CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA PROPOSTA DI LEGGE: STATUTO DELLA REGIONE BASILICATA

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1 CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA PROPOSTA DI LEGGE: STATUTO DELLA REGIONE BASILICATA Di iniziativa del Presidente del Consiglio Regionale Dott. Vito De Filippo

2 INDICE TITOLO I PRINCIPI GENERALI CAPO I PRINCIPI E FINALITA Art. 1 La Regione Basilicata Art. 2 - Principi generali Art. 3 Obiettivi e finalità Art. 4 - Salvaguardia dell identità della Regione Art. 5 - Sussidiarietà CAPO II RAPPORTI INTERNAZIONALI, CON L UNIONE EUROPEA E CON ALTRE REGIONI Art. 6 Rapporti internazionali e con l Unione Europea Art. 7 Rapporti con le Regioni TITOLO II ORGANI DELLA REGIONE CAPO I - ORGANI DELLA REGIONE Art. 8 Organi della Regione CAPO II CONSIGLIO REGIONALE Art. 9 - Elezione del Consiglio Regionale Art. 10 Durata in carica del Consiglio Regionale, prorogatio e annullamento giurisdizionale delle elezioni Art. 11 Status dei Consiglieri regionali Art. 12 Diritti dei Consiglieri Art. 13 Insindacabilità del Consigliere Regionale Art. 14 Statuto della opposizione Art. 15 Funzioni del Consiglio Regionale Art Prima seduta del Consiglio Regionale Art. 17 Elezione del Presidente del Consiglio Regionale e dell Ufficio di Presidenza Art. 18 Funzioni del Presidente del Consiglio Art. 19 Funzioni dell Ufficio di Presidenza Art. 20 I gruppi consiliari Art. 21 La Giunta delle Elezioni Art. 22 La Giunta per il Regolamento Art. 23 Le Commissioni Permanenti Art. 24 Competenze delle Commissioni Permanenti 1

3 Art. 25 Commissioni di inchiesta Art. 26 Commissioni Speciali Art. 27 Regolamento Interno del Consiglio Art. 28 Programmazione dei lavori consiliari Art. 29 Convocazione Art. 30 Deliberazioni del Consiglio Art. 31 Autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio CAPO III IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Art. 32 Elezione del Presidente della Giunta Regionale Art. 33 Durata in carica Art. 34 Funzioni del Presidente della Giunta CAPO IV LA GIUNTA REGIONALE Art. 35 Composizione Art. 36 Durata in carica Art. 37 Funzioni Giunta Regionale Art. 38 Organizzazione CAPO V SISTEMA ELETTORALE Art. 39 Sistema elettorale TITOLO III IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO CAPO I - FONTI NORMATIVE REGIONALI Art. 40 Fonti normative CAPO II PROCEDIMENTO Art. 41 Potestà legislativa Art. 42 Iniziativa legislativa Art. 43 Osservazioni e proposte sui progetti di legge Art. 44 Modalità di approvazione Art. 45 Promulgazione e pubblicazione CAPO III - REGOLAMENTO Art. 46 Potestà regolamentare Art. 47 I regolamenti della Giunta CAPO IV TESTI UNICI Art. 48 Testi unici TITOLO IV AMMINISTRAZIONE REGIONALE CAPO I - PRINCIPI 2

4 Art. 49 Principi di organizzazione Art. 50 Concertazione Art. 51 Principi dell attività amministrativa Art. 52 Separazione tra politica e amministrazione TITOLO V ORGANI DI TUTELA E GARANZIA CAPO I DIFENSORE CIVICO Art. 53 Difensore Civico CAPO II COMMISSIONE REGIONALE PER LA PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA Art. 54 Istituzioni e compiti CAPO III ORGANO DI GARANZIA Art. 55 Commissione per le garanzie statutarie Art. 56 Composizione e organizzazione TITOLO VI CONTABILITA E FINANZA DELLA REGIONE CAPO I PRINCIPI ED ORDINAMENTI CONTABILE Art. 57 Principi Art. 58 Ordinamento contabile Art. 59 Rendiconto consuntivo Art. 60 Controllo di gestione e Corte dei Conti TITOLO VII RAPPORTI DELLA REGIONE CON GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI E FUNZIONALI ED ATTIVITA ECONOMICHE CAPO I REGIONE, ENTI LOCALI TERRITORIALI E FUNZIONALI Art. 61 Principi Art. 62 Università ed Istituzioni Scolastiche Art. 63 Camere di Commercio Art. 64 Consiglio delle autonomie locali Art. 65 Attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali CAPO II ATTIVITA ECONOMICHE REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI 3

5 Art. 66 Soggetti privati, enti, aziende, agenzie e imprese regionali Art. 67 Consiglio regionale dell economia e del lavoro TITOLO VIII PARTECIPAZIONE POPOLARE E REFERENDUM CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE Art. 68 Partecipazione popolare Art Modalità di partecipazione CAPO II - REFERENDUM Art. 70 Referendum abrogativo Art. 71 Referendum consultivo Art. 72 Modalità di attuazione TITOLO IX GARANZIE STATUTARIE Art. 73 Revisione dello Statuto TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE Art. 74 4

