BANCA CENTRALE EUROPEA
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1 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 276/21 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) BANCA CENTRALE EUROPEA INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 27 settembre 2001 relativo alle operazioni degli Stati membri partecipanti aventi ad oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi in conformità dell'articolo 31.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE/2001/9) (2001/737/CE) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare gli articoli 31.2, 31.3 e 43.1, considerando quanto segue: (1) Le operazioni degli Stati membri partecipanti aventi ad oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell'articolo 31.3, sono soggette all'approvazione della BCE, al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio della Comunità. (2) In conformità dell'articolo 31.3 dello statuto, il Consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni. (3) Le operazioni effettuate dalle banche centrali nazionali per conto degli Stati membri partecipanti e non registrate nei rendiconti finanziari delle banche centrali nazionali sono disciplinate dal presente indirizzo, mentre le operazioni effettuate dalle banche centrali nazionali a nome proprio e a proprio rischio sono disciplinate dall'indirizzo relativo alle operazioni delle banche centrali nazionali, in conformità dell'articolo 31.3 dello statuto, per «banche centrali nazionali» si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti, per «operazioni» si intendono tutte le operazioni elencate nel secondo e terzo trattino dell'articolo 23 dello statuto, effettuate nel mercato da parte degli Stati membri partecipanti, che comportano lo scambio di attività non denominate in euro contro euro, o contro qualunque altra attività non denominata in euro, incluse, a titolo esemplificativo, operazioni effettuate da banche centrali nazionali per conto degli Stati membri partecipanti e non registrate nei rendiconti finanziari delle banche centrali nazionali, per «saldi operativi in valuta estera» si intendono le attività denominate in qualsiasi unità di conto o in una valuta diversa dall'euro, detenute dalle autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti direttamente o attraverso propri rappresentanti, per «attività non denominate in euro» si intendono titoli e ogni altra attività denominati nella valuta di un qualunque paese esterno all'area dell'euro ovvero in un'unità di conto, in qualsiasi forma detenuti, HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente indirizzo: per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea, per «fuori mercato» si intendono operazioni in valuta estera in relazione alle quali nessuna delle parti contrattuali sia un partecipante del mercato interbancario delle operazioni in valuta estera. Tale mercato interbancario è costituito esclusivamente da istituzioni commerciali finanziarie. Le banche centrali, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni commerciali non finanziarie, gli Stati membri partecipanti e la Commissione europea non sono considerate parti del mercato interbancario.
2 L 276/22 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Articolo 2 Ambito di applicazione Il presente indirizzo si applica alle modalità di effettuazione delle operazioni da parte di tutte le autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti aventi ad oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi. Le procedure stabilite per le segnalazioni da effettuarsi ex ante e ex post da parte dei governi centrali si discostano da quelle stabilite per le altre autorità pubbliche. Articolo 3 Soglie per la segnalazione preventiva 1. Le soglie alle quali o sotto le quali le autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti possono effettuare, senza la necessità di una segnalazione preventiva alla BCE e in un qualunque giorno di negoziazione, operazioni aventi ad oggetto i loro saldi operativi in valuta estera, e le soglie al di sopra delle quali i vari tipi di operazioni aventi ad oggetto i loro saldi operativi in valuta estera non possono essere effettuate senza la segnalazione preventiva alla BCE e in un qualunque giorno di negoziazione, sono stabilite nell'allegato I. 2. Le seguenti operazioni in valuta estera non sono soggette alla procedura della notifica preventiva: qualunque operazione che interessi da entrambe le parti attività in valuta estera denominate nella stessa valuta (per esempio la sostituzione di un certificato di credito del Tesoro americano con un buono ordinario del Tesoro americano), swap su valute, qualunque operazione effettuata con le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti. Articolo 4 Aspetti organizzativi 1. Gli Stati membri partecipanti adottano le misure opportune affinché si garantisca che le operazioni aventi ad oggetto attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, effettuate da tutte le autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti, incluse le operazioni effettuate attraverso le banche centrali nazionali per conto degli Stati membri partecipanti superiori alle soglie previste nell'allegato I, siano comunicate alla BCE conformemente alle procedure di cui al presente indirizzo. 