di Fulvio Baldi, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione Magistratura onoraria: il punto sullo stato di attuazione della riforma
|
|
- Angelo Locatelli
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 di Fulvio Baldi, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione Magistratura onoraria: il punto sullo stato di attuazione della riforma Come è noto, la legge , n. 57, recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, ha introdotto forti novità nel variegato e complesso mondo della magistratura onoraria, che oramai annovera tra le sue file più di 7000 persone, su più di posti disponibili, contro i circa 9000 magistrati ordinari professionali in servizio a fronte di una pianta organica di circa posti. Affollano tale ampia categoria: i giudici di pace (n su 3556 posti), istituiti con sole funzioni civili dalla legge n. 374 del 1991 e portatori di competenze penali a far data dal d.lgs , n. 274, i quali finora hanno esercitato il potere giurisdizionale usufruendo di una fetta di giurisdizione in funzione autonoma, riconosciuta dai codici di rito; i giudici onorari di tribunale (da ora got, n su 2685 posti) i quali esercitano funzioni vicarie rispetto ai magistrati ordinari operanti in primo grado, svolgendo compiti in rito monocratico penale e civile e, eccezionalmente, componendo i collegi senza superare la singola unità per collegio; i vice procuratori onorari (da ora vpo, n su 2064 posti), che coadiuvano i pubblici ministeri presso i tribunali intervenendo nelle udienze monocratiche penali di tribunale e dinanzi ai giudici di pace nonché nelle udienze civili e tutelari monocratiche ove è richiesta la partecipazione della pubblica accusa, assumendosi talvolta compiti di definizione dei procedimenti di pronta spedizione; i neonati giudici ausiliari (da ora ga, n. 373 su 400), introdotti dalla l , n. 98, che ha convertito il d.l. n. 69 del 2013, ed operanti in materia civile presso le Corti d appello, componendo i collegi; gli esperti del tribunale di sorveglianza (n. 427 su 496 posti) ed i componenti privati presso il tribunale per i minorenni (n. 699 su 742 posti); gli ormai esauriti giudici onorari aggregati di tribunale (i cd. goa), introdotti con l. n. 276 del 1997 per abbattere l arretrato dei tribunali civili nelle sezioni stralcio.
2 In questo mondo parallelo alla magistratura ordinaria assunta per concorso, governato dall Ottava commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, si palesa grosso modo omogenea per tutti la procedura di ingresso, avvitata sulle fasi dell istruttoria presso i consigli giudiziari, della delibera di nomina del CSM e del decreto di nomina del Ministero della Giustizia; parimenti simili sono la temporaneità e la non professionalità delle funzioni; inesistente è per tutti la tutela previdenziale o dei diritti fondamentali legati alla situazione lavoristica. Cambiano molto, invece, di categoria in categoria, i regimi di pagamento e le durate degli incarichi attraverso il procedimento di conferma. Orbene, la legge delega in commento mira essenzialmente ad omogeneizzare due di queste categorie, fondendole tra di loro, quella dei got e dei giudici di pace, che confluiscono nella nuova figura di giudice onorario di pace (da ora gop) andando a formare l Ufficio del giudice di pace, del quale il Ministro della giustizia provvede a stabilire la dotazione e pianta organica. Saranno attribuite, pertanto, alla magistratura onoraria giudicante tre diverse funzioni: di giudice presso l Ufficio del processo, introdotto con d.l. n. 90 del 2014 conv. in l. n. 111 del 2014, di giudice presso l Ufficio del Giudice di Pace e di giudice applicato presso il Tribunale. Tale norma, chiaramente programmatica, è stata salutata con entusiasmo dal CSM con delibera del , nella quale si è osservato che l inserimento dei giudici onorari nell ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario è strumentale all utile ausilio al giudice professionale, per la facoltà loro attribuita di compiere atti preparatori necessari o utili all esercizio delle funzioni od attività delegabili dal giudice professionale, in considerazione della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte. Sicchè tali attività sono da svolgere secondo le direttive stabilite dal giudice professionale, al quale il giudice onorario di pace è tenuto ad attenersi nell espletamento dei compiti delegati. Parimenti il CSM si è detto soddisfatto della conservazione dei tre caratteri
3 fondamentali della nuova figura, individuati nell occasionalità, nell accessorietà e nella temporaneità dell incarico. La decisione sulle modalità, del tutto elastiche, di impiego del gop passa interamente alla sensibilità organizzativa del Presidente del Tribunale, il quale potrà: far lavorare la figura nell Ufficio del processo mettendola a disposizione di uno o più magistrati con funzioni ausiliarie in relazione alla semplicità degli affari da trattare; dopo due anni, applicarla quale componente del collegio giudicante civile e penale, salvo che nelle sezioni specializzate; sempre dopo due anni, applicarla per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario, evitando tuttavia i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall articolo 550 c.p.p.; oppure potrà lasciare che i gop svolgano le funzioni che attualmente espletano