CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR AZIENDALI

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1 CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR AZIENDALI ANCONA 26 e 27 settembre 2012 A CURA DELLA Dott.ssa Maria Luisa Rodriguez Montalvo

2 Dott.ssa Maria Luisa Rodriguez Laureata in Graduado Social (esperti diritto del lavoro e organizzazione aziendale - Universidad di Zaragoza) Master in Cooperazione aziendale; Master Procedimiento Laboral nei Tribunali in Diritto del Lavoro; Master in Comunicazione; Master in Contratacion individual y colectiva; Master in selezione del personale. Consulente del lavoro e membro del Consejo General de Juntas de Gobierno de G.S. y Expertos de Derecho del Trabajo di Spagna dal CONSULENTE DEL LAVORO in Italia (Prov. Ancona n. 211 dal 1996) e titolare studio professionale dal Socia fondatrice del Club Europeo di Esperti in Diritto del Lavoro Socia fondatrice dell Associazione Internazionale de Expertos en derecho del trabajo -Manuel Alonso Olea- Premio Prever Internazionale 2004 (categoria oro) per la Diffusione della cultura della sicurezza in Europa. Mencion de Honor 2007 Consejo de Titulados Superiores en Relaciones Industriales. Pluriennale esperienza nelle seguenti aree di specializzazione: Consulenza Internazionale del Lavoro Ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro e qualità Tutela della privacy Selezione del personale e comunicazione Docente in corsi di formazione professionale Relatrice in diversi convegni internazionali in materia di diritto del lavoro. Numerose pubblicazioni in materia di sicurezza e n. 2 edizioni del Manuale Pratico sicurezza sul lavoro.

3 I criteri distintivi tra le diverse tipologie di rapporto di lavoro

4 Il lavoro parasubordinato, autonomo, subordinato

5 Il lavoro parasubordinato Per rapporti di lavoro parasubordinato si intendono quei rapporti aventi per oggetto prestazioni di fàcere riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d opera svolga le sua attività in autonomia e con responsabilità e rischio propri. Cassazione Civile sezione Lavoro, 4 Aprile 1992, n.4152

6 Una Prestazione di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (Art. 409 c. 3 c.p.c.) Rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (Art. 50 c.1 lett. c bis T.U.I.R.)

7 Concetto e definizione di lavoro subordinato Art c.c. Prestatore di lavoro subordinato: E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell ambito dell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore. L elemento qualificante del rapporto è la subordinazione intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro.

8 Concetto e definizione di lavoro autonomo Art c.c. Contratto d operad opera: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, [ ]. Il lavoro autonomo è, inoltre, caratterizzato dall assunzione del rischio a carico del lavoratore autonomo stesso. Il lavoro autonomo viene caratterizzato dalla mancanza degli elementi vincolanti indicati per il lavoro subordinato.

9 Elementi caratterizzanti del rapporto di lavoro subordinato la subordinazione del prestatore di lavoro al poter direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; il lavoratore è soggetto al rispetto di un orario di lavoro fisso e predeterminato; la retribuzione è predeterminata, così come le modalità di erogazione della stessa, e viene definita dal CCNL; l assenza del rischio sul risultato della prestazione; il lavoratore è inserito stabilmente nell organizzazione aziendale (organigrammi e funzionigrammi); la prestazione lavorativa viene svolta in modo continuativo.

10 Il potere disciplinare del datore di lavoro Obblighi di diligenza e fedeltà Obblighi di obbedienza Il codice disciplinare

11 Rapporti di lavoro dipendente

12 Apprendistato D.Lgs.. n. 167/2011 (Testo Unico dell apprendistato) Così come modificato dalla L. n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero )

13 La funzione del contratto di apprendistato L apprendistato rappresenta non solo uno strumento di promozione dell occupazione giovanile, ma anche un mezzo per l integrazione tra i sistemi scuola - lavoroformazione.

14 La storia del contratto di apprendistato. L. n. 25/1955. Il contratto di apprendistato è stato introdotto dall articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 Disciplina dell'apprendistato

15 La storia del contratto di apprendistato. L. n. 196/1997. Successivamente, ha subito nel corso degli anni numerose modificazioni, in particolare dalla legge 24 giugno 1997 n.196: Norme in materia di promozione dell'occupazione cosiddetta legge Treu che lo ha individuato come strumento per favorire l occupazione giovanile

16 La storia del contratto di apprendistato. D. Lgs. n. 276/2003. Con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30), c.d. decreto Biagi, il contratto di apprendistato diventa il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro secondo percorsi di qualità necessari per lo sviluppo delle competenze del lavoratore e per la produttività del lavoro

17 L apprendistato nel Decreto Biagi il decreto Biagi aveva definito il contratto di apprendistato secondo tre tipologie: 1. apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2. apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione; 3. apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

18 L apprendistato nel Decreto Biagi 1. apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, destinato ai giovani di età compresa tra 15 e 18 anni (successivamente, con l innalzamento dell obbligo scolastico, l età minima al lavoro è stata portata a 16 anni).

19 L apprendistato nel Decreto Biagi 2. apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione: per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnicoprofessionale, destinato ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni.

20 L apprendistato nel Decreto Biagi 3. apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione destinato ai giovani di età compresa tra 18 anni e 29 anni e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studio universitari e dell alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore.

21 La storia del contratto di apprendistato. D. Lgs. n. 167/2011. Attualmente, la principale fonte normativa che disciplina il contratto di apprendistato è il D.Lgs. n. 167/2011, cd. Testo Unico dell apprendistato

22 La normativa regionale dell apprendistato

23 La normativa regionale dell apprendistato Per quanto riguarda la disciplina dell apprendistato nella Regione Marche, la fonte normativa principale è la Legge regionale n. 2/2005 (art. 17, come sostituito dall'art. 1, l.r. 17 maggio 2012, n. 14.)

24 DELIBERA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE N. 976/2005. DISCIPLINA APPLICATIVA DELL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

25 Il piano formativo individuale Documento da allegare al contratto di assunzione, che descrive il percorso formativo che compierà l apprendista per tutta la durata del contratto, con la formazione formale e con la formazione non formale (da espletarsi sul luogo di lavoro).

26 Contenuto del piano formativo Dati anagrafici Titolo di studio Formazione extrascolastica Dati assunzione Nominativo tutor aziendale Descrizione progettazione del percorso formativo

27 Tutor aziendale Responsabile dell intero percorso formativo definito nel piano formativo individuale Garantisce il raccordo tra struttura formativa esterna e l attività di formazione formale e non formale sul luogo di lavoro Può essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da lavoratore inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica che dovrà conseguire l apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante

28 La nuova normativa dell apprendistato Il Testo Unico dell apprendistato (D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167). Pubblicato G.U. 10 ottobre 2011

29 Entrata in vigore della norma Pubblicato in GU 10 ottobre 2011, n. 236, il Testo Unico entra in vigore il 25 ottobre 2011.

30 Periodo transitorio Come ricordato dal Ministero del Lavoro con nota del 13 luglio 2012, l art. 7, comma 7 del Testo Unico ha previsto un periodo transitorio, alla scadenza del quale non è più possibile stipulare nuovi contratti di apprendistato ai sensi della normativa previgente (anche se quest ultima continua a disciplinare i contratti conclusi sotto la sua vigenza)

31 Termine del periodo transitorio Al termine del periodo transitorio,per i contratti stipulati dal 26 aprile 2012, le previsioni del testo Unico sostituiscono integralmente la normativa previgente, che resta in vigore solo per i contratti di apprendistato già in essere al 25 aprile 2012 e fino alla loro naturale conclusione.

32 Il campo di applicazione del T.U.: Attività pubblica (per apprendistato di tipo b. e tipo c. è esplicitamente previsto dalla legge). Aziende private; Tutti i settori

33 L apprendistato nel pubblico impiego Il Testo Unico dell'apprendistato ha permesso, per la prima volta, l'estensione del suo campo di applicazione anche al settore del lavoro pubblico.

34 Definizione Il Testo Unico dell apprendistato, all art. 1, definisce l apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani.

35 Definizione Il contratto di apprendistato, pertanto, è uno speciale rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato) in forza del quale l imprenditore, nell usufruire del lavoro dell apprendista, è obbligato a fornire a quest ultimo l insegnamento necessario al raggiungimento della capacità tecnica propria di un lavoratore qualificato.

36 Definizione Il contratto di apprendistato è, alla luce di tali elementi, un contratto a causa mista, poiché la prestazione di lavoro viene scambiata non soltanto con la retribuzione, ma anche con la formazione professionale obbligatoria.

37 Tipologie Il cit. Testo Unico prevede le seguenti tipologie di contratto di apprendistato: a)apprendistato per la qualifica professionale; b)apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c)apprendistato di alta formazione; Allo stato attuale, è soprattutto l apprendistato professionalizzante ad avere una concreta applicazione, rimanendo le due altre tipologie, a tutt oggi, meno praticate.

38 Tipologie del contratto di apprendistato a) Apprendistato per la qualifica professionale; b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) Apprendistato di alta formazione. Le tipologie sono essenzialmente quelle previste dalla cd. Normativa Biagi

39 Requisiti soggettivi

40 Requisiti dell apprendista: Età dell apprendista Tipologia a): apprendistato per la qualifica professionale (anche per l assolvimento dell obbligo di istruzione): 15 anni - 25 anni ;

41 Età dell apprendista Tipologia b): apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: età compresa tra i 18 (17, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del d.lgs. n. 226/2005) e i 29 anni;

42 Età dell apprendista Tipologia c): apprendistato di alta formazione e di ricerca: età compresa tra i 18 (17, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del d.lgs. n. 226/2005) e i 29 anni.

43 Alla luce della nuove disposizioni, la disciplina del contratto di apprendistato è prevalentemente rimessa agli accordi interconfederali ovvero alla contrattazione collettiva nazionale del lavoro. Il cit. Testo Unico affida alle Regioni per lo piu la regolamentazione della materia relativa ai profili formativi dell apprendistato.

44 Requisiti oggettivi

45 Limiti quantitativi fino al Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato fino al , direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso.

46 Limiti quantitativi fino al Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

47 Esclusioni Tali limitazioni non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 443/1985 (art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011). Il datore di lavoro può diventare tutor aziendale (anche senza dipendenti)

48 Limiti quantitativi (per tutte le tipologie). Assunzioni dal Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro potrà assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso lo stesso datore di lavoro.

49 Limiti quantitativi (per tutte le tipologie). Assunzioni dal Questo rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.

50 Limiti quantitativi (per tutte le tipologie). Assunzioni dal Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

51 Percentuali di stabilizzazione Imprese con almeno 10 dipendenti: L assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 % (30% fino al 18 luglio 2015) degli apprendisti.

52 Forma e contenuti del contratto di apprendistato

53 Forma e contenuti del contratto I principi cui gli accordi interconfederali ovvero i contratti collettivi devono uniformarsi, alla luce anche delle disposizioni introdotte dal Testo Unico, sono forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (da definire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto); previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi (salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale);

54 Forma e contenuti del contratto divieto di cottimo; possibile inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto ai lavoratori qualificati, ovvero retribuzione in misura percentuale e graduale alla anzianità di servizio; presenza di un tutore o referente aziendale;

55 Forma e contenuti del contratto possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali, anche attraverso accordi con le regioni;

56 Forma e contenuti del contratto possibilità di riconoscere, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, la qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

57 Forma e contenuti del contratto registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale nel libretto formativo del cittadino (art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 276/2003); possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

58 Forma e contenuti del contratto possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni con apprendistato; divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;

59 Forma e contenuti del contratto possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi dell art del codice civile (contratto a tempo indeterminato); (nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato). Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

60 La durata del contratto

61 Durata Tipologia a): in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire. Per la parte formativa, in ogni caso, non può essere superiore a tre anni (quattro in caso di diploma quadriennale regionale).

62 Durata Tipologia b): in ragione dell età dell apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, secondo le disposizioni di cui agli accordi interconfederali e i contratti collettivi. Per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni (cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento);

63 Durata Tipologia c): legata ai percorsi formativi e rimessa alle regolamentazioni regionali, in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative.

64 Le agevolazioni

65 Le agevolazioni In virtù dell onere formativo a favore dell apprendista, il datore di lavoro che ricorre al contratto di apprendistato può usufruire di 3 tipi di benefici: normativo: inquadramento dell apprendista due livelli sotto quello previsto dal CCNL di riferimento; contributivo: riduzione dei contributi obbligatori previdenziali; esclusione degli apprendisti, salvo diversa previsione del CCNL, dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e da contratti collettivi. Con particolare riferimento ai benefici contributivi, essi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato (art. 7, comma 9, D.Lgs. n. 167/2011).

66 I benefici contributivi Il datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato gode, come già detto, di sgravi contributivi. In caso di contratto di apprendistato la contribuzione è così determinata: Aziende fino a 9 addetti: Aliquota a carico dell azienda Aliquota a carico del lavoratore Aliquota totale 1 anno di apprendistato 1,5% 5,84% 7,34% 2 anno di apprendistato 3% 5,84% 8,84% Altri anni 10% 5,84% 15,84%

67 La legge di stabilità 2012 Per i contratti di apprendistato stipulati dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti fruiscono dell'esonero della quota di contribuzione a loro carico per i primi 3 anni di durata del contratto di apprendistato. (art. 22, comma 1, L. n. 183/2011, "c.d. legge di stabilità 2012"). La contribuzione a carico dell'apprendista resta invariata.

68 Aziende con più di 9 addetti: Aliquota a carico dell azienda Aliquota a carico del lavoratore Aliquota totale Per tutto il periodo di apprendistato 10% 5,84% 15,84%

69 È da segnalare che la Riforma Fornero ha introdotto, a decorrere dal 1º gennaio 2013, un contributo addizionale per il finanziamento dell'aspi (Assicurazione sociale per l'impiego). Tale contributo, posto a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, è pari all'1,31% della retribuzione imponibile e non è oggetto dello sgravio contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2012.

70 Disciplina previdenziale ed assistenziale Il comma 2 dell art. 2 del cit. Testo Unico esplicita le seguenti forme di assicurazione: 1. Contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 2. Contro le malattie 3. Contro l invalidità e la vecchiaia 4. Per maternità 5. Assegno familiare 6. Assicurazione sociale per l impiego (dal 2013).

71 LA FORMAZIONE

72 La formazione Il datore di lavoro ha l obbligo di impartire o far impartire all apprendista l insegnamento necessario perché possa qualificarsi. La formazione consiste in: addestramento pratico in azienda, per l acquisizione dell abilità nel lavoro; formazione esterna, finalizzata all inquadramento teorico delle conoscenze acquisite durante l esperienza di lavoro.

73 La formazione nell apprendistato di tipo a) Come anticipato, il nuovo Testo Unico dell apprendistato rimette alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le parti sociali, la regolamentazione dei profili formativi dell apprendistato.

74 La formazione nell apprendistato di tipo a) Tale regolamentazione deve rispettare i seguenti principi: Definizione della qualifica o del diploma professionale ai sensi del d. lgs. n. 226/2005; Monte ore di formazione interna od esterna all azienda congruo alla qualifica o al diploma professionale da conseguire; Rinvio ai ccnl per la determinazione, anche in seno agli enti bilaterali, dell erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard regionali.

75 La formazione nell apprendistato di tipo b) Con particolare riferimento all apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere il Testo Unico rimette agli accordi interconfederali ed ai contratti collettivi la disciplina della durata e dell erogazione della formazione tecnico-professionale e specialistica.

76 La formazione nell apprendistato di tipo b) La formazione professionalizzante e di mestiere svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata dalla formazione pubblica, interna o esterna alla azienda, per le competenze di base e trasversali. Quest ultima è disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell età, del titolo di studio e delle competenze dell apprendista (art. 4, comma 3). La formazione pubblica è prevista per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio formativo.

