Art. 1 Art. 2 Art. 3

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1 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AI DIPENDENTI IN SERVIZIO, FIGLI DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO E DIPENDENTI IN QUIESCENZA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. Art. 1 (oggetto del Regolamento) La Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (di seguito denominata per brevità Cassa), per agevolare i propri dipendenti in servizio nonché i figli dei medesimi e i dipendenti in quiescenza (di seguito denominati per brevità dipendenti o anche mutuatari) concede mutui ipotecari a condizioni loro riservate di particolare favore per la costruzione, l acquisto, la ristrutturazione o il miglioramento della prima casa di abitazione, così come definita al successivo art. 4 2 comma, da destinarsi ad uso esclusivo degli stessi. Il dipendente in quiescenza e il figlio del dipendente in servizio (si veda anche quanto previsto dall art. 10, lettera c) devono dichiarare, tramite autocertificazione, di non svolgere in alcun modo attività commerciali, finanziarie o di altro genere in concorrenza con la Cassa. Indipendentemente dall autocertificazione rilasciata, la valutazione se si configuri o meno un attività di concorrenza da parte del dipendente in quiescenza e/o del figlio, avverrà comunque sulla base di un giudizio insindacabile della Cassa I mutui sono concessi secondo le modalità di cui alle presenti norme regolamentari. Art. 2 (scopo dei mutui) I mutui vengono concessi ai soggetti di cui all art. 1 esclusivamente per: a) Costruzione od acquisto di un alloggio, sia appartamento che casa unifamiliare, da destinarsi ad uso esclusivo di prima casa di abitazione. b) lavori di miglioramento - ivi compresi i casi di ampliamento, ricostruzione, riparazione, trasformazione e ristrutturazione - dell attuale alloggio destinato ad uso esclusivo di prima casa di abitazione; c) acquisto di quote di eredità su alloggio adibito ad abitazione, pervenuto in successione ai soggetti di cui all art. 1, al coniuge od ai figli conviventi; d) estinzione o modificazione di mutui, stipulati con la Cassa o estinzione di mutui stipulati con altri Istituti di credito per le causali sub a) e sub b) anche utilizzando lo strumento della portabilità /surrogazione di cui al Decreto Lgs n. 7 del 31 gennaio 2007 convertito dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40 e successive modificazioni. Art. 3 (condizioni) I mutui vengono concessi alle seguenti condizioni: a) durata massima: anni 30, purché alla scadenza del mutuo l età del mutuatario non superi i 78 anni di età; 1

2 b) tasso di interesse: pari al 50% del Tasso Ufficiale di Riferimento per il mutuo ipotecario prima casa, e pari al 100% del Tasso Ufficiale di Riferimento per il mutuo ipotecario integrativo prima casa; c) oneri fiscali: a carico del mutuatario; d) garanzia: ipoteca sull immobile oggetto del finanziamento del valore pari al 110% della somma concessa a mutuo; e) importo massimo: Euro come mutuo prima casa e Euro come mutuo integrativo prima casa; l importo massimo è soggetto al principio di rotatività per cui il Dipendente ha la possibilità di ripristinare l importo ridotto per effetto del pagamento delle rate di ammortamento o per estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo; f) polizza assicurativa: il titolare del contratto di mutuo è assicurato, a spese della Cassa, in caso di morte per infortunio o in caso di invalidità permanente, conseguente a infortunio, di grado superiore al 40% con i massimali tempo per tempo stabiliti nelle polizze assicurative stipulate dalla Cassa g) Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà relativo all attestazione del requisito di prima casa: documento obbligatorio da sottoscrivere da parte dei mutuatari. Art. 4 (requisiti per l ammissione ai mutui) I mutui di cui al presente Regolamento possono essere concessi esclusivamente ai dipendenti della Cassa, assunti a tempo indeterminato da almeno 2 anni, ai figli di dipendenti in servizio della Cassa e ai dipendenti in quiescenza. E considerata prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e/o imposta sul valore aggiunto o, in assenza di tale requisito e per la sola ipotesi di cui all art. 2 punto b), quella di abitazione risultante da certificato di residenza. Art. 5 (concedibilità di ulteriori mutui) Successivamente alla concessione di un mutuo finalizzato all acquisto o alla costruzione dell abitazione, potranno essere concessi ulteriori mutui per l esecuzione di lavori di miglioramento e/o di ristrutturazione, in conformità alla normativa urbanistica vigente nel rispetto dei limiti di importo indicati al precedente art. 3 sub e). Nel caso di acquisto o di costruzione di una nuova abitazione, i mutui gravanti sull alloggio alienato dovranno di regola essere estinti entro il termine massimo di sei mesi dall acquisto del nuovo immobile. L importo dei mutui successivi al primo va determinato in modo che la somma dei medesimi con il residuo debito dei precedenti non superi i limiti di cui alla lettera e) dell art. 3 Art. 6 (limiti di concedibilità) Fermo restando il limite di importo di cui all art. 3, l ammontare del mutuo non potrà eccedere l 80% del valore cauzionale dell immobile determinato dalla perizia descritta al successivo art. 7 ultimo comma. 2

