spese legali ad amministratori locali
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- Timoteo Gentili
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1 spese legali ad amministratori locali REPUBBLICA ITALIANA 559/2011 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello composta dai Magistrati : Dott. Angelo De Marco Presidente Dott. Amedeo Rozera Consigliere Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere Relat. Dott. ssa Marta Tonolo Consigliere Dott. Leonardo Venturini Consigliere pronuncia la seguente S E N T E N Z A sull appello in materia di responsabilità, avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Lazio n.1434/2009, proposto dai sigg. Sturabotti Sergio e Rinaldi Arnaldo, rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini, Piero Lorusso e Totino Laura, nei confronti della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale del Lazio. VISTI l atto di appello, iscritto al n del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti udienza del giorno 15/6/2011, con l assistenza del Segretario sig.ra Lucia Svolgimento del Processo 1) Con l impugnata sentenza, la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per il Lazio ha assolto dalla domanda attrice, per carenza di colpa grave, i sigg. Sergio Sturabotti e Rinaldi Arnaldo, quali rispettivamente sindaco e vicesindaco del comune di Vallinfreda, dopo aver respinto le eccezioni di nullità della citazione e di prescrizione formulate dai medesimi, e dopo aver contestati dalla Procura. I primi giudici, peraltro, hanno ravvisato precisando che : certamente inopportuni, a causa di una mancata attenta valutazione di tutti gli aspetti connessi alla trasformazione della COTRAL in ente pubblico economico 2) Con l atto introduttivo del presente grado del giudizio, la difesa dei predetti ha contestato la riferita sentenza, eccependo: a) autenticamente interpretato dall art. 10-bis, comma 10, del d.l. n 203/2005, convertito in l. n 248/2005, nel testo modificato dal comma 30-quinquies dell art. 17 del d.l. n 78/2009 ed integrato della relativa legge di conversione
2 difesa del prosciolto b) motivi in tema di compensazione di spese legali 639/1996 e s. i. e m. (v. pagg. 5-10); c) ancora giusti motivi in tema di compensazione di spese legali; insussistenza del danno erariale e della responsabilità amministrativa la mancanza finanche della colpa semplice, oltre che del danno (v. pagg ). In conclusione, la difesa degli appellanti ha chiesto, in accoglimento del gravame, di comune di Vallinfreda alla refusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio 3) Con atto conclusionale scritto del 25/3/2011, la Procura Generale ha argomentato per la reiezione del gravame. radicalmente ridimensionato l elemento del danno, rispetto agli ,88 giuste ragioni per compensare le spese del giudizio, i comportamenti dei convenuti, se pur non connotati da colpevole gravità sono. nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di giudizio, Violazione di legge: art. 3, comma 2-bis del d.l. n 543/1996, convertito in l. n 639/1996,, argomentando per la spettanza degli onorari e dei diritti alla (v. pagg. 4-5) Violazione di legge: art. 92, comma 2, cpc, omessa e contraddittoria motivazione dei giusti, osservando tra l altro che la regolamentazione delle spese del giudizio contabile è stabilita dal precitato art. 3 della l. n Violazione di legge: art. 92, comma 2, cpc, omessa e contraddittoria motivazione dei, facendo presente che, nel caso, la sentenza è comunque viziata, per condannare il (v. pag. 13). 4) All loro posizioni, concludendo in conformità o dierna pubblica udienza, il difensore degli appellati ed il PM hanno illustrato le Motivi della decisione 1) Da quanto esposto in narrativa, risulta evidente che la materia del contendere, quale devoluta con l appello in epigrafe, è circoscritta al solo capo della gravata sentenza che ha negato il comma 2-bis, della l. n 639/1996 e successive norme che ad esso fanno riferimento, avendo la sentenza stessa disposto la inopportuni impugnata sentenza). 2) Così individuato il necessario anzitutto operare un duplice chiarimento: a) contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti (v. pag. 8 e pag. 10 del gravame), l impugnata sentenza non ha escluso totalmente la sussistenza del danno; b) analogamente, e sempre in contrario avviso a quanto sostenuto in proposito dalla predetta difesa (v., in particolare il secondo ed il terzo motivo del gravame), il Collegio non individua elementi che consentono di ritenere che la condotta dei convenuti-appellanti sia anche priva di colpa lieve, oltre che di colpa grave, come statuito dai primi giudici. 2.1) Se la gravata sentenza, infatti, avesse davvero escluso totalmente il danno, o se davvero nella condotta addebitata ai convenuti non fosse ravvisabile nemmeno la colpa lieve, difetterebbe in
