VERBALE DI ACCORDO. In data 4 aprile 2008
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- Marianna Colombo
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1 In data 4 aprile 2008 VERBALE DI ACCORDO tra la Banca CARIGE S.p.A., rappresentata dai Signori: Giacomo OTTONELLO, Vice Direttore Generale, Sergio DONEGA, Direttore Centrale, con l assistenza di Luciano SALVATI, Dirigente e DIRCREDITO/FD, rappresentata dai Signori: Gianni LECCA, Responsabile dell Organo di Coordinamento delle RSA; Franco LEONE, Consigliere Nazionale, membro di Giunta; Giancarlo MODICA, Consigliere Nazionale; Salvatore Antonio PALERMO, Responsabile RSA; Francesco CARRARO, membro dell Organo di Coordinamento delle RSA; Franco FLAMMINIO, membro dell Organo di Coordinamento delle RSA; FABI, rappresentata dai Signori: Maria Concetta FURFARO, Dirigente Comitato Direttivo Nazionale, Segretario Provinciale, Dirigente Provinciale, Segretario Coordinatore delle RSA e del Gruppo, Segretario RSA; Stefano SEGHEZZA, Segretario Provinciale, Dirigente Provinciale, Segretario dell Organo di Coordinamento delle RSA e del Gruppo, Segretario RSA; Marco BOZ, Segretario RSA, Dirigente Provinciale; Rossella VENTURINI, Segretario RSA, Dirigente Provinciale; FALCRI, rappresentata dai Signori: Roberto REPETTO, Dirigente Nazionale; Segretario dell Organo di Coordinamento delle RSA e del Gruppo; Andrea ANGELI, Dirigente Territoriale, Segretario Provinciale, Segretario RSA; Roberto CECCHI, Segretario Aziendale, Dirigente Territoriale, Segretario RSA; Roberto FRASSINELLI, Segretario Aziendale, Dirigente Territoriale, Segretario RSA; Riccardo GARBARINO, Segretario Aziendale, Dirigente Territoriale, Segretario RSA; Daniele MONTANARO, Consigliere Nazionale, Segretario Aziendale, Dirigente Territoriale, Segretario RSA FIBA/CISL, rappresentata dai Signori: Antonio BORETTI, Segretario dell Organo di Coordinamento delle RSA e del Gruppo, Dirigente Nazionale, Segretario Regionale, Monica SEBASTIANI, Segretario dell Organo di Coordinamento delle RSA e del Gruppo, Dirigente Nazionale, Dirigente Regionale; Costanzo CAVALLI, Segretario dell Organo di Coordinamento delle RSA, Dirigente Territoriale; Vittorio BRENNA, Segretario RSA; Raffaella RAVARRA, Segretario RSA; Silvia PAGLIARINI, Segretario RSA; Aurelio PICCONE, Segretario RSA; Simonetta FOLLI, Segretario RSA; Claudio ROSSIN, Segretario RSA FISAC/CGIL, rappresentata dai Signori: Maria Elena DI BETTA, Dirigente Nazionale, Dirigente Regionale, Segretario Comprensoriale, Segretario Responsabile Coordinamento; Lucio GAMBETTI, Dirigente Regionale, Segretario Coordinamento; Roberto CARISTI, Dirigente Comprensoriale, Segretario RSA; Franco TONELLI, Dirigente Comprensoriale, Segretario RSA; Marina PARRINI, Dirigente Comprensoriale, Segretario RSA; Antonio VONELLA, Dirigente Nazionale, Dirigente Regionale, Segretario RSA SINFUB, rappresentata dai Signori: Giuseppe PICCINI, Segretario RSA; Luigi RIZZO, Segretario RSA; Emanuela PARISI, Segretario RSA, Dirigente Territoriale UGL, rappresentata dal Signor: Angelo GARAVENTA, Dirigente Nazionale, Segretario dell Organo di Coordinamento delle RSA, Segretario Provinciale; Serafina PARISI, Dirigente Regionale, Dirigente Provinciale, Segretario dell Organo di Coordinamento delle RSA UILCA, rappresentata dai Signori: Maria Teresa RUZZA, Segretario Nazionale, Segretario dell Organo di Coordinamento delle RSA e del Gruppo; Orietta GUERRA, Segretario Regionale, Segretario RSA; Roberta BASALUZZO, Segretario RSA; Lucia PADULA, Segretario RSA; Luciano AGOLINO, Segretario RSA; Claudio TARINI, Segretario RSA, Segretario Provinciale; Laura CASSARO, Segretario RSA
