IL D.LGS. N. 28 DEL 16 MARZO 2015: LA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
|
|
- Giorgia Tommasi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL D.LGS. N. 28 DEL 16 MARZO 2015: LA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO A. LE TAPPE Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 contenente disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto costituisce l approdo di un iter legislativo che si può riassumere nelle seguenti tappe: 1 dicembre 2014: il Consiglio dei ministri approva lo schema di decreto legislativo nel quale erano contenute le proposte avanzate dalla Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Francesco Palazzo. L obiettivo era quello di rivedere il sistema sanzionatorio e, al contempo, dare attuazione alla legge delega 28 aprile 2014, n. 67 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione; tale provvedimento normativo, tra l'altro, prevedeva una delega al Governo per la disciplina della non punibilità per tenuità del fatto. Successivamente lo schema di d.lgs. è stato trasmesso dal Governo alle Camere per il parere. Il 3 febbraio 2015 la Commissione Giustizia della Camera ha dato il parere sul testo di legge. Il 4 febbraio 2015 si è espresso anche il Senato. il 16 marzo 2015 viene definitivamente varato il d.lgs. n.28 contenente Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto che entrerà in vigore il 2/04/2015. B. ISTITUTI ANALOGHI GIA CONOSCIUTI NEL NOSTRO ORDINAMENTO Il provvedimento introduce, in particolare, nel nostro ordinamento l istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Invero va ricordato come nel nostro ordinamento siano già presenti e conosciuti istituti analoghi: Art. 34 d.lgs.274/2000: Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. Ed infatti, nell ambito delle definizioni alternative del procedimento penale davanti al giudice di pace, la norma in oggetto prevede l esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. La norma precisa quando possa dirsi che il fatto sia di particolare tenuità; esso è tale quando, in relazione all interesse tutelato, a. L esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato b. La sua occasionalità c. Il grado di colpevolezza Non giustificano l esercizio dell azione penale tenendosi conto, altresì, del pregiudizio che l ulteriore corso del procedimento potrebbe arrecare alle esigenze di lavoro, studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta alle indagini o dell imputato. La norma de qua,poi, specifica che durante le indagini preliminari, il giudice possa dichiarare il non doversi procedere con decreto d archiviazione per la particolare tenuità del fatto, sempreché non risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Se invece è stata già esercitata l azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l imputato o la persona offesa non si siano opposti. 1
2 Art. 27 D.P.R 448/1988: Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Anche nel processo minorile, alla norma richiamata, è previsto che, se nel corso delle indagini preliminari, risulta la tenuità del fatto e l occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto qualora l ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minore. Si deve altresì ricordare come la speciale tenuità sia richiamata anche da altre norme Art. 62 c.p. co.4: la norma, in tema di circostanze attenuanti comuni, prevede, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, l avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, l aver agito per conseguire o l aver conseguito comunque un lucro di speciale tenuità, quando anche l evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. Per alcune fattispecie penali, la particolare tenuità del fatto è causa di attenuazione della pena: esempi tra gli altri a. 648 co.2 cp: particolare tenuità nella ricettazione b. 311 c.p.: lieve entità del fatto nei delitti contro la personalità dello Stato c. Art. 12 co.1 lett. b. d.lgs. 231/2001:danno patrimoniale di particolare tenuità in alcuni illeciti societari. C. LA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO Il nuovo istituto L istituto della non punibilità per irrilevanza del fatto presenta profili di assoluta novità nel panorama del diritto penale comune anche in ragione del fatto che il processo penale davanti al giudice ordinario non risulta ispirato, rispetto a quello minorile, da una finalità recuperatoria. A questo proposito si deve osservare come era già da molti anni che la riflessione penalistica si era concentrata sulla possibilità di estendere l istituto in oggetto dagli ambiti particolari del processo minorile e di quello davanti al giudice di pace, ora menzionati, al sistema penale comune. In particolare, infatti, l irrilevanza del fatto contribuisce a realizzare il principio sovraordinato dell ultima ratio e, fondamentalmente, il principio di proporzione che deve ben essere assicurato al fine di evitare che la stessa risposta sanzionatoria perda la sua legittimazione ed efficacia. La finalità L intervento normativo che introduce questo nuovo istituto, quale causa di esclusione della punibilità, si pone come obiettivo quello di evitare che per fatti occasionali e di contenuta gravità sia celebrato il processo penale nonché la rapida definizione, tramite decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dei procedimenti iniziati nei confronti dei soggetti che abbiamo commesso illeciti non caratterizzati da particolare gravità; si vuole operare una sorta di cura dimagrante al carico giudiziario che verrebbe in questo modo ad essere snellito di tutti quei procedimenti, pendenti in fase di indagini o dibattimentali, 2
