CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRA ATO-MB e BRIANZACQUE SRL 1

2 Sommario Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 -Definizioni Articolo 2 - Oggetto Articolo 3- Regime giuridico per la gestione del servizio (adattato alla realtà dell ATO MB) Articolo 4 - Perimetro delle attività affidate (adattato alla realtà dell ATO MB) Articolo 5 - Durata della convenzione Articolo 6 - Divieto di subconcessione Articolo 7- Risoluzione della convenzione Articolo 8 - Clausole di tutela per Enti Finanziatori Articolo 9 - Responsabilità del Gestore Articolo 10 - Convenzioni pregresse - Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie, riguardanti i comuni ricompresi nell'ambito Territoriale Ottimale e gli ex gestori non conformi Articolo 11 - Personale Aricolo Inventario dei beni di proprietà ed affidati in concessione Articolo 13 - Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni Articolo 14 - Gestioni esistenti dovute a collegamenti infrastrutturali con altri territori Titolo II PIANO D AMBITO Articolo 15 -Contenuto del Piano d Ambito Articolo 16 - Aggiornamento del Piano d Ambito e finanziamento Articolo 17 - Approvazione dei progetti da parte dell EGA e Autorità Espropriante Articolo 18 - Interventi non previsti dal Piano d Ambito Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO Articolo 19 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell equilibrio economico-finanziario.. 22 Articolo 20 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario Articolo 21 - Misure per il mantenimento dell equilibrio economico-finanziario

3 Articolo 22- Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio Articolo 23 - Determinazione tariffaria Articolo 24- Tariffe da applicare all utenza Articolo 25- Controllo da parte dell Ente di Governo dell Ambito Articolo 26- Comunicazione dati sul servizio e modalità di rendicontazione delle attività del Gestore Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO Articolo 27 - Procedura di subentro alla gestione unica d ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI Articolo 28 Ulteriori obblighi dell EGA Articolo 29- Ulteriori obblighi del Gestore Articolo 30 - Bilancio sociale Articolo 31 - Carta dei servizi Articolo 32- Regolamento del servizio Articolo 33 - Livelli di servizio Articolo 34- Controllo di qualità da parte del Gestore Articolo 35 - Intervento dell EGA Articolo 36- Water Safety Plan Articolo 37 Sistemi gestionali del Servizio Idrico Integrato Articolo 38 - Autorizzazioni, concessioni, permessi, imposte, tasse e canoni Articolo 39 - Rapporti tra grossista, EGA e Gestore Titolo VI PENALI E SANZIONI Articolo 40 Penali Articolo 41 Sanzioni Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 42 - Elezione del domicilio Articolo 43 Garanzie

4 Articolo 44 Assicurazioni Articolo 45 - Modalità di aggiornamento della convenzione Articolo 46- Tracciabilità dei flussi finanziari Articolo 47 - Spese contrattuali Articolo 48- Clausola interpretativa Articolo 49 Risoluzione delle controversie Articolo 50- Disposizioni transitorie e finali Articolo 51 Allegati EVIDENZIATO IN GIALLO: contenuti minimi essenziali AEEGSI SCRITTO IN BLU SOTTOLINEATO: le aggiunte SCRITTO IN ROSSO BARRATO: le eliminazioni 4

