Le norme sull interpretazione

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1 Le norme sull interpretazione L affermazione dell esclusività del metodo politico di produzione delle norme negli ordinamenti dell Europa continentale in origine come conseguenza ideologica della rivoluzione francese e in seguito del consolidamento storico della rappresentanza politica democratica ha a sua volta prodotto il clima culturale proprio del positivismo giuridico. In tale contesto svolgono un ruolo particolarmente emblematico dello Stato di diritto le norme sull interpretazione, quasi sempre presenti nel codice civile quale fonte normativa centrale e autenticamente costitutiva degli ordinamenti in un periodo nel quale le Costituzioni, ancorché rigide quanto all aggravamento della procedura di revisione, non erano però garantite dal controllo giurisdizionale di legittimità della legislazione ordinaria. Le norme sull interpretazione riflettono dunque il principio di separazione dei poteri, ammettono l imprescindibilità dell interpretazione della norma quale operazione intellettiva preordinata alla sua applicazione al caso concreto e in ogni modo ribadiscono la superiorità della funzione legislativa sulla funzione giurisdizionale, soggetta al principio di legalità formale e sostanziale. Le norme sull interpretazione rientrano pertanto in quell atteggiamento di diffidenza del legislatore parlamentare non solo nei confronti del potere esecutivo (al quale, nella forma di governo parlamentare, è legato dal rapporto di fiducia) ma soprattutto nei confronti della giurisdizione, della quale le Costituzioni affermano a garantiscono anzi l indipendenza. Per quanto concerne l ordinamento italiano, le norme sono contenute nel Codice civile, DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE (disposizioni preliminari al c.c.): Capo II Dell applicazione della legge in generale. Art. 12 Interpretazione della legge. Nell applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell ordinamento giuridico dello Stato. Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.

2 Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplate. Art. 15 Abrogazione delle leggi. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l intera materia già regolata dalla legge anteriore. Statuto Albertino Dell ordine giudiziario Art. 73 L interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo. L intento evidente è di esaurire la dimensione della politicità (ossia della libera scelta dei fini e dei mezzi dell azione dello Stato) nella produzione delle norme e di eliminare o almeno ridurre per quanto possibile ogni residua politicità ossia discrezionalità nell applicazione delle norme. Anche il Codice civile della Svizzera contiene norme di portata simile: TITOLO PRELIMINARE Art. 1 1 Applicazione del diritto 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. 2 Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. 3 Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. Art. 4 Limiti dei rapporti giuridici/ III. Apprezzamento del giudice 1 Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi. Altrettanto fa il Codice civile (1811) dell Austria: Parte Prima - Introduzione Delle leggi in generale ( 1-14) 6. Nell applicare la legge non è lecito attribuirle altro senso che quello che si manifesta dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse e dalla chiara intenzione del legislatore.

3 7. Qualora un caso non si possa decidere né secondo le parole, né secondo il senso naturale della legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalle legge decisi ed ai motivi di altre leggi analoghe. Rimanendo nondimeno dubbioso il caso, dovrà decidersi secondo i principi del diritto naturale, avuto riguardo alle circostanze raccolte con diligenza e maturamente ponderate. In Spagna: Título Preliminar. De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia Arts Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. 3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. 4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. 5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. 6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. CAPÍTULO Aplicación de las normas jurídicas Artículo 3 1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser

4 aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. 2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. Artículo 4 1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. 2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente. 3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes. In Germania, l unica prescrizione legislativa concernente l interpretazione della legge in Germania rimane quindi il divieto di interpretazione analogica della legge penale, contenuto nella sez. 1 del Codice Penale (StGB). In Finlandia norme relative all interpretazione sono contenute nel codice di procedura (cap. 1 sez. 11): ad es. Il giudice deve esaminare attentamente la genuina intenzione e lo scopo della legge e decidere sulla base di tale scopo. Sono da tenere in considerazione le norme sull interpretazione adottate nel contesto comunitario, in relazione alla Carta fondamentale dei diritti e, in seguito, al suo inserimento nel progetto costituzionale. Una plausibile chiave di lettura di tali norme di portata palesemente restrittiva rispetto al periodo precedente fondato essenzialmente sul judicial dialogue può essere una volontà degli Stati membri e soprattutto del legislatore politico di riprendere nelle proprie mani lo sviluppo del diritto costituzionale europeo. PARTE II CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE PREAMBOLO I popoli d'europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul

5 principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'unione e dal Consiglio d'europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso. Articolo 9 Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Spiegazione Questo articolo si basa sull'articolo 12 della CEDU, che recita: "A partire dall età minima per contrarre matrimonio, l uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l esercizio di tale diritto.". La formulazione di questo diritto è stata aggiornata al fine di disciplinare i casi in cui le legislazioni nazionali riconoscono modi diversi dal matrimonio per costituire una famiglia. L'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso. Questo diritto è pertanto simile a quello previsto dalla CEDU, ma la sua portata può essere più estesa qualora la legislazione nazionale lo preveda. CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI (2000) CAPO VII. DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 51 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del

6 diritto dell'unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze. 2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati. Spiegazione L'articolo 51 è inteso a determinare il campo di applicazione della Carta. Esso mira a stabilire chiaramente che la Carta si applica innanzitutto alle istituzioni e agli organi dell'unione nel rispetto del principio di sussidiarietà. Questa disposizione è fedele all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'unione europea, che impone all'unione di rispettare i diritti fondamentali, nonché al mandato impartito dal Consiglio europeo di Colonia. Il termine "istituzioni" è consacrato dal trattato CE, che enumera le istituzioni nell'articolo 7. Il termine "organo" è abitualmente utilizzato per designare tutte le istanze stabilite dai trattati o da atti di diritto derivato (cfr. l'articolo 286, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea). Per quanto riguarda gli Stati membri, la giurisprudenza della Corte sancisce senza ambiguità che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell ambito dell Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nel quadro del diritto comunitario (sentenza del 13 luglio 1989, Wachauf, causa 5/88, Racc. 1989, pag. 2609; sentenza del 18 giugno 1991, ERT, Racc. 1991, pag. I-2925). Recentemente la Corte di giustizia ha confermato questa giurisprudenza nei termini seguenti: "Per giunta, occorre ricordare che le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie " (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, punto 37 della motivazione, non ancora pubblicata). Ovviamente questo principio, quale sancito nella presente Carta, si applica sia alle autorità centrali sia alle autorità regionali e locali nonché agli enti pubblici quando attuano il diritto dell'unione. Il paragrafo 2 ribadisce che la Carta non può avere l effetto di ampliare le competenze e i compiti assegnati dai trattati alla Comunità e all'unione. Lo scopo è quello di citare in modo esplicito quanto deriva logicamente dal principio di sussidiarietà e dal fatto che l Unione dispone solo di competenze di attribuzione. I diritti fondamentali garantiti nell Unione producono effetti solo nell ambito di tali competenze, determinate dal trattato. Articolo 52 Portata dei diritti garantiti 1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi. 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'unione conceda una protezione più estesa. Spiegazione L'articolo 52 mira a fissare la portata dei diritti garantiti. Il paragrafo 1 tratta del sistema delle limitazioni. La formula usata si ispira alla giurisprudenza della Corte di giustizia: " secondo una

