenuto energetico dei carburanti è definito come il potere calorifico inferiore; 51) indice medio del gas, l indice energetico medio del gas calcolato durante un ciclo di guida; 52) motore a doppia alimentazione di tipo 1A, un motore a doppia alimentazione funzionante durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non inferiore al 90 % (GER WHTC 90 %), che non tiene il minimo con il solo carburante diesel e che non dispone di modalità diesel; 53) motore a doppia alimentazione di tipo 1B, un motore a doppia alimentazione funzionante durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non inferiore al 90 % (GER WHTC 90 %), che in modalità a doppia alimentazione non tiene il minimo con il solo carburante diesel ma che dispone di modalità diesel; 54) motore a doppia alimentazione di tipo 2A, un motore a doppia alimentazione funzionante durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas compreso tra il 10 % e il 90 % (10 % < GER WHTC < 90 %) e che non dispone di modalità diesel oppure che funziona durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non inferiore al 90 % (GER WHTC 90 %), ma che tiene il minimo solo con il carburante diesel e non dispone di modalità diesel; 2) all articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue: «1 Per ottenere l omologazione CE di un sistema motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta, o l omologazione CE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo, oppure l omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo, il fabbricante deve dimostrare, ai sensi delle disposizioni dell allegato I, che i veicoli o i sistemi motore sono stati sottoposti alle prove e soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4 e 14 nonché agli allegati da III a VIII, X, XIII, XIV e XVII. Il fabbricante garantisce altresì la conformità alle specifiche relative ai carburanti di riferimento indicate nell allegato IX. Nel caso dei motori e dei veicoli a doppia alimentazione, il fabbricante deve inoltre soddisfare i requisiti di cui all allegato XVIII.»; 3) all articolo 3, il testo dei paragrafi 2 e 6 è sostituito dal seguente: «2. Per ottenere l omologazione CE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo o l omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo, il fabbricante deve garantire la conformità ai requisiti di montaggio di cui all allegato I, sezione 4, e, nei veicoli a doppia alimentazione, ai requisiti aggiuntivi di montaggio di cui all allegato XVIII, sezione Per ottenere l estensione dell omologazione CE di un veicolo omologato riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo ai sensi del presente regolamento, dotato di massa di riferimento superiore a kg, ma inferiore a kg, il fabbricante deve soddisfare i requisiti di cui all allegato VIII, sezione 5. 55) motore a doppia alimentazione di tipo 2 B, un motore a doppia alimentazione funzionante durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas compreso tra il 10 % e il 90 % (10 % <GER WHTC < 90 %) e che dispone di modalità diesel oppure che funziona durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non inferiore al 90 % (GER WHTC 90 %), ma che tiene il minimo solo con il carburante diesel in modalità a doppia alimentazione e non dispone di modalità diesel; 56) motore a doppia alimentazione di tipo 3B, un motore a doppia alimentazione funzionante durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non superiore al 10 % (GER WHTC 10 %) e che dispone di modalità diesel.»; 4. Le disposizioni riguardanti l omologazione alternativa di cui all allegato X, punto 2.4.1, e all allegato XIII, punto 2.1, non si applicano ai fini di ottenere l omologazione CE di un sistema motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta. Esse non si applicano neppure ai motori e ai veicoli a doppia alimentazione. 5. Qualsiasi sistema motore e qualsiasi elemento di progettazione in grado di influire sulle emissioni di inquinanti gassosi e particolato deve essere progettato, costruito, assemblato e installato in modo che, in condizioni d uso normali, il motore sia conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 595/2009 e a quelle del presente regolamento. Il fabbricante deve anche la conformità ai requisiti relativi alle emissioni fuori ciclo di cui all articolo 14 e all allegato VI del presente regolamento. Nel caso dei motori e dei veicoli a doppia alimentazione occorre rispettare anche le prescrizioni di cui all allegato XVIII. 85

90 6. Per ottenere l omologazione CE di un sistema motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta o l omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo, ai fini di un omologazione universale per tutti i gruppi di carburanti, o di un omologazione limitata a un gruppo di carburanti oppure di un omologazione per un determinato carburante, il fabbricante deve garantire la conformità ai requisiti di cui all allegato I, sezione 1.»; 4) all articolo 5, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera j): 6) l articolo 8 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. In alternativa alla procedura prevista al paragrafo 1, l autorità di omologazione rilascia l omologazione CE a un veicolo dotato di sistema motore omologato riguardo alle emissioni e all accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo se sono riunite tutte le seguenti condizioni: «j) eventualmente, la documentazione necessaria per la corretta installazione del motore omologato come unità tecnica distinta.»; 5) l articolo 6 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. In alternativa alla procedura prevista al paragrafo 1, l autorità di omologazione rilascia l omologazione CE a un sistema motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta se sono riunite tutte le seguenti condizioni: a) al momento della domanda di omologazione CE era già stata rilasciata l omologazione a un sistema motore o a una famiglia di motori quale unità tecnica distinta ai sensi del regolamento UNECE n. 49; b) i requisiti di cui agli articoli da 2 bis a 2 septies del presente regolamento in materia di accesso alle informazioni sull OBD del veicolo e alla riparazione e manutenzione del medesimo, applicabili al sistema motore o alla famiglia di motori in questione, sono soddisfatti; c) i requisiti di cui all allegato X, punto 6.2, del presente regolamento durante il periodo transitorio stabilito dall articolo 4, paragrafo 7, sono soddisfatti; d) sono applicate tutte le altre eccezioni di cui all allegato VII, punti 3.1 e 5.1, del presente regolamento, all allegato X, punti 2.1 e 6.1, del presente regolamento, all allegato XIII, punti 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 e 10, del presente regolamento e all allegato XIII, appendice 6, punto 1 del presente regolamento.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2 Quando rilascia l omologazione CE ai sensi del paragrafo 1 e 1 bis, l autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all allegato I, appendice 5.»; a) al momento della domanda di omologazione CE era già stata rilasciata l omologazione di un veicolo dotato di sistema motore omologato ai sensi del regolamento UNECE n. 49; b) i requisiti di cui agli articoli da 2 bis a 2 septies del presente regolamento, in materia di accesso alle informazioni sull OBD del veicolo e sulla riparazione e manutenzione del medesimo, sono soddisfatti; c) i requisiti di cui all allegato X, punto 6.2, del presente regolamento durante il periodo transitorio stabilito dall articolo 4, paragrafo 7, sono soddisfatti; d) sono applicate tutte le altre eccezioni di cui all allegato VII, punti 3.1 e 5.1, del presente regolamento, all allegato X, punti 2.1 e 6.1, del presente regolamento, all allegato XIII, punti 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 e 10, del presente regolamento e all allegato XIII, appendice 6, punto 1 del presente regolamento.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando rilascia l omologazione CE ai sensi del paragrafo 1 e 1 bis, l autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all allegato I, appendice 6.»; 7) l articolo 10 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. In alternativa alla procedura prevista al paragrafo 1, l autorità di omologazione rilascia l omologazione CE a un veicolo riguardo alle emissioni e all accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo se sono riunite tutte le seguenti condizioni: a) al momento della domanda di omologazione CE era già stata rilasciata l omologazione di un veicolo ai sensi del regolamento UNECE n. 49; 86

91 b) i requisiti di cui agli articoli da 2 bis a 2 septies del presente regolamento in materia di accesso alle informazioni sull OBD del veicolo e alla riparazione e manutenzione del medesimo sono soddisfatti; c) i requisiti di cui all allegato X, punto 6.2, del presente regolamento durante il periodo transitorio stabilito dall articolo 4, paragrafo 7, sono soddisfatti; 8) all articolo 16, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le condizioni di prova sono conformi ai requisiti dell allegato 4, sezione 6, del regolamento UNECE n. 49.»; 9) gli allegati I, II e da IV a XIV sono modificati in dipendenza dell allegato III del presente regolamento; d) sono applicate tutte le altre eccezioni di cui all allegato VII, punti 3.1 e 5.1, del presente regolamento, all allegato X, punti 2.1 e 6.1, del presente regolamento, all allegato XIII, punti 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 e 10, del presente regolamento e all allegato XIII, appendice 6, punto 1 del presente regolamento.»; 10) l allegato III è sostituito dal testo dell allegato IV del presente regolamento; 11) viene aggiunto l allegato XVIII, il cui testo compare nell allegato V del presente regolamento. Articolo 4 b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando rilascia l omologazione CE ai sensi del paragrafo 1 e 1 bis, l autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all allegato I, appendice 7.»; Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2014, ad eccezione del punto 4 dell allegato I, che si applica a decorrere dal 1 o luglio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 87

92 ALLEGATO I Gli allegati I, III, IV e IX della direttiva 2007/46/CE sono così modificati: 1) l allegato I è così modificato: a) il punto è sostituito dal seguente: « Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea/doppia alimentazione ( 1 ) Ciclo: quattro tempi/due tempi/rotativo ( 1 )»; b) dopo il punto , inserire i seguenti punti e : « Tipo di motore a doppia alimentazione: tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )( x1 ) Indice energetico medio del gas calcolato durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC:... %»; c) dopo il punto , inserire il seguente punto : « Minimo in modalità diesel: sì/no ( 1 )( x1 )»; d) i punti e sono sostituiti dai seguenti: « Veicoli commerciali leggeri alimentati a: gasolio/benzina/gpl/gn o biometano/etanolo (E 85)/biodiesel/idrogeno/H 2 NG ( 1 )( 6 ) Veicoli commerciali pesanti alimentati a gasolio/benzina/gpl/gn-h/gn-l/gn-hl/etanolo (ED95)/ etanolo (E85)/ GNL/GNL 20 ( 1 )( 6 )»; e) il punto è sostituito dal seguente: « A iniezione (solo motori ad accensione spontanea o a doppia alimentazione): sì/no ( 1 )»; f) il punto è sostituito dal seguente: « (Solo Euro VI) descrizione e/o disegno degli elementi del sistema di scarico che non fanno parte del sistema motore». g) i punti e sono sostituiti dai seguenti: « Volume totale del sistema di scarico:... dm (Solo Euro VI) volume ammissibile del sistema di scarico:... dm 3»; h) dopo il punto , inserire il seguente punto : « (Solo Euro VI) volume del sistema di scarico che fa parte del sistema motore:... dm 3»; i) i punti e sono soppressi; j) il punto è sostituito dal seguente: « (Solo Euro VI) norma di protocollo di comunicazione OBD: ( 8 )»; k) dopo il punto , inserire i seguenti punti da a : « (Solo Euro VI) componenti del sistema OBD montati sul veicolo Omologazione alternativa di cui all allegato X del regolamento (UE) n. 582/2011, punto sì/no ( 1 ) Elenco delle componenti del sistema OBD montate sul veicolo 88

93 Descrizione e/o disegno della spia MI ( 10 ) Descrizione e/o disegno dell interfaccia OBD per la comunicazione esterna ( 10 )»; l) il punto è sostituito dal seguente: « Sistema di persuasione del conducente»; m) dopo il punto , inserire i seguenti punti e : « (Solo Euro VI) motore con disattivazione permanente del sistema di persuasione del conducente, destinato a essere usato da servizi di soccorso o sui veicoli di cui all articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della presente direttiva: sì/no ( 1 ) Attivazione della marcia lenta (creep mode) disattiva dopo il riavvio / disattiva dopo il rifornimento di carburante / disattiva dopo l arresto ( 1 )( 8 )»; n) dopo il punto , inserire i seguenti punti e : « (Solo Euro VI) elenco delle famiglie di motori OBD nell ambito della famiglia di motori considerata quando si tratta di garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NO x (se necessario) (Solo Euro VI) numero della famiglia di motori OBD cui appartiene il motore capostipite/componente della famiglia»; o) il punto è soppresso; p) i punti e sono sostituiti dai seguenti: « (Solo Euro VI) componenti dei sistemi presenti sul veicolo che garantiscono il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx Elenco delle componenti dei sistemi presenti sul veicolo che garantiscono il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NO x»; q) il punto è sostituito dal seguente: « Descrizione e/o disegno della segnalazione d emergenza ( 10 )»; r) dopo il punto , inserire i seguenti punti e : « Omologazione alternativa di cui all allegato XIII del regolamento (UE) n. 582/2011, punto 2.1 sì/no ( 1 ) Serbatoio riscaldato/non riscaldato del reagente e del sistema di somministrazione (cfr. allegato 11, punto 2.4, del regolamento UNECE n. 49)»; s) il punto è sostituito dal seguente: « Informazioni specifiche relative ai motori a gas e a doppia alimentazione per i veicoli pesanti (nel caso di sistemi configurati in modo diverso, fornire informazioni equivalenti) (se necessario)»; t) dopo il punto , inserire i seguenti punti da a : « Il fabbricante deve eventualmente indicare il riferimento della documentazione necessaria a installare su un veicolo il motore a doppia alimentazione ( x1 ); Sistema di alimentazione a idrogeno: sì/no ( 1 ) Numero di omologazione CE ai sensi del regolamento (CE) n. 79/2009: Centralina elettronica di controllo del sistema di gestione del motore per l alimentazione a idrogeno 89

94 Marca/marche: Tipo/i: Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: Documentazione aggiuntiva: Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a idrogeno o viceversa: Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotti di compensazione, ecc.): Disegno del simbolo: Sistema di alimentazione a H 2 GN: sì/no ( 1 ) Percentuale di idrogeno nel carburante (valore massimo specificato dal fabbricante): Numero di omologazione CE ai sensi del regolamento UNECE n Centralina elettronica di controllo del sistema di gestione del motore per l alimentazione a H2GN Marca/marche: Tipo/i: Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: Documentazione aggiuntiva: Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a H 2 GN o viceversa: Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotti di compensazione, ecc.): Disegno del simbolo:...»; u) il punto è sostituito da quanto segue: « Autonomia elettrica del veicolo... km (in conformità all allegato 9 del regolamento UNECE n. 101)»; v) i punti , e sono sostituiti dai seguenti: « Consumo di carburante (ciclo urbano)... l/100 km o m 3 /100 km o kg/100 km ( 1 ) Consumo di carburante (ciclo extraurbano)... l/100 km o m 3 /100 km o kg/100 km ( 1 ) Consumo di carburante (ciclo misto)... l/100 km o m 3 /100 km o kg/100 km ( 1 )»; w) dopo il punto , inserire i seguenti punti da a : « Consumo di energia elettrica dei veicoli elettrici Consumo di energia elettrica dei veicoli esclusivamente elettrici...wh/km Consumo di energia elettrica dei veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna Consumo di energia elettrica (condizione A, ciclo misto)...wh/km Consumo di energia elettrica (condizione B, ciclo misto)...(wh/km) Consumo di energia elettrica (ciclo misto ponderato)... Wh/km»; 90

95 x) i punti e sono sostituiti dai seguenti: « Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC ( x3 ):... g/kwh Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC in modalità diesel ( x2 ):... g/kwh»; y) dopo il punto , inserire i seguenti punti da a : « Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione ( x1 ):... g/kwh Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC ( x3 )( 9 ):... g/kwh Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC in modalità diesel ( x2 )( 9 ):... g/kwh Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione ( x1 )( 9 ):... g/kwh»; z) i punti e sono sostituiti dai seguenti: « Consumo di carburante nella prova WHSC ( x3 ):... g/kwh Consumo di carburante nella prova WHSC in modalità diesel ( x2 ):... g/kwh»; aa) dopo il punto , inserire i seguenti punti da a : « Consumo di carburante nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione ( x1 ):... g/kwh Consumo di carburante nella prova WHTC ( 9 )( x3 ):... g/kwh consumo di carburante nella prova WHTC in modalità diesel ( 9 )( x2 ):... g/kwh consumo di carburante nella prova WHTC in modalità a doppia alimentazione ( 9 )( x1 ):... g/kwh»; ab) inserire le seguenti note esplicative: «( 8 ) Da comprovare nel caso di una famiglia singola di motori OBD e se la documentazione di cui al punto non contiene già quanto richiesto. ( 9 ) Valore per la prova WHTC combinata, fasi a freddo e a caldo comprese, in conformità all allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011. ( 10 ) Da comprovare se la documentazione di cui al punto non contiene già quanto richiesto.»; ac) aggiungere le seguenti note esplicative: «( x ) Motori a doppia alimentazione. ( x1 ) In caso di motori o di veicoli a doppia alimentazione. ( x2 ) In caso di motori di tipo 1B, 2B e 3B a doppia alimentazione. ( x3 ) Esclusi i motori o i veicoli a doppia alimentazione.»; 2) all allegato III, la parte I, sezione A, è modificata come segue: a) il punto è sostituito dal seguente: « Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea/doppia alimentazione ( 1 ) Ciclo a quattro tempi/due tempi/rotativo ( 1 )»; b) dopo il punto , inserire i seguenti punti e : « Tipo di motore a doppia alimentazione: tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )( x1 ) 91