5 L'anno duemilasedici (2016), il giorno..., del mese di..., a..., nella sede dell Ufficio d Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza (in seguito Ente di Governo dell Ambito, EGA ),.. (MB) sono convenuti per la stipula della presente convenzione i signori: 1...., nato a...( ) il..., il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ega di Monza, Codice Fiscale , costituito quale Azienda speciale della Provincia di Monza,, il quale è stato autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.... del... (ALLEGATO 1); 2...., nato a... (.) il..., il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Brianzacque S.r.l., che in seguito sarà indicata più brevemente "Il Gestore", con sede in Monza via E. Fermi n.105, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Monza e Brianza n , R.E.A. n. MB , partita I.V.A. n , autorizzato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione della medesima società del... (ALLEGATO 2). Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo 1 -Definizioni. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall AEEGSI vigente. Acquedotto: è l insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica; Adduzione: è l insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell allegato al D.M. 99/1997 ivi incluse le operazioni di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso; AEEGSI: Autorità per l Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico; Altre attività idriche: è l insieme delle seguenti attività attinenti ai servizi idrici; in particolare: a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l installazione e gestione di case dell acqua, l installazione e gestione di bocche antincendio per situazioni non emergenziali, il riuso delle acque di depurazione; b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini, qualora autorizzati; c) lo svolgimento di attività di gestione della morosità, quali l invio di solleciti e comunicazioni, la sospensione e riattivazione della fornitura; 5

6 d) l esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture; e) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come l istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, la fatturazione, la progettazione e l engineering e altri lavori e servizi similari; f) controllo qualitativo acque potabile/reflue; g) la riscossione. Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito): è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell art. 147 del d.lgs. n.152/06 sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l Ente di Governo dell Ambito cui la Regione ha attribuito le funzioni già esercitate dall Autorità d Ambito; Bacino tariffario: è il territorio nel quale sono applicate le tariffe del servizio fornito agli utenti finali; Altre Attività non idriche: consistono nelle attività diverse dai servizi idrici anche quelle svolte mediante l utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione energetica di prodotti o sotto prodotti del processo depurativo, qualora non già ricompresi nelle attività di depurazione, l uso di cavidotti idrici per l alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmissione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili; Captazione: è l insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l approvvigionamento diretto d acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.); Carta dei servizi: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII, nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell utenza e le modalità di rimborso e di reclamo; Contratto fornitura del SII: è il contratto di utenza tra il Gestore e il cliente/utente; Convenzione di gestione: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l Ente affidante e il Gestore del SII; Depurazione: è l insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico; 6

7 Disciplinare tecnico: è il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte del Gestore nell'a.t.o. Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali: è l insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici condominiali o singoli e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l attività di fatturazione e l assistenza agli utenti e gestione dei reclami; Ente di Governo dell Ambito (EGA): è il soggetto le cui competenze sono definite dall art.48 c. 2 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. Disciplina dei servizi Locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Norme in materia ambientale, nonché da ulteriori normative e disposizioni regolamentari emanate da AEEGSI in materia di Servizio Idrico Integrato. In particolare è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa di base ai sensi dell articolo 154 comma 4 del D.lgs. 152/06, come modificato dall articolo 7 lettera e) del decreto legge 133/14, come convertito dalla Legge 164/14. Ai fini della presente convenzione l EGA viene identificato con l Ufficio d Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza ATO MB; Enti Locali: sono gli enti locali che partecipano obbligatoriamente all'ente di Governo dell Ambito (EGA); Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito. Fognatura: è l insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione; Forza maggiore: è ogni atto o fatto imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ivi incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; esplosioni, radiazioni e contaminazioni; scioperi generali, black out servizio elettrico; carenza o indisponibilità della risorsa idrica. 7

