Oggetto: Legge di Stabilità e Novità Fiscali
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- Edoardo Feliciano Mattioli
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1 Mauro Girelli Dottore Commercialista Luisa Castellini Ragioniere Commercialista Andrea Girelli Dottore Commercialista Silvio Battisti Dottore Commercialista Alberto Almerighi Dottore Commercialista Silvia Rodi Dottore Commercialista A tutti i Clienti LORO SEDI Mantova, 21 Gennaio 2013 Circolare n. 1 del 21 Gennaio 2013 (disponibile sul nostro nuovo sito Oggetto: Legge di Stabilità e Novità Fiscali La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del ) ha introdotto numerose disposizioni in materia fiscale. Con la presente, esponiamo sinteticamente le principali novità e invitiamo a contattare lo Studio per approfondire le tematiche che direttamente interessano la Vostra azienda e/o attività. Sommario: 1. TASSA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX) pag TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU pag RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI pag DEDUZIONI IRAP pag INCREMENTO ALIQUOTA IVA pag COSTI AUTOVEICOLI pag NUOVO REDDITOMETRO pag NOVITA IN MATERIA DI IVA pag PAGAMENTI ENTRO 30GG pag PEC OBBLIGATORIA PER IMPRESE INDIVIDUALI pag INCENTIVI ALLE START UP INNOVATIVE pag CREDITO D IMPOSTA PMI PER RICERCA E SVILUPPO pag TASSA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX) È stata introdotta un imposta sulle transazioni finanziarie non deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP, relativamente al trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza dell emittente e al trasferimento della proprietà di azioni per effetto della conversione di obbligazioni. L imposta è pari al 0,2%, ridotta al 0,1% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati ma per il solo 2013 è aumentata rispettivamente allo 0,22% e allo 0,12%. L imposta si applica anche alle operazioni (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) su strumenti finanziari derivati (opzioni, futures, swap, ecc.) e su titoli che li rappresentano, nonché sui contratti a termine. 2. TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU Il termine per la presentazione della Dichiarazione IMU 2012 è stato posticipato al 4 febbraio 2013 per i casi in cui l immobile presenti variazioni rilevanti che hanno effetto sul calcolo dell imposta 2012 rispetto all ICI. E importante ricordare che le modifiche relative agli immobili posseduti vanno comunicate al Comune mediate Dichiarazione IMU da presentare entro 90 giorni dalla variazione. 1
2 3. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Sono stati riaperti i termini per procedere alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni in società non quotate e di terreni posseduti da persone fisiche non in regime d impresa. Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore stimato al 1 gennaio 2013 mediante l assolvimento dell imposta sostitutiva del 2% sulle partecipazioni non qualificate e del 4% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni. Le condizioni per rendere efficace la nuova rideterminazione sono il possesso dei beni alla data del , il versamento dell imposta sostitutiva in un unica soluzione o in 3 rate annuali a partire dal e la redazione di una perizia asseverata a cura di un professionista abilitato. Chi ha già eseguito una precedente rideterminazione del costo fiscale può detrarre dall imposta dovuta quella in precedenza versata, ricalcolando le rate ancora pendenti. 4. DEDUZIONI IRAP Dal è stato incrementato l importo della deduzione forfetaria prevista a fronte dell impiego di dipendenti a tempo indeterminato, che passa, su base annua, da Euro 4.600,00 ad Euro Una ulteriore deduzione di Euro ,00 (precedentemente di Euro ,00) spetta per l impiego di lavoratrici o soggetti under 35. Inoltre, la deduzione forfetaria variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile Irap sarà di Euro 8.000,00 (ora 7.350,00 su base annua) se la base imponibile non supera ,91 euro. 5. INCREMENTO ALIQUOTA IVA A partire dal l aliquota ordinaria IVA subirà un incremento di un punto percentuale, e verrà quindi portata al 22%; rimangono invariate le aliquote del 4% e del 10% su determinate tipologie di beni. 6. COSTI AUTOVEICOLI Per effetto delle modifiche apportate all art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, viene ridotta al 20% ( fino al 2012 era del 40%) la quota di deducibilità per le auto aziendali e dei professionisti delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell attività d impresa. Per le auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, la percentuale di deduzione del costo passa dal 90% al 70% dal Se la vettura è di un agente di commercio, di un promotore finanziario o un agente assicurativo, la deducibilità dei costi rimane fissata all 80% nel limite di rilevanza del costo d acquisto. 