COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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1 COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del

2 INDICE GENERALE Titolo I - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi. Art. 1 - Denuncia dei casi di morte pag. 3 Art. 2 - Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici 3 Art. 3 - Denuncia dei casi di morte all Autorità Giudiziaria 3 Art. 4 - Rinvenimento di resti mortali 3 Art. 5 - Visita del medico necroscopo 4 Art. 6 - Casi di morte per malattia infettiva 4 Art. 7 - Rilascio dell autorizzazione per la sepoltura 4 Art. 8 - Nati morti e prodotti abortivi 4 Art. 9 - Riscontro diagnostico 5 Titolo II - Periodo di osservazione dei cadaveri. Art Periodo di osservazione normale 6 Art Periodo di osservazione cautelativo 6 Art Riduzione del periodo di osservazione 6 Art Posizione del corpo durante il periodo di osservazione 6 Art Depositi di osservazione 6 Titolo III - Deposizione dei cadaveri nei feretri. Art Deposizione del cadavere nel feretro 7 Art Caratteristiche della cassa 7 Titolo IV - Trasporto delle salme Art Trasporto delle salme 8 Art Precauzione dei decessi a causa di malattie infettive 8 Art Autorizzazione per il trasporto fuori Comune 8 Art Trasporti di cadaveri dall estero o per l estero 9 Art Trasporto di ceneri e resti mortali 9 Titolo V - Consegna delle salme al Cimitero. Art Autorizzazione per la sepoltura 9 Art Ricevimento di salme e resti mortali 10 Art Deposito provvisorio di salme o di resti mortali 10 Titolo VI - Tariffe Art Tariffe per le concessioni 11 Art Diritti di seppellimento 11 Titolo VII - Inumazioni Art Sepolture 11 Art Caratteristiche del terreno per le inumazioni 11 Art Norme per l inumazione 11 Art Modalità di assegnazione 12 Art Revoca e decadenza della sepoltura 13 Art Scadenza delle concessioni Recupero materiali 13 2

3 Titolo VIII - Tumulazioni Art Sepoltura e tumulazione 13 Art Tipi e durata delle concessioni 13 Art Norme per la tumulazione in depositi di famiglia 15 Art Atto di concessione 16 Art Pagamento della concessione 16 Art Doveri dei concessionari 16 Art Decorrenza delle concessioni - Rinnovi 17 Art Scadenza della concessione 17 Titolo IX - Cappelle ed edicole esistenti Art Modalità per la presentazione dei progetti 17 Art Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori 18 Art Ossari, cinerari, colombari 18 Art Salme e resti provenienti da altri Comuni 19 Art Manutenzione delle opere 19 Art Eredità nelle tombe di famiglia 19 Titolo X - Colombari Art Norme per la concessione 19 Art Caratteristica dei feretri 20 Art Diritto di sepoltura e durata della concessione 20 Art Rinuncia della concessione 20 Titolo XI - Ossari e cinerari Art Ossario comunale 21 Art Nicchie ossario 21 Titolo XII - Cremazione Art Trasporto salma per la cremazione 22 Art Autorizzazione alla cremazione 22 Art Urna cineraria 22 Art Consegna dell urna con le ceneri 23 Art Dispersione delle ceneri 24 Titolo XIII - Esumazioni ed estumulazioni Art Esumazioni ed Estumulazioni 27 Art Esumazioni ed Estumulazioni straordinarie 27 Art Trasferimento di feretri in altra sede 27 Art Raccolta delle ossa 28 Art Personale che deve presenziare alle operazioni 28 Titolo XIV - Servizi Cimiteriali Art Manutenzione e vigilanza 28 Titolo XV - Norme per l accesso e la visita al Cimitero. Art Orario di apertura del cimitero 28 Art Divieto d ingresso 29 Art Prescrizioni particolari 29 Art Norme per i visitatori 29 Titolo XVI - Disposizioni finali Art Regolamento speciale di polizia mortuaria 29 Art Entrata in vigore del regolamento 30 3

