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1 DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA Seminario Le problematiche del cantiere relative alle attrezzature di sollevamento ed agli impianti elettrici: normativa di riferimento, denunce, attrezzature e sicurezza intervento su: Apparecchi di sollevamento per persone e/o cose: Testo Unico sulla sicurezza, Direttiva Macchine, le verifiche e il ruolo dell INAIL a cura di Michele De Mattia - INAIL Auditorium Scuola Edile Bresciana Via della Garzetta, 51- Brescia sabato 25 gennaio 2014

2 SOMMARIO Dati infortuni sul lavoro in Lombardia Dati della presentazione del 7 rapporto sull attività di Sorveglianza del Mercato Alcune considerazioni dei dati e uso scorretto ragionevolmente prevedibile Testo Unico e Cantieri Testo Unico e Direttive di Prodotto Regole tecniche e Norme armonizzate Enti di Normazione Apparecchi di sollevamento: Campo di applicazione tra Direttiva Ascensori e Direttiva Macchine Classificazione apparecchi di sollevamento nell ambito delle Direttive Europee La Direttiva Macchine Uso delle attrezzature di lavoro e Direttiva Macchine Le verifiche periodiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro e il ruolo dell INAIL Michele De Mattia - INAIL

3 Premessa La forte evoluzione della normativa antinfortunistica non permette di guardare con ottimismo ai dati sugli infortuni che appaiono anche adesso preoccupanti, seppur consolidato il trend positivo degli ultimi anni con graduale decremento del fenomeno sia a livello nazionale che regionale. - in Lombardia nel 2012 diminuzione di infortuni rispetto al Michele De Mattia - INAIL

4 Infortuni sul lavoro avvenuti in Lombardia nel biennio Fonte dati: Rapporto annuale INAIL Lombardia anno 2012 Michele De Mattia - INAIL

5 Dati INAIL Rapporto Annuale Regionale 2012 Lombardia Lombardia

6 Dati INAIL Rapporto Annuale Regionale 2012 Lombardia Modalità di evento In occasione di lavoro di cui: Ambiente di lavoro ordinario Con mezzo di trasporto Lombardia In itinere TOTALE Lombardia In controtendenza rispetto all andamento nazionale, il dato riguardante gli infortuni mortali, che passano in Lombardia dai 125 casi nel 2011 ai 133 nel 2012

7 Dati INAIL Rapporto Annuale Regionale 2012 Lombardia Lombardia , , ,8 L analisi condotta per settore di attività evidenzia un calo degli infortuni in tutte le gestioni

8 Dati INAIL Rapporto Annuale Regionale 2012 Lombardia Per gli infortuni mortali, nell analisi condotta per settore di attività, il dato rimane stabile nel settore Agricoltura mentre è in aumento il numero di casi nel settore Industria e Servizi

9 Dati INAIL Rapporto Annuale Regionale 2012 Lombardia Lombardia ,913-8,

10 CONVEGNO Presentazione del VII Rapporto sull attività di Accertamento Tecnico svolta nell ambito della Sorveglianza del Mercato riguardante le macchine marcate CE Milano, 12 Dicembre 2013 ore 9.00 Auditorium Gio Ponti Assolombarda Via Pantano, 9 MILANO

11 Fonte dati INAIL 7 RAPPORTO sull attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine

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14 Fonte dati: INAIL 7 RAPPORTO sull attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine

15 Fonte dati: INAIL 7 RAPPORTO sull attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine

16 Fonte dati INAIL: 7 RAPPORTO sull attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine

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19 Considerazioni L analisi degli eventi mostra una crescita degli incidenti nei quali i lavoratori hanno un ruolo rilevante Parte della responsabilità sia attribuibile alla insufficiente attenzione posta all elemento umano e all ambiente con cui esso interagisce Michele De Mattia - INAIL

20 La realizzazione di idonee condizioni di sicurezza in un sistema produttivo si fonda sull attenta considerazione di tutte le componenti fondamentali che lo caratterizzano (le risorse produttive, l uomo, l ambiente) L uomo, infatti, andrebbe riguardato come una particolare risorsa produttiva, caratterizzata da una sua affidabilità (ovvero propensione all errore), inserito addirittura in un contesto che può influenzare i suoi comportamenti L affidabilità del trinomio uomo ambiente macchina è praticamente determinata da variabili non facilmente prevedibili Michele De Mattia - INAIL Considerazioni

21 Considerazioni " Manipolazione e uso scorretto ragionevolmente prevedibile

22 manipolazione e uso scorretto ragionevolmente prevedibile Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita in Italia con DLgvo n. 17 del RES Principio d integrazione della sicurezza Definizioni "uso previsto", l'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso; "uso scorretto ragionevolmente prevedibile", l'uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile Principi d'integrazione della sicurezza a) Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile. c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni il fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto della macchina, ma anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

23 testo unico sicurezza e cantieri Tutte le disposizioni contenute nel Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod e int. (Legge 7 luglio 2009 n. 88 e Dlgs 3 agosto 2009 n. 106 in vigore dal ), ad eccezione del Titolo II Luoghi di lavoro artt , si applicano ai cantieri temporanei o mobili (contenute nello stesso Dlgs 9 aprile 2008 al Titolo IV, artt ), fatte salve le disposizioni specifiche contenute al titolo IV Michele De Mattia - INAIL

24 testo unico sicurezza e cantieri Tutte le disposizioni contenute nel Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod e int. (Legge 7 luglio 2009 n. 88 e Dlgs 3 agosto 2009 n. 106 in vigore dal ), ad eccezione del Titolo II Luoghi di lavoro artt , si applicano ai cantieri temporanei o mobili (contenute nello stesso Dlgs 9 aprile 2008 al Titolo IV, artt ), fatte salve le disposizioni specifiche contenute al titolo IV Michele De Mattia - INAIL