6 Preambolo Il Consiglio Regionale nella consapevolezza della ricchezza e della qualità delle risorse storiche e culturali della Basilicata, denominata in passato e conosciuta anche come Lucania, terra di antichissima civiltà e di grandi tradizioni, dotata di una particolare ricchezza e qualità di risorse ambientali e territoriali, collocata al centro del Mezzogiorno ed aperta al Mediterraneo; con il riconoscimento del valore delle radici cristiane come uno dei caratteri dell identità e della specificità di un popolo e di un territorio attento alla cultura dell accoglienza e della solidarietà; con l orgoglio della propria storia, della severità dei costumi e della sobrietà della propria gente, della consuetudine all ospitalità ed alla tolleranza, della capacità di far convivere culture e tradizioni diverse; con il ricordo della partecipazione ai moti di liberazione, dal Risorgimento, alla Resistenza ed alle lotte di emancipazione sociale e di protagonismo civile; con la volontà di confermare ed esaltare tale patrimonio materiale ed ideale quale simbolo, guida e riferimento permanente di un futuro Parlamento regionale; approva il seguente Statuto della Regione Basilicata 5

7 TITOLO I Principi generali Capo I Principi e Finalità Art. 1 (La Regione Basilicata) 1. La Basilicata è una Regione autonoma nell unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell ambito dell Unione Europea. 2. La Regione Basilicata è costituita dalle comunità dei cittadini residenti nel territorio delle Province e dei Comuni lucani. 3. Il capoluogo della Regione è la città di Potenza, ove hanno sede gli organi della Regione. 4. La bandiera, lo stemma ed il gonfalone sono stabiliti con legge regionale. 6

8 Art. 2 (Principi generali) 1. La Regione esercita poteri e funzioni in armonia con i principi della Costituzione, del presente statuto e dell ordinamento comunitario. 2. La Regione Basilicata fa propria la Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea. 7

9 Art. 3 (Obiettivi e finalità) 1. La Regione informa il proprio ordinamento ai principi di centralità della persona, pari dignità sociale e di genere tra tutti i cittadini, di sussidiarietà, garantendo i valori di libertà, uguaglianza, democrazia plurale, giustizia, pace e solidarietà. 2. A tal fine la Regione persegue quali obiettivi primari della propria azione: a. la tutela e la promozione dei diritti fondamentali della persona e la rimozione degli ostacoli che in ogni campo generano discriminazioni, privazioni ed esclusioni; b. l affermazione dell uguaglianza dei diritti e delle opportunità tra uomini e donne in tutti i ruoli della vita pubblica ed in tutti i campi della vita sociale e lavorativa, favorendo un adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali, di governo e negli enti pubblici; c. la garanzia dei diritti delle persone e dei gruppi sociali più deboli e la protezione sociale dei minori, degli anziani e delle persone di diversa abilità; d. il sostegno alle famiglie, alla genitorialità, all infanzia e all adolescenza, con l erogazione di servizi ed interventi adeguati, anche di politica abitativa; e. il miglioramento della qualità della vita, anche mediante l armonizzazione dei tempi privati e pubblici e la salubrità dell ambiente; f. l attuazione del diritto alla vita, alla salute, all integrità psicofisica ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; g. l attuazione del diritto di accesso al lavoro ed alle professioni, all istruzione ed alla formazione permanente, alle diverse sfere della conoscenza e dei saperi, al pluralismo ed alla completezza dell informazione; h. il rispetto delle libertà e diversità individuali e della riservatezza della vita privata; i. la valorizzazione, anche attraverso la programmazione e la concertazione, dell iniziativa 8

10 economica pubblica e privata e della responsabilità sociale degli operatori economici, il sostegno alla crescita della competitività delle attività produttive, basata sull innovazione e la ricerca, lo sviluppo di mercati aperti e concorrenziali e della democrazia economica, con particolare riguardo al rafforzamento delle piccole e medie imprese e della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di lucro; j. la valorizzazione delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche e del libero svolgimento delle loro attività; k. il riconoscimento dell autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie; l. l attuazione dei principi della buona amministrazione e la promozione della più accurata gestione delle risorse pubbliche; m. l accoglienza solidale delle persone immigrate, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi, secondo i principi del pluralismo della cultura, del reciproco rispetto e dell integrazione sociale. 9