8 Gestione Ordinaria del Servizio: indica la gestione del servizio effettuata dal Gestore nei casi di scadenza naturale o anticipata della Convenzione senza l obbligo di realizzare alcun intervento se non gli interventi di emergenza e quelli strettamente necessari a garantire i Livelli di Servizio dell'anno in cui è avvenuta la casistica sopracitata, percependo la stessa tariffa applicata nel periodo relativo alla scadenza naturale o anticipata fermo restando che eventuali maggiori ricavi percepiti dal Gestore saranno portati a conguaglio dell'indennità dovuta dal Gestore Subentrante. Il valore dell investimento complessivo non potrà essere comunque superiore a quello dell anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione. Gestore del servizio idrico integrato o Gestore del SII: è il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio; Gestore subentrante: è il Gestore che sostituirà in via provvisoria o definitiva il Gestore nel Servizio idrico integrato; Gestore grossista: è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all ingrosso e/ i servizi di fognatura e depurazione anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il Gestore del SII che delega ad altro Gestore del SII la fatturazione del servizio; Indennità: è l'ammontare indicato all'art. 31 dell Allegato A) alla Deliberazione dell AEEGSI del 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR relativa al Metodo tariffario Idrico; Livelli di servizio attuali: sono gli standard qualitativi del servizio fornito all utenza espressi tramite valori effettivi, alla data dell ultima rilevazione, dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII; Livelli di servizio obiettivo: sono gli standard di servizio necessari per soddisfare l utenza e per poter offrire un servizio efficiente, efficace, ed economico, espressi da valori target dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII; Misura: è l insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all archiviazione per cinque anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai misuratori installati presso gli utenti finali e in ciascuna sezione di acquedotto, fognatura e depurazione sia laddove la fonte della determinazione dei dati è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione dei dati è ottenuta anche convenzionalmente tramite l applicazione di algoritmi numerici; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione e modifica dei misuratori, nonché della telegestione; Mutui dei proprietari (MTp): sono il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal Gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall EGA, ad eccezione dei mutui stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di proprietà del Gestore del SII; 8

9 Obiettivi di servizio: sono le condizioni di esercizio del SII conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria; Piano d ambito: è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell art. 149 del d.lgs. 152/2006; Piano economico finanziario (PEF): a norma dell art. 149, c. 4, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall Ente d Ambito, che prevede, con cadenza annuale, l andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Ai sensi del comma 4, dell art. 149 del d.lgs. 152/2006 e della deliberazione AEEGSI n. 664/2015, il PEF si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e del piano tariffario. Il PEF, così come redatto, deve garantire il raggiungimento dell equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati; Piano tariffario: è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo ammesse nel vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore, ai sensi del Metodo Tariffario Idrico vigente, secondo le disposizioni emanate dall AEEGSI; Potabilizzazione: è l insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all acqua distribuita; Programma degli interventi (PdI): a norma dell art. 149, c. 3, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall EGA, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell utenza. Il PdI, commisurato all intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione; Proprietario: è, con riferimento ad un insieme di infrastrutture utilizzate nell ambito del SII, il soggetto giuridico che ne ha iscritto il corrispondente valore nei conti patrimoniali; Punto di immissione: è il punto in cui l acqua rispondente ai requisiti di qualità per il consumo umano, proveniente da fonti superficiali, sotterranee o sorgenti, a valle di eventuali trattamenti di potabilizzazione, ivi inclusi i punti di interconnessione con altri acquedotti e serbatoi, è immessa nella rete di distribuzione; Regolamento del Servizio: indica il Regolamento del Servizio idrico integrato e regola le modalità d erogazione dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione nonché i rapporti fra Gestore ed utente. Schema regolatorio specifico: è definito dall insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, quali il programma degli interventi (PdI), il piano economico finanziario (PEF) e la convenzione di gestione; Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, 9

10 ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali include anche i seguenti servizi: a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione; b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano (escluse le acque di scorrimento di superfici naturali) mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche); tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del 28 dicembre 2015 dette attività sono da considerarsi incluse tra le attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato. c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche; d) l installazione e gestione di idranti antincendio per situazioni emergenziali; Soggetti Finanziatori: è ciascuno degli istituti di credito e/o investitori istituzionali e/o altri finanziatori che eventualmente sottoscriveranno con il Gestore i contratti di finanziamento a medio/lungo termine relativi al SII e che dovranno essere di volta in volta comunicati per iscritto dal Gestore all'ega; Standard di qualità del servizio: sono gli standard generali e specifici che devono essere garantiti dal Gestore ai sensi della deliberazione dell AEEGSI 655/2015/R/IDR; Standard migliorativi: sono gli standard definiti dall EGA ai sensi dell art. 2 della Deliberazione 655/2015/R/IDR; Utente: è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti; Utente finale: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII; Vendita all ingrosso: è l attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali. Per specifiche non contenute nel presente glossario si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni dell AEEGSI in materia. Articolo 2 - Oggetto. 2.1 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente. 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l EGA si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui: 10