3 rispetto ai quali sussistono i presupposti per l operatività dell istituto (la tenuità del fatto e la non abitualità della condotta) 1. In altri termini si è voluta perseguire la finalità di evitare l avvio o la prosecuzione di giudizi penali laddove la sanzione penale non risultasse necessaria 2 con conseguenti ed evidenti risparmi in termini di economia processuale, recuperando in questo modo risorse umane, strumentali nonché finanziarie, con particolare riferimento agli oneri legati al patrocinio dello Stato. Il presupposto: la c.d. irrilevanza del fatto = dalla c.d. inoffensività del fatto. Il presupposto giuridico da cui origina il provvedimento, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allo schema di decreto delegato, è la distinzione tra l istituto della irrilevanza del fatto e l istituto, ben diverso, della inoffensività del fatto. Secondo l indirizzo della giurisprudenza costituzionale e comune ormai largamente sviluppato, mentre un fatto è inoffensivo quando risulta completamente privo di un suo elemento costitutivo ed è, in definitiva atipico e insussistente come reato, viceversa è irrilevante per la sua particolare tenuità quando, pur essendo tipico e come tale costitutivo di reato, non è però da ritenere punibile in ragione dei principi generali di proporzione ed economia processuale. In sintesi: inoffensività del fatto Il fatto è atipico, non sussiste come reato perché è privo di un suo elemento costitutivo (è l ipotesi normativamente descritta all art. 49 co.2 cp. del reato impossibile) irrilevanza del fatto Il fatto è tipico e pertanto costitutivo di reato ma non è ritenuto punibile. E allora di palmare evidenza l esigenza economica e sociale sottesa all intervento normativo: sottrarre alla materia penale fatti e condotte che, pur sussumibili nella fattispecie penale astratta, non manifestino una particolare pregiudizialità tale da indurre a ritenere che l intervento della macchina penale possa addirittura risultare una risposta eccedente rispetto all offesa al bene giuridico protetto. Analisi del d.lgs. 28/2015 Art.1 : prima dell articolo 132 c.p. è inserito il seguente «Art. 131-bis 3. - (Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto). Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del 1 Non sussiste alcuna automaticità nella concessione della causa di non punibilità dovendo il giudice valutare, in base alla sua discrezionalità, il caso concreto sottoposto al suo esame, verificando se ricorrono le condizioni menzionate. 2 Per le persone offese resta tuttavia ferma la possibilità di rivalersi in sede civile dei danni comunque patiti. 3 La norma riproduce quasi interamente l art. 1, comma 1, lett. m., della legge delega n.67/2014 che conteneva il principio e il criterio direttivo della medesima, consistente nella esclusione della punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l esercizio dell azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale 3
4 danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale. L intervento normativo, operando il ricorso alla tecnica della novella legislativa, introduce dunque modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti contenute nel codice penale. Ed invero l art. 1 introduce nel codice penale (al Libro I, Titolo V, capo I, di cui sono modificate le rubriche) per l appunto il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto definendo i requisiti e l ambito applicativo. Come si può rilevare la collocazione topografica del nuovo istituto 4 rientra nell ambito delle determinazioni del giudice in ordine alla pena; questo proprio in ragione del fatto che l irrilevanza per particolarità tenuità presuppone pur sempre un fatto tipico, costitutivo di reato, ma da ritenere non punibile in ragione dei già indicati principi di proporzione e economia processuale. I requisiti Dunque l art. 131 bis c.p. incardina il giudizio di particolare tenuità del fatto su due indici-parametri, che sono la particolare tenuità dell offesa e la non abitualità del comportamento. La norma individua due ulteriori indici-requisiti costituti dalle modalità della condotta e dall esiguità del danno o del pericolo. La formulazione letterale della disposizione farebbe pensare che i due indici-requisiti siano da riferire ad entrambi i presupposti in presenza dei quali opera la non-punibilità. Per vero la stessa relazione allo schema di decreto delegato precisa che i due indici-requisiti si riferiscono solo all offesa di particolare tenuità. Tra gli indici forniti, come appare evidente, manca quello relativo al grado e all intensità della colpevolezza. Siffatta scelta troverebbe la sua ragione nell esigenza di tener separato il giudizio di irrilevanza da accertamenti di ordine soggettivistico, di per sé difficili e ancora di più se effettuati nelle fasi prodromiche del procedimento. Pur tuttavia non si può escludere totalmente una rilevanza all elemento soggettivo del reato come è desumibile dal fatto che la modalità della condotta ben si presta a valutazioni sia sul grado della colpa sia sull intensità del dolo. Il secondo indice-parametro di valutazione è costituito, come detto, dalla non abitualità del comportamento. Si potrebbe ipotizzare che l abitualità del comportamento che incide negativamente sulla particolare tenuità non dovrebbe essere quella che implica la presenza di un precedente giudiziario, quanto piuttosto quella accertata in relazione al reato oggetto di giudizio, nel senso cioè che il reato deve inserirsi in una relazione di serialità con uno o più episodi criminosi; in altri termini potrebbe presumibilmente evitare la pena chi rubi una volta al supermercato pochi prodotti 4 Già la precedente Commissione Fiorella aveva proposto di collocare l istituto dopo l art. 131 c.p. avendolo costruito come causa di procedibilità; la Commissione Palazzo aveva valutato l opzione di collocare l istituto tra le norme in materia di offensività, preferendo poi la diversa collocazione muovendo dalla premessa, già esaminata, della diversità intercorrente tra irrilevanza del fatto e inoffensività del fatto. 4
