APPRENDISTATO DOMANDE PIÙ FREQUENTI FAQ

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1 APPRENDISTATO DOMANDE PIÙ FREQUENTI FAQ 2014

2 Indice 1. QUESITI NORMATIVI / CONTRATTUALI Quale disciplina si applica al contratto di apprendistato? Quali sono le differenze tra le tre tipologie di apprendistato previste dal TU? Quanto durano gli sgravi contributivi a favore del datore di lavoro? Se il contratto dura meno di tre anni (a causa di recesso o interruzione), quale durata hanno gli sgravi contributivi a favore del datore di lavoro? È necessario far trascorrere un periodo di tempo prima dell'assunzione di un apprendista, in un ruolo fino a poco tempo prima ricoperto da un dipendente licenziato? È possibile trasformare un contratto di apprendistato professionalizzante (art. 4 TU) in contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art. 3 TU) e/o viceversa? Si può assumere un apprendista con contratto part-time? Come vengono calcolati i part-time rispetto al numero complessivo dei dipendenti? Due part- time possono essere conteggiati come un tempo pieno? Il parere di conformità degli Enti Bilaterali sul Piano Formativo Individuale è obbligatorio? Come si configurano i contributi versati nel periodo di apprendistato? Esiste una tabella dei costi di mantenimento di un apprendista in azienda? Quanti apprendisti possono essere assunti in un impresa? Quali sono le percentuali minime previste per la stabilizzazione degli apprendisti in impresa? Sono previsti incentivi per assumere in apprendistato? Come funziona l apprendistato in somministrazione? Nel lavoro stagionale come viene erogata la formazione? È possibile assumere in apprendistato un lavoratore in mobilità? Quali sono i pro e i contro per la scelta, da parte dell impresa, della tipologia di assunzione in apprendistato (art. 3 o art. 4 del TU)? Un impresa che ha sede legale in un altra Regione, e un apprendista che lavora in una unità operativa del Piemonte, quale regolamentazione deve applicare per gestire la formazione di base e trasversale? Dove si possono registrare le competenze acquisite in apprendistato? A chi spetta il controllo dei requisiti dichiarati dall impresa nell autocertificazione della capacità formativa totale per la realizzazione della formazione interna? In caso di rientro in servizio a seguito di congedo per maternità, l apprendista può proseguire il percorso formativo sospeso o deve iniziarne un altro? TUTORE / REFERENTE AZIENDALE L impresa è tenuta ad individuare un tutore/referente interno che segua il lavoratore assunto in apprendistato?

3 2.2 In caso di sostituzione del tutore aziendale come si procede? Per ricoprire il ruolo di tutore/referente aziendale sono richiesti specifici requisiti e/o una formazione obbligatoria? Per il tutore aziendale è ancora obbligatoria la formazione in auto-apprendimento (online) prevista dalla Regione Piemonte? Un impresa che al suo interno non ha persone in possesso dei requisiti necessari per svolgere il ruolo di tutore/referente aziendale, può individuarle all esterno? Un tutore/referente aziendale quanti apprendisti può seguire? Se il tutore/referente aziendale cessa la propria attività presso l impresa, entro quanto tempo è possibile modificare il nominativo sugli applicativi informatici? È necessario provvedere ad altre segnalazioni/adempimenti? APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (Art. 3 TU) Come viene definito il Piano formativo individuale (PFI) dell apprendista? Chi stabilisce la qualifica professionale regionale dell apprendista? Chi rilascia il titolo di Qualifica professionale all apprendista? Un lavoratore che ha già conseguito una qualifica professionale ai sensi dell art. 3 del TU, può essere nuovamente contrattualizzato, ai sensi dell art. 3, per l acquisizione di un altra qualifica? Qual è la durata prevista per il conseguimento della qualifica? È possibile il passaggio da una qualifica ad un altra? Se l apprendista viene bocciato all esame può ancora restare in azienda? Le assenze dell apprendista al percorso formativo devono essere documentate? Un giovane laureato, rispettando i limiti di età previsti, può accedere all apprendistato per la Qualifica professionale? L impresa può cambiare le mansioni di un apprendista, assunto con una determinata qualifica e livello, prorogando la durata della componente formativa del contratto in essere per il raggiungimento di una nuova qualifica? Nel lavoro stagionale, è possibile assumere un apprendista ai sensi dell art. 3? L impresa che assume un apprendista ai sensi dell art. 3 del TU, deve autocertificare la propria capacità formativa totale? Come si possono gestire eventuali errori sugli applicativi informatici? L APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (Art. 4 TU)...15 Prima dell entrata in vigore del TU e nel regime transitorio previsto dal TU (assunti ai sensi dell art. 16 L. 196/1997 e art. 49 D.Lgs. 276/2003) Quali sono le principali differenze per la formazione degli apprendisti assunti prima e dopo il 25 aprile 2012? È ancora disponibile l offerta pubblica finanziata per gli apprendisti assunti prima del 25 aprile 2012?