i giudici di pace, sia nel settore civile che nel settore penale. La riforma riguarda anche i vpo, che, diventando magistrati requirenti onorari, vengono inseriti nell ufficio requirente di primo grado, anche se in realtà già lo erano a pieno titolo, come sopra osservato. Ad ogni modo il Procuratore della Repubblica potrà loro assegnare il compito di coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, di compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest'ultimo delle proprie funzioni; svolgere le attività e adottare provvedimenti diversi dalla richiesta di archiviazione, dalla determinazione relativa all'applicazione della pena su richiesta e dall esercizio dell'azione penale. Per effetto della legge delega, dunque, non vi è chi non veda come si siano creati degli autentici jolly, del tutto intercambiabili, pronti a quasi ogni uso il Presidente del Tribunale decida, purchè la giustizia funzioni. Un altro importante passaggio programmatico sta nell unificazione dei troppo differenti regimi di accesso, incompatibilità, trasferimento, astensione, decadenza, trattamento economico e sottoposizione al potere disciplinare del CSM.
4 In sintesi, ecco il quadro. Quanto all accesso, aldilà dei tradizionali requisiti della cittadinanza italiana, del possesso dei diritti civili e politici, della laurea in giurisprudenza, dell incensuratezza, della idoneità fisica e psichica, verrà richiesta l'età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni e verranno introdotti i requisiti dell onorabilità, anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate, e della professionalità. Costituiranno poi titoli preferenziali per la nomina a gop le funzioni giudiziarie a titolo onorario, la professione di avvocato e di notaio; l insegnamento di materie giuridiche presso le università. Quanto alle incompatibilità, continueranno a non poter esercitare le funzioni di magistrato onorario: i membri del Parlamento, del Governo ed i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, gli ecclesiastici, coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, i difensori civici; coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria oppure che hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado dediti abitualmente a tale attività nel circondario in cui il gop esercita le funzioni giudiziarie; gli avvocati nell ambito del circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense loro stessi o i loro associati di studio. Un altra limitazione è stata introdotta per i gop che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza, i quali non potranno essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario. Particolarmente degne di nota sono le norme sul trasferimento, che diventa ora appannaggio di tutti, mentre finora esisteva direttamente per i soli giudici di pace, essendo solo indirettamente disciplinato per i got attraverso l escamotage della rinomina in un altro circondario. Il dovere di astensione, invece, è stato per tutti esplicitamente parificato a quello dei magistrati ordinari, così come è stata estesa a tutti i gop la procedura di decadenza e di dispensa prevista per i soli giudici di pace dall art. 9 della legge n. 374 del 1991.
5 Altro importante aspetto programmatico della riforma riguarda l individuazione di fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto (e, dunque, sulla falsariga) delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali. Saranno così introdotte le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi e della revoca dell'incarico; sarà introdotta la misura, in alcuni casi, della sospensione dal servizio e del trasferimento del magistrato onorario ad altra sede, misura che spiegherà effetti nefasti, rimessi alla valutazione del CSM, che resta dominus della parte finale della procedura, di chiara natura amministrativa, sulla possibilità di conferma nell'incarico. Molto attesa dai magistrati onorari era la parte della riforma concernente il loro trattamento economico e previdenziale. Quanto al primo, conformemente a quello che avveniva per i soli giudici di pace, l indennità dei magistrati onorari si comporrà di una parte fissa e di una parte variabile, a seconda delle tipologie e del numero delle funzioni svolte. Una grande novità è rappresentata dalla previsione di indennità collegate al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'anno solare dal Presidente del tribunale e dal Procuratore della Repubblica secondo criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal CSM. Sul punto l Organo di autogoverno, con la citata delibera del , ha, tuttavia, in senso critico osservato che tali meccanismi si prestano a strumentalizzazioni, potendo favorire la scelta del magistrato onorario di definire i procedimenti più semplici e seriali a scapito di quelli più complessi ed articolati e esaltano il parametro della mera produttività, a scapito della necessità di assicurare una adeguata qualità della decisione. Nel contempo è stata introdotta la previsione di un regime previdenziale ed assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, il che va ad aggiungersi a tutte quelle misure introdotte già dalla legislazione secondaria del CSM in ordine alla tutela della maternità in senso lato, finalizzate a garantire perlomeno la conservazione del posto e ritmi di lavoro più leggeri.