25 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di salute e sicurezza (mod e int. dalla Legge 7 luglio 2009 n. 88 e Dlgs 3 agosto 2009 n. 106) D.Lgs. 494/96 modificato dal D.Lgs. 528/99 si applica ai cantieri temporanei o mobili D.Lgs. 626/94 modificato dal D.Lgs. 242/96 si applica al complesso Aziendale cosiddetti Cantieri fissi o permanenti adozione delle direttive europee e recepimento nella normativa nazionale Norme tecniche racchiuse nei tre provvedimenti legislativi emanati nell immediato dopoguerra D.P.R. 547/55 norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 164/56 norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni D.P.R. 303/56 norme generali per l igiene del lavoro Michele De Mattia - INAIL

26 DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni * Ambienti, posti di lavoro e di passaggio Norme generali di protezione delle macchine Macchine Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento Impianti ed apparecchi vari Impianti, macchine ed apparecchi elettrici Materie e prodotti pericolosi o nocivi Manutenzione e riparazione * Abrogato dal D. Lgs. 81/08

27 D.P.R. 164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni * Disposizioni di carattere generale -Viabilità nei cantieri, luoghi di transito, fosse della calce, idoneità delle opere provvisionali, scale a mano, protezione dei posti di lavoro, cinture di sicurezza, lavori in prossimità di linee elettriche- Scavi e fondazioni- Splateamento e sbancamento, pozzi, scavi e cunicoli, deposito di materiali in prossimità degli scavi, presenza di gas negli scavi) Ponteggi e impalcature in legname Ponteggi metallici fissi Ponteggi movibili Trasporto dei materiali Costruzioni edilizie Demolizioni Norme penali Disposizioni finali- collaudi e verifiche periodiche, decorrenza- * Abrogato dal D. Lgs. 81/08

28 DPR 303/56 Norme generali per l'igiene del lavoro * Altezza, cubatura, superficie; aerazione, illuminazione, temperatura, umidità Locali chiusi e sotterranei Pulizia dei locali; depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri Difesa da: sostanze nocive, polveri, radiazioni nocive, radiazioni ionizzanti; rumori e scuotimenti Mezzi personali di protezione Docce, gabinetti e lavabi, spogliatoi e armadi, locali di riposo, dormitori; refettori Tabelle delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche * Abrogato dal D. Lgs. 81/08

29 Testo unico sicurezza e cantieri in particolare, nei luoghi di lavoro, OBBLIGO: Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del Documento della sicurezza, redatto dal datore di Lavoro - obbligo NON delegabile- (Dlgs 9 n. 81/08, Titolo I, Capo III, Sezione I, art. 17, comma 1 lettera a): valutazione dei rischi e Sezione II, art. 28, comma 2: Documento della valutazione) nei cantieri temporanei o mobili: il Piano di Sicurezza e Coordinamento P.S.C. con stima costi sicurezza, redatto dal coordinatore per la progettazione, ai sensi dell art.100, i cui contenuti sono riportati in all. XV il Fascicolo con le caratteristiche dell opera, redatto dal coordinatore per la progettazione, ai sensi dell art.91, i cui contenuti sono riportati in all. XVI e il Piano Operativo della Sicurezza POS, redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell art.17, comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell allegato XV Michele De Mattia - INAIL

30 Testo unico sicurezza e cantieri La valutazione di tutti i rischi presenti nell attività lavorativa costituisce uno degli aspetti rilevanti del testo unico della sicurezza - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, novità introdotta dal DLgs 626/94 - assumendo il valore di criterio metodologico della prevenzione. Il documento di valutazione dei rischi previsto dal testo unico della sicurezza al titolo I Principi comuni, redatto dal datore di lavoro, ha molte analogie con il piano di sicurezza e coordinamento PSC, redatto dal progettista della sicurezza, previsto dallo stesso testo unico al titolo IV cantieri temporanei e mobili. Tale piano di sicurezza PSC contiene l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze Michele De Mattia - INAIL

31 Testo unico sicurezza e cantieri Il piano di sicurezza e coordinamento PSC progetto della sicurezza, prescritto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81- riordino e coordinamento, in un unico testo legislativo delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro- Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (introdotto per la prima volta dal DLgs. n.494/96, che recepiva in Italia la direttiva cantieri) viene redatto con il duplice scopo: quello primario di consentire la produzione dell opera e quello della garanzia della sicurezza e salute dei lavoratori in altri termini, i lavori dovranno essere organizzati con lo scopo fondamentale di produrre un bene, ma salvaguardando Michele De Mattia - INAIL al tempo stesso la sicurezza e la salute dei lavoratori

32 i rischi che si possono verificare in cantiere sono raggruppabili in tre grandi categorie di fattori: - i rischi (R 1) appartenenti a carenze organizzative - i rischi (R 2) dovuti alla interferenza tra le attività lavorative - i rischi (R 3) dovuti alla specificità dell attività lavorativa Cantieri Attività A R2 Attività B R3 R1 Michele De Mattia - INAIL

33 Cantieri - i rischi (R 1) appartenenti a carenze organizzative - i rischi (R 2) dovuti alla interferenza tra le attività lavorative - i rischi (R 3) dovuti alla specificità dell attività lavorativa si risponde con: R1 Progetto dell organizzazione del lavoro Progetto di cantiere R2 Progetto della gestione del lavoro Piano dei lavori Cronoprogramma dei lavori R3 Analisi delle attività lavorativa sotto l aspetto procedurale Procedure attività lavorative: quali attrezzature, materiali e sostanze saranno adoperate e con quali modalità il lavoro sarà eseguito Michele De Mattia - INAIL

34 Obiettivi del Seminario Tralasciando: - il progetto di cantiere (R1) layout di cantiere, tassello fondamentale del progetto di produzione, - le procedure delle attività operative (R3) - e il piano/ programma dei lavori (R2), che nei lavori di modesta entità può ricondursi all elenco delle attività lavorative principali con l indicazione delle precedenze lavorative, mentre in altri più complessi si dovrà far ricorso ad un vero e proprio programma dei lavori (PERTCPM, PDM, GANTT, ) Michele De Mattia - INAIL

35 Obiettivi del Seminario focalizzeremo la nostra attenzione: sulla legislazione e normativa applicabile, a diverso titolo, per la corretta scelta, l installazione, la messa in servizio, l impiego e la gestione in sicurezza di specifiche attrezzature di lavoro ed impianti per cantieri All. XV-1.1 Definizioni e termini di efficacia Michele De Mattia - INAIL

