PROGETTI ASSOGGETTATI A PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

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1 QVA - STRUMENTI n. 2 PROCEDURE DI VALUTAZIONE A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE, INTERNAZIONALE REDAZIONE (a cura di) Sergio Malcevschi (Laboratorio di Valutazione di Impatto Ambientale, DET -Universita di Pavia) Maria Belvisi (APAT- Responsabile Servizio VIA Dipartimento AMB) Il Quaderno riunisce l insieme delle liste di progetti (opere, interventi, attivita ) sottoposti a procedure di valutazione ambientale da norme europee, nazionali, regionali, nonche da convenzioni internazionali. Il documento costituisce la revisione, riveduta ed ampliata, di una precedente versione 2004 del Quaderno. Le procedure considerate sono in primis quelle di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). Ad esse si aggiungono, almeno per quanto riguarda gli strumenti nazionali ed internazionali, quelle di AIA-IPPC (Autorizzazione Ambientale Integrata), VAS (Valutazione Ambientale Stretegica). Il risultato si configurano come un sistema di liste di controllo in progress, suscettibili di progressivi correzioni ed aggiornamenti sulla base delle indicazioni dei revisori coinvolti e di altri soggetti interessati. L ottica e quella di costituire uno degli strumenti intersettoriali ed interdisciplinari a supporto dei processi decisionali che implicano valutazioni ambientali integrate. Edizioni dell Associazione Analisti Ambientali

2 QVA - STRUMENTI n. 2 REVISIONE E CONTRIBUTI Il documento e stato inviato in fase di draft ad esperti dell Associazione Analisti Ambientali, ad esperti esterni, al Servizio VIA del Ministero dell Ambiente, ai responsabili degli Uffici VIA delle Regioni italiane. Le osservazioni ed i contributi pervenute sono state utilizzate per il progressivo adeguamento del documento. La responsabilita di eventuali ulteriori errori od omissioni rimane ai redattori. Per contro chiunque ritenga di poter contribuire con osservazioni, indicazione di errori ed omissioni, e suggerimenti, potra farlo inviando una all indirizzo aaa@analistiambientali.org indicando come oggetto: QVA-Strumenti 2 Progetti assoggettati a procedure di valutazione ambientale. I contributi verranno utilizzati per le versioni successive del Quaderno. ISBN I Quaderni di Valutazione Ambientale sono elencati all indirizzo web ed acquisibili nelle forme indicate

3 QVA - STRUMENTI n. 2 INDICE 1. INTRODUZIONE... 1 Premessa...1 Alcuni aspetti terminologici...2 Aspetti relativi al livello di competenza amministrativa VALUTAZIONE DA NORME EUROPEE... 9 Dir. 97/11/CE del 3 marzo 1997 (VIA)...9 Direttiva CE n. 61/96 (IPPC) VALUTAZIONE DA NORME NAZIONALI D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 (VIA) OPERE AGGIUNTIVE SOTTOPOSTE A VIA NAZIONALE CON ATTI NORMATIVI SPECIFICI Delibera C.I.P.E. N.121/2001 DEL 21 Dicembre 2001 (VIA speciale) D.P.R. 12 aprile D.P.C.M. 3 SETTEMBRE D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59 (IPPC) D.lgs 3 aprile 2006 n D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 (Seveso2), modificato con D.lgs 2005 n.238 (Seveso3) VIA DA NORME REGIONALI REGIONE ABRUZZO REGIONE BASILICATA REGIONE CALABRIA REGIONE CAMPANIA REGIONE EMILIA ROMAGNA REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA REGIONE LAZIO REGIONE LIGURIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE MARCHE REGIONE MOLISE REGIONE PIEMONTE REGIONE PUGLIA REGIONE SARDEGNA REGIONE SICILIA REGIONE TOSCANA REGIONE UMBRIA REGIONE VALLE D AOSTA REGIONE VENETO PROVINCIA AUT. BOLZANO PROVINCIA AUT. TRENTO PROGETTI E ATTIVITA ASSOGGETTATI A VALUTAZIONE DA CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONVENZIONE INTERNAZIONALE 25 febbraio 1991, Espoo CONVENZIONE INTERNAZIONALE 25 febbraio 1991, Espoo (2 Emendamento 2004) CONVENZIONE INTERNAZIONALE Aarhus CONVENZIONE INTERNAZIONALE Espoo maggio 2003 Kiev DECISIONS ADOPTED BY THE CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY AT ITS EIGHTH MEETING Curitiba, March

