TRIBUNALE DI PALERMO - Ordinanza 23 marzo 2016
|
|
- Cosimo Vitale
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 TRIBUNALE DI PALERMO - Ordinanza 23 marzo 2016 Provvedimento pubblicato nella G.U. del 19 ottobre 2016, n. 42 Previdenza - Trattamento pensionistico anticipato - Penalizzazione - Esclusione, a decorrere dall'anno 2016, anche per i trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"), art. 1, comma 299. Osserva Con ricorso depositato 15 giugno 2015, la ricorrente indicata in epigrafe - previa rimessione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 113 legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015) per contrasto con l'art. 3, commi 1 e 2 Cost. - chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione della pensione anticipata n Cat. VO per intero, senza applicazione della riduzione percentuale applicata ex art. 24, comma 10, decreto-legge n. 201/2011, come modificato dalla legge n. 124/2011, con conseguente diritto al ricalcolo della pensione a decorrere dalla data del 1 ottobre 2014, e di conseguenza condannare l'i.n.p.s. a restituire alla ricorrente quanto illegittimamente trattenuto in applicazione della predetta riduzione percentuale, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l'istituto convenuto, benché ritualmente e tempestivamente, citato. La causa veniva rinviata per la decisione e poi in attesa di esaminare più approfonditamente la normativa sulla materia, che, nelle more, veniva ulteriormente modificata dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), che ha introdotto, all'art. 1 comma 299, la seguente disposizione: «dopo il comma 113 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente: «113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'art. 6 decretolegge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2016». Parte ricorrente, quindi, nelle note conclusive depositate telematicamente in data 13 gennaio 2016, ribadiva le conclusioni già assunte nel merito, previa rimessione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 299, legge n. 208/2015, per contrasto con l'art. 3, commi 1 e 2 Cost., «per avere il legislatore riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 2016 i benefici introdotti dall'art. l comma 113 legge n. 190/2014 anche ai trattamenti pensionistici relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, escludendo la ripetibilità delle somme medio tempore illegittimamente decurtate, differentemente da quanto operato con coloro che hanno avuto accesso alla pensione anticipata a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017». Preliminarmente giova delineare il quadro normativo che si è venuto a creare in seguito alle successive modifiche apportate dal legislatore sulla materia, che è quella del diritto a pensione in relazione all'anzianità contributiva e all'età anagrafica, aumentata dall'art. 24 comma 6 del decreto-legge 201/2011 convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, e dell'accesso alla pensione anticipata, in
2 relazione al quale il comma 10 del medesimo art. 24 cit. aveva cosi disposto: «10. A decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'ago e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 355, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiore ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente 1 gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.». La norma in questione, quindi, ha penalizzato tutti coloro che a partire dal 2012, essendo in possesso dei requisiti contributivi richiesti dalla norma, volessero accedere alla pensione in anticipo rispetto all'età fissata al comma 6, con una riduzione percentuale della quota di trattamento relativa all'anzianità contributiva effettivamente maturata prima del 2012, pari a due punti percentuali per ciascun anno di anticipo o a riduzione percentuale proporzionale in relazione ai mesi di anticipo. La norma sollevava notevoli reazioni paventandosi da più parti che avesse inciso sui diritti quesiti dei lavoratori, che avevano maturato e corrisposto la contribuzione intera per tutti gli anni anteriori 2012 e che, tuttavia vedevano ridurre il trattamento che avevano maturato in corrispondenza della loro anzianità contributiva, in proporzione all'anticipo con cui richiedevano il pensionamento rispetto alla nuova più elevata età pensionabile introdotta dalla medesima norma con decorrenza 1 gennaio Il legislatore e quindi intervenuto sulla materia, modificando una prima volta la norma del comma 10 dell'art. 24 cit., con l'art. 6, comma 2-quater, secondo periodo, della legge n. 216/2011, convertito con modificazioni in legge n. 14/2012 che così disponeva: «Le disposizioni dell'art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva entro ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.». La modifica, evidentemente, non parve sufficente, poiché l'elencazione dei periodi contributivi esenti da decurtazione, interpretata come tassativa, manteneva la riduzione in relazione a molte casuali contributive tra cui alcune di rilievo, come la cassa integrazione straordinaria. La norma, quindi, è stata ulteriormente modificata dalla Legge di Stabilità 2015, legge n. 190/2014, che al suo art. 1, comma 113, ha così statuito: «113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017». Il legislatore, quindi, ha ritenuto opportuno abolire qualsiasi penalizzazione sui trattamenti pensionistici dei lavoratori che abbiano maturato requisiti pensionistici per la pensione anticipata sino al 31 dicembre 2017 ma solo con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2015, in tal modo assoggettando alla decurtazione conseguente riduzione del trattamento pensionistico, tra questi, esclusivamente coloro che sono stati posti in pensione anticipata dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre La limitazione appariva del tutto priva di alcuna ragionevole giustificazione, non potendosi nella norma appena citata rinvenire alcuna ragione di differenziare i soggetti andati in pensione anticipata negli anni dal 2012 alla fine del che anzi avevano fatto maggiore affidamento sulla normativa in materia pensionistica vigente prima del decreto-legge n. 201/2011 rispetto a quelli andati in pensione dal 1
