CONCORDATI e la Chiesa in Italia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONCORDATI e la Chiesa in Italia"

Transcript

1 Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa Dizionario Storico Tematico La Chiesa in Italia Volume II - Dopo l'unità Nazionale Roma 2015 Copyright 2015 Voce pubblicata il 11/01/ Aggiornata al 17/01/2015 CONCORDATI e la Chiesa in Italia Autore: Carlo Fantappiè Nel corso del Novecento la posizione giuridica della Chiesa in Italia è stata definita, in maniera organica, dai concordati dell 11 febbraio 1929 e del 18 febbraio 1984, che revisiona il precedente di comune accordo dello Stato e della Santa Sede allo scopo di armonizzare i Patti Lateranensi rispettivamente con i princìpi sanciti dalla Costituzione italiana e con i princìpi del concilio ecumenico Vaticano II. Sebbene di diverso rilievo, queste due date scandiscono differenti regimi legislativi che, se analizzati in modo comparativo tra loro e con la legislazione liberale in materia ecclesiastica, permettono di ricostruire sinteticamente l intera parabola dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia dall Unità ad oggi. Il taglio storico di questo Dizionario non permette di soffermarsi sui profili dottrinali e interpretativi, pure rilevanti, e neppure sulla storia delle trattative politiche preliminari, su cui esiste una ricca bibliografia. L attenzione sarà rivolta, invece, sulle conseguenze istituzionali e organizzative dei due concordati nella storia della chiesa italiana. Per l applicazione della legislazione concordataria vigente si rinvia all Enchiridion della Conferenza episcopale italiana. I Patti Lateranensi del 1929 si compongono di due separate convenzioni con specifica finalità. Col Trattato si pone fine alla «questione romana», ossia al dissidio che si era originato dopo la presa di Roma del 1870 tra la Santa Sede e il Regno d Italia, mediante la costituzione dello Stato Città del Vaticano e la concessione di speciali prerogative al papa per tutelare, in modo stabile e completo, l indipendenza e la libertà della sua persona e della missione religiosa universale della Chiesa: garanzie che lo Stato italiano aveva varato unilateralmente il 13 maggio del 1871 ma che la Santa Sede aveva sempre respinte come inadeguate. Col Concordato, invece, viene fissata in modo bilaterale un apposita disciplina giuridica per enti, persone e cose della chiesa cattolica in Italia, che modifica radicalmente la legislazione ecclesiastica statale emanata dopo il Le norme concordatarie del 1929, infatti, mentre sostituiscono la regolamentazione di diritto comune o di diritto singolare che lo Stato liberale aveva varato in vari momenti col duplice scopo di garantire la libertà religiosa dei cittadini e di limitare l organizzazione e l attività della chiesa cattolica, introducono una legislazione speciale che pone quest ultima in una condizione privilegiaria rispetto alle altre confessioni o «culti ammessi» (per i quali è emanata una legge apposita del 24 giugno 1929, n. 1159). All interno di una ripristinata concezione confessionalista dello Stato (art. 1 del Trattato), presente nello Statuto albertino ma modificata dalla legislazione dei governi della Destra e Sinistra, il Concordato opera

2 un riassetto giuridico delle istituzioni ecclesiastiche su molteplici livelli, a cominciare dalla figura della Chiesa nel suo complesso. Mentre lo Stato giurisdizionalista laico considerava la Chiesa un associazione meramente privata soggetta al diritto comune, ora se ne riconosce l autonomia sostanziale perché l ordinamento canonico è considerato un ordinamento giuridico primario al pari di quello dello Stato. La prima applicazione di questo principio si ha nell affermazione delle garanzie di libertà della Chiesa nell ordinamento italiano. Il concordato lateranense le assicura sia l esercizio del potere spirituale, del culto e della giurisdizione, sia la comunicazione della Santa Sede con i vescovi e di questi col clero e con tutti i fedeli, sia la pubblicazione degli atti di governo spirituale dei fedeli (artt. 1-2). Con ciò sono aboliti i classici istituti del giurisdizionalismo (v.) fino allora in vigore (exequatur, regio placet, regalia, regio patronato sui benefici) (artt ), le forme di sorveglianza e di controllo sui patrimoni ecclesiastici (art. 30, c. 1-2), le limitazioni al riconoscimento degli enti ecclesiastici (artt. 29, 31-32). A tali garanzie si aggiungono prerogative personali per i chierici e religiosi non previste dal diritto preconcordatario. In particolare i chierici e religiosi sono esenti dal servizio militare, dall ufficio di giurato, dall obbligo della testimonianza (art. 3-4, 7), dalla pignorabilità degli stipendi e assegni derivanti dall ufficio (art. 6) e godono di speciali cautele in caso di procedimenti penali o condanne (art. 8). Mentre lo Stato liberale nutriva una decisa avversione verso la condizione dei religiosi e non riconosceva i loro ordini e congregazioni, adesso si ammette l erezione degli ordini e delle loro strutture in enti morali dotati di personalità giuridica (art. 29 b). L ordinazione e i voti hanno rilevanza giuridica per gli effetti civili delle sentenze e provvedimenti emanati dall autorità ecclesiastica e per la privazione dell abito religioso (art. 29 i). Le leggi soppressive del (D. legisl. 7 luglio 1866, n e legge 15 agosto 1867, n. 3848) avevano diviso gli enti in «soppressi» e «conservati» e tassativamente ridotto la categoria e il numero alle mense vescovili, abbazie, prelature nullius, capitoli cattedrali, 12 canonicati e 6 benefici nelle Cattedrali, benefici parrocchiali e coadiutoriali, chiese palatine. Il concordato del 1929 non pone limiti di categoria al riconoscimento di nuovi uffici eretti dall autorità ecclesiastica (art. 31), anche se prevedeva una riduzione del numero esorbitante delle diocesi in accordo con la Santa Sede (art. 16) (v. Diocesi). Nella riforma concordataria dell organizzazione della chiesa italiana rientrano, oltre le diocesi, i cui confini dovevano corrispondere alle province dello Stato: i santuari, sopravvissuti di fatto alle soppressioni ed amministrati da chierici e laici sotto il controllo della pubblica amministrazione; le chiese palatine, legate alle famiglie regnanti negli ex-stati, per le quali lo Stato rinuncia ai privilegi di esenzione dalla giurisdizione ecclesiastica per regolare le nomine e provviste di benefici secondo il diritto comune, fatta eccezione per il clero di alcune chiese e in particolare del capitolo del Pantheon addetto ai servizi religiosi della casa reale (art. 29 g); l ordinariato militare, il cui arcivescovo è capo del Pantheon e i cui sacerdoti svolgono l ufficio di cappellani militari prestando servizio di assistenza spirituale alle forze armate dello Stato (artt ). Oltre a sopprimere o ridurre molti enti ecclesiastici nel , lo Stato aveva anche provveduto nel 1890 a trasformare le istituzioni di beneficenza e di assistenza per adeguarle ai tempi (legge 17 luglio 1890, n. 6972). Avevano subìto un mutamento di scopo e una diversa destinazione del patrimonio i seguenti enti: a) i conservatori o educandati, gli ospizi per pellegrini, i ritiri, gli eremi; b) le confraternite e congreghe; c) le opere pie, i lasciti e legati di culto con alcune eccezioni. Il concordato lateranense interviene sulle confraternite (v.), anche laicali, con scopo di culto per garantirne la stabilità e farle dipendere esclusivamente dall autorità ecclesiastica (art. 29 c). Con disposizioni di poco successive si