96 Indice energetico medio del gas calcolato durante il ciclo di prova WHTC:... %»; c) dopo il punto , inserire il seguente punto : « Minimo in modalità diesel: sì/no ( 1 )( x1 )»; d) il punto è sostituito dal seguente: « Veicoli commerciali pesanti alimentati a gasolio/benzina/gpl/gn-h/gn-l/gn-hl/etanolo (ED95)/ etanolo (E85)/ GNL/GNL 20 ( 1 )( 6 )»; e) il punto è sostituito dal seguente: « A iniezione (solo motori ad accensione spontanea o a doppia alimentazione): sì/no ( 1 )»; f) i punti e sono soppressi; g) il punto è sostituito dal seguente: « (Solo Euro VI) norma di protocollo di comunicazione OBD: ( 8 )»; h) dopo il punto , inserire i seguenti punti da a : « (Solo Euro VI) componenti del sistema OBD montati sul veicolo Elenco delle componenti del sistema OBD montate sul veicolo Descrizione e/o disegno della spia MI ( 10 ) Descrizione e/o disegno dell interfaccia OBD per la comunicazione esterna ( 10 )»; i) il punto è sostituito dal seguente: « Sistema di persuasione del conducente»: j) dopo il punto , inserire il seguente punto : « (Solo Euro VI) motore con disattivazione permanente del sistema di persuasione del conducente, destinato a essere usato da servizi di soccorso o sui veicoli di cui all articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della presente direttiva: sì/no ( 1 )»; k) i punti e sono sostituiti dai seguenti: « Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC ( x3 ):... g/kwh Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC in modalità diesel ( x2 ):... g/kwh»; l) dopo il punto , inserire i seguenti punti da a : « Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione ( x1 ):... g/kwh Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC ( 9 )( x3 ):... g/kwh Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC in modalità diesel ( 9 )( x2 ):... g/kwh Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione ( 9 )( x1 ):... g/kwh»; m) i punti e sono sostituiti dai seguenti: « Consumo di carburante nella prova WHSC ( x3 ):... g/kwh Consumo di carburante nella prova WHSC in modalità diesel ( x2 ):... g/kwh»; 92

97 n) dopo il punto , inserire i seguenti punti da a : « consumo di carburante nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione ( x1 ):... g/kwh Consumo di carburante nella prova WHTC ( 9 )( x3 ):... g/kwh consumo di carburante nella prova WHTC in modalità diesel ( 9 )( x2 ):... g/kwh consumo di carburante nella prova WHTC in modalità a doppia alimentazione ( 9 )( x1 ):... g/kwh»; 3) l allegato VIII è così modificato: a) il punto è sostituito da quanto segue: « Prova di tipo 2 ( b )( c ) (dati sulle emissioni da utilizzare in sede di omologazione a fini di controllo tecnico) Tipo 2, prova a regime minimo inferiore: Variante/Versione: CO (% vol.) Regime del motore (min 1 ) Temperatura dell olio motore (K) Tipo 2, prova a regime minimo accelerato: Variante/Versione: CO (% vol.) Valore lambda Regime del motore (min 1 ) Temperatura dell olio motore (K)» b) il punto è sostituito da quanto segue: « Prova al minimo ( 1 ) Variante/Versione: CO (% vol.) Valore lambda ( 1 ) Regime del motore (min 1 ) Temperatura dell olio motore (K)» 4) l allegato IX è così modificato: a) la parte I, pagina 2 - Veicoli appartenenti alla categoria M 1 (completi e completati) del modello di certificato di conformità CE è così modificata: i) i punti 26 e 26.1 sono sostituiti dai seguenti: «26. Carburante: diesel/benzina/gpl/gnc-biometano/gnl/etanolo/biodiesel/idrogeno ( 1 ) Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione ( 1 )»; 93

98 ii) dopo il punto 26.1, inserire il seguente punto 26.2: «26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )»; iii) il punto 48 è sostituito da quanto segue: «48. Emissioni allo scarico ( m )( m1 )( m2 ): Numero dell atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: procedura di prova: tipo I o ESC ( 1 ) CO:... HC:... NO x :... HC + NO x :... Particolato:... Opacità del fumo (ELR):... (m 1 ) 1.2. procedura di prova: tipo I [Euro 5 o 6( 1 )] o WHSC (EURO VI)( 1 ) CO:... THC:... NMHC:... NO x :... THC + NO x :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero): procedura di prova: ETC (eventualmente) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... Particolato: procedura di prova: WHTC (EURO VI) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero):...»; b) la parte I, pagina 2 - Veicoli appartenenti alla categoria M 2 (completi e completati) del modello di certificato di conformità CE è così modificata: i) i punti 26 e 26.1 sono sostituiti dai seguenti: «26. Carburante: diesel/benzina/gpl/gnc-biometano/gnl/etanolo/biodiesel/idrogeno ( 1 ) Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione ( 1 )»; ii) dopo il punto 26.1, inserire il seguente punto 26.2: «26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )»; iii) il punto 48 è sostituito da quanto segue: «48. Emissioni allo scarico ( m )( m1 )( m2 ): Numero dell atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: procedura di prova: tipo I o ESC ( 1 ) CO:... HC:... NO x :... HC + NO x :... Particolato:... Opacità del fumo (ELR):... (m 1 ) 1.2. procedura di prova: tipo I (Euro 5 o 6 ( 1 )) o WHSC (EURO VI)( 1 ) CO:... THC:... NMHC:... NO x :... THC + NO x :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero): procedura di prova: ETC (eventualmente) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... Particolato:... 94

99 2.2. procedura di prova: WHTC (EURO VI) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero):...»; c) la parte I, pagina 2 - Veicoli appartenenti alla categoria M 3 (completi e completati) del modello di certificato di conformità CE è così modificata: i) i punti 26 e 26.1 sono sostituiti dai seguenti: «26. Carburante: diesel/benzina/gpl/gnc-biometano/gnl/etanolo/biodiesel/idrogeno ( 1 ) Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione ( 1 )»; ii) dopo il punto 26.1, inserire il seguente punto 26.2: «26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )»; iii) il punto 48 è sostituito da quanto segue: «48. Emissioni allo scarico ( m )( m1 )( m2 ): Numero dell atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: procedura di prova: ESC CO:... HC:... NO :... HC + NO x x :... Particolato:... Opacità del fumo (ELR):... (m 1 ) 1.2. procedura di prova: WHTC (EURO VI) CO:... THC:... NMHC:... NO x :... THC + NO x :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero): procedura di prova: ETC (eventualmente) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... Particolato: procedura di prova: WHTC (EURO VI) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero):...»; d) la parte I, pagina 2 - Veicoli appartenenti alla categoria N 1 (completi e completati) del modello di certificato di conformità CE è così modificata: i) i punti 26 e 26.1 sono sostituiti dai seguenti: «26. Carburante: diesel/benzina/gpl/gnc-biometano/gnl/etanolo/biodiesel/idrogeno ( 1 ) Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione ( 1 )»; ii) dopo il punto 26.1, inserire il seguente punto 26.2: «26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )»; iii) il punto 48 è sostituito da quanto segue: «48. Emissioni allo scarico ( m )( m1 )( m2 ): Numero dell atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: procedura di prova: tipo I o ESC ( 1 ) CO:... HC:... NO x :... HC + NO x :... Particolato:... Opacità del fumo (ELR):... (m 1 ) 95

100 1.2. procedura di prova: tipo I [Euro 5 o 6 ( 1 )] o WHSC (EURO VI)( 1 ) CO:... THC:... NMHC:... NO x :... THC + NO x :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero): procedura di prova: ETC (eventualmente) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... Particolato: procedura di prova: WHTC (EURO VI) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero):...»; e) la parte I, pagina 2 - Veicoli appartenenti alla categoria N 2 (completi e completati) del modello di certificato di conformità CE è così modificata: i) i punti 26 e 26.1 sono sostituiti dai seguenti: «26. Carburante: diesel/benzina/gpl/gnc-biometano/gnl/etanolo/biodiesel/idrogeno ( 1 ) Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione ( 1 )»; ii) dopo il punto 26.1, inserire il seguente punto 26.2: «26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )»; iii) il punto 48 è sostituito da quanto segue: «48. Emissioni allo scarico ( m )( m1 )( m2 ): Numero dell atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: procedura di prova: tipo I o ESC ( 1 ) CO:... HC:... NO x :... HC + NO x :... Particolato:... Opacità del fumo (ELR):... (m 1 ) 1.2. procedura di prova: tipo I [Euro 5 o 6 ( 1 )] o WHSC (EURO VI)( 1 ) CO:... THC:... NMHC:... NO x :... THC + NO x :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero): procedura di prova: ETC (eventualmente) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... Particolato: procedura di prova: WHTC (EURO VI) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero):...»; f) la parte I, pagina 2 - Veicoli appartenenti alla categoria N 3 (completi e completati) del modello di certificato di conformità CE è così modificata: i) i punti 26 e 26.1 sono sostituiti dai seguenti: «26. Carburante: diesel/benzina/gpl/gnc-biometano/gnl/etanolo/biodiesel/idrogeno ( 1 ) Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione ( 1 )»; ii) dopo il punto 26.1, inserire il seguente punto 26.2: «26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )»; 96

101 iii) il punto 48 è sostituito da quanto segue: «48. Emissioni allo scarico ( m )( m1 )( m2 ): Numero dell atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: procedura di prova: ESC CO:... HC:... NO x :... HC + NO x :... Particolato:... Opacità del fumo (ELR):... (m 1 ) 1.2. procedura di prova: WHTC (EURO VI) CO:... THC:... NMHC:... NO x :... THC + NO x :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero): procedura di prova: ETC (eventualmente) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... Particolato: procedura di prova: WHTC (EURO VI) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero):...»; g) la parte II, pagina 2 - Veicoli appartenenti alla categoria M 1 (incompleti) del modello di certificato di conformità CE è così modificata: i) i punti 26 e 26.1 sono sostituiti dai seguenti: «26. Carburante: diesel/benzina/gpl/gnc-biometano/gnl/etanolo/biodiesel/idrogeno ( 1 ) Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione ( 1 )»; ii) dopo il punto 26.1, inserire il seguente punto 26.2: «26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )»; iii) il punto 48 è sostituito da quanto segue: «48. Emissioni allo scarico ( m )( m1 )( m2 ): Numero dell atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: procedura di prova: tipo I o ESC ( 1 ) CO:... HC:... NO x :... HC + NO x :... Particolato:... Opacità del fumo (ELR):... (m 1 ) 1.2. procedura di prova: tipo I [Euro 5 o 6 ( 1 )] o WHSC (EURO VI)( 1 ) CO:... THC:... NMHC:... NO x :... THC + NO x :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero): procedura di prova: ETC (eventualmente) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... Particolato: procedura di prova: WHTC (EURO VI) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero):...»; 97

102 h) la parte II, pagina 2 - Veicoli appartenenti alla categoria M 2 (incompleti) del modello di certificato di conformità CE è così modificata: i) i punti 26 e 26.1 sono sostituiti dai seguenti: «26. Carburante: diesel/benzina/gpl/gnc-biometano/gnl/etanolo/biodiesel/idrogeno ( 1 ) Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione ( 1 )»; ii) dopo il punto 26.1, inserire il seguente punto 26.2: «26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )»; iii) il punto 48 è sostituito dal seguente: «48. Emissioni allo scarico ( m )( m1 )( m2 ): Numero dell atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: procedura di prova: tipo I o ESC ( 1 ) CO:... HC:... NO x :... HC + NO x :... Particolato:... Opacità del fumo (ELR):... (m 1 ) 1.2. procedura di prova: tipo I (Euro 5 o 6 ( 1 )) o WHSC (EURO VI)( 1 ) CO:... THC:... NMHC:... NO x :... THC + NO x :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero): procedura di prova: ETC (eventualmente) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... Particolato: procedura di prova: WHTC (EURO VI) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero):...»; i) la parte II, pagina 2 - Veicoli appartenenti alla categoria M 3 (incompleti) del modello di certificato di conformità CE è così modificata: i) i punti 26 e 26.1 sono sostituiti dai seguenti: «26. Carburante: diesel/benzina/gpl/gnc-biometano/gnl/etanolo/biodiesel/idrogeno ( 1 ) Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione ( 1 )»; ii) dopo il punto 26.1, inserire il seguente punto 26.2: «26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )»; iii) il punto 48 è sostituito da quanto segue: «48. Emissioni allo scarico ( m )( m1 )( m2 ): Numero dell atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: procedura di prova: ESC CO:... HC:... NO x :... HC + NO x :... Particolato:... Opacità del fumo (ELR):... (m 1 ) 98

103 1.2. procedura di prova: CO:... THC:... NMHC:... NO x :... THC + NO x :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero): procedura di prova: ETC (eventualmente) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... Particolato: procedura di prova: WHTC (EURO VI) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero):...»; j) La parte II, pagina 2 - Veicoli appartenenti alla categoria N 1 (incompleti) - del modello di certificato di conformità CE è così modificata: i) i punti 26 e 26.1 sono sostituiti dai seguenti: «26. Carburante: diesel/benzina/gpl/gnc-biometano/gnl/etanolo/biodiesel/idrogeno ( 1 ) Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione ( 1 )»; ii) dopo il punto 26.1, inserire il seguente punto 26.2: «26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )»; iii) il punto 48 è sostituito da quanto segue: «48. Emissioni allo scarico ( m )( m1 )( m2 ): Numero dell atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: procedura di prova: tipo I o ESC ( 1 ) CO:... HC:... NO x :... HC + NO x :... Particolato:... Opacità del fumo (ELR):... (m 1 ) 1.2. procedura di prova: tipo I (Euro 5 o 6 ( 1 )) o WHSC (EURO VI)( 1 ) CO:... THC:... NMHC:... NO x :... THC + NO x :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero): procedura di prova: ETC (eventualmente) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... Particolato: 2.2. procedura di prova: WHTC (EURO VI) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero):...»; k) la parte II, pagina 2 - Veicoli appartenenti alla categoria N 2 (incompleti) - del modello di certificato di conformità CE è così modificata: i) i punti 26 e 26.1 sono sostituiti dai seguenti: «26. Carburante: diesel/benzina/gpl/gnc-biometano/gnl/etanolo/biodiesel/idrogeno ( 1 ) Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione ( 1 )»; ii) dopo il punto 26.1, inserire il seguente punto 26.2: «26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )»; 99

104 iii) il punto 48 è sostituito da quanto segue: «48. Emissioni allo scarico ( m )( m1 )( m2 ): Numero dell atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: procedura di prova: tipo I o ESC ( 1 ) CO:... HC:... NO x :... HC + NO x :... Particolato:... Opacità del fumo (ELR):... (m 1 ) 1.2. procedura di prova: tipo I [Euro 5 o 6 ( 1 )] o WHSC (EURO VI)( 1 ) CO:... THC:... NMHC:... NO x :... THC + NO x :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero): procedura di prova: ETC (eventualmente) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... Particolato: procedura di prova: WHTC (EURO VI) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero):...»; l) la parte II, pagina 2 - Veicoli appartenenti alla categoria N 3 (incompleti) del modello di certificato di conformità CE è così modificata: i) i punti 26 e 26.1 sono sostituiti dai seguenti: «26. Carburante: diesel/benzina/gpl/gnc-biometano/gnl/etanolo/biodiesel/idrogeno ( 1 ) Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione ( 1 )»; ii) dopo il punto 26.1, inserire il seguente punto 26.2: «26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )»; iii) il punto 48 è sostituito da quanto segue: «48. Emissioni allo scarico ( m )( m1 )( m2 ): Numero dell atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: procedura di prova: ESC CO:... HC:... NO x :... HC + NO x :... Particolato:... Opacità del fumo (ELR):... (m 1 ) 1.2. procedura di prova: WHTC (EURO VI) CO:... THC:... NMHC:... NO x :... THC + NO x :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero): procedura di prova: ETC (eventualmente) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... Particolato: procedura di prova: WHTC (EURO VI) CO:... NO x :... NMHC:... THC:... CH 4 :... NH 3 :... Particolato (massa):... Particole (numero):...»; 100

105 m) la nota esplicativa dell allegato IX ( m ) è sostituita dalla seguente: «( m ) Ripetere per i vari carburanti che possono essere usati. I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che a gas ma nei quali il sistema a benzina è destinato solo ai casi d emergenza o all avviamento e il cui serbatoio di benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, sono considerati veicoli che funzionano solo a gas.» n) dopo la nota ( m ) inserire le seguenti note esplicative relative all allegato IX ( m1 ) e ( m2 ): «( m1 ) Nel caso dei motori e dei veicoli a doppia alimentazione EURO VI, ripetere nel modo appropriato. ( m2 ) Vanno indicate esclusivamente le emissioni valutate in base all atto o agli atti normativi applicabili». 101

106 ALLEGATO II «ALLEGATO I Limiti d emissione Euro VI Valori limite CO: (mg/kwh) THC (mg/kwh) NMHC (mg/kwh) CH 4 (mg/kwh) NO X ( 1 ) (mg/kwh) NH 3 (ppm) Massa del particolato (mg/kwh) Numero di particelle (#/kwh) WHSC (CI) , WHTC (CI) , WHTC (PI) ( 2 ) 6, Nota: PI = accensione comandata (Positive Ignition). CI = accensione spontanea (Compression Ignition). ( 1 ) Il livello ammissibile di NO 2 nel valore limite degli NO x può essere definito in un secondo tempo. ( 2 ) Il valore limite si applica a decorrere dalle date di cui all allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, appendice 9, tabella 1, riga B.». 102

