Terzo Congresso Co.Si.P.S giugno 2016 Centro Convegni «Casa La Salle» via Aurelia, 472 Roma Avv. Irma Saraci
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1 Terzo Congresso Co.Si.P.S giugno 2016 Centro Convegni «Casa La Salle» via Aurelia, 472 Roma Avv. Irma Saraci Le assicurazioni professionali in funzione delle novità legislative Elementi per una scelta consapevole
2 RC MEDICA perche stipularla ERRARRE HUMANUM EST Garantire la tutela patrimoniale del medico (in quanto la garanzia per la responsabilità civile consente di venire manlevati dall obbligazione risarcitoria, nel rispetto delle condizioni di polizza, da parte dell assicuratrice e nei confronti del danneggiato); Garantire al paziente terzo l effettivo risarcimento del danno eventualmente subito
3 Tutela offerta dalla Polizza RC Responsabilità civile la polizza garantisce il risarcimento delle somme che il medico è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati ai pazienti, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall esercizio dell attività assicurata, dello studio in cui essa si svolge e d eventuali attività complementari e connesse. Assistenza legale e tecnica (peritale) A) La garanzia dell assistenza impegna l assicuratrice a sostenere i costi per la difesa: Legale Tecnica (CTP) B) Detta garanzia è l unica che potrebbe operare nel procedimento penale a causa del principio della responsabilità della personalità morale
4 Modalità garanzia legale e tecnica (previsione di un massimale anche qui) Assistenza diretta L assicuratrice nomina direttamente i legali ed i periti necessari senza alcun onere per l assicurato Assistenza indiretta L assicurato denuncia il sinistro e nomina i legali ed i periti necessari con l onere per l assicurato di anticipare i costi che gli saranno rimborsati dall assicuratrice A volte vincolo di scelta del Legale e Perito nella circoscrizione dell Ufficio Giudiziario interessato (non saranno rimborsabili i costi aggiuntivi per trasferta, domiciliazioni ed altro resosi necessaria dalla non appartenenza alla circoscrizione)
5 Clausole a cui prestare attenzione nella stipula del contratto Clausole che definiscono il massimale di copertura; Clausole che definiscono il rischio assicurato; Clausole che definiscono le modalità di indennizzo; Eventuali franchigie (parte non corrisposta dall assicuratrice); Eventuali scoperti (parte corrisposta dall assicuratrice ma poi recuperata nei confronti dell assicurato); Le modalità di denuncia del sinistro; La documentazione necessaria; Ed ogni altro aspetto contrattuale al cui solo puntuale adempimento è legata l erogazione del servizio
6 Forme di tutela DIPENDENTI DEL SSN I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la Responsabilità Civile si estende allo Stato e agli Enti Pubblici (Costituzione Italiana, art. 28). Gli amministratori ed i dipendenti pubblici rispondono solo dei fatti e delle omissioni connotati da dolo o colpa grave (Art.1 L , n.20, mod. dalla L , n. 543). LIBERI PROFESSIONISTI E CONVENZIONATI CON IL SSN Nessuna normativa
7 CONVENZIONATI CON IL SSN L Asl non ha alcuna corresponsabilità civile nel danno causato dal medico convenzionato ai pazienti poiché il rapporto tra medico convenzionato e assistito del Ssn è improntato alla libera attività professionale e il potere dell Asl di controllo sul contenuto dell attività terapeutica svolta è definito Inesistente, non sussistendo un rapporto di servizio come nel pubblico impiego, con la conseguenza che eventuali danni derivanti sono cagionati nell ambito di un <rapporto professionale sul quale l Azienda non può interferire>. (Cass. Pen., IV, n del 16/04/2003).
8 Medici dipendenti Nelle strutture sanitarie facenti capo direttamente al S.S.N. l Ente ha l obbligo legale di stipulare, a favore dei propri dipendenti una copertura assicurativa per colpa lieve; In caso di colpa grave: - Medici che operano in regime di intramoenia possono stipularla separatamente atteso che la copertura del rischio non è a carico dell Ente di appartenenza; - Medici che operano in regime di extramoenia devono stipulare una polizza differente atteso che detta attività viene equiparata a quella libero-professionale e dunque polizza che deve includere entrambi i rischi di cui sopra
9 Obbligo RCP prime previsioni normativi A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzio ne dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente com ma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai C onsigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti Legge , n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Art. 3, c. 5, lett. e
10 Riforma ordinamenti professionali ex art. 3, comma 5 D.L n. 138 (l. Conv. 148/11) DPR 7 agosto 2012, n. 137 (GU n. 198 del 14 agosto 2012) Art. 5 Obbligo di assicurazione 1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
11 Legge , n. 98 (G.U. del 20 agosto 2013, n. 194, S.O. n. 63) Art. 44 «5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5». (15 agosto 2014)
12 Natura delle assicurazioni RCP Medici Modificate nel corso del tempo e attualmente quelle tipiche sono quelle che riportano le clausole claims made Definizione Con la clausola claims made (letteralmente a richiesta fatta ), assicuratore e assicurato pervengono ad una definizione convenzionale della nozione di sinistro rilevante ai fini dell art. 1917, c. 1 c.c., che è fatta coincidere con la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal terzo e non più, dunque, col comportamento del danneggiante-assicurato generativo della responsabilità.
13 Corte Cassazione SS. UU. Civili sentenza n del Detta sentenza ha risolto il contrasto giurisprudenziale relativo all efficacia e validità delle clausole claims made - Sentenze che dichiaravano l inefficacia della clausola in quanto contrastante con la natura aleatoria del contratto di assicurazione con conseguente nullità per assenza di un elemento essenziale - Sentenze che dichiaravano la validità in quanto l alea non veniva meno se nel momento della stipula le parti ignoravano l esistenza di fatti dai quali scaturerebbe la responsabilità del medico.
14 Le Sezioni Unite hanno dichiarato la validità delle clausole claims made distinguendo due macro -categorie le clausole c.d. miste o impure prevedono l operatività della copertura assicurativa solo quando sia il fatto illecito che la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia alle condotte poste in essere anteriormente alla stipula del contratto; clausole c.d. pure destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all assicurato e da questi all assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.
15 Massima risolutiva del contrasto giurisprudenziale nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola clams made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata. La nullità delle clausole claims made può invece ravvisarsi ogni qual volta ricorrano i presupposti per l applicabilità della disciplina delle nullità di protezione poste a presidio del consumatore ai sensi dell art. 36 del d. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, vale a dire quando il giudice del merito accerti con valutazione incensurabile in sede di legittimità l esistenza di un asimmetria delle parti tale che il contraente non predisponente, ancorché qualificabile come professionista, è in realtà sguarnito di esaustive informazioni in ordine ai complessi meccanismi giuridici che governano il sistema della responsabilità civile.
16 Vantaggi e svantaggi delle claims made Vantaggi Consentono la copertura di tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante l operatività della polizza (per errori professionali non noti prima della stipula) Dunque, viene meno la necessità di accertare il momento dell accaduto o del manifestarsi del danno (circostanze spesso difficili da accertare) Svantaggi Devono essere sempre accompagnate da polizze assicurative associate da forme di garanzie speciali: - Retroattività o pregressa + - Ultrattività o postuma
17 Retroattività con e senza Polizze senza la garanzia della retroattività sia il fatto professionale generatore del danno che la successiva richiesta di risarcimento dovranno verificarsi dopo la stipula dell Assicurazione professionale RC medico. Polizze con garanzia della retroattività il fatto professionale generatore del danno potrà verificarsi anche prima della stipula della polizza professionale Medico sempre che la richiesta viene presentata per la prima volta dopo la stipula dell Assicurazione professionale e al medico nulla era noto prima della stipula della polizza stessa
18 Effetti garanzia retroattività o pregressa Consente l operatività della polizia con conseguente diritto alla manleva anche per fatti generatori del danno antecedenti al momento della stipula. Più è ampio il periodo di retroattività e maggiormente viene garantito il medico per eventuali errori commessi nello svolgimento della professione Si evidenzia che il diritto del danneggiato di essere risarcito si prescrive trascorsi 10 anni dal momento in cui si viene a conoscenza del danno e non dall evento
19 La garanzia della ultrattività o postuma Conferisce una garanzia operante per le condotte colpose poste in essere durante il periodo di validità della polizza RC medico che hanno generato una richiesta di risarcimento dopo la cessazione dell Assicurazione. In caso di prossimità alla pensione risulta utile acquistare un garanzia postuma (preferibilmente illimitata) che consente di accogliere le eventuali richieste di risarcimento pervenute dopo la cessazione definitiva dell attività professionale e della Polizza RC Medico.
20 Scadenza polizza assicurativa Scadenza e mancato rinnovo della polizza precedente -Nuovo contratto con retroattività limitata soluzioni Scaduta la precedente polizza non opererà più la copertura occorre Acquistare la nuova assicurazione RC medico munita di una retroattività almeno pari agli anni di precedente attività professionale Aver acquistato la precedente polizza RC Medico con garanzia postuma cosi da non rendere necessaria per il medico la retroattività per la nuova polizza professionale per i fatti professionali posti in essere durante la vigenza della polizza scaduta.
21 Attuali polizze assicurative Attualmente tutte le polizze offerte sono caratterizzati dalla presenza delle clausole claims made - Alcune prive di retroattività - Altre con retroattività limitata (massimo 5 anni) - Pochissime con retroattività illimitata - La maggior parte delle polizze non presenta la garanzia postuma o ultrattività
22 Migliore soluzione Se possibile ultrattività o postuma illimitata associato alla retroattività illimitata, escludendo così qualunque rischio di scopertura assicurativa, neppure nelle ipotesi di passaggi tra diverse polizze di diverse Compagnie senza soluzione di continuità tra loro.
23 Soluzioni personalizzate Dipendenti di struttura pubblica 1. Informarsi del tipo di polizza per la colpa lieve offerta dalla struttura. 2. In assenza di copertura per colpa grave cercare un prodotto che garantisca anche la retroattività, la postuma illimitata e la copertura legale in caso di contenzioso.
24 Dipendenti di struttura convenzionata 1. Informarsi del tipo di polizza per la colpa lieve offerta per obbligo di legge dal proprio Ente di appartenenza. 2. Contrarre una polizza assicurativa per l'attività libero professionale.
25 Liberi professionisti o convenzionati SSN A)Con molti anni di attività: scegliere un prodotto che garantisca la retroattività più lunga possibile, la postuma illimitata e la tutela legale in caso di contenzioso. B)Con pochi anni di attività od all inizio: scegliere un prodotto che garantisca la retroattività dall inizio dell attività e la tutela legale in caso di contenzioso.
26 Pensionati 1.Iscritti all albo senza esercizio di attività: scegliere un prodotto che garantista la postuma illimitata e la tutela legale in caso di contenzioso. 2.Iscritti all albo con attività: scegliere un prodotto che garantisca la retroattività, la postuma illimitata e la copertura legale in caso di contenzioso.
27 Disegno Legge n. 2224/2016 (resp. medica) Assicurazioni - All'articolo 10, un emendamento del relatore fa rientrare anche le strutture private non convenzionate nel novero degli enti obbligati ad assicurarsi, altri puntano ad eliminare l'autoassicurazione delle strutture pubbliche, i due fattori moltiplicati creerebbero un sistema di copertura obbligatoria come la Rc Auto. All'articolo 14 un emendamento del relatore dettaglia come funzionerebbe il Fondo di garanzia per risarcire un danno in caso di compagnia insolvente o superamento del massimale: sarebbe alimentato dal versamento di una quota annuale dalle Compagnie che coprono la Rc.
28 Grazie per l attenzione
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