La direttiva sul distacco dei lavoratori: recepimento e sfide. Workshop CES, gennaio 2015, Bruxelles

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La direttiva sul distacco dei lavoratori: recepimento e sfide. Workshop CES, gennaio 2015, Bruxelles"

Transcript

1 SEGRETARIATO PER L EUROPA UFFICIO GIURIDICO E VERTENZE LEGALI Roma, 12 febbraio 2015 La direttiva sul distacco dei lavoratori: recepimento e sfide Workshop CES, gennaio 2015, Bruxelles Il workshop svoltosi nei giorni 20 e 21 gennaio 2015 presso l Istituto Sindacale Europeo era finalizzato all analisi della Direttiva 2014/67 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Maggio 2014 (sull applicazione della Direttiva 96/71 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi). L obiettivo della Confederazione Europea dei Sindacati (CES) era quello di definire in che modo la Direttiva debba essere recepita nei singoli ordinamenti nazionali, al fine di garantire la stabilità del mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e un adeguata tutela dei lavoratori distaccati. Si trattava di fornire ai sindacati nazionali indicazioni il più possibile omogenee in merito ai punti su cui fare pressione politica in fase di recepimento della Direttiva. Nel corso del seminario è stata compiuta una valutazione dei passaggi più delicati della Direttiva 2014/67 e di questo daremo conto nel prosieguo. Preambolo: Visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62.

2 Le basi giuridiche si trovano negli articoli 53.1 e 62 TFUE, ovvero le basi giuridiche del mercato interno. Non figura l art. 153 TFUE, che costituisce base giuridica per gli atti in materia di politica sociale. I Considerando: Considerando 11: Nei casi in cui non si configuri un'autentica situazione di distacco e vi sia un conflitto di leggi, è opportuno prestare la dovuta attenzione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («Roma I») o della convenzione di Roma (2), intese a garantire che i dipendenti non siano privati della protezione loro accordata da disposizioni cui non è consentito derogare convenzionalmente o cui è possibile derogare solo a beneficio dei dipendenti stessi. È auspicabile che gli Stati membri garantiscano l'adozione di disposizioni intese a proteggere in modo adeguato i lavoratori che non sono effettivamente distaccati. Un interpretazione didascalica del considerando citato porta a considerare l applicazione del principio del paese d origine, in caso di distacco non genuino. L art 8.2 del reg. Roma I dispone: Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro, ad eccezione delle norme finalizzate a tutelare il pubblico interesse (art. 9, reg. Roma I). Pertanto, in fase di recepimento è importante che sia chiaro che la legge applicabile in caso di distacco non genuino sia quella dello Stato ospitante. Inoltre, in caso di distacco non genuino il lavoratore dovrebbe essere considerato lavoratore migrante, così da evitare che sia egli a pagare per la frode dell impresa. Art 1.2- Oggetto La presente direttiva non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti negli Stati membri e a livello di Unione, ivi compresi il diritto o la libertà di sciopero e il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, secondo il diritto e/o le prassi nazionali, né il diritto di negoziare, concludere ed applicare accordi collettivi e promuovere azioni collettive secondo il diritto e/o le prassi nazionali. E importante evidenziare questo punto in fase di recepimento. Art. 2- Definizioni Ai sensi dell art. 2 (a) «autorità competente»: un'autorità o un organo, tra cui possono figurare gli uffici di collegamento di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE, designati da uno Stato membro per esercitare le funzioni previste dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva. Secondo l opinione di alcuni membri della Commissione EMPL del Parlamento europeo, il termine organo (in inglese body ) è stato inserito al fine di consentire agli Stati membri di qualificare anche le organizzazioni sindacali come autorità competenti (secondo quanto disciplinato dall art. 3); queste potrebbero, quindi, accedere al sistema IMI. Tuttavia, la versione italiana (così come altre versioni) lascia dubbi in proposito. Inoltre si deve tenere presente che, dal momento in cui un organizzazione sindacale viene autorizzata ad accedere all IMI ed utilizzarlo attivamente, essa acquisisce non solo diritti, ma anche responsabilità/doveri, quindi non è detto che questo sia un punto su cui conviene fare pressione. Sicuramente, sarebbe positivo che l organizzazione sindacale potesse essere informata circa le comunicazioni che avvengono tramite il sistema IMI. Art. 4- Individuazione dell autenticità del distacco e prevenzione degli abusi e dell elusione