107 ALLEGATO III Gli allegati I, II e da IV a XIV del regolamento (CE) n. 582/2011 sono modificati nel modo seguente. 1) l allegato I è così modificato: a) il punto è sostituito da quanto segue: « Il motore capostipite deve soddisfare i requisiti del presente regolamento riguardo ai carburanti di riferimento adatti specificati nell allegato IX. Ai motori alimentati a gas naturale/biometano, e ai motori a doppia alimentazione, si applicano i requisiti specifici specificati al punto »; b) il punto è sostituito da quanto segue: « Nel caso di motori alimentati a gas naturale/biometano, e di motori a doppia alimentazione, il fabbricante deve dimostrare che il motore capostipite è in grado di adattarsi a qualsiasi composizione di gas naturale/biometano reperibile sul mercato. La dimostrazione deve avvenire in conformità alla presente sezione e, nel caso di motori a doppia alimentazione, anche in funzione delle disposizioni aggiuntive riguardanti la procedura di adattamento del carburante di cui all allegato 15, paragrafo 6.4, del regolamento UNECE n. 49. Esistono in generale due tipi di gas naturale/biometano compresso (GNC), uno ad alto potere calorifico (gas H) e uno a basso potere calorifico (gas L), ma con una significativa dispersione in entrambi; essi differiscono notevolmente riguardo al contenuto energetico espresso dall indice di Wobbe e al loro fattore di spostamento λ (S λ ). I gas naturali con fattore di spostamento λ compreso tra 0,89 e 1,08 (0,89 S λ 1,08) si considerano appartenere al gruppo H, mentre quelli con fattore di spostamento λ compreso tra 1,08 e 1,19 (1,08 S λ 1,19) si considerano appartenere al gruppo L. La composizione dei carburanti di riferimento riflette le estreme variazioni di S. λ Il motore capostipite deve soddisfare i requisiti del presente regolamento relativi ai carburanti di riferimento G R (carburante 1) e G 25 (carburante 2), come specifica l allegato IX, senza alcun adattamento manuale del sistema di alimentazione del motore tra le due prove (è necessaria l autoregolazione). Dopo il cambio del carburante è ammesso un periodo di adattamento della durata di un ciclo WHTC a caldo in cui non si effettuano misure. Dopo il periodo di adattamento, raffreddare il motore in conformità all allegato 4, paragrafo 7.6.1, del regolamento UNECE n. 49. In caso di gas naturale liquefatto/biometano (GNL), il motore capostipite deve soddisfare i requisiti del presente regolamento relativi ai carburanti di riferimento G R (carburante 1) e G 20 (carburante 2), come specifica l allegato IX, senza alcun adattamento manuale del sistema di alimentazione del motore tra le due prove (è necessaria l autoregolazione). Dopo il cambio del carburante è ammesso un periodo di adattamento della durata di un ciclo WHTC a caldo in cui non si effettuano misure. Dopo il periodo di adattamento, raffreddare il motore in conformità all allegato 4, paragrafo 7.6.1, del regolamento UNECE n. 49.»; c) il punto è sostituito da quanto segue: « Il motore capostipite di un motore alimentato a gas naturale che si autoadatta al gruppo dei gas H da una parte e al gruppo dei gas L dall altra, e che si sposta tra il gruppo H e il gruppo L mediante un commutatore, deve essere provato con il carburante di riferimento pertinente specificato nell allegato IX per ciascun gruppo, in ciascuna posizione del commutatore. I combustibili sono G R (combustibile 1) e G 23 (combustibile 3) per i gas del gruppo H e G 25 (combustibile 2) e G 23 (combustibile 3) per i gas del gruppo L. Il motore capostipite deve soddisfare i requisiti del presente regolamento in entrambe le posizioni del commutatore senza alcun adattamento al combustibile tra le due prove in ciascuna posizione del commutatore. Dopo il cambio del carburante è ammesso un periodo di adattamento della durata di un ciclo WHTC a caldo in cui non si effettuano misure. Dopo il periodo di adattamento, raffreddare il motore in conformità all allegato 4, paragrafo del regolamento UNECE n. 49.»; d) i punti e sono sostituiti dai seguenti: « Nel caso dei motori a gas naturale/biometano, il rapporto dei risultati di emissione r viene determinato come segue per ciascun inquinante. r ¼ risultato di emissione con il carburante di riferimento 2 risultato di emissione con il carburante di riferimento 1 103

108 oppure risultato di emissione con il carburante di riferimento 2 r a ¼ risultato di emissione con il carburante di riferimento 3 e, risultato di emissione con il carburante di riferimento 2 r b ¼ risultato di emissione con il carburante di riferimento Nel caso del GPL, il fabbricante deve dimostrare che il motore capostipite può adattarsi a qualsiasi composizione di carburante reperibile sul mercato. Nel caso del GPL esistono variazioni della composizione C 3 /C 4. I carburanti di riferimento riflettono tali variazioni. Il motore capostipite deve soddisfare i requisiti di emissione relativi ai combustibili di riferimento A e B specificati nell allegato IX senza alcun adattamento al carburante tra le due prove. Dopo il cambio del carburante è ammesso un periodo di adattamento della durata di un ciclo WHTC a caldo in cui non si effettuano misure. Dopo il periodo di adattamento, raffreddare il motore in conformità all allegato 4, paragrafo del regolamento UNECE n. 49.»; e) i punti 1.2 e sono sostituiti dai seguenti: «1.2. Prescrizioni relative all omologazione di un gruppo di carburanti ristretto in caso di motori alimentati a gas naturale/biometano o a GPL, e di motori a doppia alimentazione L omologazione di un gruppo ristretto di carburanti può essere rilasciata se sono soddisfatti i requisiti di cui ai punti da a Omologazione riguardo alle emissioni allo scarico di un motore funzionante a GNC e predisposto per funzionare o con i gas del gruppo H o con i gas del gruppo L. Il motore capostipite va provato con il carburante di riferimento pertinente per il relativo gruppo, come specificato nell allegato IX. I combustibili sono G R (combustibile 1) e G 23 (combustibile 3) per i gas del gruppo H e G 25 (combustibile 2) e G 23 (combustibile 3) per i gas del gruppo L. Il motore capostipite deve soddisfare i requisiti del presente regolamento senza alcun adattamento al carburante tra le due prove. Dopo il cambio del carburante è ammesso un periodo di adattamento della durata di un ciclo WHTC a caldo in cui non si effettuano misure. Dopo il periodo di adattamento, raffreddare il motore in conformità all allegato 4, paragrafo 7.6.1, del regolamento UNECE n. 49.»; f) i punti 1.2.2, e sono sostituiti dai seguenti: « Omologazione per quanto riguarda le emissioni allo scarico di un motore funzionante a gas naturale/ biometano o a GPL e progettato per funzionare con una composizione specifica di carburante. Il motore capostipite deve soddisfare i requisiti di emissione relativi ai combustibili di riferimento G R e G 25 nel caso del GNC, ai combustibili di riferimento G R e G 20 nel caso del GNL o ai combustibili di riferimento A e B nel caso del GPL, come specificato nell allegato IX. Tra una prova e l altra si può mettere a punto il sistema di alimentazione. La messa a punto consiste nella ritaratura della base di dati del sistema di alimentazione, senza modificare alcunché nella strategia di controllo o nella struttura fondamentale della base di dati. Se necessario, è possibile sostituire elementi che influiscono direttamente sulla portata di carburante come gli ugelli dell iniettore Nel caso del GNC, su richiesta del fabbricante il motore può essere provato con i combustibili di riferimento G R e G 23 o con i combustibili di riferimento G 25 e G 23. In tal caso l omologazione è valida solo per i gas del gruppo H o del gruppo L, rispettivamente Alla consegna al cliente, il motore deve recare una targhetta, descritta al punto 3.3, indicante la composizione del gruppo di combustibili per il quale è stato tarato.»; 104

109 g) dopo il punto , inserire i seguenti punti da 1.3 a 1.3.3: «1.3. Requisiti di omologazione per un determinato carburante L omologazione per un determinato carburante può essere rilasciata a motori alimentati a GNL, e a doppia alimentazione, etichettati con un marchio di omologazione contenente le lettere LNG 20 in conformità al punto 3.1 del presente allegato Il fabbricante può chiedere l omologazione per un determinato carburante solo se il motore è tarato per una composizione specifica di gas GNL, tale che il fattore di spostamento λ non si discosti di oltre il 3 % dal fattore di spostamento λ del carburante G 20 di cui all allegato IX, e se il suo tenore di etano non supera l 1,5 % In una famiglia di motori a doppia alimentazione, se i motori sono tarati per una composizione specifica di gas GNL, tale che il fattore di spostamento λ non si discosta di oltre il 3 % dal fattore di spostamento λ del carburante G 20 di cui all allegato IX, e il loro tenore di etano non supera l 1,5 %, il motore capostipite deve essere sottoposto a prova solo con il carburante a gas di riferimento G 20, secondo quanto prescritto dall allegato IX.»; h) i punti 3.1 e 3.2 sono sostituiti dai seguenti: «3.1. Se un motore è omologato come unità tecnica distinta o un veicolo è omologato riguardo alle emissioni e all accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, è necessario apporre sul motore: a) il marchio o la denominazione commerciale del fabbricante del motore; b) la descrizione commerciale del motore fornita dal fabbricante, c) nel caso dei motori alimentati a gas naturale/biometano, una delle seguenti marcature, da apporre dopo il marchio di omologazione CE: i) H, se il motore è omologato e tarato per gas del gruppo H; ii) L, se il motore è omologato e tarato per gas del gruppo L; iii) HL, se il motore è omologato e tarato per il gruppo di gas sia H che L; iv) H t se il motore è omologato e tarato per una specifica composizione di gas del gruppo H e può essere trasformato per utilizzare un altro gas specifico del gruppo H mediante registrazione dell alimentazione del motore; v) L t se il motore è omologato e tarato per una specifica composizione di gas del gruppo L e può essere trasformato per utilizzare un altro gas specifico del gruppo L mediante registrazione dell alimentazione del motore; vi) HL t se il motore è omologato e tarato per una specifica composizione di gas del gruppo H o del gruppo L e può essere trasformato per utilizzare un altro gas specifico del gruppo H o del gruppo L mediante registrazione dell alimentazione del motore; vii) GNC fr in tutti gli altri casi in cui il motore è alimentato con GNC/biometano e predisposto per funzionare con una composizione di un gruppo ristretto di combustibili gassosi; viii) GNL fr nei casi in cui il motore è alimentato con GNL e predisposto per funzionare con una composizione di un gruppo ristretto di combustibili gassosi; ix) GPL fr nei casi in cui il motore è alimentato con GPL e predisposto per funzionare con una composizione di un gruppo ristretto di combustibili gassosi; 105

110 x) GNL 20 nei casi in cui il motore è omologato e tarato per una composizione specifica di GNL, tale per cui il fattore di spostamento λ non si discosta di oltre il 3% dal fattore di spostamento λ del carburante G 20 di cui all allegato IX, e se il suo tenore di etano non supera l 1,5%; xi) GNL nel caso che il motore sia omologato e tarato per qualsiasi altra composizione di GNL; d) il marchio di omologazione dei motori a doppia alimentazione deve evidenziare, dopo il simbolo nazionale, una serie di cifre per distinguere a quale tipo di motore a doppia alimentazione e a quale gruppo di gas sia stata rilasciata l omologazione. La serie di cifre sarà composta da due cifre che identifichino il tipo di motore a doppia alimentazione, quale definito all articolo 2, seguito dalla/e lettera/e di cui al punto c) del presente paragrafo, corrispondente alla composizione di gas naturale/ biometano utilizzata dal motore. Le due cifre che identificano i tipi di motore a doppia alimentazione quali definiti all articolo 2 sono le seguenti: i) 1 A, per i motori a doppia alimentazione di tipo 1A; ii) 1 B, per motori a doppia alimentazione di tipo 1B; iii) 2 A, per motori a doppia alimentazione di tipo 2A; iv) 2 B, per motori a doppia alimentazione di tipo 2B; v) 3 B, per motori a doppia alimentazione di tipo 3B; e) per motori ad accensione spontanea (CI) alimentati a gasolio, il marchio di omologazione deve evidenziare, dopo il simbolo nazionale, la lettera D ; f) per i motori a CI alimentati a etanolo (ED95), il marchio di omologazione deve recare, dopo il simbolo nazionale, le lettere ED ; g) per i motori ad accensione comandata (PI) alimentati a etanolo (E85), il marchio di omologazione deve evidenziare, dopo il simbolo nazionale, la sigla E85 ; h) per i motori a PI alimentati a benzina, il marchio di omologazione deve recare, dopo il simbolo nazionale, la lettera P ; 3.2. Ogni tipo di motore omologato ai sensi del presente regolamento quale unità tecnica distinta deve recare un marchio di omologazione CE. Tale marchio deve essere costituito da:»; i) i punti e sono sostituiti dai seguenti: « il marchio di omologazione CE deve anche evidenziare, in prossimità del rettangolo, il numero di omologazione di base che figura nella sezione 4 del numero di omologazione di cui all allegato VII della direttiva 2007/46/CE, preceduto dalla lettera che indica la fase di emissioni per la quale è stata rilasciata l omologazione CE Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul motore in modo da risultare indelebile e chiaramente leggibile. Deve essere visibile quando il motore è montato sul veicolo ed essere apposto su una parte del motore necessaria al normale funzionamento dello stesso e che di solito non richieda sostituzione durante la vita utile del motore. Oltre al marchio sul motore, il marchio di omologazione CE può anche essere rilevabile mediante il quadro strumenti. Deve essere allora facilmente individuabile nelle ispezioni e nelle istruzioni contenute nel manuale d uso del veicolo.»; j) il punto 3.3 è sostituito da quanto segue: «3.3. Etichette per i motori alimentati a gas naturale/biometano e GPL Sui motori alimentati a gas naturale/biometano e GPL omologati per un gruppo di combustibili ristretto, è necessario apporre le seguenti etichette recanti le informazioni di cui al punto »; 106

111 k) al punto 4.2, viene aggiunta la lettera c): «c) l installazione su un veicolo di un motore a doppia alimentazione omologato come unità tecnica distinta va inoltre effettuata secondo i requisiti specifici di installazione di cui all allegato 15, paragrafo 6, del regolamento UNECE n. 49 e i requisiti d installazione del fabbricante di cui all allegato XVIII, sezione 7, del presente regolamento.»; l) il punto è sostituito da quanto segue: « Al fine delle prove in servizio, la centralina elettronica (ECU) deve fornire in tempo reale e alla frequenza di almeno 1 Hz come informazioni obbligatorie sul flusso dei dati, il carico calcolato (coppia del motore in percentuale della coppia massima e coppia massima disponibile al regime corrente del motore), il regime di rotazione, la temperatura del liquido di raffreddamento, il consumo istantaneo di carburante e la coppia di riferimento massima in funzione del regime di rotazione del motore.»; m) il punto è sostituito da quanto segue: « Se il motore sottoposto a prova non soddisfa i requisiti relativi ai dispositivi ausiliari di cui all allegato XIV, la coppia misurata deve essere corretta applicando il metodo di cui all allegato 4 del regolamento UNECE n. 49.»; n) i punti 6.1 e 6.2 sono sostituiti dai seguenti: «6.1. Parametri che definiscono la famiglia di motori La famiglia di motori, stabilita dal fabbricante, deve soddisfare quanto disposto all allegato 4, paragrafo 5.2, del regolamento UNECE n. 49 e i motori e i veicoli a doppia alimentazione quanto disposto all allegato 15, paragrafo 3.1, del regolamento UNECE n Scelta del motore capostipite Il motore capostipite della famiglia deve essere scelto in conformità ai requisiti dell allegato 4, punto , del regolamento UNECE n. 49 e i motori e i veicoli a doppia alimentazione, dell allegato 15, punto , del regolamento UNECE n. 49.»; o) vengono aggiunti i seguenti punti da 6.4 a 6.4.3: «6.4. Estensione per includere un nuovo sistema motore in una famiglia di motori Su richiesta del fabbricante e previa approvazione dell autorità di omologazione, un nuovo sistema motore può essere inserito in una famiglia di motori certificata se sono soddisfatti i criteri di cui al punto Se gli elementi progettuali del sistema motore capostipite corrispondono agli elementi del nuovo sistema motore in conformità al punto 6.2 o, per un motore a doppia alimentazione, dell allegato 15, paragrafo 3.1.2, del regolamento UNECE n. 49, il sistema motore capostipite resta invariato e il fabbricante deve modificare la documentazione dell allegato I Se gli elementi del progetto del nuovo sistema motore non corrispondono a sistema motore capostipite in conformità al punto 6.4.2, ma è rappresentativo dell intera famiglia, il nuovo sistema motore diventa il nuovo motore capostipite. In questo caso va dimostrato che i nuovi elementi progettuali soddisfano i requisiti del presente regolamento e la documentazione di cui all allegato I deve essere modificata.»; p) i punti da a sono sostituiti dai seguenti: « Per i motori alimentati a gasolio, etanolo (ED95), benzina, E85, GNL 20, GNL e GPL, compresi quelli a doppia alimentazione, tutte queste prove possono essere eseguite con i relativi carburanti disponibili in commercio. Tuttavia, a richiesta del fabbricante, si possono usare i carburanti di riferimento descritti nell allegato IX. Ciò implica prove, come descritto alla sezione 1 del presente allegato, con almeno due combustibili di riferimento per ogni motore a GPL o GNL, inclusi i motori a doppia alimentazione. 107

