Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 aprile 2017, ha adottato la seguente delibera:

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1 Direttive relative al tirocinio dei magistrati ordinari vincitori del concorso per esami a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 5 novembre 2014 e nominati con D.M. 3 febbraio (ircolare n. P del 6 aprile 2017 Delibera del 5 aprile 2017) Il onsiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 aprile 2017, ha adottato la seguente delibera: "- vista la delibera in data 24 gennaio 2017 con la quale l ssemblea Plenaria ha approvato la graduatoria e ha proceduto alla nomina dei vincitori del concorso per esami a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 5 novembre 2014 con contestuale destinazione dei medesimi agli Uffici giudiziari per lo svolgimento del prescritto periodo di tirocinio; - considerato che, con D.M. 3 febbraio 2017 i 348 vincitori del concorso su indicato sono stati nominati magistrato ordinario e, con provvedimento del Direttore Generale dei Magistrati del 30 marzo 2017, sono stati invitati a prendere possesso nei rispettivi Uffici assegnati loro nel periodo compreso tra il 10 e il 20 aprile 2017; - ritenuto che, ai sensi dell art. 2, lett. o), D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, è necessario indicare le direttive generali cui deve attenersi il tirocinio dei magistrati ordinari e individuare le materie che saranno oggetto di approfondimento teorico-pratico durante i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio da svolgersi presso la Scuola superiore della magistratura; osserva 1. PREMESS. l tirocinio dei magistrati ordinari, nominati con D.M. 3 febbraio 2017, si applica il Regolamento per il tirocinio, adottato dal SM con delibera del 13 giugno Il Regolamento ha fissato i presupposti per un intervento formativo organico, prevedendo una proficua sinergia tra il SM, organo del governo autonomo della magistratura, e la Scuola superiore della magistratura, voluta dal legislatore come ente competente per la formazione iniziale dei magistrati in tirocinio e per la formazione permanente dei magistrati ordinari tutti. Il Regolamento valorizza i contributi di tutti i soggetti coinvolti nella delicata attività di formazione iniziale (onsigli giudiziari, magistrati collaboratori, magistrati affidatari, tutori presso la Scuola e gli stessi magistrati ordinari in tirocinio), e in particolare quello essenziale del SM nel fissarne le direttive fondamentali. i sensi dell art. 2, lett. o), infatti, il D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 stabilisce che la Scuola è preposta alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell ambito delle direttive formulate dal onsiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari. È pertanto necessario che il SM indichi le direttive generali cui deve attenersi il tirocinio dei magistrati ordinari. Tali direttive si iscrivono nell ambito della funzione di indirizzo svolta dal SM anche con riferimento alla formazione permanente (ai sensi degli artt. 5, co. 2, e 12, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 26/2006), recependone e specificandone i principi generali che la caratterizzano, con riguardo, ad esempio, alla uniformità territoriale dell offerta formativa, alla necessità di pensare a una cultura comune della giurisdizione per giudici e pubblici ministeri che sia anche attenta alle specificità e alla necessità di assicurare il pluralismo culturale nella formazione. Nel contempo, atteso lo stretto collegamento tra la funzione formativa e la verifica dell'idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali spettante al SM all esito del tirocinio (art. 22, co. 2, D.Lgs. n. 26/2006), il legislatore ha previsto che le distinte Sessioni di tirocinio presso gli uffici giudiziari (ordinario e mirato) e presso la Scuola della Magistratura siano determinate in dettaglio mediante apposita delibera del SM, con la quale devono prevedersi formalmente le modalità di

2 svolgimento delle sessioni e quindi l organizzazione del tirocinio, con la calendarizzazione delle attività (art. 18, u.p., D.Lgs. n. 26/2006). Il predetto decreto legislativo, all art. 20, co. 1, prevede, inoltre, che: nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano i corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal onsiglio superiore della magistratura ( ) nonché su ulteriori materie individuate dal omitato Direttivo nel programma annuale (...). Pertanto, il SM deve provvedere anche a individuare le materie che saranno oggetto di approfondimento teoricopratico durante i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio da svolgersi presso la Scuola superiore della magistratura. ppare quindi opportuno, con riguardo alla formazione iniziale dei magistrati, precisare gli ambiti di competenza del SM e della Scuola superiore della magistratura, definendone in dettaglio le attribuzioni, alla stregua del complesso ordito normativo, costituzionale, di legislazione primaria e di normazione secondaria Il quadro normativo di riferimento. L art. 2, lett. o), D.Lgs. n. 26/2006, nel definire i compiti cui è preposta la Scuola della Magistratura, individua la: collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell ambito delle direttive formulate dal onsiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari. L art. 5, co. 2, attribuisce al nuovo organo, tra l altro, il compito di adottare e di modificare il programma annuale dell attività didattica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal onsiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia. L art. 12 dispone che i componenti del omitato direttivo curino, tra l altro, la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal onsiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal onsiglio nazionale forense e dal onsiglio universitario nazionale. L art. 2, comma 3 della legge 25 ottobre 2016 n. 197 prevede che il tirocinio dei magistrati ordinari, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. onseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell art. 21, comma 1, de citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata: a) tre mesi, per il primo periodo; b) due mesi, per il secondo periodo; c) sei mesi, per il terzo periodo. L art. 20, nel fissare il contenuto e le modalità di svolgimento del tirocinio, stabilisce che i magistrati ordinari in tirocinio frequentino corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal onsiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio ; Gli artt. 21 e 22, infine, attribuiscono al omitato Direttivo della Scuola compiti relativi al programma di tirocinio anche con riguardo alla sessione da svolgersi presso gli uffici giudiziari (tra tutte l approvazione del programma di tirocinio) e di predisposizione di una relazione di sintesi su ciascun tirocinante, da inviare al SM per il previsto giudizio di idoneità. Spetta, quindi, al onsiglio superiore un potere di individuazione e di elaborazione delle linee generali cui deve ispirarsi la formazione dei magistrati, potere che, con riferimento al tirocinio dei magistrati di prima nomina, si atteggia in modo assai più incisivo rispetto a quanto previsto per la formazione permanente. Nel primo caso, infatti, il SM deve elaborare direttive (art. 2, lett. o), deliberare le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio (art. 18) e individuare le materie per i corsi di