6 Ulteriori norme che necessiteranno di apposito decreto delegato concernono la competenza in materia civile e penale. Quanto alla prima, i casi di decisione secondo equità sono estesi alle cause il cui valore non ecceda euro Al gop in funzione di giudice di pace saranno attribuiti: i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed in materia successoria e di comunione di minore complessità; le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate sempre da minore complessità; le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro ; le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro ; i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi. Nella materia penale, invece, essi saranno investiti dei procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, c.p. salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 c.p. nonché delle contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727 bis c.p. e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 in materia alimentare. Una parte della riforma risulta di immediata applicazione, come riconosciuto dallo stesso CSM con delibera del Essa riguarda il nuovo assetto dei consigli giudiziari, il coordinamento degli uffici del giudice di pace, la possibilità di applicare questi ultimi ed i loro obblighi formativi. Secondo la relazione di accompagnamento al disegno di legge AS 1738 l obiettivo è quello di anticipare alcuni principi fondamentali della riforma della magistratura onoraria, tenuto conto che le norme sull aumento della competenza la cui individuazione è rimessa al legislatore delegato saranno operative sin dal momento dell entrata in vigore dei decreti delegati e richiedono una professionalità diversa rispetto a quella di cui sono in possesso i magistrati onorari già in servizio. Quanto ai consigli giudiziari, dunque, già può segnalarsi l entrata in vigore del primo decreto delegato ( , n. 92), per effetto del quale è istituita una sezione autonoma di detti consigli con compiti in relazione: alla procedura di concorso per
7 titoli per l'accesso nelle categorie magistratuali onorarie, fino alla proposta di nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio; al giudizio di idoneità circa la conferma nell'incarico; alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari; alle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione, per cui le prime elezioni si sono svolte nei vari distretti di Corte d Appello il 24 e 25 luglio 2016, sono composte da magistrati, avvocati eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti nonché da gop e vpo, il tutto in numero via via crescente avuto riguardo alle dimensioni del distretto (da un minimo di tre magistrati, un avvocato, due gop ed un vpo ad un massimo di otto magistrati, due avvocati, quattro gop e di tre vpo). Viene, pertanto, abrogato il d.lgs. n. 25 del 2006 che prevedeva una composizione allargata dei consigli giudiziari, attraverso la partecipazione di giudici di pace eletti nella categoria, laddove si dovesse discutere di nomine, conferme, decadenze e dispense dall incarico onorario. Nessuna rappresentanza era, invece, finora prevista per le altre categorie. Il decreto n. 92/2016 ha altresì introdotto norme per la conferma di tutti gli onorari che, pur dovendo già essere scaduti da tempo, si erano visti prorogati nell incarico di anno in anno (di solito attraverso i decreti natalizi cd. Mille proroghe ). Essi, dunque, entro il hanno dovuto domandare la conferma, presentando una relazione sull attività svolta e copia di alcuni provvedimenti emessi in quadrimestri sorteggiati dal Consiglio giudiziario. La procedura si snoda attraverso il percorso consueto del rapporto del dirigente, del parere della suddetta sezione autonoma del consiglio giudiziario e della decisione del CSM, favorevole a condizione che siano positivi i giudizi circa la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno, l'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio e se il magistrato onorario non abbia riportato due o più sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento. Oggi, comunque, la conferma assume un importanza più accentuata rispetto a prima, posto che ai magistrati onorari confermati per due quadrienni verrà riconosciuto un titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dalla P.A.
8 Circa gli attuali uffici del giudice di pace, l art. 5 della legge delega introduce la novità del coordinamento ad opera del Presidente del tribunale, il quale assume tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo, e non più del più anziano dei giudici di pace in servizio nominato dal CSM, sgravato così da tale compito. È, dunque, il Presidente del Tribunale a formulare la proposta di tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace e ad assegnare gli affari, avvalendosi, se ritiene, dell ausilio di uno o più giudici professionali. Disposizione, questa, perfettamente in linea con lo spirito della riforma, che mira a mettere nelle mani del Presidente una squadra di onorari pronta ad ogni necessità al fine di far funzionare il sistema. In questa stessa ottica, è venuto meno il divieto di applicazione dei giudici di pace, i quali oggi possono essere applicati ad altri uffici omologhi quando le esigenze di servizio in essi sono imprescindibili e prevalenti, secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati dal CSM. L'applicazione è decretata dal Presidente della corte di appello, sentito il consiglio giudiziario integrato. Immediatamente operative, infine, sono le norme sulla formazione professionale, posto che tutti i magistrati onorari, unitamente ai magistrati di carriera, sono chiamati a partecipare alle riunioni trimestrali organizzate dai dirigenti per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. Essi, inoltre, devono partecipare ai corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale, secondo i programmi della Scuola superiore della magistratura. Essendo dette attività obbligatorie, la loro omissione è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace
1 Legge 28 aprile 2016, n. 57 Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace Legge 28 aprile 2016, n. 57, in G.U. 29 aprile 2016, n. 99 Art.
