D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale. Università degli Studi di Padova Servizio di Prevenzione e Protezione. A cura dell Ing.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale. Università degli Studi di Padova Servizio di Prevenzione e Protezione. A cura dell Ing."

Transcript

1 Università degli Studi di Padova Servizio di Prevenzione e Protezione Ritorno alla Pagina Web D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale A cura dell Ing. Amerigo Lovato Igienista Industriale Certificato IIC n Ingegneria Sicurezza Ambiente

2 SOMMARIO Pag. 1. DEFINIZIONI SOGGETTI COINVOLTI USO DEI D.P.I FUNZIONE DEI D.P.I REQUISITI DEI D.P.I REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA CERTIFICAZIONE MARCATURE ESEMPI DI NORMATIVA PER INDUMENTI SPECIFICI... 12

3 1. DEFINIZIONI Le definizioni di Pericolo, Rischio e Valutazione dei rischi sono state ricavate del documento "Orientamento riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro" CE DGV/E/" Unità di Medicina ed Igiene sul lavoro. Serie documentazione. Esso è ripreso dalla Circolare MINLAV DGRL n. 102/95 del SOGGETTI COINVOLTI D.Lgs n. 626 D.Lgs n. 475 DATORE DI LAVORO FABBRICANTE DIRIGENTE MANDATARIO PREPOSTO COMMERCIANTE LAVORATORE PRODUTTORE (Fabbricante - Importatore - Mandatario) Decreto Legislativo n 475 (recepimento della direttiva europea 89/686/CEE) Direttiva europea 93/68/CEE (1ª modifica della 89/686/CEE che definisce il nuovo sistema di marcatura) Direttiva europea 93/95/CEE (2ª modifica della 89/686/CEE che posticipa il termine d'applicabilità al 30 giugno 1995) Direttiva europea 96/58CE (3ª modifica della 89/686/CEE che abolisce l'anno d'apposizione della marcatura) UTILIZZATORE (Datore di lavoro) Decreto legislativo nº 10 Il Titolo IV è dedicato all'uso dei DPI (recepimento della direttiva europea quadro 89/391/CEE e di sette sue direttive particolari, tra cui la 89/656/CEE relativa all'uso dei DPI) Il D.Lgs. 626 si aggiunge alla legislazione vigente riguardante la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. (D.P.R. 547; D.P.R. 303, ecc.) Decreto legislativo nº 10 (recepimento delle direttive europee 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE). 3. USO DEI D.P.I. Principio fondamentale per il raggiungimento di obiettivi concreti ai fini della tutela della salute e della sicurezza, peraltro ribadito chiaramente dalla legislazione in materia, consiste nel privilegiare gli interventi di natura tecnica ed organizzativa direttamente sull'ambiente e sulle attrezzature disponibili (protezione collettiva) tendenti all'eliminazione totale dei rischi. Pertanto: In applicazione dell'art. 41 del D.Lgs n 626, i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi o sistemi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Di conseguenza i Dispositivi di Protezione Individuale non devono essere sostitutivi di protezioni collettive quando queste ultime siano tecnicamente realizzabili. Il ricorso all'impiego dei DPI, quindi, è consentito solamente quando si è in presenza di rischi residui (vale a dire tutti quei rischi che, nonostante l'attuazione delle possibili azioni di bonifica previste, si Pag. 3

4 possono comunque manifestare) oppure in situazioni lavorative dove esiste sicuramente un rischio ma la presenza del lavoratore è occasionale (es.: sala prova motori, interventi di manutenzione straordinaria, ecc.). Si ricorda, che l'identificazione e la scelta del dispositivo di protezione individuale, è una conseguenza derivante dalla valutazione dei rischi e quindi deve esserne documentata la motivazione e l'idoneità indicando anche quali sono stati i criteri adottati per la scelta stessa. Per alcuni tipi di DPI o per eventuali problemi particolari di intolleranza, si dovrà fare ricorso al medico competente per esprimere un parere sull'adeguatezza dei DPI adottati in relazione all'utente che li indossa. Il ricorso al parere del medico competente è auspicabile per tutti i DPI destinati alla protezione delle vie respiratorie. 4. FUNZIONE DEI D.P.I. I dispositivi di protezione individuale sono equipaggiamenti, attrezzature, sistemi o accessori e complementi le cui caratteristiche e funzioni sono state progettate allo scopo di eliminare o, qualora non fosse possibile, limitare al minimo indispensabile le probabilità di infortunio alle specifiche parti del corpo per le quali sono stati studiati. Devono possedere, per legge, i "Requisiti essenziali di salute e di sicurezza" previsti nell'allegato II del D.Lgs n 475. Dalla definizione dei DPI, si può dedurre che la protezione che lo stesso offre può interessare l'intero corpo (protezione totale) o essere finalizzata ad una parte specifica del corpo stesso (protezione parziale). In alcuni casi (rischi multipli) può rendersi necessario il ricorso all'uso contemporaneo di più dispositivi di protezione individuale, ognuno dei quali deve provvedere alla funzione protettiva per la quale è stato progettato. In questo caso, si dovrà accertare la compatibilità tra i diversi dispositivi adottati, verificando che le funzioni di ognuno non siano influenzate in alcun modo dagli altri. Pag. 4