11 Art. 4 (Salvaguardia dell identità della Regione) 1. La Regione tutela l identità della comunità regionale e del suo patrimonio collettivo mediante: a. la salvaguardia dell ambiente, dell equilibrio ecologico, dell assetto del territorio, del patrimonio naturale, la protezione delle risorse naturali a beneficio delle generazioni future; b. la tutela e la valorizzazione dei centri storici, delle risorse storiche, artistiche, paesistiche e della loro fruibilità universale; c. la promozione dello sviluppo economico secondo principi di sostenibilità e di coesione sociale e territoriale, con particolare attenzione alle vocazioni peculiari ed alle produzioni tipiche; d. la promozione della cultura regionale in tutte le sue espressioni, per la crescita della coscienza unitaria della comunità lucana; e. la tutela delle tradizioni delle comunità albanofone e delle minoranze etniche, linguistiche e religiose, presenti in Basilicata; f. la valorizzazione ed il sostegno dei piccoli Comuni, dei territori montani e delle aree interne della Regione più esposte ai rischi del sottosviluppo e dello spopolamento; g. il contenimento ed il superamento del fenomeno dell emigrazione, la tutela dei diritti degli emigrati, anche attraverso il mantenimento del legame stabile con la Basilicata ed il sostegno a coloro che versano in condizioni di disagio e che intendono fare ritorno in Regione; h. la salvaguardia del patrimonio agricolo e rurale, promuovendo lo sviluppo delle attività imprenditoriali agricole, funzionali alle esigenze della sicurezza ambientale e della salubrità dell ambiente; 10

12 Art. 5 (Sussidiarietà) 1. La Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale. 2. La Regione in attuazione del principio di sussidiarietà verticale conferisce ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, tutte le funzioni ed i compiti che non richiedono l esercizio unitario, anche incentivando l esercizio associato delle funzioni, sulla base dei criteri di differenziazione ed adeguatezza. 3. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tal fine incentiva la diffusione dell associazionismo ed in particolare la formazione e le attività delle associazioni di volontariato. 11

13 Capo II Rapporti internazionali, con l Unione Europea e con altre Regioni Art. 6 (Rapporti internazionali e con l Unione europea) 1. La Regione, nel rispetto delle norme stabilite con legge dello Stato, nelle materie di propria competenza legislativa, a. concorre direttamente alla formazione degli atti normativi comunitari; b. provvede direttamente all attuazione ed all esecuzione degli accordi internazionali ratificati; c. conclude, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, nonché, a realizzare attività di mero rilievo internazionale; d. conclude con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il proprio sviluppo economico sociale e culturale nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all articolo 117, terzo comma della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. 2. La Regione partecipa agli organismi dell Unione Europea che ne prevedono la rappresentanza. 12

14 Art. 7 (Rapporti con le Regioni) 1. La Regione partecipa a forme di collaborazione e raccordo, nel comune interesse delle rispettive comunità, con le altre Regioni italiane, in particolare con quelle finitime e del Mezzogiorno. Coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, adottando le opportune intese e individuando, ove occorra, organi comuni. 2. La legge regionale ratifica le intese della Regione con le altre Regioni. 13

15 TITOLO II Organi della Regione Capo I Organi della Regione Art. 8 (Organi della Regione) 1. Sono organi della Regione il Consiglio Regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente. 14

16 Capo II Consiglio Regionale Art. 9 (Elezione del Consiglio regionale) 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le norme stabilite dalla legge elettorale regionale, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti. La stessa legge disciplina, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità. 2. Il numero dei consiglieri è di. 15

17 Art. 10 (Durata in carica del Consiglio Regionale, prorogatio e annullamento giurisdizionale delle elezioni) 1. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio ed i casi di scioglimento anticipato del Consiglio di cui al successivo art In caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, il Consiglio ed il Presidente della Giunta, le cui elezioni sono state annullate, restano in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione. 3. Il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni entro tre mesi dalla sentenza definitiva di annullamento. 16

18 Art. 11 (Status dei consiglieri regionali) 1. I consiglieri regionali rappresentano la Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 2. Lo status di consigliere si acquista al momento della proclamazione, salvo l atto di convalida. 17

19 Art. 12 (Diritti dei consiglieri) 1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di proposta di deliberazione al Consiglio, nonché diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. 2. Le modalità per l esercizio dei diritti di cui al comma 4 sono disciplinate dal regolamento. 3. La legge disciplina le indennità ed ogni altra competenza economica spettante ai consiglieri regionali sulla base delle loro funzioni ed attività. 4. I consiglieri, per l esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti o aziende da essa dipendenti atti, notizie ed informazioni utili all espletamento del proprio mandato, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con l obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge. Da aggiungere in alternativa al terzo comma: La determinazione dell entità di tali trattamenti, unitamente all annuale aggiornamento degli stessi, è rimessa all Ufficio di Presidenza del Consiglio. 18

20 Art. 13 (Insindacabilità del consigliere regionale) 1. Il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell esercizio delle sue funzioni. 19

21 Art. 14 (Statuto della opposizione) 1. La opposizione è componente essenziale del sistema democratico ed ha il diritto di esercitare le funzioni di opposizione ed in particolare di proposta, di dissenso e di controllo. 2. Il regolamento del Consiglio disciplina: a) le procedure informative e di controllo; b) la programmazione dei lavori del consiglio regionale e delle commissioni, finalizzata all inserimento ed alla discussione di atti e proposte di legge presentati dalla opposizione, in tempi adeguati; c) la istituzione, le modalità di elezione e di espletamento delle funzioni del portavoce dell opposizione. 20