3 fissano criteri per il riconoscimento civile di nuove confraternite e associazioni laicali con scopo di religione o di culto. Vi sono compresi: i Terzi ordini, le Pie unioni, le Conferenze di San Vincenzo, le Dame di carità, e le organizzazioni dell Azione cattolica (per la cui attività si fissano però restrizioni nell art. 43). Per quanto il concordato del 1929 non abbia ripristinato gli enti soppressi né restituito i loro beni, tuttavia ha disposto, tra l altro, indennizzi e donazioni di chiese alla Santa Sede (le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco di Assisi e di Sant Antonio da Padova, art. 27), dotazioni alle chiese palatine (art. 29 g) e la restituzione delle chiese aperte al pubblico già appartenenti ad enti soppressi (art. 29 a). Inoltre per tutti gli enti ecclesiastici abroga il divieto di possedere beni immobili ed elimina ogni intervento statuale nella gestione dei beni ecclesiastici secolari e regolari, eccetto che per i benefici ecclesiastici dotati in maniera insufficiente. Per questi ultimi continua a provvedere in modo indiretto col c.d. «supplemento di congrua», erogato dal Fondo per il culto, costituito nel 1866 dai beni provenienti dagli enti soppressi e alimentato dalla «quota di concorso» versata dagli enti conservati (art. 30). Nel campo dell insegnamento e dell educazione è garantita alla Chiesa la piena autonomia per i seminari, accademie, collegi, università e altri istituti di cultura (art. 39). Sono riconosciuti i titoli di laurea in teologia e di diploma vaticano (art. 40), mentre per le scuole di istruzione media tenute da ecclesiastici o religiosi resta l esame di Stato (art. 35). La nomina dei professori all Università Cattolica del Sacro Cuore è subordinata al nulla osta della Santa Sede (art. 38). La posizione di favore del cattolicesimo si evidenzia specialmente nell istruzione religiosa e nella disciplina del matrimonio canonico (nel Codice penale del 1930 anche con la tutela del sentimento religioso). L insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche era stato introdotto come obbligatorio dalla legge Casati del 1859, ma la prassi governativa dopo il 1876 l aveva reso facoltativo sia per gli alunni che per i comuni. Nel 1923 il regime fascista aveva dichiarato la dottrina cattolica «fondamento e coronamento dell istruzione pubblica». Il concordato del 1929 estende l obbligo di tale insegnamento dalle scuole pubbliche elementari alle scuole medie e lo affida a maestri e professori approvati dall autorità ecclesiastica, cui»«spetta anche il controllo dei libri di testo (art. 36). Lo Stato post-unitario considerava proprio diritto esclusivo regolare il matrimonio come fondamento della famiglia e della nazione, mentre la Chiesa poteva dare ad esso una sanzione religiosa che però era irrilevante per lo Stato. Per evitare i gravi inconvenienti della validità esclusiva del matrimonio civile, la Chiesa aveva imposto ai parroci di accertare che il rito religioso fosse accompagnato dal rito civile. Il concordato lateranense elimina il regime della doppia celebrazione, riconosce gli effetti civili «al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico» tramite la «trascrizione», concede ai tribunali e dicasteri ecclesiastici la riserva di competenza nel decidere le cause di nullità dei matrimoni canonici e nel pronunciare lo scioglimento dei matrimoni «rati e non consumati» mediante ordinanze della Corte di appello competente. Le cause di separazione personale dei coniugi sono affidate ai tribunali civili (art. 34). Il principio dell autonomia della Chiesa rispetto allo Stato trova tuttavia limitazioni e eccezioni di diversa portata. Si è detto della conservazione del patronato regio sui canonici del Pantheon e della collazione straordinaria del clero addetto alle basiliche palatine. Ancora più penetranti sono però le ingerenze statuali sulle nomine dei vescovi e dei parroci. I loro nomi devono essere comunicati rispettivamente al governo e al prefetto per verificare che non vi siano ostacoli di carattere politico o gravi ragioni, anche pastorali che ne sospendano la nomina (artt. 29 e 21). Una volta nominati, i vescovi devono prestare

4 giuramento nelle mani del Capo dello Stato e promettere di non partecipare ad atti contro lo Stato e l ordine pubblico e di evitare danni contro lo Stato (art. 20). Tutti gli investiti negli uffici e benefici devono possedere i seguenti requisiti: la cittadinanza italiana, la conoscenza della lingua nazionale, non avere motivi per cui il governo si opponga alla loro nomina (artt. 19, 21, 22). In estrema sintesi: la «conciliazione» del 1929 rappresenta il passaggio dall atteggiamento di ostilità verso la Chiesa da parte dello Stato liberale alla valorizzazione nazionale del cattolicesimo da parte del regime fascista. Questa implica la modifica della neutralità statale in materia religiosa in un sistema privilegiario per la Chiesa italiana che risente dell intreccio di motivi confessionalistici e giurisdizionalisti. Assai differente è la cornice politica e sociale che fa da sfondo al nuovo concordato del Tra il 1929 e il 1984 si inserisce la Costituzione italiana del 1947 che ha modificato la forma dello Stato e posto a suo fondamento la neutralità in materia religiosa come conseguenza del diritto di libertà religiosa, di uguaglianza e pari dignità dei cittadini ed uguale libertà di tutte le confessioni religiose. Il passaggio dallo Stato corporativo allo Stato democratico e l ulteriore declinazione dello Stato democratico nello Stato sociale hanno poi introdotto nuovi princìpi regolativi che contribuiscono a spiegare l abbinamento del nuovo concordato con le intese con le altre confessioni. Sulla base dell articolazione pluralistica della società e dell autonoma valenza contrattuale riconosciuta alle formazioni sociali si tende ad attuare un riequilibrio istituzionale, un ampliamento dei diritti e degli ambiti sociali di presenza e di intervento delle confessioni religiose. Questi princìpi costituzionalistici si vengono poi a coordinare, per un verso, con le novità del concilio Vaticano II in materia di libertà religiosa, di rinuncia ai privilegi della Chiesa, di autonomia delle realtà terrene e di collaborazione con la società civile e con gli Stati; per un altro con la riforma del diritto canonico attuata nel Codex del Sotto il profilo formale, gli Accordi del 18 febbraio (con Protocollo addizionale) e del 15 novembre 1984 e relative leggi di esecuzione del 25 marzo 1985 n. 121 e del 20 maggio 1985 n. 206, presentano due significative innovazioni rispetto ai Patti lateranensi: 1) estendono la materia pattizia alla «tutela del patrimonio storico e artistico» (art. 12); 2) prevedono «per ulteriori materie» specifiche «intese» con la Conferenza episcopale italiana. Ad esse si è dato corso, dal 1985 in avanti, circa la riforma degli enti e dei beni ecclesiastici, i rapporti finanziari, l insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, le festività religiose, la regolamentazione dell assistenza spirituale nell ambito delle n.d. strutture obbliganti, i beni culturali. I punti più significativi della revisione concordataria del scaturiscono dalle premesse generali sopra indicate. Innanzi tutto l abrogazione del principio della religione cattolica come «sola religione dello Stato italiano», già decaduto con la Costituzione (Protocollo addizionale, n. 1). Inoltre il principio di non ingerenza che, riferendosi all indipendenza dell ordine civile e religioso, impegna Stato e Chiesa al «pieno rispetto nei loro rapporti della reciproca sovranità e indipendenza», a sua volta collegato con il principio di «reciproca collaborazione per la promozione dell uomo e il bene del paese» (art. 1), da intendere come il superamento di vecchie diffidenze e una convergenza ideale di interessi. Particolare sviluppo ha il principio dell autonomia della Chiesa rispetto alle disposizioni del concordato lateranense. L art. 2 degli Accordi riconosce la potestà giurisdizionale ecclesiastica alle materie spirituali e disciplinari («piena libertà della Chiesa di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione»), che implica l indifferenza dello Stato rispetto a quelle materie, a

