BAPCrescendoPrevidente
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- Ladislao Valente
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1 Nota informativa BAPCrescendoPrevidente PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE Iscritto all albo tenuto dalla COVIP con il n Nota informativa per i potenziali aderenti, depositata presso la COVIP il La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni: Scheda sintetica Caratteristiche della forma pensionistica complementare Informazioni sull andamento della gestione Soggetti coinvolti nell attività della forma pensionistica complementare La presente Nota informativa, redatta da BancAssurance Popolari S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla COVIP, non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima. BancAssurance Popolari S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Pagina 1 di 26
2 Nota informativa BAPCrescendoPrevidente PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE INDICE SCHEDA SINTETICA..3 CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE. 7 Informazioni generali Perché una pensione complementare...7 Lo scopo di BAPCrescendoPrevidente Come si costruisce la pensione complementare Il Responsabile Quanto e come si versa..8 Il TFR... 8 I contributi L investimento Dove si investe Attenzione ai rischi...9 Le proposte di investimento Le prestazioni pensionistiche Cosa determina l importo della tua prestazione La pensione complementare La prestazione erogata in capitale Cosa succede in caso di decesso...13 In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento...13 Anticipazioni Il riscatto della posizione maturata Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare I costi connessi alla partecipazione Costi nella fase di accumulo L indicatore sintetico dei costi Costi della fase di erogazione Il regime fiscale I contributi I rendimenti Le prestazioni Altre informazioni Per aderire La valorizzazione dell investimento Comunicazioni agli iscritti Il Progetto esemplificativo Reclami INFORMAZIONI SULL ANDAMENTO DI GESTIONE Glossario SOGGETTI COINVOLTI NELL ATTIVITA DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE Pagina 2 di 26
3 Nota informativa BAPCrescendoPrevidente PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE SCHEDA SINTETICA (dati aggiornati al ) La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di BAPCrescendoPrevidente rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendi dunque visione dell intera Nota informativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto. PRESENTAZIONE DI BAPCrescendoPrevidente PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO Elementi di identificazione Il piano individuale pensionistico di tipo assicurativo BAPCrescendoPrevidente è una forma di previdenza per l erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n BAPCrescendoPrevidente è stato istituito da BancAssurance Popolari S.p.A., Compagnia di assicurazione soggetta all attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell Etruria e del Lazio - Società Cooperativa in Amministrazione Straordinaria, ed è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5084, di seguito Compagnia. Destinatari BAPCrescendoPrevidente è rivolto a tutti coloro che intendono costruire un piano di previdenza complementare su base individuale. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale BAPCrescendoPrevidente è una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita, operante in regime di contribuzione definita (l entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). Le risorse delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita istituite da BancAssurance Popolari S.p.A. costituiscono patrimonio separato e autonomo all interno della Compagnia. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE L adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. Pagina 3 di 26
4 Nota informativa Documentazione a disposizione dell iscritto La Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni generali di contratto sono resi disponibili gratuitamente nell apposita sezione del sito internet della Compagnia e presso i soggetti incaricati del collocamento. Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all iscritto. N.B.: Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del piano pensionistico e il rapporto tra la Compagnia e l iscritto sono contenute nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto, dei quali ti raccomandiamo pertanto la lettura. Recapiti utili BancAssurance Popolari S.p.A. è una società di diritto italiano, autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento IVASS n del 9/02/2001 con: Sede legale: Via Calamandrei, Arezzo (Italia) Sede Amministrativa: Via Francesco De Sanctis 11, Roma (Italia) Tel Fax Sito Internet : Indirizzo [email protected] Per ogni esigenza di chiarimenti, BancAssurance Popolari S.p.A. mette a Sua disposizione il numero verde che può essere contattato dal Lunedì al Giovedì dalle 8.30 alle e dalle 14,30 alle 17,30 ed il Venerdì dalle 8.30 alle e alle alle Contribuzione La misura e la periodicità di contribuzione (annuale o mensile) sono scelte liberamente dall aderente al momento dell adesione e possono essere successivamente variate. I contributi sono definiti in cifra fissa. Nel corso dell anno sono consentiti versamenti aggiuntivi. I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso. Per maggiori informazioni v. sezione Caratteristiche della forma pensionistica complementare. Opzioni di investimento Denominazione Tipologia Finalità Orizzonte temporale Grado di rischio Garanzia BAP GESTIONE PREVIDENZA Gestione Assicurativa Interna Separata La gestione ha come finalità l incremento del capitale in un orizzonte temporale di lungo periodo coerente con la tipologia dei contratti di tipo previdenziale ad essa collegati. L orizzonte temporale consigliato è quello di lungo periodo. L investimento è caratterizzato da un basso grado di rischio. SI Pagina 4 di 26
5 Nota informativa Rendimenti storici Gestione Interna Separata Rendimento medio annuo composto (%) negli ultimi 5 anni (*) BAP GESTIONE PREVIDENZA 3,10% 3,20% 3,41% 3,00% 2,94% 3,13% (*) L operatività del fondo è iniziata il 01/03/2007. Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Costi nella fase di accumulo Tipologia di costo Spese di adesione Importo e caratteristiche Le spese di adesione sono pari a Euro 75,00. Tali spese sono trattenute in caso di recesso. Spese da sostenere durante la fase di accumulo (1) Direttamente a carico dell aderente Le spese a carico dell Aderente su ogni contributo (versamento aggiuntivo, premio ricorrente, etc.) sono pari a 12,00 Euro. Qualora il contributo versato abbia una ricorrenza mensile il costo è pari ad 1,00 Euro. Indirettamente a carico dell aderente (2) : Gestione Interna Separata BAP GESTIONE PREVIDENZA La Compagnia dichiara entro il 31 gennaio di ogni anno solare, il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni assicurate. Il tasso annuo di rivalutazione è ottenuto sottraendo al rendimento della gestione separata una percentuale (minimo trattenuto) in misura fissa dell 1,6% annuo, a titolo di commissione annua di gestione. Viene garantito un tasso di rivalutazione del 1% annuo composto per il periodo che intercorre tra la data di ciascun versamento e la data di accesso alla prestazione pensionistica. La medesima garanzia opera anche prima dell accesso alla prestazione pensionistica nei seguenti casi: riscatto per decesso, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa meno di un terzo, riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, anticipazioni. (1) Tali costi non sono applicati in caso di importi per trasferimento da altra forma pensionistica e sui versamenti estemporanei a titolo di reintegro di anticipazioni richieste. (2) Oltre alle commissioni sopra riportate, sul patrimonio della gestione interna separata possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo. Pagina 5 di 26
6 Nota informativa Tipologia di costo Importo e caratteristiche Spese da sostenere per l esercizio di prerogative individuali: Anticipazione Non previste Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare Non previste Riscatto Non previste Riallocazione della posizione individuale Non prevista Riallocazione del flusso contributivo Non prevista Per maggiori informazioni v. sezione Caratteristiche della forma pensionistica complementare. Indicatore sintetico dei costi Anni di permanenza Indicatore Sintetico dei Costi BAP GESTIONE PREVIDENZA 2,80% 1,94% 1,74% 1,63% L indicatore non include il costo per la garanzia di rendimento, in quanto non previsto. N.B.: L indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500,00 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (v. sezione Caratteristiche della forma pensionistica complementare ). ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa. Pagina 6 di 26
7 Nota informativa BAPCrescendoPrevidente PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE INFORMAZIONI GENERALI Perché sottoscrivere una pensione complementare Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una pensione complementare, puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell età lavorativa. Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo Il regime fiscale ). Lo scopo di BAPCrescendoPrevidente BAPCrescendoPrevidente ha lo scopo di consentirti di percepire una pensione complementare ( rendita ) che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse, nel tuo esclusivo interesse. Come si costruisce la pensione complementare Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua posizione individuale (cioè, il tuo capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti. Durante tutta la c.d. fase di accumulo, cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la posizione individuale rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo. Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella c.d. fase di erogazione, cioè per tutto il resto della tua vita. La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento ). Le modalità di costituzione della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento. Pagina 7 di 26
8 Nota informativa Il Responsabile La struttura organizzativa di BAPCrescendoPrevidente prevede la presenza di un Responsabile, che è una figura appositamente preposta a verificare che la gestione del piano sia svolta nell interesse esclusivo degli iscritti. Il Responsabile è dotato di requisiti professionali qualificati ed è tenuto a operare in condizioni di indipendenza rispetto alla Compagnia. I requisiti e le funzioni attribuite al Responsabile sono contenute nell apposito Allegato al Regolamento. Per informazioni sull attuale Responsabile consulta la sezione Soggetti coinvolti nell attività della forma pensionistica complementare. QUANTO E COME SI VERSA Il finanziamento di BAPCrescendoPrevidente avviene mediante il versamento di contributi. Se sei un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi puoi versare il TFR (trattamento di fine rapporto). Se al 28 aprile 1993 già eri iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intendi versare l intero flusso annuo di TFR, puoi decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il tuo rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente. Le caratteristiche della contribuzione sono indicate nella Scheda sintetica, paragrafo Contribuzione. Il TFR Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (esempio, se nell anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%). Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, questo non sarà più accantonato ma sarà versato direttamente a BAPCrescendoPrevidente. La rivalutazione del TFR versato a BAPCrescendoPrevidente, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non potrai pertanto cambiare idea. E importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento ). I contributi BAPCrescendoPrevidente ti consente di scegliere liberamente sia la misura del contributo sia la periodicità con la quale effettuare i versamenti. Pagina 8 di 26
9 Nota informativa Nell esercitare tale scelta è però importante che tu abbia ben chiaro che l entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l andamento del tuo piano previdenziale, per apportare, se ne rinverrai la necessità, modifiche al livello di contribuzione prescelto. Nell adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il Progetto esemplificativo, che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo Altre informazioni ). Attenzione: Gli strumenti che BancAssurance Popolari SpA utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. BancAssurance Popolari SpA non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. E quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel par. Comunicazioni agli iscritti. Se sei un lavoratore dipendente, verifica nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola il tuo rapporto di lavoro se ed eventualmente a quali condizioni l adesione ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro. Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III del Regolamento. L INVESTIMENTO Dove si investe I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita dalla linea del piano assicurativo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione. Attenzione ai rischi L investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine rischio esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile. Se un titolo presenta un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative. Devi essere consapevole che il rischio connesso all investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, l ammontare della tua pensione complementare non è predefinito. In presenza di una garanzia di risultato il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa. BAPCrescendoPrevidente ti propone una garanzia di risultato (rendimento minimo garantito del 1%) con le caratteristiche che trovi descritte più avanti. Pagina 9 di 26
10 Nota informativa La proposta di investimento BAPCrescendoPrevidente ti propone una garanzia di risultato in quanto le prestazioni sono collegate alla Gestione Separata BAP GESTIONE PREVIDENZA caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento come di seguito descritto. a) Politica di investimento e rischi specifici Denominazione: BAP GESTIONE PREVIDENZA Finalità della gestione: la gestione ha come finalità l incremento del capitale in un orizzonte temporale di lungo periodo coerente con la tipologia dei contratti di tipo previdenziale ad essa collegati. Garanzia: Viene garantito un tasso di rivalutazione del 1% annuo composto per il periodo che intercorre tra la data di ciascun versamento e la data di accesso alla prestazione pensionistica. La medesima garanzia opera anche prima dell accesso alla prestazione pensionistica nei seguenti casi: riscatto per decesso, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa meno di un terzo, riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, anticipazioni. Dei flussi di contribuzione versati nel corso dell anno e delle somme eventualmente percepite (anticipazione o riscatto parziale) si tiene conto pro rata. N.B.: Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel tempo unicamente in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento. In tal caso, la modifica troverà applicazione soltanto ai contributi versati successivamente all intervenuta variazione. Devi comunque considerare che, ove ciò si verifichi, BAPCrescendoPrevidente te ne darà comunicazione, consentendoti di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare. Orizzonte temporale di investimento: Tenuto presente il contenuto previdenziale del contratto l orizzonte temporale di investimento consigliato è quello di lungo periodo. Grado di rischio: L investimento è caratterizzato da un basso grado di rischio. Politica di investimento: Lo stile gestionale è improntato a privilegiare titoli governativi e corporate, a tasso fisso e variabile e, per la parte azionaria, una selezione di titoli con buoni fondamentali in grado di generare flussi di dividendi costanti e creare valore nel lungo periodo. La gestione del rischio credito legato all inadempimento contrattuale degli emittenti gli strumenti finanziari, è effettuata attraverso l investimento in titoli con rating di elevato standard e limiti di concentrazione sul singolo emittente. Il rischio di mercato, ovvero la possibilità di subire perdite in corrispondenza di variazioni di tassi di interesse o corsi azionari viene gestito attraverso la diversificazione degli investimenti sia per duration che per tipologia dei titoli in portafoglio (tasso fisso e tasso variabile), compatibilmente con gli impegni assunti di tipo previdenziale tipicamente di lungo periodo. La politica degli investimenti prevede la scelta di strumenti finanziari facenti parte dell area euro. Il fondo a gestione interna separata rappresenta un patrimonio autonomo e contabilmente separato dal resto delle attività gestite dalla Compagnia. La politica gestionale è strettamente connessa alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. Il rendimento viene calcolato considerando i flussi cedolari dei titoli e le plusvalenze e/o minusvalenze effettivamente realizzate. I titoli sono caricati nel fondo al costo storico e tale criterio consente di gestire al meglio le eventuali oscillazioni dei valori di mercato che, se non realizzate, non influiscono sulla performance annuale. Tale meccanismo di calcolo del rendimento consente quindi di stabilizzare le performance in un ottica di lungo periodo. Pagina 10 di 26
