POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA Polizza N Condizioni di Assicurazione

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1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA Polizza N Condizioni di Assicurazione Assicurazione Infortuni di EURIZON CAPITAL S.G.R. Condizioni di Assicurazione aggiornate al Pagina 1 di 10

2 INFORMATIVA CONTRATTUALE DANNI POLIZZA N._ INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003 Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi(2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti. I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirle i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4). I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) non potremo fornirle i nostri servizi, in tutto o in parte. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6). Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Privacy di Gruppo. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Privacy di Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. - Via Marocchesa 14, Mogliano Veneto TV, tel fax ). Il sito riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l elenco aggiornato dei Responsabili. NOTE: (1) L art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato. (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9). (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato (v. polizze di responsabilità civile), nonché banche dati consultabili in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa. (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta catena assicurativa : contraenti, assicurati; agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell Ordine, ISVAP, Banca d Italia UIF, Ministero dell Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi. (5) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro. (6) Questi diritti sono previsti dall art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l opposizione presuppone un motivo legittimo. Condizioni di Assicurazione aggiornate al Pagina 2 di 10

3 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Assicurato La persona per la quale è prestata l assicurazione. Atto terroristico Un atto (incluso anche l uso o la minaccia dell uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Beneficiario La persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l indennizzo in caso di infortunio mortale e/o di infortunio dal quale derivi invalidità permanente dell Assicurato. Contraente EURIZON CAPITAL SGR SpA Piazzetta Giordano dell Amore, Milano (MI) C.F Day Hospital La degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno. Inabilità temporanea La perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali. Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un invalidità permanente. Invalidità Permanente La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Periodo di Carenza Intervallo di tempo, diverso a seconda dell evento considerato, affinché le garanzie siano operanti. Qualora avvenga un sinistro prima che sia trascorso il periodo di carenza, l assicurazione non sarà operante. Premio La somma dovuta dalla Contraente alla Società. Rischio La probabilità del verificarsi del sinistro. Sinistro L evento dannoso per cui è prestata l assicurazione. Società Assicurazioni Generali S.p.A. Condizioni di Assicurazione aggiornate al Pagina 3 di 10

4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia La presente polizza decorre dalle ore 24 del e termina alle ore 24 del Il Contraente è tenuto a pagare alla Società, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella Polizza medesima. La garanzia fatti salvi i periodi di carenza - ha effetto dalle ore del giorno indicato nella polizza se in quel momento il premio è stato pagato; in caso diverso ha effetto dalle ore del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto. Se alle scadenze convenute non vengono pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 30 giorni da quello di scadenza del premio la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto - fermo il diritto ai premi scaduti - o di esigerne giudizialmente l'esecuzione. Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento: - in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge; - tramite bancomat, dove disponibile; - per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società; - con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità; - per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società; - per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID); - altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. Art. 2 Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno centottanta giorni prima della scadenza, la Polizza Collettiva si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive. Il Contraente non è tenuto a comunicare alla Società l elenco degli Assicurati. Art. 3 Assicurazione presso diversi assicuratori Resta convenuto che la validità delle garanzie forniti dalla Società a favore degli Assicurati, non è inficiata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni, per gli stessi rischi, con la sottoscritta Società e/o altre Società. L Assicurato è esonerato dal dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, fermo restando gli obblighi previsti dall art C.C. in caso di sinistro. Art. 4 Comunicazioni del Contraente/Assicurato alla Società Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente/Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmate dalla Società e dal Contraente. Condizioni di Assicurazione aggiornate al Pagina 4 di 10