3 radice l essenza ontologica (oggettiva e/o soggettiva) della responsabilità erariale e la gravata sentenza avrebbe manifestato una intima contraddizione ancora più marcata e stridente, rispetto a quella di aver assolto per carenza di colpa grava, compensando tuttavia 2.2) La gravata sentenza, però, non ha escluso totalmente il danno, né la condotta dei convenuti è scevra da ogni benché minimo rimprovero, così da potersi considerare priva di colpa lieve. 2.3) Sotto il primo profilo (danno), invero, è da considerare che la sentenza in riferimento, nell escludere dall importo complessivo del danno ( ,88) la pari limitato euro l anno. per 11 anni residuando una modestissima somma di 2.160,43 ( , ,00), costituente comunque danno (v. pagg della cennata sentenza). 2.4) Sotto il secondo profilo (colpa), invece, il Collegio rileva che la difesa degli appellanti si è limitata ad affermare l assenza di ogni forma di colpa, anche senza tuttavia illustrarne adeguatamente le ragioni. Né può ritenersi sufficiente, per escludere ogni forma di colpa, il generico richiamo operato dalla difesa dei convenuti-appellanti alla Comune di Valinfreda che i convenuti medesimi questione fin dal 1995 relative conclusioni scritte, depositata il 5/3/2011). 2.5) Alla stregua di quanto precede, dunque, deve concludersi che: a) i Giudici di prime cure hanno disposto l assoluzione degli odierni appellanti semplicemente per mancanza di b) la condotta degli appellanti medesimi, priva di colpa grave, è stata comunque sostenuta dalla colpa lieve. 3) Tanto chiarito, il gravame è comunque fondato, stante l intima contraddizione, presente nell impugnata sentenza, di aver disposto l assoluzione degli appellanti, per carenza di colpa grave, e di aver ciò non di meno compensato le 3.1) Al riguardo, giova muovere dalla considerazione che, come correttamente osservato dalla difesa degli appellanti, rimborso (delle) spese legali ai convenuti assolti in primo grado (odierni appellanti), ex art. 3, compensazione (delle) spese di giudizio, in relazione ai comportamenti dei convenuti medesim i, seppur non connotati da colpevole gravità (v. pag. 13 della thema decidendum, funzionalmente ad esso, il Collegio reputa le spese di giudizio. sorte capitale ( ,45), esattamente (al) l importo dei rimborsi dovuti dal Comune di Vallinfreda alla Cotral, ha il risarcimento alla somma di ,43, dalla quale ha poi detratto il profitto di ( ,00), da omesso versamento del dovuto nei tempi debiti, così semplice (v. pag. 13 del gravame), prassi consolidata nell ambito dell Amministrazione del di non pagare i rimborsi richiesti da Cotral (v. pag. 10 del gravame), atteso erano stati messi nelle condizioni di esaminare approfonditamente la, come puntualmente evidenziato dalla Procura Generale (v. pag delle colpa grave, e non anche per carenza del danno; spese di giudizio. la regolazione delle spese del (rectius: nel) giudizio contabile
4 è (stabilita) 3.2) Una simile, speciale regolamentazione, secondo il Collegio, non consente l applicazione nel giudizio di responsabilità erariale della espressamente esclusa d altronde dall art. 17, comma 30- introdotto dalla l. n 102/ ) E bene peraltro chiarire che, per quanto il precitato articolo 3, comma 2-bis, della l. n 639/1996 si riferisca alle erariale, è tendenzialmente valso anche per queste ultime, ossia per le come: 22-A/1998). Per tali spese, infatti, l orientamento costantemente (ed uniformemente) seguito dalla giurisprudenza di questa Corte è nel senso di porle integralmente a carico del convenuto in caso di soccombenza, a completamento della domanda risarcitoria presentata dalla Procura, comunque escludendo che le stesse possano gravare in qualche misura sulla Procura, che si è chiarito non in rappresentanza dell Amministrazione, ma in adempimento di un dovere impostogli per l osservanza della legge App. n 502/2010) ) Il divieto di netti e radicali per le s dell attività di difesa nell ambito del giudizio di