Il ruolo delle Camere di commercio nei controlli dei prodotti immessi sul mercato

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1 1 Il ruolo delle Camere di commercio nei controlli dei prodotti immessi sul mercato Centro congressi Torino Incontra 17 settembre 2014

2 2 L art. 2 comma 2 lett. L) della Legge 580/93 sulle Camere di commercio, modificata nel 2010, ha chiaramente indicato fra le funzioni delle Camere di commercio la vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale

3 Compiti di tutela della fede pubblica del Settore Vigilanza sul Mercato Servizio Metrico 3 metrologia legale - verificazione periodica strumenti di misura presso utenti metrici, ricevimento SCIA dei laboratori privati che eseguono verifica, tenuta del Registro fabbricanti metrici e del Registro assegnatari marchi produttori oggetti in metallo prezioso, rinnovo autorizzazioni ministeriali ai centri tecnici per i tachigrafi digitali, vigilanza su tutti i precedenti soggetti vigilanza sui prodotti - controllo sulla sicurezza ed etichettatura dei prodotti garantita dal rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, a tutela dei consumatori e della concorrenza leale

4 Quali prodotti 4 Materiale elettrico a bassa tensione (L. 791/77, Dir. 2006/95/CE, Dir. 2014/35/UE, principali norme armonizzate relative); Giocattoli (D. lgs. 54/2011, Dir. 2009/48/CE e D. lgs. 313/91, Dir. 88/378/CEE, principali norme armonizzate relative); Dispositivi di protezione individuale (D. lgs. 475/92, Dir. 89/686/CEE, principali norme armonizzate relative); Sicurezza generale dei prodotti (capo IV D.lgs. 206/2005, Dir. 2001/95/CE Compatibilità elettromagnetica (D. lgs. 194/2007, Dir. 2004/108/CE, principali norme armonizzate relative) Tessili (Regolamento UE 1007/2011, D. lgs. 194/199, L. 883/73, Dir. 2008/121/CE, Dir. 96/73/CE, Dir. 73/44/CEE)

5 La VIGILANZA camerale sulla sicurezza ed etichettatura di alcuni prodotti si esplica con: 5 l ACCERTAMENTO di eventuali violazioni delle disposizioni vigenti (Regolamenti comunitari, norme nazionali di recepimento direttive, ) tramite lo svolgimento di ispezioni presso aziende del territorio provinciale e la redazione di verbali - Settore Vigilanza sul mercato Servizio metrico l EMISSIONE DI ORDINANZA -INGIUNZIONE O ARCHIVIAZIONE, quale Autorità competente ai sensi dell art. 17 della L. 689/81 sulla depenalizzazione, quando non sia stato effettuato nei 60 giorni il pagamento in misura ridotta contenuto nei verbali. Per le violazioni e i sequestri avvenuti in Provincia di Torino: Settore Sanzioni e Regolazione del mercato

6 Gli altri organi di controllo La vigilanza sulla sicurezza ed etichettatura di alcuni prodotti e quindi l emissione di verbali di accertamento in caso di violazioni è compito anche di altri organi di controllo, con i quali si organizzano anche momenti di confronto e azioni congiunte: 6 GUARDIA DI FINANZA CARABINIERI POLIZIA MUNICIPALE Controlli vengono fatti al momento dell immissione nel Mercato comunitario dall AGENZIA DELLE DOGANE che coinvolge, in caso di irregolarità, il Ministero competente Autorità nazionale di vigilanza rimane, per i prodotti di seguito indicati, il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

7 Il Ministero dello Sviluppo economico La vigilanza spesso è demandata al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale sul territorio anche delle Camere di commercio per lo svolgimento delle attività ispettive presso le aziende, oltre che di altre Amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali. Può: INTIMARE DI CONFORMARE IL PRODOTTO, entro 30 gg, al produttore/ importatore, quando viene accertata la mancanza o irregolare apposizione della marcatura CE; VIETARE LA COMMERCIALIZZAZIONE temporaneamente o in modo definitivo/ordinare IL RITIRO o IL RICHIAMO (a spese del fabbricante), se il termine è decorso inutilmente; VIETARE L IMMISSIONE SUL MERCATO di prodotti non conformi, individuati ad esempio nei controlli a campione dell Autorità doganale. 7 Le determinazioni del Ministero costituiscono vero e proprio procedimento amministrativo regolato anche dalla L. 241/90 (comunicazione di avvio del procedimento, motivazione adeguata, indicazione Autorità competente per il ricorso, possibilità di partecipare, salvo casi d urgenza, presentando osservazioni scritte e presenziando agli accertamenti), distinto dal procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 689/81 che prevede irrogazione di sanzioni pecuniarie e accessorie (sequestro). I provvedimenti ministeriali hanno efficacia ovviamente su tutti i prodotti oggetto di intervento, sull intero territorio nazionale. Il Ministero si avvale delle Camere di commercio anche per effettuare in seguito controlli sul rispetto delle disposizioni impartite.