3 approfondimento teorico pratico che saranno poi curati dalla Scuola (art. 20), il tutto in un contesto di collaborazione tra le due Istituzioni che riguarda anche la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari e il giudizio finale sul tirocinante. Nel caso, invece, dell aggiornamento professionale e della formazione permanente dei magistrati il onsiglio, al pari del Ministro della giustizia, pone le linee programmatiche annuali per le attività didattiche (art. 5), di cui il omitato Direttivo della Scuola deve tenere conto, insieme con le proposte provenienti dal onsiglio nazionale forense e dal onsiglio universitario nazionale, nell elaborazione della programmazione annuale dell offerta formativa (art. 12, co. 1, lett. a). In questa sede, pertanto, è necessario elaborare le direttive per la formazione iniziale dei magistrati e individuare le materie 1 di approfondimento teorico-pratico nelle quali si svolgeranno i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio presso la Scuola superiore della magistratura. È opportuno sottolineare che, nella predisposizione di tali direttive e nella individuazione delle materie, il onsiglio superiore della magistratura attinge alla collaudata esperienza quarantennale nel campo della formazione, nella consapevolezza che quanto sinora realizzato rappresenta un patrimonio da valorizzare e da veicolare al nuovo Ente preposto alla formazione professionale dei magistrati. Sotto quest ultimo profilo, è di tutta evidenza l importanza del confronto con la rappresentanza della Scuola della Magistratura, funzionale anche alla verifica della reale tenuta delle linee guida della formazione, rispetto agli effettivi bisogni formativi. ll epoca dell adozione di quella delibera era entrata da poco in vigore la disposizione contenuta nell art. 2, comma 3, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, che prevedeva una sensibile riduzione del periodo di tirocinio, portato da diciotto a dodici mesi, per i magistrati che sarebbero stati nominati all esito delle procedure concorsuali bandite nel 2014 e nel 2015 (con esclusione di quelli nominati in relazione al concorso riservato per la provincia autonoma di olzano). Tale norma è stata poi ulteriormente modificata in sede di conversione, posto che nel testo della legge 25 ottobre 2016, n. 197, è stato definitivamente precisato che per i soli m.o.t. dei due anzidetti bandi (dunque, in via temporanea e straordinaria) la durata del tirocinio è stato fissato in dodici mesi, dei quali solamente uno dedicato al tirocinio teorico-pratico presso la Scuola superiore della magistratura. Ferme restando le perplessità e le preoccupazioni già espresse dal onsiglio (in sede di rilascio di parere ex art. 10 della legge n. 195 del 1958) sugli effetti di tale scelta legislativa, si pone, comunque, oggi l esigenza di adeguare, in relazione a tale specifica materia, le licenziate Linee direttrici per la formazione dei m.o.t. per l anno ll esito della proficua interlocuzione nell ambito del Tavolo tecnico tra i componenti della Sesta ommissione consiliare ed i componenti del omitato direttivo della Scuola, ritiene il onsiglio di dover modificare ed integrare la propria delibera dello scorso 7 settembre con le due considerazioni che seguono. La prima riguarda le modalità di computo, in relazione al totale periodo di dodici mesi di tirocinio, del periodo di un mese dalla legge previsto per l attività teorico-pratica da espletare presso la Scuola superiore della magistratura. Sul punto il onsiglio reputa che tale mese di tirocinio non debba essere necessariamente considerato in maniera unitaria, cioè concretizzarsi in un unico periodo continuativo, ma che debba essere lasciata al omitato direttivo della Scuola la possibilità di suddividerlo in più brevi periodi di una o più settimane, da impiegare nell arco degli undici mesi di durata della sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari. La scelta di riconoscere al omitato direttivo della Scuola il potere di eventualmente articolare in molteplici intervalli il periodo totale di quel mese, oltre che rispondere all autonomia organizzativa di tale Ente, appare al onsiglio la soluzione più coerente al dettato legislativo che prevede una alternanza tra i momenti di formazione presso la Scuola e quelli di formazione presso gli uffici giudiziari; e che assegna secondo quanto dettagliatamente stabilito dall art. 22 del D.Lgs. n. 106 del 2006 al omitato direttivo il compito di esprimere, al termine del periodo di tirocinio ordinario, un giudizio sulla idoneità di ciascun m.o.t. all assunzione delle funzioni giudiziarie, in 1 Per materie pare ovvio che si debba intendere argomenti: non avrebbe alcun senso, infatti, limitarsi a indicare una programmazione, ad esempio, incentrata sul diritto civile, processuale civile, fallimentare, commerciale, ecc.