36 Obiettivi del Seminario e per le macchine prenderemo in esame gli aspetti relativi: al collaudo, di macchine usate e non ancora omologate alle procedure di certificazione introdotte dalla direttiva macchine alle 1 verifiche periodiche/verifiche periodiche succ. e straordinarie ed alcuni aspetti specifici quali quello: della modifica delle macchine esistenti in cantiere, marcate e non marcate CE del comportamento da tenere in occasione dell acquisizione e/o noleggio di una macchina nuova marcata CE, usata sia CE che non CE in quanto molti (aziende/datori di lavoro/responsabili di Cantiere ecc ) confidano nel fatto di acquistare o usare attrezzature di lavoro marcate CE e quindi sostanzialmente sicure. Questo fatto non garantisce assolutamente sulla sicurezza del luogo di lavoro. Michele De Mattia - INAIL

37 Il Testo Unico della Sicurezza e le Direttive di Prodotto Michele De Mattia - INAIL

38 Nell ambito della Sicurezza nei luoghi di lavoro, due sono i filoni di Direttive che l Unione Europea predispone Atto Unico Riordino del mercato interno, attraverso la modificazione delle regole delle istituzioni europee e l ampliamento delle competenze europee in diversi settori Articolo 110 A Trattato di Roma Sicurezza del prodotto Direttive di prodotto devono assicurare il libero scambio dei prodotti (anche destinati al mondo del lavoro) e per questo indicano i requisiti essenziali di sicurezza che devono essere applicati perché tali prodotti possano, direttamente dal costruttore, essere posti sul mercato o in servizio ovvero a disposizione per la prima volta nell Unione Europea, anche a titolo non oneroso Es. Direttiva Macchine 2006/42/CE Articolo 118 A Trattato di Roma Sicurezza del lavoro Direttive sociali danno i requisiti minimali che gli Stati membri sono tenuti ad applicare nel loro contesto sociale D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

39 CEE - Schema organizzativo coerente con la nuova strategia in materia di armonizzazione e normazione Risoluzione 85/c 138/01 ARMONIZZAZIONE LEGISLATIVA Definizione dei requisiti essenziali ai quali devono soddisfare i prodotti immessi sul mercato ARMONIZZAZIONE NORMATIVA Norme tecniche europee, mutuo riconoscimento delle prove, armonizzazione degli enti di certificazione COMPITI DEGLI STATI MEMBRI Garantiscono sul territorio la sicurezza, la protezione della salute, dell ambiente e del consumatore dai rischi considerati dalle direttive COMPITI DEGLI ENTI NORMATORI Elaborano le specifiche tecniche di conformità dei prodotti alle direttive PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ORGANI TECNICI DELLO STATO ENTI NORMATORI Regole tecniche Principio di sinergia tra legislazione e normazione tecnica Norme tecniche

40 Quali differenze tra norma tecnica e regola tecnica? LE NORME TECNICHE Specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per l applicazione ripetuta e continua Non sono obbligatorie ma conservano il carattere di norme volontarie. Le norme definiscono le caratteristiche dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte LE REGOLE TECNICHE Specifiche tecniche emanate dall autorità pubblica, sotto forma di leggi, regolamenti, regole amministrative. La loro osservanza è obbligatoria de iure o de facto.

41 LE NORME ARMONIZZATE Una norma armonizzata è una specificazione tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal CEN e dal CENELEC su mandato della Commissione, per facilitare ai produttori la prova della conformità ai requisiti essenziali; dette norme sono elaborate da organismi di diritto privato e devono osservare il loro statuto di testi non cogenti. Risoluzione del Consiglio dell Unione Europea del 7 maggio 1985

42 Se una norma nazionale che traspone una norma armonizzata il cui riferimento sia stato oggetto di una pubblicazione sulla GUCE, comprende uno o più requisiti essenziali di sicurezza, la macchina o il prodotto costruiti conformemente a dette norme è presunta conforme ai requisiti essenziali di cui trattasi. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti alle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate.. Risoluzione del Consiglio dell Unione Europea del 7 maggio 1985

43 Norme di Tipo B Sono norme di sicurezza comuni a gruppi di macchine e trattano un aspetto della sicurezza o un dispositivo di sicurezza applicabile a numerosi tipi di macchine B1- riguardano aspetti particolari della sicurezza - Temperature delle superfici EN Equipaggiamenti elettrici CEI EN Classificazione delle Norme Le Norme armonizzate CEI EN Norme di UNI EN 12100:2010 Tipo A Sono norme generali di sicurezza e contengono i concetti fondamentali, i principi di progettazione e gli aspetti generali applicabili a tutte le macchine B2- riguardano ripari o dispositivi di sicurezza - Comandi a due mani EN 574 -Apparecchi elettrosensibili di protezione CEI EN Norme di Tipo C Sono norme di sicurezza per macchine o per gruppi di macchine specifiche e contengono i requisiti di dettaglio per una macchina o per un gruppo di macchine particolari - UNI EN UNI EN 12840

44 Gli Enti di Normazione Gli Enti di normazione sono gli Organismi riconosciuti e autorizzati a svolgere attività di studio, elaborazione e diffusione delle Norme a livello nazionale ed internazionale per aree di specializzazione tematica Livello nazionale italiano UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione CEI Comitato Elettrotecnico Italiano Livello europeo CEN CENELEC ETSI Livello internazionale ISO IEC ITU Michele De Mattia - INAIL