4 4.3 Quale iter procedurale deve seguire l impresa per autocertificare la propria capacità formativa? Se l'apprendista è stato pre-iscritto presso un agenzia formativa ma non è mai stato chiamato o non ha potuto terminare la formazione per cause dovute all agenzia formativa, l'azienda è sanzionabile? 16 Dopo l entrata in vigore definitiva del TU (25 aprile 2012) Con l entrata in vigore del TU sono state apportate modifiche rispetto alla formazione obbligatoria che l apprendista deve svolgere? Il monte ore di formazione obbligatoria per l acquisizione delle competenze di base e trasversali e tecnico-professionali, è suddiviso come in passato in annualità formative, oppure è da svolgere nell arco della durata del contratto? Esiste un offerta pubblica finanziata per la formazione obbligatoria degli apprendisti? La responsabilità di garantire la formazione obbligatoria all apprendista è interamente dell impresa, sia per le competenze tecnico-professionali sia per quelle di base e trasversali? L impresa può erogare autonomamente anche la formazione per l acquisizione delle competenze di base e trasversali? Per le competenze tecnico-professionali, l impresa può avvalersi di un agenzia di formazione esterna? Cosa deve fare l impresa per garantire la tracciabilità della formazione tecnico-professionale erogata all apprendista? La formazione professionalizzante può essere erogata in modalità FAD (Formazione a distanza)? L impresa che assume un soggetto che ha già svolto un periodo di apprendistato e la relativa attività formativa, deve nuovamente garantire la formazione al lavoratore? Dopo l assunzione dell apprendista, quando può iniziare la formazione? La formazione tecnicoprofessionale presso l impresa, può essere avviata prima della formazione di base e trasversale se i corsi finanziati non sono ancora programmati? Quale iter procedurale deve seguire l impresa per assumere un apprendista ai sensi dell art. 4 del TU (apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)? Qual è il monte ore di formazione previsto per un contratto di apprendistato della durata di 5 anni, stipulato ai sensi dell art. 4 del TU? Un lavoratore assunto ai sensi dell art. 4 del TU con un contratto della durata di 5 anni, può ottenere la qualifica in 3 anni? Il PFI del lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante (art. 4 TU) può essere modificato durante il periodo del contratto? In caso di modifica della mansione di un apprendista assunto ai sensi dell art. 4, è necessario compilare un nuovo PFI? Occorre rifare l assunzione? È possibile stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante (art. 4 TU) di durata inferiore a 36 mesi? In caso affermativo, le ore di formazione professionalizzante devono essere riproporzionate in base alla durata contrattuale?

5 4.21 Come vengono individuati i profili professionali caratterizzanti la figura dell artigiano, che permettono di estendere la durata contrattuale a 5 anni anziché 3? In caso di assunzione ai sensi dell art. 4 del TU 2012 ma precedente all avvio dell offerta pubblica finanziata, se è stato utilizzato un Piano Formativo Individuale (PFI) definito dal CCNL di riferimento, quando l offerta formativa pubblica è disponibile, occorre cambiare il PFI? APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (Art. 5 TU) Cos è l apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 5 TU)? A chi è rivolto? Quali sono le procedure da seguire per redigere il Piano Formativo Individuale dell apprendista assunto ai sensi dell art. 5 del TU? Quale impegno formativo prevedono i percorsi formativi di alta formazione in apprendistato? Quali sono gli adempimenti a carico delle imprese?

6 1. QUESITI NORMATIVI / CONTRATTUALI 1.1 Quale disciplina si applica al contratto di apprendistato? Dal 25 aprile 2012 è possibile assumere con contratto di apprendistato esclusivamente ai sensi del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo Unico dell Apprendistato - di seguito TU) e s.m.i. con una delle seguenti tipologie: Art. 3 - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; Art. 4 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; Art. 5 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Il TU ha abrogato tutte le precedenti norme sull apprendistato. Per i contratti di apprendistato in essere, stipulati ai sensi della L. n. 25/55, della L. 196/97 (Legge Treu) e del D.Lgs. n. 276/03 (Decreto Biagi), continua ad essere valida, fino alla scadenza del contratto, la normativa in base alla quale è avvenuta l assunzione. 1.2 Quali sono le differenze tra le tre tipologie di apprendistato previste dal TU? 1) L Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale - art. 3 TU, è rivolto ad adolescenti e giovani che hanno compiuto quindici anni, e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, ed è finalizzato al rilascio di un titolo di studio di qualifica o diploma professionale riconosciuto sul territorio nazionale. 2) L Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - art. 4 TU, è rivolto a giovani tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni, ed è finalizzato al rilascio di una qualifica professionale ai fini contrattuali. 3) L Apprendistato di alta formazione e di ricerca - art. 5 TU, è rivolto a giovani tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni, ed è finalizzato al rilascio di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell alta formazione, compresi i dottorati di ricerca. 1.3 Quanto durano gli sgravi contributivi a favore del datore di lavoro? Lo sgravio contributivo viene mantenuto per tutta la durata del rapporto di apprendistato, con la sola esclusione dello sgravio pari al 100% (per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016) che può durare al massimo per tre anni anche per i contratti per i quali è prevista una durata superiore ai tre anni (assunzioni ai sensi della vecchia normativa e assunzioni ai sensi del TU riferite a particolari professionalità dell artigianato per le quali sono previsti 5 anni di apprendistato). Pertanto, allo scadere del terzo anno di sgravio contributivo, pari al 100%, l impresa potrà godere della contribuzione pari al 10% per tutto l ulteriore periodo di apprendistato e per i 12 mesi successivi alla qualificazione del rapporto di lavoro avvenuta al termine della componente formativa del contratto. Per accedere allo sgravio contributivo previsto dalla L. n. 183/2011 in relazione alle assunzioni di apprendisti, i datori di lavoro dovranno provvedere all invio della dichiarazione de minimis. Con decorrenza 1 gennaio 2013 è prevista, anche per gli apprendisti, la contribuzione Aspi pari a 1,61%. 6