11 a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica; b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario; c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione. 2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui: a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall EGA in attuazione della normativa vigente; b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari; c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti; d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione. Articolo 3- Regime giuridico per la gestione del servizio (adattato alla realtà dell ATO MB). 3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento in house providing. Nello specifico: - l'ega di Monza e Brianza è stato costituito come Azienda speciale con delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 12 maggio 2011 ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 della legge regionale n. 26 del 2003 e s.m.i, - con contratto di servizio in data 14 giugno 2012, ATO MB ha affidato a Brianzacque srl la gestione delle reti e l erogazione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di competenza a decorrere dal 1 gennaio 2012 e per la durata di venti anni fino al 31/12/2031; - Il Gestore ha accettato di gestire i beni, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza e di fornire agli utenti il Servizio, conformemente al contratto di servizio sottoscritto di cui al precedente comma, che si intende superato dal presente atto; - successivamente con atto n. 4 del 27 /12/ 2012 ATO MB su parere vincolante della conferenza dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza n. 4 di pari data, ha confermato l affidamento del servizio idrico integrato a Brianzacque srl e di prorogare fino al 30/6/2013 la scadenza ultima per il perfezionamento dell affidamento alla stessa (A LLEGATO 3); 11

12 - con successiva delibera n 10 del 18/6/2013 l ATO MB ha deliberato di proporre alla Conferenza d Ambito la conferma dell affidamento a Brianzacque srl; la Conferenza dei Comuni, con delibera n. 1 del 26/6/2013 nel prendere atto del raggiunto assetto del modello in house di Brianzacque S.r.l. ha confermato l affidamento del servizio Idrico Integrato in capo alla stessa. (ALLEGATO 4); - le parti convengono nella necessità e opportunità di riformulare il contratto di servizio in essere sottoscritto in data 14 giugno 2012 al fine di regolamentare in modo unitario la gestione del servizio, anche sulla base delle indicazioni fornite da Regione Lombardia e dall AEEGSI, verso i comuni all interno del perimetro amministrativo della Provincia di Monza e Brianza. 3.2 L'EGA, al termine del percorso di riorganizzazione e razionalizzazione delle concessioni esistenti sul territorio provinciale, al fine del superamento della frammentazione esistente delle gestioni non conformi ed alla costituzione di un soggetto industriale unitario operante nell'ambito Territoriale Ottimale, ha deliberato di confermare l affidamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito detto anche, più brevemente, "Servizio") al Gestore alle condizioni ora ridefinite nella presente convenzione che sostituisce ogni precedente pattuizione. 3.3 L'EGA, ai sensi dell'art.34 comma 20 della Legge Regionale n.221/2012, con Relazione approvata con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 28 del 27 dicembre 2013 (ALLEGATO 5) ha illustrato il percorso che ha portato all affidamento del SII da parte dell EGA al Gestore, secondo il modello cd in house. 3.4 L'EGA ha altresì verificato, relativamente al Gestore: la partecipazione pubblica totalitaria all interno del capitale sociale; l'adozione di uno Statuto e di atti regolamentari che configurano un rapporto secondo il modello "in house providing" tra il soggetto Gestore ed i soci pubblici sul cui territorio lo stesso esercita il Servizio Idrico Integrato; lo svolgimento del Servizio prevalentemente a favore dei Comuni dell Ambito. Articolo 4 - Perimetro delle attività affidate (adattato alla realtà dell ATO MB). 4.1 L EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni residuali, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto Mediante il contratto di servizio di cui al precedente art. 3.1, come novato dalla presente convenzione, l EGA ha affidato al Gestore, che ha accettato, la gestione del Servizio Idrico Integrato, nonché lo svolgimento di ulteriori attività idriche, che incidono sulla tariffa, previa parere dell EGA medesimo. 4.3 L'EGA conserva il controllo del Servizio affidato; e deve ottenere da il Gestore dovrà fornire tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificato negli articoli seguenti. 12