5 di scarso valore, ma se i piccoli furti al supermercato si ripetono, allora, il soggetto agente non potrebbe più sperare nell applicazione della normativa in oggetto 56. L ambito applicativo : i reati cui può applicarsi il nuovo istituto. Astrattamente l ambito di applicazione dell istituto è di ampia portata potendo coprire l intera area delle contravvenzioni codicistiche. Infatti l art. 25 c.p.nel definire la pena dell arresto, tipica delle contravvenzioni ex art. 17 c.p., prevede che la stessa si estenda da 5 giorni, limite minimo edittale, a tre anni, limite massimo edittale. L istituto coprirebbe, inoltre, una parte consistente dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a 5 anni. A titolo meramente esemplificativo esso sarebbe applicabile potenzialmente a taluni delitti contro la libertà morale 7, a taluni delitti contro l inviolabilità del domicilio, ad alcuni delitti contro il patrimonio 8, ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione 9, e via discorrendo. Un rapido sguardo all art. 131 bis c.p. commi 4 e 5 come introdotto dal d.lgs. 28/2015 : il co. 4 ha ad oggetto la determinazione della pena detentiva ai fini dell applicazione dell istituto nell ipotesi in cui siano presenti circostanze; il co. 5 definisce l ambito applicativo prevedendo che l istituto possa trovare applicazione anche quando la legge preveda la particolare tenuità del danno o del pericolo, sempre che, comunque, la tenuità del fatto integri gli estremi di quella irrilevanza prevista quale presupposto per l applicazione dell istituto in oggetto. Di seguito il testo dei commi citati: Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come circostanza attenuante. 5 In particolare l indagato/imputato non potrà invocare la non punibilità, quando abbia già commesso altri fatti che risultano simili sotto il profilo della condotta, dell oggetto dell offesa, o dello scopo; abbia commesso un reato che riguardi comportamenti abituali, plurimi o reiterati; sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 131 bis co.3 come inserito dal d.lgs. 28/2015). La punibilità è esclusa anche quando l autore abbia agito per motivi abietti o futili, agendo con crudeltà o con sevizie, profittando delle condizioni di età o di altre condizioni della vittima, ovvero il reato abbia arrecato nella vittima lesioni gravissime o la morte (art. 131 bis co. 2 come inserito dal d.lgs.28/2015) 6 Da notare che la norma, parlando di abitualità del comportamento e non del reato, manterrebbe aperta la possibilità di applicazione anche al reato abituale, purché esso presenti i caratteri della particolare tenuità nel senso che la ripetizione della condotta non deve risultare un indice indicativo di gravità del reato. 7 Art. 610 c.p. violenza privata; art. 611 c.p. violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. 8 il furto semplice, l appropriazione indebita, la truffa, il danneggiamento. 9 Il peculato d uso, l abuso d ufficio, il rifiuto di atti d ufficio, la percezione di indebite erogazioni a danno dello Stato. 5
6 Art. 2 e 3 del d.lgs. 28/2015: le modifiche al codice di procedura penale. Gli articoli 2 e 3 del d.lgs. in commento modificano il codice di procedura penale, coordinandolo con l introduzione dell art. 131 bis del c.p. In particolare l art contiene la disciplina che permette al GIP, nel corso delle indagini preliminari, di archiviare il procedimento per particolare tenuità del fatto. Specificatamente la disciplina procedimentale prevede che il PM richieda l archiviazione ai sensi dell art. 131 bis cp dandone avviso all indagato e alla persona offesa che abbia chiesto di volerne essere informata 11. L avviso deve precisare che, nel termine di 10 gg, l indagato e la persona offesa possono prendere visione degli atti e presentare opposizione nella quale dovranno essere indicate le ragioni del dissenso. Il giudice, se ritiene l opposizione non inammissibile, fissa l udienza in camera di consiglio e, dopo aver ascoltato sia l offeso che l indagato, può, con ordinanza pronunciare l archiviazione. Se non viene presentata opposizione o in caso di inammissibilità, il giudice decide de plano, non essendoci dunque alcuna udienza. A questo punto il giudice potrà optare per l archiviazione per la particolare tenuità e quindi pronuncerà decreto motivato ovvero potrà restituire gli atti al PM per il proseguimento dell azione penale eventualmente indicando nuove indagini da compiere o chiedendo la formulazione dell imputazione, in applicazione degli artt. 409 co.4 e 5 c.p.p. L art del d.lgs. 28/2015 contiene infine disposizioni di coordinamento processuale. 10 Art. 2 Modifiche al codice di procedura penale: 1. All'articolo 411 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «condizione di procedibilita'» sono inserite le seguenti: «, che la persona sottoposta alle indagini non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuita' del fatto»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Se l'archiviazione e' richiesta per particolare tenuita' del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita', le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non e' inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa e' inammissibile, il giudice procede senza formalita' e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.». 11 La persona offesa è sicuramente portatrice di un vero e proprio diritto ad essere informata nelle determinazioni concernenti l esercizio dell azione penale anche in relazione a quanto contenuto nella dir. 