45 Banca Dati Organismi Notificati: NANDO Gli Organismi notificati (Notified body) sono autorizzati al rilascio della marcatura CE. L'UE ha messo a disposizione, online, una banca dati: Nando information system (New Approach Notified and Designated Organizations), che raccoglie tutti i dati relativi agli organismi europei notificati - nonché quelli di paesi terzi - responsabili dello svolgimento delle procedure di valutazione della conformità di cui alle pertinenti direttive del "nuovo approccio". 1-87/404/CEE Recipienti semplici a pressione sostituita da 97/23/CE 2-88/378/CEE Sicurezza dei giocattoli 3-89/106/CEE Prodotti da costruzione 4-89/686/CEE Dispositivi di protezione individuale 5-90/384/CEE Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 6-90/385/CEE Dispositivi medici impiantabili attivi 7-90/396/CEE Apparecchi a gas 8-92/42/CEE Caldaie ad acqua calda 9-93/15/CEE Esplosivi per uso civile 10-93/42/CEE Dispositivi medici 11-94/9/CE Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera pot. esplosiva 12-94/25/CE Imbarcazioni da diporto 13-95/16/CE Ascensori 14-97/23/CE Attrezzature a pressione 15-98/37/CE Macchine, sostituita da 2006/42/CE 16-98/79/CE Dispositivi medico-diagnostici in vitro 17-99/36/CE Attrezzature a pressione trasportabili 18-99/5/CE Apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione /9/CE Impianti a fune adibiti al trasporto di persone /22/CE Strumenti di misura /108/CE Compatibilità elettromagnetica /95/CE Materiale elettrico in bassa tensione /23/CE Articoli Pirotecnici Elenco delle Direttive Nuovo Approccio che NON prevedono la marcatura CE 1-94/62/CE Imballaggi e rifiuti di imballaggi 2-96/48/CE Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità 3-96/98/CE Equipaggiamento marittimo /16/CE Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

46 ACCREDIA NO NO NO ACCREDIA nasce 3 anni fa dalla fusione di 3 Enti certificatori -Sinal, Sicert, Sit - quale Ente unico italiano di accreditamento (regolamento CE n.765/2008)

47 Riepilogando le direttive europee stabiliscono i requisiti essenziali di sicurezza i prodotti che li soddisfano possono circolare liberamente nel mercato europeo gli organismi europei di normazione elaborano le norme tecniche per applicare le direttive (ovvero le norme "armonizzate") le norme "armonizzate" conservano la natura di norme volontarie i prodotti fabbricati secondo le norme tecniche "armonizzate" godono della presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle direttive.

48 Apparecchi di sollevamento o spostamento per persone, per persone e cose, per sole cose Campo di applicazione tra direttiva ascensori & direttiva macchine Michele De Mattia - INAIL

49 La nuova direttiva macchine (2006/42/CE) del 17 maggio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea il 9 giugno 2006 modifica, tramite l art. 24, la direttiva ascensori 95/16/CE Elementi salienti dell emendamento alla direttiva ascensori: - L ascensore è adesso un apparecchio di sollevamento - La cabina è diventata un supporto del carico - Se la velocità nominale è superiore a 0,15 m/s l apparecchio di sollevamento è un ascensore Pertanto dal 2010, la barriera tra ascensori e macchine, non sarà più la cabina (ndr intesa come scatola con soffitto, pareti, pavimento e porte cieche), bensì la velocità: - se V 0,15 m/s direttiva macchine - se V > 0,15 m/s direttiva ascensori -Tra l altro, le scale mobili, i marciapiedi mobili, gli ascensori da cantiere, gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori, sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva ascensori Michele De Mattia - INAIL

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51 Attuazione del D.Lgs. 17/2010 Direttiva 2006/42/CE Gli Stati Membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 Entrato in vigore il 6 marzio 2010 SI applicazione DPR 459/96, art.11, comma 1 in caso di vendita, noleggio o concessione in uso di macchine o componenti non marcati CE, attestazione di conformità alla normativa previgente, e comma 3 - denuncia ISPESL (oggi INAIL) per installazione macchina già soggette alla disciplina di cui al DM )

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53 La dichiarazione di conformità Allegato II, parte 1, sezione A del D.Lgs. 17/2010 Prima del 29 Dicembre 2009 Dopo il 29 Dicembre 2009 Directive 98/37/EC Directive 2006/42/EC Prima del 29 Dicembre 2009 Dopo il 29 Dicembre 2009 Dopo il 6 Marzo 2010 Directive 98/37/EC Directive 98/37/EC Directive 2006/42/EC Directive 2006/42/EC

54 Articoli Decreto 17/ (Campo d'applicazione: macchine; componenti di sicurezza; accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; quasi-macchine) 2 (Definizioni) 3 (Immissione sul mercato e messa in servizio) 4 (Presunzione di conformità e norme armonizzate) 5 (Procedura di contestazione di una norma armonizzata) 6 (Sorveglianza del mercato) Michele De Mattia - INAIL

55 Articoli Decreto 17/ (Clausola di salvaguardia) 8 (Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose) 9 (Valutazione della conformità delle macchine) 10 (Procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine-documentazione tecnica; istruzioni assemblaggio; dichiarazione di incorporazione) 11 (Organismi notificati) 12 (Marcatura «CE») 13 (Non conformità della marcatura) Michele De Mattia - INAIL

56 Articoli Decreto 17/ (Obbligo di riservatezza) 15 (Sanzioni) 16 (Ascensori e montacarichi-modifica al DPR n. 162/99 con DPR n.214/2010) 17 (Deroga- fino al consentita immissione sul m. e messa in s. di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine a carica esplosiva conformi alle disposizioni vigenti al 17,05,2006) 18 (Abrogazioni- DPR 549/96 ad esclusione art. 11 co.1 e 3) 19) (Norme finali e transitorie- aggiornamento elenco All.V; domanda di conferma O.N. già autorizzati ) Michele De Mattia - INAIL

57 Allegato I 1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE 1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 1.2. SISTEMI DI COMANDO 1.3. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI 1.4. CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I RIPARI ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 1.5. RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI 1.6. MANUTENZIONE 1.7. INFORMAZIONI Michele De Mattia - INAIL

58 Allegato I 2. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE 2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI 2.2. MACCHINE PORTATILI TENUTE E/O CONDOTTE A MANO 2.3. MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DI MATERIE CON CARATTERISTICHE FISICHE SIMILI Michele De Mattia - INAIL

59 Michele De Mattia - INAIL Allegato I 3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI PERICOLI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE 3.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 3.2. POSTI DI LAVORO 3.3. SISTEMI DI COMANDO 3.4. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI 3.5. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO ALTRI PERICOLI 3.6. INFORMAZIONI ED INDICAZIONI

60 Allegato I 4. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I PERICOLI DOVUTI AD OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO 4.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 4.2. REQUISITI PER LE MACCHINE MOSSE DA ENERGIA DIVERSA DA QUELLA UMANA 4.3. INFORMAZIONI E MARCATURA 4.4. ISTRUZIONI Michele De Mattia - INAIL

61 Allegato I 5. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI 5.1. RISCHI DOVUTI ALLA MANCANZA DI STABILITÀ 5.2. CIRCOLAZIONE 5.3. DISPOSITIVI DI COMANDO 5.4. ARRESTO DELLO SPOSTAMENTO 5.5. INCENDIO Michele De Mattia - INAIL

62 Allegato I 6. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE CHE PRESENTANO PARTICOLARI PERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE 6.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 6.2. DISPOSITIVI DI COMANDO 6.3. RISCHI PER LE PERSONE CHE SI TROVANO NEL SUPPORTO DEL CARICO O SOPRA DI ESSO 6.4. MACCHINE CHE COLLEGANO PIANI DEFINITI 6.5. MARCATURE Michele De Mattia - INAIL

63 Fonte: INAIL 7 RAPPORTO sull attività sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine

64 Direttiva Macchine RES Principio d integrazione della sicurezza Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo mandatario deve applicare i seguenti principi, nell ordine indicato: - Eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina); - Adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati; - Informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale Michele De Mattia - INAIL

65 UNIUNI EN ISO 12100: 2012 Sicurezza del macchinario- Principi generali di progettazione Valutazione del rischio e riduzione del rischio

66 UNIUNI EN ISO 12100: 2012 Sicurezza del macchinario- Principi generali di progettazione Valutazione del rischio e riduzione del rischio

67 Michele De Mattia - INAIL

68 La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE articolo 5 Immissione sul mercato e/o messa in servizio Michele De Mattia - INAIL

69 La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE Michele De Mattia - INAIL

70 Direttiva Europea sulle macchine 2006/42/CE Allegato II LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA Ogni macchina o componente di sicurezza (commercializzato separatamente), al momento della immissione sul mercato, deve essere provvista da una Dichiarazione di conformità sottoscritta dal fabbricante che attesti la rispondenza della macchina ai RES applicabili TIPI DI DICHIARAZIONI 1) Dichiarazione CE di conformità per le macchine i cui contenuti sono riportati al punto A dell Allegato II 2) Dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine (allegato II punto B)

71 DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI MACCHINA Si applica a tutte le macchine che non soddisfano tutti i RES applicabili, in quanto destinate ad essere integrate in altre macchine e immesse sul mercato incomplete. L adozione delle misure di sicurezza mancanti è di pertinenza di chi realizza l impianto complesso. Deve essere esplicitamente vietata la messa in servizio fino a quanto gli aspetti di sicurezza non soddisfatti dal fabbricante non siano stati integrati da chi ha la responsabilità della realizzazione dell impianto completo

72 Michele De Mattia - INAIL La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE

73 I MARCHI DI CONFORMITÀ I marchi obbligatori (marcatura CE) assicurano la conformità a regole tecniche di impiego obbligatorio I marchi volontari attestano che i prodotti hanno caratteristiche che vanno al di là di quanto eventualmente richiesto dalla legge e testimoniano - ai clienti e agli utilizzatori - la qualità del prodotto, nel senso più ampio del termine. La marcatura CE viene apposta seguendo il processo di "certificazione"

74 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori ART. 9 -Valutazione della conformità delle macchine Macchine

75 Schema delle procedure di certificazione CE per le macchine e loro componenti di sicurezza secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE Macchine NON contemplate in allegato IV Componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente contemplati in allegato V Macchine contemplate in allegato IV (es.: Macchine per lavorazione del legno punti 1-7; Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose con pericolo di caduta verticale h >3 m - punto 17) esistono norme armonizzate SI NO e conforme alle norme armonizzate SI esse contemplano tutti i pertinenti RES SI NO NO Fabbricante per la fase della progettazione elabora il fascicolo tecnico secondo All.VII, parte A (conservazione almeno 10 anni) Fabbricante per la fase della fabbricazione applica procedura con controllo interno sulla fabbricazione di cui allegato VIII assicura la conformità al fascicolo tecnico ed ai RES -non richiesto intervento O. N.- (Procedura secondo: Allegato VIII Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione ) Fabbricante per la fase della progettazione elabora il fascicolo tecnico secondo All.VII, parte A per esame CE del tipo da parte di O.N. secondo la procedura di cui allegato IX Organismo Notificato rilascia Attestato di esame CE di tipo secondo allegato IX (riesame attestato ogni 5 anni, conservazione fascicolo ed attestati almeno 15 anni) Fabbricante applica per la fase della fabbricazione procedura con controllo interno sulla fabbricazione di cui all allegato VIII, p. 3 (Procedura secondo: Allegato IX Esame CE del tipo + Allegato VIII, punto 3 controllo interno di fabbricazione ) Fabbricante per la fase della progettazione e della fabbricazione applica un sistema di garanzia qualità totale di cui all allegato X(conservazione almeno 10 anni) Organismo Notificato valuta, approva e sorveglia il sistema di qualità per la progettazione, la fabbricazione, l ispezione finale e il collaudo (verifiche ispettive con frequenza tale da rivalutare il Q.S. ogni 3 anni) (Procedura secondo: Allegato X Sistema Garanzia Qualità Totale ) Fabbricante rilascia la dichiarazione CE di conformità ai RES applicabili (conservazione per 10 anni), attesta che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva macchine e la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti Fabbricante appone la marcatura CE sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile, nelle immediate vicinanze del nome Michele del De fabbricante Mattia - ISPESL seguita dal numero identif. O.N. se applicata procedura All. X-Sistema Garanzia Qualità Totale

76 Michele De Mattia - INAIL La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE

77 Michele De Mattia - INAIL La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE

78 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori ART. 6 (Sorveglianza del mercato) 1. Riguardo alle macchine e alle quasi-macchine, già immesse sul mercato, le funzioni di autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli. Le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dell Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL). 3. Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. Qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura CE, accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all interessato, previa verifica dell esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui è possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione

79 La Struttura della sorveglianza del mercato in Italia Legislazione a confronto D.Lgs. 81/2008 D.Lgs. 17/2010 Art. 70 (Requisiti di sicurezza) Comma 4: Qualora gli organi di vigilanza, nell espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie omississ TUTTE LE MACCHINE MARCATE CE CONCLUSIONI Art. 6 (sorveglianza del mercato) Comma3: Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali., NON ESCLUDE LE MACCHINE MARCATE CE SECONDO LA 98/37/CE Considerato pertanto che art. 70 comma 4 parlando di attrezzatura di lavoro immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie implicitamente include anche macchine 98/37/CE e che le stesse non sono esplicitamente escluse dall attività di sorveglianza del mercato prevista dal decreto di recepimento D.Lgs. 17/2010 della 2006/42/CE che parla genericamente macchina marcata CE si continuerà la attività di sorveglianza del mercato anche per le macchine 98/37/CE.

80 Inoltre, la macchina si intende: nuovamente immessa sul mercato, in caso di modifiche costruttive sostanziali non rientranti nell ordinaria o straordinaria manutenzione, eseguite su: - macchine marcate CE, costruite nel rispetto dei RES dell allegato I della direttiva macchine; - macchine non marcate CE, costruite secondo la legislazione previgente al DPR 459/96, sia se utilizzate direttamente da chi ha eseguito la modifica, che successivamente vendute, noleggiate o date in concessione d uso o in locazione finanziaria; nuovamente messa in servizio, in caso di variazioni delle modalità di utilizzo, impiego o uso diverso da quello previsto dal costruttore in fase di progettazione, sia su macchine marcate CE sia non marcate CE e pertanto, configurandosi una nuova immissione sul mercato o una nuova messa in servizio, necessita assoggettare la macchina ad una delle procedure di certificazione CE precedentemente descritte Michele De Mattia - INAIL

81 Riepilogando, ai fini della marcatura CE si possono avere due situazioni: -Macchine nuove che, dal 21 settembre 1996, devono essere marcate CE -Macchine usate che subiscono modifiche che non rientrano nella ordinaria o straordinaria manutenzione: queste macchine devono essere marcate CE (anche se in origine già marcate) in quanto vengono considerate come macchine nuove, sostanzialmente diverse da quelle originali; Al contrario: Macchine usate che non hanno subito modifiche non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione non devono marcate CE. In questi casi, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore di conformità alla legislazione previgente

82 Esempi di modifiche su macchine usate non rientranti nella manutenzione ordinaria o staordinaria che comportano la marcatura CE: aggiunta di modi di funzionamento non previsti originariamente dal costruttore; Incrementi significativi delle prestazioni della macchina, in relazione ad esempio a: potenza, velocità, produttività, dimensioni dell area di lavoro; Non si ritiene debbano essere compresi gli interventi che non modificano le modalità d uso della macchina ma che sono destinati a migliorare le condizioni di sicurezza

83 Direttiva Macchine e Testo unico sulla sicurezza Uso di attrezzature di lavoro D.Lgs.9 aprile 2008 n 81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs.3 agosto 2009 n 106 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali Macchine Direttiva 2006/42/CE recepita con Dlgvo n.17

84 ALLEGATO V TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Michele De Mattia CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Artt. 69 Definizioni 70 Requisiti di sicurezza 71 Obblighi datore lavoro 72 Obblighi noleggiatori e concedenti in uso 73 Informazione e formazione CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NDIVIDUALE CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE CAPO IV - SANZIONI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE ALLEGATO VI DISPOSIZIONI CONCERNENTI L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ALLEGATO VII VERIFICHE DI ATTREZZATURE ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ALLEGATO IX NORME DI BUONA TECNICA

85 Riepilogando D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro devono essere: installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; oggetto di idonea manutenzione; assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza.

86 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Ausilio fondamentale per il datore di lavoro è il libretto di manutenzione ed uso, un libretto di istruzioni per l uso della macchina L idoneità della manutenzione, garantita dal datore di lavoro, deve essere valutata in relazione a: -le indicazioni del costruttore, per le macchine marcate CE; -le indicazioni contenute nei libretti per macchine non marcate CE e per le altre attrezzature;

87 Conformità ai requisiti di sicurezza ed uso delle attrezzature di lavoro Macchine non marcate CE (Modifiche per migliorare la sicurezza che non cambiano le modalità di utilizzo previste dal fabbricante) Conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all allegato V al D.Lgvo 81/08 Macchine marcate CE Uso delle macchine (attrezzature di lavoro) DPR 547/55 Conformi Direttiva macchine 2006/42/CE Dlgvo N 17 Norme armonizzate di tipo A (generali) Il Datore di lavoro adotta misure tecniche ed organizzative tra le quali quelle dell allegato VI Norme di buona tecnica Es. indagini supplementari di cui al DM p.2 lettera c) All.II UNI ISO e ISO per app. soll e la norma CNR per strutture di acciaio di app. soll Norme armonizzate di tipo B di carattere intermedio fra il prestazionale e il prescrittivo Norme armonizzate di tipo C (specifiche categorie di macchine) buone prassi linee guida Altre norme tecniche Michele De Mattia INAIL Inoltre le sottopone a verifica periodica se comprese tra quelle elencate in allegato VII al DLgs 81/08

88 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo III - Allegato V, VI, VII l allegato V sui requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione. I parte requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro II parte prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche. Allegato VI disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro. Dopo una prima parte generale si considerano in particolare, anche qui, le attrezzature di lavoro mobili semoventi o no, le attrezzature che servono a sollevare carichi, persone. All. VII periodicità delle verifiche di attrezzature particolari Art. 71 commi 11 e 12 sono indicati i soggetti pubblici o privati abilitati DM 11 aprile 2011 «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all allegato VII del DLgs 81/08, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti di cui all art.71, c.13 del DLgs 81/08

