APPUNTI NORMATIVI. Fintanto che non entrerà in vigore l emanando decreto interministeriale sull uso non professionale, non vi sono limiti di taglia.
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- Valentino Sacco
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1 APPUNTI NORMATIVI La vendita e l acquisto di agrofarmaci Per effetto del Decreto Legislativo n.150/2012, il cosiddetto Piano di Azione Nazionale, dal 26 novembre 2015 è obbligatorio che tutti i presidi fitosanitari destinati all uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione, siano venduti soltanto a soggetti muniti dell apposita autorizzazione (patentino). Nelle more di una più chiara normativa che disciplini l uso non professionale, la vendita di presidi fitosanitari a chi è sprovvisto di patentino è disciplinata dai testi di riferimento DM 22 gennaio 2014, D. Lgs. n.150/2012, D.P.R. 55/2012 e D.P.R. 290/2001. Fintanto che non entrerà in vigore l emanando decreto interministeriale sull uso non professionale, non vi sono limiti di taglia. A chiarimento, sono stati emanati i seguenti documenti: 1. Circolare del Ministero della Salute del 26 novembre Indicazioni in merito all applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l acquisto e l utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n Risposta al quesito sulla nota del 26/11/2015 prot. DGISAM P-26-11: Indicazioni in merito all applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l acquisto e l utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n Nota del Ministero della Salute del 3 giugno 2016: Indicazioni sui requisiti di conservazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti presso i distributori. La vendita e l acquisto di Preparati Per Piante Ornamentali (P.P.O.) I Prodotti Fitosanitari per Piante Ornamentali (P.P.O.) sono prodotti destinati per la protezione delle piante ornamentali e da fiore, da balcone, da appartamento e da giardino domestico. La Circolare n. 7 del 15 aprile 1999, stabilisce che i prodotti P.P.O. ricadano sia nell ambito della normativa che regolamenta i Prodotti Fitosanitari (Regolamento 1107/2009 del 21/10/2009), sia nell ambito della normativa che regolamenta i Presidi Medico Chirurgici (D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392). I prodotti PPO sono prodotti di libera vendita (non è richiesta specifica autorizzazione per gli esercizi di vendita da parte del comune di competenza) e non esistono limitazioni per il loro stoccaggio. Il Regolamento (CE) 1272/2008 CLP Il CLP è il nuovo regolamento Europeo su classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; entrato in vigore il 20 gennaio 2009, è rivolto a tutti coloro che fabbricano, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele, inclusi i biocidi e gli agrofarmaci, indipendentemente dal loro quantitativo; ha sostituito le precedenti normative di riferimento per la classificazione e l etichettatura delle sostanze e delle miscele, abrogandole completamente a partire dal 1 giugno 2015.
2 I simboli GHS prevedono: la codifica delle indicazioni di pericolo (Frasi H) e dei consigli di prudenza (Frasi P) che hanno sostituito le familiari Frasi R e Frasi S; l introduzione di informazioni supplementari di etichettatura. I titolari di registrazione devono immettere sul mercato prodotti con etichetta CLP obbligatoriamente a partire dal 1 giugno 2015; i prodotti già immessi in commercio (allo scaffale) entro la data del 1 giungo 2015 con etichetta DPD potranno essere commercializzati dai rivenditori ed utilizzati dagli agricoltori senza necessità di ri-etichettatura fino al 31 maggio 2017; fino a tale data sarà dunque possibile la presenza sul mercato di uno stesso prodotto con etichetta DPD e CLP; A chiarimento, sono stati emanati i seguenti documenti: 4. Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio Applicazione delle disposizioni del D.P.R. 2090/2001 per stoccaggio, vendita/acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari classificati in conformità al Regolamento CE 1272/2008, nel quale si disciplina chiaramente l interpretazione di Nocivo e Irritante. 5. Circolare del Ministero della Salute del 7 luglio 2015: Stoccaggio/Vendita/Utilizzo di prodotti fitosanitari. 