spese legali ad amministratori locali

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "spese legali ad amministratori locali"

Transcript

1 spese legali ad amministratori locali REPUBBLICA ITALIANA 559/2011 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello composta dai Magistrati : Dott. Angelo De Marco Presidente Dott. Amedeo Rozera Consigliere Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere Relat. Dott. ssa Marta Tonolo Consigliere Dott. Leonardo Venturini Consigliere pronuncia la seguente S E N T E N Z A sull appello in materia di responsabilità, avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Lazio n.1434/2009, proposto dai sigg. Sturabotti Sergio e Rinaldi Arnaldo, rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini, Piero Lorusso e Totino Laura, nei confronti della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale del Lazio. VISTI l atto di appello, iscritto al n del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti udienza del giorno 15/6/2011, con l assistenza del Segretario sig.ra Lucia Svolgimento del Processo 1) Con l impugnata sentenza, la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per il Lazio ha assolto dalla domanda attrice, per carenza di colpa grave, i sigg. Sergio Sturabotti e Rinaldi Arnaldo, quali rispettivamente sindaco e vicesindaco del comune di Vallinfreda, dopo aver respinto le eccezioni di nullità della citazione e di prescrizione formulate dai medesimi, e dopo aver contestati dalla Procura. I primi giudici, peraltro, hanno ravvisato precisando che : certamente inopportuni, a causa di una mancata attenta valutazione di tutti gli aspetti connessi alla trasformazione della COTRAL in ente pubblico economico 2) Con l atto introduttivo del presente grado del giudizio, la difesa dei predetti ha contestato la riferita sentenza, eccependo: a) autenticamente interpretato dall art. 10-bis, comma 10, del d.l. n 203/2005, convertito in l. n 248/2005, nel testo modificato dal comma 30-quinquies dell art. 17 del d.l. n 78/2009 ed integrato della relativa legge di conversione

2 difesa del prosciolto b) motivi in tema di compensazione di spese legali 639/1996 e s. i. e m. (v. pagg. 5-10); c) ancora giusti motivi in tema di compensazione di spese legali; insussistenza del danno erariale e della responsabilità amministrativa la mancanza finanche della colpa semplice, oltre che del danno (v. pagg ). In conclusione, la difesa degli appellanti ha chiesto, in accoglimento del gravame, di comune di Vallinfreda alla refusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio 3) Con atto conclusionale scritto del 25/3/2011, la Procura Generale ha argomentato per la reiezione del gravame. radicalmente ridimensionato l elemento del danno, rispetto agli ,88 giuste ragioni per compensare le spese del giudizio, i comportamenti dei convenuti, se pur non connotati da colpevole gravità sono. nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di giudizio, Violazione di legge: art. 3, comma 2-bis del d.l. n 543/1996, convertito in l. n 639/1996,, argomentando per la spettanza degli onorari e dei diritti alla (v. pagg. 4-5) Violazione di legge: art. 92, comma 2, cpc, omessa e contraddittoria motivazione dei giusti, osservando tra l altro che la regolamentazione delle spese del giudizio contabile è stabilita dal precitato art. 3 della l. n Violazione di legge: art. 92, comma 2, cpc, omessa e contraddittoria motivazione dei, facendo presente che, nel caso, la sentenza è comunque viziata, per condannare il (v. pag. 13). 4) All loro posizioni, concludendo in conformità o dierna pubblica udienza, il difensore degli appellati ed il PM hanno illustrato le Motivi della decisione 1) Da quanto esposto in narrativa, risulta evidente che la materia del contendere, quale devoluta con l appello in epigrafe, è circoscritta al solo capo della gravata sentenza che ha negato il comma 2-bis, della l. n 639/1996 e successive norme che ad esso fanno riferimento, avendo la sentenza stessa disposto la inopportuni impugnata sentenza). 2) Così individuato il necessario anzitutto operare un duplice chiarimento: a) contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti (v. pag. 8 e pag. 10 del gravame), l impugnata sentenza non ha escluso totalmente la sussistenza del danno; b) analogamente, e sempre in contrario avviso a quanto sostenuto in proposito dalla predetta difesa (v., in particolare il secondo ed il terzo motivo del gravame), il Collegio non individua elementi che consentono di ritenere che la condotta dei convenuti-appellanti sia anche priva di colpa lieve, oltre che di colpa grave, come statuito dai primi giudici. 2.1) Se la gravata sentenza, infatti, avesse davvero escluso totalmente il danno, o se davvero nella condotta addebitata ai convenuti non fosse ravvisabile nemmeno la colpa lieve, difetterebbe in

