Sintesi normativa per scrutini finale
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1 Sintesi normativa per scrutini finale Ordinanza Ministeriale 9 marzo 1995, n. 80 Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - anno scolastico Gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio finale, purché riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline e non meno di 8/10 in condotta. 4. Per la formulazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano le norme di cui all'art. 78 e all'art. 79 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, prima dell'approvazione dei voti, il consiglio di classe, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto: a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nella fase iniziale dell'anno scolastico successivo, anche mediante opportuni interventi didattici ed educativi integrativi; b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. In particolare tali alunni vanno valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe. ORDINANZA MINISTERIALE N. 330 del 27 maggio1997 Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996/97. "5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, tale da non determinare comunque una carenza nella preparazione complessiva, prima dell'approvazione dei voti, il consiglio di classe, sulla base di parametri di giudizio stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto: a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nel corso dell'anno scolastico successivo. b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico.." 2. Viene inserito il seguente comma 5-bis: 5-bis. Le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico successivo, nel quadro di un'offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto. 3. Il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per se stesso preclusivo della valutazione del profitto stesso incide tuttavia negativamente sul giudizio complessivo, a meno che da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte in casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina".
2 Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Art.13 Scrutini finali 1. Le istituzioni scolastiche, a norma dell art.4 del Regolamento dell autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni. 2. Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall ordinanza ministeriale n.134 del , relativa al calendario scolastico. 3. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe. 4. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell art.78 e dell'art.79 del R.D , n. 653, sostituito dall'art.2 del R.D , n. 2049, nonché, per la parte relativa all incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R.n.249/1998, citato nel preambolo. 5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto: a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo); b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza. 6. Nell esercizio dell autonomia didattica, le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative, assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale e, inoltre, in tale ambito, definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell anno scolastico successivo, nel quadro di un offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto. 7. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina. 8. L'attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione, secondo i criteri individuati dalle istituzioni scolastiche autonome. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati. Sono, altresì, individuati i criteri per il
3 riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell ambito dell ampliamento dell offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate e certificate. Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653 Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione Art. 79 Il voto di profitto nei primi due trimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti. Nello scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A. I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Se non si abbia dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. (*) (*) Nota: modificato dall'art.2, cc. 3 e 4, del RD 21 novembre 1929, n. 2049, Modificazioni al regolamento sugli esami per gli istituti medi di istruzione, circa la suddivisione dell'anno scolastico Art. 80 Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti, si tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali, però, non possono avere valore decisivo. Quando, per una o più materie, si giudichi di non poter assegnare voto a causa di assenze, sebbene giustificate, della relativa deliberazione si fa cenno motivato nel verbale, e il consiglio di classe decide, caso per caso, circa l'ammissibilità alla sessione di primo esame indipendentemente dal disposto dell'art. 38, ultimo comma. Ordinanza Ministeriale 23 maggio 2002, n. 56 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione: elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 20001/2002 ORDINA Art. 1 La validità delle disposizioni contenute nell'o.m. 21 maggio 2001, n. 90 sullo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore, è prorogata per l'anno scolastico , con gli aggiornamenti conseguenti al mutato quadro organizzativo del Ministero di cui al DPR 6 novembre 2000, n. 347 citato in premessa. Rimane confermata, altresì, la C.M. 20 luglio 2001, n. 125 relativa alle certificazioni per gli alunni in situazione di handicap. La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Legge 11 gennaio 2007 n 1 Art. 1. (Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame). 1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti: "Art (Ammissione) All'esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 193-bis Art. 193 bis - Interventi didattici ed educativi introdotti dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
4 1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l autonoma programmazione d istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. Decreto Ministeriale n. 42 / 2007 Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Art. 1 Attribuzione del credito scolastico 1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge. 2. I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008 l'applicazione si estenderà agli alunni delle penultime classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche quelli delle ultime classi. 3. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei". 4. Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto. Art. 2 Recupero dei debiti formativi 1. Il nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei riguardi degli studenti frequentanti la terzultima classe, secondo le modalità definite nel successivo art. 3. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti formativi, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge. Art. 3 Modalità di recupero dei debiti formativi Nel caso di promozione deliberata ai sensi dell'art. 193-bis, comma 3, del Testo Unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza.