4 ragione delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante ai fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio. ompito, questo, che obiettivamente il omitato direttivo può assolvere in maniera più efficace se, invece che concentrare il mese di tirocinio presso la Scuola in un unico periodo continuativo, la valutazione possa essere qualificata da verifiche periodiche che tengano conto anche del livello di preparazione conseguito da ciascun magistrato nel corso della graduale esperienza nel frattempo maturata negli uffici giudiziari. La seconda considerazione riguarda l aspetto contenutistico. Una così drastica riduzione del periodo di tirocinio teorico-pratico presso la Scuola superiore della magistratura portato, come si è detto, da sei mesi ad un mese impone di rimodulare le modalità di espletamento della relativa attività formativa, che dovrà essere preferibilmente concentrata nella partecipazione a corsi organizzati presso la sede della Scuola. Ne consegue che, stante la ridotta entità di quel periodo, va immaginato solo come eventuale lo svolgimento di stage esterni alla Scuola, pure previsti dalla disciplina regolamentare sulla formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio. D altra parte, la sensibile contrazione cronologica del periodo di formazione teorico-pratica presso la Scuola eccezionalmente fissata, nei termini indicati, per i soli m.o.t. nominati vincitori all esito dei concorsi banditi nel 2014 e nel 2015 suggerisce di valutare la possibilità di introdurre, in favore di tali magistrati e per un congruo periodo dopo la loro presa di servizio nelle sedi di esercizio delle funzioni giudiziarie, un criterio di preferenza da valorizzare in sede di selezione dei partecipanti ai corsi organizzati dalla Scuola e dedicati alla c.d. formazione permanente. 2. DIRETTIVE, MTERIE E OIETTIVI DEL SM Osservazioni di ordine generale. L esposizione coerente e unitaria degli obiettivi ai quali deve essere orientato complessivamente il periodo di tirocinio dei magistrati ordinari richiede, altresì, nonché la trattazione congiunta delle direttive generali sulle quali la Scuola deve parametrare la propria programmazione didattica e delle materie di approfondimento teorico-pratico sulle quali devono svolgersi i corsi organizzati nella sessione di tirocinio presso la Scuola superiore della magistratura. L intero tirocinio deve essere inteso come un percorso unico, sebbene distinto in un periodo (sessione) presso gli uffici giudiziari e in un periodo presso la sede della Scuola, nel quale deve realizzarsi, complessivamente e senza cesure temporali, il contemperamento tra le esigenze di formazione concernenti l ordinamento giudiziario e le metodologie e quelle di taglio più prettamente pratico. Va, inoltre, sottolineato che le presenti linee guida non sono dirette a fornire indicazioni specifiche sui corsi teorici relativi alle singole materie indicate, ma intendono tracciare alcune generali linee sistematiche, capaci di orientare le scelte della Scuola in funzione di un innovativa concezione delle sessioni formative. Non può non tenersi in adeguato conto, infatti, che il neo magistrato è reduce da un prolungato periodo di studi, svolto non solo presso l Università, ma anche presso Scuole per la preparazione alle professioni giuridiche, pubbliche e private. ll esito di un periodo di approfondimento quasi decennale, può presumersi che, superata la selezione operata in sede di concorso, il neo magistrato sia fornito (o sia, comunque, metodologicamente, in grado di fornirsi) di un bagaglio di conoscenze tale da consentire di escludere la utilità di sessioni formative a contenuto frontale dedicate ad istituti tradizionali delle materie giuridiche, configurandosi tali interventi quali inutili duplicazioni di processi formativi già esauriti. Si ritiene, quindi, più utile che il programma formativo tenga conto delle specifiche esigenze connesse alla formazione giudiziaria. Dovranno assumere maggiore centralità nell ambito della offerta formativa la metodologia delle indagini e delle decisioni, la materia dell ordinamento giudiziario, la deontologia del magistrato ed, in sede di tirocinio mirato, specifiche sessioni teorico pratiche, fondate anche sulle esercitazioni,

5 dirette ad approfondire le questioni e le materie oggetto della futura attività del magistrato, in relazione alle funzioni dallo prescelte. In tale contesto, più che stilare un elenco di materie e questioni concernenti i tradizionali settori del diritto, il onsiglio intende tracciare le linee guida della formazione suggerendo la impostazione tendenziale della offerta formativa che la Scuola dovrà elaborare, differenziandola in relazione allo stadio del momento formativo, misurato sulla natura generica o specifica del tirocinio Direttive e materie relative al tirocinio generico Nella prospettiva sopra delineata, venendo alle direttive e materie concernenti il tirocinio generico, deve premettersi che appare finalità prioritaria della formazione giudiziaria iniziale quella di consentire ai neo magistrati di acquisire una chiara percezione della funzione del magistrato nella società, in relazione ai valori che a tale funzione presiedono, anche in riferimento agli standard elaborati nell ambito delle maggiori istituzioni europee. Ne deriva la necessità di un adeguato sviluppo della materia della deontologia giudiziaria, che dovrà riferirsi in via preminente ai valori promossi dai codici etici, nel contesto di un apporto dialettico fornito anche da altre categorie professionali (avvocati, dirigenti amministrativi, rappresentanti del mondo dell informazione). Saranno utili momenti di confronto che - senza la pretesa di fornire risposte che possano assurgere ad astratte regole di comportamento quotidiano - contribuiscano all acquisizione della consapevolezza della complessità del ruolo del magistrato e dell adeguatezza dei comportamenti conseguenti. ll esito di tale percorso, è utile che siano trattati anche gli aspetti della responsabilità disciplinare, paradisciplinare ai sensi dell art. 2 R.D.Lgs., 31 maggio 1946, n. 511 ss. modd., civile, contabile e da violazione del principio di ragionevole durata del processo, nonché quelli concernenti le c.d. incompatibilità parentali ex artt. 18 e 19 OG Tenuto conto della rilevanza che la materia ordinamentale assume ai fini della qualità ed efficienza della giurisdizione appare, in secondo luogo, necessario un adeguato approfondimento di tutti i profili che concorrono a definire lo statuto professionale ed ordinamentale del magistrato. Dovranno essere valorizzate le positive ricadute che un adeguata conoscenza della materia ordinamentale produce sul piano della legittimità, della efficienza e della efficacia della attività giudiziaria, anche in funzione di una consapevole partecipazione dei magistrati alla determinazione dei criteri organizzativi dell ufficio, oltre che alla loro condivisione, tutte circostanze determinanti, come positivamente accertato nella esperienza di questi anni, ai fini di una migliore performance giudiziaria Nell ambito del tirocinio generico non potrà, poi, trascurarsi l approfondimento sulla metodologia del procedimento e della decisione. Dovranno, come stabilito anche in passato, essere certamente trattate le regole fondamentali sulla terminologia giuridica, tanto nella sua dimensione argomentativa che in quella narrativa, esaminando testi tratti dalla pratica giudiziaria ed individuandone le debolezze logiche, gli errori espositivi e le inutili oscurità. Sul tema dovranno,ovviamente, essere svolte esercitazioni pratiche. Sarà necessario, inoltre, introdurre idonei approfondimenti nelle materie della psicologia cognitiva, della psicologia giudiziaria, della medicina legale e dei saperi extragiuridici connessi alla funzione giudiziaria al fine di consentire al neo magistrato la maturazione di una adeguata consapevolezza sui processi decisionali. Sempre sotto il profilo metodologico, seppure riferito ai comportamenti connessi all esercizio della funzione giudiziaria, dovrà essere assicurato un adeguato rilievo alla riflessione sugli aspetti della comunicazione e del rapporto tra magistratura e media, individuando i criteri di contemperamento del diritto del cittadino all informazione e del diritto di libera manifestazione del pensiero del magistrato con la tutela dell immagine di imparzialità del magistrato ed il suo dovere di riserbo. Nel settore civile come pure in quello penale, dovrà essere previsto un congruo periodo di tirocinio presso gli uffici della esecuzione e della sorveglianza, in modo da assicurare una formazione orientata a prefigurare le conseguenze giuridiche delle singole statuizioni. iò produce i propri effetti anche nella tecnica di redazione delle sentenze e dei provvedimenti decisori, in vista per esempio della necessità di adempiere all onere motivazionale sull esatta configurazione della pena,

