Safety Day Symposium - Qualità delle schede di sicurezza e rigore delle ispezioni Milano 13 nov 2012 Centro Congressi Auditorium G.
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1 Safety Day Symposium - Qualità delle schede di sicurezza e rigore delle ispezioni Milano 13 nov 2012 Centro Congressi Auditorium G. Manzù LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA E LE ALTRE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA CHIMICA A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO: IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI DATI Dr. Mariano Alessi Dirigente Medico Medico del Lavoro Coordinatore Naz Vigilanza REACH-CLP - Ministero della salute Joint Dr. Celsino Govoni Coord Ispettori Regione Emilia Romagna 1
2 Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE CAPI I e II Protezione da Agenti Chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni 2
3 NORMATIVA SOCIALE art.138 Trattato dell Unione Europea (ex art.118 A Trattato di Roma) 3
4 AGENTI CHIMICI PERICOLOSI: Sostanze pericolose Preparati o MISCELE pericolose Processi che rilasciano sostanze pericolose 4
5 AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI: SOSTANZE cancerogene, mutagene PREPARATI o MISCELE cancerogene, mutagene PROCESSI che rilasciano sostanze cancerogene e mutagene 5
6 LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO in materia di sostanze chimiche pericolose è competenza primaria delle REGIONI e delle PROVINCE autonome Esercizio delle funzioni amministrative concernenti il CONTROLLO sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego delle SOSTANZE PERICOLOSE (Art.7, lett.c) Legge 23/12/1978,n.833) 6
7 Il Regolamento R.E.A.CH. è entrato in vigore il 1/6/2007 Pubblicazione su GU Europea: Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 1907/2006 del (G.U.E.L 396 del ) 7
8 Il Regolamento C.L.P. è entrato in vigore il 20/1/2009 Sostanze pericolose (1 dicembre 2010) Miscele pericolose (1 giugno 2015) Pubblicazione su GU Europea: Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 1272/2008 del (G.U.E. L 353 del ) 8
9 NORMATIVA DI PRODOTTO art.95 Trattato dell Unione Europea (ex art.100 A Trattato di Roma) 9
10 Competenza concorrente degli Uffici dello STATO e delle REGIONI e PROVINCE autonome in materia di controllo sulla classificazione, imballaggio, etichettatura e scheda di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi Le procedure del controllo sono individuate negli artt. 28 e 29 decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.52 e s.m.i. e 17 decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65 e s.m.i. 10
11 11
12 STRATEGIE DI VIGILANZA E CONTROLLO I luoghi in cui attualmente, come nel recente passato si esercitano in Italia le azioni di vigilanza e di controllo in materia di SOSTANZE e MISCELE PERICOLOSE sono: Luoghi di fabbricazione (produttore). Depositi del distributore o importatore. Rivendite al dettaglio. Luoghi di lavoro e relativi depositi. 12
13 VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 comma 1. (3-6 MESI ) Nella valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi il datore di lavoro prende in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.52 e 14 marzo 2003, n.65 e succ. mod.; c) il livello, il modo e la durata dell'esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; 13
14 SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA SISTEMA SPECIFICO D INFORMAZIONE SU SUPPORTO CARTACEO O INFORMATICO La SDS deve consentire di INDIVIDUARE gli agenti chimici pericolosi e fornire gli strumenti per VALUTARE i rischi per la salute umana e la sicurezza degli esposti in qualsiasi situazione 14
