D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale. Università degli Studi di Padova Servizio di Prevenzione e Protezione. A cura dell Ing.
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1 Università degli Studi di Padova Servizio di Prevenzione e Protezione Ritorno alla Pagina Web D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale A cura dell Ing. Amerigo Lovato Igienista Industriale Certificato IIC n Ingegneria Sicurezza Ambiente
2 SOMMARIO Pag. 1. DEFINIZIONI SOGGETTI COINVOLTI USO DEI D.P.I FUNZIONE DEI D.P.I REQUISITI DEI D.P.I REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA CERTIFICAZIONE MARCATURE ESEMPI DI NORMATIVA PER INDUMENTI SPECIFICI... 12
3 1. DEFINIZIONI Le definizioni di Pericolo, Rischio e Valutazione dei rischi sono state ricavate del documento "Orientamento riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro" CE DGV/E/" Unità di Medicina ed Igiene sul lavoro. Serie documentazione. Esso è ripreso dalla Circolare MINLAV DGRL n. 102/95 del SOGGETTI COINVOLTI D.Lgs n. 626 D.Lgs n. 475 DATORE DI LAVORO FABBRICANTE DIRIGENTE MANDATARIO PREPOSTO COMMERCIANTE LAVORATORE PRODUTTORE (Fabbricante - Importatore - Mandatario) Decreto Legislativo n 475 (recepimento della direttiva europea 89/686/CEE) Direttiva europea 93/68/CEE (1ª modifica della 89/686/CEE che definisce il nuovo sistema di marcatura) Direttiva europea 93/95/CEE (2ª modifica della 89/686/CEE che posticipa il termine d'applicabilità al 30 giugno 1995) Direttiva europea 96/58CE (3ª modifica della 89/686/CEE che abolisce l'anno d'apposizione della marcatura) UTILIZZATORE (Datore di lavoro) Decreto legislativo nº 10 Il Titolo IV è dedicato all'uso dei DPI (recepimento della direttiva europea quadro 89/391/CEE e di sette sue direttive particolari, tra cui la 89/656/CEE relativa all'uso dei DPI) Il D.Lgs. 626 si aggiunge alla legislazione vigente riguardante la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. (D.P.R. 547; D.P.R. 303, ecc.) Decreto legislativo nº 10 (recepimento delle direttive europee 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE). 3. USO DEI D.P.I. Principio fondamentale per il raggiungimento di obiettivi concreti ai fini della tutela della salute e della sicurezza, peraltro ribadito chiaramente dalla legislazione in materia, consiste nel privilegiare gli interventi di natura tecnica ed organizzativa direttamente sull'ambiente e sulle attrezzature disponibili (protezione collettiva) tendenti all'eliminazione totale dei rischi. Pertanto: In applicazione dell'art. 41 del D.Lgs n 626, i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi o sistemi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Di conseguenza i Dispositivi di Protezione Individuale non devono essere sostitutivi di protezioni collettive quando queste ultime siano tecnicamente realizzabili. Il ricorso all'impiego dei DPI, quindi, è consentito solamente quando si è in presenza di rischi residui (vale a dire tutti quei rischi che, nonostante l'attuazione delle possibili azioni di bonifica previste, si Pag. 3
4 possono comunque manifestare) oppure in situazioni lavorative dove esiste sicuramente un rischio ma la presenza del lavoratore è occasionale (es.: sala prova motori, interventi di manutenzione straordinaria, ecc.). Si ricorda, che l'identificazione e la scelta del dispositivo di protezione individuale, è una conseguenza derivante dalla valutazione dei rischi e quindi deve esserne documentata la motivazione e l'idoneità indicando anche quali sono stati i criteri adottati per la scelta stessa. Per alcuni tipi di DPI o per eventuali problemi particolari di intolleranza, si dovrà fare ricorso al medico competente per esprimere un parere sull'adeguatezza dei DPI adottati in relazione all'utente che li indossa. Il ricorso al parere del medico competente è auspicabile per tutti i DPI destinati alla protezione delle vie respiratorie. 