3 radice l essenza ontologica (oggettiva e/o soggettiva) della responsabilità erariale e la gravata sentenza avrebbe manifestato una intima contraddizione ancora più marcata e stridente, rispetto a quella di aver assolto per carenza di colpa grava, compensando tuttavia 2.2) La gravata sentenza, però, non ha escluso totalmente il danno, né la condotta dei convenuti è scevra da ogni benché minimo rimprovero, così da potersi considerare priva di colpa lieve. 2.3) Sotto il primo profilo (danno), invero, è da considerare che la sentenza in riferimento, nell escludere dall importo complessivo del danno ( ,88) la pari limitato euro l anno. per 11 anni residuando una modestissima somma di 2.160,43 ( , ,00), costituente comunque danno (v. pagg della cennata sentenza). 2.4) Sotto il secondo profilo (colpa), invece, il Collegio rileva che la difesa degli appellanti si è limitata ad affermare l assenza di ogni forma di colpa, anche senza tuttavia illustrarne adeguatamente le ragioni. Né può ritenersi sufficiente, per escludere ogni forma di colpa, il generico richiamo operato dalla difesa dei convenuti-appellanti alla Comune di Valinfreda che i convenuti medesimi questione fin dal 1995 relative conclusioni scritte, depositata il 5/3/2011). 2.5) Alla stregua di quanto precede, dunque, deve concludersi che: a) i Giudici di prime cure hanno disposto l assoluzione degli odierni appellanti semplicemente per mancanza di b) la condotta degli appellanti medesimi, priva di colpa grave, è stata comunque sostenuta dalla colpa lieve. 3) Tanto chiarito, il gravame è comunque fondato, stante l intima contraddizione, presente nell impugnata sentenza, di aver disposto l assoluzione degli appellanti, per carenza di colpa grave, e di aver ciò non di meno compensato le 3.1) Al riguardo, giova muovere dalla considerazione che, come correttamente osservato dalla difesa degli appellanti, rimborso (delle) spese legali ai convenuti assolti in primo grado (odierni appellanti), ex art. 3, compensazione (delle) spese di giudizio, in relazione ai comportamenti dei convenuti medesim i, seppur non connotati da colpevole gravità (v. pag. 13 della thema decidendum, funzionalmente ad esso, il Collegio reputa le spese di giudizio. sorte capitale ( ,45), esattamente (al) l importo dei rimborsi dovuti dal Comune di Vallinfreda alla Cotral, ha il risarcimento alla somma di ,43, dalla quale ha poi detratto il profitto di ( ,00), da omesso versamento del dovuto nei tempi debiti, così semplice (v. pag. 13 del gravame), prassi consolidata nell ambito dell Amministrazione del di non pagare i rimborsi richiesti da Cotral (v. pag. 10 del gravame), atteso erano stati messi nelle condizioni di esaminare approfonditamente la, come puntualmente evidenziato dalla Procura Generale (v. pag delle colpa grave, e non anche per carenza del danno; spese di giudizio. la regolazione delle spese del (rectius: nel) giudizio contabile