15 Scheda di Dati di Sicurezza SEZIONI OBBLIGATORIE - REGOLAMENTO (UE) N.453/ Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 2. Identificazione dei pericoli 3. Composizione/Informazione sugli ingredienti 4. Misure di primo soccorso 5. Misure antincendio 6. Misure in caso di rilascio accidentale 7. Manipolazione ed immagazzinamento 8. Controllo dell esposizione/protezione individuale 9. Proprietà fisiche e chimiche 10. Stabilità e reattività 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Considerazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla regolamentazione 16. Altre informazioni 15
16 Premessa La SDS è uno strumento di comunicazione conosciuto fino dall entrata in vigore della Direttiva 88/379/EEC. Destinato al datore di lavoro che ha la responsabilità d interpretare le informazioni in modo appropriato per gestire i rischi chimici e l'esposizione ad agenti chimici pericolosi, agenti cancerogeni o mutageni agenti. Richiede che il datore di lavoro informi il lavoratore dei pericoli sulla base di SDS e deve provvedere affinché i lavoratori o i loro rappresentanti possano accedere alle schede di sicurezza in qualsiasi momento. Il REACH conferma i principi di base necessarie per la SDS. In SDS, vi è una stretta relazione tra REACH e CLP
17 La nuova SDS (REG.N.453/2010/UE) mantiene e amplia le caratteristiche specifiche del REACH e della direttiva 2001/58/CE La comunicazione lungo la catena di approvvigionamento è indipendente dalle quantità di sostanze e le miscele immesse sul mercato La SDS è uno strumento per l'utilizzatore professionale e deve essere fornita a ciascun attore della catena d'approvvigionamento, compreso il distributore. La SDS deve essere fornita solo se la sostanza o miscela è immessa sul mercato 17 17
18 La nuova SDS (REG.N.453/2010/UE) mantiene e amplia le caratteristiche specifiche del REACH e della direttiva 2001/58/CE La SDS deve essere somministrata obbligatoriamente solo se la sostanza o la miscela è pericolosa o se hanno particolari proprietà pericolose.. La SDS deve essere prevista sia per sostanze e miscele (non solo le sostanze in quanto tali o in miscele)
19 Strumento di comunicazione Direttiva 91/155/CEE Sostituito REACH art.31, Allegato II modificata da Dir.93/112/CE modificata da Dir.2001/58/CE modificato REG. 453/2010/CE 19 19
20 L attuale Normativa di riferimento Regolamento 1907/2006/CE - TITOLO IV "INFORMAZIONI lungo la catena dell approvvigionamento" compilato da Articolo 31. Prescrizioni e obbligatorietà relative alle schede di dati di sicurezza. ALLEGATO II - Guida alla compilazione delle schede di sicurezza, come modificato ed integrato dal regolamento 453/2010/UE dal 1 dicembre ma
21 fortemente legato al regolamento CLP che contiene numerose disposizioni in materia di SDS Titolo II (Classificazione di pericolo) e Allegato I (Classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose) Titolo V (Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e lnventario delle classificazioni e delle etichettature) e Allegato VI (classificazione ed etichettatura armonizzata di alcune sostanze pericolose) 21 21
22 Titolo VII DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI - dagli articoli 57, 58 e 59 - Modifiche del regolamento (CE) N. 1907/2006 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, a decorrere dal 1 dicembre 2010, a decorrere dal 1 giugno 2015, per adattarsi alla lingua e alle scadenze del CLP
23 Le modifiche con il CLP.. Art.57: Scheda di dati di sicurezza fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica dal responsabile dell immissione sul mercato entro e non oltre la data della prima fornitura della sostanza o della miscela (modifica all art.31.9 del REACH). Art.58: in vigore a partire dal 1 dicembre 2010 (modifica degli artt.31.1 and 31.4 del REACH) Art.59: in vigore a partire dal 1 Giugno 2015 (modifica degli artt.31.1, 31.3 and 31.4 del REACH) 23 23