4 TITOLO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI. Art. 1 Denuncia dei casi di morte. E fatto obbligo ai familiari o chi per loro, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l ora in cui avvenne il decesso. Art. 2 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici. A norma dell Art. 103 sub a) del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n e del primo comma dell Art. 12 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da loro assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d intesa con l Istituto Centrale di Statistica; b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall Art. 74 del D.P.R , n L obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. Art. 3 Denuncia di casi di morte all Autorità Giudiziaria. Fermo restando per i sanitari l obbligo di cui all Art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Art. 4 Rinvenimento di resti mortali. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell Autorità Giudiziaria, ad 4

5 incaricare dell esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura. Art. 5 Visita del medico necroscopo. Rinvenuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell Azienda Sanitaria Locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall Art. 74 del D.P.R n La visita del medico necroscopo deve essere sempre fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli Artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell Azienda Sanitaria Locale competente. Art. 6 Casi di morte per malattia infettiva. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell Azienda Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione. Art. 7 Rilascio dell autorizzazione per la sepoltura. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l Ufficiale dello Stato Civile rilascia l autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall Art. 74 del D.P.R , n La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di salma od ossa umane, di cui al precedente articolo 4. Nel caso sussistano i casi previsti dall Art. 3, il rilascio dell autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell Autorità Giudiziaria. Art. 8 Nati morti e prodotti abortivi. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell Art. 37 del D.P.R n. 396, si seguono le disposizioni stabilite negli artt. 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento. 5

6 Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall Autorità Sanitaria competente. A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Art. 9 Riscontro diagnostico. Fatti salvi i poteri, in materia dell Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 Febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati da un ospedale ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli Istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio delle cause di morte. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali, dall anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell Azienda Sanitaria Locale. Le spese mediche per il riscontro diagnostico sono a carico dell Ente che lo ha richiesto. 6

7 TITOLO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI. Art. 10 Periodo di osservazione normale. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico nescroscopo avrà accertato la morte anche mediante l ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni. Art. 11 Periodo di osservazione cautelativo Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall art. precedente. Art. 12 Riduzione del periodo di osservazione. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell azienda sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Art. 13 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell azienda sanitaria locale. Art. 14 Depositi di osservazione Le salme di persone decedute sul suolo pubblico o nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa; 7

8 le salme di persone in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; le salme di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento; le salme per cui è dovuto il mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico perché persone decedute senza assistenza medica; le salme per cui è dovuto il deposito per un periodo indefinito a disposizione dell'autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali o riconoscimento e trattamento igienico conservativo; le salme per cui è dovuto deposito e riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo in quanto cadaveri portatori di radiazioni saranno trasportate nel deposito di osservazione presente più vicino e si dovrà disporre in modo tale che possano essere individuate eventuali manifestazioni di vita. TITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI Art. 15 Deposizione del cadavere nel feretro Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro. Ogni feretro può contenere una sola salma. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell atto del parto. Art. 16 Caratteristiche della cassa Per le inumazioni non è consentito l uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. In ogni caso, le salme devono essere racchiuse in casse che abbiano le caratteristiche rispondenti a quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n

9 Art. 17 Trasporto delle salme. TITOLO IV - TRASPORTO DELLE SALME Il trasporto delle salme è a carico dei familiari. Detto servizio può essere svolto solo da impresa in possesso della prescritta autorizzazione e degli idonei mezzi. L azienda sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità. L incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata alla persona all uopo preposta dal Comune. Art. 18 Precauzione dei decessi a causa di malattie infettive. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffusive comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta in duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che la salma è portatrice di radioattività, l Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale. Art. 19 Autorizzazione per il trasporto fuori Comune. Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze. 9

10 L incaricato del trasporto di un cadavere fuori Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso. Art. 20 Trasporti di cadaveri dall'estero o per l'estero. Il trasporto di cadaveri da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10,02,1937 o di Stati non aderenti alla stessa. Nel primo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R, n. 285, mentre nel secondo si osservano quelle di cui agli artt. 28 e 29 del suddetto regolamento nazionale. In entrambi i casi, per morti di malattie infettive-diffusive, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 25 del citato decreto. Il rilascio della suddetta documentazione compete al Comune in cui è avvenuto il decesso. La certificazione di cui all'art. 29 comma 1- lettera b) del D:P:R: n.285/1990 è sostituita a tutti gli effetti dall'attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante, tra l'altro, l'idoneità del feretro in relazione al tipo di trasporto da effettuare. Art. 21 Trasporto di ceneri e resti mortali. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune con le stesse modalità previste per il trasporto di cadaveri. Non è soggetto alle medesime precauzioni igieniche previste per il trasporto di cadaveri ed all'impiego di auto funebri. Sui contenitori dovrà essere indicato il nominativo del defunto e la data di morte; inoltre le caratteristiche e le dimensioni dei contenitori stessi dovranno essere conformi a quanto previsto dalle direttive nazionali e regionali in materia. TITOLO V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO. Art. 22 Autorizzazione per la sepoltura. Non possono essere inumati o tumulate, nessuna salma, parte di loro od ossa umane, se non accompagnate dall autorizzazione prevista dall art. 6 10