89 Il D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 11 prevede l obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell allegato VII dello stesso D.Lgs. 81/2008. L art. 71 comma 13 rimanda la definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati che possono svolgere tali verifiche quando l ISPESL non effettui la prima verifica periodica entro 60 giorni dalla richiesta o l ASL non effettui le verifiche periodiche successive entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro. In G.U. del 29 aprile 2011, n 98, S.O. n 111 è stato pubblicato il D.M. 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all Allegato VII del Dlgs 81/08, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti di cui all art.71 comma 13 del medesimo decreto legislativo. Il D.M. 11 aprile 2011, la cui entrata in vigore era originariamente prevista entro 90 giorni dalla pubblicazione nella G.U. (28 luglio 2011), a seguito della proroga stabilita con decreto ministeriale 20 gennaio 2012 pubblicato su GURI n. 19 del 24 gennaio 2012 è entrato in vigore entro 390 giorni dalla pubblicazione nella G.U., ovvero il 23 maggio Il D.M. 11/4/2011 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (30 aprile 2011), limitatamente all Allegato III (relativo alle modalità per l abilitazione, il controllo, e il monitoraggio dei soggetti abilitati, pubblici o privati) che però riguarda esclusivamente i soggetti abilitati all effettuazione delle verifiche periodiche.

90 Uso sicuro, gestione, controlli, verifiche e formazione degli operatori delle attrezzature di lavoro -DLgs. 81/08 TUTTE LE ATTREZZATURE CONFORMITA Requisiti di sicurezza: attrezzature marcate CE e NON CE Art. 70 SCELTA Considerazione da fare all atto della scelta Art co.2 GESTIONE CONTROLLI INTERNI Misure tecniche Organizzative di cui all Allegato VI Corretta installazione e uso in conformità alle istruzioni d uso Manutenzione Aggiornamento ai requisiti minimi di sicurezza Tenuta e aggiornamento del registro di controllo Posto di lavoro ergonomico Informazione, formazione, addestramento Specifica abilitazione degli operatori Controlli eseguiti da persone competenti Controllo iniziale dopo ogni montaggio Controlli periodici Controlli straordinari Risultato dei controlli riportati su registro e conservati quelli degli ultimi tre anni Art co.3 Art co.4 Art co.4 Art co.4 Art co.4 Art co.6 Art co.7 + art. 73 art co 4 e 5 Art co.8 Art co.8 Art co.8 Art co.8 Art co 9 LE ATTREZZATURE IN ALLEGATO VII AL Dlgs 81/08 e s.m.i VERIFICHE PERIODICHE NOLEGGIATORI Michele De Mattia - INAIL La 1 Verifica periodica svolta da INAIL o S.A. e le verifiche periodiche successive da ASL/ARPA o S.A. DM ATTREZZATURE A NOLEGGIO Conformità Attestazione di buono stato di conservazione e manutenzione Dichiarazione del datore di lavoro che attesti che le attrezzature saranno utilizzate da persone formate/ abilitate Art co.11 e 12 (e DM ) Art. 72 co. 1 + art.70 Art. 72 co 2 Art. 72 co 2

91 Le verifiche periodiche obbligatorie sulle attrezzature di lavoro Il ruolo dell INAIL

92 (1886) Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Il ruolo dell INAIL per le verifiche delle attrezzature di lavoro E TITOLARE DI VERIFICHE DI MESSA IN SERVIZIO E PRIME VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO - art. 9,comma 6, lett. e), art.71, comma 11 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm.ii. - ISPESL (1980) Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'inail Art. 7, comma 1 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010) ANCC (1926) Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione ISPESL ENPI (1938) Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni

93 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. «all articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente Legge n.125 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 101 del Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l effettuazione delle verifiche l INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»; Art. 9, comma 6, lett. e) 6. L ISPESL, nell ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività: e) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;

94 IMMISSIONE SUL MERCATO e/o MESSA IN SERVIZIO DIRETTIVE DI PRODOTTO Direttiva quadro 83/189/CEE Sicurezza prodotti industriali- destinate ai fabbricanti Marcatura CE e libero scambio DIRETTIVE EUROPEEE STABILISCONO I RES- DI PRODOTTI (macchine, insiemi, quasi macchine, etc) ORGANISMI EUROPEI DI NORMAZIONE ELABORANO NORME ARMONIZZATE PRESUNZIONE DI CONFORMITA (norme armonizzate) PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA OMOLOGAZIONE/VERIFICA per impianti/attrezzature in assenza delle direttive comunitarie Esempio: impianti elettrici a regola d arte Progettazione Professionisti- DLgs 81/08 e DM 37/08 Realizzazione e 1 verifica: installatori qualificati -DM 37/08 Omologazione Installatore con dichiarazione di conformità fine lavori Omologazione ASL/ARPA impianti zone 0-1 ATEX art.296 DLgs 81/08 ESERCIZIO per attrezzature di lavoro conformi o non rientranti nel campo di applicazione della direttive di prodotto o messe a disposizione antecedentemente alla loro emanazione DIRETTIVE SOCIALI Direttiva quadro 89/391/CE Obiettivi sociali - destinate agli utilizzatori Utilizzo delle attrezzature e dei prodotti Requisiti minimi che gli Stati membri sono tenuti ad applicare nel loro contesto sociale D.Lgs 81/08 TITOLO III, Capo I: USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO e verifiche Attrezzature in All. VII al DLgs 81/08 Comunicazione messa in servizio ai Soggetti competenti Verifiche di Primo Impianto -DM329/ D.M.1/12/1975 Prime Verifiche Periodiche - DLgs 81/08 e DM 11,04,2011 DLgs 81/08 Titolo III, Capo III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Conferma DPR 462/01 Comunicazione INAIL/ASL/ARPA/Sportello Unico Verifiche a campione INAIL Verifiche periodiche ASL/ ARPA/Organismi

95 Struttura Settore RCV L INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica, è organizzato in 7 dipartimenti centrali, 8 centri di ricerca e 36 dipartimenti territoriali - UOT Unità Operative Territoriali di certificazione, verifica e ricerca, ciascuno di questi ultimi competenti per territorio a livello interprovinciale