22 Art. 15 (Funzioni del Consiglio regionale) 1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi; esercita, altresì le funzioni di controllo sull indirizzo politico. A tal fine il Consiglio convoca in apposita seduta il Presidente della Giunta e può, in tale sede, approvare appositi atti di indirizzo anche a modifica ed integrazione del programma presentato dal Presidente. 2. Il Consiglio regionale, inoltre: a) si esprime, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, sulle dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto; b) approva il documento di programmazione economica e finanziaria presentato dalla Giunta regionale; c) approva la legge finanziaria, il bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione, l assestamento di bilancio ed il rendiconto consuntivo; d) autorizza l esercizio provvisorio; e) istituisce le imposte ed i tributi regionali, dettando i criteri generali per la loro disciplina; f) approva gli atti della programmazione regionale generale e di settore e gli atti della pianificazione territoriale regionale; g) ratifica, con legge, gli accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate dalla legge dello Stato; h) formula proposte di legge al Parlamento nazionale a norma dell articolo 121 della Costituzione, designa nel proprio seno, ai sensi dell articolo 83 della Costituzione, tre delegati che partecipano all elezione del Presidente della Repubblica, delibera le richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; i) approva il proprio regolamento interno ai sensi dell articolo 27; j) esercita la potestà regolamentare delegata dallo Stato, di cui all articolo 117, comma 6 della Costituzione, ed adotta, salvo delega alla Giunta, i 21

23 regolamenti di attuazione degli accordi internazionali e degli atti comunitari; k) elegge i componenti della commissione per le garanzie statutarie con le modalità di cui all articolo 56; l) istituisce con legge gli enti e le aziende regionali, di cui all articolo 66, e ne approva i bilanci; m) autorizza con legge la costituzione e la partecipazione delle società, associazioni e fondazioni; n) nomina o designa i rappresentanti della Regione nei casi previsti dallo Statuto, dalle leggi e quanto sussiste l obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare; o) formula atti di indirizzo ed esercita la vigilanza sulla attività di comunicazione istituzionale; p) assicura la qualità della normazione ed esercita funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo sull attuazione delle leggi e sulle effetti delle politiche regionali. 22

24 Art. 16 (Prima seduta del Consiglio Regionale) 1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del consigliere più anziano. 2. La presidenza e la segreteria provvisoria spettano rispettivamente al consigliere più anziano e a quello più giovane d età. 3. Se il consigliere più anziano non provvede alla convocazione, entro i termini stabiliti dal primo comma, il Consiglio è convocato dal consigliere che segue in ordine di anzianità. 23

25 Art. 17 (Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell Ufficio di Presidenza) 1. Nella prima adunanza, il Consiglio procede alla convalida degli eletti e alla elezione del Presidente, di due Vicepresidenti e di due segretari, assicurando la presenza della opposizione. 2. Alla elezione dell Ufficio di presidenza si procede a scrutinio segreto con tre votazioni separate, la prima per il Presidente, la seconda per i Vicepresidenti, la terza per i segretari. 3. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo scrutinio, da tenersi il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione. Qualora nel terzo scrutinio nessuno riporti la maggioranza richiesta, si procede a successiva votazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati. E eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il Consigliere più anziano d età. 4. Per l elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari, ciascun Consigliere vota un solo nominativo e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età. 5. Il Presidente e l Ufficio di Presidenza del Consiglio durano in carica 30 mesi e sono rieleggibili. 24

26 Art. 18 (Funzioni del Presidente del Consiglio) 1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori. Cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali ed internazionali. Convoca e presiede l Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei capigruppo, programma i lavori del Consiglio, garantisce le prerogative ed i diritti dei Consiglieri ed il ruolo della opposizione. 25

27 Art. 19 (Funzioni dell Ufficio di Presidenza) 1. L Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell esercizio dei suoi compiti; propone il bilancio autonomo del consiglio; definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l organizzazione degli uffici consiliari e per la gestione del personale; nomina il dirigente generale del consiglio, su proposta del presidente; verifica i risultati della gestione consiliare; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal regolamento interno del consiglio. 2. L Ufficio di Presidenza decide a maggioranza dei componenti. 26

28 Art. 20 (I gruppi consiliari) 1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari composti a norma del regolamento interno. 2. I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono la Conferenza dei Capigruppo. 3. L Ufficio di Presidenza assicura ai gruppi, per l assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di risorse, strutture, personale e servizi secondo criteri e modalità stabiliti nella legge regionale. 27

29 Art. 21 (La Giunta delle elezioni) 1. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti, assicurando la presenza della minoranza, la Giunta delle elezioni che riferisce al Consiglio medesimo sui casi di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità. 2. Il regolamento interno del Consiglio ne disciplina la nomina, la composizione e le modalità di funzionamento. 28