6 ovvero all individuazione dei criteri di liquidazione in sede civile, che non diano luogo ad ulteriori procedure per la determinazione degli accessori connessi al capitale Sul piano della formazione generale riferibile al tirocinio generico è auspicabile una adeguata attenzione ai rapporti ed alle interferenze tra l ordinamento nazionale e l ordinamento comunitario. l riguardo deve essere richiamata la delibera consiliare del 13 aprile 2011 che ha approvato il progetto European Gaius, diretto a rafforzare la conoscenza del diritto europeo da parte dei magistrati italiani. deguati spazi dovranno essere riservati anche alla conoscenza e al concreto utilizzo di tutti gli strumenti ed applicativi informatici Nella fase generica del tirocinio, è auspicabile, comunque, che - consolidando l esperienza già acquisita dalla Scuola nel corso dei precedenti anni - le sessioni siano articolate in funzione di una duplice finalità: da una parte, fornire un adeguata panoramica delle problematiche teoriche relative ai settori di intervento in connessione con le esperienze contemporaneamente maturate presso gli uffici giudiziari, riservando una adeguata attenzione ai settori specialistici che di regola non costituiscono oggetto di approfondimento nella fase che precede la prova concorsuale; dall altra, consentire al magistrato in tirocinio di convertire le nozioni teoriche in uno strumentario indispensabile per l esercizio delle funzioni, nella accezione allargata sopra intesa. In tale prospettiva, oltre a potenziare il metodo di studio fondato sulla simulazione dell attività giudiziaria, anche mediante esame e studio di fascicoli processuali virtuali, potrà essere utile l impiego di tutor, espressamente previsto dall art. 20, co. 3, D.Lgs. n. 26/2006, che, affiancando i magistrati in tirocinio, li seguano durante l intero percorso o per singoli settori, al fine di assicurare loro la necessaria assistenza didattica Direttive sul tirocinio mirato Mentre il tirocinio generico dovrà essere diretto a fornire al magistrato un quadro preciso dello statuto del magistrato in tutti i suoi possibili aspetti (ordinamentale e deontologico) e gli strumenti, anche metodologici, relativi ai saperi extragiuridici nella prospettiva di consentirgli di acquisire consapevolezza del ruolo nella società e dei processi decisionali che lo riguardano, il tirocinio mirato dovrà soprattutto concernere l apporto di saperi e conoscenze, anche extragiuridici, riferiti alle specifiche funzioni che i neo magistrati saranno definitivamente chiamati a ricoprire. Tanto vale, come è ovvio, per tutti i magistrati ed, a maggior ragione, per quelli destinati a particolari funzioni (tribunali per i minorenni, giudici tutelari o della famiglia, tribunali delle imprese), dovendosi completare il bagaglio di conoscenze in precedenza acquisito con lo studio universitario e post universitario, con l approfondimento di tematiche specialistiche. Nel vasto novero di materie da trattare, la Scuola individuerà i temi specifici da approfondire, tenendo conto delle funzioni prescelte dal neo magistrato, eventualmente suddividendo i MOT per gruppi omogenei per tipologia di ufficio, funzioni e materie trattate e tenendo altresì conto della opportunità di individuare le materie da approfondire tra quelle solitamente estranee alla formazione curriculare e, comunque, di rado approfondite nel corso della formazione pre concorsuale. Deve, quindi, valorizzarsi la metodologia adottata dalla Scuola nello scorso anno, in particolare nel settore civile, che prevede un percorso formativo multiforme e flessibile comprensivo di percorsi tematici di approfondimento teorico- pratico nei diversi settori Uno spazio adeguato dovrà essere, naturalmente, riservato all aspetto dell organizzazione del lavoro del magistrato destinato a svolgere funzioni penali, attraverso lo studio delle possibili soluzioni per la migliore gestione degli affari penali, e la previsione di specifiche sessioni sulle tecniche di indagine. pposite sessioni dovranno, inoltre, essere previste per l analisi delle questioni relative al rapporto tra il magistrato penale e gli esperti di altri settori la cui attività scientifica si trova ad essere coinvolta, a vario titolo, nel processo. Saranno, inoltre, opportuni approfondimenti relativi a tematiche organizzative specifiche riferite ai giudici civili e penali, attraverso la presentazione di prassi ritenute meritevoli di essere seguite; in particolare, con riferimento alla gestione del ruolo del magistrato civile e alla funzione della conciliazione e della mediazione.