13 4.4 Per tutta la durata della presente convenzione, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo, fatto salvo quanto previsto all art. 4.9 della presente convenzione, di erogare il Servizio e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni dell Ambito (ALLEGATO 6) nonchè degli ulteriori Comuni, o loro porzioni, estranei all'ambito, ma il cui Servizio è tutto o in parte, garantito da infrastrutture dedicate anche all'ambito a fronte di accordi di interambito di cui all'art.47 della legge regionale 26/2003 e/o comunque per disposizioni di Autorità. 4.5 L EGA e gli Enti Locali allo stesso partecipanti si obbligano a non rilasciare a soggetti diversi dal Soggetto unico affidatario del SII, senza preventivo parere motivato del Gestore affidatario, nell ATO di riferimento e per i servizi da essi gestiti permessi, autorizzazioni, assensi o nulla osta per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico. 4.6 Il Gestore ha il diritto di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il SII e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del programma degli interventi allegato al Piano di Ambito. 4.7 Il suolo ed il sottosuolo pubblico nella disponibilità degli enti locali costituenti l'ega, occorrenti per l'esecuzione del programma degli interventi, verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi gli enti costituenti l EGA. 4.8 In caso di modifiche alla delimitazione del territorio e pertanto di revisione del perimetro dell'affidamento, le Parti provvederanno a concordare le conseguenti modifiche al Piano d'ambito vigente, come meglio evidenziato agli articoli successivi, fermo restando i contenuti della presente convenzione. 4.9 L EGA ed il Gestore prendono atto che, alla data della presente convenzione, all interno del perimetro amministrativo dell ATO operano il Gestore residuale Cap Holding S.p.A., e nelle more del subentro di Brianzacque S.r.l. nella gestione del servizio di Acquedotto del comune di Villasanta, il Gestore 2iRetegas S.p.A., come specificato nell allegata tabella (ALLEGATO 7). In ragione della normativa in essere, che prevede l affidamento della gestione del SII ad un unico soggetto Gestore, l EGA si impegna a procedere, in sinergia con il Gestore, al fine di completare lo scambio di gestioni di servizi tra i soggetti Brianzacque S.r.l. e Cap Holding S.p.A. entro il 31/12/2016, come indicato nell ALLEGATO L EGA, in sinergia con il Gestore, si impegna ad individuare le procedure necessarie affinché i Comuni allo stesso appartenenti, che usufruiscono di almeno un segmento del servizio idrico, acquisiscano la qualifica di Comune Socio del Gestore affidatario del SII per la Provincia di Monza e Brianza, entro il , in ottemperanza alla legge 124/2015 (Legge Madia) Il Gestore può procedere alla sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare i rapporti con i Gestori interessati dalle aree di interambito nonché convenzioni di coordinamento con eventuali enti salvaguardati e/o soggetti operativi Ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 152/2006, la tariffa è riscossa dal soggetto che eroga il servizio di acquedotto, il quale provvederà a ripartirla fra i diversi gestori interessati, in base a quanto stabilito dall Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 13

