PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CONVENZIONE QUADRO PER I PROGRAMMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO IN COOPERA EX ART. 22 DELLA L.R. EMILIA-ROMAGNA N.

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1 1 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CONVENZIONE QUADRO PER I PROGRAMMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO IN COOPERA EX ART. 22 DELLA L.R. EMILIA-ROMAGNA N. 17/2005 Il giorno 18 ottobre 2006, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, per la stipula della presente conv ogni effetto di legge, sono presenti: la Provincia di Reggio Emilia, le Associazioni imprenditoriali provinciali di Reggio Emilia: Associazione industriali, Associazione Piccole e medie Industrie, Assopiastrelle, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato Federimpresa, Confcommercio, Confederazione Italiana Agricoltori; Confederazione Nazionale dell Artigianato e della piccola e media impresa, Confesercenti, Gruppo Imprese reggiane; le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali di Reggio Emilia, che presente convenzione anche in qualità di Associazioni imprenditoriali provinciali: Confcooperative, Legacoop; le Organizzazioni sindacali provinciali di Reggio Emilia: C.G.I.L., C.I.S.L., U.G.L., U.I.L. Premesso che: le parti firmatarie riconoscono l importanza, per le persone iscritte negli elenchi del collocamento mira presentino particolari condizioni e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, del passaggio d inattiva e/o da situazioni a rischio di esclusione sociale, ad una vita di integrazione socio-lavorativa;

2 2 l art.22 della Legge Regionale 1 agosto 2005, n.17, prevede che le Province, sentiti gli organismi previsti da della suddetta legge, possano stipulare apposite convenzioni quadro con le associazioni dei datori di lavo comparativamente più rappresentative a livello territoriale, nonché con le associazioni di rappresentanza, a delle cooperative sociali, finalizzate all integrazione lavorativa di persone disabili presso le cooperative so loro Consorzi, nei confronti delle quali i datori di lavoro privati si impegnino ad affidare commesse di lavoro; l intenzione delle parti firmatarie è quella di integrare ed allargare, con l attuazione di quanto previsto d gamma degli strumenti per favorire l inserimento lavorativo stabile delle persone disabili nel mercato del la valorizzando con ciò le esperienze ed il ruolo assunto dalla cooperazione sociale, oltre che nel sistema pro nei percorsi propedeutici alla stabilizzazione della situazione lavorativa dei disabili anche attraverso convenz esistenti fra imprese obbligate alla L.68/99 e cooperative sociali di tipo B; visti - il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n.469 Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e co mercato del lavoro, a norma dell art.1 della L.15 marzo 1997 n.59, come modificato dall art.6 comma 2 della n.68-art.6 ; - la Legge 8 novembre 1991, n.381; - la Legge regionale dell Emilia-Romagna 4 febbraio 1994, n. 7 Norme per la promozione e lo sviluppo d sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche e integrazioni ; - la Legge 12 marzo 1999 n.68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili ; - l art.14 del D.Lgs n. 276/2003 e, per la Regione Emilia-Romagna, la Legge regionale 1 agosto 2005, n promozione dell occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro ed in particolare gli artt.17 e 2 materia di promozione dell integrazione lavorativa delle persone con disabilità e programmi di inserim cooperative sociali; sentita ai sensi e per gli effetti dell'art.22, comma secondo, della L.R. n.17/2005, la Commissione provi concertazione e consultazione delle forze sociali in materia di politiche dell'istruzione, di politiche del lavoro della Provincia di Reggio Emilia allargata alle rappresentanze delle Associazioni dei disabili (in seguito Commissione provinciale tripartita), che ha espresso sul seguente testo parere favorevole, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