8 Poteri di accertamento degli Organi di controllo (art. 13 della L. 689/81) assumere informazioni procedere a ispezioni in luoghi diversi dalla dimora privata procedere a rilievi descrittivi e fotografici ed altre operazioni tecniche sequestrare cautelativamente le cose, redigendo verbale che deve essere trasmesso prontamente all Autorità competente (Settore Sanzioni e Regolazione del mercato per la Camera di commercio di Torino) che decide entro 10 giorni in caso di opposizione e comunque entro 6 mesi con ordinanza di dissequestro (eventualmente condizionato alla regolarizzazione della merce) o di confisca, con successiva alienazione o distruzione. Di tutte le operazioni viene redatto verbale. 8

9 Le sanzioni Le direttive europee non contengono un riferimento diretto alle sanzioni, sono i recepimenti nazionali, obbligatori da parte di ciascuno Stato membro, che individuano idoneo impianto sanzionatorio; dette sanzioni variano da una direttiva all altra. Solitamente vengono definiti livelli di responsabilità e gravità differenti ai quali corrispondono sanzioni amministrative pecuniarie più o meno ingenti, passando talvolta anche ad un profilo penale. In generale maggiormente responsabile della non conformità di un prodotto è colui che ha effettuato la prima immissione sul mercato comunitario di detto prodotto, fabbricante-rappresentante autorizzato o importatore. Anche distributore e venditore finale, sono chiamati però a rispondere di detta non conformità, sebbene in misura più lieve. 9

10 Occorre: conoscere attentamente gli obblighi previsti per produttori 10 e distributori dalla legislazione nazionale di recepimento, integrata dalla direttiva nuovo approccio d origine e dalle norme tecniche armonizzate, se utilizzate per assicurare la conformità ai requisiti richiesti, per ogni tipologia di prodotto; Individuare nella legislazione nazionale con precisione quali violazioni amministrative sono sanzionate, nei confronti di quali soggetti e con quali importi minimi e massimi, talvolta anche pari a diverse migliaia di euro (materiale elettrico a bassa tensione); Tenere presente che in alcuni casi si possono configurare o sono espressamente già previsti dalla legislazione nazionale anche reati puntiti con arresto o ammenda e obbligo da parte degli Ufficiali giudiziari e dei Funzionari incaricati della vigilanza di segnalazione in Procura per le valutazioni del caso.

11 I verbali Ai sensi della L. 689/81 sulla depenalizzazione, nel verbale di accertamento di una violazione amministrativa risultano: data, ora e luogo del fatto; 2. generalità e qualifica dei funzionari accertatori; 3. generalità del trasgressore; 4. individuazione dei responsabili in solido; 5. descrizione sommaria dei fatti; 6. indicazione delle norme violate e della norma che sanziona con importi minimo e massimo; 7. indicazione della facoltà di presentare memorie e/o richiesta di audizione; 8. indicazione della facoltà di pagare entro 60 giorni dalla contestazione in misura ridotta con il relativo importo (pari al più favorevole fra un terzo del massimo e il doppio del minimo); 9. sottoscrizione dei funzionari, del trasgressore e dell obbligato in solido, se è possibile la contestazione immediata. Quando non è possibile la contestazione immediata il verbale viene notificato entro 90 giorni dall accertamento.

12 Tipologie di sanzioni: Assenza della marcatura CE Marcatura graficamente non conforme, apposta non sul prodotto, ma su imballaggio, avvertenze (nonostante le caratteristiche dello stesso lo consentano), in modo da poter essere asportata facilmente; Apposizione di marchi che possano indurre in inganno i terzi sul simbolo della marcatura CE; Apposizione irregolare della marcatura, cioè senza avere rispettato gli adempimenti previsti dalle direttive del nuovo approccio e relativo recepimento nazionale (ad esempio senza aver previsto e attuato procedure interne di valutazione della conformità, senza aver fornito i dati tecnici e le avvertenze previste, ); Mancanza delle informazioni obbligatorie identificative del prodotto e del produttore (talvolta interviene la norma generale sulla sicurezza dei prodotti e il Codice del consumo, se carente la norma specifica); Mancata collaborazione agli accertamenti da parte degli organi di vigilanza; Mancata conservazione della documentazione tecnica e dichiarazione di conformità; 12