4 QVA - STRUMENTI n QUADRI COMPARATIVI QUADRO COMPARATIVO TRA CONVENZIONI INTERNAZIONALI, NORME EUROPEE, D.LGS. 152/ QUADRO COMPARATIVO PER TIPOLOGIE TRA NORME EUROPEE E NAZIONALI (VIA E IPPC) AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E ACQUICOLTURA INDUSTRIA ESTRATTIVA E RECUPERO DI SUOLI DAL MARE INDUSTRIA ENERGETICA E DEGLI IDROCARBURI INDUSTRIA NUCLEARE PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI INDUSTRIE DEI PRODOTTI MINERALI PRODUZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA INDUSTRIA CHIMICA SMALTIMENTO DI RIFIUTI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO INFRASTRUTTURE IDRICHE E OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA INSEDIAMENTI ED OPERE SPORTIVE ALTRI PROGETTI MODIFICHE

5 QVA - STRUMENTI n. 2

6 1. INTRODUZIONE Premessa L assoggettamento di progetti di intervento a procedure di valutazione sotto il profilo ambientale e previsto da numerose norme di vario livello istituzionale (internazionale, europeo, nazionale, regionale). Di fatto le norme prevedono liste di interventi differenti, spesso con differenze (di denominazione o di soglie di applicazione) per tipologie similari. Le verifiche di assoggettamento risultano spesso difficoltose, sia per i titolari degli interventi in progetto sia per le amministrazioni competenti, anche per l articolazione sempre piu complessa di tali liste. Il problema si pone in modo significativo anche a livello di VAS, ove una delle esigenze e quella di chiarire le azioni di piano che successivamente potranno richiedere procedure di valutazione, e individuare per esse un primo livello di requisiti. Agli aspetti precedenti si e aggiunto in Italia il Decreto legislativo 152/2006 che ha prodotto una nuova lista di opere da assoggettare a VIA (Allegato III), in cui non viene peraltro direttamente specificato il livello amministrativo (nazionale o regionale ) di applicazione, rimandando ad una serie di criteri di attribuzione da applicare in seguito. Il presente Quaderno vuole proporsi come strumento di aiuto ed orientamento, in vista di un effettivo riordino della materia in sede normativa (per un applicazione corretta e chiara delle disposizioni indicate dal legislatore nella materia di VIA). Ad una premessa e ad una nota terminologica il documento comprende le seguenti sezioni: l insieme delle liste di progetti considerate dalle procedure di VIA ed IPPC al livello istituzionale europeo; l insieme delle liste di progetti considerate dalle procedure di VIA ed IPPC a livello nazionale italiano; si e ritenuto di aggiungere anche le regole di assoggettamento previste per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Seveso); l insieme delle liste di progetti considerate dalle procedure di VIA a livello di Regioni e Province Autonome italiane; l insieme delle principali liste di progetti ed attivita per cui e prevista una valutazione ambientale da parte di Convenzioni internazionali; 1