4. FUNZIONE DEI D.P.I. I dispositivi di protezione individuale sono equipaggiamenti, attrezzature, sistemi o accessori e complementi le cui caratteristiche e funzioni sono state progettate allo scopo di eliminare o, qualora non fosse possibile, limitare al minimo indispensabile le probabilità di infortunio alle specifiche parti del corpo per le quali sono stati studiati. Devono possedere, per legge, i "Requisiti essenziali di salute e di sicurezza" previsti nell'allegato II del D.Lgs n 475. Dalla definizione dei DPI, si può dedurre che la protezione che lo stesso offre può interessare l'intero corpo (protezione totale) o essere finalizzata ad una parte specifica del corpo stesso (protezione parziale). In alcuni casi (rischi multipli) può rendersi necessario il ricorso all'uso contemporaneo di più dispositivi di protezione individuale, ognuno dei quali deve provvedere alla funzione protettiva per la quale è stato progettato. In questo caso, si dovrà accertare la compatibilità tra i diversi dispositivi adottati, verificando che le funzioni di ognuno non siano influenzate in alcun modo dagli altri. Pag. 4
5 Pag. 5
6 5. REQUISITI DEI D.P.I. I requisiti che i DPI devono possedere, sono espressamente richiamati seppur in maniera diversa ma complementare, sia nel D.Lgs. 626 (utilizzatore) sia nel D.Lgs. 475 (fabbricante). D.Lgs n 626 ( n 242) Sono fissati i requisiti, da tenere in considerazione, per la scelta del DPI adeguato alle tipologie di rischio che sono state evidenziate con "l'analisi e la valutazione dei rischi". Come si può notare nel testo della legge, si parte dal presupposto che i DPI siano conformi a quanto richiesto dal D.Lgs n 475. Decreto legislativo n. 626/94 - Art. 42 (Requisiti dei D.P.I.) 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (recepimento della direttiva europea 89/686/CEE). 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Decreto legislativo n 475 Il soddisfacimento dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 475 richiede, invece, una procedura più complessa e macchinosa. E' stabilita l'obbligatorietà da parte del fabbricante di conferire al dispositivo almeno i requisiti essenziali di salute e di sicurezza la cui elencazione è riportata nell'allegato del decreto stesso. La garanzia del possesso di questi requisiti essenziali di salute e di sicurezza, è rappresentata dall'obbligo per il fabbricante di attuare una procedura di "certificazione" in funzione della categoria di appartenenza del DPI che si concretizza con l'apposizione o direttamente sul DPI stesso o, quando ciò non risulti possibile, sull'imballaggio dello stesso, della marcatura CE nelle forme previste a seconda dei casi. Di seguito è riportato un esempio di marcatura di un DPI di terza categoria. Marcatura Anno di apposizione della marcatura C E 0302 N dell'organismo notificato Pag. 6
7 6. REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA Il fabbricante all'atto della progettazione del DPI e, comunque, prima della sua commercializzazione, deve verificare che lo stesso risponda almeno ai requisiti essenziali previsti dal decreto stesso. E' quindi possibile che il fabbricante progetti e commercializzi DPI che posseggano requisiti aggiuntivi necessari a tipologie di rischio particolari nel pieno rispetto delle imposizioni legislative. Tali requisiti /Allegato II del D.Lgs 475 o della DE 89/686/CEE) sono suddivisi in tre parti: 1. Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI (ergonomia, livelli e classi di protezione, innocuità, nota informativa). 2. Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI (sistemi di regolazione, limitazione dei movimenti, impigliamento, ecc.). 3. Requisiti supplementari specifici per rischi da prevenire (protezioni specifiche quali: urti meccanici, cadute dall'alto, calore e fuoco, rumore, ecc.). 7. CERTIFICAZIONE Per dimostrare il possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza, i DPI sono suddivisi in tre categorie (I, II, III) in funzione della loro capacità di salvaguardare la persona dal rischio da cui si deve proteggere. Le categorie, la cui identificazione risulta al momento alquanto difficile per alcune tipologie di dispositivi di protezione individuale (es. indumenti traspiranti per protezione da rischi chimici di lieve entità, indumenti ignifughi, ecc.), sono stabilite in modo esauriente nell'art. 4 del D.Lgs. n 475 di cui si riporta il testo. Decreto legislativo n. 475/92 - Art. 4 (Categorie dei D.P.I.) 1. I DPI sono suddivisi in tre categorie. 2. Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. 3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni idonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. 4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. 5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa i DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: Pag. 7
8 a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione (delle vie respiratorie) isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 C; f) i DPI destinati a salvaguardare le cadute dall'alto; g) i DPI destinati a salvaguardare da rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni; h) i caschi e le visiere per motociclisti (eliminato). La Commissione Delle Comunità Europee - Direzione generale III - Industria, ha pubblicato, in data 8 gennaio 1996 la "Guida per la categorizzazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)" che riprende in linea di massima i contenuti dell'art. 4 del D.Lgs. n 475. Per ogni categoria è prevista una procedura di certificazione che deve essere obbligatoriamente attuata da parte del fabbricante. 1ª Categoria 2ª Categoria 3ª Categoria DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (autocertificazione) rilasciata direttamente dal fabbricante o mandatario. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE rilasciato da un Organismo notificato previa verifica del prototipo (Esame CE di tipo) Attestato di certificazione rilasciato da un Organismo notificato + controllo almeno una volta all'anno del (a scelta del fabbricante): PRODOTTO o del SISTEMA DI QUALITÀ (Esame CE del tipo +controllo prodotto) 8. MARCATURE Marcatura CE Come già ripetutamente accennato, la marcatura CE deve essere apposta obbligatoriamente su ogni DPI che è definito tale. L'apposizione della marcatura CE sul DPI significa che lo stesso possiede almeno i requisiti essenziali di salute e di sicurezza richiamati nell'allegato II della D.E CEE (D.Lgs. n 475). La marcatura deve essere effettuata conformemente alle precise indicazioni contenute nella direttiva stessa e nelle successive modifiche (dimensioni, tipo di carattere, riferimenti all'organismo notificato, ecc.). Il mancato recepimento da parte italiana (sino al D.Lgs. n. 10 del ) delle direttive europee che modificano la 89/686/CEE - modifica del sistema di marcatura e 93/95/CEE - proroga del termine ultimo di applicabilità al ) e l'applicazione, da parte di altre nazioni, della stessa Pag. 8
9 direttiva nel periodo precedente alle modifiche, hanno determinato un proliferare di modi diversi di apporre la marcatura CE creando parecchia confusione nel settore. Dando per scontata la validità delle direttive europee, il sistema di marcatura da adottare è quello riportato nella direttiva europea 93/68/CEE. Nella stessa direttiva è stabilito anche un periodo transitorio (fino al 1 gennaio 1997) entro il quale sono ritenute valide tutte le marcature effettuate prima della pubblicazione della stessa direttiva (antecedenti al 1992 e dal 1992 al 1997). Dal la marcatura deve tenere conto dell'abolizione dell'anno di apposizione della stessa previsto nella direttiva europea n. 96/58/CE e dal decreto legislativo n. 10 che recepisce tutte e tre le direttive sopra citate. Sull'argomento è stata stilata una tabella interpretativa da parte degli organismi notificati che riassume le modalità applicative. Pag. 9
10 DPI - MARCATURA CE Articolo 13 della direttiva 89/686/CEE emendato dall'art 7 della direttiva 93/68/CEE Date di riferimento Dal 1 gennaio 1992 (1) al 31 dicembre 1994 Dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 (periodo transitorio previsto dall'articolo 14.2 della direttiva europea 93/68/CEE) Progettazione semplice Altri DPI Progettazione complessa CE o Categoria I Categoria II Categoria III o CE 94 CE 95 o CE o CE Legislazioni nazionali in vigore prima del 1 luglio 1992 CE o CE (3) CE (3) o CE o o CE (3) CE (3) o o CE 0070 CE (4) 95 (4) Dopo il 1 gennaio 1997 CE o CE o CE CE CE o o CE 0070 CE (4) 97 (4) Dopo il 1 gennaio 1997 (direttiva europea 96/58/CE) CE CE CE 0070 (1) Decorrenza applicativa della direttiva europea 89/686/CEE. Le ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE. (3) Numero di identificazione (quattro cifre) dell'organismo notificato che ha effettuato le prove di tipo CE (oo70 per INRS). (4) Numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato il controllo di qualità in accordo con gli articoli 11A o 11B della direttiva 89/686/CEE. Pag. 10
11 Questo Organismo non è necessariamente quello che ha effettuato l'esame CE di tipo. Pag. 11
12 9. ESEMPI DI NORMATIVA PER INDUMENTI SPECIFICI NORMA EUROPEA EN 510 Specifica per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio d'impigliamento con parti in movimento 1. Introduzione La presente norma si applica agli indumenti specifici da indossare quando il rischio d'impigliamento non può essere controllato in modo efficace con una protezione fisica delle macchine con parti in movimento. 2. Scopo e campo d'applicazione La presente norma specifica le proprietà degli indumenti dl protezione che riducono al minimo il rischio dì impigliamento o trascinamento da parti in movimento quando il portatore lavora su o in prossimità di macchine o apparecchiature, in movimento, pericolose. La presente norma non sì applica agli indumenti di protezione contro lesioni causate da parti particolari di macchine in movimento per cui esistano norme specifiche, per esempio gli indumenti di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena. 3. Riferimenti normativi La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti approprianti del testo e vengono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma per mezzo d'aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento. pren 340:1992 Indumenti di protezione - Requisiti generali Pag. 12
13 NORMA EUROPEA EN 471 Indumenti di segnalazione ad alta visibilità 1. Introduzione In Europa le norme per la Progettazione e l'uso degli indumenti ad alta visibilità variano da paese a paese. La presente norma fornisce una soluzione che permette di risolvere i principali problemi. Vengono specificate le prestazioni dei materiali altamente visibili da utilizzare negli "indumenti ad alta visibilità", così come le aree minime e la disposizione dei materiali. La visibilità viene potenziata dal forte contrasto tra gli indumenti e lo sfondo dell'ambiente nel quale l'indumento deve essere visto e dalla presenza di grandi aree costituite dai materiali ad alta visibilità specificati. Vengono definite tre aree di colori per i materiali di fondo e a prestazioni combinate da utilizzare per gli indumenti e tutti conferiscono un grado dl alta visibilità su gran parte degli sfondi che si possono trovare in situazioni urbane e rurali alla luce del giorno. Tuttavia gli utilizzatori dovrebbero considerare lo sfondo ambientale prevalente nel quale sarà necessaria la protezione e selezionare il colore che fornisce il miglior contrasto. Sono incluse due classi dì materiali retroriflettenti a prestazioni separate. Livelli più elevati di retroriflettenza forniscono un maggiore contrasto e una maggiore visibilità agli indumenti di segnalazione visti nell'oscurità alla luce dei fari. Quando è necessaria una visibilità più elevata, si dovrebbe usare il materiale retroriflettente di classe più elevata. Sono specificate tre classi dì indumenti di segnalazione in termini di aree minime dei materiali da incorporare. Mentre l'area che comprende l'indumento è ovviamente dettata dal tipo di indumento e dalla taglia della persona che 1o deve indossare, va fatto notare che gli indumenti di classe 3 offrono una maggiore visibilità su gran parte degli sfondi urbani o rurali rispetto agli indumenti di classe 2 che, a loro volta, sono significativamente superiori agli indumenti di classe 1. Si richiama l'attenzione su un progetto dì norma europea il pren 1150, che specifica le caratteristiche e le proprietà degli indumenti ad alta visibilità per uso non professionale. 2. Scopo e campo di applicazione La presente norma, specifica i requisiti per gli indumenti in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore, intesi a fornire un'alta visibilità dell'utilizzatore in situazioni pericolose in qualunque condizione dì luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. Sono inclusi requisiti prestazionali relativi a colore, retroriflettenza così come alle aree minime e alla disposizione dei materiali. I metodi di prova assicurano che sia mantenuto un livello minimo di protezione quando gli indumenti sono sottoposti ai procedimenti dl manutenzione. Ritorno alla Pagina Web Pag. 13
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