13 13 Il Regolamento europeo 765/2008 richiede un attenta vigilanza sul mercato, attraverso la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le diverse Autorità vigilanti degli Stati membri, i controlli al momento dell immissione nel mercato comunitario, il ritiro dei prodotti pericolosi. Dispone inoltre che gli Stati membri stabiliscano programmi di controllo sulle caratteristiche dei prodotti su scala adeguata e sulla base di un campionamento significativo, tenendo conto dei principi di valutazione del rischio, dei reclami pervenuti e di altre informazioni utili disponibili.

14 Il primo Protocollo d intesa 14 Il 26 giugno 2009, al fine di rispettare il Regolamento, Unioncamere ha siglato un Protocollo di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico per l attuazione del Progetto Rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori, finanziato da entrambi i soggetti. Attraverso tale Progetto il sistema camerale ha potenziato le competenze affidate alle Camere di Commercio al fine di valorizzarne il ruolo nel quadro nazionale degli interventi di regolazione del mercato e tutela del consumatore.

15 Nel Protocollo sono state considerate sia le funzioni di vigilanza sul mercato relative alle manifestazioni a premio e alla metrologia legale ( sorveglianza sugli strumenti in uso, vigilanza sui laboratori autorizzati alla verifica periodica, sugli strumenti MID, sui metalli preziosi, sui centri tecnici che operano sui tachigrafi digitali), sia quelle relative alla etichettatura (tessili e calzature) e alla sicurezza dei prodotti (giocattoli, prodotti elettrici, compatibilità elettromagnetica, DPI 1^ categoria, sicurezza prodotti per quanto attiene al Codice del consumo). 15 E stata prevista ed effettuata: la predisposizione di procedure per lo svolgimento in modo coordinato delle attività da parte delle diverse Camere; la formazione/aggiornamento del personale camerale; la realizzazione di un sistema informativo nazionale per la gestione dei controlli, Informazione sull iniziativa

16 Tipologie di controllo 16 visivo sui prodotti: tali controlli sono quelli eseguiti presso le imprese per verificare il rispetto formale della normativa di riferimento; documentalesui dossier tecnici relativi ai prodotti o agli strumenti metrici: tali controlli sono eseguiti avvalendosi di Organismi notificati e sono volti ad accertare la conformità dei prodotti in relazione alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa cogente e volontaria; prove di laboratorio, volte ad accertare le caratteristiche chimico fisiche di conformità dei prodotti appoggiandosi ancora a laboratori autorizzati.

17 Piano di controllo 17 Sono stati individuati per ogni Provincia i controlli da svolgere sui diversi ambiti di applicazione del progetto, tenendo conto di: segnalazioni provenienti da altre autorità di vigilanza (Dogane, ) segnalazioni e reclami provenienti dal mercato e dai consumatori analisi semplificata sui rischi potenziali associati ai prodotti, delle caratteristiche di stagionalità, degli eventi ricorrenti Valore degli scambi sul territorio, n. consumatori/utenti

18 La prima Convenzione 18 Il 30 aprile 2010 la Camera di commercio di Torino ha sottoscritto una Convenzione con Unioncamere per lo svolgimento, da parte del Settore Vigilanza sul mercato Servizio metrico, sul proprio territorio provinciale di una serie di controlli in ambito metrologico legale e vigilanza prodotti

19 I numeri 2011/2012 vigilanza prodotti n. ispezioni n. prodotti controllati visivamente n. controlli documentali n. prove laboratorio 19 GIOCATTOLI PRODOTTI ELETTRICI DPI OCCHIALI DA SOLE TESSILI TOTALE