11 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile. Art. 23 Ricevimento di salme e resti mortali. Possono essere ricevute nei Cimiteri Comunali, quando non venga richiesta altra destinazione,: a) le salme delle persone morte sul territorio comunale (qualunque ne fosse in vita la residenza), o fuori dallo stesso, ma aventi in esso, in vita, la residenza; b) le salme delle persone originarie del Comune di Carasco che in esso abbiano ancora, al momento del decesso, parenti di grado non superiore al 4 ; c) le salme delle persone residenti e non residenti in vita nel Comune, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, cappelle o loculi esistenti nei Cimiteri Comunali; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all Art. 7 del Regolamento 10 Settembre 1990, n. 285; e) i resti mortali provenienti da esumazioni delle persone sopra elencate; f) le ceneri provenienti da cremazione di salme delle persone sopra elencate. Art. 24 Deposito provvisorio di salme o resti mortali. Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, si dispone la deposizione in locale idoneo (anche in altro Comune) debitamente chiuso, dandone immediata comunicazione all Autorità competente per le pratiche del caso. TITOLO VI - TARIFFE Art. 25 Tariffe per le concessioni. Le tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, delle nicchie ossario e dei cinerari sono quelle stabilite in apposito atto deliberativo della Giunta Comunale. Art. 26 Diritti di seppellimento 11

12 Per ogni movimentazione di salma e resti mortali nell ambito dei cimiteri, sono dovuti diritti stabiliti con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale. Art. 27 Sepolture TITOLO VII - INUMAZIONI Le sepolture possono essere a inumazione o tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell Art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato Regolamento n Art. 28 Caratteristiche del terreno per le inumazioni. Il Cimitero deve avere (ove sia possibile) campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall art. 68 del citato regolamento n Qualora non sia disponibile spazio per l'inumazione nel Cimitero richiesto, il Comune potrà rendere disponibile idonea area in altro Cimitero Comunale. Art. 29 Norme per l'inumazione. Per l'inumazione di salme occorre attenersi alle seguenti regole: presentare la richiesta di inumazione presso il competente Ufficio Comunale che individua l'area in cui dovrà essere collocata la salma; ciascuna fossa deve essere scavata a 2 mt. di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie; le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra metri 0,50 da ogni lato; 12

13 i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa; le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non superiore a metri 2, nella parte più profonda, una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra metri 0,50 da ogni lato; ogni salma destinata all'inumazione deve essere sepolta in fossa separata dalle altre; per la costruzione della cassa si richiamano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n.285; sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti in pietra, legno, granito, marmo o metallo, di altezza non superiore a mt. 1,10 dal piano di campagna, inoltre il tumulo dovrà comunque essere delimitato da apposita cassaforma in legno non eccedente i 20 cm dal piano di campagna; sono ammessi ritratti, portafiori e lampade votive; sulle aree tombali e quelle circostanti devono essere garantiti la pulizia ed il decoro, in caso di inadempienza il Sindaco interverrà d'autorità per il rispetto di quanto sopra disposto; sulle sepolture ad inumazione possono essere deposti esclusivamente fiori o piantine purché invasati, con divieto di creazione di aiuole e piantumazioni di qualsiasi specie. È fatto altresì divieto di collocare fiori e piantine invasate al di fuori del perimetro tombale; Art. 30 Modalità di assegnazione. Il terreno per le inumazioni viene assegnato gratuitamente dal Comune con il solo addebito dei diritti di seppellimento stabiliti da apposita delibera di Giunta Comunale. La durata della sepoltura è fissata in anni dieci. Art. 31 Revoca e decadenza della sepoltura. Le sepolture a inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del Cimitero. In tal caso verrà assegnata un altra sepoltura previo preavviso ai familiari di almeno 60 giorni. Art. 32 Scadenza delle concessioni - Recupero materiali. 13

