f e r d i n a n d o b o c c i a
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- Gilberta Bonelli
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1 NETWORK TRA LIBERI PROFESSIONISTI Dottori Commercialisti ed esperti contabili Ferdinando Boccia Gualtiero Castiglioni Paola Castiglioni Enrico Colombo Bolla Massimo De Marchi Marco Grecchi Roberto Ianni Stefano Michelazzi Fabrizio Rabuffetti Paolo Rodighiero Riccardo Rota Fabio Russo Renzo Sangiorgi Giuseppe Stanglino Arianna Tosto Carlo Veronelli Bruno Zanzottera Informativa n. 3 del 10 marzo 2015 Oggetto: TASSA ANNUALE DI CC.GG. DI VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI PER SRL E SPA. VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO Le società di capitali, anche se in fase di liquidazione, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali entro il termine del 16 marzo p.v.. Tale tassa, sostituisce la bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto ( nota n.1). Infatti, pur rimanendo obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine che compongono detti registri e, in alcuni casi, l apposizione della marca da bollo, non è più necessaria la bollatura prima della loro messa in uso. Il versamento forfetario da effettuarsi una tantum ciascun anno a carico delle società di capitali sarà di importo pari a: 309,87 per la generalità delle società; Avvocati Bruno Dell Acqua Consulenti del lavoro Sandro Severina 516,46 per le società con capitale al 1 gennaio del presente anno sia superiore a ,90. Associati esteri: fiduciari ed esperti contabili Antonio Orsatti (CH) 1 La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all articolo 2421 del codice civile. In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri: libro dei soci; libro delle obbligazioni; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti; ogni altro libro o registro per i quali l obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. Tali scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o un notaio. Gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono, invece, essere vidimati; l unica formalità richiesta per il loro uso è esclusivamente la numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse. ogni altro libro o registro per i quali l obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. Tali scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o un notaio. Gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono, invece, essere vidimati; l unica formalità richiesta per il loro uso è esclusivamente la numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.
2 Nel caso in cui, successivamente alla data del 1 gennaio del presente anno, intervengano variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti per l anno in corso ma avranno effetto su quanto dovuto per l anno successivo. Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio ovvero al notaio in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo c.a.. Come evidenziato nella RM , n. 170/E, per le vidimazioni anteriori la prova del pagamento non può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento. Soggetti esclusi Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali fallite. Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono comunque soggette ad imposta di bollo in misura doppia ( 29,24 anziché 14,62) da applicare sulle pagine dei registri. Caratteristiche della tassa annuale La tassa annuale di concessione governativa, per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali: sostituisce tutte le tasse di concessione governative che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell anno di riferimento, anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della tassa stessa (cioè nel periodo dal 1 gennaio alla data di versamento della tassa); è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine; il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal capitale o fondo di dotazione della società al 1 gennaio dell anno di riferimento; è deducibile ai fini IRES e IRAP. Termini e modalità di versamento Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo. In particolare: il versamento relativo all anno di inizio attività: va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n intestato all Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse CC.GG. vidimazione libri, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento; il versamento per gli anni successivi al primo: va effettuato entro il 16 marzo dell anno di riferimento utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo Tassa annuale vidimazione libri sociali, e indicando, oltre all importo, l anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
3 Il versamento della tassa annuale in esame va effettuato tramite il mod. F24, con le consuete modalità telematiche, tenendo presente che: nel caso di saldo a zero (con compensazione) vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline); nel caso di saldo a debito (con o senza compensazione) vanno utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Di conseguenza, per tale fattispecie, in aggiunta a Entratel / Fisconline, può essere utilizzato il servizio di remote / home banking. La compilazione riguarda la sezione erario. Si riporta di seguito un esempio di compilazione. Esempio di compilazione di un F24 IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI codice tributo SEZIONE ERARIO rateazione/regione/ prov./mese rif. anno di riferimento importi a debito versati ,87 importi a credito compensati codice ufficio codice atto +/- SALDO (A- B) TOTALE A 309,87 B 309,87 Sanzioni e ravvedimento Il mancato versamento della tassa annuale di concessione governativa è punito con una sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa stessa, con un minimo di. 103,29 1. È possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso a condizione che: la violazione non sia già stata constatata; non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche; non siano già iniziate altre attività amministrative di accertamento di cui l interessato abbia avuto formale conoscenza. Il ravvedimento può essere effettuato: a) entro 30 giorni con il versamento della sanzione ridotta: - dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo 1 Chi esercita un'attività per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila art. 9, comma 1, D.p.r. n. 641/1972.