30 Art. 22 (La Giunta per il regolamento) 1. La Giunta per il regolamento è disciplinata dal Regolamento interno del Consiglio il quale ne definisce la composizione, le competenze ed il funzionamento. 2. La Giunta per il Regolamento elabora le proposte relative al Regolamento interno del Consiglio, esprime pareri sulle questioni interpretative dello stesso Regolamento. 29

31 Art. 23 (Le commissioni permanenti) 1. Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni Gruppo. 2. Il numero delle commissioni, le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento. 3. La Commissione consiliare permanente bilancio e programmazione è presieduta da un Consigliere dell opposizione. 4. Il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri non componenti la Commissione hanno diritto di partecipare ai lavori della medesima, senza diritto di voto. 5. Il Presidente ed i membri della Giunta regionale hanno, ove richiesto, l obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni. 6. Le Commissioni possono, previa comunicazione alla Giunta, chiedere l intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli Uffici regionali e degli amministratori e dirigenti degli Enti, Agenzie ed Aziende istituiti dalla Regione. 7. Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l esibizione di atti e documenti. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d ufficio. 30

32 Art. 24 (Competenze delle commissioni permanenti) 1. Le Commissioni svolgono attività istruttorie e referenti sui progetti di leggi, sui regolamenti, sugli atti d indirizzo e di programmazione generale, nonché su ogni altro atto di competenza del Consiglio. 2. Svolgono, altresì, funzioni redigenti, riservando al Consiglio l approvazione finale con sola dichiarazione di voto, nei casi e nelle forme previste dal regolamento interno. 3. Le Commissioni possono, nelle materie di loro competenza, disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all attività del Consiglio ed, a tal fine, procedono alla consultazione delle autonomie locali, dei sindacati, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, delle imprese, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini. 31

33 Art. 25 (Commissioni d inchiesta) 1. Il Consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, la istituzione di commissioni d inchiesta su specifici argomenti d interesse regionale. 2. Le commissioni d inchiesta sono composte in modo da rispettare il criterio di proporzionalità fra i gruppi consiliari e sono presiedute da un consigliere dell opposizione. 3. E fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonché di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle commissioni d inchiesta i dati, i documenti e le informazioni richieste. 32

34 Art. 26 (Commissioni speciali) 1. Il Consiglio regionale può istituire Commissioni speciali per lo svolgimento di indagini e di studi su temi specifici. 2. La composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento interno. 33

35 Art. 27 (Regolamento interno del Consiglio) 1. Il Consiglio Regionale, sentita la Giunta per il Regolamento, adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il proprio Regolamento. 2. Le modifiche al Regolamento sono adottate con le medesime procedure e maggioranze di cui al precedente comma. 3. Il Regolamento disciplina l organizzazione del Consiglio, le modalità di funzionamento dei suoi organi interni ed i procedimenti di formazione della legge e degli atti consiliari ed assicura l effettivo esercizio delle prerogative dei Consiglieri e della opposizione. 34

36 Art. 28 (Programmazione dei lavori consiliari) 1. Il regolamento interno del Consiglio stabilisce le forme e le modalità di programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni. 2. Il calendario periodico dei lavori del Consiglio è definito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, integrata dai Presidenti delle Commissioni consiliari e dal Presidente della Giunta o suo delegato. 3. Sedute speciali del Consiglio sono dedicate all esame di argomenti di rilevante interesse generale. 35

37 Art. 29 (Convocazione) 1. Il Consiglio, convocato dal suo Presidente, si riunisce, in via ordinaria nelle sessioni stabilite nel Regolamento interno. L ordine del giorno è comunicato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima. 2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria: a) per iniziativa del Presidente; b) su richiesta del Presidente della Giunta; c) su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; d) su richiesta del Governo della Repubblica; 3. Nei casi di cui alle lett. b) e c) la seduta deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente del Consiglio la richiesta di convocazione; nel caso di cui alla lett. d) entro sette giorni dalla richiesta di convocazione. 4. In caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo telegraficamente con preavviso di ventiquattro ore. 5. Nel caso in cui non provveda alla convocazione il Presidente del Consiglio, la stessa è disposta da uno dei Vicepresidenti secondo l ordine di anzianità anagrafica. 6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo che il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento interno. 36

38 Art. 30 (Deliberazioni del Consiglio) 1. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati. 2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvo il caso che la Costituzione e lo statuto prevedano maggioranze diverse. 3. Ad eccezione dei casi in cui si tratti di votazioni relative a persone, il voto è espresso in modo palese. 37

39 Art. 31 (Autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio) 1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita a norma dello statuto e del proprio regolamento. 2. Il bilancio ed il conto consuntivo del Consiglio Regionale, predisposti dall ufficio di Presidenza ed approvati dal Consiglio, sono trasmessi al Presidente della Giunta perché, così definiti, siano inseriti nel bilancio e nel rendiconto della Regione. 3. Il Consiglio Regionale dispone di una propria dotazione organica e di un proprio ruolo del personale, distinti da quelli della Giunta, determinati entrambi dal Consiglio, su proposta dell Ufficio di Presidenza. 4. Al personale del ruolo del Consiglio compete lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dalle disposizioni legislative e dai contratti collettivi di lavoro. 5. Il Consiglio sottoscrive i contratti integrativi decentrati separatamente dalla Giunta Regionale e con una propria ed autonoma delegazione trattante. 38