14 Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, comunicata preventivamente dal Comune (ove sia possibile), i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, qualora gli interessati non ne facciano richiesta, passeranno in proprietà del Comune. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del Cimitero. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto, dovranno presentare apposita istanza all Ufficio Comunale prima della scadenza stessa, al fine di procedere alla raccolta dei resti in apposito contenitore per la tumulazione in ossario, per la cremazione o per la destinazione in ossario comune. Il mancato interesse dei familiari nei tempi previsti dalle comunicazioni o dagli avvisi comunali autorizzerà questa Amministrazione Comunale a dar corso alla raccolta dei resti e al deposito degli stessi nell'ossario comune. Art. 33 Sepoltura a tumulazione. TITOLO VIII - TUMULAZIONI Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette a pagamento di una tariffa Comunale. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. Art. 34. Tipi e durata delle concessioni. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti: 1) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 50. Il Comune per ogni nuovo corpo di loculi realizzato, e comunque per ogni cimitero alla data di entrata in vigore del presente regolamento, procede alla ricognizione dei loculi disponibili e riserva gli stessi per la concessione ai soggetti richiedenti aventi i seguenti requisiti: 14

15 a) le salme delle persone morte sul territorio comunale (qualunque ne fosse in vita la residenza), o fuori dallo stesso, ma aventi in esso, in vita, la residenza; b) i cadaveri delle persone non residenti nel Comune di Carasco ma che siano nati nel predetto Comune e che abbiano ancora parenti non oltre il quarto grado residenti nel Comune di Carasco (si considerano nati nel Comune di Carasco i nati in strutture ospedaliere purché uno dei genitori al momento del parto fosse residente in questo Comune) c) le salme delle persone residenti e non residenti in vita nel Comune, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, cappelle o loculi, esistenti nei Cimiteri Comunali; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento i cui all art. 7 del Regolamento 10 settembre 1990 n. 285; e) i resti mortali provenienti da esumazioni delle persone sopra elencate; f) le ceneri provenienti da cremazione di salme; g) il coniuge non residente di defunto seppellito in uno dei Cimiteri Comunali 2) nicchie ossario individuali o nicchie cinerarie (denominate anche cellette) per la raccolta dei resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50. 3) le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari. Ogni soggetto residente in una frazione verrà tumulato nel Cimitero di competenza dell ambito della frazione a cui appartiene fatti salvi casi particolari accertati dall'ufficio. 4) l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dare in concessione i loculi e le nicchie ossari e cinerari di nuova costruzione a persone viventi allo scopo di finanziare la realizzazione degli stessi. Fermo restando che il pagamento dovrà avvenire contestualmente al rilascio dell'atto, la decorrenza della durata cinquantennale della concessione del loculo avrà inizio dalla data di tumulazione. I soggetti che potranno occupare i loculi di cui ai precedenti commi debbono avere i requisiti indicati all'art. 34. Art. 35 Norme per la tumulazione in depositi di famiglia. 15

16 Ai sensi dell art. 76 del D.P.R n 285, le salme tumulate nei depositi di famiglia dovranno essere separate l una dall altra mediante un diaframma portante. I lavori per la sistemazione di tale diaframma sono a completo carico della famiglia. La sepoltura della salma sarà eseguita dal personale dell agenzia di pompe funebri incaricata dalla famiglia. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari. Qualora ve ne fossero le condizioni l'amministrazione Comunale potrà procedere alla concessione di aree per la costruzione di edicole e tombe private. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre concedere tombe o aree rientrate in possesso del Comune a seguito dell espletamento delle procedure di cui agli art e quelle comunque di disponibilità comunale possono essere alienate previa l osservanza dei seguenti principi: - verifica delle esigenze del cimitero in rapporto alle necessità accertate mediante apposita delibera della G.C.; - concessione a soggetti aventi i requisiti stabiliti all art. 34; - il soggetto richiedente non deve possedere a nessun titolo altre tombe nel territorio comunale e ciò deve risultare da apposita dichiarazione; - la concessione verrà effettuata al soggetto avente tutti i requisiti stabiliti dall art. 34 in ordine cronologico di presentazione delle domande agli atti di protocollo del Comune; - la durata della concessione è fissata in anni novantanove. L apertura e la chiusura del deposito di famiglia, di colombari o loculi individuali, di nicchie ossario sarà soggetta a presentazione di richiesta al Comune da parte degli interessati e al pagamento di diritti stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale. Art. 36 Atto di concessione La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a persona fisica, secondo la disponibilità e nel rispetto delle seguenti modalità: 16