2 si è convenuto quanto segue. Premesso che con efficacia giuridica a far data dal 10 marzo 2008, la Banca CARIGE S.p.A. ha acquisito dal Gruppo Intesa Sanpaolo n. 78 Filiali (di cui n. 63 cedute da Intesa Sanpaolo, n. 8 dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e n. 7 dalla Cassa di Risparmio di Venezia), e a decorrere da tale data i dipendenti interessati dalle predette cessioni di rami d azienda (555 unità) sono passati alle dipendenze della Banca Carige S.p.A; la procedura di confronto sindacale, prevista dalle vigenti norme di legge e di contratto in merito alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali derivanti ai lavoratori interessati dalle citate cessioni di ramo d azienda, si è conclusa senza la stipula di accordi sindacali, eccezion fatta per l accordo, sottoscritto dalle Parti in data 25 febbraio 2008, attuativo delle intese pattizie convenute presso le banche cedenti in materia di Fondo di Solidarietà e connessi Piani di esodo incentivato presso le Banche cedenti; conseguentemente, le condizioni economico/normative applicabili ai rapporti di lavoro dei citati 555 dipendenti risultavano essere, alla data del 10 marzo 2008, quelle discendenti dalla mera applicazione delle disposizioni di legge in materia di trasferimento di ramo d azienda; a fronte di ciò, le OO.SS. in epigrafe hanno concordemente richiesto alla Banca CARIGE S.p.A. di dare luogo ad un confronto, finalizzato alla definizione di trattamenti economici e normativi per i suddetti 555 dipendenti migliorativi rispetto a quelli discendenti dall applicazione automatica delle sopra richiamate normative di legge Tutto ciò premesso, e fermo restando che le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, convengono quanto segue. le Parti Art. 1 A far data dal 10 marzo 2008, nei confronti del personale in questione troveranno applicazione la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente e tutte le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie, nonché tutti gli accordi e disposizioni aziendali vigenti presso Carige, in quanto applicabili al personale entrato in Azienda a far data dal 10 marzo 2008, salvo quanto previsto dal presente Accordo. Art.2 Il personale in questione conserva presso Carige l inquadramento acquisito alla data del 9 marzo 2008, e continuerà ad essere adibito ove possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali sostanzialmente alle medesime mansioni, ovvero a mansioni comunque riconducibili al citato inquadramento. Al personale in questione sarà riconosciuto il solo eventuale automatismo di carriera (ovvero il corrispondente automatismo economico di equivalente importo) in corso di maturazione, con le modalità e le scadenze previste dai contratti integrativi e dagli accordi a latere applicati a ciascun interessato presso il precedente datore di lavoro (in sostituzione del successivo automatismo per lo stesso previsto secondo la normativa aziendale vigente in Carige), purché ciò determini un avanzamento nell ambito della terza Area Professionale non oltre l 1/1/2010. Per il solo personale che, alla data del 9 marzo 2008, prestava servizio alle dipendenze della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, le previsioni recate dal comma precedente comporteranno altresì (sempre in caso di maturazione di un avanzamento nell ambito della terza Area Professionale non oltre l 1/1/2010) l acquisizione degli eventuali benefici economici aggiuntivi che il CIA 31/5/2006 della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo collega al conseguimento di determinati automatismi di carriera e/o economici. I predetti benefici economici aggiuntivi saranno
3 riconosciuti in cifra fissa, non rivalutabili ed assorbibili solo in caso di avanzamenti di carriera ovvero di riconoscimenti economici di analoga natura. Per tutto il personale in questione, l Azienda farà salvo il solo eventuale inquadramento attualmente in corso di maturazione correlato allo svolgimento di determinate specifiche mansioni, che il personale interessato avrebbe acquisito secondo le regole contrattuali aziendalmente in atto presso la rispettiva Cedente, a condizione che il personale stesso continui ad espletare sostanzialmente le medesime mansioni, e purché ciò determini un avanzamento fino al primo livello dei Quadri Direttivi entro il 30/6/2009. Per quanto concerne il personale il cui rapporto è regolato da contratto di apprendistato professionalizzante, l Azienda fatte salve le causali di risoluzione e di venir meno del rapporto previste dalle normative di legge e di contratto - si impegna a trasformare i contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato a decorrere dall 1/10/2008. Art. 3 L Azienda riconoscerà al personale in questione un trattamento economico complessivamente equivalente a quello goduto presso il precedente datore di lavoro, secondo le previsioni di cui al presente Accordo, salvo condizioni di miglior favore in essere presso Carige. Al fine di cui al comma precedente, l Azienda raffronterà (fatto salvo quanto infra precisato) il complessivo trattamento economico - con riguardo alle voci economiche (di origine contrattuale collettiva, sia nazionale che aziendale) aventi natura retributiva, previdenziale ed assistenziale, secondo gli importi (in cifra fissa ovvero in percentuale) in essere alla data del 9/3/ percepito dal personale interessato presso il precedente datore di lavoro alla data del 9 marzo 2008, ragguagliato ad anno, con il complessivo trattamento economico (come sopra definito), anch esso ragguagliato ad anno, in atto presso Carige a far data dal 10 marzo Qualora dal raffronto in questione emerga che, presso il precedente datore di lavoro, il dipendente godeva di un trattamento globalmente superiore, all interessato verrà conservato il differenziale sotto forma di assegno di mantenimento (utile ai fini del trattamento di fine rapporto e per la contribuzione alla previdenza complementare e per la contribuzione AGO), suddiviso per dodici mensilità e assorbibile solo in caso di avanzamenti di carriera ovvero di riconoscimenti economici di analoga natura. Per i Quadri Direttivi, il predetto assegno di mantenimento assorbirà annualmente, fino a concorrenza, gli emolumenti tempo per tempo aziendalmente in atto, remunerativi delle prestazioni quali/quantitative eccedenti l orario di riferimento. Ciascun dipendente manterrà l eventuale parte eccedente lo standard di settore del premio di rendimento percepito presso il precedente datore di lavoro, sotto forma di assegno ad personam non assorbibile, rivalutabile nel tempo in relazione agli incrementi tabellari della voce stipendio, nonché, in caso di avanzamenti di carriera, secondo la percentuale tabellare della voce stipendio. In caso di assenze dal servizio o di giudizio professionale annuale negativo, detto assegno sarà disciplinato secondo le norme contrattuali vigenti presso Carige in materia di quota extra-standard del premio di rendimento. Al personale in questione che percepiva presso la rispettiva cedente l Indennità Perequativa ovvero l Assegno di Rivalsa verranno conservati ad personam tali emolumenti, non assorbibili, rivalutabili nel tempo in relazione agli incrementi tabellari della voce stipendio, nonché, in caso di avanzamenti di carriera, secondo la percentuale tabellare della voce stipendio. L Azienda continuerà ad erogare ai singoli interessati gli eventuali emolumenti ad personam erogati dal precedente datore di lavoro aventi natura (oggettivamente documentata) sostanzialmente sostitutiva di avanzamenti di carriera, non rivenienti dall applicazione di Accordi collettivi, nazionali e/o aziendali, negli importi in atto alla data del 9 marzo Detti emolumenti saranno assorbiti nel rispetto delle inerenti causali pattuite con l interessato dal precedente datore di lavoro.
4 Al personale in questione che presso il precedente datore di lavoro beneficiava di trattamenti, aventi natura sostanziale di provvidenze per i disabili, di entità superiore a quella prevista dall art. 60 del CCNL 12/2/2005, detti emolumenti continueranno ad essere corrisposti nella misura in atto al 9/3/2008, non assorbibile né rivalutabile, alle condizioni e con le modalità tempo per tempo individuate dalla normativa contrattuale nazionale in materia, e ad integrale sostituzione degli analoghi importi tempo per tempo previsti dalla suddetta normativa contrattuale nazionale. Al personale in questione che percepiva presso il precedente datore di lavoro l Assegno di Pendolarismo, detto emolumento continuerà ad essere corrisposto fino alla data del 31/12/2011, ovvero fino alla scadenza (se anteriore a tale data) prevista dalla normativa in atto presso il precedente datore di lavoro. Detto emolumento verrà corrisposto sotto forma di assegno ad personam per 12 mensilità, e sarà costituito da una somma lorda pari a quella risultante dal cedolino-paga emesso dal precedente datore di lavoro nel mese di febbraio In ogni caso, il predetto assegno non verrà più erogato in caso di trasferimento del percettore presso una sede di lavoro distante fino a Km. 25 dall abituale dimora. Al personale in questione che, in applicazione di specifiche previsioni recate dal CIA vigente presso il precedente datore di lavoro, alla data del 9/3/2008 percepiva importi, aventi natura sostanziale di borse di studio, di entità superiore a quella prevista dall art. 54 del CCNL 12/2/2005, detti emolumenti continueranno ad essere corrisposti nella misura in atto alla predetta data, non assorbibile né rivalutabile, per tutta la durata del corso legale di studi, e comunque non oltre il termine dell anno scolastico/accademico 2011/2012, alle condizioni e con le modalità tempo per tempo individuate dalla normativa contrattuale nazionale in materia, e ad integrale sostituzione degli analoghi importi tempo per tempo previsti dalla suddetta normativa contrattuale nazionale. Al solo personale che alla data del 9 marzo 2008 era dipendente della Cassa di Risparmio di Venezia verrà riconosciuto ad personam fino al 31/12/2011 il corrispettivo economico di n. 2 giornate di ferie, valorizzato alla predetta data, non assorbibile e non rivalutabile. Detto corrispettivo verrà erogato in un unica soluzione con la mensilità di dicembre dell anno di competenza. Al solo personale, assunto anteriormente all 1/11/1999, che alla data del 9 marzo 2008 era dipendente della Banca Intesa Sanpaolo, era destinatario delle previsioni recate dal CIA Sanpaolo IMI 11/5/2006, e percepiva l Assegno Integrativo disciplinato dal citato CIA, tale assegno verrà mantenuto ad personam nell importo in essere alla predetta data del 9/3/2008, non rivalutabile ed assorbibile solo in caso di avanzamento alla categoria dei Dirigenti. Al solo personale, assunto anteriormente all 1/11/1999, che alla data del 9 marzo 2008 era dipendente della Banca Intesa Sanpaolo, era destinatario delle previsioni recate dal CIA Sanpaolo IMI 11/5/2006, e non percepiva l Assegno Integrativo di cui al comma precedente ma, in forza delle previsioni recate dal citato CIA, era destinato a percepirlo in via prospettica, a decorrere dall 1/4/2008 verrà riconosciuto lo scatto successivo a quello maturato a tale data, fermo restando il numero massimo di scatti previsto dalla normativa in materia tempo per tempo vigente. Al solo personale, assunto anteriormente all 1/11/1999, che alla data del 9 marzo 2008 era dipendente della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e percepiva gli emolumenti denominati indennità speciale, differenza aziendale, indennità di carica, assegno integrativo dell indennità di carica aziendale, maggiorazione dell assegno integrativo dell indennità di carica aziendale, previsti dal CIA 31/5/2006 della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, detti emolumenti verranno mantenuti ad personam negli importi in essere alla predetta data del 9/3/2008, non rivalutabili, ed assorbibili solo in caso di avanzamento alla categoria dei Quadri Direttivi. Per l esercizio 2008, al personale in questione il premio aziendale verrà riconosciuto, ricorrendone i requisiti e presupposti contrattuali, nella misura di 10/12, alle condizioni e secondo gli importi definiti per il restante personale di Carige. Fino all anno 2015, qualora negli anni di rispettiva competenza il premio aziendale venisse aziendalmente erogato in misura inferiore a quella utilizzata nel raffronto di cui al presente articolo, overo non venisse erogato, le Parti si incontreranno per definire le modalità di mantenimento del livello retributivo di cui sopra.
5 Raccomandazione delle OO.SS. Le OO.SS. raccomandano che in caso di prestazioni da parte dei Quadri Direttivi interessati al presente Accordo eccedenti l orario di riferimento, che diano luogo all erogazioni di emolumenti, l Azienda anche a fronte dell assorbimento previsto dal quarto comma del presente art. 3 - proceda comunque alla erogazione di un emolumento. Art. 4 Tutto il personale in questione potrà aderire alla forma di previdenza complementare prevista per i dipendenti di Carige entrati in azienda a far data dall 1/12/1991 ( FPA Carige ) alle condizioni tempo per tempo vigenti per tali dipendenti. In via eccezionale, ai fini della individuazione dell entità del contributo aziendale al FPA Carige, verrà considerata utile la data di assunzione alle dipendenze del precedente datore di lavoro. Resta espressamente inteso che il contributo aziendale alla previdenza complementare verrà erogato solo in caso di adesione al FPA Carige e che in mancanza di tale adesione il contributo stesso non verrà corrisposto in alcuna altra forma. Al solo personale in questione che aderisca al FPA Carige, qualora risulti che alla data del 9 marzo 2008 percepiva presso il precedente datore di lavoro un contributo alla previdenza complementare più elevato di quello spettante ai sensi della normativa in materia vigente in Carige alla stessa data del 9/3/2008, verrà consentito, in via di prima applicazione, di optare, entro il 30 settembre 2008, per il mantenimento del differenziale monetario annuo tra i due suddetti contributi previdenziali, con equivalente recupero da parte dell Azienda, in luogo della strutturazione del trattamento economico complessivo come delineata ai sensi dell art. 3 che precede. In particolare, qualora l interessato opti per il suddetto mantenimento, l Azienda darà corso al versamento al FPA Carige dell ammontare complessivo annuo del predetto differenziale monetario, suddiviso in 12 mensilità, a titolo di contributo aggiuntivo volontario e opzionale, non assorbibile e non rivalutabile, comunque con recupero di tale ammontare monetario complessivo annuo, di norma nell anno successivo a valere sugli emolumenti corrisposti nel mese di aprile. Il predetto recupero verrà effettuato mediante l inserimento nel cedolino-paga di una voce negativa lorda denominata recupero contributo aggiuntivo volontario e opzionale. In via di prima applicazione, il contributo aggiuntivo volontario e opzionale verrà versato al FPA Carige in coincidenza col pagamento delle competenze del mese di ottobre 2008, anche con riferimento ai pregressi mesi di servizio in Carige. La suddetta opzione avrà valenza fino al 31/12/2009, e successivamente verrà prorogata automaticamente di anno in anno, salvo diversa volontà espressa dall interessato di propria iniziativa, e pervenuta alla Banca entro il 30 novembre. Art. 5 Il personale in questione potrà iscriversi alla Forma di Assistenza Sanitaria in essere per i dipendenti di Carige alle condizioni vigenti, con decorrenza dal10/3/2008, ovvero dall 1/1/2009 negli eventuali casi di godimento del diritto a fruire di prestazioni di assistenza sanitaria presso il precedente datore di lavoro fino al 31 dicembre Ai soli dipendenti iscritti alla data del 9 marzo 2008 al Fondo Interno di Assistenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, all atto della cessazione dal servizio con diritto al trattamento pensionistico INPS (o comunque in caso di cessazione per gravi motivi personali o per decesso), verrà riconosciuto un importo una tantum corrispondente a due mensilità, a titolo di incentivo all esodo, in aggiunta ad eventuali ulteriori trattamenti aziendali che dovessero essere riconosciuti allo stesso titolo.
6 Art. 6 Ai dipendenti in questione il premio di anzianità sarà erogato, in misura proporzionale al periodo di servizio prestato presso Carige, al raggiungimento dell anzianità prevista dalla normativa contrattuale aziendale di Carige per il restante personale (allo stato: 25 anni), computandosi a tal fine l anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati presso il precedente datore di lavoro alla data del 9 marzo I ratei relativi ai premi di anzianità previsti dalle normative in atto alla data del 9 marzo 2008 presso i precedenti datori di lavoro del personale in questione verranno erogati da Carige al ricevimento dalle Banche cedenti della relativa provvista. Art. 7 Il personale in questione, fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore in materia di mobilità territoriale, potrà essere trasferito fino al 31/12/2008 solo consensualmente, qualora l unità produttiva di nuova assegnazione disti dall attuale assegnazione oltre Km. 45, salvo che il trasferimento costituisca avvicinamento all abituale dimora (intendendosi per tale il recapito ufficialmente comunicato all Azienda) dell interessato, ovvero riguardi dipendenti inseriti nel 3 o nel 4 Livello dei Quadri Direttivi, ovvero riguardi personale preposto o da preporre ad unità operative che prevedono un servizio alla clientela, comunque denominate. Art.8 Al personale in questione, beneficiario di mutui regolati alle condizioni in atto presso il precedente datore di lavoro, verrà consentito di rinegoziare il mutuo stesso con applicazione delle disposizioni tutte che regolano le diverse tipologie di mutui previste per il personale dipendente di Carige. In materia di condizioni che regolano i rapporti di conto corrente al personale, le correlate agevolazioni sui servizi bancari, e le agevolazioni finanziarie, trovano piena applicazione le disposizioni aziendalmente vigenti in Carige. In caso di posizioni debitorie in atto presso il precedente datore di lavoro che superino i limiti delle agevolazioni previste in favore del personale di Carige, l Azienda consentirà il ripiano della quota eccedente da parte degli interessati mediante il ricorso a: concessione di prestiti personali; cessione del quinto dello stipendio; anticipazioni dell eventuale TFR disponibile, non destinato a previdenza complementare; erogazione di mutuo ipotecario rientrante nel c.d. terzo plafond. In caso di situazioni debitorie non ripianabili mediante le suddette concessioni, l Azienda si dichiara disponibile ad individuare, caso per caso, soluzioni idonee a consentire il graduale rientro delle esposizioni. Art. 9 Il personale in questione con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di conservare presso Carige il contratto part time già in essere alla data del 9 marzo 2008, alle medesime condizioni. Alla scadenza, il contratto part time sarà automaticamente prorogato alle medesime condizioni per ulteriori 24 mesi, salvo diversa richiesta dell interessato. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, l eventuale assegno di mantenimento percepito dall interessato in applicazione dell art. 3 che precede sarà mantenuto nell importo originariamente definito, fatta comunque salva l applicazione delle causali di assorbimento previste dal predetto art. 3.
7 Art. 10 Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 91 (6 comma) CCNL 12 febbraio 2005 relative al personale interessato, la Banca subentra in tutte le posizioni di debito / credito maturate presso le Banche cedenti fino al 9 marzo 2008, secondo le risultanze fornite dalle cedenti stesse. Art. 11 L Azienda manterrà senza soluzione di continuità l iscrizione del personale in questione alla Organizzazione Sindacale, firmataria del presente accordo, cui ciascun interessato aderiva alla data del 9/3/2008, fatte salve le variazioni successivamente intervenute. Fino al 31/12/2011, l Azienda accorderà comunque le agibilità sindacali previste per i Segretari RSA ai dipendenti che ricoprivano tale incarico al 31/12/2007 presso una delle unità operative oggetto delle cessioni di ramo d azienda richiamate in premessa, in rappresentanza della stessa Organizzazione Sindacale, firmataria del presente Accordo, cui aderivano alla data del 9/3/2008. Art. 12 Al fine di verificare l applicazione delle previsioni recate dal presente Accordo, le Parti si incontreranno entro il 28 febbraio Dichiarazione delle OO.SS. Le OO.SS. ribadiscono che la sede naturale delle trattative inerenti le cessioni/acquisizioni di sportelli è quella prevista dal CCNL e dichiarano che in tal senso la sottoscrizione del presente Accordo non costituisce precedente alcuno. Dichiarazione delle Parti Le Organizzazioni Sindacali dichiarano che l'efficacia del presente Accordo è subordinata alla formale comunicazione all Azienda dell avvenuta approvazione dell'accordo stesso da parte dei lavoratori interessati. L'Azienda dichiara che l'efficacia del presente Accordo è comunque subordinata all'analitica valutazione positiva e ratifica da parte dei propri competenti Organi.
8 BANCA CARIGE S.p.A. DIRCREDITO/FD FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB. UGL UILCA
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