7 un quadro comparativo delle principali liste di progetti assoggettati a valutazione ambientale da parte di strumenti internazionali e della lista prevista dal D.Lgs. 152/06; una riaggregazione per tipologie (agricoltura ecc.) degli interventi sottoposti a procedure di VIA e di IPPC a livello europeo e nazionale italiano. Alcuni aspetti terminologici L ambito di applicazione delle procedure di valutazione ambientale e stato variamente definito nelle diverse norme esistenti. La Direttiva 97/11/CE sulla VIA parla di progetti, termine ripreso da molte normative regionali (Emilia Romagna ecc.) nonche dal recente Decreto legislativo 152/06; sostanzialmente equivalente puo essere considerato il termine tipologie progettuali, che prevede l applicazione ad insiemi di progetti dello stesso tipo, escludendo teoricamente opere con caratteristiche di unicita (es. il Laboratorio del Gran Sasso). Altri termini usati per la predisposizione delle liste sono opere (DPCM 377/88, Liguria, Sicilia, Valle d Aosta), impianti (Liguria, contrapponendolo a impianti ), interventi (Legge obiettivo, Sicilia, Valle d Aosta), attivita (Convenzione di Aarhus). attivita industriali (Direttiva e Decreto IPPC), stabilmento industriale (Decreto Seveso). Una distinzione implicita tra opera ed intervento traspare anche dalla definizione data dal D.lgsl. 152/06 (art.5.1.e). La definizione originale della Direttiva europea sulla VIA (Dir. 1985/337/CEE. Art. 1.2) parlava invece di progetti, da intendersi come realizzazioni di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio. Trattandosi di liste che fanno riferimento a categorie di interventi in buona parte sovrapposte, da assoggettare a VIA o a procedure piu o meno strettamente collegate (IPPC), sarebbe auspicabile una migliore coerenza terminologica, o almeno l esplicitazione di glossari coordinati che evitino pseudo-sinonimie, premesse per un cattivo uso delle norme in sede giuridica, tecnica, amministrativa. Solo in alcuni casi vengono date definizioni del termini usati, e non sempre in modo coerente. Ricordiamo: Progetto: La realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. (Dir. 1985/337/CEE. Art. 1.2) Progetto di un opera od intervento: L elaborato tecnico, preliminare, definitivo o esecutivo concernente la realizzazione di un impianto, opera o intervento, compresi gli interventi sull ambiente naturale o sul paesaggio quali quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali e del suolo. (D.lgsl. 152/06 art.5.1.e) 2

8 Stabilimento: Tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse. (D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 Art. 3 comma 1 ) Stabilimento industriale o, semplicemente, stabilimento: Qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico. (D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art. 2gg) Stabilimento industriale, stabilimento: Tutta l area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l utilizzazione delle sostanze di cui all Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico; (D.lgsl. 152/06 art.74.1.nn) Impianto: Un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto. (D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 Art. 3 comma 1b) Impianto: L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento. (D.Lgs. 2 febbraio 2005, n. 59 Art.2.1 c) Impianto: Il macchinario o il sistema o l insieme di macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui é destinato l impianto può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio; (D.lgsl. 152/06 art h) Impianto: L unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui all Allegato I del predetto decreto, l impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dell inquinamento. (D.lgsl. 152/06 art.74.2.uu) Impianto: Lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale. (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.Art. 2, comma 9) Impianto: Un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento (Dir. 2003/87/CE. Art.3e) Sembra opportuno che azioni di riordino normativo ed amministrativo in materia di valutazione ambientale inizino da una chiarificazione dei concetti e delle definizioni utilizzate, secondo criteri che combinino organicita (in modo che termini e concetti diversi siano tra loro complementari) e flessibilita (evitando rigidita d uso e contenziosi). Ai fini del presente lavoro si utilizzeranno i seguenti concetti: Progetto: La realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Stabilimento: Area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l utilizzazione di sostanze, ovvero qualsiasi altro processo produttivo (es. stabilimento zootecnico); Impianto: Unità tecnica permanente (macchinari e sistemi collegati) in cui sono svolte attività in grado di influire sulle emissioni e sull'inquinamento (es. impianto di trattamento dei liquami zootecnici); Opera: Manufatto, o comunque trasformazione fisica dello stato dei luoghi, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi (es. strada per il raggiungimento di un area produttiva). Intervento: Opera, o modifica delle modalita d uso di realta ambientali preesistenti (es. aggiunta di una corsia di marcia ad una strada esistente). Attivita : Singolo intervento o insieme di azioni umane finalizzate a obiettivi coordinati (es. attivita agricole, trasportistiche ecc.) in grado di produrre effetti sull ambiente 3