7 1.4 Se il contratto dura meno di tre anni (a causa di recesso o interruzione), quale durata hanno gli sgravi contributivi a favore del datore di lavoro? In caso di recesso o interruzione del rapporto di lavoro, prima della conclusione della componente formativa prevista, gli sgravi contributivi cesseranno contestualmente al termine del contratto. 1.5 È necessario far trascorrere un periodo di tempo prima dell'assunzione di un apprendista, in un ruolo fino a poco tempo prima ricoperto da un dipendente licenziato? L ipotesi descritta non è, al momento, disciplinata esplicitamente dal legislatore. Tuttavia, in base all orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in alcune sentenze recenti, il licenziamento di un lavoratore per sostituzione con uno meno costoso è considerato illegittimo, a meno che il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare un più ampio processo di riorganizzazione produttiva dovuta ad una crisi o ad una ridotta produttività, che non rende più sostenibile il costo del lavoro attuale (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 24 febbraio 2012, n. 2874; Cass., Sez. Lav., 19 gennaio 2012, n. 755; Cass. Sezioni Unite, Sentenza 11 aprile 1994, n. 3353; Cass. Sezioni Unite, Sentenza 10 maggio 1986, n. 312). Il divieto di sostituzione opera, peraltro, solo con riferimento al periodo del licenziamento ed a quello immediatamente successivo. Trascorso un congruo periodo, il datore di lavoro può procedere a nuove assunzioni (cfr. Cass., Sez. Lav., 20 maggio 2009, n dove la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto congruo un periodo di otto mesi dalla data del recesso). Ai sensi di legge è disciplinato, in ogni caso, il diritto di precedenza a favore del lavoratore licenziato, rispetto alle assunzioni intervenute nei sei mesi successivi al licenziamento stesso e per le medesime mansioni. 1.6 È possibile trasformare un contratto di apprendistato professionalizzante (art. 4 TU) in contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art. 3 TU) e/o viceversa? Il TU non prevede la possibilità di passare da una tipologia di contratto di apprendistato all altra, a meno che non si verifichino casi di licenziamento o di nuova assunzione con un altra qualifica. 1.7 Si può assumere un apprendista con contratto part-time? Sì con tutte e tre le tipologie di apprendistato, ma l obbligazione formativa rimane invariata rispetto a quella prevista per un apprendista assunto a tempo pieno. 1.8 Come vengono calcolati i part-time rispetto al numero complessivo dei dipendenti? Due part- time possono essere conteggiati come un tempo pieno? Il calcolo del part-time è effettuato pro quota, rispetto all orario a tempo pieno di riferimento, con arrotondamento all unità superiore. Ad esempio se l orario full-time è pari a 40 ore settimanali, un lavoratore part-time a 18h settimanali, un lavoratore part-time a 20h settimanali ed un altro a 24h settimanali saranno computati come due unità lavorative ( = 62 ore; poiché 40 ore corrispondono ad un unità con resto di 22 ore e poiché 22 ore superano la metà dell orario normale - 40 ore - si computa come arrotondamento una ulteriore unità). 7

8 1.9 Il parere di conformità degli Enti Bilaterali sul Piano Formativo Individuale è obbligatorio? Il parere di conformità dell Ente Bilaterale sul Piano Formativo Individuale può essere previsto dagli appositi accordi interconfederali, ovvero dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. È necessario fare riferimento a detti accordi/contratti per verificare l eventuale obbligatorietà e i tempi di approvazione. In ogni caso, ai fini della valida costituzione del contratto di apprendistato, la convalida presso l Ente Bilaterale non può mai essere considerata obbligatoria (interpello Ministero del Lavoro 14 giugno 2012 n. 16) Come si configurano i contributi versati nel periodo di apprendistato? I contributi versati durante il periodo di apprendistato hanno le stesse caratteristiche di quelli versati per i contratti subordinati a tempo indeterminato: o contributi INPS ai fini previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti); o malattia; o maternità; o assegno per il nucleo familiare; o assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL); o ASpI (Assicurazione sociale per l impiego) Esiste una tabella dei costi di mantenimento di un apprendista in azienda? I costi relativi alla retribuzione dipendono dal contratto applicato. I costi relativi all impegno formativo dipendono: - per le ore di formazione professionalizzante, dal contratto di riferimento (di norma 80 ore annue); - per le ore di formazione di base e trasversale, dal titolo di studio (120/64/40 ore nel periodo contrattuale, come disciplinato dalla Regione Piemonte). La formazione di base e trasversale è facoltativa per gli apprendisti assunti dall entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 34 del 20 marzo Quanti apprendisti possono essere assunti in un impresa? Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l impresa. Dal 1 gennaio 2013, per le imprese con più di 9 dipendenti, il rapporto diventa 3 apprendisti ogni 2 maestranze qualificate. Per le imprese artigiane, è prevista una disciplina speciale che consente l assunzione di un maggior numero di apprendisti in relazione alle maestranze qualificate Quali sono le percentuali minime previste per la stabilizzazione degli apprendisti in impresa? È necessario verificare se la propria contrattazione di riferimento ha definito una clausola di stabilizzazione specifica. 8