6. Circolare di Agrofarma del 12 dicembre 2016 sulla gestione delle scorte dei prodotti DPD. Presidi Medico Chirurgici e Biocidi La normativa che disciplina l immissione in commercio dei Presidi Medico Chirurgici è il D.P.R. n. 392 del 6 ottobre Questa normativa è integrata dalla normativa europea sui Biocidi, il Regolamento 528/2012. Esso considera Biocidi tutti i principi attivi destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici. Siamo ancora nella fase transitoria in cui molti prodotti ancora registrati come PMC devono passare al Regolamento Biocidi. Non vi sono limitazioni alla vendita nelle quantità e nelle tipologie di questi prodotti. Comunicazioni in materia di registrazioni, etichettatura e schede di sicurezza Kollant si fa carico di assistere la propria clientela anche negli adempimenti normativi. Ogni aggiornamento viene comunicato attraverso newsletter; tutta la documentazione a corredo dei prodotti etichette, comunicazioni sulle variazioni delle autorizzazioni, schede di sicurezza è distribuita ai propri clienti tramite il servizio SDS On Demand, al quale si accede registrandosi al link:
3 Ministero della Salute Roma, 26 novembre 2015 Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Uff. VII ex DGSAN Prodotti fitosanitari Alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano Assessorati alla sanità Loro sedi Prot. DGISAN P-26/11/2015 Al Comando Carabinieri per la tutela della salute srm20400@pec.carabinieri.it Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari pref3@pec.politicheagricole.gov.it Alle Associazioni dei titolari, dei distributori e dei rivenditori di prodotti fitosanitari Loro sedi OGGETTO Indicazioni in merito all applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l acquisto e l utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha introdotto, come noto, prescrizioni, per la vendita, l acquisto e l utilizzo di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti, innovando, quindi, le disposizioni dettate al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n Ciò posto, in relazione alla concreta attuazione delle suddette prescrizioni, a decorrere dal 26 novembre 2015, si rende necessario fornire i seguenti chiarimenti. L art. 9 del suddetto d. lgs. introduce l obbligo del Certificato di abilitazione all acquisto e all utilizzo per tutti coloro che, nel corso di un attività professionale nell ambito del settore
4 agricolo o in altri settori affini, utilizzano e/o acquistano per l impiego diretto, per sé o per conto terzi, i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti. Il predetto certificato è rilasciato dalle regioni e dalle province autonome, individuate come Autorità competenti per l attuazione del sistema di formazione e certificazione rivolto agli utilizzatori professionali, nonché a rivenditori e consulenti; sono, comunque, salve fino alla loro scadenza le preesistenti abilitazioni all acquisto, rilasciate dalle stesse Autorità ai sensi del D.P.R. n.290/2001. L articolo 10, oltre a prevedere la presenza, al momento della vendita, di una persona titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, ha disposto, altresì, in capo al distributore l obbligo di verificare la validità del certificato di abilitazione esibito dall utilizzatore professionale acquirente. L art. 25, comma 1, del citato D.P.R. 290/2001, non abrogato dal d.lgs. 150/2012, dispone che i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, qualora classificati molto tossici, tossici o nocivi, possono essere venduti per l impiego diretto, per sé o per conto terzi solo a coloro che siano muniti dell apposita autorizzazione all acquisto ; da ciò si desume, a contrario, che, da tale prescrizione, restano esclusi i prodotti non classificati molto tossici, tossici o nocivi, orientamento, questo che trova sostegno nel combinato disposto del suddetto art. 25, comma 1, con il citato art. 9 del d.lgs 150 /2012 che, come riferito, ha disposto l obbligo, a decorrere dal 26 novembre 2015, del certificato di abilitazione per l utilizzatore professionale, escludendo in tal modo da tale ambito i prodotti destinati all utilizzo non professionale che, comunque, ai sensi dell art. 10 comma 4 del dlgs. 150/2012, saranno individuati con il decreto del Ministero della salute, d intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, il cui iter è in fase di definizione. Per quanto concerne, infine, i prodotti autorizzati esclusivamente per la protezione delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, noti come PPO, continua a trovare applicazione la previsione di cui all art. 28 del D.P.R. n. 290/2001. IL DIRETTORE GENERALE f.to Dott. Giuseppe RUOCCO* *"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"
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7 Ministero, della Salute DIREZIONE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (DGISAN) Ufficio 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari Registro classific: C.1.b.b/2016/1 Allegati://////// Id. n. Alle Al e p.c. Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano Assessorati alla sanità LORO S E D I Comando Carabinieri per la tutela della salute S E D E Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali (dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Direzione Generale dello sviluppo rurale (cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it) AGROFARMA (federchimica@legalmail.it) UNIONCHIMICA (direzione.generale@pec-confapi.org) IBMA Italia (ibmaitalia@pec.it) COMPAG (compagfederazione@pec.it) COLDIRETTI (coldiretti@coldiretti.it) CONFAGRICOLTURA (presidenza@confagricoltura.it) CONFCOMMERCIO (legislativo@confcommercio.it)
8 Oggetto: Indicazioni sui requisiti di conservazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti presso i distributori. Sono pervenute alla scrivente Direzione generale richieste di chiarimento sulla normativa vigente in materia di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti presso i distributori, specificatamente per quanto concerne l obbligo di conservazione dei suddetti prodotti in appositi locali chiusi a chiave, o in appositi armadi nel caso di quantitativi ridotti, tenuto conto delle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. n 150/2012 e dal Piano d azione nazionale sull uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al DM 22 gennaio La direttiva 128/2009/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi, all art. 13 concernente Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze dispone, tra l altro, che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni eseguite da utilizzatori professionali e, ove pertinenti, da distributori, relativamente allo stoccaggio e alla manipolazione dei prodotti fitosanitari, compresi i prodotti non più utilizzabili, le rimanenze di prodotto e gli imballaggi, non rappresentino un pericolo per la salute delle persone o per l ambiente. Per quanto concerne lo stoccaggio, il suddetto art. 13 assegna, altresì, agli Stati membri il compito di individuare opportune misure affinché le aree destinate allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari per uso professionale siano predisposte in modo da evitare fuoriuscite indesiderate, con particolare attenzione all ubicazione, alle dimensioni e ai materiali da costruzione. Le predette norme comunitarie trovano attuazione nella legislazione nazionale attraverso il D.lgs. n 150/2012, articoli 10, c. 2, e 17, e il Piano nazionale d azione per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui al decreto 22 gennaio 2014, che aggiungono ulteriori requisiti di sicurezza a quelli previsti dal D.P.R. n 290/2001 e dalle norme applicabili in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli incidenti connessi alle sostanze pericolose (D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 105/2015) estendendone, altresì, l obbligo a tutti gli utilizzatori professionali. Il citato art. 10 del D.lgs. n 150/2012 dispone che i requisiti già previsti dal DPR 290/2001, art. 24 Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l'acquisto concernente, tra l altro, l obbligo di conservare i prodotti classificati nocivi, tossici o molto tossici in appositi locali o armadi chiusi a chiave, sono applicabili a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo. Ai sensi dell art. 17 del citato D.lgs., il Piano nazionale d azione per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), nell allegato VI-sezioni 1, 3 e 6, precisa ulteriori requisiti dello stoccaggio, sia per quanto concerne le modalità di conservazione dei prodotti che le caratteristiche strutturali del deposito. Alla luce di quanto suesposto, considerata la restrittività delle attuali disposizioni nella materia di cui trattasi e tenuto conto che lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari costituisce una delle operazioni
9 particolarmente atte a provocare un esposizione indesiderata delle persone e dell ambiente, come evidenziato nel considerando 17 della citata direttiva, si ritiene di fornire la seguente interpretazione. Al fine di minimizzare i rischi per la salute umana e per l ambiente, fatto salvo quanto previsto dalle norme di sicurezza sopra citate, lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, nonché dei loro coadiuvanti, deve soddisfare i requisiti di cui all allegato VI del PAN per quanto concerne l ubicazione e l aereazione dell area di stoccaggio, le caratteristiche dei ripiani di appoggio, la dotazione in dispositivi di protezione individuale e segnaletica di pericolo e i numeri di emergenza, nonché le misure prescritte ai fini della corretta tenuta dei prodotti e in caso di danneggiamento accidentale delle confezioni. Fermo restando l obbligo di stoccaggio in locale o armadio chiuso a chiave dei prodotti etichettati molto tossici, tossici o nocivi ai sensi della direttiva 1999/45/CEE e degli analoghi prodotti che riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo individuati nella nota circolare del Ministero della salute prot. n del 15 maggio 2015, si ritiene, altresì, che tutti i prodotti fitosanitari, compresi i prodotti irritanti, non debbano essere liberamente accessibili all acquirente, ma esclusivamente al rivenditore e al personale preposto alla vendita o altri soggetti espressamente autorizzati. Quanto sopra, indipendentemente dalla classificazione di pericolo dei prodotti e dalla categoria di utilizzatore al quale i prodotti sono destinati. Ai sensi dell art. 28 del citato D.P.R. n 290/2001, per quanto concerne lo stoccaggio presso il locale di vendita dei prodotti fitosanitari esclusivamente volti a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, noti come PPO, continuano ad applicarsi le condizioni previste per i presidi medicochirurgici di cui al D.P.R n. 392/1998, attualmente definiti biocidi ai sensi del regolamento (UE) 528/2012.
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13 AGROFARMACI Gestione prodotti con etichetta DPD dopo il 31/05/2017 In breve: Quadro delle attività associative e delle prossime scadenze del Regolamento CLP. 12 dicembre 2016 AGRO /315 In considerazione dell approssimarsi della conclusione dell iter di implementazione del Regolamento CLP si ritiene opportuno fornire alle imprese un quadro esaustivo di quanto fatto e delle prossime scadenze. Le Imprese associate ad Agrofarma hanno cominciato ad adeguare le etichette degli agrofarmaci ai criteri del Reg. 1272/2009 (CLP) con un anno di anticipo rispetto alla data stabilita dal regolamento medesimo, del 1 giugno Agrofarma, a partire dal 2014, ha intrapreso un intesa attività di formazione e informazione rivolta alla filiera allo scopo di rendere note le novità introdotte dal Regolamento CLP e le scadenza in esso previste. Ricordiamo, a tal proposito, i documenti che Agrofarma, con il supporto delle Imprese associate, ha predisposto: il libretto che illustrava in maniera dettagliata le novità e le tempistiche introdotte dal Regolamento CLP, pubblicato a marzo 2014; le pagine standard da inserire nei cataloghi delle Imprese associate a partire da fine 2014; la presentazione standard utilizzata nelle numerose attività di formazione e informazione svolte sia dall Associazione che dalle singole Imprese nel corso dell anno A due anni dall applicazione alle miscele del Regolamento CLP e con l avvicinarsi del termine del periodo di deroga previsto dal regolamento è doveroso ribadire gli obblighi di legge per gli attori della filiera. Il Regolamento 1272/2008 (CLP), all art. 61, prevede che le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE (DPD) e già immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 possono continuare ad essere presenti sul mercato fino al 1 giugno Da tale data in poi, qualsiasi prodotto fitosanitario presente sul mercato dovrà essere classificato, etichettato e imballato sulla base delle prescrizioni presenti nel Regolamento CLP. Pertanto a partire dal 1 giugno 2017 tutti i prodotti con etichetta DPD presenti sul mercato devono essere rietichettati oppure smaltiti come miscele pericolose secondo normativa vigente. Il soggetto responsabile delle operazioni di gestione di tali prodotti sarà esclusivamente colui che 1
14 figurerà come proprietario della merce a tale data. Si precisa, infatti, che il Regolamento CLP e la normativa di settore non prevedono alcun obbligo di ritiro della merce da parte delle Imprese titolari di registrazione. Nel caso si proceda con l operazione di rietichettatura, la normativa degli agrofarmaci stabilisce che solo i titolari delle autorizzazioni possono rietichettare i prodotti in stabilimenti autorizzati al confezionamento secondo l art.4 del DPR 290/2001. Contatti: Agrofarma Monica Garbarino Tel m.garbarino@federchimica.it 2
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