112 Per i motori alimentati a GNC e quelli a doppia alimentazione, si possono effettuare tutte le prove con un carburante disponibile in commercio nel modo seguente: a) per i motori marcati H, con un carburante disponibile in commercio del gruppo H (0,89 S λ 1,00), b) per i motori marcati L, con un carburante disponibile in commercio del gruppo L (1,00 S λ 1,19), c) per motori marcati HL, con un carburante disponibile in commercio del gruppo estremo del fattore di spostamento λ (0,89 S λ 1,19). Tuttavia, a richiesta del fabbricante, si possono usare i carburanti di riferimento descritti nell allegato IX. Ciò implica prove ai sensi del punto 1 del presente allegato Non conformità di motori a gas e a doppia alimentazione In caso di controversia dovuta alla non conformità di motori a gas e di motori a doppia alimentazione, quando si usa un carburante disponibile in commercio, le prove vanno effettuate con ciascun carburante di riferimento con il quale è stato provato il motore capostipite e con l eventuale terzo carburante di cui ai punti e con il quale potrebbe essere stato provato il motore capostipite. I risultati devono eventualmente essere convertiti con una formula che applichi i fattori r, r a o r b appropriati, come descritto ai punti 1.1.5, e Se r, r a o r b sono inferiori a 1, non si effettua alcuna correzione. I risultati misurati ed eventualmente quelli convertiti devono dimostrare che il motore rispetta i valori limite con tutti i carburanti pertinenti (ad esempio i carburanti 1, 2 e 3 in caso di motori a gas naturale e carburanti A e B in caso di motori a GPL) Le prove di conformità della produzione di un motore a gas stabilite per il funzionamento con una composizione specifica di carburante e conformi al punto del presente allegato devono essere effettuate con il carburante per il quale il motore è stato tarato.»; q) i punti 7.3.1, e sono sostituiti dai seguenti: « Se secondo l autorità di omologazione la qualità della produzione non è soddisfacente, essa può chiedere una verifica della conformità della produzione del sistema OBD. Tale verifica è effettuata come segue: si prende un motore a caso dalla produzione di serie e lo si sottopone alle prove descritte nell allegato 9B del regolamento UNECE n. 49. Un motore a doppia alimentazione deve funzionare in modalità a doppia alimentazione ed eventualmente in modalità diesel. Le prove possono essere effettuate su un motore che è stato sottoposto ad un rodaggio massimo di 125 ore La produzione è ritenuta conforme se il motore soddisfa i requisiti delle prove di cui all allegato 9B del regolamento UNECE n. 49 e, in caso di motori a doppia alimentazione, i requisiti aggiuntivi di cui all allegato 15, punto 7, del regolamento UNECE n Se il motore prelevato dalla produzione di serie non soddisfa i requisiti di cui al punto 7.3.2, si preleva a caso un altro campione di quattro motori dalla produzione di serie e lo si sottopone alle prove di cui al punto »; r) il punto è sostituito da quanto segue: « Nel caso in cui le apparecchiature di prova non soddisfino i requisiti di cui all allegato XIV riguardanti i dispositivi ausiliari, la coppia misurata va corretta con il metodo di correzione di cui all allegato 4 del regolamento UNECE n. 49.»; s) al punto 8.1, il primo comma è sostituito dal seguente: «La documentazione richiesta ai sensi degli articoli 5, 7 e 9 per consentire all autorità di omologazione di valutare le strategie di controllo delle emissioni, i sistemi di bordo del veicolo e il motore, per garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NO x, nonché la documentazione richiesta dall'allegato VI (emissioni fuori ciclo), dall'allegato X (OBD) e dall'allegato XVIII (motori a doppia alimentazione) va fornita nelle due parti che seguono:»; 108

113 t) il punto 8.3 è sostituito da quanto segue: «8.3. La documentazione ampliata conterrà le seguenti informazioni: a) informazioni sul funzionamento di tutte le AES e le BES, compresa una descrizione dei parametri che sono modificati da una AES e le condizioni limite di funzionamento dell AES, nonché indicazioni su quali AES e BES sono probabilmente attive alle condizioni delle procedure di prova descritte nell allegato VI; b) una descrizione della logica di controllo del sistema di alimentazione, delle strategie di fasatura e dei punti di commutazione in tutte le modalità di funzionamento; c) una descrizione completa del sistema di persuasione del conducente di cui all allegato XIII e delle strategie di controllo ivi associate; d) la descrizione delle misure contro la manomissione considerate alla lettera b) dell articolo 5, paragrafo 4, e alla lettera a) dell articolo 7, paragrafo 4.»; u) all appendice 1, i punti 1.1 e 1.2 sono sostituiti dai seguenti: «1.1. Al paragrafo A.1.3 dell appendice 1 del regolamento UNECE n. 49, il riferimento al paragrafo 5.3 è da intendersi come riferimento alla tabella dell allegato I del regolamento (CE) n. 595/ Al paragrafo A.1.3 dell appendice 1 del regolamento UNECE n. 49, il riferimento alla figura 1 del punto 8.3 va inteso come riferimento alla figura 1 dell allegato I del presente regolamento.»; v) nell appendice 2, il punto 1.1 è sostituito dal seguente: «1.1. Al paragrafo A.2.3 dell appendice 2 del regolamento UNECE n. 49, il riferimento al punto 5.3 va inteso come riferimento alla tabella dell allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009.»; w) all appendice 3, i punti 1.1, 1.2 e 1.3 sono sostituiti dai seguenti: «1.1. Al paragrafo A.3.3 dell appendice 3 del regolamento UNECE n. 49, il riferimento al punto 5.3 va inteso come riferimento alla tabella dell allegato I del regolamento (CE) n. 595/ Al paragrafo A.3.3 dell appendice 3 del regolamento UNECE n. 49, il riferimento alla figura 1 del punto 8.3 va inteso come riferimento alla figura 1 dell allegato I del presente regolamento Al paragrafo A.3.5 dell appendice 3 del regolamento UNECE n. 49, il riferimento al punto va inteso come riferimento al punto del presente allegato.»; x) all appendice 4, la tabella della parte 1 è modificata come segue: i) la riga è sostituita dalla seguente: « Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea/doppia alimentazione ( 1 ) Ciclo a 4 tempi/a 2 tempi/rotativo ( 1 ):» ii) dopo la riga , inserire le seguenti righe e : « Tipo di motore a doppia alimentazione: tipo 1A/ tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 ) ( d1 ) Indice energetico medio del gas calcolato durante il ciclo di prova WHTC: % ( d1 )» 109

114 iii) dopo la riga , inserire la seguente riga : « Minimo in funzionamento a gasolio: sì/no ( 1 )( d1 )» iv) la riga è sostituita dalla seguente: « Veicoli commerciali pesanti alimentati a gasolio/ benzina/gpl/gn-h/gn-l/gn-hl/etanolo (ED95)/ etanolo (E85)/ GNL/GNL 20 ( 1 ) ( 6 )» v) la riga è sostituita dalla seguente: « A iniezione (solo motori ad accensione spontanea o a doppia alimentazione): sì/no ( 1 )» vi) la riga è soppressa; vii) la riga è sostituita dalla seguente: « Volume ammissibile del sistema di scarico (veicolo e sistema motore): dm 3» viii) dopo la riga , inserire la seguente riga : « Volume del sistema di scarico che fa parte del sistema motore: dm 3» ix) dopo la riga , è inserita la seguente riga : « Omologazione alternativa di cui all allegato X, punto 2.4.1, del regolamento (UE) n. 582/2011. sì/no ( 1 )» x) la riga è sostituita dalla seguente: « Altri sistemi (descrizione e funzionamento)» xi) la riga è sostituita dalla seguente: « Sistema di persuasione del conducente» xii) dopo la riga , sono inserite le seguenti righe e : « Motore con disattivazione permanente del sistema di persuasione del conducente, destinato a essere usato dai servizi di soccorso o sui veicoli di cui all articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2007/46/CE: sì/no ( 1 ) Attivazione della marcia lenta (creep mode) disattiva dopo il riavvio / disattiva dopo il rifornimento di carburante / disattiva dopo l arresto ( 7 ) ( 1 )» 110

115 xiii) dopo la riga , sono inserite le seguenti righe e : « Eventuale elenco delle famiglie di motori OBD nell ambito della famiglia di motori considerata quando si tratta di garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NO x Famiglia 1 di motori OBD: Famiglia 2 di motori OBD: ecc Numero della famiglia di motori OBD cui appartiene il motore capostipite / il componente della famiglia» xiv) la riga è soppressa; xv) la riga è sostituita dalla seguente: « Numero di riferimento della famiglia di motori OBD, quando si tratta di garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NO x, cui appartiene il motore capostipite / il componente della famiglia» xvi) dopo la riga , inserire le seguenti righe e : « Omologazione alternativa di cui all allegato XIII, punto 2.1, del regolamento (UE) n. 582/2011: sì/no ( 1 ) Serbatoio riscaldato/non riscaldato del reagente e del sistema di somministrazione (cfr. allegato 11, punto 2.4, del regolamento UNECE n. 49)» xvii) il testo del punto è sostituito dal seguente: « Eventuali informazioni specifiche relative ai motori a gas e a doppia alimentazione per i veicoli pesanti (in caso di sistemi configurati in modo diverso, fornire informazioni equivalenti)» xviii) dopo la riga , inserire la seguente riga : « Eventuale riferimento alla documentazione del fabbricante per installare su un veicolo il motore a doppia alimentazione ( d1 )» xix) le righe e sono sostituite dalle seguenti: « Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC ( d3 ): g/kwh Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC in modalità diesel ( d2 ): g/kwh» 111

116 xx) dopo la riga , sono inserite le seguenti righe da a : « Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione ( d1 ): g/kwh Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC ( 5 )( d3 ): g/kwh Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC in modalità diesel ( 5 )( d2 ): g/kwh Emissioni massiche di CO 2 nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione ( 5 )( d1 ): g/kwh» xxi) le righe e sono sostituite dalle seguenti: « Consumo di carburante nella prova WHSC ( d3 ):.. g/kwh Consumo di carburante nella prova WHSC in modalità diesel ( d2 ): g/kwh» xxii) dopo la riga , inserire le seguenti righe da a : « Consumo di carburante nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione ( d1 ): g/kwh Consumo di carburante nella prova WHSC ( 5 )( d3 ) g/kwh consumo di carburante nella prova WHTC in modalità diesel ( 5 )( d2 ): g/kwh consumo di carburante nella prova WHTC in modalità a doppia alimentazione ( 5 )( d1 ):... g/kwh» y) all appendice 4, la tabella della Parte 2 è modificata come segue: i) dopo la riga , inserire la seguente riga : « Veicolo a doppia alimentazione: sì/no ( 1 )» ii) le righe e sono sostituite dalle seguenti: « Volume totale del sistema di scarico (veicolo e sistema motore): dm Volume ammissibile del sistema di scarico (veicolo e sistema motore): dm 3» iii) le righe da a sono soppresse; 112

117 iv) dopo la riga , inserire le seguenti righe da a : « Componenti del sistema OBD montate sul veicolo Omologazione alternativa di cui all allegato X, punto 2.4.1, del regolamento (UE) n. 582/ Elenco delle componenti del sistema OBD montate sul veicolo Descrizione e/o disegno della spia MI ( 6 ) Descrizione e/o disegno dell interfaccia OBD per la comunicazione esterna ( 6 )» v) la riga è sostituita dalla seguente: « Altri sistemi (descrizione e funzionamento)» vi) le righe e sono sostituite dalle seguenti: « Sistemi per garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NO x Sistema di persuasione del conducente» vii) dopo la riga , inserire le seguenti righe e : « Motore con disattivazione permanente del sistema di persuasione del conducente, destinato a essere usato dai servizi di soccorso o sui veicoli di cui all articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2007/46/CE: sì/no ( 1 ) Attivazione della modalità lenta disattiva dopo il riavvio / disattiva dopo il rifornimento di carburante / disattiva dopo l arresto ( 7 )( 1 )» viii) le righe e sono soppresse; ix) dopo la riga , inserire le seguenti righe da a : « Elenco delle componenti dei sistemi presenti sul veicolo che garantiscono il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NO x Elenco delle componenti dei sistemi presenti sul veicolo che garantiscono il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NO x Eventualmente, riferimento del fabbricante alla documentazione relativa all installazione sul veicolo del sistema atto a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NO x di un motore omologato 113

118 Descrizione e/o disegno della segnalazione d emergenza ( 6 ) Omologazione alternativa di cui all allegato XIII, punto 2.1, del regolamento (UE) n. 582/2011: sì/ no ( 1 ) Serbatoio riscaldato/non riscaldato del reagente e del sistema di somministrazione (cfr. allegato 11, punto 2.4, del regolamento UNECE n. 49)» z) all appendice 4, l appendice della scheda informativa è modificata come segue: i) la tabella 1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1 Apparecchiatura Minimo Basso regime Alto regime Regime preferito (2) n95h P a Dispositivi ausiliari/apparecchiature, richiesti ai sensi dell allegato 4, appendice 6, del regolamento UNECE n. 49 P b Dispositivi ausiliari/apparecchiature, richiesti ai sensi dell allegato 4, appendice 6, del regolamento UNECE n. 49» ii) al punto 5.1, il titolo è sostituito dal seguente: «5.1. Regimi di prova del motore per la prova delle emissioni ai sensi dell allegato III del regolamento (UE) n. 582/2011 ( 9 )( d5 )»; iii) al punto 5.2, il titolo è sostituito dal seguente: «5.2. Valori dichiarati per la prova di potenza ai sensi dell allegato XIV del regolamento (UE) n. 582/2011 ( d5 )»; aa) all appendice 5, l addendum del certificato di omologazione è modificato come segue: i) il punto è sostituito da quanto segue: « Categoria di motore: diesel/benzina/gpl/gn-h/gn-l/gn-hl/etanolo (ED95)/etanolo (E85)/GNL/ GNL20(1)»; ii) dopo il punto 1.1.5, inserire il seguente punto : « Tipo di motore a doppia alimentazione: tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )( d1 )»; iii) il punto 1.4 è sostituito da quanto segue: «1.4. Livelli di emissione del motore/motore capostipite ( 1 ) Fattore di deterioramento (DF): calcolato/assegnato ( 1 ) Nella seguente tabella, specificare i valori del DF ed eventualmente le emissioni nelle prove WHSC e WHTC»; 114

119 iv) la tabella 4 è sostituita dalla seguente: «Tabella 4 Prova WHSC Prova WHSC (eventualmente)( 10 )( d5 ) DF CO THC NMHC ( d4 ) NO X Massa del particolato Molt/agg( 1 ) NH 3 Numero di particelle Emissioni CO (mg/kwh) THC (mg/kwh) NMHC ( d4 ) (mg/kwh) NO x (mg/kwh) Massa del particolato (mg/kwh) NH 3 ppm Numero di particelle (#/kwh) Risultato della prova Calcolato con il DF Emissione massica di CO 2 : g/kwh Consumo di carburante g/kwh» v) la tabella 5 è sostituita dalla seguente: «Tabella 5 Prova WHTC Prova WHTC ( 10 )( d5 ) DF CO THC NMHC ( d4 ) CH 4 ( d4 ) NO x particolato Massa del Molt/agg( 1 ) NH 3 Numero di particelle Emissioni CO THC NMHC ( d4 ) CH 4 ( d4 ) NO x Massa del particolato NH 3 Numero di particelle (mg/kwh) (mg/kwh) (mg/kwh) (mg/kwh) (mg/kwh) (mg/kwh) ppm (#/kwh) Avviamento a freddo Avviamento a caldo senza rigenerazione Avviamento a caldo con rigenerazione( 1 ) k r,u (molt/agg) ( 1 ) k r,u (molt/agg) ( 1 ) Risultato della prova ponderato Risultato finale della prova con il DF Emissione massica di CO 2 : g/kwh Consumo di carburante: g/kwh» ab) all appendice 7, l addendum del certificato di omologazione è modificato come segue: i) il punto è sostituito da quanto segue: « Categoria di motore: diesel/benzina/gpl/gn-h/gn-l/gn-hl/etanolo (ED95)/etanolo (E85)/GNL/ GNL20(1)»; 115

120 ii) dopo il punto 1.1.5, inserire il seguente punto : « Tipo di motore a doppia alimentazione: tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B ( 1 )( d1 )»; iii) il punto 1.4 è sostituito da quanto segue: «1.4. Livelli di emissione del motore/motore capostipite ( 1 ) Fattore di deterioramento (DF): calcolato/assegnato ( 1 ) Nella seguente tabella, specificare i valori del DF ed eventualmente le emissioni nelle prove WHSC e WHTC»; iv) la tabella 4 è sostituita dalla seguente: «Tabella 4 Prova WHSC Prova WHSC (eventualmente)( 10 )( d5 ) DF CO THC NMHC ( d4 ) NO X Massa del particolato Molt/agg( 1 ) NH 3 Numero di particelle Emissioni CO (mg/kwh) THC (mg/kwh) NMHC ( d4 ) (mg/kwh) NO x (mg/kwh) Massa del particolato (mg/kwh) NH 3 ppm Numero di particelle (#/kwh) Risultato della prova Calcolato con il DF Emissione massica di CO 2 : g/kwh Consumo di carburante: g/kwh» v) la tabella 5 è sostituita dalla seguente: «Tabella 5 Prova WHTC Prova WHTC ( 10 )( d5 ) DF CO THC NMHC ( d4 ) CH 4 ( d4 ) NO x particolato Massa del Molt/agg( 1 ) NH 3 Numero di particelle Emissioni CO THC NMHC ( d4 ) CH 4 ( d4 ) NO x Massa del particolato NH 3 Numero di particelle (mg/kwh) (mg/kwh) (mg/kwh) (mg/kwh) (mg/kwh) (mg/kwh) ppm (#/kwh) Avviamento a freddo Avviamento a caldo senza rigenerazione Avviamento a caldo con rigenerazione( 1 ) k r,u (molt/agg) ( 1 ) k r,d (molt/agg) ( 1 ) Risultato della prova ponderato Risultato finale della prova con il DF Emissione massica di CO 2 : g/kwh Consumo di carburante: g/kwh» 116