DettagliUNIONE NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI ONORARI (U.N.I.M.O.) Passo S. Caterina Fieschi Adorno 4a - 3d - GENOVA Fax
NOVITA INTRODOTTE DAL DDL 1738 APPROVATO DAL SENATO IL 10.3.2016, estratti del DDL per versione completa il link è: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/ddlmess/967064/index.html?part= Art. 2. (Princìpi
DettagliORDINAMENTO GIUDIZIARIO
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO r.d. 30.1.1941, n. 12 Giudici di 1 grado Conciliatore monocratico comune appello > pretore Pretore monocratico mandamento appello > tribunale Tribunale collegiale circondario appello
DettagliRiforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (scheda)
Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (scheda) CONTENUTO DELLA PROPOSTA NORMATIVA La proposta normativa, in forma di disegno di legge-delega al Governo,
DettagliCivile RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA IN G.U. Prossimo ampliamento delle competenze civili e penali del giudice di pace
Civile RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA IN G.U. Prossimo ampliamento delle competenze civili e penali del giudice di pace lunedì 02 maggio 2016 di Finocchiaro Giuseppe - Professore associato di diritto
DettagliSOMMARIO. Presentazione alla prima edizione... Introduzione... Capitolo I GIUDICE DI PACE E MAGISTRATURA ONORARIA. PROCEDIMENTO DI NOMINA
Presentazione alla prima edizione... Introduzione... pag. V VII Capitolo I GIUDICE DI PACE E MAGISTRATURA ONORARIA. PROCEDIMENTO DI NOMINA 1.1. Il giudice di pace come magistrato onorario nel quadro dei
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l articolo 1, commi 610 e 613;
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA SEZIONE AUTONOMA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PER I MAGISTRATI ONORARI E DISPOSIZIONI PER LA CONFERMA NELL INCARICO DEI GIUDICI DI PACE, DEI GIUDICI
DettagliLEGGE 28 aprile 2016, n. 57. (GU n.99 del )
LEGGE 28 aprile 2016, n. 57 Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. (16G00069) (GU n.99 del 29 4 2016) Vigente al: 14 5 2016 La Camera
DettagliINDICE GENERALE. Parte I L ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
INDICE GENERALE PRESENTAZIONE di Nicola Graziano...XI PREFAZIONE di Stanislao De Matteis... XIII Parte I L ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Capitolo I LA GIURISDIZIONE ITALIANA di Nicola Graziano e Antonella Valeria
DettagliAVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AD UNO STAGE
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AD UNO STAGE DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, AI SENSI DELL ART. 73 DEL D.L. 21 GIUGNO 2013,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 10 marzo 2016 (v. stampato Senato n. 1738)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3672 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 10 marzo 2016 (v. stampato
DettagliGIUDICE DI PACE. Leggi Complementari
GIUDICE DI PACE 1. L. 21 novembre 1991, n. 374. Istituzione del giudice di pace (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 278 del 27 novembre 1991). (Estratto) Capo I Del giudice di pace 1.
DettagliL ordine giudiziario è composto da:
L ordine giudiziario è composto da: magistrati di professione (giudici e p.m.) magistrati non di professione (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari; giudici onorari aggregati;
DettagliArticolo 50 D.L. n. 90/2014 UFFICIO DEL PROCESSO
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies è inserito il seguente: "ART. 16-octies. (Ufficio per il processo)
DettagliVI CONGRESSO NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ALGHERO MAGGIO 2012 HOTEL CARLOS V
La magistratura onoraria Scheda elaborata da Maria Graziella Serra Direttivo Nazionale ANF Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. (Fabrizio De André) Magistratura onoraria Qualifica
DettagliMAGISTRATURA ONORARIA: TUTTE LE NOVITÀ DELLA RIFORMA
MAGISTRATURA ONORARIA: TUTTE LE NOVITÀ DELLA RIFORMA A cura di GIUSEPPE BUFFONE Legge 28 aprile 2016 n. 57 Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui
DettagliLa nuova competenza del Giudice di Pace
La nuova competenza del Giudice di Pace Nella seduta del 10 luglio 2017, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo Schema di Decreto Legislativo recante la riforma organica della magistratura
DettagliIL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE
IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE Art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (in vigore fino all esercizio della delega di cui all art.