9 1.14 Sono previsti incentivi per assumere in apprendistato? Italia Lavoro (Ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) gestisce il programma FIXO (Formazione e Innovazione per l Occupazione) che prevede incentivi per l assunzione di apprendisti ai sensi dell art. 5 del TU. Per informazioni dettagliate è possibile consultare il sito FIXO Come funziona l apprendistato in somministrazione? Un apprendista può essere assunto in somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), in qualsiasi settore di attività, da un agenzia interinale che ne ha la piena responsabilità per tutti gli adempimenti formativi. In questo caso, l impresa utilizzatrice non assume l apprendista a tempo indeterminato, non ha responsabilità né costi per la sua formazione, ma ha un costo del lavoro più alto rispetto ad un normale apprendista Nel lavoro stagionale come viene erogata la formazione? Per la parte di formazione di base e trasversale non è disponibile l offerta formativa pubblica. La formazione è disciplinata, quindi, interamente dalla contrattazione di riferimento È possibile assumere in apprendistato un lavoratore in mobilità? È possibile assumere qualsiasi lavoratore che sia iscritto alle liste di mobilità, con o senza indennità. Alla particolare tipologia contrattuale si applica il regime contributivo di cui all art. 25, c. 9 della legge n. 223/1991 e - ove spettante - quello previsto dall art. 8, comma 4 della medesima legge. In questi casi, quindi, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, pari al 10%. Si potrà inoltre applicare per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all apprendista, il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto. Con riguardo agli aspetti contributivi, si precisa che, limitatamente al periodo di vigenza dell agevolazione, l aliquota complessiva da versare si attesterà in misura pari al 15,84% (10%+5,84% a carico dell apprendista). Al termine dei 18 mesi previsti dalla norma, la contribuzione datoriale sarà dovuta in misura piena, mentre la quota a carico del lavoratore, rimarrà pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato Quali sono i pro e i contro per la scelta, da parte dell impresa, della tipologia di assunzione in apprendistato (art. 3 o art. 4 del TU)? I minorenni possono essere assunti esclusivamente ai sensi dell art. 3. I giovani oltre i 25 anni possono essere assunti esclusivamente con l art. 4. I giovani tra i 18 e i 25 anni possono essere assunti sia ai sensi dell art. 3 sia con l art. 4. L art. 3 comporta un impegno formativo esterno all impresa, di 140 ore all anno (di norma per tre anni) e una formazione interna all impresa di 650 ore annue (di cui 180 strutturate e 470 on the job). A fronte di tale impegno formativo esterno all impresa, uno specifico accordo sottoscritto tra le Parti Sociali piemontesi, 9

10 prevede una rimodulazione salariale del -25% per i minorenni e del -20% per i maggiorenni. Tale rimodulazione salariale è compensata, nei confronti dell apprendista, da un incentivo regionale di euro annue per la partecipazione ad almeno i ¾ delle attività formative previste. Inoltre, tutti gli aspetti burocratici relativi alla formazione dell apprendista sono gestiti dall agenzia formativa. L art. 4 comporta un impegno formativo esterno all impresa, differenziato a seconda del titolo di studio dell apprendista, di 120/64/40 ore totali, e una formazione interna all impresa stabilita dalla contrattazione di riferimento (di norma 80 ore annue per tre anni). La formazione di base e trasversale è facoltativa per gli apprendisti assunti dall entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 34 del 20 marzo Un impresa che ha sede legale in un altra Regione, e un apprendista che lavora in una unità operativa del Piemonte, quale regolamentazione deve applicare per gestire la formazione di base e trasversale? Ai sensi della legge 99/2013 in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l impresa ha la propria sede legale Dove si possono registrare le competenze acquisite in apprendistato? Con Decreto Interministeriale 10 ottobre 2005, attualmente in vigore, è stato approvato il modello di libretto formativo del cittadino. Ai sensi del TU, l impresa è responsabile della registrazione delle competenze acquisite dall apprendista A chi spetta il controllo dei requisiti dichiarati dall impresa nell autocertificazione della capacità formativa totale per la realizzazione della formazione interna? L autocertificazione della capacità formativa dell impresa, che avviene ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, può essere oggetto di verifica da parte dell Ispettorato del lavoro In caso di rientro in servizio a seguito di congedo per maternità, l apprendista può proseguire il percorso formativo sospeso o deve iniziarne un altro? Ai sensi della nota n del 09/03/2010, emanata dall INPS, la mancata formazione dovuta a sospensione del rapporto di apprendistato per maternità deve essere recuperata, dalla lavoratrice, al rientro in servizio. L apprendista ha, infatti, diritto di portare a termine la componente formativa del proprio contratto mediante il prolungamento dei termini inizialmente previsti, per un periodo pari a quello di assenza, proseguendo il percorso formativo previsto dal suo PFI. 10

