TRA: denominate congiuntamene parti. PREMESSO CHE:
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- Agnello Alberti
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1 CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTI CORRENTI VINCOLATI PREVISTI AI FINI DELL EROGAZIONE DEGLI AIUTI DISCIPLINATI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 29 LUGLIO TRA: il Ministero dello Sviluppo Economico con sede in Roma, via Molise 2, di seguito Ministero, per il quale interviene Maria Teresa Mitidieri Costanza nata a Latronico(PZ) il 12 agosto 1953, in virtù della delega prot. n. 122 del 9 gennaio 2014, conferita dal Direttore generale per l incentivazione delle attività imprenditoriali E l Associazione Bancaria Italiana con sede in Roma, Piazza del Gesù, 49, di seguito ABI, per la quale interviene Giovanni Sabatini nato a Roma (RM) il 22 dicembre 1959, denominate congiuntamene parti. PREMESSO CHE: - il decreto del Ministro del 23 luglio 2009, pubblicato nella G.U.R.I. n. 278 del 28 novembre 2009 prevede, in applicazione dell articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione degli investimenti produttivi e per gli interventi ad essi connessi e collegati e, in particolare, gli investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale; - il Piano di Azione Coesione aggiornamento 2, presentato dal Ministro per la coesione territoriale al Consiglio dei Ministri in data 11 maggio 2012, ha previsto la riprogrammazione di euro derivanti dal Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività FESR , approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 come modificata dalla decisione della Commissione europea C(2012) 7629 finale del 31 ottobre 2012; - il decreto del Ministro del 29 luglio 2013 (di seguito Decreto ) disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni al fine di rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nelle aree delle Regioni dell Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); - l art. 10, comma 5 del Decreto prevede che il Ministero sottoscriva un apposita Convenzione con l ABI per l adozione, da parte delle banche aderenti alla stessa, di un conto corrente vincolato, al fine di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della sovvenzione da parte del Ministero e della quota a carico della stessa impresa beneficiaria; 1
2 - l art. 4, comma 3 del Decreto Direttoriale del 20 novembre 2013 stabilisce che sarà data tempestiva comunicazione dell avvenuta stipula della suddetta convenzione con successivo Decreto Direttoriale, con il quale saranno anche fissate le modalità di presentazione delle richieste di erogazione. Tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue: Articolo 1 (Definizioni e allegati) 1.1 Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito: Convenzione : la presente convenzione. Banca/he o Banca/he Aderente/i : singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria che aderiscono alla presente Convenzione e che siano state inserite nella lista che verrà redatta, pubblicata e aggiornata dall ABI e dal Ministero sui propri siti internet. Beneficiario o Beneficiari : le imprese ammesse ai benefici previsti dal Decreto. Conto Vincolato : il conto corrente bancario di cui all art. 10, comma 5 del Decreto, acceso dal Beneficiario presso una Banca ai fini dell erogazione della Sovvenzione a fronte di fatture d acquisto non quietanzate e in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri. Investimenti Innovativi : le immobilizzazioni materiali e immateriali di cui all articolo 5, comma 2 del Decreto. Sovvenzione : l importo del finanziamento agevolato, parzialmente rimborsabile, riconosciuto al Beneficiario per l acquisto di Investimenti Innovativi. 1.2 Gli allegati alla Convenzione sono parte integrante della stessa e sono costituiti dai seguenti documenti: A) Modulo di adesione delle Banche alla Convenzione; B) Mandato irrevocabile alla Banca di pagamento dei fornitori. Articolo 2 (Oggetto della Convenzione) 2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le modalità di funzionamento del Conto Vincolato. 2
3 Articolo 3 (Conto Vincolato) 3.1 Il Conto Vincolato deve riportare, nella sua intestazione, il numero di decreto di concessione della Sovvenzione. 3.2 Sul Conto Vincolato transiteranno tutte le risorse, in entrata e in uscita, necessarie per la realizzazione dell Investimento Innovativo. 3.3 Il Conto Vincolato, regolato secondo la contrattualistica in uso presso la Banca, è movimentabile solo attraverso disposizioni di bonifico bancario e di Sepa Credit Tranfer. Il Conto Vincolato non prevede: il rilascio della convenzione assegni; l emissione di carte di credito e/o di debito; l operatività di servizi di home banking o phone banking. 