3 3 Articolo 1 Finalità Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione, avente carattere sperimentale, il cu allargare ed integrare la gamma degli strumenti e delle modalità per favorire l inserimento di persone p particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, mediante la realizzazione, ai se L.R. n.17/2005, di programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso cooperative sociali, quale stru quelli previsti in via ordinaria dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, fatti salvi, sempre ai sensi dell art. 22, com L.R., gli obblighi e le opportunità previste da leggi speciali per le persone con disabilità qualora risultino pi inserimento lavorativo. Obiettivo prioritario della realizzazione dei programmi di inserimento individuali stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o sociali. Articolo 2 - Oggetto della convenzione Con la presente convenzione, vengono disciplinati, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 17/05 i criteri di riferimen provvedere successivamente all'adozione di specifica convenzione fra Provincia, impresa fornitrice Cooperativa sociale o Consorzi di cooperative sociali a fronte dell'assunzione, da parte di questi, di pe copertura degli obblighi previsti dalla L. 68/99 a carico dell'impresa committente. Art. 3 Percentuale di copertura della quota d obbligo e computo disabili 1) La copertura della quota d obbligo, attraverso la stipula di convenzioni ex art.22 della L.R. n. 17/2005 per la durata della convenzione singola di cui al successivo art.4, può avvenire per una percentuale non sup quota d'obbligo di cui all'art.3 della L.n.68/99, con arrotondamento all unità superiore, ferma restando, per l l ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alla L. n. 68/1999, anche attraverso la stipula di convenzion della predetta legge, l applicazione degli istituti dell esonero parziale e/o della compensazione territoriale. 2) Il computo, ai fini degli obblighi di assunzione di cui alla L. n.68/99, degli inserimenti realizzati attraverso le cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del corrispondente ad ogni unità di personale a tempo pieno secondo l'orario di lavoro previsto dal CCNL app committente. 3) I disabili inseriti attraverso convenzioni ex art.22 della L.R. n. 17/2005 saranno computati per le qu aziende committenti e non anche delle cooperative sociali. Art. 4 - Convenzione singola 1) Le convenzioni singole di cui al comma 4, lett. a), dell art. 22 della L.R. n.17/2005 saranno sottosc impresa fornitrice di commessa e cooperativa sociale o consorzio di cui al comma 1 del citato articol o schema allegato sub A alla presente convenzione quadro. 2) Alla convenzione singola saranno allegati, quali parti integranti e sostanziali: - una relazione, attraverso uno specifico modello COMM art.22, allegato sub B alla presente convenz caratteristiche fondamentali della commessa, con riguardo, in particolare, alla tipologia dei prodotti o se durata ed ai tempi di attivazione; - i progetti di inserimento lavorativo individuali predisposti dalla cooperativa sociale. 3) E' ammesso il ricorso ad una convenzione singola anche per una pluralità di disabili o una pluralità di c che sia stipulata fra la Provincia, una singola impresa committente e una singola cooperativa sociale ospitan 4) La stipula di una Convenzione ex art. 11 o 12 L. n. 68/1999, ancora in corso di validità, non preclude al possibilità di accedere ad una Convenzione ex art. 22 L.R. n. 17/2005, purché ne ricorrano i requisiti e siano Legge.