4 è (stabilita) 3.2) Una simile, speciale regolamentazione, secondo il Collegio, non consente l applicazione nel giudizio di responsabilità erariale della espressamente esclusa d altronde dall art. 17, comma 30- introdotto dalla l. n 102/ ) E bene peraltro chiarire che, per quanto il precitato articolo 3, comma 2-bis, della l. n 639/1996 si riferisca alle erariale, è tendenzialmente valso anche per queste ultime, ossia per le come: 22-A/1998). Per tali spese, infatti, l orientamento costantemente (ed uniformemente) seguito dalla giurisprudenza di questa Corte è nel senso di porle integralmente a carico del convenuto in caso di soccombenza, a completamento della domanda risarcitoria presentata dalla Procura, comunque escludendo che le stesse possano gravare in qualche misura sulla Procura, che si è chiarito non in rappresentanza dell Amministrazione, ma in adempimento di un dovere impostogli per l osservanza della legge App. n 502/2010) ) Il divieto di netti e radicali per le s dell attività di difesa nell ambito del giudizio di responsabilità erariale, per la prima volta dal ricordato art. 3, comma 2 della l. n 639/1996. Le disposizioni del ripetuto art. 3, comma 2- legali dell ) In base alle disposizioni dell art. 3, comma 2-bis, della l. n 639/1996, in pratica, il convenuto prosciolto 20/1994 al ovviamente, non poteva insorge in caso di condanna, stante in questa ipotesi il palese conflitto di interessi con la sua ) Nel contesto del più volte menzionato art. 3, comma 2-bis, pertanto, non v era proprio spazio operativo per la quest ultima al potere discrezionale del Giudice contabile, in quanto la sussistenza o meno del diritto al proposito, SS.RR. 22-A/1998, che invece ammette una possibile compensazione delle giustizia 3.2.3) E peraltro noto che le disposizioni dell art. 3, comma 2-bis della l. n 639/1996 hanno dato luogo a non pochi problemi interpretativi, essendosi finanche dubitato che la giurisdizione in materia di ) Numerose sentenze, infatti, hanno ritenuto che il diritto al legali lavoro (v. tra le tante, Sez. Giur. Calabria n 12/2000 e, in appello, Sez. III^ n 270/1999), ovvero che

5 sentenza di assoluzione, ma non è costituita da questa, e nasce anzi al di fuori dell ambito processuale nel quale l Amministrazione pubblica è istituzionalmente assente, sicché il giudice contabile non può pronunciare riguardo ad esse ) Altre sentenze, invece, non hanno manifestato analoghi dubbi sulla giurisdizione e si sono pronunciate sulle spese in discorso, addirittura escludendone il medesima esclusione per mancanza solo della colpa grave (v., per tutte, Sez. Campania sent. n 60/2001 e, quanto alla declaratoria della prescrizione (v. Sez. II^ Centr. App. sent. n 128/2001) ) Le cennate problematiche interpretative, lungi dall essere sopite dall intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sent. n 17014/2003, hanno affrontato il tema esclusivamente sul piano della giurisdizione ( giudizio di responsabilità, rigettata la domanda, abbia disposto la compensazione delle spese, ancorché eventualmente erroneamente, non è decisione esorbitante dalla giurisdizione avuto un inizio di soluzione con la norma interpretativa di cui all art / ) Secondo la precitata norma, 639/1996 e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all art. 91 cpc, liquida l ammontare degli oneri e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell Avvocatura dello Stato, da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all Amministrazione di appartenenza ) Come annotato dalla dottrina, la riferita norma interpretativa, ha risolto il problema della sussistenza del potere della Corte dei conti di dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all art. 91 cpc, portata applicativa della norma interpretata. In pratica, la norma interpretativa ha posto il problema di stabilire: a) cosa debba intendersi per dall art. 3, punto (rectius: comma) 2 bis, della l. n 639/1999 (v. pag. 7). compensazione delle spese, ex art. 92 cpc, quinquies, del d.l. n 78/ 2009, nel testo spese legali e non alle spese di giudizio (o, più correttamente, alle spese di giustizia ), il divieto di compensare ogni sorta di spesa, nel giudizio di responsabilità spese di giustizia, da intendere oneri connessi al funzionamento del servizio giustizia, anticipate dallo Stato (cfr. SS.RR. n agisce (cfr. SS.RR. n 60-A/1996 e in termini, tra le più recenti, Sez. III^ Centr. compensazione, invece, avrebbe dovuto valere in termini ancora più pese legali in senso stretto, ossia per le spese afferenti allo svolgimento (v. ancora SS.RR. n 22-A/1998), in relazione alla disciplina recate per esse, -bis, bis, infatti, hanno regolato la materia delle spese facendo ricorso all istituto gius-laburista del rimborso delle spese stesse, con onere a carico Amministrazione di appartenenza. ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell art. 1 della l. n (logicamente nel testo modificato dal medesimo art. 3 della l. n 639), avrebbe avuto diritto rimborso delle spese legali, da parte della sua Amministrazione di appartenenza ; diritto che, Amministrazione di appartenenza. compensazione delle spese in discorso, intrinsecamente rimessa rimborso finiva per dipendere unicamente dall esito della