24 Non deve essere mai dimenticato La SDS deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie per la tutela della salute umana, la sicurezza sul luogo di lavoro e la tutela dell'ambiente. Le informazioni fornite dalle schede di dati di sicurezza devono anche essere conformi alle prescrizioni di cui alla direttiva 98/24/CE del Consiglio attuata in qualsiasi Stato membro. In particolare, la SDS deve consentire ai datori di lavoro di determinare se sono presenti sostanze pericolose sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso. 24
25 Aspetto critico da sottolineare Ogni Stato membro ha recepito la direttiva in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro, sulla base della propria legislazione nazionale. Pertanto, le informazioni contenute nella scheda di sicurezza possono indicare conformità o misure di gestione del rischio (RMM) da realizzare in maniera diversa nei diversi Stati. 25
26 Le opportunità della nuova SDS Applicazione più estesa Deve essere predisposta per le miscele con presenza di PBT, vpvb e le sostanze riportate nella Candidate list a decorrere dalla data di inclusione 0,1% p/p o 0,02 v/v L identificazione dei pericoli prima dell informazione sulla composizione Numero di registrazione Dati di maggiore qualità e più rilevanti Scenari di esposizione Misure di gestione del rischio (RMM) Informazioni su Autorizzazioni e Restrizioni SDS deve essere compilata per maggiori situazioni che in passato Immediatamente aggiornata con nuove informazioni 26
27 Le opportunità del REACH (artt.32, 33 e 34) SDS non è l'unica informazione lungo la catena di approvvigionamento Le sostanze che non soddisfano i requisiti dell Art.31: sostanze non pericolose, come tali o in miscele (non nel formato della SDS) Obbligo di fornire informazioni quando non c'è una SDS (Art. 32): gli aggiornamenti devono essere comunicati a chi ha ricevuto la sostanza/miscela nei 12 mesi precedenti. In alcuni casi l'sds è richiesta impropriamente dal cliente: è prevista solo per le sostanze e le miscele pericolose, non è prevista per gli articoli e in questi casi la consegna della SDS è volontaria. Questa scheda informativa" non dovrebbe essere definita SDS. 27
28 Criticità riscontrabili in questo lungo periodo di transizione Fino al 1 giugno 2017 circoleranno SDS con diversi formati Scheda informativa fornite su base volontaria Scheda informativa fornita ai sensi dell art.32 REACH SDS conforme al D.M.07/09/2002 e D.Lgs.65/03 SDS conforme all Allegato II REACH SDS conforme all Allegato I Reg.453/2010/CE SDS conforme all Allegato II Reg.453/2010/CE 28
29 IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO 29
30 Valutazione della qualità dei dati risultanti da 278 SDS di miscele impiegate nei luoghi di lavoro ( ) HEADINGS/SECTIONS WEAKNESSES/ SHORTCOMINGS DETECTED ADMINISTRATIVE PENALTIES 1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking 22% 6 % 2. Hazards identification 69% 16 % 3. Composition/information on ingredients 75/112 (112 controlled analysis) 25/112 40/112 (also criminal penalty) 4. First-aid measures 56% 12% 5. Fire-fighting measures 56% 9% 6. Accidental release measures 44% 3% 7. Handling and storage 53% 6% 8. Exposure controls/personal protection 9. Physical and chemical properties 69% 16% 69% 16% 10. Stability and reactivity 56% 3% 11. Toxicological information 69% 16% 12. Ecological information 69% 3% 13. Disposal considerations 69% 3% 14. Transport information 69% 3% 15. Regulatory information 31% 3% 16. Other information 16% 3% 30
31 Il controllo effettuato in Italia Risultati della valutazione della qualità dei dati in 278 SDS provenienti da 7 Stati membri dell'ue di varie miscele utilizzate nei luoghi di lavoro in Italia 16% 31% SDS acceptable SDS nocompliance SDS sanctioned 53% 31 31
32 Ricerca della qualità dei dati in SDS presenti sul mercato UE Dal momento in cui le sostanze e tutti i preparati (1988) sono stati accompagnati da SDS, informazioni contenute sono state sempre valutate carenti SDS SDS sono state valutate in 12 Stati membri dell'ue 32 32
