VIII Municipalità Chiaiano,Marianella,Piscinola,Scampia Servizio Gestione del Territorio e Regolazione Attività Economiche
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- Gianpiero Bernardi
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1 VIII Municipalità Chiaiano,Marianella,Piscinola,Scampia Servizio Gestione del Territorio e Regolazione Attività Economiche Mod_M8_OC/B Criteri geometrici per le concessioni di occupazione e di allestimento del suolo pubblico per le attività commerciali, artigianali, artistiche, culturali, religiose, ricreative e sportive I criteri costruttivi e le distanze minime per la l occupazione e l allestimento del suolo pubblico per le attività commerciali, artigianali, artistiche, culturali, religiose, ricreative e sportive, da rispettare su strada,sui marciapiedi e sulle aree pedonali della VIII Municipalità, nell anno 2010, sono le seguenti: 1. In tutte le strade ricadenti nella VIII Municipalità le distanze minime dei manufatti privati da ubicare su suolo pubblico da pali, alberi, scivoli, passi carrai e da altri manufatti privati sono riportate nei commi successivi; le suddette misure consentono l agevole transito pedonale e l utilizzazione degli spazi comuni sui marciapiedi e nelle aree pedonali, con particolare attenzione agli utenti che presentano difficoltà di movimento (anziani, bambini, disabili, ecc.). 2. Le occupazioni di suolo sul marciapiede e sulle aree pedonali in aderenza alle recinzioni ed agli edifici devono rispettare le seguenti distanze (Tav.1): Tav.1 - DISTANZA LIMITE SUL MARCIAPIEDE E NELLE AREE PEDONALI DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO IN ADERENZA AI FABBRICATI 0.50 x DISTANZA VANI x0.50 (MAX 300) MARCIAPIEDE x0.50 (MAX 600) AREA PEDONALE MIN 300 PALINA FERMATA BUS x0.50 () MARCIAPIEDE x0.50 (MIN 400) AREA PEDONALE MIN 150 AIUOLA ISOLATA CASSONETTO N.U. PALO DI ILLUMINAZIONE (Max 200) (Max 500) AIUOLE PARALLELE AL MARCIAPIEDE a) Lo spazio massimo per le occupazioni ubicate in aderenza al fabbricato è pari alla metà dell intera larghezza del marciapiede con il massimo di mt sui marciapiedi e mt 6.00 sulle aree pedonali b) La lunghezza massima è funzione dello spazio disponibile sul fronte del fabbricato. c) Lo spazio minimo pedonale è pari alla metà dell intera larghezza del marciapiede con un minimo di mt 2.00 sul marciapiede e di mt nelle aree pedonali. d) Almeno mt dai bordi laterali dei passi carrai, dagli scivoli per disabili, da cabine e manufatti vari di servizi pubblici, dai dissuasori di sosta,dai parapedonali, dagli alberi,dalle panchine, dalle fioriere, dalle aiuole parallele al marciapiede e alle fontanine. e) Almeno mt da pali di illuminazione, dai pali semaforici, dai segnali stradali, dai cartelloni pubblicitari, dalle aiuole isolate, dai cassonetti di N.U.e dai cestini rifiuti; f) Almeno mt dagli accessi ad edifici pubblici e di culto; g) L'occupazione dovrà distanziarsi da una eventuale proprietà confinante (negozi, androni,ecc.) discostandosi di uno spazio pari alla metà della distanza tra le due proprietà.. 3. Le occupazioni di suolo pubblico isolate (non in aderenza del fabbricato) sui marciapiedi e sui passaggi pedonali (marciapiedi a quota stradale destinati al transito dei pedoni, paralleli agli edifici, separati dalla carreggiata mediante una linea bianca continua o paletti) devono rispettare le seguenti distanze (Tav.2):
2 Tav.2 - DISTANZA LIMITE SUL MARCIAPIEDE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO ISOLATE DAGLI OSTACOLI FISSI, DAGLI INCROCI E DAGLI ACCESSI CARRABILI (Lunghezza chiosco: corto < = 500 cm - Lungo <=1000 cm ) CAERREGGIATA STRADALE ACCESSO CARRABILE SCIVOLO PASSO CARRAIO (Max 200) (Max 500) 0.50x () Occ. Lunga MAX 1000 Occ. Corta MIN 60 CIGLIO AIUOLA MIN 90 Occ. Corta Occ. Lunga PALO ILLUMINAZIONE Lo spazio massimo per le occupazioni isolate corte è di mt. 5.00x500 e per le occupazioni isolate lunghe è massimo di mt. 5.00x a) Lo spazio minimo pedonale è pari alla metà dell intera larghezza del marciapiede con un minimo di mt 2.00 sui marciapiedi larghi meno di mt b) Almeno mt dai bordi laterali dei passi carrai, dagli scivoli per disabili e dagli attraversamenti pedonali, c) Almeno mt dal ciglio del marciapiede, dai cartelloni pubblicitari, dalle aiuole in rettilineo e nelle curve di raggio interno di massimo 80 mt. d) Almeno mt (per le occupazioni corte) e mt (per le occupazioni lunghe) da pali di illuminazione, dai pali semaforici, dai segnali stradali, dalle aiuole isolate, dai cassonetti di N.U.e dai cestini rifiuti, da cabine e manufatti vari di servizi pubblici, dagli alberi,dalle panchine, dalle fioriere, e dalle fontanine ; e) Almeno mt dagli accessi ad edifici pubblici e di culto; 4. Le occupazioni di suolo pubblico isolate (non in aderenza del fabbricato) nelle aree pedonali devono rispettare le seguenti distanze (Tav.3): MIN 500 MIN 700 ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SCIVOLO PER SOSTA DISABILI SCALE METROPOLITANA SOPRA E SOTTOPASSAGGI PALINA FERMATA BUS AREA IMPIANTO DI CARBURANTE TAV.3 - DISTANZA LIMITE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO ISOLATE NELLE AREE PEDONALI DAGLI OSTACOLI FISSI E DAGLI INCROCI (Lunghezza chiosco <= 1000 cm) NON UTILIZZABILE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO MIN 400 AIUOLA PALO ILLUMINAZIONE MAX 1000 (MIN 500) x0.50 () AIUOLA ISOLATA CASSONETTO N.U. PALO DI ILLUMINAZIONE -PER IL PERCORSO PEDONALE (Max 200) (Max 500) AIUOLE PARALLELE AL MARCIAPIEDE a) Lo spazio massimo per le occupazioni isolate nelle aree pedonali è massimo di mt. 5.00x b) Lo spazio minimo pedonale da lasciare rispetto agli edifici è di mt c) Almeno mt dai bordi laterali dei passi carrai, dagli scivoli per disabili e dagli attraversamenti pedonali, da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi,ecc
3 d) Almeno mt dagli accessi ad edifici pubblici e di culto; e) Almeno mt dal ciglio del marciapiede, dai cartelloni pubblicitari, dai dissuasori di sosta,dai parapedonali,dalle aiuole in rettilineo, da pali di illuminazione, dai pali semaforici, dai segnali stradali, dalle aiuole isolate, dai cassonetti di N.U.e dai cestini rifiuti, da cabine e manufatti vari di servizi pubblici, dagli alberi,dalle panchine, dalle fioriere, dalle fontanine e nelle curve di raggio interno di massimo 50 mt; 5. In corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo isoscele di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione dei cordoli dei marciapiedi e due lati uguali, di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Nel caso i marciapiedi fossero più larghi di mt.2.00 per la strada secondaria e m per quella principale il lato del triangolo di visibilità sarà costante di m Il segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati delimiterà l area non utilizzabile per l occupazione del suolo nelle intersezioni. 6. Tutte le occupazioni di suolo pubblico dovranno distanziarsi di almeno(tav.4): Tav.4 - DISTANZA LIMITE SUL MARCIAPIEDE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO ISOLATE E IN ADERENZA AI FABBRICATI FRA LORO x () MIN 400 MAX 300 (Max 200) (Max 500) CIGLIO AIUOLA o mt. 5,00 dalle paline di fermata bus e dalla prima e dall'ultima pompa erogatrice o serbatoio di impianti di distribuzione carburanti o mt. 7,00, dal primo gradino delle scale di accesso delle stazioni delle ferrovie, metropolitane e dei sottopassaggi pedonali, se sono ubicate sulla direttrice del corridoio d'uscita o mt dagli accessi ad edifici pubblici e di culto; o mt da altre occupazioni di suolo e manufatti limitrofi quali edicole, chioschi,ecc); 7. Nelle curve di raggio interno minore di 80 mt la distanza del ciglio del marciapiede dall occupazione di suolo sarà di mt 0.75 per R=70 mt, di 1.00 per R=60 mt, di mt 1.50 per R=50 mt, di mt2.50 per R=40 mt, di mt 4.00 per R=30 mt e di mt 7 per R<=20 mt.(distanza di visibilità per l arresto alla velocità di 40 km/ora di mt. 40) (Tav.5); 8. In corrispondenza di fermate autofilotranviarie deve essere previsto un corridoio pedonale di ampiezza (misurata dalla palina) di almeno mt. 3,00 lungo l'intera estensione dell'area di fermata per una lunghezza di mt. 5,00 dopo e mt prima del cartello segnalatore. TAV.5 -DISTANZA LIMITE SUL MARCIAPIEDE E NELLE AREE PEDONALI DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO ISOLATE NELLE CURVE STRETTE Min Nelle curve di R<80 m la distanza dell'occupazione di suolo dal ciglio del marciapiede deve essere maggiore di: R (metri) Distanza Min Distanza di visibilità per l'arresto alla velocità di 40 km/ora 160 Min 400 Distanza Variabile
4 9. I chiusini, le botole e i grigliati di aerazione devono essere lasciati completamente liberi da qualsiasi tipo di copertura, in modo da garantire la completa agibilità e ispezionabilità da parte del personale addetto alla manutenzione; 10. Le tende solari e gli ombrelloni dovranno avere un altezza tale da non impedire la percezione della segnaletica. Stradale. 11. Gli appoggi al suolo delle recinzioni e delle strutture smontabili e stagionali non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione dei pedoni e di persone con ridotta o impedita capacità motoria e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto. 12. Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm.15 e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche; lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata. 13.Le installazioni e/o opere di arredo degli spazi all aperto prospicienti i pubblici esercizi quali l insieme coordinato di tavoli, sedie, fioriere, pedane, ombrelloni, sistemi di ombreggiamento, sistemi di protezione e schermatura, sistemi di raffrescamento e riscaldamento, sistemi di illuminazione sono differenziate in : A- temporanee quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: durata limitata ad un numero discreto di giorni, o ad un periodo definito dell anno, installazioni di arredo limitate ad un insieme di oggetti non solidali (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, ecc.), la cui posa e rimozione non richiede particolari mezzi ed attrezzature; installazioni di arredo che non danno luogo a spazi delimitati e volumetricamente definiti. B- non temporanee quando ricorre una delle seguenti condizioni: la durata investe più periodi annuali, o interessa l intero anno, sia prevista la rinnovabilità della occupazione e delle connesse installazioni di arredo, le installazioni di arredo danno luogo ad un insieme solidale e coerente, anche se le stesse non sono ancorate al suolo (fondate) e quindi flottanti, le installazioni di arredo danno luogo a spazi delimitati e volumetricamente definiti. 14.Le installazioni di arredo sono soggette alle seguenti disposizioni: a) Quando l installazione di arredo è in prossimità di edifici sottoposti a vincolo di tutela e di elementi di interesse culturale, essa non può essere posta in aderenza al paramento degli stessi, ma deve essere distanziata da almeno 1.50 m per il passaggio dei pedoni. b) Le istallazioni di arredo devono essere distanziate di almeno metri 10 (dieci) dagli accessi ad edifici pubblici e di culto. c) Le diverse installazioni di arredo non possono essere contigue, cioè poste senza soluzione di continuità, ma devono essere assicurati spazi liberi tra due successive installazioni. d) Le istallazioni di arredo non devono occultare o ostruire la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune, di monumenti e di visuali paesaggistiche. e) Le istallazioni di arredo non devono interferire, o occultare od ostacolare la vista della segnaletica verticale ed orizzontale per la circolazione, né delle luci semaforiche, né della toponomastica. f) Le istallazioni di arredo non devono interferire con gli scivoli per disabili posti sui marciapiedi, con le reti tecnologiche e loro parti o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, illuminazione, ecc.), né comportarne un limitato funzionamento, né ridurne l accesso e la manutenzione. 