6 causa (v., chiarissima in spese di ) ). spese legali fosse di questa Corte. rimborso delle spese inerisse al rapporto di servizio e rientrasse perciò nella giurisdizione propria del giudice del l obbligo del pagamento delle spese legali sostenute dal convenuto assolto consegue ex legge dalla (v. testualmente Sez. I^345/2002). rimborso o quale variante della disponendo la compensazione delle spese stesse per l ipotesi di assoluzione compensazione, v. per tutte Sez. II^ Centr. App. n 364/2001), oltre che per l ipotesi di la pronunzia con la quale la Corte dei conti, in sede di ), hanno bis, comma 10, della l. n le disposizioni dell art. 3, comma 2-bis della l. n ( ) si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito. liquidare (essa stessa) l ammontare degli oneri e, ma nel contempo ha ingenerato ulteriori e nuovi dubbi sull effettiva proscioglimento nel merito, posto che la norma interpretata parlava di proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell art. 1 della l. n 20/1994 ; b liquidabili dalla Corte dei conti, laddove le altre possono essere chieste direttamente all complessivamente intese; ) se gli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto esauriscano tutte spese legali Amministrazione di appartenenza, atteso che la norma interpretata parlava di spese legali c erariale ed interpretativa precisa ) quale sia il rapporto che intercorre tra la liquidazione operata dal Giudice della responsabilità il parere di congruità dell Avvocatura dello Stato, da esprimere come la stessa norma sulle richieste di rimborso avanzate all Amministrazione di appartenenza ; parere che detto per inciso rappresenta una assoluta novità della norma interpretativa e non può valere che per il futuro (v. Cass. SS.UU. n 8455/2008) ) La giurisprudenza, in verità, col tempo ha dissipato la quasi totalità dei dubbi posti dalla riferita norma interpretativa, precisando: a1) nel testo introdotto dalla l. n 639/1996), propria della norma interpretata, e perciò non danno diritto a rimborso i presupposti della responsabilità amministrativa come quelle dichiarative della prescrizione (v., testualmente, SS.RR. sent. n 3-QM/ 2008), o che si concludono con pronunce di rito (v. per tutte Sez. III^ Centrale App. n 483/2010) o anche di sola giurisdizione (v. per tutte Sezione Umbria n 193/2008); quanto al concetto di proscioglimento nel merito, che esso non altera l originaria espressione: proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell art. 1 della l. n 20/1994 (ovviamente proscioglimenti che non giungono ad un accertamento nel merito dell insussistenza dei : danno, nesso di causalità, dolo o colpa grave, b1) l ambito concettuale generale delle quale desumibile dalla norma interpretata,