5 Pag. 5

6 5. REQUISITI DEI D.P.I. I requisiti che i DPI devono possedere, sono espressamente richiamati seppur in maniera diversa ma complementare, sia nel D.Lgs. 626 (utilizzatore) sia nel D.Lgs. 475 (fabbricante). D.Lgs n 626 ( n 242) Sono fissati i requisiti, da tenere in considerazione, per la scelta del DPI adeguato alle tipologie di rischio che sono state evidenziate con "l'analisi e la valutazione dei rischi". Come si può notare nel testo della legge, si parte dal presupposto che i DPI siano conformi a quanto richiesto dal D.Lgs n 475. Decreto legislativo n. 626/94 - Art. 42 (Requisiti dei D.P.I.) 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (recepimento della direttiva europea 89/686/CEE). 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Decreto legislativo n 475 Il soddisfacimento dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 475 richiede, invece, una procedura più complessa e macchinosa. E' stabilita l'obbligatorietà da parte del fabbricante di conferire al dispositivo almeno i requisiti essenziali di salute e di sicurezza la cui elencazione è riportata nell'allegato del decreto stesso. La garanzia del possesso di questi requisiti essenziali di salute e di sicurezza, è rappresentata dall'obbligo per il fabbricante di attuare una procedura di "certificazione" in funzione della categoria di appartenenza del DPI che si concretizza con l'apposizione o direttamente sul DPI stesso o, quando ciò non risulti possibile, sull'imballaggio dello stesso, della marcatura CE nelle forme previste a seconda dei casi. Di seguito è riportato un esempio di marcatura di un DPI di terza categoria. Marcatura Anno di apposizione della marcatura C E 0302 N dell'organismo notificato Pag. 6

7 6. REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA Il fabbricante all'atto della progettazione del DPI e, comunque, prima della sua commercializzazione, deve verificare che lo stesso risponda almeno ai requisiti essenziali previsti dal decreto stesso. E' quindi possibile che il fabbricante progetti e commercializzi DPI che posseggano requisiti aggiuntivi necessari a tipologie di rischio particolari nel pieno rispetto delle imposizioni legislative. Tali requisiti /Allegato II del D.Lgs 475 o della DE 89/686/CEE) sono suddivisi in tre parti: 1. Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI (ergonomia, livelli e classi di protezione, innocuità, nota informativa). 2. Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI (sistemi di regolazione, limitazione dei movimenti, impigliamento, ecc.). 3. Requisiti supplementari specifici per rischi da prevenire (protezioni specifiche quali: urti meccanici, cadute dall'alto, calore e fuoco, rumore, ecc.). 7. CERTIFICAZIONE Per dimostrare il possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza, i DPI sono suddivisi in tre categorie (I, II, III) in funzione della loro capacità di salvaguardare la persona dal rischio da cui si deve proteggere. Le categorie, la cui identificazione risulta al momento alquanto difficile per alcune tipologie di dispositivi di protezione individuale (es. indumenti traspiranti per protezione da rischi chimici di lieve entità, indumenti ignifughi, ecc.), sono stabilite in modo esauriente nell'art. 4 del D.Lgs. n 475 di cui si riporta il testo. Decreto legislativo n. 475/92 - Art. 4 (Categorie dei D.P.I.) 1. I DPI sono suddivisi in tre categorie. 2. Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. 3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni idonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. 4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. 5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa i DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: Pag. 7

8 a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione (delle vie respiratorie) isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 C; f) i DPI destinati a salvaguardare le cadute dall'alto; g) i DPI destinati a salvaguardare da rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni; h) i caschi e le visiere per motociclisti (eliminato). La Commissione Delle Comunità Europee - Direzione generale III - Industria, ha pubblicato, in data 8 gennaio 1996 la "Guida per la categorizzazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)" che riprende in linea di massima i contenuti dell'art. 4 del D.Lgs. n 475. Per ogni categoria è prevista una procedura di certificazione che deve essere obbligatoriamente attuata da parte del fabbricante. 1ª Categoria 2ª Categoria 3ª Categoria DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (autocertificazione) rilasciata direttamente dal fabbricante o mandatario. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE rilasciato da un Organismo notificato previa verifica del prototipo (Esame CE di tipo) Attestato di certificazione rilasciato da un Organismo notificato + controllo almeno una volta all'anno del (a scelta del fabbricante): PRODOTTO o del SISTEMA DI QUALITÀ (Esame CE del tipo +controllo prodotto) 8. MARCATURE Marcatura CE Come già ripetutamente accennato, la marcatura CE deve essere apposta obbligatoriamente su ogni DPI che è definito tale. L'apposizione della marcatura CE sul DPI significa che lo stesso possiede almeno i requisiti essenziali di salute e di sicurezza richiamati nell'allegato II della D.E CEE (D.Lgs. n 475). La marcatura deve essere effettuata conformemente alle precise indicazioni contenute nella direttiva stessa e nelle successive modifiche (dimensioni, tipo di carattere, riferimenti all'organismo notificato, ecc.). Il mancato recepimento da parte italiana (sino al D.Lgs. n. 10 del ) delle direttive europee che modificano la 89/686/CEE - modifica del sistema di marcatura e 93/95/CEE - proroga del termine ultimo di applicabilità al ) e l'applicazione, da parte di altre nazioni, della stessa Pag. 8

9 direttiva nel periodo precedente alle modifiche, hanno determinato un proliferare di modi diversi di apporre la marcatura CE creando parecchia confusione nel settore. Dando per scontata la validità delle direttive europee, il sistema di marcatura da adottare è quello riportato nella direttiva europea 93/68/CEE. Nella stessa direttiva è stabilito anche un periodo transitorio (fino al 1 gennaio 1997) entro il quale sono ritenute valide tutte le marcature effettuate prima della pubblicazione della stessa direttiva (antecedenti al 1992 e dal 1992 al 1997). Dal la marcatura deve tenere conto dell'abolizione dell'anno di apposizione della stessa previsto nella direttiva europea n. 96/58/CE e dal decreto legislativo n. 10 che recepisce tutte e tre le direttive sopra citate. Sull'argomento è stata stilata una tabella interpretativa da parte degli organismi notificati che riassume le modalità applicative. Pag. 9