4 4 5) Contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione singola ex art. 22 L.R. n. 17/2005, fra datore di la dovrà procedere, se necessario, alla modifica dell eventuale Convenzione ex art. 11 L. n. 68/1999 preesisten Articolo 5 Caratteristiche dei lavoratori da inserire 1) In attuazione di quanto previsto dall'art.22, comma 4, le tt.c, della L.R. n.17/2005 sono destinata convenzione le persone disabili disoccupate od inoccupate, individuate ai sensi del successivo art. 10, seguenti caratteristiche: a) con disabilità psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt.9, comma 4, e 13, comma 1, lett. a) della Legge b) in condizioni di gravità certificata ex L. n. 104/ ) La Commissione provinciale tripartita, entro un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione, a s del Comitato tecnico, valuterà l'individuazione di criteri applicativi relativi ai lavoratori con altra disabilità, no tipologie di cui al comma precedente, che renda particolarmente difficile l integrazione e la permanenza al l vie ordinarie di collocamento mirato, di cui all'art.22, comma quarto, lett.c), della L.R. n.17/2005. In attesa d suddetti criteri, eventuali casi singoli e specifici potranno essere motivatamente presentati al Comitato tecnic in prima istanza indipendentemente dalla procedura di cui al successivo art.9 e quindi preventivamente ris inserimento nei nominativi di cui al secondo comma dell'articolo stesso. Limitatamente a tali casi, per l'eve espressione da parte del Comitato tecnico del parere favorevole di cui all'art.9, secondo comma, è all'unanimità dei presenti. 3) In ogni caso, pur ricorrendo i requisiti citati alla lettera c) del comma 4 dell' art.22 della L.R. n.17/2005, primo comma, dovranno essere individuati esclusivamente disabili per i quali risulti particolarmente difficil ordinarie, escludendo automatismi di sorta. Articolo 6 Requisiti dei datori di lavoro 1) Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni singole ex art.4 della presente convenzione i datori di lavoro non soggetti all obbligo di cui all art.3 della legge 68/99, non rilevando, ai fini dell'applicazione della presen condizione dell'adesione del datore di lavoro ad una delle associazioni datoriali firmatarie della presente con 2) Le convenzioni singole possono essere stipulate con imprese aventi sede legale o amministrativa nella p Emilia, ovvero, previa intesa fra le Province interessate, con imprese aventi unità operative nella provinc amministrativa in altra provincia. Articolo 7 Requisiti delle cooperative sociali Ai sensi della presente convenzione, le commesse di lavoro possono essere conferite alle cooperative socia 1, comma 1, lettera b), della L. n. 381/1991 e ai consorzi di cui all art.8 della stessa legge, con almeno u territorio della provincia di Reggio Emilia, e che autocertificano il possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione, all atto della stipula della convenzione singola, alla CCIAA; b) iscrizione, all atto della stipula della convenzione singola, alla sezione provinciale dell Albo Regiona 4/2/1994, n. 7; c) costituzione antecedente di due anni alla stipula della convenzione singola. In mancanza di tale re l'espressione di parere favorevole da parte di un'associazione di rappresentanza, assistenza e tutela firmataria della presente convenzione quadro; d) esercizio dell attività imprenditoriale non limitato alla sola commessa oggetto della convenzione; e) applicazione del C.C.N.L. della cooperazione sociale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali com rappresentative e del contratto provinciale integrativo della cooperazione sociale ovvero del contratto de nel quale avviene l'inserimento lavorativo; f) il rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di barriere architettoniche; g) essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali dei dipendenti; h) assenza di procedure concorsuali; i) ottemperanza agli obblighi della L.68/99. L'attestazione del possesso dei requisiti suddetti è a carico della cooperativa sociale.