responsabilità erariale, per la prima volta dal ricordato art. 3, comma 2 della l. n 639/1996. Le disposizioni del ripetuto art. 3, comma 2- legali dell ) In base alle disposizioni dell art. 3, comma 2-bis, della l. n 639/1996, in pratica, il convenuto prosciolto 20/1994 al ovviamente, non poteva insorge in caso di condanna, stante in questa ipotesi il palese conflitto di interessi con la sua ) Nel contesto del più volte menzionato art. 3, comma 2-bis, pertanto, non v era proprio spazio operativo per la quest ultima al potere discrezionale del Giudice contabile, in quanto la sussistenza o meno del diritto al proposito, SS.RR. 22-A/1998, che invece ammette una possibile compensazione delle giustizia 3.2.3) E peraltro noto che le disposizioni dell art. 3, comma 2-bis della l. n 639/1996 hanno dato luogo a non pochi problemi interpretativi, essendosi finanche dubitato che la giurisdizione in materia di ) Numerose sentenze, infatti, hanno ritenuto che il diritto al legali lavoro (v. tra le tante, Sez. Giur. Calabria n 12/2000 e, in appello, Sez. III^ n 270/1999), ovvero che
5 sentenza di assoluzione, ma non è costituita da questa, e nasce anzi al di fuori dell ambito processuale nel quale l Amministrazione pubblica è istituzionalmente assente, sicché il giudice contabile non può pronunciare riguardo ad esse ) Altre sentenze, invece, non hanno manifestato analoghi dubbi sulla giurisdizione e si sono pronunciate sulle spese in discorso, addirittura escludendone il medesima esclusione per mancanza solo della colpa grave (v., per tutte, Sez. Campania sent. n 60/2001 e, quanto alla declaratoria della prescrizione (v. Sez. II^ Centr. App. sent. n 128/2001) ) Le cennate problematiche interpretative, lungi dall essere sopite dall intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sent. n 17014/2003, hanno affrontato il tema esclusivamente sul piano della giurisdizione ( giudizio di responsabilità, rigettata la domanda, abbia disposto la compensazione delle spese, ancorché eventualmente erroneamente, non è decisione esorbitante dalla giurisdizione avuto un inizio di soluzione con la norma interpretativa di cui all art / ) Secondo la precitata norma, 639/1996 e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all art. 91 cpc, liquida l ammontare degli oneri e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell Avvocatura dello Stato, da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all Amministrazione di appartenenza ) Come annotato dalla dottrina, la riferita norma interpretativa, ha risolto il problema della sussistenza del potere della Corte dei conti di dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all art. 91 cpc, portata applicativa della norma interpretata. In pratica, la norma interpretativa ha posto il problema di stabilire: a) cosa debba intendersi per dall art. 3, punto (rectius: comma) 2 bis, della l. n 639/1999 (v. pag. 7). compensazione delle spese, ex art. 92 cpc, quinquies, del d.l. n 78/ 2009, nel testo spese legali e non alle spese di giudizio (o, più correttamente, alle spese di giustizia ), il divieto di compensare ogni sorta di spesa, nel giudizio di responsabilità spese di giustizia, da intendere oneri connessi al funzionamento del servizio giustizia, anticipate dallo Stato (cfr. SS.RR. n agisce (cfr. SS.RR. n 60-A/1996 e in termini, tra le più recenti, Sez. III^ Centr. compensazione, invece, avrebbe dovuto valere in termini ancora più pese legali in senso stretto, ossia per le spese afferenti allo svolgimento (v. ancora SS.RR. n 22-A/1998), in relazione alla disciplina recate per esse, -bis, bis, infatti, hanno regolato la materia delle spese facendo ricorso all istituto gius-laburista del rimborso delle spese stesse, con onere a carico Amministrazione di appartenenza. ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell art. 1 della l. n (logicamente nel testo modificato dal medesimo art. 3 della l. n 639), avrebbe avuto diritto rimborso delle spese legali, da parte della sua Amministrazione di appartenenza ; diritto che, Amministrazione di appartenenza. compensazione delle spese in discorso, intrinsecamente rimessa rimborso finiva per dipendere unicamente dall esito della
