Riassunto del corso LA PREVIDENZA E LE ASSICURAZIONI VITA
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1 Riassunto del corso LA PREVIDENZA E LE ASSICURAZIONI VITA L art del Codice Civile definisce il contratto di assicurazione sulla vita come quel contratto col quale l assicuratore in corrispettivo di un premio (unico o periodico) si obbliga a corrispondere un determinato capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Il ramo Vita ha una funzione previdenziale, e cioè quella di permettere all assicurato di costituirsi una disponibilità economica da utilizzare nel futuro, se e nel momento in cui ne avrà bisogno. Nel ramo Vita per la determinazione del premio si considerano tre componenti: la componente demografica (che misura il rischio che l assicuratore si assume e viene calcolata attraverso criteri statistici e di calcolo delle probabilità. La quota di premio destinata alla copertura del costo del rischio morte è detta premio di rischio), la componente finanziaria (è invece presente soprattutto in quelle polizze che prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita alla scadenza - Caso Vita o Miste e dipende dal fatto che il contraente versa i premi in anticipo rispetto al verificarsi dell evento e che gli stessi producono un rendimento finanziario, il c.d. tasso tecnico di tariffa, che viene riconosciuto in sede di determinazione dei premi da parte della Compagnia. La quota di premio che è destinata all'accantonamento e che capitalizzata servirà per far fronte alle prestazioni future previste dal contratto è detta premio di risparmio), i caricamenti (che corrispondono alle spese sostenute dalla Compagnia per l acquisizione e gestione del contratto e per l incasso dei premi e vengono trattenuti dal premio versato). Il premio puro sarà composto dalla somma del premio di rischio e del premio di risparmio. Il premio netto o di tariffa è costituito invece dalla somma del premio puro e dei cosiddetti caricamenti. Il premio lordo è pari alla somma del premio netto, degli accessori (rappresentati dai costi di emissione del contratto e delle quietanze) e delle eventuali imposte (attualmente non presenti sui premi vita). La riserva matematica è l'accantonamento, calcolato con procedura matematica, che l'assicuratore deve effettuare per far fronte agli impegni futuri assunti verso gli assicurati. Essa è anche data dalla capitalizzazione dei premi di risparmio. Le imprese di assicurazioni vita devono inoltre disporre del margine di solvibilità che va inteso come una riserva complementare, che si aggiunge alla riserva matematica o alle riserve tecniche per far fronte alla variabilità dei risultati tecnici, a garanzia degli impegni assunti dall'assicuratore nei confronti degli assicurati. La proposta è il documento preliminare con cui l assicurando manifesta all impresa assicuratrice la volontà di contrarre assicurazione e che contiene tutte le informazioni su cui si costruisce il contratto e che consentono all assicuratore di valutare il rischio. Quando deve essere garantita una prestazione assicurativa in caso di morte le imprese assicuratrici si avvalgono di un modulo denominato Rapporto di visita medica o Questionario sanitario e della visita medica, per valutare le condizioni di salute dell assicurando. Quando il capitale assicurato non è di importo rilevante (i limiti vengono stabiliti dall assicuratore) e la persona non ha superato i 60 anni di età, l assicuratore può non richiedere la visita medica. In questo caso però la polizza ha un periodo di carenza di 6 mesi. Quando gli esiti della visita medica rivelano uno stato di salute diverso da quello normale si configura un rischio tarato. L assicuratore può rifiutarsi di assumere il rischio o può decidere di assumerlo a condizioni tariffarie diverse da quelle correnti, in genere chiedendo un soprapremio. Copyright 2015 Tutti i diritti sono riservati Vietata la riproduzione anche parziale 1
2 La proposta nei contratti individuali di assicurazioni sulla vita è sempre revocabile. In caso di revoca le somme che siano state già pagate dal contraente devono essere restituite entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Questa disposizione non si applica però ai contratti di durata pari od inferiore a 6 mesi. La proposta deve contenere anche informazioni sul cliente finalizzate alla valutazione dell adeguatezza del contratto su età, professione, nucleo familiare, situazione finanziaria e assicurativa, aspettative circa la sottoscrizione del contratto, durata e rischio finanziario e propensione al rischio. L eventuale rifiuto da parte del contraente di fornire le informazioni richieste dovrà risultare da apposita dichiarazione firmata da entrambi. L intermediario dovrà astenersi dall offrire contratti non adeguati alle effettive esigenze assicurative, previdenziali e di propensione al rischio del contraente e qualora l intermediario rilevi, in base alle informazioni raccolte, che la proposta ricevuta risulti non adeguata alle esigenze del contraente, deve