17 le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra i privati; nel caso di rinuncia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo e nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque secondo quanto previsto nei precedenti articoli; il nuovo eventuale concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari alla tariffa vigente all epoca per le nuove concessioni; la concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario. Art. 37 Pagamento della concessione Prima della stipulazione dell atto il concessionario deve versare: a) l importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente; b) l importo della spesa e dei diritti contrattuali. L importo delle concessioni è stabilito con delibera della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti. Art. 38 Doveri dei concessionari. La concessione è subordinata alla accettazione o osservazione delle norme, istituzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari risultanti dall apposito contratto e dei progetti se richiesti. Nessuna opera edilizia, anche se di minima entità, può essere effettuata nei cimiteri senza la preventiva autorizzazione degli Uffici Tecnici Comunali. Le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono obbligatori e a carico dei concessionari. I loculi di nuova costruzione verranno forniti ai concessionari dal Comune completi del marmo di chiusura comprensivo di portafiori e porta lampade votive. 17

18 I marmi di chiusura dei loculi di vecchia costruzione dati in concessione resteranno a carico dei concessionari. Art. 39 Decorrenza delle concessione. Rinnovi. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro aventi causa, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo da concordarsi con il Comune secondo le disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all atto del rinnovo della concessione. Art. 40 Scadenza della concessione. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono; quindi la sepoltura, i colombari e le tombe o le cappelle non perenni cadranno nella libera disponibilità del Comune. All uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi all albo pretorio comunale e sulla tomba per la durata di sei mesi, inoltre avvisare i parenti ove sia possibile, per rendere di pubblica ragione l azione del Comune. Trascorso il termine il Comune ne entra in possesso di diritto senza ulteriore formalità. TITOLO IX - CAPPELLE ED EDICOLE ESISTENTI Art. 41 Modalità per la presentazione dei progetti. Le domande per la ristrutturazione o manutenzione non ordinaria di cappelle ed edicole devono essere redatte su carta legale e firmate dall avente diritto. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle cappelle e delle edicole saranno delineati in pianta avente scala non inferiore a 1:50. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell inizio dei lavori. 18

19 Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie per sottoporli alla Commissione Edilizia. Ai fini del rilascio del provvedimento edilizio abilitativi valgono in quanto applicabili le vigenti procedure e normative edilizio urbanistiche e le vigenti normative sanitarie. Nell atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere accesso con l esterno del cimitero. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l approvazione da parte del Comune. Art. 42 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori. All esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio interessato alle opere, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall Ufficio Tecnico Comunale. Durante l esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà Comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l esecutore dei lavori responsabile in solido dei danni che venissero provocati. Art. 43 Ossari, cinerari, colombari Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui al Titolo 10 e 11 del presente Regolamento. Art. 44 Salme e resti provenienti da altri Comuni. 19

20 Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme previste dal presente Regolamento. Art. 45 Manutenzione delle opere. I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. In caso di inadempienza si procederà a norma di Legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione. Art. 46 Eredità nelle tombe di famiglia. Il possesso delle tombe di famiglia si eredita per successione diretta o per successione testamentaria. E ammessa fra i vari aventi diritto alla sepoltura una divisione od accordo scritto fra loro, con obbligo di notifica al Comune all atto in cui tale divisione avviene. Art. 47 Norme per la concessione TITOLO X- COLOMBARI La Concessione dei Colombari è regolata da un atto Amministrativo del Comune. Nei colombari è ammesso il collocamento di cassette con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento dei diritti di seppellimento. E ammissibile il posizionamento di cassetta ossario o di ceneri nello stesso loculo ove è posta una salma di recente sepoltura. Art. 48 Caratteristiche dei feretri. Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l altra, esterna, di legno (vedi Art. 30 del D.P.R. 10 Settembre 1990, N. 285). 20