3 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017 e oltre, ove avessero maturato i requisiti pensionistici entro quest'ultima data. Il legislatore, mostrando di avere verosimilmente ravvisato tale manifesta e ingiustificata disparità, è nuovamente intervenuto sulla norma in oggetto, modificandola ancora con l'introduzione dell'art. 1 comma 299, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), che recita: «dopo il comma 113 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente: «113-bis. Le disposizioni di cui il secondo periodo del comma 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche i trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2016». Orbene, cosi descritto il quadro normativo di riferimento, parte ricorrente ha rilevato che la ingiustificata disparità di trattamento in ogni caso permane per i soggetti titolari dei trattamenti di pensione anticipata decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 come la ricorrente, pensionata dal 1 ottobre 2014), in relazione ai ratei già corrisposti in misura inferiore al dovuto, in applicazione della riduzione percentuale di cui all'art. 24, comma 10, decreto-legge n. 201/2011 sino al 31 dicembre 2015, ratei che rimangono decurtati nella misura prevista da quest'ultima norma, poiché la riduzione viene meno solo con riferimento ai ratei di pensione decorrenti dal 1 gennaio I soggetti, come la ricorrente, che sono andati in pensione dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, pertanto, continuano a venire penalizzati in modo ingiustificato rispetto a coloro che sono andati in pensione anticipata, al pari dei primi, ma con decorrenza dal 1 gennaio 2015 che non hanno subito alcuna decurtazione percentuale del loro trattamento pensionistico in virtù dell'art. 1, comma 113, n. 190/2014. Orbene, la questione sollevata dalla ricorrente appare non manifestamente infondata. Ed invero, dall'evoluzione normativa sopra descritta non emerge alcuna ragione giustificatrice della evidenziata disparità di trattamento, che appare violare il principio costituzionale di eguaglianza, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 Cost. poiché non è ravvisabile alcuna diversità nella posizione di coloro che hanno acceduto alla pensione anticipata nel 2012, 2013 o 2014 rispetto a coloro che vi hanno acceduto a partire dal 1 gennaio 2015, se non che i primi hanno maturato i requisiti contributivi utili per il diritto a pensione e quindi diritto alla pensione anticipata in un momento anteriore rispetto a questi ultimi. Tale circostanza, tuttavia, non sembra potere in alcun modo giustificare trattamento deteriore dei primi rispetto ai secondi; questi ultimi hanno in ogni caso avuto accesso alla pensione prima dell'età pensionabile stabilita dall'art. 24 del decreto-legge n. 201/2011, norma che aveva imposto la riduzione percentuale proporzionale al numero degli anni di anticipo. La assoluta identità della posizione dei soggetti che hanno acceduto alla pensione anticipata con decorrenza successiva al 1 gennaio 2015 rispetto a quella dei soggetti che vi hanno acceduto dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 porta quindi a ritenere la disparità del loro trattamento pensionistico assolutamente priva di alcuna razionale giustificazione, che non sia quella che le decurtazioni erano già state di fatto operate e che l'inps avrebbe dovuto in caso diverso pagare ai soggetti posti in pensione anticipata dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 gli importi non corrisposti in virtù della riduzione operata. Orbene, tale esigenza di risparmio di spesa da parte dell'istituto previdenziale non sembra potere assurgere a unica ragione dell'operata evidente disparità di trattamento sopra evidenziata, poiché l'attuazione di una norma costituzionale quale quella dell'art. 81 Cost. non può essere posta a fondamento della violazione dei principi fondamentali della Carta costituzionale, bensì posta a raffronto e contemperata con altri valori di rilevanza costituzionale collocati nelle altre successive parti della Costituzione Repubblicana, che hanno fra loro pari importanza e dignità. L'art. 3, comma 2 della Costituzione, inoltre, è sempre stato utilizzato dalla Corte costituzionale come generale parametro di ragionevolezza, mediante il quale valutare la conformità a Costituzione delle norme di legge, risultando così la sua violazione non rapportabile al sacrificio di altri valori, sia pure di rilevanza costituzionale, che devono essere tutelati e contemperati tra di loro, ma nel rispetto del generale principio di parità di trattamento e di non discriminazione, principi contenuti anche nell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.
