Regolamento della ASGA Pensionskasse Genossenschaft tramite la promozione della proprietà d abitazioni. valido dal 1 gennaio 2017

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1 Regolamento della ASGA Pensionskasse Genossenschaft tramite la promozione della proprietà d abitazioni valido dal 1 gennaio 2017

2 Regolamento della ASGA Pensionskasse tramite la promozione della proprietà d abitazioni A. Disposizioni generali Art. 1 Obiettivo 3 Art. 2 Termini 3 Art. 3 Uso previsto 3 B. Prelievo anticipato Art. 4 Importo del prelievo anticipato 4 Art. 5 Scadenza di pagamento 4 Art. 6 Periodo del prelievo anticipato / Acquisti 4 Art. 7 Ordine di priorità 4 Art. 8 Pagamento 5 Art. 9 Riduzione della prestazione 5 Art. 10 Assicurazione supplementare 5 Art. 11 Rimborso 5 Art. 12 Limitazione dell'obbligo di rimborso 5 Art. 13 Limitazione del diritto d alienazione 6 C. Pignoramento Art. 14 Entità del pignoramento 6 Art. 15 Restrizioni 6 Art. 16 Effetti della realizzazione del pegno 7 D. Disposizioni comuni Art. 17 Procedura 7 Art. 18 Informazioni dell ASGA agli assicurati Persone 7 Art. 19 Informazioni dell ASGA ai cessionari Istituto di previdenza 7 Art. 20 Disposizioni fiscali 7 Art. 21 Costi 8 E. Altre disposizioni Art. 22 Lacune nel regolamento 8 Art. 23 Modifiche del regolamento 8 2/8

3 Regolamento della ASGA Pensionskasse tramite la promozione della proprietà d abitazioni A. Disposizioni generali Art. 1 Obiettivo 1. L ASGA Pensionskasse Genossenschaft (di seguito nominata ASGA) esegue la promozione della proprietà d'abitazioni mediante regimi pensionistici professionali secondo le disposizioni: - della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) - del regolamento sulla promozione della proprietà d abitazioni con fondi della previdenzaprofessionale (WEFV) - del presente regolamento. 2. Il presente regolamento integra le disposizioni del regolamento della cassa dell ASGA Pensionskasse Genossenschaft. Art. 2 Definizioni 1. Persone assicurate: Con persone assicurate si intendono gli assicurati all ASGA con una prestazione di libero passaggio di diritto. 2. Prestazione di libero passaggio: Con prestazione di libero passaggio si intende la prestazione di uscita delimitata a causa del regolamento della cassa dell ASGA. 3. Proprietà abitativa: Con proprietà abitativa si intende l appartamento o la casa unifamiliare di proprietà. 4. Forme ammissibili della proprietà abitativa sono: - la proprietà - la comproprietà, ovvero la proprietà per piani - La proprietà indivisa dell'assicurato con il suo coniuge o il suo partner registrato - il diritto della costruzione indipendente e duraturo 5. Le partecipazioni ammissibili sono: - L acquisizione di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni - L acquisizione di azioni di una società immobiliare di azionisti inquilini - La concessione di un prestito paritario ad un costruttore senza fini di lucro 6. Fabbisogno proprio: L'uso della proprietà da parte dell'assicurato è considerato fabbisogno proprio presso la sua residenza o nel suo domicilio consueto. Una locazione temporanea è ammessa, purché l'utilizzo della proprietà dalla persona assicurata non è temporaneamente possibile. 7. Vendita: Come cessione vale la vendita della proprietà abitativa. La concessione di diritti, che equivalgono economicamente ad una cessione, è equiparata alla vendita. Art. 3 Destinazione d'uso 1. I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati per: a) l acquisizione e la compilazione di proprietà abitative b) l'acquisizione di quote di partecipazione per le cooperative di costruzione di abitazioni o simili partecipazioni 3/8

4 c) il rimborso di prestiti ipotecari esistenti d) trasformazioni, ristrutturazioni e investimenti nella casa di proprietà. Per i soli costi di manutenzione non è possibile un prelievo anticipato o un pignoramento. 2. La persona assicurata può utilizzare i mezzi della previdenza professionale contemporaneamente solo per un immobile. B. Prelievo anticipato Art. 4 Importo del prelievo anticipato 1. La persona assicurata può rivendicare un prelievo anticipato dall ASGA per la proprietà abitativa per il proprio fabbisogno. L'importo minimo è di CHF Questo limite non vale per l acquisto di quote di partecipazione alla cooperativa di costruzione di abitazioni e di altre partecipazioni e per i diritti da un conto attesa dell ASGA. 3. Le persone assicurate possono acquisire fino al 50 anno di età un importo fino all'ammontare della prestazione di libero passaggio. 4. Se la persona assicurata ha superato l'età di 50 anni, può acquisire al massimo il maggiore di entrambi gli importi: a) l importo della prestazione di libero passaggio identificato all'età di 50 anni. I rimborsi e i prelievi anticipati, anche quelli sopra i 50 anni di età, vengono presi in considerazione. b) la metà della prestazione di libero passaggio attuale. Già i prelievi anticipati devono essere detratti dalla prestazione di libero passaggio. 5. Il prelievo anticipato vale, in caso di divorzio, come prestazione di libero passaggio. Art. 5 Scadenza di pagamento Il pagamento avviene entro e non oltre sei mesi dopo la rivendicazione del diritto. Art. 6 Periodo del prelievo anticipato / Acquisti 1. Il prelievo anticipato può essere rivendicato ogni cinque anni in osservanza dell importo minimo ed entro e non oltre tre anni dal pensionamento ordinario. 2. Se sono stati effettuati degli acquisti, le prestazioni che ne sono risultate non possono essere ritirate entro i prossimi tre anni in forma di capitale dalla previdenza. 3. Se sono stati effettuati dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà d abitazioni, degli acquisti volontari possono essere intrapresi solo se i prelievi anticipati sono stati rimborsati. Se tuttavia un rimborso del prelievo anticipato non è più consentito, gli acquisti possono essere effettuati per quanto vi sia ancora un potenziale di acquisto oltre al prelievo anticipato. Art. 7 Ordine di priorità 1. Se per motivi di liquidità non è possibile un pagamento entro il termine prescritto, l'amministrazione informerà per iscritto l'assicurato. 2. Le richieste vengono trattate in ordine di ricevimento, tuttavia l'acquisizione di una proprietà abitativa precede il rimborso e l ammortamento di prestiti ipotecari. 4/8

5 3. L ASGA può limitare o rifiutare, in caso di copertura insufficiente il pagamento del prelievo anticipato tempestivamente e dell importo, se il prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari. Art. 8 Pagamento 1. L ASGA paga il prelievo anticipato contro presentazione dei documenti richiesti da lei e con il consenso della persona assicurata direttamente al venditore, redattore, mutuante o ai partecipanti della proprietà abitativa. Questa disposizione si applica, conformemente al senso, per il pagamento a causa di un recupero della prestazione di uscita pignorata. 2. Il pagamento avviene dopo la registrazione della limitazione del diritto d alienazione nel catasto. Art. 9 Riduzione della prestazione Come conseguenza del prelievo anticipato vengono pertanto ridotte le prestazioni di previdenza regolamentari. Art.10. Assicurazione supplementare Se le prestazioni in caso di invalidità e morte vengono ridotte secondo l art. 9, l ASGA informerà sulle riduzioni della prestazione e trasmetterà alla persona assicurata un assicurazione supplementare. Art. 11 Rimborso 1. L importo acquisito deve essere trasferito dalla persona assicurata o dai suoi eredi all'asga o all istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, se: - la proprietà abitativa viene venduta, i diritti di questa proprietà abitativa vengono concessi, che sono equiparati economicamente ad una Vendita (per es. affitto, diritto di abitazione, di usufrutto) o - alla morte di una persona assicurata non è da versare nessuna prestazione di previdenza. 2. La persona assicurata può rimborsare volontariamente l importo percepito in qualsiasi momento - tenendo conto dell articolo L importo minimo del rimborso ammonta a CHF Se il prelievo anticipato in sospeso ammonta a meno di questo importo, il rimborso deve essere effettuato in un importo. Art. 12 Limitazione dell'obbligo di rimborso 1. L obbligo e il diritto di rimborso cessano - tre anni prima del pensionamento ordinario - con l entrata di un altro caso di previdenza o - con il pagamento in contanti della prestazione di uscita. 2. Se la persona assicurata desidera utilizzare a sua volta i proventi ottenuti da una vendita della proprietà abitativa nell entità del prelievo anticipato entro due anni per la sua proprietà, può trasferire tale importo su un conto di libero passaggio. 3. Alla vendita della proprietà abitativa, il rimborso si limita al ricavato. Come ricavato vale il prezzo di vendita, detratti i debiti ipotecari sicuri e le tasse imposte al venditore dalla legge. 5/8