3 Art. 7 (garanzia) I mutui di cui al presente regolamento devono essere garantiti da ipoteca, di norma di primo grado o equivalente, sull immobile oggetto del finanziamento, fatto salvo quanto precisato al comma successivo. Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo, sempre che l ammontare dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, sommato ai crediti da garantirsi con le ipoteche da iscrivere, non superi il limite di cui all art. 6. Nel caso in cui l immobile venga intestato al figlio del dipendente in servizio, o al figlio e suoi familiari, il mutuo dovrà essere intestato al proprietario, o ai proprietari, ma dovrà essere garantito dalla fideiussione specifica del genitore dipendente e corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà relativo all attestazione del requisito di prima casa a firma del mutuatario La valutazione dell immobile ai fini della determinazione del valore cauzionale può risultare anche da una perizia presentata dal mutuatario purché redatta da un tecnico iscritto agli Albi professionali e secondo lo schema in uso in Azienda, con la possibilità da parte della Cassa, qualora lo ritenga opportuno, di richiedere un ulteriore perizia. Art. 8 (concessione dei mutui) Il contratto di mutuo dovrà essere stipulato entro 12 mesi dalla data di delibera della sua concessione, pena la decadenza della delibera stessa, anche l eventuale prefinanziamento non potrà avere una durata superiore ai 12 mesi. E comunque facoltà della Cassa concedere, in casi di comprovata necessità, eventuali proroghe a detto termine. Art. 9 (erogazione ed ammortamento dei mutui) Il contratto di mutuo viene stilato sulla base degli schemi in uso presso la Cassa al momento della stipulazione per analoghe operazioni alla clientela ordinaria. Non viene percepita dalla Cassa alcuna spesa di istruttoria, mentre restano a carico del mutuatario il rimborso degli oneri fiscali (imposta sostitutiva) e degli oneri assicurativi (polizza incendio e scoppio), nonché della spesa della perizia eventualmente richiesta dalla Cassa. Il piano d ammortamento del mutuo sarà regolato a rate mensili posticipate costanti. La procedura per la liquidazione ed erogazione dei mutui ai dipendenti è analoga a quella seguita per le operazioni dello stesso genere concedibili alla clientela ordinaria Art. 10 (revoca e decadenza dai benefici) Gli alloggi finanziati con i mutui di cui al presente regolamento dovranno essere abitati personalmente dai mutuatari per un periodo non inferiore a 5 anni; il trasferimento della residenza dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di stipula del mutuo. 3