121 ac) l appendice 8 è sostituita dalla seguente: «Appendice 8 Esempio di marchio di omologazione CE Questo marchio di omologazione apposto su un motore omologato come unità tecnica distinta indica che il tipo in questione è un 2B a doppia alimentazione, progettato per funzionare con gas appartenenti sia al gruppo H che al gruppo L, che è stato omologato in Belgio (E6), in base alla fase di emissioni C come specificato nell appendice 9 del presente allegato.» ad) all appendice 9, la tabella 1 è sostituita dalla seguente: Carattere NO x OTL( 1 ) PM OTL( 2 ) A Riga periodo transitorio delle tabelle 1 e 2 B Riga periodo transitorio delle tabelle 1 e 2 Prestazioni. Monitoraggio( 3 ) Riga periodo transitorio della tabella 1 «Tabella 1 Qualità e consumo di reagente Periodo transitorio( 4 ) Periodo transitorio( 4 ) Date di attuazione: nuovi tipi Date di attuazione: tutti i veicoli Ultima data di immatricolazione C Riga Requisiti generali delle tabelle 1 e 2 Riga Requisiti generali della tabella 1 Aspetti generali( 5 ) » ae) l appendice 10 è modificata come segue: i) la nota esplicativa ( 5 ) è sostituita dalla seguente: «( 5 ) Valore per la prova WHTC combinata, comprese le fasi a freddo e a caldo secondo l allegato VIII del presente regolamento»; ii) inserire la seguente nota esplicativa ( 10 ): «( 10 ) In caso di motori di cui all allegato I del presente regolamento, punti e , ripetere eventualmente le informazioni per tutti i combustibili provati.»; iii) dopo la nota esplicativa ( b ), inserire le seguenti note esplicative da ( d ) a ( d5 ): «( d ) Motori a doppia alimentazione. ( d1 ) In caso di motori o di veicoli a doppia alimentazione. ( d2 ) In caso di motori a doppia alimentazione di tipo 1B, 2B e 3B. ( d3 ) Fanno eccezione i motori o i veicoli a doppia alimentazione. ( d4 ) Nei casi previsti dall allegato 15, tabella 1, del regolamento UNECE n. 49 per i motori a doppia alimentazione e dall allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009 per i motori ad accensione comandata. ( d5 ) In caso di motori a doppia alimentazione di tipo 1B, 2B e 3B, ripetere le informazioni sia nella modalità a doppia alimentazione che nella modalità diesel.»; 117

122 2) l allegato II è così modificato: a) dopo il punto 2.6, aggiungere i seguenti punti da 2.7 a : «2.7 Motori o veicoli a doppia alimentazione I motori e i veicoli a doppia alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni supplementari: Le prove PEMS vanno effettuate nella modalità a doppia alimentazione In caso di motori a doppia alimentazione di tipo 1B, 2B e 3B, occorre effettuare una prova PEMS aggiuntiva in modalità diesel sullo stesso motore e veicolo, immediatamente prima o immediatamente dopo una prova PEMS eseguita in modalità a doppia alimentazione. In tal caso la decisione di accettare o rifiutare il lotto considerato nella procedura statistica specificata nel presente allegato dipende dai seguenti criteri: a) in caso di veicolo singolo, si decide di accettare quando entrambe le prove PEMS, in modalità sia a doppia alimentazione che diesel, hanno dato esito positivo; b) in caso di veicolo singolo, si decide di rifiutare quando entrambe le prove PEMS, in modalità sia a doppia alimentazione che diesel, hanno dato esito negativo.»; b) il punto è sostituito da quanto segue: « L energia elettrica fornita al sistema PEMS deve provenire da un unità di alimentazione esterna e non da una fonte che ricava la propria energia direttamente o indirettamente dal motore sottoposto a prova, tranne nei casi illustrati ai punti e »; c) dopo il punto 4.6.6, sono inseriti i seguenti punti e : « In deroga al punto 4.6.6, l energia elettrica per il sistema PEMS può essere fornita dall impianto elettrico interno del veicolo, purché la potenza assorbita dalle apparecchiature di prova non determini un aumento della prestazione del motore superiore all 1 % della sua potenza massima e si sia provveduto a evitare che la batteria si scarichi eccessivamente quando il motore è spento o gira al minimo In caso di discordanza, i risultati delle misurazioni effettuate con un sistema PEMS alimentato da una fonte esterna prevalgono sui risultati acquisiti con il metodo alternativo di cui al punto »; d) i punti e sono sostituiti dai seguenti: « Segnale di coppia La conformità del segnale di coppia, calcolato dal sistema PEMS a partire dalle informazioni sul flusso dei dati della centralina elettronica chieste all allegato I, punto 5.2.1, va verificata a pieno carico.»; e) dopo il punto , inserire il seguente punto : « Il metodo usato per verificare tale conformità è descritto nell appendice 4.»; f) dopo il punto , aggiungere il seguente punto : « I motori e i veicoli a doppia alimentazione devono inoltre essere conformi ai requisiti e alle eccezioni relativi alla correzione della coppia di cui all allegato 15, paragrafo , del regolamento UNECE n. 49.»; 118

123 g) dopo il punto 6.3, inserire i seguenti punti e 6.3.2: « In caso di veicoli a doppia alimentazione di tipo 2A e 2B, il limite di emissione, utilizzabile per applicare i fattori di conformità usati quando si effettua una prova PEMS, va determinato in base all effettivo valore GER calcolato sul consumo di carburante misurato durante la prova su strada Altrimenti, in mancanza di un metodo valido per misurare il consumo di gas o di gasolio durante la prova PEMS, il fabbricante può ricorrere al valore GER WHTC determinato per la parte a caldo del ciclo WHTC»; h) l appendice 1 è modificata come segue: i) al punto 2.2, la nota ( 4 ) è sostituita dalla seguente: «( 4 ) Il valore registrato deve essere a) la coppia frenante netta del motore in conformità al punto della presente appendice, oppure b) la coppia frenante netta calcolata a partire dai valori di coppia di cui al punto della presente appendice.»; ii) il punto è sostituito da quanto segue: « Collegamento alla centralina elettronica del veicolo Utilizzare un registratore di dati (data logger) per registrare i parametri del motore elencati nella tabella 1. Il data logger può fare uso del bus CAN (Control Area Network) del veicolo per accedere ai dati della centralina elettronica di cui all allegato 9B, appendice 5, tabella 1, del regolamento UNECE n. 49 e trasmessi sul CAN secondo protocolli standard quali SAE J1939, J1708 o ISO Può calcolare la coppia frenante netta del motore oppure eseguire conversioni di unità.»; iii) al punto 2.4.5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La sonda di campionamento va installata nel tubo di scarico secondo le prescrizioni dell allegato 4, paragrafo , del regolamento UNECE n. 49.»; iv) il punto è sostituito da quanto segue: « Controllo e calibratura degli analizzatori Le risposte di azzeramento e di taratura nonché i controlli di linearità degli analizzatori vanno effettuati utilizzando gas di taratura che soddisfino i requisiti dell allegato 4, paragrafo 9.3.3, del regolamento UNECE n. 49. Un controllo di linearità deve essere stato effettuato nei tre mesi precedenti la prova.»; v) il punto è sostituito da quanto segue: « Controllo degli analizzatori Le risposte di azzeramento e di taratura nonché i controlli di linearità degli analizzatori vanno effettuati nei modi descritti al punto 2.5.3, utilizzando gas di taratura che soddisfino i requisiti dell allegato 4, paragrafo 9.3.3, del regolamento UNECE n. 49.» vi) al punto 2.7.5, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «Se si applica una correzione della deriva secondo il punto 2.7.4, la concentrazione corretta va calcolata secondo l allegato 4, paragrafo 8.6.1, del regolamento UNECE n. 49.»; vii) il punto è sostituito da quanto segue: « Dati degli analizzatori di gas I dati provenienti dagli analizzatori di gas devono essere opportunamente comparati con la procedura di cui all allegato 4, paragrafo 9.3.5, del regolamento UNECE n. 49.»; 119

124 viii) al punto 3.2.1, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «La coerenza dei dati (portata massica dello scarico misurata dall EFM e concentrazioni dei gas) va verificata stabilendo una correlazione tra il flusso di carburante misurato dalla centralina elettronica e il flusso di carburante calcolato con la formula di cui all allegato 4, paragrafo , del regolamento UNECE n. 49. È necessario effettuare una regressione lineare per i valori del flusso di carburante misurati e calcolati. A questo fine si usa il metodo dei minimi quadrati con un equazione di miglior approssimazione avente la forma:»; ix) al punto 3.2.3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il consumo di carburante calcolato dai dati sulle emissioni (concentrazioni dell analizzatore di gas e dati sulla portata massica dello scarico), con la formula di cui all allegato 4, paragrafo , del regolamento UNECE n. 49.»; x) il punto 3.3 è sostituito da quanto segue: «3.3. Correzione secco/umido Se la concentrazione è misurata su secco, deve essere convertita nel valore su umido secondo la formula di cui all allegato 4, paragrafo 8.1, del regolamento UNECE n. 49.»; xi) il punto 3.5 è sostituito da quanto segue: «3.5. Calcolo delle emissioni gassose istantanee Le emissioni massiche vanno determinate come descritto nell allegato 4, paragrafo , del regolamento UNECE n. 49.»; xii) al punto 4.1, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le emissioni massiche (mg/intervallo) vanno determinate come descritto nell allegato 4, paragrafo , del regolamento UNECE n. 49.»; i) l appendice 2 è modificata come segue: i) al punto 2.2, il primo comma è sostituito dal seguente: «I gas vanno analizzati con le tecniche descritte nell allegato 4, paragrafo 9.3.2, del regolamento UNECE n. 49.»; ii) i punti 2.3 e 2.4 sono sostituiti dai seguenti: «2.3. Campionamento delle emissioni gassose Le sonde di campionamento devono soddisfare le prescrizioni di cui all allegato 4, appendice 2, paragrafi A e A del regolamento UNECE n. 49. Il condotto di prelievo va riscaldato a 190 C (± 10 C) Altri strumenti Gli strumenti di misura devono soddisfare le prescrizioni di cui alla tabella 7 e all allegato 4, paragrafo 9.3.1, del regolamento UNECE n. 49.»; j) all appendice 3, i punti 1.1, 1.2 e 1.3 sono sostituiti dai seguenti: «1.1. Gas di taratura Gli analizzatori di gas del sistema PEMS vanno tarati utilizzando gas che soddisfino i requisiti di cui all allegato 4, paragrafo 9.3.3, del regolamento UNECE n

125 1.2. Prova di trafilamento Le prove di tenuta del sistema PEMS vanno effettuate in base ai requisiti di cui all allegato 4, paragrafo 9.3.4, del regolamento UNECE n Controllo del tempo di risposta del sistema di analisi Il controllo del tempo di risposta del sistema di analisi del PEMS va effettuato in base ai requisiti di cui all allegato 4, paragrafo 9.3.5, del regolamento UNECE n. 49.»; 3) l allegato IV è così modificato: a) il punto 1.1 è sostituito da quanto segue: «1.1. Il presente allegato fissa la procedura di misurazione delle emissioni di ossido di carbonio al regime del minimo (normale ed elevato) per i motori ad accensione comandata installati su veicoli appartenenti alla categoria M 1 con massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 t e su veicoli appartenenti alle categorie M 2 ed N 1.»; b) dopo il punto 1.1, inserire il seguente punto 1.2: «1.2. Il presente allegato non si applica ai motori e ai veicoli a doppia alimentazione.»; 4) l allegato V è così modificato: a) i punti 3.1 e sono sostituiti dai seguenti: «3.1. I punti e si applicano ai motori ad accensione spontanea, ai motori a doppia alimentazione e ai motori ad accensione comandata alimentati a gas naturale/biometano (GN) o a gas di petrolio liquefatto (GPL) I motori muniti di turbocompressori, pompe, compressori o supercompressori per l induzione dell aria possono scaricare nell atmosfera le emissioni del basamento se vengono aggiunte alle emissioni dei gas di scarico (in modo fisico o matematico) durante tutte le prove delle emissioni ai sensi dell allegato 4, paragrafo 6.10, del regolamento UNECE n. 49.»; b) il punto è sostituito da quanto segue: « La pressione nel basamento durante i cicli di prova delle emissioni deve essere misurata da una posizione adeguata. La misurazione deve essere eseguita con un manometro a tubo inclinato attraverso il foro dell asticella di misurazione.»; c) dopo il punto 3.2.1, inserire i seguenti punti e : « La pressione nel collettore di aspirazione va misurata con una tolleranza di ± 1 kpa La pressione misurata nel basamento deve essere determinata con un approssimazione di ±0,01 kpa.»; 5) l allegato VI è modificato come segue: a) il punto 3.1 è sostituito da quanto segue: «3.1. I requisiti generali sono indicati nell allegato 10, paragrafo 4, del regolamento UNECE n. 49.»; b) è inserito il seguente punto 3.2: «3.2. In caso di motori a doppia alimentazione, sono ammesse strategie di adattamento purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il motore rimanga sempre nell ambito della tipologia della doppia alimentazione dichiarata per l omologazione; 121

126 b) in caso di motori a doppia alimentazione di tipo 2, la differenza di risultato tra il GER WHTC massimo e quello minimo all interno della famiglia non superi mai la percentuale indicata all allegato 15, paragrafo 3.1.1, del regolamento UNECE n. 49; c) tali strategie siano dichiarate e soddisfino i requisiti del presente allegato.»; c) i punti 4.1 e sono sostituiti dai seguenti: «4.1. Le prescrizioni funzionali sono riportate nell allegato 10, paragrafo 5, del regolamento UNECE n. 49, con le eccezioni indicate al punto del presente regolamento L allegato 10, paragrafo 5.1.2, lettera a), del regolamento UNECE n. 49 va inteso come segue: a) la sua messa in funzione rientra sostanzialmente nell ambito delle pertinenti prove di omologazione, incluse quelle relative al fuori ciclo di cui all allegato VI, paragrafo 6, del presente regolamento, e le disposizioni per le prove in servizio di cui all articolo 12 del presente regolamento.»; d) i punti da a sono soppressi; e) i punti da 6 a sono sostituiti dai seguenti: «6. PROVE DI LABORATORIO PER DETERMINARE LE EMISSIONI FUORI CICLO E PROVE SUI VEI COLI IN CONDIZIONI D USO ALL ATTO DELL OMOLOGAZIONE 6.1. La procedura di prova delle emissioni fuori ciclo durante l omologazione deve seguire le prove di laboratorio sulle emissioni fuori ciclo e le prove di omologazione dei motori sui veicoli in condizioni d uso, di cui all allegato 10, paragrafo 7, del regolamento UNECE n. 49, con l eccezione indicata al punto L allegato 10, paragrafo 7.3, primo comma, del regolamento UNECE n. 49 va inteso nel modo che segue: Prove in condizioni d uso Durante l omologazione, effettuare una prova di dimostrazione PEMS sul motore capostipite di un veicolo secondo la procedura di cui all appendice 1 del presente allegato.»; f) i punti da a sono soppressi; g) dopo il punto 6.1.1, inserire i seguenti punti 6.2, e 6.3: «6.2. Motori e veicoli a doppia alimentazione La prova di dimostrazione PEMS durante l omologazione di cui all allegato 10 del regolamento UNECE n. 49 si effettua provando il motore capostipite di una famiglia di motori a doppia alimentazione funzionante in modalità a doppia alimentazione In caso di motori a doppia alimentazione di tipo 1B, 2B e 3B, va effettuata una prova PEMS aggiuntiva in modalità diesel sullo stesso motore e veicolo, immediatamente prima o immediatamente dopo una prova di dimostrazione PEMS eseguita in modalità a doppia alimentazione. In tal caso, la certificazione può essere rilasciata solo se entrambe le prove di dimostrazione PEMS, in modalità a doppia alimentazione e in modalità diesel, hanno dato esito positivo Requisiti aggiuntivi riguardo alle prove del veicolo in condizioni d uso saranno precisati in un secondo tempo ai sensi dell articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento.»; h) la sezione 7 è sostituita da quanto segue: «7. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLE EMISSIONI FUORI-CICLO 7.1. La dichiarazione di conformità delle emissioni fuori ciclo deve essere redatta in conformità all allegato 10, paragrafo 10, del regolamento UNECE n. 49, con l eccezione indicata al punto