10 DPI - MARCATURA CE Articolo 13 della direttiva 89/686/CEE emendato dall'art 7 della direttiva 93/68/CEE Date di riferimento Dal 1 gennaio 1992 (1) al 31 dicembre 1994 Dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 (periodo transitorio previsto dall'articolo 14.2 della direttiva europea 93/68/CEE) Progettazione semplice Altri DPI Progettazione complessa CE o Categoria I Categoria II Categoria III o CE 94 CE 95 o CE o CE Legislazioni nazionali in vigore prima del 1 luglio 1992 CE o CE (3) CE (3) o CE o o CE (3) CE (3) o o CE 0070 CE (4) 95 (4) Dopo il 1 gennaio 1997 CE o CE o CE CE CE o o CE 0070 CE (4) 97 (4) Dopo il 1 gennaio 1997 (direttiva europea 96/58/CE) CE CE CE 0070 (1) Decorrenza applicativa della direttiva europea 89/686/CEE. Le ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE. (3) Numero di identificazione (quattro cifre) dell'organismo notificato che ha effettuato le prove di tipo CE (oo70 per INRS). (4) Numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato il controllo di qualità in accordo con gli articoli 11A o 11B della direttiva 89/686/CEE. Pag. 10

11 Questo Organismo non è necessariamente quello che ha effettuato l'esame CE di tipo. Pag. 11

12 9. ESEMPI DI NORMATIVA PER INDUMENTI SPECIFICI NORMA EUROPEA EN 510 Specifica per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio d'impigliamento con parti in movimento 1. Introduzione La presente norma si applica agli indumenti specifici da indossare quando il rischio d'impigliamento non può essere controllato in modo efficace con una protezione fisica delle macchine con parti in movimento. 2. Scopo e campo d'applicazione La presente norma specifica le proprietà degli indumenti dl protezione che riducono al minimo il rischio dì impigliamento o trascinamento da parti in movimento quando il portatore lavora su o in prossimità di macchine o apparecchiature, in movimento, pericolose. La presente norma non sì applica agli indumenti di protezione contro lesioni causate da parti particolari di macchine in movimento per cui esistano norme specifiche, per esempio gli indumenti di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena. 3. Riferimenti normativi La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti approprianti del testo e vengono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma per mezzo d'aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento. pren 340:1992 Indumenti di protezione - Requisiti generali Pag. 12

13 NORMA EUROPEA EN 471 Indumenti di segnalazione ad alta visibilità 1. Introduzione In Europa le norme per la Progettazione e l'uso degli indumenti ad alta visibilità variano da paese a paese. La presente norma fornisce una soluzione che permette di risolvere i principali problemi. Vengono specificate le prestazioni dei materiali altamente visibili da utilizzare negli "indumenti ad alta visibilità", così come le aree minime e la disposizione dei materiali. La visibilità viene potenziata dal forte contrasto tra gli indumenti e lo sfondo dell'ambiente nel quale l'indumento deve essere visto e dalla presenza di grandi aree costituite dai materiali ad alta visibilità specificati. Vengono definite tre aree di colori per i materiali di fondo e a prestazioni combinate da utilizzare per gli indumenti e tutti conferiscono un grado dl alta visibilità su gran parte degli sfondi che si possono trovare in situazioni urbane e rurali alla luce del giorno. Tuttavia gli utilizzatori dovrebbero considerare lo sfondo ambientale prevalente nel quale sarà necessaria la protezione e selezionare il colore che fornisce il miglior contrasto. Sono incluse due classi dì materiali retroriflettenti a prestazioni separate. Livelli più elevati di retroriflettenza forniscono un maggiore contrasto e una maggiore visibilità agli indumenti di segnalazione visti nell'oscurità alla luce dei fari. Quando è necessaria una visibilità più elevata, si dovrebbe usare il materiale retroriflettente di classe più elevata. Sono specificate tre classi dì indumenti di segnalazione in termini di aree minime dei materiali da incorporare. Mentre l'area che comprende l'indumento è ovviamente dettata dal tipo di indumento e dalla taglia della persona che 1o deve indossare, va fatto notare che gli indumenti di classe 3 offrono una maggiore visibilità su gran parte degli sfondi urbani o rurali rispetto agli indumenti di classe 2 che, a loro volta, sono significativamente superiori agli indumenti di classe 1. Si richiama l'attenzione su un progetto dì norma europea il pren 1150, che specifica le caratteristiche e le proprietà degli indumenti ad alta visibilità per uso non professionale. 2. Scopo e campo di applicazione La presente norma, specifica i requisiti per gli indumenti in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore, intesi a fornire un'alta visibilità dell'utilizzatore in situazioni pericolose in qualunque condizione dì luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. Sono inclusi requisiti prestazionali relativi a colore, retroriflettenza così come alle aree minime e alla disposizione dei materiali. I metodi di prova assicurano che sia mantenuto un livello minimo di protezione quando gli indumenti sono sottoposti ai procedimenti dl manutenzione. Ritorno alla Pagina Web Pag. 13

Il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e il D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106

Il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e il D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106 Il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e il D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106 Il legislatore ha realizzato ciò che si era proposto da oltre venti anni, e cioè la realizzazione di un unico testo normativo in materia di

Dettagli

Salute e Sicurezza sul lavoro - 3

Salute e Sicurezza sul lavoro - 3 Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Corso integrato Biologia generale e Chimica biologica Modulo didattico: Organizzazione di laboratorio e Sicurezza Salute e Sicurezza sul lavoro - 3 D.P.I.