11 2. TUTORE / REFERENTE AZIENDALE 2.1 L impresa è tenuta ad individuare un tutore/referente interno che segua il lavoratore assunto in apprendistato? L individuazione di un tutore, o referente aziendale, rappresenta un obbligo di legge previsto per tutte le tipologie di contratto di apprendistato. 2.2 In caso di sostituzione del tutore aziendale come si procede? È possibile effettuare le operazioni relative ai tutori aziendali (modifica dei dati anagrafici, sostituzioni, associazioni con apprendisti etc.) accedendo all applicativo Gestione Apprendistato. 2.3 Per ricoprire il ruolo di tutore/referente aziendale sono richiesti specifici requisiti e/o una formazione obbligatoria? La disciplina nazionale demanda alla contrattazione di riferimento l individuazione di eventuali requisiti minimi, o obblighi formativi, per ricoprire il ruolo di tutore/referente aziendale. Dunque, per verificare se siano o meno richiesti requisiti specifici, o la frequenza ad attività formative, è necessario fare riferimento al CCNL applicato al contratto dell apprendista. 2.4 Per il tutore aziendale è ancora obbligatoria la formazione in auto-apprendimento (online) prevista dalla Regione Piemonte? Con l entrata in vigore del TU, la formazione del tutore aziendale non è più obbligatoria. La Regione Piemonte, comunque, mantiene ancora gratuitamente attivo il servizio online di formazione per il tutore aziendale per le imprese interessate ad usufruirne. Il percorso in auto-apprendimento è obbligatorio solo nel caso in cui l impresa abbia autocertificato il possesso della capacità formativa totale mediante la compilazione del Modello A. 2.5 Un impresa che al suo interno non ha persone in possesso dei requisiti necessari per svolgere il ruolo di tutore/referente aziendale, può individuarle all esterno? Ai sensi del TU, e come indicato nella circolare n. 5/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la disciplina in materia è demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva. 2.6 Un tutore/referente aziendale quanti apprendisti può seguire? Il numero massimo di apprendisti che può seguire il medesimo tutore/referente aziendale è di prassi 5, salvo diverse indicazioni previste nella contrattazione collettiva nazionale di riferimento. 2.7 Se il tutore/referente aziendale cessa la propria attività presso l impresa, entro quanto tempo è possibile modificare il nominativo sugli applicativi informatici? È necessario provvedere ad altre segnalazioni/adempimenti? Sebbene non siano previsti limiti di tempo, se si usufruisce dell offerta formativa pubblica finanziata è necessario provvedere, quanto prima, alla modifica dei dati del tutore/referente aziendale sul portale Gestione Apprendistato o tramite GECO (Gestione Comunicazione Obbligatorie). È altresì opportuno comunicare la modifica all ente formativo presso il quale l impresa ha eventualmente iscritto l apprendista. 11

12 3. APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (Art. 3 TU) 3.1 Come viene definito il Piano formativo individuale (PFI) dell apprendista? L agenzia formativa, in raccordo con l impresa, redige il PFI dell apprendista adeguando la formazione professionalizzante alla realtà produttiva aziendale nel rispetto delle competenze previste dalla qualifica professionale. 3.2 Chi stabilisce la qualifica professionale regionale dell apprendista? È tra i compiti dell agenzia formativa correlare la qualifica contrattuale di assunzione dell apprendista con una delle 37 Qualifiche professionali certificabili nella Regione Piemonte. 3.3 Chi rilascia il titolo di Qualifica professionale all apprendista? La Regione Piemonte, al termine del percorso formativo e previo superamento dell esame, rilascia all apprendista il titolo di Qualifica professionale. 3.4 Un lavoratore che ha già conseguito una qualifica professionale ai sensi dell art. 3 del TU, può essere nuovamente contrattualizzato, ai sensi dell art. 3, per l acquisizione di un altra qualifica? È possibile avviare un ulteriore contratto ai sensi dell art. 3, purché sia finalizzato all acquisizione di una qualifica diversa da quella conseguita nell ambito del precedente contratto. 3.5 Qual è la durata prevista per il conseguimento della qualifica? I percorsi per la qualifica hanno durata triennale. Tenuto conto del percorso scolastico-formativo svolto, l agenzia formativa può riconoscere all apprendista eventuali crediti in ingresso sulla base dei quali viene definita la durata del percorso così come di seguito indicato: nei percorsi triennali possono essere inseriti gli apprendisti che non hanno crediti formativi; nei percorsi biennali possono essere inseriti gli apprendisti che hanno: - 1 anno di formazione positivo in corsi del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione congruente con la qualifica; - 2 o più anni di formazione positivi in corsi del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione non congruenti con la qualifica; - 2 o più anni positivi di scuole superiori non congruenti con la qualifica; nei percorsi annuali possono essere inseriti gli apprendisti che hanno: - 2 anni di formazione positivi in corsi del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione congruenti con la qualifica; - 2 o più anni positivi di scuole superiori congruenti con la qualifica. 12

13 3.6 È possibile il passaggio da una qualifica ad un altra? Successivamente all avvio delle attività formative non è più possibile modificare il titolo di Qualifica professionale definito al momento della compilazione del PFI contrattuale. 3.7 Se l apprendista viene bocciato all esame può ancora restare in azienda? Se il ragazzo viene bocciato, il suo contratto prosegue fino alla scadenza della componente formativa prevista dal medesimo e può ripetere l esame in una sessione successiva. In caso di scadenza della componente formativa, prima dell acquisizione della qualifica, è facoltà dell impresa proseguire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o recedere dal medesimo sulla base di quanto previsto all art. 2 comma 1 del TU. 3.8 Le assenze dell apprendista al percorso formativo devono essere documentate? Sono ammesse assenze alle attività formative solo per cause contrattualmente previste e, quindi, imputabili esclusivamente agli allievi (ferie, malattia, etc..). Tali assenze devono essere debitamente documentate dall impresa all agenzia formativa. 3.9 Un giovane laureato, rispettando i limiti di età previsti, può accedere all apprendistato per la Qualifica professionale? È possibile essere assunti in apprendistato per la Qualifica professionale (art. 3 del TU) anche se in possesso di un titolo di studio superiore, purché non coerente con la Qualifica contrattuale di assunzione L impresa può cambiare le mansioni di un apprendista, assunto con una determinata qualifica e livello, prorogando la durata della componente formativa del contratto in essere per il raggiungimento di una nuova qualifica? La componente formativa di un contratto non può essere prorogata. E possibile cambiare le mansioni dell apprendista purché venga salvaguardata la correlazione con il titolo di Qualifica professionale regionale previsto in esito al percorso formativo Nel lavoro stagionale, è possibile assumere un apprendista ai sensi dell art. 3? Poiché la durata minima prevista nei percorsi formativi per la Qualifica professionale è di almeno un anno, non è possibile assumere apprendisti stagionali ai sensi dell art. 3 del TU che prevede durate contrattuali inferiori L impresa che assume un apprendista ai sensi dell art. 3 del TU, deve autocertificare la propria capacità formativa totale? L impresa che assume apprendisti ai sensi dell art. 3 non deve autocertificare la capacità formativa totale poiché la formazione di base e trasversale non può essere erogata all interno dell impresa. 13

