PROGETTO DI LEGGE PROPOSTO DALLA COMMISSIONE FISCO DE l' OUA

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1 PROGETTO DI LEGGE PROPOSTO DALLA COMMISSIONE FISCO DE l' OUA MODIFICA DELLA NORMATIVA RELATIVA AL RILASCIO DELLE COPIE NEL PROCESSO CIVILE E AMMINISTRATIVO EX ARTT DEL T.U. N.115/202. Secondo la attuale normativa il rilascio delle copie degli atti seguono una particolare procedura che implica l'utilizzo iniziale di lavoro, tempo da parte degli uffici di cancelleria nonché di utilizzo spropositato di lavoro,tempo e denaro da parte del cittadino (Avvocato)per diritti a favore dello Stato. Le copie di atti che vengono rilasciati dalla cancelleria sono: 1. copie autentiche delle sentenze; 2. copie autentiche dei decreti ingiuntivi ai fini di notifica; 3. copie autentiche dei verbali di udienza per essere notificati. 4. copie autentiche del ricorso ai fini della notifica. Il cancelliere, pubblicata la sentenza, prepara un avviso di deposito della sentenza, con riportato il dispositivo della stessa. Porta lo stesso all'ufficiale Giudiziario per la notifica e paga la notifica e l'ufficiale riporta l'atto notificato, alla cancelleria; la cancelleria ripone l'avviso nel fascicolo della causa. Attualmente la sentenza, in originale, viene tenuta presso la cancelleria del Tribunale mentre una copia autentica della sentenza viene mandata con il fascicolo all'ufficio dell'agenzia delle Entrate per la liquidazione e il pagamento dell'imposta di registro. La cancelleria può, secondo le attuali disposizioni, rilasciare alla parte interessata la copia autentica per l'appello e copia autentica per l'esecuzione. Le sentenze originali rimangono in cancelleria. L'avvocato che ha bisogno della copia o delle copie si deve recare in Cancelleria ( tempo di viaggio, coda, acquisto di marche ecc.) e ordinare al cancelliere le copie. Il Cancelliere deve andare a prendere il fascicolo con l'originale, deve calcolare il numero di pagine del documento per calcolare l'importo dei diritti e fare le copie. L'avvocato o chi per lui deve andare in tabaccheria a comprare le marche, riportarle al cancelliere che fa le copie richieste alla macchina fotocopiatrice.

2 Il cancelliere trattiene le copie e, se le copie sono richieste con urgenza, il cancelliere applica le marche, e consegna le copie all'avvocato richiedente. In questo caso il diritto di copia è tre volte il diritto normale. Non è detto che il Cancelliere possa o debba rilasciare le copie subito, ma può invitare il richiedente a ripassare dato che l'urgenza significa il rilascio entro due giorni. Nel caso in cui le copie non vengono richieste con urgenza, dopo la richiesta orale, il deposito della fotocopia della sentenza e delle marche per diritti di copia, l'avvocato deve ritornare non prima di tre giorni. Solo alla scadenza dei tre giorni può andare a ritirare le copie. Questo significa che per la richiesta di copie non urgenti (che di fatto potrebbero essere fatte e rilasciate contestualmente alla richiesta) il tempo impiegato e perso dall'avvocato è di diverse ore (tempo necessarie per l'accesso al Tribunale oltre le spese di viaggio nel caso in cui l'avvocato abbia lo Studio in altra città. Tutto il sistema non ha un fondamento di razionalità se non quello di sistema di prelevamento fiscale. Questo è un sistema che fa perdere tempo al personale di cancelleria che potrebbe dedicarsi a compiti più importanti e fa perdere una enormità di tempo al richiedente avvocato. Per i detti motivi si impone una revisione completa della regolamentazione attuale anche e sopratutto in vista del processo telematico che si vuole realizzare. Eliminata la pregiudizialità fiscale che regge l'attuale sistema del rilascio delle copie disponendo la gratuità di tale fase del processo, (le mancate entrate dello Stato a tale titolo potrà essere compensata con un ritocco dell'importo del contributo unico) il procedimento di rilascio delle copie può essere semplificato in modo radicale a vantaggio sia degli Uffici Giudiziari sia e sopratutto del cittadino utente della giustizia nel modo seguente: Non appena i provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze ecc. ecc.) vengono depositati dai magistrati, il Cancelliere (invece di chiedere la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento alle parti) provvede a notificare la copia autentica integrale del provvedimento (al posto dell'avviso con il dispositivo) alle parti costituite a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