40 CAPO III Il Presidente della Giunta Regionale Art. 32 (Elezione del Presidente della Giunta Regionale) 1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all elezione del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale. 2. Il Presidente della Giunta regionale, fa parte del Consiglio regionale ed entra in carica all atto della proclamazione. 39

41 Art. 33 (Durata in carica) 1. Il Presidente della Giunta regionale dura in carica per l intera legislatura ed esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente. 2. Il Presidente cessa anticipatamente dall incarico nei casi e con le forme previsti dalla Costituzione. 3. Dopo la scadenza del Consiglio o lo scioglimento dello stesso, nei casi di sfiducia del Presidente della Giunta o dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del Presidente della Giunta per l ordinaria amministrazione. 4. In caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza dall assessore più anziano d età e la Giunta rimane in carica per l ordinaria amministrazione, fino all elezione, del nuovo Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. 40

42 Art. 34 (Funzioni del Presidente della Giunta) 1. Il Presidente della Giunta regionale: a) rappresenta la Regione; b) dirige la politica della Giunta e ne assume la responsabilità; c) nomina e revoca i componenti della Giunta e tra essi il Vicepresidente; d) presenta il programma di governo; e) presenta al Consiglio regionale i disegni di legge della Giunta e può richiedere, a norma di regolamento, la procedura abbreviata per quelli ritenuti di particolare urgenza; f) promulga le leggi ed emana i regolamenti; g) indice i referendum previsti dallo statuto; h) indice le elezioni regionali; i) convoca, fissandone l ordine del giorno, la Giunta; la presiede, ne coordina l attività; j) provvede alle nomine ed alle designazioni che la legge attribuisce genericamente alla Regione e, ove previsto dalla legge regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti; k) adempie alle funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi regionali. l) rappresenta la Regione nelle sedi di formazione delle linee politiche nazionali da tenere presso le istituzioni comunitarie, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale, secondo le modalità di cui all articolo 15, comma Il Presidente, in tutti i casi di impedimento, senza necessità di delega, è sostituito dal Vice Presidente. 41

43 Capo IV La Giunta Regionale Art. 35 (Composizione) 1. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non inferiore a sei e non superiore ad otto, tra cui il Vice Presidente. 2. Gli assessori possono essere nominati in numero non superiore a due, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. 3. La carica di assessore è compatibile con quella di consigliere regionale. La legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, disciplina le altre cause di incompatibilità e di ineleggibilità. 4. La legge regionale stabilisce le indennità degli assessori regionali anche esterni. 42

44 Art. 36 (Durata in carica) 1. La Giunta regionale dura in carica quanto il Presidente che l ha nominata. 2. L approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, nonché la rimozione, l impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio. 43

45 Art. 37 (Funzioni Giunta Regionale) 1. La Giunta regionale è l organo esecutivo della Regione. 2. La Giunta regionale: a) elabora gli indirizzi politici di governo; b) dà attuazione agli atti normativi e programmatori del Consiglio; c) predispone annualmente il bilancio di previsione, il rendiconto consuntivo ed ogni altro atto di programmazione finanziaria da sottoporre al Consiglio; d) predispone ed approva i programmi ed i piani della Regione con l esclusione di quelli che la legge regionale riserva alla competenza del Consiglio; e) svolge l attività di alta amministrazione della Regione; f) esercita la potestà regolamentare ai sensi dei successivi articoli 46 e 47; g) delibera in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della commissione consiliare competente, in materia di rinunce e transazioni; h) delibera, sentito il Consiglio regionale, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitto di attribuzione, nonché sulle rinunce agli stessi; i) vigila sulla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione; j) adotta, salva diversa determinazione della legge regionale, ogni altro provvedimento per il quale la legge o altri atti di carattere normativo stabiliscono la generica attribuzione alla Regione; k) esercita le altre attribuzioni demandatele dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi. 1. La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e degli atti di competenza del Consiglio. 2. La Giunta regionale, in caso di eccezionale urgenza, e tale da non consentire la immediata convocazione del Consiglio può deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale al quale li trasmette per la ratifica nella prima successiva adunanza. 3. La mancata ratifica, entro il termine di trenta giorni, della deliberazione adottata in via di urgenza dalla Giunta, importa la decadenza della stessa, fatta salva al Consiglio l adozione dei provvedimenti necessari per la 44