7 3. IL RORDO ON L FORMZIONE IN MITO DISTRETTULE. Nell ambito della cornice costituita dalle direttive consiliari, le attività formative in sede locale dovranno conservare la loro tradizionale funzione integrativa rispetto all offerta formativa proposta dalla Scuola della Magistratura, evitando duplicazioni. La sede decentrata appare il luogo più idoneo, tenuto conto anche dell ausilio che possono offrire i referenti per l informatica, per promuovere la conoscenza presso i magistrati in tirocinio delle potenzialità del sistema informatico, attraverso l utilizzo dei relativi sistemi e programmi. La fase di tirocinio presso gli uffici giudiziari si svolgerà secondo il programma di dettaglio predisposto dal onsiglio Giudiziario competente in modo tale da assicurare, specialmente negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo al magistrato di acquisire conoscenza nei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, sulle esperienze maggiormente significative riferite alle diverse funzioni. nche rispetto all attività negli uffici scopo del tirocinio ordinario è essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo relativo all'approfondimento dei casi e dei problemi e all'organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione. Il programma di tirocinio ordinario dovrà in ogni caso assicurare - anche mediante appositi incontri di studio in sede locale - un adeguata formazione nei settori civile, penale e dell ordinamento giudiziario, ai sensi dell art. 21, co. 2, D.Lgs. n. 26/2006, e una significativa esperienza, anche di qualche giorno per ciascuna delle funzioni, negli uffici minorili e in quelli di sorveglianza, anche mediante partecipazione alle relative udienze. Esso, inoltre, dovrà comprendere l'assegnazione del magistrato ordinario in tirocinio a collegi d'appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori riterranno opportuni. 4. Direttive di dettaglio e organizzazione temporale del tirocinio Regolamentazione di dettaglio del tirocinio per i MOT nominati con D.M Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con DM (vincitori del concorso per esami a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M ) avrà la durata effettiva di mesi 12, ai sensi dell art. 2, comma 3 della legge n. 197, con esclusione dei periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore, in entrambi i casi, a trenta giorni e dei periodi feriali di cui all art. 90 OG. I magistrati ordinari senza funzioni hanno diritto a trenta giorni di congedo ordinario in quota corrispondente alla frazione di anno di servizio; il periodo di congedo ordinario maturato deve essere goduto durante il periodo feriale previsto per i magistrati con funzioni, ai sensi dell'art. 90 OG. In considerazione del lasso temporale fissato dal Ministero della Giustizia per la presa di servizio (dal 10 al 20 aprile 2017), il tirocinio avrà formalmente inizio il giorno 10 aprile 2017 e avrà termine il e, secondo quanto stabilito dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del nuovo Regolamento, si svolgerà secondo la seguente articolazione: TIROINIO ORDINRIO dal al Tribunale civile, Tribunale penale e Procura della Repubblica, oltre alla sessione presso la Scuola. (nel mese di agosto 2017 congedo ordinario spettante) TIROINIO MIRTO dal al ttività relativa alla funzione giudiziaria di destinazione, oltre alle sessioni presso la Scuola e gli eventuali stage.

8 In attesa delle assegnazioni definitive ai magistrati affidatari da parte di ciascun onsiglio Giudiziario, nei primi giorni del tirocinio i Mot potranno iniziare la loro attività sulla base di assegnazioni provvisorie. La SESSIONE PRESSO GLI UFFII GIUDIZIRI (11 mesi), prevede con una fase di tirocinio ordinario (5 mesi) - divisa in tre mesi, presso gli uffici giudicanti, garantendo una equilibrata esperienza nel settore civile e nel settore penale, e due mesi, presso gli uffici requirenti - e una fase di tirocinio mirato (6 mesi) interamente svolti presso un ufficio dello stesso tipo di quello al quale il magistrato in tirocinio è stato assegnato a seguito della scelta della sede di destinazione, ai sensi dell art. 13 del nuovo Regolamento per il tirocinio adottato con delibera del La SESSIONE PRESSO L SUOL DELL MGISTRTUR (1 mese) si articola in 4 settimane alternate a quelle in cui risulta suddiviso il semestre di tirocinio ordinario alendario del tirocinio per i MOT nominati con D.M Sulla base delle risultanze e delle valutazioni inerenti alla formazione concernente i magistrati nominati con all esito di precedenti concorsi, ed in accodo con la Scuola che in data 6 febbraio 2017 ha inviato, al riguardo, una dettagliata nota, la calendarizzazione è formulata sulla base dei seguenti criteri generali: - inizio del periodo di tirocinio nel settore giudicante civile; -ripartizione dei magistrati in tirocinio in tre gruppi (,, - cfr. allegati 1,2,3) in considerazione del loro numero particolarmente elevato, e delle conseguenti criticità organizzative e didattiche; - tendenziale corrispondenza tra la materia oggetto della formazione presso la Scuola e l area di tirocinio presso gli uffici; Il calendario delle attività inerenti al tirocinio generico è delineato, per ciascun gruppo di MOT, nel prospetto generale allegato ( all. 4). Nell'ambito della scansione temporale generale: I. - La fase di tirocinio presso la Scuola superiore della magistratura prevede approfondimenti teorico-pratici sulle materie individuate nella presente delibera dal onsiglio superiore della magistratura e su quelle ulteriori individuate dal omitato Direttivo nel programma annuale dell attività didattica, di cui all art. 5 comma 2 del decreto istitutivo della Scuola, dandone comunicazione ai onsigli Giudiziari e al onsiglio superiore della magistratura. La Sessione presso la Scuola, nel rispetto delle direttive formulate dal SM con la delibera di cui all art. 18, u.p., del D.Lgs. n. 26/2006, può prevedere stage esterni realizzati - avvalendosi delle strutture della formazione decentrata - presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio (quali ad esempio: amministrazioni e enti pubblici, istituti di pena, gabinetti di polizia scientifica, servizi sociali, studi forensi, uffici di cancelleria, autorità giudiziarie straniere e organismi internazionali, organi pubblici di vigilanza e di controllo), nonché di iniziative formative presso le sedi di orte d ppello, in collaborazione con gli organismi forensi e altre istituzioni sociali o universitarie. Va in ogni caso assicurato un adeguato periodo di tempo destinato all affinamento della preparazione teorica, sicché gli stage esterni vanno adeguatamente proporzionati rispetto alla durata complessiva della fase di tirocinio presso la Scuola. È altresì necessario assicurare che gli stage siano sufficientemente collegati agli approfondimenti tematici e teorici in svolgimento presso la Scuola, e ciò ove possibile anche ricorrendo a figure di raccordo nei distretti di corte d appello, quali docenti e tutori già utilizzati presso la Scuola e magistrati collaboratori di cui al nuovo Regolamento per il tirocinio adottato con delibera del 13 giugno 2012.