7 giurisprudenza costante, restrizioni all'esercizio dei diritti fondamentali possono essere operate, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, purché tali restrizioni rispondano effettivamente a finalità di interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti" (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, punto 45 della motivazione). Il riferimento agli interessi generali riconosciuti dall'unione comprende sia gli obiettivi citati nell'articolo 2 sia altri interessi tutelati da disposizioni specifiche del trattato come l'articolo 30 o 39, paragrafo 3 del TCE. Il paragrafo 2 precisa che, laddove un diritto derivi dai trattati, è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dai trattati stessi. La Carta non modifica il sistema dei diritti accordati dai trattati. Il paragrafo 3 intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la Convenzione europea dei diritti dell uomo affermando il principio che, qualora i diritti della presente Carta corrispondano ai diritti garantiti anche dalla CEDU, il loro significato e la loro portata, comprese le limitazioni ammesse, sono identici a quelli della CEDU. Ne consegue in particolare che il legislatore, nel fissare le suddette limitazioni, deve rispettare gli standard stabiliti dal regime particolareggiato delle limitazioni previsto nella CEDU, senza che ciò pregiudichi l autonomia del diritto comunitario e della Corte di giustizia delle Comunità europee. Il riferimento alla CEDU riguarda sia la convenzione che i relativi protocolli. Il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo di questi strumenti, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. L'ultima frase del paragrafo è intesa a consentire all'unione di garantire una protezione più ampia. In appresso è riportato l elenco dei diritti che, in questa fase e senza che ciò escluda l evoluzione del diritto, della legislazione e dei trattati, possono essere considerati corrispondenti a quelli della CEDU ai sensi del presente paragrafo. Non sono riportati i diritti che si aggiungono a quelli della CEDU. 1. Articoli della Carta che hanno significato e portata identici agli articoli corrispondenti della convenzione europea dei diritti dell uomo: l articolo 2 corrisponde all articolo 2 della CEDU l articolo 4 corrisponde all articolo 3 della CEDU l articolo 5, paragrafi 1 e 2 corrisponde all articolo 4 della CEDU l articolo 6 corrisponde all articolo 5 della CEDU l articolo 7 corrisponde all articolo 8 della CEDU l articolo 10, paragrafo 1 corrisponde all articolo 9 della CEDU l'articolo 11 corrisponde all'articolo 10 della CEDU, fatte salve le restrizioni che il diritto comunitario può apportare alla facoltà degli Stati membri di instaurare i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terza frase della CEDU l articolo 17 corrisponde all articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU l articolo 19, paragrafo 1 corrisponde all articolo 4 del protocollo addizionale n. 4 l articolo 19, paragrafo 2 corrisponde all articolo 3 della CEDU nell interpretazione datagli dalla Corte europea dei diritti dell uomo l articolo 48 corrisponde all articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU l articolo 49, paragrafo 1 (eccettuata l ultima frase) e paragrafo 2 corrisponde all articolo 7 della CEDU. 2. Articoli della Carta che hanno significato identico agli articoli corrispondenti della convenzione europea dei diritti dell uomo ma la cui portata è più ampia: l'articolo 9 copre il campo dell'articolo 12 della CEDU, ma il suo campo d'applicazione può essere esteso ad altre forme di matrimonio eventualmente istituite dalla legislazione nazionale.

8 l articolo 12, paragrafo 1 corrisponde all articolo 11 della CEDU, ma il suo campo d'applicazione è esteso al livello dell Unione europea l articolo 14, paragrafo 1 corrisponde all articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU, ma il suo campo d'applicazione è esteso all accesso alla formazione professionale e continua l articolo 14, paragrafo 3 corrisponde all articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU relativamente ai diritti dei genitori l articolo 47, paragrafi 2 e 3 corrisponde all articolo 6, paragrafo 1 della CEDU, ma la limitazione alle controversie su diritti e obblighi di carattere civile o su accuse in materia penale non si applica al diritto dell Unione e alla sua attuazione l articolo 50 corrisponde all articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU, ma la sua portata è estesa al livello dell Unione europea tra le giurisdizioni degli Stati membri. Infine, nell ambito di applicazione del diritto comunitario, i cittadini dell Unione europea non possono essere considerati stranieri in forza del divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità. Pertanto, le limitazioni previste dall articolo 16 della CEDU riguardo al diritto degli stranieri non sono loro applicabili in questo contesto. Articolo 53 Livello di protezione Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri. Spiegazione Questa disposizione mira a salvaguardare il livello di protezione attualmente offerto, nei rispettivi campi d applicazione, dal diritto dell'unione, dal diritto degli Stati membri e dal diritto internazionale. Data la sua importanza, viene citata la CEDU. Il livello di protezione offerto dalla Carta non potrà in alcun caso essere inferiore a quello garantito dalla CEDU; ne consegue che il sistema di limitazioni previsto nella Carta non può scendere al di sotto del livello previsto dalla CEDU. Articolo 54 Divieto dell'abuso di diritto Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta. Spiegazione Questo articolo ricalca l'articolo 17 della CEDU, che recita: "Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.". TRATTATO CHE ISTITUISCE UNA COSTITUZIONE PER L EUROPA (2003)

9 TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA (le parti evidenziate in giallo indicano alcune modifiche apportate al testo originario della Carta) Articolo II-111 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'unione nelle altre parti della Costituzione. 2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'unione al di là delle competenze dell'unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione. Articolo II-112 Portata e interpretazione dei diritti e dei principi 1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge [riserva di legge] e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità [limite alla discrezionalita del legislatore], possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti ivi definiti. 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione [limite all interprete]. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'unione conceda una protezione più estesa [rinvio alla discrezionalità del legislatore rispetto al limite posto dalla CEDU]. 4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni [limite all interprete]. 5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti [ossia non possono essere ritenute la fonte di diritti perfetti azionabili: [limite all interprete].]. 6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta[limite all interprete].. 7. I giudici dell'unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali [limite all interprete]. Articolo II-113 Livello di protezione Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata [limite all interprete] come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo

10 ambito di applicazione, dal diritto dell'unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri. Articolo II-114 Divieto dell'abuso di diritto Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata [limite all interprete] nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta. Sembra dunque che sia destinata a rafforzarsi la dialettica fra legislazione e giurisdizione, anche in ragione dell opportunità ravvisata da molti di un riequilibrio fra le funzioni. La dottrina statunitense parla in proposito di judicial activism ovvero di judicial selfrestraint, ovvero distingue fra interpretivism e noninterpretivism, quest ultimo legato alla ricerca esclusiva della volontà storica del costituente (original intent). A titolo di esempio, si consideri la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana in rapporto all esistenza di norme costituzionali programmatiche, destinate cioè ad acquisire forza giuridica vincolante solo in seguito all intervento del legislatore. VII DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA [.] Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione [? Controllo di legittimità formale? Controllo di legittimità sostanziale?]. L intervento della Corte di cassazione ( ) ha portato solo alla distinzione fra norme precettive (che fanno sorgere immediatamente diritti soggettivi perfetti, cioè azionabili in giudizio) e norme programmatiche, la cui efficacia è subordinata al previo intervento del legislatore (interpositio legislatoris). La sentenza n. 1 del 1956 (la prima in assoluto) della Corte costituzionale ha negato la validità di tale distinzione e ha affermato che tutte le norme costituzionali sono precettive. Un esempio delle conseguenze circa a portata programmatica (e dunque non precettiva) di una norma si ha nella Sentenza n. 422 del 1995 quando a proposito dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 dal titolo "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale". La disposizione, che si riferisce all'elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione sino a abitanti, recita: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore

11 a due terzi" - si fa riferimento alla suscettibilità di una duplice interpretazione: Il legislatore, nello stabilire la quota di riserva per l'uno e per l'altro sesso nelle liste dei candidati al consiglio comunale, ha usato la locuzione "di norma", espressione che, secondo il giudice di primo grado, indicava il carattere solo programmatico e d'indirizzo della disposizione. Il giudice d'appello, invece, uniformandosi a proprie precedenti decisioni, ritiene che essa abbia carattere precettivo, e che tale lettura venga confermata dalla successiva modifica legislativa intervenuta con la legge 15 ottobre 1993, n. 72.

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