REGOLE IN MATERIA DI MOBILITA TERRITORIALE
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- Italo Corsini
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1 REGOLE IN MATERIA DI MOBILITA TERRITORIALE ottobre
2 In base a comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, Intesa Sanpaolo e le Banche della Divisione Banca dei Territori, anche in applicazione dell art. 18 del CCNL 8 dicembre 2007, ricollocheranno sul territorio il Personale, tenendo conto delle esperienze e professionalità da ciascuno acquisite. Le Aziende, pertanto: - favoriranno, anche attraverso specifiche iniziative di formazione e di addestramento, lo sviluppo delle professionalità e delle potenzialità presenti al proprio interno; - accoglieranno in via prioritaria le richieste di trasferimento presso altre unità produttive della Rete Commerciale, purché compatibili con le esigenze aziendali, - disporranno, ove possibile, i trasferimenti in modo da contenere il più possibile la distanza tra il luogo di residenza e quello di destinazione, valutando altresì la praticabilità di trasferimenti a catena di corto raggio. 1. TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA AZIENDALE La Società potrà adottare di iniziativa i provvedimenti di trasferimento: - all esito di preventive informative date al personale delle unità produttive interessate dalle esigenze tecniche organizzative e produttive, favorendo, compatibilmente con tali esigenze, la volontarietà dei trasferimenti attraverso colloqui finalizzati anche ad acquisire tutti gli elementi relativi alle condizioni personali e familiari degli interessati, nonché alle competenze professionali possedute; - dopo aver pertanto considerato, a tratto generale, le posizioni dei dipendenti che avranno chiesto il trasferimento; in tale contesto, ove praticabile operativamente, potranno anche essere positivamente valutate le richieste di coloro che siano disponibili sia ad essere assegnati ad attività o mansioni inferiori, con mantenimento dei trattamenti economici, sia ad adottare specifici orari compatibili con il dettato del CCNL. Premesso che i lavoratori destinatari dell art. 33 della Legge n. 104 del 1992, nonché le lavoratrici in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai 3 anni (ovvero i padri lavoratori, nel caso di affidamento esclusivo dei figli) potranno essere trasferiti solo con il loro consenso, il trasferimento del personale potrà essere disposto ad iniziativa della Società, ferme le disposizioni del CCNL, quando comporta comunque avvicinamento rispetto alla località di residenza e/o di domicilio dell interessato, ovvero quando comporta allontanamento dalla residenza e/o domicilio del lavoratore interessato fino al massimo di: - 25 Km., se il lavoratore ha in essere il rapporto di lavoro a tempo parziale - 50 km., se il lavoratore appartiene alle Aree Professionali - 70 km., se il lavoratore è inquadrato tra i QD1 e QD2. 2
3 Il trasferimento potrà essere disposto dalla Società solo con il consenso del dipendente quando determina rispetto alla situazione precedente un maggiore allontanamento dalla residenza e/o domicilio del lavoratore che porta il medesimo a distanza superiore ai 25 Km. per i lavoratori part-time, ai 50 Km., per appartenenti alle Aree Professionali, e ai 70 Km., per i QD1 e QD2. Tenuto altresì conto della significativa presenza, presso le Direzioni Centrali oggetto di efficientamento, di Personale in possesso di capacità e competenze specialistiche, l Azienda raccoglierà la disponibilità di tali lavoratori a continuare ad operare in ambito specialistico presso strutture di tipo analogo ed utilizzerà, fino a concorrenza delle esigenze aziendali, i dipendenti resisi disponibile alla mobilità territoriale, assicurando loro i trattamenti stabiliti per i trasferimenti ad iniziativa dell Azienda. Il Personale che non potrà essere adibito alle attività/mansioni in precedenza svolte, in coerenza con il disposto del citato art. 18 del CCNL, potrà essere adibito anche previo il consenso dell interessato- ad attività/mansioni inferiori rispetto all inquadramento da ultimo acquisito, conservando ovviamente inalterato il trattamento retributivo in corso di godimento. 2. RICHIESTA DI TRASFERIMENTO Il Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi che ha maturato almeno tre anni di anzianità di servizio può chiedere di essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra, inoltrando domanda di trasferimento verso le zone di interesse. Ai fini del computo dei tre anni di servizio, sono considerati utili i periodi trascorsi in Azienda da apprendista da parte dei lavoratori a tempo indeterminato confermati in servizio all esito dell apprendistato o che, rispetto al quadriennio, avranno ricevuto l anticipata trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato. Per zona si intende un ambito territoriale omogeneo che comprende Comuni aventi tra di loro una distanza massima di 22 km; l elenco, riferito alla definizione delle zone in ordine alfabetico ed ai relativi Comuni, è allegato al presente documento. La richiesta di trasferimento si intende riferita a uno qualsiasi dei Comuni compresi nella zona indicata, tenendo presente che gli uffici di Direzione Centrale sono considerati appartenenti alla zona di rispettiva dislocazione. La domanda, da redigere conformemente al modulo richiesta di trasferimento, deve essere inviata con raccomandata r.r., dopo aver raccolto il visto per conoscenza del Responsabile dell unità organizzativa di appartenenza, all Ufficio Amministrazione del Personale, Via Lugaro, Torino. 3
4 Le richieste pervenute sono inserite in graduatorie ufficiali per zona, secondo l ordine di spedizione della raccomandata, ovvero, a parità di data, in base all anzianità di servizio e quindi all età. Le graduatorie sono uniche per tutte le aziende del Gruppo destinatarie di analoghe regole. Ogni richiesta di trasferimento può prevedere un massimo di tre zone, e l'assegnazione ad una delle unità produttive presenti nelle zone richieste fa decadere automaticamente il richiedente dalle graduatorie in relazione alla richiesta avanzata per tutte le altre zone. In caso di rinuncia al trasferimento proposto nell'ambito di una delle zone richieste, interviene l'immediata decadenza dalla lista della zona stessa. Il mancato rispetto dell ordine stabilito nella graduatoria può essere giustificato solo in base ad esigenze tecnico-organizzative e produttive, intendendosi per tali sia quelle delle strutture aziendali operanti nella zona di provenienza sia quelle delle strutture aziendali operanti nella zona richiesta. I lavoratori che non sono più interessati alle richieste di trasferimento devono comunicare la loro volontà per iscritto all Ufficio Amministrazione del Personale che rimane, altresì, a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 3. TRATTAMENTI IN CASO DI TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA DELL AZIENDA Fermi restando i trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo vigente, sono previsti ulteriori benefici economici per il lavoratore interessato da trasferimento ad iniziativa dell Azienda che riguardino distanze superiori a 100 Km rispetto al domicilio/residenza originario. Per fattispecie connotate da pendolarismo giornaliero sono poi previsti specifici trattamenti, in parte alternativi (all alloggio, che non compete per il mancato trasferimento di residenza) e in parte aggiuntivi (rispetto alle mensilità riconosciute una tantum ai Quadri Direttivi) a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Contributo spese di viaggio per pendolarismo giornaliero E previsto un particolare trattamento economico per spostamenti superiori a 22 km. (44 km. A/R), calcolati dalla residenza/domicilio dell interessato al comune della nuova sede di lavoro, secondo i criteri definiti nel sito internet e in funzione del percorso più breve/corto tra l indirizzo della residenza/domicilio e l indirizzo della nuova sede di lavoro. 4
5 Ove infatti le competenti strutture che curano la gestione del personale ed il lavoratore interessato dal trasferimento, dopo esame congiunto delle condizioni logistiche, nonché del sistema viario e dei trasporti, convenissero sull opportunità del lavoratore di optare per il pendolarismo giornaliero tra la residenza/domicilio del lavoratore stesso e la nuova sede di lavoro, nonché sul mezzo (pubblico o privato) da utilizzare concretamente per darvi corso, la Società erogherà un contributo a copertura delle spese di viaggio, per la durata di 6 anni dalla data di trasferimento. Il contributo sarà pari al valore delle spese annualmente sostenute in caso di utilizzo del mezzo pubblico o al rimborso forfetario annuale correlato ai chilometri percorsi per 0,46 lordo al Km., nel caso di utilizzo dell auto personale, con il riconoscimento aggiuntivo del pedaggio autostradale. Il calcolo è effettuato sui giorni lavorativi, con esclusione delle assenza dal servizio per ferie, ex festività soppresse, malattia, permessi a vario titolo utilizzati a giornata intera e per aspettative con o senza diritto a retribuzione. Sono ovviamente esclusi i giorni di missione a giornata intera per cui vengono rimborsate le spese di viaggio. Per ottenere il contributo in questione occorrerà che il lavoratore interessato compili il modulo riconoscimento del contributo spese viaggio di pendolarismo giornaliero e lo inoltri alla struttura del personale competente, che, a sua volta, lo invierà all Ufficio Amministrazione del Personale, via Lugaro Torino. La documentazione delle spese sostenute, che non andrà acclusa al modulo di richiesta, dovrà invece essere conservata a cura del lavoratore interessato per la durata di 5 anni ed esibita su richiesta delle strutture aziendali competenti per il controllo. In caso di dichiarazioni non veritiere e nel caso in cui non fossero supportate da idonei giustificativi di spesa, il lavoratore sarà tenuto a restituire gli importi percepiti. Il contributo di pendolarismo spetta anche nel caso in cui il trasferimento comporti un avvicinamento al luogo di residenza/domicilio del lavoratore, sempre che la più breve/corta distanza tra l indirizzo della residenza/domicilio e l indirizzo della nuova sede di lavoro continui ad essere superiore ai 22 km. In tal caso il contributo sarà correlato alla nuova distanza e secondo i criteri e i trattamenti tempo per tempo vigenti. Il contributo non è suscettibile di variazione, se non in diminuzione, in caso di variazione del domicilio/residenza del lavoratore interessato, con possibilità di revoca se la nuova distanza tra gli indirizzi non risultasse superiore a 22 km; non subirà variazioni in caso di assegnazione/trasferimento nell ambito dello stesso comune. 5
6 In caso di variazione di importo degli abbonamenti periodici riferiti all utilizzo dei mezzi pubblici, ovvero al modificarsi delle tariffe delle tratte autostradali, dovrà essere cura del lavoratore interessato produrre, in allegato a richiesta scritta di revisione del contributo, la documentazione necessaria all Ufficio Amministrazione del Personale, per l adeguamento dell importo da riconoscere. Nel caso di variazione del mezzo di trasporto utilizzato, occorrerà inoltrare alle strutture competenti che curano la gestione del personale la richiesta di modifica. In tutti i citati casi di modifica delle condizioni originariamente stabilite e, conseguentemente, della misura del contributo spettante, resterà comunque ferma la sua scadenza a 6 anni dalla data del trasferimento. In caso di assenza per congedo di maternità/paternità è previsto lo slittamento della data fine dei 6 anni del diritto al pendolarismo per la durata dell aspettativa stessa. Contributo viaggi di rientro In caso di trasferimento comportante il cambio di residenza/domicilio del lavoratore interessato, ma non dei componenti la sua famiglia risultanti dallo stato di famiglia presso una località il cui indirizzo dista più di 100 km da quello della originaria residenza/domicilio, la Società erogherà, previo invio da parte del lavoratore del modulo richiesta contributo viaggi di rientro debitamente compilato e sottoscritto per la durata e con le modalità stabilite dai CCNL tempo per tempo vigenti in materia di fornitura dell alloggio, un contributo forfetario per le spese per i viaggi di rientro alla residenza della famiglia, calcolato per ogni anno in 18,00 lordi al km, fino all importo onnicomprensivo massimo di ,00 lordi. Per esempio, in caso di un trasferimento a 130 km di distanza dalla residenza/domicilio del lavoratore, il contributo annuale è pari a 2.340,00 lordi ( 18,00 X 130). L espressione valore lordo del contributo significa che il contributo è erogato al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge. Il contributo viene erogato, in quattro tranches, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Gli eventuali pedaggi autostradali pagati dal lavoratore sono rimborsati a parte, previa produzione della relativa documentazione di spesa in allegato al modulo di richiesta rimborso pedaggi autostradali per viaggi di rientro ; i rimborsi netti saranno erogati con il cedolino stipendi lordizzati (vale a dire maggiorati di tasse e contributi previdenziali). 6
7 Il modulo va compilato, sottoscritto e inviato dal lavoratore per ogni trimestre dell anno entro e non oltre, rispettivamente, il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre dell anno in corso e (per l ultimo trimestre) entro il 10 gennaio dell anno successivo, all Ufficio Amministrazione del Personale, via Lugaro, Torino. Per l uso del treno e dell aereo per i viaggi di rientro è data facoltà ai dipendenti di avvalersi dell Agenzia viaggi convenzionata per l emissione dei biglietti, fermo restando il pagamento a proprio carico del relativo onere. A tal fine i dipendenti dovranno inoltrare in allegato ad indirizzata a intesasanpaolo@cisalpinatours.it il modulo Richiesta biglietti viaggi di rientro Le liquidazioni concernenti tutti i trattamenti economici di cui al presente punto 3. avverranno a mezzo cedolino di paga. Allegato Elenco zone mobilità territoriale 7
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