Anno 2014 N. RF319. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2014 N. RF319 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 8 OGGETTO PARTITE IVA FITTIZIE - LA VERIFICA SCATTA DAL 31/12/2014 RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 27/11/2014 INTERPELLO MIN.LAVORO N. 16/2014; L. 92/2012; ART. 69-BIS DL 276/2003; CIRC. MIN. LAVORO N.32/2012; DM 20/12/2012; INFOFISCO N. 5/2013 Sintesi: si riepilogano le disposizioni relative le cd partite Iva fittizie alla luce degli interventi della cd Riforma Fornero. Al riguardo, si rammenta che la norma ha individuato dei "parametri oggettivi" al ricorrere dei quali è possibile procedere (in via amministrativa o giudiziaria) alla riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in un co.co.pro., o in mancanza di progetto, in un rapporto di lavoro subordinato. Laddove, quindi, si ritiene possano verificarsi i suddetti presupposti di riqualificazione del rapporto in co.co.pro. o lavoro subordinato si consiglia, a fini cautelativi, di far sottoscrivere ai soggetti titolari di partita Iva apposite attestazioni che meglio definiscono il rapporto tra le parti. Come noto, la L. 92/2012 (cd. Riforma Fornero, ancora in vigore nonostante fonti governative ne abbiano annunciato la futura abrogazione) è intervenuta sul fenomeno delle "partite IVA fittizie : rapporti di lavoro "formalmente autonomi" che, in realtà, mascherano tipologie di lavoro parasubordinato o subordinato. Al fine di contrastare tale utilizzo, ha individuato dei "parametri oggettivi" in base ai quali si applica una presunzione semplice: di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in collaborazione coordinata e continuativa essendo sempre possibile fornire la prova contraria (assai ardua). Tuttavia, laddove il rapporto riqualificato come co.co.co. sia stato instaurato senza uno specifico progetto, lo stesso viene trasformato d'ufficio in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione del relativo regime giuslavoristico e fiscale/previdenziale. LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE CO.CO.PRO. IN ASSENZA DI "PROGETTO" LAVORATORE SUBORDINATO Nella trattazione che segue si intende rappresentare i presupposti ed i rischi connessi all utilizzo di lavoratori con partita Iva facendo presente che, da più parti, si spinge affinché detta norma venga abrogata, anche se attualmente non sembra ci siano novità al riguardo. PRESUPPOSTI DELLA PRESUNZIONE SEMPLICE Affinché le prestazioni rese da persone fisiche titolari di partita Iva siano considerate co.co.pro., salvo prova contraria, devono sussistere almeno 2 dei seguenti 3 presupposti: CRITERIO INDICATORE CONDIZIONI TEMPORALE reale continuità della prestazione la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi

2 Redazione Fiscale Info Fisco 319/2014 Pag. 2 / 8 DEL FATTURATO ORGANIZZATIVO dipendenza economica da un unico committente inserimento nella organizzazione di terzi il corrispettivo derivante da tale collaborazione (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi) costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente Nota: tali presupposti si riscontrano spesso nell ambito dei rapporti con i contribuenti in regime agevolato dei minimi. DECORRENZA: detta presunzione (regola del 2 su 3), per i rapporti: instaurati successivamente al 18/07/2012: ha trovato immediata applicazione in corso al 18/07/2012: è stato concesso un periodo transitorio di 12 mesi durante i quali le parti possono effettuare gli opportuni adeguamenti (decorre dunque dal 17/07/2013). In sostanza, la norma è pienamente operativa dallo scorso 18/07/2013. A) COLLABORAZIONE > 8 MESI ANNUI PER UN BIENNIO Secondo la Circ. Min. del Lavoro, la durata della collaborazione: periodo temporale: va individuato nell anno civile (01/01-31/12) durata nell anno civile: deve essere pari ad almeno 241 giorni anche non continuativi. ACCERTAMENTO: in sede di verifica occorre tener presente i periodi di attività desumibili dai seguenti elementi: DOCUMENTALI TESTIMONIANZE DECORRENZA lettere d incarico; fatture in cui è indicato l arco temporale di riferimento della prestazione professionale; ecc. dell'interessato e/o di altri lavoratori o di terzi, eventualmente assunte in sede di ispezione La condizione è verificabile per la prima volta a partire dal 31/12/2014, con riferimento al biennio (in quanto la durata di 8 mesi va riferita a ciascun anno civile e la norma in esame è entrata in vigore lo scorso 18/07/2012). Prima verifica: il primo controllo concreto del presupposto in questione potrà aversi: non prima del 01/01/2015: per i rapporti instaurati tra il 19/07/2012 ed il 31/12/2012 non prima del 01/01/2016: per i rapporti instaurati durante il B) CORRISPETTIVI > 80% DEI CORRISPETTIVI ANNUI PER UN BIENNIO In relazione al criterio del fatturato (corrispettivi riconducibili al medesimo committente siano superiori all 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti in un biennio): vanno considerati i soli corrispettivi derivanti da "prestazioni autonome"

