Si riportano nel seguito le principali novità introdotte dal recente D.L. 201/11 (c.d. decreto Monti).
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- Ortensia Damiani
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1 Ai signori Clienti Loro sedi Desio (MB), 22 dicembre 2011 Circolare n. 18 Speciale Manovra Monti Si riportano nel seguito le principali novità introdotte dal recente D.L. 201/11 (c.d. decreto Monti). Aumento aliquota IVA Salvo ulteriori modifiche, è previsto a decorrere dal 1 ottobre 2012, l incremento delle aliquote Iva del 10% e del 21% di due punti percentuali. A decorrere dal 1 gennaio 2014 le predette aliquote potrebbero essere ulteriormente aumentate dello 0,5%. Aumento contributivo per artigiani e commercianti A decorrere dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di artigiani e commercianti, iscritti alle gestioni autonome INPS, saranno incrementate di 1,3 punti percentuali. Successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%. Inoltre, a partire del periodo di imposta 2012 i contributi previdenziali degli iscritti alla gestione separata INPS aumentano dell 1%, secondo quanto previsto dall art. 22 c. 1 L.183/2011 (Legge di stabilità). Le nuove aliquote saranno: - 27,72% (al posto dell attuale 26,72%) per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata; - 18% (al posto dell attuale 17%) per coloro che sono iscritti anche a un altra Gestione previdenziale. Sono esclusi da tale incremento i contributi sui compensi assimilati a quello da lavoro dipendente corrisposti entro il
2 Contrasto all uso del contante ed obbligo di comunicazione delle movimentazioni dei conti correnti Dallo scorso 6 dicembre è stato ridotto da a il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari/postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2012, gli operatori finanziari saranno obbligati a comunicare periodicamente all Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti nonché l importo delle operazioni, ad esclusione di quelle eseguite tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ad Tali informazioni potranno essere utilizzate dall Agenzia delle Entrate per l individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo individuati in apposite liste selettive. A tale argomento sarà dedicata una prossima e specifica circolare di Studio. Detrazione del 36% e del 55% Detrazione del 36% per interventi di ristrutturazione edilizia A decorrere dal 1 gennaio 2012, con l introduzione del nuovo art. 16-bis del Tuir, l agevolazione Irpef del 36% spettante per interventi di ristrutturazione edilizia, che esiste da molto tempo e che veniva annualmente prorogata, diventa finalmente a regime. Ricordiamo che tale agevolazione prevede la detrazione, dall Irpef lorda, del 36% delle spese sostenute su una base di computo massima di per periodo d imposta e per unità immobiliare. In particolare, i lavori che possono usufruire dell agevolazione sono i seguenti: interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro o di risanamento, nonché di ristrutturazione edilizia, effettuati su parti comuni di un edificio residenziale o su singole unità immobiliari residenziali; realizzazione di autorimesse o posti auto; interventi finalizzati all eliminazione di barriere architettoniche e che favoriscano la mobilità interna ed esterna alla abitazione; misure antisismiche; opere volte ad evitare gli infortuni domestici; bonifica da amianto. L agevolazione è estesa anche alle spese sostenute per la progettazione e per le prestazioni professionali legate ai lavori indicati. Per quanto riguarda gli interventi su interi fabbricati, eseguiti da imprese o cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva assegnazione o alienazione, spetta al successivo acquirente o assegnatario una detrazione pari al 25% del prezzo pagato per l immobile. Se gli interventi sono eseguiti su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all esercizio dell arte o della professione, o dell attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. 2
3 La detrazione sarà per tutti ripartita in dieci quote annuali di pari importo, essendo stata soppressa la rateazione abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni. Inoltre, in caso di decesso dell avente diritto, il beneficio fiscale sarà interamente trasmesso all erede nel solo caso in cui questi abbia conservato la detenzione materiale e diretta del bene. Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica edifici Viene prorogata per tutto il 2012 la detrazione del 55% relativa agli interventi per il risparmio energetico, con l estensione della detrazione alle spese per gli interventi di sostituzione di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. A decorrere dal 1 gennaio 2013 la detrazione del 55% sarà parificata a quella del 36% e sarà contenuta nel nuovo art. 16-bis del Tuir. Conseguentemente, tale detrazione potrà essere fruita dai soli soggetti Irpef; con esclusione, pertanto, dei soggetti Ires. Imposta municipale propria (c.d. Imp) e Imposta municipale unica (c.d. Imu) A decorrere dal 2012 e fino al 2014, viene introdotta, a livello sperimentale, l imposta municipale propria (Imp), applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale. Successivamente, dal 2015, entrerà a regime la vera e propria Imposta municipale unica (Imu). Il presupposto dell imposizione è il possesso di immobili, comprese l abitazione principale e le sue pertinenze. Vista l ampiezza e l importanza di tale disposizione, il suddetto argomento sarà oggetto di una prossima e specifica circolare di Studio. Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. Tres) A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tres), che va a sostituire la Tarsu, la Tia ed ogni altro prelievo relativo alla gestione dei rifiuti. I soggetti interessati al pagamento del suddetto tributo sono tutti coloro che possiedono, occupano o detengono a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, comunque suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comunali condominiali. Il tributo è commisurato sulla base di una tariffa, commisurata ad anno solare, che tiene conto delle qualità e quantità dei rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla attività svolta. Con regolamento da emanarsi saranno stabiliti i criteri per la determinazione della tariffa che sarà composta, da un costo fisso di gestione del servizio e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. Il Comune potrà comunque disporre delle riduzioni tariffarie per alcune circostanze particolari, come nel caso di aree con unico occupante. Sono inoltre previste delle riduzioni per chi effettua la raccolta differenziata e nel caso in cui vi sia la mancanza o l interruzione del servizio di gestione dei rifiuti. Addizionale Irpef regionale A decorrere dall anno d imposta 2011, viene aumentata l aliquota di base dell addizionale regionale Irpef dallo 0,9% all 1,23%. 3
4 Bollo auto e Tassa di stazionamento per le imbarcazioni da diporto A decorrere dal 1 gennaio 2012, viene inasprita l addizionale erariale della tassa automobilistica, meglio conosciuta come bollo auto. Infatti, oltre a quanto già previsto in misura ordinaria, sarà richiesto un importo aggiuntivo pari ad euro 20 per ogni Kw di potenza superiore ai 185 Kw. L imposta si riduce, in funzione della data di costruzione, rispettivamente: al 60% decorsi 5 anni; al 30% decorsi 10 anni; al 15% decorsi 15 anni; per non essere più dovuta passati 20 anni. Inoltre, a decorrere dal 1 maggio 2012, inoltre, i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite leasing finanziario, di unità da diporto che si trovino nei porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, devono versare una tassa annuale di stazionamento su base giornaliera e determinata in funzione della lunghezza delle unità da diporto. La tassa di stazionamento non è dovuta per le imbarcazioni nuove con targa prova che sono a qualsiasi titolo nella disponibilità del cantiere costruttore, manutentore o distributore, e per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita. L imposta si riduce, in funzione della data di costruzione, rispettivamente: del 15% decorsi 5 anni; del 30% decorsi 10 anni; del 45% decorsi 15 anni. Le modalità di pagamento saranno stabilite con un apposito provvedimento. Bollo su estratti conto, titoli, strumenti e prodotti finanziari È dovuta un imposta di bollo sugli estratti conto secondo una misura annua pari a: 34,20 per persone fisiche; 100 per altri soggetti. In caso di persona fisica, l imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo è complessivamente non superiore a L imposta dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, con esclusione dei fondi pensione e di quelli sanitari, non è più dovuta in misura fissa, ma in misura proporzionale per un importo annuo pari a: 0,1% per il 2012; 0,15% per il 2013 e successivi. Imposta straordinaria sulle attività scudate A decorrere dal 2011 è dovuta un imposta di bollo straordinaria sulle attività finanziarie ancora segretate che sono state oggetto di emersione. L imposta è dovuta anche per le attività oggetto di emersione che, alla data dello scorso 6 dicembre, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito amministrazione o gestione, ovvero comunque dismesse, nella misura una tantum dell 1%. 4
5 La misura base dell imposta, attualmente pari allo 0,4% (e che sarà elevata all 1% per il 2012 e all 1,35% per il 2013), viene trattenuta direttamente dagli intermediari abilitati o, in alternativa, versata a cura degli stessi dietro costituzione di provvista del contribuente. L imposta, determinata al netto dell eventuale imposta di bollo dovuta sugli strumenti e i prodotti finanziari, deve essere versata entro il 16 febbraio di ogni anno. L omesso versamento viene sanzionato con un importo pari all imposta non versata. Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale. Canone RAI Nelle dichiarazioni dei redditi delle imprese e delle società dovrà essere indicato il numero di abbonamento speciale alla radio o televisione e ogni altro elemento eventualmente indicato con il provvedimento di approvazione del modello dichiarativo. Si fa presente, inoltre, che a partire dall anno 2012 il medesimo canone sarà rincarato. Imposta sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all estero A decorrere dall anno di imposta 2011 è dovuta da parte di persone fisiche residenti in Italia un imposta sul valore degli immobili ubicati all estero e a qualsiasi uso destinati. L imposta, stabilita in misura pari allo 0,76% del valore risultante nell atto di acquisto o in mancanza di quello di mercato, è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell anno in cui il medesimo si è protratto. E istituita, inoltre, un imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero da persone fisiche residenti in Italia. L imposta è pari, per gli anni 2011 e 2012 allo 0,1% e, a decorrere dal 2013, allo 0,15% del valore di mercato delle suddette attività, rilevato al termine di ogni anno solare ed, in mancanza, secondo il valore nominale di rimorso. Da entrambe le imposte citate si deduce, fino a concorrenza del loro ammontare, un credito di imposta pari a quanto eventualmente versato nello Stato estero a titolo di imposta patrimoniale. Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale, fermo restando che tali imposte dovranno essere versate entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all anno di riferimento. Aiuto alla crescita economica per le imprese (c.d. ACE) A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, viene introdotta un agevolazione per le società di capitali soggette ad IRES consistente nella deduzione pari al 3% dal reddito imponibile di eventuali incrementi del Patrimonio netto (aumenti di capitale sociale o destinazione di utili a riserve, con esclusione della parte destinata alle riserve obbligatorie ex. legge). L agevolazione si rende applicabile anche ai redditi di impresa delle persone fisiche e delle società di persone in contabilità ordinaria, previa emanazione di un D.M. che dovrà disciplinare l agevolazione nel suo complesso. 5
6 Limitatamente al primo anno di applicazione il Patrimonio netto esistente alla chiusura dell esercizio in corso è quello risultante dal bilancio dell esercizio al 31 dicembre 2010, decurtato dell utile conseguito. Esempio: Movimentazione del patrimonio netto Utile 2010 pari ad euro 2.000,00 interamente destinato a riserva. Aumento di capitale eseguito il 30 giugno 2011 Valore Valore rilevante Note 2.000, ,00 Rileva totalmente, con esclusione dell eventuale parte destinata a riserva legale ,00 500,00 Rileva la parte di competenza, rapportata in base ai giorni mancanti al dell anno. Incremento rilevante 2.500,00 Deduzione IRES /IRPEF x 3%= 75,00 Nell esercizio 2012 l aumento di capitale effettuato il 30 giugno 2011 sarà rilevante per il suo totale importo, al quale verrà sommato l utile 2010 destinato a patrimonio netto e l eventuale accantonamento utile dell anno chiuso al con le medesime modalità sopra esemplificate. Per le aziende e società di nuova costituzione, rileva tutto il patrimonio conferito. Deducibilità dell Irap sul costo del lavoro e incremento delle deduzioni spettanti A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, è ammesso in deduzione, sia ai fini Ires che Irpef, un importo pari all Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti. Viene, pertanto, abrogata la disposizione che prevedeva la deducibilità di una quota pari al 10% dell Irap sul costo del lavoro dipendente e assimilato, restando applicabile solo alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati. A decorrere dal 2012, inoltre, vengono incrementate le deduzioni Irap fisse per lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni, che passano da a un importo di , ulteriormente elevate a (rispetto agli attuali 9.200) per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 6
7 Regime agevolato per favorire la trasparenza A decorrere dal 1 gennaio 2013, professionisti, imprese individuali e società di persone ed equiparate, potranno accedere a nuove agevolazioni condizionate: all invio telematico all Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute, delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggette a fattura; all accensione di un c/c dedicato esclusivamente ai movimenti dell attività esercitata. Queste agevolazioni, attualmente in attesa di definizione, potranno consistere in: soppressione dell obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale; predisposizione automatica a cura dell Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche, dei modelli di versamento e di dichiarazione Iva; predisposizione automatica, sempre da parte dell Agenzia delle Entrate, dei modelli 770 semplificato, CUD e di versamento periodico delle ritenute; anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, abolizione dell obbligo del visto di conformità per le compensazioni superiori ad ed esonero dalla presentazione delle garanzie per i rimborsi Iva; esclusione dagli accertamenti induttivi per i contribuenti non soggetti agli studi di settore; riduzione a 3 anni del termine di decadenza per gli accertamenti Irpef ed Iva. Inoltre, per coloro che adottano il regime in contabilità semplificata, è prevista: la determinazione del reddito Irpef in base al principio di cassa; la predisposizione automatica, da parte dell Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni Irpef ed Irap; l esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dal registro dei beni ammortizzabili; l esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dell acconto Iva. Tale regime agevolato opera solo previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d imposta precedente a quello di applicazione di tale regime. Conseguentemente chi volesse aderire al regime già a decorrere dal 1 gennaio 2013, dovrà esprimere la propria opzione della prossima dichiarazione mod. Unico 2012 (anno di imposta 2011). Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed informazione. Cordialmente, Studio Vender 7
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