7. NUOVO REDDITOMETRO Tre sono gli indici che il Fisco utilizzerà per la determinazione sintetica del reddito a partire dal periodo d imposta 2009: le spese che risultano dall Anagrafe tributaria, le spese medie derivanti dalle indagini ISTAT e gli incrementi patrimoniali. Il nuovo strumento, essendo di fatto uno studio di settore per famiglie, avrà valore di presunzione semplice, ma una volta arrivato l accertamento, sarà determinante il contraddittorio, momento in cui il contribuente dovrà motivare perchè le spese imputate non sono consone con la situazione concreta o la percezione di redditi soggetti a ritenuta a titolo d imposta. 8. NOVITA IN MATERIA DI IVA La Legge di Stabilità recepisce la direttiva comunitaria in materia di Iva n. 2010/45/UE con modifiche normative operanti dal 1 gennaio 2013: Nuovi contenuti obbligatori della Numero di partita Iva del cliente nazionale In precedenza non vi era un obbligo di legge Numero di partita Iva attribuito da un altro Stato UE nel caso di cliente stabilito nella UE Codice fiscale di cliente nazionale se non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione 2
3 Numero progressivo Registri fatture emesse Occorre indicare il numero progressivo della che la identifichi in modo univoco. La norma non fa più riferimento alla numerazione progressiva per anno solare ammettendo anche una numerazione progressiva per l intera vita del soggetto passivo. L indicazione della data, peraltro obbligatoria, consente il rispetto della norma unitamente alla numerazione della che può essere ad esempio n. 1, n.2, eccetera oppure n. 1/2013, n. 2/2013, eccetera. Per coloro che adottano una numerazione delle fatture con distinte serie di numerazione e adozione di specifici registri sezionali, dovranno osservare le nuove modalità per ogni serie di numerazione. È importante verificare sempre che i numeri progressivi e la data di emissione siano trascritti nel registro delle fatture (art. 23, c. 2 D.P.R , n. 633), specularmente a quanto riportato sul documento. Specifiche annotazioni in Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altro Stato UE Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti Extra UE e senza requisito territoriale Cessioni all esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali (di cui agli artt. 8, 8-bis, e 9 D.P.R. 633/1972). Operazioni esenti (dell art. 10 del D.P.R. 633/1972). Operazioni soggette al regime del margine Il cedente o prestatore di servizi nazionale emette con la dicitura inversione contabile Deve essere riportata in la dicitura operazione non soggetta Deve essere riportata in la dicitura operazione non imponibile Deve essere riportata in la dicitura operazione esente Deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura regime del margine beni usati, regime del margine oggetti d arte, etc. Operazioni in reverse charge Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in reverse charge (es.: contratti di subappalto nel settore edile, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari, ecc.) devono contenere l annotazione inversione contabile. Le autofatture emesse dal cessionario o dal committente di un servizio in regime di reverse charge devono recare la dicitura autozione. Termine di emissione cessioni intracomunitarie non imponibili; prestazioni di servizi generiche (art. 7- ter) rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; auto relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell UE Acquisti Intracomunitari La /auto va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione Procedura di integrazione e registrazione artt DL 331/93 al momento di effettuazione dell operazione; in caso di mancato ricevimento della relativa entro il 2 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione il cessionario deve emettere l auto entro il giorno 15 del 3 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. 3