20 Le attività nel tempo Nel 2011 sono state organizzate ed effettuate per la prima volta dal Settore le ispezioni previste presso aziende produttrici o distributrici, controllando complessivamente 540 prodotti seguendo la traccia delle procedure elaborate da Unioncamere. Un ulteriore filone di controlli è stato condotto anche sull etichettatura dei tessili (23 aziende, 230 prodotti) la cui direttiva non rientra in quelle nuovo approccio, ma per cui è vivo l interesse ad una informativa corretta verso i consumatori e importante la vigilanza per contrastare le frodi in commercio. Nel 2012 l attività è stata concentrata sulla raccolta del materiale e sul coordinamento con gli Organismi notificati per i controlli delle documentazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformità (trasmesse unitamente ad un campione del prodotto) e sull organizzazione per lo svolgimento, sempre da parte degli Organismi notificati, delle prove di laboratorio secondo i protocolli indicati dalle norme armonizzate, per verificare la conformità di prodotti acquistati a caso presso le aziende ispezionate o per cui sono emerse esigenze di approfondimento. 20 Gli esiti dei controlli visivi, documentali e delle analisi, in caso negativo, hanno determinato da parte del Settore Vigilanza sul mercato Servizio metrico la redazione di verbali di accertamento di violazioni amministrative con relativa sanzione pecuniaria.

21 Le procedure Unioncamere 21 SCOPO DELLA VIGILANZA Verificare la conformità dei prodotti secondo procedure condivise Intervenire nel caso di prodotti non conformi Mettere a disposizione delle autorità di controllo coinvolte una banca dati comune LUOGHI DELLA VIGILANZA produzione stoccaggio distribuzione

22 Vigilanza 2011/12 Obiettivi 22 verificare la conformità dei prodotti elettrici immessi sul mercato italiano intervenire nel caso di prodotti non conformi Coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico: Coordinamento su scala nazionale Riferimento italiano su scala europea

23 Direttiva Bassa Tensione (LVD) 23 N. 20 ispezioni totali eseguite: 8 fabbricanti 5 importatori e grossisti 7 dettaglianti N. 200 prodotti controllati

24 Direttiva Bassa Tensione (LVD) 24 N. 20 ispezioni totali eseguite: 35% 40% Fabbricanti Imp. - Gross. Dettaglianti 25%

25 Vigilanza 2011/12 Tipologia di controlli 25 - visivi/formali -documentali - fisici (prelievo e analisi di campioni) Tipologia Visivo formali Documentali Fisici (prove laboratorio) N Prodotti controllati

26 Non conformità individuate 26 Tipologia N Prodotti CE non conforme (grafica o posizione) Dati di targa incompleti Avvertenze incomplete no italiano CE assente Prodotto pericoloso

27 Vigilanza 2011/12 CE non conforme 27 Marcatura CE non conforme: - Graficamente non conforme - Non apposto sul prodotto - Non indelebile (possibilità di rimuoverla) Il sistema camerale ha deciso di considerare dette non conformità come non sostanziali Approfondimenti (richiesta documentazione tecnica e dichiarazione conformità)

28 Vigilanza 2011/12 CE assente 28 Marcatura CE assente: Profilo di gravità superiore il prodotto potrebbe non aver seguito le procedure previste dalla LVD - Sanzione amministrativa - Sequestro cautelare - Approfondimento -Conformazione

29 Vigilanza 2011/12 Dati targa ed avvertenze 29 - Verifica dei dati da riportare sul prodotto (dati di targa) e avvertenze complete tensione nominale in Volt potenza nominale in Watt altre indicazioni sul prodotto avvertenze e istruzioni d uso in italiano conoscenza ed osservanza indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo

30 Vigilanza 2011/12 avvertenze ed istruzioni 30 Anche il prodotto più sicuro, può diventare pericoloso se non utilizzato correttamente Asciugacapelli in una vasca da bagno Avvertenza indicata anche sul prodotto: [simbolo 5582 della Pubbl. IEC segnale di divieto della ISO 3864, a eccezione dei colori specificati

31 Vigilanza 2011/12 avvertenze ed istruzioni 31 Un prodotto modificato nelle sue parti principali potrebbe perdere la propria conformità Sostituzione del cavo Sui prodotti di uso domestico e similare si riporta la seguente avvertenza: Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio

32 Avvertenze ed iscrizioni dove si trovano? Le norme armonizzate sebbene non obbligatorie sono un ottimo strumento per ricavare informazioni sicure Le norme vengono aggiornate periodicamente, anche questi aspetti vengono rivisti in considerazioni delle esperienze riscontrate I riferimenti che si cercano in fase di vigilanza sono quelli riportati nelle norme stesse L. 791/1977 art. 3. Si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2 (prodotto sicuro) il materiale elettrico che soddisfa le norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza 32

33 LVD Avvertenze alcuni consigli 33 Riferirsi alle norme armonizzate Evitare di modificarele avvertenze riportate nelle norme, in caso di modifica non stravolgere il significato Eventuali traduzioni dall inglese accurate. Attenzione ai termini shall, must, ecc. Non comprimerle eccessivamente per risparmiare spazio