11 Nota informativa Benchmark: Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni. AVVERTENZA, Informazioni di maggior dettaglio sulla politica gestionale posta in essere e il glossario dei termini tecnici sono contenuti nella sezione Informazioni sull andamento della gestione. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita. In casi particolari ti è inoltre consentito di anticipare l accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni. I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento. Cosa determina l importo della tua prestazione Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da BAPCrescendoPrevidente è importante che tu abbia presente fin d ora che l importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto: più alti sono i versamenti che farai; maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti); più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti); più bassi sono i costi di partecipazione; più elevati sono i rendimenti della gestione. In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni, ad esempio: da quanto ti impegni a versare; dall attenzione che porrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui potresti aderire; dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti sono proposte; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo. Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l importo della pensione. Pagina 11 di 26
12 Nota informativa La pensione complementare Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata una pensione complementare ( rendita ), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base alla posizione individuale che avrai accumulato (per la parte per la quale non richiederai la prestazione in capitale) e alla tua età a quel momento. La trasformazione del capitale in una rendita avviene applicando i coefficienti di conversione, che trovi nelle condizioni generali di contratto, e che tengono conto dell andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età. In sintesi, quanto maggiore sarà la posizione individuale accumulata e/o l età al pensionamento, tanto maggiore sarà l importo della tua pensione. Per l erogazione della pensione complementare, BAPCrescendoPrevidente ti consente di scegliere tra: una rendita vitalizia immediata rivalutabile (corrisposta finché rimani in vita); una rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile (in caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota da te scelta, alla persona che avrai designato, fino a che questa è in vita); una rendita certa e successivamente vitalizia (ti viene corrisposta certamente per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché rimani in vita. Se nei primi 5 o 10 anni si dovesse verificare il decesso, allora per il restante periodo detta rendita verrà corrisposta alle persone da te designate). La Tabella che segue riporta le principali caratteristiche della prestazione in rendita sopra descritte. Tavola demografica IPS55U-I Tasso Tecnico 0% Rivalutazione In funzione del rendimento della gestione assicurativa interna separata BAP GESTIONE PREVIDENZA BancAssurance Popolari S.p.A. potrà modificare le condizioni sopra riportate nel corso del rapporto, prima che abbia inizio l erogazione della rendita. BancAssurance Popolari S.p.A. ti informerà preventivamente e per iscritto, descrivendoti le conseguenze economiche della modifica sulla prestazione assicurata e inviandoti i nuovi coefficienti di conversione. In ogni caso, le modifiche delle basi demografiche potranno avvenire solo al verificarsi di condizioni determinate, previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione, e comunque non avranno effetto nei tuoi confronti nei tre anni antecedenti al pensionamento. Ricorda che al momento del pensionamento, se lo ritieni conveniente, puoi trasferirti ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte. Per maggiori informazioni sulle tavole demografiche adottate, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita consulta le Condizioni Generali di Contratto. La prestazione erogata in capitale Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) Pagina 12 di 26
13 Nota informativa ma l importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione. In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l intero ammontare. Le condizioni e i limiti per l accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III del Regolamento. Cosa succede in caso di decesso In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento, la posizione individuale che avrai accumulato in BAPCrescendoPrevidente sarà versato ai tuoi eredi ovvero alle diverse persone che ci avrai indicato. In mancanza, la tua posizione verrà devoluta a finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per il caso di decesso dopo il pensionamento, BAPCrescendoPrevidente ti offre la possibilità di assicurare l erogazione di una pensione ai tuoi familiari, sottoscrivendo una rendita reversibile. IN QUALI CASI PUOI DISPORRE DEL CAPITALE PRIMA DEL PENSIONAMENTO Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La fase di accumulo si conclude quindi, di norma, al momento del pensionamento, quando inizierà la fase di erogazione (cioè il pagamento della pensione). In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati. Anticipazioni Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in BAPCrescendoPrevidente richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze. Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente. In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo. Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni. Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell apposito Documento sul regime fiscale. Pagina 13 di 26
14 Nota informativa Il riscatto della posizione maturata In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e BAPCrescendoPrevidente. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti di BAPCrescendoPrevidente. Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il riscatto parziale della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, si riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente. Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento. Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell apposito Documento sul regime fiscale. IL TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE Puoi trasferire liberamente la tua posizione individuale in un altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall adesione. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di modifiche particolarmente significative del Regolamento di BAPCrescendoPrevidente. E importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l operazione non è soggetta a tassazione. Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento. Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dall adesione sono indicate nella Parte VI del Regolamento stesso. I COSTI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE Costi nella fase di accumulo La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l attività di amministrazione, l attività di gestione del patrimonio ecc. Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai tuoi versamenti), altri indirettamente sono invece prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale. Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di BAPCrescendoPrevidente con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche. Trovi indicati tutti i costi nella Tabella I costi nella fase di accumulo della Scheda sintetica. Pagina 14 di 26
15 Nota informativa L indicatore sintetico dei costi Per facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un Indicatore sintetico dei costi. L indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500,00 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da BAPCrescendoPrevidente (v. Tabella Costi nella fase di accumulo della Scheda sintetica), mentre sono esclusi le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento. L indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un idea del peso che i costi praticati da BAPCrescendoPrevidente hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l indicatore ha una valenza meramente orientativa. Tale indicatore fornisce, quindi, una rappresentazione dei costi che complessivamente gravano, direttamente o indirettamente, nella fase di accumulo della tua prestazione previdenziale. I risultati delle stime sono riportati nella tabella del paragrafo D.5 Indicatore sintetico dei costi della Scheda sintetica. Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell 1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%. Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confronto dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche delle diverse proposte (politica di investimento, stile gestionale, garanzie ). Costi nella fase di erogazione Nella fase di erogazione della rendita vitalizia l impresa trattiene un importo per le spese sostenute per il servizio di erogazione, pari all 1,25% della delle rendita stessa. Tale percentuale è applicata sull importo della rata di rendita e l importo è trattenuto dalla rata medesima, indipendentemente dalla periodicità di erogazione. In fase di erogazione della rendita, la Compagnia riconosce una rivalutazione annua ottenuta moltiplicando il rendimento di BAP GESTIONE PREVIDENZA per l aliquota di retrocessione pari all 80%, e diminuendo tale risultato del tasso tecnico finanziario (attualmente pari allo 0%) già garantito a priori, e scontando tale risultato, per il periodo di un anno al tasso tecnico finanziario. I costi relativi alla erogazione della altre tipologie di rendita previste sono indicati nelle Condizioni generali di contratto. Pagina 15 di 26
16 Nota informativa IL REGIME FISCALE Per agevolare la costruzione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a BAPCrescendoPrevidente godono di una disciplina fiscale di particolare favore. I contributi I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non devi considerare l eventuale flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro. Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate. In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro se hai iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio I rendimenti I risultati derivanti dall investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria. Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. Le prestazioni Le prestazioni erogate da BAPCrescendoPrevidente godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1 gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un aliquota decrescente all aumentare degli anni di partecipazione a BAPCrescendoPrevidente. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione. Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il Documento sul regime fiscale. ALTRE INFORMAZIONI Per Aderire Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di Adesione. L adesione a BAPCrescendoPrevidente comporta l integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e per, quanto ivi non previsto, delle Condizioni Generali di Contratto. In caso di difformità nella terminologia utilizzata e/o di eventuali difficoltà interpretative prevale comunque quanto riportato nel Regolamento. Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto hai la possibilità di recedere dal rapporto dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi del contratto. In alternativa, e sempre nel termine indicato, puoi esercitare il diritto di recesso presentando una comunicazione alla filiale della Banca Distributrice presso la quale hai sottoscritto il contratto. Pagina 16 di 26
17 Nota informativa In caso di recesso il rapporto tra te e BancAssurance Popolari S.p.A si interrompe e BancAssurance Popolari S.p.A. ti rimborserà, entro i successivi 30 giorni, il contributo versato al netto delle spese di adesione che trovi indicate nella Tabella Costi nella fase di accumulo della Scheda Sintetica. Valorizzazione dell investimento Al 31 dicembre di ogni anno solare, le prestazioni pensionistiche acquisite e maturate saranno rivalutate nella misura e secondo le seguenti modalità. La Compagnia dichiara entro il 31 gennaio di ogni anno solare, il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni pensionistiche acquisite in vigore al 31 dicembre dell anno solare precedente. Per la parte di capitale acquisita nell arco dell anno in cui è stato effettuato il versamento, la rivalutazione verrà effettuata pro-rata temporis a partire dalla data di decorrenza fino al 31 dicembre. In caso di liquidazione della prestazione ad una data non coincidente con l anniversario, verrà riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell interesse composto, per il periodo che intercorre tra l ultimo 31 dicembre e l ultimo giorno del mese precedente la data di ricezione della richiesta di liquidazione (sia essa una richiesta di pensionamento, trasferimento, anticipazioni, riscatto ). Comunicazioni agli iscritti Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su BAPCrescendoPrevidente e sulla tua posizione personale. Ti invitiamo a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l evoluzione del tuo piano previdenziale. BancAssurance Popolari S.p.A. si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica di BAPCrescendoPrevidente che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle tue scelte di partecipazione. Si precisa che, fatte salve diverse indicazioni comunicate dal Cliente alla Compagnia per iscritto, la Compagnia invia le proprie comunicazioni all indirizzo che il Contraente comunica alla Banca come indirizzo di domiciliazione postale. Progetto esemplificativo Il Progetto esemplificativo è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento. Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti saranno diversi da quelli che troverai indicati. Il Progetto ti è però utile per avere un idea immediata del piano pensionistico che stai costruendo e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi e così via. Il progetto è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla COVIP, a partire dalla data dalla stessa indicata. Puoi costruire tu stesso il tuo Progetto esemplificativo personalizzato accedendo al sito internet (sezione Progetto esemplificativo ) e seguendo le apposite istruzioni. Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a BAPCrescendoPrevidente. Pagina 17 di 26
18 Nota informativa Reclami Eventuali reclami relativi alla partecipazione a BAPCrescendoPrevidente devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia, al Servizio Legale di BancAssurance Popolari S.p.A., Via Francesco De Sanctis 11, Roma oppure inviati via fax al numero o mediante a: [email protected]. L aderente ha la possibilità di inviare un esposto alla COVIP qualora il fondo interessato non abbia fornito una risposta al reclamo inoltrato entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta o la risposta fornita non sia ritenuta soddisfacente. L esposto deve avere come destinatario la COVIP e deve esser trasmesso mediante: Servizio postale al seguente indirizzo: Via Arcione, Roma; o inviato via FAX al numero: ; o trasmesso da una casella di posta elettronica certificata all indirizzo: [email protected]. Pagina 18 di 26