96 Dipartimenti Territoriali INAIL della Lombardia Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Como UOT RCV Bergamo Brescia Lecco UOT RCV Como Competente province di Varese Sondrio Lodi Milano UOT RCV Milano Pavia Cremon a UOT RCV Brescia Competent e province di Mantova Il D.M. 23 dicembre 1982 istituiva i Dipartimenti periferici dell'ispesl per consentire all'istituto di svolgere l'attività omologativa derivatale dall'assunzione delle competenze dei disciolti enti: ENPI e ANCC Coordinamento tecnico Nazionale delle attività di verifica delle UOT INAIL SETTORE RCV Dipartimento Certificazione Conformità di prodotti ed impianti - DCC- Roma Competente province di Monza e Brianza INAIL DIREZIONE REGIONALE per la Lombardia

97 ATTIVITA SVOLTE IN REGIONE LOMBARDIA da INAIL Settore Ricerca Certificazione e Verifica RCV- Unità Operativa Territoriale UOT-di Milano CONTROLLO VERIFICA ISPEZIONE ATTIVITA SCIENTIFICA CONSULENZA SPECIALISTICA Attrezzature e Impianti Stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante Pubblicazioni Ricerche Relazioni convegni/seminari Docenze Partecipazione Commissioni Comitati

98 1 verifica periodica ATTREZZATURE DI LAVORO D.Lgs. n. 81/2008 art. 71, comma 11 D.M. 11/04/2011 CONTROLLO Attrezzature Impianti TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ATTIVITA TECNICA INAIL NO Esame Documentazione Verifica Funzionamento e compilazione scheda tecnica

99 Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro In generale, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono attività tecniche specialistiche di prevenzione, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, accertando in particolare: la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell attrezzatura di lavoro, l efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Pertanto, le verifiche periodiche: NON sono collaudi, né omologazioni; NON sono attività di consulenza; NON sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari).

100 Obiettivi del legislatore Azzerare l arretrato Fornire certezze al datore di lavoro dell effettuazione delle verifiche periodiche di cui al comma 11 dell art.71 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nei termini temporali di cui all All. VII in Lombardia INAIL e S.A.

101 Il D.M. 11 aprile 2011 ha introdotto nuove funzioni controllo dell'operato dei soggetti abilitati, nonché di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata

102 DATORE di LAVORO Richiede la 1 V.P. all INAIL ed indica il Soggetto Abilitato SI Entro 45 gg dalla richiesta SI Intervento DIRETTO Intervento con ACCORDI Condizionato ai principi economici della PA NO Intervento AVVALENDOSI del Soggetto Abilitato scelto dal D.d.L. SI Con ASL VERIFICA Entro 45 gg dalla richiesta NO Con DPL NO VERIFICA Entro 45 gg dalla richiesta INAIL Comunica alla Commissione di Abilitazione SI FINE FINE Il Datore di Lavoro si rivolge ad un Soggetto Abilitato Esamina Sospende Cancella

103 Modalità di effettuazione delle VERIFICHE PERIODICHE D.M (in vigore dal 23 maggio 2012) VERIFICHE PERIODICHE - DEFINIZIONI Verifica periodica a) Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell attrezzatura di lavoro, l efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Prima verifica periodica b) La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell attrezzatura di lavoro.

104 Modalità di effettuazione delle VERIFICHE PERIODICHE D.M PRIMA VERIFICA PERIODICA finalizzata a Identificare l attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio (dichiarazione CE e corretta installazione) Accertare che la configurazione dell attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d uso redatte dal fabbricante; Altri rilievi Conformità d uso rispetto al manuale d uso Tabelle/diagrammi di portata (ove previsti): Diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); Registro di controllo Stato di conservazione Prove di funzionamento e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA ALLEGATO IV DEL DECRETO (se non è già stato rilasciato il libretto) Inosservanza norme di sicurezza Comunicazione all ASL/ARPA Inosservanza requisiti essenziali di sicurezza - Comunicazione al titolare della funzione (INAIL)

105 Contenuti D.M Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici e privati abilitati alle VERIFICHE PERIODICHE (art. 71 c.11 D.Lgs 81/08) ELENCO NAZIONALE Commissione Ministero del Lavoro - Presidenza (MISE/ML/MS/INAIL/Coordinamento tecnico delle Regioni) Richiesta ad INAIL Regionale di iscrizione controllo dell'operato dei soggetti abilitati ELENCO INAIL per Regione Modalità di effettuazione delle VERIFICHE PERIODICHE Gruppo SC Sollevamento cose Gruppo SP Sollevamento persone Gruppo GVR Gas vapore e riscaldamento

106 TIPOLOGIE ATTREZZATURE /IMPIANTI CAMPI DI INTERVENTO CONTROLLO Attrezzature Impianti APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO ANTE DIRETTIVA MACCHINE di specifica competenza INAIL esame documentazione verifica POST DIRETTIVA MACCHINE prima verifica periodica

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113 RIEPILOGANDO RUOLO DI INAIL PER LE PVP TITOLARE DI FUNZIONE PER LE PRIME VERIFICHE PERIODICHE Denuncia di messa in servizio: registro di tutte le attrezzature presenti nel Territorio del Dipartimento. Assegnazione numero di matricola Esecuzione (diretta o con affidamento incarico a SA) delle Prime Verifiche Periodiche: La Prima delle Verifiche Periodiche va eseguita secondo la periodicità di cui all allegato VII, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal Datore di Lavoro. Pertanto, almeno 45 giorni prima della scadenza della periodicità, il Datore di Lavoro deve richiedere all INAIL la Prima delle verifiche periodiche, utilizzando l apposito modello scaricabile dal sito Costituzione, gestione e mantenimento della banca dati informatizzata Controllo dell operato dei soggetti abilitati Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto ed i mezzi necessari per l esecuzione delle operazioni di verifica. Il datore di lavoro deve comunicare all INAIL la cessazione, il trasferimento di proprietà e/o lo spostamento dell attrezzatura di lavoro.

114 MODULISTICA Scaricabile dal sito

115 MODULISTICA Scaricabile dal sito Scorrete verso il fondo della pagina e cliccate sui link utili

116 MODULISTICA Scaricabile dal sito Scorrete verso il fondo della pagina e cliccate sul modulo relativo all attrezzatura che possedete

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