9 In conclusione, il Quaderno si propone di considerare le liste di progetti di interventi soggetti a procedure di valutazione ambientale, rimandando ad altra sede (in particolare di Valutazione Ambientale Strategica) le regole di assoggettamento di attivita generiche non tradotte in specifici interventi. NORME Dir. 97/11/CE del 3 marzo 1997 Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati Direttiva CE n. 61/96 (IPPC) del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento CONVENZIONE INTERNAZIONALE 25 febbraio 1991, Espoo. Convenzione sulla valutazione dell'influenza ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio Ratificata con Legge del 3 novembre 1994, n. 640 CONVENZIONE INTERNAZIONALE Espoo 2003 Kiev Convenzione Aarhus 1998 Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998 D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988 Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale D.P.R. 12 aprile 1996 Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e succ modif e integraz (ad esempio, per quanto riguarda i rifiuti è stato modificato dal DPCM. 3/9/99) Delibera del C.I.P.E. n.121/2001 del 21 dicembre 2001 Legge obiettivo: 1 Programma delle infrastrutture strategiche D.lgs 3 aprile 2006 n.152 recante Norme in materia ambientale D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59 (IPPC) "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". D.lgs n.334 del 17 agosto 1999 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso 2) ABRUZZO - D.G.R. n 119/2002 Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali Basilicata: L.R. n.47 del 14 dicembre 1998 Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente CALABRIA: D.G.R. 12 ottobre 2004, n. 736 Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 Approvazione disciplinare CAMPANIA: D.G.R 29 ottobre 1998, n. 7636, Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, in CATEGORIE INDICATE Progetti Attivita industriali Attivita Progetti Attivita Opere Tipologie progettuali Interventi strategici Progetti Attivita industriali Stabilimenti industriali Interventi e impianti Progetti e interventi 4

10 materia di "Valutazione di impatto ambientale" Emilia Romagna: L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 e s.m. Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale FRIULI- VENEZIA GIULIa: L.R 7 settembre 1990, n. 43 Lazio: D.G.R.12 dicembre 2000, n.2546 Liguria: L.R. n.38 del 30 dicembre 1998 e s.m. Disciplina della valutazione di impatto ambientale MARCHE: L R. 14 aprile 2004, n. 7- Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale Molise: L.R. n. 21 del 24 marzo 2000 e s.m. Disciplina della procedura di impatto ambientale LOMBARDIA: L.R. 3 Settembre 1999 n Norme in materia di impatto ambientale P.A. Bolzano: L.P. n. 7 del 24 luglio 1998 e s.m. Valutazione dell'impatto ambientale Piemonte: L.R. n.40 del 14 dicembre 1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione Puglia: L.R. n.11 del 12 aprile 2001 Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale SARDEGNA: L.R. N. 1 DEL Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1999). Sicilia: LEGGE 3 maggio 2001, n. 6. Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno Art Norme sulla valutazione di impatto ambientale TOSCANA: L.R. 3 novembre 1998, n NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO. Trento: L.P. n.28 del 29 agosto 1988 e s.m. Disciplina della valutazione dell'impatto UMBRIA: L.R. n. 11 del 9 aprile 1998 e s.m. Norme in materia di impatto ambientale Valle d aosta: L. R. n.14 del 18 Giugno 1999 e s.m. Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) Veneto: L.R. n.10 del 26 marzo 1999 Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale Progetti Opere Opere e Impianti Tipologie progettuali Tipologie progettuali Progetti Progetti Progetti Progetti Opere e Interventi Progetti Progetti Progetti di Interventi ed opere Progetti Aspetti relativi al livello di competenza amministrativa Un aspetto cruciale nella definizione dell assoggettabilita a VIA di un progetto, e quello relativo alla competenza istituzionale, ovvero quale debba essere l ente gestore della procedura, se lo Stato o la Regione (od altro ente delegato). Mentre nelle situazione attuale la distinzione e sufficientemente chiara, definita dal DPCM 377/88 (e norme successive) per le opere nazionali, e dal DPR (e successive leggi regionali) per le opere di livello regionale, la prospettiva di entrata in vigore del D.lgs 152/06 modifica drasticamente le modalita di attribuzione. 5

11 L art.35 toglie l attuale automatismo di attribuzione, rimandando di fatto quest ultima ad una verifica preventiva di tre criteri: quale sia l ente che autorizza la costruzione o l esercizio, se il progetto possa o meno produrre impatti su piu regioni, se il progetto possa o meno produrre effetti su altri Stati dell Unione europea. Il primo criterio (competenza autorizzativa), anche se sembra più preciso, non appare sempre definibile a priori una volta per tutte (ad esempio: autorizzazioni archeologiche), gli altri due dovrebbero essere verificati caso per caso, prefigurando una ulteriore procedura di prescreening in cui gli effetti-impatti devono essere individuati per poter essere o meno considerati rilevanti e transfrontalieri (o transregionali). D.lgs. 152/06 Art.35 Progetti sottoposti a VIA in sede statale Compete al Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la regione interessata e sulla base dell istruttoria esperita dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all articolo 6, la valutazione di impatto ambientale dei progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all articolo 23 nei casi in cui si tratti: a) di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione alla costruzione o all esercizio da parte di organi dello Stato; b) di opere o interventi localizzati sul territorio di più regioni o che comunque possano avere impatti rilevanti su più regioni; c) di opere o interventi che possano avere effetti significativi sull ambiente di un altro Stato membro dell Unione europea. Puo essere utile un confronto con quanto gia previsto dall art.71 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59). D.lgs. 112/ Articolo 71 - Valutazione di impatto ambientale. 1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato: a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni; b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale; c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto; d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato. 2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni. 3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità 6