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre Anche l indagato, però, può avere siffatte pretese specie considerando che il provvedimento di applicazione del nuovo istituto, anche se adottato con decreto d archiviazione, dovrà essere iscritto nel Casellario giudiziale. Ed infatti l art. 4 del d.lgs. 28/2015 modifica l art. 3 del Testo Unico sul Casellario giudiziale (d.p.r. 313/2002) prevedendo che i provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità per la particolare tenuità del fatto vengano iscritti per estratto nel casellario, diversamente da quanto avviene nella normativa vigente dove i decreti con cui il giudice accoglie la richiesta di archiviazione del pm non debbano essere iscritti nel casellario. Per questa ragione, quindi, anche l indagato potrebbe ragionevolmente avere interesse ad essere informato per evitare tale effetto sfavorevole in quanto eventualmente preclusivo di una futura fruizione dell irrilevanza, nella speranza di ottenere un risultato pienamente liberatorio. 12 Art. 3 Disposizioni di coordinamento processuale Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 dell'articolo 469 e' aggiunto il seguente:«1 bis. La sentenza di non doversi procedere e' pronunciata anche quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell'articolo 131 bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.»; 6
7 Specificatamente si prevede che se le indagini sono state chiuse e l indagato, ora imputato, è stato tratto a giudizio, il giudice potrà comunque applicare la non punibilità con una sentenza di proscioglimento in sede predibattimentale. Ed infatti, sancendo la norma in oggetto la modifica dell art. 469 c.p.p., viene prevista la possibilità che il giudice possa emettere una sentenza di proscioglimento (non doversi procedere), in sede predibattimentale, per la non punibilità dell imputato ai sensi dell art. 131 bis c.p.; in tale ipotesi deve essere sentita anche la persona offesa che deve essere dunque chiamata a trattare sul tema della tenuità del fatto, alla stregua del p.m. e dell imputato 13. Si può osservare come, a differenza di quanto avviene nel processo davanti al giudice di pace ove la persona offesa ha un vero e proprio potere di veto del decreto di archiviazione, qui invece la persona offesa non ha siffatto potere non potendosi generalizzare una specie di principio dispositivo del processo e della punibilità in capo alla persona offesa, che non esiste se non in specifiche ipotesi normative (come per l appunto art. 34 d.lgs. 274/00). Infine l art. 3 prevede che debba essere aggiunto, dopo l art. 651 c.p.p., l art. 651 bis, stabilendosi che il giudicato penale sulla particolare tenuità del fatto, presupponendo comunque un accertamento sull esistenza del reato e sul fatto che sia stato l imputato a commetterlo, risulta efficace nell eventuale giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell interesse dello stesso. La sentenza definitiva di proscioglimento pronunciata la termine del processo 14, infatti, vale come prova che l imputato ha comunque commesso il reato: il danneggiato potrà quindi utilizzarla per chiedere al colpevole il risarcimento dei danni e le restituzioni in un distinto procedimento civile o amministrativo. 15 b) dopo l'articolo 651 e' aggiunto il seguente: «651 bis.efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuita' del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. 1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile diproscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del fatto a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.». 13 Non è stata prevista alcuna forma di intervento della vittima in sede di udienza preliminare o di dibattimento, in ragione del fatto che in tali fasi il contraddittorio è pienamente garantito. A questo proposito se durante il processo le prove acquisite dimostrano che il fatto è di particolare tenuità e non è abituale, allora il giudice potrà pronunciare una sentenza di proscioglimento perché l imputato non è punibile. 14 L archiviazione nelle indagini o il proscioglimento all inizio del processo non producono alcun effetto nei procedimenti civili o amministrativi per il risarcimento o le restituzioni. 15 L art. 5 del d.lgs. 28/2015 reca infine la disposizione di copertura finanziaria delle minori entrate per mancato introito delle pene pecuniarie a seguito delle archiviazioni per particolare tenuità del fatto. 7
La non punibilità per particolare tenuità del fatto: una condanna camuffata da proscioglimento.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto: una condanna camuffata da proscioglimento. E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 del 18 marzo 2015 il decreto legislativo 16 marzo 2015,
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 marzo 2015 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SOMMARIO
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 156 - Numero 64 UFFICIALE DELLA
La legge sul processo lungo
La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli
2 Cfr. Cass. sez. III, 8 aprile 2015 n Mazzarotto.
TENUITA DEL FATTO L art. 1 comma 1, lettera m, della legge 28 aprile 2014 n. 67 ha conferito delega al Governo per escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene
Legge 27 marzo 2001, n. 97
Legge 27 marzo 2001, n. 97 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 1 Legge 27
LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare
l ipotesi della inoffensività del fatto è stata ricondotta normativamente all art. 49, comma 2, c.p.
RELAZIONE Il decreto delegato recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale nominata con D.M. 27 maggio 2014 per l elaborazione di proposte in tema di revisione del sistema sanzionatorio
Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46
Testo vigente del CODICE DI PROCEDURA PENALE coordinato, modificato, aggiornato ed impostato graficamente a cura dell avv. Giorgio Rossi in base alla legge 20 febbraio 2006, n. 46, pubblicata nella Gazzetta
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28. (GU n.64 del 18 3 2015)
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.