2. I governi centrali degli Stati membri partecipanti forniscono alla BCE, con cadenza mensile, la previsione di tutte le operazioni aventi ad oggetto attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi che intendono effettuare, comprese le operazioni effettuate attraverso le banche centrali nazionali per conto degli Stati membri partecipanti. Il modello da utilizzare per le segnalazioni di tali stime è riportato nell'allegato II. 3. Tutte le altre autorità pubbliche forniscono alla BCE una previsione di tutte le operazioni imminenti, comprese quelle effettuate attraverso le banche centrali nazionali per conto degli Stati membri partecipanti e aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi superiori alle soglie stabilite dalla BCE, come indicato nell'allegato III. 4. Gli Stati membri partecipanti sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 4 e 6, essi raccolgono quindi tutti i dati rilevanti e li comunicano alla BCE attraverso le rispettive banche centrali nazionali. Articolo 5 Procedura di segnalazione preventiva e approvazione da parte della BCE delle modalità di realizzazione delle operazioni 1. Le autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti, incluse le banche centrali nazionali che agiscono per conto degli Stati membri, comunicano alla BCE, col massimo anticipo possibile, tutte le operazioni aventi ad oggetto le loro attività in valuta estera dei saldi operativi superiori alle soglie stabilite nell'articolo 3. La BCE riceve tali notifiche nella data di contrattazione entro e non oltre le ore 11:00, ora della BCE. Il modello da utilizzare per ciascuna di tali notifiche è riportato nell'allegato IV e viene fornito alla BCE attraverso le rispettive banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti. 2. La BCE risponde il prima possibile alle notifiche preventive di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in ogni caso entro e non oltre le ore 13:00, ora della BCE, nella prevista data di contrattazione. Nel caso in cui la BCE non abbia risposto nel termine stabilito, l'operazione si intende autorizzata conformemente ai termini e condizioni specificati dall'autorità pubblica competente dello Stato membro partecipante. 3. Nell'ipotesi in cui la BCE riceva una notifica oltre le ore 11:00, ora della BCE, verrà applicata la procedura di consultazione descritta nel paragrafo La BCE valuta le notifiche preventive al fine di facilitare il più possibile le operazioni effettuate dalle autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti. La BCE considera tali operazioni nell'intento di assicurare coerenza con le politiche monetaria e del cambio della Comunità, tenendo conto del loro impatto sulla liquidità del sistema bancario dell'area dell'euro. Alla luce di tali considerazioni la BCE decide se una transazione possa essere effettuata nei tempi e con le modalità previsti dallo Stato membro partecipante interessato. 5. In circostanze eccezionali, siano esse legate a considerazioni di tipo politico, a condizioni di mercato avverse o a una notifica tardiva da parte degli Stati membri partecipanti, la BCE può prevedere la modifica dei tempi di un'operazione o delle modalità in cui questa deve essere effettuata. In tali circostanze la BCE dà inizio a una procedura di consultazione con le parti interessate, vale a dire l'autorità pubblica nazionale considerata e la banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante in questione. La BCE può richiedere che l'operazione venga effettuata fuori mercato attraverso l'sebc, nel qual caso la BCE può chiedere che l'operazione si realizzi con la banca centrale nazionale considerata o con la BCE. La BCE può richiedere inoltre che l'ammontare complessivo di ciascuna di tali operazioni venga suddiviso in due o più operazioni. La BCE, ancora, può richiedere che l'operazione venga effettuata in parte fuori mercato tramite l'sebc, e in parte suddivisa in due o più operazioni, come stabilito sopra.