Dettagli

Idoneità. Utilizzo. Gestione. Manutenzione. Redazione a cura del Dott. Luigi Palmieri. Perito Agrario Agrotecnico Laureato

Idoneità. Utilizzo. Gestione. Manutenzione. Redazione a cura del Dott. Luigi Palmieri. Perito Agrario Agrotecnico Laureato Idoneità Utilizzo Gestione Manutenzione Redazione a cura del Dott. Luigi Palmieri Perito Agrario Agrotecnico Laureato premessa I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO SONO: aggressione meccanica (corpi pesanti,

Dettagli

Dispositivi di protezione individuale di I categoria

Dispositivi di protezione individuale di I categoria Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XVI Sicurezza e conformità Dispositivi di protezione

Dettagli

I DPI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

I DPI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI Arch. Ferdinando Izzo 13 Gennaio 2016 WorkShop I DPI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI ACER - Via di Villa Patrizi 11 - ROMA I riferimenti normativi D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (Aggiornato dal D. Lgs.

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

Dettagli

le misure di prevenzione e protezione dott. Massimiliano Tacchi Tecnico della Prevenzione U.F.C. P.I.S.L.L.

le misure di prevenzione e protezione dott. Massimiliano Tacchi Tecnico della Prevenzione U.F.C. P.I.S.L.L. le misure di prevenzione e protezione MISURE DI PREVENZIONE il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza, la tecnica, per evitare o diminuire

Dettagli

V.i.p. Italia srl NORMATIVE EUROPEE, ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE, ANTINFORTUNISTICA, ABITI DA LAVORO Tel

V.i.p. Italia srl NORMATIVE EUROPEE, ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE, ANTINFORTUNISTICA, ABITI DA LAVORO Tel EN 140 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura Questa norma specifica i requisiti minimi per le semimaschere ed i quarti di maschera

Dettagli

Valutazione del rischio per i lavori su coperture

Valutazione del rischio per i lavori su coperture CONVEGNO NAZIONALE I lavori su coperture Valutazione del rischio per i lavori su coperture Luca Rossi 8 ottobre 2011 Sala Large Gallery Hall 22-25 Bolognafiere, Quartiere Fieristico Programma Introduzione

Dettagli

DPI di 1 1 categoria. DPI di 3 3 categoria. Obblighi DdL art. 77. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: DPI di 3 categoria:

DPI di 1 1 categoria. DPI di 3 3 categoria. Obblighi DdL art. 77. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: DPI di 3 categoria: DPI Dispositivi di protezione individuali DPI DPI - Qualsiasi attrezzatura designata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne

Dettagli

PANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

PANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE PANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE Premessa La direttiva individua come: macchine: quasi-macchine: l'insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso

Dettagli

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) Per D.P.I. si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo

Dettagli

Dispositivi Di Protezione Individuale

Dispositivi Di Protezione Individuale Sezione di Roma 1 Roma, 28 Gennaio 2008 Giornata Formativa Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro Dipartimento di Fisica Ed. Marconi Aula Conversi Dispositivi Di Protezione Individuale Antonio Giampaoli giampaoli@lngs.infn.it

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008 CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008 Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 Modulo A I Dispositivi di Protezione Individuale

Dettagli

Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale in agricoltura

Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale in agricoltura Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale in agricoltura Dell Antonia D., Cividino S.R.S., Vello M., Gubiani R., Sigura M. WORKSHOP Tutela della salute dell operatore con i DPI Rimini Expo Centre

Dettagli

Formazione di Base per i Lavoratori. Servizio di Prevenzione e Protezione

Formazione di Base per i Lavoratori. Servizio di Prevenzione e Protezione Formazione di Base per i Lavoratori Servizio di Prevenzione e Protezione D.P.I. Se ne parla esplicitamente al Titolo III, Capo II del D.Lgs. 81/08 Inoltre si fa riferimento anche all allegato VIII: Indicazioni

Dettagli

CORSO BASE SULLA SICUREZZA PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

CORSO BASE SULLA SICUREZZA PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CORSO BASE SULLA SICUREZZA PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PROGRAMMA DELL INCONTRO: Quadro normativo di riferimento Atipicità del lavoratore Pro Civ Metodologia 8 passi e scelta DPI Esempi pratici di

Dettagli

Artt. 74-79 e Allegato VIII Decreto Legislativo N.81/2008

Artt. 74-79 e Allegato VIII Decreto Legislativo N.81/2008 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Artt. 74-79 e Allegato VIII Decreto Legislativo N.81/2008 Definizione -. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo

Dettagli

DPI CONSIGLI PER L USO. con inserto sulla Segnaletica di sicurezza

DPI CONSIGLI PER L USO. con inserto sulla Segnaletica di sicurezza DPI CONSIGLI PER L USO con inserto sulla Segnaletica di sicurezza Aggiornato al D.Lgs. 81/2008 e agli accordi sulla formazione 21.12.2011, 25.7.2012 e 6/3/2013 nell ambito della Campagna ASSOCIAZIONE AMBIENTE

Dettagli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) Sono qualsiasi

Dettagli

Dispositivi di Protezione Individuale DPI

Dispositivi di Protezione Individuale DPI Dispositivi di Protezione Individuale DPI Definizione - Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE Direttore Dr. Claudio Soave Strada Le Grazie, 8-37134 Verona - Tel. 045 8027627-0458027627 - Fax 045 8027626 e-mail: servizio. prevenzioneprotezione@univr.it

Dettagli

Prevenzione e sicurezza - CORSO DI FORMAZIONE. Massimiliano Barone

Prevenzione e sicurezza - CORSO DI FORMAZIONE. Massimiliano Barone Prevenzione e sicurezza - CORSO DI FORMAZIONE Massimiliano Barone Incidenti Sono poco meno di 1.000.000 gli INFORTUNI, e circa 1000 incidenti mortali ogni anno. Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro.

Dettagli

Corso di formazione: Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) D.Lgs:81/2008 s.m.i (D.Lgs: 106/09) Titolo III - Capo II / D.

