Regime Iva per cassa: opportunità a criticità operative

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2 ART. 32-BIS 1. per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. 1. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. 1. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. segue 2

3 ART. 32-BIS 1. Le disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. 1. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. 1. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. segue 3

4 ART. 32-BIS 2. Il regime si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate. 3. Sulle fatture emesse deve essere apposta specifica annotazione. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, firmato in data 11 ottobre 2012, sono stabilite le disposizioni di attuazione... (con decorrenza dal 1 dicembre 2012) 5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, individuata con il decreto di cui al comma 4, è abrogato l'art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetta Iva per cassa per soggetti fino a euro di volume d affari). 4

5 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE ai sensi dell art. 6 del decreto Iva (salvo pagamento anticipato totale o parziale o emissione della fattura) 1 Fattispecie Effettuazione dell operazione Esigibilità dell imposta Cessione di beni immobili Rogito notarile Rogito notarile Cessione di beni mobili Consegna o spedizione Consegna o spedizione Cessione di beni con effetti traslativi: vendita in prova vendita con riserva di gradimento conto deposito Cessione di beni per atto della pubblica autorità Cessione di beni in esecuzione di contratti di somministrazione Autoconsumo o destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa Al verificarsi della condizione e, comunque, decorso non oltre un anno dalla consegna o spedizione Pagamento del corrispettivo Pagamento del corrispettivo Prelievo dei beni dall impresa Al verificarsi della condizione e comunque decorso non oltre un anno dalla consegna o spedizione Pagamento del corrispettivo Pagamento del corrispettivo Prelievo dei beni dall impresa 5

6 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE ai sensi dell art. 6 del decreto Iva (salvo pagamento anticipato totale o parziale o emissione della fattura) 2 Fattispecie Effettuazione dell operazione Esigibilità dell imposta Prestazioni di servizi Pagamento del corrispettivo Pagamento del corrispettivo Autoconsumo di servizi Autoconsumo di servizi a carattere periodico e continuativo Prestazioni di servizi art. 7-ter rese da un soggetto passivo non residente in Italia a favore di un soggetto passivo stabilito in Italia Prestazioni di servizi art. 7-ter rese da un soggetto passivo residente in Italia a favore di un soggetto passivo non stabilito in Italia Momento in cui la prestazione viene resa Mese successivo a quello in cui la prestazione è resa Momento di ultimazione della prestazione (se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi) Momento di ultimazione della prestazione (se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi) Momento in cui la prestazione viene resa Mese successivo a quello in cui la prestazione è resa Momento di ultimazione della prestazione (se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi) Momento di ultimazione della prestazione (se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi) 6

7 REQUISITI DI RIFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE IVA SECONDO LA CONTABILITÀ DI CASSA Volume d affari non superiore a di euro. R.M. 20/E/2009 -> riscontro in relazione all anno solare precedente o, nell ipotesi di primo anno d esercizio, volume d affari presunto dell anno. Regola -> l operatività riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. Non trova applicazione per le cessioni e prestazioni di servizi poste in essere a favore di soggetti privati o che rientrano nell ambito del reverse charge. Tra tali soggetti, si devono considerare anche gli esercenti attività d impresa, artistica e professionale che utilizzano il bene o la prestazione nell ambito personale. 7

8 ESERCIZIO DELL OPZIONE il regime di «Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa» è applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate. Si ritiene che tale opzione non deve essere applicata su ogni singola operazione (come accade in vigenza dell art. 7 del D.L. 185/2008), ma deve comprendere, come regola, tutte le operazioni poste in essere dal soggetto passivo che ha esercitato l opzione. Sulle fatture emesse in applicazione del regime di «Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa», deve, comunque, essere apposta specifica indicazione, come, a titolo meramente indicativo: operazione con Iva per cassa di cui all art.32-bis del D.L. 83/2012 ). 8

9 CASISTICHE OPERATIVE Soggetto cedente o prestatore residente in Italia Volume d affari del soggetto vedente o prestatore Minore o uguale a euro Soggetto cessionario o committente Soggetto Iva residente in Italia Soggetto Iva non residnete in Italia Operazione territorialmente rilevante nello Stato Sì Applicazione del differimento del versamento Iva Sì 9