3 Così recita l art. 4.1: Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione della direttiva 96/71/CE, le autorità competenti operano una valutazione generale di tutti gli elementi fattuali considerati necessari, tra cui, in particolare, quelli indicati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali elementi sono intesi ad assistere le autorità competenti nell'effettuare le verifiche e i controlli e qualora esse abbiano motivo di ritenere che un lavoratore non sia da considerarsi distaccato ai sensi della direttiva 96/71/CE. Tali elementi intervengono come fattori indicativi nella valutazione complessiva e non possono, pertanto, essere considerati isolatamente. L articolo è da leggere alla luce dell Art 2.1, Direttiva 96/71: Ai fini della presente direttiva, per lavoratore distaccato si intende il lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente. Si sottolinea che la valutazione di tutti gli elementi fattuali deve essere obbligatoriamente prevista, dunque gli agli stati membri viene lasciata discrezionalità in merito a quali elementi fattuali considerare necessari, non in merito all effettuare o meno la valutazione generale. Un punto da considerare con attenzione in fase di recepimento è quello di chiarire se verifiche e controlli vadano effettuati solo se si è già a conoscenza dell esistenza di un probabile distacco non autentico, o in ogni caso. La CES invita i sindacati a fare pressione perché la normativa di recepimento chiarisca la possibilità di fare controlli e verifiche indipendentemente dal fatto che vi sia motivo di ritenere o meno. Così recita l art. 4.2: Al fine di determinare se un'impresa esercita effettivamente attività sostanziali diverse da quelle puramente interne di gestione e/o amministrazione, le autorità competenti operano una valutazione generale di tutti gli elementi fattuali che caratterizzano le attività esercitate da un'impresa nello Stato membro di stabilimento e, ove necessario, nello Stato membro ospitante, tenendo conto di un quadro temporale ampio. Tali elementi possono comprendere, in particolare:. La precisazione che l attività debba essere sostanziale è dovuta alla volontà di contrastare le c.d. imprese fittizie (dette letterbox companies), istituite al solo fine di distaccare lavoratori. Da sottolineare l espressione valutazione generale. Essa sembra implicare che non dovrebbe essere sufficiente soddisfare uno dei possibili elementi fattuali, ma andrebbero fatte considerazioni di ordine più generale. La Direttiva 2014/67 lascia discrezionalità in merito a quali si possano qualificare come elementi essenziali oggetto di valutazione. Cinque elementi sono poi elencati a titolo esemplificativo. Da sottolineare la lettera c) ( la legge applicabile ai contratti stipulati dall'impresa con i suoi lavoratori e con i suoi clienti ). Se i rapporti di lavoro sono soggetti alla legge del paese di origine e i contratti di appalto/somministrazione sono tutti soggetti ad altre normative, potremmo essere in presenza di una letterbox company. E dunque importante assicurarsi che il legislatore nazionale recepisca la Direttiva includendo più elementi possibile tra quelli elencati dall art. 4, paragrafo 2, della Direttiva e interpretando il concetto di valutazione generale in modo da assicurare l inclusione di tutti gli elementi in fase di valutazione. Così recita l art. 4.3: Per valutare se un lavoratore distaccato temporaneamente presta la sua attività in uno Stato membro diverso da quello in cui abitualmente lavora, sono esaminati tutti gli elementi fattuali che caratterizzano tale attività e la situazione del lavoratore. Tali elementi possono comprendere, in particolare:. Quando si passa a valutare la genuinità del distacco dal punto di vista della condizione del lavoratore, il concetto di valutazione generale scompare, ma la lista degli elementi considerati

4 dalla Direttiva rimane esemplificativa. Anche in questo caso la CES invita a comprendere il maggior numero degli elementi possibili, come oggetto di esame. Così recita l art 4.4: Il mancato soddisfacimento di uno o più degli elementi fattuali stabiliti ai paragrafi 2 e 3 non significa automaticamente che una certa situazione non corrisponda a un distacco. La valutazione di tali elementi è adattata a ogni caso particolare e tiene conto delle specificità della situazione Attenzione a questo punto, che sembra lasciare agli Stati ulteriore discrezionalità in fase di recepimento. Così recita l art 4.5: Gli elementi di cui al presente articolo utilizzati dalle autorità competenti nella valutazione generale volta ad accertare se una determinata situazione costituisca un autentico distacco possono altresì essere considerati per stabilire se una persona possa essere considerata un lavoratore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri dovrebbero basarsi, tra l'altro, sulle circostanze concernenti l'esecuzione del lavoro, la subordinazione e la retribuzione del lavoratore, indipendentemente dal modo in cui il rapporto è caratterizzato in qualsiasi accordo, contrattuale o meno, eventualmente concordato tra le parti. L espressione valutazione generale ritorna in questa disposizione e sembra includere anche il paragrafo 3 dell art. 4 sopra citato. A maggior ragione è necessario che in fase di recepimento della Direttiva sia chiarito dalla legge nazionale come deve essere svolto un esame concreto degli elementi fattuali. Il paragrafo 5 è finalizzato a incidere sulle situazioni di c.d. finta partita Iva, per cui non è più sufficiente rifarsi al diritto dello Stato membro nel cui territorio è distaccato il lavoratore per valutare lo status di lavoratore (subordinato). Infatti, la Direttiva 2014/67 sembra spingere perché i controlli vadano oltre un esame degli elementi formali, per valutare il rapporto sotto il profilo sostanziale. Tuttavia, è stato notato che la Direttiva è molto vaga in merito, soprattutto in relazione ai poteri attribuiti alle autorità competenti a tal fine, motivo per cui questi aspetti sono da specificare in fase di recepimento, vista l importanza della questione. Art. 5 - Facilitazione all accesso all informazione Così recita l art. 5.4: Se, secondo le leggi, le tradizioni e le prassi nazionali, tra cui il rispetto dell'autonomia delle parti sociali, le condizioni di lavoro di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE sono stabilite in contratti collettivi, come previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di tale direttiva, gli Stati membri si assicurano che tali condizioni siano messe a disposizione dei prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri e dei lavoratori distaccati in modo accessibile e trasparente, e si adoperano per coinvolgere le parti sociali al riguardo. Le pertinenti informazioni dovrebbero in particolare riguardare le diverse tariffe minime salariali e i loro elementi costitutivi, il metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e, se del caso, i criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali. In fase di recepimento, si raccomanda di assicurarsi che il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali venga previsto in modo chiaro. Possibilmente, interpretando l art. 5 in modo da coinvolgere le organizzazioni là dove possibile. Art. 9 - Obblighi amministrativi e misure di controllo Questo articolo si collega all art. 4 sugli strumenti che possono essere utilizzati al fine di effettuare i controlli. E importante tenerlo presente in fase di recepimento della Direttiva 2014/67. Così recita l art. 9.1:

5 Gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo necessari per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla presente direttiva e alla direttiva 96/71/CE, a condizione che essi siano giustificati e proporzionati in conformità del diritto dell'unione. A tal fine, gli Stati membri possono, in particolare, imporre le misure seguenti:. Occorre fare attenzione all ampia discrezionalità lasciata al legislatore nazionale in merito all imposizione o meno di obblighi amministrativi e misure di controllo. Ed è necessario assicurarsi che lo Stato imponga tali obblighi e misure di controllo. E altresì necessario che obblighi e misure di controllo vengano accuratamente giustificate nella normativa di recepimento. L elenco contenuto nel paragrafo 1 dell art. 9 è, anche in questo caso, puramente esemplificativo. I sindacati - soprattutto in Italia, dove sul punto c è un vuoto normativo - dovrebbero fare in modo che tutte le misure elencate all art. 9.1 vengano imposte a carico dei prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato. Sjoerd Feenstra (Commissione, DG Occupazione) ha sottolineato che le misure elencate si sono ispirate a quelle già attuate negli Stati membri. Così recita l art. 9.2: Gli Stati membri possono imporre altri obblighi amministrativi e misure di controllo se si verificano situazioni o nuovi sviluppi da cui risulti che gli obblighi amministrativi e le misure di controllo esistenti sono insufficienti o inefficienti ai fini dell'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 96/71 e alla presente direttiva, a condizione che essi siano giustificati e proporzionati. Non è chiaro cosa si intenda con l espressione altri obblighi. Art Ispezioni Così recita l art 10.1: Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti controlli e meccanismi di vigilanza efficaci ed adeguati, previsti in conformità del diritto e della prassi nazionali, e che le autorità designate in virtù del diritto nazionale effettuino nel loro territorio efficaci e adeguate ispezioni dirette a controllare la conformità alle disposizioni della direttiva 96/71, tenendo conto delle disposizioni pertinenti della presente direttiva, garantendone così la corretta applicazione. Nonostante la possibilità di effettuare verifiche a campione, le ispezioni si basano principalmente su una valutazione dei rischi da parte delle autorità competenti che può identificare i settori d'attività in cui nel loro territorio si concentra la presenza di lavoratori distaccati per la prestazione di servizi. Nel procedere a tale valutazione dei rischi, è possibile tener conto, in particolare, della realizzazione di grandi progetti infrastrutturali, dell'esistenza di lunghe catene di subappaltatori, della prossimità geografica, dei problemi e delle necessità particolari di specifici settori, delle precedenti irregolarità e della vulnerabilità di talune categorie di lavoratori. E importante identificare le risorse da utilizzare per la valutazione dei rischi, altrimenti la norma si svuota di significato. Art. 11- Difesa dei diritti - Facilitazione delle denunce- Arretrati Così recita l art. 11.3: Gli Stati membri dispongono che le organizzazioni sindacali e altre parti terze, quali associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che hanno, in base ai criteri stabiliti ai sensi del diritto nazionale, un interesse legittimo a veder rispettata la presente direttiva e la direttiva 96/71/CE, possano, per conto o a sostegno del lavoratore distaccato o del suo datore di lavoro, con la sua approvazione, promuovere ogni procedimento giudiziario o amministrativo diretto a ottenere l'applicazione della presente direttiva e della direttiva 96/71/CE e/o l'esecuzione degli obblighi da esse risultanti.

6 E importante che lo Stato membro recepisca questa norma, così da permettere ai sindacati nazionali di tutelare il più possibile i lavoratori distaccati. Articolo 12- Responsabilità di subcontratto Così recita l art. 12.1: Al fine di fronteggiare le frodi e gli abusi gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali pertinenti in conformità del diritto e/o della prassi nazionali, possono adottare misure addizionali in modo non discriminatorio e proporzionato, per garantire che nei casi di subcontratto a catena il contraente di cui il datore di lavoro (prestatore di servizi) rientrante nell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE è un subcontraente diretto possa, in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, essere tenuto responsabile dal lavoratore distaccato riguardo a eventuali retribuzioni nette arretrate corrispondenti alle tariffe minime salariali e/o contributive dovute a fondi o istituzioni comuni delle parti sociali previsti dalla legge o dai contratti collettivi, nella misura in cui rientrino nell'articolo 3 della direttiva 96/71. Il legislatore europeo permette agli stati membri (ma non li obbliga) di prevedere forme di responsabilità solidale e congiunta, in modo che anche il contraente di cui il datore di lavoro è subcontraente possa essere tenuto responsabile dal lavoratore. Ai sensi dell art la responsabilità di cui sopra deve essere prevista per il settore edile. Uno dei problemi principali di questo articolo riguarda il fatto che si considera sempre e solo la responsabilità solidale in caso di subfornitura diretta, escludendo quindi una previsione di responsabilità che coinvolga la totalità della catena di subappalto. A tal proposito, è emblematico l art. 12.6: Invece delle norme in materia di responsabilità di cui al paragrafo 2 gli Stati membri possono adottare altre misure esecutive appropriate, in conformità del diritto e/o delle prassi unionali e nazionali, che permettono, in un rapporto di subcontraenza diretta, sanzioni effettive e proporzionate nei confronti del contraente, per fronteggiare le frodi e gli abusi in situazioni in cui i lavoratori hanno difficoltà ad ottenere i loro diritti. In relazione a questa disposizione, la CES consiglia di assicurare la forma di responsabilità più estesa possibile, che sia però anche accuratamente giustificata dal legislatore nazionale, in modo da essere preparati ad eventuali questioni avanti alla Corte di Giustizia. Così recita l art Gli Stati membri possono, nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4, prevedere che il contraente che abbia assunto gli obblighi di diligenza definiti dal diritto nazionale non sia responsabile. Il concetto di obblighi di diligenza crea molto incertezza. S. Feenstra (Commissione, DG Occupazione) osserva come questa previsione tragga origine da alcuni esempi di attuazione della Direttiva 96/71 a livello nazionale. Nella legislazione di trasposizione di otto Stati membri è stato inserito il concetto di obblighi di diligenza. Si conferma però che non c è una definizione condivisa a livello dell Ue. Sarà pertanto inevitabile un approfondimento della materia con gli Stati. Articolo 20 Sanzioni Cosi recita la norma: Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'osservanza. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 18 giugno 2016 e comunicano sollecitamente le eventuali modifiche ad esse successivamente apportate. Questa disposizione è molto vaga rispetto alle sanzioni che possono essere applicate nel caso in cui la autorità competente venga a conoscenza di una situazione di distacco non genuino. La CES consiglia di fare in modo che la legislazione nazionale di attuazione preveda sanzioni

7 sostanziali, dissuasive; queste devono essere applicate in tempi rapidi, così da evitare la sparizione dell impresa distaccante. Dall intervento di Jutta Steinruck (deputato al Parlamento europeo) è emerso che alcuni membri del PE sono tutt altro che soddisfatti del testo attuale della Direttiva 2014/67. Tra i principali problemi si sottolinea il fatto che l art. 12 riguarda solo la responsabilità solidale con il subfornitore diretto e non tiene conto della totalità della catena di appalti e subappalti in cui si colloca il prestatore di servizi che distacca lavoratori. Altra questione cruciale è quella di creare regole europee per l ispettorato del lavoro. L obiettivo primario sarebbe quello di creare un Agenzia europea per il distacco, che si vada ad aggiungere agli ispettorati nazionali e ne supporti l attività. Tuttavia questa opzione non pare, ad oggi, percorribile, in quanto contraria al Trattato il quale escluderebbe la competenza dell Unione in materia di ispettorato del lavoro. S. Feenstra ha confermato che vi sarà una targeted review della Direttiva 2014/67. In tale occasione verranno affrontate con gli Stati alcuni aspetti cruciali: per esempio, il concetto di diligenza e cosa si intende per salario minimo. Proprio su quest ultima questione è sopraggiunta il 12 febbraio la sentenza della Corte di Giustizia nella causa Sähköalojen ammattiliitto (causa C-396/13). Il caso riguardava il distacco in Finlandia di lavoratori polacchi, per i quali i sindacati finlandesi rivendicavano l applicazione di una serie di voci ed indennità retributive considerate parte del salario minimo dal contratto collettivo di settore (energia elettrica), ivi compreso il livello salariale e le tariffe di cottimo dipendenti dall inquadramento dei singoli lavoratori. La Corte di Lussemburgo ha accolto una nozione ampia di tariffa minima salariale, nella sostanza riconoscendo che quanto previsto dai contratti collettivi finlandesi (cioè dello Stato ospitante) sia legittimamente riconducibile alla nozione di cui all art.3.1 lett. c) della Direttiva n. 96/71; ciò, in ragione del fatto che le indennità corrisposte (in specie, indennità specifica di distacco, indennità di tragitto) risultano funzionali a garantire la tutela sociale dei lavoratori stranieri, o sono addirittura espressione di un diritto fondamentale del lavoratore (gratifica per ferie). Tale conclusione è però condizionata dall essere il contratto collettivo applicabile vincolante anche per le imprese nazionali (cioè dotato di efficacia generale) e le sue disposizioni chiare ed accessibili per le imprese straniere. Quest ultimo profilo rende evidentemente problematica l applicazione dei principi enunciati dalla Corte nell ordinamento italiano, posta la nota assenza di efficacia erga omnes dei CCNL. Giulia Frosecchi

DISTACCO TRANSNAZIONALE

DISTACCO TRANSNAZIONALE 1 Segretariato Europa DISTACCO TRANSNAZIONALE Quale finalità nell Azione Sindacale: Contrastare il dumping sociale 2 DIRETTIVA 96/71 DISTACCO TRANSNAZIONALE Prestazione di servizi transnazionali: distacco

Dettagli

Senato della Repubblica 11 a Commissione Lavoro, previdenza sociale

Senato della Repubblica 11 a Commissione Lavoro, previdenza sociale Senato della Repubblica 11 a Commissione Lavoro, previdenza sociale Atto comunitario n. COM (2016) 128 definitivo (Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 28.5.2014 L 159/11 DIRETTIVA 2014/67/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di

Dettagli

gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998 pag

gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998 pag Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998

Dettagli

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Roma, 11 luglio 2005 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per l Attività Ispettiva Alla Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) Prot. n 1006 e p.c. alle Direzioni regionali

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 100,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 100, L 225/16 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 12. 8. 98 DIRETTIVA 98/59/CE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE NOTA INTERPRETATIVA N

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE NOTA INTERPRETATIVA N COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE Direzione I. Legislazione agricola e procedure I. 1. Diritto agricolo; semplificazione Data di diffusione: 8.7.2015 NOTA

Dettagli

Il Contratto Collettivo

Il Contratto Collettivo Il Contratto Collettivo I contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali sono da collocarsi nella categoria degli atti dell autonomia privata negoziali; essi vincolano, in termini giuridici,

Dettagli

gazzetta ufficiale n. L 018 del 21/01/1997 pag

gazzetta ufficiale n. L 018 del 21/01/1997 pag Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi gazzetta ufficiale n. L 018 del 21/01/1997 pag.

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 1.6.2017 L 141/21 DECISIONE (UE) 2017/935 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 novembre 2016 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei

Dettagli

Società in house Società a partecipazione pubblica Fallimento. Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 7 febbraio 2017, n

Società in house Società a partecipazione pubblica Fallimento. Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 7 febbraio 2017, n Società in house Società a partecipazione pubblica Fallimento. Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 7 febbraio 2017, n. 3196. La Prima Sezione Civile della Corte, ha confermato che le società

Dettagli

1 GU n. C 24 del , pag GU n. C 240 del , pag GU n. C 159 del , pag. 32.

1 GU n. C 24 del , pag GU n. C 240 del , pag GU n. C 159 del , pag. 32. Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro gazzetta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014 OGGETTO: Cessioni all esportazione di cui all articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR 26 ottobre 1973, n. 633 Sentenza Corte

Dettagli

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.10.2017 COM(2017) 561 final 2017/0243 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2017 (OR. en) 7528/17 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 20 marzo 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2017) 1702 final Oggetto: MI 257 ENT 75 COMPET 200

Dettagli

La scelta e la corretta applicazione del contratto collettivo di lavoro

La scelta e la corretta applicazione del contratto collettivo di lavoro La scelta e la corretta applicazione del contratto collettivo di lavoro StudioDDG DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI L'Aquila Codice civile Art. 2070, comma 1 L appartenenza alla categoria professionale,

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.12.2011 COM(2011) 912 definitivo 2011/0448 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse

Dettagli

RISOLUZIONE N. 254/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 254/E QUESITO RISOLUZIONE N. 254/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 settembre 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Regime fiscale applicabile, ai fini delle

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA RISOLUZIONE N. 275/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 regime per i contribuenti minimi legge 24 dicembre

Dettagli

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 2001, n. L 182. Entrata in vigore il 5 luglio 2001.

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 2001, n. L 182. Entrata in vigore il 5 luglio 2001. Dec. 2001/500/GAI del 26 giugno 2001 (1). Decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti

Dettagli

STUDIO ZITO CIRCOLARE N. 8/2016

STUDIO ZITO CIRCOLARE N. 8/2016 STUDIO ZITO CIRCOLARE N. 8/2016 INTRODUZIONE: Il Decreto si applica alle imprese (o agenzie di somministrazione) stabilite in un altro Stato membro UE che, nell ambito di una prestazione di servizi, distaccano

Dettagli

sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione

sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Orientamenti sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione 1 1. Conformità e obblighi di comunicazione Status giuridico degli orientamenti 1. Il presente documento

Dettagli

Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107

Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107 Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107 Con l ordinanza n. 24 del 2017 la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell Unione europea tre quesiti, due dei quali riguardano l interpretazione

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell Unione europea, in sede di Comitato misto

Dettagli

EBA/GL/2015/ Orientamenti

EBA/GL/2015/ Orientamenti EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Orientamenti sulle circostanze materiali che costituiscono una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria e sugli elementi relativi all efficacia dello strumento per la

Dettagli

Copyright Esselibri S.p.A.