7 menzionata norma interpretativa all art. 91 cpc che Centr. App. n 428/2008); che l espressione: onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto non ha inteso ridurre spese legali liquidabili dal giudice della responsabilità erariale, in ragione dell esplicito richiamo operato dalla, per cui bisogna avere riguardo a tutti gli esborsi, complessivamente considerati, costituiscono il costo del processo (v., testualmente, Sezione I^ c1) amministrativa conseguente al giudizio contabile e si concreta in una mera verifica di rispondenza della richiesta di rimborso alla liquidazione del Giudice, nonché di che, quanto al parere di congruità dell Avvocatura dello Stato, esso resta confinato nella fase (pronuncia ad hoc sulla) congruità delle eventuali spese legali aggiuntive per studio e notifica della sentenza assolutoria, (o) per assistenza avanti all autorità amministrativa deputata al rimborso, etc di quel pronunciato ) Da notare che l Avvocatura Generale dello Stato, con la circolare n 55/2008, ha sostanzialmente concordato con la linea giurisprudenziale di cui alla precedente lettera Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, con riferimento alle lettere proscioglimento nel merito costituisce il presupposto di un credito che è attribuito dalla legge e che il giudice contabile ammontare, da compiere, su parere dell Avvocatura dello Stato, con provvedimento dell Amministrazione di appartenenza giurisdizione della Corte dei conti e appartengono a quella del giudice del rapporto di lavoro SS.UU. n 6996/2010) ) Quanto, tuttavia, all ambito concettuale dell espressione: merito giurisprudenza della Corte dei conti è rimasta divisa, pur dopo i chiarimenti offerti dalle SS.RR. con la sent. n 3-QM del 27/6/2008 ( responsabilità amministrativa registrarsi sentenze che hanno negato il hanno per tutte la stessa Sez. I^ n 428 del 15/10/2008 già citata) ) In siffatto contesto è, dunque, intervenuto l art. 17, comma /2009, che ha posto il divieto di compensare interpretativa di cui all art. 10-bis, comma 10, della l. n 248/ ) Ebbene, alla stregua di tale divieto, il gravame in epigrafe non può che essere accolto, avendo i primi giudici disposto la compensazione delle spese tra le parti, in forza come detto dell assoluzione degli odierni appellanti per carenza di colpa grave. Una volta accertata la carenza della colpa grave, l assoluzione ha il valore di un l Amministrazione di appartenenza (ex SS.RR. n 3-QM/2008), o altrimenti detto equivale ad un 3.4) Né vale invocare, per una diversa conclusione, la circostanza che

8 disposizione data di entrata in vigore della quella di deliberazione della sentenza conclusioni della Procura Generale). Una simile tesi, che sostanzialmente nega l applicabilità retroattiva delle disposizioni del ripetuto art. 17, comma 30-quinquies, pure si riscontra in qualche pronuncia di questa Corte (v. Sez. I^ n 415/2010), ma si infrange contro la natura interpretativa delle predette disposizioni, o meglio contro la natura interpretativa delle disposizioni dell art. 10- integrate dall art. 17, comma 30- natura di norma interpretativa. D altronde, si ripete, le disposizioni dell art. 92, comma 2, cpc, che disciplinano la (speciali) che hanno regolato il questa Corte, e ciò esprime secondo il Collegio una implicita, ma pur sempre presente volontà di non utilizzare la 4) Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il gravame in epigrafe va accolto, e per l effetto, in riforma della gravata sentenza, vanno liquidati a favore dei difensori degli appellanti tenuto conto del valore della causa (oltremodo limitata nel presente grado di appello, vertendo esso solo sul rimborso delle spese legali ), della materia trattata, del numero degli atti posti in essere e degli altri criteri indicati dall art. 5, cap. I, all. 1, del D.M. n 127/2004 : a) 1.500,00, cumulativamente, per il primo grado di giudizio, di cui 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA; b) 1.000,00 cumulativamente per, per il secondo grado di giudizio, di cui 600,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.., correlate all attuazione.(cfr, ancora una volta testualmente, Sezione I^ Centr. App. n 428/2008). c1), mentre la c1) e b1 ), che : la sentenza di ( ) è deputato a quantificare, salva comunque la definitiva determinazione del suo, le controversie sul quale (provvedimento) esulano dalla (v. proscioglimento nel, che come appena detto costituisce il presupposto di un credito per il convenuto assolto, la accertamento nel merito dell insussistenza dei presupposti della : danno, nesso di causalità, dolo o colpa grave ) continuando a rimborso delle spese legali ovvero, ma è la stessa cosa, compensato le spese medesime in presenza di assoluzione per mancanza di colpa grave (v. quinquies della l. n le spese di giudizio, a completamento della norma proscioglimento (pieno) nel merito, idoneo ad escludere un qualsivoglia conflitto di interessi con proscioglimento ai sensi (del) comma 1 dell art. 1 della l. n 20/1994 (ex SS.RR. n 22-A/1998). la richiamata, ossia l art. 17, comma 30- quinquies della l. n 102/2009, è divenuta efficace dalla (medesima) l. n 102/2009, il 5/8/2009, e quindi successivamente a (impugnata) e di deposito della stessa (v. pag. 8 delle bis, comma 10, della l. n 248/2005, quinquies, più volte citato, che a sua volta ha anch esso ovviamente compensazione delle spese, non sono mai state richiamate in nessuna delle ricordate norme rimborso delle spese legali nel giudizio di responsabilità innanzi a compensazione stessa nel predetto giudizio. onorari e diritti, che il Collegio fissa nei seguenti importi, in mancanza di apposita parcella, 5) N on è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio P