14 3.13 Come si possono gestire eventuali errori sugli applicativi informatici? In caso di errori relativi all assunzione dell apprendista è possibile rettificare la Comunicazione Obbligatoria entro 5 giorni dalla data di assunzione. Superato detto termine è necessario rivolgersi ai Centri per l Impiego per valutare possibili azioni correttive. Eventuali errori sul portale Gestione Apprendistato, possono essere oggetto di correzione su motivata richiesta dell impresa all agenzia formativa. 14

15 4. L APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (Art. 4 TU) Prima dell entrata in vigore del TU e nel regime transitorio previsto dal TU (assunti ai sensi dell art. 16 L. 196/1997 e art. 49 D.Lgs. 276/2003) 4.1 Quali sono le principali differenze per la formazione degli apprendisti assunti prima e dopo il 25 aprile 2012? Per gli apprendisti assunti prima dell entrata in vigore del TU è previsto un monte ore minimo di formazione formale - interna o esterna all impresa - pari a 120 ore all anno finalizzate all acquisizione delle competenze di base e trasversali e tecnico-professionali. Per i contratti stipulati ai sensi del TU - regime transitorio, per la formazione di base e trasversale è previsto un monte ore di 120/64/40 ore (a seconda del titolo di studio dell apprendista), da svolgere nel corso della durata del contratto. La formazione di base e trasversale è facoltativa per gli apprendisti assunti dall entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 34 del 20 marzo La parte di formazione professionalizzante, a carico dell impresa, è da strutturare secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento (di norma sono previste 80 ore annue). 4.2 È ancora disponibile l offerta pubblica finanziata per gli apprendisti assunti prima del 25 aprile 2012? Non è più previsto il finanziamento di attività formative per gli apprendisti assunti ai sensi della normativa vigente prima del TU. 4.3 Quale iter procedurale deve seguire l impresa per autocertificare la propria capacità formativa? Il TU demanda la responsabilità della formazione tecnico-professionale all impresa che risulta, quindi, automaticamente dotata della capacità formativa per erogare detta formazione, di conseguenza l impresa non deve procedere ad alcuna autocertificazione. L autocertificazione della capacità formativa si rende invece necessaria qualora l impresa decida di provvedere a formare l apprendista anche per quanto riguarda le competenze di base e trasversali. In tal caso, l impresa deve autocertificare il possesso degli standard minimi previsti per esercitare le funzioni di soggetto formativo (dotazione di locali, attrezzature, personale idoneo, ecc.). Tale autocertificazione - denominata capacità formativa totale - deve essere effettuata compilando l apposito Modello A, disponibile sull applicativo Gestione Apprendistato. L autocertificazione deve essere fatta una sola volta ed è valida anche per successive assunzioni in apprendistato. La formazione per l acquisizione delle competenze di base e trasversale, erogata direttamente dall impresa, non è oggetto di finanziamento pubblico. Peraltro, l autocertificazione della capacità formativa non preclude all impresa la possibilità di ricorrere alla formazione di base e trasversale finanziata nell ambito dei Cataloghi provinciali dell offerta formativa per l apprendistato. 15

16 4.4 Se l'apprendista è stato pre-iscritto presso un agenzia formativa ma non è mai stato chiamato o non ha potuto terminare la formazione per cause dovute all agenzia formativa, l'azienda è sanzionabile? La mancata o parziale erogazione delle attività formative per esclusiva causa dell agenzia formativa, non si configura come una mancanza dell impresa. L applicazione di eventuali sanzioni è, in ogni caso, di competenza dell Ispettorato del lavoro. Dopo l entrata in vigore definitiva del TU (25 aprile 2012) (assunti ai sensi dell art. 4 D.Lgs. 167/2011) 4.5 Con l entrata in vigore del TU sono state apportate modifiche rispetto alla formazione obbligatoria che l apprendista deve svolgere? Il percorso formativo dell apprendista prevede, due tipologie di formazione finalizzate: 1. all acquisizione delle competenze di base e trasversali; 2. all acquisizione delle competenze tecnico-professionali. La formazione per l acquisizione delle competenze di base e trasversali è disciplinata dalla Regione Piemonte che ne ha modulato la durata in base al livello di scolarità dell apprendista: ore, se in possesso della sola licenza media; - 64 ore, se in possesso della qualifica/diploma; - 40 ore,se in possesso di laurea. Le durate sopraindicate, relative all intero periodo contrattuale, sono ridotte di 4 ore per gli apprendisti in possesso di crediti formativi permanenti sulla sicurezza ex D. Lgs. 81/2008. La formazione di base e trasversale è facoltativa per gli apprendisti assunti dall entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 34 del 20 marzo La formazione per l acquisizione delle competenze tecnico professionali è definita, in termini di durata (di norma stabilita in 80 ore annue), contenuti e modalità di erogazione, dai CCNL o dagli Accordi Interconfederali ai quali l impresa deve fare riferimento. 4.6 Il monte ore di formazione obbligatoria per l acquisizione delle competenze di base e trasversali e tecnico-professionali, è suddiviso come in passato in annualità formative, oppure è da svolgere nell arco della durata del contratto? La formazione di base e trasversale deve essere erogata in un unica soluzione (nella misura di 120/64/40 ore) e ha validità per l intera durata del contratto. La formazione di base e trasversale è facoltativa per gli apprendisti assunti dall entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 34 del 20 marzo La formazione tecnico-professionale, la cui responsabilità è dell impresa, può essere organizzata in modo flessibile nell arco di durata del contratto come disciplinato dalla contrattazione di riferimento. 16