127 L allegato 10, paragrafo 10, primo comma, del regolamento UNECE n. 49 va inteso nel modo che segue: Dichiarazione di conformità delle emissioni fuori ciclo Nella domanda di omologazione, il fabbricante deve dichiarare che la famiglia di motori o il veicolo soddisfano i requisiti del presente regolamento in materia di limitazione delle emissioni fuori ciclo. Oltre alla dichiarazione, va verificata con prove aggiuntive la conformità ai limiti di emissione applicabili e ai requisiti in condizioni d uso.»; i) la sezione 8 è sostituita da quanto segue: «8. DOCUMENTAZIONE L allegato 10, paragrafo 11, del regolamento UN/ECE n. 49 va inteso come segue: L autorità di omologazione deve chiedere al costruttore un fascicolo di documentazione. Esso dovrà illustrare ogni elemento progettuale della strategia di controllo delle emissioni del sistema motore e i modi con cui il sistema controlla direttamente o indirettamente le variabili di uscita. Le informazioni devono comprendere una descrizione completa della strategia di controllo delle emissioni. Possono inoltre comprendere informazioni relative al funzionamento di tutte le AES e le BES, compresa una descrizione dei parametri che sono modificati da qualsiasi AES e le condizioni limite di funzionamento dell AES, nonché indicazioni circa quali AES e BES sono probabilmente attive alle condizioni delle procedure di prova descritte nel presente allegato. Il fascicolo di documentazione deve essere fornito in conformità alle disposizioni dell allegato I, sezione 8, del presente regolamento.»; j) le sezioni 9 e 10 sono soppresse; 6) l allegato VII è così modificato: a) dopo il punto 1.2, inserire il seguente punto 1.3: «1.3 In caso di motori a doppia alimentazione si applicano le disposizioni dell allegato 15, paragrafo 6.5, del regolamento UNECE n. 49.»; b) il punto 2.1 è sostituito da quanto segue: «2.1. La selezione dei motori va effettuata in conformità all allegato 7, paragrafo 2, del regolamento UNECE n. 49.»; c) i punti da 2.2 a sono soppressi; d) il punto 3.1 è sostituito da quanto segue: «3.1. Le prescrizioni per determinare i fattori di deterioramento nell arco della vita utile sono descritte all allegato 7, paragrafo 3, del regolamento UNECE n. 49, con le eccezioni indicate ai punti da a 3.1.6»; e) dopo il punto 3.1, inserire i seguenti punti da a 3.1.6: « L allegato 7, paragrafo , del regolamento UNECE n. 49 va inteso come segue: I valori delle emissioni all inizio e alla fine della vita utile calcolati in conformità al paragrafo devono soddisfare i valori limite della tabella di cui all allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009, ma i singoli risultati delle emissioni rilevati ai punti di prova possono superare tali valori limite. 123

128 L allegato 7, paragrafo , del regolamento UNECE n. 49 va inteso come segue: Il programma di accumulo di esercizio può essere abbreviato accelerando l invecchiamento in base al consumo di carburante. Tale operazione deve basarsi sul rapporto tra consumo di carburante tipico in condizioni d uso e il consumo di carburante tipico del ciclo di invecchiamento. Il programma di accumulo di esercizio non deve essere ridotto in misura superiore al 30 %, neppure se il consumo di carburante del ciclo di invecchiamento supera il consumo di carburante tipico in condizioni d uso di oltre il 30 % L allegato 7, paragrafo 3.5.1, del regolamento UNECE n. 49 va inteso come segue: Per ogni inquinante misurato con le prove WHTC e WHSC a caldo e in ogni punto di prova durante il programma di accumulo di esercizio, si effettua un analisi di regressione lineare di best fit in base a tutti i risultati di prova. I risultati di ciascuna prova per ogni inquinante si esprimono con lo stesso numero di decimali del valore limite per tale inquinante, come indicato dalla tabella di cui al regolamento (CE) n. 595/2009, allegato I, più un decimale. In conformità all allegato 7, paragrafo , del regolamento UNECE n. 49, se è stato stabilito che debba essere eseguito un solo ciclo di prova (WHSC o WHTC a caldo) in ciascun punto di prova e che l altro ciclo (WHSC o WHTC a caldo) sia eseguito solo all inizio e alla fine del programma di accumulo di esercizio, l analisi di regressione va fatta solo in base ai risultati del ciclo di prova eseguito in ciascun punto di prova. A richiesta del fabbricante e con l autorizzazione preventiva dell autorità di omologazione è consentita una regressione non lineare L allegato 7, paragrafo 3.7.1, del regolamento UNECE n. 49, va inteso come segue: I motori devono rientrare nei limiti d emissione [cfr. tabella del regolamento (CE) n. 595/2009, allegato I] rispettivi di ciascuna sostanza inquinante, dopo aver applicato al risultato della prova, ottenuto in conformità all allegato III (e gas, e PM ) i fattori di deterioramento. A seconda del tipo di fattore di deterioramento (FD), si applicano le seguenti disposizioni: a) moltiplicativo: (e o e gas PM ) * DF limite d emissione b) aggiuntivo: (e gas o e PM ) + DF limite d emissione L allegato 7, paragrafo del regolamento UNECE n. 49, va inteso come segue: La conformità della produzione rispetto alle emissioni va controllata in base alle prescrizioni dell allegato I, sezione 7, del presente regolamento L allegato 7, paragrafo del regolamento UNECE n. 49, va inteso come segue: Ai fini dell omologazione, ai punti e dell addendum dell appendice 5 e ai punti e dell addendum dell appendice 7 dell allegato I del presente regolamento, vanno registrati solo i fattori di deterioramento di cui all allegato 7, paragrafi 3.5 o 3.6, del regolamento UNECE n. 49.»; f) il punto 3.2 è sostituito da quanto segue: «3.2. È consentito l uso di carburanti reperibili in commercio per l esecuzione del programma di accumulo di esercizio. Per eseguire la prova delle emissioni occorre adoperare un carburante di riferimento.»; g) i punti da a sono soppressi; h) il punto 4 è sostituito da quanto segue: «4. MANUTENZIONE Le prescrizioni relative alla manutenzione sono indicate nell allegato 7, paragrafo 4, del regolamento UNECE n. 49.»; 124

129 i) i punti da a sono soppressi; 7) l allegato VIII è così modificato: a) il punto 2.1 è sostituito da quanto segue: «2.1. I requisiti generali sono indicati nell allegato 12, paragrafo 2, del regolamento UNECE n. 49.»; b) il punto 2.2 è soppresso; c) i punti 3.1 e sono sostituiti dai seguenti: «3.1. Le prescrizioni per determinare le emissioni di CO 2 sono riportate nell allegato 12, paragrafo 3, del regolamento UNECE n. 49, con l eccezione indicata al punto Ai motori e ai veicoli a doppia alimentazione non si applicano il paragrafo 3.1 né l allegato 12, appendice 1, del regolamento UNECE n. 49. Al loro posto si applica l allegato 15, paragrafo 10.3, del regolamento UNECE n. 49, che contiene requisiti aggiuntivi specifici per le emissioni di CO 2 dei sistemi a doppia alimentazione.»; d) i punti da a sono soppressi; e) il punto 4.1 è sostituito da quanto segue: «4.1. Le prescrizioni per determinare il consumo di carburante sono riportate nell allegato 12, paragrafo 4, del regolamento UNECE n. 49.»; f) i punti da 4.2 a sono soppressi; g) sono aggiunti i seguenti punti da 5 a 5.3: «5. Disposizioni relative alle emissioni di CO 2 e al consumo di carburante al fine di estendere un omologazione CE a un veicolo, omologato ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e del presente regolamento, con massa di riferimento superiore a kg ma inferiore a kg Le disposizioni relative alle emissioni di CO 2 e al consumo di carburante per estendere l omologazione di un veicolo già omologato ai sensi del presente regolamento con massa di riferimento superiore a kg ma inferiore a kg si trovano all allegato 12, appendice 1, del regolamento UNECE n. 49, con le eccezioni indicate ai punti e del presente regolamento L allegato 12, appendice 1, paragrafo A.1.1.1, del regolamento UNECE n. 49 va inteso come segue: A La presente appendice stabilisce disposizioni e procedure di prova per registrare le emissioni di CO 2 e il consumo di carburante al fine di estendere un omologazione CE di un veicolo, omologato ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e del presente regolamento, a un veicolo con massa di riferimento superiore a kg ma inferiore a kg L allegato 12, appendice 1, paragrafo A.1.2.1, del regolamento UNECE n. 49 va inteso come segue: A Per ottenere l estensione di un omologazione CE di un veicolo riguardo al suo di motore, omologato ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e del presente regolamento, a un veicolo con massa di riferimento superiore a kg ma inferiore a kg, il fabbricante deve soddisfare i requisiti di cui al regolamento UNECE n. 101, con le eccezioni indicate ai paragrafi A e A Per veicoli a doppia alimentazione, non è possibile estendere l omologazione ai sensi della presente sezione.»; 125

130 h) l appendice 1 è soppressa; 8) l allegato IX è così modificato: a) nella sezione corrispondente ai dati tecnici dei carburanti usati per le prove dei motori ad accensione spontanea, il titolo è sostituito dal seguente: «Dati tecnici dei carburanti usati per le prove dei motori ad accensione spontanea e a doppia alimentazione»; b) nella sezione corrispondente ai dati tecnici dei carburanti usati per le prove dei motori ad accensione comandata, il titolo è sostituito dal seguente: «Dati tecnici dei carburanti usati per le prove dei motori ad accensione comandata e a doppia alimentazione»; c) la tabella corrispondente al tipo di carburante Gas naturale/biometano è sostituita dalla seguente: «Tipo: Gas naturale/biometano Caratteristiche Unità Base minimo Limiti massimo Metodo di prova Carburante di riferimento G R Composizione: Metano Etano Altro ( 1 ) % mole 1 ISO 6974 Tenore di zolfo mg/m 3 ( 2 ) 10 ISO Note: ( 1 ) Inerti + C 2+ ( 2 ) Valore da determinare alle condizioni standard 293,2 K (20 C) e 101,3 kpa. Carburante di riferimento G 23 Composizione: Metano 92,5 91,5 93,5 Altro ( 1 ) % mole 1 ISO 6974 N 2 % mole 7,5 6,5 8,5 Tenore di zolfo mg/m 3 ( 2 ) 10 ISO Note: ( 1 ) Inerti (diversi da N 2 ) + C 2 + C 2 + ( 2 ) Valore da determinare a 293,2 K (20 C) e 101,3 kpa. Carburante di riferimento G 25 Composizione: Metano % mole

131 Altro ( 1 ) % mole 1 ISO 6974 N 2 % mole Tenore di zolfo mg/m 3 ( 2 ) 10 ISO Note: ( 1 ) Inerti (diversi da N 2 ) + C 2 + C 2+ ( 2 ) Valore da determinare a 293,2 K (20 C) e 101,3 kpa. Carburante di riferimento G 20 Composizione: Metano % mole ISO 6974 Altro ( 1 ) % mole 1 ISO 6974 N 2 % mole ISO 6974 Tenore di zolfo mg/m 3 ( 2 ) 10 ISO Indice di Wobbe (netto) MJ/m 3 ( 3 ) 48,2 47,2 49,2 Note: ( 1 ) Inerti (diversi da N 2 ) + C 2 + C 2+ ( 2 ) Valore da determinare a 293,2 K (20 C) e 101,3 kpa. ( 3 ) Valore da determinare a 273,2 K (0 C) e 101,3 kpa.» 9) l allegato X è così modificato: a) il punto 2.1 è sostituito da quanto segue: «2.1. I requisiti generali si trovano all allegato 9A, paragrafo 2, del regolamento UNECE n. 49, con le eccezioni indicate al punto del presente regolamento»; b) dopo il punto 2.1, inserire il seguente punto 2.1.1: « I paragrafi e dell allegato 9A, del regolamento UNECE n. 49, vanno intesi come segue: Il funzionamento del dispositivo di post trattamento del particolato, compresi i filtri e i processi di rigenerazione continua, va controllato rispetto al valore limite OBD di cui alla tabella 1 del presente allegato Prima delle date di cui all articolo 4, paragrafo 8, del presente regolamento e in caso di filtro antiparticolato diesel (DPF) con flusso a parete, il fabbricante può scegliere se applicare i requisiti di monitoraggio dell efficienza di cui all allegato 9B, appendice 8, del regolamento UNECE n. 49 invece di quelli di cui al paragrafo , se può dimostrare con una documentazione tecnica che in caso di deterioramento esiste una correlazione positiva tra perdita dell efficienza di filtraggio e perdita di depressione (delta pressure) nel DPF quando il motore funziona alle condizioni specificate nelle prove descritte nell allegato 9B, appendice 8, del regolamento UNECE n. 49.»; c) il punto 2.2 è sostituito da quanto segue: «2.2. La Commissione effettuerà una revisione dei requisiti del monitoraggio di cui all allegato 9A, punto , del regolamento UNECE n. 49 entro la data del 31 dicembre Se viene dimostrata la non fattibilità tecnica dei relativi requisiti, specificati per le date indicate all articolo 4, paragrafo 8, del presente regolamento, la Commissione proporrà date modificate di conseguenza.»; 127

132 d) i punti da 2.3 a vanno soppressi; e) il punto è sostituito da quanto segue: « Se richiesto dal fabbricante, per i veicoli appartenenti alle categorie M 2 ed N 1, per i veicoli appartenenti alle categorie M 1 ed N 2 con massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 t. e per i veicoli appartenenti alla categoria M 3, classi I e II nonché A e B, definiti all allegato I della direttiva 2001/85/CE, con massa ammissibile non superiore a 7,5 t., la conformità ai requisiti dell allegato XI del regolamento (CE) n. 692/2008 va considerata equivalente alla conformità al presente allegato, in base alle seguenti equivalenze:»; f) dopo il punto 2.4.1, inserire i seguenti punti da a b.2: « La norma OBD Euro 6 più lo IUPR (in-use performance ratio rapporto di efficienza in servizio) di cui all allegato I, appendice 6, tabella 1, del regolamento (CE) n. 692/2008 va considerata equivalente al carattere A di cui all allegato I, appendice 9, tabella 1, del presente regolamento La norma OBD Euro 6 1 di cui all allegato I, appendice 6, tabella 1, del regolamento (CE) n. 692/2008 va considerata equivalente al carattere B di cui all allegato I, appendice 9, tabella 1, del presente regolamento La norma OBD Euro 6 2 di cui all allegato I, appendice 6, tabella 1, del regolamento (CE) n. 692/2008 va considerata equivalente al carattere C di cui all allegato I, appendice 9, tabella 1, del presente regolamento a. Se si ricorre a tale omologazione alternativa, le informazioni sui sistemi OBD di cui all allegato I, appendice 4, parte 2, punti da a , sono sostituite dalle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 692/2008, allegato I, appendice 3, punto b. Le equivalenze di cui al punto si applicano come segue: b.1. Si applicano gli OTL (OBD Threshold Limit valori limite OBD) e le date di cui all allegato I, appendice 9, tabella 1, del presente regolamento, relativi al carattere attribuito per il quale si chiede l omologazione b.2. Si applicano i requisiti delle misure di controllo degli NO x di cui all allegato XIII, punti da a »; g) dopo il punto 2.5, aggiungere i seguenti punti da 2.6 a 2.6.3: «2.6. Motori e veicoli a doppia alimentazione I motori e i veicoli a doppia alimentazione devono soddisfare i requisiti applicabili ai motori diesel specificati nel presente allegato, indipendentemente dal fatto che funzionino in modalità a doppia alimentazione o in modalità diesel Oltre a quanto stabilito al punto 2.6.1, i motori e i veicoli a doppia alimentazione devono soddisfare i requisiti OBD di cui all allegato 15, paragrafo 7, del regolamento UNECE n In caso di veicoli e motori a doppia alimentazione, le disposizioni per l omologazione alternativa di cui al punto non si applicano.»; h) i punti e sono sostituiti dai seguenti: « Gli OTL (OBD Threshold Limit) applicabili al sistema OBD sono indicati alla riga Requisiti generali della tabella 1, per i motori ad accensione spontanea, e della tabella 2, per i motori ad accensione comandata. 128

133 Fino al termine del periodo transitorio di cui all articolo 4, paragrafo 7, si applicano gli OTL specificati alla riga Periodo transitorio della tabella 1, per i motori ad accensione spontanea, e della tabella 2, per i motori ad accensione comandata. Tabella 1 OTL (motori ad accensione spontanea e a doppia alimentazione) Limite in mg/kwh NO x Massa del particolato Periodo transitorio requisiti generali Tabella 2 OTL (motori ad accensione comandata) Limite in mg/kwh NO x CO Periodo transitorio ( 1 ) requisiti generali ( 1 ) Il limite si applica a decorrere dalle date di cui all allegato I, appendice 9, tabella 1, riga B» i) il punto 4.1 è sostituito da quanto segue: «4.1. Le prescrizioni relative alla dimostrazione sono indicate nell allegato 9A, paragrafo 4, del regolamento UNECE n. 49.»; j) il punto 4.2 è soppresso; k) il punto 5.1 è sostituito da quanto segue: «5.1. Le prescrizioni relative alla documentazione si trovano all allegato 9A, paragrafo 5, del regolamento UNECE n. 49.; Il fascicolo di documentazione va raccolto in conformità alle disposizioni dell articolo 5, paragrafo 3, e dell allegato I, sezione 8, del presente regolamento.»; l) i punti da 6 a sono sostituiti dai seguenti: «6. REQUISITI DI EFFICIENZA IN SERVIZIO 6.1. I requisiti di efficienza in servizio si trovano all allegato 9A, paragrafo 6, del regolamento UNECE n. 49, con le eccezioni indicate ai punti da a del presente regolamento Il fascicolo di documentazione va raccolto in conformità alle disposizioni dell articolo 5, paragrafo 3, e dell allegato I, sezione 8, del presente regolamento Rapporto minimo di efficienza in servizio L allegato 9A, paragrafo del regolamento UNECE n. 49, va inteso come segue: Il valore del rapporto minimo di efficienza in servizio [minimum in-use performance ratio IUPR(min)] è 0,1 per tutti i sistemi di monitoraggio Le condizioni indicate nell appendice 1, paragrafo A.1.5, del regolamento UNECE n. 49 vanno riviste al termine del periodo transitorio di cui all articolo 4, paragrafo 7 del presente regolamento. 129