19 Nota informativa BAPCrescendoPrevidente PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE INFORMAZIONI SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE (dati aggiornati al ) BAP GESTIONE PREVIDENZA Data di avvio dell operatività della gestione: 01/03/2007 Patrimonio netto al (in euro): La gestione delle risorse La Compagnia ha conferito delega di gestione a JCI CAPITAL Ltd che cura l operatività degli investimenti finanziari nell ambito delle scelte strategiche e delle linee guida determinate dalla Compagnia. La gestione è rivolta prevalentemente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario ed è effettuata anche tenendo conto del criterio di determinazione dei rendimenti basato sulla valutazione delle attività al costo storico (cfr. la descrizione della politica di gestione contenuta nella sezione Caratteristiche della forma pensionistica complementare ). Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. Le scelte di gestione tengono conto anche delle indicazioni che derivano dall attività di monitoraggio del rischio: in coerenza con le finalità previdenziali della gestione, la compagnia utilizza un approccio integrato nella gestione degli investimenti e degli impegni assunti (Asset Liability Management), che permette di monitorare costantemente il profilo di rischio degli investimenti, tipicamente il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio di liquidità. Nel corso dell esercizio, la liquidità è stata investita prevalentemente nel mercato domestico, in Titoli di Stato e Obbligazioni Corporate. Per quanto riguarda il mercato azionario, è stato selezionato un Etf di natura azionaria replicante l indice giapponese, al fine di ottenere una diversificazione efficiente del comparto stesso. La gestione nel corso dell anno è stata prevalentemente caratterizzata dalla sostituzione di titoli giunti a scadenza e all investimento della nuova liquidità derivante dalla raccolta premi. Rispetto all anno precedente, è stata dimunuita la duration media del portafoglio. Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del Tav.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario Obbligazionario 97,00% Titoli di Stato 84,38% Emittenti 84,38% Governativi Sovranaz. - Titoli corporate 12,61% (tutti quotati) OICR 0,10% Tav. 2. Investimento per area geografica Titoli di debito 97,00% Italia 86,39% Altri Paesi dell Area euro 9,98% Altri Paesi dell Unione Europea 0,62% Titoli di capitale 1,01% Tav. 3. Altre informazioni rilevanti Liquidità (in % del patrimonio) 1,99% Duration media (componente 6,6 obbligazionaria) anni Esposizione valutaria (in % del 0% patrimonio) Indicatore di rotazione (turnover) del 0,31 portafoglio Pagina 19 di 26
20 Nota informativa Il Regolamento di BAP GESTIONE PREVIDENZA è riportato nelle Condizioni generali di contratto. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento Di seguito sono riportati i rendimenti passati di BAPCrescendoPrevidente in confronto con il relativo benchmark. Nell esaminare i dati sui rendimenti ricordati che: i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull aderente; il rendimento della linea risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti. Tav. II.4 Rendimenti annui Benchmark: Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato Tavola II.5 Rendimento medio annuo composto Periodo Comparto Benchmark 3 anni (2012-3,12% 3,35% 2014) 5 anni (2010-3,13% 3,78% 2014) 10 anni ( ) *** *** Tavola II.6 Volatilità storica Periodo Comparto Benchmark 3 anni (2012-0,44% 0,83% 2014) 5 anni (2010-0,56% 2,12% 2014) 10 anni ( ) *** *** Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri N.B.: I rendimenti sono determinati sulla base del criterio del costo storico. A parità dell andamento dei corsi dei titoli, tali rendimenti sono più stabili rispetto a quelli calcolati con il criterio del valore di mercato (cfr. la descrizione della politica di gestione contenuta sezione Caratteristiche della forma pensionistica complementare ), ma il valore della parte della tua posizione individuale investita in BAP GESTIONE PREVIDENZA non è, tempo per tempo, in generale allineato a quello intrinseco dei corrispondenti titoli valutati al valore di mercato. Considera tuttavia che, a parità di gestione, i rendimenti calcolati con i due criteri e riferiti a un lungo arco temporale tendono a convergere. Pagina 20 di 26
21 Nota informativa TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell incidenza media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti Oneri di Gestione Finanziaria per rendimento non retrocesso agli aderenti 1,60% 1,60% 1,60% Altri oneri gravanti sul patrimonio Totale parziale 1,60% 1,60% 1,60% Oneri direttamente a carico degli aderenti 0,41% 0,00% - Totale generale 2,01% 1,60% 1,60% Attenzione: il TER esprime un dato medio del comparto è non è pertanto rappresentativo dell incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente. Pagina 21 di 26
22 Nota informativa GLOSSARIO Aderente: persona fisica che firma il contratto con la Compagnia, che si impegna al versamento dei contributi ed esercita i diritti contrattuali e sulla cui testa ricade la copertura assicurativa. Banca distributrice: la Banca che ha ricevuto mandato dalla Compagnia per la distribuzione dei suoi prodotti, attraverso i propri canali distributivi. Benchmark: parametro oggettivo di riferimento utilizzato per confrontare la performance di un portafoglio con l andamento del mercato. Beneficiario(i): persona/e fisica/che o persona giuridica designata/e dall Aderente quale avente diritto alla prestazione pensionistica in caso di morte dell Aderente. Coefficienti di conversione in rendita: coefficienti che servono a convertire la prestazione assicurata maturata all età del pensionamento in rendite di integrazione pensionistica. Compagnia: società autorizzata all esercizio dell attività con la quale l Aderente stipula il contratto di assicurazione, nel caso di specie è BancAssurance Popolari S.p.A. (BAP). Composizione della gestione interna separata BAP GESTIONE PREVIDENZA : informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione interna separata. Comunicazione periodica: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i contributi versati. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata BAP GESTIONE PREVIDENZA, e il tasso di rendimento retrocesso con l evidenza di eventuali minimi trattenuti. Conclusione del contratto: il contratto si intende concluso nel momento in cui l Aderente sottoscrive il Modulo di Adesione predisposto dalla Compagnia. Condizioni Generali di Contratto: insieme delle clausole che disciplinano il contratto. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Compagnia può collidere con quello dell Aderente. Contributo alla sottoscrizione: importo che l Aderente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto, a fronte delle prestazioni assicurate. Contributo unico aggiuntivo: vedi versamento aggiuntivo. Contributo di rata: importo che l Aderente si impegna a corrispondere per tutta la durata del contratto, in cui ciascuno contributo concorre a definire, indipendente dagli altri, una quota di prestazione assicurata. Costi: oneri a carico dell Aderente gravanti sui contributi versati o sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia. COVIP: Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione. Data di ricezione della richiesta: si intende la data di arrivo, presso la Sede Amministrativa della Compagnia, di tutta la documentazione cartacea necessaria per l apertura delle pratiche di richiesta effettuate dall avente diritto. Tale data viene apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite le filiali collocatrici. Dati storici: risultati ottenuti in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata negli ultimi cinque anni. Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il contributo pattuito. Deducibilità fiscale: misura del contributo versato che secondo la normativa vigente può essere portata in deduzione dal reddito imponibile. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Duration: durata finanziaria del titolo; viene utilizzata come indicatore sintetico di rischiosità in quanto indica quanto varia il prezzo di un obbligazione al variare dei tassi di mercato. Gestione interna separata o speciale BAP GESTIONE PREVIDENZA : fondo appositamente creato da BancAssurance Popolari S.p.A. e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i contributi al netto dei costi versati dall Aderente. Pagina 22 di 26
23 Nota informativa Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute all Aderente o al/i Beneficiario/i non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare ai sensi dell art. 1923, comma 1, del Codice Civile. Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi. Indicatore sintetico dei costi: indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai contributi e dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un ipotetica operazione non gravata da costi. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di Assicurazioni sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione: pagamento al/i Beneficiario/i della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato o in caso di riscatto. Minimo trattenuto: percentuale della gestione interna separata trattenuta dalla Compagnia per far fronte alle spese di gestione del contratto. Modulo di Adesione: modulo sottoscritto dall Aderente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni della COVIP che la Compagnia deve consegnare all Aderente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative finanziarie della polizza. Opzione: la possibilità, da parte dell Aderente, di richiedere, in alternativa alla liquidazione del capitale, una diversa modalità di percepire la prestazione. Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: conversione del valore di riscatto in una rendita rivalutabile pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l Aderente è in vita. Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile: conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile periodicamente finché l Aderente è in vita. Al decesso dell Aderente la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita. Pensione di vecchiaia: prestazione che spetta al lavoratore che ha maturato l età pensionabile prevista e, nello stesso tempo, ha contribuito per il numero minimo di anni previsto. L età pensionabile e gli anni di contribuzione variano a secondo la tipologia di lavoratore e della cassa o istituto del sistema previdenziale obbligatorio di base cui egli appartiene. Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del contributo pattuito. Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione interna separata, coincidente con l anno solare. Piano Individuale di Previdenza (P.I.P.): la forma pensionistica complementare attuata mediante contratto di assicurazione sulla vita di cui all art.13, comma 1 lett.b del d. lgs 252/2005. Prestazione assicurata: prestazione erogata dalla Compagnia al verificarsi dell evento assicurato. Prospetto annuale della composizione della gestione interna separata BAP GESTIONE PREVIDENZA : riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione interna separata. Rating: giudizio espresso da un agenzia specializzata indipendente riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli; il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. Recesso: diritto dell Aderente di far cessare gli effetti del contratto entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, al fine di tutelare la facoltà di ripensamento dell Aderente. Regolamento del P.IP.: il complesso delle norme che disciplinano il funzionamento del P.I.P.. Regolamento della gestione interna separata BAP GESTIONE PREVIDENZA : l insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Generali di Contratto, che regolano la gestione interna separata. Pagina 23 di 26
24 Nota informativa Rendiconto annuale della gestione interna separata BAP GESTIONE PREVIDENZA : riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione interna separata e all aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Compagnia al contratto. Rendimento finanziario: risultato finanziario della gestione interna separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa. Rendimento minimo garantito: tasso minimo di rivalutazione annua delle posizioni individuali. Riattivazione: facoltà dell Aderente di riprendere il versamento dei contributi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Riscatto parziale del contratto: è il diritto dell Aderente di chiedere, nel corso della durata contrattuale, la corresponsione anticipata di una parte delle prestazioni assicurate, rimanendo in essere la polizza per la parte residua. Riscatto totale del contratto: è il diritto dell Aderente di interrompere il contratto, nel corso della durata contrattuale, richiedendo anticipatamente la corresponsione del valore totale delle prestazioni assicurate maturate al momento del calcolo del riscatto totale. Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del vincolo contrattuale per cause successive alla conclusione del contratto, le quali incidono sul rapporto tra le parti ma non sull atto. Rivalutazione: incremento riconosciuto ogni anno alla prestazione assicurata sulla base del rendimento realizzato dal Fondo BAP GESTIONE PREVIDENZA, cui è collegato il contratto. Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni della COVIP che la Compagnia deve consegnare all Aderente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire all Aderente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento della gestione interna separata BAP GESTIONE PREVIDENZA a cui sono collegate le prestazioni. Società di Revisione: società diversa dalla Compagnia che controlla e certifica i risultati della gestione interna separata, è PricewaterhouseCoopers, con Sede Legale ed Amministrativa in Via Monte Rosa, Milano (MI), Italia. Sopravvivente designato: nel caso dell opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile il sopravvivente designato è colui che finchè è in vita riceverà la rendita a seguito del decesso dell Aderente. Sospensione del pagamento dei contributi: facoltà dell Aderente di sospendere il pagamento dei contributi mantenendo il diritto di riscatto sulle prestazioni assicurate in vigore. Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all atto della corresponsione di emolumenti, all effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento. Spese di adesione: oneri costituiti da importi fissi assoluti a carico dell Aderente per l emissione del contratto. Tassazione ordinaria: determinazione dell imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente. Tassazione separata: metodo di calcolo dell imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall applicazione delle aliquote progressive dell imposta sui redditi. Tasso annuo di rivalutazione: è il tasso di rendimento della gestione interna separata. Tasso di rendimento retrocesso: tasso annuo di rivalutazione moltiplicato per l aliquota di retrocessione. Tasso tecnico: tasso pari allo 0% che la Compagnia riconosce nel calcolare la rendita. Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Nel caso di specie è l Euro. Versamento aggiuntivo: importo che l Aderente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Pagina 24 di 26
25 Nota informativa BAPCrescendoPrevidente PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE (Informazioni aggiornate al ) La Compagnia di assicurazione BancAssurance Popolari S.p.A. è una società di diritto italiano con Sede Legale in Via Calamandrei, Arezzo (AR) Italia e Sede Amministrativa in Via Francesco De Sanctis 11, Roma (RM) Italia. La Compagnia è autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento IVASS N del 9/02/2001, iscritta alla Sezione I dell Albo delle Imprese al n , e ha durata fino al La Compagnia è autorizzata all esercizio delle attività ricomprese nei Rami I, III, V e VI di cui all art. 2, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n Il Capitale sociale interamente sottoscritto e versato ammonta ad Euro ,00. La Compagnia è soggetta all attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell Etruria e del Lazio - Società Cooperativa in Amministrazione Straordinaria secondo quanto specificato nella seguente tabella: Soggetto che esercita il controllo Quota parte detenuta Banca Etruria 89,534 % Intermedia Holding S.p.A. 5,349 % IG GROUP S.r.l. 2,161 % Banca CARIM S.p.A. 2,956 % Il Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2015/2017 è composto dai seguenti membri: Silvano CORBELLA, nato a Novara, il 18/04/ Presidente Adriano BANDERA, nato a Verona, il 1 /06/ Vice Presidente Emilio QUATTROCCHI, nato a Basicò (ME), il 13/05/ Consigliere Aldo CAPPUCCIO, nato a Trieste, il 26/04/ Consigliere Giuseppe CORVINO, nato a Ruvo di Puglia (BA), il 3/01/1968 Consigliere Il Collegio Sindacale in carica per il triennio 2015/2017 è composto dai seguenti membri: Fabiola POLVERINI, nata a Monterchi (AR), il 30/07/ Presidente Paolo MARMORINI, nato a Firenze, il 25/03/ Sindaco Effettivo Vieri CHIMENTI, nato a Firenze, il 23/10/ Sindaco Effettivo Stefano MENDICINO, nato ad Arezzo, il 16/08/ Sindaco Supplente Nicola TONVERONACHI, nato a Poppi (AR), il 15/02/ Sindaco Supplente Pagina 25 di 26
