CERTIFICATI DI MALATTIA INPS

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1 CERTIFICATI DI MALATTIA INPS Cari colleghi, volevo informarvi che è appena stato pubblicato l'ultimo numero di Telemeditalia, il quale contiene un'ottima disanima sulle certificazioni mediche di malattia, sia per i privati che per i dipendenti pubblici, e nel quale vengono affrontati con i dovuti e precisi riferimenti normativi tutti quei problemi connessi all'eventuale conoscenza della diagnosi di malattia da parte del datore di lavoro. L'articolo è a firma della Dr.ssa Chiara Rabbito, Avvocato e Dottore di ricerca presso il CIRSFID - Centro Interdipartimentale di ricerca in Informatica giuridica e Diritto dell'informatica - Università degli Studi "Alma Mater Studiorum" di Bologna, ed inoltre Consulente della Società Italiana di Telemedicina per i problemi della privacy. Il link all'articolo è questo: e buona lettura a tutti! SI PUO RIENTRARE PRIMA DELLA SCADENZA DELL PROGNOSI? Scrive Salvatore Ghiggi: > Secondo la vostra esperienza, può un paziente, di cui abbiamo > certificato la malattia fino ad un certo giorno, rientrare prima > al lavoro per sua scelta (o come spesso accade per "sollecitazione > dell'azienda" per la quale lavora)? Sì, è possibile. Anch'io ritenevo in passato che il comportamento giusto fosse quello segnalato da Napolione: un nuovo certificato di un giorno, tale da annullare la prognosi precedente più lunga, con ripresa del lavoro il giorno successivo. Ma non è corretto; o meglio: anche se non dovesse essere scorretto, è quanto meno inutile e non necessario. Durante l'attività della Commissione paritetica piemontese FIMMG-INPS (per ora ancora unica nel panorama italiano), abbiamo messo a punto un documento di spiegazione per la corretta compilazione dei certificati di malattia da parte dei medici di famiglia ed, insieme ai medici legali dell'inps, abbiamo operato una completa valutazione della normativa vigente e delle circolari interne dell'inps. Ciò ci ha portato a concludere in maniera condivisa quanto riportato sotto tra virgolette: "Non è previsto - se non per particolari categorie di lavoratori - un certificato medico per anticipata ripresa del lavoro: se il lavoratore risulta guarito prima del termine di scadenza della prognosi può riprendere il lavoro senza nessuna "autorizzazione"". Questo documento è stato inviato a tutti i medici del Piemonte da parte

2 della FIMMG e dell'inps, ed a tutti i medici d'italia iscritti a Legalmedica come allegato ad un mio messaggio del > Nel caso poi il pz. continua a star male, sapendo del rientro, in > caso di nuova certificazione, continuate la malattia precedente, > ne fate una nuova o biffate "ricaduta" sul modello inps? Se il lavoratore ha ripreso la propria attività per poche ore, credendosi guarito, ma poi non ce la fa, allora credo che non sia necessario produrre alcunchè da parte sua: ritorna a casa e continua la sua prognosi, già presente sul certificato precedente. Ma se dovesse ripresentarsi da te avendo lavorato anche solo una giornata piena, allora va fatto un nuovo certificato con la diagnosi precedente (ovviamente se la diagnosi è la stessa), biffando la casellina "ricaduta". VISITA FISCALE PRIMA DEL CERTIFICATO DEL MMG Scrive Massimo Casulini: > Come ben sappiamo la visita fiscale del medico > INPS può essere richiesta dal datore di lavoro, o direttamente > dall'inps. > Ma comunque (per lo meno così penso io, > correggetemi se mi sbaglio) si tratta di una > visita che vuole verificare le reali condizioni > del paziente in base al nostro certificato di > malattia rilasciato al paziente stesso. Certo, è proprio così. > Invece mi è già capitato due volte che sia > arrivata la visita a casa già al primo giorno di > assenza dal lavoro e prima ancora che il > paziente sia venuto in ambulatorio per il certificato > In un caso il paziente era da me in ambulatorio > circa alle ore 18 per farsi visitare, ed è > arrivata tutta trafelata la moglie a chiamarlo > perche' era arrrivato il medico inps inviato dal > datore di lavoro. Era la sua prima assenza dal > lavoro da cinque anni a questa parte. > Il paziente quella mattina aveva telefonato in > ditta, dicendo di essere indisposto e che non > sarebbe andato a lavorare e aveva deciso di > venire in ambulatorio alla sera stessa. > > E' corretto un simile comportamento da parte > dell'inps? > Fare un controllo fiscale senza avere ancora in mano il mio

3 > certificato? La tua domanda si presta sicuramente a due tipi diversi di risposta: una di tipo strettamente legale, basata sugli attuali aspetti normativi, l'altra di tipo... "politico", basata invece sull'opportunità di mettere in atto un simile comportamento. Dal punto di vista normativo il comportamento dell'inps o/e del datore di lavoro in casi consimili è del tutto corretto. Entrambi possono controllare il paziente durante il periodo di malattia, dal primo all'ultimo giorno, senza limiti di sorta ed anche in assenza del certificato del medico curante, purchè il tutto venga svolto secondo le regole e le fasce orarie di rispetto per il controllo domiciliare. Dal punto di vista dell'opportunità di un simile controllo credo invece che le cose possano stare diversamente. La visita infatti, in questi casi, viene richiesta per "controllare" l'effettiva presenza in casa del lavoratore ammalato, quando magari il datore di lavoro ha il dubbio che questi non sia effettivamente malato, ma stia a casa per motivazioni diverse (e questa, parliamoci chiaro, è spesso l'unica arma veramente efficace che le ditte hanno dalla loro parte per "castagnare" i lavativi...). Ma io non generalizzerei troppo, in quanto alcune volte si tratta semplicemente di un eccesso di zelo da parte dell'ufficio personale della ditta pubblica o privata, messo in atto da qualche impiegato che vuol togliersi il pensiero della visita, in quanto obbligato ad aderire a direttive interne che prevedono sempre e comunque la richiesta di visita fiscale di controllo per ogni lavoratore ammalato (anche se onerosa economicamente). Perchè quindi una visita di questo motivo potrebbe non essere considerata opportuna? Semplicemente perchè i lavoratori assenti alla visita di controllo domiciliare incorrono nella sanzione amministrativa prevista dalla Legge, che consiste nella perdita totale dell'indennità di malattia per 10 giorni, e nella riduzione dell'indennità del 50% per gli altri giorni. Ma i 10 giorni sono retroattivi (ecco perchè i controlli vengono di solito mandati verso la fine del periodo di malattia) ed un controllo fatto il primo giorno avrebbe scarsa efficacia; inoltre il lavoratore (sicuramente quello... "poco" ammalato) riprenderebbe immediatamente il lavoro il giorno successivo per non perdere il 50% degli emolumenti. Una seconda motivazione legata all'inopportunità di tali visite è legata al fatto che non incorrono in tali sanzioni i lavoratori che possono dimostrare che l'assenza è stata dovuta ad un giustificato motivo: in tale evenienza i lavoratori devono presentare all' INPS, entro 10 giorni, una dichiarazione scritta da cui risulti il motivo dell'assenza e la documentazione relativa all'assenza stessa. Il paziente pertanto, nel caso da te esplicitato, non deve temere nulla, in quanto uno dei motivi validi di giustificazione è costituito dal fatto che l'inps accerti, tramite la ASL, la coincidenza dell'orario di visita del medico con le fasce orarie previste per l'effettuazione delle visite mediche di controllo".