3 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 276/23 6. In circostanze eccezionali la BCE può richiedere che una operazione venga differita, nel qual caso il differimento dell'operazione è previsto per il periodo di tempo più breve possibile e non deve, in nessun caso, essere indefinito o pregiudicare il rispetto dei termini e condizioni delle obbligazioni non ancora scadute. Articolo 6 Segnalazione dei saldi operativi 1. Al fine di garantire alla BCE un'adeguata visione d'insieme sulla portata delle attività in valuta estera dei saldi operativi degli Stati membri partecipanti, questi ultimi segnalano ex post le proprie attività in valuta estera dei saldi operativi su base mensile. 2. Il modello che i governi centrali degli Stati membri partecipanti devono utilizzare per le segnalazioni ex post alla BCE delle attività in valuta estera dei saldi operativi è riportato nell'allegato V. 3. Tutte le altre autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti segnalano i propri saldi operativi in valuta estera superiori alla soglia stabilita dalla BCE, come precisato nell'allegato VI. Articolo 7 Riservatezza Tutte le informazioni e i dati scambiati nell'ambito delle procedure di cui al presente indirizzo sono riservati. Articolo 8 Abrogazione dell'indirizzo BCE/1998/NP7 Il presente indirizzo abroga l'indirizzo BCE/1998/NP7. Articolo 9 Disposizioni finali Gli Stati membri partecipanti sono destinatari del presente indirizzo. Il presente indirizzo entra in vigore il 1 o novembre Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 settembre Per il Consiglio direttivo della BCE Willem F. DUISENBERG
4 L 276/24 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO I Soglie per la segnalazione preventiva alla BCE delle operazioni in valuta estera degli Stati membri in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1 Tipi di operazioni Soglia applicabile (riferimento: data di contrattazione) Acquisti o vendite a titolo definitivo, a pronti e a termine, di attività in valuta estera Contro euro 500 milioni di EUR (operazione aggregate lorde) Contro altre attività in valuta estera («operazioni a valute incrociate») Controvalore di 500 milioni di EUR (operazioni aggregate lorde per coppia di valute) Per operazione aggregata lorda si intende il totale degli acquisti e il totale delle vendite di attività in valuta estera in un dato giorno di negoziazione. Tali soglie si applicano anche a operazioni effettuate da banche centrali nazionali per conto degli Stati membri partecipanti e non registrate nei rendiconti finanziari delle banche centrali nazionali. ALLEGATO II Modello per le segnalazioni ex ante delle stime relative ad operazioni imminenti in valuta estera degli Stati membri partecipanti in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3 I governi centrali degli Stati membri forniscono alla BCE mensilmente una stima delle loro operazioni imminenti in valuta estera. Tali stime riguardano tutte le operazioni che verranno effettuate dai governi centrali. Tutte le altre autorità pubbliche forniscono una stima delle proprie operazioni imminenti in valuta estera superiori alle soglie previste nell'allegato III. I messaggi contenenti le stime delle operazioni imminenti in valuta estera degli Stati membri partecipanti devono presentare i seguenti dati: Disaggregrazione: per coppia di valute. Frequenza: mensile. Scadenza: ore 18:00, ora della BCE, dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente. Interpretazione: totale degli acquisti e totale delle vendite in relazione ad operazioni contro euro o ad operazioni a valute incrociate. La valuta da acquistare va indicata nella prima colonna/cella e la valuta da vendere va indicata nella seconda colonna/cella. La data di contrattazione e la data di valuta sono da specificare per operazioni di portata significativa. Valutazione: Arrotondamento: al fine di determinare il valore dell'importo incerto vengono utilizzati i tassi di cambio delle ore 14:15 del giorno di segnalazione. al più vicino controvalore di un milione di euro. L'arco di tempo preso in considerazione da tali messaggi è un mese di calendario. Le soglie si riferiscono agli importi giornalieri, nel senso che se si prevede che tali soglie vengano superate in uno o più giorni del mese successivo, è necessario inviare una segnalazione ex ante, prima dell'ultimo giorno lavorativo che precede il mese corrente. La segnalazione mensile ex ante considera i giorni durante i quali si prevede il superamento delle soglie.