4 Nel caso di acquisto di immobile locato, detto termine decorrerà dal momento in cui il richiedente ottenga la disponibilità dell alloggio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Ai sensi di quanto disposto dall art c.c., la locazione o l alienazione dell immobile da parte del mutuatario prima che sia decorso il termine di cui sopra costituisce motivo valido per la risoluzione immediata del mutuo o dei mutui concessi e la Cassa avrà diritto di pretendere l immediato pagamento del debito residuo per capitali, interessi e accessori tutti, senza necessità di preventiva messa in mora del mutuatario. Ricorrendo l ipotesi di cui sopra, la Cassa, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di mantenere in essere il mutuo o i mutui, gli stessi verranno regolati alle condizioni tempo per tempo applicate alla clientela ordinaria per analoghe operazioni, riportate nella documentazione predisposta e pubblicata ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria. Analogamente a quanto sopra, costituisce motivo valido per la risoluzione immediata ai sensi dell art c.c. la cessazione del rapporto di dipendenza, fatta salva l ipotesi di collocamento in quiescenza del dipendente e la Cassa avrà diritto di pretendere l immediato pagamento del debito residuo per capitali, interessi e accessori tutti, senza necessità di preventiva messa in mora del mutuatario. Ricorrendo l ipotesi di cui sopra, la Cassa, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di mantenere in essere il mutuo o i mutui, gli stessi verranno regolati alle condizioni tempo per tempo applicate alla clientela ordinaria per analoghe operazioni, riportate nella documentazione predisposta ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria. Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti, la Cassa mutuante potrà rivalersi sull indennità di anzianità del dipendente. In caso di collocamento in quiescenza del dipendente, lo stesso (che abbia stipulato mutuo in costanza di rapporto di lavoro) e/o il figlio (che abbia stipulato mutuo in costanza di rapporto di lavoro del genitore) ha la possibilità di proseguire l ammortamento del mutuo al tasso previsto, a patto che si verifichino le seguenti condizioni: a) il pensionato (ed anche il figlio nel caso di mutuo a lui intestato) deve essere titolare o contitolare di un conto corrente acceso presso una qualsiasi Dipendenza della Cassa; b) il pensionato deve domiciliare l accredito della pensione INPS sul detto conto corrente; c) il pensionato (ed anche il figlio nel caso di mutuo a lui intestato) deve dichiarare, tramite autocertificazione, di non svolgere in alcun modo attività commerciali, finanziarie o di altro genere in concorrenza con la Cassa. Indipendentemente dall autocertificazione rilasciata, la valutazione se si configuri o meno un attività di concorrenza da parte del pensionato e/o del figlio, avverrà comunque sulla base di un giudizio insindacabile della Cassa. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo non si applicherà nel caso in cui il dipendente mutuatario sia trasferito presso altra dipendenza della Banca, oppure sia comandato a svolgere una mansione che comporti l obbligo di abitare in edifici di proprietà della Cassa. 4

5 In caso di decesso del dipendente o del figlio è ammessa la prosecuzione dei mutui alle condizioni originariamente pattuite, a favore del coniuge erede o degli eredi fiscalmente a carico del defunto. E consentita l estinzione anticipata, parziale o totale, dei mutui, nonché la loro rinegoziazione solo per la variabile della durata. Art. 11 (assicurazione immobili) Gli immobili costituiti in garanzia debbono essere assicurati a cura e spese del mutuatario contro i danni dell incendio, del fulmine, dello scoppio di gas e di centrali termiche e tubazioni, presso primaria Compagnia di Assicurazione e le relative polizze, vincolate a beneficio della Cassa, devono essere alla stessa consegnate in originale. Art. 12 (cointestazione degli immobili e dei mutui) Gli immobili oggetto dei finanziamenti devono essere di proprietà totale o parziale dei soggetti di cui all'articolo 1. Potranno essere prese in esame domande di mutuo da parte dei soggetti di cui all articolo 1 che risultino soci e futuri assegnatari di cooperative edilizie aventi lo scopo di provvedere, con spirito mutualistico, alla costruzione o all acquisto dell alloggio di abitazioni per i propri soci. La Cooperativa potrà intervenire all atto del mutuo, come terzo datore d ipoteca, in attesa dell assegnazione definitiva. Le unità immobiliari potranno essere edificate su terreno in proprietà e/o in diritto di superficie come previsto dall art. 35 della Legge , n Art. 13 (cooperative fra dipendenti in servizio) I mutui di cui al presente regolamento possono essere concessi anche a società cooperative costituite, esclusivamente, fra i dipendenti e/o figli di dipendenti della Cassa, purché ciascun socio abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento. Le domande di mutuo devono essere presentate singolarmente dai dipendenti e/o dai figli partecipanti alle cooperative. Art. 14 (trasferimento del dipendente) La concessione dei mutui non limita in alcun modo la facoltà della Banca di trasferire ad altra sede i beneficiari. Art. 15 (rinvio alle disposizioni comuni) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme e le clausole contrattuali per le analoghe operazioni di mutuo con la normale clientela e le disposizioni di legge 5

6 Art. 16 (disposizioni finali) E abrogato il precedente regolamento 6

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