LA CLAUSOLA DI PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Giustizia Penale Attuale Collana diretta da ALFREDO GAITO - ENRICO MARZADURI - GIOVANNI FIANDACA - ALESSIO LANZI Iter Parlamentare a cura di CARMEN ANDREUCCIOLI CIRO SANTORIELLO LA CLAUSOLA DI PARTICOLARE
Individuazione. Casi in cui la Pg è obbligata a disporre l arresto in flagranza ex art.380, 1 cpp
Individuazione Durante le indagini preliminari il pm può procedere alla individuazione di cose o persone personalmente o mediante delega alla PG ( 361 cpp); si tratta di un atto simile a quel mezzo di
Il reato continuato, disciplina giuridica e caratteri
Il reato continuato, disciplina giuridica e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale, Diritto processuale penale L'istituto giuridico del reato continuato è previsto e disciplinato dall'articolo
Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.
Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CON ISTRUZIONE FORMALE. Art. 354. Scelta del difensore:
INDICE SOMMARIO. Libro primo DEI REATI IN GENERALE
INDICE SOMMARIO Premessa.... Elenco degli autori... Abbreviazioni... V VII XIII Libro primo DEI REATI IN GENERALE TITOLO III. Del reato CAPO II. DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO Art. 59. Circostanze non conosciute
Le figure dell imputato e della persona offesa nel processo penale
Le figure dell imputato e della persona offesa nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale L'attribuzione di un reato detta imputazione, avviene da parte del Pubblico Ministero
INDICE. Schemi. Prefazione... XIII
INDICE Prefazione... XIII Schemi 1A Giudizio abbreviato non condizionato nei procedimenti con udienza preliminare (art. 438)... 3 1B Giudizio abbreviato non condizionato nei procedimenti con udienza preliminare
La parte civile nel processo penale
La parte civile nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Quando si parla di parte civile si fa riferimento alla qualifica che assumono i soggetti danneggiati dal reato
STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI ASSOCIATII. Copyright 2014 Studio Legale Rosadi-Soffientini Associati Tutti i diritti riservati
Italia Oggi del 23/09/2014 Siti web con omessa o Inidonea informativa privacy STUDIO LEGALE DATI STATISTICI 2013 Tabella 6 Relazione 2013 Autorità Garante Pag. 224 DATI STATISTICI 2013 Fonte Autorità Garante
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 4625-bis CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
Il contenuto della legge delega n.67 del 28 aprile 2014 può essere così sinteticamente riepilogato:
LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO COME CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ NELLA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 2015, N.28, DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 28 APRILE 2014, N.67.*
Reati minori: i nuovi istituti introdotti dal D.Lgs.18/2015 e dalla Legge 68/2015
Confindustria Marche, 14 luglio 2015 Reati minori: i nuovi istituti introdotti dal D.Lgs.18/2015 e dalla Legge 68/2015 a cura dell Avv. Leonardo Filippucci Via Velluti, 19 62100 Macerata Tel. 0733.281317,
La prescrizione dei reati
La prescrizione dei reati Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale La prescrizione dei reati è una causa estintiva determinata dal decorso del tempo senza che la commissione degli stessi sia seguita
Violenza privata sulla fidanzata? Se occasionale va esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto
Violenza privata sulla fidanzata? Se occasionale va esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto Tirata d'orecchie della cassazione ai giudici dell'appello che hanno omesso di considerare l'applicabilità
Disegno di legge. Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare
Disegno di legge Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare Art.1 (Modifiche all art. 32-quinquies codice penale) 1. All articolo 32-quinquies
NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;
WORLD S VEHICLE DOCUMENTS MODIFICA AL C.P. Dl 92/ CODICE PENALE Gli articoli modificati dal Dl 92/: Articolo 61 - Circostanze aggravanti comuni Articolo 235 - Espulsione od allontanamento dello straniero
Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.465 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in
Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).
Proposte di modifica degli artt. 4 bis e 58 ter OP Testo attuale art. 4 bis Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).
INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO. I DELITTI DI CONCUSSIONE E CORRUZIONE di Lorena Ciarniello
INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE di Armando Macrillò... 1 CAPITOLO PRIMO I DELITTI DI CONCUSSIONE E CORRUZIONE di Lorena Ciarniello 1. Concussione: soggetto attivo e passivo... 7 1.1. (Segue): elemento soggettivo
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 252-B) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (MARTINAZZOLI) (V. Stampato n. 252) approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del
RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato
Stati Generali dell Esecuzione Penale TAVOLO 16 Ostacoli normativi alla individualizzazione del trattamento Rapporto di medio termine RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato Testo
Non punibilità per particolare tenuità del fatto in materia ambientale
Non punibilità per particolare tenuità del fatto in materia ambientale LA CASSAZIONE CHIAMATA A PRONUNCIARSI SUL NUOVO ISTITUTO DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO NE DELINEA I CRITERI E NE EVIDENZIA LE
ART. 1 (Modifiche al codice penale)
ART. 1 (Modifiche al codice penale) 1. Dopo l articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità
INDICE SOMMARIO CODICE PENALE. R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale...» 72
Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana...» 27 2.