4 In proposito va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale n. 223/2012, se «l'eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è, infatti suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini necessitano. Tuttavia è compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, il quale, certo, non è indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale è fondato l'ordinamento costituzionale...». «Il principio di uguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni» (Corte costituzionale, sentenza n. 15 del 1960), «poiché l'art. 3 Cost vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli» (Corte costituzionale, sentenza n. 96 del 1980). Quindi «si ha violazione dell'art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non sostanzialmente identiche» (Corte costituzionale, sentenza 340 del 2004). L'art. 3 Cost. dice: «Tutti i cittadini... sono uguali davanti alla legge», ma la Corte ha sempre ritenuto che il principio di uguaglianza operi anche nei confronti dello straniero «allorché si tratti alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo garantiti allo straniero anche in conformità dell'ordinamento internazionale» (Corte costituzionale, sentenza n. 104 del 1969). Per il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, le distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali possono essere assunte dal legislatore quali criteri validi per l'adozione di una diversa disciplina. La norma dell'art. 1, comma 299, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilita 2016), che recita: «dopo il comma 113 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente: «113- bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1º gennaio 2016», appare quindi censurabile anzitutto per la violazione dell'art. 3, commi 1 e 2, Cost., nella parte in cui prevede che «La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2016.», attuando questa parte della norma la irragionevole disparità di trattamento sopra esposta. Nella medesima parte la norma appare censurabile anche in relazione altre norme della Costituzione ed in particolare: a) Il principio di cui all'art. 36, comma 1, Cost., poiché la decurtazione del trattamento pensionistico relativo all'anzianità contributiva effettivamente maturata dal lavoratore viola il principio di proporzionalità tra pensione (che costituisce prolungamento in pensione della retribuzione goduta in costanza di lavoro) e retribuzioni goduta durante l'attività lavorativa; b) Il principio derivante dal combinato disposto degli articoli 36, 38, 2, 3 Cost., perché la decurtazione del trattamento pensionistico spettante al lavoratore in relazione alla contribuzione maturata, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il meccanismo del principio solidaristico e il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno solo di alcuni pensionati, casualmente andati in pensione anticipata nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, invece che prima o dopo detto periodo; La Corte costituzionale, nella sentenza n. 70/2015, con cui ha dichiarato l'incostituzionalità di altro comma (il 25) del medesimo art. 24 del decreto-legge n. 201/2011 in tema di perequazione delle pensioni, ha avuto modo di osservare che: «L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi
5 al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma Cost.». Orbene, la riduzione del trattamento pensionistico effettuata solo nei confronti di alcuni soggetti e collegata in modo arbitrario alla mera circostanza che costoro siano andati in pensione anticipata in tre particolari anni (2012, 2013 e 2014), pur versando nelle medesime condizioni di tutti coloro che prima e soprattutto dopo tali anni sono stati posti in pensione anticipata, appare espressione di una irragionevole discriminazione nei confronti dei destinatari della declinazione, in violazione dei principi di uguaglianza formale (art 3, comma 1, Cost.) e sostanziale (art. 3, comma. 2, Cost.), oltre che un sacrificio irragionevole del diritto proprio di costoro a ricevere un trattamento previdenziale proporzionato al lavoro e alla contribuzione per esso versata (art. 36, comma 1, Cost.) adeguato (art. 38, comma 2, Cost.), in attuazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost. e del medesimo principio di eguaglianza sostanziale di cui al citato art. 3, comma 2 Cost.. La rilevanza della questione emerge chiaramente dagli atti e documenti del giudizio, poiché la ricorrente ha percepito una pensione inferiore a quella che avrebbe dovuto percepire senza l'applicazione della decurtazione, nel periodo dal 1 ottobre 2014, in cui andò in pensione anticipata, e sino al 31 dicembre 2015, nella misura di circa 263,63 al mese (pari a una decurtazione dei 1,24%) somme alla cui corresponsione avrebbe pacificamente diritto ove venisse meno la parte di norma sulla quale si solleva questione di legittimità costituzionale e al cui pagamento, oltre accessori, ha chiesto l'i.n.p.s. sia condannato in proprio favore. P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione; 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3, commi 1 e 2, 36, comma 1, 38 comma 2, e 53 Cost., nonché con il combinato disposto degli articoli 2, 3, 36 e 38 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 299, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, nella parte in cui prevede che «La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensioni corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2016.». Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (ex articoli 1 e 2 del regolamento della Corte costituzionale 16 marzo 1956), con sospensione del giudizio per la fattispecie oggetto della presente rimessione. Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza. --- Provvedimento pubblicato nella G.U. del 19 ottobre 2016, n. 42
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.
Direzione centrale delle Prestazioni Roma, 31-12-2007 Messaggio n. 30923 Allegati 2 OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
Premessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, 04-01-2013. Messaggio n. 220
Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale Roma, 04-01-2013 Messaggio n. 220 Allegati n.1 OGGETTO: Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE LORO SEDI SEDE
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Prestazioni Direzione Prestazioni Previdenziali CIRCOLARE N. 1, DEL 14/01/2009
Il D.L. n 112/2008 in legge n 133/2008
1 Il D.L. n 112/2008 in legge n 133/2008 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Articolo
Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 56 25.03.2015 INPS: i nuovi requisiti pensionistici Dal 1 gennaio 2016, per accedere alla pensione di vecchiaia serviranno
Direzione Centrale delle Prestazioni. Roma, 04-12-2007. Messaggio n. 29224
Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 04-12-2007 Messaggio n. 29224 OGGETTO: legge 23 agosto 2004, n. 243. Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo
CAMBIANO I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DAL 2012
CAMBIANO I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DAL 2012 Introduzione del pro-rata contributivo: Le quote di pensione relative alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012, saranno
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Sede Centrale Area delle Politiche dei diritti e del benessere Nota sulla circolare Inps relativa agli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale,
Si fa riserva di fornire ulteriori approfondimenti interpretativi delle norme in esame con apposita circolare.
Direzione Centrale Pensioni Roma, 05-08-2011 Messaggio n. 16032 OGGETTO: novità legislative in materia previdenziale, introdotte dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione in legge, con modificazioni,
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DIREZIONE GENERALE
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO ASSICURAZIONE
NOTA DIVULGATIVA. Direzione Centrale Previdenza. Roma, 03/08/2010 Prot. n.10560. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Roma, 03/08/2010 Prot. n.10560 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle Organizzazioni
I NUOVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI disciplina vigente
I NUOVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI disciplina vigente DL 201 DEL 6/12/2011 E N 216/2011 E DELLE PRIME INDICAZIONI AMMINISTRATIVE (circolare INPS 14 marzo 2012, n 35) 1995 - DINI L. 335 (CONTRIBUTIVO/GESTIONE
Tutti gli interessati possono contattare la Confsal al telefono 06/5852071 e far pervenire la documentazione all'ufficio legale della stessa.
Centro servizi: Via Virgilio Melandri 72-00155 Roma Tel. 06/4075619 Fax 06/40500016 Cod. Fiscale 97055050583 Sito WEB: www.libersind.it Mail: posta@libersind.it App: Libersind Confsal Riceviamo dalla ns.
Il sistema previdenziale
Il sistema previdenziale di Alberto Forti Il sistema previdenziale italiano è oggi distinto nella: previdenza obbligatoria, comunemente detta primo pilastro ; previdenza complementare, comunemente detta
Circolare N. 29 del 24 Febbraio 2016
Circolare N. 29 del 24 Febbraio 2016 Contributi volontari: modalità di determinazione per il 2016 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la recente circolare n. 14 dell 29.11.2016,
La riforma della previdenza obbligatoria
La riforma della previdenza obbligatoria Le novità della legge Monti - Fornero Dott. Marco Sala Milano, 15 aprile 2013 1 Popolazione Italiana 60.626.400 Forza lavoro 25.115.000 2 Pensioni erogate in Italia
Prassi - INPS - Messaggio 25 novembre 2015, n. 7156
Prassi - INPS - Messaggio 25 novembre 2015, n. 7156 Lavorazioni effettuate a livello centrale con effetto sulla rata di pensione di dicembre 2015 Si illustrano le lavorazioni effettuate a livello centrale
Associazione Avvocaloin Famiglia
Associazione Avvocaloin Famiglia INFORMATIVA SULLE PENSIONI Ad agosto i pensionati con 1.500 euro lordi di assegno riceveranno circa 800 euro lordi di rimborso, mentre il loro trattamento mensile salirà
L'ASSEGNO SOCIALE. La legge di riforma del sistema pensionistico ha sostituito, a decorrere dall'1.1.1996, la pensione sociale con l'assegno sociale.
L'ASSEGNO SOCIALE L'ASSEGNO SOCIALE La legge di riforma del sistema pensionistico ha sostituito, a decorrere dall'1.1.1996, la pensione sociale con l'assegno sociale. QUANDO SI HA DIRITTO Quando si verificano
VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)
VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime fiscale Edizione 11.2014
Rinnovo 2009 - Tabelle
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale pensioni Rinnovo 2009 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 3,3% Limiti di reddito INVCIV totali 2,8% Indennità INVCIV
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI Approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 28 febbraio 2013 Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del
PROVINCIA DI ASTI Medaglia d oro al valor militare
PROVINCIA DI ASTI Medaglia d oro al valor militare VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell esercizio dei poteri della Giunta Provinciale N. meccanografico DL003-30-2013 del 05/12/2013
Pensionati IN...FORMA
Pensionati IN...FORMA N 7 FEBBRAIO 2016 INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti se dovute con decorrenza
LE PENSIONI DOPO LA RIFORMA FORNERO (D.L.201 DEL 6/12/2011, CONVERTITO IN LEGGE 214 DEL 22/12/2011) a cura di Giustino DI NALLO
LE PENSIONI DOPO LA RIFORMA FORNERO (D.L.201 DEL 6/12/2011, CONVERTITO IN LEGGE 214 DEL 22/12/2011) a cura di Giustino DI NALLO GUIDA PRATICA per conoscere la data in cui lasciare il lavoro, la decorrenza
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale
e, p.c. OGGETTO: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.: gestione delle attività pensionistiche.
Roma, 01/09/2004 DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Ufficio I Normativa Tel. 06 51017626 Fax 06 51017625 E mail dctrattpensuff1@inpdap.it Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali istituto nazionale
COMUNE DI BADIA POLESINE
*** C O P I A *** ATTO N. 4 / 25.01.2012 COMUNE DI BADIA POLESINE Provincia di Rovigo ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARO ASSUNTO CON I POTERI DELLA GIUNTA x ASSUNTO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO:
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 14/03/2016
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 14/03/2016 Circolare n. 48 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei
PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI
PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI Già da qualche anno sono stati cambiati i parametri con i quali i pensionati possono ottenere le prestazioni pensionistiche legate al reddito.
Roma, 20-04-2016. Messaggio n. 1760 OGGETTO:
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Roma, 20-04-2016 Messaggio
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513 Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate.
1. Con la sentenza n. 173 del 2016, la Corte costituzionale ha preso in esame le censure formulate da varie Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, relative al cosiddetto «contributo di
Definiti i contributi IVS 2016 di artigiani e commercianti
del 3 Febbraio 2016 Definiti i contributi IVS 2016 di artigiani e commercianti Con la circ. 29.01.2016 n. 15, l'inps ha comunicato i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito, nonché le
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Con la presente procedura si definiscono le modalità
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione.
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione Roma, 23/12/2014 Circolare n. 180 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili
Tabelle rinnovo 2004
Direzione Centrale Per le Prestazioni Tabelle rinnovo 2004 Indice di perequazione applicato al 2,5% (2,44% per indennità INVCIV) A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione
- Ministero del Lavoro e Previdenza sociale. Decreto ministeriale del 31 agosto 2007
- Ministero del Lavoro e Previdenza sociale Decreto ministeriale del 31 agosto 2007 Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2007, n. 258 Facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia
Rinnovo 2008 - Tabelle
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Prestazioni Rinnovo 2008 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 1,6 % Limiti di reddito INVCIV totali 1,6 % Indennità
NUOVE ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA IN VIGORE DAL 01/01/2015
NUOVE ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA IN VIGORE DAL 01/01/2015 Allo scopo di consentirvi di compiere un pronto monitoraggio sulle eventuali notule presentatevi da collaboratori occasionali e altri soggetti,
IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008
IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 Come noto il comma 325 della Finanziaria 2007 ha introdotto nell art. 7, comma 4, DPR n. 633/72, la lett. f-quinquies)
Rinnovo 2007 - Tabelle
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Prestazioni Rinnovo 2007 - Tabelle Decreto del 20 novembre 2006 Gazzetta ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2006 A cura della Direzione Centrale
L A G I U N T A R E G I O N A L E
OGGETTO: Attuazione dell Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell art. 1,
Oggetto: Nuove aliquote INPS gestione separata in vigore dal 01/01/2014.
Tavagnacco, 17 febbraio 2014 Gentile Socio Oggetto: Nuove aliquote INPS gestione separata in vigore dal 01/01/2014. Allo scopo di consentirvi di compiere un pronto monitoraggio sulle eventuali notule presentatevi
2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale
133 2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale 2.1 Indicazioni generali Dove devo tassare la mia pensione derivante da lavoro frontaliero? La pensione viene tassata quasi sempre nel
Art. 27 TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
Art. 27 TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA In caso di malattia, l operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell anzianità. Nel
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18/10/2012 Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento ai sensi dell art. 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
e, per conoscenza, Importo dei contributi dovuti per l anno 2014 per i lavoratori domestici. Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
Direzione Centrale Entrate Roma, 10/02/2014 Circolare n. 23 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
Cause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri
Cause riunite da C-295/04 a C-298/04 Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Giudice di pace di Bitonto) «Art. 81 CE
LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1
LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) Art. 1 La Corte costituzionale esercita le sue
1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
D.L. 29/93 (stralcio) Capo I - Relazioni con il pubblico 11. Trasparenza delle amministrazioni pubbliche. 1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015)
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015) Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa il Regime Fiscale di un Fondo Pensione è caratterizzato da tre momenti: 1. Contribuzione
Si fa seguito alla circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 e si forniscono ulteriori precisazioni in merito a particolari problematiche.
Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Sviluppo e Gestione risorse umane Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 6 marzo 2003 Messaggio n. 76 OGGETTO: Articolo
IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge
IL DIRETTORE DELL AGENZIA
PROT. N. 45059 Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell articolo 1, comma
OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR -
Risoluzione 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR - Quesito Il Caaf ALFA Srl chiede se la
Fondo Generale ENPAM Quota A e Quota B pensione di vecchiaia (compiuta l età pensionabile) maturazione del diritto
Anche questo anno ho cercato, come per gli scorsi anni, di esporre ai Colleghi una sintesi delle possibili uscite nel 2016, in modo schematico e il più chiaro possibile. Spero di esservi riuscito. Ringrazio
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 settembre 10 novembre 2014, n. 23928
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 settembre 10 novembre 2014, n. 23928 Presidente De Cesare Relatore Venuti Svolgimento del processo La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data
Circolare INPS 27 gennaio 2003, n. 16
Circolare INPS 27 gennaio 2003, n. 16 Oggetto: Articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro. Sanatoria per coloro che non hanno ottemperato
CONGEDO DAL LAVORO IN CASO DI ADOZIONE INTERNAZIONALE
CONGEDO DAL LAVORO IN CASO DI ADOZIONE INTERNAZIONALE 1) È PREVISTA UNA FORMA DI CONGEDO DAL LAVORO PER IL PERIODO DI PERMANENZA ALL'ESTERO PER TUTTA LA DURATA DELLA PRATICA DELL'ADOZIONE? Sì, per i lavoratori
Incentivi alle Aziende
Provincia di Pordenone Settore Politiche del Lavoro e Programmazione Sociale STRUMENTI Incentivi alle Aziende Pordenone 19 Marzo 2009 Legge Regionale 18/2005, articoli 30, 31, 32 e 33 D.P.REG. 0342/Pres
SPECIALE PENSIONI ANTICIPATE periodo 2012-2017 VITTIME DEL TERRORISMO E LORO FAMILIARI- Aggiornamento al 15 aprile 2016
SPECIALE PENSIONI ANTICIPATE periodo 2012-2017 VITTIME DEL TERRORISMO E LORO FAMILIARI- Aggiornamento al 15 aprile 2016 AMPLIATA L ESCLUSIONE DELLE PENALITA SULLE PENSIONI ANTICIPATE PER IL PERIODO 2012.-2017
Direzione Centrale Pensioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e
Direzione Centrale Pensioni Roma, 3 Aprile 2009 Circolare n. 49 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183; VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni
Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.
N. prot. 2015/35112 Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 23 marzo 2016 Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento per l'anno 2016. (Delibera n. 25945). (16A02996) (GU n.90 del 18 4 2016)
Foglio Informativo. Anno 2012 - Numero 6 31 luglio 2012
Foglio Informativo Anno 2012 - Numero 6 31 luglio 2012 Newsletter per i soci Associazione Nazionale Seniores Enel Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma - Tel. 0683057422 Fax 0683057440 http://www.anse-enel.it
OGGETTO: CUD 2013: la consegna entro il 28 febbraio
Roma, 13/02/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: CUD 2013: la consegna entro il 28 febbraio Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che
INDENNITÀ DI BUONUSCITA (Trattamento di fine servizio)
INDENNITÀ DI BUONUSCITA (Trattamento di fine servizio) L indennità di buonuscita è una somma di denaro corrisposta d ufficio al lavoratore dall Istituto previdenziale quando termina il servizio. È regolata
L INPS, con la Circolare n. 17 del 29 gennaio 2016, ha fornito per l anno 2016 - le aliquote contributive
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 25 10.02.2016 Aziende agricole: le aliquote 2016 L aliquota contributiva dovuta, per l anno 2016, dalle aziende agricole OTD
RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007
RISOLUZIONE N.143/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello Plusvalenza da cessione di immobile sito all'estero; opzione per l'applicazione dell'imposta
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 47 11.03.2016 CU 2016: rettifiche e sanzioni In caso di dati omessi o errati si ha tempo fino a lunedì 14 marzo per reinoltrare
RICHIESTA DI RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE Mod. RISCFP
RICHIESTA DI RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE Mod. RISCFP RICHIESTA DI RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE Da inviare a FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI PREVIDENZA FPA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
CONVEGNO 7/3/2003 della COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO. Casi dubbi di competenza territoriale dell Ordine
CONVEGNO 7/3/2003 della COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO Casi dubbi di competenza territoriale dell Ordine 1) Competenza a formare l elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato: L art.
CERTIFICAZIONE UNICA2015
CERTIFICAZIONE UNICA0 AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D IMPOSTA fiscale Telefono, fax CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 998, n., RELATIVA
CONTRATTO COLLETTIVO Provinciale Integrativo di lavoro edilizia ed affini del 19/02/2007
CE/bs 12100 Cuneo, 23 febbraio 2007 Circolare n. 2/2007 Alle IMPRESE EDILI CONSULENTI DEL LAVORO ORGANIZZAZIONI SINDACALI Loro sedi Oggetto: CONTRATTO COLLETTIVO Provinciale Integrativo di lavoro edilizia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 9731/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella ha pronunciato la seguente
RISOLUZIONE N. 69/E. Roma, 21 giugno 2012
RISOLUZIONE N. 69/E Direzione Centrale Normativa Roma, 21 giugno 2012 OGGETTO: Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti. Effetti sul piano di rateazione
Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa
AFFITTO APPARTAMENTI MILANO : CEDOLARE SECCA PRINCIPI NORMATIVI: Il D.LGS N 23 1473/2011 Art 3 È entrato in vigore a seguito della pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell agenzia delle entrate-
Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.
REGOLAMENTO SUI SERVIZI NON ESSENZIALI CON RIMBORSO DA PARTE DELL UTENZA E SERVIZI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI Approvato con Delibera di Consiglio N. 11 del 12.02.2009 INDICE Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@mt-partners.
CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 2/2015 ARGOMENTO: GESTIONE SEPARATA INPS DEL 2015 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, in assenza di provvedimenti sul punto da parte della L. 190/2014
15.14. Il fondo trattamento di fine rapporto (TFR) Il TFR: aspetti generali e modalità di calcolo della quota di competenza
15.14. Il fondo trattamento di fine rapporto (TFR) Il TFR: aspetti generali e modalità di calcolo della quota di competenza Il trattamento di fine rapporto (TFR) costituisce una componente del costo del
COMUNE DI PRIMALUNA. Provincia di Lecco DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. N. 6 del 08-01-2015
COMUNE DI PRIMALUNA Provincia di Lecco DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA N. 6 del 08-01-2015 OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R.
CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB
MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB Vecchio articolo Nuovo articolo Commenti Art. 127 Regole generali 01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo
Gli effetti delle riforme sulle casse dei liberi professionisti
Gli effetti delle riforme sulle casse dei liberi professionisti Giuseppe GUTTADAURO Formatore e consulente di direzione Seminario di Studio «La Riforma infinita delle Pensioni» 16 ottobre 2015 09.00/13.00
Il Direttore Emilio Grassi
Determinazione n 07/2016 AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Bergamo Via Sora 4, 24121 Bergamo CF e PIVA 04083130163 PEC: agenziatplbergamo@pec.it Tel. 035/387706 Emilio Grassi OGGETTO:
VALORI PREVISIONALI PER L ANNO 2003. Importi in euro dall anno 2002
Allegato 2 Versione del 6 dicembre 2002 TABELLE PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI VALORI DEFINITIVI PER L ANNO 2002 VALORI PREVISIONALI PER L ANNO 2003 Importi in dall anno 2002 Decreto ministeriale del 20
055 01/2012 LAVORATORI AUTONOMI I contributi per gli artigiani e i commercianti
LAVORATORI AUTONOMI I contributi per gli artigiani e i commercianti Per artigiani e commercianti, dal 2003, i contributi subiscono un lieve aumento: lo 0,2% annuo che, in prospettiva, porterà la contribuzione
Interessi di mora più cari dal 1 maggio 2013.
Interessi di mora più cari dal 1 maggio 2013. Sulle cartelle esattoriali ci sarà una calda estate. L art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 stabilisce che Con decreto del Ministro dell
Aspetti pensionistici in regime internazionale. CdL Patrizia Gabellone
Aspetti pensionistici in regime internazionale CdL Patrizia Gabellone Assegnazione estera di lavoratore italiano Differenza fra distacco e trasferimento analisi delle disposizioni in vigore in materia
A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015
A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015 Domanda di iscrizione al sistema di qualificazione autobus/filobus e dichiarazione sostitutiva di certificazione
Medici specializzandi e mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione
Medici specializzandi e mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione Il diritto al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari maturati fino
Polizia di Stato in servizio per troppi e lunghi anni?
Previdenza Polizia di Stato in servizio per troppi e lunghi anni? A cura di Alberto Cauzzi e Maria Elisa Scipioni Oggi parleremo di una categoria lavorativa, i lavoratori dipendenti della Polizia di Stato,
ULTIME NOVITÀ FISCALI
FISCALE Modena, 05 novembre 2014 La presente comunicazione è destinata alle imprese aderenti dello Studio e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni
INDICE. Art. 1 - Oggetto... 3. Art. 2 - Obblighi al momento dell assunzione della carica... 3
Comune di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI INERENTI LA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)
ASSOCIAZIONE CASSA PREVIDENZA LAVORATORI EXXONMOBIL - Fondo Pensione Iscrizione Albo F.P. N. 1155 Viale Castello della Magliana, 25-00148 ROMA - Tel. 06/6569.2948 - Fax 06/6569.2956 Codice Fiscale 80031310586
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori CURSI e TOMASSINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2012 Disposizioni in materia di indennizzo straordinario