4 Spero di aver risposto con sufficiente precisione alla tua domanda, ma se ti rimangono dei dubbi, ne possiamo riparlare. Così come invito i colleghi che hanno avuto esperienze diverse a segnalarle in lista; servirà sicuramente al lavoro che la FIMMG sta portando avanti in Piemonte con i medici legali dell'inps. LAVORATORE ASSENTA ALLA VISITA FISCALE Scrive Turno Gabbi: > Anni fa l'inps aveva inviato una circolare alle sedi provinciali, da > queste alle Asl e da queste, almeno in provincia di Cuneo, ai MMG, > sulle motivazioni accettate quale scusa per l'assenza dal domicilio > nelle fasce orarie; veniva indicata la necessità di poter dimostrare > l'urgenza quale causa della assenza da casa o il decesso di un > parente stretto o la indifferibilità di visita specialistica presso > ambulatorio aperti esclusivamente nelle ore di reperibilità; veniva > inoltre indicata la non validità della assenza per visita presso > ambulatori di MMG. Sì, è vero; ora che mi ci fai pensare, ricordo anch'io qualcosa di simile. Oggi invece, nel documento che abbiamo messo a punto con l'inps, abbiamo concordato quanto segue: "Tra i motivi "giustificati" (per l'assenza dal proprio domicilio durante le viste di controllo, ndr) rientra la concomitanza di visite eseguite presso l'ambulatorio del medico di famiglia. Bisogna distinguere al riguardo due ipotesi: la visita urgente e la visita non urgente. Nel primo caso (visita urgente) il medico di famiglia deve rilasciare al lavoratore una certificazione, redatta su carta intestata, da cui risultino la data e l'ora della visita, e la diagnosi, ovvero le prestazioni praticate. Rientra in tale ipotesi anche quella della cd. "urgenza soggettiva", cioè la visita ritenuta urgente dal lavoratore, ma senza che il medico abbia potuto riscontrare elementi in tal senso: in questa ipotesi, infatti, il medico nella certificazione rilasciata al lavoratore indicherà, oltre alla data e l'ora della visita, gli elementi riferiti dal lavoratore a sostegno della richiesta di visita urgente (es. colica), e a seguire la diagnosi formulata dal medico o le prestazioni eseguite. La certificazione sarà esaminata dai medici dell' Inps, e risultando confermato il carattere "urgente" della visita l'assenza sarà giustificata. Nel caso di visita non urgente deve essere invece rilasciata al lavoratore una certificazione, su carta intestata, da cui risultino solo la data e l'ora della visita; l'assenza sarà giustificata solo nel caso in cui il l'inps accerti, tramite la ASL, la coincidenza dell'orario di visita del medico con le fasce orarie previste per l'effettuazione delle visite mediche di controllo".

5 Scrive Riccardo Cavaliere: > Non sapevo di questo accordo FIMMG-INPS, ma lo ritengo pienamente > condivisibile, quantomeno sul punto citato da Torregiani, al quale > chiederei, se possibile, di avere il testo completo dell'accordo. Caro Riccardo, la Commissione Regionale Piemontese per i rapporti tra INPS e FIMMG ha visto la luce a Torino nei primi mesi del 2007 ed è costituita, per parte INPS, dal Coordinatore medico-legale del Piemonte Dr. Giuseppe Vitiello, dal Primario della sede di Torino Manlio Di Mattei e dal Primario della sede di Torino-Nord Vito Sanna. Per parte FIMMG il nostro Segretario Regionale Giulio Titta ha invece nominato il Presidente Provinciale di Torino Mario Costa, il Dr. Emilio Chiodo della Sezione di Torino (medico di famiglia e medico-legale) ed il sottoscritto; membro supplente è il Segretario Organizzativo di Alessandria Claudio Agosto. La funzione di questa Commissione è quella di invitare le parti a dialogare e ad affrontare problemi di ordine pratico e logistico, nonchè raggiungere interpretazioni condivise dell'attuale normativa, cercando di facilitare e migliorare l'attività certificativa quotidiana dei medici curanti. Come primo passo la Commissione ha deciso di mettere a punto due documenti: uno, molto semplice ("Avvertenze per lavoratore in malattia"), che andrà a tutti i lavoratori; l'altro, invece, ("Certificazione di malattia") è stato inviato ai medici e conterrà proprio tutte le norme essenziali per una corretta compilazione certificativa. L'avevo già fatto in passato, ma lo faccio ancora volentieri, allegando il secondo (quello per i medici) a questo messaggio; ne seguirà un'altro vuoto, a cui sarà allegato invece il primo documento, e cioè quello diretto ai lavoratori. Sono costretto a seguire questa procedura, altrimenti YAHOO! mi respinge il messaggio a causa delle sue eccessive dimensioni. Ogni medico può stampare, se vuole, le avvertenze per i lavoratori e distribuirle in sala d'attesa, tenendo invece sulla scrivania l'altro documento, a lui specificamente dedicato. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI AVVERTENZE PER I LAVORATORI IN MALATTIA

6 I lavoratori in malattia hanno l obbligo di restare al domicilio durante le fasce orarie, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni della settimana (compresi sabati, domeniche e giorni festivi), per essere eventualmente sottoposto a visita medica di controllo. I lavoratori che vengono giudicati dal medico di controllo idonei a riprendere il lavoro devono riprendere il lavoro nel giorno indicato: non è ammesso l invio di ulteriori certificati di malattia, a meno che non trattasi di patologie diverse da quelle per le quali i lavoratori sono stati giudicati idonei a riprendere il lavoro. I lavoratori che non accettano il giudizio del medico di controllo devono fare annotare il proprio dissenso sul verbale di visita, e devono presentarsi il giorno feriale successivo presso l Ufficio sanitario dell Inps per essere sottoposti a nuova visita di controllo da parte dei medici Inps. I lavoratori assenti al domicilio durante le fasce orarie devono presentarsi il giorno feriale successivo presso l Ufficio sanitario dell Inps per essere sottoposti a nuova visita di controllo da parte dei medici Inps. Sono esonerati dal presentarsi i lavoratori che per il giorno indicato hanno ripreso il lavoro. ASSENZE ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO I lavoratori assenti alla visita di controllo domiciliare incorrono nella sanzione amministrativa prevista dalla Legge, e che consiste nella perdita totale dell indennità di malattia per 10 giorni, e nella riduzione dell indennità del 50% per gli altri giorni. Non incorrono nella sanzione i lavoratori che possono dimostrare che l assenza è stata dovuta a un giustificato motivo: in tale evenienza i lavoratori devono presentare all INPS, entro 10 giorni, una dichiarazione scritta da cui risulti il motivo dell assenza e la documentazione relativa all assenza stessa. MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L ASSENZA ALLA VISITA MEDICA DOMICILIARE I lavoratori assenti alla visita medica domiciliare non incorrono nella prevista sanzione amministrativa se l assenza è dovuta a:

7 1. Necessità di essere presente altrove, per evitare gravi conseguenze a sé o al suo nucleo familiare (es. matrimoni, funerali, convocazione presso Ufficio giudiziario). 2. Concomitanza di visita medica specialistica o di terapia presso una struttura pubblica o convenzionata: in tale caso deve essere presentata una dichiarazione della struttura, da cui risulti il tipo di prestazione, il giorno e l ora in cui è stata resa. 3. Concomitanza di visita medica urgente presso lo studio del medico curante: in tali casi è necessario presentare un certificato del medico curante. 4. Concomitanza di visita medica non urgente presso lo studio del medico curante il cui orario di visita sia uguale a quello delle fasce orarie. MOTIVI CHE NON GIUSTIFICANO L ASSENZA ALLA VISITA MEDICA DOMICILIARE Non giustificano in ogni caso l assenza alla visita medica domiciliare, e quindi il lavoratore incorre nelle prevista sanzioni amministrative: 1. Visita mediche generiche o specialistiche, o terapie, eseguite presso strutture o studi privati. 2. Concomitanza di visite mediche non urgenti presso lo studio del medico curante il cui orario non sia concomitante con quello delle fasce orarie: si raccomanda pertanto ai lavoratori, se l orario di visita del medico curante lo consente, di accedere all ambulatorio del proprio medico in orario diverso da quello delle fasce orarie. Per qualsiasi ulteriore informazione i lavoratori in malattia possono rivolgersi alla Sede Inps territorialmente competente. Scrive Giuseppe Napolione: > Onestamente, Federico, sarò forse ottuso... ma mi > sfugge il motivo di questo "distinguo": nell'un caso e > nell'altro il Paziente è comunque giustificato se è > andato dal suo medico mentre questi riceve in > ambulatorio. > Dov'è la differenza tra visita "urgente" e "non > urgente" allora? La visita non urgente è quella che il paziente fa nello studio del proprio medico curante per farsi redarre il certificato di malattia, quando

8 ovviamente non esiste la necessità di una visita domiciliare. In questo caso sarà sufficiente che presenti all'inps la dichiarazione del medico in cui si attesta che egli si trovava lì in quel giorno e a quell'ora; sarà compito dell'inps verificare con l'asl che, per potersi far fare il certificato, il paziente doveva obbligatoriamente presentarsi in quell'orario dal proprio medico curante; ed ovviamente le due date sui certificati combaceranno. La visita urgente è invece quella che viene effettuata dopo che il paziente ha già presentato la certificazione di malattia, ma a cui è costretto nuovamente a sottoporsi per gravi motivi di salute (non certo per misurare la pressione o farsi prescrivere farmaci...). In questo caso il medico non dovrà solo certificare la presenza del paziente in quel giorno e a quell'ora, ma dovrà altresì motivare l'urgenza e/o l'indifferibilità della visita stessa. La ratio di tutto ciò è legata al fatto che il lavoratore in malattia, anche se solo in quelle 4 ore al giorno, DEVE sempre e comunque rimanere al proprio domicilio per poter essere sottoposto a visita fiscale da parte degli appositi organi. Il suo allontanamento potrà avvenire solo a seguito di cause di forza maggiore, che devono sempre essere ben documentate. Scrive Giuseppe Napolione: > Allora, Federico, > vediamo se ho capito e se si può semplificare il > concetto. > Se uno è malato e va dal medico - anche durante le > fatidiche quattro ore del controllo - per avere il suo > bravo certificato, può comunque andarci. > Al contrario, se un lavoratore ha GIA' inviato il > certificato medico a chi di dovere, può - anche nelle > fasce orarie della visita fiscale - andare dal proprio > dottore SOLO in CASO di COMPROVATA urgenza. > It's correct? Sì, in linea di massima è corrretto. Attenzione però, perchè se il medico curante ha orario di studio anche fuori dalle fasce orarie di rispetto ed il lavoratore che ha necessita del certificato di malattia sceglie invece, per andare da lui, il periodo ricompreso nelle stesse, c'è il rischio che la giustificazione non venga poi ritenuta valida dall'inps. Scrive Luigi Faggian: > L'Uff. personale mi comunica che senza certificazione di "guarigione"

9 > non possono accettare il lavoratore. Caro Luigi, la certificazione di "guarigione" è stata ormai abolita da tempo immemorabile. Posso capire che gli si dica: "non ti accettiamo al lavoro perchè sei sotto prognosi medica", ma non è accettabile che poter riprendere il lavoro gli si richieda un certificato ormai abolito da tempo. Scrive Giuseppe Napolione: > Ho parlato con il Collega Responsabile della Medicina > Fiscale della Sede INPS della mia città. > Il suddetto non era al corrente dell'accordo citato da >, e mi ha confermato che il > Lavoratore può anticipare il rientro al lavoro solo se > non risulta più malato. I documenti che ho postato in lista non sono il frutto di un accordo, ma sono semplicemente delle linee guida prodotte dalla Commissione Piemontese FIMMG-INPS e concordate tra le parti, medici di famiglia e medici legali dell'inps. > Questo significa che deve > poter trasmettere (all'istituto ed al Datore di > lavoro) un nuovo certificato/attestazione con diversa > prognosi), altrimenti non può lavorare. > Devo ipotizzare che l'accordo citato valga solo per la > Regione Piemonte, e NON per il resto del Paese? Le indicazioni contenute nel documento piemontese (ripeto: non ha valore di accordo) si basano sulla normativa vigente in tema di certificazione di malattia e sulle circolari emesse nel corso degli anni dall'inps; si tratta ovviamente di norme e disposizioni valide su tutto il territorio nazionale. Al momento attuale, per quanto ricordi, non esistono disposizioni precise da parte dell'inps a sostegno di ciò che viene affermato dal Responsabile della sede di Como; in ogni caso mi riprometto di investire del problema la Dirigenza medico-legale regionale del Piemonte e poi ti faccio sapere. Scrive Luigi Faggian: > Grazie Federico per la risposta. > Ma allora come fare per permettere al lavoratore il rientro > anticipato? > Non posso certificarne la guarigione, non lo accettano senza > certificato in quanto sotto prognosi. Caro Luigi, come ho già scritto in un messaggio precedente, ho già contattato la Dirigenza medico-legale di INPS-Piemonte su questo specifico argomento, ma temo di non riuscire ad ottenere un riscontro prima di lunedì.

10 Ciò che comunque non ti potrebbe essere contestato è il rilascio di un nuovo certificato di malattia con la stessa diagnosi ed un solo giorno di prognosi: il certificato successivo annulla sempre il precedente ed il paziente il giorno dopo potrebbe riprendere il lavoro per naturale scadenza della prognosi. Sembra non essere la procedura più corretta sulla base di un'interpretazione attuale della normativa INPS, ma certamente la modalità, per quanto non necessaria, non può certo essere contestata come scorretta dal punto di vista medico-legale. Scrive Aldo Maffei: > Mi chiedo comunque, se la certificazione è di tre gg, (nel qual caso > paga il datore di lavoro), teoricamente il lavoratore potrebbe anche > non inviare il modulo all'inps, e magari il datore di lavoro non > applica la stessa regola (pagamento solo per 1 giorno precedente la > data del certificato)? Caro Aldo, potrebbe anche succedere che il datore di lavoro si comporti come meglio crede riguardo ai primi tre giorni di malattia, definiti come "carenza" ed a suo completo carico. Ma questo è un altro problema: la normativa dispone che il lavoratore ammalato presenti sempre e comunque, sia all'inps che al datore di lavoro, la certificazione di malattia, anche per un solo giorno di prognosi. Sull'argomento esiste anche una recentissima presa di posizione della Suprema Corte. > Ti invio comunque il moduletto che ho personalmente preparato, da > consegnare al lavoratore, dove si insiste su alcuni chiarimenti della > certificazione, diversi da quelli che tu hai inserito nel tuo modulo > per il lavoratore. Il modulo va benissimo ed effettivamente esistono parti che potremmo definire integrative a quelle già presenti nei documenti piemontesi, per quanto essi siano sufficientemente esaustivi. E' evidente che ognuno è poi libero di "crearsi", qualora lo ritenga opportuno, un proprio documento da distribuire agli assistiti, magari riportando in esso soltanto le parti che più gli stanno a cuore. LA DIAGNOSI Bene ha fatto Torregiani a rinfrescarci la memoria sulla certificazione di malattia. A volte le cose che appaiono ovvie non lo sono.

11 Volevo porre una domanda: pazienti diabetici che devono recarsi presso i centri per i controlli, chiedono la giornata di malattia. Puo' bastare la diagnosi di diabete, pur sapendo che non pregiudica l'attivita' lavorativa? Pazienti che devono sottoporsi a terapie fisiche, cure odontoiatriche (implantologia), esami strumentali. E' correto in questi casi giustificare l'assenza lavorativa con un certificato di malattia? Grazie per l'eventuale risposta. Ernesto Pecis Cavagna MMG Specialista in dermatologia Ponte Nossa (BG) Caro Torregiani, ti ringrazio per i due allegati che hai messo in lista, molto utili per chiarire la certificazione per malattia ed evitare inutili ripetitive perdite di tempo. Da tempo anch'io ho preparato degli stampati che distribuisco agli assistiti, insieme al certificato INPS, dove vengono spiegate le regole della certificazione. Infatti mi accorgo che spesso il lavoratore non è a conoscenza del fatto che l'inps rimborsa solamente per 1 giorno precedente alla data di certificazione/visita, e quindi non si reca alla guardia medica se trattasi di un prefestivo-festivo. Mi chiedo comunque, se la certificazione è di tre gg, (nel qual caso paga il datore di lavoro), teoricamente il lavoratore potrebbe anche non inviare il modulo all'inps, e magari il datore di lavoro non applica la stessa regola (pagamento solo per 1 giorno precedente la data del certificato)? Ti invio comunque il moduletto che ho personalmente preparato, da consegnare al lavoratore, dove si insiste su alcuni chiarimenti della certificazione, diversi da quelli che tu hai inserito nel tuo modulo per il lavoratore. Non potendo inviarlo in allegato te lo invio qui di seguito, se può essere utile a qualcuno. Se può servire te lo posso inviare come allegato, con la sua forma e i caratteri originali (occupa 1 singolo foglio) cordiali saluti, Aldo Maffei MMG Sassari Norme della certificazione di malattia del medico curante I CERTIFICATI DI MALATTIA VENGONO RILASCIATI, DOPO LA VISITA, AL LAVORATORE CON PROBLEMI DI SALUTE CHE GLI IMPEDISCONO DI SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA. PERTANTO VERRANNO CONSEGNATI SOLO AL DIRETTO INTERESSATO DOPO LA VALUTAZIONE MEDICA. Come ben chiarito nella circolare INPS n 99 del 13/05/1996 "La certificazione sanitaria rilasciata, anche su modulario non regolamentare, da medici diversi da quelli di "libera scelta", compresa quella emessa dagli ospedali e dalle strutture di pronto soccorso all'atto della dimissione, e' da ritenere valida ai fini dell'erogazione dell'indennita' di malattia a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma, diagnosi e prognosi di incapacita' al lavoro)"

12 . "validita', ai fini erogativi di cui trattasi, anche alle certificazioni rilasciate, pure su modelli non 'standard" (ad es. ricettario privato), da medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificita' della patologia sofferta." " Sì sottolinea ad ogni buon conto che, in tutti i casi del genere, la "diversa" certificazione -da inoltrare, secondo norma sia all'inps che al datore di lavoro (a quest'ultimo anche in fotocopia) nei termini previstipuo' essere ritenuta valida, agli effetti previdenziali di interesse, sempreche' dalla stessa siano ricavabili i dati normalmente richiesti: nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data del rilascio timbro e firma del medico, nonche' l'abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito, dati questi da indicare a cura dell'interessato.anche a parte e ciò ai fini della predisposizione di eventuali controlli come previsto dalla legge." Il lavoratore deve trasmettere il certificato (all'inps e al DATORE di lavoro) entro due giorni dal rilascio art. 2 D.L. 30/12/79 n 633, art. 2 L. 29/02/1980 n 33 (raccomandata A.R. o consegna diretta-domenica escluso: se rilascio venerdì può essere regolarmente consegnato lunedì). Il rilascio del certificato e quindi la visita medica, deve avvenire al massimo il giorno successivo all'assenza per malattia. Se il lavoratore dichiara al medico di "essere ammalato da": 2 o più giorni precedenti la visita, il medico lo riporta nel certificato, ma l'inps retribuisce solamente per 1 giorno precedente alla data di visita medica e rilascio della certificazione. Quindi, se il lavoratore si ammala il sabato o in giornate prefestive, non potendo rintracciare il proprio medico di base, (che è a riposo dalle ore 10), deve rivolgersi alla GUARDIA MEDICA ( ).-Se la malattia continua oltre la scadenza del certificato, è necessaria ulteriore visita medica con certificato non oltre il giorno successivo alla scadenza. Anche in questo caso l'inps retribuisce solamente per 1 giorno precedente alla data di visita medica e rilascio della certificazione. La ripresa dell'attività lavorativa deve avvenire il giorno successivo alla scadenza del certificato (non è necessario presentare alcun modulo). Il lavoratore che volesse riprendere l'attività lavorativa prima della scadenza (essendo migliorate le sue condizioni di salute) deve parlarne con il medico curante (il sanitario che lo ha preso in cura e gli ha rilasciato la certificazione)il quale, se d'accordo, rilascerà un certificato di idoneità lavorativa. Scrive Ernesto Pecis Cavagna: > Volevo porre una domanda: pazienti diabetici che devono recarsi