10 CASISTICHE OPERATIVE Soggetto cedente o prestatore residente in Italia Volume d affari del soggetto cedente o prestatore Maggiore di euro Soggetto cessionario o committente Soggetto Iva residente in Italia Soggetto Iva non residnete in Italia Operazione territorialmente rilevante nello Stato Sì Applicazione del differimento del versamento Iva No, per entità superiore al limite previsto per il volume d affari 10

11 CASISTICHE OPERATIVE Soggetto cedente o prestatore residente in Italia Volume d affari del soggetto vedente o prestatore Minore o uguale a euro Soggetto cessionario o committente Soggetto Iva residente in Italia Soggetto Iva non residnete in Italia Operazione territorialmente rilevante nello Stato No Applicazione del differimento del versamento Iva No, per mancanza del presupposto territoriale 11

12 CASISTICHE OPERATIVE Soggetto cedente o prestatore residente in Italia Volume d affari del soggetto vedente o prestatore Minore o uguale a euro Soggetto cessionario o committente Soggetto privato o soggetto Iva che utilizza il bene/servizio nella sfera personale Operazione territorialmente rilevante nello Stato Sì Applicazione del differimento del versamento Iva No, perché posta in essere nei riguardi di un soggetto privato o che agisce per scopi personali 12

13 DIRITTO ALLA DETRAZIONE Regole operative diritto alla detrazione dell imposta sugli acquisti per i soggetti che si avvalgono dell esigibilità differita -> sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi diritto alla detrazione dell imposta in capo al cessionario o committente -> sorge al momento di effettuazione dell operazione, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia stato o meno pagato. Diritto alla detrazione dell Iva sugli acquisti Per cedente o prestatore: al momento dell incasso del corrispettivo Per cessionario o committente: secondo le regole ordinarie (quindi, dall annotazione della fattura di acquisto) 13

14 DIRITTO ALLA DETRAZIONE Limite temporale all esigibilità differita Regola -> in ogni caso, l imposta diviene esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell operazione, in modo tale da evitare un eccessivo differimento nel pagamento del tributo (la C.M. n. 20/E/2009 -> il termine di un anno decorre dal momento di effettuazione dell operazione, individuato a norma dell art. 6 del decreto Iva) Deroga -> il limite annuale non si rende operativo nell ipotesi in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, risulta assoggettato a procedure concorsuali. (la deroga, rispetto al passato, non evidenzia, quale evento che legittima il differimento dell imposta l assoggettamento a procedure esecutive del cessionario/committente). 14

15 DIRITTO ALLA DETRAZIONE Operatività della detraibilità Il regime di liquidazione dell Iva per cassa condiziona solamente il momento di esigibilità dell imposta e, di conseguenza, non interessa tutti gli altri adempimenti. Quindi: 1. emissione della fattura secondo le modalità di cui all art. 21 del decreto Iva. 2. registrazione fatture emesse e ricevute nei termini espressamente previsti dall art. 23 e 25 del decreto Iva. Rif. Operazione Adempimenti 1 Emissione fattura di vendita Registrazione fattura emessa Contabilizzazione ricavo Rilevazione credito Imputazione Debito verso Erario per Iva non esigibile 3 Incasso fattura dal cliente Incasso credito e giroconto Iva non esigibile a Iva a debito 15

16 DIRITTO ALLA DETRAZIONE Criticità inerenti alla data del corrispettivo Il regime di liquazione dell Iva per cassa prevede l obbligo di individuare con precisione la data in cui il corrispettivo si deve intendere incassato e/o pagato. Per le imprese in contabilità semplificata, tale obbligo può generare situazioni non semplici per la corretta gestione poiché il momento della movimentazione finanziaria, deve risultare dai conti correnti bancari. (per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l imposta diventa esigibile, il soggetto che applica il regime deve fare riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l accreditamento del corrispettivo - es.: assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario). 16

17 CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento in contanti (attenzione all entità) Sorge il problema dell individuazione della data di effettivo pagamento/incasso in quanto manca la cosiddetta «prova certa» o «scritta». Soluzione Potrebbe essere utile rilevare nella fattura l annotazione dell avvenuto movimento finanziario: Se pagamento -> Pagato il Se riscossione -> Incassato il

18 CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento con bonifico bancario Circ , n. 134 e , n. 20 -> per creditore la data della comunicazione dell avvenuto accreditamento delle somme a lui dovute per il debitore la data di addebito in conto Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) banca Data della comunicazione dell accredito Committenti/cessionari (debitori) banca Data dell addebito in conto 18