9 LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello ACCOGLIE. Q.M. l appello in epigrafe, nei termini indicati in motivazione. Roma, Camera di Consiglio del 15/6/2011 IL CONSIGLIERE RELATORE-ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Fulvio Maria Longavita F.to Angelo De Marco Depositata in Segreteria il 13 luglio 2011 Il Direttore della Segreteria F.to Dott. Nicola Fabio della causa; UDITI, alla pubblica Bianco: il relatore, Consigliere Fulvio Maria Longavita; il difensore degli appellanti, avv. Vito Bellini, su delega dell avv. Lorusso; il P.M., dr. Raffaele de Dominicis. Articolo Originale

REPUBBLICA ITALIANA 559/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello

REPUBBLICA ITALIANA 559/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello REPUBBLICA ITALIANA 559/2011 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello composta dai Magistrati : Dott. Angelo De Marco Dott. Amedeo Rozera Dott. Fulvio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 764/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello

REPUBBLICA ITALIANA 764/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello Pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA 764/2011 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo DeMarco Dott.

Dettagli

15/3/2016 Corte dei conti

15/3/2016 Corte dei conti https://servizi.corteconti.it/bds/dovisualizzadettagliaction.do?id=11035012&mod=stampa&cods=11&materia=responsabilita%27&sezione=umbria 1/7 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE UMBRIA SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A Sent. n. 21/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo Canale Presidente. Dott.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo)

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo) COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo) REGOLAMENTO PER RIMBORSO SPESE DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, SEGRETARIO COMUNALE, DIPENDENTI ED AMMINISTRAORI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480

Dettagli

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA N. 05154/2014REG.PROV.COLL. N. 05164/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 3903/08 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Quater - Dott. Lucia Tosti Dott.

Dettagli

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA 1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere

Dettagli

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera dott.

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016 Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale

Dettagli

N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 2 Num. 6589 Anno 2017 Presidente: MIGLIUCCI EMILIO Relatore: CORRENTI VINCENZO Data pubblicazione: 14/03/2017 SENTENZA sul ricorso 23579-2012 proposto da: CONDOMINIO CENTRO AFFARI 81011380409,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente N. 00233/2016 REG.PROV.COLL. N. 05959/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore

Dettagli

1)Premessa. 2) La legislazione vigente in materia.

1)Premessa. 2) La legislazione vigente in materia. LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO- CONTABILE, ALLA LUCE DELLA RECENTE SENTENZA DEL T.A.R. DEL LAZIO 9 DICEMBRE 2015 N. 13753. 1)Premessa.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.6004/04REG.DEC N. 8089 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

Dottrina

Dottrina IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER I CONVENUTI ASSOLTI NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI di Antonio Vetro, Presidente on. della Corte dei conti 1) La legislazione vigente in materia,

Dettagli

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 157/05 REG.DEC. N. 7987 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa

Dettagli

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe

Dettagli

COMUNE DI VILLARICCA

COMUNE DI VILLARICCA 1/6 COPIA COMUNE DI VILLARICCA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 3 del 05-01-2017 OGGETTO: PATROCINIO LEGALE RIGUARDANTE PROCEDIMENTO A CARICO DI UN DIPENDENTE.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI GRAFFIGNANO

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI GRAFFIGNANO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI GRAFFIGNANO Art. 1 - Oggetto 1. Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6193/05 REG.DEC. N. 7643 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato N. 03347/2016REG.PROV.COLL. N. 00988/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 3456 /2006 Reg.dec. n. 7501/2005 Reg.Ric. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Reversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n.

Reversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n. Reversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n. 372) In tema di pensione di reversibile di guerra, è noto che il

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA N. 4855 /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.2022/08 Reg.Ric. PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente N. 00231/2016 REG.PROV.COLL. N. 06125/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Autore: Vanacore Giorgio In: Diritto processuale civile A) Se è pacifico, presso gli operatori, che

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Giurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016

Giurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016 Giurisprudenza Corte di Cassazione V Sezione Penale - n. 19527 del 11 maggio 2016 Patente a punti - falsa comunicazione dei dati del conducente - reato di falsa attestazione - art 495 cp - dichiarazione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 12244/2015 REG.PROV.COLL. N. 11260/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE N. 06936/2009 REG.DEC. N. 02947/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA Page 1 of 5 N. 00242/2012 REG.PROV.COLL. N. 01061/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226; Materia: Canone alloggio occupato sine titulo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA

Dettagli

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Autore: sentenza In: A norma del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni, riguardante la professione di avvocato, i relativi esami

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA SENT.N.757/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati Mario Ristuccia Andrea Lupi Presidente Consigliere

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

COMUNE DI MARIGLIANO REGOLAMENTO PER IL PATROCINIO E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPEDENNTI DEL COMUNE

COMUNE DI MARIGLIANO REGOLAMENTO PER IL PATROCINIO E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPEDENNTI DEL COMUNE COMUNE DI MARIGLIANO (Provincia di Napoli) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 23.04.2013 REGOLAMENTO PER IL PATROCINIO E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPEDENNTI DEL COMUNE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N. REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti magistrati : Luciano Coccoli Rossella Scerbo Quirino Lorelli

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente N. 01314/2015 REG.PROV.COLL. N. 01475/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale

Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale Se paga le ritenute previdenziali dei lavoratori, il datore è libero dalla condanna. Il versamento deve avvenire entro 3 mesi

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 30/08/2011 9.48 N. 01229/2011 REG.PROV.COLL. N. 02068/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5578/08 Reg.Sent. Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul

Dettagli

Interessi e accessori su ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

Interessi e accessori su ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali Interessi e accessori su ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali Autore: Gaetano Walter Caglioti In: Diritto processuale civile La legge n. 18 giugno 2009 n 69 1, entrata in vigore

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione

Dettagli

Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo

Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo Autore: sentenza In: Fermo restando che ai sensi dell art. 9 legge n. 91 del 1992 il provvedimento di concessione della cittadinanza

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ORDINANZA N. 01701/2014 REG.PROV.COLL. N. 06483/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00105/2013 REG.PROV.COLL. N. 00296/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.18/2005 Reg.Dec. N. 3106 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02541/2016 REG.PROV.COLL. N. 00841/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1 INDICE SOMMARIO PREMESSA... Pag. 1 Parte Generale LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL ART. 86, D.P.R. 602/1973 1. Introduzione... Pag. 9 Capitolo I LA NATURA

Dettagli

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria. Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00293/2012 REG.PROV.COLL. N. 00088/2012 REG.RIC. N. 00126/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 N. 04781/2014REG.PROV.COLL. N. 03164/2014 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

Dettagli

Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione

Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione Autore: sentenza In: Le controversie relative alla pretesa di pagamento, a titolo di contributo, dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento

Dettagli

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2011, n Disturbo ansioso-depressivo misto: Mobbing

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2011, n Disturbo ansioso-depressivo misto: Mobbing Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2011, n. 12462 - Disturbo ansioso-depressivo misto: Mobbing - Mobbing REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 7 N. 00975/2014 REG.PROV.COLL. N. 01309/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00377/2015 REG.PROV.COLL. N. 00175/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione

Dettagli

Azione di risoluzione e azione di recesso nella stessa domanda introduttiva (nota a Cass., sez. III, 31/03/2017 n. 8343)

Azione di risoluzione e azione di recesso nella stessa domanda introduttiva (nota a Cass., sez. III, 31/03/2017 n. 8343) Azione di risoluzione e azione di recesso nella stessa domanda introduttiva (nota a Cass., sez. III, 31/03/2017 n. 8343) di Gabriele Voltaggio Sommario: Premessa 1. Il caso in esame: azione di risoluzione

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Chivasso, trasmessa per il

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Chivasso, trasmessa per il CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 21/2015/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: Dott. Mario Pischedda Presidente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA (Tar Lazio Sentenza n. 2468/16 Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere - Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea

Dettagli