Copyright Esselibri S.p.A. Parte Prima Le fonti del diritto del lavoro 1 Come possono essere classificate le fonti del diritto del lavoro? Il diritto del lavoro si caratterizza per il concorso di una molteplicità di fonti e cioè

Dettagli

Oggetto: Regolamentazione comunitaria. Chiarimenti in materia di rilascio del modello A1 per gli autisti delle imprese di autotrasporto

Oggetto: Regolamentazione comunitaria. Chiarimenti in materia di rilascio del modello A1 per gli autisti delle imprese di autotrasporto Istituto Nazionale Previdenza Sociale Messaggio 12 aprile 2017, n.1605 Oggetto: Regolamentazione comunitaria. Chiarimenti in materia di rilascio del modello A1 per gli autisti delle imprese di autotrasporto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 174/E

RISOLUZIONE N. 174/E RISOLUZIONE N. 174/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello /2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Reverse-charge art. 17, comma 6 del DPR 633

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287 PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento legislativo consolidato 11.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0287 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione

Dettagli

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE, relativa all'applicazione della direttiva 96/71/CE in materia di

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE, relativa all'applicazione della direttiva 96/71/CE in materia di Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE, relativa all'applicazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco temporaneo di lavoratori in un altro Stato membro

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.6.2015 C(2015) 3759 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 10.6.2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE. 1. Controlli periodici ed attività di analisi del rischio sui soggetti titolari di partita Iva

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE. 1. Controlli periodici ed attività di analisi del rischio sui soggetti titolari di partita Iva PROVVEDIMENTO PROT. 110418 DEL 12 GIUGNO 2017 Criteri e modalità di cessazione della partita Iva e dell esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie,

Dettagli

Interpretazione delle norme comunitarie

Interpretazione delle norme comunitarie Interpretazione delle norme comunitarie Anche nel diritto comunitario, come in quello interno, la singola norma va interpretata reinserendola nel sistema dell ordinamento comunitario, alla stregua dei

Dettagli

Scheda approfondita CONTRATTO DI INSERIMENTO

Scheda approfondita CONTRATTO DI INSERIMENTO Scheda approfondita CONTRATTO DI INSERIMENTO Nozione Finalità Ambito soggettivo di applicazione Legenda Contenuto Precisazioni Riferimenti normativi Ambito oggettivo di applicazione Forma Durata Rinnovo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 173/E

RISOLUZIONE N. 173/E RISOLUZIONE N. 173/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello2008-art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione reverse-charge art. 17, comma

Dettagli

Senato della Repubblica 10 a Commissione Permanente (Industria, Commercio, Turismo)

Senato della Repubblica 10 a Commissione Permanente (Industria, Commercio, Turismo) Senato della Repubblica 10 a Commissione Permanente (Industria, Commercio, Turismo) Audizione nell ambito dell atto comunitario COM (2016) 821 def. (proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 30/06/2003 C(2003)1731 def. DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30/06/2003 conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 19.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 48/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 151/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva

Dettagli

(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione

(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione L 298/16 16.10.2014 DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/97/UE DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2014 recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 17.07.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 416/2004, presentata da Antonio Di Spirito, cittadino italiano, corredata di 185 firme, su

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0300 (NLE) 14567/17 PROPOSTA Origine: Data: 17 novembre 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2017)

Dettagli

Il diritto derivato o secondario. Definizione. Classificazione degli atti giuridici dell Unione

Il diritto derivato o secondario. Definizione. Classificazione degli atti giuridici dell Unione Il diritto derivato o secondario Definizione In senso lato, l insieme degli atti adottati dalle istituzioni dell Unione europea nell esercizio dei poteri loro attribuiti dai trattati istitutivi (i c.d.

Dettagli

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 36/2016 Giovedì 22 settembre 2016

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 36/2016 Giovedì 22 settembre 2016 Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 36/2016 Giovedì 22 settembre 2016 Distacco lavoratori comunitari in Italia: il nuovo regolamento Anche le aziende di trasporto su strada che svolgono attività

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE 18.12.2015 L 332/19 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa

Dettagli

Autore: Rapicavoli Carlo In: Diritto tributario

Autore: Rapicavoli Carlo In: Diritto tributario Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e tariffa di igiene ambientale (tia) applicazione dell iva circolare ministero dell economia n. 3/2010 Autore: Rapicavoli Carlo In: Diritto tributario

Dettagli

esigono, per il loro raggiungimento, misure legislative, regolamentari o amministrative nazionali.

esigono, per il loro raggiungimento, misure legislative, regolamentari o amministrative nazionali. Direttiva La direttiva è un atto normativo comunitario che viene così definito all art. 249 (ex 189) del Trattato che istituisce la Comunità europea (Roma, 25 marzo 1957) (v. Trattati di Roma), versione

Dettagli

9452/16 BUC/am/S 1 DG G 2B

9452/16 BUC/am/S 1 DG G 2B Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 maggio 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 RISULTATI DEI LAVORI Origine: in data: 25 maggio 2016 Destinatario: Segretariato generale del Consiglio delegazioni

Dettagli

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE Mercoledì 27 aprile 2016 108 Commissione XIV XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell Unione europea) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione

Dettagli

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. La nuova Convenzione tra Italia

Dettagli

Roma, 10 novembre 2008

Roma, 10 novembre 2008 RISOLUZIONE N. 428/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono attività regolamentata

Dettagli

RISOLUZIONE N. 377/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 377/E QUESITO RISOLUZIONE N. 377/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Corresponsione competenze accessorie anno

Dettagli

REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL UNIONE

REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL UNIONE INFORMATIVA SULLA NORMATIVA COMUNITARIA N. 094 MARZO 2015 REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL UNIONE La Corte di giustizia CE, in merito

Dettagli

Page 1/5

Page 1/5 IVA Territorialità dei servizi Iva: qualità del committente di Sandro Cerato La tematica relativa all individuazione della soggettività passiva ai fini Iva per l applicazione delle disposizioni territoriali,