12 competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente. I criteri sono molto simili a quelli del D.lgs. 152/06. Possono essere considerati equivalenti il criterio della competenza autorizzativa ( d ) e quello del livello interregionale degli impatti ( a ). Sono di natura differente i criteri b e c che prefigurano categorie di progetti definibili a priori come rilevanti. Il comma 2 del D.Lgs. 112/98 prevedeva poi un atto di indirizzo e coordinamento che individuasse specifiche categorie di opere, interventi e attivita attualmente di livello statale da trasferire alle regioni. Tale atto, che avrebbe potuto rispondere ai criteri b, c, d del decreto, non e stato poi promulgato. Sarebbe rimasto il problema applicativo del criterio a, quello degli impatti trans-regionali da verificare preventivamente per la definizione di una possibile competenza statale. Nella prospettiva di un perfezionamento o di una modifica dell art.35 del D.lgs. 152/06 pare necessario che tale aspetto venga affrontato. Il criterio e di per se logicamente sostenibile (se un opera produce effetti significativi su piu regioni e opportuno che la procedura faccia capo ad un autorita di livello superiore), ma pone evidentemente problemi di tipo gestionaleamministrativo. Si possono individuare le seguenti linee di soluzione: eliminare il criterio lasciando le cose come sono attualmente, ovvero con liste chiaramente distinte a priori per le competenze statali e regionali, mantenendo la competenza per le opere confinanti alla Regione su cui ricade il sito del progetto (eventualmente sdoppiando le procedure in caso di siti che insistono su due regioni); istituzionalizzare intese interregionali (ad esempio comitati tecnici misti) che periodicamente verifichino la rilevanza e la trans-regionalita degli effetti; perfezionare il criterio sul piano tecnico in sede di definizione normativa, individuando un set di sotto-criteri che pre-definiscano la presumibile rilevanza ed trans-regionalita degli effetti. Puo essere utile sottolineare che il criterio (c) (opere o interventi che possano avere effetti significativi sull ambiente di un altro stato membro dell unione europea) viene riferito all obbligo di attivare una procedura di via transfrontaliera solo nel caso in cui gli effetti significativi potrebbero interessare un altro stato membro europeo. Per contro l Italia con la ratifica della convenzione transfrontaliera (convenzione ESPOO) ha l obbligo di coinvolgere anche stati non europei quali ad esempio la Svizzera, nostro confinante e non membro della UE. 7

13 8

14 2. VALUTAZIONE DA NORME EUROPEE Dir. 97/11/CE del 3 marzo 1997 (VIA) Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati Pubblicata nella G.U.C.E. 14 marzo 1997, n. L 73. Entrata in vigore il 3 aprile Termine di attuazione per gli Stati Membri 14 marzo così come modificata Direttiva 2003/35/CE Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia Pubblicata nella G.U.C.E. 25 giugno 2003 n. L 156. Entrata in vigore il 26 giugno Termine di attuazione per gli Stati Membri 25 giugno ALLEGATO I - Progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW e - centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori 1 (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kw di durata permanente termica). 3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati. b) Impianti destinati: - alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare, - al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi, - allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati, - esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi, - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio. - Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. 5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate. 6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro: 1 Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova l'impianto. 9