informarlo in forma scritta e firmata da entrambi. Anche il rifiuto di sottoscrivere il prodotto che l intermediario ha individuato come il più adeguato e la volontà di sottoscriverne un altro dovrà risultare da apposita dichiarazione firmata da entrambi che sarà messa agli atti in polizza. In base ai Regolamenti ISVAP n. 5/2006 e n. 35 /2010 tutti gli operatori assicurativi (Compagnie e intermediari) devono consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione di una proposta di assicurazione sulla vita, il fascicolo informativo composto dai seguenti documenti: documento o modulo di proposta, condizioni di assicurazione, glossario, nota informativa e/o scheda sintetica ). La scheda sintetica contiene il costo percentuale medio annuo, che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto, utile per comparare il prodotto con altri prodotti finanziari. E prevista un informativa al cliente in corso di contratto. Le principali comunicazioni sono: la lettera di conferma di investimento dei premi su contratti Unit Linked, la comunicazione in caso di perdita (quando è superiore al 30% e per ogni ulteriore 10% di perdita), quella in caso di variazione del tasso garantito, di esercizio di opzioni contrattuali, di trasformazione di contratto di polizza, di istituzione di nuovi fondi interni assicurativi o comparti e infine l estratto conto annuale sulla posizione assicurativa. Le principali figure giuridiche di un contratto di assicurazione sulla vita sono il contraente, l assicurato e il beneficiario. Il contraente è colui che stipula la polizza, che è tenuto a pagare i premi e che ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri del contratto (es. può esercitare il diritto di riscatto, designare e modificare il beneficiario, chiedere prestiti sulla polizza ed esercitare il riscatto o la riduzione). Può essere una persona fisica o una persona giuridica. L assicurato è colui sulla cui vita è stipulata la polizza (come vedremo è necessario il suo assenso, se è diverso dal contraente e la polizza vita è caso morte, può cambiare professione salvo il disposto dell art e se si suicida si applica il disposto dell art. 1927). E sempre una persona fisica in un assicurazione sulla vita. Il beneficiario è colui che percepisce la prestazione assicurativa e che quindi riscuoterà il capitale o la rendita assicurata (è designato dal contraente, in forma generica o nominativamente). La designazione può avvenire all'accensione del contratto, in un secondo momento con comunicazione all'assicuratore, che è tenuto a farne annotazione sulla polizza, oppure tramite testamento. la designazione del beneficiario è revocabile. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio. Il beneficio diventa irrevocabile se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler approfittare del beneficio (cd. beneficio accettato). Il beneficiario può essere una persona fisica o una persona giuridica. Relativamente alle polizze vita potremo avere le tre seguenti combinazioni: a) il contraente, assicurato e beneficiario possono essere la stessa persona (polizza Caso Vita a favore proprio); b) il contraente e l assicurato sono la stessa persona, il beneficiario un altra (polizza Caso Morte sulla vita propria o polizza Caso Vita a favore di terzi); c) il contraente, l assicurato e il beneficiario sono tre persone diverse (polizza Caso Morte sulla vita di terzi). Copyright 2015 Tutti i diritti sono riservati Vietata la riproduzione anche parziale 2
3 In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o con colpa grave l impresa stessa ha diritto di annullare il contratto entro 3 mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell inesattezza o della reticenza e di rifiutare qualsiasi pagamento in caso di sinistro avvenuto prima o nei 3 mesi successivi alla scoperta delle inesatte dichiarazioni o reticenze. In mancanza di dolo o colpa grave l impresa ha diritto di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui essa ha conosciuto l inesattezza o la reticenza. Se nel frattempo si verifica il sinistro, la somma dovuta viene ridotta in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato dovuto in base al reale stato del rischio. Le imprese di solito rinunciano al recesso quando la polizza sia stata in vigore per un periodo di almeno 6 mesi (clausola di incontestabilità). Il contraente di una polizza vita è tenuto a pagare la sola prima annualità di premio. Se il contraente non paga questo premio, l'assicuratore può agire legalmente per ottenere il pagamento entro 6 mesi, pena la decadenza di questo diritto e la risoluzione del contratto. Se il contraente non paga i premi relativi agli anni successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di 20 giorni dalla scadenza, il contratto è risolto di diritto e i premi corrisposti rimangono acquisiti dall assicuratore, salvo che sussistono i presupposti per la richiesta della riduzione o del riscatto. Quando l assicurazione è contratta sulla morte di un terzo, questa non è valida se quest ultimo o il suo legale rappresentante non dà il consenso scritto alla conclusione del contratto. Il cambiamento di professione o di attività dell assicurato non è causa di cessazione dell assicurazione qualora il rischio non venga aggravato in modo tale che, al momento della stipulazione, l assicuratore non lo avrebbe accettato il rischio o lo avrebbe accettato a condizioni diverse. Se l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro 15 giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio. L assicurato ha tempo 15 giorni per accettare o meno la proposta. In quest ultimo caso il contratto è risolto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. L assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate se il suicidio dell'assicurato avviene prima che siano decorsi 2 anni dalla stipula del contratto. E ammesso il patto contrario inteso a prolungare o abbreviare questo termine. Il contraente, può avvalersi dei diritti di riduzione e di riscatto della polizza, purché sia trascorso un periodo minimo di tempo dalla data di stipula del contratto, considerato sufficiente ai fini della costituzione della relativa riserva matematica che in genere è di 3 anni. Nel primo anno la Compagnia anticipa la provvigione di acquisto al produttore, per cui dopo il primo anno e il pagamento del primo premio, la riserva matematica di una polizza è nulla. Decorsi 3 anni c è invece sempre una riserva matematica. La riduzione è l operazione che consiste nel sospendere definitivamente il pagamento dei premi di un contratto di assicurazione sulla vita, mantenendolo però in vita fino alla scadenza, ma con prestazioni ridotte rispetto a quelle inizialmente previste. La riduzione non è concessa nelle assicurazioni temporanee caso morte dove la riserva matematica è minima. Nel caso del riscatto il contraente chiede la risoluzione anticipata della polizza e il versamento immediato della riserva matematica maturata fino a quel momento. Il contratto in questo caso si annulla e viene rimborsata la riserva matematica al netto dei caricamenti. Altre operazioni consentite in corso di contratto sono: la sospensione della polizza con cui il contraente decide di interrompere temporaneamente il pagamento dei premi, la riattivazione, con cui decide di riattivare la polizza sospesa, la trasformazione, che riguarda il passaggio da una forma di assicurazione ad un altra, ma può operarsi anche sul capitale assicurato o sulla durata del contratto, il prestito, la cessione, con cui il contraente trasferisce tutti i diritti e gi oneri del contratto ad un altro soggetto, il pegno, che consiste nel caso in cui la polizza viene posta a garanzia di impegni finanziari contratti dal contraente o anche da terzi e il vincolo, in cui il contraente dà al creditore vincolatario un privilegio rispetto al beneficiario sul capitale assicurato e l assicuratore effettuerà la prestazione nei confronti del vincolatario. Copyright 2015 Tutti i diritti sono riservati Vietata la riproduzione anche parziale 3
4 Le forme assicurative Distinguiamo due tipi di assicurazioni caso morte: Temporanee Caso Morte, che garantiscono al beneficiario/i un capitale in caso di decesso dell'assicurato se avviene entro un periodo di tempo prefissato, e a Vita Intera, che garantiscono al beneficiario/i il pagamento di un capitale o di una rendita in caso di decesso dell'assicurato in qualsiasi momento si verifichi. Le assicurazioni caso vita garantiscono una prestazione (capitale o rendita) se l assicurato è ancora in vita alla scadenza pattuita. Queste polizze possono prevedere la c.d. controassicurazione che consente la restituzione dei premi pagati nel caso in cui l assicurato muoia prima della scadenza. Le assicurazioni miste prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita all assicurato o al beneficiario ad una data scadenza se l'assicurato è ancora in vita o la corresponsione di una capitale al beneficiario in caso di premorienza. Distinguiamo: la mista ordinaria, che garantisce un capitale ad una scadenza determinata in caso di sopravvivenza dell'assicurato o al momento del decesso se avviene prima, e la termine fisso, che garantisce un capitale ad una scadenza determinata sia in caso di sopravvivenza che di morte dell'assicurato. Le polizze rivalutabili sono quei contratti assicurativi che prevedono la rivalutazione annuale delle prestazioni (capitale o rendita vitalizia) in base al rendimento della gestione finanziaria attuata dalla Compagnia di un Fondo a gestione speciale separata. Queste polizze garantiscono il rimborso del capitale, un rendimento minimo annuo, la partecipazione agli utili della gestione separata e il consolidamento dei rendimenti ogni anno (i rendimenti una volta assegnati sono acquisiti definitivamente dal fondo e non risentono degli andamenti successivi). Il contratto di capitalizzazione è invece un contratto puramente finanziario che prevede la corresponsione di un capitale a scadenza a prescindere da eventi attinenti alla vita umana. Le polizze Unit Linked sono polizze vita ad elevata componente finanziaria, nelle quali i premi corrisposti dall'assicurato sono investiti in quote di fondi interni assicurativi o di fondi comuni di investimento o SICAV. Le polizze Index Linked sono invece polizze vita il cui rendimento dipenderà dall andamento di un indice di borsa o di un paniere di indici o titoli mobiliari o materie prime. Il premio pagato dall'assicurato è investito per acquistare un'obbligazione zero coupon e un'opzione call. La previdenza complementare La struttura del sistema pensionistico italiano è costituita da tre livelli detti anche pilastri. Per Primo Pilastro si intende la previdenza sociale obbligatoria che garantisce ai contribuenti la pensione pubblica di base. Per Secondo Pilastro si intende la previdenza complementare su base collettiva. Per Terzo Pilastro si intende la previdenza complementare su base individuale e cioè i fondi pensione aperti e i Piani Individuali Pensionistici (PIP). I fondi pensione sono degli organismi costituiti come soggetti giuridici di natura associativa che hanno come finalità quella di garantire, agli aderenti, trattamenti previdenziali integrativi rispetto a quelli obbligatori per legge. Distinguiamo i fondi chiusi, sono chiamati così perché riservati ai lavoratori che abbiano caratteristiche omogenee sia territoriali che professionali, e i fondi aperti, sono quelli non ad ambito definito e quindi non sono rivolti ad una platea di soggetti definiti. Possono aderire ad un fondo pensione aperto anche tutti coloro che non possiedono i requisiti necessari per accedere ad un fondo pensione chiuso. I PIP (piani individuali previdenziali) sono particolari polizze vita che prevedono prestazioni pensionistiche erogabili in rendita ed, in parte, anche in capitale e hanno lo scopo di costituire un integrazione pensionistica su base volontaria e individuale. Possono essere contratti di tipo rivalutabile (ramo I), di tipo Unit Linked (ramo III) o multiramo (ramo I e ramo III). L adesione ai PIP è volontaria e libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all esercizio di una libera professione o di un lavoro autonomo. I soggetti che possono aderire ai PIP sono gli stessi interessati ai fondi pensione aperti, anche le prestazioni e il trattamento fiscale sono simili. Copyright 2015 Tutti i diritti sono riservati Vietata la riproduzione anche parziale 4
5 Il fondo pensione aperto permette però anche adesioni di tipo collettivo, mentre invece i PIP solo adesioni individuali. La vigilanza sui fondi pensione chiusi, aperti e sui PIP è esercitata dalla Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione (COVIP). I requisiti per la prestazione nelle forme pensionistiche complementari La prestazione può essere erogata interamente sotto forma di rendita, parte in capitale (fino ad un massimo del 50%) e in parte in rendita, interamente sotto forma di capitale a determinate condizioni. L'anticipazione, anche parziale, della posizione individuale maturata è consentita nelle seguenti ipotesi previste dalla legge e con i seguenti limiti (in ogni caso non può mai eccedere il 75% del totale dei versamenti): in qualsiasi momento per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche relative all'aderente al coniuge o ai figli; decorsi 8 anni di iscrizione per l'acquisto della prima casa per l'aderente o per i figli; decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. L'aderente può trasferire il capitale maturato presso altra forma di previdenza complementare dopo 2 anni o in caso di cambiamento dell attività lavorativa che comporta la perdita dei requisiti di partecipazione (trasferimenti/portabilità). Il riscatto della posizione individuale maturata può essere: al 50%, in caso di inoccupazione di almeno 12 mesi non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, o integrale al 100%, in caso di invalidità permanente superiore al 66% o di inoccupazione superiore a 48 mesi. Il regime fiscale Per detraibilità si intende la facoltà concessa al contribuente di detrarre una somma determinata dall imposta già calcolata come previsto dalla legge; per deducibilità si intende la facoltà concessa al contribuente di portare in diminuzione dal reddito imponibile gli importi considerati deducibili, prima di calcolare l imposta. Le deduzioni consentono quindi di ridurre il proprio reddito complessivo sul quale viene calcolata l imposta lorda ai fini IRPEF, mentre le detrazioni consentono di ridurre direttamente l imposta lorda IRPEF. Il regime fiscale delle polizze vita prevede: - per le polizze aventi finalità assicurative e cioè le polizze vita Temporanee Caso Morte, le Long Term Care, le Dread Disease e quelle che coprono l Invalidità Permanente superiore al 5% (queste ultime 3 devono anche prevedere la rinuncia della Compagnia al diritto di recesso in caso di sinistro), nessuna tassazione sui premi versati e detrazione fiscale della parte di premio destinata al costo della copertura di rischio come riassunto nella tabella seguente: Periodo di versamento Limite di detraibilità Importo massimo detraibile Regime fiscale ante % di 1.291,57 245,31 Regime fiscale % di ,70 Regime fiscale dal % di ,70 *19% di 1.291,14 esclusivamente per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza (LTC). Dal 1 gennaio 2015 la prestazione liquidata risulta soggetta ad un diverso trattamento fiscale come segue: o la c.d. "componente demografica" (ossia, la parte della prestazione corrisposta a fronte della copertura del rischio demografico, ad. esempio prestazioni di polizze caso morte, invalidità permanente, LTC, Dread Desease) risulta ancora esente da tassazione mentre Copyright 2015 Tutti i diritti sono riservati Vietata la riproduzione anche parziale 5
6 o la c.d. "componente finanziaria" (ad esempio per le rivalutazioni delle polizze miste) è invece soggetta a tassazione secondo le regole ordinarie di tassazioni applicabili alle polizze con finalità finanziaria. Le polizze aventi finalità assicurative non sono soggette a imposta di bollo. - per le polizze aventi finalità finanziaria e cioè i contratti di capitalizzazione, le polizze vita Unit Linked, Index Linked, miste rivalutabili, a versamento unico a capitale differito o a vita intera, piani di accumulo per la costituzione a scadenza di un capitale o una rendita, nessuna tassazione sui premi versati, ma anche nessuna deducibilità/detraibilità per gli stessi. Dal 1 gennaio 2015 la prestazione liquidata risulta soggetta ad un diverso trattamento fiscale come segue: o la c.d. "componente demografica" (ossia, la parte della prestazione corrisposta a fronte della copertura del rischio demografico, ad. esempio prestazioni di polizze caso morte, invalidità permanente, LTC, Dread Desease) risulta ancora esente da tassazione mentre o la c.d. "componente finanziaria" (ad esempio le rivalutazioni delle polizze miste e dei contratti di capitalizzazione, le plusvalenze di polizze unit linked e index linked) è invece soggetta a tassazione in base alle seguenti aliquote modificatesi nel tempo: periodo di maturazione aliquota fino al 31/12/ ,5% dal 1/1/2012 al 30/06/ % (*) dal 1 luglio % (*) (*) La normativa fiscale però stabilisce anche che i rendimenti derivanti dai Titoli di Stato (ed equiparati) continuino di fatto ad essere assoggettati al 12,5% I prodotti assicurativi finanziari di ramo III (unit e index linked) e di ramo V (contratti di capitalizzazione) sottoscritti dal 1 gennaio 2001 in poi sono sottoposti a imposta di bollo nella misura dello 0,20% su base annua. - per le polizze aventi finalità previdenziali e cioè i PIP sono previste le stesse agevolazioni fiscali dei fondi di categoria o fondi aperti, i contributi versati dall aderente deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57, i rendimenti / plusvalenze che derivano dall investimento dei contributi e maturati fino al 2013 sono soggetti ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dell 11%. Aliquota che dal periodo d imposta 2014 è aumentata al 20% ma, relativamente ai proventi derivanti dagli investimenti in titoli pubblici ed equiparati, si applica l'aliquota di tassazione di tali titoli (12,5%). - la prestazione pensionistica erogata in capitale e/o in rendita è invece assoggettata ad una ritenuta a titolo definitivo del 15% ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al 15 fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. La base imponibile è determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all imposta sostitutiva annuale e agli importi non dedotti. Nel caso di anticipazioni e riscatti di PIP o fondi pensione si applicano le regole illustrate di seguito. Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate (che come ricordiamo non possono superare mai il 75% del totale dei versamenti) sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale queste vengono erogate. Copyright 2015 Tutti i diritti sono riservati Vietata la riproduzione anche parziale 6
7 In particolare, è applicata una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del: 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche. - 23% nel caso di richiesta di anticipazione per l acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli; e nel caso di anticipazione per ulteriori esigenze dell aderente (in questo caso l anticipazione può arrivare al 30%). Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto della componente finanziaria che ha già scontato l imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione al 6% per inoccupazione per un periodo di tempo di almeno 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria, invalidità permanente superiore al 66%, morte dell aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, inoccupazione superiore a 48 mesi. Al di fuori di queste cause si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% (ad esempio riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo). Copyright 2015 Tutti i diritti sono riservati Vietata la riproduzione anche parziale 7
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