14 4.13 A seguito del superamento delle situazioni di cui al precedente comma 4.9, le parti provvederanno a concordare le conseguenti modifiche al Piano d'ambito vigente Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ato da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione degli allegati alla presente convenzione, da sottoporre alla Conferenza dei Comuni dell ATO. Articolo 5 - Durata della convenzione. 5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui all Articolo 15, la durata dell'affidamento è fissata in anni 20 decorrenti dal 1/01/2012 e fino al 31/12/2031, come già esplicitato all art. 3.1 della presente convenzione. 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, comunque non oltre il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi: a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/2011; b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'aeegsi. 5.3 Nei casi di cui al comma 2, il Gestore presenta motivata istanza all'ega, dandone comunicazione all'aeegsi. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'aeegsi la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni. Articolo 6 - Divieto di subconcessione. 6.1 E' fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere parzialmente o totalmente il Servizio oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'ega delle garanzie prestate dal Gestore Non è da considerarsi subconcessione l'utilizzo da parte del Gestore di imprese controllate o collegate ai sensi del codice civile e dell'art.218 del codice dei contratti per parti del Servizio, previo parere dell EGA. Articolo 7- Risoluzione della convenzione. 7.1 Le Parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell art cod. civ., in caso di scioglimento o fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto dall art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare). 14

15 7.2 La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell art cod. civ., altresì in caso di: a) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l affidamento in house della gestione del Servizio; b) ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto; c) cessione o subconcessione parziale o totale del Servizio in violazione dell art. 6 ( Divieto di subconcessione ); 7.3 Nel caso indicato alla lettera b) il dolo o la colpa grave del Gestore dovrà essere contestato e certificato dalla Pubblica Autorità competente in materia, se diversa dall EGA. 7.4 Fermo restando quanto sopra, l EGA, nei casi di: a) mancato ripristino del valore della garanzia fidejussoria entro i termini di cui all art. 43 ( Garanzie ); b) mancata stipula da parte del Gestore delle polizze assicurative di cui all art. 44 ( Assicurazioni ); potrà risolvere la presente Convenzione, previa regolare diffida e messa in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ., notificata contestualmente anche agli eventuali Enti Finanziatori, assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per porre rimedio alle inadempienze contestate. 7.5 Gli eventuali Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando all EGA, entro i termini di cui ai commi che precedono, la loro intenzione di intervenire o curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell inadempimento e prevenire così la risoluzione. 7.6 Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi che precedono, compreso l ulteriore termine assegnato agli eventuali Enti Finanziatori, l EGA potrà risolvere la Convenzione. 7.7 L EGA avrà facoltà di attingere alla garanzia fidejussoria per assicurare comunque la regolare prosecuzione del SII decorso il termine di diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al Gestore. 7.8 Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell EGA di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all art. 43 della presente Convenzione. 7.9 Non costituiscono condizioni di risoluzione della presente convenzione le cause di forza maggiore come definite all art. 1 Articolo 8 - Clausole di tutela per Enti Finanziatori. L'EGA valuterà l'inserimento, sotto forma di atto integrativo, di eventuali clausole o altre modifiche della convenzione richieste dagli Enti Finanziatori al fine di favorire la bancabilità dei contratti di 15

16 finanziamento, nel rispetto comunque delle norme di legge e regolamentari e comunque dando priorità alla qualità e continuità del Servizio. Articolo 9 - Responsabilità del Gestore. 9.1 Dalla data di attivazione dell affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti. 9.2 Il Gestore, nell espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia (con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili) e dalle disposizioni emanate dall AEEGSI. 9.3 Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia. 9.4 Il Gestore garantirà la gestione del Servizio secondo logiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale e alla luce degli indirizzi e del coordinamento svolto dall EGA, fermo restando altresì l obbligo del raggiungimento dell equilibrio economico-finanziario della gestione. 9.5 Il Gestore terrà sollevati e indenni l EGA e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente degli stessi, da ogni responsabilità connessa con la gestione del Servizio. 9.6 Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo, anche se di proprietà di terzi, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo. Nelle more del completamento dei rilievi delle reti acquedottistiche e fognarie concesse in uso al Gestore, nei termini di cui all art la responsabilità dello stesso, limitatamente ai danni che dovessero discendere dalla non completa conoscenza della rete e dallo sviluppo del progetto di regolarizzazione degli scarichi, si intenderà solidalmente assunta anche dagli enti proprietari delle infrastrutture per i danni che dovessero derivare a terzi o all ambiente. 9.7 La responsabilità di cui al precedente comma 6 non opera con riferimento ai beni rimasti di proprietà di Enti locali o di precedenti gestori, ma la cui gestione è affidata al Gestore, nei casi di vizi costruttivi o del suolo, di difetti delle opere, della scoperta di gravami di terzi, per le cui conseguenze a danno del Gestore e/o di terzi, il proprietario rimane responsabile. 9.8 Nell espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture. 9.9 Il Gestore è tenuto, altresì, al rispetto della disciplina sull accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e altre Leggi di riferimento in materia Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, che modifichino la titolarità dell affidamento, quali scissione, anche parziale, o fusioni inverse, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente il relativo progetto all EGA Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al comma 9.10 in assenza del preventivo parere favorevole dell EGA. 16