5 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 276/25 ALLEGATO III Soglie per la segnalazione ex ante da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti diverse dai governi centrali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 Le autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti diverse dai governi centrali forniscono alla BCE mensilmente le stime di tutte le operazioni imminenti aventi ad oggetto le loro attività in valuta estera dei saldi operativi superiori alle soglie seguenti: Tipi di operazioni Soglia applicabile (riferimento: data di contrattazione) Acquisti o vendite a titolo definitivo, a pronti e a termine, di attività in valuta estera Contro euro 100 milioni di EUR (operazioni aggregate lorde) Contro altre attività in valuta estera («operazioni a valute incrociate») Controvalore di 500 milioni di EUR (operazioni aggregate lorde per coppia di valute) Per operazione aggregata lorda si intende il totale degli acquisti e il totale delle vendite di attività in valuta estera in un dato giorno di negoziazione. ALLEGATO IV Richieste di notifica preventiva da parte degli Stati membri partecipanti ( 1 ) e risposte della BCE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 I messaggi di notifica preventiva devono contenere le seguenti informazioni: indicazione dello Stato membro partecipante che notifica le operazioni, autorità pubblica responsabile dell'operazione, data e ora delle notifiche, data di contrattazione, data di valuta, ammontare delle operazioni (in milioni di euro o al controvalore di milioni di euro), valute interessate (codici ISO), categoria dell'operazione, obbligazioni contrattuali non ancora scadute (S/N). La risposta della BCE alle notifiche preventive deve contenere inoltre i seguenti dati: giorno, ora e contenuto della risposta della BCE. Nota: Gli Stati membri partecipanti devono far pervenire le loro notifiche alla BCE attraverso le rispettive banche centrali nazionali. ( 1 ) Si ricorda che sono soggette alla notifica preliminare solo le operazioni effettuate dagli Stati membri nel mercato, vale a dire con controparti diverse dalle rispettive banche centrali nazionali. Le operazioni effettuate dagli Stati membri con le rispettive banche centrali nazionali quali controparti sono soggette all'approvazione preventiva e alle procedure di segnalazione applicabili alle operazioni delle banche centrali nazionali.
6 L 276/26 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO V Modello per le segnalazioni ex post alla BCE delle attività in valuta estera dei saldi operativi detenute dagli Stati membri partecipanti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 I governi centrali degli Stati membri partecipanti sono tenuti a segnalare la consistenza delle attività in valuta estera dei saldi operativi con cadenza mensile. Le altre autorità pubbliche sono tenute a effettuare le segnalazioni solo nel caso in cui l'ammontare più elevato tra le attività medie mensili e quelle di fine mese ecceda la soglia prevista nell'allegato VI. Disaggregazione: totale dei saldi operativi in valuta estera, non disaggregati per valuta. Media mensile, ammontare massimo del mese, ammontare di fine mese e ammontare minimo del mese. Frequenza: mensile. Scadenza: ore 18:00, ora della BCE, della quinta giornata lavorativa successiva al periodo di segnalazione. Interpretazione: totale delle attività in valuta estera detenute dagli Stati membri partecipanti al di fuori del SEBC. I dati devono contenere anche le posizioni a termine (le posizioni a termine devono quindi essere sommate alle attività in essere segnalando solo un importo per ciascuna voce). Inoltre, i dati devono anche includere le operazioni a pronti già negoziate ma non ancora liquidate (i dati devono essere compilati con riferimento alla data di contrattazione). Valutazione: le banche centrali nazionali utilizzano i tassi di cambio di riferimento delle ore 14:15 al fine di convertire in euro le informazioni ricevute da parte degli Stati membri partecipanti (in particolare quando questi ultimi segnalino attività in valuta estera in essere). Il valore dei titoli viene determinato in riferimento ai prezzi di mercato, ma, per ragioni pratiche, per tali prezzi non è richiesta un'unica fonte di riferimento. Poiché è probabile che la maggior parte dei saldi operativi sia detenuta sotto forma di depositi, l'impatto di fonti di mercato leggermente differenti per determinare il valore dei titoli dovrebbe essere alquanto limitato. Arrotondamento: al più vicino controvalore di un milione di euro. È da rilevare che altre autorità pubbliche sono soggette ad obblighi di segnalazioni solo nel caso in cui l'ammontare più elevato tra le attività medie mensili e quelle di fine mese ecceda la soglia prevista. Tuttavia, se la soglia viene superata, le altre autorità pubbliche dovranno utilizzare gli stessi tipi di dati utilizzati dai governi centrali (vale a dire media mensile, ammontare massimo del mese, ammontare di fine mese e ammontare minimo del mese). L'obbligo di segnalazione ex post contenuto nel presente allegato include tutte le operazioni in valuta estera effettuate dalle banche centrali nazionali per conto delle autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti. ALLEGATO VI Soglie per la segnalazione ex post da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti diverse dai governi centrali in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3 Le autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti diverse dai governi centrali forniscono alla BCE le loro attività in valuta estera dei saldi operativi superiori alle soglie seguenti: Tipi di attività Attività in valuta (totale di tutte le valute, in un controvalore di milioni di euro): il valore riportato deve essere il più alto fra i seguenti: valore medio mensile, valore di fine mese. Soglie applicabili (riferimento: data di contrattazione) Controvalore di 50 milioni di EUR.
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