DettagliTesto con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA
Testo attuale Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo TITOLO IV LA MAGISTRATURA Sezione I Ordinamento giurisdizionale TITOLO IV LA GIUSTIZIA Sezione I Gli organi
DettagliSCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE.
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE. Art. 1 - (Contenuto della delega) prevedere un unica figura
DettagliLexItalia.it. o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina
LexItalia.it 29-4-2016 LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1972): Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri ( RENZI ) e da l Ministro degli affari esteri e della cooperazione
DettagliGli organi costituzionali. La Magistratura (Cost )
Gli organi costituzionali La Magistratura (Cost. 101-113) FUNZIONE GIURISDIZIONALE Dire il giusto = applicare le leggi ai casi concreti La terzietà del giudice Nelle contese che possono nascere fra le
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2359 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BERSELLI e MUGNAI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2010 Delega al Governo per la riforma della magistratura
DettagliAUTORELAZIONE DI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA 1
AUTORELAZIONE DI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA 1 1. Dati generali del magistrato. Cognome e nome: ; Luogo e data di nascita:, ; Decreto di nomina a magistrato ordinario (già uditore giudiziario):
Dettagliche nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano
La difesa dell imputato, rilevato: che nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano alle udienze del, come risulta dai relativi verbali che, come risulta
DettagliINDICE. 1 Introduzione. 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione
INDICE 1 Introduzione 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione 7 1. La funzione giurisdizionale 9 2. Chi esercita la funzione giurisdizionale 9 2.1 Giudici ordinari e speciali 11 2.2 Temperamenti al divieto
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2016 n. 92 (in Gazz. Uff., 31 maggio 2016, n. 126). - Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico
DettagliLa riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011
La riforma costituzionale della giustizia Roma, 10 marzo 2011 Art. 1 Modifica art.87 della Costituzione Nell articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: «magistratura» sono aggiunte
DettagliDISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE.
DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE. Art. 1 - (Contenuto della delega) prevedere un unica figura di giudice
DettagliCOSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire
DettagliVISTO il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE NONCHE LA DISCIPLINA TRANSITORIA RELATIVA AI MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO,
DettagliLE GARANZIE GIURISDIZIONALI
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI La funzione giurisdizionale La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali Autonomia e indipendenza della magistratura Il consiglio superiore della magistratura Il giusto
DettagliLEGGE 28 aprile 2016, n. 57
LEGGE 28 aprile 2016, n. 57 Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. (16G00069) (GU n.99 del 29-4-2016) Vigente al: 14-5-2016 La Camera
DettagliCURRICULUM VITAE DOTT. SERGIO GALLO
CURRICULUM VITAE DOTT. SERGIO GALLO Magistrato di Cassazione: Nominato uditore giudiziario con D.M. 20.11.1986, conferite le funzioni giurisdizionali con delibera del CSM del 10.12.1987 svolge le funzioni
DettagliDecreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25
Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 "Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della
DettagliLa Corte d Appello di Cagliari Funzioni e organizzazione. Dottoressa Roberta Coni Dirigente Amministrativo Corte Appello di Cagliari
La Corte d Appello di Cagliari Funzioni e organizzazione Dottoressa Roberta Coni Dirigente Amministrativo Corte Appello di Cagliari La Corte d Appello di Cagliari è un Ufficio Giudiziario Ha sede nel Palazzo
DettagliT R I B U N A L E D I P I S A
T R I B U N A L E D I P I S A Il Presidente del Tribunale Rilevato che, a seguito del trasferimento del Giudice del Lavoro dott. ssa Elisabetta TARQUINI alla Sezione Lavoro presso la Corte di Appello di
DettagliPARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili
Alcuni Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana Norme costituzionali sulla giurisdizione in genere e sulla responsabilità civile dei funzionari dello stato Testo coordinato dall avv. Nicola
DettagliVISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e, in particolare, l articolo 4;
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE, NONCHE LA DISCIPLINA TRANSITORIA RELATIVA AI MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO,
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi
1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando
DettagliL uniformità dei controlli ed il dialogo tra il Sistema delle Agenzie e la Rete delle Procure generali in materia ambientale
L uniformità dei controlli ed il dialogo tra il Sistema delle Agenzie e la Rete delle Procure generali in materia ambientale Pescara, 12 Dicembre 2017 Pasquale Fimiani Sostituto Procuratore generale Corte
DettagliArticolo 1. Articolo 2.