21 Art. 49 Diritto di sepoltura e durata della concessione. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto ad altri salvo specifica autorizzazione Comunale. La concessione ha la durata di anni 50. Alla scadenza, previa comunicazione ai parenti, ove sia possibile, il loculo rientrerà in possesso al Comune ed i resti mortali verranno posti nell ossario comune. E data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell ammontare dell intera tariffa in vigore all atto della scadenza. E anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento. In ogni caso, l'apertura e la chiusura dei colombari da parte dei concessionari sarà soggetta a presentazione di richiesta al Comune da parte degli interessati e al pagamento dei diritti stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale. Art. 50 Rinuncia della concessione. Il concessionario può rinunciare alla concessione dei loculi prima della scadenza naturale della stessa alle seguenti condizioni: 1. il Comune rientrerà in totale possesso del loculo; 2. il concessionario non avrà nulla a pretendere dalla rinuncia anticipata di tale concessione salvo il caso di rinuncia nei primi tre anni dalla concessione, soltanto in questo caso il Comune corrisponderà un importo pari al 50% del prezzo della concessione; TITOLO XI - OSSARI E CINERARI Art. 51 Ossario Comunale. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell ossario comune consistente in una cripta sotterranea, in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Il Comune potrà procedere ad esumazione predisponendo appositi avvisi da apporre all'ingresso dei cimiteri, sulle tombe oggetto di esumazione e presso la Sede Comunale. 21

22 I familiari interessati potranno far richiesta per procedere alla raccolta dei resti in apposito contenitore per la tumulazione in nicchie ossario per la cremazione o per la destinazione all'ossario comune. Il mancato interesse dei familiari nei tempi previsti dagli avvisi affissi autorizzerà l'amministrazione Comunale dar corso alla raccolta dei resti e al deposito degli stessi nell'ossario comune. Art. 52 Nicchie ossario e cinerarie. Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco, saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di salme esumate da qualsiasi sepoltura. Sulla cassetta deve essere altresì indicato il numero progressivo del registro dei seppellimenti conservato presso l apposito ufficio comunale nonché l anno di riferimento. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario e cinerarie deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono. La concessione ha la durata di anni 50 dalla data della stipulazione, ed è regolata da un atto Amministrativo del Comune. In qualunque caso l'apertura e la chiusura delle nicchie ossario e cinerarie da parte dei Concessionari sarà soggetta a presentazione di richiesta al Comune e al pagamento dei diritti stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale. TITOLO XII - CREMAZIONE Art. 53 Trasporto salma per la cremazione. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. 22

23 All infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all autorizzazione di cui all Art. 19 del presente Regolamento. Art. 54 Autorizzazione alla cremazione. La cremazione di ciascuna salma è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli Artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da Notaio o dai Pubblici Ufficiali abilitati ai sensi dell Art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione delle salme dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell Associazione. L autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico Coordinatore Sanitario, dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell Autorità Giudiziaria. Art. 55 Urna cineraria Ogni urna deve raccogliere le ceneri di una sola salma. Per quanto attiene le dimensioni e caratteristiche delle urne dovrà essere previsto quanto segue: la resistenza sarà garantita o con urna metallica o con urna di materiale diverso (ceramica,legno,ecc.) purché con contenitore interno in zinco; 23

24 la sigillatura sarà del tipo a ceralacca o a piombo a seconda dei materiali esterni; all esterno dell urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto con apposita targhetta ed il numero di protocollo del registro inerente la detenzione delle ceneri. Sull urna deve essere altresì apposta una targhetta metallica, indicante il numero progressivo del registro dei seppellimenti conservato presso l apposito ufficio comunale nonché l anno di riferimento. Art. 56 Consegna dell urna con le ceneri. La consegna dell urna cineraria agli effetti dell Art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato a chi prende in consegna l urna, uno inviato al crematorio e il terzo al comune di decesso. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel Cimitero possono essere accolte anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzie contro ogni profanazione. Le urne cinerarie possono essere altresì affidate e conservate da un familiare del defunto secondo il Disciplinare per l'affidamento e la conservazione delle ceneri al familiare del defunto di seguito riportato. Per ottenere l autorizzazione all affidamento e conservazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare occorre la presentazione di un istanza (in bollo) da parte del parente del defunto residente nel Comune di Carasco, individuato in vita dal de cuius per l affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l espressa volontà del defunto stesso anche in copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta o olografa. Nella medesima richiesta dovranno essere indicati: i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e del comma 1 dell art. 3 della legge 130 del 30/3/2001 e dall art. 3, comma 2, della L.R. n 24 del modificato con Legge Regionale n 4 dell 11/03/2008 (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007 n 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri), oltre quelli del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate; 24