6 causa (v., chiarissima in spese di ) ). spese legali fosse di questa Corte. rimborso delle spese inerisse al rapporto di servizio e rientrasse perciò nella giurisdizione propria del giudice del l obbligo del pagamento delle spese legali sostenute dal convenuto assolto consegue ex legge dalla (v. testualmente Sez. I^345/2002). rimborso o quale variante della disponendo la compensazione delle spese stesse per l ipotesi di assoluzione compensazione, v. per tutte Sez. II^ Centr. App. n 364/2001), oltre che per l ipotesi di la pronunzia con la quale la Corte dei conti, in sede di ), hanno bis, comma 10, della l. n le disposizioni dell art. 3, comma 2-bis della l. n ( ) si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito. liquidare (essa stessa) l ammontare degli oneri e, ma nel contempo ha ingenerato ulteriori e nuovi dubbi sull effettiva proscioglimento nel merito, posto che la norma interpretata parlava di proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell art. 1 della l. n 20/1994 ; b liquidabili dalla Corte dei conti, laddove le altre possono essere chieste direttamente all complessivamente intese; ) se gli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto esauriscano tutte spese legali Amministrazione di appartenenza, atteso che la norma interpretata parlava di spese legali c erariale ed interpretativa precisa ) quale sia il rapporto che intercorre tra la liquidazione operata dal Giudice della responsabilità il parere di congruità dell Avvocatura dello Stato, da esprimere come la stessa norma sulle richieste di rimborso avanzate all Amministrazione di appartenenza ; parere che detto per inciso rappresenta una assoluta novità della norma interpretativa e non può valere che per il futuro (v. Cass. SS.UU. n 8455/2008) ) La giurisprudenza, in verità, col tempo ha dissipato la quasi totalità dei dubbi posti dalla riferita norma interpretativa, precisando: a1) nel testo introdotto dalla l. n 639/1996), propria della norma interpretata, e perciò non danno diritto a rimborso i presupposti della responsabilità amministrativa come quelle dichiarative della prescrizione (v., testualmente, SS.RR. sent. n 3-QM/ 2008), o che si concludono con pronunce di rito (v. per tutte Sez. III^ Centrale App. n 483/2010) o anche di sola giurisdizione (v. per tutte Sezione Umbria n 193/2008); quanto al concetto di proscioglimento nel merito, che esso non altera l originaria espressione: proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell art. 1 della l. n 20/1994 (ovviamente proscioglimenti che non giungono ad un accertamento nel merito dell insussistenza dei : danno, nesso di causalità, dolo o colpa grave, b1) l ambito concettuale generale delle quale desumibile dalla norma interpretata,
7 menzionata norma interpretativa all art. 91 cpc che Centr. App. n 428/2008); che l espressione: onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto non ha inteso ridurre spese legali liquidabili dal giudice della responsabilità erariale, in ragione dell esplicito richiamo operato dalla, per cui bisogna avere riguardo a tutti gli esborsi, complessivamente considerati, costituiscono il costo del processo (v., testualmente, Sezione I^ c1) amministrativa conseguente al giudizio contabile e si concreta in una mera verifica di rispondenza della richiesta di rimborso alla liquidazione del Giudice, nonché di che, quanto al parere di congruità dell Avvocatura dello Stato, esso resta confinato nella fase (pronuncia ad hoc sulla) congruità delle eventuali spese legali aggiuntive per studio e notifica della sentenza assolutoria, (o) per assistenza avanti all autorità amministrativa deputata al rimborso, etc di quel pronunciato ) Da notare che l Avvocatura Generale dello Stato, con la circolare n 55/2008, ha sostanzialmente concordato con la linea giurisprudenziale di cui alla precedente lettera Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, con riferimento alle lettere proscioglimento nel merito costituisce il presupposto di un credito che è attribuito dalla legge e che il giudice contabile ammontare, da compiere, su parere dell Avvocatura dello Stato, con provvedimento dell Amministrazione di appartenenza giurisdizione della Corte dei conti e appartengono a quella del giudice del rapporto di lavoro SS.UU. n 6996/2010) ) Quanto, tuttavia, all ambito concettuale dell espressione: merito giurisprudenza della Corte dei conti è rimasta divisa, pur dopo i chiarimenti offerti dalle SS.RR. con la sent. n 3-QM del 27/6/2008 ( responsabilità amministrativa registrarsi sentenze che hanno negato il hanno per tutte la stessa Sez. I^ n 428 del 15/10/2008 già