26 Nota informativa Il Responsabile del PIP Il Responsabile di BAPCrescendoPrevidente, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e in carica fino al , è Daria Altobelli, nata a Velletri (RM) il 24/04/1973. La revisione contabile La revisione contabile del bilancio della BancAssurance Popolari S.p.A. è stata affidata alla società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., con Sede Legale ed Amministrativa in Via Monte Rosa, Milano (MI), Italia, che, ha ricevuto il mandato per la revisione e certificazione del bilancio per gli esercizi nonché del rendiconto annuale del Fondo. La raccolta delle adesioni La raccolta delle adesioni avviene tramite: Banca CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA, Sede Legale Piazza Ferrari 15, Rimini RN; Banca Popolare dell Etruria e del Lazio - Società Cooperativa in Amministrazione Straordinaria, Sede Legale e Amministrativa, Via Calamandrei n. 255, Arezzo; Banca Federico del Vecchio SpA, Sede Legale Via dei Banchi n. 5, Firenze; Banca Popolare Lecchese SpA, Sede Legale Piazza Manzoni angolo Via Azzone Visconti Lecco (LC). Pagina 26 di 26
27 MODULO DI ADESIONE BAPCrescendoPrevidente Iscritto all'albo COVIP con il n.5084 Si ricorda che il presente modulo di adesione è parte integrante e necessaria della Nota Informativa BANCA COD.AGENZIA COD. PROMOTORE CONVENZIONE RAMO PRODOTTO VERSIONE NUMERO ADESIONE ADERENTE Cognome e Nome: Codice Fiscale: Luogo di nascita: Data di nascita: Età Professione: Sesso: ramo di attività: Sottogruppo: Indirizzo: Provincia: Località: C.A.P.: ndg: Nazione: Lavoratore: (indicare autonomo, dipendente, settore privato, settore pubblico, altro ) Data iscrizione al regime obbligatorio: Data di iscrizione previdenza complementare: SOGGETTO SU CUI GRAVA IL CARICO FISCALE DELL'ADERENTE Cognome e Nome: Codice Fiscale: Comune di nascita: Data di nascita: Età: Professione: Sesso: Ramo di attività: Sottogruppo: Indirizzo: Provincia: Località: C.A.P.: ndg: Nazione: DATORE DI LAVORO Denominazione: Data di costituzione: Indirizzo: Partita IVA: C.A.P.: Comune: Settore di attività Rappresentante legale: Codice fiscale del rappresentante legale: Data di nascita: Ramo di attività: Sottogruppo: BENEFICIARI In caso di vita: l'aderente stesso In caso di morte: gli eredi legittimi o testamentari (indicare: nome cognome e codice fiscale ): CONCLUSIONE E DECORRENZA CONTRATTO La Decorrenza coincide con la data di sottoscrizione del presente modulo da parte dell Aderente a condizione che siano state pagate le spese di adesione. CONTRIBUTO Contributo aderente: Contributo datore di lavoro: Contributo TFR: Contributo di rata: Rateazione prescelta: Stato rateazione: Costi: Contributo aggiuntivo: TRASFERIMENTO DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA L'aderente dichiara di autorizzare il trasferimento della propria posizione attualmente presso: Denominazione: Codice Fiscale Sede legale: Indirizzo: Località : C.A.P.: SOMME ASSICURATE Come da Condizioni generali di contratto DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL PAGAMENTO PER CONTO DELL'ADERENTE Documento di riconoscimento N. Tipo: Ente emittente: Luogo e Data di rilascio: Luogo e data di adesione: ADERENTE (firma) BancAssurance Popolari SpA COLLOCATORE (firma) DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE L'aderente dichiara: (Se Collocamento in sede) di aver ricevuto e preso visione, prima dell'adesione, del presente Modulo, dell'allegato 7B, della Nota Informativa, del Regolamento e delle Condizioni Generali di Contratto; di aver preso, inoltre, visione dell'allegato 7A; (Se Collocamento fuori sede) di aver ricevuto e preso visione, prima dell'adesione, del presente Modulo, degli allegati 7A e 7B, della Nota Informativa, del Regolamento e delle Condizioni Generali di Contratto, redatti in conformità dei requisiti previsti dalla COVIP; di accettare integralmente il contenuto di tali documenti ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti per l'adesione al prensente contratto. ai sensi degli articoli del C.C., di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni generali di contratto: Diritto di Recesso Contributi - Caricamenti - Anticipazioni - Modalità di rivalutazione della prestazione Pensionistica - Modifica delle basi demografiche - Trasferimento e riscatto della posizione individuale. ADERENTE (firma) Copia non valida per la sottoscrizione del contratto pag 1 di 2
28 Si ricorda che l'aderente può recedere dal contratto entro 30 gg dalla sua conclusione. La Compagnia provvederà a rimborsare all'aderente il contributo da questi eventualmente corrisposto con la deduzione delle spese connesse all'emissione del contratto sopra indicate. ADERENTE (firma) MODALITA DI PAGAMENTO: - il sottoscritto autorizza la propria Banca ad addebitare sul proprio conto corrente i versamenti iniziali Euro c/c di addebito ABI CAB C/C e i versamenti successivi Euro c/c di addebito ABI CAB C/C relativi alla presente posizione. - I versamenti del datore di lavoro saranno effettuati con bonifico bancario. data di valuta: corrispondente alla data di incasso da parte della Compagnia dei contributi. ADERENTE (firma) CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI Gentile Cliente, desideriamo informarla che, per poter instaurare il rapporto di cui al presente Modulo e poter adempiere agli obblighi previsti dalle normative nazionali e comunitarie, BancAssurance Popolari S.p.A. sede legale in Via Calamandrei, Arezzo, e sede amministrativa in Via Francesco De Sanctis n Roma (di seguito Titolare ) tratterà dati che La riguardano. Specificamente la Titolare tratterà Suoi dati personali comuni, quali ad esempio anagrafiche e dati bancari, nonché dati sensibili (es. dati sul Suo stato di salute), che saranno raccolti per avviare il rapporto con Lei, oppure, in corso di rapporto, per assicurarle tutte le attività di gestione e di liquidazione, nonché di assistenza, ove da Lei richiesta; oppure, infine, in caso di contenzioso, a fini di difesa in giudizio. Qualora Lei non conferisse i dati richiesti, la Titolare si troverebbe nell impossibilità di dare corso al rapporto e garantirle le prestazioni richieste. I Suoi dati saranno raccolti in archivi cartacei ed informatici, e saranno trattati secondo le modalità strettamente necessarie per raggiungere le finalità di cui sopra, ma in nessun caso saranno diffusi.la Titolare potrà comunicarli alle società del Gruppo a cui appartiene (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente), alle società esterne di cui la Titolare si avvale (servizi postali, servizi informatici, telematici e archiviazione) e alla Pubblica Amministrazione (es. IVASS a cui competono le funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione) secondo gli obblighi di legge. In particolare, ai sensi della normativa anti-riciclaggio, la Titolare potrà comunicare i dati relativi alle operazioni poste in essere, ove ritenuti "sospetti", ad altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo. Inoltre, limitatamente a quanto necessario a garantirle le prestazioni oggetto del contratto, la Titolare potrà trasmettere i Suoi dati ai soggetti appartenenti alla cd. catena assicurativa cioè coinvolti nella prestazione del servizio assicurativo (in qualità di autonomi Titolari o di Responsabili di BancAssurance). Tali soggetti sono le imprese con cui la Titolare ripartisce il rischio assicurativo e i rischi di investimento (coassicuratori e riassicuratori), agenti, subagenti e mediatori di assicurazione, professionisti che interverranno qualora si verifichi l evento assicurato (periti e medici). Potrà conoscere i soggetti appartenenti alla catena assicurativa a cui i Suoi dati saranno comunicati consultando la sezione privacy del sito I Suoi dati potranno essere trattati dalla Titolare per l invio di materiale pubblicitario proprio o delle Società del Gruppo cui appartiene. Questo invio potrà avvenire con posta cartacea, e Lei potrà in qualsiasi momento opporsi a successivi invii. Inoltre, tale finalità potrà essere perseguita tramite telefono, sistemi automatizzati di chiamata, , SMS, MMS, fax o . Rispetto a tutte queste modalità di trattamento differenti dalla posta cartacea, Lei ha facoltà di rilasciare apposito consenso in calce alla presente e in ogni momento potrà interrompere l invio di tali comunicazioni, secondo le modalità indicate all interno della comunicazione stessa (per le , opzione cancellami, ecc.). Le ricordiamo che Lei potrà in qualsiasi momento esercitare, mediante richiesta scritta indirizzata a mezzo fax al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati al n corredata da fotocopia del documento di riconoscimento, tutti gli altri diritti previsti dall art. 7 del Codice Privacy, tra cui il diritto di accedere ai dati che La riguardano, ottenerne l aggiornamento, la rettificazione, l integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in violazione di legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Sulla base delle informazioni che mi sono state rese, - Autorizzo la Titolare al trattamento dei miei dati, anche sensibili, per dare corso al rapporto di cui al presente Modulo e a tutti quelli che in futuro saranno avviati con BancAssurance. Autorizzo inoltre la Titolare alla comunicazione dei miei dati, anche sensibili, ai soggetti che effettuano per conto della stessa attività strettamente funzionali all esecuzione degli obblighi contrattuali. oautorizzo onon AUTORIZZO - Autorizzo la Titolare al trattamento dei miei dati anagrafici e dei miei recapiti per finalità di promozione commerciale a mezzo telefono, sistemi automatizzati di chiamata, , SMS, MMS, fax o posta elettronica e acconsento alla comunicazione dei medesimi dati alle altre società del Gruppo per gli stessi fini, prendendo atto che questo consenso non è obbligatorio ai fini dell esecuzione del contratto e che, qualora sia accordato, in qualsiasi momento potrò oppormi all invio delle comunicazioni. oautorizzo onon AUTORIZZO NOTA BENE Il consenso al trattamento dei Suoi dati sensibili (in particolare, dati sullo stato di salute) necessari a fini contrattuali è raccolto al momento dell avvio del primo rapporto tra Lei e la Titolare. Visto che l impatto in termini di trattamento di dati personali non muterà, il Suo consenso sarà ritenuto valido per ogni successivo rapporto, salvo il caso in cui cambino le finalità o le modalità con le quali i Suoi dati sono trattati. In tale eventualità, la Titolare La informerà e Le chiederà un nuovo consenso. Anche il consenso all utilizzo dei Suoi recapiti per finalità di informazione commerciale è richiesto in occasione del primo rapporto con la Titolare. In qualsiasi momento, Lei potrà interrompere le comunicazioni commerciali, secondo le modalità previste sopra. Luogo e data di sottoscrizione ADERENTE RAPPRESENTANTE (se diverso dall'aderente ) (firma) (firma) Parte Riservata ai soggetti incaricati del collocamento Promotore/Dipendenza cognome-nome ABI-CAB Codice/NDG FIRMA facente fede dell'identificazione dei firmatari.. Copia non valida per la sottoscrizione del contratto BancAssurance Popolari S.p.A. Sede legale Via Calamandrei, Arezzo - Sede Amministrativa Via Francesco De Sanctis ROMA Tel Fax C.F. e P.IVA Capitale Sociale i.v. Registro Imprese di Arezzo n / 2000 R.E.A di Arezzo n Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n 1794 del 9 febbraio 2001 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2001) Iscritta alla Sezione I dell Albo delle Imprese al n Società soggetta all attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell Etruria ed. 06/15 e del Lazio -Società Cooperativa in Amministrazione Straordinaria [email protected] Mod. PRE00010 PEC: [email protected] - numero verde pag 2 di 2
29 BAPCrescendoPrevidente PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE SCHEDA SINTETICA PER ADESIONE DIPENDENTI ISTITUZIONALI (dipendenti Compagnia, Gruppo Banca Etruria e loro familiari a carico) - Fascia 1 - (dati aggiornati al 30 marzo 2015) La presente Scheda Sintetica sostituisce, limitatamente alle informazioni di seguito riportate, le corrispondenti parti della Scheda Sintetica base, contenuta in apertura di Nota Informativa. Verifica presso il tuo datore di lavoro che la Fascia indicata nell intestazione corrisponda a quella applicata per la collettività alla quale appartieni. CONTRIBUZIONE La misura e la periodicità di contribuzione (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) sono scelte liberamente dall aderente al momento dell adesione e possono essere successivamente variate. Nel corso dell anno sono consentiti versamenti aggiuntivi. I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso. La misura della contribuzione scelta al momento dell adesione può essere modificata nel tempo. RENDIMENTI STORICI Gestione Interna Separata BAP GESTIONE PREVIDENZA Rendimento medio annuo composto (%) negli ultimi 5 anni (*) 4,20% 4,30% 4,51% 4,10% 4,04% 4,23% (*) L operatività del fondo è iniziata il 01/03/2007. Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Pagina 1 di 2
30 Tipologia di costo Spese di adesione Direttamente a carico dell aderente Indirettamente a carico dell aderente (2) COSTI NELLA FASE DI ACCUMULO Importo e caratteristiche Le spese di adesione sono pari a Euro 75,00. Tali spese sono trattenute in caso di recesso. Spese da sostenere durante la fase di accumulo (1) Le spese a carico dell Aderente su ogni contributo (versamento aggiuntivo, premio ricorrente, etc.) sono pari a 12,00 Euro. Qualora il contributo versato abbia una ricorrenza mensile il costo è pari ad 1,00 Euro. Gestione Interna Separata BAP GESTIONE PREVIDENZA La Compagnia dichiara entro il 31 gennaio di ogni anno solare, il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni assicurate. Il tasso annuo di rivalutazione è ottenuto sottraendo al rendimento della gestione separata una percentuale (minimo trattenuto) in misura fissa dello 0,5% annuo, a titolo di commissione annua di gestione. Viene garantito un tasso di rivalutazione del 1% annuo composto per il periodo che intercorre tra la data di ciascun versamento e la data di accesso alla prestazione pensionistica. La medesima garanzia opera anche prima dell accesso alla prestazione pensionistica nei seguenti casi: riscatto per decesso, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa meno di un terzo, riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, anticipazioni. (1) Tali costi non sono applicati in caso di importi per trasferimento da altra forma pensionistica e sui versamenti estemporanei a titolo di reintegro di anticipazioni richieste. (2) Oltre alle commissioni sopra riportate, sul patrimonio della gestione interna separata possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo. Spese da sostenere per l esercizio di prerogative individuali: Anticipazione Non previste Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare Non previste Riscatto Non previste Riallocazione della posizione individuale Non prevista Riallocazione del flusso contributivo Non prevista Per maggiori informazioni v. sezione Caratteristiche della forma pensionistica complementare. Indicatore sintetico dei costi Anni di permanenza Indicatore Sintetico dei Costi BAP GESTIONE PREVIDENZA 1,71% 0,85% 0,64% 0,53% L indicatore non include il costo per la garanzia di rendimento, in quanto non previsto. N.B.: L indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500,00 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (v. sezione Caratteristiche della forma pensionistica complementare ). ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa. Pagina 2 di 2
31 BAPCrescendoPrevidente PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE SCHEDA SINTETICA PER ADESIONE DIPENDENTI ISTITUZIONALI (dipendenti Banche distributrici e loro familiari a carico) - Fascia 2 - (dati aggiornati al 30 marzo 2015) La presente Scheda Sintetica sostituisce, limitatamente alle informazioni di seguito riportate, le corrispondenti parti della Scheda Sintetica base, contenuta in apertura di Nota Informativa. Verifica presso il tuo datore di lavoro che la Fascia indicata nell intestazione corrisponda a quella applicata per la collettività alla quale appartieni. CONTRIBUZIONE La misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che prevede la tua adesione a BAPCrescendoPrevidente. Tali informazioni devono esserti consegnate congiuntamente alla presente Scheda. Hai comunque la possibilità di determinare la contribuzione a tuo carico anche in misura superiore a quella prevista. RENDIMENTI STORICI Gestione Interna Separata BAP GESTIONE PREVIDENZA Rendimento medio annuo composto (%) negli ultimi 5 anni 3,85% 3,95% 4,16% 3,75% 3,69% 3,88% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Pagina 1 di 2
32 Tipologia di costo Spese di adesione Direttamente a carico dell aderente Indirettamente a carico dell aderente (2) : COSTI NELLA FASE DI ACCUMULO Importo e caratteristiche Le spese di adesione sono pari a Euro 75,00. Tali spese sono trattenute in caso di recesso. Spese da sostenere durante la fase di accumulo (1) Le spese a carico dell Aderente su ogni contributo (versamento aggiuntivo, premio ricorrente, etc.) sono pari a 12,00 Euro. Qualora il contributo versato abbia una ricorrenza mensile il costo è pari ad 1,00 Euro. Gestione Interna Separata BAP GESTIONE PREVIDENZA La Compagnia dichiara entro il 31 gennaio di ogni anno solare, il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni assicurate. Il tasso annuo di rivalutazione è ottenuto sottraendo al rendimento della gestione separata una percentuale (minimo trattenuto) in misura fissa dello 0,85% annuo, a titolo di commissione annua di gestione. Viene garantito un tasso di rivalutazione del 1% annuo composto per il periodo che intercorre tra la data di ciascun versamento e la data di accesso alla prestazione pensionistica. La medesima garanzia opera anche prima dell accesso alla prestazione pensionistica nei seguenti casi: riscatto per decesso, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa meno di un terzo, riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, anticipazioni. (1) Tali costi non sono applicati in caso di importi per trasferimento da altra forma pensionistica e sui versamenti estemporanei a titolo di reintegro di anticipazioni richieste. (2) Oltre alle commissioni sopra riportate, sul patrimonio della gestione interna separata possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo. Spese da sostenere per l esercizio di prerogative individuali: Anticipazione Non previste Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare Non previste Riscatto Non previste Riallocazione della posizione individuale Non prevista Riallocazione del flusso contributivo Non prevista Per maggiori informazioni v. sezione Caratteristiche della forma pensionistica complementare. Indicatore sintetico dei costi Indicatore Sintetico dei Costi Anni di permanenza BAP GESTIONE PREVIDENZA 2,06% 1,19% 0,99% 0,88% L indicatore non include il costo per la garanzia di rendimento, in quanto non previsto. N.B.: L indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500,00 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (v. sezione Caratteristiche della forma pensionistica complementare ). ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa. Pagina 2 di 2
33 BAP CRESCENDO PREVIDENTE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo iscritto all'albo COVIP al n Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma previdenziale. Al contempo costituisce uno strumento utile per aiutarti nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione. Il progetto esemplificativo standardizzato è riferito a figure-tipo generiche: per avere un'idea della prestazione previdenziale (rata di rendita) che potrai attenderti al momento del pensionamento, individua la figura che più si avvicina alle tue caratteristiche tra quelle che trovi indicate. Per effettuare simulazioni "personalizzate" sull'andamento futuro del programma previdenziale puoi utilizzare il motore di calcolo appositamente predisposto da BAP Vita e Previdenza., disponibile all'indirizzo (sezione Progetto Esemplificativo COVIP). La stima tiene conto della tassazione sui risultati conseguiti, ma non della tassazione sulle prestazioni. Non vengono inoltre considerati i vantaggi fiscali derivanti dalla possibilità di dedurre i contributi. In generale, ricorda che la partecipazione alle forme di previdenza complementare consente di fruire di benefici fiscali. Per maggiori informazioni ti consigliamo di leggere attentamente il "Documento sul regime fiscale", disponibile anche all'indirizzo (sezione Documento sul regime fiscale). Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono basati su procedure di stima e su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto. In tal caso la posizione individuale effettivamente maturata e la prestazione pensionistica corrispondente risulteranno differenti da quelle riportate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né la società BAP Vita e Previdenza,né la COVIP. Informazioni e ipotesi utilizzate per la stima Rendimento atteso: Comparto unico Rendimento medio annuo (1) 2,10% I tassi di rendimento qui riportati, espressi in termini reali (cioè al netto dell'inflazione), sono calcolati sulla base della composizione (azionaria/obbligazionaria) del comparto. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4% annuo e a quella obbligazionaria del 2% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione. Tasso annuo atteso di crescita della contribuzione (1) 1,00% Questa ipotesi è relativa a quanto si prevede che rivaluterai (aumenterai) ogni anno in termini reali i contributi destinati al fondo pensione per mantenerli allineati alla crescita del tuo reddito. Tasso annuo atteso di inflazione (1) 2,00% (1) Informazioni basate su ipotesi fornite dalla COVIP in modo analogo per tutte le forme (2) Informazioni proprie della forma pensionistica Pagina 1 di 4
34 Costi (2) I costi utilizzati nel calcolo sono quelli effettivamente praticati dal Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo BAP CRESCENDO PREVIDENTE al momento della redazione di questo documento, e vengono di seguito riportati per tua comodità. Tipologia di costo Direttamente a carico dell aderente spese annua in cifra fissa per il primo anno 75 spese annua in cifra fissa dal secondo anno in poi * 12 * Qualora il contributo versato abbia una ricorrenza mensile il costo è pari a 1,00 euro Indirettamente a carico dell aderente Comparto unico Adesione standard commissioni in percentuale sul patrimonio 0,00% minimo trattenuto sul rendimento annuo nominale lordo * 1,60% tasso minimo garantito di rivalutazione * * 1% Adesione dipendenti istituzionali commissioni in percentuale sul patrimonio 0,00% minimo trattenuto sul rendimento annuo nominale lordo * 0,5% tasso minimo garantito di rivalutazione * * 1% * a titolo di commissione di gestione ** viene garantito un tasso di rivalutazione del 1% annuo composto per il periodo che intercorre tra la data di ciascun versamento e la data di accesso alla prestazione pensionistica. La medesima garanzia opera anche prima dell accesso alla prestazione pensionistica nei seguenti casi: riscatto per decesso, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa meni di un terzo, riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, anticipazioni Nello sviluppo è stato considerato come costo indirettamente a carico dell aderente anche il contributo di vigilanza COVIP pari allo 0,05% del contributo annuo versato e decurtato dalla posizione individuale maturata al termine di ciascun anno di sviluppo. Pagina 2 di 4
35 Basi demografiche per il calcolo della rendita: IPS55U* Tasso tecnico per il calcolo della rendita: 0,00% Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,25% *La tavola di mortalità è la IPS55U (indifferenziata per sesso), corrispondente alla combinazione 60 per cento maschi e 40 per cento femmine e considerando l applicazione del metodo di age-shifting. NOTA BENE: I valori della posizione individuale e della rata di rendita presenti nelle sottostanti tabelle sono riportati in termini reali e pertanto sono già al netto degli effetti dell'inflazione. AVVERTENZA: La posizione individuale maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti conseguiti effettivamente dalla gestione. La variabilità è tendenzialmente più elevata quanto maggiore è il contenuto azionario del comparto. Anche se la stima non prende in considerazione tale variabilità, nelle valutazioni tieni conto di questo importante elemento. (1) Informazioni basate su ipotesi fornite dalla COVIP in modo analogo per tutte le forme (2) Informazioni proprie della forma pensionistica Pagina 3 di 4
36 BAP CRESCENDO PREVIDENTE - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Stima della pensione complementare (Progetto esemplificativo standardizzato) ADESIONE STANDARD Contributo iniziale: euro Contributo iniziale: euro Contributo iniziale: euro Età di ingresso Anni di versamento Comparto Versamenti lordi cumulati Posizione(*) individuale finale Rendita annua (1) Versamenti lordi cumulati Posizione(*) individuale finale Rendita annua (1) Versamenti lordi cumulati Posizione(*) individuale finale Rendita annua (1) Età di pensionamento ipotizzata: 67 anni (2) 30 anni 37 anni Unico , , , , , , , , ,77 40 anni 27 anni Unico , , , , , , , , ,58 50 anni 17 anni Unico , , , , , , , , ,95 ADESIONE DIPENDENTI ISTITUZIONALI Contributo iniziale: euro Contributo iniziale: euro Contributo iniziale: euro Età di ingresso Anni di versamento Comparto Versamenti lordi cumulati Posizione(*) individuale finale Rendita annua (1) Versamenti lordi cumulati Posizione(*) individuale finale Rendita annua (1) Versamenti lordi cumulati Posizione(*) individuale finale Rendita annua (1) Età di pensionamento ipotizzata: 67 anni (2) 30 anni 37 anni Unico , , , , , , , , ,54 40 anni 27 anni Unico , , , , , , , , ,79 50 anni 17 anni Unico , , , , , , , , ,36 (1) Prima rata annua di una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell'intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento attraverso coefficienti di trasformazione in rendita indifferenziati per sesso, come richiesto dalla nuova normativa in tema di parità di trattamento tra uomini e donne (*) A seguito dell emanazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 riguardante La tassazione dei rendimenti dei fondi pensione, l aliquota prevista è passata dall 11% al 20%. (2) Ipotesi COVIP Pagina 4 di 4
37 BAPCrescendoPrevidente REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ART.13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, N.252)
38 Regolamento INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP... 3 Art. 1 Denominazione... 3 Art. 2 Istituzione del PIP... 3 Art. 3 Scopo... 3 PARTE II CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO... 4 Art. 4 Regime della forma pensionistica... 4 Art. 5 Destinatari... 4 Art. 6 Scelte di investimento... 4 Art. 7 Spese... 4 PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI... 6 Art. 8 Contribuzione... 6 Art. 9 Determinazione della posizione individuale... 6 Art. 10 Prestazioni pensionistiche... 7 Art. 11 Erogazione della rendita... 7 Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale... 8 Art. 13 Anticipazioni... 9 PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI Art. 14 Separatezza patrimoniale e contabile Art. 15 Responsabile Art. 16 Conflitti di interesse PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI Art. 17 Modalità di adesione Art. 18 Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 19 Comunicazioni e reclami PARTE VI NORME FINALI Art. 20 Modifiche al Regolamento Art. 21 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP Art. 22 Rinvio ALLEGATO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE Pagina 2 di 15
39 Regolamento PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP Art. 1 Denominazione 1 BAPCrescendoPrevidente - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo pensione, di seguito definito PIP, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito Decreto. Art. 2 Istituzione del PIP 1 Il PIP è stato istituito dalla compagnia BancAssurance Popolari S.p.A. di seguito definita Compagnia. 2 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito COVIP. 3 Il PIP è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP. 4 La Compagnia ha Sede Legale in Arezzo. Art. 3 Scopo 1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell esclusivo interesse degli aderenti e all erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Pagina 3 di 15
40 Regolamento PARTE II CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO Art. 4 Regime della forma pensionistica 1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione. Art. 5 Destinatari 1 L adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale. Art. 6 Scelte di investimento 1 Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I. Per l individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni. 3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una Gestione Interna Separata. 4 L investimento delle risorse della gestione interna separata è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall art.6, comma 5 bis, lett. c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l esclusivo interesse degli aderenti. 5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività. Art. 7 Spese 1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia. 2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese: a) spese da sostenere all atto dell adesione: spese in cifra fissa. b) spese relative alla fase di accumulo: b.1) direttamente a carico dell aderente spese in cifra fissa; b.2) indirettamente a carico dell aderente spesa in percentuale (minimo trattenuto) prelevata dal rendimento della gestione interna separata. c) spese in cifra fissa collegate all esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia: c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell art. 12 del presente Regolamento: non previste; c.2) in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell art. 12 del presente Regolamento: non previste. Pagina 4 di 15
41 Regolamento d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all art. 11 del Regolamento. In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni. 3 Qualora le risorse siano impegnate per l acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della gestione interna separata non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale. 4 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della gestione interna separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall attività di impiego delle risorse e il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. 5 Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all atto dell adesione o del trasferimento, consentano l applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità. 6 Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP. Pagina 5 di 15
42 Regolamento PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI Art. 8 Contribuzione 1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall aderente. 2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP. 3 L aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto. 4 E possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 5 L aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Art. 9 Determinazione della posizione individuale 1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. 2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all art. 7 comma 2 lett. b.1. 3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all aderente. Tale rendimento è calcolato secondo quanto previsto nei commi successivi, salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo. 5 Il calcolo di cui al precedente comma viene effettuato con cadenza annuale. In caso di esercizio di prerogative individuali dell aderente, la Compagnia riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all ultima rivalutazione. 6 Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest ultima viene integrata a tale maggior valore. Pagina 6 di 15
43 Regolamento Art. 10 Prestazioni pensionistiche 1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. 2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base. 3 Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 4 L aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. 5 L aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell assegno sociale di cui all articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l aderente può optare per la liquidazione in capitale dell intera posizione maturata. 6 L aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica complementare in capitale. 7 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. 8 L aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest ultima. In tal caso si applica quanto previsto all art. 12, commi 6 e 7. Art. 11 Erogazione della rendita 1 A seguito dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all aderente è erogata una rendita vitalizia immediata, calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. Pagina 7 di 15
44 Regolamento 2 L aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota, a scelta dall aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone designate); - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all aderente o, in caso di suo decesso, alle persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia; 3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi. 4 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull andamento della mortalità della popolazione italiana. Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale 1 L aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP. 2 L aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria; c) riscattare l intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all art. 10, comma 4. 3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l aderente, in luogo dell esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. 4 In caso di decesso dell aderente prima dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza Pagina 8 di 15
45 Regolamento di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. 5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione. 6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al riscatto della posizione con tempestività liquidando la prestazione nei 30 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta di riscatto; per quanto riguarda il trasferimento della posizione la Compagnia provvede entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. 7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP. Art. 13 Anticipazioni 1 L aderente può conseguire un anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze. 2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento. 3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 4 Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per esercitare il diritto all anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. 5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell aderente e in qualsiasi momento. 6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Pagina 9 di 15
46 Regolamento PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI Art. 14 Separatezza patrimoniale e contabile 1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, patrimonio del PIP ), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia. 2 Il patrimonio del PIP è destinato all erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia. 3 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall IVASS. 4 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti. Art. 15 Responsabile 1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell art. 5 comma 2 del Decreto. 2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento. Art. 16 Conflitti di interesse 1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. Pagina 10 di 15
47 Regolamento PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI Art. 17 Modalità di adesione 1 L adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle condizioni generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. 2 L aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia. 3 Dell avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all eventuale versamento effettuato. 4 L adesione al PIP comporta l integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell art. 21 del Regolamento. Art. 18 Trasparenza nei confronti degli aderenti 1 La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, il regolamento e il rendiconto della gestione interna separata, il documento sulle anticipazioni di cui all art. 13 e tutte le altre informazioni utili all aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati. 2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza. Art. 19 Comunicazioni e reclami 1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa. Pagina 11 di 15
48 Regolamento PARTE VI NORME FINALI Art. 20 Modifiche al Regolamento 1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP. 2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all art. 21. Art. 21 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP 1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche PIP, l aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. 2 La Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l interesse degli aderenti. 3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese. Art. 22 Rinvio 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente. Pagina 12 di 15
49 Regolamento ALLEGATO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE Art. 1 Nomina e cessazione dall incarico 1 La nomina del Responsabile spetta all organo amministrativo della compagnia istitutrice del PIP (di seguito Compagnia ). L incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente. 2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile. 3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell organo di controllo della Compagnia. 4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione. Art. 2 Requisiti e incompatibilità 1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l assunzione dell incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente. 2 L incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con: a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano; b) l incarico di amministratore della Compagnia. Art. 3 Decadenza 1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall incarico. Art. 4 Retribuzione 1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall organo amministrativo all atto della nomina per l intero periodo di durata dell incarico. 2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate. 3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia. Art. 5 Autonomia del Responsabile 1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia. 2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell incarico e all adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo. Pagina 13 di 15
50 Regolamento 3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP. Art. 6 Doveri del Responsabile 1 Il Responsabile vigila sull osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell esclusivo interesse degli aderenti. 2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di: a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della gestione interna separata in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su: i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto; che gli investimenti della gestione interna separata avvengano nell esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento; ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento; b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su: i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia; ii) iii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP; la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività; c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su: i) l adeguatezza dell organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento dell adesione al PIP sia durante il rapporto; ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento; iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari; iv) l adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti; v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in Pagina 14 di 15
51 Regolamento particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale. 3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l erogazione della rendita 4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti. Art. 7 Rapporti con la COVIP 1 Il Responsabile: a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l organizzazione adottata per l adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l esecuzione dell incarico, dei risultati dell attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia. b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito. c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell esercizio delle sue funzioni. Art. 8 Responsabilità 1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie. 2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall inosservanza di tali doveri. 3 All azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile. Pagina 15 di 15
52 Condizioni generali di contratto BAPCrescendoPrevidente PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Articolo 1. Prestazioni pensionistiche Il piano individuale pensionistico (PIP) di tipo assicurativo BAPCrescendoPrevidente è una forma di previdenza per l erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n Il piano, operante in regime di contribuzione definita, è rivolto a tutti coloro che intendono costruire un piano di previdenza complementare su base individuale. In base al presente contratto la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell esclusivo interesse degli Aderenti e all erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. L Aderente acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica complementare al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, purchè abbia almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L Aderente, può altresì decidere di proseguire volontariamente la contribuzione, e ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. L Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. L Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell assegno sociale di cui all articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l aderente può optare per la liquidazione in capitale dell intera posizione maturata. L Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica complementare in capitale. Pagina 1 di 17
53 Condizioni generali di contratto Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. L Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da questa ultima. Articolo 2. Conclusione, efficacia e durata del contratto Il contratto si intende concluso nel momento in cui l Aderente ha sottoscritto il Modulo di Adesione predisposto dalla Compagnia, sempreché siano state pagate le spese di adesione. A partire da tale data decorre l iscrizione al piano. La partecipazione al piano ha inizio, a condizione che il primo contributo sia stato pagato, il giorno di sottoscrizione del modulo di adesione da parte dell Aderente. Dunque la data di decorrenza del contratto coincide con il giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione, semprechè il primo contributo sia stato pagato. La durata contrattuale è determinata in anni e non può essere inferiore alla differenza tra l età prevista per il pensionamento e quella dell età dell Aderente al momento della conclusione del contratto. La durata minima del presente contratto non potrà essere inferiore a 5 anni. È consentita inoltre la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica oltre il raggiungimento dell età pensionabile. Articolo 3. Diritto di recesso L Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione scritta alla Compagnia con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi del contratto. In alternativa, e sempre nel termine indicato, l Aderente può esercitare il diritto di recesso presentando comunicazione alla filiale della Banca Distributrice presso la quale ha sottoscritto il modulo di adesione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso presso la Sede Amministrativa della Compagnia, previa consegna dell originale del contratto e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, la Compagnia provvederà a rimborsare all Aderente il contributo da questi eventualmente corrisposto, con la deduzione delle spese di adesione del contratto pari a 75,00 Euro, di cui alla tabella Costi nella fase di accumulo della Nota informativa. Per data di ricezione della comunicazione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici. Articolo 4. Contributi La partecipazione al piano ha inizio a far data dal versamento del primo contributo. I contributi, nella misura stabilita in fase di sottoscrizione del contratto, ed indicati nel Modulo di Adesione, devono essere corrisposti secondo la periodicità indicata in contratto e per la durata stabilita, ma in nessun caso dopo il decesso dell Aderente. Il contributo potrà essere pagato con periodicità mensile e annuale. Pagina 2 di 17
54 Condizioni generali di contratto L Aderente ha facoltà di effettuare dei versamenti aggiuntivi anche in data diversa dalla ricorrenza di contratto. L Aderente ha facoltà di sospendere il pagamento dei contributi mantenendo il diritto alle prestazioni pensionistiche in vigore; egli ha inoltre facoltà di riprendere il pagamento degli stessi da una successiva data. L Aderente ha facoltà di chiedere la modifica della misura di contribuzione scelta al momento dell adesione. Tale domanda deve pervenire alla Compagnia BancAssurance Popolari S.p.A., Via Francesco De Sanctis, Roma (RM), almeno 30 giorni prima della scadenza della ricorrenza del pagamento del contributo. Ogni contributo deve essere versato a favore della Compagnia mediante: - addebito in c/c dell Aderente per il contributo alla sottoscrizione e per i versamenti aggiuntivi; - Addebito Diretto SDD (SEPA Direct Debit), per i premi di rata. In caso di estinzione del c/c bancario presso la Banca Distributrice, l Aderente, al fine di garantire la prosecuzione del rapporto contrattuale, potrà effettuare il pagamento dei contributi tramite diverso istituto bancario, facendo accreditare i successivi contributi mediante bonifico bancario a favore di BancAssurance Popolari S.p.A. sul c/c n ABI CAB 03201, presso la Banca Etruria Sede di Roma in Via degli Uffici del Vicario, Roma. Se l Aderente è un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi può versare il TFR (trattamento di fine rapporto). Se al 28 aprile 1993 l Aderente già era iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intende versare l intero flusso annuo di TFR, può decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente. Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (esempio, se nell anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%). Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, questo non sarà più accantonato ma sarà versato direttamente a BAPCrescendoPrevidente. La rivalutazione del TFR versato a BAPCrescendoPrevidente, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. Articolo 5. Caricamenti Il caricamento (costo) applicato all adesione è pari a 75,00 Euro, mentre il costo su ogni contributo (versamento aggiuntivo, premio ricorrente, etc.) è pari a 12,00 Euro. Qualora il contributo versato abbia una ricorrenza mensile il costo è pari ad 1,00 Euro. Articolo 6. Modalità di rivalutazione della prestazione pensionistica Per il presente contratto la Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni pensionistiche in base alle condizioni di seguito indicate. A tale fine la Compagnia gestirà secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo BAP GESTIONE PREVIDENZA, che costituisce parte integrante del presente contratto, attività di importo non inferiore alle relative posizioni individuali maturate. Pagina 3 di 17
55 Condizioni generali di contratto La Compagnia dichiara entro il 31 gennaio di ogni anno solare, il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni acquisite in vigore al 31 dicembre dell anno solare precedente. Il tasso annuo di rivalutazione è ottenuto sottraendo al rendimento della gestione separata BAP GESTIONE PREVIDENZA, una percentuale (minimo trattenuto) in misura fissa dell 1,6% annuo, a titolo di commissioni di gestione. Per la parte di prestazione acquisita nell arco dell anno in cui è stato effettuato il versamento, la rivalutazione verrà effettuata pro-rata temporis a partire dalla data di decorrenza fino al 31 dicembre. Il 31 dicembre di ogni anno le prestazioni acquisite e maturate saranno rivalutate mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della singola posizione individuale. Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione calcolata come stabilito dal precedente comma. Ogni rivalutazione viene quindi applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. In caso di liquidazione della prestazione ad una data non coincidente con l anniversario, verrà riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell interesse composto, per il periodo che intercorre tra l ultimo 31 dicembre e l ultimo giorno del mese precedente la data di ricezione della richiesta della liquidazione (sia essa una richiesta di pensionamento, trasferimento, anticipazioni, riscatto ); in tal caso la misura annua di rivalutazione è quella che si ottiene utilizzando il 100% del rendimento in corso per il rateo di competenza al netto della percentuale fissa (minimo trattenuto) pari a 1,6%, a titolo di commissione di gestione. Viene garantito un tasso di rivalutazione del 1% annuo composto per il periodo che intercorre tra la data di ciascun versamento e la data di accesso alla prestazione pensionistica. La medesima garanzia opera anche prima dell accesso alla prestazione pensionistica nei seguenti casi: riscatto per decesso, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa meno di un terzo, riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, anticipazioni. Il rendimento del Fondo viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Compagnia (cfr. Art. 3 del Regolamento del Fondo) e reso noto all Aderente mediante comunicazione scritta e pubblicazione su almeno due quotidiani a tiratura nazionale. L Aderente ha altresì facoltà di richiedere in ogni tempo il rendimento del Fondo e il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono il Fondo. Articolo 7. Criteri di determinazione e rivalutazione della rendita e modifica delle basi demografiche Determinazione della rendita Il contratto prevede, a scelta dell Assicurato, l erogazione di: a) una rendita vitalizia immediata rivalutata, pagabile finchè sarà in vita l Assicurato; b) una rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile. In caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota indicata dall Assicurato, alla persona designata fino a quando rimarrà in vita; c) una rendita certa e successivamente vitalizia, corrisposta certamente per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché l Assicurato rimarrà in vita. Se nei primi 5 o 10 anni si dovesse verificare il decesso, allora per il restante periodo detta rendita verrà corrisposta alle persone designate dall Assicurato. Le rendite di cui alla precedenti lettere sono di periodicità annuale e posticipate. Possono essere frazionate in rate mensili, trimestrali e semestrali. Pagina 4 di 17
56 Condizioni generali di contratto L importo della rendita vitalizia annua di cui alla lettera a), si determina moltiplicando la posizione individuale maturata nel piano individuale di previdenza per il coefficiente di trasformazione in rendita, di cui all ALLEGATO 1 delle condizioni generali di contratto, stabilito in relazione alla data di nascita e alla rateazione prescelta. Con criteri analoghi viene determinata la rendita di cui al punto sub b) o c); i realtivi coefficienti di conversione saranno conversione saranno comunicati su richiesta. I coefficienti di conversione del capitale in rendita attualmente in vigore sono riportati nell ALLEGATO 1 delle presenti condizioni generali di contratto e sono determinati sulla base: della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza IPS55U-I, distinta per anno di nascita, elaborata dall ANIA sulla base degli studi ISTAT; del tasso tecnico di interesse dello 0% annuo composto; delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari all 1,25% della rendita stessa. La rateazione della rendita potrà essere: annuale, semestrale, trimestrale o mensile. La rendita semestrale si ottiene moltiplicando la posizione individuale accumulata per il relativo coefficiente e dividendo il risultato per 2. La rendita trimestrale si ottiene moltiplicando la posizione individuale accumulata per il relativo coefficiente e dividendo il risultato per 4. La rendita mensile si ottiene moltiplicando la posizione individuale accumulata per il relativo coefficiente e dividendo il risultato per Rivalutazione della rendita In fase di erogazione della rendita annua vitalizia, la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della prestazione. A tal fine, la Compagnia gestisce le attività finanziarie poste a copertura degli impegni assunti a fronte della prestazione garantita, tramite la Gestione Separata BAP GESTIONE PREVIDENZA il cui regolamento è allegato alle Condizioni generali di contratto e la cui aliquota di retrocessione sarà pari all 80%. La misura annua di rivalutazione si ottiene moltiplicando il rendimento di BAP GESTIONE PREVIDENZA per l aliquota di retrocessione, pari all 80%, e diminuendo tale risultato, ossia il rendimento attribuito, del tasso tecnico finanziario (attualmente pari allo 0%), già garantito a priori e conteggiato nel calcolo della rendita, e scontando tale risultato, per il periodo di un anno, al tasso tecnico finanziario. La rivalutazione della rendita è acquisita in via definitiva; ogni successiva rivalutazione viene applicata all importo della rendita quale risulta dalle precedenti rivalutazioni. 7.3 Modifica delle basi demografiche I coefficienti di conversione del capitale in rendita potranno essere rideterminati in conseguenza della variazione delle basi demografiche, dovuta alla variazione della probabilità di sopravvivenza emersa dalle rilevazioni statistiche nazionali condotte sulla popolazione, dall ISTAT o da altro organismo pubblico, e dai portafogli di polizze. Qualora la modifica delle basi demografiche sia dovuta all aumento della probabilità di sopravvivenza della popolazione, l importo della rendita annua vitalizia rivalutabile calcolato con i nuovi coefficienti di conversione del capitale in rendita sarà inferiore a quello ottenuto applicando il coefficiente di conversione precedentemente in vigore. Al contrario, nel caso in cui la modifica delle basi demografiche sia dovuta a una diminuzione della probabilità di sopravvivenza della popolazione, l importo della rendita annua vitalizia rivalutabile calcolato con i nuovi coefficienti di conversione del capitale in rendita sarà superiore a quello ottenuto applicando il coefficiente di conversione precedentemente in vigore. In ogni caso, la modifica si rende possibile solo a condizione che: Pagina 5 di 17
57 Condizioni generali di contratto a. siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto; b. la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell erogazione della rendita; c. non abbia ancora avuto luogo l erogazione della rendita; d. le modifiche delle basi demografiche trovino corrispondenza con la variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli di polizze; e. delle modifiche sia stata data comunicazione all Aderente almeno 120 giorni prima dell applicazione, precisando le conseguenze economiche sulle prestazioni assicurate. La modifica delle basi demografiche avrà effetto su tutti i contributi già versati, oltre che sui contributi versati successivamente all entrata in vigore della modifica. La Compagnia ha altresì la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico di interesse, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento n 21 del 28 marzo 2008 e delle condizioni di cui alle lettere a., b. e c., la modifica del tasso tecnico avrà effetto solo sui contributi versati successivamente all entrata in vigore della modifica. Nell ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l Aderente, prima della data di effetto della modifica stessa, ha 90 giorni di tempo per manifestare l eventuale scelta di trasferire la propria posizione individuale, senza che ciò incida sulla posizione maturata. Articolo 8. Trasferimento e riscatto della posizione individuale L Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP. L Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria; c) riscattare l intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso l Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Nei casi previsti ai punti a) e c) l Aderente, in luogo dell esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. In caso di decesso dell Aderente prima dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. In caso di decesso, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari la rivalutazione delle prestazioni pro-rata temporis: Pagina 6 di 17
58 Condizioni generali di contratto - a partire dal 1 gennaio dell anno del decesso, per le prestazioni provenienti dai contributi versati antecedentemente, - a partire dalla data di decorrenza contrattuale, nel primo anno o, in caso di versamenti di nuovi contributi nell anno in corso, dalla rispettiva data di decorrenza fino all ultimo giorno del mese precedente la data di ricezione della comunicazione del decesso. In tali casi la misura annua di rivalutazione è quella che si ottiene secondo le modalità previste al precedente articolo 6 ed utilizzando il 100% del rendimento in corso per il rateo di competenza al netto della percentuale fissa (minimo trattenuto) pari a 1,6%, a titolo di commissione di gestione. Viene garantito un tasso di rivalutazione del 1% annuo composto per il periodo che intercorre tra la data di ciascun versamento e la data di accesso alla prestazione pensionistica. La medesima garanzia opera anche prima dell accesso alla prestazione pensionistica nei seguenti casi: riscatto per decesso, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa meno di un terzo, riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, anticipazioni. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al riscatto della posizione con tempestività liquidando le prestazioni nei termini previsti dal successivo art. 11; per quanto riguarda il trasferimento della posizione la Compagnia provvede entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, è pari alla posizione individuale rivalutata calcolata all ultimo giorno del mese precedente la data di ricezione della richiesta di riscatto presso la Sede Amministrativa della Compagnia. Per data di ricezione della comunicazione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici. Nessuna altra spesa viene applicata sui riscatti, ferma restando l applicazione del minimo trattenuto in misura pari al 1,6%, a titolo di commissione di gestione. Si ricorda che il valore sopra citato potrà risultare inferiore ai contributi versati. Durante la fase di erogazione della prestazione pensionistica, la rendita non potrà essere riscattata. In caso di trasferimento la somma che verrà trasferita sarà pari al 100% del valore di riscatto, calcolato come detto precedentemente. Articolo 9. Anticipazioni L Aderente può conseguire un anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Pagina 7 di 17
59 Condizioni generali di contratto c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per esercitare il diritto all anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell aderente e in qualsiasi momento. Le anticipazioni di cui alla precedente lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Articolo 10. Opzioni al raggiungimento dei requisiti per l accesso alla prestazione pensionistica L Aderente deve richiedere per iscritto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento dei requisiti per l accesso alla prestazione pensionistica, in via alternativa alla liquidazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile o della prestazione espressa in parte in capitale, secondo i limiti di cui al precedente articolo 1: a) una rendita certa 5 o 10 anni e poi vitalizia: la rendita viene corrisposta certamente per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché l Aderente rimane in vita. Se nei primi 5 o 10 anni si dovesse verificare il decesso, allora per il restante periodo detta rendita verrà corrisposta alle persone da lui designate); b)una rendita vitalizia e successivamente reversibile: la rendita è corrisposta all aderente finché è in vita e successivamente, per la quota scelta dall Aderente stesso, alla persona da lui designata, fino a che questa è in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dall Aderente all atto della relativa richiesta. In relazione a tale richiesta la Compagnia ridetermina e comunica il nuovo ammontare della rendita vitalizia reversibile rivalutabile, calcolata in base alla percentuale di reversibilità prescelta, della data di nascita, dell età dell Aderente e del reversionario. La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento. La rendita annua vitalizia determinata secondo una delle opzioni prescelte viene rivalutata come esposto al precedente articolo 7. Articolo 11. Pagamenti della Compagnia Per i pagamenti relativi alle prestazioni in caso di riscatto è necessario consegnare alla Compagnia, al momento della richiesta di liquidazione, l originale di contratto e gli eventuali allegati e un documento di identità valido, relativo all avente diritto alla prestazione. Per i pagamenti relativi alle prestazioni in caso di sinistro è necessario consegnare alla Compagnia, al momento della richiesta di liquidazione, l originale di contratto, gli eventuali allegati, un documento di identità valido, relativo all avente diritto alla prestazione, e la seguente documentazione cartacea: Pagina 8 di 17
60 Condizioni generali di contratto a) Sinistro per morte naturale dell Aderente: 1. certificato di morte dell Aderente, con l indicazione della data di nascita; 2. relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso la Compagnia. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l indirizzo. Su richiesta della Compagnia dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall Aderente; 3. atto notorio, oppure la dichiarazione sostituiva di esso, attestante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l elenco completo di tutti i suoi eredi, ovvero dare atto dell eventuale rinuncia all eredità. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l atto notorio dovrà attestare che il testamento è l unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l atto notorio dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ve ne sono altri. Nel caso di rinuncia all eredità dovrà essere fornita copia del relativo atto formale; b) Sinistro per morte violenta dell Aderente: (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.) oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale (punto a), occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l autorità giudiziaria (ovvero certificato della Procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalle competenti autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso. Per i pagamenti relativi alle prestazioni di rendita è necessario consegnare alla Compagnia, al momento della richiesta di liquidazione, l originale di contratto, gli eventuali allegati, un documento di identità valido, relativo all avente diritto alla prestazione, e la seguente documentazione cartacea: - titolari di reddito da lavoro o da impresa: copia della lettera di accoglimento della domanda di pensione rilasciata dall Ente di Previdenza obbligatorio; - non titolari di reddito da lavoro o da impresa: dichiarazione dell interessato inerente il compimento dell età prevista dall art.1 comma 20 della Legge 8 agosto 1995 n Eventuale ulteriore documentazione finalizzata a comprovare l effettiva sussistenza dell obbligo al pagamento delle prestazioni e l esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta solo in caso di necessità. Norme generali riguardanti i documenti da consegnare 1. originale di contratto L originale di contratto ed i suoi relativi allegati e/o appendici, o in mancanza una dichiarazione di smarrimento effettuata presso le competenti autorità di pubblica sicurezza, dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l operazione richiesta determini la totale estinzione del contratto (es. riscatto totale, sinistro). 2. minore età dell avente diritto o interdetto Qualora l avente diritto sia minorenne ovvero interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l importo spettante al minore stesso, con espresso esonero della Compagnia da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo. Pagina 9 di 17