15.L'occupazione di suolo, sia pubblico che privato gravato da servitù di uso pubblico, finalizzate alla somministrazione di cibi o bevande deve rispondere alle seguenti indicazioni: a. Le coperture presenti, pur nella diversa tipologia, devono risultare coordinate nei colori omogenee per altezza. Esse non possono superare in altezza i mt b. Le delimitazioni laterali devono essere limitate ad una altezza dal suolo di 1,5 mt da terra, al solo fine di protezione dal vento e dai rumori dell avventore nella posizione seduta, non è ammessa l apposizione di tendaggi o altre chiusure laterali, ancorché trasparenti o di plastica.
5 c. Le strutture di delimitazione dovranno essere realizzate con elementi lignei mordenzati o attintati in colori scuri, oppure con profilati in ferro attintati in colori scuri, e le parti di tamponamento dovranno essere eseguiti con materiali trasparenti non riflettenti, o con grilliage montati su fioriere contenenti essenze arbustive. d. La colorazione delle coperture deve essere in tinta unita ed uniforme preferibilmente nel colore chiaro della fibra naturale del cotone o della canapa. Esso comunque dovrà essere compatibile con l'assetto cromatico della intera facciata di riferimento, o dell'intorno nel caso di piazze e assi storici; in zone non oggetto di particolari tutele è consentito anche l'accostamento di più colori, fermo restando il criterio della compatibilità con l'assetto cromatico generale circostante, sia esso edificato o meno. e. Sulle coperture e sulle strutture di delimitazione sono consentite scritte pubblicitarie, scritte con il nome dell'esercizio ed un piccolo logo caratterizzante lo stesso; le dimensioni della scritta ed il tipo di carattere usati devono essere uniformati ad un criterio di massima semplicità e di dimensioni contenute. Le iscrizioni dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione e, per esse, può essere dovuto il canone pubblicitario in ragione della estensione complessiva delle indicazioni pubblicitarie. Riferimenti normativi DL 285/1992 Nuovo Codice della strada - G.U. n.114 del 18/5/1992 e successive modifiche; DPR 495/1992 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada - G.U. n.303 del 28/12/1992 e successive modifiche; DM 5/11/2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade - G.U. n.3 del 4/01/2002; DM 19/04/2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali - G.U. n.170 del 24/07/2006; CNR Norme sull arredo funzionale delle strade urbane - Bollettino Ufficiale CNR n.150, dicembre Delibera Consiglio Comunale n.210 del 21/12/2001 Approvazione del Regolamento Viario DM 236 del 14/6/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l accessibilità, l adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica ai fini del superamento e dell eliminazione delle barriere architettoniche G.U. n.47 del 23/06/1989 Delibera Consiglio Comunale n.419 del 29/10/1999 Approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari Indirizzi per le occupazioni di suolo pubblico annesse a pubblici esercizi elaborate dalla VIII Direzione Centrale Sviluppo commerciale, artigianale e turistico nell aprile 2009 Il Dirigente Ing. Giovanni de Martino
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