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3409 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori COLETTI e CAVALLARO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2005 Modifiche al codice di procedura penale per l
Lineamenti di diritto penale. Grosseto, 4 ottobre 2010
Lineamenti di diritto penale Grosseto, 4 ottobre 2010 Grande Bipartizione DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO Diritto costituzionale Diritto amministrativo Diritto penale Diritto civile Diritto commerciale
Chiusura delle indagini preliminari (Libro V, titolo VIII)
Chiusura delle indagini preliminari (Libro V, titolo VIII) gialuz@units.it Al termine delle indagini preliminari PUBBLICO MINISTERO ESERCIZIO DELL AZIONE PENALE (ART. 405 C. 1) NON ESERCIZIO DELL AZIONE
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Attuazione l'articolo 11 Regolamento (UE) n. 260/2012 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici
INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11
Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica Italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana...» 27 2.
La riparazione per ingiusta detenzione
La riparazione per ingiusta detenzione Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale I casi di riparazione per ingiusta detenzione si devono distinguere da quelli di riparazione derivante da errore giudiziario.
INDICE-SOMMARIO. Parte I PRINCIPI E SVILUPPI NORMATIVI. Capitolo I PROFILI STORICI E FONDAMENTI COSTITUZIONALI
INDICE-SOMMARIO Parte I PRINCIPI E SVILUPPI NORMATIVI Capitolo I PROFILI STORICI E FONDAMENTI COSTITUZIONALI 1. Premessa... 3 2. Il dibattito culturale e le proposte legislative degli anni settanta : gli
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
DEPENALIZZAZIONE MODIFICA LEGGE 689/1981 Capo II - Delle controversie regolate dal rito del lavoro Art. 6 - Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione 1. Le controversie previste dall'articolo 22 della
Presentazione...» XIII PARTE I TUTELA IN SEDE CIVILE. Paolo Russo CAPITOLO I LA RESPONSABILITÀ
INDICE GENERALE Presentazione...» XIII PARTE I TUTELA IN SEDE CIVILE Paolo Russo CAPITOLO I LA RESPONSABILITÀ NELL INFORTUNISTICA STRADALE 1. L art. 2054 c.c. e la colpevolezza...» 3 1.1. Primo comma.
LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE Art. 6 l. 283/1962 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e
Emendamenti governativi al disegno di legge S19 e abbinati, testo della Commissione. Art. 7
Emendamenti governativi al disegno di legge S19 e abbinati, testo della Commissione 1) articolo 7: sostituire l articolo con il seguente: Art. 7 (Modifiche all articolo 2621 del codice civile) L articolo
Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...
INDICE SOMMARIO Presentazione.... pag. 7 Avvertenza....» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. De minimis non curat Praetor.
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 28/05/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37102-la-causa-di-esclusione-della-punibilit-perparticolare-tenuit-del-fatto-de-minimis-non-curat-praetor Autore: Cipriano
Coltivare in casa due piantine di cannabis non è reato: svolta della Cassazione
Coltivare in casa due piantine di cannabis non è reato: svolta della Cassazione La modesta quantità giustifica l'uso personale senza cessione a terzi. Irrilevante la tesi della soglia drogante di Lucia
Procura della Repubblica presso il Tribunale di T I V O L I
Procura della Repubblica presso il Tribunale di T I V O L I Il Procuratore della Repubblica N Prot. 1457/2016 Tivoli 27 settembre 2016 Al Sig. Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di T I V O
IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI. Schema di Giulio SPINA
IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI Schema di Giulio SPINA Di seguito i tratti salienti della nuova disciplina processuale relativa alla richiesta
CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, D ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, LUMIA, PAGLIARI
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2932 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori PUGLISI, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, D ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, LUMIA,
dopo la Notizia di Reato Cenni sul procedimento penale
dopo la Notizia di Reato Cenni sul procedimento penale Reati classici (1) R. Urbanistici - art. 44 c.1 lett. a) DPR 380/01 - art. 44 c.1 lett. b) DPR 380/01 - art. 44 c.1 lett. c) DPR 380/01 bene giuridico
d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2457 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE COMUNICATO
DISEGNO DI LEGGE DI AMNISTIA. Articolo 1 (Amnistia)
DISEGNO DI LEGGE DI AMNISTIA Articolo 1 (Amnistia) È concessa amnistia: a) per ogni reato non tributario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, avvero una
OGGETTO: Riformato il reato di falso in bilancio
