REGIME IVA PER CASSA E RESPONSABILITÀ FISCALE APPALTI

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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO REGIME IVA PER CASSA E RESPONSABILITÀ FISCALE APPALTI GIANCARLO MODOLO Commissione Diritto Tributario Nazionale Odcec-Milano 11 Febbraio Milano

2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Regime Iva per cassa o a esigibilità differita

3 Regola -> l operatività riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione (enti non commerciali compresi, limitatamente all attività commerciale). ATTENZIONE -> NO CONTINUITÀ CON IL PRECEDENTE REGIME. imposta esigibile, in ogni caso, dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell operazione, decorrente dal momento di effettuazione dell operazione (art. 6 decreto Iva). fatturazione differita -> l esigibilità, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, rileva dal momento di effettuazione dell operazione (consegna o spedizione) a prescindere dalla data di fatturazione dell operazione (il limite annuale viene meno per i cessionari o committenti nei riguardi dei quali risulta avviata la procedura concorsuale prima del decorso di un anno). 3

4 Regola: se viene emessa una nota di variazione in aumento, il nuovo ammontare dell imponibile o dell imposta, non si deve considera autonoma e, quindi, decorre dall effettuazione dell originaria operazione, mentre le variazioni in diminuzione rettificano direttamente quest ultima. ATTENZIONE il superamento del limite di due milioni di euro di volume d affari comporta la cessazione automatica del regime dell IVA per cassa a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite RISULTA superato. Attenzione se il Comitato Iva non approva, si dovrà procedere alla liquidazione del tributo con modalità ordinarie dell Iva per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi. 4

5 ESERCIZIO DELL OPZIONE il regime di «Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa» è applicabile previa opzione con comportamento concludente e specificazione dell opzione nella prima dichiarazione Iva. Tale opzione, che ha durata iniziale di tre anni (il mese di dicembre 2012 vale per un periodo d imposta), non può essere applicata su ogni singola operazione, ma deve comprendere, come regola, tutte le operazioni poste in essere dal soggetto passivo che ha esercitato l opzione (escluse, ad esempio, quelle verso privati). Sulle fatture emesse in applicazione del regime di «Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa», deve, comunque, essere apposta specifica indicazione, come, a titolo meramente indicativo: operazione con Iva per cassa di cui all art.32-bis del D.L. 83/2012 ). 5

6 DIRITTO ALLA DETRAZIONE diritto alla detrazione dell imposta sugli acquisti per i soggetti che si avvalgono dell esigibilità differita -> sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi diritto alla detrazione dell imposta in capo al cessionario o committente -> sorge al momento di effettuazione dell operazione, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia stato o meno pagato. Diritto alla detrazione dell Iva sugli acquisti Per cedente o prestatore: al momento dell incasso del corrispettivo Per cessionario o committente: secondo le regole ordinarie (quindi, dall annotazione della fattura di acquisto) 6

7 MODELLO IVA 2013 QUADRI VE e VF Campi dedicati ai soggetti che si avvalgono del nuovo regime dell iva per cassa a decorrere dall , nei quali devono essere annotati i dati a decorrere da tale data per i quali l IVA è differita in virtù dell adesione al cash accounting. 7

8 Adempimenti di natura contabile Il regime di liquidazione per cassa condiziona solamente il momento di esigibilità dell imposta e, di conseguenza, non interessa tutti gli altri adempimenti. Quindi: 1. emissione fattura secondo le modalità di cui all art. 21 (imponibile rileva ai fini del volume d affari e partecipa al calcolo della detrazione ex art. 19-bis nell anno di effettuazione). 2. registrazione fatture emesse e ricevute nei termini espressamente previsti dall art. 23 e 25 del decreto Iva (computo Iva nella liquidazione di incasso / pagamento). Rif. Operazione Adempimenti 1 Emissione fattura di vendita Registrazione fattura emessa 3 Incasso fattura dal cliente Contabilizzazione ricavo Rilevazione credito Imputazione Debito verso Erario per Iva non esigibile Incasso credito e giroconto Iva non esigibile a Iva a debito 8

9 Regole di imputazione dei pagamenti / incassi Precisazione Agenzia delle Entrate nel corso del VIDEOforum 2013 Secondo quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate, la data di incasso deve essere individuata in corrispondenza del momento in cui la somma è materialmente disponibile sul conto corrente del soggetto beneficiario. In buona sostanza, non è rilevante: il momento in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento perde la disponibilità della predetta somma; la data di valuta, cioè la data presa in considerazione ai fini del computo degli interessi bancari; il momento in cui il soggetto beneficiario dell accredito ha notizia dell avvenuto pagamento. N.B.: il soggetto che effettua il pagamento perde la disponibilità della somma di denaro solitamente uno o due giorni prima rispetto al fornitore (tale soggetto può considerare in detrazione l IVA pagata in un momento antecedente rispetto a quello in cui il tributo risulterà esigibile per il cedente). 9

10 Pagamento in contanti (attenzione all entità) Sorge il problema dell individuazione della data di effettivo pagamento/incasso in quanto manca la cosiddetta «prova certa» o «scritta». Soluzione Potrebbe essere utile rilevare nella fattura l annotazione dell avvenuto movimento finanziario: Se pagamento -> Pagato il Se riscossione -> Incassato il

11 Pagamento con bonifico bancario o postale Circ , n. 134 e , n. 20 -> per creditore la data della comunicazione dell avvenuto accreditamento delle somme a lui dovute per il debitore la data di addebito in conto Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) banca Data della comunicazione dell accredito Committenti/cessionari (debitori) banca Data dell addebito in conto 11

12 Pagamento con assegno bancario o postale o circolare Circ , n > l imputazione temporale della rimessa mediante assegno bancario o circolare avviene con la consegna del titolo di credito al beneficiario (NO data di versamento). Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data di ricevimento dell assegno Committenti/cessionari (debitori) Data dell assegno 12

13 Pagamento con assegno non a buon fine Circ , n > l imputazione temporale della rimessa mediante assegno bancario o circolare avviene con la consegna del titolo di credito al beneficiario (NO data di versamento). Attenzione Assegno scoperto (con protesto) Assegno scoperto, ripresentato (senza protesto) Si ritiene che l esigibilità ha avuto effetto (?) con la consegna del titolo Si ritiene che l esigibilità ha avuto effetto (?) con la consegna del titolo 13

14 Pagamento con carta di credito e di debito (Bancomat) Ris , n. 77 -> il pagamento mediante carta di credito si realizza al momento di utilizzo/accettazione della carta medesima, anche se il patrimonio del titolare della carta diminuisce in sede di addebito mensile (anche con pagamento rateale). Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data di utilizzo della carta di credito, anche se l effettivo addebito è successivo Committenti/cessionari (debitori) Data di utilizzo della carta di credito 14

15 Pagamento con Ri.Ba. Ricevuta bancaria La Ri.Ba. è un documento probatorio di credito che consente al creditore di ottenere il pagamento del suo credito o una concessione di credito conseguente ad una valutazione della banca. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data di comunicazione dell avvenuto accredito (non anticipazione) Committenti/cessionari (debitori) Data di pagamento della Ri.Ba. 15

16 Pagamento con cambiali Nota ministeriale , n > il momento del rilascio del titolo di credito Corte di Cassazione sent , n > data di pagamento e non dalla data della semplice promessa di pagamento. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data dell avvenuto pagamento (non anticipazione) Committenti/cessionari (debitori) Data di emissione del titolo (?) 16

17 Pagamento mediante compensazione Circ , n. 20 -> la data del pagamento deve essere individuata in relazione alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l accreditamento del corrispettivo. Esempio Prestatore Rossi emette una fattura a Bianchi Compensazione Committente Bianchi emette una fattura a Rossi Euro 1.000,00 in data in data per euro 1.000,00 Euro 5.000,00 in data

18 Pagamento frazionato Ris , n. 75/E + circ , n. 20 -> nel caso di pagamento parziale, l esigibilità deve essere computata proporzionalmente alla somma incassata rispetto al corrispettivo complessivo dell operazione. Soluzione Fattura di euro 1.000,00 + Iva 21% = euro 210 Se viene eseguito un primo pagamento per euro 500, : 1.210,00 = 41,32% da cui Iva di competenza 41,32% di 210 = 86,77 18

19 Pagamento frazionato parcella professionista Imponibile. Euro 1.000,00 472,41 Cassa previdenza (4% di 1.000).. Euro 40,00 18,90 Iva 21% su 1.040,00.. Euro 218,40 103,17 Ritenuta 20% su 1.000,00.. Euro 200,00 94,48 Netto a pagare (1.258,40 200). Euro 1.058,40 500,00 Soluzione Fattura di euro 1.000,00 + Iva 21% = euro 210 Se viene effettuata una rimessa per euro 500, : 1.058,40 = 47,24% da cui Iva di competenza 47,24% di 218,40 = 103,17 19

20 Responsabilità solidale negli appalti per Iva e ritenute alla fonte 20

21 RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PER IVA E RITENUTE ALLA FONTE Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) La disciplina di cui all art. 35 DL 223/2006 risulta applicabile ai contratti appalto di opere o servizi stipulati nell ambito di attività rilevanti ai fini Iva: da soggetti Ires; dallo Stato e dagli Enti pubblici. Esclusioni -> Comma 28-ter, art. 35, D.L. 223/ ter.... Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n Inoltre, la disciplina di cui all art. 35 DL 223/2006 non risulta applicabile ai contratti di APPALTO DI OPERE o SERVIZI stipulati dalle STAZIONI APPALTANTI (amministrazioni aggiudicatrici, concessionari di servizi e lavori pubblici, società con capitale pubblico anche non maggioritario che non sono organismi di diritto pubblico, le quali hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori od opere). 21

22 RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PER IVA E RITENUTE ALLA FONTE Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) Regola -> Sussiste la responsabilità dell appaltatore e del committente per il versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del contratto. AMBITO SOGGETTIVO -> i contratti devono essere "conclusi": nell'ambito dell'attività impresa e, quindi, sono esclusi i committenti privati; da soggetti IRES (art. 73 Tuir) o dallo Stato o Enti pubblici (art. 74 Tuir) Se il committente è il condominio -> Dre Emilia-Romagna (protocollo n /mese di dicembre 2012) - spiega che sono coinvolti solo i contratti d'appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'iva e, in ogni caso, dai soggetti Ires, dallo Stato e dagli enti pubblici, mentre sono escluse le stazioni appaltanti. Pertanto, conclude il condominio, non rientrando in alcuno dei soggetti sopra indicati, non è destinatario della norma in commento. 22

23 RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PER IVA E RITENUTE ALLA FONTE Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) Ambito soggettivo di applicazione APPALTATORE -> Comma 28, art. 35, D.L. 223/06. -> In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Aspetti rilevanti della responsabilità dell appaltatore responsabilità solidale; con subappaltatore; per ritenute Irpef lavoro dipendente ed Iva afferente il rapporto di subappalto; nel limite dei corrispettivi dovuti; non è soggetta a limitazioni temporali. 23

24 RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PER IVA E RITENUTE ALLA FONTE Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) Ambito soggettivo di applicazione COMMITTENTE - comma 28-bis, art. 35, D.L. 223/06 -> Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28,... L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. aspetti rilevanti della responsabilità del committente: no responsabilità solidale; sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 mila a euro 200 mila. 24

25 RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PER IVA E RITENUTE ALLA FONTE Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) Il comma 28 prevede che, in caso di appalto di opere o servizi, l appaltatore, nel limite del corrispettivo dovuto, è solidalmente responsabile con il subappaltatore dei versamenti, a carico di quest ultimo per le prestazioni effettuate nell ambito del contratto, relativi: alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente; all IVA. La responsabilità è esclusa se i versamenti, scaduti alla data di pagamento del corrispettivo, sono stati regolarmente effettuati. A tal fine l appaltatore deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti. La documentazione può essere rilasciata anche tramite un asseverazione resa da un: CAF Imprese; professionista abilitato, ex art. 3, comma 3, lett. a), DPR n. 322/98 (dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente del lavoro). L appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della suddetta documentazione. 25

26 RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PER IVA E RITENUTE ALLA FONTE Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) Ai sensi del comma 28-bis il committente deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo dovuto all appaltatore, la documentazione da quest ultimo resa, comprovante che i suddetti versamenti, scaduti alla data del pagamento, sono stati regolarmente effettuati dall appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Anche il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della suddetta documentazione. L Agenzia delle entrate, nella circolare n. 40/E/2012, in merito all entrata in vigore della disciplina, precisa che il committente / appaltatore deve richiedere, a partire dall , la documentazione attestante la regolarità dei suddetti versamenti effettuati, rispettivamente, dall appaltatore / subappaltatore con riferimento soltanto alle prestazioni rese nell ambito di contratti stipulati dal (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 83/2012). 26

27 RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PER IVA E RITENUTE ALLA FONTE Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI Nella Circolare n. 40/E del 2012, l Agenzia delle entrate puntualizza che la certificazione di regolarità dei versamenti effettuati dall appaltatore / subappaltatore può essere rilasciata oltre che tramite un asseverazione resa dal responsabile di un CAF Imprese / professionista abilitato, anche tramite una dichiarazione sostitutiva resa direttamente dall appaltatore / subappaltatore ai sensi del DPR n. 445/2000. Infatti, al riguardo, il comma 28 dispone espressamente che l attestazione dell avvenuto adempimento degli obblighi può essere rilasciata anche attraverso un asseverazione 27

28 RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PER IVA E RITENUTE ALLA FONTE Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA In merito alla dichiarazione sostitutiva è stato precisato che la stessa deve contenere: l indicazione del periodo di liquidazione dell IVA relativa alle fatture emesse dall appaltatore / subappaltatore con riferimento alle prestazioni effettuate nell ambito del contratto di appalto / subappalto. In particolare è necessario specificare se: - per le suddette operazioni è stato applicato il reverse charge o il regime IVA per cassa ; - la liquidazione IVA ha comportato un versamento d imposta, nel qual caso devono essere riportati gli estremi del relativo mod. F24; l indicazione del periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale / parziale, nel qual caso devono essere riportati gli estremi del relativo mod. F24; l attestazione che i versamenti effettuati includono l IVA e le ritenute riferibili al contratto di appalto / subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. 28

29 RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PER IVA E RITENUTE ALLA FONTE Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) Regola -> sussiste la responsabilità per il versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA dovuta dal subappaltatore e dall appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del contratto. L ambito applicativo deve essere individuato nei contratti di appalto (o sub-appalto) di: La normativa si ritiene applicabile anche alle imprese che opere; ordinano la fornitura di componenti realizzati in base agli forniture; specifici disegni consegnati dal committente o alle imprese servizi. che commissionano la produzione di tessuti, accessori, ecc. Somme dovute Committente imprenditore Appaltatore Sub-appaltatore 29

30 ART. 29 D.LGS , N. 276 Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL APPALTATORE E DEL SUB-APPALTATORE + CONTRIBUTI INAIL - INPS - CASSE EDILI Risponde (salvo il caso in cui risultano applicate le procedure di verifica previste dai Ccnl): in solido con appaltatore e subappaltatore; entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell appalto; per mancati versamenti di retribuzioni, Tfr, contributi e premi (sanzioni escluse) dovuti per il periodo di esecuzione dell appalto. Oltre alla responsabilità diretta per i propri debiti più eventuali sanzioni, risponde (salvo il caso in cui risultano applicate le procedure di verifica previste dai Ccnl): in solido con subappaltatore; entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell appalto; per mancati versamenti di retribuzioni, Tfr, contributi e premi (sanzioni escluse) dovuti per il periodo di esecuzione del subappalto. 30

31 ART. 35 D.L , N. 223 Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) RITENUTE IRPEF DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL APPALTATORE E DEL SUB-APPALTATORE + IVA SULLE PRESTAZIONI DELL APPALTO E DEL SUB-APPALTO Il committente è sanzionato (da a ) se paga l appaltatore senza verificare la documentazione che attesta il corretto adempimento degli obblighi dell appaltatore o eventuali subappaltatori. Oltre alla responsabilità diretta per i propri debiti più eventuali sanzioni, risponde (salvo il caso di acquisizione della prevista documentazione): in solido con il subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto; per i mancati versamenti (non delle sanzioni) di IVA e ritenute lavoro dipendente; nei limiti del corrispettivo dovuto al subappaltatore; senza limiti temporali (nei limiti della prescrizione). In concreto, è responsabile direttamente per i propri debiti e le relative sanzioni. 31

32 Grazie per l attenzione prestata 32

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