33 Ricerca della qualità dei dati in SDS presenti sul mercato europeo 33 33
34 LE CONCLUSIONI SONO MOLTO SIMILI: in tutti questi anni la qualità dei dati delle SDS non è cambiata!! 34 34
35 SDS valutate sul luogo di lavoro: causa delle principali carenze Compilate da personale non-esperto Trascurate nella sezione N 2-3 (scusa: riservatezza dei dati) RMM non correttamente indicate, cioè le misure di protezione collettiva ed individuale sono indicate troppo genericamente Troppo tecniche per utilizzatori a valle non-esperti Sovrapposizione di informazioni tra le varie sezioni (per esempio per le sezioni n 2 e 15) Conflitto con l'esperienza degli utilizzatori a valle, ma anche degli ispettori Forse non tradotte correttamente da parte dei distributori o importatori 35 35
36 Non-conformità e carenze più frequenti Sezione 1: numero di registrazione, usi identificati e non raccomandato, usi identificati connessi allo specifico scenario di esposizione degli utilizzatori a valle, indirizzo compilatore-esperto, numero di telefono di emergenza h24. Setione 2: ancora presente la composizione degli ingredienti in conformità al D.M.07/09/2002 e D.Lgs.65/03 ed, in maniera più grave, accade frequentemente che la classificazione della miscela non corrisponde a quella effettivamente determinata mediante l analisi chimica. Section 3: non corrispondenza con le composizioni degli ingredienti determinati mediante analisi chimica
37 Controllo analitico delle SEZIONI 2 e 3 : Confronto della composizione in SDS di miscele sottoposte al controllo e determinata mediante analisi chimica - NO-COMPLIANCE = 67% ( ) MIXTURES DESCRIPTION STATED COMPOSITION Adhesive Sealant Contains Isocyanates Not Classified Chromating additive Nitric acid: 10-25% Ammonium bifluoride: 1-2,5% Classification: O: R8; Xn: R22; C: R34 Metal treatment additive Fluoride salts: <10% Classification: Xn: R21/22 Adhesive Hydrotreated light naphtha: 48,2% N-Hexane: 2,5% Toluene: 3,5% Dimethylketone: 1,8% Ethyl acetate: 17,5% Danger Symbols, Classification and Risk Phrases:no declared Stainless steel pickling Nitric acid: 40-50% Hydrofluoric acid: 3-8% Classification and Risk Phrases: no declared COMPOSITION DETERMINED BY CHEMICAL ANALYSIS MDI monomer: 0,7% Classification: R42 Nitric acid: 18,5% Ammonium bifluoride: 1,7% Cobalt Sulfate: 1,9% Classification: O: R8; Xn: R22; R42/43; C: R34; T:R45; R52/53 Potassium Fluoride: 29,8% Classification: T: R23/24/25 Aliphatic hydrocarbons: 22,5% N-Hexane: 0,2% Toluene: 3,5% Dimethylketone: 3,4% Ethyl acetate: 16,7% Cyclohexane: 26,8% Classification: Xi:R36/38; R66; R67; Xn: R65; F: R11; N:51/53 Nitric acid: 28,8% Hydrofluoric acid: 7,8% Classification: C: R35; T+: R26/27/28 Solvent (Cleaning of the printing rollers) Petroleum distilled: 9% Heptane: 60% 1,2 Dichloropropane: > 25% Aliphatic hydrocarbons: 99,2% Heptane: 0,8% 1,2 Dichloropropane: <0,1% Classification: F: R
38 Controllo analitico delle SEZIONI 2 e 3: Confronto della composizione in SDS di miscele sottoposte al controllo e determinata mediante analisi chimica - NO-COMPLIANCE = 67% ( ) Liquid paint MIXTURES DESCRIPTION STATED COMPOSITION Inorganic Lead Compound: % (no declared) Danger Symbol: T-Toxic. Risk Phrases no declared Diluent for paint Xilene Isomers: 40-45% 1,2 Dichloropropane: 15-25% Danger Symbols, Classification and Risk Phrases:no declared COMPOSITION DETERMINED BY CHEMICAL ANALYSIS Inorganic Lead: absent Toluene: 1,9% Xylene Isomers: 6,8% Trimethylbenzene Isomers:3,0% No-dangerous Xylene Isomers: 42,8% 1,2 Dichloropropane: 18,8% Isobuthanol: 11,1% Classification: Xn:R20/21; Xi: R38; R41; R10; Liquid paint Inorganic Lead Compound: % (no declared) Classification and Risk Phrases: no