17 4.7 Esiste un offerta pubblica finanziata per la formazione obbligatoria degli apprendisti? Ai sensi del TU la Regione Piemonte finanzia, nei limiti delle risorse disponibili, la formazione per l acquisizione delle competenze di base e trasversali, di cui è responsabile anche per la disciplina. Tale formazione è organizzata nei Cataloghi provinciali dell offerta formativa per l apprendistato. La formazione di base e trasversale è facoltativa per gli apprendisti assunti dall entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 34 del 20 marzo Non è previsto il finanziamento regionale della formazione per l acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali, poiché il TU ne affida la regolamentazione ai CCNL, agli Accordi Interconfederali e all organizzazione delle imprese. 4.8 La responsabilità di garantire la formazione obbligatoria all apprendista è interamente dell impresa, sia per le competenze tecnico-professionali sia per quelle di base e trasversali? L impresa è responsabile di garantire all apprendista lo svolgimento dell intero monte ore di formazione obbligatoria prevista da contratto e dalla disciplina regionale. 4.9 L impresa può erogare autonomamente anche la formazione per l acquisizione delle competenze di base e trasversali? L impresa può erogare in autonomia anche la formazione per l acquisizione delle competenze di base e trasversali solo se in possesso degli standard minimi previsti dalla Regione Piemonte (dotazione di idonei locali, attrezzature, docenti ecc.) dichiarati mediante l autocertificazione della capacità formativa totale Per le competenze tecnico-professionali, l impresa può avvalersi di un agenzia di formazione esterna? L impresa, per l erogazione della formazione tecnico-professionale al proprio apprendista può anche fare riferimento ad un agenzia di formazione esterna Cosa deve fare l impresa per garantire la tracciabilità della formazione tecnico-professionale erogata all apprendista? Al momento non sono previsti modelli per la registrazione delle attività formative svolte sotto la responsabilità dell impresa che deve comunque dotarsi di adeguati strumenti al fine di dimostrare, in caso di controlli ispettivi, l avvenuta formazione, avvalendosi altresì di quanto eventualmente previsto dai CCNL di riferimento La formazione professionalizzante può essere erogata in modalità FAD (Formazione a distanza)? Qualora il CCNL o Accordo Interconfederale applicato al contratto di apprendistato preveda la possibilità di ricorrere alla FAD, l impresa può utilizzare tale modalità. 17

18 4.13 L impresa che assume un soggetto che ha già svolto un periodo di apprendistato e la relativa attività formativa, deve nuovamente garantire la formazione al lavoratore? L obbligazione formativa, parte integrante del contratto di apprendistato, è in carico alla singola impresa che assume l apprendista. La formazione quindi è sempre obbligatoria, anche nel caso in cui l apprendista abbia già frequentato precedenti percorsi formativi Dopo l assunzione dell apprendista, quando può iniziare la formazione? La formazione tecnico-professionale presso l impresa, può essere avviata prima della formazione di base e trasversale se i corsi finanziati non sono ancora programmati? L impresa può valutare di erogare la formazione tecnico-professionale, prima della formazione di base e trasversale finanziata, qualora sia funzionale a garantire all apprendista lo svolgimento dell intero percorso di formazione obbligatoria entro il termine del contratto in essere Quale iter procedurale deve seguire l impresa per assumere un apprendista ai sensi dell art. 4 del TU (apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)? L impresa, per assumere un apprendista ai sensi dell art. 4 del TU: deve comunicare l assunzione tramite l applicativo GECO (Gestione Comunicazioni Obbligatorie); entro 30 giorni dall assunzione può: redigere il PFI, nel quale sono indicate le competenze che l apprendista deve acquisire entro il termine previsto dal contratto di apprendistato. Il PFI può essere redatto sui formulari previsti dai CCNL o dagli Enti Bilaterali di riferimento o, in alternativa, sul modello regionale disponibile su Gestione Apprendistato ; qualora l impresa intenda usufruire della formazione pubblica finanziata per l acquisizione delle competenze di base e trasversali deve: a) scegliere, tramite l applicativo Gestione Apprendistato, l agenzia formativa presso il quale far svolgere i corsi all apprendista (pre-iscrizione); b) approvare, sempre tramite l applicativo Gestione Apprendistato il Piano formativo individuale di dettaglio proposto dall agenzia formativa, che contiene il percorso formativo dell apprendista rispetto alle competenze di base e trasversali Qual è il monte ore di formazione previsto per un contratto di apprendistato della durata di 5 anni, stipulato ai sensi dell art. 4 del TU? La durata della formazione per l acquisizione di competenze di base e trasversali prevista per l intero periodo contrattuale, anche per contratti della durata di 5 anni (relativi a figure professionali dell artigianato) è la stessa prevista per i contratti della durata di 3 anni. Durata e modalità di erogazione della formazione per l acquisizione delle competenze tecnico-professionali sono stabilite dagli Accordi interconfederali e dai Contratti collettivi nazionali (CCNL). 18