3 Redazione Fiscale Info Fisco 319/2014 Pag. 3 / 8 Nota: non si tiene conto di eventuali somme percepite per prestazioni di lavoro (es: subordinato o di lavoro accessorio) o di redditi di altra natura. vanno considerati i corrispettivi "fatturati", indipendentemente dal loro incasso (deroga per i lavoratori autonomi e per i soggetti cd superminimi, al criterio di cassa) l espressione nell arco di due anni solari consecutivi dipende dalla ulteriore condizione che viene fatta valere (2 condizioni su 3); qualora venga applicata unitamente: alla durata della prestazione (> 241gg): il criterio temporale torna ad essere l'anno civile Esempio Il collaboratore che al 31/03/2016 intende far valere l'esistenza delle condizioni in esame, dovrà dimostrare che per ciascuno dei periodi: 31/03/ /03/ /03/ /03/2015 ha percepito, in forza della medesima collaborazione, l'80% del totale dei corrispettivi percepiti in ciascuno dei due archi temporali. alla postazione fissa: si tratta di 2 periodi consecutivi di 365 giorni (che possono non coincidere con l anno civile ). C) POSTAZIONE DI LAVORO FISSA Per quanto riguarda la possibilità che il collaboratore fruisca di una "postazione fissa di lavoro" viene precisato che: la stessa non deve necessariamente essere di uso esclusivo al lavoratore Esempio: è il caso in cui il committente riservi una stanza utilizzata anche da altri collaboratori, anche in giorni diversi della settimana. è sufficiente una "postazione" (es.: una scrivania) ubicata presso una delle sedi del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività. Va tuttavia osservato che tale presupposto è alquanto difficile da verificarsi in sede ispettiva. DEROGHE ALL OPERATIVITÀ DELLA PRESUNZIONE La presunzione 2 criteri su 3 non opera in relazione in relazione alle seguenti 2 ipotesi: 1) PRESTAZIONI CON PROFESSIONALITÀ E REDDITIVITÀ La presunzione di sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa non opera qualora la prestazione lavorativa presenti congiuntamente i seguenti requisiti: COMPETENZE TEORICHE O CAPACITA TECNICO-PRATICHE REDDITO ANNUO La prestazione deve essere connotata alternativamente da: formazione teorica: competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi formazione pratica: capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività La prestazione deve essere svolta da titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il reddito minimale INPS