13 > presso i centri per i controlli, chiedono la giornata di malattia. > Puo' bastare la diagnosi di diabete, pur sapendo che non pregiudica > l'attivita' lavorativa? > Pazienti che devono sottoporsi a terapie fisiche, cure odontoiatriche > (implantologia), esami strumentali. E' correto in questi casi > giustificare l'assenza lavorativa con un certificato di malattia? Questo è un problema relativamente diffuso ed ha un'importanza più pratica che teorica, poichè la normativa è sufficientemente chiara in proposito; ma essa spesso fatica a fare i conti con la nostra quotidianità e con il rapporto fiduciario esistente tra il lavoratore ed il proprio medico curante. Il nostro ACN è chiarissimo in proposito; all'art. 52, comma 3, recita: "Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia, che non è tenuto alla trascrizione". In altri termini esso non fa altro che recepire la normativa vigente, che prevede in questi casi il rilascio del certificato di malattia da parte di altre figure professionali oppure l'uso delle ore di permesso per motivi sanitari, retribuito o meno, da parte del lavoratore. Sappiamo tutti che ciò non avviene quasi mai e pertanto il nostro paziente spesso si rivolge a noi per ottenere la normale certificazione di malattia. In questi casi sarà necessario indicare la diagnosi di malattia, con l'aggiunta di tutti gli eventuali elementi ritenuti utili. Per esempio: "gonartrosi destra in trattamento FKT", oppure "diabete mellito in fase di scompenso" oppure ancora "algie arcata dentaria superiore da impianto dentario", ecc. Scrivere semplicemente "fisiochinesiterapia" oppure "accertamenti ematochimici" oppure ancora "impianto dentario" significa rischiare di far perdere l'indennità di malattia al proprio paziente. Sia Napolione che Faggian hanno segnalato in lista il fatto che in alcune zone del nostro Paese (Como, Treviso) i lavoratori non vengono accettati al lavoro prima della scadenza della prognosi del certificato di malattia, se non dopo presentazione di un certificato di guarigione oppure dopo presentazione di una nuova certificazione con una nuova prognosi, più corta della precedente. Napolione citava a supporto di questa posizione "il Collega Responsabile della Medicina Fiscale della Sede INPS", per cui ritengo si tratti del Dirigente Medico Legale dell'inps di Como. Come promesso, ho contattato la Dirigenza medico-legale di INPS-Piemonte su questo specifico argomento e questa è la risposta scritta che mi ha dato il Responsabile regionale, Dr. Giuseppe Vitiello: "Carissimo, non posso che confermarti quanto abbiamo scritto. L' Inps non richiede alcun certificato di "ripresa della capacità lavorativa" laddove il lavoratore riprenda il lavoro prima della scadenza della prognosi rilasciata dal curante; ho dato indicazione di fare una ricerca normativa, ti farò avere appena possibile gli estremi della circolare Inps di riferimento. Peraltro, è facoltà del datore di lavoro chiedere, al proprio medico competente, un giudizio circa

14 l'anticipato riacquisto della capacità lavorativa del proprio dipendente. Il lavoratore o il suo datore di lavoro devono comunicare all' Inps l'anticipata ripresa del lavoro". Non appena sarò in grado di avere riferimenti più precisi, sarà ovviamente mia cura comunicarli in lista.

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