Informativa per la clientela di studio N. 79 del 27.05.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Riformato il reato di falso in bilancio L Aula della Camera ha definitivamente approvato il D.D.L. anticorruzione,
Il dibattimento nel processo penale
Il dibattimento nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Il dibattimento è la fase centrale del processo penale, nella quale si procede alla raccolta e acquisizione
CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97
CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale
Libro Secondo: Atti 77
LE cause di invalidità degli ATTI PROCESSUALI L atto che non è conforme al modello legale può essere invalido o irregolare. L atto è irregolare quando la difformità non rientra tra quelle espressamente
Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale
Www.carelladarcangelo.com L. n. 190/12 - Le modifiche al codice penale. Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale Estinzione del
INDICE-SOMMARIO LA PROVA TESTIMONIALE: CONTENUTI E LIMITI SOGGETTIVI. (Corrada Di Martino) Capitolo Primo L OGGETTO DELLA TESTIMONIANZA
IX INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. V Elenco delle principali abbreviazioni... pag. XVII PARTE PRIMA LA PROVA TESTIMONIALE: CONTENUTI E LIMITI SOGGETTIVI (Corrada Di Martino) Capitolo Primo L OGGETTO
Capitolo I. La situazione scriminante del fatto di reato [1]
Indice V Indice Capitolo I La situazione scriminante del fatto di reato [1] I profili generali [1] 1. Premessa. Le cause di giustificazione. Inquadramento generale e cenni storici. In particolare il pensiero
Obbligo del segreto 329 cpp
Obbligo del segreto 329 cpp Gli atti di indagine compiuti dal pm e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura
PROGRAMMA DELLE LEZIONI DEONTOLOGIA FORENSE
Scuola di Formazione Avvocati della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere FORMAZIONE PENALISTICA DI BASE CORSO DI PRIMO LIVELLO DI FORMAZIONE
LA NORMA E I PRECEDENTI STORICI
IL DELITTO DI PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL ERRORE ALTRUI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LA NORMA E I PRECEDENTI STORICI -------------------------------------------------------------------------------
INDICE GENERALE PROFILO AUTORE PREFAZIONE CAPITOLO I LA DIRETTIVA 2012/29UE CAPITOLO II L. DELEGA 06/08/2013, N. 96
INDICE GENERALE PROFILO AUTORE PREFAZIONE CAPITOLO I LA DIRETTIVA 2012/29UE Premessa...» 15 1.1. La direttiva 2012/29UE: le sue caratteristiche essenziali...» 15 1.2. La direttiva 2012/29UE e la decisione
CAPITOLO II SEZIONE VII ALTRI SOGGETTI
CAPITOLO II SEZIONE VII ALTRI SOGGETTI SOMMARIO: 1. La parte civile 2. Il responsabile civile 3. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria 4. La persona offesa. 4.1. La condizione di particolare vulnerabilità.
Capitolo I: Disciplina Generale dell Illecito Amministrativo Sanzionato, L. 689/1981.
Introduzione La sottoscritta ha svolto un periodo di lavoro all interno del settore Affari Generali della Direzione Generale Bilancio e Finanze, Ufficio Sanzioni Amministrative, della Regione Toscana.
(in grassetto le modifiche apportate dagli emendamenti d aula approvati)
Disegno di legge di riforma dei delitti di corruzione (s19 e abbinati) Scheda illustrativa (in grassetto le modifiche apportate dagli emendamenti d aula approvati) Al Senato della Repubblica è in corso
d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2147 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE
SOMMARIO. TRACCIA 1 Principio di legalità, CEDU e diritto dell unione. Il regime nazionale della prescrizione tra Cestaro e Taricco.
SOMMARIO Capitolo I Le nuove frontiere del principio di legalità TRACCIA 1 Principio di legalità, CEDU e diritto dell unione. Il regime nazionale della prescrizione tra Cestaro e Taricco. 3 TRACCIA 2 Confisca
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO 2 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1) CORRUZIONE La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il quale il
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE
Pagina 1 di 5 Ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all articolo 62, numero 4, c.p., l entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico
IL DIBATTIMENTO. Sono tutti quegli gli atti che precedono la formale apertura del dibattimento, ovvero, a titolo esemplificativo:
IL DIBATTIMENTO Definizione: È la fase centrale del processo penale in quanto durante il dibattimento si procede alla raccolta ed acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Corso di Laurea in Servizio Sociale. Diritto privato e di famiglia
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Corso di Laurea in Servizio Sociale Diritto privato e di famiglia A.A. 2016/17 prof. Luca VILLA 1 1 Art. 357. Nozione del pubblico ufficiale. Agli effetti della
Orbene, l articolo in parola rientra tra le modifiche di interesse penalistico al codice della strada introdotte dalla legge n. 94/2009.