17 Articolo 10 - Convenzioni pregresse - Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie, riguardanti i comuni ricompresi nell'ambito Territoriale Ottimale e gli ex gestori non conformi Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore mantiene l'obbligo di provvedere al rimborso, ai Comuni ricompresi nell'ambito Territoriale Ottimale, delle rate residue dovute per i mutui da essi accesi per il finanziamento di reti, impianti ed infrastrutture di loro proprietà e strumentali al Servizio, al netto dei relativi contributi erariali e secondo i termini e le condizioni incluse nelle Convenzioni già sottoscritte dal Gestore (o suoi danti causa) con i Comuni stessi, per la presa in carico dei suddetti beni. Ogni e qualsiasi modifica a detti accordi relativi al rimborso dei ratei deve essere pattuita tra Gestore e EGA. Tale obbligo si riferisce alle sole rate che maturano nel periodo di durata dell'affidamento del Servizio. L'onere è assunto sulla base dell'aspettativa che in futuro continui ad avere pieno riconoscimento nella tariffa del SII, secondo le indicazioni del Metodo Tariffario Idrico pro tempore vigente Con la sottoscrizione del presente atto vengono meno le convenzioni per la presa in carico dei beni precedentemente sottoscritte dal Gestore affidatario, fermo restando: A. la decorrenza, la durata e il dettaglio dei rimborsi dei mutui accesi dai Comuni afferenti il segmento del servizio idrico gestito da Brianzacque, allegati alle medesime; B. per le Società patrimoniali, proprietarie di infrastrutture del SII in uso a Brianzacque, ai sensi dell art 153 del D.Lgs 152, il riconoscimento dei costi per il rimborso degli investimenti realizzati al netto dei contributi pubblici, degli oneri finanziari dei mutui in essere e degli ulteriori costi inerenti il SII, ove esistenti, come da elenco allegati alle Convenzioni precedentemente in essere; C. il contratto di debito-credito sottoscritto con l EGA di Monza e Brianza, ed il versamento delle relative quote di competenza secondo quanto previsto nei piani di versamento ivi contenuti L EGA si obbliga a far subentrare in tali accordi, in ogni caso di cessazione dell affidamento, il nuovo Gestore. Articolo 11 - Personale. 11 In caso di nuove acquisizioni il soggetto Gestore si impegna ad assumere i lavoratori subordinati alle dipendenze del Gestore uscente addetti al servizio acquisito da almeno 1 anno ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore. Aricolo Inventario dei beni di proprietà ed affidati in concessione Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali del Servizio possono essere: a) in proprietà Sono beni in proprietà del Gestore le infrastrutture iscritte nel libro cespiti del Gestore di cui è riconosciuta, ai termini di legge, la proprietà. Tra i beni di cui sopra le infrastrutture strumentali al Servizio mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico servizio. b) affidati in concessione al Gestore 17