5 meno che non sia leso con un provvedimento un interesse o un diritto tutelato costituzionalmente dalle leggi dello Stato (Protocollo addizionale, n. 2 c). L art. 3, nell affermare che «la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall autorità ecclesiastica», elimina le ingerenze giurisdizionaliste e confessionaliste del concordato del 1929 sul giuramento dei vescovi (artt. 20), sulle preghiere per la prosperità della nazione (art. 43), sulle nomine dei vescovi e dei parroci (artt. 19 e 21), fermo restando il requisito della cittadinanza italiana per ricoprire gli uffici ecclesiastici fuori della città di Roma. È altresì abolito l istituto giurisdizionalistico delle chiese palatine restituendo la nomina del relativo clero agli ordinari diocesani. Con l art. 4 dell Accordo cadono anche i privilegi favorevoli e sfavorevoli del clero; l esenzione dal servizio militare per sacerdoti, diaconi e religiosi è sostituita da tre diverse soluzioni (esonero, assegnazione al servizio civile sostitutivo o adempimento degli obblighi). Il rispetto dell autonomia organizzativa della Chiesa implica anche la libera determinazione delle circoscrizioni ecclesiastiche (art. 3 n. 1), il divieto di requisire, occupare, espropriare o demolire edifici aperti al pubblico così come quello di entrare in essi con la forza pubblica senza previo accordo con l autorità ecclesiastica (art. 5 n. 1 e 2). L art. 7 promuove il riordino del quadro legislativo degli enti ecclesiastici in rapporto alla loro tipicità, attività e pluralità. Si afferma il principio di non discriminazione rispetto alle altre persone giuridiche che operano nell ambito dello Stato e si distingue tra gli enti con finalità di religione e di culto, e gli altri enti per i quali si deve procedere singolarmente all accertamento, con la conseguenza di sottoporre le altre attività diversamente graduate (assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, commercio o lucro) alle leggi civili e al diritto comune anche per ciò che attiene il regime tributario. Le categorie di enti subiscono un adattamento alla molteplicità delle situazioni reali anche con l introduzione di una figura mista, che potrà essere riconosciuta come persona giuridica privata anche se regolata nella sua struttura statutaria e attività dall ordinamento canonico. Uno dei vantaggi di questa riforma è quello di evitare l identificazione della missione della Chiesa, che investe virtualmente ogni sfera umana, con gli strumenti o enti di cui essa si serve nella società civile. Si segnalano alcune conseguenze istituzionali. La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile quale ente ecclesiastico. In accordo col nuovo codice canonico i capitoli cattedrali o collegiali che non rispondono «a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali» perdono il riconoscimento civile. Il riconoscimento della personalità giuridica per gli istituti religiosi di diritto diocesano sorti dopo il 1929 necessita del previo assenso della Santa Sede e di garanzie di stabilità; per quello delle società di vita apostolica e delle associazioni pubbliche di fedeli oltre l assenso della Santa Sede, è richiesto che non abbiano carattere locale. Un innovazione storica radicale è stata introdotta nei beni e nel sistema del sostentamento del clero per effetto della riforma del sistema beneficiale (can CIC1983) e della volontà dello Stato di evitare il finanziamento diretto della Chiesa. Gli assegni di congrua ai parroci, stabiliti dallo Stato liberale e confermati dal concordato lateranense, erano ormai divenuti, col decorrere degli anni, una sorta di contributo stipendiale per i titolari dei benefici e la loro gestione comportava controlli amministrativi statali. Di comune accordo con la Conferenza episcopale, si prevede la creazione di Istituti per il sostentamento del clero che provvedano direttamente a garantire un più equo assegnamento a tutti sacerdoti che svolgono servizio nella diocesi mediante i fondi degli ex-benefici, ora concentrati in tali Istituti, e l eventuale integrazione finanziaria da parte di un Istituto centrale, che ha anche compiti di coordinamento e di programmazione del nuovo sistema di sostentamento e che riceve le entrate provenienti dallo Stato in virtù dei nuovi rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose.

6 Va osservato che la riforma di questa delicata disciplina esclude sia la posizione confessionalista (finanziamento diretto), sia la posizione separatista (sostegno esclusivo dei fedeli), essendo fondata sul principio della manifestazione di volontà dei cittadini. Al di là, infatti, delle erogazioni volontarie, i cittadini possono destinare ogni anno, al momento della dichiarazione dei redditi, una quota pari all 8 per mille del gettito complessivo IRPEF alternativamente allo Stato, alla chiesa cattolica o alle altre confessioni religiose che hanno stipulato un intesa. La destinazione delle quote per la chiesa cattolica sono predeterminate per esigenze di culto della popolazione, per il sostentamento del clero, per interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo. Nel campo dell istruzione si sostituisce il principio confessionalistico dell obbligatorietà dell insegnamento della religione col principio della facoltatività, motivandolo col fatto che «i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» (art. 9 n. 2). L assistenza spirituale alle forze armate, alla polizia, ai degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubblica o a coloro che si trovano negli istituti di prevenzione e pena è assicurata da ecclesiastici designati dall autorità ecclesiastica e nominati da quella civile (art. 11). Data la complessità della materia, il nuovo concordato non ha fornito una soluzione organica e lineare alla riforma della disciplina matrimoniale varata nel Da un lato ha riaffermato la connessione della normativa canonica con l ordinamento civile in quanto, insieme con gli effetti civili dei matrimoni celebrati col rito cattolico, si continua a dare rilevanza alle norme canoniche sugli impedimenti e cause di nullità. Dall altro ha introdotto tre princìpi innovativi consistenti nella riconoscibilità del matrimonio canonico solo nel caso in cui sussista la possibilità di un matrimonio civile valido; nella rilevanza della volontà delle parti per decidere l acquisto degli effetti civili o l efficacia delle eventuali sentenze di nullità; nel sottoporre le sentenze di nullità canoniche ad un giudizio di delibazione dello Stato analogo a quello previsto per le sentenze straniere. Fonti e Bibl. essenziale R. Jacuzio, Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica, Torino 1932; V. Del Giudice, Codice delle leggi ecclesiastiche, Milano 1956; F. Pacelli, Diario della Conciliazione con verbali e appendici, a cura di M. Maccarrone, Città del Vaticano 1959; V. Del Giudice, Manuale di diritto ecclesiastico, Milano ; F. Margiotta Broglio, Italia e Santa Sede dalla grande guerra alla conciliazione, Bari 1966; Chiesa e Stato nella storia d Italia, a cura di P. Scoppola, Bari 1967; P.A. d Avack, Trattato di diritto ecclesiastico italiano, Milano 1964; L. Musselli, Chiesa e Stato dalla Resistenza alla Costituente, Torino 1990 ( ); Enchiridion dei concordati. Due secoli di storia dei rapporti Chiesa-Stato, Bologna 2003; F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, Bologna ; C. Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna 1996; S. Berlingò G. Casuscelli, Codice di diritto ecclesiastico, Milano 2009; R. Pertici, Chiesa e Stato in Italia. Dalla grande guerra al nuovo concordato ( ), Bologna 2009.

