DECRETO n. 212 del 01/06/2016

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1 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, Brescia Tel Fax informa@ats-brescia.it Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it Codice Fiscale e Partita IVA: DECRETO n. 212 del 01/06/2016 Cl.: OGGETTO: Presa d atto del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e l Ente Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A. per l'erogazione di prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale. Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella nominato con D.G.R. X/4615 del Acquisiti i pareri del DIRETTORE SANITARIO del DIRETTORE SOCIOSANITARIO e del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Fabrizio Speziani Dr.ssa Annamaria Indelicato Dott.ssa Teresa Foini

2 IL DIRETTORE GENERALE Richiamata la Deliberazione D.G. ASL n. 279 del con la quale si era disposto il Recepimento dello schema tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'asl e i soggetti erogatori di prestazioni in regime di Servizio Sanitario Regionale ; Premesso che: - con il D.D.G.R. n del è stato rilasciato il riconoscimento all Ente Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A., Via del Franzone n. 31 Brescia, quale unico Soggetto Gestore di una pluralità di strutture sanitarie e con contestuale iscrizione nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate al n. 1289; - il Decreto Direzione Generale Welfare n del ha adottato la Variazione di assetto a seguito della domanda di inserimento della Struttura Sanitaria denominata Istituto Clinico San Rocco, Via dei Sabbioni n. 24 Ome (BS), afferente dell Ente Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A. Via del Franzone n. 31 Brescia; Considerato che, come disposto dal Decreto sopra menzionato della Direzione Generale Welfare, in data è stato sottoscritto il contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e l Ente Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A. ; Richiamati: - il D.Lgs. n. 502 del Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell art. 1 della L. n. 421 del ; - il D.P.R Approvazione dell atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private ; - la D.G.R. n. VI/38133 del , relativa alla definizione di requisiti ed indicatori per l accreditamento delle Strutture Sanitarie; - il D.D.G. Sanità n del Approvazione del percorso procedurale per il trasferimento delle autorizzazioni sanitarie e di accreditamento, a seguito del passaggio ad altro soggetto giuridico di Struttura Sanitaria accreditata ai sensi della L.R. 31/97 e ss.mm.ii.; - la D.G.R. VIII/10075 del Identificazione, a domanda, in capo ad unico soggetto gestore di una pluralità di strutture sanitarie accreditate ; - la L.R. n. 33 del avente ad oggetto: Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità e ss.mm ed integrazioni; - la L.R. n. 23 del avente oggetto: Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e ss.mm.ii.; - la D.G.R. n. X/4702 del Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l esercizio 2016 ; Ritenuto pertanto di procedere alla presa d atto del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici relativi all'erogazione di prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale nei termini e alle condizioni di cui al contratto, che in copia - forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stipulato in data tra l Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e l Ente Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A. con sede legale Via del Franzone n. 31, Brescia, allegato A (composto da n. 8 pagine), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Vista la proposta del Direttore del Dipartimento per la Programmazione

3 Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie f.f., Dr.ssa Lucilla Zanetti; Dato atto che: - il Responsabile del Servizio Autorizzazione, Accreditamento e Controllo delle Prestazioni Sanitarie, Dr.ssa Franca Marsillo, attesta in qualità di Responsabile del procedimento la regolarità tecnica del presente atto; - dal presente provvedimento non discendono oneri per l Agenzia; - il presente provvedimento viene trasmesso, a cura della Struttura proponente, alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia U.O. Programmazione Polo Ospedaliero e al legale rappresentante dell Ente sopraccitato per gli adempimenti di cui alla normativa vigente; Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; D E C R E T A a) per tutte le motivazioni indicate nel presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate, di prendere atto del contratto stipulato in data tra l Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e l Ente Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A., con sede legale Via del Franzone n. 31 Brescia, finalizzato alla definizione dei rapporti giuridici ed economici relativi all'erogazione di prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale nei termini e alle condizioni di cui al medesimo contratto, che si unisce in copia quale allegato A (composto da n. 8 pagine) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l Agenzia; c) di demandare il seguito di competenza al Responsabile del Servizio Autorizzazione, Accreditamento, e Controllo delle Prestazioni Sanitarie, conferendo altresì mandato al medesimo della trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia U.O. Programmazione Polo Ospedaliero e al legale rappresentante dell Ente Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A. ; d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; e) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'albo on-line sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella

4 ALLEGATO A CL CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA C.F. E P. IVA CON SEDE LEGALE IN BRESCIA, VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI, N. 15, DI CUI IL RAPPRESENTANTE LEGALE E IL DIRETTORE GENERALE DR. CARMELO SCARCELLA, NOMINATO CON D.G.R. X/4615 DEL RAPPRESENTATA PER LA FIRMA DEL PRESENTE ATTO DAL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, ACCREDITAMENTO, ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE, DR.SSA LUCILLA ZANETTI, GIUSTA DELEGA IN DATA PROT. N E L ENTE ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI S.p.A. C.F. E P. IVA CON SEDE LEGALE IN BRESCIA, VIA DEL FRANZONE N. 31 QUALE UNICO SOGGETTO GESTORE DELLE STRUTTURE SANITARIE: ISTITUTO CLINICO S. ANNA SITO IN BRESCIA, VIA DEL FRANZONE N. 31 ISTITUTO CLINICO CITTA DI BRESCIA SITO IN BRESCIA, VIA GUALLA N.15 ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO SITO IN OME (BS), VIA DEI SABBIONI N. 24 DI CUI IL RAPPRESENTANTE LEGALE E L AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MARCO CENTENARI PER L EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO, DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE PREMESSO CHE: 1. Con nota del prot. n. G la Direzione Generale Welfare - Regione Lombardia ha trasmesso il Decreto del Direttore Generale n del ad oggetto Variazione 1

5 dell assetto a seguito domanda di inserimento della struttura sanitaria denominata Istituto Clinico San Rocco, Via dei Sabbioni n. 24, Ome (BS) afferente all Ente Istituto Ospedalieri Bresciani S.p.A., Via del Franzone n.31; 2. Il suddetto decreto ha previsto l inserimento tra le strutture già afferenti all Ente Unico Istituto Ospedalieri Bresciani S.p.A., Via del Franzone n.31 anche della struttura sanitaria denominata Istituto Clinico San Rocco, sita in Via dei Sabbioni n. 24, Ome (BS), iscrivendola al Registro Regionale Strutture Accreditate al n senza modifica dell assetto organizzativo funzionale; 3.Il suddetto decreto stabilisce che gli effetti della nuova organizzazione quale Ente Unico Gestore di una pluralità di strutture sanitarie accreditate, siano applicati a decorrere dalla data di assunzione del succitato decreto. Art. 1 - Assetto organizzativo Le Strutture erogano prestazioni di ricovero e cura a ciclo continuativo (degenza ordinaria) e a ciclo diurno (day hospital - day surgery), nonché di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, secondo l assetto organizzativo accreditato e per il quale le Strutture sono iscritte nel Registro delle Strutture Accreditate. Fermo restando il rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica, così come definiti con D.G.R. n /98 e successive modifiche ed integrazioni, il numero dei pazienti ricoverati in regime di ricovero ordinario non può superare, in ogni giornata, il numero totale dei posti letto autorizzati, nel rispetto delle discipline di cui all allegato n. 1. I ricoveri dovuti a situazioni di emergenza/urgenza, adeguatamente documentati, potranno determinare una presenza di pazienti superiore al numero totale dei posti letto autorizzati. Per quanto riguarda i ricoveri in regime di day hospital - day surgery, il numero dei pazienti ricoverati non può superare, in ogni giornata dell anno, il doppio del numero complessivo dei posti letto autorizzati per ricoveri a ciclo diurno. Le Strutture si impegnano a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività 2

6 sanitarie, oggetto del presente contratto. Art. 2 -Requisiti autorizzativi e di accreditamento Le Strutture si impegnano a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, le Strutture si impegnano a garantire l erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale del ruolo sanitario e tecnico di cui all elenco nominativo già depositato ed aggiornato presso il competente Servizio dell ATS. Le Strutture si impegnano, altresì, a comunicare tempestivamente all ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertificano, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica determinati sulla base del reale utilizzo dei posti letto per disciplina verificatosi nel quadrimestre precedente. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS. L ATS si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte delle Strutture dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. La procedura di controllo prevede l accesso di funzionari della ATS presso le Strutture; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante dell Ente o suo delegato, il verbale di controllo. L accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza. Art. 3 - Sistema tariffario 1. Attività in regime di ricovero Le prestazioni di ricovero e cura e di day hospital - day surgery, rese a favore dei cittadini residenti nel territorio della ATS, ivi comprese quelle di riabilitazione, sono remunerate in base alle tariffe stabilite da provvedimenti regionali. 3

7 Dette tariffe potranno subire una diversa articolazione, qualora la produzione dei ricoveri dovesse superare i volumi finanziari massimi previsti annualmente dalla Giunta Regionale. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al presente articolo, erogate a cittadini residenti al di fuori della Regione Lombardia, non sono soggetti alle riduzioni sopraccitate. 2. Prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale Le prestazioni ambulatoriali vengono remunerate secondo il nomenclatore tariffario vigente in Regione Lombardia. Dette tariffe potranno subire una diversa articolazione, nel caso in cui la produzione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale dovesse superare le soglie finanziarie massime previste annualmente dalla Giunta Regionale. Art. 4 - Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni Le Strutture si impegnano a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria. Le Strutture codificano le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal competente Servizio della Direzione Generale Welfare. L ATS nell ambito della propria attività ordinaria può compiere, senza comunicazione preventiva, controlli, ispirati a criteri di imparzialità e obiettività, nella sede delle strutture. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante dell Ente o suo delegato, con l eventuale assistenza dei clinici responsabili della documentazione in oggetto nel rispetto della normativa vigente in materia. Il campione di cartelle cliniche da controllare deve essere composto dalla quota prevista dalla normativa regionale vigente nonché dal Piano Controlli annualmente redatto dalla ATS. In sede di consegna del campione estratto dovranno essere esplicitati i criteri utilizzati per la sua specifica selezione. Ciò al fine di soddisfare esigenze di trasparenza del controllo nonché di evidenziare in termini 4