5 Art. 5 Oneri fiscali Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalle legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 6 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 7 Premio di polizza e calcolo del premio di regolazione La Contraente anticipa al perfezionamento della polizza un premio di ,00 (di cui imposta 609,76), con l'intesa che il premio verrà regolato posticipatamente "pro rata temporis" al termine di ogni annualità assicurativa in relazione alle comunicazioni mensili di cui nei successivi commi. La regolazione verrà effettuata in base al tasso annuo comprensivo di imposte dello 0,359 sul capitale assicurato calcolato come media trimestrale delle comunicazioni mensili. Ai fini della determinazione del premio il capitale assicurato verrà calcolato a partire dal 181 giorno dall avvio dei "piani di accumulo"e verrà considerato il capitale assicurato con il massimo di ,00= qualora l assicurato risulti sottoscrittore, anche con più rapporti di un solo fondo; e di ,00= qualora l assicurato risulti sottoscrittore di più fondi. Pertanto per i primi 180 giorni di avvio dei piani di accumulo non verrà considerato alcun capitale assicurato ai fini della determinazione del premio. Dal premio di regolazione verrà detratto il premio anticipato; qualora i premi maturati fossero inferiori al premio anticipato, la differenza verrà rimborsata al netto delle imposte. Per i "piani di accumulo", la Contraente si impegna a comunicare, mensilmente, i capitali assicurati calcolati secondo il criterio stabilito. Art. 8 - Imposte Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 9 - Estensione territoriale L'assicurazione vale in tutto il mondo. Art Competenza territoriale Per le controversie concernenti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente. Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli Art. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile. Art Soggetti Assicurati Si intendono assicurati i sottoscrittori dei Fondi Comuni di Investimento EURIZON CAPITAL SGR, esclusi i Fondi Eurizon Tesoreria Euro ed Eurizon Liquidità, tramite Piano di Accumulo, Piano Multiplo, Servizio Eurizon Meta o Servizio Eurizon Meta SuperFlash. Art Documento di Sintesi e modalità di acquisizione delle Condizioni di Assicurazione e delle informazioni sulle procedure di liquidazione della prestazione assicurata Il Contraente consegna all Assicurato il Documento di Sintesi, predisposto dalla Compagnia, che riporta la denominazione della Società, l oggetto della copertura assicurativa, le modalità di acquisizione delle Condizioni di Assicurazione e delle informazioni sulle procedure di liquidazione della prestazione assicurata. Condizioni di Assicurazione aggiornate al Pagina 5 di 10

6 CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA INFORTUNI ASSICURAZIONE MORTE PER INFORTUNIO E INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO E DA MALATTIA ABBINATA ALLE SOTTOSCRIZIONI DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO "EURIZON CAPITAL SGR TRAMITE PIANO DI ACCUMULO, PIANO MULTIPLO, SERVIZIO EURIZON META O SERVIZIO EURIZON META SUPERFLASH Art. 13 Soggetti Assicurati Determinazione dell indennizzo Si assicurano i sottoscrittori dei Fondi Eurizon Capital, con esclusione dei Fondi Eurizon Tesoreria Euro ed Eurizon Liquidità, tramite Piano di Accumulo, Piano Multiplo, Servizio Eurizon Meta o Servizio Eurizon Meta SuperFlash, di età compresa tra i 18 ed i 75 anni, per morte e invalidità permanente da,infortunio, e di età compresa tra i 18 e i 60 anni, per invalidità permanente da malattia, come appresso definite. Per coloro che superano i 60 anni di età, l'assicurazione è prestata unicamente per morte e invalidità permanente da infortunio e la somma assicurata per invalidità permanente si intende raddoppiata, fermo il massimo previsto da commi successivi. 1) La copertura assicurativa ha effetto dal 181 giorno dall avvio del Piano sottoscritto anziché dal giorno della sottoscrizione del piano stesso. Il capitale assicurato è pari al numero delle rate residue moltiplicato per l'importo della rata calcolato al giorno del verificarsi dell'infortunio o della manifestazione della malattia, con il massimo di ,00= elevato ad ,00= così come di seguito definito. L'ammontare dell'indennizzo sarà pari al capitale assicurato con il massimo di: ,00= qualora l'assicurato risulti sottoscrittore, anche con più rapporti, di un solo fondo; ,00= qualora l'assicurato risulti sottoscrittore di più fondi. La garanzia è operante solo se nella sottoscrizione di quote siano congiuntamente presenti i seguenti requisiti: - il sottoscrittore sia persona fisica anche se sottoscriva come titolare di una ditta individuale; - sia richiesta l'immissione delle proprie quote nel certificato cumulativo; le quote eventualmente prelevate dal certificato cumulativo per garanzia o pegno verso una delle banche collocatrici si considerano, ai fini assicurativi, ancora inserite nel certificato cumulativo; - per tutta la durata del piano il sottoscrittore mantenga il possesso di almeno il 50% delle quote acquistate con il piano stesso oppure, dal momento che non ricorra più questo requisito, il controvalore delle quote possedute dal sottoscrittore non scenda mai sotto l'importo di ,00=, cosicché la perdita, anche temporanea, di tale condizione faccia perdere definitivamente il diritto alla copertura assicurativa. 2) Se in conseguenza di infortunio e/o malattia - durante la efficacia del piano di accumulo - l'assicurato viene ricoverato in istituto di cura, la Società corrisponde dal 1 giorno successivo a quello del ricovero, anche nel caso non sia sopravvenuta Invalidità Permanente Totale l'indennità giornaliera di 52,00 e per un periodo massimo di 150 giorni - anche non consecutivi, da quello dell'infortunio e/o malattia. Il giorno di dimissione non è indennizzabile. Condizioni di Assicurazione aggiornate al Pagina 6 di 10

7 Tale copertura vale per le persone che non abbiano superato i 75 anni di età per la garanzia ricovero dovuto ad Infortunio ed i 60 anni per la garanzia ricovero dovuta a malattia. La liquidazione delle prestazioni di cui al presente punto viene effettuata, a parziale deroga di quanto disposto all art. 19, direttamente ai sottoscrittori dei piani di accumulo. Limiti della prestazione L'assicurazione non comprende i ricoveri conseguenti a: - malattie mentali; - interventi per eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto; - applicazioni di carattere estetico, cure dentarie e paradentarie, protesi dentarie; - ad eventi non indennizzabili a termini di polizza. Per i ricoveri effettuati all'estero, il pagamento viene eseguito in Italia, in valuta Italiana. 3) Per i "sottoscrittori" con figli a carico, in caso di infortunio che abbia come conseguenza la morte, la Società liquida il doppio del capitale assicurato. In caso di sospensione o di ritardo dei versamenti programmati, oltre tre rate, la copertura assicurativa resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del giorno previsto per il versamento e viene riattivata dalle ore 24 del giorno in cui il versamento sia eseguito. La Contraente non è obbligata a denunciare preventivamente alla Società le generalità degli Assicurati. Per identificarli si riferirà alle risultanze delle domande di sottoscrizione conservate dalla Contraente e alle elaborazioni del contro elettronico della stessa. La Contraente, in caso di sinistro, è tenuta a rilasciare, su richiesta della Società, una certificazione attestante gli elementi dimostrativi del diritto dell'assicurato, mentre solo a questi spetta di curare quanto previsto nel successivi articoli 18 e 20. La Contraente, pertanto, non è tenuta a fornire alla Società alcuna dichiarazione relativa allo stato di salute, a malattie pregresse, ad altri infortuni già subiti, ad altre polizze già in corso e la Società rinuncia ad avvalersi delle facoltà di cui agli articoli 1892 e 1893 Codice Civile. Condizioni di Assicurazione aggiornate al Pagina 7 di 10

8 Art Oggetto dell'assicurazione Morte e Invalidità Permanente da Infortunio. L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nell esercizio delle proprie occupazioni professionali e nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale, salve le esclusioni di cui al successivo articolo 16. Fra le attività extraprofessionali sono comunque compresi i rischi di volo di cui successivo art.15. Per infortunio si considera ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale e che si manifestino entro un anno dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto. La Società corrisponde l indennità per le conseguenze che derivino direttamente dall infortunio anche nel caso che aggravino una situazione patologica preesistente, in questo caso nei limiti dell aggravamento. La invalidità permanente verrà valutata in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto. Il momento dell insorgenza del sinistro da Infortunio è la data dell infortunio. Invalidità Permanente da Malattia. Per Malattia si considera ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio manifestatasi nel corso del contratto, la quale abbia per conseguenza - entro un anno dalla manifestazione - una invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale che comporti l'equivalente diminuzione definitiva ed irrimediabile ad attendere all'attività esercitata in quel momento dall'assicurato. La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive della malattia, anche nel caso che aggravi una situazione patologica preesistente, in questo caso nei limiti dell'aggravamento, che siano indipendenti da stati invalidanti preesistenti. Il grado di Invalidità Permanente viene stabilito nel momento in cui le condizioni dell'assicurato sono considerate permanentemente immutabili, e comunque al più tardi entro un anno dalla manifestazione della malattia, salvo quanto disposto all'articolo 20. Il momento dell insorgenza del sinistro da Malattia è quello della sua diagnosi clinica o strumentale. Art. 15 Estensione di garanzia - Rischi di volo L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs. Comunque, la somma di garanzia di cui alla presente condizione aggiuntiva e di eventuali altre polizze stipulate dallo stesso Contraente, dall'assicurato o da terzi in suo favore non potrà superare i capitali di: ,00 per il caso di invalidità permanente totale; ,00 per il caso di morte per persona e di: Condizioni di Assicurazione aggiornate al Pagina 8 di 10

9 ,00 per il caso di invalidità permanente totale; ,00 per il caso di morte complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali, complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Art Esclusioni a) Sono esclusi: - gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, nonché da partecipazione dell'assicurato ad azioni delittuose; - le conseguenze di abuso di alcolici o di psicofarmaci, uso, non terapeutico, di stupefacenti o di allucinogeni; - le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. b) Non sono assicurabili: - le persone che, al momento della sottoscrizione, risultino già affette da sindromi organico cerebrali, schizzofrenie, stati paranoidi. Art. 17 Delimitazione della garanzia Viene stabilito che la copertura prestata con la presente polizza si rende attiva per i sottoscrittori dei fondi a partire dal 181 giorno dall avvio del piano sottoscritto anziché dal giorno della sottoscrizione del piano stesso. Art Denuncia dell'infortunio o della malattia - Obblighi dell'assicurato La denuncia deve essere corredata dalla necessaria documentazione medica e presentata alla Società (per il tramite del broker GPA S.p.A. incaricato dalla Contraente alla gestione del contratto) entro 45 giorni dall infortunio o dalla manifestazione della malattia e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dal momento in cui l'assicurato, i suoi familiari o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. In caso di evento indennizzabile a termini di polizza, il sottoscrittore o i suoi aventi diritto dovranno darne comunicazione direttamente alla GPA S.p.A. via Melchiorre Gioia 124 Milano; sarà poi cura del broker GPA S.p.A. trasferire tale comunicazione alla Società Assicuratrice Assicurazioni Generali - Agenzia di Milano Piazza Cordusio 2. In caso di infortunio devono essere indicati il luogo ed il giorno dell'evento e le cause che lo determinarono. L'Assicurato deve inviare alla Società certificati medici, la copia delle cartelle cliniche e ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze dell'infortunio o della malattia. L'Assicurato, i suoi familiari od i suoi aventi diritto devono consentire sia la visita di medici della Società sia qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale, rispetto alla Società, i medici che hanno visitato e curato l'assicurato stesso. Condizioni di Assicurazione aggiornate al Pagina 9 di 10

10 Art Liquidazione Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società provvede al pagamento della somma assicurata direttamente alla Contraente che porrà a disposizione degli aventi diritto come segue: - nel caso in cui non sia stato ancora completato il piano di accumulazione, l'indennizzo dovrà essere destinato prioritariamente al completamento del piano; - l eventuale parte dell indennizzo eccedente quanto necessario al completamento del piano di accumulazione, viene effettuata direttamente ai sottoscrittori dei piani di accumulo. Art Controversie In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze dell'infortunio o della malattia o sul grado di invalidità permanente nonché sulla liquidabilità delle indennità, la Società e l'assicurato si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di deliberare se e in quale misura siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici designati uno per parte ed il terzo, Presidente del Collegio, dai due designanti di comune accordo, o in difetto, dal Presidente del Consiglio dall'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. L arbitrato avrà luogo nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. E' data facoltà, al collegio di rinviare, ove ne riscontri la opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da stabilire dal collegio stesso, non oltre tre anni, nel qual caso il collegio può preventivamente ordinare il pagamento di una somma da imputare nella liquidazione definitiva. Art Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia a favore dell'assicurato al diritto di surrogazione di cui all'articolo 1916 Codice Civile, ultimo comma, verso i terzi responsabili dell'infortunio. Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dalla Polizza Collettiva, con preavviso di 180 giorni da darsi all altra Parte mediante lettera raccomandata. La data di efficacia del recesso non potrà comunque essere antecedente al 31 Dicembre Entro trenta giorni dalla data di efficacia della cessazione o del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso. Condizioni di Assicurazione aggiornate al Pagina 10 di 10

11 EURIZON CAPITAL SGR ASSICURAZIONE MORTE PER INFORTUNIO E INVALIDITA PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA ABBINATA ALLE SOTTOSCRIZIONI DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO EURIZON CAPITAL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO POLIZZA N Spett.le G.P.A S.p.A. Via Melchiorre Gioia, Milano Data.. ASSICURATO (INDIVIDUATO COME RICHIEDENTE NEL MODELLO DI ADESIONE) Cognome e Nome Cod. Fisc..... data di nascita././ Comune di nascita... Prov Comune di residenza...cap.. Prov... Indirizzo Tel @... IBAN GARANZIE (barrare la garanzia per la quale è richiesto l indennizzo ed allegare alla presente denuncia i documenti sottoindicati) Morte da Infortunio Invalidità Permanente da Infortunio Invalidità Permanente da Malattia Diaria da Ricovero per Infortunio o Malattia - Indicazione di luogo, giorno ed ora del sinistro - Descrizione delle cause del sinistro Resta fermo quanto previsto in polizza in merito agli obblighi successivi alla denuncia di sinistro L Assicurato o l Avente Causa Modulo di Denuncia di Sinistro aggiornato al Pagina 1 di 2

12 INFORMAZIONI AI SENSI DELL ART. 13 D. LGS. 196/2003 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti. I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirle i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4). I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) non potremo fornirle i nostri servizi, in tutto o in parte. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6). Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Privacy di Gruppo. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Privacy di Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. - Via Marocchesa 14, Mogliano Veneto TV, tel fax ). Il sito riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l elenco aggiornato dei Responsabili. Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati eventualmente anche sensibili effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi. Luogo e data Nome e cognome dell /gli interessato/i (leggibili) Firma NOTE: (1) L art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato. (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9). (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa. (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa : agenti, subagenti, produttori d agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Ufficio Italiano Cambi, Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione). Per quanto qui non indicato, tali distinti Titolari forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato. (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro. (6) Questi diritti sono previsti dall art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l opposizione presuppone un motivo legittimo. Modulo di Denuncia di Sinistro aggiornato al Pagina 2 di 2

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