6 Art. 13 Limitazione del diritto d alienazione 1. La persona assicurata o i suoi eredi possono vendere la proprietà solo se ripagheranno il ricavato ad ASGA o all istituto di previdenza del datore di lavoro di allora. 2. L ASGA segnala all ufficio catastale la limitazione del diritto d alienazione. 3. La nota può essere cancellata: - tre anni prima del pensionamento ordinario, - con l entrata di un altro caso di previdenza, - al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio, - Se la persona assicurata dimostra che l importo investito nella proprietà abitativa è stato rimborsato all istituto di previdenza o è stato trasferito ad un istituto di libero passaggio. 4. Se la persona assicurata acquisisce con il prelievo anticipato delle quote di partecipazione di una cooperativa di costruzione di abitazioni o simili partecipazioni, dovrà depositarle presso l ASGA per la garanzia dello scopo della previdenza. In altre forme di partecipazione devono essere depositati i relativi documenti. 5. La persona assicurata con residenza all'estero deve comprovare prima del pagamento del prelievo anticipato, che utilizza i mezzi della previdenza professionale per la sua proprietà abitativa. C.Pignoramento Art. 14 Entità del pignoramento 1. La persona assicurata può pignorare per propria necessità il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo fino alla quota della prestazione di uscita per l acquisto della proprietà abitativa. 2. Il diritto di pignoramento è limitato all'importo che l'assicurato ha potuto rivendicare per il prelievo anticipato (vedi art. 4). Art. 15 Restrizioni 1. Se il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo fino all'ammontare della prestazione di uscita è pignorato, è necessaria l approvazione del creditore pignoratizio, per quanto la somma costituita in pegno sia interessata per il - Pagamento in contanti della prestazione di uscita. - Pagamento della previdenza. - Trasferimento di una parte della prestazione di uscita a seguito di divorzio o scioglimento giudiziario di un'unione registrata su un istituto di previdenza dell altro coniuge o dell altro partner registrato. 2. L approvazione del creditore pignoratizio deve essere conseguita dalla persona assicurata. Se il creditore pignoratizio rifiuta l autorizzazione, l'asga deve garantire l importo relativo. 3. Il pignoramento necessita per la sua validità la notifica scritta all ASGA. 4. Se la persona assicurata esce dall ASGA, l ASGA comunica al creditore pignoratizio a chi e in quale entità è stata trasferita la prestazione di uscita. 5. La persona assicurata può rivendicare il pignoramento entro e non oltre tre anni prima del pensionamento ordinario. 6/8