4 Effettuazione operazioni intracomunitarie Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto). Se la relativa a una cessione intracomunitaria è emessa prima dell inizio del trasporto o della spedizione, l operazione si considera effettuata alla data della ; non assume più rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo di tempo superiore a un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese. I servizi generici si considerano effettuati con l ultimazione della prestazione; i servizi a carattere periodico o continuativo si considerano effettuati alla data di maturazione del corrispettivo. Fattura obbligatoria: dall 1/01/2013 è stato introdotto l obbligo di emettere per le cessioni e le prestazioni fuori campo Iva perché non territorialmente rilevanti effettuate nei confronti di soggetti passivi UE ed Extra UE. Conseguentemente tali operazioni sono assoggettate anche agli obblighi di registrazione, di dichiarazione e partecipano alla determinazione del volume d affari. Base imponibile Iva: il nuovo art. 13 co.4 stabilisce che gli importi in valuta estera sono computati in base al tasso di cambio del giorno di effettuazione dell operazione o, nel caso di omessa indicazione in, di quello di emissione della stessa; la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell anno solare, può essere fatta secondo il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea. Volume d affari: sono escluse dal computo i passaggi interni tra contabilità separate e le cessioni degli elementi che rientrano nelle immobilizzazioni immateriali, voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale attivo; rientrano, invece, le prestazioni di servizi fuori campo Iva, ai sensi dell art. 7-ter che non rilevano, però, ai fini dell acquisizione dello status di esportatore abituale. Fattura elettronica: è circoscritta a quella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui valido ricorso è subordinato all accettazione da parte del destinatario. Oltre al previo accordo tra le parti, deve essere garantita l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della. Fattura semplificata: si può ricorrere alla semplificata per le operazioni che non superino i 100 Euro o i 400 Euro per specifici settori. La semplificazione consiste nella possibilità di indicare al posto dei dati identificativi del destinatario, solo il codice fiscale o la partita IVA del cliente residente in Italia oppure il numero di identificazione IVA definito dallo Stato di residenza del soggetto residente nell Ue. Resta l obbligo di inserire il corrispettivo (in euro o valuta estera) che può essere indicato comprensivo d Iva, al fine di ottenere la base imponibile. 9. PAGAMENTI ENTRO 30GG Il DLgs. 192/2012 prevede che per le transazioni commerciali tra imprese concluse dal 1 gennaio 2013 il termine di pagamento è di 30 giorni se le parti non prevedono un diverso termine nel contratto; quest ultimo può essere superiore a 60 giorni solo a condizione che sia pattuito per iscritto e non sia gravemente iniquo per il creditore. La nuova disposizione sui ritardi di pagamento si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, intendendosi come tali i contratti che comportano la vendita di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Occorre precisare che il termine di pagamento decorre dalla data di ricevimento della da parte del debitore e se questa non è certa, decorre dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione di servizi. Si rileva che la disciplina introduce una sostanziale distinzione tra gli interessi moratori (liberamente determinati fra le parti) e gli interessi legali di mora e mentre dall le pubbliche amministrazioni non possono più derogare all applicazione degli interessi legali di mora, i privati conservano ancora tale possibilità in alcuni specifici casi. 10. PEC OBBLIGATORIA PER IMPRESE INDIVIDUALI Le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane dal devono comunicare l indirizzo PEC. 4
5 Le imprese individuali attive sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il È stato istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero dello sviluppo economico il cui accesso è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. 11. INCENTIVI ALLE START UP INNOVATIVE Le disposizioni sulle start-up innovative, società di capitali a spiccata produzione tecnologica residenti in Italia con determinati requisiti, introducono un vero e proprio regime speciale : da un lato è possibile derogare ad alcune regole proprie del diritto societario (in particolare con riferimento al trattamento delle perdite civilistiche), e dall altro sono state introdotte alcune agevolazioni fiscali per i soggetti investitori. 12. CREDITO D IMPOSTA PMI PER RICERCA E SVILUPPO A decorrere dal 2013 è istituito un fondo destinato alla concessione di un credito d imposta per la ricerca e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e per la riduzione del cuneo fiscale. Il credito d imposta è riservato alle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. I criteri e le modalità di concessione del credito saranno rese note con un apposito decreto. Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, Vi preghiamo di contattare lo Studio per gli argomenti di vostro interesse. Cordiali saluti STUDIO GIRELLI 5
C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L.
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