Nuovi obblighi rendicontazione per le imprese multinazionali

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1 giovedì 21 gennaio 2016 Nuovi obblighi rendicontazione per le imprese multinazionali Legge di Stabilità 2016, commi Sommario Il Country by Country Reporting introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 Obbligo diretto non solamente ai grandi Gruppi Le informazioni oggetto di rendicontazione Il contrasto ai fenomeni di erosione della base fiscale e di spostamento artificioso dei profitti (c.d. Base Erosion and Profit Shifting - BEPS ) è divenuto uno dei primari task in seno all OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e agli organi governativi delle principali economie mondiali. Nel settembre 2014 sono stati pubblicati 15 report denominati Action Plan, con il deliberato fine di incentivare la collaborazione fiscale preventiva tra imprese e amministrazioni finanziarie, e la correlata gestione del rischio fiscale, e di prevenire le politiche di pianificazione fiscale aggressiva (c.d. aggressive tax planning). Mediante l Action Plan 13 1 l OCSE ha riesaminatole prescrizioni in materia di documentazione sul transfer pricing, sostituendo la sezione del capitolo 5 delle Linee Guida OCSE (nella versione del 22 luglio 2010) dedicato alla documentazione (di seguito anche TP file ) rilevante ai fini dell applicazione dei prezzi di trasferimento intercompany. 1 La prassi OCSE di riferimento è il Rapporto conclusivo sulla Action 13 del progetto Base Erosion and Profit Shifting, denominata "Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting".

2 In Italia l Action Plan 13 è stato implementato con l approvazione della Legge di Stabilità per il 2016 (d ora in avanti la Legge o Stabilità ), che ha introdotto appositi obblighi di reportistica a carico dei gruppi multinazionali di grandi dimensioni. Il Country by Country Reporting introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 Il Country-by-Country Report (d ora in avanti il Report ) consiste in una scheda di sintesi contenente un set di informazioni relativo a tutte le società e le entità appartenenti al Gruppo multinazionale 2. Le informazioni fornite hanno lo scopo primario di consentire all Agenzia delle Entrate di monitorare le politiche di transfer pricing e di allocazione del reddito tra le giurisdizioni fiscali dove sono stabilite le varie entities (non solo società, ma anche trust, partnership e stabili organizzazioni) che compongono il gruppo di riferimento 3. Sebbene le specifiche tecniche ed operative relative alla compilazione ed alla trasmissione del Report saranno oggetto di apposito Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2016, e di un successivo Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, è ragionevole assu- 2 Per quanto riguarda i soggetti incisi dall obbligo di rendicontazione, si rinvia alla lettura del paragrafo 2. 3 TOMMASINI, Multinazionali, Country by Country in stand by, in Il Quotidiano del fisco Il Sole 24 Ore del 19 gennaio mere che la struttura del Report non sarà dissimile da quella riportata nel template pubblicato dall OCSE nel proprio Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting 4. Un analisi letterale della norma suggerirebbe che la Stabilità abbia introdotto unicamente in certi casi l obbligo del Report in via disgiunta dagli altri documenti che compongono il TP file 5, tuttavia, stando alle indicazioni OCSE, il Country-by- Country Report non costituisce documento sostitutivo del Master File e/o del Country File eventualmente predisposti dall impresa multinazionale, bensì integra il set documentale richiesto ai Gruppi multinazionali in ottica multy-level (nel CbC Report viene infatti richiesta una high level disclosure). Il nuovo adempimento potrebbe teoricamente obbligare i soggetti destinatari della norma a tenere la documentazione attestante le politiche di transfer pricing 6 in un contesto diverso dalla penalty protection 7, senza beneficio 4 en;jsessionid=9b48x4wwi5uw.x-oecd-live-02 5 Master file e Country file 6 Si ricorda che, come osservato dall Ocse e da attenta dottrina, le informazioni che dovrebbero interessare l Amministrazione finanziaria devono essere dotate del requisito della materiality, intesa come significatività del dato e/o transazione. 7 Cfr. Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 125, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione

3 dell esclusione delle sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento 8. A tal uopo, lo stesso comma 147 della Legge decreta che con apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità tecniche di applicazione del Cbc reporting, con contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti. Le informazioni indicate nel CbC Report, inoltre, non potranno essere utilizzate come surrogato di una dettagliata analisi delle politiche di pricing applicate alle singole transazioni, né di una completa analisi sui prezzi basata sui fattori di comparabilità OCSE 9. La mancata predisposizione e comunicazione all Amministrazione Finanziaria del Report, o l invio di dati incompleti o non veritieri comporta, in caso di verifica, la comminazione di una sanzione amministrativa da euro ad euro finanziaria e di competitività economica. Convertito in legge, con modifiche, dalla L , n TOMMASINI, cit., in Il Quotidiano del fisco Il Sole 24 Ore del 19 gennaio Si ricorda che i fattori di comparabilità individuati nelle Linee Guida OCSE vengono coerentemente ripresi nella Circolare dell Agenzia delle Entrate 58/E del 15 dicembre 2010: (i) caratteristiche dei beni ceduti (sia materiali che immateriali) o dei servizi prestati, (ii) analisi funzionale, (iii) condizioni contrattuali, (iv) circostanze di carattere economico e (v) strategie di business. Obbligo diretto non solamente ai grandi Gruppi Si segnala che, stando alla lettera della Legge sopra citata, risultano obbligati alla predisposizione del Report ed alla relativa comunicazione all'agenzia delle Entrate: le società controllanti del Gruppo residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del TUIR che hanno obbligo di redazione del bilancio consolidato, qualora il Gruppo abbia riportato un fatturato consolidato nel periodo d'imposta precedente di almeno 750 milioni di euro e qualora le società non siano, a loro volta, controllate da altre società o enti; le società controllate residenti in Italia, qualora la controllante sia residente in uno Stato che: non ha ancora introdotto per le proprie controllanti l'obbligo di rendicontazione in esame; non ha con l'italia un accordo per lo scambio delle suddette rendicontazioni; è inadempiente agli obblighi di scambio di dati. I dati verranno inviati all'agenzia delle Entrate e da questa scambiati con le altre Amministrazioni fiscali, che verranno quindi a conoscenza delle attività effettuate a livello di Gruppo e dei rapporti intercorrenti tra le diverse società che ne fanno parte. Tuttavia, per completezza espositiva si segnala che la disposizione in esame non stabilisce chi sia il soggetto obbligato al report nel caso in cui

4 la società controllante residente sia a sua volta controllata da soggetti non persone fisiche diversi dalle società, non potendosi ipotizzare salti nella procedura di controllo. il capitale sociale e le riserve; il numero di dipendenti (alla fine dell'anno, o la media annuale); il valore di libro delle attività materiali; Le informazioni oggetto di rendicontazione La Legge non identifica nel dettaglio le informazioni oggetto di rendicontazione nel Report, e fornisce un elencazione sommaria dei principali aggregati di dati che andranno compendiati nello stesso 10. Come anticipato, si ritiene che la formulazione del futuro Decreto Ministeriale e del Provvedimento Direttoriale non si discosterà molto da quanto previsto nel template allegato all Action Plan 13. La struttura del documento risulta suddivisa in tre sezioni: Table 1: la controllante evidenzia, per ciascuna giurisdizione fiscale dove viene svolta l'attività attraverso controllate o stabili organizzazioni: i redditi derivanti da operazioni tra le società del Gruppo e i redditi derivanti da transazioni con parti terze; gli utili e le perdite ante imposte; le imposte pagate nell'esercizio e quelle di competenza dello stesso; Table 2: si fornisce dettaglio, sempre distinte a livello di giurisdizione fiscale: o delle società o stabili organizzazioni del Gruppo, con evidenza dei casi nei quali la residenza fiscale non coincide nello Stato di costituzione; o della principale attività svolta (o le principali attività svolte) da ciascuna di tali società o stabile organizzazione; Table 3: si dettagliano in forma discorsiva le informazioni necessarie per una compiuta comprensione delle informazioni e dei dati forniti nelle Table 1 e 2. Considerato che nelle informazioni da fornire saranno richiesti dati relativi alla ripartizione del carico fiscale tra le varie giurisdizioni fiscali dove il Gruppo ha localizzato il proprio business, e alle politiche di transfer pricing adottate, l obbligo introdotto dal Legislatore nazionale potrà rappresentare considerevoli profili di rischio fiscale in contesti: di pianificazioni fiscali aggressive; o per realtà multinazionali fortemente caratterizzate dallo sfruttamento degli intangibles. 10 Il comma 145, dell art. 1 della Legge di Stabilità 2016 identifica le seguenti informazioni: l'ammontare dei ricavi e degli utili lordi, le imposte pagate e maturate, nonché altri elementi indicatori di attività economica effettiva. Il presente documento viene rilasciato nelle more della pubblicazione del Decreto Ministeriale più volte citato, oltre al Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, a mezzo dei quali

5 verranno fornite i necessari chiarimenti di carattere tecnico e procedurale per poter consentire una adeguata compliance da parte dei Gruppi incisi dal nuovo obbligo di rendicontazione. Noda Studio ha costituito al proprio interno un team di esperti (TP Team) in grado di supportare le imprese multinazionali nell analisi delle transazioni intragruppo, delle funzioni svolte e dei rischi assunti da ciascuna delle parti, per benchmark analysis e nella predisposizione del set documentale (CbC Report, Master File, Country File) ai fini della determinazione dei prezzi interni di trasferimento e del rispetto dei correlati profili fiscali. In sinergia con l esperienza e le competenze dei nostri partner internazionali di Andersen Global, Noda Studio supporta le imprese nei principali Paesi europei, negli Stati Uniti e in America Latina. Le informazioni contenute in questo documento/circolare sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Noda Studio non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.

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