77 La formazione nell apprendistato di tipo c) (art. 5 c.2, T.U.) Il Testo Unico dell apprendistato rimette alle regioni, in accordo con le parti sociali, le università, gli istituti tecnici e professionali e gli altri istituti di formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di formazione nell apprendistato

78 GLI ATTORI DELL APPRENDISTATO Il tutor aziendale Il tutor didattico L apprendista

79 Il tutor aziendale In via generale, il tutor è la figura che ha il compito di affiancare l apprendista durante il periodo di apprendistato e di trasmettergli le competenze necessarie all esercizio delle attività lavorative.

80 Il tutor La funzione di tutor può essere svolta soltanto da un lavoratore qualificato designato dal datore di lavoro, ovvero, nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare di impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

81 Il tutor Il tutor deve: possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l apprendista conseguirà al termine dell apprendistato; svolgere attività lavorative coerenti e correlate a quelle dell apprendista; possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore in cui opera l apprendista, salvo il caso in cui si tratti di datore di lavoro.

82 Il tutor Il tutor: affianca l'apprendista durante il periodo di apprendistato; trasmette all'apprendista l'insegnamento necessario per lo svolgimento delle attività lavorative; Favorisce l accoglienza e l'integrazione tra le iniziative esterne all'azienda e la formazione sul luogo del lavoro; entra in contatto con la struttura di formazione esterna per valorizzare il percorso di apprendimento esterno ed interno all'azienda dell'apprendista; esprime le proprie valutazioni sulle competenze professionali acquisite dall'apprendista.

83 La figura del tutor aziendale nei contratti collettivi nazionali Tuttavia, abbiamo visto in apertura che tra i principi cui gli accordi interconfederali o i contratti collettivi devono uniformarsi vi è la presenza di un tutore o di un referente aziendale.

84 Previsioni della Regione Marche sulla figura del tutor aziendale Con la delibera n. 1196, la Regione Marche ha approvato gli schemi di accordo tra la Regione Marche e le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, Università, Fondazioni ITS e Ufficio scolastico regionale per la disciplina dell apprendistato ex D.Lgs 167/2011. Gli accordi contengono anche previsioni sulla figura del tutor.

85 La figura del Tutor Didattico Introduzione del tutor didattico, quale coordinatore e facilitatore del processo formativo; riconoscimento del tutore o del referente aziendale, come definito dal Testo Unico; valorizzazione del raccordo tra tutor didattico e tutore/referente aziendale

86 Tutor didattico garantisce il monitoraggio dell avanzamento del percorso formativo dell apprendista, secondo quanto definito nel Piano Formativo Individuale, con modalità di verifica definite ed effettuata in fase intermedia, al termine di ciascun anno ed a conclusione dell intero processo

87 La figura del Tutor Didattico Tutor didattico, in raccordo con tutore o referente aziendale: Attesterà il percorso formativo acquisito dall apprendista

88 Tutor. Disciplina regionale per l apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all art. 4 del T.U. Le province, dopo aver sentito le parti sociali, possono organizzare, interventi formativi per i tutors o referenti aziendali, per lo sviluppo delle seguenti competenze: Comprensione della funzione del tutor Comprensione degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione Gestione dell accoglienza e dell inserimento degli apprendisti in azienda

89 Tutor. Disciplina regionale per l apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all art. 4 del T.U. Gestione delle relazioni con i soggetti esterni all azienda coinvolti nel percorso formativo; Capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale (di competenza del datore di lavoro); Capacità di pianificare ed accompagnare i percorsi di apprendimento; Capacità di valutarne i progressi ed i risultati

90 Tutor. Accordo per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita di ricerca, per acquisizione di un diploma di laurea o per percorsi di alta formazione Valorizzazione : Della figura del tutor didattico, quale coordinatore e facilitatore del processo formativo; Del raccordo tra tutor didattico e tutor o referente aziendale, per il coordinamento e la realizzazione della attività previste dal Piano Formativo Individuale

91 I settori chiave della formazione professionale: - La sicurezza nei luoghi di lavoro - La normativa sulla privacy - La normativa in materia di sicurezza degli alimenti

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