Dettagli

INTRODUZIONE. La principale obbligazione del lavoratore è quella di offrire la propria

INTRODUZIONE. La principale obbligazione del lavoratore è quella di offrire la propria INTRODUZIONE La principale obbligazione del lavoratore è quella di offrire la propria prestazione lavorativa conformemente alle mansioni assegnate, secondo l orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito,

Dettagli

L ORDINAMENTO GIURIDICO DELL UNIONE EUROPEA. IL SISTEMA DELLE FONTI. Il sistema delle fonti del diritto dell Unione europea

L ORDINAMENTO GIURIDICO DELL UNIONE EUROPEA. IL SISTEMA DELLE FONTI. Il sistema delle fonti del diritto dell Unione europea L ORDINAMENTO GIURIDICO DELL UNIONE EUROPEA. IL SISTEMA DELLE FONTI Il sistema delle fonti del diritto dell Unione europea L ordinamento dell Unione si fonda su un «sistema» di diverse fonti di produzione

Dettagli

E' stato cambiato l'articolo della convenzione tra Italia e Lussemburgo relativa allo scambio di informazioni anche per gli intermediari finanziari.

E' stato cambiato l'articolo della convenzione tra Italia e Lussemburgo relativa allo scambio di informazioni anche per gli intermediari finanziari. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI COL LUSSEMBURGO: VERSO L'INIZIO DELLA FINE DEL SEGRETO a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi Introduzione L art. 27 integrato prevede la possibilità, per i due stati, di chiedere

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 giugno 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 giugno 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 giugno 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0163 (NLE) 9885/16 FISC 95 PROPOSTA Origine: Data: 1º giugno 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2016)

Dettagli

La tutela del consumatore nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

La tutela del consumatore nella giurisprudenza della Corte di Giustizia La tutela del consumatore nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C -227/08: Art. 4 direttiva 85/577/CEE: «Il commerciante deve informare per iscritto il consumatore ( ) del suo diritto di rescindere

Dettagli

Il distacco: aspetti normativi e gestionali

Il distacco: aspetti normativi e gestionali Il distacco: aspetti normativi e gestionali Speaker Simonetta Galdini 28 settembre 2016 L ISTITUTO DEL DISTACCO Il distacco del lavoratore consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il datore

Dettagli

FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto dell'unione europea sono di tre tipi: le fonti primarie, le fonti derivate, fonti complementari

FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto dell'unione europea sono di tre tipi: le fonti primarie, le fonti derivate, fonti complementari FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto dell'unione europea sono di tre tipi: le fonti primarie, le fonti derivate, fonti complementari 1 PRINCIPIO GERARCHICO delle FONTI Le fonti di grado superiore non

Dettagli

Attuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano

Attuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano Attuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di sottocomitato

Dettagli

I Rapporti della Regione con l Unione Europea

I Rapporti della Regione con l Unione Europea I Rapporti della Regione con l Unione Europea Avv. Maria Antonietta Greco Dott. Marcello Chizzolini I.I.S. ALGAROTTI Palazzo Balbi Unità Organizzativa Riforme istituzionali e processi di delega L Unione

Dettagli

Sindacato e Cos-tuzione

Sindacato e Cos-tuzione ! Il sindacato ha un posto preciso nella Costituzione della Repubblica italiana. L'articolo 39 recita: L'organizzazione sindacale è libera! Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE 14.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 44/35 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva spinetoram a norma del regolamento

Dettagli

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.11.2015 COM(2015) 560 final 2015/0260 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una

Dettagli

nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante

nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante CAPITOLO 2 I soggetti del contratto di rete Principi generali "La legge" fornisce due indicazioni in relazione ai soggetti che possono essere parte di un contratto di rete. Innanzitutto, con riferimento

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE L 168/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 20.6.2013 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2013 che approva la sostanza attiva geraniolo, a norma del

Dettagli

DONNE E PROCESSI DECISIONALI: PER UNA POLITICA DELLA PRESENZA

DONNE E PROCESSI DECISIONALI: PER UNA POLITICA DELLA PRESENZA Ferrara 17 ottobre 2014 Giuditta Brunelli DONNE E PROCESSI DECISIONALI: PER UNA POLITICA DELLA PRESENZA ART. 2, comma 2, STATUTO UNIVERSITA DI FERRARA Unife garantisce il rispetto del principio costituzionale

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 28/2 4.2.2016 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/141 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni relative

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 ottobre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 ottobre 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 ottobre 2017 (OR. en) 12866/17 EF 223 ECOFIN 782 DELACT 179 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 3 ottobre 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2017) 6537 final

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 22.3.2010 COM(2010)99 definitivo 2008/0192 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

Dettagli

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA Tax Information Exchange Agreement). Parte

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE E DISTACCHI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE E DISTACCHI Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE E DISTACCHI 1 Disposizioni in materia di legislazione applicabile Le

Dettagli

RELAZIONE TRA FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO DI LAVORO

RELAZIONE TRA FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO DI LAVORO RELAZIONE TRA FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO DI LAVORO LE FONTI DELL ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO REGOLAMENTI E DIRETTIVE UE COSTITUZIONE ART. 1 PRELEGGI: LEGGI Legge Atti aventi forza di legge: Decreti

Dettagli

CONVENZIONE RELATIVA AI CONGEDI ANNUALI PAGATI (RIVEDUTA),

CONVENZIONE RELATIVA AI CONGEDI ANNUALI PAGATI (RIVEDUTA), Convenzione 132 CONVENZIONE RELATIVA AI CONGEDI ANNUALI PAGATI (RIVEDUTA), 1970 1 La Conferenza generale dell Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione

Dettagli

D.Lgs. 626/94: la legislazione è attenta verso una prevenzione che tiene conto dei comportamenti da adottare.