25 la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l accettazione degli eventuali controlli da parte dell Amministrazione Comunale; il luogo di conservazione e le generalità della persona cui e consentita la consegna dell urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna e affidamento; la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell urna; la conoscenza, nel caso il familiare non intendesse più conservare l urna, della possibilità di trasferimento della stessa, a titolo oneroso, in apposito tumulo del cimitero ove si intenda trasferirla o, a titolo gratuito, della dispersione all interno del cimitero (fossa comune); l assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza; l obbligo di informare l Amministrazione Comunale dell eventuale variazione del luogo di custodia entro il termine massimo di 30 giorni; detti dati dovranno essere riportati su apposita modulistica, che dovrà appunto essere sottoscritta dal richiedente al quale verrà rilasciata copia dell autorizzazione. All istanza dovrà essere allegata la volontà espressa dal defunto anche copia conforme in una delle seguenti forme: testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato; L ufficio competente rilascerà al richiedente copia dell autorizzazione (soggetta ad imposta di bollo). Art. 57 Dispersione delle ceneri. Le ceneri possono essere altresì disperse come da seguente disciplinare: La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta. L autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre all autorizzazione di cui al comma 2 occorre il nulla osta del Comune in cui viene effettuata la dispersione. 25

26 La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei seguenti soggetti: dal coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi; dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta; da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente: -in aree a ciò appositamente destinate all interno dei cimiteri; -in natura; -in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, deve avvenire a non meno di 300 (trecento) metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino, non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati. La dispersione delle ceneri in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 (cinquanta) metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 (cinquanta) metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili. E vietata la dispersione delle ceneri entro 50 (cinquanta) metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste adibite all esercizio degli sport invernali. La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall Autorità amministrativa competente. La dispersione delle ceneri è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal Comune in cui è effettuata la dispersione. 26

27 La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall art. 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo n. 285 (nuovo Codice della strada). In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest ultimo è scelto, alternativamente, da: -coniuge; -parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della L.R. n. 24 del possono essere disperse, fatta salva l espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente Articolo. La dispersione è annotata in un apposita sezione del registro dell affidamento tenuto dal Comune di decesso nel quale sono indicati: - gli estremi dell autorizzazione alla cremazione; -i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione; -il luogo, la data e l ora in cui avviene la dispersione; -il nulla osta del Comune di dispersione, ove diverso da quello di decesso. Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o interramento dell urna contenente le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi indelebilmente i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell avvenuta cremazione. In caso di interramento l urna cineraria è collocata ad una profondità tale da rispettare le prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento di polizia mortuaria del comune territorialmente competente. L interramento con un urna biodegradabile è consentito in area individuata dall'amministrazione Comunale nell'ambito dei cimiteri comunali. La dispersione delle ceneri è consentita nelle aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri comunali. 27

28 La dispersione delle ceneri è consentita in natura nelle aree che verranno individuate dall'amministrazione Comunale. TITOLO XIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 58 Esumazioni ed Estumulazioni. Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione. Le estumulazioni ordinarie avvengono dopo un trentennio o alla scadenza della concessione per le sepolture private. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie devono essere effettuate nei momenti di minore affluenza del pubblico. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o all Autorità Giudiziaria per esigenze della Giustizia. Art. 59 Esumazioni ed Estumulazioni straordinarie. Salvo i casi ordinati dall Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Art. 60 Trasferimento di feretri in altra sede. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell anno, l estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il responsabile delle agenzie di pompe funebri, scelte dai parenti dei defunti, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. 28

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