citata) ) In siffatto contesto è, dunque, intervenuto l art. 17, comma /2009, che ha posto il divieto di compensare interpretativa di cui all art. 10-bis, comma 10, della l. n 248/ ) Ebbene, alla stregua di tale divieto, il gravame in epigrafe non può che essere accolto, avendo i primi giudici disposto la compensazione delle spese tra le parti, in forza come detto dell assoluzione degli odierni appellanti per carenza di colpa grave. Una volta accertata la carenza della colpa grave, l assoluzione ha il valore di un l Amministrazione di appartenenza (ex SS.RR. n 3-QM/2008), o altrimenti detto equivale ad un 3.4) Né vale invocare, per una diversa conclusione, la circostanza che
8 disposizione data di entrata in vigore della quella di deliberazione della sentenza conclusioni della Procura Generale). Una simile tesi, che sostanzialmente nega l applicabilità retroattiva delle disposizioni del ripetuto art. 17, comma 30-quinquies, pure si riscontra in qualche pronuncia di questa Corte (v. Sez. I^ n 415/2010), ma si infrange contro la natura interpretativa delle predette disposizioni, o meglio contro la natura interpretativa delle disposizioni dell art. 10- integrate dall art. 17, comma 30- natura di norma interpretativa. D altronde, si ripete, le disposizioni dell art. 92, comma 2, cpc, che disciplinano la (speciali) che hanno regolato il questa Corte, e ciò esprime secondo il Collegio una implicita, ma pur sempre presente volontà di non utilizzare la 4) Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il gravame in epigrafe va accolto, e per l effetto, in riforma della gravata sentenza, vanno liquidati a favore dei difensori degli appellanti tenuto conto del valore della causa (oltremodo limitata nel presente grado di appello, vertendo esso solo sul rimborso delle spese legali ), della materia trattata, del numero degli atti posti in essere e degli altri criteri indicati dall art. 5, cap. I, all. 1, del D.M. n 127/2004 : a) 1.500,00, cumulativamente, per il primo grado di giudizio, di cui 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA; b) 1.000,00 cumulativamente per, per il secondo grado di giudizio, di cui 600,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.., correlate all attuazione.(cfr, ancora una volta testualmente, Sezione I^ Centr. App. n 428/2008). c1), mentre la c1) e b1 ), che : la sentenza di ( ) è deputato a quantificare, salva comunque la definitiva determinazione del suo, le controversie sul quale (provvedimento) esulano dalla (v. proscioglimento nel, che come appena detto costituisce il presupposto di un credito per il convenuto assolto, la accertamento nel merito dell insussistenza dei presupposti della : danno, nesso di causalità, dolo o colpa grave ) continuando a rimborso delle spese legali ovvero, ma è la stessa cosa, compensato le spese medesime in presenza di assoluzione per mancanza di colpa grave (v. quinquies della l. n le spese di giudizio, a completamento della norma proscioglimento (pieno) nel merito, idoneo ad escludere un qualsivoglia conflitto di interessi con proscioglimento ai sensi (del) comma 1 dell art. 1 della l. n 20/1994 (ex SS.RR. n 22-A/1998). la richiamata, ossia l art. 17, comma 30- quinquies della l. n 102/2009, è divenuta efficace dalla (medesima) l. n 102/2009, il 5/8/2009, e quindi successivamente a (impugnata) e di deposito della stessa (v. pag. 8 delle bis, comma 10, della l. n 248/2005, quinquies, più volte citato, che a sua volta ha anch esso ovviamente compensazione delle spese, non sono mai state richiamate in nessuna delle ricordate norme rimborso delle spese legali nel giudizio di responsabilità innanzi a compensazione stessa nel predetto giudizio. onorari e diritti, che il Collegio fissa nei seguenti importi, in mancanza di apposita parcella, 5) N on è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio P
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N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato
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N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 6589 Anno 2017 Presidente: MIGLIUCCI EMILIO Relatore: CORRENTI VINCENZO Data pubblicazione: 14/03/2017 SENTENZA sul ricorso 23579-2012 proposto da: CONDOMINIO CENTRO AFFARI 81011380409,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
N. 00233/2016 REG.PROV.COLL. N. 05959/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore
1)Premessa. 2) La legislazione vigente in materia.
LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO- CONTABILE, ALLA LUCE DELLA RECENTE SENTENZA DEL T.A.R. DEL LAZIO 9 DICEMBRE 2015 N. 13753. 1)Premessa.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.6004/04REG.DEC N. 8089 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
Dottrina
IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER I CONVENUTI ASSOLTI NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI di Antonio Vetro, Presidente on. della Corte dei conti 1) La legislazione vigente in materia,
Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 157/05 REG.DEC. N. 7987 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
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COMUNE DI VILLARICCA
1/6 COPIA COMUNE DI VILLARICCA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 3 del 05-01-2017 OGGETTO: PATROCINIO LEGALE RIGUARDANTE PROCEDIMENTO A CARICO DI UN DIPENDENTE.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
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REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI GRAFFIGNANO Art. 1 - Oggetto 1. Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano
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N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6193/05 REG.DEC. N. 7643 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
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t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,
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N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
N. 03347/2016REG.PROV.COLL. N. 00988/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 3456 /2006 Reg.dec. n. 7501/2005 Reg.Ric. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
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Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
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N. 06936/2009 REG.DEC. N. 02947/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA
Page 1 of 5 N. 00242/2012 REG.PROV.COLL. N. 01061/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente
E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA
TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226; Materia: Canone alloggio occupato sine titulo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
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SENT.N.757/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati Mario Ristuccia Andrea Lupi Presidente Consigliere
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
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1 di 5 30/08/2011 9.48 N. 01229/2011 REG.PROV.COLL. N. 02068/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5578/08 Reg.Sent. Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul
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Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
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Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo Autore: sentenza In: Fermo restando che ai sensi dell art. 9 legge n. 91 del 1992 il provvedimento di concessione della cittadinanza
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N. 01701/2014 REG.PROV.COLL. N. 06483/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA
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INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1
INDICE SOMMARIO PREMESSA... Pag. 1 Parte Generale LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL ART. 86, D.P.R. 602/1973 1. Introduzione... Pag. 9 Capitolo I LA NATURA
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.
Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché
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Azione di risoluzione e azione di recesso nella stessa domanda introduttiva (nota a Cass., sez. III, 31/03/2017 n. 8343) di Gabriele Voltaggio Sommario: Premessa 1. Il caso in esame: azione di risoluzione
Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti
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CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 21/2015/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: Dott. Mario Pischedda Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2468/16 Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere - Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea