Le regole della detassazione degli utili reinvestiti
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- Demetrio Sarti
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1 Focus di pratica professionale di Paolo Meneghetti Le regole della detassazione degli utili reinvestiti La Manovra d estate con il D.L. n.78/09, ha promulgato una riedizione della detassazione degli investimenti, fin da subito denominata Tremonti ter, ma l impressione che se ne ricava è che questa agevolazione sia solo una lontana parente di quella norma (art.4 del D.L. n.383/01) che nei primi anni 2000 aveva dato un reale e significativo impulso all economia, favorendo con la leva fiscale la produzione e la vendita di beni strumentali. Può essere che nel corso dell iter parlamentare sia modificata e migliorata (nel senso di ampliata), ma per quel che può ricavarsi dal testo licenziato dal Governo, si tratta di agevolazione molto mirata, ben lungi da costituire un generalizzato incentivo all investimento. Nell analisi di questo provvedimento si terranno in debita considerazione i confronti con la normativa e le pronunce del passato, che sono utili per rimarcare analogie e soprattutto differenze con la Tremonti bis. Soggetti agevolati L art.5 del D.L. n.78/09 non dedica particolare attenzione all ambito soggettivo, ma si limita ad affermare un esclusione dal reddito d impresa di una certa somma. Da ciò si ritrae che l agevolazione prevede un perimetro di applicazione che coincide con la definizione fiscale di imprenditori. Tale definizione comprende, come è noto, sia le imprese individuali, sia le società di persone, sia quelle di capitali, compresi gli enti commerciali e quelli non commerciali che producono reddito d impresa. Il primo dato di confronto con la Tremonti bis, è un più ristretto ambito soggettivo, nel senso che risultano esclusi dall agevolazioni i professionisti (invece inseriti nel D.L. n.383/01). All interno del perimetro dell impresa non è proposta alcuna selezione o specificazione, per cui devono ritenersi comprese sia le banche e le assicurazioni (pure comprese nella Tremonti bis, ma escluse nella prima edizioni del 1994), sia i soggetti che determinano il reddito con modalità forfetarie. Del resto in questa direzione si era espressa già la C.M. n.90/01 e, cercando di attualizzare quella pronuncia, sembra di poter dire che: la detassazione possa spettare anche ai soggetti che si trovano nel regime delle nuove iniziative produttive (imposta sostitutiva del 10% per i primi tre anni di attività), sia ai contribuenti che si trovano nel regime dei minimi (20% di imposta sostitutiva). Si tratta peraltro di regimi a determinazione analitica del reddito con forfetizzazione dell imposta, il che dovrebbe costituire una ragione in più per ammettere al beneficio questi piccoli imprenditori. Nel caso del regime dei minimi l agevolazione sarà, tuttavia, necessariamente limitata, poiché costoro non possono acquistare beni strumentali per un ammontare superiore a nel triennio se vogliono rimanere nel regime agevolato. 9
2 Un aspetto importante, che segna una radicale differenza tra Tremonti ter e Tremonti bis, è rappresentato dal momento in cui l impresa deve risultare costituita. Tremonti bis era necessario che l impresa fosse in attività alla data del 25 ottobre 2001, e tale aspetto costituiva la diretta conseguenza della circostanza che l investimento detassabile era solo l eccedenza rispetto alla media degli investimenti, eseguiti nel quinquennio precedente. Tremonti ter l attuale normativa agevola, come si vedrà oltre, l investimento eseguito in un certo lasso temporale, non l eccedenza del medesimo rispetto al passato. Sicché si può ritenere che anche l impresa non ancora costituita al 1 luglio 2009, data di entrata in vigore della Tremonti ter, possa agevolare gli investimenti eseguiti entro il 30 giugno Per quanto attiene ai soggetti in liquidazione, la C.M. n.4/02 aveva escluso l agevolazione ai soggetti che versassero in detto stato alla data utile per seguire l investimento, tranne che si proceda alla revoca della liquidazione stessa. Oggetto dell agevolazione E escluso dal reddito d impresa l ammontare del 50% dell investimento in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco di cui al provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del Affrontiamo alcuni nodi che concernono il meccanismo applicativo dell agevolazione e le caratteristiche degli investimenti. Rilevanza o meno dei disinvestimenti Nella precedente Tremonti bis, gli investimenti agevolabili erano da assumere al netto dei disinvestimenti dello stesso periodo, oltre che eccedenti quelli eseguiti nel quinquennio precedente. Circa la non necessità di confronto con la media del quinquennio precedente non vi sono dubbi atteso il chiaro dettato normativo che non richiama gli investimenti del passato. Più complesso è decidere se rilevano i disinvestimenti poiché, a ben guardare, nemmeno nell art.4 del D.L. n.383/01 si faceva cenno ai disinvestimenti, eppure la C.M. n.90/01 aveva chiaramente affermato: A tal fine, il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere diminuito dei relativi disinvestimenti. Il passaggio, tuttavia, aveva una sua legittimazione in una lettura della precedente disposizione che non può essere riproposta in quella attuale. Infatti l art.4 del D.L. n.383/01 chiudeva con un comma 8, in cui si richiamavano le disposizioni dell art.3 del D.L. n.357/94, (Tremonti 1); norma nella quale era esplicitamente statuito che l investimento doveva essere calcolato al netto del disinvestimento. Il richiamo alla norma del 1994 aveva comportato una sua applicazione anche nel Diversamente, nell attuale art.5 del D.L. 78/09 non vi è alcun richiamo né al D.L. n.383/01, né tantomeno al D.L. n.357/94, il che porta alla conclusione opposta, e cioè che l eventuale cessione di cespiti (appartenenti o meno alla divisione 28) non assume alcuna rilevanza ai fini della quantificazione dell investimento agevolabile. 10
3 Rilevanza o meno del carattere di novità del bene oggetto di investimento Un altro elemento che segna una certa distanza tra la Tremonti bis e la Tremonti ter è il requisito di novità del bene oggetto di investimento. Nella normativa del D.L. n.383/01, tale requisito era richiesto esplicitamente dal co.4, disposizione che non viene riproposta nella attuale stesura dell art.5 del D.L. n.78/09, il quale si limita a citare i termini investimenti in macchinari e apparecchiature compresi.. Il requisito di novità, quindi, letteralmente non sussiste. Detto ciò, va anche sottolineato che: non appare del tutto in sintonia con la ratio della norma agevolare la circolazione di beni usati. Se l intento è quello di dare un impulso tramite la leva fiscale alla domanda di beni strumentali per favorire la produzione, dovrebbe concludersi che solo i beni nuovi assolvono questa funzione, mentre la circolazione di beni usati potrebbe invece non solo essere neutrale rispetto all impulso all economia, ma anche dare luogo a manovre speculative. Basti pensare a due aziende, in qualche modo legate da rapporti societari o economici, che si scambiano i macchinari ottenendo entrambe l agevolazione, senza che l economia reale ne abbia tratto alcun beneficio. Oppure si pensi al caso ancor più speculativo in cui un azienda che detiene un macchinario di cui all elenco della divisione 28 lo cede ad un'altra azienda che fruisce della Tremonti ter, poi il cessionario lo rivende al primo cedente che ancora fruisce dell agevolazione. Non rilevando i disinvestimenti si potrebbe pervenire allo schema sopra delineato che dipinge uno scenario evidentemente non in sintonia con la ratio legis. La forma dell investimento E chiaro che quando si parla di investimenti in macchinari e apparecchiature si fa riferimento ad un concetto di strumentalità del bene, cioè beni che nell ambito dell attività economica dell impresa sono destinati ad un utilizzo durevole. Ciò esclude che si possa parlare di agevolazione per beni acquisiti per la successiva rivendita. Ma il punto è un altro. Il concetto di strumentalità è soddisfatto solo quando il bene è sottoposto ad un processo di ammortamento, oppure si può ritenere che altre forme di acquisto siano compatibili con l agevolazione? Nella precedente versione l art.4 co.4 definiva il concetto di investimento estendendolo non solo all acquisto di beni strumentali ma anche alla realizzazioni di nuovi impianti, al completamento di opere sospese, all ampliamento, alla riattivazione, all ammodernamento di impianti esistenti e citava esplicitamente l acquisto mediante leasing. Ma l art.4 co.4 del D.L. n.383/01 non viene riproposto nella attuale disciplina che sul punto è alquanto succinta. Vediamo i vari casi: 1. Bene strumentale acquistato e poi ceduto in locazione o comodato In questa ipotesi la C.M. n.90/01, par.3, aveva affermato la possibilità di computare il bene tra quelli agevolabili a condizione che esso fosse strumentale ed inerente l attività del comodante, e cioè che il suo comodato fosse funzionale all esigenza di produzione del comodante. Pertanto potrebbe essere il caso di un impresa industriale che dà in comodato un macchinario a terzi che esegue una lavorazione sul bene prodotto dal comodante, mentre la risposta dovrebbe essere negativa nel caso in cui il comodante svolga un attività in relazione alla quale il macchinario ceduto in comodato non assolve alcuna funzione. 11
4 2. Beni autoprodotti 3. Beni acquisiti in leasing 4. Beni acquistati mediante contratto di appalto 5. Perimetro dei beni agevolabili Nel passato la C.M. n.90/01 aveva ammesso all agevolazione Tremonti bis anche i beni autoprodotti, e, nel caso in cui alla loro costruzione partecipassero anche beni usati, alla condizione che tali beni non rappresentassero una parte preponderante del bene finito. Se il requisito di novità verrà riaffermato sul piano normativo anche per l attuale Tremonti Ter, dovrebbe concludersi che l agevolazione, alle condizioni di cui sopra, spetti anche per i beni autoprodotti. Stante la totale equiparazione fiscale tra l acquisto di un bene con contratto di compravendita ed acquisto in leasing, si ritiene non vi sia alcun ostacolo ad inserire tra gli investimenti agevolabili anche quelli eseguiti mediante locazione finanziaria. Per quanto attiene al costo agevolabile, la C.M. n.90/01 (par.3.2) aveva affermato che esso è pari al costo sostenuto dalla società di leasing, senza assegnare alcuna rilevanza al prezzo stabilito per il riscatto. In questo contesto, e specie se verrà confermato che non è necessario acquistare un bene nuovo (elemento su cui si dubita fortemente), potrà essere interessante valutare l agevolazione correlata a contratti di lease back. Nella precedente edizione della Tremonti bis la C.M. n.90/01 aveva ritenuto ammissibile questa forma d investimento e a maggior ragione lo dovrebbe essere ora considerando che non si pone la problematica della dismissione del bene. Sempre la Circolare n.90 aveva inoltre dichiarato che non costituiva motivo per la revoca dell agevolazione la cessione alla società di leasing, a condizione che alla fine del contratto si esercitasse il diritto di riscatto, poiché in assenza di tale esercizio saremmo di fronte ad una vendita vera e propria. Il costo da assumere è quello della prestazione di servizi eseguiti dall esecutore al momento della sua ultimazione. La C.M. n.90/01, par.3.1, aveva ammesso anche l agevolazione parziale riferita a stati d avanzamento, nel momento in cui essi fossero accettati dal committente E certamente l aspetto più delicato e criticato del D.L. n.78/09. Infatti la norma individua in modo molto selettivo, tra i beni agevolabili solo quelli appartenenti alla divisione 28 del provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del Di seguito si riporta la tabella dei beni agevolabili, cioè quelli che sono oggetto del termine fabbricazione. 12
5 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna Fabbricazione di turbine e turboalternatori Fabbricazione di turbine e turboalternatori Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche Fabbricazione di altre pompe e compressori Fabbricazione di altre pompe e compressori Fabbricazione di altre pompe e compressori Fabbricazione di altri rubinetti e valvole Fabbricazione di altri rubinetti e valvole Fabbricazione di altri rubinetti e valvole Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici) Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) Fabbricazione di cuscinetti a sfere Fabbricazione di cuscinetti a sfere FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori Fabbricazione di sistemi di riscaldamento Fabbricazione di caldaie per riscaldamento Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli Fabbricazione di carriole Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) Fabbricazione di cartucce toner Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) Fabbricazione di utensili portatili a motore Fabbricazione di utensili portatili a motore Fabbricazione di utensili portatili a motore Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) 13
6 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura Fabbricazione di trattori agricoli Fabbricazione di trattori agricoli Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) Fabbricazione di altre macchine utensili Fabbricazione di altre macchine utensili Fabbricazione di macchine per la galvanostegia Fabbricazione di altre macchine utensili nca FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI Fabbricazione di macchine per la metallurgia Fabbricazione di macchine per la metallurgia Fabbricazione di macchine per la metallurgia Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone 14
7 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca Come si può notare, si tratta di macchinari molto particolari e di difficile impiego nei settori non industriali. Tra i beni esclusi spiccano i computer, gli immobili e gli autoveicoli, cioè beni che, specie con riferimenti agli ultimi due, fanno parte di settori che certamente avrebbero necessità di un aiuto fiscale all acquisto. Certo vi è qualche eccezione come ad esempio i sistemi di riscaldamento comprendenti le caldaie, macchinari per il sollevamento e la movimentazione, macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer), macchine per la pulizia e per il condizionamento, ma l impressione generale è quella di una scelta affrettata e non del tutto razionale: ad esempio a fronte della detassabilità di macchinari particolarmente sofisticati (es. macchine utensili per la formatura dei metalli) vi è la detassabilità degli apparecchi per gli istituti di bellezza. La sensazione è che l elenco dei beni detassabili sia destinato a subire sensibili modifiche, specie se si vuole rendere, come è ragionevole, la detassazione degli investimenti un provvedimento di vero aiuto fiscale all economia. 6. Gli investimenti sull esistente 7. Acquisto con patto di riservato dominio L assenza della disposizione contenuta nel co.4 dell art.4 della Tremonti bis, nell attuale disposizione porta con sé l impossibilità di ottenere la detassazione su quella che la Circolare Assonime 30/02 aveva chiamato la categoria concettuale degli investimenti sull esistente, cioè il completamento di opere sospese, l ampliamento, la riattivazione e l ammodernamento di impianti esistenti. Anche questa esclusione conferma la tesi di fondo, e cioè che sia improprio parlare di una Tremonti Ter, poiché l ambito applicativo dell attuale agevolazione è veramente molto più circoscritto dei precedenti legislativi che portano il medesimo nome dell attuale ministro dell economia. In questa ipotesi il valore agevolabile è il costo del bene a prescindere dall esistenza del patto di riservato dominio. Occorre solo ricordare, come affermato dalla C.M. n.41/02, par.6, che nel caso in cui il contratto sia risolto per mancato esercizio del diritto di opzione, si manifesta un ipotesi di revoca dell agevolazione, sempre che tale evento si verifichi entro il secondo anno successivo a quello di acquisizione del bene. 15
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