7 Art. 16 Effetti della realizzazione del pegno Se il pignoramento viene realizzato dal creditore pignoratizio, entreranno gli effetti del prelievo anticipato. D. Disposizioni comuni Art. 17 Procedura 1. La persona assicurata deve presentare all ASGA, per la rivendicazione di un prelievo anticipato o di un pignoramento, una richiesta scritta. 2. La richiesta scritta deve contenere le seguenti informazioni: - Importo del prelievo anticipato o del pignoramento - Prova che i fondi della previdenza professionale per la proprietà abitativa sono stati utilizzati. - Prova che nella corrispondente proprietà abitativa sussiste il proprio fabbisogno - Indicazione un luogo di pagamento nel prelievo anticipato - Notifica del creditore pignoratizio al pignoramento. 3. Alla richiesta del prelievo anticipato o del pignoramento devono essere allegati inoltre tutte le documentazioni necessarie alla valutazione come contratto d acquisto, estratto catastale, contratto sul mutuo ipotecario, regolamenti e contratti con cooperative di costruzione di abitazioni e relativi documenti di simili costruttori. 4. L ASGA richiedere in qualsiasi momento dalla persona assicurata altri documenti e prove necessarie. 5. Se la persona assicurata è sposata o vive in una unione registrata, la richiesta è valida solo con l approvazione scritta del coniuge o del partner registrato. Le firme devono essere certificate ufficialmente. I celibi/ le nubili devono farsi confermare ufficialmente lo stato civile. Art. 18 Informazioni dell ASGA agli assicurati L'ASGA informa l'assicurato su richiesta scritta - sul credito previdenziale messo a disposizione per la proprietà abitativa - sulle riduzioni della prestazione connesse con un prelievo anticipato o una realizzazione del pegno - sulla possibilità di chiudere una lacuna relativa al prelievo anticipato o alla realizzazione del pegno nella protezione della previdenza per l invalidità o la morte - l obbligo tributario immediato ad un prelievo anticipato di una realizzazione del pegno - il diritto al risarcimento esistente al rimborso del prelievo anticipato delle tasse pagate al prelievo anticipato entro tre anni Art. 19 Informazioni dell ASGA ai cessionari Istituto di previdenza L'ASGA informa in caso di un uscita dal servizio della persona assicurata l istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro tramite un prelievo anticipato o un pignoramento. Art. 20 Disposizioni fiscali 1. L ASGA deve segnalare il prelievo anticipato e la realizzazione del pegno del credito previdenziale e il rimborso di prelievo anticipato e del ricavato della 7/8

8 Art. 21 Costi realizzazione del pegno dell'amministrazione fiscale federale entro 30 giorni. 2. Il prelievo anticipato e il ricavato della realizzazione del pegno sono immediatamente imponibili come prestazioni di capitale dalla previdenza professionale. 3. La persona assicurata può richiedere entro 3 anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno con richiesta scritta presso le autorità fiscali cantonali pertinenti, l importo fiscale pagato per il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno. L'importo fiscale pagato viene rimborsato senza interesse. 4. Per il rimborso dell'importo fiscale deve essere presentata una richiesta scritta all'autorità, che lo ha riscosso. Il richiedente deve presentare un certificato sul: a) rimborso b) capitale di previdenza investito nella proprietà abitativa c) l importo fiscale pagato per la Confederazione elvetica, il cantone e il comune a causa di un prelievo anticipato o di una realizzazione del pegno. I costi del catasto ed eventuali costi per i documenti giustificativi sono a carico dell'assicurato. Per coprire le spese amministrative, ASGA erige una compensazione secondo il regolamento delle spese. E. Altre disposizioni Art. 22 Lacune nel regolamento Sull applicazione e l'interpretazione del regolamento, e sui casi per i quali il regolamento non contiene disposizioni, decide l'asga secondo le disposizioni di legge. Art. 23 Modifiche del regolamento Il consiglio d amministrazione dell ASGA può adeguare in qualsiasi momento il presente regolamento alle intervenute modifiche delle circostanze, in particolare apportare modifiche alle disposizioni legali. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2017 e sostituisce la versione del 25 novembre San Gallo, 23 novembre 2016 Il Presidente del consiglio d amministrazione Stefan Bodmer Il Direttore Sergio Bortolin ASGA Pensionskasse Rosenbergstrasse 16, Postfach, 9001 St. Gallen T , F , info@asga.ch, 8/8

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