46 disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata. 45

47 Art. 38 (Organizzazione) 1. La Giunta regionale esercita le proprie funzioni in forma collegiale; delibera con l intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti. 2. Gli assessori collaborano con il Presidente della Giunta. 3. Il Presidente della Giunta può revocare o sostituire uno o più assessori o modificarne gli incarichi, dandone comunicazione al Consiglio. 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. 5. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal proprio regolamento interno. 6. Il singolo assessore regionale può essere oggetto di censura da parte del Consiglio Regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio. 46

48 Capo V Sistema elettorale Art. 39 (Sistema elettorale) 1. Nell ambito dei principi fondamentali dettati dalla legge statale e dal presente statuto, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, stabilisce: a) il sistema di elezione dei consiglieri e del Presidente della Giunta regionale; b) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri, nonché i casi di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti, anche esterni, della Giunta; 2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Al fine di conseguire l equilibrio della rappresentanza dei sessi negli organi elettivi la legge regionale stabilisce condizioni di parità per l accesso alle liste nelle consultazioni elettorali, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7 della Costituzione. 47

49 TITOLO III Il Procedimento legislativo Capo I Fonti normative regionali Art. 40 (Fonti normative) 1. Le fonti normative regionali sono lo Statuto, le leggi ed i regolamenti. 48

50 Capo II Procedimento Art. 41 (Potestà legislativa) 1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa spettante alla Regione, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 49

51 Art. 42 (Iniziativa legislativa) 1. L iniziativa delle leggi regionali, spetta: a) a ciascun consigliere regionale; b) alla Giunta regionale; c) al Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell articolo 65; d) agli elettori della Regione in numero non inferiore a tremila; e) ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; f) a ciascun Consiglio provinciale. 2. I disegni di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritti dal Presidente. 3. La presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare è disciplinata dalla legge regionale. 4. Il progetto di legge è redatto in articoli ed è accompagnato da una relazione. 50

52 Art. 43 (Osservazioni e proposte sui progetti di legge) 1. Ogni organizzazione sociale, imprenditoriale o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo. 2. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla commissione consiliare competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio. 3. Su richiesta di almeno due gruppi consiliari o di un quarto dei propri componenti, la commissione prima di riferire sul progetto procede all audizione delle organizzazioni sociali o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma. 51

53 Art. 44 (Modalità di approvazione) 1. I progetti di legge sono presentati al Presidente del Consiglio, che ne cura la immediata distribuzione ai consiglieri e l assegnazione alle commissioni consiliari competenti. 2. Il progetto di legge, previo esame in commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. In ogni caso, i progetti di legge assegnati alle commissioni in sede redigente, ai sensi dell art. 24 comma 2, fino al momento della espressione del voto finale, sono sottoposte alla procedura normale di esame ed approvazione, qualora ne faccia richiesta la Giunta, un ottavo dei consiglieri o un quarto dei componenti la commissione. 3. La procedura normale di esame e di approvazione da parte del Consiglio regionale è sempre adottata per i progetti di legge aventi ad oggetto: a) la modifica dello statuto; b) la materia elettorale; c) le deleghe alla Giunta; d) la ratifica degli accordi della Regione con altri Stati, le intese con enti territoriali interni ad altri Stati, le intese con le altre Regioni; e) il bilancio preventivo e consuntivo; f) i referendum. 4. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dichiarati urgenti. 52

54 Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione) 1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta nel termine di dieci giorni dalla sua approvazione. 2. Se il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito. 3. Il testo della legge è preceduto dalla formula: il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga. 4. Al testo della legge segue la formula La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. 5. La legge regionale è pubblicata entro quindici giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stabilisca un termine diverso. 53

55 Capo III Regolamenti Art. 46 (Potestà regolamentare) 1. Alla Regione spetta la potestà regolamentare in ogni materia nella quale, ai sensi dell articolo 117, comma 6 della Costituzione, è titolare della potestà legislativa esclusiva e concorrente. 2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi previamente stabiliti dallo statuto e dalle leggi. 3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare attribuita genericamente alla Regione, salvo quanto disposto dal successivo comma Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale in caso di delega da parte dello Stato. Esercita, inoltre, salvo delega alla Giunta, la potestà regolamentare di attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell Unione europea, nel rispetto della legge dello Stato di cui all articolo 117 comma 5 della Costituzione. 5. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione delle leggi regionali. 54

56 Art. 47 (I regolamenti della Giunta) 1. La Giunta esercita la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi delle leggi regionali, dei regolamenti di attuazione e di integrazione delle leggi regionali e dei regolamenti delegati. 2. Essa esercita, altresì, la potestà regolamentare d organizzazione, nei limiti di quanto previsto dalla legge regionale, fatta salva l autonomia funzionale, organizzativa e contabile del Consiglio regionale. 3. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione, che non siano riservate alla legge dalla Costituzione e dallo Statuto, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma I regolamenti, anche delegati, sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio delle commissioni consiliari competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell atto, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente. Il termine di 30 giorni può essere interrotto una sola volta con una richiesta di chiarimenti alla Giunta; la Giunta dovrà pronunciarsi sulla richiesta entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti richiesti, il parere si intende reso favorevolmente. 55