19 4.17 Un lavoratore assunto ai sensi dell art. 4 del TU con un contratto della durata di 5 anni, può ottenere la qualifica in 3 anni? È facoltà dell impresa qualificare l apprendista prima del termine previsto dal contratto di apprendistato, trasformando il contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Il PFI del lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante (art. 4 TU) può essere modificato durante il periodo del contratto? Il PFI può essere oggetto di modifiche durante il periodo del contratto, previo accordo tra le parti coinvolte (apprendista e impresa) In caso di modifica della mansione di un apprendista assunto ai sensi dell art. 4, è necessario compilare un nuovo PFI? Occorre rifare l assunzione? Il PFI può essere modificato durante il periodo di apprendistato e, quindi, non è necessario procedere ad una nuova assunzione È possibile stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante (art. 4 TU) di durata inferiore a 36 mesi? In caso affermativo, le ore di formazione professionalizzante devono essere riproporzionate in base alla durata contrattuale? I singoli CCNL possono prevedere durate contrattuali differenziate in base alla qualifica, al titolo di studio, alle mansioni e al livello di inquadramento dell apprendista in azienda, e stabilire differenti obblighi formativi Come vengono individuati i profili professionali caratterizzanti la figura dell artigiano, che permettono di estendere la durata contrattuale a 5 anni anziché 3? La L. n. 92/2012 (Legge Fornero) ha sostituito la formula relativa ai profili professionali, modificando la vecchia dizione dell ultima parte dell art. 4, co. 2 del TU che recitava:.per le figure professionali dell artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. In proposito, il Ministero del lavoro (Interpello 26 ottobre 2011, n. 40), ha affermato che si deve avere riguardo ai contenuti competenziali che caratterizzano in concreto la prestazione resa e non al settore di riferimento del datore di lavoro. Sicché il termine di 5 anni è applicabile non solo agli apprendisti assunti da aziende artigiane, ma anche a quelle figure previste nell ambito dei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione - i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane In caso di assunzione ai sensi dell art. 4 del TU 2012 ma precedente all avvio dell offerta pubblica finanziata, se è stato utilizzato un Piano Formativo Individuale (PFI) definito dal CCNL di riferimento, quando l offerta formativa pubblica è disponibile, occorre cambiare il PFI? Non è necessario modificare il PFI compilato sulla base dei formulari previsti dal proprio CCNL. L utilizzo del modello regionale, messo a disposizione tramite l applicativo Gestione Apprendistato, è facoltativo. 19

20 5. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (Art. 5 TU) 5.1 Cos è l apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 5 TU)? L apprendistato di Alta formazione e di ricerca è uno strumento di inserimento lavorativo rivolto a giovani laureati e laureandi, che permette alle imprese di assumere risorse umane altamente qualificate che vengono formate secondo le proprie esigenze: l impresa che assume un apprendista con un contratto di apprendistato di Alta formazione e di ricerca, infatti, collabora con gli atenei piemontesi alla definizione del progetto formativo e in seguito, individua adeguate forme di coordinamento con gli stessi nella fase di gestione. 5.2 A chi è rivolto? I percorsi sono rivolti a giovani e adulti con età inferiore ai 30 anni assunti ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. 167/2011 presso unità locali di imprese operanti sul territorio piemontese. 5.3 Quali sono le procedure da seguire per redigere il Piano Formativo Individuale dell apprendista assunto ai sensi dell art. 5 del TU? Dopo avere effettuato l assunzione su GECO, l impresa può concordare con l università il Piano Formativo Individuale che, oltre a permettere all apprendista di conseguire il titolo di studio previsto, viene adeguato alle esigenze dell impresa. Non esiste una procedura informatica specifica ma è possibile scaricare un modello fac-simile, sulla piattaforma Collegamenti. 5.4 Quale impegno formativo prevedono i percorsi formativi di alta formazione in apprendistato? I percorsi formativi per l acquisizione del titolo di Laurea triennale (durata massima 36 mesi) e Laurea magistrale (durata massima 24 mesi), prevedono: o attività finalizzate all acquisizione di competenze addizionali rispetto a quanto previsto dalla formazione ordinaria programmata dall ateneo; o tutoring individualizzato, finalizzato al supporto formativo e al raccordo tra le attività svolte in ambito universitario e le attività di formazione in impresa. Il percorso formativo per l acquisizione del titolo di Master universitario di I e di II livello, si articola, indicativamente, in: o ore di impegno per la formazione a cura dell Istituzione universitaria; o circa 800 ore di impegno per il project work e la formazione presso l impresa, in presenza del tutore dell Istituzione universitaria e in accordo con il tutore aziendale; o circa 200 ore di impegno in auto-apprendimento. I percorsi formativi per l acquisizione del Dottorato di ricerca in apprendistato, prevedono attività addizionali rispetto a quelle programmate per i corsi ordinari di Dottorato. Tali attività si differenziano in ragione della tipologia di ricerca (fondamentale, applicata) e possono avere durata triennale, biennale o annuale, a seconda che si riferiscano a percorsi di Dottorato già avviati o da avviare. 5.5 Quali sono gli adempimenti a carico delle imprese? Le imprese, devono favorire, al proprio interno, condizioni organizzative, strutturali e professionali tali da consentire all apprendista la formazione per l acquisizione del titolo di studio cui è finalizzato il contratto di apprendistato. Devono registrare la formazione effettuata internamente per poterne dare evidenza in caso di controlli ispettivi. 20

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