134 6.2. Valutazione dell efficienza in servizio durante il periodo transitorio Durante il periodo transitorio di cui all articolo 4, paragrafo 7, la valutazione dell efficienza in servizio dei sistemi OBD va effettuata in conformità a quanto disposto dall appendice 5 del presente allegato Durante il periodo transitorio di cui all articolo 4, paragrafo 7, la conformità dei sistemi OBD ai requisiti di cui all allegato 9A, paragrafo 6.2.3, del regolamento UNECE n. 49 non è obbligatoria.»; m) i punti da a sono soppressi; n) le appendici da 1 a 4 e 6 sono soppresse; 10) l allegato XI è così modificato: a) il punto è sostituito da quanto segue: « Descrizione della procedura per la valutazione delle emissioni I motori di cui all articolo 16, paragrafo 4, lettera a), muniti di un sistema completo di controllo delle emissioni comprendente il dispositivo di ricambio di controllo dell inquinamento appartenente al tipo per il quale è stata chiesta l omologazione, vanno sottoposti a prove adeguate per l applicazione prevista, come descritto nell allegato 4 del regolamento UNECE n. 49, al fine di comparare la sua efficienza con il sistema originale di controllo delle emissioni secondo la procedura descritta ai punti e »; b) al punto , il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il sistema di post-trattamento dei gas di scarico deve essere precondizionato con 12 cicli WHSC. Dopo il precondizionamento, i motori vanno provati secondo le procedure di prova WHDC descritte all allegato 4 del regolamento UNECE n. 49. Vanno effettuate tre prove dei gas di scarico di ciascun tipo appropriato.»; c) al punto , il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il sistema di post-trattamento dei gas di scarico che incorpora il dispositivo di ricambio di controllo dell inquinamento deve essere poi precondizionato con 12 cicli WHSC. Dopo il precondizionamento, i motori vanno provati secondo le procedure WHDC descritte all allegato 4 del regolamento UNECE n. 49. Vanno effettuate tre prove dei gas di scarico di ciascun tipo appropriato.»; d) al punto , il secondo comma è sostituito dal seguente: «I sistemi di post-trattamento dei gas di scarico invecchiati devono essere precondizionati con 12 cicli WHSC e successivamente provati secondo le procedure WHDC descritte all allegato 4 del regolamento UNECE n. 49. Vanno effettuate tre prove dei gas di scarico di ciascun tipo appropriato.»; e) il punto è sostituito dal seguente: « Determinazione del fattore di invecchiamento per il dispositivo di ricambio di controllo dell inquinamento Per ogni inquinante, il fattore di invecchiamento è il rapporto tra i valori di emissione applicati al termine della vita utile e all inizio dell accumulo di esercizio (per esempio se le emissioni dell inquinante A all inizio dell accumulo di esercizio sono 1,50 g/kwh e quelle al termine della vita utile sono 1,82 g/kwh, il fattore di invecchiamento è 1,82/1,50 = 1,21)»; 11) l allegato XII è così modificato: a) il punto 2.1 è sostituito da quanto segue: «2.1. Per provare la conformità in servizio si applica quanto disposto all allegato 8 del regolamento UNECE n. 49, modifica 5.»; 130

135 b) il punto è sostituito da quanto segue: « Tutti i riferimenti ai cicli WHTC e WHSC vanno intesi come riferimenti ai cicli ETC e CES rispettivamente, definiti dall allegato 4A del regolamento UNECE n. 49, modifica 5.»; c) il punto è sostituito da quanto segue: « A richiesta del fabbricante, l autorità di omologazione può decidere un piano di campionamento ai sensi del regolamento UNECE n. 49, allegato II, punti 3.1.1, e o ai sensi dell allegato 8, appendice 3 del regolamento UNECE n. 49, modifica 5.»; 12) l allegato XIII è così modificato: a) i punti 2 e 2.1 sono sostituiti dai seguenti: «2. REQUISITI GENERALI I requisiti generali si trovano all allegato 11, paragrafo 2, del regolamento UNECE n. 49, con le eccezioni di cui ai paragrafi da 2.1 a del presente regolamento Omologazione alternativa»; b) dopo il punto 2.1, inserire i seguenti punti da a 2.1.5: « Se richiesto dal fabbricante, per i veicoli appartenenti alle categorie M 2 ed N 1, per i veicoli appartenenti alle categorie M ed N 1 2 con massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t. e per i veicoli appartenenti alla categoria M 3, classi I e II nonché A e B, definiti all allegato I della direttiva 2001/85/CE, con massa ammissibile non superiore a 7,5 t., la conformità ai requisiti dell allegato XVI del regolamento (CE) n. 692/2008 va considerata equivalente alla conformità al presente allegato Se viene utilizzata l omologazione alternativa: Le informazioni relative al corretto funzionamento delle misure di controllo degli NO x di cui all allegato I, appendice 4, parte 2, punti da a del presente regolamento sono sostituite dalle informazioni di cui all allegato I, appendice 3, punto del regolamento (CE) n. 692/ Per quanto concerne l applicazione dei requisiti di cui all allegato XVI del regolamento (CE) n. 692/2008 e al presente allegato, vigono le seguenti eccezioni: Per controllare la qualità del reagente si applicano le disposizioni di cui ai punti 7.1 e 7.2 del presente allegato invece delle disposizioni di cui all allegato XVI, sezione 4, del regolamento (CE) n. 692/ Per controllare il consumo del reagente si applicano le disposizioni di cui ai punti 8.3 e 8.4 del presente allegato invece delle disposizioni di cui all allegato XVI, sezione 5, del regolamento (CE) n. 692/ Il sistema di allerta del conducente di cui alle sezioni 4, 7 e 8 del presente allegato è da intendersi come il sistema di allerta del conducente di cui all allegato XVI, sezione 3, del regolamento (CE) n. 692/ L allegato XVI, sezione 6, del regolamento (CE) n. 692/2008 non si applica Le disposizioni di cui al punto 5.2 del presente allegato si applicano in caso veicoli usati per servizi di soccorso o di motori o veicoli di cui all articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2007/46/CE L allegato 11, paragrafo 2.2.1, del regolamento UNECE n. 49 va inteso come segue: Il fabbricante deve fornire, nella forma stabilita all allegato I, appendice 4, del presente regolamento, informazioni che descrivano dettagliatamente le caratteristiche operative e funzionali di un sistema motore trattato nel presente allegato. 131

136 L allegato 11, paragrafo 2.2.4, primo comma, del regolamento UNECE n. 49 è da intendersi come segue: Se un fabbricante chiede l omologazione di un motore o di una famiglia di motori come unità tecnica distinta, deve includere nel fascicolo di documentazione di cui all articolo 5, paragrafo 3, all articolo 7, paragrafo 3 o all articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento i requisiti appropriati affinché il veicolo, usato su strada o altrove, soddisfi le prescrizioni del presente allegato. Tale documentazione deve comprendere quanto segue: L allegato 11, paragrafo del regolamento UNECE n. 49, va inteso come segue: Ogni sistema motore che rientri nel campo di applicazione del presente allegato deve mantenere le proprie funzioni di controllo delle emissioni in tutte le condizioni che si verificano normalmente nel territorio dell Unione, specialmente a bassa temperatura ambiente, ai sensi dell allegato VI del presente regolamento.»; c) i punti da 2.2 a 2.5 sono soppressi; d) il punto 3.1 è sostituito da quanto segue: «3.1. I requisiti di manutenzione sono indicati nell allegato 11, paragrafo 3, del regolamento UNECE n. 49.»; e) i punti da 3.2 a 3.7 sono soppressi; f) il punto 4.1 è sostituito da quanto segue: «4.1. Le caratteristiche e il funzionamento del sistema di allerta del conducente sono descritti nell allegato 11, paragrafo 4, del regolamento UNECE n. 49, con le eccezioni indicate al punto del presente regolamento.»; g) dopo il punto 4.1, inserire il seguente punto 4.1.1: « L allegato 11, paragrafo 4.8, del regolamento UNECE n. 49 va inteso come segue: 4.8. I veicoli di soccorso o quelli appartenenti alle categorie di cui all articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2007/46/CE, possono essere muniti di dispositivi che permettano al conducente di attenuare gli allarmi visivi lanciati dal sistema d allerta.»; h) i punti da 4.2 a 4.10 sono soppressi; i) il punto 5.1 è sostituito da quanto segue: «5.1. Le caratteristiche e il funzionamento del sistema di persuasione del conducente sono descritti nell allegato 11, paragrafo 5, del regolamento UNECE n. 49, con le eccezioni indicate al punto del presente regolamento.»; j) dopo il punto 5.1, inserire il seguente punto 5.1.1: « L allegato 11, paragrafo 5.2, del regolamento UNECE n. 49 va inteso come segue: 5.2. La presenza di un sistema di persuasione del conducente non è necessaria per motori o veicoli usati per servizi di soccorso o appartenenti alle categorie di cui all articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2007/46/CE. Il sistema di persuasione del conducente deve poter essere disattivato in modo permanente solo dal fabbricante del motore o del veicolo.»; k) i punti da 5.2 a 5.8 sono soppressi; l) il punto 6.1 è sostituito da quanto segue: «6.1. Le misure riguardanti la disponibilità del reagente si trovano all allegato 11, paragrafo 6, del regolamento UNECE n. 49.»; 132

137 m) i punti da 6.2 a sono soppressi; n) i punti 7.1 e sono sostituiti dai seguenti: «7.1. Le misure riguardanti il controllo della qualità del reagente sono elencate nell allegato 11, paragrafo 7, del regolamento UNECE n. 49, con le eccezioni di cui ai punti da 7.1.1, e del presente regolamento L allegato 11, paragrafo del regolamento UNECE n. 49, va inteso come segue: Il fabbricante deve specificare la concentrazione ammissibile minima CD min di reagente, che deve dar luogo a emissioni allo scarico non superiori ai valori limite di cui all allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009.»; o) i punti e sono soppressi; p) i punti e sono sostituiti dai seguenti: « L allegato 11, paragrafo , del regolamento UNECE n. 49 va inteso come segue: Durante il periodo transitorio di cui all articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento e su richiesta del fabbricante ai fini del punto 7.1, il riferimento al limite di emissione degli NO x di cui all allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009 è sostituito dal valore di 900 mg/kwh L allegato 11, paragrafo , del regolamento UNECE n. 49 va inteso come segue: Il valore corretto di CD min va dimostrato durante l omologazione con la procedura di cui all allegato 11, appendice 6, del regolamento UNECE n. 49 e registrato nel fascicolo di documentazione ampliato, di cui all articolo 3 e alla sezione 8 dell allegato I del presente regolamento.»; q) i punti da a sono soppressi; r) il punto 8.1 è sostituito da quanto segue: «8.1 Le misure riguardanti il controllo del consumo del reagente sono elencate nell allegato 11, paragrafo 8, del regolamento UNECE n. 49, con le eccezioni di cui al punto del presente regolamento.»; s) dopo il punto 8.1, inserire il seguente punto 8.1.1: « L allegato 11, paragrafo , del regolamento UNECE n. 49 va inteso come segue: Entro la fine del periodo transitorio di cui all articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento, il sistema d allerta del conducente descritto all allegato 11, sezione 4, del regolamento UNECE n. 49, deve attivarsi se emerge una divergenza superiore al 50 % tra consumo medio di reagente e consumo medio di reagente previsto dal sistema motore per il periodo che il fabbricante deve definire e che non deve superare il periodo massimo di cui all allegato 11, paragrafo 8.3.1, del regolamento UNECE n. 49.»; t) i punti da 8.2 a sono soppressi; u) il punto 9.1 è sostituito da quanto segue: «9.1. Le misure riguardanti i difetti di monitoraggio attribuibili a manipolazioni scorrette sono riportate nell allegato 11, paragrafo 6, del regolamento UNECE n. 49.»; v) i punti da 9.2 a sono soppressi; 133

138 w) sono aggiunti i seguenti punti da 10 a 12: «10. Motori e veicoli a doppia alimentazione Le prescrizioni volte a garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NO x dei motori e dei veicoli a doppia alimentazione si trovano all allegato 15, paragrafo 8, del regolamento UNECE n. 49, con le eccezioni indicate al punto 10.1 del presente regolamento: L allegato 15, paragrafo 8.1, del regolamento UNECE n. 49 va inteso come segue: 8.1. Le sezioni da 1 a 9 del presente allegato si applicano ai motori e ai veicoli HDDF, indipendentemente dal fatto che funzionino in modalità a doppia alimentazione o in modalità diesel. 11. L allegato 11, appendice 1, paragrafo A.1.4.3, punto c), del regolamento UNECE n. 49 è da intendersi come segue: c) l ottenimento della riduzione della coppia voluta dal sistema di persuasione di livello non grave può essere dimostrato contemporaneamente all omologazione generale delle prestazioni del motore ai sensi del presente regolamento. In tal caso, non è necessaria una misurazione separata della coppia durante la dimostrazione del sistema di persuasione. La limitazione della velocità richiesta dal sistema di persuasione di livello grave va dimostrata in conformità ai requisiti di cui alla sezione 5 del presente allegato. 12. Il primo e il secondo paragrafo dell allegato 11, appendice 4, del regolamento UNECE n. 49 vanno intesi nel modo che segue: La presente appendice si applica quando il fabbricante del veicolo chiede l omologazione CE di un veicolo munito di motore, omologato ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e del presente regolamento riguardo alle emissioni e all accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo. In tal caso, oltre ai requisiti relativi all installazione di cui all allegato I del presente regolamento, occorre una dimostrazione di installazione corretta. Questa dimostrazione può essere effettuata presentando all autorità di omologazione un caso tecnico avvalorato da disegni tecnici, analisi funzionali e risultati di prove precedenti.»; x) le appendici da 1 a 5 sono soppresse; y) l appendice 6 è sostituita dalla seguente: «Appendice 6 Dimostrazione della qualità minima accettabile di reagente CD min 1. Il fabbricante deve dimostrare la qualità minima accettabile del reagente CD min durante l omologazione ai sensi di quanto disposto all allegato 11, appendice 6, del regolamento UNECE n. 49, con le eccezioni di cui al punto 1.1 della presente appendice: 1.1. Il punto A.6.3 si intende come segue: A.6.3. Le emissioni di inquinanti di questa prova devono essere inferiori ai limiti d emissione di cui ai punti e del presente allegato»; 13) l allegato XIV è così modificato: a) i punti da a sono sostituiti dai seguenti: « Per i motori ad accensione comandata alimentati a benzina o a E85, il paragrafo del regolamento UNECE n. 85 è da intendersi come segue: Il carburante impiegato deve essere quello disponibile sul mercato. In caso di controversia, il carburante sarà quello appropriato di riferimento, specificato nell allegato IX del presente regolamento. Invece dei carburanti di riferimento, specificati all allegato IX del presente regolamento, si possono usare i carburanti di riferimento definiti dal Consiglio europeo di coordinamento per lo sviluppo delle prove di prestazione di lubrificanti e di carburanti per motori (in prosieguo CEC ), per i motori alimentati a benzina, nei documenti CEC RF-01-A-84 e RF-01-A

139 Per i motori ad accensione comandata e a doppia alimentazione funzionanti a GPL: In caso di motori con adattamento automatico dell alimentazione, il paragrafo del regolamento UNECE n. 85, va inteso come segue: Il carburante impiegato deve essere quello disponibile sul mercato. In caso di controversia, il carburante sarà quello appropriato di riferimento, specificato nell allegato IX del presente regolamento. Invece dei carburanti di riferimento, specificati all allegato IX del presente regolamento, si possono usare i carburanti di riferimento definiti all allegato 8 del regolamento UNECE n In caso di motori senza adattamento automatico dell alimentazione, il paragrafo del regolamento UNECE n. 85 va inteso come segue: Il carburante usato deve essere quello di riferimento definito all allegato IX del presente regolamento; si possono anche usare i carburanti di riferimento definiti all allegato 8 del regolamento UNECE n. 85 aventi il contenuto minimo di C 3, oppure Per motori ad accensione comandata e a doppia alimentazione funzionanti a GN/biometano: In caso di motori con adattamento automatico dell alimentazione, il paragrafo del regolamento UNECE n. 85 va inteso come segue: Il carburante impiegato deve essere quello disponibile sul mercato. In caso di controversia, il carburante sarà quello appropriato di riferimento, specificato nell allegato IX del presente regolamento. Invece dei carburanti di riferimento, specificati all allegato IX del presente regolamento, si possono usare i carburanti di riferimento definiti all allegato 8 del regolamento UNECE n In caso di motori senza adattamento automatico dell alimentazione, il paragrafo del regolamento UNECE n. 85 va inteso come segue: Si deve usare carburante disponibile sul mercato con indice di Wobbe pari ad almeno 52,6 MJm -3 (20 C, 101,3 kpa). In caso di controversia, il carburante usato deve essere il carburante di riferimento G R specificato nell allegato IX del presente regolamento In caso di motori predisposti per funzionare con uno specifico gruppo di carburanti, il paragrafo del regolamento UNECE n. 85 va inteso come segue: Si deve usare carburante disponibile sul mercato con indice di Wobbe pari ad almeno 52,6 MJm -3 (20 C, 101,3 kpa) se il motore è predisposto per funzionare con gas del gruppo H o ad almeno 47,2 MJm -3 (20 C, 101,3 kpa) se il motore è predisposto per funzionare con gas del gruppo L. In caso di controversia, usare il carburante di riferimento G R specificato nell allegato IX del presente regolamento se il motore è predisposto per funzionare con gas del gruppo H, o il carburante di riferimento G 23 se il motore è predisposto per funzionare con gas del gruppo L, cioè il carburante con l indice di Wobbe più elevato per il gruppo in questione, oppure Per motori ad accensione spontanea e a doppia alimentazione, il paragrafo del regolamento UNECE n. 85 è da intendersi come segue: Il carburante impiegato deve essere quello disponibile sul mercato. In caso di controversia, il carburante sarà quello appropriato di riferimento, specificato nell allegato IX del presente regolamento. Invece dei carburanti di riferimento, specificati all allegato IX del presente regolamento, si può usare il carburante di riferimento definito dal CEC per i motori ad accensione spontanea nel documento CEC RF-03-A-84.»; b) il punto è sostituito da quanto segue: « Per le prove delle emissioni secondo le procedure di cui all allegato III del presente regolamento, si applicano le disposizioni relative alla potenza del motore specificate all allegato 4, paragrafo 6.3, del regolamento UNECE n. 49.» 135