Ddl Camera 2517 Delega al Governo per l istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per la disciplina dei procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio
DettagliPREMESSA IL SISTEMA TRADIZIONALE IL SISTEMA MONISTICO IL SISTEMA DUALISTICO
PREMESSA IL SISTEMA TRADIZIONALE Principali innovazioni Il Consiglio di Amministrazione Il Collegio Sindacale IL SISTEMA DUALISTICO Principali caratteristiche Il Consiglio di Gestione Il Consiglio di Sorveglianza
DettagliDelega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni sui giudici di pace A.C. 3672
Documentazione per l esame di Progetti di legge Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni sui giudici di pace A.C. 3672 Schede di lettura n. 418 23 marzo 2016
DettagliUd unità democratica giudici di
Ud unità democratica giudici di pace www.unitademocraticagiudicidipace.it La delegazione di Unità democratica Giudici di Pace (composta dal presidente Diego Loveri, e dal consigliere nazionale Ugo Ferruta)
DettagliCapitolo I Normativa tariffa forense
Capitolo I Normativa tariffa forense D.M. 8 aprile 2004, n. 127 - Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COLLETTI, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, SARTI, TURCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2658 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COLLETTI, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, SARTI, TURCO Soppressione dei tribunali
DettagliArt. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari)
Testo in vigore dal: 22-6-2013 al: 20-8-2013 Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari) 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti
DettagliINDICE I. INTRODUZIONE
INDICE I. INTRODUZIONE 1. Ordinamento giudiziario e diritto giudiziario............... 1 2. L ordinamento giudiziario tra diritto costituzionale e processuale... 2 3. Riparto delle norme in materia di
DettagliIstituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Art. 1.
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio il seguente 2006, decreto n. 25 legislativo: (in Suppl Ord.n. 26 alla Gazz. Uff., 3 febbraio, n. 28) - Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova
Dettagli1990 L. 26 novembre 1990, n Provvedimenti urgenti per il processo civile (Articoli estratti) in Riforme processuali...» 884
Indice Cronologico 1942 R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo [, dell amministrazione controllata] e della liquidazione coatta amministrativa in Fallimento...
DettagliCapitolo XIII IL POTERE GIUDIZIARIO
Capitolo XIII IL POTERE GIUDIZIARIO 1 1. IL DIBATTITO IN ASSEMBLEA COSTITUENTE Doppio binario di giurisdizione (giust. ordinaria e amm.va + giust. costituz.) Sistema giudiziario articolato (giudici ordinari,
DettagliCURRICULUM VITAE. Nome. Data di nascita 10/08/1964 Qualifica Amministrazione. Incarico attuale. Numero telefonico dell ufficio
CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome BAFFA PIETRO Data di nascita 10/08/1964 Qualifica Amministrazione Incarico attuale Numero telefonico dell ufficio Magistrato di V^ valutazione di professionalità
DettagliDisegno di legge n e abb. CAMERA DEI DEPUTATI
Disegno di legge n. 3672 e abb. CAMERA DEI DEPUTATI S. 1738 Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (Approvato dal Senato). Relatori:
DettagliArt. 3. (Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità per gli organi elettivi degli enti territoriali)
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e negli
DettagliMAGNIFICA COMUNITA DI FIEMME
MAGNIFICA COMUNITA DI FIEMME C A V A L E S E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELLA MAGNIFICA COMUNITA DI FIEMME Approvato dal Comun Generale con delibera nr. 4 1/1996 assunta nella seduta del 24
DettagliISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il sistema della giustizia in Italia
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO Il sistema della giustizia in Italia Prof. Giovanni Coinu 070.675.3010 - gcoinu@unica.it MAGISTRATURE ORDINARIA E SPECIALI Ordinaria Speciali Civile Giudice di Pace Tribunale
DettagliCONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE PROGETTO DI LEGGE. Recante Riforma organica del Giudice di Pace e della Magistratura Onoraria di Tribunale
PROGETTO DI LEGGE Recante Riforma organica del Giudice di Pace e della Magistratura Onoraria di Tribunale CAPO I DEL GIUDICE DI PACE Art. 1. (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente capo
DettagliAssemblea dei Presidenti. Assemblea dei Presidenti. Roma 23 marzo 2017
Assemblea dei Presidenti Roma 23 marzo 2017 Revisione del d.lgs. 139/2005 PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO: q SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI q DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ q ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
DettagliF O R M A T O E U R O P E O
F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo Telefono Fax E-mail BERNARDO CECILIA Nazionalità Italiana Data di nascita [ 2 gennaio 1974] ESPERIENZA
DettagliArt. 1. Art. 2. (Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali)
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali.