19 CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento con assegno bancario o postale o circolare Circ , n > l imputazione temporale della rimessa mediante assegno bancario o circolare avviene con la consegna del titolo di credito e, per il beneficiario, non la data di versamento. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data di ricevimento dell assegno Committenti/cessionari (debitori) Data dell assegno 19

20 CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento con assegno bancario o postale o circolare Circ , n > l imputazione temporale della rimessa mediante assegno bancario o circolare avviene con la consegna del titolo di credito e, per il beneficiario, non la data di versamento. Attenzione Assegno scoperto (con protesto) Si ritiene che l esigibilità non ha avuto effetto (?) Assegno scoperto, ripresentato (senza protesto) Esigibilità si dovrebbe concretizzare alla data dell accredito (bonifico) 20

21 CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento con carta di credito Ris , n. 77 -> il pagamento mediante carta di credito si realizza al momento di utilizzo/accettazione della carta medesima, anche se il patrimonio del titolare della carta diminuisce in sede di addebito mensile (anche con pagamento rateale). Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data di utilizzo della carta di credito Committenti/cessionari (debitori) Data di utilizzo della carta di credito 21

22 CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento con carta di debito (Bancomat) il pagamento mediante carta di debito (Bancomat) si realizza al momento di utilizzo/accettazione della carta medesima e, quindi, non la data di addebito sul conto corrente di riferimento. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data di utilizzo della carta di debito (bancomat) Committenti/cessionari (debitori) Data di utilizzo della carta di debito (bancomat) 22

23 CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento con Ri.Ba. Ricevuta bancaria La Ri.Ba. è un documento probatorio di credito che consente al creditore di ottenere il pagamento del suo credito o una concessione di credito conseguente ad una valutazione della banca. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data di comunicazione dell avvenuto accredito (non anticipazione) Committenti/cessionari (debitori) Data di pagamento della Ri.Ba. 23

24 CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento con cambiali Nota ministeriale , n > il momento del rilascio del titolo di credito Corte di Cassazione sent , n > data di pagamento e non dalla data della semplice promessa di pagamento. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data dell avvenuto pagamento (non anticipazione) Committenti/cessionari (debitori) Data di emissione del titolo (?) 24

25 CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento mediante compensazione Circ , n. 20 -> la data del pagamento deve essere individuata in relazione alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l accreditamento del corrispettivo. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data dell avvenuto accreditamento del corrispettivo Committenti/cessionari (debitori) Data dell avvenuto addebitamento del corrispettivo 25

26 CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento mediante compensazione Circ , n. 20 -> la data del pagamento deve essere individuata in relazione alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l accreditamento del corrispettivo. Esempio Prestatore Rossi emette una fattura a Bianchi Compensazione Committente Bianchi emette una fattura a Rossi Euro 1.000,00 in data in data per euro 1.000,00 Euro 5.000,00 in data

27 CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento frazionato Ris , n. 75/E + circ , n. 20 -> nel caso di pagamento parziale, l esigibilità deve essere computata proporzionalmente alla somma incassata rispetto al corrispettivo complessivo dell operazione. Soluzione Fattura di euro 1.000,00 + Iva 21% = euro 210 Se il pagamento avviene in tre rate, di cui la prima per euro 500, : 1.210,00 = 41,32% da cui Iva di competenza 41,32% di 210 = 86,77 27

28 DIRITTO ALLA DETRAZIONE Procedure concorsuali avvio della procedura concorsuale -> dalla data in cui l organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura. esigibilità differita -> operativa per i cedenti e i prestatori che hanno emesso fatture con Iva nei confronti del cessionario o committente assoggettato alla procedura; revoca della procedura -> L Iva diviene esigibile nella prima liquidazione periodica successiva alla data di revoca. 28

29 INAPPLICABILITÀ DEL REGIME Il regime di «Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa» non è applicabile alle operazioni: effettuate dai soggetti nell ambito di regimi speciali Iva; di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non nell esercizio d imprese, arti o professioni; effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l IVA mediante il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge); di cui all art. 6, c. 5, secondo periodo, del decreto Iva. Sono operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione: gli acquisti di beni o servizi assoggettati all IVA con il meccanismo dell inversione contabile; gli acquisti intracomunitari di beni; le importazioni di beni; le estrazioni di beni dai depositi Iva. 29

30 Grazie per l attenzione prestata 30

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