AZIONI DA INTRAPRENDERE
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- Virginia Castelli
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1 SCHEDA N. 1 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA La Legge 190/2012 stabilisce che la trasparenza dell attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell art.117, secondo Comma, lett.m) della Costituzione. è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni indicate nel D.lgs.33/2013. Con tale decreto si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l organizzazione e l attività delle p.a., anche allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull utilizzo delle risorse pubbliche. Considerato che la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, apposita sezione del PTPC riguarda il Piano Triennale per la Trasparenza e l Integrità. D.lgs. n. 33/2013; art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34, L. n. 190/2012 Capo V della L. n. 241/1990; Delibere ANAC (ex CIVIT) in materia, tra cui Delib.50/2013 Delib.AVPC in materia, tra cui Delb.26/2013 Si rimanda al Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità (P.T.T.I.), adottato contestualmente al presente Piano. - Responsabile per la trasparenza - tutti i Dirigenti di settore - Sistema Informatico Comunale Decorrenza immediata- Intera annualità SCHEDA N. 2 CODICE DI COMPORTAMENTO Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell attività amministrativa. L articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come costituito dall art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di Comportamento, compresi quelli relativi all attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. il Comune di Quartu Sant Elena con deliberazione della Giunta Comunale n. _ del _/01/2014 ha approvato il Codice di comportamento integrativo, in conformità con Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/ art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall art. 1, comma 44, della L. 190/ D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio Osservanza delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 sopra citato e al Codice di Comportamento Integrativo, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. del. - Dirigenti di settore, dipendenti e collaboratori del Comune per l osservanza; - Dirigente Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane, R.P.C. e U.P.D. per le attività di competenza previste per legge e dal Codice di comportamento.
2 SCHEDA N. 3 ROTAZIONE DEL PERSONALE La rotazione del personale dovrà avvenire secondo le seguenti fattispecie: 1) nei servizi con livello di rischio alto: - per il personale che ricopre funzioni di Dirigente, con cadenza non inferiore a 3 anni dall accertamento del livello di rischio comunque solo al termine dell incarico in corso; - tenendo conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni da svolgere in modo da salvaguardare il buon andamento e la continuità della gestione amministrativa. 2) In tutti i servizi dell Ente: per tutto il personale, in termini immediati, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. - articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/ art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs 165/ Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio Adeguamento degli atti regolamentari di conferimento degli incarichi dirigenziali secondo i criteri sopra indicati. - R.P.C. - Dirigenti di settore, - Dirigente Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane SCHEDA N. 4 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE L articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d interesse tipizzate dall articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché quelle in cui si manifestino gravi ragioni di convenienza secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto. - art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/ artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/ Nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, si intraprendono le azioni nel dettaglio indicate agli art. 6 e art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Quartu Sant Elena approvato con Deliberazione G.C. del _/_/_. - Dirigenti di settore, - Tutti i dipendenti e collaboratori
3 SCHEDA N. 5 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA UFFICIO L articolo 53, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. - art. 53, comma 3-bis, d.lgs n. 165/2001, come modificato dalla L.190/2012; - art. 1, comma 58-bis, legge n. 662/1996; - Predisposizione del regolamento di cui all art. 53, comma 3-bis, d.lgs n. 165/2001, nel quale vengono individuati gli incarichi vietati al di fuori dell ente. Rigorosa osservanza delle disposizioni normative regolamentari. - Dirigente Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane - Dirigenti di settore - Tutti i dipendenti SCHEDA N. 6 INCONFERIBILITÁ/ INCOMPATIBILITÁ INCARICHI DIRIGENZIALI Con il D.lgs n.39/2013, viene attuata la delega prevista nella legge 190/2012, circa la disciplina dei casi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali. L imparzialità della posizione dei titolari di incarichi dirigenziali deve essere assicurata sia nei termini della inconferibilità di tali incarichi se il soggetto destinatario ha assunto cariche che svolto attività che producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità tra l incarico dirigenziale ed altre cariche dettagliatamente individuate dal provvedimento. - decreto legislativo n. 39/2013; - Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio Autocertificazione da parte dei Dirigenti di settore all'atto del conferimento dell'incarico circa l insussistenza delle cause di inconferibilita' e di incompatibilità previste dal decreto citato. Dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. Il Dirigente del Settore Personale cura l acquisizione annuale delle autocertificazioni per la conservazione nei fascicoli personali. Inserimento di tutte le autocertificazioni presentate da tutti i dirigenti e dal Segretario generale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Quartu Sant Elena, sottosezione di primo livello Personale, sottosezioni di secondo livello Incarichi amministrativi di vertice e Dirigenti. - Dirigenti di settore, - Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
4 SCHEDA N. 7 ATTIVITÁ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (PANTOUFLAGE. REVOLVING DOORS) L articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001 prevede che: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. - art. 53, comma 16-ter, D.lgs n. 165/2001; - Codice di comportamento integrativo; - D.P.R. n. 62/2013; -. Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato e di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottato o di contratti conclusi con l apporto decisionale del dipendente. Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Esclusione nelle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per il quale sia emersa la situazione di cui al punto precedente. Agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell art. 53, c. 16 ter del D.Lgs 165/ Tutti i dipendenti - Dirigenti interessati alle procedure di affidamento di cui sopra
5 SCHEDA N. 8 FORMAZIONE COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE UFFICI IN CASO DI CONDANNA PENALE L articolo 35-bis del d.lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. art. 35-bis del d.lgs n.165/2001 obbligo di autocertificazione circa l assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per: a) membri commissione; b) dirigenti e responsabili dei processi operanti indicati nelle lett. b) e c). obbligo di comunicazione immediata da parte dei soggetti di cui alla lett. a) e b) al R.P.C in caso di notifica di emissione di sentenza a loro carico. - Dirigenti interessati all organizzazione di commissioni - Dirigente Settore Risorse Umane per acquisizione delle autocertificazioni di cui al precedente punto a)
6 SCHEDA N.9 TUTELA DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWING) L articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) prevede che: 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell incolpato. 3. L adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell interesse dell Ente (e non quelle relative a soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all attenzione dell organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza. Per assicurare tempestività di intervento ed evitare la divulgazione incontrollata di segnalazioni potenzialmente lesive per l immagine dell ente è preferibile che sia preposto a ricevere le segnalazioni un organo o una persona interna. - art.1, comma 51 Legge 190/2012; - art. 54-bis D.lgs n. 165/2001; -. Predisposizione di un sistema che favorisca le segnalazioni da parte del dipendente garantendo la riservatezza e, nella misura necessaria, l anonimato della segnalazione. Le predette segnalazioni potranno essere inviate: per posta elettronica all indirizzo: anticorruzione@comune.quartusantelena.ca.it per posta ordinaria all indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza Comune di Quartu Sant Elena Via Eligio Porcu 141, Quartu Sant Elena; colloquio diretto con il Segretario Generale R.P.C
7 SCHEDA N. 10 FORMAZIONE DEL PERSONALE La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in collaborazione con il Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane, definisca procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo. La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il P.T.P.C. Il presente Piano individua i seguenti livelli di formazione: Formazione base: destinata al tutto il personale dell Ente finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell etica e della legalità, anche con riferimento ai codici di comportamento. Viene impartita mediante appositi seminari in loco che coinvolgano in diverse giornate a rotazione tutto il personale dipendente e i Dirigenti. Formazione tecnica: destinata a Dirigenti, Responsabili di procedimento e i dipendenti che operano nelle aree con processi che risulteranno classificati a rischio medio/alto. Viene impartita al personale sopra indicato mediante appositi corsi anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto. Ai nuovi assunti o a chi entra nel settore deve essere garantito il livello di formazione base mediante affiancamento di personale esperto interno (tutoraggio). articolo 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c, 11 della legge 190/2012 art. 7-bis del D.lgs 165/2001 D.P.R. 70/2013 Predisposizione di apposito piano annuale di specifica formazione in tema di anticorruzione secondo i livelli sopra indicati. - Dirigente Settore Gestione Sviluppo e Risorse Umane per adempimenti relativi al piano della formazione - Tutti i Dirigenti per formazione interna ai rispettivi settori. SCHEDA N. 11 PATTI DI INTEGRITÁ NEGLI AFFIDAMENTI L articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che mediante l accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell offerta, infatti, l impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons.St., 9 settembre 2011, n. 5066). articolo 1, comma 17 della legge 190/2012; Valutazione da parte del R.P.C circa la possibilità di aderire a eventuali protocolli di legalità con la Prefettura di Cagliari o altri soggetti istituzionali all uopo preposti. - R.P.C
8 SCHEDA N. 12 AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÁ CIVILE Nell ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il coinvolgimento dell utenza e l ascolto della cittadinanza. A tal fine una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del presente Piano mediante pubblicazione nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni. Pubblicazione nel sito istituzionale dell Ente dello schema definitivo di Piano, nonché dell aggiornamento annuale. Diffusione dei contenuti del Piano all esterno dell Amministrazione. RPC - prima dell approvazione definitiva del Piano Triennale da parte della Giunta per la prima azione; - successivamente all approvazione definitiva per la seconda azione. SCHEDA N. 13 MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI Dal combinato disposto dell art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n. 190/2012 e dell art.24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 deriva l obbligo per l amministrazione di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo altresì all eliminazione di eventuali anomalie. I risultati del monitoraggio periodico devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale. art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012; art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 Ricognizione dei tempi procedimentali per i processi classificati con rischio medio/alto, successivamente alla analisi e ponderazione del rischio dei processi. Rispetto degli obblighi di pubblicazione previto nel Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità. Laddove la reportistica pubblicata evidenzi uno sforamento del rispetto dei termini procedimentali uguale o superiore del 10%, il dirigente interessato dovrà relazionare al R.P.C indicando le motivazioni dello sforamento. Dirigenti di Settore In prima applicazione entro quattro mesi dalla definizione dell analisi e ponderazione del rischio e dei processi. Annualmente in occasione della reportistica finale relativa al piano dettagliato degli obiettivi.
9 SCHEDA N. 14 MONITORAGGIO RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI Tra gli obiettivi strategici dell azione di prevenzione della corruzione assume particolare importanza l emersione di episodi di cattiva amministrazione e fenomeni corruttivi. Per favorire questo contesto si rende necessario il coinvolgimento dell utenza e l ascolto della cittadinanza per creare un dialogo con l esterno ed implementare un rapporto di fiducia che può portare all emersione di fenomeni corruttivi altrimenti silenti. Piano Nazionale Anticorruzione Efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Coinvolgimento dell utenza e ascolto della cittadinanza per favorire l emersione di fenomeni di mala amministrazione e inefficienza, anche mediante lo strumento della customer satisfaction. Responsabile Anticorruzione previsione come obiettivo di Performance 2015.
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