9 II. - La fase di tirocinio presso gli uffici giudiziari si svolgerà secondo il programma di dettaglio predisposto dal onsiglio Giudiziario competente in modo tale da assicurare, specialmente negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo al magistrato di acquisire conoscenza nei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, sulle esperienze maggiormente significative riferite alle diverse funzioni. nche rispetto all attività negli uffici scopo del tirocinio ordinario è essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo relativo all'approfondimento dei casi e dei problemi e all'organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione. Il programma di tirocinio ordinario dovrà in ogni caso assicurare - anche mediante appositi incontri di studio in sede locale - un adeguata formazione nei settori civile, penale e dell ordinamento giudiziario, ai sensi dell art. 21, co. 2, D.Lgs. n. 26/2006, e una significativa esperienza, negli uffici minorili e in quelli di sorveglianza, anche mediante partecipazione alle relative udienze. Esso, inoltre, dovrà comprendere l'assegnazione del magistrato ordinario in tirocinio a collegi d'appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori riterranno opportuni. Scopo del tirocinio mirato presso gli uffici è offrire al magistrato una specifica preparazione alle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione e completare la formazione di base secondo quanto già appreso nel corso del tirocinio ordinario. 4. L'INDIVIDUZIONE E L'SSEGNZIONE DELLE SEDI E DEGLI UFFII I QULI DESTINRE I MGISTRTI ORDINRI IN TIROINIO PER L'ESERIZIO DELLE FUNZIONI. L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni avvengono in prossimità del completamento del tirocinio ordinario presso gli uffici giudiziari (art. 6, Regolamento per il tirocinio) e della collegata sessione presso la Scuola della Magistratura (art. 8, co. 2, Regolamento per il tirocinio), con le modalità indicate nell art. 13, co. 10 e 11, del Regolamento per il tirocinio adottato con delibera consiliare del 13 giugno Il Dirigente dell'ufficio giudiziario di destinazione del magistrato ordinario deve comunicare al onsiglio Giudiziario e al SM, con precisione e senza ritardo, entro il termine di venti giorni dalla delibera consiliare relativa all'assegnazione delle sedi per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, l ufficio e le funzioni alle quali il magistrato medesimo sarà destinato, secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Le indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio, non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata al onsiglio superiore della magistratura che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione. Si ricorda che la mancata ottemperanza a tali direttive (fonte, nella pratica, di notevoli disservizi e di sostanziale svuotamento dell'utilità ed efficacia del tirocinio mirato) sarà valutata ai fini delle valutazioni di competenza consiliare sulle attitudini direttive. 5. DISPOSIZIONI FINLI. I onsigli Giudiziari dovranno indicare tempestivamente i magistrati collaboratori per l'organizzazione del tirocinio al fine di garantirne l'effettivo inizio. Il SM, all esito dell approvazione del programma di tirocinio per ciascun magistrato da parte del omitato Direttivo della Scuola, secondo le modalità previste dagli artt. 5, co. 1, 10 e 11 del Regolamento per il tirocinio del , designerà definitivamente con propria delibera i magistrati collaboratori e affidatari. Sarà cura dei onsigli Giudiziari organizzare, entro il 10 maggio 2017, un incontro con tutti i magistrati ordinari in tirocinio nel distretto, nel corso del quale saranno illustrate le fasi e le

10 modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari e presso la Scuola della magistratura, i compiti e le funzioni dei onsigli Giudiziari, dei magistrati collaboratori, dei magistrati affidatari, e quant'altro funzionale al proficuo svolgimento del tirocinio. lla luce di tutto quanto esposto, delibera l adozione delle direttive ai sensi dell art. 2 D.Lgs. n. 26/2006 per il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M , nei termini esposti in parte motiva."

11 LL. 1 GRUPPO n. ognome Nome Sede di tirocinio Gruppo 1 LERTI HIR OLOGN 2 RIENTI FRNES OLOGN 3 GNOLI LESSNDRO OLOGN 4 RN MRI EILI OLOGN 5 URNI MONI OLOGN 6 USIO DNIELE OLOGN 7 SLONI FEDERIO OLOGN 8 LO' ROLIN OLOGN 9 ORELLI ILRI OLOGN 10 GILOTT POLO OLOGN 11 LOl GIULI ISDOR OLOGN 12 MIGLIORELLI NDRE OLOGN 13 RIZZO MRI GIULI OLOGN 14 ZITO HIR OLOGN 15 DE NINO FRNESO TNZRO 16 LGNI DNIEL TNZRO 17 LINO FEDERI TNZRO 18 PSSRELLI GIUSEPPIN TNZRO 19 RO FRNESO TNZRO 20 ROMNO GILD DNIL TNZRO 21 LLIERI GRIELE GENOV

12 22 DNO MRTIN GENOV 23 PLERMO LERTO GENOV 24 PERELLI NDRE GENOV 25 PISTONE MTTEO GENOV 26 PRUDENTE VLENTIN GENOV 27 TERRILE VLENTIN GENOV 28 lrdo FRNESO LEE 29 DE SLVTORE GIUSEPPE LEE 30 GELLONE SR LEE 31 GLLONE MURON LEE 32 MRNGIO MURO MRO LEE 33 ROTONDO FEDERI LEE 34 SNSORINO FRNESO LEE 35 TNZRELL LUDI LEE 36 REN PIETRO POLO MESSIN 37 DI FRESO LESSNDR MESSIN 38 FERRR FEDERI MESSIN 39 PRILO' LIE MESSIN 40 SMEDILE NN MESSIN 41 TRIFIRO' MSSIMO MESSIN 42 RESINI GIULI ELEONOR MILNO 43 RRIVI MRTIN MILNO 44 GTTINI VLERIO MILNO

13 45 EGGIO MRTIN MILNO 46 ILIOTTI LUR MILNO 47 OSSI MRT MRI MILNO 48 RUNO RLOTT MILNO 49 PPELLO D MILNO 50 RGSHI SR MILNO 51 STIGLI MRZI MILNO 52 ERRET NN MILNO 53 ONTLDO MRILIN MILNO 54 DLL VI LUIS MILNO 55 DE FILIPPO MSSIMO MILNO 56 RDO FLVI NPOLI 57 LIDI EMNUELE NPOLI 58 SPRONE ELIS NPOLI 59 STRIT GIOVNN NPOLI 60 OSSO RMNDO NPOLI 61 MERLINGO NIOL NPOLI 62 PPELLI OSTNZ NPOLI 63 RDULLO NORM NPOLI 64 TGN LIND NPOLI 65 UOMO URELI NPOLI 66 DE PINO NIELLO MRI NPOLI 67 DEL VEHIO FRNES NPOLI