15 i) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; ii) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base; iii) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti); iv) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; v) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; vi) per la fabbricazione di esplosivi. 7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti 2 con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 m. b) Costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione 3 c) Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km. 8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a tonnellate; b) Porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a tonnellate. 9. Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/CEE) mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE o interramento di rifiuti pericolosi. 10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno. 11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi. 12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. b) In tutti gli altri casi opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. 13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE. 14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a m3 al giorno per il gas naturale. 15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi. 16. Gasdotti, oleodotti o conduttore per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km. 17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) posti per polli da ingrasso, posti per galline; b) posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o c) 900 posti per scrofe. 18. Impianti industriali destinati: a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno. 19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari. 20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kv o superiore e di lunghezza superiore a 15 km. 2 Gli "aeroporti" ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nella convenzione di Chicago nel 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14). 3 Le "vie di rapida comunicazione" ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre

16 21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a tonnellate. 22. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato. ALLEGATO II - Progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 1. Agricoltura, silvicoltura ed acquicoltura a) Progetti di ricomposizione rurale. b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva. c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre. d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo. e) Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non contemplati nell'allegato I). f) Piscicoltura intensiva. g) Recupero di terre dal mare. 2. Industria estrattiva a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi nell'allegato I). b) Attività mineraria sotterranea. c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale. d) Trivellazioni in profondità, in particolare: - trivellazioni geotermiche, - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari, - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua, escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo. e) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi. 3. Industria energetica a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I). b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree (progetti non compresi nell'allegato I). c) Stoccaggio in superficie di gas naturale. d) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei. e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili. f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite. g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I). h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica. i) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche). 4. Produzione e trasformazione dei metalli a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua. b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: i) laminazione a caldo, ii) forgiatura con magli, iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso. c) Fonderie di metalli ferrosi. d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.). e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici. f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori. g) Cantieri navali. h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili. i) Costruzione di materiale ferroviario. 11

17 j) Imbutitura di fondo con esplosivi. k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici. 5. Industria dei prodotti minerali a) Cokerie (distillazione a secco del carbone). b) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento. c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto (progetti con compresi nell'allegato I). d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro. e) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali. f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane. 6. Industria chimica (progetti non compresi nell'allegato I) a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici. b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi. c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici. 7. Industria dei prodotti alimentari a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali. b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali. c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari. d) Industria della birra e del malto. e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi. f) Impianti per la macellazione di animali. g) Industrie per la produzione della fecola. h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce. i) Zuccherifici. 8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni (progetti non compresi nell'allegato I) b) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili. c) Impianti per la concia delle pelli. d) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa. 9. Industria della gomma Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri. 10. Progetti di infrastruttura a) Progetti di sviluppo di zone industriali. b) Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi. c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non compresi nell'allegato I). d) Costruzioni di aerodromi (progetti non compresi nell'allegato I). e) Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i poni di pesca (progetti non compresi nell'allegato I). f) Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua. g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non compresi nell'allegato I). h) Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone. i) Installazioni di oleodotti e gasdotti (progetti non compresi nell'allegato I). j) Installazione di acquedotti a lunga distanza. k) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere. l) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'allegato I. m) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell'allegato I. 11. Altri progetti a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore. 12

18 b) Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non compresi nell'allegato I). c) Impianti di depurazione delle acque reflue (progetti non compresi nell'allegato I). d) Depositi di fanghi. e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli. f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori. g) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali. h) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive. i) Stabilimenti di squartamento. 12. Turismo e svaghi a) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse. b) Porti turistici. c) Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse. d) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente. e) Parchi tematici. 13. Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato I). Progetti di cui all'allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. 13

19 Direttiva CE n. 61/96 (IPPC) del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ALLEGATO I CATEGORIE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva. 2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. 1. Attività energetiche 1.1. Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW (1) 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas 1.3. Cokerie 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone 2. Produzione e trasformazione dei metalli 2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; b) forgiatura conmagli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora 2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno 2.5. Impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi eletrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3 3. Industria dei prodotti minerali 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno 3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 4. Industria chimica Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a

20 4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; j) sostanze coloranti e pigmenti; k) tensioattivi e agenti di superficie 4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio 4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) 4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi 4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi 5. Gestione dei rifiuti Salvi l'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1) 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/ 442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (1), concapacità di oltre 10 tonnellate al giorno 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/ 369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (2), e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (3), conun a capacità superiore a 3 tonnellate all'ora 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno 5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti 6. Altre attività 6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno 6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito 6.4. a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime annuali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale) c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua) 15

21 6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) posti pollame; b) posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) 750 posti scrofe 6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno 6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione 16

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