D.Lgs. 626/94: la legislazione è attenta verso una prevenzione che tiene conto dei comportamenti da adottare. FORMAZIONE PREPOSTI UN PO DI STORIA Anni 50: la legislazione è orientata verso una prevenzione tecnologica. D.Lgs. 626/94: la legislazione è attenta verso una prevenzione che tiene conto dei comportamenti

Dettagli

Responsabilità del subappaltatore

Responsabilità del subappaltatore Servizi centrali T: 043 233 49 00, F: 043 233 49 01 info@smgv.ch Responsabilità del subappaltatore Ai Soci dell ASPIG Il 26 giugno 2013, il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore il 15 luglio

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 299/10 IT REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1090/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2014 che approva la permetrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi

Dettagli

- Le disposizioni della Direttiva

- Le disposizioni della Direttiva Sono in corso i lavori per l approvazione della Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,

Dettagli

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il diritto derivato

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il diritto derivato Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Il diritto derivato IL DIRITTO EUROPEO DERIVATO Art. 288 TFUE: Per esercitare le competenze dell'unione, le istituzioni adottano: REGOLAMENTI

Dettagli

AGENZIE DI RATING E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI

AGENZIE DI RATING E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI Studio Legale Losappio Via Ferrucci, 94 www.studiolegalelosappio.it GIUSEPPE LOSAPPIO AGENZIE DI RATING E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI La disciplina regolamentare delle

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA BOZZA Doc. XVIII n. 123 RISOLUZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro) (Relatore MOLINARI) approvata nella seduta del 21 aprile 2016 SULLA PROPOSTA

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 30.5.2015 L 134/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/840 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 2015 sui controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 maggio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 maggio 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 maggio 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 19 maggio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2017) 3398 final

Dettagli

Circolare N.60 del 5 Aprile 2013

Circolare N.60 del 5 Aprile 2013 Circolare N.60 del 5 Aprile 2013 Detassazione premi di produttività. Pubblicato in Gazzetta il DPCM per il 2013 Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che la finanziaria per il 2013 ha riproposto

Dettagli

Bruxelles 8 ottobre 2004

Bruxelles 8 ottobre 2004 Accordo europeo dell 8 ottobre 2004 ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004) (Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE- confindustria europea ; UEAPME - associazione europea artigianato

Dettagli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, Direttiva 97/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura

Dettagli

DIRETTIVA 2004/76/CE DEL CONSIGLIO del

DIRETTIVA 2004/76/CE DEL CONSIGLIO del 30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 157/ 106 DIRETTIVA 2004/76/CE DEL CONSIGLIO del 29.4.2004 che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 30.1.2016 IT L 24/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/124 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell accordo di

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 26 GENNAIO 2017 21/2017/A APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 12 dicembre 2008 (OR. fr) 16361/08 Fascicolo interistituzionale: 2007/0192 (CNS)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 12 dicembre 2008 (OR. fr) 16361/08 Fascicolo interistituzionale: 2007/0192 (CNS) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 12 dicembre 2008 (OR. fr) 16361/08 Fascicolo interistituzionale: 2007/0192 (CNS) GAF 21 FIN 516 UEM 208 EUROPOL 79 DROIPEN 95 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Dettagli

DIRETTIVA 98/50/CE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998

DIRETTIVA 98/50/CE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998 Direttiva 98/50/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori

Dettagli

A7-0032/87

A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Considerando 9 (9) La vulnerabilità delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento esige che sia loro riconosciuto il diritto a un congedo di maternità di almeno

Dettagli

DI DIPENDENTI O DI COLLABORATORI NON LEGATI ALLA SOCIETÀ DA RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO

DI DIPENDENTI O DI COLLABORATORI NON LEGATI ALLA SOCIETÀ DA RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO 1 BOZZA DI PROPOSTA Pag. 1 di 5 A FAVORE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIPENDENTI O DI COLLABORATORI NON LEGATI ALLA SOCIETÀ DA RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO Le Disposizioni di vigilanza in materia

Dettagli

L atto pubblico notarile in diritto comunitario

L atto pubblico notarile in diritto comunitario CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE L atto pubblico notarile in diritto comunitario Paolo Pasqualis Notaio in Portogruaro Componente Gruppo Formanote Commissione Affari

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.8.2013 C(2013) 5541 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 28.8.2013 che definisce l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 17.12.2009 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 230/2006, presentata da Michael Reichart, cittadino austriaco, sul riconoscimento della formazione

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 marzo 2008 (OR. en) 15223/07 CSC 34 PESC 1362 JAI 589

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 marzo 2008 (OR. en) 15223/07 CSC 34 PESC 1362 JAI 589 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 17 marzo 2008 (OR. en) 15223/07 CSC 34 PESC 1362 JAI 589 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo

Dettagli