4 Redazione Fiscale Info Fisco 319/2014 Pag. 4 / 8 COMPETENZE TEORICHE O CAPACITÀ PRATICHE La circolare 32/2012 segnala che il "grado elevato" delle competenze e le "rilevanti esperienze" che conferiscono professionalità al collaboratore, possano essere comprovate attraverso: COMPETENZE TEORICHE CAPACITA' PRATICHE possesso di un titolo rilasciato al termine del "secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione" (in precedenza denominata "scuola media superiore"); rientrano: - i licei (classico, scientifico, artistico, linguistico, ecc.) - gli istituti tecnici (industriale, economico e tecnologico, ecc.) - gli istituti professionali (dei servizi, industria e artigianato; dovrebbe essere sufficiente la "qualifica" conseguita al 3 anno, trattandosi comunque di un "titolo") il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea) il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca); il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del CCNL (che ne disciplina i termini per l'acquisizione) posseduta da almeno 10 anni lo svolgimento dell'attività autonoma in questione, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni. In ogni caso, precisa la circolare, i certificati, i diplomi o i titoli devono evidentemente essere pertinenti alla attività svolta dal collaboratore per poter essere considerati utili ai fini dell esclusione. REDDITO ANNUO DA LAVORO AUTONOMO Come anticipato, unitamente al possesso delle citate competenze e capacità il legislatore richiede il conseguimento di un determinato reddito annuo. Tale reddito (da intendersi come "lordo"): è legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo, pertanto è escluso "ogni altro reddito derivante sia da prestazioni di lavoro subordinato che da prestazioni di lavoro accessorie"; si ritiene, quindi, che l'esclusione si estenda anche tutte le attività di lavoro autonomo non "professionali" (svolte senza partita Iva). è pari a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi IVS; questo: per il 2013 è pari a che, moltiplicato per 1,25 è pari a ,35 per il 2014 è pari a che, moltiplicato per 1,25 è pari a ,00. 2) PRESTAZIONI SVOLTE NELL ESERCIZIO DI ATTIVITA QUALIFICATE La presunzione non opera per le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali che prevedono l iscrizione, alternativamente: a) ad un Ordine professionale b) ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 319/2014 Pag. 5 / 8 ALLEGATO DM 20/12/2012: propone a titolo meramente esemplificativo, il seguente elenco: ORDINI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI COLLEGI RICONOSCIUTI ORGANISMI CHE GESTISCONO UN ALBO (non costituiti in Ordine professionale) - Consiglio Nazionale del Notariato - Consiglio Nazionale Ingegneri - Consiglio Nazionale dei Chimici - Consiglio Nazionale Forense - Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Ordine Nazionale degli Attuari - Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri - Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani - Federazione Nazionale Ordine dei Farmacisti Italiani - Ordine Nazionale dei Giornalisti - Ordine Nazionale dei Geologi - Ordine Nazionale dei Biologi - Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali - Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro - Ordine Nazionale degli Psicologi - Ordine degli Assistenti Sociali - Ordine dei Tecnologi Alimentari - Ordine dei consulenti in proprietà industriale - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche - Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell infanzia - Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale - Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati - Collegi regionali e provinciali delle Guide alpine - Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Albo unico dei Promotori Finanziari INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI Mentre risulta agevole l'individuazione delle situazioni di esclusione per i professionisti, risulta più complessa è l'individuazione delle situazioni in relazione ai soggetti imprenditori. IMPRENDITORI: occorre individuare i pubblici registri (concetto di "albo" o di "Registro" o "Ruolo"), tenuti in generale dalle Camere di commercio, per la cui iscrizione: non è sufficiente una mera domanda da parte dell interessato ma sia disposto per legge uno specifico vaglio da parte di una Commissione preposta. ARTIGIANI: gli imprenditori iscritti all'albo artigiani (in qualsiasi settore: edile, metalmeccanico, ecc.) sono esclusi dalla presunzione. Circ. 32/2012: "l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane esclude l'operatività della presunzione in quanto è condizionata ad una specifica delibera delle CPA previa verifica dei requisiti di legge ( ); l'iscrizione al registro delle imprese presso le camere di commercio non assistita da una procedura di verifica dei requisiti e condizioni, anche di carattere economico, non consente l'operatività della deroga)"

6 Redazione Fiscale Info Fisco 319/2014 Pag. 6 / 8 ALCUNI RUOLI ED ELENCHI DELLE CCIAA ALTRI ALBI Ruolo Agenti e Rappr. di commercio Albo dei Promotori Finanziari Albo degli Ruolo Agenti di affari in mediazione Elenco raccomandatari marittimi autotrasportatori Albo Commissionari e Mandatari Elenco spedizionieri Agenti di Somministrazione (REC) Ruolo periti ed esperti Assicurazioni Ruolo pesatori e stimatori pubblici Ruolo conducenti taxi e natanti Elenco esperti degustatori e tecnici degustatori vini FISIOTERAPISTI E PARAMEDICI I soggetti che esercitano l attività di fisioterapia (e, più in generale, tutti i cd. paramedici ex DM 29/03/2001 e succ. mod.: dietisti, logopedisti, ecc.), non essendo iscritti ad alcun ordine professionale, risultano esclusi dalla presunzione di riqualificazione se (Interpello n. 16/2014 Min. Lavoro): in possesso del diploma universitario di fisioterapista (conseguito ex art. 6 c. 3 DLgs. 502/92 o di diploma o attestato equipollente ovvero titolo riconosciuto ai sensi della normativa statale vigente) e iscritti in appositi elenchi professionali, tenuti e controllati da parte di una P.A. (se la legge regionale non ha istituito l apposito elenco professionale non dovrebbe trovare applicazione la deroga all applicazione della presunzione). EFFETTI DELLA PRESUNZIONE L'art. 69-bis c. 4 e 5 del DLgs.276/2003 disciplinano gli effetti della presunzione. In particolare l applicazione della presunzione comporta che se la prestazione del titolare di partita IVA è ricondotta ad un co.co.pro.: va ricercata l esistenza di un progetto pena la conversione della stessa in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nota: qualora la prestazione sia ricondotta semplicemente ad una collaborazione a progetto, ricorrendo pertanto la regolare previsione di un progetto, occorrerà dare applicazione alla relativa disciplina. Nello specifico, si osserva che: in mancanza di un contratto scritto tra committente e lavoratore ovvero, in presenza di un contratto scritto dal quale però non risulta un progetto non è possibile ricondurre tale rapporto alla collaborazione e, pertanto, lo stesso viene attratto alla disciplina del lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti sin dalla data della sua costituzione. N.B.: naturalmente, anche ove non operi la presunzione sul presupposto del 2 su 3, non si dovrà verificare che il concreto svolgimento del rapporto contenga gli elementi tipici della subordinazione. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Laddove la prestazione lavorativa si converte in co.co.pro., gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'inps sono a carico: per 2/3 del committente per 1/3 del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