declared Powder paint Lead soluble: 0,41% No classification and No Risk Phrases Solvent degreasing metals Petroleum distillate: 20% 1,2 Dichloropropane: 25% Xilene Isomers: 8% Classification; Xn: R20; N: R51/53; R10 Lubrificant oil spray Methylethylketone: 60-70% Classification: Xi: R36/37; F: R11 Lead expressed as metal: 4,9% Toluene:8,5% 2-Butoxyethanol: 7,5% Classification: T: R61; Xn: R63; R48/20 Lead expressed as metal: 2,3% Classification: T: R61 Aliphatic hydrocarbons:17,2% 1,2 Dichloropropane: absent Xylene Isomers: absent Toluene: 10,2% Tetrachloroethylene: 3,3 % Classification: Xn: R40;R63;R48/20; R10 Methylethylketone: 10,1 % Dimethylketone: 30,5% Classification: Xi: R F+: R
39 Non-conformità e carenze più frequenti Sezione 4: Indicazione incompleta di trattamenti speciali (es.: l indicazione degli antidoti non viene fornito). Sezione 5: Informazioni incomplete sui mezzi di estinzione e sui rischi specifici derivanti dalla combustione della sostanza o della miscela, come avviene nella sezione Sezione 6: Mancanza di informazioni sulle precauzioni personali, Misure di protezione individuali e procedure d'emergenza. Sezione 7: Informazioni non coerenti con gli usi identificati negli allegati scenari di esposizione
40 Non-conformità e carenze più frequenti Sezione 8: DNEL, OEL, PNEC e i VLEp della lista italiana presenti nell Allegato XXXVIII del D.Lgs.81/08 non sono disponibili. Le informazioni sulle misure di gestione dei rischi (RMM) per gli usi identificati non sono coerenti con quelli riportati nel CSR e nello ES allegato e non vengono date le indicazioni delle diverse misure di protezione individuali, quali dispositivi di protezione individuale: occhi/la faccia, la protezione della pelle, la protezione delle vie respiratorie, ecc... Carenze di informazioni sui controlli di esposizione ambientale. Sezione 9: Dati incompleti sulle proprietà fisiche e chimiche. Sezione sempre molto carente: Punto di infiammabilità, limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività, punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione, il tasso di evaporazione, la viscosità, il 40 coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua, ecc... 40
41 Non-conformità e carenze più frequenti Sezione 10: Quasi mai contiene informazioni sulla stabilità e sulla reattività e la possibile formazione di sostanze pericolose prevedibili nelle reazioni degli usi identificati. Sezione 11: Quasi sempre contiene dati non sufficienti e scarse informazioni sugli effetti tossicologici. Non c'è mai disponibilità di informazioni sulle possibile interazioni tra le sostanze. Sezione 12: Quasi sempre abbiamo pochissime notizie utili relativamente alle informazioni ecologiche. Sezione 13: Non vengono quasi mai riportate informazioni sui metodi di trattamento dei rifiuti. 41
42 Non-conformità e carenze più frequenti Sezione 14: Le informazioni per il trasporto sono quasi sempre incomplete: numero ONU, classi di pericolo di trasporto e le precauzioni particolari per l utilizzatore professionale. Sezione 15: In alcuni casi non sono state menzionate le disposizioni in materia di autorizzazione e restrizione delle sostanze contenute. Sezione 16: Sono stati riscontrati alcuni errori nella traduzione di frasi di rischio e consigli di prudenza ed altre informazioni
43 VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 comma 4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n.65 e succ.mod., il responsabile dell immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. 43
44 CONCLUSIONI: Dal 1 dicembre 2012 le SDS devono essere tutte obbligatoriamente conformi al REGOLAMENTO (UE) N.453/
45 CONCLUSIONI: Un principio del REACH: No data No market Un principio da applicare nel futuro?: No quality data Do another job 45
46 46
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