57 Capo IV Testi unici Art. 48 (Testi unici) 1. Il Consiglio regionale può, con legge, delegare la Giunta regionale a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni relative a uno o più settori omogenei. La legge indica le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico e ne dispone l abrogazione dalla data di entrata in vigore del testo unico. La legge fissa il termine, i principi e i criteri direttivi. 2. I testi unici sono approvati dal Consiglio, previo esame delle Commissioni consiliari competenti, con la sola votazione finale. 3. Nel tempo prefissato per la presentazione al Consiglio del testo unico, i progetti di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e di coordinamento possono essere discussi ed approvati solo sotto forma di proposte di modifica alla legge delega. 4. I progetti di legge e gli emendamenti che comunque recano abrogazioni, deroghe o modifiche ai testi unici sono improcedibili se non prevedono in modo espresso l abrogazione, la modifica o la deroghe delle norme vigenti. 56

58 TITOLO IV Amministrazione Regionale Capo I Principi Art. 49 (Principi di organizzazione) 1. L organizzazione regionale è disciplinata dalle leggi e dai regolamenti della Regione. 2. La Regione esercita funzioni amministrative nei soli casi in cui sia giudicato necessario l esercizio pubblico unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 57

59 Art. 50 (Concertazione) 1. Il Presidente della Giunta può promuovere, su atti di iniziativa degli organi di governo, fasi formali di concertazione o di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa, sia nel caso di atti di competenza degli organi di governo, sia nel caso di atti da sottoporre all approvazione del Consiglio: in quest ultimo caso, l avvio delle fasi formali è preceduto da un adeguata informazione del Consiglio, che può approvare specifici atti di indirizzo. 58

60 Art. 51 (Principi dell attività amministrativa) 1. L attività amministrativa della Regione persegue gli obiettivi stabiliti dalla legislazione statale e regionale e dell ordinamento comunitario. 2. L attività degli uffici regionali è improntata ai principi di imparzialità, funzionalità, legittimo affidamento, efficacia, efficienza, economicità e pubblicità. 3. Le disposizioni regionali assicurano che lo svolgimento dell attività amministrativa avvenga nel rispetto del principio del giusto procedimento a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini e favorendo la più ampia partecipazione. 4. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti amministrativi può essere limitato soltanto con atto motivato e nei casi stabiliti dalla legge. 59

61 Art. 52 (Separazione tra politica e amministrazione) 1. La Regione esercita le proprie funzioni amministrative in base al principio della separazione tra politica e amministrazione. 2. La legge regionale disciplina i compiti e le specifiche responsabilità degli amministratori e dei dirigenti, nonché le modalità di preposizione agli uffici di questi ultimi. 60

62 TITOLO V Organi di tutela e garanzia Capo I Difensore Civico Art. 53 (Difensore Civico) 1. Ogni persona ed ente ha diritto alla buona amministrazione ed, altresì, di appellarsi al difensore civico, che ne è il garante. 2. La Regione istituisce il difensore civico regionale e promuove lo sviluppo della difesa civica sul territorio come funzione di garanzia, mediazione e proposta, secondo i parametri internazionali emergenti dai documenti delle Nazioni unite e del Consiglio d Europa, anche ai fini di una deflazione delle controversie nei confronti della pubblica amministrazione. 3. Il difensore civico è organo ausiliario, monocratico ed indipendente ed è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri. 4. Il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nell azione amministrativa. 5. Il difensore civico interviene, su domanda o di propria iniziativa, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, affinché gli organi e le strutture competenti pongano rimedio agli abusi, alle irregolarità ed alle iniquità accertate, rimuovendone le cause. 6. Il difensore civico integra e coordina la propria attività con quella delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito nazionale ed internazionale. 7. La legge disciplina, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, i requisiti e le procedure per la nomina e la revoca, lo status e le modalità di intervento del difensore civico e 61

63 determina i principi per l organizzazione della funzione di difesa civica e per l attribuzione delle risorse necessarie al suo esercizio, al fine di assicurare l indipendenza, l efficacia, la prossimità all utenza ed il coordinamento funzionale sul territorio. 62

64 Capo II Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna Art. 54 (Istituzione e compiti) 1. La Regione istituisce con legge, presso il Consiglio regionale, la Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna. 2. La legge regionale disciplina il numero dei componenti, le procedure di nomina, gli strumenti e le strutture operative in dotazione, i settori specifici di intervento e le modalità di funzionamento della commissione. 63

65 Capo III Organo di garanzia Art. 55 (Commissione per le garanzie statutarie) 1. La commissione per le garanzie statutarie, quale organo di consulenza e garanzia della Regione, verifica la rispondenza delle fonti normative regionali allo statuto. 2. La commissione esprime parere nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale. Il parere di non conformità allo statuto comporta il riesame della fonte normativa da parte dell organo competente. 3. La commissione esprime parere anche sull ammissibilità dei referendum popolari e sui conflitti tra gli organi della Regione. 64

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