7 Redazione Fiscale Info Fisco 319/2014 Pag. 7 / 8 PROFESSIONISTI: se il prestatore è un professionista (e non un imprenditore): - risulterà già iscritto alla Gestione separata INPS (si noti infatti che tra professionisti esclusi dalla presunzione figurano tutti quelli iscritti in un albo che prevede una Cassa previdenziale) - ed avrà già effettuato i versamenti dei contributi dovuti sul proprio reddito, previa rivalsa del 4%. In tal caso il collaboratore ha diritto di rivalsa nei confronti del committente per la quota parte di contributi a suo carico (1/3) dovuti a seguito della "conversione" del rapporto. ATTESTAZIONE DEL TITOLARE DI PARTITA IVA Laddove si ritiene che si possano verificare i suddetti presupposti di riqualificazione del rapporto in co.co.pro. o lavoro subordinato si consiglia (al fine di cautelarsi) di far sottoscrivere ai soggetti titolari di partita Iva, con cui si intrattengono rapporti di lavoro, le attestazioni di seguito riportate. Va, tuttavia, osservato che al momento non vi sono precedenti in termini di verifiche che possano far comprendere l atteggiamento dei ispettori nel caso siano presentate le suddette attestazioni. COLLABORATORI P. IVA: ATTESTAZIONE DI NON SUPERAMENTO DEL REDDITO ANNUO Il sottoscritto/a nato/a il.c.f... Residente a. in Via.. PREMESSO di essere titolare di P.IVA dal. Che è in corso di sottoscrizione un contratto di lavoro autonomo con la società. Che il sottoscritto intende comunicare le informazioni reddituali richieste al fine di evitare la presunzione legislativa di cui al D.Lgs.92/2012; DICHIARA Che l attività oggetto del presente contratto non ha una durata complessivamente superiore a otto mesi nell arco dell anno solare; Che il corrispettivo derivante dal contratto di lavoro autonomo in corso di sottoscrizione non è superiore all 80% del totale dei corrispettivi percepiti nell anno solare. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Le informazioni che vengono trattate riguardano l espletamento degli obblighi di legge derivanti dal D.Lgs. 92/2012. I dati saranno utilizzati solo per elaborazioni interne al titolare del trattamento e non verranno comunicati ad altri soggetti che non siano funzionali al perseguimento delle finalità esposte. Il titolare del trattamento è: Il responsabile del trattamento è: con sede in, Via - Il titolare del trattamento potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 scrivendo Data Firma

8 Redazione Fiscale Info Fisco 319/2014 Pag. 8 / 8 COLLABORATORI P. IVA: ATTESTAZIONE REDDITO PRESUNTO Il sottoscritto/a nato/a il.c.f... Residente a. in Via.. PREMESSO di essere titolare di P.IVA dal. Che è in corso di sottoscrizione un contratto di lavoro autonomo con la società. Che il sottoscritto intende comunicare le informazioni reddituali richieste al fine di evitare la presunzione legislativa di cui al D.Lgs.92/2012; DICHIARA Di possedere competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero di capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto dell attività oggetto del contratto; Che il reddito che si presume di produrre nel periodo di imposta 2014 è superiore all ammontare richiesto dalla Legge (per il 2014 Euro ,00). Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Le informazioni che vengono trattate riguardano l espletamento degli obblighi di legge derivanti dal D.Lgs. 92/2012. I dati saranno utilizzati solo per elaborazioni interne al titolare del trattamento e non verranno comunicati ad altri soggetti che non siano funzionali al perseguimento delle finalità esposte. Il titolare del trattamento è: Il responsabile del trattamento è: con sede in, Via - Il titolare del trattamento potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 scrivendo Data Firma

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