5 Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente alla famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, gli alunni debbono comunque saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici. Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo è stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale del penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno la possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la decisione assunta di promuovere alla classe terminale l'alunno che non abbia saldato il debito formativo contratto nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui l'alunno medesimo sia promosso con debito formativo relativo anche alla penultima classe. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei confronti degli alunni della terzultima classe promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli studenti promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2007/2008. Tabella A - Decreto Ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007 Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore TABELLA A (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) CREDITO SCOLASTICO Candidati interni Media dei voti CREDITO SCOLASTICO (punti) 3 anno 4 anno 5 anno M = < M = < M = < M = NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di Classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che 5 = M < 6, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 1-3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media di M < 5 non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).
6 Decreto ministeriale n. 80/2007 Art. 5 Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche. Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.. Ordinanza Ministeriale n. 92/2007 Articolo 2 Attività di recupero Comma 5. Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti. 6. Le istituzioni scolastiche hanno l obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi. 7. Gli studenti di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell art. 4 e dal comma 3 dell art. 7. Al termine di tali attività sono effettuate verifiche volte ad accertare l avvenuto recupero, del cui risultato si dà puntuale notizia alle famiglie. Articolo 3 Programmazione delle attività 1. I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell individuare la natura delle carenze, nell indicare gli obiettivi dell azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. 2. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall esercizio dell autonomia. 3. Il collegio dei docenti definisce altresì i criteri per l assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti Articolo 4 Scrutini intermedi e relativi adempimenti 1. Il collegio dei docenti, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal Decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe. 2. Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell offerta formativa della scuola, presentano insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Sarà cura del consiglio di classe procedere ad un analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell apprendimento delle varie discipline. Il consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. 3. L organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Articolo 6 Scrutinio finale 1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale. 2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell intero percorso
7 formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. 4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. 5. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione. Articolo 8 Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale 1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell anno scolastico successivo Decreto Ministeriale n. 5/ La valutazione del comportamento degli studenti di cui all art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: - accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; - verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; - diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; - dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/ La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell altrui personalità, da parte degli studenti. Articolo 2 - Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento 1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi. 2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall anno scolastico , concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. 3. In attuazione di quanto disposto dall art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all esame conclusivo del ciclo di studi. 4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4. Articolo 3 - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento
8 1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell anno. 2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell anno, in relazione alle finalità di cui all articolo 1 del presente decreto. Articolo 4 - Criteri ed indicazioni per l attribuzione di una votazione insufficiente 1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - d.p.r. 249/1998, come modificato dal d.p.r. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio nonché i regolamenti di istituto prevedano l irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 2. L attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: a. nel corso dell anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all articolo 1 del presente Decreto. 3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli. Circolare n. 46/ maggio2009 Valutazione del comportamento ai fini dell'esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009).la valutazione degli alunni non può non considerare con la dovuta attenzione i risultati effettivi, in termini di conoscenze e competenze, raggiunti dagli alunni. Al tempo stesso, la valutazione non può risolversi nel semplice calcolo matematico dei voti da essi conseguiti nelle singole discipline, poiché essa investe, come ben sanno dirigenti e docenti, anche una serie di variabili (da quelle personali, temporali e ambientali) che contribuiscono a definire il profilo del singolo alunno e il livello della sua preparazione... Con riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si conferma, pertanto, che il voto di comportamento, per l'anno scolastico corrente (art. 2, comma 1 dell'o.m. 8 aprile 2009, n.40), concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'esame stesso sia della definizione del credito scolastico. Rimane, ovviamente, l'esclusione dall'esame finale di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi.
9 Circolare ministeriale n. 50 del 20 maggio Ammissione alla classe successiva 1.3. Nella scuola secondaria di secondo grado In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto non inferiore a sei decimi: in ogni disciplina di studio; nel comportamento. Per i criteri e le modalità applicative della valutazione del comportamento si rinvia a quanto previsto dal D.M. n. 16 gennaio 2009, n. 5. Il voto di comportamento concorre, insieme alle valutazioni degli apprendimenti, alla definizione dei crediti scolastici della terzultima e della penultima classe. Per gli alunni che non conseguono la sufficienza in una o più discipline lo scrutinio è sospeso e rinviato nei termini previsti dall ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n Ammissione agli esami di Stato di fine ciclo L ammissione è disposta dal Consiglio di classe nei termini e nei limiti definiti dall ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40. La media del sei per l ammissione all esame, prevista dall articolo 2 dell ordinanza suddetta, è calcolata considerando nel computo, a tutti gli effetti, anche il voto di comportamento e il voto di educazione fisica.
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