DettagliParametri forensi: le nuove tabelle
Parametri forensi: le nuove tabelle 1. GIUDICE DI PACE da 0,01 a 1.100,00 da 1.100,01 a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 1. Fase di studio della controversia 65,00 225,00 405,00 2. Fase introduttiva del
DettagliDELEGA AL GOVERNO PER RIFORMA MAGISTRATURA ONORARIA E DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE
Dossier n. 144 Ufficio Documentazione e Studi 28 aprile 2016 DELEGA AL GOVERNO PER RIFORMA MAGISTRATURA ONORARIA E DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE La Camera ha approvato in via definitiva la legge delega
DettagliCORTE DI APPELLO DI BRESCIA ~~~~~~~~~~~~~~ P R E S I D E N Z A ~~~~~~~~~~~ IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO DI BRESCIA ~~~~~~~~~~~~~~ P R E S I D E N Z A ~~~~~~~~~~~ IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO 1 Sommario Resoconto attività del Consiglio Giudiziario... 3 Struttura del Consiglio Giudiziario... 3
DettagliTitolo I NUOVE NORME DI PROCEDURA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo
Dettagliil seguente decreto legislativo:
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: Modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione
DettagliLegge 26 febbraio 2004, n. 45 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004
Legge 26 febbraio 2004, n. 45 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti
DettagliMinistero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Circolare 29 luglio 2015
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Circolare 29 luglio 2015 OGGETTO: Art. 6, comma 2, della legge 10 novembre 2014, n. 162, (Convenzione di negoziazione assistita da uno
DettagliUniversità degli Studi Roma Tre Facoltà di Scienze Politiche
Università degli Studi Roma Tre Facoltà di Scienze Politiche lo stato della Giustizia nei nuovi Paesi della Comunità Europea Roma, 14 marzo 2008 IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA IN BULGARIA Avv. Vesselina
Dettagli5. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali.
Consiglio Nazionale dei Chimici Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell Ordine dei Chimici, a norma dell articolo 8, comma 3, del D. P. R. 7 ago-sto 2012,
DettagliCOMITATO PARI OPPORTUNITA PRESSO CONSIGLIO GIUDIZIARIO DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO REGOLAMENTO
COMITATO PARI OPPORTUNITA PRESSO CONSIGLIO GIUDIZIARIO DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO REGOLAMENTO ARTICOLO 1-COMPOSIZIONE E DURATA Il Comitato per le Pari Opportunità costituito presso il Consiglio
DettagliREGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012 Art. 1 Iscrizione obbligatoria alla Cassa 1. A decorrere dal 2 febbraio 2013, o dalla data di iscrizione all Albo, se successiva, l
DettagliASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA FERRARA E PROVINCIA. Regolamento. Composizione ed elezione della Giunta di ASCOM Confcommercio Ferrara
ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA FERRARA E PROVINCIA Regolamento Composizione ed elezione della Giunta di ASCOM Confcommercio Ferrara Approvato mediante delibera commissariale [adottata coi poteri
DettagliLA MAGISTRATURA IN ITALIA: UN PROFILO STORICO E COMPARATO,
Abbreviazioni 11 Presentazione 13 PARTE PRIMA j LA MAGISTRATURA IN ITALIA: UN PROFILO STORICO E COMPARATO, di Carlo Guarnierì I. La magistratura nello Stato moderno 21 1. I caratteri generali del rendere
DettagliPresentazione dell opera
Presentazione dell opera Il sistema previdenziale forense, oggetto di importanti ed innovative riforme negli anni 80 e 90 è stato profondamente ristrutturato con la riforma approvata dei Ministeri vigilanti
DettagliINDICE SOMMARIO. Abbreviazione delle Riviste e delle Enciclopedie... Capitolo I IL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ
INDICE SOMMARIO Abbreviazione delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XIII Capitolo I IL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ 1. Premessa: il principio costituzionale dell imparzialità del giudice e gli istituti
Dettagli«ART. 4-bis. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di
ART. 10. (Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di
DettagliVADEMECUM INCOMPATIBILITA PARENTALI ex ART. 18 e 19 O.G.