140 ALLEGATO IV «ALLEGATO III 1. INTRODUZIONE CONTROLLI SULLE EMISSIONI DELLO SCARICO 1.1. Il presente allegato illustra la procedura di prova per effettuare i controlli sulle emissioni dei gas di scarico 2. PRESCRIZIONI GENERALI 2.1. Le regole cui attenersi nell effettuare le prove e nell interpretarne i risultati si trovano all allegato 4 del regolamento UNECE n. 49; si devono inoltre usare gli appropriati carburanti di riferimento definiti all allegato IX del presente regolamento In caso di motori e di veicoli a doppia alimentazione, per il controllo delle emissioni si applicano i requisiti aggiuntivi e le eccezioni di cui all allegato 15, appendice 4, del regolamento UNECE n Se per provare motori ad accensione comandata si usa un sistema di diluizione del gas di scarico, si può ricorrere a sistemi di analizzatori che soddisfino i requisiti generali e le procedure di taratura di cui al regolamento UNECE n. 83. In tal caso non si applicano le disposizioni del paragrafo 9 e dell allegato 4, appendice 2, del regolamento UNECE n. 49. Si applicano tuttavia le procedure previste dall allegato 4, paragrafo 7, del regolamento UNECE n. 49 e i calcoli delle emissioni illustrati all allegato 4, paragrafo 8, del regolamento UNECE n. 49.» 136

141 ALLEGATO V ALLEGATO XVIII CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE RELATIVE AI MOTORI E AI VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE 1. Campo d applicazione Il presente allegato si applica ai motori e ai veicoli a doppia alimentazione coperti dal presente regolamento e fissa i requisiti aggiuntivi e le eccezioni che il fabbricante deve rispettare ai fini dell omologazione dei motori e dei veicoli a doppia alimentazione. 1.1 Non sono consentiti motori a doppia alimentazione funzionanti durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non superiore al 10 % (GER WHTC 10 %) e privi di modalità diesel. 2. In appendice si trova un elenco di tipi di motori a doppia alimentazione coperti dal presente regolamento e delle principali caratteristiche di funzionamento. 3. Requisiti specifici per l omologazione della doppia alimentazione 3.1. I requisiti specifici per l omologazione della doppia alimentazione sono indicati nell allegato 15, paragrafo 3, del regolamento UNECE n Prescrizioni generali 4.1. I motori e i veicoli a doppia alimentazione devono essere conformi ai requisiti generali di cui all allegato 15, paragrafi da 4.1 a 4.7, del regolamento UNECE n Prescrizioni funzionali 5.1. Limiti di emissione applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 1A e 1B I limiti di emissione applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 1A e 1B funzionanti in modalità a doppia alimentazione sono definiti, per i motori ad accensione comandata, nell allegato I del regolamento (CE) n. 595/ I limiti di emissione applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 1B funzionanti in modalità diesel sono quelli definiti, per i motori ad accensione spontanea, nell allegato I del regolamento (CE) n. 595/ Limiti di emissione applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 2 A e 2 B Limiti di emissione applicabili durante il ciclo di prova WHSC Per motori a doppia alimentazione di tipo 2A e 2B funzionanti sia in modalità diesel che in modalità a doppia alimentazione, i valori limite di emissione allo scarico, compreso il limite relativo al numero di particelle, nel ciclo di prova WHSC sono quelli applicabili ai motori ad accensione spontanea nel ciclo di prova WHSC di cui all allegato I del regolamento (CE) n. 595/ Limiti di emissione applicabili durante il ciclo di prova WHTC Limiti di emissione per CO, NO x, NH 3 e per la massa del particolato nella modalità a doppia alimentazione I limiti di emissione per CO, NO x, NH 3 e per la massa del particolato durante il ciclo di prova WHTC applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 2A e 2B funzionanti in modalità a doppia alimentazione sono gli stessi applicabili ai motori ad accensione sia spontanea che comandata durante il ciclo di prova WHTC, fissati dall allegato I del regolamento (CE) n. 595/ Limiti di emissione per gli idrocarburi nella modalità a doppia alimentazione Motori a gas naturale/biometano I limiti di emissione per THC, NMHC e CH 4 nel corso del ciclo di prova WHTC applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 2A e 2B funzionanti a gas naturale/biometano in modalità a doppia alimentazione si calcolano a partire dai limiti applicabili ai motori ad accensione sia spontanea che comandata durante il ciclo di prova WHTC, fissati dall allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009, con il metodo di calcolo di cui all allegato 15, paragrafo 5.2.3, del regolamento UNECE n Motori a GPL I limiti di emissione per THC durante il ciclo di prova WHTC applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 2A e 2B funzionanti con GPL in modalità a doppia alimentazione sono gli stessi applicabili ai motori ad accensione spontanea durante il ciclo di prova WHTC, fissati dall allegato I del regolamento (CE) n. 595/

142 Limiti di emissione per il numero di particelle nella modalità a doppia alimentazione I limiti per il numero di particelle nel corso del ciclo di prova WHTC applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 2A e 2B funzionanti in modalità a doppia alimentazione si calcolano a partire dai limiti applicabili ai motori ad accensione sia spontanea che comandata durante il ciclo di prova WHTC, fissati dall allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009, con il metodo di calcolo di cui all allegato 15, paragrafo 5.2.4, del regolamento UNECE n Limiti di emissione nella modalità diesel I limiti di emissione, anche di quelli per il numero di particelle, durante il ciclo di prova WHTC applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 2 B funzionanti in modalità diesel sono quelli fissati, per i motori ad accensione spontanea, dall allegato I del regolamento (CE) n. 595/ Limiti di emissione applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 3 B I limiti di emissione applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 3 B funzionanti in modalità a doppia alimentazione o in modalità diesel sono i limiti allo scarico fissati, per i motori ad accensione spontanea, dall allegato I del regolamento (CE) n. 595/ Prescrizioni relative alla dimostrazione 6.1. I motori e i veicoli a doppia alimentazione devono essere conformi ai requisiti aggiuntivi e alle eccezioni, relativi alla dimostrazione di cui all allegato 15, paragrafo 6, del regolamento UNECE n Documentazione relativa all installazione su un veicolo di un motore omologato a doppia alimentazione 7.1. Il fabbricante di un motore a doppia alimentazione omologato come unità tecnica distinta includerà nella documentazione relativa all installazione del suo sistema motore i requisiti appropriati affinché il veicolo, usato su strada o altrove a seconda dei casi, soddisfi le prescrizioni specifiche per i motori a doppia alimentazione di cui al presente regolamento. Tale documentazione deve includere, senza limitarvisi, quanto segue: a) prescrizioni tecniche dettagliate, tra cui le disposizioni che assicurano la compatibilità con il sistema OBD del sistema motore; b) la procedura di verifica da effettuare. Esistenza e adeguatezza delle prescrizioni relative all installazione possono essere controllate durante il processo di omologazione del sistema motore Se il fabbricante che chiede l omologazione CE per l installazione del sistema motore sul veicolo è lo stesso fabbricante che ha ottenuto l omologazione del motore a doppia alimentazione come unità tecnica distinta, la documentazione di cui al punto 7.1 non è necessaria. 138

143 Appendice 1 Tipi di motori e veicoli a doppia alimentazione Elenco delle principali caratteristiche di funzionamento GER WHTC Minimo in modalità diesel Riscaldamento in modalità diesel Funzionamento solo in modalità diesel Funzionamento in mancanza di gas Osservazioni Tipo 1 A GER WHTC 90 % NON consentito Consentito solo in modalità di servizio Consentito solo in modalità di servizio Modalità di servizio Tipo 1B GER WHTC 90 % Consentito soltanto in modalità diesel Consentito soltanto in modalità diesel Consentito soltanto in modalità diesel e di servizio Modalità diesel Tipo 2 A 10 % <GER WHTC < 90 % Consentito Consentito solo in modalità di servizio Consentito solo in modalità di servizio Modalità di servizio GER WHTC 90 % consentito Tipo 2 B 10 % <GER WHTC < 90 % Consentito Consentito soltanto in modalità diesel Consentito soltanto in modalità diesel e di servizio Modalità diesel GER WHTC 90 % consentito Tipo 3A NON DEFINITO NÉ CONSENTITO 14CE

144 DIRETTIVE DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/19/UE DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2014 che modifica l allegato I della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ), in particolare l articolo 14, secondo comma, lettera d), considerando quanto segue: (1) Dalle informazioni fornite dagli Stati membri risulta che la Diabrotica virgifera virgifera Le Conte si è già diffusa e stabilita in un ampia parte del territorio dell Unione. Una valutazione dell impatto realizzata dalla Commissione europea ha portato alla conclusione che non esistono misure attuabili per la sua eradicazione o per prevenire efficacemente la sua ulteriore diffusione. (2) Esistono inoltre mezzi di controllo efficaci e sostenibili atti a minimizzare l impatto di tale organismo sulla resa del granturco, in particolare l applicazione della rotazione delle colture. (3) Non è quindi opportuno che siano stabilite ulteriori misure protettive a norma della direttiva 2000/29/CE per quanto attiene alla Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Di conseguenza, tale organismo non dovrebbe più figurare nell elenco degli organismi nocivi di cui alla direttiva stessa. (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l allegato I della direttiva 2000/29/CE. (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L allegato I della direttiva 2000/29/CE è modificato in conformità all allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 maggio 2014, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o giugno Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ( 1 ) GU L 169 del , pag

145 ALLEGATO L allegato I della direttiva 2000/29/CE è modificato come segue: Nella parte A, sezione II, lettera a), il punto 0.1 è soppresso. 14CE

146 DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/20/UE DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2014 che determina classi dell Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ( 1 ), in particolare l articolo 3, paragrafo 3, primo comma, considerando quanto segue: (1) La direttiva 93/17/CEE ( 2 ) della Commissione ha introdotto norme concernenti le classi comunitarie di tuberiseme di patate di base. (2) I rapidi sviluppi tecnici e scientifici che interessano i sistemi di produzione di tuberi-seme di patate e l intensificazione dei relativi scambi commerciali sul mercato interno rendono auspicabile un adeguamento di tali norme. Tenuto conto degli sviluppi del settore, tali norme dovrebbero applicarsi anche ai tuberi-seme di patate certificati. (5) In seguito all adozione della direttiva 2002/56/CE sono stati compiuti progressi nella conoscenza scientifica del rapporto tra il numero di generazioni e il livello di presenza di organismi nocivi dei tuberi-seme. Risulta necessario limitare il numero di generazioni per ridurre il rischio fitosanitario rappresentato dagli organismi nocivi in forma latente. Tale limitazione è necessaria per ridurre il rischio e non sono disponibili misure diverse, meno rigorose, atte a sostituirla. Per quanto concerne le classi dell Unione S, SE, ed E, l esperienza ha dimostrato l opportunità di consentire un numero massimo di generazioni per ciascuna di tali classi. Al fine di garantire la conformità ai requisiti sostanziali, questi ultimi devono ritenersi soddisfatti unicamente in base ai risultati di un ispezione ufficiale. (6) È opportuno pertanto abrogare la direttiva 93/17/CEE. (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Classi dell Unione di tuberi-seme di patate di base 1) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe S dell Unione» se soddisfano i seguenti requisiti: (3) Tali norme dovrebbero comprendere la definizione di denominazioni omogenee per le classi dell Unione e prevedere requisiti per l immissione sul mercato di tuberiseme di patate e di lotti di tuberi-seme di patate per ciascuna delle classi dell Unione. Tali requisiti dovrebbero riguardare, se del caso, la presenza di organismi nocivi, le patate appartenenti ad altre varietà e le patate che presentano macchie, segni di essiccamento, terra o corpi estranei. (4) Considerando che la presente direttiva introduce prescrizioni più rigorose per quanto concerne le classi dell Unione, non è più necessario che la pianta in crescita sia coltivata su superfici sulle quali non siano state coltivate patate da almeno tre anni completi, né che tale superficie sia sottoposta ad almeno due ispezioni ufficiali. ( 1 ) GU L 193 del , pag. 60. ( 2 ) Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del , pag. 7). a) un ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell allegato I; e b) un ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera b), di tale allegato. 2) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe SE dell Unione» se soddisfano i seguenti requisiti: a) un ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera a), dell allegato I; e b) un ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera b), di tale allegato. 3) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe E dell Unione» se soddisfano i seguenti requisiti: a) un ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 3, lettera a), dell allegato I; e b) un ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 3, lettera b), di tale allegato. 142

147 Articolo 2 Classi dell Unione di tuberi-seme di patate certificati 1) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe A dell Unione» se soddisfano i seguenti requisiti: a) un ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell allegato II; e b) un ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera b), di tale allegato. 2) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe B dell Unione» se soddisfano i seguenti requisiti: a) un ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera a), dell allegato II; e b) un ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera b), di tale allegato. Articolo 3 Comunicazioni alla Commissione Gli Stati membri comunicano alla Commissione in quale misura essi applicano le rispettive classi dell Unione nel quadro della certificazione della loro produzione. Articolo 4 Recepimento 1) Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o gennaio Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un simile riferimento all atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 5 Abrogazione La direttiva 93/17/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 1 o gennaio Articolo 6 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Articolo 7 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 143

148 ALLEGATO I Requisiti per I tuberi-seme di patate di base 1) I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe S dell Unione» sono i seguenti: a) requisiti per quanto concerne i tuberi-seme di patate: i) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1 %; ii) la percentuale numerica di piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore allo 0,1 %; iii) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore all 1,0 %; iv) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico e la percentuale numerica di piante che presentano sintomi causati da virus dell accartocciamento delle foglie di patata non devono essere superiori complessivamente allo 0,2 %; v) il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, è limitato a cinque; vi) se la generazione non è indicata nell etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla quinta generazione; b) tolleranze applicabili ai lotti, per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie seguenti: i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa; ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa; iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa; iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa; v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l 1,0 % in massa; vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa; vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l 1,0 % in massa; viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare il 6,0 % in massa. 2) I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe SE dell Unione» sono i seguenti: a) requisiti per quanto concerne i tuberi-seme di patate: i) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1 %; ii) la percentuale numerica di piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore allo 0,5 %; iii) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 2,0 %; iv) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente allo 0,5 %; 144

149 v) il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, è limitato a sei; vi) se la generazione non è indicata nell etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla sesta generazione; b) tolleranze applicabili ai lotti, per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie seguenti: i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa; ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa; iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa; iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa; v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l 1,0 % in massa; vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa; vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l 1,0 % in massa; viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi), non deve superare il 6,0 % in massa. 3) I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe E dell Unione» sono i seguenti: a) requisiti per quanto concerne i tuberi-seme di patate: i) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1 %; ii) la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore all 1,0 %; iii) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 4,0 %; iv) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente allo 0,8 %; v) il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, è limitato a sette; vi) se la generazione non è indicata nell etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla settima generazione; b) tolleranze applicabili ai lotti, per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie seguenti: i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa; ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa; 145

150 iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa; iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa; v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l 1,0 % in massa; vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa; vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l 1,0 % in massa; viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare il 6,0 % in massa. 146

151 ALLEGATO II Requisiti per i tuberi-seme di patate certificati 1) I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe A dell Unione» sono i seguenti: a) requisiti per quanto concerne i tuberi-seme di patate: i) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,2 %; ii) la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore al 2,0 %; iii) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore all 8,0 %; iv) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente al 2,0 %; b) tolleranze applicabili ai lotti, per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie seguenti: i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa; ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa; iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa; iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa; v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l 1,0 % in massa; vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa; vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare il 2,0 % in massa; viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare l 8,0 % in massa. 2) I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe B dell Unione» sono i seguenti: a) requisiti per quanto concerne i tuberi-seme di patate: i) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,5 %; ii) la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore al 4,0 %; iii) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 10,0 %. iv) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente al 6,0 %; b) tolleranze applicabili ai lotti, per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie seguenti: i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa; ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa; iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa; 147

152 iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa; v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l 1,0 % in massa; vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa; vii) la presenta di terra e di corpi estranei non deve superare il 2,0 % in massa; viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare l 8,0 % in massa. 14CE

153 RETTIFICHE Rettifica della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 331 del 15 dicembre 2010) A pagina 133, articolo 6, modifiche alla direttiva 2004/39/CE, punto 4, nuovo paragrafo 8 da aggiungere all articolo 10 bis: anziché: «8. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui al paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo il paragrafo 2.» leggi: «8. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo il paragrafo 2.» 14CE

154 Rettifica della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 8 giugno 2011, sulla restrizione dell uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 174 dell'1 luglio 2011, pag. 88) Pagina 95, fine dell'articolo 9, lettera b): anziché: «e il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all articolo 7, lettere f) e g);» leggasi: «e il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all articolo 7, lettere g) e h);». 14CE0554 LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 028 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 150

155 pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

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