14 68 DIN DONTELL NPOLI 69 ESPOSITO SIMON NPOLI 70 FRI NDRE FRNESO NPOLI 71 FRRO MRINGEL NPOLI 72 FUI FRNESO NPOLI 73 ENFNTE HIR PLERMO 74 OFFRI MNFREDI PLERMO 75 OTRONEO GIORGI PLERMO 76 INGRSSI SILVI PLERMO 77 MGRO POLO PLERMO 78 MJOLINO ELVIR PLERMO 79 MNNO ELENI PLERMO 80 MRGIOTT MRI PLERMO 81 MUSUMEI ROSSN PLERMO 82 QUTTROHI LESSNDRO PLERMO 83 RGUS ENEDETT PLERMO 84 RGUS GIOVNN LUDI PLERMO 85 SJEV STEFNO PLERMO 86 VENEZINO FULVI PLERMO 87 VILL ELISETI PLERMO 88 ZMPINO GIUSEPP PLERMO 89 RUNETTI DNIEL PERUGI 90 ESPOSITO EDORDO PERUGI

15 91 FIN SR PERUGI 92 FLFRI FEDERIO PERUGI 93 MOETTI GINPOLO PERUGI 94 PNI FEDERIO PERUGI 95 SPIN SNT PERUGI 96 IELLO LESSNDR ROM 97 IELLO GIUSEPPE FRNESO ROM 98 MRI SMUEL ROM 99 ZZROLI LESSNDRO ROM 100 LSMO EILI ROM 101 TTINl IN MRI ROM 102 ZURO ENEDETT ROM 103 ERRDI IOPO ROM 104 ERNRDEL ELISETT ROM 105 ERTILLO ELIS ROM 106 Ol MIHEL ROM 107 RY ROERT KTRZYN ROM 108 PIZZI EDORDO ROM 109 RRNO ROSRIO ROM 110 VSINO RIGID ROM 111 EONl LERTO ROM 112 EROL LU ROM 113 OINHI ELISRI VITTORIO ROM

16 114 DE LU FRNESO ROM 115 DE MRO GIOVNNI ROM 116 DELL FIN ROERT ROM 117 DI MRI ROERT ROM

17 LL. 2 GRUPPO n. ognome Nome Sede di tirocinio Gruppo 1 GORDI NDRE RESI 2 PSSLQU LUDI RESI 3 POSIO MIHELE RESI 4 NSTSI DOR TNI 5 LRO' LUIGI ENRIO TNI 6 PONELLO RL MRI TNI 7 TLNO GIULIN TNI 8 IERO INZI TNI 9 ONSOLI RISTIN TNI 10 DI TLDO RLO TNI 11 DI GIOVNNI ELIS TNI 12 MIELI RL MRI TNI 13 OHIPINTI GEMM TNI 14 PIIONE FEDERI TNI 15 ROMEO LESSI TNI 16 RUSSO SIMON TNI 17 SION LFONSO TNI 18 SGROI STEFNI TNI 19 SPITLERI LFREDO TNI 20 IUSO FEDERI FIRENZE

18 21 RVELLI SONI FIRENZE 22 HESI LEONRDO FIRENZE 23 lnnell DELL PORT ENRIO FIRENZE 24 ONTI GRIELE FIRENZE 25 DMI NTONIO FIRENZE 26 DE GUDIO LEONRDO FIRENZE 27 DINl ROLIN FIRENZE 28 EV FRNES FIRENZE 29 GLNO MRIELL FIRENZE 30 GIORGI VITTORI FIRENZE 31 GIOVNNETTI ETRIE FIRENZE 32 INNONE SIMONE FIRENZE 33 INNOENTI NDRE FIRENZE 34 MFFEI SR FIRENZE 35 SORDI FRNES FIRENZE 36 TESI MILL FIRENZE 37 TETI OSTNZ FIRENZE 38 ZINONE SR FIRENZE 39 DELONO LUR GRET VEREN MILNO 40 GHISOLFI MDDLEN MILNO 41 GIUDII NDRE MILNO 42 GRIFFO ROERT MILNO 43 GUDGNINO NDRE MILNO

19 44 LENTINI LORENZO MILNO 45 MRRPODI VERONI MILNO 46 MSI SILVI MILNO 47 MELIT MRTIN MILNO 48 MELONI FEDERI MILNO 49 MOLTENI SUSNN MILNO 50 MONTNRI MRO MILNO 51 MORO DNIELE MILNO 52 PRTI MRI ETRIE MILNO 53 GRNT MNUEL NPOLI 54 INNITTI LESSNDRO NPOLI 55 IMPRTO NNLIS NPOLI 56 IORIO FIN NPOLI 57 LMISE SILVI NPOLI 58 LONGO IN MNUEL NPOLI 59 MRTONE MRO NPOLI 60 MRTUI DI SRFIZZI FRNESO SVERIO NPOLI 61 MINIERI PIERLUIGI NPOLI 62 MONTI VLERI NPOLI 63 MONTONE POL NPOLI 64 MUIITO PTRIZI NPOLI 65 NPOLITNO VLERI NPOLI 66 ORSI GRIELL NPOLI

20 67 PELLI ROS NPOLI 68 PLU MO GIUSEPPE NPOLI 69 PETROSINO NNLIS NPOLI 70 RII MRINN NPOLI 71 UGGE' FRNESO MRI NTONIO REGGIO LRI 72 FLES MRI RISTIN REGGIO LRI 73 LUISNO DVIDE REGGIO LRI 74 N SSO ILRIO REGGIO LRI 75 PORHI PIN REGGIO LRI 76 PROVZZ NTONIO GIOVNNI 77 FLHI GIULI ROM 78 FIGONI NDRE ROM 79 FIORONI SR ROM 80 FORSTI ERE DRIN ROM 81 FUIO SNZ' LUI ROM 82 GLSSO JONE ROM 83 GRGIULO GIULI ROM 84 GTTO LESSNDR ROM 85 GRUSO MRI PSQULIN REGGIO LRI ROM 86 GRIGNNI D ROM 87 GRISNTI DILETT MRI ROM 88 GUENZI MRTIN ROM 89 LR LUDIO ROM