5 5 Articolo 8 Modalità di adesione dei datori di lavoro 1) I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse, ai sensi e per gli effetti dell'art.22 della L. cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali, devono presentare espressa richiesta alla Prov attraverso uno specifico modello ( IST art allegato sub C alla presente convenzione), che conterrà i se a) la ragione sociale dell Azienda, il legale rappresentante e il responsabile delegato a gestire la convenzion b) le caratteristiche fondamentali previste per la commessa, con riguardo alla tipologia dei prodotti o serviz durata ed ai tempi di attivazione, caratteristiche tutte da regolare tra le parti con successivo separato mansione/i individuata/e al fine della copertura dell obbligo attraverso convenzione ex art.22 della L.R. n.17/ c) la cooperativa o il consorzio destinatario dell ipotizzata commessa, riportandone la certificazione dei req ed il responsabile delegato a seguire la convenzione, le mansioni che dovrebbe svolgere il disabile in coo lavoro e la sede; d) per le imprese aventi unità operative nella provincia e sede legale o amministrativa in altra provincia, la rispetto agli obblighi di cui all art. 3 della legge 68/99 e gli strumenti attivati per adempiere agli obblighi (Convenzioni ex art. 11 e 12, esonero parziale, compensazione territoriale, ecc). 2) Nel caso di variazione della situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto informativo pr dell articolo 9, comma 6, della L. 68/99, la richiesta di cui sopra deve essere accompagnata da un aggiornam prospetto. 3) Nel caso di rigetto dell'istanza o di indisponibilità di lavoratori, la Provincia comunica al datore di lavo procedere alla stipula di una Convenzione singola ex art. 22 L.R. n. 17/2005. In tal caso il datore di lavoro h dal ricevimento della comunicazione per ottemperare all obbligo di cui all art. 3 L. n. 68/1999, anche attr stipula di diversa convenzione ex art.22 L.R. n.17/ ) Dal momento della presentazione della richiesta e sino alla comunicazione dell esito della medesim Provincia, il datore di lavoro viene considerato ottemperante all'obbligo di cui all art. 3, L. 68/1999, limitatam soggetti disabili per i quali è previsto l'inserimento nella cooperativa o nel consorzio. Art. 9- Individuazione dei lavoratori. 1) La Provincia, accertata la regolarità della richiesta di cui all'art.8, provvede ad individuare, avvalendosi de nominativi di lavoratori disabili in possesso delle caratteristiche richieste per la convenzione proposta, verif disponibilità. 2) La Provincia presenta i nominativi prescelti, di norma in numero superiore ai lavoratori da inserire, a richiedendo allo stesso l'espressione del parere, obbligatorio e vincolante, su ogni singolo nominativo. 3) La Provincia valuterà eventuali nominativi di disabili proposti con la richiesta di cui all art.8. Tali n trasmessi al Comitato tecnico, anche unitamente a nominativi di altri disabili, con la richiesta del parere precedente. 4) Per l'espressione da parte del Comitato tecnico del parere favorevole sull'inserimento di eventuali disab fattispecie in via di eccezione del precedente art.5, comma 2, è richiesta l'unanimità dei presenti. 5) Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico, la Provincia, di norma nei 45 giorni successivi alla p richiesta di cui al precedente art.8, presenta i nominativi prescelti, possibilmente in numero superiore ai lav alla valutazione della cooperativa sociale individuata dall azienda che ha presentato la richiesta ed invita il d cooperativa a concordare la Convenzione singola, come disciplinata dal precedente art.4 e secondo all'allegato A della presente convenzione, e presentarla per valutazione ed eventuale sottoscrizione alla Prov 6) Alla convenzione singola viene allegato il programma individuale di inserimento del disabile individuato de parti private, programma che dovrà essere condiviso da tutte le parti interessate, che conterrà, fra l altro: a) il tipo di CCNL della cooperazione sociale o del settore di attività; b) le mansioni attribuite, le modalità di svolgimento, il livello, l orario di lavoro;

6 6 c) il corrispettivo attribuito; d) le forme dettagliate di sostegno necessarie. 7) Con la presentazione del programma individuale di inserimento la cooperativa sociale attesterà l'imp formato e qualificato per il tutoraggio e l'accompagnamento sul lavoro di persone con elevata disabilità, curricula. 8) La Provincia provvederà a richiedere al servizio sociale o sociosanitario che ha in carico il disabile, a c programma individuale, valutazioni sulla previsione della ricaduta ergoterapica e sulla previsione degli effe un potenziale fallimento lavorativo" Art. 10 Requisiti inerenti la commessa e suo valore 1) La commessa cui si riferisce la convenzione singola può essere preesistente alla stipula della stes sottoscrizione della presente convenzione, a condizione che corrisponda ai requisiti dell'art.22 della L.R presente convenzione. 2) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall art.22, comma 4, lett. d), della L.R. n. 17/2005, nella conven contenuta espressa formulazione attestante che le parti private, nella determinazione contrattuale del valore commessa, hanno compreso il costo del lavoro, con la maggiorazione di almeno il 20%, come disciplinato d d) del comma 4 dell'art.22 e definito successivame nte all'individuazione del disabile da parte della Provin costo del lavoro dell impresa committente corrispondente alla mansione indicata da quest'ultima ai sensi de lett. b) della presente convenzione. 3) Qualora, ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 11, il lavoratore disabile inserito nella co transitoriamente od esclusivamente, mansioni differenti rispetto alle mansioni tecnicamente necessarie per commessa, il costo del lavoro di cui al precedente comma viene comunque calcolato in relazione alla man datore di lavoro ai sensi dell'art.8, comma 1, let t. b) della presente Convenzione. 4) Al fine di consentire la copertura dell'obbligo di assunzione previsto dalla L. n. 68/99 con le modalità pre 4, lett.b, dell'art.22, per ciascuna unità per la quale il datore di lavoro intende adempiere l'obbligo attraver singola, la cooperativa sociale dovrà garantire la copertura oraria pari ad 1 unità a tempo pieno secondo dalla cooperativa stessa. Nel caso ciò avvenga attraverso una pluralità di rapporti di lavoro, fermo restan lavoro deve coprire il costo complessivo calcolato secondo i criteri enunciati nel precedente comma 2, la c dovrà garantire la copertura oraria pari ad almeno 0,9 unità a tempo pieno. Art. 11 Modalità dell inserimento lavorativo 1) Ai sensi dell'art.22, comma 1, della L.R. n.17/ 2005, l inserimento lavorativo in cooperativa del disabile assunzione a seguito di stipula di apposita convenzione singola. 2) La Provincia, attraverso l Ufficio Collocamento mirato dei disabili, cura l avviamento in cooperativa dei la definitivamente ai sensi dell'art.9, che devono prestare idoneo consenso, secondo il programma individual cui al precedente art.9, comma 6. 3) Il lavoratore disabile inserito nella cooperativa potrà svolgere, transitoriamente od esclusivamente, anche rispetto alle mansioni necessarie per l'esecuzione della commessa, se ciò sarà maggiormente corrispond inserimento individuale. 4) La Provincia provvede a sviluppare un adeguata azione di monitoraggio attraverso i Nuclei territoriali su convenzione e del programma di inserimento, riferendone al Comitato tecnico. Art. 12 Disciplina del rapporto di lavoro