7 A cura della Redazione Cantiere Storico: La Chiesa in Italia integrazioni, complementi, aggiornamenti alla Voce da parte di Autori diversi Immagine: Roma, veduta dell abside della Chiesa di San Pancrazio nel giugno del Metà del XIX secolo. Olio su tela Roma, Museo Centrale del Risorgimento

Indice Avvertenza Capitolo 1 Considerazioni introduttive Capitolo 2 La religione e l organizzazione del potere civile Capitolo 3

Indice Avvertenza Capitolo 1 Considerazioni introduttive Capitolo 2 La religione e l organizzazione del potere civile Capitolo 3 Indice XI Avvertenza 1 Capitolo 1 Considerazioni introduttive 1 1. Il diritto ecclesiastico e la scienza giuridica 6 2. Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico 7 3. Le fonti di produzione del

Dettagli

Il diritto ecclesiastico

Il diritto ecclesiastico 1 Il diritto ecclesiastico Studia il settore giuridico dello Stato volto a disciplinare il fenomeno religioso Studia cioè le norme che riguardano tutte le confessioni religiose e quelle che riguardano

Dettagli

PARTE PRIMA QUESTIONI GENERALI

PARTE PRIMA QUESTIONI GENERALI INDICE-SOMMARIO Notizie sugli Autori...» V PARTE PRIMA QUESTIONI GENERALI CAPITOLO I IL DIRITTO ECCLESIASTICO: AMBITO E PRINCIPI 1. Concetto e ambito del «diritto ecclesiastico»... Pag. 3 2. segue...»

Dettagli

CONCORSI PUBBLICI E ABILITAZIONE FORENSE

CONCORSI PUBBLICI E ABILITAZIONE FORENSE CONCORSI PUBBLICI E ABILITAZIONE FORENSE I COMPENDI D AUTORE diretti da Roberto GAROFOLI Per concorsi pubblici e abilitazione forense propone: I COMPENDI D AUTORE : Diritto Civile Diritto Penale Procedura

Dettagli

PRIMA PARTE SPECIALE IL MATRIMONIO CONCORDATARIO

PRIMA PARTE SPECIALE IL MATRIMONIO CONCORDATARIO INDICE-SOMMARIO SANDRO GHERRO PRIMA PARTE SPECIALE IL MATRIMONIO CONCORDATARIO CAPITOLO PRIMO PREMESSA: L ISTITUTO DEL MATRIMONIO TRA CHIESA E STATO MODERNO 1. 2. 3. 4. 5. Considerazioni introduttive.

Dettagli

ISTITUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTO ECCLESIASTICO

ISTITUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTO ECCLESIASTICO ALESSANDRO BRUNI ROBERTO INNOCENZI ISTITUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTO ECCLESIASTICO Ö MAGGIOLI EDITORE Indice DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (di Alessandro Bruni) Introduzione Il diritto

Dettagli

Elementi di Diritto Canonico

Elementi di Diritto Canonico 1 José T. MARTÍN DE AGAR Elementi di Diritto Canonico 2ª edizione Edusc info@edusc.it, Roma 2008, 292 pag. Indice Generale NOTA ALLA SECONDA EDIZIONE PRESENTAZIONE BIBLIOGRAFIA GENERALE DI BASE IN ITALIANO:

Dettagli

Il Diritto in Schemi. diretti da Roberto GAROFOLI

Il Diritto in Schemi. diretti da Roberto GAROFOLI Il Diritto in Schemi diretti da Roberto GAROFOLI Nella stessa collana - DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO - DIRITTO PRIVATO/DIRITTO CIVILE - DIRITTO PENALE - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - DIRITTO PROCESSUALE

Dettagli

INDICE L ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO E LE CONFESSIONI RELIGIOSE

INDICE L ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO E LE CONFESSIONI RELIGIOSE INDICE INTRODUZIONE CAPITOLO PRIMO L ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO E LE CONFESSIONI RELIGIOSE 1. Laicità e pluralismo nell ordinamento giuridico italiano 2. La libertà religiosa e la Costituzione 3. Il

Dettagli

Nell indicare i singoli dati si segue l ordine delle lettere del comma secondo dell art. 44:

Nell indicare i singoli dati si segue l ordine delle lettere del comma secondo dell art. 44: Rendiconto, previsto dall art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativo all utilizzazione delle somme pervenute nell anno 2008 all Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e alla Conferenza

Dettagli

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA LEGGE CASATI 13 NOVEMBRE 1859 ART. 315 ART. 374 di dal attengono L istruzione elementare comprende l insegnamento religioso Gli allievi delle scuole pubbliche elementari,

Dettagli

I BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO

I BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO I BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO Res Mixta: bene su cui verte sia la competenza dello Stato che della Chiesa Normativa canonica Normativa civile Normativa pattizia Il patrimonio culturale di interesse

Dettagli

A chi potrei donare?

A chi potrei donare? Donazioni e lasciti nei confronti associazioni e Onlus Aspetti giuridici A chi potrei donare? Modena, 30 settembre 2016 1 Contenuti I comitati Le associazioni Le fondazioni Gli enti non commerciali Le

Dettagli

LE FONTI DEL DIRITTO VATICANO

LE FONTI DEL DIRITTO VATICANO LE FONTI DEL DIRITTO VATICANO 7 giugno 1929 prime sei Leggi dello SCV (Pio XI) L. n. I Legge Fondamentale della Città del Vaticano L. n. II Legge sulle fonti L. n. III Legge sulla cittadinanza e il soggiorno

Dettagli

Preparare l orale dell esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico. A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009

Preparare l orale dell esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico. A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009 DIRITTO ECCLESIASTICO 1. DEFINIZIONE È quella parte del diritto pubblico che studia la disciplina del fenomeno religioso all interno dell ordinamento statale. Non costituiscono un corpus giuridico organico,

Dettagli

SOMMARIO. CAPITOLO PRIMO I PRINCIPI FONDAMENTALI pag. 15. PROFILI GIURISPRUDENZIALI pag. 36

SOMMARIO. CAPITOLO PRIMO I PRINCIPI FONDAMENTALI pag. 15. PROFILI GIURISPRUDENZIALI pag. 36 SOMMARIO CAPITOLO PRIMO I PRINCIPI FONDAMENTALI pag. 15 1. LA TUTELA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE NELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA pag. 15 1.1. Cenni introduttivi pag. 15 1.2. I rapporti fra

Dettagli

Prefazione... 5 Introduzione... 9 CAPITOLO PRIMO LO STATO E LA RELIGIONE... 19

Prefazione... 5 Introduzione... 9 CAPITOLO PRIMO LO STATO E LA RELIGIONE... 19 La liberta religiosa_la liberta religiosa 25/05/10 12.33 Pagina 331 331 Sommario Prefazione.................................. 5 Introduzione................................ 9 CAPITOLO PRIMO LO STATO E

Dettagli

l.n. 847/29 sul matrimonio concordatario

l.n. 847/29 sul matrimonio concordatario l.n. 847/29 sul matrimonio concordatario Studio Legale Virtuale Legge 847/29 sul matrimonio 1. Il Presidente decreto della Repubblica è autorizzato a redigere l'accordo, con protocollo, aggiuntivo, firmato

Dettagli

INDICE I ACCORDI TRA ITALIA E SANTA SEDE

INDICE I ACCORDI TRA ITALIA E SANTA SEDE INDICE Nuove dinamiche di relazione tra Stato e Chiesa cattolica. Le fonti pattizie nel quadro dell evoluzione ordinamentale civile e canonica, di Isabella Bolgiani.. 1 I ACCORDI TRA ITALIA E SANTA SEDE

Dettagli

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA 23 ottobre 2016 90 Giornata Missionaria Mondiale - 2016 LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA POPOLAZIONE MONDIALE CATTOLICI ABITANTI E CATTOLICI PER SACERDOTE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE - STAZIONI

Dettagli

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA Agenzia FIDES - Ottobre 2007 Speciale Giornata Missionaria 2007 LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA POPOLAZIONE MONDIALE CATTOLICI ABITANTI E CATTOLICI PER SACERDOTE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE - STAZIONI

Dettagli

TESI IN DIRITTO ECCLESIASTICO

TESI IN DIRITTO ECCLESIASTICO TESI IN DIRITTO ECCLESIASTICO LA LIBERTA RELIGIOSA IN ITALIA: L ARTICOLO 19 DELLA COSTITUZIONE Introduzione CAPITOLO 1: Il principio di libertà religiosa come diritto pubblico suriettivo nella Costituzione

Dettagli

LA COSTITUZIONE. è la legge fondamentale di uno Stato. stabilisce i PRINCIPI che devono regolare le sue attività e tutte le sue leggi.

LA COSTITUZIONE. è la legge fondamentale di uno Stato. stabilisce i PRINCIPI che devono regolare le sue attività e tutte le sue leggi. 26/04/13 1 LA COSTITUZIONE è la legge fondamentale di uno Stato stabilisce i PRINCIPI che devono regolare le sue attività e tutte le sue leggi. 26/04/13 2 E nella Costituzione di un paese che si trova

Dettagli

vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino

vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino Disegno di legge sulla Chiesa cattolica (del...) Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino preso

Dettagli

Indice. Parte I. Profili sistematici

Indice. Parte I. Profili sistematici Indice Capitolo 1 Elementi introduttivi Parte I Profili sistematici 1. Il diritto ecclesiastico italiano: nozione e principi ispiratori [3]. 2. L aspetto collettivo e istituzionale delle esperienze di

Dettagli

Annullamento del matrimonio: EFFETTI CIVILI. Marco Falvo Dottore in Giurisprudenza

Annullamento del matrimonio: EFFETTI CIVILI. Marco Falvo Dottore in Giurisprudenza Annullamento del matrimonio: EFFETTI CIVILI Marco Falvo Dottore in Giurisprudenza Sacra Rota: la riforma dei tribunali ecclesiastici operata da Papa Francesco in vigore dall 8 8 dicembre; cambiano le cause

Dettagli

INDICE. Prefazione alla seconda edizione XIII. Prefazione alla prima edizione

INDICE. Prefazione alla seconda edizione XIII. Prefazione alla prima edizione INDICE XI Prefazione alla seconda edizione XIII Prefazione alla prima edizione 1 Capitolo 1 La famiglia e il diritto. Linee di tenenza, problemi, prospettive 1 1. La famiglia e il diritto. Linee evolutive

Dettagli

SAPIENZA Università di Roma

SAPIENZA Università di Roma SAPIENZA Università di Roma Facoltà di Scienze Politiche Indirizzo giuridico - internazionale Tesi di laurea in Diritto Ecclesiastico Italiano e Comparato LA LIBERTA RELIGIOSA IN SPAGNA Relatore: Prof.ssa

Dettagli

Riconoscimento sentenze estere di separazione e divorzio in Italia e sentenze italiane all estero

Riconoscimento sentenze estere di separazione e divorzio in Italia e sentenze italiane all estero Riconoscimento sentenze estere di separazione e divorzio in Italia e sentenze italiane all estero Autore: Santini Matteo In: Diritto civile e commerciale La legge 31 maggio 1995, n. 218 disciplina oggi

Dettagli

INDICE CAPITOLO I LA COSTITUZIONE, LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI

INDICE CAPITOLO I LA COSTITUZIONE, LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI IX Introduzione.... XV CAPITOLO I LA COSTITUZIONE, LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI 1. La Costituzione.... 1 2. Le leggi costituzionali. A) Le leggi di revisione costituzionale.....

Dettagli

LEGISLAZIONE DEL TURISMO: DIRITTO COSTITUZIONALE

LEGISLAZIONE DEL TURISMO: DIRITTO COSTITUZIONALE LEGISLAZIONE DEL TURISMO: DIRITTO COSTITUZIONALE Diritto = insieme di norme giuridiche fornite di sanzione. Diritto: 1) soggettivo = pretesa. Diritto di libertà negativa; diritto di libertà positiva (diritto

Dettagli

Speciale Giornata Missionaria

Speciale Giornata Missionaria Agenzia FIDES - ottobre 004 Speciale Giornata Missionaria LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA POPOLAZIONE MONDIALE CATTOLICI ABITANTI E CATTOLICI PER SACERDOTE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE VESCOVI SACERDOTI

Dettagli

INDICE SOMMARIO LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA TOMO I

INDICE SOMMARIO LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA TOMO I INDICE SOMMARIO LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA TOMO I TITOLO VI Del matrimonio CAPO I DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO Art. 79. Effetti........................................ 4» 80. Restituzione

Dettagli

Preparare l orale dell esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico. A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009

Preparare l orale dell esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico. A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009 I RAPPORTI PERSONALI: L ASSISTENZA SPIRITUALE 1. NOTE INTRODUTTIVE Il tema dell assistenza spirituale si pone nei casi in cui (come nelle forze armate, istituzioni carcerarie, ospedali, case di cura )

Dettagli

INDICE LE NORME, L ORDINAMENTO GIURIDICO, LO STATO

INDICE LE NORME, L ORDINAMENTO GIURIDICO, LO STATO INDICE I LE NORME, L ORDINAMENTO GIURIDICO, LO STATO 1. Per partecipare... Pag. 1 2. L ordinamento giuridico...» 2 3. La norma...» 4 4. Norme morali e norme sociali...» 6 5. Norme giuridiche e norme sociali...»

Dettagli

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA Agenzia FIDES 21 ottobre 2012 Speciale Giornata Missionaria Mondiale 2012 LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA POPOLAZIONE MONDIALE CATTOLICI ABITANTI E CATTOLICI PER SACERDOTE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE

Dettagli

Comune di Volpiano Provincia di Torino

Comune di Volpiano Provincia di Torino Comune di Volpiano Provincia di Torino SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ED EDUCATIVO CULTURALE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 10/06/2002 con verbale n. 23 IN VIGORE DAL 16/07/2002 REGOLAMENTO

Dettagli

AGGIORNAMENTO a LA LEGGE GENERALE SULLA LIBERTA RELIGIOSA DISEGNI E DIBATTITI PARLAMENTARI. Laura De Gregorio

AGGIORNAMENTO a LA LEGGE GENERALE SULLA LIBERTA RELIGIOSA DISEGNI E DIBATTITI PARLAMENTARI. Laura De Gregorio UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE SEDE DI PIACENZA QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE AGGIORNAMENTO a LA LEGGE GENERALE SULLA LIBERTA RELIGIOSA DISEGNI E DIBATTITI PARLAMENTARI Laura De

Dettagli

Statuti circa l ambito giurisdizionale del vescovo militare cattolico per le Forze Armate tedesche

Statuti circa l ambito giurisdizionale del vescovo militare cattolico per le Forze Armate tedesche Statuti circa l ambito giurisdizionale del vescovo militare cattolico per le Forze Armate tedesche CAPITOLO I Il vescovo militare 1. - Il vescovo militare è titolare della potestà giurisdizionale di vescovo

Dettagli

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO Premessa......................................... V CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO 1. Le origini dello Stato italiano: le vicende territoriali............. 1 2. Il sistema

Dettagli

La libertà religiosa nell'ordinamento. Breve evoluzione storica e norme costituzionali

La libertà religiosa nell'ordinamento. Breve evoluzione storica e norme costituzionali La libertà religiosa nell'ordinamento costituzionale italiano Breve evoluzione storica e norme costituzionali La rilevanza del fenomeno religioso in una prospettiva storica 2 Il concetto di libertà religiosa

Dettagli

INDICE GENERALE. CAPITOLO I Il CONCILIO VATICANO II E LA LEGISLAZIONE CANONICA SUI BENI TEMPORALI

INDICE GENERALE. CAPITOLO I Il CONCILIO VATICANO II E LA LEGISLAZIONE CANONICA SUI BENI TEMPORALI Introduzione... Abbreviazioni... V IX CAPITOLO I Il CONCILIO VATICANO II E LA LEGISLAZIONE CANONICA SUI BENI TEMPORALI 1. I principi ispiratori della riforma codiciale sulla scia del Concilio Vaticano

Dettagli

artistico) sia nelle fonti sia nel diritto positivo. Fornire la conoscenza della disciplina giuridica unilaterale, bilaterale, europea e internazional

artistico) sia nelle fonti sia nel diritto positivo. Fornire la conoscenza della disciplina giuridica unilaterale, bilaterale, europea e internazional A.A. 2017/2018 Denominazione Corso di studio Crediti formativi INSEGNAMENTO DIRITTO ECCLESIASTICO SSD IUS/11 Cattedra A - L L M GIURISPRUDENZA II ANNO 9 CFU Denominazione inglese Obbligo di frequenza Lingua

Dettagli

INDICE INDICE. Parte Prima INTRODUZIONE CAPITOLO I IL DIRITTO E LA GIUSTIZIA NELLA CHIESA

INDICE INDICE. Parte Prima INTRODUZIONE CAPITOLO I IL DIRITTO E LA GIUSTIZIA NELLA CHIESA 589 INDICE Premessa.... Abbreviazioni... V IX Parte Prima INTRODUZIONE CAPITOLO I IL DIRITTO E LA GIUSTIZIA NELLA CHIESA 1. L esistenza di un vero diritto nella Chiesa di Cristo... 3 1.1. La contestazione

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 5473 CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA 1 a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI CO- STITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL INTERNO,

Dettagli

L'Italia è una Repubblica democratica, La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

L'Italia è una Repubblica democratica, La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti

Dettagli

LA LIBERTÀ RELIGIOSA: Art. 19 e dintorni

LA LIBERTÀ RELIGIOSA: Art. 19 e dintorni LA LIBERTÀ RELIGIOSA: Art. 19 e dintorni GABRIELE MAESTRI Dottorando in Teoria dello Stato Università di Roma La Sapienza Roma, Facoltà di Scienze Politiche 13/12/2011 DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI Articolo

Dettagli

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA Agenzia FIDES 20 ottobre 2013 Giornata Missionaria Mondiale 2013 LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA POPOLAZIONE MONDIALE CATTOLICI ABITANTI E CATTOLICI PER SACERDOTE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE -

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 13 luglio 2016, n. 9 Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale

Dettagli

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA PREAMBOLO La Repubblica italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, CONSIDERATO che la

Dettagli

La Commissione di Venezia e la protezione della libertà religiosa. Simona Granata-Menghini Vice Segretario della Commissione di Venezia

La Commissione di Venezia e la protezione della libertà religiosa. Simona Granata-Menghini Vice Segretario della Commissione di Venezia La Commissione di Venezia e la protezione della libertà religiosa Simona Granata-Menghini Vice Segretario della Commissione di Venezia Cos è la libertà religiosa Quale «religione»? Chi la definisce? Criterio

Dettagli

INDICE. Prefazione alla terza edizione. Prefazione alla seconda edizione XIII. Prefazione alla prima edizione

INDICE. Prefazione alla terza edizione. Prefazione alla seconda edizione XIII. Prefazione alla prima edizione INDICE IX XI XIII Prefazione alla terza edizione Prefazione alla seconda edizione Prefazione alla prima edizione 1 Capitolo 1 La famiglia e il diritto. Linee di tendenza, problemi, prospettive 1 1. La

Dettagli

tra autorità scolastica e conferenza episcopale italiana per l insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

tra autorità scolastica e conferenza episcopale italiana per l insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 "Esecuzione dell intesa tra l autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche" (L intesa

Dettagli

I venerdì dell Avvocatura 2016/2017

I venerdì dell Avvocatura 2016/2017 Arcidiocesi di Milano I venerdì dell Avvocatura 2016/2017 La raccolta fondi Patrizia Clementi 21 aprile 2017 Curia Arcivescovile Piazza Fontana, 2 - Milano TIPOLOGIE 1. Le offerte istituzionali 2. I testamenti

Dettagli

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO Premessa... V CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO 1. Le origini dello Stato italiano: le vicende territoriali... 1 2. Il sistema costituzionale del Regno d Italia... 3 3. Il

Dettagli

Costituzione e sovranità del popolo

Costituzione e sovranità del popolo Costituzione e sovranità del popolo Comune di Ferrara, Sala del Consiglio - 15 settembre 2017 Chiara Bergonzini - Università di Ferrara chiara.bergonzini@unife.it sovranità? Primo: ripulire il linguaggio

Dettagli

CARITAS AMBROSIANA E ORGANISMI COLLEGATI

CARITAS AMBROSIANA E ORGANISMI COLLEGATI CARITAS AMBROSIANA E ORGANISMI COLLEGATI La Caritas Ambrosiana, Ufficio all interno del Settore per la Missione e la Carità che opera nel quadro delle linee pastorali indicate dal Capitolo 4 del Sinodo

Dettagli

VI Indice ã

VI Indice ã Indice XI Avvertenza 1 Capitolo 1 Considerazioni introduttive 1 1. Il diritto ecclesiastico e la scienza giuridica 5 2. Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico 7 3. Le fonti di produzione del

Dettagli

Prima dell entrata in vigore della Costituzione. riforma Gentile : l. 31 dicembre 1923, n. 3126

Prima dell entrata in vigore della Costituzione. riforma Gentile : l. 31 dicembre 1923, n. 3126 Tappe dell evoluzione normativa: 1 Prima dell entrata in vigore della Costituzione legge Casati: l. 13.11.1859, n. 3725 - stabiliva ordinamento dell istruzione nei suoi gradi - prevedeva un ordinamento

Dettagli

Storia del diritto medievale e moderno II modulo lezione 10

Storia del diritto medievale e moderno II modulo lezione 10 Storia del diritto medievale e moderno II modulo lezione 10 prof. Federica Furfaro a. a. 2016/2017 I semestre Codice di commercio per gli stati di S. M. il Re di Sardegna (1842) Modello francese 1807:

Dettagli

Stato e comunità religiose in Europa. Distanza tra modelli teorici e realtà dell esperienza giuridica. Modelli astratti.

Stato e comunità religiose in Europa. Distanza tra modelli teorici e realtà dell esperienza giuridica. Modelli astratti. Stato e comunità religiose in Europa Distanza tra modelli teorici e realtà dell esperienza giuridica. Modelli astratti. I modelli teorici di relazioni tra Stato e comunità religiose Dal punto di vista

Dettagli

Inserimento nel sistema di sostentamento del clero dei sacerdoti Fidei donum

Inserimento nel sistema di sostentamento del clero dei sacerdoti Fidei donum Inserimento nel sistema di sostentamento del clero dei sacerdoti Fidei donum Nel corso della XLVII Assemblea Generale della C.E.I. (Collevalenza 22-26 maggio 2000) è stata adottata una delibera con la

Dettagli

INDICE. pag. Indice delle abbreviazioni delle riviste CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA. EVOLUZIONE E CARATTERI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

INDICE. pag. Indice delle abbreviazioni delle riviste CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA. EVOLUZIONE E CARATTERI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA VII INDICE Indice delle abbreviazioni delle riviste XIII CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA. EVOLUZIONE E CARATTERI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA 1.1. Nozione di famiglia e pluralità di modelli. Parentela

Dettagli

Il principio di Laicità dello stato. Carmen Falvo

Il principio di Laicità dello stato. Carmen Falvo Il principio di Laicità dello stato Carmen Falvo La laicità è principio di democrazia, difesa del pari diritto, riconoscimento della libertà di coscienza, regola del «non fare ad altri ciò che non vorresti

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3482 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori PASSIGLI, BRUTTI Massimo, D AMICO, BASSANINI, DALLA CHIESA, PAGANO, TURRONI, TURCI, DEL PENNINO, MARINI, CREMA,

Dettagli

SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Premessa... pag. V Premessa alla dodicesima edizione...» XI I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE

INDICE SOMMARIO. Premessa... pag. V Premessa alla dodicesima edizione...» XI I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE INDICE SOMMARIO Premessa... pag. V Premessa alla dodicesima edizione...» XI I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE Capitolo 1 IL DIRITTO 1. Le regole prescrittive... pag. 1 2. Regole e sanzioni...»

Dettagli

PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITÀ e sulle professioni di MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO. Scuola secondaria di secondo grado

PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITÀ e sulle professioni di MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO. Scuola secondaria di secondo grado PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITÀ e sulle professioni di MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO Scuola secondaria di secondo grado www.progettoscuolalegalita.it Le LEGGI: la legge è uguale per tutti tutte le persone

Dettagli

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Il sistema di funzioni del Comune è definito dalla Costituzione e dalla legge. Si riportano di seguito, in estratto, le principali fonti di riferimento. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Articolo

Dettagli

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI I principi generali

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI I principi generali Articolo 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 1 2 1. In attuazione dell art. 9 della,

Dettagli

Il Piano Assicurativo Tutti i Rischi Arcidiocesi Ambrosiana ed.2013 AGENZIA GENERALE DI SEREGNO

Il Piano Assicurativo Tutti i Rischi Arcidiocesi Ambrosiana ed.2013 AGENZIA GENERALE DI SEREGNO Il Piano Assicurativo Tutti i Rischi Arcidiocesi Ambrosiana ed.2013 AGENZIA GENERALE DI SEREGNO 1 TAPPE E MOTIVAZIONI DELLE REVISIONE DEL PIANO ASSICURATIVO Trattative iniziate nel 2005 su richiesta Curia

Dettagli

Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici

Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici Approvate dalla 67 a Assemblea Generale (Assisi, 10-13 novembre

Dettagli

PROCEDURA E REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITÀ ALL IRC

PROCEDURA E REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITÀ ALL IRC Prot. n. 780/IRC17 CURIA VESCOVILE DI PAVIA Pavia, 26/06/2017 PROCEDURA E REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITÀ ALL IRC Procedura riconoscime idoneità IRC PAVIA_#.docx 1 PREMESSA «L insegnamento

Dettagli

COMUNE di CAMPI BISENZIO CITTA METROPOLITANA di FIRENZE

COMUNE di CAMPI BISENZIO CITTA METROPOLITANA di FIRENZE COMUNE di CAMPI BISENZIO CITTA METROPOLITANA di FIRENZE REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. APPROVATO

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Costituzione e disposizioni a tutela dei diritti fondamentali

INDICE SOMMARIO. Costituzione e disposizioni a tutela dei diritti fondamentali Costituzione e disposizioni a tutela dei diritti fondamentali Costituzione della Repubblica italiana (artt. 1-47).... 3 Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, Nizza, 7 dicembre 2000. 13 Convenzione

Dettagli

Istituzioni di diritto privato. La famiglia. (traccia della lezione) prof. Angelo Venchiarutti IUSLIT Università di Trieste

Istituzioni di diritto privato. La famiglia. (traccia della lezione) prof. Angelo Venchiarutti IUSLIT Università di Trieste Istituzioni di diritto privato La famiglia (traccia della lezione) prof. Angelo Venchiarutti IUSLIT Università di Trieste La famiglia e il diritto di famiglia Art. 29 Cost: «società naturale» Limite del

Dettagli

INDICE SOMMARIO PARTE PRIMA DIRITTO ECCLESIASTICO CAPITOLO I LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO RELIGIOSO

INDICE SOMMARIO PARTE PRIMA DIRITTO ECCLESIASTICO CAPITOLO I LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO RELIGIOSO IX Presentazione... VII PARTE PRIMA DIRITTO ECCLESIASTICO CAPITOLO I LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO RELIGIOSO Sezione I Il diritto ecclesiastico 1. Il concetto di diritto ecclesiastico... 5 2.

Dettagli

La trascrizione in Italia delle sentenze di divorzio ottenute all'estero

La trascrizione in Italia delle sentenze di divorzio ottenute all'estero La trascrizione in Italia delle sentenze di divorzio ottenute all'estero Autore: Santini Matteo - Martino Maddalena In: Diritto civile e commerciale Nel corso degli ultimi anni, il matrimonio e, conseguentemente,

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificati dal d.l. 98/2011, conv. con modifiche

Dettagli

La Costituzione Italiana

La Costituzione Italiana La Costituzione Italiana 27 Dicembre 1947 Il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola promulga la nuova carta costituzionale che entrerà in vigore il 1 gennaio 1948. Anche la Costituzione Italiana

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1994, 11. 175 Approvazione dell intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici. Il Presidente della Repubblica: Visto

Dettagli

COMUNE DI LUGO (Provincia di Ravenna)

COMUNE DI LUGO (Provincia di Ravenna) COMUNE DI LUGO (Provincia di Ravenna) Prot. n. 21020 Lugo, 5/10/2009 Id. 1130627 Pratica n. 2009/15262 AREA SERVIZI ALLA PERSONA Servizi Educativi D E T E R M I N A Z I O N E N. 693 Pubblicata ai sensi

Dettagli

laico nell'enciclopedia Treccani

laico nell'enciclopedia Treccani treccani.it laico nell'enciclopedia Treccani laico Chi non appartiene allo stato clericale; sono quindi l., nella Chiesa cattolica, i fedeli che non sono né chierici né religiosi, ossia tutte le persone

Dettagli

CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI ISTITUZIONE E REGOLAMENTO In conformità a quanto dispone il Codice di Diritto Canonico, tutte le Parrocchie della Nostra Archidiocesi SONO TENUTE A COSTITUIRE

Dettagli

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO Quali sono le autorità che possono produrre norme relative al turismo? 1) Stato; 2) Regioni; 3) Enti locali; 4) Diritto internazionale; 5) Unione europea. Art. 117

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA 1. La nozione di famiglia.... p. 1 2. (segue) Famiglia parentale e famiglia nucleare....» 5 3. (segue) Famiglia, e rapporti giuridici familiari....» 8 4. Le norme

Dettagli

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: ATTIVITA' DI CONTROLLO E COORD. FUNZ. DI VIGILANZA Area: RAPP. CON LE ISTITUZ. DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: ATTIVITA' DI CONTROLLO E COORD. FUNZ. DI VIGILANZA Area: RAPP. CON LE ISTITUZ. DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 261 23/05/2017 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 7962 DEL 09/05/2017 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: ATTIVITA' DI CONTROLLO E COORD. FUNZ. DI VIGILANZA Area: RAPP.

Dettagli

Formazione, attività scientifica e/o professionale

Formazione, attività scientifica e/o professionale PAOLO PALUMBO Benevento 13 marzo 1980 p.palumbo@unifortunato.eu Formazione, attività scientifica e/o professionale Titoli accademici e altri titoli 2013 Pontificia Università Antonianum Dottorato di ricerca

Dettagli

(L'Italia è una Repubblica in cui il popolo sceglie i suoi rappresentanti attraverso le elezioni. Il potere appartiene al popolo.)

(L'Italia è una Repubblica in cui il popolo sceglie i suoi rappresentanti attraverso le elezioni. Il potere appartiene al popolo.) LA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. (L'Italia è una

Dettagli

(Legislazione scolastica Prof.ssa Ilaria Carlotto) PRIMA LEZIONE

(Legislazione scolastica Prof.ssa Ilaria Carlotto) PRIMA LEZIONE (Legislazione scolastica Prof.ssa Ilaria Carlotto) PRIMA LEZIONE FONTI DEL DIRITTO È fonte del diritto ciascun ATTO o FATTO abilitato dall ordinamento giuridico a porre in essere norme giuridiche e, pertanto,

Dettagli

A scuola di Costituzione

A scuola di Costituzione A scuola di Costituzione Dott.ssa Margherita Marzario Abstract: L Autrice propone, con esempi di scrittura creativa, un per-corso costituzionale per piccoli e grandi - in occasione del 60 anniversario

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 08 febbraio 2016, n. 3

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 08 febbraio 2016, n. 3 REGIONE PIEMONTE Legge regionale 08 febbraio 2016, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione

Dettagli

Separati, divorziati, conviventi e unioni civili

Separati, divorziati, conviventi e unioni civili Separati, divorziati, conviventi e unioni civili di Paolo Tonalini IMPORTANTE N.B.: Nelle versioni digitali del volume tutti i rimandi (per es. da Sommario a Paragrafi) sono attivabili (link) Indice sistematico

Dettagli

DIRITTO COSTITUZIONALE

DIRITTO COSTITUZIONALE Petra GAY Compendio di DIRITTO COSTITUZIONALE Aggiornato a: Legge n. 18 del 2015 (Responsabilità civile dei magistrati); Legge n. 90 del 2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa

Dettagli

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113 X LEGISLATURA ATTI: 12022 LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113 Legge europea regionale 2016. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell Italia all

Dettagli

Decreto di erezione della Rettoria di S. Maria alla Fonte (detta anche Chiesa Rossa) in Milano

Decreto di erezione della Rettoria di S. Maria alla Fonte (detta anche Chiesa Rossa) in Milano 214 Decreto di erezione della Rettoria di S. Maria alla Fonte (detta anche Chiesa Rossa) in Milano Prot. Gen. n. 0668 Oggetto: Decreto erezione Rettoria di S. Maria alla Fonte La chiesa cittadina di S.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE ED ENTI SENZA FINI DI LUCRO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE ED ENTI SENZA FINI DI LUCRO Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE ED ENTI SENZA FINI DI LUCRO Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione

Dettagli

1. Lo stato come comunità politica 2. La giustificazione dello stato 3. Le forme di stato moderne e il costituzionalismo liberaldemocratico

1. Lo stato come comunità politica 2. La giustificazione dello stato 3. Le forme di stato moderne e il costituzionalismo liberaldemocratico 3/0/016 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 014 1. come comunità politica. La giustificazione dello stato 3. Le forme di stato moderne e il costituzionalismo liberaldemocratico

Dettagli

LA PARROCCHIA E IL PARROCO

LA PARROCCHIA E IL PARROCO LA PARROCCHIA E IL PARROCO Le fonti RELAZIONE L ente parrocchia Il parroco Gli atti di straordinaria amministrazione Il CPAE Il rendiconto L inventario Mons. Antonio Interguglielmi Arcidiocesi di Agrigento

Dettagli