VADEMECUM INCOMPATIBILITA PARENTALI ex ART. 18 e 19 O.G. RIFERIMENTI NORMATIVI: - R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941; - R.D. n. 511 del 31 maggio 1946; - D.lgs n. 109/2006; - Circolare n. P-12940 del 25 maggio
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
REGOLAMENTO 20 novembre 2015, n. 1 Regolamento ai sensi dell art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l iscrizione all Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
DettagliMinistero della Giustizia, decreto 2 ottobre Il Ministro della Giustizia
Ufficio del processo: il decreto del ministro della Giustizia Uno staff al fianco del giudice per migliorare il servizio Pubblicato il 07/10/2015 Ministero della Giustizia, Sala Livatino. Oltre 17 milioni
DettagliINDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI
INDICE SOMMARIO Abbreviazioni..... pag. XXI Costituzione della Repubblica Italiana.... pag. XXXI CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I-Degli organi giudiziari... artt. 1-68
Dettaglideontologia L art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n Riforma delle professioni - è dedicato alla riforma del sistema disciplinare.
DEONTOLOGIA L art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n 137 - Riforma delle professioni - è dedicato alla riforma del sistema disciplinare. Vengono istituiti i Consigli di disciplina territoriali presso i Consigli
DettagliPraticanti avvocati: il regolamento del praticantato presso gli uffici giudiziari
Praticanti avvocati: il regolamento del praticantato presso gli uffici giudiziari MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 17 marzo 2016, n. 58 Regolamento recante disciplina dell'attivita' di praticantato del
DettagliPROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA PROPOSTA DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DettagliCurriculum scientifico- professionale. Laureato in Giurisprudenza presso l'università degli Studi di Padova il 14
avv. francesco m. curato PATROCINANTE AVANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI Curriculum scientifico- professionale Laureato in Giurisprudenza presso l'università degli Studi di Padova il 14 Luglio 1982 con tesi
DettagliAUDIZIONE AL C.S.M. Roma, 11 settembre 2017
www.seiluglio.it AUDIZIONE AL C.S.M. Roma, 11 settembre 2017 MAGISTRATURA ONORARIA E INCOMPATIBILITÀ PARENTALE Con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in attuazione della legge delega di riforma
DettagliAtti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.465 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in
DettagliI compiti semi-direttivi negli uffici giudiziari di primo grado (Corso per magistrati con funzioni semi-direttive) Cod.: P17014
I compiti semi-direttivi negli uffici giudiziari di primo grado (Corso per magistrati con funzioni semi-direttive) Cod.: P17014 Sede: Scandicci Date: 27 febbraio 1 marzo 2017 Responsabili del corso: Dr.ssa
DettagliCurriculum vitae posizione organizzativa
Curriculum vitae posizione organizzativa INFORMAZIONI PERSONALI Nome DELNERI MICHELA Data di nascita 28/03/1961 ESPERIENZA LAVORATIVA Date (da a) Date (da a) Dal 01/07/2012 alla data odierna Piazza Unità
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE 2009/316/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 6 APRILE 2009, CHE ISTITUISCE IL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI
DettagliN.B.: è abrogata ogni norma non coerente con il Regolamento Uffici e Servizi approvato con delibera G.P. n. 87 del 28/4/2009
REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER I DIRIGENTI E LE ALTE SPECIALIZZAZIONI, PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, PER
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
Dettaglid iniziativa dei senatori DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO e URAS
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1820 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO e URAS COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO
DettagliCONVENZIONE PER I TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI TRA
CONVENZIONE PER I TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI TRA la Corte d Appello di Milano, in persona del suo Presidente Marina Anna Tavassi il Tribunale Ordinario di Milano, in persona del suo
DettagliRiforma della magistratura onoraria
Riforma della magistratura onoraria Atto del Governo n. 415 art. 3, L. 28 aprile 2016, n. 57 Schede di lettura maggio 2017 I SERVIZIO STUDI Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura
DettagliPROGETTO DI LEGGE RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione)
PROGETTO DI LEGGE RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA Titolo I Disposizioni generali Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Nei casi previsti dalla presente legge, la persona giuridica è responsabile
DettagliCommissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attività giudiziarie dei magistrati tributari approvato
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei
DettagliTRIBUNALE DI TREVISO DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO
TRIBUNALE DI TREVISO DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO Si informa che presso questo Ufficio Giudiziario sono ammessi tirocini formativi in
Dettagli