Corso di formazione: Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) D.Lgs:81/2008 s.m.i (D.Lgs: 106/09) Titolo III - Capo II / D. Corso di formazione: Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) D.Lgs:81/2008 s.m.i (D.Lgs: 106/09) Titolo III - Capo II / D.lgs 475/92 Programma del corso Definizione di DPI DPI una misura di protezione

Dettagli

Dispositivi di protezione individuale. Uso dei DPI

Dispositivi di protezione individuale. Uso dei DPI Dispositivi di protezione individuale Titolo III Capo II D. Lgs.. 81/08 Uso dei DPI DEFINIZIONE Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata

Dettagli

ASPETTI INTRODUTTIVI COMUNI ALLE ATTIVITA COMPORTANTI L IMPIEGO DEGLI AGENTI BIOLOGICI E DELLE SOSTANZE CHIMICHE

ASPETTI INTRODUTTIVI COMUNI ALLE ATTIVITA COMPORTANTI L IMPIEGO DEGLI AGENTI BIOLOGICI E DELLE SOSTANZE CHIMICHE ASPETTI INTRODUTTIVI COMUNI ALLE ATTIVITA COMPORTANTI L IMPIEGO DEGLI AGENTI BIOLOGICI E DELLE SOSTANZE CHIMICHE Università degli Studi di Perugia 1Servizio di Prevenzione e Art. 2. lettera v - D.Lgs 81/08

Dettagli

La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico

La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico Questa presentazione ha l unico scopo di supportare l illustrazione verbale dell argomento. Essa non è completa né esaustiva ed i concetti espressi hanno valore di esempio e promemoria e non di trattazione

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Il legislatore ha realizzato ciò che si era proposto da oltre venti anni, e cioè la realizzazione di un unico testo normativo in materia di tutela della persona

Dettagli

Rischi connessi all uso di Macchine e Attrezzature di lavoro

Rischi connessi all uso di Macchine e Attrezzature di lavoro Rischi connessi all uso di Macchine e Attrezzature di lavoro D. Lgs. 81-2008 Titolo III CAPO I -Articolo 69 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: a)

Dettagli

Prevenzione e sicurezza sull Etna per chi lavora e frequenta il vulcano. Massimiliano Barone

Prevenzione e sicurezza sull Etna per chi lavora e frequenta il vulcano. Massimiliano Barone Prevenzione e sicurezza sull Etna per chi lavora e frequenta il vulcano Massimiliano Barone Incidenti Incidenti in montagna: 2009 anno tragico Sono poco meno di quaranta gli incidenti mortali avvenuti

Dettagli

OPUSCOLO INFORMATIVO. DPI: tutto quello che c è da sapere. Redatto da D.L. con la collaborazione di R.S.P.P.

OPUSCOLO INFORMATIVO. DPI: tutto quello che c è da sapere. Redatto da D.L. con la collaborazione di R.S.P.P. Cooperativa*Augusto*Bazzino Corso*Vittorio*Veneto,*2/7*17100*SAVONA*(SV) Te l.* 0 1 9 * 8 0 05 8 6 * fa x* 0 1 9* 8 0 0 4 5 7 e*mail*coopbazzino@libero.it OPUSCOLO INFORMATIVO DPI: tutto quello che c è

Dettagli

Proteggiamo il vostro lavoro

Proteggiamo il vostro lavoro PROTEZIONE DELLE MANI PROTEZIONE DELLE MANI EN 420 REQUISITI GENERALI E METODI DI PROVA DEI GUANTI DI PROTEZIONE Comfort ed efficienza: destrezza, dimensioni, taglie e lunghezze minime Marcatura dei guanti

Dettagli

FORMAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ADDETTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) Modulo base A

FORMAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ADDETTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) Modulo base A FORMAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ADDETTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) Modulo base A Comparto: Sicurezza aziendale Codice: 1911023 Descrizione

Dettagli

I manufatti prefabbricati ed i sistemi costruttivi - Il quadro normativo delineato dal DM

I manufatti prefabbricati ed i sistemi costruttivi - Il quadro normativo delineato dal DM I manufatti prefabbricati ed i sistemi costruttivi - Il quadro normativo delineato dal DM 14.1.2008 Qualificazione per manufatti prefabbricati in serie dichiarata; Autorizzazione alla produzione di prefabbricati

Dettagli

I lavori in quota. I sistemi di ancoraggio

I lavori in quota. I sistemi di ancoraggio Seminario La sicurezza in edilizia I cantieri di costruzione/manutenzione e il Testo Unico I lavori in quota. I sistemi di ancoraggio Luca Rossi Roma, 14 novembre 2008 EXPO Edilizia - SITE Fiera professionale

Dettagli

OCCHIO ALLA SICUREZZA! gli occhiali da sole SONO TUTTI UGUALI?

OCCHIO ALLA SICUREZZA! gli occhiali da sole SONO TUTTI UGUALI? OCCHIO ALLA SICUREZZA! gli occhiali da sole SONO TUTTI UGUALI? Non perdere di vista la qualità. 01 02 03 04 05 06 07 Gli occhiali da sole devono avere la marcatura? La categoria del filtro solare è presente?

Dettagli

LA SICUREZZA NEI LABORATORI SCIENTIFICI! Prof. Gianluigi Mauriello! 2 CFU! 6 ore in aula!

LA SICUREZZA NEI LABORATORI SCIENTIFICI! Prof. Gianluigi Mauriello! 2 CFU! 6 ore in aula! LA SICUREZZA NEI LABORATORI SCIENTIFICI! Prof. Gianluigi Mauriello! 2 CFU! 6 ore in aula! OBIETTIVI! La maggior parte degli studenti della nostra Facoltà svolge un attività, legata alla preparazione della

Dettagli

Segnaletica di sicurezza e indumenti ad alta visibilità: Decreto 4 marzo 2013 e nuova ISO EN 20471

Segnaletica di sicurezza e indumenti ad alta visibilità: Decreto 4 marzo 2013 e nuova ISO EN 20471 Segnaletica di sicurezza e indumenti ad alta visibilità: Decreto 4 marzo 2013 e nuova ISO EN 20471 Premessa Le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare espongono i lavoratori

Dettagli

Ministero delle infrastrutture. Decreto ministeriale del 5 marzo 2007

Ministero delle infrastrutture. Decreto ministeriale del 5 marzo 2007 Ministero delle infrastrutture Decreto ministeriale del 5 marzo 2007 Applicazione della Direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile

Dettagli

Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro

Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro SCHEDA 2 Occhiali per la protezione degli occhi contro schizzi di liquidi, polveri, gas e metalli

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di laurea in ingegneria meccanica Modulo didattico Sicurezza degli impianti industriali Seminario Il documento di valutazione dei rischi (Ing.

Dettagli

Formazione del personale

Formazione del personale Formazione del personale Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro DEFINIZIONI Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature

Dettagli

Valutazione del Rischio Elettrico dovuto ad archi elettrici e radiazioni (Arc Flash)

Valutazione del Rischio Elettrico dovuto ad archi elettrici e radiazioni (Arc Flash) Prof. Ing. Pietro Antonio SCARPINO Docente di Impianti Elettrici (Scuola di Ingegneria Università degli Studi di Firenze) Studio Tecnico Associato G.M. Engineering Piazza P. Leopoldo, 12 50134 Firenze

Dettagli

La certificazione ATEX. Nota informativa

La certificazione ATEX. Nota informativa La certificazione ATEX Nota informativa PRINCIPI DI SICUREZZA Gli impianti dove vengono lavorate e depositate sostanze infiammabili devono essere progettati, eserciti e mantenuti in modo da ridurre al

Dettagli

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 1. La legislazione vigente

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 1. La legislazione vigente I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE La scelta e l uso dei dispositivi di protezione individuale Seminario d aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro INAIL - Confindustria Siracusa Siracusa,

Dettagli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) Definizioni e normative di riferimento

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) Definizioni e normative di riferimento 1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) Definizioni e normative di riferimento Relatori: Paola Pedanti e Pietro Corcione 2 Definizione: Per D.P.I. si intendono i prodotti che hanno la funzione

Dettagli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro D. Lgs. 81/08 TITOLO III Capo II DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI a cura di : Claudio Arcari e Mariacristina Mazzari

Dettagli

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Decreto 2 maggio 2001 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). in Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 2001, n.

Dettagli

DOCUMENTO TECNICO DI RIFERIMENTO STABILIMENTO A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A. INDICE 1. INFORMAZIONI DI BASE

DOCUMENTO TECNICO DI RIFERIMENTO STABILIMENTO A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A. INDICE 1. INFORMAZIONI DI BASE PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A. Indirizzo VIA DELL`INDUSTRIA, 31 Comune GATTATICO Provincia RE Soglia D.Lgs.105/2015 SOGLIA SUPERIORE Codice Ministero NH153 INDICE 1. INFORMAZIONI DI BASE 2. SOSTANZE PERICOLOSE

Dettagli

Qualsiasi attrezzatura indossata o tenuta dal lavoratore allo scopodi proteggersi dai rischi della lavorazione

Qualsiasi attrezzatura indossata o tenuta dal lavoratore allo scopodi proteggersi dai rischi della lavorazione definizione-uso D.lgs. 81 81 Tit. III, cap. II II Definizione Qualsiasi attrezzatura indossata o tenuta dal lavoratore allo scopodi proteggersi dai rischi della lavorazione Uso Impiegati per rischi che

Dettagli

MODULO A PER RSPP/ASPP- MACRO SETTORE DI ATTIVITA : TUTTI

MODULO A PER RSPP/ASPP- MACRO SETTORE DI ATTIVITA : TUTTI MODULO A PER RSPP/ASPP- MACRO SETTORE DI ATTIVITA : TUTTI MODULO ORE ARGOMENTO La filosofia del D.lgs 66/94 in riferimento METODI MATERIALI DIDATTICI DOCENTI L approccio alla prevenzione attraverso il

Dettagli

Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE

Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE Indice Introduzione generale 1 Premessa................................................................. pag. 8 2 L articolo 24...............................................................

Dettagli

5.1 PARTE GENERALE COMUNE A TUTTE LE LAVORAZIONI

5.1 PARTE GENERALE COMUNE A TUTTE LE LAVORAZIONI 5. Dispositivi di protezione individuale 5.1 PARTE GENERALE COMUNE A TUTTE LE LAVORAZIONI 5.1.1 Definizione Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, (vedi appendice 1, D. Lgs. 81/08, articoli

Dettagli

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus.

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus. DM TRASPORTI 23_12_03.doc Pag: 1 DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus. in G.U. n. 30 del 6-2-2.004 sommario Art. 1. Campo

Dettagli

La sicurezza delle macchine utensili

La sicurezza delle macchine utensili La sicurezza delle macchine utensili Casistica di infortuni derivanti dall uso di macchine utensili Nicola Delussu Coordinamento Tecnico Regioni Gruppo macchine e impianti D.lgs. 81/2008 Art. 70 - Requisiti

Dettagli

TABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/33/UE

TABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/33/UE TABELLA DI CONCORDANZA per il recepimento della direttiva 2014/33/UE Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica

Dettagli

Procedura aggiornamento FTC

Procedura aggiornamento FTC Procedura aggiornamento FTC Direttiva macchine 2006/42/CE All. VII EN ISO 9001:2015 STATO DEL DOCUMENTO Rev. Par. Pag. Causa Data 00 --/--/---- 01 02 03 04 05 06 07 08 Rev. Data --/--/--- Elaborazione

Dettagli

PONTEGGI E SISTEMI ANTICADUTA

PONTEGGI E SISTEMI ANTICADUTA PONTEGGI E SISTEMI ANTICADUTA PREMESSA Il presente volume ha lo scopo di fornire i criteri teorici e pratici di esecuzione e le misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori temporanei in quota per

Dettagli

Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3)

Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3) Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3) Ministero dell'interno - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle

Dettagli

Direttiva di Prodotto - 94/9 CE

Direttiva di Prodotto - 94/9 CE Direttiva di Prodotto - 94/9 CE D.P.R. n 126 28 marzo 1998 Regolamento in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive Atmosfere Esplosive.

Dettagli

Norme tecniche per protezione personale 1

Norme tecniche per protezione personale 1 Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) Norme tecniche per protezione personale 1 Visto l articolo 4a della legge federale del 19 marzo 1976 (modificata il

Dettagli

Rischio Chimico. Definizioni

Rischio Chimico. Definizioni Rischio Chimico Definizioni a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come

Dettagli

PROGETTAZIONE E FABBRICANTE

PROGETTAZIONE E FABBRICANTE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI GAS MEDICALI: RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DEL FABBRICANTE Avv. Silvia Stefanelli STUDIO LEGALE STEFANELLI BOLOGNA POLITECNICO DI MILANO, 20 Maggio 2011 LE RESPOSABILITA

Dettagli

D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI INFERIORI

D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI INFERIORI OPUSCOLO INFORMATIVO DEI LAVORATORI (ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI INFERIORI a cura del RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE

Dettagli

Dispositivi di Protezione Individuale

Dispositivi di Protezione Individuale Dispositivi di Protezione Individuale Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro

Dettagli

Capo V. Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali. Art Campo di applicazione

Capo V. Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali. Art Campo di applicazione Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali Art. 213. Campo di applicazione 1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori

Dettagli

Segnaletica di sicurezza (Scheda)

Segnaletica di sicurezza (Scheda) SEGNALETICA DI SICUREZZA Norme di riferimento: o Norma UNI 7543-1 Colori e segnali di sicurezza - Prescrizioni generali ; o Norma UNI 7543-2 Colori e segnali di sicurezza - Proprietà colorimetriche e fotometriche

Dettagli

D.P.I. Dispositivi medici

D.P.I. Dispositivi medici D.P.I. Dispositivi medici Dispositivi Medici Dispositivi Medici I Dispositivi Medici sono regolamentati dalla direttiva CEE n 93/42 recepita con D.Lgs 46/97 e s.m.i ( D.Lgs 37/10) Dispositivi Medici I

Dettagli

SEMINARI : Linee di vita: normative, tecniche e procedure Quadro legislativo italiano (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.)

SEMINARI : Linee di vita: normative, tecniche e procedure Quadro legislativo italiano (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.) SEMINARI : Linee di vita: normative, tecniche e procedure Quadro legislativo italiano (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.) Mercoledì 28 gennaio 2015 Sala Cavour Sala Giolitti Centro Congressi Torino Incontra

Dettagli

SICUREZZA ELETTRICA. Sicurezza delle persone, chiamate ad operare, per ragioni di lavoro e non, in prossimità di sistemi impiantistici.

SICUREZZA ELETTRICA. Sicurezza delle persone, chiamate ad operare, per ragioni di lavoro e non, in prossimità di sistemi impiantistici. SICUREZZA ELETTRICA Sicurezza delle persone, chiamate ad operare, per ragioni di lavoro e non, SISTEMA IMPIANTISTICO: ESEMPI: in prossimità di sistemi impiantistici. complesso di apparecchiature ed attrezzi,

Dettagli

Dispositivi di Protezione Individuale

Dispositivi di Protezione Individuale Dispositivi di Protezione Individuale Introduzione Legislazione Analisi dei rischi Scelta dei DPI DPI per l antincendio boschivo Realizzato da: Dott. Ing. Paolo Ferrari INTRODUZIONE L attività di antincendio

Dettagli

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Gian Paolo Tondetta gianpaolo.tondetta@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità

Dettagli

Dispositivi di Protezione Individuale

Dispositivi di Protezione Individuale Dispositivi di Protezione Individuale Rev. 1 del 02/11/2011 Ravenna/Lugo/Faenza Aprile/Maggio 2015 2 1. DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE Decreto Legislativo 81/08 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 10 marzo 2005 Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.

Dettagli

LA DIRETTIVA MACCHINE

LA DIRETTIVA MACCHINE LA DIRETTIVA MACCHINE (DIR. 2006/42/CE RECEPITA CON D.LGS. 17/2010) E LE RESPONSABILITÀ DEL FABBRICANTE E DELL ACQUIRENTE (DATORE DI LAVORO) Dott. Ing. M. LACHELLO - Consulente Senior del Gruppo 2G Management

Dettagli

D.M. 14/01/2008, Il Regolamento(UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione(cpr)

D.M. 14/01/2008, Il Regolamento(UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione(cpr) Il contesto Normativo e gli obblighi per le aziende: D.M. 14/01/2008, Il Regolamento(UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione(cpr) Igor SOLUSTRI RINA Services S.p.A. Product Certification Il panorama

Dettagli

Ing. Luigi Giudice. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco 18/12/2014 1

Ing. Luigi Giudice. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco 18/12/2014 1 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi Ing. Luigi Giudice Comandante Provinciale

Dettagli

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO PER RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO PER RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) ORGANIZZAZIONE DEL CORSO PER RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Capitale Sociale 10 000,00 i.v. Iscrizione Registro Imprese di Viterbo e P.IVA 01894250560 - R.E.A. di Viterbo n 136832 In

Dettagli

Area Ambiente e Sicurezza

Area Ambiente e Sicurezza ISO 9001 : 2000 Certificato n. 97039 Area Ambiente e Sicurezza Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e la gestione ed utilizzo di macchine, impianti e attrezzature di lavoro: spunti operativi per verifiche,

Dettagli

DOCUMENTO TECNICO DI RIFERIMENTO STABILIMENTO A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE STOGIT S.P.A. - STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A

DOCUMENTO TECNICO DI RIFERIMENTO STABILIMENTO A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE STOGIT S.P.A. - STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A Stabilimento STOGIT S.P.A. - STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A Indirizzo STRADA COMUNALE RONCODIGA`, - Comune TRESIGALLO Provincia FE Soglia D.Lgs.105/2015 SOGLIA SUPERIORE Codice Ministero NH175 INDICE 1. INFORMAZIONI

Dettagli

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza Rif. Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza Rif. Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 Data:23/12/2009 Premessa L affidamento di lavori a fornitori esterni all azienda attraverso contratti d appalto e/o d opera comporta l obbligo per il datore di lavoro, qualora vi siano interferenze, di

Dettagli

Direttiva del 19 febbraio 1973 nº 73/23/CEE

Direttiva del 19 febbraio 1973 nº 73/23/CEE Direttiva del 19 febbraio 1973 nº 73/23/CEE Direttiva Bassa Tensione Concernente il ravvicinamento delle Legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro

Dettagli

(BS) P.IVA PEC

(BS) P.IVA PEC Sede Legale: via A.Canossi, 33-25010 Montirone(BS) Sede Operativa: via L.Einaudi, 11-25086 Rezzato (BS) P.IVA 02520240983 PEC masterfire@pec.it Web:www.masterfire.it E.mail: info@masterfire.it Tel.0302594495

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE. Decreto 5 marzo 2007 (GU 21 marzo 2007, n. 67)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE. Decreto 5 marzo 2007 (GU 21 marzo 2007, n. 67) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Decreto 5 marzo 2007 (GU 21 marzo 2007, n. 67) Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE Art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. g Antonio Giorgi RSPP

CORSO DI FORMAZIONE Art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. g Antonio Giorgi RSPP I.C. A. VOLTA Via Botticelli, 31 04100 Latina CORSO DI FORMAZIONE Art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Ing. g Antonio Giorgi g RSPP Il Decreto legislativo 9 aprile

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE D.M. 2 gennaio 2003. Attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura

Dettagli

Campo d attività: principi generali

Campo d attività: principi generali Campo d attività: principi generali Elenco delle vigenti direttive e norme applicabili per i dispotisitivi di protezione individuale (DPI) per i dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto Ente

Dettagli

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti: DECRETO MINISTERIALE 3 LUGLIO 2003, N. 194 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e il ministro della salute REGOLAMENTO CONCERNENTE

Dettagli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: DPI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: DPI CORSO B RSPP DATORI DI LAVORO Lucca 25 Giugno 2013 D.Lgs.n.81/2008 s.m.i. - Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro e i dirigenti

Dettagli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI INFERIORI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI INFERIORI SCHEDA TECNICA N 11 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI INFERIORI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE V I A A L B E R T O N I, 1 5-4 0 1 3 8 B O L O G N A 0 5 1. 6 3. 6 1. 1 3 7 -

Dettagli

III - Sommario dei requisiti CE

III - Sommario dei requisiti CE III - Sommario dei requisiti CE Se siete i progettisti o i costruttori di una nuova macchina Dovete: à costituire il fascicolo tecnico à attestare la conformità della vostra macchina ai requisiti tecnici

Dettagli

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL INTERNO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL INTERNO Decreto del Ministero delle infrastrutture 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con D.P.R. 21/04/1993, n 246, relativa all individuazione dei prodotti

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO Testo http://www.gazzettaufficiale.it/guri/attocompleto?datagazzetta=2007-... di 4 30/03/2007 19.31 MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed

Dettagli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ARTI INFERIORI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ARTI INFERIORI SCHEDA TECNICA N 6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ARTI INFERIORI Pagina 2 di 6 I - DESCRIZIONE Che cosa sono I Dispositivi di Protezione Individuale degli arti inferiori sono dispositivi realizzati per proteggere

Dettagli

LE DIRETTIVE. CAIEL POINT s.r.l. Via G. Quarenghi, Bergamo telefono fax

LE DIRETTIVE. CAIEL POINT s.r.l. Via G. Quarenghi, Bergamo telefono fax LE DIRETTIVE L esistenza di sistemi legislativi e normativi diversi, costituiva un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti in Europa. Quindi si e reso necessario armonizzare le legislazioni degli

Dettagli

SATOR AMBIENTE LA DIRETTIVA MACCHINE

SATOR AMBIENTE LA DIRETTIVA MACCHINE SATOR AMBIENTE LA DIRETTIVA MACCHINE ASL Frosinone Servizio PRESAL Tecnico della Prevenzione Dott. Tieri Sperduti La Direttiva Macchine VECCHIO SISTEMA Macchine rivestite di Sicurezza vengono rese sicure

Dettagli

REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE BI -------------------------------------- Via Marconi, 23 13900 Biella

REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE BI -------------------------------------- Via Marconi, 23 13900 Biella REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE BI -------------------------------------- Via Marconi, 23 13900 Biella LAVORARE SICURI! Formazione e informazione dei lavoratori per l igiene e la sicurezza sul

Dettagli

COSTRUIRE IN ACCIAIO. m.antinori@promozioneacciaio.it. Ufficio Tecnico Fondazione Promozione Acciaio

COSTRUIRE IN ACCIAIO. m.antinori@promozioneacciaio.it. Ufficio Tecnico Fondazione Promozione Acciaio COSTRUIRE IN ACCIAIO m.antinori@promozioneacciaio.it Ufficio Tecnico Fondazione Promozione Acciaio NTC DM 14 Gennaio 2008 Norma di riferimento per le costruzioni Il regime transitorio è concluso Il 30

Dettagli

DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza Rif. Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza Rif. Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Servizio di Prevenzione e Protezione Premessa L affidamento di lavori a fornitori esterni all azienda attraverso contratti d appalto e/o d opera comporta l obbligo per il datore

Dettagli