21 90 LIVERNI RISTIN ROM 91 LURNO SILVI ROM 92 MNUSI EZI ROM 93 MNZO EMNUELE ROM 94 MRINO GIOVNNI ROM 95 MSTROMTTEO MRIO ROM 96 MEDGLI VLERIO ROM 97 MINOTTI MRINN ROM 98 OREHIO NGEL ROM 99 LDUZZI DILETT TORINO 100 RILLRI RISTIN TORINO 101 ERTOLINO GIULI POL ELEN TORINO 102 OIDO NNLIS TORINO 103 RUNO STEFNI TORINO 104 STELLNI GIOVNNI TORINO 105 DE MRI POLO TORINO 106 FIO RSO SILVI TORINO 107 FRUS ELIS TORINO 108 GUERR ELEONOR TORINO 109 MRRPODI FRNES TORINO 110 PRTO ELEN TORINO 111 PIZZTO FRNESO TORINO 112 REY VLERI TORINO

22 113 ZZOLINI RLO TRENTO 114 RDMNTE ILRI TRENTO 115 VOLPE DVIDE TRENTO

23 LL. 3 GRUPPO n. ognome Nome Sede di tirocinio Gruppo 1 TNI SR NON 2 DI GERIO HIR NON 3 D'OTTVI SIMON NON 4 FLSHETTI NDRE NON 5 FNESI SILVI NON 6 GRSSELLI SILVI NON 7 LNTI ELISETI NON 8 MINERVINI MRI FEDERI NON 9 VEHIRINO MRIK NON 10 NGIULI GNESE RI 11 HIELLI NDRE RI 12 de SLVI ZZURR RI 13 GLLI ROERTO RI 14 LENOI LESSNDRO EMNUELE RI 15 MONGELLI GIUSEPPE RI 16 PLMISNO VLERI RI 17 PSSRELL NGELI RI 18 RONZINO GIUSEPPE RI 19 GUERR MRI ZZURR RI 20 SMMRO SILVI RI

24 21 FULGHERI FEDERI GLIRI 22 LOHE FEDERIO GLIRI 23 ROSETTI LUIS GLIRI 24 SNU TNI GLIRI 25 SERR GRIELE GLIRI 26 RUSI FRNESO L'QUIL 27 SLER VIRGINI MRI LIER L'QUIL 28 PRODI RLO ENE MILNO 29 PIETRSNT LUR MRGHERIT MILNO 30 RII LU EMNUELE MILNO 31 RO GRZI ONETT MILNO 32 RONROLO FRNES MILNO 33 ROSSI ENEDETT MILNO 34 RUSSO ROERT MILNO 35 SLVTORE FLVI MILNO 36 SMTKKIS MRGHERIT ELENI MILNO 37 SNTINl MRO GIOVNNI MILNO 38 SEHI GIULI MILNO 39 SIIGNNO GIULI MILNO 40 TGLIFERRI HIR MILNO 41 TIENGO VLERI MILNO 42 TORR SILVI MILNO

25 43 VENDITTI RL MILNO 44 RIIRDELLI ESTER NPOLI 45 RIIO LESSNDR NPOLI 46 ROSSI VLENTIN NPOLI 47 ROSSI VLERI NPOLI 48 RUSSO MRIN NPOLI 49 SLVTI MRTIN NPOLI 50 SELLITTO NN SOFI NPOLI 51 SIOLI GEMM NPOLI 52 STDIO LESSI NPOLI 53 STNZIOL LU NPOLI 54 STEFNELLI FRNES NPOLI 55 TROTT GIULIN SNT NPOLI 56 TUFNO NTONIO NPOLI 57 VEHIRELLI DNIEL NPOLI 58 VIINO FRNESO MRI NPOLI 59 VIOL MRI NPOLI 60 ZULLO GIUSEPPE NPOLI 61 STNTE MRI POTENZ 62 TOSTO FRNESO POTENZ 63 OTTONI SIILL ROM 64 POLINI GIULI ROM 65 PETRONI NDRE ROM

26 66 PETRONIO EMNUELE ROM 67 PEZZELL ROSSELL ROM 68 PIINNI SONI ROM 69 PINHIO FRNES ROM 70 PORRO RIRDO GIOVNNI ROM 71 PRIOLO STEFNO ROM 72 ROHI JOPO ROM 73 RUNO NGELO ROM 74 SLLINO STEFNO ROM 75 SNDULLI LORENZO ROM 76 SNTINl GIORGIO ROM 77 SPI HIR ROM 78 SRR FRNES ROM 79 SRPTO RFFELLO ROM 80 SERR SSNO NTONIO ROM 81 TEDESHI GIOVNNI ROM 82 VENDITTI MRIO ROM 83 VERIO GINLU ROM 84 VILLNI ENRI ROM 85 ZOPPI NDRE ROM 86 D'LESSIO LUDOVI SLERNO 87 DE MRTINO SIMONE SLERNO 88 DE SIMONE NTONIO SLERNO

27 89 LTOUR NIOL SLERNO 90 LZZRINI VLERI SLERNO 91 NOSHESE FEDERIO SLERNO 92 TEDESO VINENZO MRI SLERNO 93 VITERLE GIUSY SLERNO 94 DIMNTE MRT TRIESTE 95 SIRZ EDORDO TRIESTE 96 TSSN LESSIO TRIESTE 97 RVELLI EILI VENEZI 98 ZZEG PIER FRNESO VENEZI 99 LOK LESSNDR VENEZI 100 LFIORE GIULI VENEZI 101 UI GIULI VENEZI 102 ESHI FEDERI VENEZI 103 HILLEMI LUR VENEZI 104 IVIERO GIULI VENEZI 105 OLLDET IRENE VENEZI 106 OLOMO RLO ISIDORO VENEZI 107 FILIPPONE POLO VENEZI 108 GINESINl NIOLO' VENEZI 109 LESO GIULI VENEZI 110 MN MEL VENEZI 111 MRHETTO ELIS VENEZI

28 112 PERMUNIN MIHELE VENEZI 113 PERNIGOTTO LESSNDRO VENEZI 114 PERUZZO VLERI VENEZI 115 PORTESN FRNES VENEZI 116 TEDESHI FEDERIO VENEZI

29 LL. 4

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