61 Condizioni generali di contratto 3. parziale capacità dell avente diritto Qualora l avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina quale curatore dell avente diritto parzialmente capace. Per gli importi rilevanti è richiesto anche il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede. 4. consenso al trattamento dei dati Per ogni tipo di liquidazione, ove l avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (d. lgs. n. 196/2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l apposito modulo disponibile presso la Compagnia. In ogni caso, verificata l esistenza dell obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta nei 30 giorni successivi alla data di ricezione della documentazione completa, in caso di decesso dell Aderente o, o dalla data di ricezione della richiesta del riscatto, in caso di liquidazione. Scaduto tale termine, saranno dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall Aderente stesso o dai Beneficiari. Articolo 12. Beneficiari In caso di decesso dell Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l intera la posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, ai sensi dell art. 14 comma 3 del d.lgs. n. 252/2005. In caso di decesso dell Aderente durante la corresponsione della rendita vitalizia nulla è dovuto dalla Compagnia. In caso di decesso dell Aderente durante la corresponsione della rendita certa 5 o 10 anni la prestazione viene liquidata agli eredi legittimi o testamentari. In caso di decesso durante la corresponsione della rendita vitalizia viene applicata, se scelta dall Aderente al momento della liquidazione della prestazione, l opzione di cui al punto c) dell articolo 10. Articolo 13. Legislazione applicabile Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato applicabili. Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente contratto valgono le norme di legge vigenti in materia. Articolo 14. Foro competente Il foro competente per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è il luogo di residenza o domicilio, a scelta, dell Aderente o degli aventi diritto alla prestazione. Pagina 10 di 17
62 Condizioni generali di contratto REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA BAP GESTIONE PREVIDENZA Articolo 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di BancAssurance Popolari S.p.A (di seguito anche Compagnia ), che viene contraddistinta con la denominazione BAP GESTIONE PREVIDENZA (di seguito gestione interna separata ovvero in breve gestione ). La valuta di denominazione è l EURO. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di BAP GESTIONE PREVIDENZA, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre dell'anno di certificazione. Articolo 2 La politica di investimento mira a massimizzare il rendimento nel medio lungo termine, in relazione al mantenimento del potere d acquisto del capitale versato. Nella amministrazione della gestione separata la Compagnia assicura la parità di trattamento di tutti gli assicurati, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell interesse della massa degli assicurati, l equilibrio e la stabilità della gestione stessa. A tal fine, la Compagnia persegue politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata. Le risorse della gestione separata sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche di cui all articolo 38 del d.lgs. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi. Le risorse della gestione interna separata sono investite principalmente nelle seguenti tipologie di attività: Titoli di debito ed altri valori assimilabili: titoli di Stato (emessi o garantiti da Stati membri dell Unione Europea o appartenenti all OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri), obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile, il cui rendimento è indicizzato in base ad un parametro predeterminato nonché i titoli strutturati a condizione che prevedano almeno il rimborso a scadenza del capitale investito. Gli investimenti in titoli di debito ed altri valori assimilabili sono consentiti fino alla totalità della gestione separata. Titoli di capitale ed altri valori assimilabili: azioni, quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario nel limite massimo del 35% delle riserve tecniche da coprire. Comparto immobiliare: investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili nel limite massimo del 40% delle riserve tecniche da coprire. Le quote di OICR immobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno Stato membro sono ammesse nel limite massimo del 10%. Strumenti monetari: depositi bancari in qualsiasi forma, pronti contro termine, fondi monetari e altri strumenti assimilabili. Pagina 11 di 17
63 Condizioni generali di contratto L operatività su strumenti finanziari derivati e prodotti strutturati (strumenti finanziari che contengono una componente derivativa), non deve comportare rischi di mercato di entità rilevante e deve risultare coerente con la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. L operatività in strumenti finanziari derivati è ammessa esclusivamente con l obiettivo di ridurre il rischio di investimento, attraverso operazioni di copertura finalizzate alla protezione del valore di singole attività o passività dell impresa e/o di porzioni di portafoglio, o per pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Le operazioni su strumenti finanziari derivati possono essere effettuate in misura non superiore al 25% del portafoglio. Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, la Compagnia può investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 27 maggio 2008, n. 25. in coerenza con i principi di sana e prudente gestione e verificando sempre che esse vengano attuate a condizioni di mercato e che non ledano gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto alle prestazioni assicurative. L esposizione complessiva in strumenti obbligazionari, titoli di capitale e fondi comuni di investimento emessi o gestiti da suddette controparti non può superare il limite del 10%. L operatività su prodotti strutturati è finalizzata ad una gestione efficace del portafoglio che, nel quadro della gestione degli strumenti finanziari di BAP GESTIONE PREVIDENZA, è effettuata allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole economica o più flessibile rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. Tali operazioni non devono generare un incremento significativo del rischio di investimento e, in ogni caso, l incremento medesimo deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo una equilibrata e prudente gestione del portafoglio. Articolo 3 Nella gestione vengono investiti i premi relativi alle forme individuali di previdenza complementare (FIP) istituite ai sensi dell art. 13 del d. lgs. n. 252/2005. Articolo 4 Il valore complessivo delle attività presenti nella gestione separata non può essere inferiore all importo delle riserve matematiche di cui all articolo 30 del Regolamento IVASS del 28 marzo 2008, n. 21, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al rendimento della gestione separata stessa. La valutazione delle riserve matematiche può essere effettuata anche mediante il ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, secondo le disposizioni di cui all articolo 26 del Regolamento IVASS del 28 marzo 2008, n. 21. Il valore delle attività è quello con cui sono iscritte nell ultimo bilancio approvato. Articolo 5 Il rendimento annuo di BAP GESTIONE PREVIDENZA per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio della gestione. Per risultato finanziario si devono intendere i proventi e gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di BAP GESTIONE PREVIDENZA, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Pagina 12 di 17
64 Condizioni generali di contratto Concorrono alla determinazione del risultato eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella BAP GESTIONE PREVIDENZA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella BAP GESTIONE PREVIDENZA per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della gestione si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di BAP GESTIONE PREVIDENZA. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella BAP GESTIONE PREVIDENZA. Articolo 6 La gestione separata BAP GESTIONE PREVIDENZA é annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al DPR n. 136, la quale attesta la rispondenza di BAP GESTIONE PREVIDENZA al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a BAP GESTIONE PREVIDENZA, il rendimento annuo e l adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base dei capitali maturati. Articolo 7 Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni generali di contratto. BancAssurance Popolari S.p.A. si riserva di effettuare modifiche al regolamento derivanti dall adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l assicurato. Pagina 13 di 17
65 Condizioni generali di contratto ALLEGATO 1 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA Base demografica: IPS55U-I indifferenziata per sesso Rendita annua per 1,00 Euro di Capitale Assicurato Frazionamento Rendita ETA' annuale semestrale trimestrale mensile 55 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UNA RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI E POI VITALIZIA Base demografica: IPS55U-I indifferenziata per sesso Rendita annua per 1,00 Euro di Capitale Assicurato Frazionamento Rendita ETA' annuale semestrale trimestrale mensile 55 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pagina 14 di 17
66 Condizioni generali di contratto COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UNA RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI E POI VITALIZIA Base demografica: IPS55U-I indifferenziata per sesso Rendita annua per 1,00 Euro di Capitale Assicurato Frazionamento Rendita ETA' annuale semestrale trimestrale mensile 55 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA REVERSIBILE RIVALUTABILE Rappresentiamo di seguito solo alcune figure tipo. Le combinazioni sono a disposizione pesso la sede del Fondo e sono comunicate a richiesta degli Aderenti. Base demografica: IPS55U-I indifferenziata per sesso Rendita annua per 1,00 Euro di Capitale Assicurato Età Testa Principale Età Testa Secondaria % di reversibilità Coefficiente % 0, % 0, Le tabelle sopra riportate prevedono l uso della scala seguente che permette la determinazione dell età di computo invecchiando o ringiovanendo l età assicurativa in funzione dell anno di nascita: Anno di nascita Correzione dell età Dal 1927 al Dal 1939 al Dal 1947 al Dal 1961 al Dal 1971 in poi -2 Pagina 15 di 17
67 Condizioni generali di contratto TUTELA DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominata Legge) che ha abrogato la L. 675/1996, ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue. 1) FINALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento a) è diretto all espletamento da parte della Compagnia delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia e autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all espletamento da parte della Compagnia delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Compagnia stessa. 2) MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all Art. 4, comma 1, lett. a), della Legge; raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/ confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9). 3) CONFERIMENTO DEI DATI Ferma l autorità personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell interessato stesso. 4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire dati personali a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l impossibilita di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell interessato. Pagina 16 di 17
68 Condizioni generali di contratto 5) COMUNICAZIONE DEI DATI a) I dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità di cui al punto 1), lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge agli altri soggetti del settore assicurativo, quali Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore; IVASS, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge. 6) DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all Unione Europea. 8) DIRITTI DELL INTERESSATO L Art. 7 della Legge conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi e l interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Chi intenda esercitare questi diritti, potrà inviare la sua richiesta a mezzo fax al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati al n , allegando fotocopia del documento di riconoscimento. 9) TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento e BancAssurance Popolari S.p.A. con sede legale in Via Calamandrei, Arezzo, e sede amministrativa in Via Francesco De Sanctis, Roma (RM) Italia. Presso la Sede Amministrativa è disponibile, per chi desiderasse conoscerlo, l elenco completo dei Responsabili interni ed esterni. Pagina 17 di 17
69 BAP PREVIDENTE BAPCrescendoPrevidente PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento è valido a decorrere dal 30 marzo La presente nota sintetica costituisce parte integrante della nota informativa relativa alla forma pensionistica complementare attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita BAPCrescendoPrevidente. Regime fiscale dei contributi I contributi versati dall Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1 gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 Euro. Se l Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Il limite annuo di 5.164,57 Euro comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l importo da esse non dedotto. L Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - i versamenti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all atto dell erogazione della prestazione finale. Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato alle forme pensionistiche complementari, in quanto tale destinazione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF. Le somme versate dall aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 Euro). Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d imposta pari all imposta pagata all atto della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato (non dedotto). Al lavoratore di prima occupazione, successivo al 1 gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (25.822,85 Euro, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 Euro, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra ,85 Euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a 2.582,29 Euro in ciascun anno. Regime fiscale delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (FIP) Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell anno, il valore attuale della rendita all inizio dell anno. 1 di 2
70 Regime fiscale delle prestazioni Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1 gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all imposta sostitutiva annuale del 20% in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un imposta sostitutiva con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione. La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall assoggettamento ad IRPEF dell ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita. Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato 1. Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1 gennaio Anticipazioni e riscatti Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa in vigore dal 2007 prevede l applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull ammontare imponibile, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione: - anticipazioni richieste dall aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli; -riscatti parziali determinati dalla cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione; - riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per oltre 4 anni; - riscatto della posizione operato dagli eredi a causa della morte dell aderente. 1 Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell assegno sociale di cui all art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. 2 di 2
71 BAPCrescendoPrevidente PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI La presente nota sintetica costituisce parte integrante della nota informativa relativa alla forma pensionistica complementare attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita BAPCrescendoPrevidente. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un anticipazione della posizione individuale maturata: 1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. 2. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito di imposta pari all imposta pagata al momento della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Ferma restando l intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le anticipazioni di cui al punti 1. sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione di cui al punto 2. e 3., non sono assoggettate adalcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. 1 di 1
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