8 numerici l analisi statistico epidemiologica del campione estratto. La dimensione quantitativa del campione dovrà essere proporzionata al volume delle prestazioni erogate dalle strutture, salvo ulteriori necessari approfondimenti conseguenti ai risultati dei controlli effettuati. Art. 5 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa. In particolare, l Ente si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive che verranno definite dalla Giunta Regionale nonché le iniziative sotto indicate. 1. Appropriatezza dei ricoveri Le parti si impegnano affinché sia il ricovero che la sua durata siano oggettivamente adeguate alle necessità diagnostico-terapeutiche e le dimissioni vengano preliminarmente comunicate ai competenti servizi nonché al medico curante, nel caso in cui il paziente necessiti di assistenza domiciliare ad alto contenuto sanitario-assistenziale. 2. Tempi d attesa per prestazioni ambulatoriali Le strutture si impegnano a contenere i tempi di attesa per l effettuazione delle prestazioni ambulatoriali, in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Tutti i tempi di attesa devono essere oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di comunicazione rivolto all interno agli operatori delle strutture e all esterno agli utenti. Le strutture si impegnano, su richiesta del paziente, qualora non fosse rispettato il tempo di attesa dichiarato come obiettivo relativo alla prestazione, ad erogare la stessa in regime libero professionale entro il medesimo tempo, facendosi carico dell intera tariffa, detratto l eventuale ticket che risulta a carico del paziente. Nel contempo l ATS avvia azioni di integrazione con i medici di medicina generale orientate a rendere 5

9 sempre più appropriato il ricorso alle prestazioni. Art. 6 - Pagamenti L ATS eroga alle strutture previa presentazione di regolare fattura acconti mensili secondo le modalità annualmente definite dalla Giunta Regionale. Il saldo verrà erogato dall ATS ad avvenuta validazione Regionale e nella misura effettivamente comunicata dai competenti uffici regionali. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria. E fatta salva la facoltà dell ATS di sospendere i pagamenti, nei limiti delle contestazioni elevate, ogniqualvolta siano in corso contestazioni formali ai sensi dell art. 4 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria. Art. 7 - Debito informativo Le Strutture si impegnano ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale. Art. 8 - Sanzioni Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente all Ente che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all ATS le proprie controdeduzioni. Art. 9 - Controversie Le controversie di natura patrimoniale, diverse da quelle di cui agli articoli 4 e 5, che dovessero insorgere tra le parti nell applicazione del presente contratto, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti, ad un collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall accettazione dell incarico. 6

10 Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti ed un terzo di comune accordo ovvero, in mancanza di tale accordo dal Presidente della Giunta Regionale. La procedura relativa alla nomina ed all attività del collegio sarà curata dall ATS; gli oneri saranno suddivisi tra le parti. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all art. 806 e ssg. del c.p.c.. Art. 10 Validità e Durata Il presente contratto ha validità triennale, a far data dal e si intenderà tacitamente rinnovato in assenza di diverso pronunciamento di una delle due parti. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In tali casi l Ente contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all ATS ed alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia. Art. 11 Codice di Comportamento Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale e dell Integrità dell ATS di Brescia L Ente dichiara di conoscere il contenuto del Codice di Comportamento dell ATS di Brescia consultabile sul sito aziendale (percorso: homepage: Amministrazione Trasparente: disposizioni generali atti generali) - e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto contrattuale, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenuto. Dichiara altresì di conoscere il contenuto del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale e dell Integrità dell ATS di Brescia di cui ha preso visione sul sito aziendale (percorso: homepage: Amministrazione Trasparente: disposizioni generali 7

11 Programma per la trasparenza e l integrità). La violazione dei Codici del presente articolo da parte dell Ente comporterà la risoluzione del contratto in essere nonché il diritto dell ATS alla richiesta di risarcimento del danno di immagine subito. La presente scrittura privata è soggetta all imposta di bollo fin dall origine, ai sensi del D.P.R: 26 ottobre 1972, n.642 Allegato A Tariffa parte 1 art. 2 il pagamento dell imposta complessiva è assolto dall ATS Brescia, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 17 giugno L Ente Unico Istituto Ospedalieri Bresciani S.p.A., si impegna a corrispondere all ATS Brescia- entro il termine di 90 gg dalla data di sottoscrizione del presente accordo- un importo pari al totale dell imposta dovuta. Letto, confermato e sottoscritto. Firmato digitalmente PER L ATS DI BRESCIA IL DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO PAAPSS Dr.ssa Lucilla Zanetti Firmato digitalmente PER L ENTE GESTORE L AMMINISTRATORE DELEGATO Ing. Marco Centenari 8

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