34 LVD Informazioni obbligatorie Sul prodotto, sulla confezione o sulla garanzia devono essere riportati: 34 i dati identificativi del prodotto: tipo (in via alternativa marca, modello, articolo, lotto, codice), o eventualmente partita di prodotti di cui fa parte (Art. 104, comma 4, lettera a, D.Lgs. 206/2005) il marchio di fabbrica o il marchio commerciale e, se questi non hanno sede nella UE, del responsabile dell immissione sul mercato comunitario Attenzione!!!! se il prodotto è soggetto alla direttiva EMC, occorre indicare anche l indirizzo completo

35 Vigilanza 2011/12 Violazioni su avvertenze o dati di targa 35 Dati di targa Avvertenze Informazioni incomplete Profilo di gravità superiore il prodotto potrebbe risultare insicuro - Sequestro cautelare - Approfondimento - Conformazione

36 Vigilanza 2011/12 Non conformità palesi 36 Anomalie macroscopiche che rendono il prodotto non sicuro: Profilo di gravità superiore Sequestro cautelare Sanzione Segnalazione al Ministero

37 Il secondo Protocollo d intesa 37 Ad ottobre 2012 Unioncamere ha siglato un ulteriore Protocollo di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, sempre destinato al rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori. Nel Protocollo è inclusa per la prima volta anche la vigilanza sui prodotti connessi all energia, sia ai sensi del D. Lgs. 15/2011 (progettazione ecocompatibile), sia ai sensi del D. Lgs. 104/2012 (indicazione del consumo di energia). Le modalità di attuazione devono essere ancora definite dal Ministero.

38 La seconda Convenzione 38 Il 20 maggio 2013 la ha sottoscritto la nuova Convenzione con Unioncamere per lo svolgimento, da parte del Settore Vigilanza sul mercato Servizio metrico, di una serie di controlli. Nel 2013 in ambito metrologico legale sono state effettuate 60 ispezioni a sorpresa su pese a ponte, di cui la metà incluse nel Progetto, oltre alla consueta vigilanza sui centri tecnici. Al di fuori del Progetto si è svolta anche, fra l altro, la vigilanza a sorpresa presso alcuni punti vendita di detersivi sfusi e presso alcune officine che svolgono interventi su cronotachigrafi analogici per il controllo velocità e tempi lavoro conducenti.

39 I numeri 2013/2014 vigilanza prodotti n. ispezioni n. prodotti controllati visivamente n. controlli documentali n. prove laboratorio 39 GIOCATTOLI PRODOTTI ELETTRICI DPI 1^ CAT PRODOTTI COD. CONS TESSILI TOTALE

40 Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo D.lgs. 206/2005 artt. 102/113, Dir. 2001/95/CE, norme armonizzate relative 40 Le disposizioni sulla sicurezza generale dei prodotti (non alimentari) vengono applicate laddove non esistono, nell ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti Categorie di prodotti: mobili per interno ed esterno, attrezzature per allenamento, articoli per puericoltura, adattatori e prese multiple, Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri. Fornisce tutte le informazioni alla prevenzioni dei rischi e, anche al fine di un eventuale ritiro o richiamo, indica i propri dati, il tipo di prodotto o eventualmente la partita, effettua controlli a campione sui prodotti, esamina i reclami. Informa sulle iniziative intraprese per prevenire rischi per i consumatori le Amministrazioni competenti ai controlli (Ministero dello Sviluppo economico, della Salute, del Lavoro, dell Interno, dell Economia e finanze, delle Infrastrutture e trasporti) che, se il prodotto si rivela pericoloso dispongono il ritiro, il richiamo o avvisi, di cui invia comunicazione, nei casi di rischio grave, agli altri Stati membri nell ambito sistema di scambio rapido per via telematica RAPEX, così come le eventuali modifiche e revoche. Il distributore deve contribuire all immissione sul mercato di prodotti sicuri 1) non fornendo prodotti di cui conosce o dovrebbe conoscere la pericolosità 2) trasmettendo le informazioni sui rischi al produttore e alle Autorità 3) conservando per 10 anni la documentazione per risalire all origine dei prodotti.

41 41 Le ispezioni sui prodotti saranno effettuate in parte nel 2014 e in parte nel 2015, compatibilmente con la proroga del Progetto che si attende da Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere

42 Grazie per l attenzione! 42 I nostri recapiti: Settore vigilanza sul Mercato Servizio metrico Via Cavour Torino Tel Fax metrico@to.camcom.it vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it

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