3 1. Gli avvocati procuratori ricevuta la copia autentica notificata in un unico esemplare potranno fare le copie necessarie (per esecuzione, notifica, esecuzione ecc) autenticandole loro stessi. 2. Se e quando la sentenza od il provvedimento Giudiziario potrà essere trasmesso alle parti in via telematica tutto il procedimento verrà ancora più velocizzato con un enorme risparmio di tempo. OSSEVAZIONI FATTE DA UN FUNZIONARIO DELLA CANCELLERIA CIVILE Attualmente la copia autentica di un atto la può rilasciare solo il pubblico ufficiale (Cancelliere) che detiene l'originale. L'avvocato deve comunque ottenere il rilascio di copie con la formula per iniziare l'esecuzione (notifica del titolo esecutivo in forma esecutiva e del precetto). Per la sola notifica alla controparte potrebbe essere sufficiente la copia autentica notificata dalla cancelleria, che assumerebbe la qualità di originale di notifica da presentare all'ufficiale Giudiziario. Per il deposito dell'atto nel fascicolo di appello potrebbe essere sufficiente la copia notificata dalla cancelleria ( o meglio, diciamo noi, altra copia della sentenza autenticata dall'avvocato)- Qualora non fosse necessario pagare i diritti di copia perchè inglobati nel contributo unificato, la soluzione più semplice potrebbe essere la trasmissione dell'atto perr posta elettronica certificata con firma digitale. PESARO ROMA 6 Febbraio 2009 Avv. Paolo Emilio Comandini Delegato OUA Marche ALLEGATO: DIRITTI DI COPIA NEL PROCESSO CIVILE (artt del T.D. no 115/202) I diritti di copia non sono stati modificati dall'introduzione del contributo unificato. r Diritto di copia senza certificazione di conformità

4 Numero pagine - Diritto di copia forfettizzato , , , , ,39 oltre le ,39 più 5,16 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 Diritti di copia autentica Diritto di N umero di pagine Diritto di copia certificazione di Totale delle colonne forfettizzato conformità 2 e ,03 5,16 6, ,07 5,16 7, ,10 5,16 8, ,16 5,16 10, ,33 5,16 15,49 oltre le ,33 più 6,20 ogni 5,16 15,49 più 6,20 ogni ulteriori 100 pagine o ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 frazione di 100 Per il rilascio entro due giorni di copie (con urgenza), senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato. CON DECRETO AUMENTATE 8 GENNAIO 2009 LE TARIFFE DEI DIRITTI DI COPIE SONO STATE GAZZETTA UFFIALE DELLA REPUBBUCA ITAUANA Serie generale - n 30 DECRETO 8 gennaio 2009, Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DI CONCERTO CON

5 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 274 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede l'adeguamento degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»; Visti gli articoli 267, 268 e 269 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 che disciplinano gli importi del diritto di copia e l'art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto di certificato; Visti gli importi previsti per il diritto di copia così come stabiliti dalle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 al decreto del Presidente della Repubblica n, 115/2002; Visto l'importo del diritto di certificato indicato dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002; Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato per i periodi relativi al triennio l luglio giugno 2005 ed al triennio l luglio giugno 2008; Rilevato che nel periodo relativo ai trienni considerati, dai dati accertati dall'istituto nazionale di statistica, è stata rilevata una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 14,3%; Decreta: Art. 1. L'importo di euro 3,10 previsto per il diritto di certificato dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 è aggiornato in euro 3,54. Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n, 6, n, 7 e n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n, 115/2002 sono aggiornati come di seguito indicato: Diritto di copia senza certificazione di conformità Allegato n. 6 (articolo 267) Numero pagine Diritto di copia forfetizzato ,88 1,77 3,54 7,09 14,16

6 Oltre le ,16 più ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100 Diritto di copia autentica Allegato n. 7 (articolo 268) Numero di pagine Diritto di copia Diritto di Totale delle colonne forfetizzato certificazione 2 e oltre le 100 1,18 2,37 3,54 11,81 11,81 più 7,09 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 7,08 8,27 9,44 11,80 17,71 17,71più 7,09 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 Diritto di copia Allegato n. 8 su supporto diverso da quello cartaceo (articolo 269) Tipo di supporto Diritto di copia forfetizzato 1 2 Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore 3,54 Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti 5,31 Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB 7,09 8,86 4,14 per ogni compact disc 295,16

7 Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Uf jiciale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 2009 Il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia ORMANNI Il Ragioniere Generale dello Stato CANZIO

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