3.4 Per la apertura e gestione del Conto Vincolato la Banca osserva integralmente tutte le vigenti disposizioni sulla tenuta dei conti correnti, segnatamente, la disciplina in materia di contrasto al riciclaggio. Il Conto Vincolato è soggetto all ordinario trattamento fiscale previsto per i conti correnti bancari. 3.5 Le spese di tenuta conto sono quelle ordinarie applicate dalla Banca per la gestione di conti correnti, ferma restando la facoltà della stessa Banca di applicare condizioni migliorative. 3.6 A conclusione dell investimento, il Beneficiario potrà richiedere alla Banca la restituzione delle somme, versate sul Conto Vincolato, eccedenti le esigenze di realizzazione dell investimento. La Banca procederà alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza previa acquisizione della comunicazione del Ministero attestante l avvenuta realizzazione del predetto programma d investimento. Articolo 4 (Utilizzo del Conto Vincolato) 4.1 Il Beneficiario, ai fini dell apertura del Conto Vincolato, deve presentare alla Banca copia del decreto di concessione della Sovvenzione. 4.2 Il Beneficiario è tenuto a domiciliare presso la Banca l erogazione della Sovvenzione, dando al Ministero comunicazione dell avvenuta apertura del Conto Vincolato, secondo quanto previsto dall art. 8, comma 11 del Decreto e con le le modalità che saranno specificate con il Decreto Direttoriale richiamato in premessa. La comunicazione dell avvenuta apertura del conto Vincolato, contenente anche la previsione che tale conto non potrà essere in alcun modo oggetto di modificazioni senza il preventivo consenso del Ministero e della Banca, dovrà essere inviata in copia anche alla Banca stessa. 4.3 Il Beneficiario è tenuto a sottoscrivere un mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori in favore della Banca presso la quale è stato aperto il suddetto Conto (ALLEGATO B). 4.4 Ai fini dell apertura del Conto Vincolato e dell utilizzo delle somme giacenti sul suddetto conto, la Banca è tenuta esclusivamente ad effettuare un controllo formale dell esistenza del Decreto di concessione della Sovvenzione. Non compete e non rientra tra le responsabilità della Banca verificare la veridicità dei documenti contabili giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario. Sono, inoltre, esclusi oneri di verifica in capo alla Banca sulla effettiva riferibilità di tali documenti contabili alle spese ammesse alla Sovvenzione, né competerà alla Banca alcun 3
4 controllo e responsabilità in merito al rimborso del finanziamento agevolato, che sarà gestito tra il Ministero e il Beneficiario. Articolo 5 (Erogazione dalla Sovvenzione) 5.1 A seguito della richiesta di erogazione della Sovvenzione da parte del Beneficiario, il Ministero - una volta effettuate le verifiche di cui all articolo 10, comma 8 del Decreto - nel conferire mandato alla Banca d Italia di erogare la Sovvenzione sul Conto Vincolato del Beneficiario, comunica contestualmente alla Banca il nulla-osta a procedere. 5.2 La comunicazione del Ministero alla Banca di cui al precedente punto 5.1 dovrà contenere l importo delle fatture e delle quote di Sovvenzione necessarie per effettuare i pagamenti, nonché l indicazione degli IBAN dei fornitori ovvero, in relazione alle fatture ritenute non ammissibili, l indicazione dell IBAN del Beneficiario su cui accreditare le somme da questi precedentemente versate. 5.3 Anche a fronte di una mancata o ritardata erogazione della Sovvenzione per impedimenti di carattere amministrativo, il Ministero darà comunque comunicazione alla Banca, una volta effettuate le necessarie verifiche, del nulla-osta a procedere al pagamento dei fornitori dei beni di investimento ritenuti ammissibili, indicando importi e IBAN, fatto salvo l obbligo per il Beneficiario di assicurare la disponibilità sul Conto Vincolato delle somme all uopo necessarie. Nel caso in cui gli impedimenti di carattere amministrativo vengano risolti, il Ministero, verificato l effettivo pagamento delle fatture con risorse del beneficiario, procede a conferire il mandato alla Banca d Italia di cui al punto 5.1 e ne dà comunicazione alla Banca indicando l IBAN del Beneficiario su cui accreditare le somme relative alle fatture precedentemente pagate. Articolo 6 (Pagamento in favore dei fornitori) 6.1 La Banca dispone il bonifico o un SEPA Credit Transfer in favore del fornitore sull IBAN indicato dal Ministero entro massimo 3 (tre) giorni lavorativi dal giorno in cui la Banca d Italia eroga la Sovvenzione sul Conto Vincolato. 6.2 La Banca dà comunicazione dell avvenuta disposizione al Beneficiario e al Ministero. Articolo 7 (Finanziamento Bancario) 7.1 La Banca può concedere al Beneficiario un finanziamento bancario a copertura della quota di mezzi propri di relativa competenza per la copertura del pagamento delle fatture ai fornitori di Investimenti Innovativi. 7.2 Nell effettuare l istruttoria, la Banca si attiene al principio di sana e prudente gestione nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonomia decisionale. Sulla quota di mezzi propri, la Banca potrà richiedere le garanzie private che riterrà opportune/necessarie. Sulla quota relativa al pagamento dell IVA potrà essere richiesta anche la copertura di un fondo pubblico. 4