4 presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%; - del 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra il 15 e il 30 giorno dalla scadenza; b) entro 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con l applicazione della sanzione ridotta pari al 3,75% (1/8 del 30%). Tenendo presenti le novità introdotte dalla Finanziaria 2015 in materia di ravvedimento la regolarizzazione può essere altresì effettuata: c) entro 90 giorni dalla scadenza del versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta del 3,33% (1/9 del 30%); d) entro 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta pari al 4,29% (1/7 del 30%); e) oltre 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta pari al 5% (1/6 del 30%). L importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora. Si evidenzia che a decorrere all , per effetto del DM , il tasso di interesse legale è pari allo 0,50% (Informativa SEAC , n. 5). Nel caso in cui il tardivo versamento della tassa non sia contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa. Come chiarito infatti dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 41/E, in presenza di un versamento eseguito con 3 giorni di ritardo regolarizzato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0,6% (0,2% x 3).
5 Si riporta di seguito un esempio di compilazione del modello F23 da utilizzare per il ravvedimento. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. ( Ferdinando Boccia )
6 Non è una novità che si debba rilasciare una certificazione delle somme corrisposte e delle trattenute operate, così come non è innovativo che tale certificazione debba essere consegnata (in forma cartacea) al percipiente entro il 28 febbraio dell anno successivo. La novità, invece, si rinviene: nell obbligo di trasmissione telematica di tali documenti all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (quest anno, poiché la scadenza coincide con un sabato, si provvederà entro il primo giorno lavorativo successivo, quindi il 9, come indicato in precedenza); nell esistenza di una specifica sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione non trasmessa o trasmessa con dati inesatti (salvo rimediare con un nuovo invio entro i 5 giorni dalla scadenza), peraltro non riducibile con il meccanismo del cumulo. Ciò sta a significare che se ometto 10 certificazioni, mi vengono addebitati euro di sanzione. Sul tema peraltro l Agenzia ha affermato che non risulta neppure applicabile il ravvedimento operoso per sanare una ritardata presentazione. Di fronte a questo panorama, vi è l ulteriore novità: che la certificazione dovrà essere compilata utilizzando il nuovo tracciato della Certificazione Unica, documento che incorpora il vecchio Cud (da sempre redatto su documentazione predeterminata) e le certificazioni degli altri redditi corrisposti (da sempre invece lasciate in forma libera), quali ad esempio i professionisti, gli agenti e rappresentanti, gli sportivi, etc.. Quindi, le vecchie certificazioni, rilasciate nel passato, oggi non possono più essere utilizzate. Peraltro, va riscontrato che molte delle informazioni richieste non serviranno affatto alla elaborazione della dichiarazione precompilata; è ad esempio alla certificazione dei professionisti con partita Iva, degli agenti e rappresentanti, etc. soggetti per i quali si continuerà a compilare il classico modello Unico. Le istruzioni precisano che anche tali ritenute devono essere incluse nella Certificazione Unica. Il flusso da inviare si compone di tre parti (di cui una obbligatoria e le altre due eventuali): frontespizio (tipo di comunicazione, dati del sostituto, dati del firmatario, firma e all impegno alla presentazione telematica; quadro CT: informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli resi disponibili dall Agenzia delle Entrate; Certificazione Unica vera e propria: dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Ai fini organizzativi, per raccordare l operatività degli studi dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, al pari di quanto avviene per l invio del modello 770, è data facoltà ai sostituti di suddividere il flusso telematico inviando separatamente, ad esempio: frontespizio, quadro CT e certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati; frontespizio e certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
7 Di seguito si riporta il fac simile del quadro relativo alla certificazione per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Il modello utilizzabile così come le relative istruzioni di compilazione possono essere scaricate dal sito dell Agenzia delle Entrate. Si ribadisce che tali certificazioni, oltre che inviate ai sostituiti, devono anche essere inviate all Agenzia entro la richiamata scadenza del 9 marzo. Pertanto, anche i contribuenti che si occupano direttamente dell invio delle certificazioni ai sostituiti, devono consegnarne tempestivamente una copia allo studio al fine di provvedere all invio telematico della Certificazione Unica. Considerando le pesantissime sanzioni per le omissioni e le irregolarità dell invio, di cui in precedenza si è detto, si evidenzia alla clientela che si affida allo studio per l adempimento, che tutte le fatture riportanti ritenute d acconto operate nel 2014 devono essere tempestivamente consegnate allo studio.
8 Per eventuali ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare lo Studio. Cordiali saluti. f.to Ferdinando Boccia
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