18 I beni affidati in concessione sono le infrastrutture di proprietà degli Enti Locali, o di precedenti gestori, strumentali alla corretta gestione del Servizio I beni di cui ai punti a) e b) sono quelli già gestiti dal Gestore e quelli che verranno realizzati e/o consegnati posteriormente (o indicati nel Piano d Ambito) Il Gestore si impegna a provvedere all'inventario fisico per categoria e per Comune appartenente all Ambito dei beni di cui alle precedenti lettere a) b), secondo le seguenti tempistiche: lettera a) entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione; lettera b) : reti fognarie/acquedottistiche già oggetto di rilievo entro sei mesi; reti fognarie da rilevare entro 2 anni dalla stipula della presente Convenzione; reti acquedottistiche da rilevare entro 4 anni dalla stipula della presente Convenzione; precisandone lo stato di funzionamento sulla base della seguente metodologia: Terreni: identificativi catastali; Impianti: consistenza fisica ed impiantistica per sezioni; Reti: diametro, lunghezza, materiali Il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti ed agli impianti inventariati in un sistema informativo georeferenziato, secondo i criteri stabiliti con D.G.R. del 21 novembre 2007, n.8/5900 "Determinazioni in merito alle specifiche tecniche per il rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche (art. 37, lett. d, l. r. n. 26/2003 e art. 4 l. r. n. 29/1979)", secondo le codifiche e la struttura richiesta e definita dal sistema S.I.Re. Acque di Regione Lombardia e sue implementazioni e/o modifiche, e di trasmettere tali dati aggiornati all'ega secondo le tempistiche e le modalità definite da quest'ultima Ai sensi dell art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è obbligato ad aggiornare l inventario provvisorio dei beni sistematicamente, e comunque con cadenza massima annuale, da trasmettere all EGA secondo le schede allegate al disciplinare tecnico (ALLEGATO 9). Articolo 13 - Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni Il Gestore accetta la gestione dei beni di cui all'art lett. b) che assume valore di consistenza per tutti gli effetti di legge, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna L'EGA e per tramite di esso gli Enti Locali, consegneranno altresì al Gestore tutti i progetti e i documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati Le opere attinenti al Servizio eventualmente realizzate nel corso della vigenza della presente convenzione da soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, verranno concesse a titolo gratuito dall Ente Locale al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il Servizio. La data del certificato di collaudo con esito positivo eseguito dal Gestore costituisce data di accettazione delle opere ed inizio della loro gestione da parte del Gestore. Il verbale di presa in consegna deve riportare le informazioni di cui all art 12 18

19 della presente Convenzione. Da tale data le opere così concesse verranno aggiunte all elenco dei beni in concessione mediante aggiornamento dell inventario di cui al precedente art Il Gestore, in accordo con l EGA, si impegna entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, a predisporre una relazione in merito all opportunità di attribuire direttamente in capo allo stesso lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dei piani di lottizzazione per la rete acquedottistica/fognaria Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza, considerandosi gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni del Piano L EGA si impegna per tutta la durata della presente convenzione, a non consentire a terzi il collocamento di reti, di impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica, per fini gestionali oggetto della presente Convenzione, senza l obbligatorio parere preventivo e motivato del Gestore che procede a valutazione del progetto al fine di assicurare uniformità della gestione. Articolo 14 - Gestioni esistenti dovute a collegamenti infrastrutturali di collettamento con altri territori. Il Gestore prende atto che stante la conformazione del bacino idrografico e relativa rete di collettamento esistente, anche a seguito di quanto previsto dal precedente art per la gestione integrata del Servizio idrico della Provincia di Monza e Brianza l EGA potrà avvalersi, per i singoli segmenti dei servizi di approvvigionamento idrico, il segmento del servizio di collettamento e depurazione riferito ad alcuni Comuni dell Ambito del Gestore degli impianti di emungimento e dell impianto di depurazione al quale tali comuni recapitano. Titolo II PIANO D AMBITO Articolo 15 -Contenuto del Piano d Ambito Il Piano d Ambito, pro tempore vigente allegato (10) alla presente Convenzione, è costituito, ai sensi dell articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti: a) la Ricognizione delle infrastrutture, che individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento; b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione; c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi; 19

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