7 7 La titolarità del rapporto di lavoro è in capo alla cooperativa sociale o al consorzio ed il rapporto di lavoro è c disciplinato. Art Cessazione della validità della convenzione singola e conseguenze sul rapporto di lavoro 1) Comportano decadenza di diritto della convenzione singola, con conseguente ripristino degli obblighi e carico dell azienda : A) lo scioglimento del contratto di affidamento della commessa; B) la mancata comunicazione alla Provincia, entro 7 giorni dall'evento, da parte della cooperativa sociale cooperative sociali della diminuzione del numero di disabili stabilito con la stipula della convenzione, an dimissioni del disabile; C) il riscontro da parte della Provincia, sentito il Comitato tecnico, di grave inadempimento rispetto a q programma di inserimento lavorativo od il venir meno di requisiti previsti nel precedente art.7. 2) Comporta inoltre decadenza della convenzione singola la formale richiesta in tal senso da parte di aziend la quale variazioni della situazione occupazionale intercorse successivamente alla stipula della convenz venir meno degli obblighi di assunzione di cui all'art.3 della L.68/99 posti a base della convenzione stessa. 3) Nei casi di decadenza di cui al presente articolo, viene assicurato fino alla scadenza il rispetto del contr disabili in forza in esecuzione della convenzione singola stipulata.

8 8 Art.14 Durata delle convenzioni e adempimenti successivi A) Convenzione quadro 1) La presente convenzione quadro ha carattere sperimentale ed è valida fino alla data del 31/12/2007 Convenzione quadro da parte dei firmatari, coordinati dalla Provincia, ha inizio almeno due mesi prima della 2) Con cadenza semestrale il Comitato tecnico riferisce per iscritto, con il supporto degli uffici provinciali, a Commissione provinciale tripartita sull'applicazione della convenzione quadro e sulla gestione delle convenz 3) Le parti firmatarie si impegnano a riformulare, anche prima della scadenza, la presente Convenzione, ai s dell'art.22, qualora le disposizioni di Legge citate in premessa subiscano modificazioni, ovvero in cons disposizioni regionali in merito, ovvero ancora in conseguenza degli esiti del monitoraggio della sua ap locale o regionale. Le parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifica avanzate in sed provinciale tripartita da una o più parti firmatarie. 4) Le parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della pres Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi di sosteg dei soggetti disabili. B) Convenzioni singole 1) Le convenzioni singole stipulate ai sensi del presente accordo hanno durata non inferiore a 18 mesi e s parte del Comitato tecnico a verifica periodica da effettuarsi con cadenza non superiore a 24 mesi e, com mesi prima della scadenza, con particolare riferimento, ai sensi dell'art.22, comma 6, all'obiettivo della rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative soc contributi ed agevolazioni. 2) Le Convenzioni singole che abbiano scadenza successiva a quella della Convenzione quadro e durata n mesi resteranno disciplinate dalla Convenzione quadro vigente all atto della stipula. 3) Alla scadenza della commessa i datori di lavoro di cui all'art.6 della presente convenzione adempiono agl Legge n. 68/1999, eventualmente emergenti, attraverso: a) assunzioni da effettuarsi entro 60 gg. dalla conclusione delle commesse, con impegno alla prioritaria possibilità di assunzione dei lavoratori che, in relazione all esecuzione della commessa, abbiano effettua individuale di inserimento presso la cooperativa sociale o il consorzio; b) ulteriori commesse di durata non inferiore a 24 mesi, da realizzarsi ai sensi della convenzione quadro v scadenza della commessa; c) modifica o stipula di convenzioni ex art.11 L.68/99 da richiedere da parte del datore di lavoro entro i 60 gi conclusione delle commesse; d) entro i 60 giorni successivi alla conclusione delle commesse, richiesta di ricorso ad altri istituti e strum Legge n. 68/1999. Reggio Emilia, 18/10/2006 Provincia di Reggio Emilia Associazione industriali Associazione Piccole e medie Industrie Assopiastrelle Coldiretti

9 9 Confagricoltura Confartigianato Federimpresa Confcommercio Confederazione Italiana Agricoltori Confederazione Nazionale dell Artigianato e della piccola e media impresa Confesercenti Gruppo Imprese reggiane Confcooperative Legacoop C.G.I.L. C.I.S.L. U.G.L. U.I.L.

10 10 ALLEGATO "A" ALLA CONVENZIONE QUADRO ART.22 L.R. N.17/05 SCHEMA DI Convenzione fra Provincia di Reggio Emilia, Datore di lavoro privato e Cooperativa sociale/consorzio per l attuazione dell art.22 L.R. 1/8/2005, n. 17 Il giorno. del mese di.. dell anno nei locali del.. tra La Provincia di Reggio Emilia, rappresentata da. La Ditta. (d ora in poi denominata Azienda ) con sede legale in.., via.. P.IVA.., nella persona del legale rappresentante Sig., nato a il La Cooperativa Sociale/Consorzio. (d ora in poi denominata Cooperativa sociale /Consorzio), con sede in, via.. Partita IVA n. iscrizione alla CCIAA n.. del iscrizione all albo regionale delle cooperative sociali n.. del.. nella persona del legale rappresentante Sig. nato a.. il : visti la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme in materia di diritto al lavoro delle persone disabili; la Legge Regionale 1 agosto 2005 n. 17 ed in particolare gli artt.17 e 22, recanti norme in materia di promozione dell integrazione lavorativa delle persone con disabilità e programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali; la Convenzione Quadro provinciale ex art. 22 Legge Regionale n. 17/2005, stipulata in data ; dato atto che: - a seguito del parere favorevole del Comitato tecnico, previsto dall'art.9 della Convenzione quadro, sull'individuazione del disabile/dei disabili da inserire, sussistono le condizioni per l applicazione dell istituto di cui all art.22 L.R. n. 17/2005 per l inserimento di n. persone con disabilità; - sino alla scadenza della presente convenzione, fatti salvi i casi di decadenza previsti dall'art.13 della Convenzione quadro, l'azienda viene considerata ottemperante all'obbligo di cui all art.3 L. 68/1999, limitatamente al numero dei soggetti disabili indicati nella presente convenzione, Art.1 Affidamento della commessa si conviene: 1. A fronte dell inserimento lavorativo nella Cooperativa sociale/consorzio... di n. lavoratori disabili, individuati nominativamente nel progetto di inserimento lavorativo allegato sub 2 alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, nel rispetto dei criteri definiti nella Convenzione quadro ex art.22 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 17/2005, stipulata in data.., di cui le parti medesime, con la firma della presente convenzione, dichiarano di avere piena e completa conoscenza e che qui si intende integralmente recepita, l Azienda... dichiara di affidare alla Cooperativa sociale stessa, per la durata di mesi, con inizio il e termine il

11 11, commessa/e di lavoro come da separato atto sottoscritto fra le parti, di cui si riportano le caratteristiche sostanziali nell allegato 1 alla presente convenzione. 2. Nella determinazione contrattuale del valore complessivo della commessa, le parti private hanno compreso il costo del lavoro con la maggiorazione di almeno il 20%, come disciplinato dall'art.10, comma 2 della Convenzione quadro e de finito successivamente all'individuazione del disabile da parte della Provincia in relazione alla mansione indicata dal datore di lavoro ai sensi dell'art.8 della suddetta Convenzione. Art.2 Inserimento di disabili nella Cooperativa/Consorzio 1. La Cooperativa sociale/consorzio s impegna ad effettuare entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della presente convenzione l assunzione dei disabili di cui all'art L assunzione deve avvenire secondo le modalità descritte all art.11 della Convenzione Quadro. 3. La Cooperativa sociale/consorzio s impegna a favorire l inserimento e la crescita professionale dei lavoratori disabili attraverso il supporto di uno specifico servizio di tutoraggio. Con la sottoscrizione della presente convenzione la Cooperativa sociale attesta che sarà impiegato allo scopo personale formato e qualificato per il tutoraggio e l'accompagnamento sul lavoro di persone con elevata disabilità, del quale ha fornito i curricula, noti alle parti firmatarie. 4. Si impegna, altresì, a corrispondere ai lavoratori disabili assunti ai sensi della presente convenzione il trattamento economico e normativo applicato ai dipendenti della Cooperativa sociale/consorzio ove viene effettuato l inserimento, nonché ad effettuare le commesse affidate dall Azienda secondo le modalità individuate nell atto d affidamento di cui all art.1 della presente convenzione. Art.3 Ulteriori obblighi della Cooperativa sociale/consorzio 1. La Cooperativa sociale/consorzio si impegna, in caso di dimissioni di una o più persone disabili inserite a fronte della presente convenzione, a richiedere alla Provincia, entro e non oltre 7 giorni dalla cessazione, la segnalazione, in sostituzione, di almeno un corrispondente numero di lavoratori in possesso dei prescritti requisiti. 2. Si impegna, inoltre, ad informare semestralmente la Provincia e l Azienda committente sull andamento del progetto di inserimento, mediante una relazione scritta, completa della descrizione del percorso seguito, dei risultati raggiunti, delle eventuali difficoltà incontrate, delle misure adottate per superarle. Art. 4 Durata La presente convenzione singola ha durata di ---- mesi, con decorrenza dal e termine al Art. 5 Clausole finali Per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella presente convenzione si rimanda ai contenuti della Convenzione Quadro provinciale sopra richiamata ed alle vigenti disposizioni di legge. I termini della presente Convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di ciascuno dei contraenti ovvero laddove mutino le condizioni che vi hanno dato origine. L Azienda. la Cooperativa Sociale/Consorzio.. La Provincia di Reggio Emilia

12 12 ALLEGATO "B" ALLA CONVENZIONE QUADRO ART.22 L.R. N.17/05 COMM art.22 RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA COMMESSA ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE SINGOLA ART.22 DELLA L.R. N.17/2005 Rif: domanda presentata in data In caso di pluralità di commesse: n. progressivo SEZIONE 1: dati sui contraenti e sul disabile/sui disabili inserito/i Ragione sociale dell Azienda committente: Ragione sociale della Cooperativa sociale: Cognome e nome del disabile: Data e luogo di nascita:... Cognome e nome del disabile: Data e luogo di nascita:... SEZIONE 2:caratteristiche fondamentali della commessa a) descrizione sintetica dell'attività da conferire (tipologia dei prodotti o servizi, coinvolgimento di altro personale della cooperativa oltre al/ai disabile/i da individuare per la copertura dell'obbligo, durata e tempi di attivazione ecc.): b) mansione/i individuata/e al fine della copertura dell obbligo (vedi Convenzione quadro, art.8, primo comma, lett.b ed eventuale ricorso alla fattispecie dell'art.11, comma terzo): c) compresenza di altre commesse al fine della copertura dell'obbligo (art.4, 3 comma): SI / NO Il sottoscritto/la sottoscritta, legale rappresentante dell'impresa indicata nella sezione 1, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, che tutte le informazioni e le dichiarazioni contenute nelle sezioni1e 2 della presente domanda corrispondono al vero. Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Luogo e data:

13 13 ALLEGATO "C" ALLA CONVENZIONE QUADRO ART.22 L.R. N.17/05 IST art.22 DOMANDA DI ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.22 DELLA L.R. N.17/2005 (art.8 Convenzione quadro provinciale per i programmi di inserimento lavorativo in Cooperative sociali) SEZIONE 1 (dati sull'azienda che presenta la domanda) Ragione sociale dell Azienda: Sede legale: Legale rappresentante: Responsabile delegato a gestire la convenzione: Persona da contattare per la gestione della pratica: tel. Riservato alle imprese con sede legale o amministrativa in altra provincia Descrizione della situazione aziendale complessiva rispetto agli obblighi di cui all art.3 della legge 68/99 e degli strumenti attivati per adempiere agli obblighi della legge 68/99 (Convenzioni ex art.11 e 12, esonero parziale, compensazione territoriale, ecc): SEZIONE 2 (caratteristiche fondamentali previste per la commessa, tutte da regolare definitivamente tra le parti con successivo atto scritto) a) descrizione sintetica dell'attività da conferire (tipologia dei prodotti o servizi, coinvolgimento di altro personale della cooperativa oltre al/ai disabile/i da individuare per la copertura dell'obbligo, ecc.): b) mansione/i individuata/e al fine della copertura dell obbligo (vedi Convenzione quadro, art.8, primo comma, lett.b): c) previsione dei tempi di attivazione e della durata della commessa: SEZIONE 3 (dati sulla cooperativa sociale - art.7 Convenzione quadro) Ragione sociale: Sede legale: Legale rappresentante: Responsabile delegato a gestire la convenzione: Persona da contattare per la gestione della pratica: tel. j) n. di iscrizione alla CCIAA: k) n. di iscrizione alla sezione provinciale dell Albo Regionale (L.R 4/2/1994, n. 7); l) data di costituzione: (Se la costituzione non risulterà anteriore di almeno due anni alla stipula della convenzione singola, è obbligatorio allegare l'espressione di parere favorevole da parte di un'associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative firmataria della Convenzione quadro); d) sede dell'unità locale situata in Provincia di RE: e) mansioni che dovrebbe/ro svolgere il/i disabile/i in cooperativa in attuazione della commessa: f) percentuale prevista sull'orario di lavoro contrattuale: g) orario di lavoro previsto: h) sede di lavoro del/dei disabile/i: Il legale rappresentante della Cooperativa sociale dichiara, inoltre:

14 14 1. che l'esercizio dell attività imprenditoriale non è limitato alla sola commessa oggetto della convenzione; 2. l'applicazione del C.C.N.L. della cooperazione sociale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e del contratto provinciale integrativo della cooperazione sociale ovvero del contratto del settore di attività nel quale avviene l'inserimento lavorativo; 3. il rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di barriere architettoniche; 4. di essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali dei dipendenti; 5. l'assenza di procedure concorsuali; 6. l'ottemperanza agli obblighi della L.68/99. Il sottoscritto/la sottoscritta, legale rappresentante della suddetta Cooperativa, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, che tutte le informazioni e le dichiarazioni contenute nella sezione 3 della presente domanda corrispondono al vero. Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Luogo e data: SEZIONE 4 (variazione della situazione occupazionale) E' variata la situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto informativo presentato alla Provincia ai sensi dell articolo 9, comma 6, della L. 68/99? SI / NO Se SI, alla presente domanda deve essere allegato un aggiornamento del prospetto informativo SEZIONE 5 (ulteriori informazioni) Ulteriori informazioni ritenute utili al fine dell'esame della presente domanda: - - ALLEGATI: Il sottoscritto/la sottoscritta, legale rappresentante dell'impresa indicata nella sezione 1, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, che tutte le informazioni e le dichiarazioni contenute nelle sezioni1, 2, 4 e 5 della presente domanda e negli allegati corrispondono al vero. Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Luogo e data:

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