5 7.3 La durata del finanziamento bancario verrà concordata tra le parti, così come le modalità di restituzione dello stesso, avendo cura di definire modalità che tengano in considerazione la situazione economica del Beneficiario. 7.4 Qualora la Banca dovesse concedere il finanziamento di cui al punto 7.1, l erogazione dello stesso, anche in quote, avverrà entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere del Ministero di cui al precedente articolo 5. La Banca ha facoltà di subordinare l erogazione del finanziamento a quella della Sovvenzione. 7.5 Nel caso indicato al precedente punto 5.3. la Banca ha facoltà di integrare il finanziamento di cui al punto 7.1 anche per la copertura della quota parte di Sovvenzione a carico del Ministero. Articolo 8 (Pignoramento e sequestri del Conto Vincolato) 8.1 Eventuali pignoramenti, sequestri o altri vincoli giudiziali apposti sul Conto Vincolato devono essere tempestivamente comunicati dalla Banca al Ministero. Articolo 9 (Banche aderenti) 9.1 Le Banche aderiscono alla presente Convenzione inviando al Ministero e all ABI l apposito modulo (come da ALLEGATO A) debitamente compilato e sottoscritto. 9.2 L adesione alla Convenzione si perfeziona nel momento in cui il Ministero riceve la comunicazione di cui al punto 9.1 trasmessa mediante PEC. 9.3 Le Banche aderenti alla Convenzione si impegnano a renderla operativa entro 30 giorni dalla data di invio al Ministero del modulo di adesione. 9.4 La Banca può in qualsiasi momento recedere dalla Convenzione, previa formale comunicazione scritta al Ministero, senza incorrere in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo. In caso di recesso, la Banca ha l obbligo di portare a termine le attività eventualmente in essere con i Beneficiari. Articolo 10 (Comunicazioni) Le comunicazioni tra Banca e Ministero avverranno tramite PEC. Articolo 11 (Foro competente) 11.1 In caso di controversie derivanti dall applicazione del presente Accordo, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello di Roma. 5
6 Articolo 12 (Rinvio) 12.1 Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile. Ministero dello Sviluppo Economico Maria Teresa Mitidieri Costanza Dirigente Responsabile F.to Mitidieri Costanza Associazione Bancaria Italiana Giovanni Sabatini Direttore Generale F.to Sabatini 12 febbraio
7 ALLEGATO A MODULO DI ADESIONE alla Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l Associazione Bancaria Italiana per la regolamentazione dei conti correnti vincolati previsti ai fini dell erogazione degli aiuti disciplinati dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 29 luglio 2013 [su carta intestata della Banca] Al Ministero dello Sviluppo Economico Via del Giorgione, 2B [email protected] All Associazione Bancaria Italiana Servizio di Segreteria Generale Piazza del Gesù n ROMA Fax [email protected] La sottoscritta Banca codice ABI, nel condividere le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali verranno utilizzati i conti correnti vincolati previsti ai fini dell erogazione degli aiuti disciplinati dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 29 luglio 2013 dichiara di aderire alla citata Convenzione. Distinti saluti (luogo e data).. (Timbro e firme autorizzate) 7
8 Si indicano di seguito due nominativi di riferimento per la Banca: Nome e Cognome: Tel: Nome e Cognome: Tel: 8
9 ALLEGATO B Mandato di pagamento Alla Banca e.pc Al Ministero dello Sviluppo Economico. Premesso che: in data, attraverso l emanazione del Decreto, ci è stata riconosciuta una Sovvenzione pari a abbiamo aperto un Conto Vincolato presso codesta Banca agenzia coordinate bancarie: IBAN c/c Tutto ciò premesso, Vi diamo disposizione irrevocabile di effettuare il pagamento, tramite bonifico bancario, delle fatture delle spese ritenute ammissibili ai fini della realizzazione del programma di investimenti di cui al Decreto, una volta ottenuto il nulla-osta a procedere del Ministero con l indicazione delle spese e dell IBAN dei fornitori presso i quali effettuare tale pagamento. La presente disposizione è irrevocabile e nessuna modifica potrà essere apportata alla stessa senza il preventivo assenso del Ministero, da notificarvi a mezzo raccomandata. Distinti saluti (luogo e data).. (Timbro e firme autorizzate dell impresa) 9
PREMESSO CHE: tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:
ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE DEL 12 FEBBRAIO 2014 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTI CORRENTI VINCOLATI PREVISTI AI FINI DELL EROGAZIONE DEGLI AIUTI DISCIPLINATI DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
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