Roma, 21.03.2014 RECENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI DIVIETO DI PATENTE DI GUIDA E CONDANNA PER REATI DI DROGA Mi è stato chiesto di rispondere al seguente quesito: è possibile conseguire
CAPITOLO II LE CIRCOSTANZE DEI NUOVI REATI AMBIENTALI
71 CAPITOLO II LE CIRCOSTANZE DEI NUOVI REATI AMBIENTALI E IL PROCEDIMENTO ESTINTIVO DELLE CONTRAVVENZIONI INOFFENSIVE SOMMARIO: 1. L Aggravante associativa - 2. L «Aggravante ambientale» - 3. L attenuante
Chiusura delle indagini preliminari (Libro V, titolo VIII)
Chiusura delle indagini preliminari (Libro V, titolo VIII) gialuz@units.it Al termine delle indagini preliminari PUBBLICO MINISTERO ESERCIZIO DELL AZIONE PENALE (ART. 405 C. 1) NON ESERCIZIO DELL AZIONE
La differenza tra Riesame e Appello
La differenza tra Riesame e Appello Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Nel diritto processuale penale italiano, il riesame, previsto e disciplinato dall'art. 309 del codice di procedura
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA PROGRAMMA DI DIRITTO PENALE. prof. Vincenzo Nico D Ascola
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA PROGRAMMA DI DIRITTO PENALE anno accademico 2011/2012 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO I) Parte generale del codice
INDICE. Capitolo I DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Stupefacenti vol 4-01-1904 0:11 Pagina VII Capitolo I DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI 1. La definizione di detenzione di sostanze stupefacenti nella attuale legislazione 1.1 Il concorso nella condotta
DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE E DI DEFLAZIONE DEL SISTEMA PENALE
DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE E DI DEFLAZIONE DEL SISTEMA PENALE TITOLO I DEPENALIZZAZIONE CAPO I TRASFORMAZIONE DEI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI Art. 1 (Delega al Governo per la
INDICI. Indice sommario CODICE PENALE. LIBRO PRIMO Dei reati in generale. Artt. da TITOLO I - Della legge penale... 1 a 16
INDICI Indice sommario Costituzione della Repubblica... p. XIII Disposizioni sulla legge in generale... p. XXIX R.d. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del codice penale... p.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA PROGRAMMA DI DIRITTO PENALE. prof. Vincenzo Nico D Ascola
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA PROGRAMMA DI DIRITTO PENALE anno accademico 2010/2011 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO I) Parte generale del codice
AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 2 CONTENUTI 1. Dlgs 39/2014 del 4 marzo 2014 2. Legge 186/2014 del 15 dicembre 2014 3 1. Dlgs 39/2014 del 4
PARTE QUARTA - le forme del reato
PARTE QUARTA - le forme del reato CAPITOLO XIV LE CIRCOSTANZE 1. Aspetti generali 1.1 Definizione 1.2 Inquadramento dogmatico 1.2.1 Teoria dell autonomia 1.2.2 Teoria dell accessorietà 1.2.3 Teoria della
(Modifica dell articolo 600 del codice penale)
Legge recante Misure contro la tratta di persone approvata il 30 luglio 2003 Art. 1. (Modifica dell articolo 600 del codice penale) 1. L articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art.
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1484 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2014 Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale,
INDICE SOMMARIO. Parte prima CASISTICA. Capitolo 1 NOZIONE, FONDAMENTO E CASI DI CUI ALL ART. 392 C.P.P.
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... Introduzione... XVII XIX Parte prima CASISTICA Capitolo 1 NOZIONE, FONDAMENTO E CASI DI CUI ALL ART. 392 C.P.P. 1.1. Nozione e fondamento... 3 1.2.
La competenza del giudice penale
La competenza del giudice penale (prima parte) Prof. Giuseppe Santalucia La competenza in generale Il codice di procedura penale distingue: incompetenza per materia; Incompetenza per territorio; Incompetenza
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3176 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2004, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge d iniziativa dei deputati
REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI
Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n
Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3337 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2005, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge d iniziativa dei deputati
Tribuna FOCUS. di Ugo Domenico Molina
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 28 DEL 16 MARZO 2015. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO, A NORMA DELL ART. 1, COMMA 1, LETTERA M), DELLA LEGGE 28 APRILE 2014, N. 67.
CAPITOLO 1: NATURA, CARATTERISTICHE E RATIO DEL PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE DI CONDANNA
INDICE INTRODUZIONE CAPITOLO 1: NATURA, CARATTERISTICHE E RATIO DEL PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE DI CONDANNA SEZIONE I : IL RUOLO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI: DALLA LEGGE DELEGA DEL 3 APRILE 1974 N.108
Cass. Pen., SS.UU., sent. 29/09/ dep. 07/11/2016, n , Pres. Canzio, Rel. Vessichelli
Cass. Pen., SS.UU., sent. 29/09/2016 - dep. 07/11/2016, n. 46688, Pres. Canzio, Rel. Vessichelli La sorte delle obbligazioni civili derivanti dai reati abrogati e configurati quali illeciti civili ai sensi
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione)
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio,
COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo
indice SOMMARIO TJ_667_LaNuovaDisciplinaContrastoCorruzione_2015_1.indb :54:58
indice SOMMARIO TJ_667_LaNuovaDisciplinaContrastoCorruzione_2015_1.indb 7 15-06-2015 13:54:58 TJ_667_LaNuovaDisciplinaContrastoCorruzione_2015_1.indb 8 15-06-2015 13:54:58 INDICE SOMMARIO Prefazione............................................
NOZIONE DI REATO E DISTINZIONE TRA DELITTO E CONTRAVVENZIONE
NOZIONE DI REATO E RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 NOZIONE DI REATO E DISTINZIONE TRA DELITTO E CONTRAVVENZIONE ------------------------- 3 2 DISTINZIONE TRA REATO
I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO
I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO 1 CODICE PENALE Articolo 323 1 Abuso d ufficio Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale